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Document 52016PC0232

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    COM/2016/0232 final - 2016/0122 (NLE)

    Bruxelles, 26.4.2016

    COM(2016) 232 final

    2016/0122(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


    RELAZIONE

    L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato il 25 giugno 2001. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2004.

    L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima si impegni ad aderire agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

    La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

    Per quanto riguarda le norme di origine, con decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 21 settembre 2015 1 l'UE e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto che il nuovo protocollo 4 all'accordo dovrà fare riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Egitto e le altre parti contraenti a decorrere dal 1° febbraio 2016. Di conseguenza, l'articolo 3 (Norme di origine) del protocollo accluso alla presente decisione coprirà soltanto il periodo compreso tra l'adesione della Repubblica di Croazia all'UE e l'entrata in vigore della decisione n. 1/2015.

    Con decisione del 14 settembre 2012 2 , il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con la Repubblica araba d'Egitto si sono conclusi positivamente il 29 ottobre 2015.

    La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'Unione a fornire una versione facente fede dell'accordo in lingua croata.

    Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

    2016/0122 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra 3 ("l'accordo"), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.

    (2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1º luglio 2013.

    (3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A tale adesione si applica una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato.

    (4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. I negoziati con la Repubblica araba d'Egitto si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo, avvenuta a Bruxelles il 29 ottobre 2015.

    (5)Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (6)Conformemente al suo articolo 8, paragrafo 3, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore,



    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone designate dal negoziatore del protocollo.

    Articolo 3

    Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1º luglio 2013, conformemente al suo articolo 8, paragrafo 3, in attesa della sua entrata in vigore.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il …

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) GU L 334 del 22.12.2015, pag. 62.
    (2) Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).
    (3) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.
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    Bruxelles, 26.4.2016

    COM(2016) 232 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    PROTOCOLLO

    all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    L'UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

    e

    L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione",

    da una parte,

    e

    LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, di seguito "l'Egitto",

    dall'altra,

    di seguito denominati congiuntamente "le parti contraenti" ai fini del presente protocollo,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.

    (2)Il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.

    (3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso.

    (4)Si sono svolte consultazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo per garantire la tutela degli interessi reciproci dell'Unione e dell'Egitto,



    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, e di conseguenza prende atto e adotta, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, i testi dell'accordo nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni e gli scambi di lettere.

    CAPO I

    Modifiche al testo dell'accordo euromediterraneo, compresi i suoi allegati e protocolli

    Articolo 2

    Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca

    La tabella allegata al protocollo 1 dell'accordo euromediterraneo è modificata dalla tabella che figura nell'allegato del presente protocollo.

    Articolo 3

    Norme di origine

    Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 gennaio 2016, il protocollo 4 è così modificato:

    1. il testo dell'allegato IV bis è sostituito dal testo seguente:

    "ALLEGATO IV BIS

    TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

    La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

    Versione bulgara

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 ) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ).

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no …(1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial…(2).

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … ( 3 )] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 4 ).

    Versione croata

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    Versione lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … ( 5 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … ( 6 ).

    Versione neerlandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    Versione portoghese

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    Versione rumena

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Versione finlandese

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … ( 7 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … ( 8 ) alkuperätuotteita.

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

    Versione araba

    .................................................................................................................................. ( 9 )
    (Luogo e data)

    .....................................................................................................................................
    (Firma dell'esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)"


    2. Il testo dell'allegato IV ter è sostituito dal testo seguente:

    "ALLEGATO IV TER

    Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

    La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

    Versione bulgara

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ( 10 )) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ( 11 ).

    — cumulation applied with ........................................... (name of the country/countries)

    — no cumulation applied ( 12 )

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ... (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

    - cumulation applied with ........( name of the country/countries)

    - no cumulation applied (3)



    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... ( 13 )) deklareerib, et need tooted on ... ( 14 ) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 15 )

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... ( 16 )) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ( 17 )).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 18 )

    Versione croata

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

    — cumulation applied with ........................................... (name of the country/countries)

    — no cumulation applied (3)

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... ( 19 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... ( 20 ).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 21 )

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)



    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione neerlandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ( 22 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ( 23 ) preferencyjne pochodzenie.

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 24 )

    Versione portoghese

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione rumena

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

    — cumulation applied with ....... (name of the country/countries)

    — no cumulation applied (3)

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .(1)..) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

    - cumulation applied with ........( name of the country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione finlandese

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ( 25 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ( 26 ).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 27 )



    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ( 28 )) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ( 29 ).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Versione araba

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 30 )

    .................................................................................................................................. ( 31 )
    (Luogo e data)

    ..................................................................................................................................

    (Firma dell'esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)"

    CAPO II

    Disposizioni transitorie

    Articolo 4

    Merci in transito

    1. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate dall'Egitto in Croazia o dalla Croazia in Egitto, che rispettano le disposizioni del protocollo 4 dell'accordo e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca in Egitto o in Croazia.

    2. Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

    CAPO III

    Disposizioni finali e generali

    Articolo 5

    La Repubblica araba d'Egitto si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione.

    Articolo 6

    Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione trasmette agli Stati membri e alla Repubblica araba d'Egitto la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba.

    Articolo 7

    Il protocollo e il relativo allegato formano parte integrante del presente accordo.

    Articolo 8

    1.    Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dall'Egitto, secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    2.    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui tutte le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3.    In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° luglio 2013.

    Articolo 9

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

    Fatto a …, il ... … ….

    Per l'Unione europea e i suoi Stati membri

    Per la Repubblica araba d'Egitto



    Allegato

    Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca

    MODIFICHE DEL PROTOCOLLO 1 RELATIVE AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'EGITTO

    Le concessioni di cui al presente allegato sostituiranno, per i prodotti della sottovoce 0810 10 00, le concessioni attualmente applicate nell'ambito dell'accordo di associazione (protocollo 1). Le concessioni attualmente applicate rimangono invariate per tutti i prodotti non indicati nel presente allegato.

    Codice

    NC

    Designazione delle merci

    Riduzione dell'aliquota doganale NPF (%)

    Contingente tariffario

    (t, peso netto)

    Riduzione del dazio doganale al di là del contingente tariffario (%)

    Disposizioni specifiche

    0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1° ottobre al 30 aprile

    100%

    10 000

    100%

    94

    Non si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5

    (1)

       Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (2)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (3) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
    (4)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (5)

       Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (6)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (7)

       Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (8)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (9)

       Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

    (10)

       Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (11)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (12)

       Completare e cancellare all'occorrenza.

    (13)

       Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (14)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (15)

       Completare e cancellare all'occorrenza.

    (16) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
    (17) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
    (18) Completare e cancellare all'occorrenza.
    (19)

       Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (20)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (21)

       Completare e cancellare all'occorrenza.

    (22)

       Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (23)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (24)

       Completare e cancellare all'occorrenza.

    (25)

       Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (26)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (27) Completare e cancellare all'occorrenza.
    (28)

       Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (29)

       Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

    (30)

       Completare e cancellare all'occorrenza.

    (31)

       Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

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