COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.10.2016
COM(2016) 651 final
2016/0318(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2016
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla 3a quota dei contributi finanziari che gli Stati membri sono tenuti a versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 2016.
L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8°, il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di regole:
l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo;
l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno dell'11° FES");
il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario dell'11° FES").
I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario dell'11° FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari precedentemente decisi.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi ordinari, quale il presente.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento finanziario dell'11° FES, l'importo gestito dalla Commissione e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.
Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES sia per la Commissione sia per la BEI.
A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'11° FES, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione.
In conformità all'articolo 1 della decisione 2013/759/UE del Consiglio che istituisce il meccanismo di transizione, le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES sono ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. La riduzione avrà un impatto sui contributi degli Stati membri alla Commissione per il 2015, il 2016 e il 2017 in base all'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri.
L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
•Proporzionalità
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
•Scelta dello strumento
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
2016/0318 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2016
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale modificato da ultimo ("accordo di partenariato ACP-UE"),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno"), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario dell'11° FES"), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione presenta entro il 10 ottobre 2016 una proposta che precisa: a) l'importo della terza quota del contributo per il 2016 e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2016, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.
(2)Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 28 luglio 2016 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
(4)Il 24 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
(5)Il Consiglio ha adottato il meccanismo di transizione del 12 dicembre 2013 relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri versano alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato 1.
I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente