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Document 52016PC0852

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE

    COM/2016/0852 final - 2016/0362 (COD)

    Bruxelles, 23.11.2016

    COM(2016) 852 final

    2016/0362(COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e
    le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SWD(2016) 377}
    {SWD(2016) 378}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Le modifiche proposte alla direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD) fanno parte di un pacchetto legislativo che comprende anche modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR).

    Negli ultimi anni l'UE ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari volta a migliorare la resilienza degli enti finanziari nell'UE, basata in gran parte su norme internazionali concordate con i partner internazionali dell'UE. In particolare, il pacchetto di riforme comprende il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) e la direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD), relativi ai requisiti prudenziali per gli enti e alla vigilanza prudenziale sugli enti, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD), relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti, e il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico (SRM).

    Dette misure sono state adottate in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel
    2007-2008.L'assenza di quadri adeguati per la gestione e la risoluzione delle crisi ha costretto i governi di tutto il mondo a salvare le banche a seguito della crisi finanziaria. Il conseguente impatto sulle finanze pubbliche e l'incentivo indesiderato a socializzare i costi dei dissesti bancari hanno sottolineato la necessità di un approccio diverso per gestire le crisi bancarie e salvaguardare la stabilità finanziaria.

    Nell'Unione, in linea con le importanti iniziative concordate e intraprese a livello internazionale, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD) 1 e il regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR) 2 hanno istituito un solido quadro di risoluzione delle banche per gestire efficacemente le crisi bancarie e ridurne l'impatto negativo sulla stabilità finanziaria e le finanze pubbliche. Strumento fondamentale del nuovo quadro di risoluzione è il "bail-in", che consiste nello svalutare il debito o nel convertire i crediti o altre passività in capitale in base a una gerarchia predefinita. Grazie a tale strumento, che può essere utilizzato per assorbire le perdite di un ente in dissesto o a rischio di dissesto in modo da ripristinarne la redditività, a sostenere il peso del dissesto di un ente saranno gli azionisti e gli altri creditori anziché i contribuenti. Contrariamente a quanto avviene in altri paesi, il quadro dell'Unione sul risanamento e sulla risoluzione delle banche impone già alle autorità di risoluzione di stabilire, per ciascun ente creditizio o per ciascuna impresa di investimento ("ente"), un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), che consiste in passività particolarmente adatte al bail-in, da utilizzare per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli enti in caso di dissesto. La Commissione ha recentemente adottato gli atti delegati relativi all'applicazione concreta di questo requisito 3 .

    A livello internazionale, il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), adottata la settimana successiva al vertice del G20 in Turchia 4 . La norma TLAC impone alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nella normativa dell'Unione, di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al
    bail-in) per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel quadro della risoluzione. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015
    5 la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa entro la fine di quest'anno, in modo che la norma TLAC possa essere attuata entro il termine concordato del 2019. La Commissione si è inoltre impegnata a riesaminare le attuali norme sul MREL per assicurare piena coerenza con la norma TLAC convenuta a livello internazionale, tenendo conto delle conclusioni di una relazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) è tenuta a presentare alla Commissione a norma dell'articolo 45, paragrafo 19, della BRRD. Il 19 luglio 2016 è già stata pubblicata una versione provvisoria della relazione 6 , la cui versione definitiva dovrebbe essere presentata nel dicembre 2016.

    Ferme restando la validità e la solidità del quadro generale della BRRD, il principale obiettivo della presente proposta è applicare la norma TLAC e integrare il requisito TLAC nelle norme generali sul MREL, evitando duplicazioni conseguenti all'applicazione di due requisiti paralleli. Sebbene perseguano lo stesso obiettivo normativo, il TLAC e il MREL sono strutturati in modo diverso. Il campo di applicazione del MREL non è circoscritto ai G-SII, ma copre l'intero settore bancario dell'Unione. Contrariamente alla norma TLAC, che contiene un livello minimo armonizzato, il livello del MREL è stabilito dalle autorità di risoluzione in base a una valutazione specifica dell'ente eseguita di volta in volta. Infine, il requisito minimo TLAC dovrebbe essere soddisfatto, in linea di massima, mediante strumenti di debito subordinati, mentre ai fini del MREL la subordinazione degli strumenti di debito potrebbe essere richiesta, di volta in volta, dalle autorità di risoluzione, se necessario per evitare che, in un caso specifico, ai creditori sottoposti al bail-in sia riservato un trattamento meno favorevole che in un ipotetico scenario di insolvenza (che è uno scenario controfattuale alla risoluzione). Per porre in essere un quadro semplice e trasparente che garantisca certezza giuridica e coerenza, la Commissione propone di integrare la norma TLAC nelle norme vigenti sul MREL e di assicurare che entrambi i requisiti siano soddisfatti utilizzando strumenti in gran parte simili. Questo presuppone l'introduzione di adeguamenti limitati delle norme vigenti sul MREL per garantire coerenza tecnica con la struttura dei requisiti applicabile ai G-SII.

    Sono necessarie, in particolare, ulteriori modifiche tecniche appropriate alle norme vigenti sul MREL, al fine di allinearle con la norma TLAC per quanto riguarda, tra l'altro, i denominatori utilizzati per misurare la capacità di assorbimento delle perdite, l'interazione con i requisiti di riserva di capitale, la comunicazione dei rischi agli investitori, nonché l'applicazione delle norme in relazione alle diverse strategie di risoluzione. L'approccio della Commissione, che prevede l'applicazione della norma TLAC ai G-SII, non inciderà sostanzialmente sull'onere che il rispetto delle disposizioni sul MREL comporta per gli enti che non sono G-SII.

    In termini operativi, il livello minimo armonizzato della norma TLAC sarà introdotto nell'Unione mediante modifiche al regolamento e alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRR e CRD) 7 , mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il MREL specifico per ente per gli enti non G-SII saranno disciplinati mediante modifiche mirate alla BRRD e all'SRMR. La presente proposta riguarda specificamente le modifiche mirate alla BRRD connesse all'applicazione della norma TLAC nell'Unione. Essa fa parte di un più ampio pacchetto di revisione della normativa dell'Unione in materia finanziaria volto a ridurre i rischi nel settore finanziario (revisione del CRR/della CRD) e a renderlo più resiliente.

    Inoltre, in seguito al parere espresso da molte parti interessate in risposta all'invito a presentare contributi pubblicato nel settembre 2015 8 , la presente proposta modifica la BRRD nell'intento di ridurre i costi di conformità sostenuti dalle banche quando le loro passività sono disciplinate dalla legislazione di paesi terzi. Il requisito attuale si è dimostrato difficile da rispettare all'atto pratico, il che ha comportato un valore aggiunto limitato per la risolvibilità delle banche. Occorre quindi introdurre una maggiore flessibilità nei rapporti contrattuali delle banche dell'Unione con le entità di paesi terzi permettendo alle autorità di risoluzione di derogare, nel rispetto di rigorose salvaguardie, all'obbligo di inserire clausole contrattuali per riconoscere nei paesi terzi gli effetti del bail-in delle passività disciplinate dalla loro legislazione. All'atto pratico, l'applicazione delle norme vigenti risulta molto difficile.

    In risposta all'invito rivolto dal Consiglio ECOFIN nelle conclusioni del 17 giugno 2016, la presente proposta modifica inoltre la BRRD per quanto riguarda l'applicazione, da parte delle autorità di risoluzione, di strumenti di moratoria, cioè del potere di sospendere l'esecuzione delle obbligazioni delle banche nei confronti dei terzi durante la risoluzione. L'armonizzazione di questo potere dovrebbe contribuire alla stabilizzazione dell'ente da parte delle autorità competenti nel periodo che precede la risoluzione e, eventualmente, in quello successivo.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'attuale quadro di risoluzione delle banche dell'Unione impone già a tutte le banche europee di detenere una quantità sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in). Allineando l'attuale requisito per i G-SII con la norma internazionale TLAC, la proposta migliorerà e faciliterà l'applicazione delle norme vigenti. La proposta è pertanto coerente con l'obiettivo generale del quadro di risoluzione delle banche dell'Unione di ridurre il sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta fa parte di una più ampia revisione della normativa dell'Unione in materia finanziaria (revisione del CRR/della CRD) volta a ridurre i rischi nel settore finanziario e a promuovere nel contempo il finanziamento sostenibile dell'economia. Essa è pienamente in linea con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promozione della stabilità finanziaria, riduzione del sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche e promozione di un finanziamento sostenibile dell'economia.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La direttiva proposta modifica una direttiva esistente, la BRRD. La base giuridica della proposta è la stessa della BRRD, ossia l'articolo 114 del TFUE. Tale articolo prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

    La proposta armonizza le leggi nazionali sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione nel quadro della risoluzione, nella misura necessaria a garantire che le banche degli Stati membri e dell'Unione dispongano dei medesimi strumenti e delle stesse capacità per affrontare i dissesti in linea con le norme convenute a livello internazionale (norma TLAC).

    Stabilendo requisiti armonizzati per le banche nel mercato interno, la proposta riduce considerevolmente il rischio che gli Stati membri adottino norme nazionali divergenti sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione nel quadro della risoluzione che potrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno. La proposta ha quindi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

    L'articolo 114 del TFUE costituisce pertanto la base giuridica appropriata.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

    L'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati ad attuare le norme internazionali. In mancanza di azione da parte dell'Unione, gli Stati membri avrebbero dovuto applicare essi stessi la norma internazionale TLAC nel rispettivo ordinamento nazionale, senza poter modificare il quadro vigente che deriva dalla BRRD e dall'SRMR. Pertanto, viste le notevoli differenze tra la norma TLAC e il quadro vigente e le possibili interpretazioni divergenti della lista delle condizioni relative alla TLAC da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, le banche, e in particolare i G-SII, sarebbero state soggette a due requisiti paralleli (con un'applicazione diversa del requisito minimo TLAC a seconda degli Stati membri), il che avrebbe comportato costi supplementari sia per le banche che per le autorità pubbliche (autorità di vigilanza e di risoluzione). L'intervento dell'Unione è pertanto auspicabile per l'applicazione armonizzata della norma internazionale TLAC e l'allineamento del quadro vigente con tale norma in modo da ridurre il più possibile i costi di conformità sostenuti dalle banche e dalle autorità pubbliche, assicurando allo stesso tempo una risoluzione efficace in caso di dissesti bancari.

    Proporzionalità

    In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in linea con gli obiettivi generali dei trattati.

    La proposta prevede l'applicazione della norma TLAC ai G-SII, e non inciderà sostanzialmente sull'onere che rappresenta per le banche il rispetto delle norme esistenti in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, perché non estende l'applicazione del livello minimo di TLAC agli enti diversi dai G-SII. Inoltre la proposta limita in larga misura i costi sostenuti dalle banche, in particolare dai G-SII, per conformarsi alla norma TLAC, allineando per quanto possibile le disposizioni vigenti a tale norma. La proposta, infine, non estende l'applicazione del livello minimo di TLAC agli enti diversi dai G-SII. Al contrario, per gli enti diversi dai G-SII la proposta mantiene il principio generale secondo il quale la qualità e il livello del requisito relativo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione dovrebbero essere modulati dalle autorità di risoluzione per ciascuna banca in funzione del rischio, delle dimensioni, dell'interconnessione e della strategia di risoluzione scelta. Per quanto riguarda i G-SII soggetti al livello minimo di TLAC, prima che sia richiesta una maggiorazione specifica per ente la proposta demanda alle autorità di risoluzione di valutare se tale maggiorazione sia necessaria, proporzionata e giustificata. Le disposizioni della proposta sono pertanto proporzionate a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazione d'impatto

    La proposta, che fa parte di una più ampia revisione della normativa dell'Unione in materia finanziaria (revisione del CRR/della CRD) volta a ridurre i rischi nel settore finanziario, è stata oggetto di un'approfondita valutazione d'impatto. Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato il 7 settembre 2016 al comitato per il controllo normativo della Commissione 9 , il quale ha espresso un parere negativo il [data]. Dopo il rafforzamento dei dati comprovanti determinati elementi del pacchetto di revisione, il 27 settembre 2016 il comitato ha espresso un parere positivo.

    In linea con la politica volta a migliorare la regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto di diverse alternative d'intervento. Le opzioni d'intervento sono state valutate alla luce dell'obiettivo fondamentale di rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche soggette a risoluzione, la certezza del diritto e la coerenza del quadro di risoluzione. La valutazione è stata effettuata esaminando l'efficacia di ogni opzione dal punto di vista del conseguimento dei suddetti obiettivi e dell'efficienza in termini di costi.

    Per quanto riguarda l'applicazione della norma TLAC nell'Unione, nella valutazione d'impatto sono state esaminate tre opzioni d'intervento. In base alla prima opzione, la BRRD continuerebbe ad essere applicata nella sua forma attuale. In base alla seconda opzione, la norma TLAC per i G-SII sarebbe integrata nel quadro di risoluzione vigente, opportunamente modificato per garantire una totale compatibilità con la norma TLAC. La terza opzione proponeva in aggiunta di estendere l'applicazione del livello minimo di TLAC ad altri enti a rilevanza sistemica nell'Unione (O-SII) diversi dai G-SII. La valutazione d'impatto ha concluso che la seconda opzione è quella che realizza meglio gli obiettivi pertinenti. In particolare, contrariamente alla prima opzione, essa prevede un'applicazione armonizzata della norma TLAC per tutti i G-SII dell'Unione, riducendone i costi di conformità a due requisiti potenzialmente diversi (la norma TLAC e la BRRD vigente) e assicurando un'interpretazione uniforme della lista delle condizioni relative alla TLAC nell'UE. Quest'opzione rafforzerà la risolvibilità dei G-SII nell'Unione e impedirà il contagio derivante dalle partecipazioni incrociate dei G-SII mediante disposizioni specifiche della norma TLAC che attualmente non figurano nella BRRD (livello minimo di TLAC sotto forma di strumenti di debito subordinati, deduzione delle partecipazioni incrociate in strumenti ammissibili alla TLAC detenute dai G-SII). Quest'opzione garantirà che la norma TLAC sia applicata nell'Unione, rafforzando l'aspettativa che altri paesi facciano altrettanto al fine di rafforzare la risolvibilità delle G-SIB in tutto il mondo. La seconda opzione, inoltre, è preferibile alla terza perché non ha lo svantaggio di estendere il livello minimo di TLAC alle banche diverse dai G-SII (O-SII), per le quali il requisito del livello minimo di TLAC potrebbe non risultare adeguatamente calibrato, vista la loro diversità in termini di dimensioni, modello di business, interconnessione e importanza sistemica.

    La valutazione d'impatto ha evidenziato che la conformità con l'articolo 55 della BRRD, che richiede il riconoscimento contrattuale del bail-in nei contratti soggetti alla legislazione di un paese terzo, pone due tipi di problemi. In primo luogo, le controparti di certi paesi terzi si rifiutano di includere nei contratti finanziari conclusi con banche dell'Unione una clausola contrattuale che riconosca i poteri di bail-in dell'Unione. In alcuni casi, per conformarsi all'articolo 55 della BRRD le banche dell'Unione sono costrette a rinunciare alla stipula del contratto. In casi estremi potrebbero dover abbandonare alcuni settori di attività (ad esempio i finanziamenti al commercio). In secondo luogo, anche quando le controparti dei paesi terzi sono disposte ad accettare l'inserimento di clausole relative al bail-in nei loro contratti con banche dell'Unione, in alcuni casi le autorità di vigilanza locali potrebbero opporvisi. In questo caso, l'unico modo per le banche di conformarsi all'articolo 55 della BRRD consisterebbe nel contravvenire alle regole imposte dall'autorità di vigilanza locale o nell'abbandonare la parte corrispondente della loro attività. Per cercare di risolvere il problema si è ritenuto necessario modificare questa regola. L'opzione prescelta consente alle autorità di risoluzione di autorizzare deroghe al requisito in questione, purché questo non incida sostanzialmente sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche in questione.

    Quanto al potere di sospendere gli obblighi di pagamento (moratoria), la valutazione d'impatto ha sottolineato l'importanza di uno strumento di questo genere, specialmente nella fase che precede la risoluzione. La moratoria permette di congelare il flusso di pagamenti per un breve periodo, facilitando la quantificazione delle attività e passività disponibili. Questo è uno strumento molto utile sia in un contesto pre-risoluzione (e più specificamente nel quadro di un intervento precoce) che durante la risoluzione. La valutazione d'impatto ha inoltre analizzato i vantaggi potenziali di un'ulteriore armonizzazione degli strumenti disponibili sottolineando che, sebbene la BRRD contenga già disposizioni che consentono di sospendere gli obblighi di pagamento, tali disposizioni sono state attuate in modi molto diversi a livello nazionale e potrebbero non garantire un'applicazione sufficientemente uniforme per quanto riguarda elementi importanti quali l'ambito di applicazione, la fase di applicazione, le condizioni di attivazione e la durata della sospensione. Per questi motivi, si propone di introdurre due strumenti di moratoria supplementari da attivare, rispettivamente, nella fase di intervento precoce e nella fase di risoluzione. Le condizioni di attivazione della moratoria, la durata e l'ambito di applicazione vengono definiti con precisione in modo da garantire un'attuazione uniforme a livello nazionale.

    Diritti fondamentali

    La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi. In particolare, la presente direttiva garantisce che l'interferenza con i diritti di proprietà dei creditori bancari non sia sproporzionata. I creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza quando è stata decisa la risoluzione.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La proposta prevede che gli Stati membri recepiscano le modifiche alla BRRD nell'ordinamento nazionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificata e che le banche si conformino alle norme modificate entro sei mesi dalla data di recepimento della proposta. Le banche dovranno comunicare periodicamente alle autorità competenti i livelli dei loro strumenti ammissibili. L'ABE è tenuta a riferire alla Commissione due volte all'anno, a decorrere dalla data del recepimento, sul modo in cui le norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sono attuate e applicate in tutta l'Unione.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Come si è già detto, le modifiche al CRR, che fanno parte dello stesso pacchetto legislativo, includono le norme sul requisito minimo TLAC per i G-SII, mentre la presente proposta riguarda la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e i requisiti generali applicabili a tutte le banche dell'Unione. La presente proposta introduce un certo numero di modifiche mirate alla vigente BRRD.

    Modifiche agli articoli 2, 12 e 13 della BRRD

    La norma TLAC e la BRRD riconoscono sia la strategia di risoluzione con un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE) che la strategia di risoluzione con un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma le loro perdite rispetto all'entità devono essere risolte a monte. Nell'ambito della strategia MPE può essere risolta più di un'entità. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere ("entità di risoluzione") e le relative filiazioni ("gruppi di risoluzione"); Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite che le società finanziarie dovrebbero rispettare. Per questo motivo, le modifiche all'articolo 2 della BRRD introducono i concetti di "entità di risoluzione" e "gruppo di risoluzione". Le modifiche agli articoli 12 e 13 relative alla programmazione delle risoluzioni dei gruppi impongono esplicitamente alle autorità di risoluzione di individuare le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione all'interno del gruppo finanziario e di tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni di risoluzione programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

       Modifiche all'articolo 45 della BRRD

    L'articolo 45 è abrogato e sostituito dalle nuove disposizioni seguenti: articoli 45, 45 bis, 45 ter, 45 quater, 45 quinquies, 45 sexies, 45 septies, 45 octies, 45 nonies, 45 decies e 45 duodecies.

    Attualmente il MREL specifico per ente è misurato come percentuale delle sue passività totali. L'articolo 45 modificato allinea le metriche di misurazione del MREL con quelle del requisito minimo per i G-SII previsto nella norma TLAC ("requisito minimo TLAC"). Il MREL specifico per ente dovrebbe quindi essere espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell'ente in questione.

    L'articolo 45 bis mantiene l'attuale deroga al MREL per gli istituti di credito ipotecario, a condizione che le procedure fallimentari o le procedure analoghe previste a livello nazionale consentano un assorbimento efficace delle perdite da parte dei creditori conformemente agli obiettivi della risoluzione. L'articolo chiarisce inoltre che gli enti esentati dal MREL non dovrebbero far parte del requisito consolidato globale a livello del gruppo di risoluzione.

    L'articolo 45 ter specifica i criteri di ammissibilità per gli strumenti e gli elementi che potrebbero essere presi in considerazione ai fini della conformità al MREL allineandoli rigorosamente ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma TLAC per il requisito minimo TLAC. Questi criteri sono pertanto identici, ad eccezione di quanto si illustra di seguito.

    Per quanto riguarda gli strumenti coperti, alcuni strumenti di debito che presentano caratteristiche di derivato, come le obbligazioni strutturate, sono ammissibili ai fini della conformità al MREL, in quanto potrebbero assorbire sufficientemente le perdite nel quadro della risoluzione. Le obbligazioni strutturate sono obbligazioni di debito con una componente derivata incorporata. Il loro rendimento è adeguato alla performance delle attività di riferimento, quali singole azioni, indici azionari, fondi, tassi di interesse, merci o valute. L'articolo 45 ter chiarisce che le obbligazioni strutturate sono ammissibili ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso rimborsabile alla scadenza, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a un derivato e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Questo perché il valore nominale fisso è già noto al momento dell'emissione, è stabile per tutta la durata dell'obbligazione strutturata e lo si potrebbe facilmente sottoporre al bail-in nel quadro della risoluzione.

    Conformemente alla norma TLAC, il requisito minimo TLAC dovrebbe essere soddisfatto utilizzando soprattutto strumenti di debito subordinati aventi un rango in caso di insolvenza inferiore a quello delle passività di primo rango esplicitamente escluse dal requisito minimo TLAC, come i depositi protetti, i derivati, le imposte o altre passività disciplinate dal diritto pubblico. Ai fini della conformità al MREL specifico per l'ente, attualmente la subordinazione degli strumenti di debito ammissibili potrebbe essere richiesta di volta in volta dalle autorità di risoluzione. Le nuove disposizioni dell'articolo 45 ter specificano inoltre che la subordinazione potrebbe essere richiesta se necessaria per facilitare l'applicazione dello strumento del bail-in, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in sosterranno probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella procedura di insolvenza e solo nella misura necessaria per coprire la parte delle perdite che supera le perdite probabilmente sostenute nella procedura di insolvenza. Le subordinazioni richieste dalle autorità di risoluzione ai fini della conformità al MREL specifico per l'ente dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla norma TLAC.

    L'articolo 45 quater specifica le condizioni di determinazione del MREL per tutte le entità. Il MREL dovrebbe permettere alle banche di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione e di ricapitalizzare le banche dopo la risoluzione. Le autorità di risoluzione giustificano debitamente il livello del MREL imposto in base alla strategia di risoluzione scelta. Questo livello non dovrebbe superare la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità di soddisfare, dopo la risoluzione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzata a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e gli enti dovrebbero raggiungere contemporaneamente i livelli risultanti dalle due misurazioni.

    Per quanto riguarda i G-SII, l'articolo 45 quinquies specifica che una maggiorazione specifica per ente rispetto al livello minimo di TLAC previsto nella norma TLAC può essere imposta soltanto se tale minimo non è sufficiente per assorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

    Come nella proposta di modifica della CRD, la presente proposta introduce nella BRRD (all'articolo 45 sexies) il concetto di "orientamenti". Questo consente alle autorità di risoluzione di imporre agli enti di conformarsi a livelli più elevati del MREL, dando prova, al tempo stesso, di maggiore flessibilità nell'affrontare le violazioni di questi livelli, attenuandone in particolare gli effetti automatici sotto forma di limitazioni all'ammontare massimo distribuibile. L'articolo 45 sexies consente in particolare alle autorità di risoluzione di imporre agli enti di prevedere importi aggiuntivi necessari per coprire le perdite sostenute nel quadro della risoluzione superiori a quelle previste in uno scenario di risoluzione standard (cioè superiori al livello dei vigenti requisiti di fondi propri) e assicurare dopo la risoluzione una sufficiente fiducia del mercato e (ossia in aggiunta all'importo di ricapitalizzazione richiesto). L'articolo 45 sexies specifica tuttavia che, per la parte del requisito relativa all'assorbimento delle perdite, il livello degli orientamenti non dovrebbe superare il livello degli "orientamenti sul capitale" quando tali orientamenti sono imposti dalle autorità di vigilanza nell'ambito di prove di stress prudenziali per coprire le perdite che superano i normali requisiti. Per la parte relativa alla ricapitalizzazione, il livello degli orientamenti necessari per assicurare la fiducia del mercato dovrebbe consentire agli enti, dopo la risoluzione, di soddisfare i loro requisiti di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato. Questa riserva per la fiducia del mercato non dovrebbe superare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE, a meno che sia necessario un livello più elevato per garantire che dopo la risoluzione l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato.

    Gli articoli 45 septies e 45 octies riguardano il livello di applicazione del MREL. Nel caso di enti classificati come entità di risoluzione, il MREL si applica solo a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità di risoluzione saranno obbligate a emettere strumenti (di debito) ammissibili a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venga avviata la risoluzione dell'entità di risoluzione (cioè il gruppo di risoluzione). Per le altre entità del gruppo, la proposta introduce il concetto di MREL "interno", in linea con un concetto simile introdotto dalla norma TLAC. Questo significa che le altre entità del gruppo di risoluzione che non sono entità di risoluzione dovrebbero emettere strumenti (di debito) ammissibili all'interno del gruppo di risoluzione, vale a dire che questi strumenti dovrebbero essere acquistati da entità di risoluzione. Se un'entità del gruppo di risoluzione che non è un'entità di risoluzione raggiunge il punto di insostenibilità economica, questi strumenti sono svalutati o convertiti in capitale e le perdite dell'entità vengono trasferite all'entità di risoluzione. Il principale vantaggio del MREL interno è che consente di ricapitalizzare un'entità di un gruppo di risoluzione (con funzioni essenziali) senza sottoporla a una risoluzione formale che potrebbe avere effetti di perturbazione del mercato. L'applicazione di questo requisito dovrebbe tuttavia conformarsi alla strategia di risoluzione scelta, evitando in particolare di modificare il rapporto di proprietà tra l'entità e il suo gruppo di risoluzione dopo la ricapitalizzazione. La proposta specifica inoltre che, nel rispetto di certe salvaguardie, il MREL interno potrebbe essere sostituito da garanzie assistite da garanzia reale tra l'entità di risoluzione e le altre entità del gruppo di risoluzione, attivabili a condizioni temporali equivalenti a quelle degli strumenti ammissibili per il MREL interno. Le salvaguardie proposte comprendono, in particolare, l'accordo delle autorità di risoluzione competenti alla sostituzione del MREL interno e la costituzione delle garanzie reali per la garanzia fornita dall'entità di risoluzione alla sua filiazione con garanzie altamente liquide con un rischio minimo di credito e di mercato. La proposta mantiene anche la possibilità attualmente offerta alle autorità di risoluzione delle filiazioni di un'entità di risoluzione di derogare completamente al MREL applicabile a tali filiazioni, purché sia l'entità di risoluzione che le sue filiazioni siano stabilite nello stesso Stato membro.

    L'articolo 45 nonies stabilisce una procedura di determinazione del MREL per un gruppo di risoluzione. Le autorità incaricate di stabilire il livello del requisito sono l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo (autorità di risoluzione dell'impresa madre ultima) e le autorità di risoluzione delle altre entità del gruppo di risoluzione. Le eventuali controversie tra le autorità sono soggette ai poteri dell'ABE a norma del regolamento sull'ABE.

       Modifiche agli articoli 17, 18 e 45 duodecies

    Queste modifiche riguardano le violazioni del MREL. L'articolo 45 duodecies elenca i poteri di cui le autorità di risoluzione dispongono in caso di violazione del MREL. Dato che una violazione del MREL potrebbe costituire un ostacolo alla risolvibilità dell'ente o del gruppo, gli articoli 17 e 18 abbreviano la procedura attuale per rimuovere gli ostacoli alla risolvibilità e affrontare rapidamente le violazioni del MREL. Detti articoli attribuiscono inoltre nuovi poteri alle autorità di risoluzione che consentono loro di imporre agli enti di modificare il profilo di scadenza degli strumenti ammissibili e di preparare piani volti a ripristinare il livello del MREL.

    Modifiche all'articolo 55

    Le modifiche all'articolo 55 della BRRD consentirebbero un'applicazione proporzionata del requisito previsto da tale articolo da parte delle autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione può concedere agli enti l'esenzione dall'obbligo di includere clausole sul riconoscimento del bail-in negli accordi o negli strumenti disciplinati dalla legislazione dei paesi terzi, se accerta che questo non osterebbe alla risolvibilità della banca e che per le banche è giuridicamente, contrattualmente o economicamente impossibile includere le clausole sul riconoscimento del bail-in per determinate passività. In questi casi, le passività in questione non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della conformità al MREL per minimizzare il rischio di violazione del principio secondo cui nessun creditore può subire perdite superiori a quelle che subirebbe in caso di liquidazione nel quadro della normale procedura di insolvenza (no-creditor-worse-off - NCWO). In questo contesto, la proposta non indebolirà il bail-in. 

       Modifiche agli articoli 59 e 60

    Le modifiche agli articoli 59 e 60 assicurano che anche gli strumenti ammissibili per il MREL interno diversi dagli strumenti di capitale (strumenti di debito) possano essere svalutati o convertiti in capitale se l'entità del gruppo di risoluzione emittente che non è un'entità di risoluzione raggiunge il punto di insostenibilità economica.

    Modifiche all'articolo 27, nuovo articolo 29 bis e modifiche all'articolo 63 sulla moratoria

    La modifica all'articolo 27 prevede un nuovo strumento di moratoria da utilizzare nella fase che precede la risoluzione, specificamente come potere di intervento precoce.

    Il nuovo articolo 29 bis definisce le condizioni per l'applicazione della moratoria di intervento precoce, indicando che questo potere può essere attivato, all'occorrenza, per stabilire se sono necessarie misure di intervento precoce o se l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto. L'articolo specifica il campo di applicazione del potere di sospensione e la sua durata, che non può superare i cinque giorni lavorativi.

    La modifica all'articolo 63 introduce, fra i poteri di risoluzione generali, il potere di sospendere i pagamenti quando ciò sia necessario per l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione o ai fini della valutazione a norma dell'articolo 36.
    L'articolo specifica il campo di applicazione del potere di sospensione e la sua durata, che non può superare i cinque giorni lavorativi.

       Altre disposizioni

    Viene proposta una serie di modifiche per garantire adeguate comunicazioni a fini di vigilanza e la comunicazione al pubblico del requisito.

    Diverse modifiche riguardano l'architettura normativa e il processo decisionale per l'applicazione del requisito agli enti di paesi terzi stabiliti nell'Unione. Altre modifiche forniscono chiarimenti riguardo al trattamento delle controparti centrali in conformità della BRRD e di altri atti legislativi dell'Unione sulle controparti centrali in seguito all'adozione della proposta relativa a un quadro specifico per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali, ad esempio il trattamento delle controparti centrali con licenza bancaria. Sono state proposte modifiche mirate delle pertinenti direttive sul diritto societario per garantire una risoluzione efficace delle controparti centrali.

    Gli Stati membri sono tenuti a recepire la presente proposta nell'ordinamento interno entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore. Gli enti interessati sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data del recepimento. L'ABE è tenuta a riferire due volte all'anno alla Commissione sul modo in cui i requisiti sono attuati e applicati in tutta l'Unione.

    2016/0362 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e
    le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea 10 ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), approvata dal G20 nel novembre 2015. La norma TLAC impone alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, di detenere un importo minimo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in) per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel quadro della risoluzione. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015 12 la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa per attuare la norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

    (2)L'attuazione della norma TLAC nell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), specifico per ente, applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 . Poiché TLAC e MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC per i G-SII ("requisito minimo TLAC") dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 14 , mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 15 . Le pertinenti disposizioni della presente direttiva in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti dovrebbero essere applicate in modo coerente insieme a quelle previste nei suddetti atti legislativi e nella direttiva 2013/36/UE 16 .

    (3)L'assenza di norme armonizzate a livello di UE per l'attuazione della norma TLAC nell'Unione creerebbe incertezza giuridica e costi supplementari per gli enti e renderebbe più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti per conformarsi ai vigenti requisiti e alla norma TLAC possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme UE armonizzate per l'attuazione della norma TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

    (4)In linea con la norma TLAC, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe continuare a riconoscere la strategia di risoluzione con un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE) e la strategia di risoluzione con un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione rispetto all'entità devono essere risolti a monte. Nell'ambito della strategia MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere ("entità di risoluzione") e le relative filiazioni ("gruppi di risoluzione"). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte delle società finanziarie. Occorre quindi introdurre i concetti di "entità di risoluzione" e "gruppo di risoluzione" e modificare la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la programmazione delle risoluzioni dei gruppi, in modo da imporre esplicitamente alle autorità di risoluzione di individuare le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni di risoluzione programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

    (5)Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel quadro della risoluzione con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e sui contribuenti. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL") specifico per ente come previsto dalla direttiva 2014/59/UE.

    (6)Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti con quelli previsti dalla norma TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell'ente in questione.

    (7)I criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, in linea con gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nella presente direttiva. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso rimborsabile alla scadenza, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a un derivato e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Visto il loro valore nominale fisso, questi strumenti dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione.

    (8)Le passività ammissibili ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti detenuti da creditori non privilegiati e non garantiti (passività non subordinate), a meno che soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui alla presente direttiva. Per rafforzare la risolvibilità degli enti mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in sosterranno probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella procedura di insolvenza. L'obbligo di soddisfare il MREL con passività subordinate dovrebbe essere imposto solo al livello necessario per impedire che le perdite subite dai creditori nel quadro della risoluzione superino quelle che avrebbero altrimenti sostenuto nella procedura di insolvenza. Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dalle autorità di risoluzione ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla norma TLAC.

    (9)Il MREL dovrebbe permettere agli enti di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione e di ricapitalizzarsi dopo la risoluzione. In base alla strategia di risoluzione scelta, le autorità di risoluzione dovrebbero debitamente giustificare il livello del MREL imposto, in particolare per quanto riguarda la necessità e il livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE nell'importo di ricapitalizzazione. Questo livello dovrebbe essere composto dalla somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente di soddisfare, dopo la risoluzione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e gli enti dovrebbero raggiungere contemporaneamente i livelli risultanti dalle due misurazioni. L'autorità di risoluzione dovrebbe poter adeguare gli importi di ricapitalizzazione, in casi debitamente giustificati, per riflettere adeguatamente anche i maggiori rischi per la risolvibilità derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale del gruppo di risoluzione, ed esigere pertanto, in queste circostanze rigorosamente circoscritte, che siano superati gli importi di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 4, primo comma.

    (10)Per rafforzarne la risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL specifico per ente può essere imposto soltanto se il requisito minimo TLAC non è sufficiente per assorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

    (11)Al momento di stabilire il livello del MREL le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Dovrebbero anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno dell'Unione. Di conseguenza, il MREL degli enti che non sono identificati come G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno dell'Unione è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in misura eccessiva dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i
    G-SII.

    (12)Analogamente ai poteri conferiti alle autorità competenti dalla direttiva 2013/36/UE, la presente direttiva dovrebbe autorizzare le autorità di risoluzione a imporre agli enti di conformarsi a livelli più elevati del MREL dando prova, al tempo stesso, di maggiore flessibilità nell'affrontare le violazioni di questi livelli, attenuandone in particolare gli effetti automatici sotto forma di limitazioni all'ammontare massimo distribuibile. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter fornire orientamenti agli enti perché raggiungano gli importi aggiuntivi necessari per coprire le perdite sostenute nel quadro della risoluzione che superano il livello dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e/o assicurare una sufficiente fiducia del mercato nell'ente dopo la risoluzione. Per garantire la coerenza con la direttiva 2013/36/UE, possono essere forniti orientamenti per la copertura delle perdite supplementari solo se le autorità di vigilanza competenti hanno chiesto "orientamenti sul capitale" ai sensi della direttiva 2013/36/UE; il livello richiesto negli orientamenti non dovrebbe essere superato. Per quanto riguarda l'importo di ricapitalizzazione, il livello richiesto negli orientamenti per garantire la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, anche permettendogli di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione. La riserva per la fiducia del mercato non dovrebbe superare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE, a meno che sia necessario un livello più elevato per garantire che dopo la risoluzione l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato. In caso di ripetuta inosservanza, da parte di un'entità, degli orientamenti relativi ai fondi propri e alle passività ammissibili aggiuntivi, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter esigere che l'importo del MREL sia aumentato per coprire l'importo indicato negli orientamenti. Per stabilire se vi sia una ripetuta inosservanza, l'autorità di risoluzione dovrebbe tener conto delle comunicazioni dell'entità relative al MREL richieste dalla presente direttiva.

    (13)In linea con il regolamento n. 575/2013, gli enti classificati come entità di risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità di risoluzione dovrebbero essere obbligate a emettere strumenti ed elementi ammissibili ai fini della conformità al MREL a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venga avviata la risoluzione dell'entità di risoluzione.

    (14)Gli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di questi enti dovrebbero provvedere le rispettive entità di risoluzione attraverso l'acquisizione da parte di queste ultime delle passività ammissibili emesse dai predetti enti e la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti applicabili alle entità di risoluzione. Questo dovrebbe permettere alle entità di risoluzione di risolvere un gruppo di risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. Previo accordo delle autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione e della sua filiazione, dovrebbe essere possibile sostituire l'emissione di passività ammissibili a favore delle entità di risoluzione con garanzie assistite da garanzia reale tra l'entità di risoluzione e le sue filiazioni, attivabili purché siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. Le autorità di risoluzione delle filiazioni dell'entità di risoluzione dovrebbero inoltre poter prevedere l'esenzione totale dall'applicazione del MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione, qualora sia l'entità di risoluzione che le sue filiazioni siano stabilite nello stesso Stato membro. L'applicazione del MREL a enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta, evitando in particolare di modificare il rapporto di proprietà tra gli enti e il loro gruppo di risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti in questione.

    (15)Per garantire livelli adeguati del MREL ai fini della risoluzione, le autorità incaricate di stabilire il livello del MREL dovrebbero essere l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, ossia l'autorità di risoluzione dell'impresa madre ultima, e le autorità di risoluzione delle altre entità del gruppo di risoluzione. Le controversie tra le autorità dovrebbero essere soggette ai poteri dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva.

    (16)Le violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL dovrebbero essere trattate e sottoposte a opportune misure correttive da parte delle autorità competenti e di risoluzione. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla risolvibilità dell'ente o del gruppo, le procedure attuali per rimuovere gli ostacoli alla risolvibilità dovrebbero essere abbreviate, così da poter trattare rapidamente le violazioni. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter imporre agli enti di modificare il profilo di scadenza degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti.

    (17)Per garantire un'applicazione trasparente del MREL, gli enti dovrebbero riferire alle loro autorità competenti e di risoluzione e comunicare periodicamente al pubblico i livelli delle passività ammissibili e la composizione di tali passività, compresi il profilo di scadenza e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe esservi coerenza nella frequenza delle comunicazioni a fini di vigilanza sulla conformità ai requisiti di fondi propri e al MREL.

    (18)L'obbligo di includere un riconoscimento contrattuale degli effetti dello strumento del bail-in negli accordi o negli strumenti che creano passività disciplinate dalla legislazione dei paesi terzi dovrebbe garantire che queste passività possano essere sottoposte al bail-in in caso di risoluzione. A meno che e fino a quando non saranno adottati nell'ordinamento di tutti i paesi terzi quadri normativi sul riconoscimento che consentano un'efficace risoluzione transfrontaliera, disposizioni contrattuali correttamente redatte e adottate su larga scala dovrebbero costituire una soluzione praticabile. Anche in presenza di quadri normativi sul riconoscimento, le disposizioni contrattuali sul riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità del riconoscimento transfrontaliero delle azioni di risoluzione. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare impossibile per gli enti includere queste clausole contrattuali in accordi o strumenti che creano talune passività, in particolare quelle che non sono escluse dallo strumento del bail-in ai sensi della direttiva 2014/59/UE, i depositi protetti o gli strumenti di fondi propri. In particolare, è impossibile per gli enti includere negli accordi o negli strumenti che creano passività clausole contrattuali sul riconoscimento degli effetti dello strumento del bail-in se queste clausole sono illegali nei paesi terzi interessati o se gli enti non dispongono del potere contrattuale necessario per imporle. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi poter prevedere esenzioni dall'obbligo di includere queste clausole contrattuali, qualora esse comportino costi eccessivi per gli enti e le passività risultanti non assicurino una capacità significativa di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione nel quadro della risoluzione. Questa esenzione, tuttavia, non dovrebbe essere utilizzata nel caso in cui diversi accordi e passività assicurino collettivamente una capacità significativa di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione nel quadro della risoluzione. Inoltre, per evitare di compromettere la risolvibilità degli enti, le passività che beneficiano di deroghe non dovrebbero essere ammissibili al MREL.

    (19)Per preservare la stabilità finanziaria è importante che le autorità competenti siano in grado di porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione. A tal fine, alle autorità competenti dovrebbero essere conferiti appropriati poteri di intervento precoce, che dovrebbero comprendere il potere di sospendere, per il periodo minimo necessario, determinati obblighi contrattuali. Il potere di sospensione dovrebbe essere rigorosamente definito ed esercitato solo quando ciò sia necessario per stabilire se occorrono misure di intervento precoce o se l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Il potere di sospensione, tuttavia, non dovrebbe applicarsi agli obblighi connessi alla partecipazione ai sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , alle controparti centrali, comprese le controparti centrali dei paesi terzi riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), alle banche centrali e ai depositi protetti. I poteri di intervento precoce dovrebbero comprendere i poteri già previsti dalla direttiva 2013/36/UE, per circostanze diverse da quelle considerate intervento precoce, nonché per le situazioni in cui questo è ritenuto necessario per ripristinare la solidità finanziaria di un ente.

    (20)Nell'interesse di una risoluzione efficiente, e in particolare per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione all'ente in dissesto mentre l'autorità di risoluzione esercita i propri poteri o applica strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell'autorità di risoluzione. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l'autorità di risoluzione abbia il tempo di eseguire la valutazione e mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Questo potere dovrebbe essere rigorosamente definito ed esercitato solo durante il periodo minimo necessario per eseguire la valutazione o mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Tale potere, tuttavia, non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti o agli obblighi connessi alla partecipazione ai sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali, comprese le controparti centrali dei paesi terzi riconosciute dall'ESMA, e alle banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che tali tutele operino adeguatamente in situazioni di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere modificata per prevedere che una misura di prevenzione o di gestione della crisi non dovrebbe essere riconosciuta in quanto tale quale procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, sempre che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto continuino a essere eseguiti. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva 2014/59/UE dovrebbe ostare al funzionamento di un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE o alla tutela dei titoli dati in garanzia a norma della stessa.

    (21)Per evitare la duplicazione degli obblighi e applicare norme adeguate per il risanamento e la risoluzione efficaci delle controparti centrali in conformità del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali], la direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere modificata escludendo dal suo ambito di applicazione le controparti centrali per le quali, a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 19 , gli Stati membri applicano determinate condizioni di autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e che pertanto sono autorizzate anche come enti creditizi.

    (22)L'esclusione di specifiche passività di enti creditizi o imprese di investimento dall'applicazione dello strumento del bail-in o dal potere di sospendere certi obblighi, di limitare l'esecutività dei diritti di garanzia o di sospendere temporaneamente i diritti di recesso di cui alla direttiva 2014/59/UE dovrebbe riguardare anche le passività connesse alle controparti centrali stabilite nell'Unione e le controparti centrali dei paesi terzi riconosciute dall'ESMA.

    (23)Per garantire un'interpretazione comune dei termini utilizzati nei diversi strumenti giuridici, è opportuno integrare nella direttiva 98/26/CE le definizioni e i concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le "controparti centrali" e i "partecipanti".

    (24)Ai fini di un'efficace risoluzione delle controparti centrali, le salvaguardie previste dalla direttiva 2002/47/CE 20 non dovrebbero applicarsi ai vincoli sull'applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, né alle disposizioni di netting per
    close-out o di set-off imposti in forza del regolamento (UE) n. [risanamento e risoluzione delle controparti centrali].

    (25)La direttiva 2012/30/UE 21 , la direttiva 2011/35/UE 22 , la direttiva 2005/56/CE 23 , la direttiva 2004/25/CE 24 e la direttiva 2007/36/CE 25 contengono norme sulla tutela degli azionisti e dei creditori delle controparti centrali che rientrano nell'ambito di applicazione di tali direttive. Qualora le autorità di risoluzione debbano agire rapidamente a norma del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali], queste norme potrebbero compromettere l'efficacia dell'azione di risoluzione e dell'uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione. Le deroghe previste dalla direttiva 2014/59/UE dovrebbero quindi essere estese agli atti adottati in conformità del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali]. Al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interesse, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell'interesse pubblico e nel rispetto delle condizioni per la risoluzione. Il ricorso agli strumenti di risoluzione presuppone che siano conseguiti gli obiettivi della risoluzione e siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui al regolamento (UE)[risanamento e risoluzione delle controparti centrali]. Al fine di garantire che le autorità possano imporre sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali] e che questi poteri sanzionatori siano coerenti con il quadro giuridico sul risanamento e sulla risoluzione di altri enti finanziari, nell'ambito di applicazione del titolo VIII della direttiva 2014/59/UE dovrebbero rientrare anche le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali].

    (26)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme uniformi in materia di risanamento e risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (27)Perché dispongano del tempo necessario al recepimento e all'applicazione della presente direttiva, agli Stati membri dovrebbero essere concessi dodici mesi dall'entrata in vigore per recepire la presente direttiva nell'ordinamento interno e gli enti interessati dovrebbero essere tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data del recepimento,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche alla direttiva 2014/59/UE

    1.All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3. La presente direttiva non si applica alle controparti centrali per le quali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli Stati membri applicano determinate condizioni di autorizzazione a norma della direttiva 2013/36/UE.

    Tuttavia, le disposizioni del titolo VIII si applicano anche per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali].";

    2.all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, l'espressione "passività ammissibili" è sostituita da "passività sottoponibili al bail-in";

    3.all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

    "71 bis)    "passività ammissibili": le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera a).";

    4.all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti 83 bis, 83 ter, 109 e 110:

    "83 bis) "entità di risoluzione": un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;

    83 ter)    "gruppo di risoluzione": un'entità di risoluzione e relative filiazioni che non sono né entità di risoluzione né filiazioni di un'altra entità di risoluzione;

    109) "partecipante diretto": un partecipante diretto secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    110)     "consiglio": il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, istituiti conformemente al diritto societario nazionale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012";

    5.all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.    Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:

    (a)all'impresa madre nell'Unione;

    (b)alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate nell'Unione;

    (c)alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), e

    (d)fatto salvo il titolo VI, alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione.

    Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo:

    (a)le entità di risoluzione,

    (b)i gruppi di risoluzione.";

    6.all'articolo 12, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    "a)    espone le azioni di risoluzione che si prevede di avviare per le entità di risoluzione negli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di queste azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;

    b)    esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità di risoluzione ubicate nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinati entità o gruppi di risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;";

    7.all'articolo 12, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    "e)    definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità di risoluzione;";

    8.all'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera al):

    "al) se un gruppo comprende più di un gruppo di risoluzione, definisce le azioni di risoluzione programmate in relazione alle entità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:

       i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo di risoluzione;

       ii) altri gruppi di risoluzione.";

    9.all'articolo 13, paragrafo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

    "Se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione, la programmazione delle azioni di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera al), assume la forma di una decisione congiunta di cui al primo comma.";

    10.all'articolo 13, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione che è competente per una filiazione e dissente dal piano di risoluzione del gruppo adotta una propria decisione e, se del caso, individua l'entità di risoluzione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per il gruppo di risoluzione composto dalle entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione delle autorità di risoluzione dissenzienti è pienamente motivata, esponendo, tra l'altro, i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo, tenendo conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità di risoluzione e autorità competenti. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.";

    11.all'articolo 16, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli strumenti di risoluzione alle sue entità di risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa, anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo si trovano, o di altri Stati membri o dell'Unione, e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. Le autorità di risoluzione di gruppo notificano con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un gruppo non viene ritenuta possibile.";

    12.all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    "4.    Gli Stati membri assicurano che, se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione, le autorità di cui al paragrafo 1 valutino la risolvibilità di ciascun gruppo di risoluzione in conformità del presente articolo.

    La valutazione di cui al primo comma viene eseguita in aggiunta alla valutazione della risolvibilità dell'intero gruppo.";

    13.all'articolo 17, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    "Se un impedimento rilevante alla risolvibilità è imputabile a una situazione di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, entro due settimane dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1 l'ente propone all'autorità di risoluzione possibili misure volte a garantire la sua conformità agli articoli 45 septies o 45 octies della direttiva 2013/36/UE e al requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della stessa.";

    14.all'articolo 17, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera h1):

    "h1)    imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di presentare un piano per ripristinare la conformità agli articoli 45 septies e 45 octies della direttiva 2013/36/UE e al requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della stessa;";

    15.all'articolo 17, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j1):

    "j1)    imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di modificare il profilo di scadenza degli elementi di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettere a) e b), per assicurare la costante conformità all'articolo 45 septies o all'articolo 45 octies.";

    16.all'articolo 17, paragrafo 5, lettere i) e j), le espressioni "all'articolo 45" e "dell'articolo 45" sono sostituite, rispettivamente, da "agli articoli 45 septies e 45 octies" e "degli articoli 45 septies e 45 octies";

    17.all'articolo 18, i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

    "1.    L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prende in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 16 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutte le entità di risoluzione e alle loro filiazioni che sono entità appartenenti al gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    2.    L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmetteranno alle filiazioni soggette alla loro vigilanza, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza gli impedimenti sostanziali all'applicazione efficace degli strumenti e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo e ai gruppi di risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione. Essa valuta l'impatto sul modello di business dell'ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo l'autorità, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.

    Se l'impedimento alla risolvibilità del gruppo è imputabile a una situazione di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione la sua valutazione dell'impedimento dopo aver consultato l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione e le autorità di risoluzione degli enti filiazioni.

    3.    Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

    Se gli impedimenti sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica in conformità del paragrafo 2 l'impresa madre nell'Unione propone all'autorità di risoluzione a livello di gruppo possibili misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti.

    4.    L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

    5.    La decisione congiunta è raggiunta entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione o, se precedente, alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3.

    La decisione congiunta relativa all'impedimento alla risolvibilità imputabile a una situazione di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE è raggiunta entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione in conformità del paragrafo 3.

    La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione.

    Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    6.    In assenza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo o del gruppo di risoluzione.

    La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

    Qualora, al termine del periodo di cui al paragrafo 5, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di cui al paragrafo 5 è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese o entro una settimana, se il rinvio all'ABE riguarda un impedimento alla risolvibilità imputabile a una situazione di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di cui al paragrafo 5 o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

    7.    In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni adottano le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

    Qualora, al termine del periodo di cui al paragrafo 5, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di cui al paragrafo 5 è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese o entro una settimana, se il rinvio all'ABE riguarda un impedimento alla risolvibilità imputabile a una violazione degli articoli da 45 a 45 nonies. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di cui al paragrafo 5 o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.";

    18.all'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera i):

    "i) se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 29 bis, sospendere qualsiasi obbligo di pagamento o di consegna di cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è parte.";

    19.è inserito il seguente articolo 29 bis:

    "Articolo 29 bis
    Potere di sospendere taluni obblighi

    1.Gli Stati membri stabiliscono che, dopo aver consultato l'autorità di risoluzione, la loro autorità competente può esercitare il potere di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera i), solo se l'esercizio del potere di sospensione è necessario per eseguire la valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, prima frase, o per procedere alla determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a).

    2.La sospensione di cui al paragrafo 1 non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità competente ritiene necessario per eseguire la valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, prima frase, o per procedere alla determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e comunque non supera i 5 giorni lavorativi.

    3.La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica:

    (a)agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti di operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle banche centrali;

    (b)ai crediti ammissibili ai fini della direttiva 97/9/CE e

    (c)ai depositi protetti.

    4.Nell'esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità competenti tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

    5.L'obbligo di pagamento o di consegna a cui si sarebbe dovuto adempiere nel corso del periodo di sospensione si applica immediatamente dopo la scadenza di tale periodo.

    6.Se gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell'entità in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

    7.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti informino senza indugio le autorità di risoluzione dell'esercizio di qualsiasi potere di cui al paragrafo 1.

    8.Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, assicurano che il potere di sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possa essere esercitato anche dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, se l'esercizio di tale potere di sospensione è necessario per procedere alla determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a).";

    20.all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale o delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;";

    21.all'articolo 33, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    2.Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 32, paragrafo 1.

    3.Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, il piano di risoluzione prevede che la società di partecipazione finanziaria intermedia sia designata come entità di risoluzione e gli Stati membri assicurano che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione non avviino azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo in relazione alla società di partecipazione mista.

    4.Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante il fatto che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all'articolo 32, paragrafo 1, le autorità di risoluzione possono avviare un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)l'entità è un'entità di risoluzione;

    (b)una o più filiazioni di tale entità che sono enti, ma non entità di risoluzione, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1;

    (c)l'entità delle attività e passività di queste filiazioni è tale che il loro dissesto minaccia il gruppo di risoluzione nel suo complesso e l'azione di risoluzione in relazione all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), è necessaria per la risoluzione di tali enti filiazioni o del relativo gruppo di risoluzione nel suo complesso.";

    22.all'articolo 44, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    "f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA;";

    23.l'articolo 45 è sostituito dai seguenti articoli:

    "Articolo 45

    Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

    1.Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfino in qualsiasi momento il requisito di fondi propri e passività ammissibili in conformità degli articoli da 45 a 45 decies.

    2.Il requisito di cui al paragrafo 1 è calcolato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale:

    (a)dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    (b)della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolata in conformità dell'articolo 429, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 45 bis Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

    1.In deroga all'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite i quali, in base al diritto nazionale, non possono raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)tali istituti saranno liquidati attraverso procedure fallimentari nazionali o altri tipi di procedura attuati conformemente agli articoli 38, 40 o 42 e previsti per tali istituti;

    (b)tali procedure fallimentari nazionali, o altri tipi di procedura, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

    2.Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1.

    Articolo 45 ter Passività ammissibili per le entità di risoluzione

    1.Le passività ammissibili sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    2.In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, le passività derivanti da strumenti di debito che presentano caratteristiche di derivato, come le obbligazioni strutturate, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)un determinato importo della passività derivante dallo strumento di debito è già noto al momento dell'emissione, è fisso e non è interessato da una caratteristica di derivato;

    (b)lo strumento di debito, compresa la sua caratteristica di derivato, non è soggetto a un accordo di netting e la sua valutazione non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3.

    Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte che corrisponde all'importo di cui al primo comma, lettera a).

    3.Le autorità di risoluzione possono decidere che il requisito di cui all'articolo 45 septies è rispettato dalle entità di risoluzione con strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, per assicurare che l'entità di risoluzione sia risolta in modo tale da conseguire gli obiettivi della risoluzione.

    La decisione dell'autorità di risoluzione ai sensi del presente paragrafo illustra i motivi della decisione sulla base dei seguenti elementi:

    (a)le passività non subordinate di cui al primo e al secondo comma hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di talune passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3;

    (b)il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione o di conversione a passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, i creditori titolari di crediti derivanti da queste passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;

    (c)l'importo delle passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

    4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 riguardo alle misure necessarie per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

    Articolo 45 quater Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

    1.Il requisito di ciascuna entità ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in base ai criteri seguenti:

    (a)necessità di assicurare che l'entità di risoluzione possa essere risolta mediante applicazione degli strumenti di risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;

    (b)necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità di risoluzione e le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, abbiano passività ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in e di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le rispettive perdite possano essere assorbite e che il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria sotto forma di capitale primario di classe 1 delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

    (c)necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità di risoluzione abbia passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite possano essere assorbite e che i requisiti patrimoniali o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria sotto forma di capitale primario di classe 1 dell'entità di risoluzione possano essere ripristinati ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

    (d)dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;

    (e)misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 109;

    (f)misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

    2.Se il piano di risoluzione prevede che l'azione di risoluzione sia avviata in base allo scenario di risoluzione pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

    (a)le perdite che sarebbero prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite ("assorbimento delle perdite");

    (b)l'entità o le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una normativa equivalente ("ricapitalizzazione").

    Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

    3.Fatto salvo l'ultimo comma, per le entità di risoluzione l'importo di cui al paragrafo 2 non supera il maggiore tra i seguenti importi:

    (a)la somma:

    i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata, e

    ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare il suo coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata;

    (b)la somma:

    i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità di risoluzione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata, e

    ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata.

    Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) del presente paragrafo diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

    Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) del presente paragrafo diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

    L'autorità di risoluzione stabilisce gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti in conformità delle azioni di risoluzione previste nel piano di risoluzione e può modificare gli importi di ricapitalizzazione in modo da riflettere adeguatamente i rischi per la risolvibilità derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale del gruppo di risoluzione.

    4.Fatto salvo l'ultimo comma, per le entità che non sono entità di risoluzione l'importo di cui al paragrafo 2 non supera il maggiore tra i seguenti importi:

    (a)la somma:

    i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e

    ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare il suo coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;

    (b)la somma:

    i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e

    ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare il suo coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

    Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

    L'autorità di risoluzione stabilisce gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti in conformità delle azioni di risoluzione previste nel piano di risoluzione e può modificare gli importi di ricapitalizzazione in modo da riflettere adeguatamente i rischi per la ricapitalizzazione derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale dell'entità.

    5.Se l'autorità di risoluzione si aspetta che talune classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non supera un importo sufficiente per:

    (a)coprire l'importo delle passività escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

    (b)assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

    6.La decisione dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    7.Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

    L'autorità di risoluzione può ridurre il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per tener conto dell'importo con il quale si prevede che il sistema di garanzia dei depositi concorra al finanziamento della strategia di risoluzione prescelta conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.

    L'entità della riduzione si basa su una valutazione credibile del potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi e risponde almeno ai criteri seguenti:

    (a)è inferiore a una stima prudente delle perdite potenziali che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tenuto conto del grado di priorità attribuito al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE;

    (b)è inferiore al limite del contributo del sistema di garanzia dei depositi previsto all'articolo 109, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE;

    (c)tiene conto del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili dovendo contribuire a più dissesti o risoluzioni bancari e

    (d)è conforme alle altre disposizioni di diritto nazionale applicabili ai compiti e responsabilità dell'autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi.

    (e)Previa consultazione dell'autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi, l'autorità di risoluzione documenta l'approccio seguito per la valutazione del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili e, a condizione che tale rischio non sia eccessivo, applica la riduzione del requisito conformemente al primo comma.

    8.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1 in base ai quali deve essere determinato il requisito di fondi propri e passività ammissibili conformemente al presente articolo.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [1 mese dall'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1090/2010.

    Articolo 45 quinquies Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità dei G-SII

    1.Per le entità di risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:

    (a)nel requisito di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e

    (b)in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dall'autorità di risoluzione specifico per l'entità a norma del paragrafo 2, da soddisfare con passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 ter.

    2.L'autorità di risoluzione può imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), soltanto:

    (a)se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 45 quater e

    (b)nella misura in cui l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili richiesti non supera il livello necessario per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 45 quater.

    3.Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII dell'UE sono entità di risoluzione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l'importo di cui al paragrafo 2:

    (a)per ciascuna entità di risoluzione,

    (b)per l'entità madre nell'Unione come se fosse l'unica entità di risoluzione del G-SII dell'UE.

    4.La decisione dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 45 sexies Orientamenti per il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

    1.L'autorità di risoluzione può fornire orientamenti a un'entità affinché abbia fondi propri e passività ammissibili conformi alle condizioni di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 octies, paragrafo 3, al di sopra dei livelli fissati agli articoli 45 quater e 45 quinquies prevedendo importi aggiuntivi per:

    (a)coprire perdite potenziali dell'entità in aggiunta a quelle di cui all'articolo 45 quater e/o

    (b)assicurare che, in caso di risoluzione, sia generata nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'entità attraverso strumenti di capitale in aggiunta al requisito di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera b) ("riserva per la fiducia del mercato").

    Gli orientamenti sono forniti e calcolati solo in relazione al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a).

    2.L'importo degli orientamenti forniti ai sensi del paragrafo 1 può essere fissato solo se l'autorità competente ha già stabilito i propri orientamenti in conformità dell'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE e non supera il livello di tali orientamenti.

    L'importo degli orientamenti forniti ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non supera l'importo del requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, a meno che non sia necessario un livello più elevato per assicurare che dopo la risoluzione l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, non superiore a un anno.

    L'autorità di risoluzione comunica all'entità i motivi e una valutazione completa della necessità e del livello degli orientamenti forniti a norma del presente articolo.

    3.In caso di ripetuta inosservanza, da parte di un'entità, degli orientamenti di cui al paragrafo 1 relativi ai fondi propri e alle passività ammissibili aggiuntivi, l'autorità di risoluzione può esigere che l'importo del requisito di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2, sia aumentato per coprire l'importo degli orientamenti forniti a norma del presente articolo.

    4.Un'entità che non dispone dei fondi propri e delle passività ammissibili aggiuntivi richiesti dagli orientamenti di cui al paragrafo 1 non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 141 della direttiva 2013/36/UE.

    Articolo 45 septies Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità di risoluzione

    1.Le entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 45 quater a 45 sexies su base consolidata a livello del gruppo di risoluzione.

    2.Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dell'entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata è determinato in conformità dell'articolo 45 nonies sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 45 quater a 45 sexies e dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.

    Articolo 45 octies Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità di risoluzione

    1.Gli enti che sono filiazioni di un'entità di risoluzione e non sono entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 45 quater a 45 sexies su base individuale. L'autorità di risoluzione può, previa consultazione dell'autorità competente, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è una filiazione di un'entità di risoluzione e non è un'entità di risoluzione.

    Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al primo comma è determinato in conformità dell'articolo 45 nonies e sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 45 quater a 45 sexies.

    2.Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 è soggetto alle seguenti condizioni:

    (a)l'entità di risoluzione soddisfa il requisito consolidato di cui all'articolo 45 septies;

    (b)la somma di tutti i requisiti da applicare alle filiazioni del gruppo di risoluzione è coperta dal requisito consolidato di cui all'articolo 45 septies e non lo supera, a meno che questo non sia dovuto esclusivamente agli effetti del consolidamento a livello del gruppo di risoluzione in conformità dell'articolo 45 septies, paragrafo 1;

    (c)il requisito non supera il contributo della filiazione al requisito consolidato di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1;

    (d)esso rispetta il criterio di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

    3.Il requisito è soddisfatto con uno o più dei seguenti mezzi:

    (a)passività che:

    i) sono emesse a favore dell'entità di risoluzione e da essa acquistate;

    ii) rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    iii) nella procedura ordinaria di insolvenza hanno un rango inferiore a quello delle passività diverse dalle passività ammissibili ai requisiti di fondi propri che sono emesse a favore di entità diverse dall'entità di risoluzione e da esse acquistate;

    iv) sono soggette al potere di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 e 62, il che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo di risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;

    (b)strumenti di fondi propri emessi a favore di entità diverse dall'entità di risoluzione e da esse acquistati quando l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 e 62 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione.

    4.Previo accordo delle autorità di risoluzione della filiazione e dell'entità di risoluzione, il requisito può essere soddisfatto mediante la concessione di una garanzia dell'entità di risoluzione alla sua filiazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    (a)l'importo della garanzia è perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;

    (b)la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3;

    (c)la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50% del suo importo;

    (d)la garanzia e il contratto di garanzia finanziaria sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione, salvo se diversamente specificato dall'autorità di risoluzione della filiazione;

    (e)la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire integralmente l'importo garantito;

    (f)la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;

    (g)la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e

    (h)non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità di risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità di risoluzione.

    5.L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità di risoluzione può rinunciare completamente all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:

    (a)sia la filiazione che l'entità di risoluzione sono soggette all'autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

    (b)l'entità di risoluzione soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 45 septies;

    (c)non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità di risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità di risoluzione;

    (d)l'entità di risoluzione soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;

    (e)le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'entità di risoluzione coprono anche la filiazione;

    (f)l'entità di risoluzione detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione;

    (g)l'autorità competente della filiazione ha rinunciato completamente all'applicazione dei requisiti patrimoniali individuali alla filiazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 45 nonies Procedura per la determinazione del requisito

    1.L'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni del gruppo di risoluzione su base individuale si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta per quanto concerne:

    (a)l'importo del requisito applicato a livello consolidato per ciascuna entità di risoluzione;

    (b)l'importo del requisito applicato a livello individuale a ciascuna filiazione dell'entità di risoluzione.

    La decisione congiunta assicura la conformità agli articoli 45 septies e 45 octies, è pienamente motivata e viene trasmessa:

    (a)all'entità di risoluzione dalla relativa autorità di risoluzione;

    (b)alle filiazioni dell'entità di risoluzione dalle rispettive autorità di risoluzione;

    (c)all'impresa madre nell'Unione del gruppo dall'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione, quando l'impresa madre nell'Unione non è un'entità di risoluzione dello stesso gruppo di risoluzione.

    2.Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII dell'UE sono entità di risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al primo comma discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-II, convengono sull'applicazione dell'articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni aggiustamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità di risoluzione e la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Tale aggiustamento può essere applicato alle seguenti condizioni:

    (a)l'aggiustamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati aggiustando il livello del requisito;

    (b)l'aggiustamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi di risoluzione.

    La somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità di risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    3.In assenza di una decisione congiunta entro quattro mesi, viene adottata una decisione a norma dei paragrafi da 4 a 6.

    4.Se non è raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito consolidato, l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione adotta una decisione sul requisito consolidato dopo aver tenuto debitamente in considerazione:

    (a)la valutazione delle filiazioni condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione,

    il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione.

    Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE.

    La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a) e b) del primo comma.

    Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese.

    Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

    In assenza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione.

    5.Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo di risoluzione, la decisione è adottata dalle autorità di risoluzione delle filiazioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse dall'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione;

    (b)è stato tenuto in debita considerazione il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione;

    (c)è stata valutata la conformità all'articolo 45 octies, paragrafo 2.

    Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rimandano le proprie decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a), b) e c) del primo comma.

    Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese.

    Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

    In assenza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applicano le decisioni delle autorità di risoluzione delle filiazioni.

    La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

    6.Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito consolidato e sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo di risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:

    (a)viene adottata una decisione sul requisito consolidato a norma del paragrafo 4;

    (b)viene adottata una decisione sul livello del requisito da applicare alle filiazioni del gruppo di risoluzione su base individuale a norma del paragrafo 4 dopo:

    i) avere tenuto debitamente conto della decisione di cui alla lettera a),

    ii) aver valutato la conformità all'articolo 45 octies, paragrafo 2.

    7.La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.

    La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

    8.Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono alle entità di soddisfare il requisito stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, verificano l'osservanza di tale obbligo e adottano le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione.

    9.L'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione informa l'ABE del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito:

    (a)a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata;

    (b)a livello delle filiazioni del gruppo di risoluzione su base individuale.

    Articolo 45 decies Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito

    1.Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, segnalano almeno una volta all'anno alle rispettive autorità competenti e di risoluzione:

    (a)i livelli degli elementi disponibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 45 ter o dell'articolo 45 octies, paragrafo 3, e gli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili espressi in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, previa applicazione di deduzioni ai sensi degli articoli da 72 sexies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013;

    (b)la composizione degli elementi di cui alla lettera a), compresi il profilo di scadenza e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

    2.Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, comunicano al pubblico almeno una volta all'anno le seguenti informazioni:

    (a)i livelli degli elementi disponibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 45 ter o dell'articolo 45 octies, paragrafo 3;

    (b)la composizione degli elementi di cui alla lettera a), compresi il profilo di scadenza e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

    3.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare formati, modelli e frequenze uniformi per le comunicazioni a fini di vigilanza e la divulgazione al pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    L'ABE presenta le norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dall'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    4.Gli obblighi di comunicazione al pubblico si applicano alla data in cui il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è pienamente rispettato per la prima volta.

    Articolo 45 undecies Comunicazioni all'ABE

    1.Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione territoriale.

    2.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, all'ABE ai fini del paragrafo 1.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dall'entrata in vigore]*.

    26Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 45 duodecies Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

    1.Le autorità competenti trattano le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da parte delle entità facendo ricorso almeno ad uno dei seguenti strumenti:

    (a)il potere di affrontare o rimuovere gli ostacoli alla risolvibilità a norma degli articoli 17 e 18;

    (b)le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

    (c)le misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27;

    (d)le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111.

    2.Le autorità di risoluzione e le autorità competenti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).

    Articolo 45 terdecies Presentazione di relazioni

    1.In collaborazione con le autorità competenti e con le autorità di risoluzione, l'ABE presenta una relazione alla Commissione contenente la valutazione almeno dei seguenti aspetti:

    (a)il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività permissibili e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili nei vari Stati membri;

    (b)il modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato il potere di imporre agli enti di soddisfare il requisito mediante gli strumenti di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 2, e se vi sono state divergenze nell'esercizio di tale potere nei vari Stati membri.

    2.La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto di quanto segue:

    (a)l'impatto del requisito minimo e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:

    i)    i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;

    ii)    i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;

    iii)    la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;

    iv)    la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

    v)    l'innovazione finanziaria;

    vi)    la prevalenza degli strumenti di bail-in contrattuale e la natura e commerciabilità di detti strumenti;

    vii)    il comportamento degli enti per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;

    viii)    il livello di gravami sulle attività degli enti;

    ix)    le iniziative intraprese dagli enti per conformarsi ai requisiti minimi e, in particolare, la misura in cui i requisiti minimi sono stati soddisfatti mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali e

    x)    il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un'attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, alle piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;

    (b)l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;

    (c)la capacità degli enti di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare i requisiti minimi armonizzati proposti.

    3.La relazione di cui al paragrafo 1 copre due anni di calendario ed è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno che segue l'ultimo anno di calendario coperto dalla relazione.";

    24.    l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 55
    Riconoscimento contrattuale del bail-in

    1.Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:

    (a)la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

    (b)la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);

    (c)la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;

    (d)la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.

    2.Il requisito di cui al paragrafo 1 può non applicarsi se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro accerta che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    (a)le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo;

    (b)è giuridicamente, contrattualmente o economicamente impossibile per un ente o un entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere questa clausola contrattuale in determinate passività;

    (c)l'applicazione di un'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 per determinate passività non osta alla risolvibilità degli enti e delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) e d).

    Le passività di cui alle lettere b) e c) non includono gli strumenti di debito che sono passività non garantite, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2. Esse hanno inoltre un rango superiore alle passività che entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività permissibili.

    Le passività che a norma delle lettere b) e c) non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

    3.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1.

    4.Il fatto che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola contrattuale a norma del paragrafo 1 non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.

    5.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola contrattuale imposta dallo stesso paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    6.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni in cui sarebbe giuridicamente, contrattualmente o economicamente impossibile per un ente o un entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 in determinate passività e in cui un'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 non osterebbe alla risolvibilità dell'ente o dell'entità in questione.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. ";

    25.all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera n):

    "n)    potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna cui sono soggetti l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1, quando l'autorità di risoluzione decide, dopo aver consultato l'autorità competente, che l'esercizio del potere di sospensione è necessario per l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione o ai fini della valutazione a norma dell'articolo 36.";

    26.all'articolo 63, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

    "1 bis.    La durata della sospensione a norma del paragrafo 1, lettera n), non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene necessario per l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione o ai fini della valutazione a norma dell'articolo 36, e comunque non supera i 5 giorni lavorativi.

    1 ter.    La sospensione a norma del paragrafo 1, lettera n), non si applica:

    (a)agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle banche centrali;

    (b)ai crediti ammissibili ai fini della direttiva 97/9/CE e

    (c)ai depositi protetti definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 94.";

    27.nel titolo dell'articolo 59 e dell'articolo 60 è inserito "e delle passività ammissibili";

    28.all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.    Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili pertinenti può essere esercitato:

    (a)indipendentemente da un'azione di risoluzione o

    (b)in combinazione con un'azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33.

    Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera a), fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività.";

    29.all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, le espressioni "gli strumenti di capitale pertinenti" e "agli strumenti di capitale pertinenti" sono sostituite rispettivamente da "gli strumenti di capitale e le passività pertinenti di cui al paragrafo 1" e "agli strumenti di capitale e alle passività pertinenti di cui al paragrafo 1";

    30.all'articolo 59, paragrafi 4 e 10, l'espressione "agli strumenti di capitale" è sostituita da "agli strumenti di capitale o alle passività di cui al paragrafo 1";

    31.all'articolo 60, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

    "d)    il valore nominale delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.";

    32.all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.    Ove il valore nominale di uno strumento di capitale o di una passività ammissibile pertinenti sia svalutato:

    (a)la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all'articolo 46, paragrafo 3;

    (b)non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale e della passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;

    (c)ai detentori degli strumenti di capitale e delle passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3.";

    33.all'articolo 60, paragrafo 3, le espressioni "degli strumenti di capitale pertinenti" e "Gli strumenti di capitale pertinenti" sono sostituite rispettivamente da "degli strumenti di capitale e delle passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1" e "Gli strumenti di capitale e le passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1";

    34.all'articolo 69, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali, alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle banche centrali;";

    35.all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia di cui i sistemi o gli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, le controparti centrali, le controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali dispongono in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.";

    36.all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano ai sistemi o agli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle banche centrali;";

    37.all'articolo 88 l'espressione "dell'articolo 45" è sostituita da "degli articoli da 45 a 45 decies";

    38.all'articolo 88, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Fatto salvo l'articolo 89, le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, da 45 a 45 decies, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.";

    39.l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 89
    Collegi europei di risoluzione

    1.Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha filiazioni o imprese madri nell'Unione stabiliti in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell'Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali entità o in cui tali succursali significative sono ubicate costituiscono un collegio europeo di risoluzione.

    2.Il collegio europeo di risoluzione di cui al paragrafo 1 svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'articolo 88 in relazione alle entità di cui al paragrafo 1 e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali.

    I compiti affidati al collegio europeo di risoluzione di cui al paragrafo 2 comprendono la determinazione del requisito di cui agli articoli da 45 a 45 decies.

    Nel determinare il requisito di cui agli articoli da 45 a 45 decies, i membri del collegio europeo di risoluzione tengono conto dell'eventuale strategia di risoluzione globale adottata dalle autorità dei paesi terzi.

    Nel caso in cui, conformemente alla strategia di risoluzione globale, filiazioni nell'Unione o un'impresa madre nell'Unione e i relativi enti filiazioni non siano entità di risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione concordino con tale strategia, le filiazioni nell'Unione o l'impresa madre nell'Unione rispettano l'obbligo di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 1, su base consolidata, emettendo strumenti ammissibili di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettere a) e b), a favore dell'entità di risoluzione del paese terzo.

    3.Se un'unica impresa madre nell'Unione detiene tutte le filiazioni nell'Unione di un ente di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre nell'Unione.

    Se il primo comma non si applica, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dell'impresa madre dell'Unione o della filiazione nell'Unione che detiene il valore più elevato del totale delle attività in bilancio.

    4.Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le stesse funzioni ed eseguono gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfano tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

    5.Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all'articolo 88 in tutti gli altri aspetti.";

    40.l'articolo 110 è così modificato:

    (a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali] non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.";

    (b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di enti, enti finanziari e imprese madri nell'Unione ai sensi della presente direttiva o di controparti centrali, partecipanti diretti di controparti centrali o imprese madri ai sensi del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali], possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di amministrazione ai sensi della presente direttiva o ai membri del consiglio ai sensi del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali] e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.";

    (c)al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione.";    

    41.l'articolo 111 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    "a) mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento e dei piani di risanamento di gruppo, in violazione degli articoli 5 o 7 della presente direttiva o dell'articolo 9 del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali];

    b) mancata notifica all'autorità competente dell'intenzione di fornire un sostegno finanziario di gruppo in violazione dell'articolo 25 della presente direttiva;

    c) mancata presentazione di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell'articolo 11 della presente direttiva o dell'articolo 14 del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali];

    d) mancata notifica all'autorità competente da parte dell'organo di amministrazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva o del consiglio di una controparte centrale ai sensi del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali] quando l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva o la controparte centrale è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell'articolo 81 della presente direttiva o dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali].ʼ;

    (b)il paragrafo 2 è così modificato:

    i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l'ente, l'ente finanziario, l'impresa madre nell'Unione, la controparte centrale o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;";

    ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) un divieto temporaneo, a carico di qualunque membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, del consiglio della controparte centrale o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, di esercitare funzioni negli enti o nelle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva o nelle controparti centrali;";

    42.l'articolo 112 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o delle disposizioni del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali], laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti.";

    (b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere accertato, un danno sproporzionato agli enti o alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva o alla controparte centrale o alle persone fisiche coinvolte.";

    (c)il paragrafo 4 è così modificato:

    i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "Entro il 3 luglio 2016, l'ABE presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, delle sanzioni per non conformità alle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo.";

    ii) è aggiunto il seguente comma:

    "Entro il […] l'ESMA presenta alla Commissione una relazione analoga sulla pubblicazione delle sanzioni per non conformità alle disposizioni del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali]";

    43.l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 113

    Aggiornamento delle banche dati centrali da parte dell'ABE e dell'ESMA

    1.Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 84, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ABE in merito a tutte le sanzioni da loro irrogate a norma dell'articolo 111 per violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito.

    Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 71 del regolamento [sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali], le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ESMA in merito alle sanzioni amministrative irrogate in seguito a violazioni di tale regolamento.

    2.L'ABE e l'ESMA gestiscono banche dati centrali delle sanzioni di cui sono state informate unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tali banche dati centrali sono accessibili esclusivamente alle autorità di risoluzione e vengono aggiornate in base alle informazioni fornite da queste ultime.

    3.L'ABE e l'ESMA gestiscono banche dati centrali delle sanzioni di cui sono state informate unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tali banche dati centrali sono accessibili esclusivamente alle autorità competenti e vengono aggiornate in base alle informazioni fornite da queste ultime.

    4.L'ABE e l'ESMA gestiscono pagine web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell'articolo 112 e indicano il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.".

    Articolo 2

    Modifiche alla direttiva 98/26/CE

    All'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) "controparte centrale": una controparte centrale come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 648/2012;";

    all'articolo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    f) "partecipante": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzati in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;".

    Articolo 3

    Modifiche alla direttiva 2002/47/CE

    La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

    all'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    "6. Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull'applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o del titolo V, capo IV, del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali] o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE e al titolo V, capo IV, del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali].";

    l'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

    "Articolo 9 bis

    Direttiva 2008/48/CE, direttiva 2014/59/UE e regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali]

    La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2008/48/CE, la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali].".

    Articolo 4

    Modifiche alla direttiva 2004/25/CE

    All'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5.    Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al titolo V del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali]".

    Articolo 5

    Modifiche alla direttiva 2005/56/CE

    All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4.    Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al titolo V del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali]".

    Articolo 6

    Modifiche alla direttiva 2007/36/CE

    La direttiva 2007/36/CE è così modificata:

    (a)all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4.    Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al titolo V del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali]";

    (b)all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali], l'assemblea possa, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, convocare un'assemblea generale o modificare l'atto costitutivo per stabilire che un'assemblea per deliberare un aumento di capitale sia convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 27 o 29 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 19 del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali] e l'aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione stabilite agli articoli 32 e 33 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 22 del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali].".

    Articolo 7

    Modifica alla direttiva 2011/35/UE

    All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4.    Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al titolo V del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali]".

    Articolo 8

    Modifica alla direttiva 2012/30/UE

    All'articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4.    Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 31, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 33 a 36 e gli articoli 40, 41 e 42 della presente direttiva non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al titolo V del regolamento (UE) [risanamento e risoluzione delle controparti centrali].".

    Articolo 9
    Recepimento

    1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro [data: 12 mesi dopo la data di entrata in vigore] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere da [data: 6 mesi dopo la data di recepimento].

    2.Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 10
    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, paragrafi 1, 40, 41, 42 e 43, e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 entrano in vigore il [data di entrata in vigore del regolamento sul risanamento e risoluzione delle controparti centrali].

    Articolo 11
    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
    (2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
    (3) Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1).
    (4) FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, 9.11.2015.
    (5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" del 24.11.2015 (COM(2015) 587 final).
    (6) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+Interim+report+on+MREL
    (7) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1); Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
    (8) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/summary-of-responses_en.pdf, Summary of contributions to the 'Call for Evidence'.
    (9) [Link alla valutazione d'impatto e alla sua sintesi]
    (10) GU C , , pag. .
    (11) GU C , , pag. .
    (12) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" del 24.11.2015 (COM(2015) 587 final).
    (13) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
    (14) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
    (15) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
    (16) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
    (17) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, 15.12.2010, pag. 12).
    (18) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
    (19) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
    (20) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
    (21) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).
    (22) Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).
    (23) Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).
    (24) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
    (25) Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
    (26) GU: inserire la seguente data: 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
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