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Document 52016PC0157

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009

COM/2016/0157 final - 2016/084 (COD)

Bruxelles, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

2016/0084(COD)

Pacchetto sull'economia circolare

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

1.La proposta intende affrontare le importanti problematiche attualmente esistenti sul mercato, individuate per la prima volta in una valutazione ex post del regolamento (CE) n. 2003/2003 ("il regolamento sui concimi in vigore") effettuata nel 2010 1 . Essa è ritenuta inoltre una delle proposte legislative fondamentali nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare 2 .

Primo motivo e primo obiettivo

2.In primo luogo i prodotti fertilizzanti innovativi, spesso contenenti nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie conformemente al modello di economia circolare, hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti.

3.Il regolamento sui concimi in vigore garantisce la libera circolazione sul mercato interno di una categoria di prodotti armonizzati appartenente a uno dei tipi di prodotti indicati nell'allegato I di tale regolamento, i quali possono essere etichettati "concimi CE". Le società che desiderano commercializzare prodotti di altro tipo denominandoli concimi CE devono innanzi tutto ottenere una nuova omologazione mediante una decisione della Commissione che modifichi detto allegato. Pressoché tutti i tipi di prodotti elencati nel regolamento sui concimi in vigore sono concimi inorganici di tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere od ottenuti per via chimica nel rispetto di un modello di economia lineare. Inoltre per la produzione, ad esempio, di concimi a base di azoto vengono impiegati processi chimici che, oltre ad essere ad alta intensità di CO2, consumano notevoli quantità di energia.

4.Ciò nonostante circa il 50% dei concimi attualmente sul mercato è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento. Ciò vale per alcuni concimi inorganici e per quasi tutti i concimi prodotti a partire da materiali organici, quali i sottoprodotti di origine animale o agricola, o dal riciclaggio di rifiuti organici provenienti dalla catena alimentare. La ricerca, l'innovazione e gli investimenti stanno attraversando una fase di rapida espansione e contribuiscono all'economia circolare tramite la creazione di posti di lavoro a livello locale e la generazione di valore a partire da risorse secondarie di provenienza nazionale, che diversamente sarebbero state impiegate direttamente sui campi o smaltite nelle discariche di rifiuti, causando inutili emissioni di gas a effetto serra ed eutrofizzazione. Il settore registra inoltre una tendenza alla servitizzazione, con prodotti sempre più personalizzati in base all'analisi del terreno sul quale sarà impiegato il concime. In tutta l'Europa aumenta costantemente l'interesse delle PMI e di altre aziende a contribuire a questa evoluzione. Per i prodotti personalizzati contenenti concimi organici, tuttavia, l'accesso al mercato interno dipende attualmente dal riconoscimento reciproco e viene quindi spesso ostacolato.

5.Considerato il quadro normativo in vigore, il problema dei concimi innovativi ha una duplice dimensione.

6.La prima dimensione consiste nel fatto che l'inserimento nel regolamento sui concimi in vigore di tipi di prodotti ottenuti da materie prime organiche o secondarie costituisce una sfida impegnativa. Le autorità di regolamentazione procedono con cautela a causa della composizione e delle caratteristiche relativamente variabili di tali materiali. Il regolamento sui concimi in vigore è stato chiaramente concepito per concimi inorganici dalle caratteristiche ben precise e ottenuti da materie prime primarie; mancano invece i rigorosi meccanismi di controllo e di salvaguardia necessari ad infondere fiducia in prodotti derivanti da fonti di materiali organici o secondari intrinsecamente variabili. Non sono chiari, del resto, neppure i collegamenti con la vigente legislazione sul controllo dei sottoprodotti di origine animale e dei rifiuti.

7.Ne risulta che i concimi derivanti da fonti conformi all'economia circolare rimangono non armonizzati. In numerosi Stati membri vigono regole e norme nazionali dettagliate, adottate per disciplinare il settore dei concimi non armonizzati e contenenti requisiti ambientali che non si applicano ai concimi CE (ad esempio limiti per i contaminanti contenenti metalli pesanti). Anche la libera circolazione tra gli Stati membri mediante riconoscimento reciproco si è dimostrata particolarmente difficile. Di conseguenza, un produttore di concimi ottenuti da materie prime organiche o secondarie, stabilito in uno Stato membro e intenzionato ad espandere il proprio mercato nel territorio di un altro Stato membro si trova spesso ad affrontare procedure amministrative che rendono proibitivi i costi di tale espansione. La mancanza di massa critica che ne risulta ostacola gli investimenti in questo importante settore dell'economia circolare. Il problema riveste una particolare importanza per i produttori stabiliti negli Stati membri con un mercato nazionale di dimensioni modeste rispetto all'eccedenza di materie prime organiche secondarie (soprattutto letame) di cui dispongono.

8.In sintesi i concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare sono svantaggiati, sotto il profilo concorrenziale, rispetto a quelli prodotti rispettando un modello di economia lineare. Tale distorsione di concorrenza ostacola gli investimenti nell'economia circolare.

9.Il problema è aggravato dal fatto che uno dei principali costituenti dei concimi è la fosforite, individuata dalla Commissione come una delle materie prime critiche. Per i concimi fosfatici l'UE dipende in ampia misura dalle importazioni di fosforite estratta al di fuori del proprio territorio (oltre il 90% dei concimi fosfatici impiegati nell'UE è importato, principalmente da Marocco, Tunisia e Russia). I rifiuti domestici (in particolare i fanghi di depurazione) contengono dal canto loro un'importante quantità di fosforo che, se riciclato rispettando un modello di economia circolare, potrebbe potenzialmente coprire approssimativamente il 20-30% del fabbisogno UE di concimi fosfatici. Le relative potenzialità di investimento continuano però in gran parte a non venire sfruttate, anche a causa delle suddette difficoltà di accesso al mercato interno.

10.La seconda dimensione è rappresentata dai limiti imposti dal regolamento in vigore ai concimi innovativi: anche nel caso di nuovi concimi inorganici ottenuti da materie prime primarie la procedura di omologazione è lunga e non riesce a tenere il passo con il ciclo di innovazione nel settore dei concimi. È stato quindi ritenuto necessario riesaminare e modernizzare radicalmente la tecnica normativa in modo da rafforzarne la flessibilità con riguardo alle prescrizioni sui prodotti, pur mantenendo un livello elevato di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante, nonché della sicurezza e dell'ambiente. Le riflessioni intraprese a tale riguardo sono specificate nella sezione 3: Risultati delle valutazioni ex post, consultazioni delle parti interessate e valutazione d'impatto.

11.Il principale obiettivo strategico dell'iniziativa consiste pertanto nell'incentivare la produzione su larga scala nell'UE di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture. La proposta fornirà un quadro normativo che agevolerà in maniera netta l'accesso di tali concimi al mercato interno, assicurando in tal modo condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli chimici o derivanti dall'attività estrattiva e prodotti nel rispetto di un modello di economia lineare. Così facendo si contribuirebbe al perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare di seguito specificati.

Si consentirebbe la valorizzazione delle materie prime secondarie, permettendone in tal modo un utilizzo più efficace e trasformando i problemi di eutrofizzazione e di gestione dei rifiuti in opportunità economiche per operatori pubblici e privati.

Si aumenterebbe l'efficienza delle risorse e si ridurrebbe la dipendenza dalle importazioni di materie prime essenziali per l'agricoltura europea, in particolare il fosforo.

Si stimolerebbero gli investimenti e l'innovazione nell'economia circolare, che a loro volta porterebbero alla creazione di posti di lavoro nell'UE.

Si contribuirebbe ad alleviare le pressioni attualmente esercitate sull'industria dei concimi affinché riduca le emissioni di CO2 nell'ambito del sistema ETS, consentendole di produrre concimi da materie prime a minore intensità di carbonio.

12.L'aumento della produzione e lo scambio di concimi innovativi permetterebbero inoltre di diversificare l'offerta di concimi agli agricoltori, contribuendo potenzialmente a rendere la produzione alimentare più efficiente sotto il profilo economico e dell'uso delle risorse.

Secondo motivo e secondo obiettivo

13.In secondo luogo il regolamento sui concimi in vigore non è in grado di rispondere alle sfide ambientali rappresentate dalla contaminazione del suolo, delle acque interne, delle acque marine e infine degli alimenti provocata dai concimi CE. La presenza di cadmio nei concimi inorganici fosfatici è una questione ben nota. In mancanza di valori limite dell'UE, alcuni Stati membri hanno imposto limiti unilaterali per il cadmio nei concimi CE a norma dell'articolo 114 del TFUE, provocando così una certa frammentazione del mercato anche nel settore già armonizzato. La presenza di contaminanti nei concimi attualmente disciplinati da normative nazionali (ad esempio i nutrienti provenienti da fanghi di depurazione) solleva preoccupazioni simili.

14.Un secondo obiettivo strategico consiste pertanto nell'affrontare tale questione e introdurre limiti armonizzati per il cadmio nei concimi fosfatici. La determinazione di tali valori limite, volti a ridurre al minimo l'impatto negativo dell'uso dei concimi sull'ambiente e sulla salute umana, contribuirà a limitare l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua. Essa contribuirà altresì ad eliminare l'attuale frammentazione del mercato venutasi a creare con la determinazione di limiti nazionali per il cadmio in alcuni Stati membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

15.La proposta abrogherà il regolamento sui concimi in vigore ma autorizzerà i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità. Essa definirà le condizioni alle quali i concimi prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti di origine animale potranno essere esonerati dai controlli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) 3 e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 4 , e potranno circolare liberamente come concimi recanti il marchio CE. La proposta sarà complementare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 5 , che continuerà ad applicarsi alle sostanze chimiche incluse nei prodotti fertilizzanti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

16.L'iniziativa sostiene il programma della Commissione per l'occupazione, la crescita e gli investimenti in quanto istituisce il quadro normativo adeguato per gli investimenti nell'economia reale.

17.In particolare l'iniziativa contribuirà in maniera essenziale e concreta alla realizzazione del pacchetto della Commissione sull'economia circolare, stabilirà condizioni di parità per tutti i prodotti fertilizzanti e agevolerà il ricorso a materie prime secondarie di provenienza nazionale.

18.L'iniziativa sostiene altresì l'obiettivo di creare un mercato interno più integrato, più equo e dotato di una base industriale rafforzata, provvedendo ad eliminare gli attuali ostacoli alla libera circolazione di taluni concimi innovativi e ad agevolare la vigilanza del mercato da parte degli Stati membri.

19.L'iniziativa è in relazione con le iniziative strategiche di seguito descritte.

Pacchetto sull'economia circolare: la revisione del regolamento sui concimi intende stabilire un quadro normativo che consenta la produzione di concimi a partire da rifiuti organici riciclati e altre materie prime secondarie nel rispetto della strategia per la bioeconomia 6 , che comprende la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto. Ciò spronerebbe l'impiego di nutrienti vegetali di provenienza nazionale che sono essenziali per un'agricoltura europea sostenibile, compreso il fosforo, una materia prima considerata critica. La revisione contribuirebbe anche ad una migliore attuazione della gerarchia dei rifiuti, riducendo al minimo i conferimenti in discarica o il recupero energetico dei rifiuti organici, e quindi a risolvere i problemi connessi alla gestione dei rifiuti.

Strategia per il mercato unico: come descritto in precedenza, l'esistenza di quadri normativi nazionali complessi e divergenti costituisce un ostacolo ben noto alla libera circolazione sul mercato interno per quei concimi che non rientrano attualmente nella normativa di armonizzazione. Mentre gli operatori economici spesso considerano le norme nazionali divergenti un ostacolo proibitivo all'ingresso in nuovi mercati, gli Stati membri ritengono che le norme nazionali siano essenziali per proteggere la catena alimentare e l'ambiente. A causa di tali preoccupazioni in materia di protezione della salute e dell'ambiente, il riconoscimento reciproco nel settore dei concimi non armonizzati si è rivelato estremamente difficile e gli operatori economici hanno chiesto di poter accedere all'intero mercato interno sulla base del rispetto di norme armonizzate che affrontino tali preoccupazioni a livello di UE.

Orizzonte 2020: la proposta offrirà la possibilità di stimolare le pertinenti attività di ricerca avviate nel quadro delle Sfide per la società n. 2 ("Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia") e n. 5 ("Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime") che mirano, fra gli altri obiettivi, a trovare soluzioni innovative per un recupero più efficace e più sicuro di risorse dai rifiuti, dalle acque reflue e dai rifiuti organici, e a incoraggiare i ricercatori a realizzare prodotti innovativi nel rispetto delle esigenze del mercato e della società nonché delle politiche di protezione dell'ambiente. L'impresa comune Bioindustrie ha individuato, tra l'altro, il riciclaggio del fosforo finalizzato alla produzione di concimi come una nuova catena emergente del valore basata sui rifiuti (organici) 7 , dal promettente impatto economico. La facilità di accesso al mercato interno per tali concimi costituirebbe una condizione preliminare al raggiungimento dei suddetti obiettivi e all'immissione sul mercato dei risultati della ricerca.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

20.L'obiettivo della proposta è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti fertilizzanti, affrontando quindi le questioni inizialmente individuate nella valutazione ex post del regolamento sui concimi in vigore, effettuata nel 2010. La base giuridica è pertanto costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è anche la base giuridica del regolamento sui concimi in vigore.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

21.Il primo obiettivo delle misure proposte è stimolare gli investimenti nella produzione e diffusione di concimi efficaci, sicuri e innovativi prodotti a partire da materie prime organiche o secondarie conformemente al modello di economia circolare e alla strategia per la bioeconomia, contribuendo a far sì che tali prodotti raggiungano una massa critica attraverso l'accesso all'intero mercato interno. Un ricorso più efficiente all'impiego di tali concimi può presentare notevoli vantaggi ambientali, ridurre la dipendenza dall'importazione di materie prime critiche provenienti da paesi terzi nonché mettere a disposizione degli agricoltori una varietà più ampia di prodotti fertilizzanti di elevata qualità. Gli attuali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti, sotto forma di quadri normativi nazionali divergenti, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. In particolare, il riconoscimento reciproco in questo settore si è rivelato estremamente difficile e diventa un ostacolo sempre più arduo da superare, dal momento che tende ad aumentare l'interesse per la produzione e gli scambi di concimi di elevata qualità ottenuti da materie prime organiche o secondarie. L'azione dell'UE potrebbe d'altro canto garantire la libera circolazione di tali concimi mediante la definizione di criteri armonizzati in materia di qualità elevata, di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

22.Il secondo obiettivo è quello di affrontare il problema della contaminazione da cadmio del suolo e degli alimenti attraverso l'impiego di concimi. Poiché la maggior parte dei concimi all'origine del problema (vale a dire i concimi inorganici fosfatici) è già armonizzata, gli Stati membri non possono raggiungere questo obiettivo agendo unilateralmente. L'istituzione di limiti massimi a livello di UE può invece ridurre in maniera efficace i contaminanti presenti nei concimi armonizzati, portandoli a livelli più sicuri.

Proporzionalità

23.Il primo obiettivo dell'iniziativa è quello di stimolare gli investimenti nella produzione di concimi efficaci, sicuri e innovativi, prodotti a partire da materie prime organiche o secondarie conformemente al modello di economia circolare, con i conseguenti benefici in termini di impatto ambientale, di minore dipendenza dalle importazioni e di disponibilità di una più ampia gamma di prodotti di elevata qualità. L'iniziativa intende raggiungere una massa critica attraverso il mercato interno di tali prodotti. Il riconoscimento reciproco dei concimi non armonizzati si è rivelato estremamente difficile in passato, mentre la normativa di armonizzazione dei prodotti ha permesso in modo efficace di garantire l'accesso al mercato interno per i concimi inorganici. Si è concluso pertanto che una normativa di armonizzazione dei prodotti per i concimi ottenuti da materie prime organiche o secondarie non va al di là di quanto necessario per fornire la certezza normativa indispensabile ad incentivare gli investimenti su larga scala nell'economia circolare. La tecnica normativa scelta nella presente proposta lascia agli operatori economici la massima flessibilità nell'immettere nuovi prodotti sui mercati senza scendere a compromessi in materia di sicurezza e qualità. Essa lascia inoltre gli Stati membri liberi di consentire la presenza sul mercato di concimi non armonizzati, senza privare gli operatori economici alla ricerca di mercati più ampi della possibilità di optare per i vantaggi offerti dal quadro normativo armonizzato.

24.Ai fini dell'armonizzazione dei prodotti in un settore, quello dei concimi, estremamente complesso sotto il profilo tecnico e il cui potenziale impatto sulla catena alimentare e sull'ambiente è molto rilevante, la forma ritenuta più appropriata è quella di un regolamento. Questa conclusione è corroborata dal fatto che la vigente normativa di armonizzazione per i concimi ha anch'essa la forma di un regolamento.

25.Per quanto concerne il secondo obiettivo, vale a dire la contaminazione da cadmio del suolo e degli alimenti attraverso l'impiego di concimi, molti dei quali già armonizzati, l'introduzione di livelli massimi nella normativa sui prodotti è considerata un mezzo efficace per affrontare il problema alla fonte. Le ripercussioni economiche sono ritenute proporzionate all'obiettivo di prevenzione della contaminazione irreversibile del suolo che colpisce le attuali e future generazioni di agricoltori e consumatori di generi alimentari.

26.Il principio della proporzionalità è ulteriormente approfondito nella sezione 4.2.2 della valutazione d'impatto.

Scelta dell'atto giuridico

27.Ai fini dell'armonizzazione dei prodotti in un settore, quello dei concimi, estremamente complesso sotto il profilo tecnico e il cui potenziale impatto sulla catena alimentare e sull'ambiente è molto rilevante, la forma ritenuta più appropriata è quella di un regolamento. Questa conclusione è corroborata dal fatto che la vigente normativa di armonizzazione per i concimi ha anch'essa la forma di un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

28.La valutazione ex post del regolamento sui concimi in vigore, effettuata nel 2010, ha concluso 8 che il regolamento era stato efficace nel conseguire l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo in relazione a una parte importante del mercato dei concimi.

29.Tuttavia la valutazione ha altresì concluso che il regolamento potrebbe essere più efficace nel promuovere i concimi innovativi e che sarebbe inoltre necessario procedere ad alcuni adeguamenti al fine di assicurare una migliore protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda i concimi organici, attualmente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, la valutazione ha inoltre rilevato che né gli operatori economici né le autorità nazionali hanno ritenuto che il riconoscimento reciproco fosse lo strumento più adeguato per garantire la libera circolazione, poiché i concimi sono prodotti per i quali le legittime preoccupazioni circa la qualità dei prodotti, l'ambiente e la salute umana possono giustificare regole severe.

Consultazioni dei portatori di interessi

30.La consultazione degli Stati membri e di altre parti interessate è stata condotta in modo approfondito durante l'intera fase preparatoria che ha avuto inizio nel 2011, in particolare nell'ambito del gruppo di lavoro sui fertilizzanti 9 . La consultazione pubblica sull'economia circolare pubblicata nel maggio 2015 comprendeva domande su questo tema 10 . Le parti interessate sono state inoltre invitate ad esprimersi in merito alla tabella di marcia per la revisione del regolamento sui concimi, pubblicata il 22 ottobre 2015 11 .

Assunzione e uso di perizie

31.L'attuale progetto di relazione sulla valutazione d'impatto si basa in gran parte sulla succitata valutazione ex post del regolamento sui concimi del 2010 nonché sullo studio realizzato nel 2011 riguardo alle opzioni per una completa armonizzazione della normativa UE sui materiali fertilizzanti, ove sono stati trattati aspetti quali la fattibilità tecnica e le ripercussioni ambientali, economiche e sociali 12 .

32.L'aspetto del riciclaggio del fosforo è stato anche esaminato in progetti di ricerca nell'ambito del 7º PQ, i cui risultati sono stati analizzati nel corso del seminario "Circular approaches to phosphorus: from research to deployment" ("Approcci circolari al tema del fosforo: dalla ricerca alla diffusione"), tenutosi a Berlino il 4 marzo 2015 13 . Una delle priorità individuate consiste nella revisione del regolamento dell'UE sui concimi per estenderne l'ambito di applicazione ai nutrienti provenienti da fonti secondarie (ad esempio i fosfati riciclati) e organiche.

Valutazione d'impatto

33.La proposta è corredata di una valutazione d'impatto, i cui documenti principali possono essere reperiti al seguente indirizzo: [una volta pubblicata la relazione sulla valutazione d'impatto, inserire il link alla scheda riepilogativa e al parere positivo del comitato per il controllo normativo]. I pareri del comitato per la valutazione d'impatto sono stati presi in considerazione mediante una dimostrazione più accurata del modo in cui le divergenti norme nazionali provocano la frammentazione del mercato, un'esposizione chiara del contenuto delle diverse opzioni valutate e una giustificazione più precisa delle ripercussioni fondamentali della proposta.

34.La valutazione d'impatto ha messo a confronto lo status quo (nel seguito l'opzione 1) con altre quattro opzioni strategiche (nel seguito le opzioni da 2 a 5). In tutte le opzioni da 2 a 5, la portata dell'armonizzazione verrebbe estesa ai concimi ottenuti da materie prime organiche e ad altri prodotti connessi ai concimi, e si introdurrebbero valori limite per i contaminanti. Le opzioni si baserebbero su meccanismi di controllo diversi: in base all'opzione 2, la tecnica normativa del regolamento sui concimi, vale a dire l'omologazione, rimarrebbe invariata. Con l'opzione 3, l'omologazione sarebbe sostituita da un elenco positivo ed esaustivo dei materiali che potrebbero essere intenzionalmente incorporati in un concime. L'opzione 4 consentirebbe di effettuare il necessario controllo mediante il "nuovo quadro normativo" ("NQN"), che implicherebbe una procedura di valutazione della conformità applicabile a tutti i livelli. Infine l'opzione 5 si baserebbe anch'essa sul nuovo quadro normativo, ma la procedura di valutazione della conformità sarebbe diversa a seconda delle categorie di materiali. Per tutte e quattro le opzioni da 2 a 5, è stata anche esaminata la possibilità di prevedere un'armonizzazione obbligatoria per tutti i prodotti aventi una determinata funzione, oppure di consentire la conformità dei concimi alla normativa armonizzata su base facoltativa, in alternativa ad eventuali normative nazionali applicabili e al riconoscimento reciproco, come avviene nell'ambito dello status quo per i concimi inorganici.

35.La proposta finale corrisponde all'opzione 5, combinata con la variante dell'armonizzazione facoltativa. Questa è stata considerata la migliore scelta strategica in quanto condurrebbe ad una semplificazione amministrativa, in particolare per i prodotti fertilizzanti ottenuti da materie prime primarie ben identificate, e assicurerebbe la flessibilità, garantendo nel contempo che l'impiego di prodotti fertilizzanti armonizzati non comporti rischi inaccettabili per la salute o l'ambiente.

36.La proposta interesserà essenzialmente i produttori di concimi innovativi fabbricati a partire da materie prime organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare, che saranno in grado di raggiungere una massa critica attraverso un accesso notevolmente agevolato al mercato interno. Questi produttori beneficeranno dell'iniziativa, in particolare negli Stati membri che non dispongono di un mercato interno sufficientemente ampio per nuovi tipi di concimi.

37.La proposta interesserà anche gli operatori di recupero privati e pubblici (quali gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue o degli stabilimenti di gestione dei rifiuti che producono compost o digestato) i quali saranno in grado di valorizzare i loro prodotti e di conseguenza agevolare gli investimenti in tali infrastrutture.

38.Numerose autorità nazionali assisteranno a una riduzione del carico di lavoro allorché i sistemi nazionali di registrazione o di autorizzazione per i concimi saranno totalmente o in parte sostituiti da meccanismi di controllo a livello di UE.

39.Infine gli agricoltori e gli altri utilizzatori di concimi avranno a loro disposizione, con ogni probabilità, una più ampia varietà di prodotti mentre i cittadini godranno di una migliore protezione dalla contaminazione del suolo, dell'acqua e degli alimenti.

Efficienza normativa e semplificazione

40.La proposta comporterà la semplificazione e la riduzione dell'onere amministrativo per i fabbricanti di prodotti fertilizzanti che cercano di accedere a più di un territorio nazionale sul mercato interno, poiché tale accesso non dipenderà più dal riconoscimento reciproco. Al tempo stesso, la proposta eviterà il divieto o la restrizione dell'accesso al mercato per i produttori che non mirano al rispetto delle norme a livello UE, lasciando aperta la possibilità di accedere ai mercati nazionali a condizione di garantire il rispetto delle eventuali norme nazionali e del riconoscimento reciproco.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

41.La proposta non incide sul bilancio dell'UE. Le risorse umane e amministrative all'interno della Commissione europea rimarranno invariate rispetto a quelle necessarie per l'attuazione e il monitoraggio del regolamento sui concimi in vigore.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

42.La Commissione europea assisterà e verificherà l'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri. Essa esaminerà inoltre la necessità di definire orientamenti, norme o regimi in grado di dimostrare la sostenibilità dei prodotti fertilizzanti, consentendo in tal modo di dichiarare la sostenibilità di un prodotto sulla sua etichetta.

43.La Commissione intende inoltre inserire negli allegati ulteriori categorie di materiali costituenti per tenere il passo con il progresso tecnologico che consente di produrre concimi sicuri ed efficaci grazie al recupero di materie prime secondarie, quali il biochar, le ceneri e la struvite. Infine la Commissione sottoporrà ad un costante riesame le prescrizioni contenute negli allegati, provvedendo ove necessario ad una loro revisione al fine di assicurare un'adeguata protezione della salute delle persone, degli animali o delle piante, nonché della sicurezza o dell'ambiente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

44.Il capo 1 della proposta di regolamento stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni, nonché i principi fondamentali di libera circolazione e di commerciabilità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. La disposizione relativa alle prescrizioni sui prodotti si riferisce agli allegati I e II, che contengono le prescrizioni sostanziali per le categorie di prodotti finali in base alla loro funzione prevista (allegato I), nonché per le categorie di materiali costituenti che possono essere contenute nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE (allegato II). Il capo 1 fa altresì riferimento all'allegato III, che specifica le prescrizioni di etichettatura.

45.Il capo 2 stabilisce gli obblighi degli operatori economici che partecipano alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

46.Il capo 3 enuncia il principio generale su cui si basa la conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e fa riferimento all'allegato IV, che descrive nei dettagli le procedure di valutazione della conformità applicabili ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE in funzione delle categorie dei loro materiali costituenti e delle categorie funzionali di prodotto a cui appartengono. Il capo 3 fa altresì riferimento all'allegato V, che definisce la struttura tipo per la dichiarazione UE di conformità.

47.Il capo 4 stabilisce le disposizioni relative agli organismi notificati e il capo 5 stabilisce le disposizioni relative alla vigilanza del mercato. Il capo 6 fissa le condizioni per l'adozione da parte della Commissione degli atti delegati e degli atti di esecuzione e il capo 7 stabilisce le disposizioni finali.

2016/0084 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno sono state parzialmente armonizzate mediante il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali inorganici derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre l'esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione. È opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego. La portata dell'armonizzazione dovrebbe pertanto essere estesa al fine di includere i materiali riciclati e organici.

(2)Taluni prodotti sono attualmente utilizzati in combinazione con i concimi al fine di migliorare l'efficienza nutrizionale, con il vantaggio di ridurre la quantità di concimi impiegati e quindi il loro impatto ambientale. Allo scopo di agevolarne la libera circolazione nel mercato interno è auspicabile sottoporre ad armonizzazione non soltanto i concimi, vale a dire i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante, ma anche i prodotti destinati a migliorare l'efficienza nutrizionale delle stesse.

(3)Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 stabilisce norme in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino le prescrizioni che assicurano un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale nonché la protezione dei consumatori e dell'ambiente.

(4)La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale allo scopo di fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. Il regolamento (CE) n. 2003/2003 dovrebbe pertanto essere sostituito da un regolamento che sia, nella misura del possibile, redatto conformemente a tale decisione.

(5)Al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nella legislazione dell'Unione, il regolamento (CE) n. 2003/2003 non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato. Considerando il carattere estremamente locale di taluni mercati di prodotti, questa possibilità andrebbe mantenuta. Il rispetto delle norme armonizzate dovrebbe pertanto rimanere facoltativo ed essere richiesto solo per i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante o a migliorarne l'efficienza nutrizionale e che rechino la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a prodotti che non rechino la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

(6)Le diverse funzioni di un prodotto giustificano prescrizioni differenti in materia di sicurezza e qualità, adeguate ai diversi usi previsti del prodotto. I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE andrebbero dunque suddivisi in categorie diverse a seconda della loro funzione e ciascuna categoria dovrebbe essere soggetta a specifiche prescrizioni di sicurezza e qualità.

(7)Allo stesso modo, i diversi materiali costituenti giustificano prescrizioni relative al processo e meccanismi di controllo differenti, adeguati ai diversi livelli di pericolosità e variabilità potenziali di tali sostanze. È quindi opportuno suddividere i materiali costituenti per prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE in categorie diverse, ognuna delle quali dovrebbe essere soggetta a prescrizioni relative al processo e a meccanismi di controllo specifici. Dovrebbe essere possibile mettere a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE che sia composto da più materiali costituenti appartenenti a varie categorie di materiali costituenti, ove ogni materiale rispetti le prescrizioni della categoria a cui appartiene.

(8)I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, quali il cadmio, presentano un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente in quanto si accumulano nell'ambiente e penetrano nella catena alimentare. Il loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE derivati dai rifiuti organici, in particolare i polimeri ma anche i metalli e il vetro, dovrebbero essere evitate o limitate nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, tramite l'individuazione di tali impurità nei rifiuti organici raccolti separatamente prima della trasformazione.

(9)I prodotti che ottemperino a tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno. Qualora uno o più materiali costituenti presenti in un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ma raggiungano un punto della catena di fabbricazione oltre il quale non rappresentano più un rischio significativo per la salute pubblica o degli animali (il "punto finale nella catena di fabbricazione"), continuare a sottoporre il prodotto alle disposizioni di tale regolamento costituirebbe un onere amministrativo superfluo. Tali prodotti fertilizzanti andrebbero pertanto esclusi dalle prescrizioni di detto regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1069/2009.

(10)Per ogni pertinente materiale costituente che contenga sottoprodotti di origine animale in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 dovrebbe essere determinato il punto finale nella catena di fabbricazione. Qualora un processo di fabbricazione di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e disciplinati in forza del presente regolamento inizi prima che sia stato raggiunto tale punto finale, le prescrizioni relative al processo di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento dovrebbero applicarsi cumulativamente. Nel caso in cui entrambi i regolamenti disciplinino il medesimo parametro, si applicherebbe la prescrizione più rigorosa.

(11)Nell'eventualità di rischi per la salute pubblica o degli animali provocati da prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e derivati da sottoprodotti di origine animale, dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , come avviene per altre categorie di prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale.

(12)Qualora uno o più materiali costituenti presenti in un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e non abbiano raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, sarebbe fuorviante dotare il prodotto della marcatura CE a norma del presente regolamento poiché la messa a disposizione di un siffatto prodotto sul mercato è soggetta alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(13)Per taluni rifiuti recuperati ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 si è constatata una domanda del mercato affinché essi possano essere utilizzati come prodotti fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati come materia prima nell'operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti risultanti dall'operazione di recupero sono necessarie alcune prescrizioni al fine di garantire che l'impiego di tali prodotti non comporti ripercussioni generali nocive all'ambiente o alla salute umana. Per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, tali prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Pertanto, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

(14)Talune sostanze e miscele, comunemente denominate additivi agronomici, migliorano le modalità di rilascio dei nutrienti presenti in un concime. Le sostanze e le miscele messe a disposizione sul mercato con l'intenzione di aggiungerle ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE allo scopo di cui sopra dovrebbero soddisfare determinati criteri di efficacia sotto la responsabilità del fabbricante di tali sostanze o miscele e dovrebbero pertanto, in quanto tali, essere considerate prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE a norma del presente regolamento. I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e contenenti tali sostanze o miscele dovrebbero inoltre essere soggetti a determinati criteri di efficacia e sicurezza. Di conseguenza tali sostanze e miscele dovrebbero essere disciplinate anche in qualità di materiali costituenti per prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

(15)Talune sostanze, miscele e microrganismi, comunemente denominati prodotti biostimolanti delle piante, non sono di per sé dei nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico o le caratteristiche qualitative delle colture, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 . È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009.

(16)I prodotti aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(17)Il presente regolamento non dovrebbe impedire l'applicazione della vigente legislazione dell'Unione che disciplina aspetti relativi alla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente non contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la direttiva 86/278/CEE del Consiglio 22 , la direttiva 89/391/CEE del Consiglio 23 , il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione 26 , la direttiva 2000/29/CE del Consiglio 27 , il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 .

(18)Laddove un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contenga una sostanza o una miscela ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sicurezza delle sostanze che lo compongono con riguardo all'uso previsto andrebbe stabilita mediante la registrazione a norma di tale regolamento. Le prescrizioni in materia di informazione dovrebbero dimostrare la sicurezza dell'uso previsto del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in modo paragonabile a quanto conseguito mediante altri regimi normativi concernenti prodotti destinati a essere utilizzati su terreni coltivabili o seminativi, in particolare la legislazione degli Stati membri sui concimi e il regolamento (CE) n. 1107/2009. Pertanto se i quantitativi effettivamente immessi sul mercato sono inferiori a 10 tonnellate annue per società, quale condizione per la messa a disposizione a norma del presente regolamento dovrebbero applicarsi in via eccezionale gli obblighi di informazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 per la registrazione delle sostanze in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate.

(19)Nel caso in cui i quantitativi effettivi di sostanze nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e disciplinati dal presente regolamento sono superiori a 100 tonnellate, dovrebbero applicarsi direttamente, in virtù del regolamento (CE) n. 1907/2006, le prescrizioni complementari in materia di informazioni di cui al medesimo regolamento. Anche l'applicazione delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe rimanere impregiudicata dal presente regolamento.

(20)Una miscela fisica di diversi prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, ciascuno dei quali sia stato oggetto di una valutazione positiva della conformità alle prescrizioni applicabili a tale materiale, può con ogni probabilità essere ritenuta idonea per l'uso come prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ed essere soggetta solo a determinate prescrizioni supplementari giustificate dalla miscelazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, tali miscele fisiche dovrebbero fare parte di una categoria separata, per la quale è opportuno limitare la valutazione della conformità alle prescrizioni supplementari giustificate dalla miscelazione.

(21)Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo rivestito nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli aspetti di interesse pubblico oggetto del presente regolamento, nonché una concorrenza leale sul mercato interno.

(22)È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(23)Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(24)È necessario garantire che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato interno siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali prodotti fertilizzanti. È pertanto opportuno disporre che gli importatori si accertino che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE da essi immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e che non vengano immessi sul mercato prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che non siano conformi a tali prescrizioni o presentino un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente. È opportuno altresì disporre che gli importatori si assicurino che siano state applicate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

(25)All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, l'importatore dovrebbe indicare sull'imballaggio del prodotto fertilizzante il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato, al fine di consentire la vigilanza del mercato.

(26)Dal momento che il distributore mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE dopo che il fabbricante o l'importatore lo hanno immesso sul mercato, egli dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del prodotto fertilizzante non incida negativamente sulla sua conformità al presente regolamento.

(27)Un operatore economico che immette sul mercato un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE con il proprio nome o marchio commerciale o che modifica un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in modo tale da incidere sulla conformità alle disposizioni del presente regolamento dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(28)I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle competenti autorità nazionali e dovrebbero essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

(29)Garantire la tracciabilità di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE lungo l'intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti non conformi recanti la marcatura CE. Nel conservare le informazioni richieste per l'identificazione di altri operatori economici, gli operatori economici non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti altri operatori economici che hanno fornito un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE o ai quali essi hanno fornito un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, giacché solitamente non dispongono di tali informazioni aggiornate.

(30)Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni di sicurezza e qualità è necessario conferire la presunzione di conformità ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

(31)Laddove non siano state adottate norme armonizzate, o queste non riguardino con sufficiente precisione tutti gli elementi delle prescrizioni di qualità e sicurezza di cui al presente regolamento, possono rendersi necessarie condizioni uniformi per l'attuazione di tali prescrizioni. È dunque opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali condizioni in specifiche comuni. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE devono rispettare tali specifiche, anche se essi sono considerati conformi alle norme armonizzate.

(32)Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti rispettivamente di dimostrare e di verificare che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e messi a disposizione sul mercato sono conformi alle prescrizioni, è necessario disporre procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. È tuttavia necessario adattare tali moduli per tener conto di aspetti specifici dei prodotti fertilizzanti. In particolare è necessario rafforzare i sistemi di qualità e l'intervento degli organismi notificati nella valutazione della conformità di taluni prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e derivati da rifiuti recuperati.

(33)Al fine di garantire che i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto recanti la marcatura CE non compromettano la sicurezza e per assicurare che tali concimi non siano impiegati a fini diversi da quelli cui sono destinati, ad esempio per essere utilizzati come esplosivi, tali concimi dovrebbero essere oggetto di prescrizioni specifiche riguardanti le prove di detonabilità e la tracciabilità.

(34)Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, è opportuno fornire le informazioni riguardanti la conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE sotto forma di una dichiarazione UE unica di conformità. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione UE unica può consistere in un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

(35)La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto fertilizzante, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la sua relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. È opportuno stabilire norme specifiche relative all'apposizione della marcatura CE nel caso dei prodotti fertilizzanti.

(36)Talune procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

(37)È indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(38)Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si deve presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nel presente regolamento.

(39)Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, è altresì necessario stabilire prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi che intervengono in sede di valutazione, notifica e controllo degli organismi notificati.

(40)Il sistema disposto dal presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è uno strumento essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(41)In considerazione della natura variabile di taluni materiali costituenti di prodotti fertilizzanti e della natura potenzialmente irreversibile di alcuni dei danni che l'esposizione del suolo e delle colture alle impurità potrebbe provocare, un accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, dovrebbe essere l'unico mezzo per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, garantendo il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che contengono tali materiali costituenti.

(42)Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di protezione richiesto per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE da immettere sul mercato, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate incaricati della valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità. È quindi importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(43)È necessario predisporre una procedura di notifica efficiente e trasparente e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(44)Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati possono riguardare prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. È dunque importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(45)Al fine di agevolare l'accesso al mercato, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Analogamente, e per assicurare parità di trattamento agli operatori economici, occorre garantire un'applicazione tecnica coerente delle procedure di valutazione della conformità, che può essere più agevolmente ottenuta mediante un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati.

(46)Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme di vigilanza del mercato interno e di controllo sui prodotti che entrano nel mercato interno di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

(47)I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE dovrebbero essere immessi sul mercato solo se sono sufficientemente efficaci e non presentano rischi inaccettabili per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, se sono adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni di sicurezza e qualità nonché adeguati meccanismi di controllo. Dall'uso previsto dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non dovrebbero inoltre risultare alimenti o mangimi a rischio.

(48)Il regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la fondatezza di un provvedimento preso da uno Stato membro nei confronti di concimi CE considerati a rischio. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

(49)È opportuno integrare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare le parti interessate dei provvedimenti di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che presentano un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti fertilizzanti.

(50)Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che un provvedimento preso da uno Stato membro sia giustificato, un ulteriore intervento della Commissione andrebbe previsto soltanto nei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata, nel qual caso dovrebbe applicarsi la procedura per formulare un'obiezione formale alle norme armonizzate stabilita nel regolamento (UE) n. 1025/2012. 

(51)Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, le quali andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 .

(52)È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro di notifica di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, poiché tali atti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(53)È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione nei confronti dei prodotti fertilizzanti conformi recanti la marcatura CE, che presentano un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, in quanto tali atti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. Per lo stesso motivo, tale procedura dovrebbe anche essere applicata per l'adozione, la modifica o l'abrogazione di specifiche comuni.

(54)La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, determinare se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti dei prodotti fertilizzanti non conformi recanti la marcatura CE siano giustificate o meno. Poiché tali atti riguarderanno la fondatezza delle misure nazionali, non è necessario che essi siano soggetti al controllo degli Stati membri.

(55)Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione, e della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale, come il biochar. I prodotti contenenti tali materiali o che ne sono costituiti dovrebbero poter accedere al mercato interno senza inutili ritardi una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell'Unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di categorie più ampie o aggiuntive di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE o di materiali costituenti che possono essere autorizzati nella fabbricazione di tali prodotti. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno ampliare o aggiungere categorie di materiali costituenti soltanto nella misura in cui sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, poiché i sottoprodotti di origine animale per i quali non sia stato determinato tale punto finale sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(56)Dovrebbe inoltre essere possibile reagire immediatamente a nuove conclusioni riguardanti le condizioni in cui i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE sono sufficientemente efficaci e a nuove valutazioni dei rischi concernenti la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente. Al fine di modificare le prescrizioni applicabili alle diverse categorie di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato.

(57)Nell'esercizio di tali poteri, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(58)Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(59)Occorre disporre un regime transitorio che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altre prescrizioni sui prodotti, i concimi CE che sono già stati immessi sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima della data di applicazione del presente regolamento. I distributori dovrebbero quindi poter fornire i concimi CE già immessi sul mercato, vale a dire le scorte che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione del presente regolamento.

(60)È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione ad una data in cui tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

(61)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE sul mercato soddisfino prescrizioni che offrano un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante, nonché della sicurezza e dell'ambiente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e del suo impatto, essere conseguito più efficacemente a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

Il presente regolamento non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:

(a)sottoprodotti di origine animale sottoposti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009,

(b)prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dei seguenti atti:

(a)la direttiva 86/278/CEE;

(b)la direttiva 89/391/CEE;

(c)il regolamento (CE) n. 1907/2006;

(d)il regolamento (CE) n. 1272/2008;

(e)il regolamento (CE) n. 1881/2006;

(f)la direttiva 2000/29/CE;

(g)il regolamento (UE) n. 98/2013;

(h)il regolamento (UE) n. 1143/2014.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)"prodotto fertilizzante": una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende somministrare, da solo o in associazione ad un altro materiale, alle piante o alla loro rizosfera allo scopo di fornire nutrienti alle piante o di migliorarne l'efficienza nutrizionale;

(2)"prodotto fertilizzante recante la marcatura CE": qualsiasi prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE messo a disposizione sul mercato;

(3)"sostanza": una sostanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(4)"miscela": una miscela ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(5)"microrganismo": un microrganismo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(6)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(7)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sul mercato dell'Unione;

(8)"fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

(9)"rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

(10)"importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE originario di un paese terzo;

(11)"distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto recante la marcatura CE;

(12)"operatori economici": i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori;

(13)"specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve soddisfare;

(14)"norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

(15)"accreditamento": l'accreditamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

(16)"organismo nazionale di accreditamento": l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

(17)"valutazione della conformità": la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sono state rispettate;

(18)"organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;

(19)"richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

(20)"ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presente nella catena di fornitura;

(21)"marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

(22)"normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

Articolo 3
Libera circolazione

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e conformi al presente regolamento.

Articolo 4
Prescrizioni sui prodotti

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE:

(a)soddisfa le prescrizioni stabilite nell'allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;

(b)soddisfa le prescrizioni stabilite nell'allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti;

(c)è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III.

2.Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE soddisfano la prescrizione secondo cui dal loro utilizzo, quale specificato nelle istruzioni per l'uso, non risultano alimenti o mangimi di origine vegetale a rischio, ai sensi rispettivamente degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 5
Messa a disposizione sul mercato

I prodotti fertilizzanti possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

Capo 2
Obblighi degli operatori economici

Articolo 6
Obblighi dei fabbricanti

1.Al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, i fabbricanti garantiscono che essi sono stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto e alle prescrizioni di cui all'allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti.

2.Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 14. Qualora la conformità di un siffatto prodotto fertilizzante alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti appongono la marcatura CE, redigono una dichiarazione UE di conformità e si accertano che il prodotto fertilizzante ne sia corredato al momento della sua immissione sul mercato.

3.I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contemplato dai suddetti documenti.

4.I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che sono fabbricati nell'ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche del metodo di produzione o delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all'articolo 13 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5.I fabbricanti si accertano che sull'imballaggio dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE da loro immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione o, se i prodotti fertilizzanti sono forniti senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun prodotto fertilizzante.

6.I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

7.I fabbricanti garantiscono che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE sono stati etichettati conformemente all'allegato III oppure, se il prodotto fertilizzante è fornito senza imballaggio, che le diciture recate dall'etichettatura sono fornite in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante e sono accessibili a fini d'ispezione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato. La dicitura recata dall'etichettatura è redatta in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, ed è chiara, comprensibile e intelligibile.

8.I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE da essi immesso sul mercato non è conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi.

Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE da essi immesso sul mercato presenta un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione i prodotti fertilizzanti, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9.A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. I fabbricanti collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che hanno immesso sul mercato.

10.Il fabbricante presenta all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una relazione della prova di resistenza alla detonazione prescritta nell'allegato IV per i seguenti prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE:

(a)concimi inorganici solidi, semplici o composti, contenenti macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) dell'allegato I;

(b)miscele fisiche di prodotti fertilizzanti, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 7 dell'allegato I, contenenti un concime di cui alla lettera a).

La relazione è presentata almeno cinque giorni prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato.

Articolo 7
Rappresentante autorizzato

1.Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2.Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

(a)tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contemplato dai suddetti documenti;

(b)fornire a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata presentata da quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(c)cooperare con le autorità nazionali competenti, se queste lo richiedono, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 8
Obblighi degli importatori

1.Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformi.

2.Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 14. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non sia conforme alle prescrizioni applicabili, di cui agli allegati I, II o III, non immette il prodotto fertilizzante sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

4.Gli importatori si accertano che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia etichettato conformemente all'allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

5.Gli importatori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di sicurezza e qualità di cui all'allegato I o alle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III.

6.Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, gli importatori eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE da essi immesso sul mercato non è conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi.

Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE da essi immesso sul mercato presenta un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il prodotto fertilizzante, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8.Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.

9.A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Gli importatori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che hanno immesso sul mercato.

10.L'importatore presenta all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una relazione della prova di resistenza alla detonazione prescritta nell'allegato IV per i seguenti prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE:

(a)concimi inorganici solidi, semplici o composti, contenenti macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) dell'allegato I;

(b)miscele fisiche di prodotti fertilizzanti, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 7 dell'allegato I, contenenti un concime di cui alla lettera a).

La relazione è presentata almeno cinque giorni prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato.

Articolo 9
Obblighi dei distributori

1.Quando mettono un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

2.Prima di mettere un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità e dai documenti prescritti, che sia etichettato conformemente all'allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere messo a disposizione e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5, e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non sia conforme alle prescrizioni applicabili, di cui agli allegati I, II o III, non mette il prodotto fertilizzante a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

3.I distributori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di sicurezza e qualità di cui all'allegato I o alle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III.

4.I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE da essi messo a disposizione sul mercato non è conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi.

Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE da essi messo a disposizione sul mercato presenta un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5.A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. I distributori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE da essi messi a disposizione sul mercato.

Articolo 10
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, quando immette sul mercato un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 11
Identificazione degli operatori economici

1.Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

(a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(b)qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

2.Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

Capo 3
conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE

Articolo 12
Presunzione di conformità

Fatte salve le specifiche comuni di cui all'articolo 13, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.

Articolo 13
Specifiche comuni

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni, il cui rispetto garantisce la conformità alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali specifiche o parti di esse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 14
Procedure di valutazione della conformità

1.La valutazione della conformità di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento è effettuata applicando la procedura di valutazione della conformità specificata nell'allegato IV.

2.I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

Articolo 15
Dichiarazione UE di conformità

1.La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite in conformità agli allegati I, II e III.

2.La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato IV ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

3.Se a un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. Tale dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Essa può consistere in un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

4.Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 16
Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 17
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1.La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sui documenti di accompagnamento e, se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è fornito confezionato, sull'imballaggio.

2.La marcatura CE è apposta sul prodotto fertilizzante recante la marcatura CE prima della sua immissione sul mercato.

3.La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella valutazione della conformità di cui all'allegato IV, modulo D1.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

4.Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.

Articolo 18
Cessazione della qualifica di rifiuto

Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE che è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa le prescrizioni del presente regolamento è considerato conforme alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto.

Capo 4
notifica degli organismi di valutazione della conformità

Articolo 19
Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

Articolo 20
Autorità di notifica

1.Gli Stati membri designano un'autorità di notifica responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 25.

2.Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 ad un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 21. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 21
Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3.L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.L'autorità di notifica non offre né svolge attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o da servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 22
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 23
Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese che intervengono nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura o nell'uso dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che esso valuta può essere ritenuto un organismo siffatto a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'acquirente, né il proprietario o l'utilizzatore dei prodotti fertilizzanti, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti fertilizzanti che sono necessari al funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso dei prodotti fertilizzanti per fini privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione o nell'uso dei prodotti fertilizzanti, né rappresentano i soggetti coinvolti in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità si accertano che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

5.Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato IV e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

(a)personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

(b)la descrizione delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

(c)le procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

(a)una formazione tecnica e professionale solida per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

(b)soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

(c)una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

(d)la capacità di elaborare certificati, documenti e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato IV, ma non nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 35 o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 24
Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 23 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.

Articolo 25
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, si accerta che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 23 e ne informa l'autorità di notifica.

2.Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata soltanto previo consenso del cliente.

4.Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma dell'allegato IV.

Articolo 26
Domanda di notifica

1.L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 23.

Articolo 27
Procedura di notifica

1.Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 23.

2.Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti fertilizzanti interessati recanti la marcatura CE, nonché il certificato di accreditamento di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

4.L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.

5.L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali successive modifiche di rilievo apportate alla notifica.

Articolo 28
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2.La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 29
Modifiche delle notifiche

1.Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 23 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o revoca la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.Nei casi di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro di notifica prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle competenti autorità di notifica e di vigilanza del mercato, su loro richiesta.

Articolo 30
Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.La Commissione indaga su tutti i casi in cui nutra dubbi o siano sottoposti alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e alle responsabilità cui è sottoposto.

2.Lo Stato membro di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.

3.La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro di notifica di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di revocare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 31
Obblighi operativi degli organismi notificati

1.Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato IV.

2.Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel farlo rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle prescrizioni del presente regolamento.

3.Qualora riscontri che le prescrizioni di cui agli allegati I, II o III o alle norme armonizzate corrispondenti, alle specifiche comuni di cui all'articolo 13 o ad altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.

4.Un organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato, riscontri che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e, all'occorrenza, sospende o revoca il certificato.

5.In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 32
Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 33
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

(a)di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato;

(b)di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;

(c)di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

(d)su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

Articolo 34
Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 35
Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce l'istituzione e il funzionamento corretti di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente regolamento sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri si assicurano che gli organismi da essi notificati partecipino al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

Capo 5
vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sui prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 36
Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che entrano nel mercato dell'Unione

Ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 37
Procedura per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che presentano rischi a livello nazionale

1.Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, nel corso della valutazione, constatano che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato chiedono tempestivamente all'operatore economico di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole, tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto fertilizzante conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato, di richiamarlo o di rimuovere la marcatura CE.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma.

2.Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3.L'operatore economico si assicura che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti fertilizzanti interessati recanti la marcatura CE che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

4.Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato nazionale del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione del prodotto fertilizzante non conforme recante la marcatura CE, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall'operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

(a)al fatto che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non soddisfi le prescrizioni di cui agli allegati I, II o III;

(b)alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 12, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo comunicano quanto prima alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, qualsiasi informazione supplementare rilevante a loro disposizione riguardante la non conformità del prodotto fertilizzante interessato recante la marcatura CE e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, le loro obiezioni.

7.Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.Gli Stati membri si assicurano che nei confronti del prodotto interessato recante la marcatura CE siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.

Articolo 38
Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.Se, in esito alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, la decisione impone a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che il prodotto fertilizzante non conforme recante la marcatura CE sia ritirato dai loro mercati e di informarne la Commissione.

Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, la decisione impone allo Stato membro interessato di revocare tale misura.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è attribuita alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 37, paragrafo 5, lettera b), la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 39
Prodotti fertilizzanti conformi recanti la marcatura CE che presentano un rischio

1.Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, ritiene che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole, tutte le misure del caso per garantire che tale prodotto fertilizzante, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirato dal mercato o richiamato.

2.L'operatore economico si accerta che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i prodotti fertilizzanti interessati recanti la marcatura CE che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3.Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione del prodotto fertilizzante interessato recante la marcatura CE, l'origine e la catena di fornitura di tale prodotto fertilizzante, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o meno e impone, all'occorrenza, le misure del caso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute delle persone, degli animali o delle piante, nonché della sicurezza o dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 4.

5.La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 40
Non conformità formale

1.Fatto salvo l'articolo 37, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni in merito al prodotto fertilizzante recante la marcatura CE chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

(a)la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 17 del presente regolamento;

(b)il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell'articolo 17 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'articolo 17;

(c)la dichiarazione UE di conformità non accompagna il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(d)la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;

(e)la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

(f)le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

(g)qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettata.

2.Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato, o ancora che venga rimossa la marcatura CE.

Capo 6
Comitato e atti delegati

Articolo 41
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti fertilizzanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 42
Modifiche degli allegati

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di modificare gli allegati da I a IV per adeguarli al progresso tecnico e agevolare l'accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE

(a)che potrebbero essere oggetto di scambi significativi per il mercato interno, e

(b)per i quali esistono prove scientifiche che dimostrano che essi non presentano un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, e che sono sufficientemente efficaci.

2.Qualora modifichi l'allegato II al fine di aggiungere nuovi microrganismi alla categoria di materiali costituenti tali organismi a norma del paragrafo 1, la Commissione si avvale dei seguenti dati:

(a)nome del microrganismo;

(b)classificazione tassonomica del microrganismo;

(c)dati storici sulla produzione e l'uso sicuri del microrganismo;

(d)relazione tassonomica con specie di microrganismi che soddisfano le prescrizioni per la presunzione qualificata di sicurezza, secondo quanto stabilito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

(e)informazioni sui livelli residuali di tossine;

(f)informazioni sul processo di produzione, nonché

(g)informazioni sull'identità dei prodotti intermedi residui o dei metaboliti microbici presenti nel materiale costituente.

3.Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 1, la Commissione può modificare le categorie dei materiali costituenti riportate nell'allegato II al fine di aggiungere i sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 soltanto se per tali prodotti è stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui al medesimo regolamento.

4.Alla Commissione è conferito altresì il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 per modificare gli allegati da I a IV alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche. La Commissione si avvale di tale potere qualora, sulla base di una valutazione del rischio, risulti necessario garantire che nessun prodotto fertilizzante recante la marcatura CE conforme alle prescrizioni del presente regolamento presenti, nelle normali condizioni d'uso, un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente.

Articolo 43
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 42 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [Publications office, please insert the date of entry into force of this Regulation]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 42 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo 7
disposizioni transitorie e finali

Articolo 44
Sanzioni

Gli Stati membri adottano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 45
Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è modificato come segue:

(1)Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per i prodotti derivati di cui agli articoli 32, 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.";

(2)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure sanitarie di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli articoli 32, 33 e 36 del presente regolamento."

Articolo 46
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:

(1)All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;";

(2)all'articolo 3 è aggiunto il seguente punto:

(3)"34)    "Biostimolante delle piante" qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta:

(a)efficienza dell'uso dei nutrienti;

(b)tolleranza allo stress abiotico;

(c)caratteristiche qualitative delle colture."

Articolo 47
Abrogazione del regolamento (CE) n. 2003/2003

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di cui all'articolo 49, secondo comma.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 48
Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono commercializzati come concimi classificati "concimi CE" a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Le disposizioni del capo 5 si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti.

Articolo 49
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416  
(2) COM (2015) 614/2.
(3) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(4) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
(7) http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf  
(8) Cfr. sezione 4, Conclusioni e raccomandazioni.
(9) Per le relazioni di attività delle riunioni del suddetto gruppo, cfr. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&NewSearch=1&NewSearch=1 .
(10) http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer68ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf  
(12) http://bookshop.europa.eu/en/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilising-materials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/  
(13) La relazione del seminario può essere scaricata al seguente indirizzo: http://bookshop.europa.eu/en/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/ .
(14) GU C del , pag. .
(15) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(17) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(18) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(20) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(21) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(22) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(23) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(25) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(26) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(27) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).
(29) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(30) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(31) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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Bruxelles, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

Pacchetto sull'economia circolare

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009

ALLEGATO I
Categorie funzionali del prodotto ("PFC") per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE

Parte I
Denominazione delle categorie funzionali del prodotto

1.    Concime

A.    Concime organico

I.    Concime organico solido

II.    Concime organico liquido

B.    Concime organo-minerale

I.    Concime organo-minerale solido

II.    Concime organo-minerale liquido

C.    Concime inorganico

I.    Concime inorganico a base di macroelementi

a)    Concime inorganico solido a base di macroelementi

i)    Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi

A)    Concime inorganico solido semplice contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto

ii)    Concime inorganico solido composto a base di macroelementi

A)    Concime inorganico solido composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto

b)    Concime inorganico liquido a base di macroelementi

i)    Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi

ii)    Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi

II.    Concime inorganico a base di microelementi

a)    Concime inorganico semplice a base di microelementi

b)    Concime inorganico composto a base di microelementi

2.    Correttivi calcici e/o magnesiaci

3.    Ammendante

A.    Ammendante organico

B.    Ammendante inorganico

4.    Substrato di coltivazione

5.    Additivo agronomico

A.    Inibitore

I.    Inibitore della nitrificazione

II.    Inibitore dell'ureasi

B.    Agente chelante

C.    Agente complessante

6.    Biostimolante delle piante

A.    Biostimolante microbico delle piante

B.    Biostimolante non microbico delle piante

I.    Biostimolante non microbico organico delle piante

II.    Biostimolante non microbico inorganico delle piante

7.    Miscela fisica di prodotti fertilizzanti

Parte II
Prescrizioni relative alle categorie funzionali del prodotto

1.La presente parte stabilisce le prescrizioni relative alle categorie funzionali del prodotto (di seguito "PFC") a cui appartengono i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

2.Le prescrizioni stabilite nel presente allegato per una determinata PFC si applicano ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE in tutte le sottocategorie della PFC in questione.

3.Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione (ad esempio l'assenza di un determinato contaminante) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, nella valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio le prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

4.Se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti limiti massimi di residui per i prodotti alimentari e i mangimi conformemente

(a)al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio 1 ,

(b)al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ,

(c)al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , oppure

(d)alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ,

l'impiego di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quale specificato nelle istruzioni per l'uso non deve comportare il superamento di tali limiti nei prodotti alimentari o nei mangimi.

PFC 1: Concime

Un concime è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a fornire nutrienti alle piante.

PFC 1(A): Concime organico

1.Un concime organico deve contenere

carbonio (C) e

nutrienti

di origine esclusivamente biologica, ad esclusione del materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

cadmio (Cd)    1,5 mg/kg di materia secca,

cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca,

mercurio (Hg)    1 mg/kg di materia secca,

nichel (Ni)    50 mg/kg di materia secca,

piombo (Pb)    120 mg/kg di materia secca, e

biureto (C2H5N3O2)    12 g/kg di materia secca.

3.Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

4.Nessuno dei due tipi di batteri seguenti deve essere presente nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in concentrazione superiore a 1 000 UFC/g di massa fresca:

(a)Escherichia coli o

(b)Enterococcaceae.

Per dimostrare il rispetto di tale condizione occorre misurare la presenza di almeno uno di questi due tipi di batteri.

PFC 1(A)(I): Concime organico solido

1.Un concime organico solido deve contenere almeno il 40% in massa di materia secca.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:

il 2,5% in massa di azoto (N) totale,

il 2% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o

il 2% in massa di ossido di potassio (K2O) totale.

3.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 15% in massa di carbonio (C) organico.

PFC 1(A)(II): Concime organico liquido

1.Un concime organico liquido deve contenere meno del 40% di materia secca.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:

il 2% in massa di azoto (N) totale,

l'1% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o

il 2% in massa di ossido di potassio (K2O) totale.

3.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 5% in massa di carbonio (C) organico.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

1.Un concime organo-minerale deve essere composto da:

uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C), e

una sostanza contenente

carbonio (C) organico e

nutrienti

di origine esclusivamente biologica, ad esclusione del materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.

2.Qualora uno o più concimi inorganici presenti nella coformulazione siano concimi inorganici solidi, semplici o composti, contenenti macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, come specificato nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non deve avere un tenore pari o superiore al 15,75% in massa di azoto (N) risultante dal nitrato di ammonio (NH4NO3).

3.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

(a)cadmio (Cd)

(1)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ha un tenore totale di fosforo (P) inferiore al 5% in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5): 3 mg/kg di materia secca, o

(2)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ha un tenore totale di fosforo (P) pari o superiore al 5% in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5) ("concime fosfatico"):

a decorrere dal [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),

a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg di anidride fosforica (P2O5) e

a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),

(b)cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca,

(c)mercurio (Hg)    1 mg/kg di materia secca,

(d)nichel (Ni)    50 mg/kg di materia secca, e

(e)piombo (Pb)    120 mg/kg di materia secca.

4.Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

5.Nessuno dei due tipi di batteri seguenti deve essere presente nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in concentrazione superiore a 1 000 UFC/g di massa fresca:

(a)Escherichia coli o

(b)Enterococcaceae.

Per dimostrare il rispetto di tale condizione occorre misurare la presenza di almeno uno di questi due tipi di batteri.

PFC 1(B)(I): Concime organo-minerale solido

1.Un concime organo-minerale solido deve contenere almeno il 60% in massa di materia secca.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:

il 2,5% in massa di azoto (N) totale, di cui l'1% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere azoto (N) organico, o

il 2% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o

il 2% in massa di ossido di potassio (K2O) totale.

3.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 7,5% in massa di carbonio (C) organico.

4.Ciascuna unità di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere il tenore dichiarato di materia organica e di nutrienti.

PFC 1(B)(II): Concime organo-minerale liquido

1.Un concime organo-minerale liquido deve contenere meno del 60% in massa di materia secca.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:

il 2% in massa di azoto (N) totale, di cui lo 0,5% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere azoto (N) organico, o

il 2% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o

il 2% in massa di ossido di potassio (K2O) totale.

3.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 3% in massa di carbonio (C) organico.

PFC 1(C): Concime inorganico

Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organo-minerali.

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi

1.Un concime inorganico a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante uno o più dei seguenti macroelementi: azoto (N), fosforo (P), potassio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na).

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

(a)cadmio (Cd)

(1)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ha un tenore totale di fosforo (P) inferiore al 5% in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5): 3 mg/kg di materia secca, o

(2)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ha un tenore totale di fosforo (P) pari o superiore al 5% in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5) ("concime fosfatico"):

a decorrere dal [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),

a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg di anidride fosforica (P2O5), e

a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),

(b)cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca,

(c)mercurio (Hg)    2 mg/kg di materia secca,

(d)nichel (Ni)    120 mg/kg di materia secca,

(e)piombo (Pb)    150 mg/kg di materia secca,

(f)arsenico (As)    60 mg/kg di materia secca,

(g)biureto (C2H5N3O2)    12 g/kg di materia secca, e

(h)perclorato (ClO4-)    50 mg/kg di materia secca.

PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi

Un concime inorganico solido è un concime inorganico a base di macroelementi che non è in sospensione né in soluzione, ai sensi della categoria PFC 1(C)(I)(b) del presente allegato.

PFC 1(C)(I)(a)(i): Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi

1.Un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di un solo nutriente.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere uno dei seguenti nutrienti dichiarati nel quantitativo minimo indicato:

il 10% in massa di azoto (N) totale,

il 12% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,

il 6% in massa di ossido di potassio (K2O) totale,

il 5% in massa di ossido di magnesio (MgO) totale,

il 12% in massa di ossido di calcio (CaO) totale,

il 10% in massa di anidride solforica (SO3) totale, o

l'1% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Concime inorganico solido composto a base di macroelementi

1.Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di più nutrienti.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere due o più dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:

il 3% in massa di azoto (N) totale,

il 3% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,

il 3% in massa di ossido di potassio (K2O) totale,

l'1,5% in massa di ossido di magnesio (MgO) totale,

l'1,5% in massa di ossido di calcio (CaO) totale,

l'1,5% in massa di anidride solforica (SO3) totale, o

l'1% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto

1.Un concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto è un concime a base di nitrato di ammonio (NH4NO3) contenente almeno il 28% in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH4NO3).

2.Qualsiasi materia diversa dal nitrato di ammonio (NH4NO3) deve essere inerte nei confronti del nitrato di ammonio (NH4NO3).

3.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere messo a disposizione dell'utilizzatore finale solo se confezionato. L'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

4.La ritenzione d'olio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, dopo due cicli termici quali descritti nell'allegato IV, modulo A1, rubrica 4.1, non deve superare il 4% in massa.

5.La resistenza alla detonazione del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere tale che:

dopo cinque cicli termici, come descritto nell'allegato IV, modulo A1, rubrica 4.2,

in due prove di resistenza alla detonazione, come descritto nell'allegato IV, modulo A1, rubrica 4.3,

la compressione subita da uno o più cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5%.

6.La percentuale sulla massa di materiale combustibile espressa in carbonio (C) non deve superare

lo 0,2% per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE con un tenore di azoto (N) pari ad almeno il 31,5% in massa, e

lo 0,4% per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE con un tenore di azoto (N) pari ad almeno il 28%, ma inferiore al 31,5% in massa.

7.Una soluzione di 10 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

8.Non più del 5% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm, e non più del 3% in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

9.Il tenore di rame (Cu) non deve risultare superiore a 10 mg/kg e il tenore di cloro (Cl) non deve risultare superiore a 200 mg/kg.

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi

Un concime inorganico liquido in sospensione o in soluzione a base di macroelementi è un concime inorganico a base di macroelementi, laddove

per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida, e

per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide.

PFC 1(C)(I)(b)(i): Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi

1.Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di un solo nutriente.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere uno dei seguenti nutrienti dichiarati nel quantitativo minimo indicato:

il 5% in massa di azoto (N) totale,

il 5% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,

il 3% in massa di ossido di potassio (K2O) totale,

il 2% in massa di ossido di magnesio (MgO) totale,

il 6% in massa di ossido di calcio (CaO) totale,

il 5% in massa di anidride solforica (SO3) totale, o

l'1% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi

1.Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di più nutrienti.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere due o più dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:

l'1,5% in massa di azoto (N) totale,

l'1,5% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,

l'1,5% in massa di ossido di potassio (K2O) totale,

lo 0,75% in massa di ossido di magnesio (MgO) totale,

lo 0,75% in massa di ossido di calcio (CaO) totale,

lo 0,75% in massa di anidride solforica (SO3) totale, o

lo 0,5% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.

PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi

1.Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso dai concimi a base di macroelementi e destinato a fornire uno o più dei seguenti nutrienti: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn).

2.I concimi a base di microelementi devono essere messi a disposizione dell'utilizzatore finale solo se confezionati.

3.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

Contaminante

Concentrazione massima di massa, in relazione al tenore totale di microelementi

[mg/kg di boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) totali]

Arsenico (As)

1 000

Cadmio (Cd)

200

Piombo (Pb)

600

Mercurio (Hg)

100

Nichel (Ni)

2 000

PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi

1.Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di un solo nutriente.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere conforme a una delle tipologie, descrizioni e corrispondenti prescrizioni in materia di tenore minimo di nutrienti di cui alla tabella che segue:

Tipologia

Descrizione

Tenore minimo di nutrienti

Concime a base di microelementi in forma di sali

Concime solido a base di microelementi, ottenuto per via chimica e contenente come ingrediente essenziale un sale minerale in forma ionica, un ossido o un idrossido

Il microelemento idrosolubile rappresenta il 10% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE

Concime per l'apporto di microelementi

Concime a base di microelementi che combina un concime a base di microelementi in forma di sali con uno o più altri concimi a base di microelementi in forma di sali e/o un unico microelemento chelato

Il microelemento rappresenta il 5% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE

Concime in soluzione a base di microelementi

Soluzione acquosa di diverse forme di concimi a base di microelementi

Il microelemento idrosolubile rappresenta il 2% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE

Concime in sospensione a base di microelementi

Prodotto ottenuto per sospensione di diverse forme di concimi a base di microelementi

Il microelemento rappresenta il 2% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE

Concime a base di microelementi chelati

Prodotto idrosolubile in cui il microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano i requisiti della categoria PFC 5(B)

Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE e

almeno l'80% del microelemento idrosolubile è chelato con un agente chelante che soddisfa i requisiti della categoria PFC 5(B)

Concime complesso a base di microelementi

Prodotto idrosolubile in cui il microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti complessanti che soddisfano i requisiti della categoria PFC 5(B)

Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5% in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE e

almeno l'80% del microelemento idrosolubile è complessato con un agente complessante che soddisfa i requisiti della categoria PFC 5(C)

PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi

1.Un concime inorganico composto a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di più microelementi.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere nutrienti dichiarati in almeno uno dei seguenti quantitativi:

il 2% in massa per i concimi in sospensione o in soluzione ("concimi inorganici liquidi composti a base di microelementi"), laddove

per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida, e

per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide, e

il 5% in massa per gli altri concimi ("concimi inorganici solidi composti a base di microelementi").

PFC 2: Correttivi calcici e/o magnesiaci

1.Un correttivo calcico e/o magnesiaco è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a correggere l'acidità del suolo e contenente ossidi, idrossidi, carbonati o silicati dei nutrienti calcio (Ca) o magnesio (Mg).

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

cadmio (Cd)    3 mg/kg di materia secca,

cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca,

mercurio (Hg)    2 mg/kg di materia secca,

nichel (Ni)    90 mg/kg di materia secca,

piombo (Pb)    200 mg/kg di materia secca, e

arsenico (As)    120 mg/kg di materia secca.

3.Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla materia secca:

valore neutralizzante minimo: 15 (equivalente CaO) o 9 (equivalente HO-), e

reattività minima:    il 10% o il 50% dopo sei mesi (prova d'incubazione).

PFC 3: Ammendante

Un ammendante è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato ad essere aggiunto al suolo al fine di mantenerne o migliorarne le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica o ancora di proteggerne la struttura.

PFC 3(A): Ammendante organico

1.Un ammendante organico è composto esclusivamente di materiale di origine biologica, ad esclusione del materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

cadmio (Cd)    3 mg/kg di materia secca,

cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca,

mercurio (Hg)    1 mg/kg di materia secca,

nichel (Ni)    50 mg/kg di materia secca, e

piombo (Pb)    120 mg/kg di materia secca.

3.Qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contenga un sottoprodotto di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009,

(a)il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(b)nessuno dei due tipi di batteri seguenti deve essere presente nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in concentrazione superiore a 1 000 UFC/g di massa fresca:

Escherichia coli o

Enterococcaceae.

Per dimostrare il rispetto di tale condizione occorre misurare la presenza di almeno uno di questi due tipi di batteri.

4.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 40% di materia secca.

5.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 7,5% in massa di carbonio (C) organico.

PFC 3(B): Ammendante inorganico

1.Un ammendante inorganico è un ammendante diverso dagli ammendanti organici.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

cadmio (Cd)    1,5 mg/kg di materia secca,

cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca,

mercurio (Hg)    1 mg/kg di materia secca,

nichel (Ni)    100 mg/kg di materia secca, e

piombo (Pb)    150 mg/kg di materia secca.

PFC 4: Substrato di coltivazione

1.Un substrato di coltivazione è un materiale diverso dal suolo e destinato ad essere utilizzato come substrato per lo sviluppo radicale.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

cadmio (Cd)    3 mg/kg di materia secca,

cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca,

mercurio (Hg)    1 mg/kg di materia secca,

nichel (Ni)    100 mg/kg di materia secca, e

piombo (Pb)    150 mg/kg di materia secca.

3.Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

4.Nessuno dei due tipi di batteri seguenti deve essere presente nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in concentrazione superiore a 1 000 UFC/g di massa fresca:

(a)Escherichia coli o

(b)Enterococcaceae.

Per dimostrare il rispetto di tale condizione occorre misurare la presenza di almeno uno di questi due tipi di batteri.

PFC 5: Additivo agronomico

Un additivo agronomico è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato ad essere aggiunto a un prodotto che fornisce nutrienti alle piante, allo scopo di migliorare le modalità di rilascio dei nutrienti del prodotto stesso.

PFC 5(A): Inibitore

1.Un inibitore è una sostanza o una miscela che ritarda o blocca l'attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi.

2.Ciascuna sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 5 in un fascicolo contenente

(a)le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

(b)una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo.

PFC 5(A)(I): Inibitore della nitrificazione

1.Un inibitore della nitrificazione inibisce l'ossidazione biologica dell'azoto ammoniacale (NH3-N) in azoto nitroso (NO2-), rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico (NO3-).

2.Una prova di incubazione del suolo che misuri il tasso di ossidazione dell'azoto ammoniacale (NH3-N) in base

alla scomparsa dell'azoto ammoniacale (NH 3-N) o

alla produzione complessiva di azoto nitroso (NO2-) e di azoto nitrico (NO3-) rispetto al tempo

in un campione di terreno in cui è stato aggiunto l'inibitore della nitrificazione deve evidenziare una differenza statistica nel tasso di ossidazione dell'azoto ammoniacale (NH3-N) rispetto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l'inibitore della nitrificazione.

PFC 5(A)(II): Inibitore dell'ureasi

1.Un inibitore dell'ureasi inibisce l'azione idrolitica sull'urea (CH4N2O) dell'enzima dell'ureasi, destinato principalmente a ridurre la volatilizzazione dell'ammoniaca.

2.Una misurazione in vitro del tasso di idrolisi dell'urea (CH4N2O) rispetto al tempo in un campione di terreno in cui è stato aggiunto l'inibitore dell'ureasi deve evidenziare una differenza statistica nel tasso di idrolisi rispetto ad un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l'inibitore dell'ureasi.

PFC 5(B): Agente chelante

1.Un agente chelante è una sostanza organica destinata a potenziare la disponibilità a lungo termine di nutrienti per le piante e che consiste in una molecola che

possiede due o più siti che cedono coppie di elettroni a un catione di metallo di transizione in posizione centrale [zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), magnesio (Mg), calcio (Ca) o cobalto (Co)] e

è in grado di costituire una struttura ad anello penta-atomico o esa-atomico.

2.La sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 6 , in un fascicolo contenente

(a)le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

(b)una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo.

3.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve rimanere stabile dopo essere rimasto tre giorni in una soluzione di Hoagland standard con pH compreso tra 7 e 8.

PFC 5(C): Agente complessante

1.Un agente complessante è una sostanza organica destinata a potenziare la disponibilità a lungo termine di nutrienti per le piante; esso può costituire una struttura piana o sterica con un catione di metallo di transizione bi o trivalente.

2.La sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 7 , in un fascicolo contenente

(a)le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

(b)una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo.

3.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve rimanere stabile dopo essere rimasto un giorno in una soluzione acquosa con pH compreso tra 6 e 7.

PFC 6: Biostimolante delle piante

1.Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante:

(a)efficienza dell'uso dei nutrienti,

(b)tolleranza allo stress abiotico o

(c)caratteristiche qualitative delle colture.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

cadmio (Cd)    3 mg/kg di materia secca,

cromo esavalente (Cr VI)    2 mg/kg di materia secca, e

piombo (Pb)    120 mg/kg di materia secca.

3.Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta per le colture ivi specificate.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

1.Un biostimolante microbico delle piante è costituito esclusivamente da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla categoria dei materiali costituenti (CMC) 7 dell'allegato II.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

mercurio (Hg)    1 mg/kg di materia secca, e

nichel (Ni)    50 mg/kg di materia secca.

3.Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g o di 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

4.Il genere Escherichia coli deve essere assente in un campione di 1 g o di 1 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

5.Le Enterococcaceae presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare 10 UFC/g di massa fresca.

6.La specie Listeria monocytogenes deve essere assente in un campione di 25 g o 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

7.Il genere Vibrio spp. deve essere assente in un campione di 25 g o di 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

8.Il genere Shigella spp. deve essere assente in un campione di 25 g o di 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

9.La specie Staphylococcus aureus deve essere assente in un campione di 1 g o 1 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

10.Il conteggio aerobico in piastra non deve superare 105 UFC/g o ml nel campione del prodotto recante la marcatura CE, a meno che il biostimolante microbico sia un batterio aerobico.

11.Il conteggio dei lieviti e delle muffe non deve superare 1 000 UFC/g o ml nel campione del prodotto recante la marcatura CE, a meno che il biostimolante microbico sia un fungo.

12.Qualora il biostimolante microbico delle piante sia costituito da una sospensione o da una soluzione, laddove

per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida, e

per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide,

il biostimolante delle piante deve avere un pH pari o superiore a 4.

13.Il termine di deperibilità del biostimolante microbico delle piante deve essere di almeno sei mesi nelle condizioni di conservazione riportate sull'etichetta.

PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante

Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso dai biostimolanti microbici delle piante.

PFC 6(B)(I): Biostimolante non microbico organico delle piante

1.Un biostimolante non microbico organico delle piante consiste in una sostanza o una miscela contenenti carbonio (C) di origine esclusivamente animale o vegetale.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

mercurio (Hg)    1 mg/kg di materia secca, e

nichel (Ni)    50 mg/kg di materia secca.

3.Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

4.Nessuno dei due tipi di batteri seguenti deve essere presente nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE per più di 1 000 UFC/g di massa fresca:

(a)Escherichia coli o

(b)Enterococcaceae.

Per dimostrare il rispetto di tale condizione occorre misurare la presenza di almeno uno di questi due tipi di batteri.

PFC 6(B)(II): Biostimolante non microbico inorganico delle piante

1.Un biostimolante non microbico inorganico delle piante è un biostimolante non microbico delle piante diverso dai biostimolanti non microbici organici delle piante.

2.I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:

mercurio (Hg)    2 mg/kg di materia secca,

nichel (Ni)    120 mg/kg di materia secca, e

arsenico (As)    60 mg/kg di materia secca.

PFC 7: Miscela fisica di prodotti fertilizzanti

1.Una miscela fisica di prodotti fertilizzanti è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE costituito da uno o più prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, appartenenti alle categorie da 1 a 6.

2.La conformità di ciascun prodotto fertilizzante costituente la miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento deve essere stata dimostrata rispettando la procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto fertilizzante costituente in questione.

3.La miscelatura non deve modificare la natura di ciascun prodotto fertilizzante costituente

in modo tale da provocare effetti nocivi alla salute delle persone, degli animali o delle piante, alla sicurezza o all'ambiente, in condizioni di magazzinaggio o d'uso ragionevolmente prevedibili della miscela fisica di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, o

in nessun'altra maniera significativa.

4.Il fabbricante della miscela fisica deve valutarne la conformità alle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3, garantirne il rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III e assumersi la responsabilità della conformità della miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del medesimo. A tal fine egli deve

redigere una dichiarazione UE di conformità per la miscela fisica di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, e

essere in possesso della dichiarazione UE di conformità per ciascuno dei prodotti fertilizzanti costituenti.

5.Gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato miscele fisiche di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE devono rispettare le seguenti disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la dichiarazione UE di conformità di ciascun prodotto fertilizzante costituente, come pure della miscela fisica:

articolo 6, paragrafo 3 (obbligo per i fabbricanti di conservare la dichiarazione UE di conformità);

articolo 7, paragrafo 2, lettera a) (obbligo per il rappresentante autorizzato di conservare la dichiarazione UE di conformità);

articolo 8, paragrafo 2 (obbligo per gli importatori di garantire che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità);

articolo 8, paragrafo 8 (obbligo per gli importatori di tenere una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato), nonché

articolo 9, paragrafo 2 (obbligo per i distributori di garantire che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità).

ALLEGATO II
Categorie di materiali costituenti

Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle categorie di materiali costituenti ("CMC") di seguito elencate.

I materiali costituenti o le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere una delle sostanze per le quali, nell'allegato I del presente regolamento, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE a una delle prescrizioni applicabili di detto allegato.

Parte I
Elenco delle categorie di materiali costituenti

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

CMC 2: Piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti o estratti di piante

CMC 3: Compost

CMC 4: Digestato di colture energetiche

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture energetiche

CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare

CMC 7: Microrganismi

CMC 8: Additivi agronomici

CMC 9: Polimeri nutrienti

CMC 10: Polimeri diversi da quelli nutrienti

CMC 11: Determinati sottoprodotti di origine animale

Parte II
Prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti

La presente parte definisce i materiali costituenti di cui i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE devono essere esclusivamente composti.

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sostanze e miscele diverse 8  

(a)dai rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE,

(b)dai sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE,

(c)dai materiali che abbiano precedentemente costituito uno dei materiali citati alle lettere a) e b),

(d)dai sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009,

(e)dai polimeri o

(f)dalle sostanze o miscele destinate a migliorare le modalità di rilascio dei nutrienti del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in cui sono incorporate.

2.Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, in un fascicolo contenente

(a)le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

(b)una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo.

CMC 2: Piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti di piante o estratti di piante

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito procedimenti di lavorazione diversi dal taglio, dalla macinatura, dalla centrifugazione, dalla pressione, dall'essiccazione, dalla liofilizzazione o dall'estrazione con acqua.

2.Ai fini del paragrafo 1, per piante si intendono anche le alghe ma si escludono le alghe azzurre.

CMC 3: Compost

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere compost ottenuto attraverso compostaggio aerobico solo ed esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

(a)i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

(b)i sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

(c)gli organismi viventi o morti o parti di essi, non lavorati o lavorati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all'unico scopo di eliminare l'acqua, o estratti dall'aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione

della frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti, separata mediante trattamento meccanico, fisico-chimico, biologico e/o manuale,

dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio, e

dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

(d)gli additivi per compostaggio necessari per migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di compostaggio, purché

l'additivo sia registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 9 , in un fascicolo contenente

le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante, 

a meno che tale additivo non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo, e

la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5% del peso totale del materiale in entrata; oppure

(e)qualsiasi materiale di cui alle lettere da a) a d) che

sia stato già sottoposto a compostaggio o digestione, e

non contenga più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16 10 .

2.Il compostaggio deve essere effettuato in un impianto

adibito al solo trattamento dei materiali in entrata di cui al paragrafo 1, e

che permetta di evitare i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio.

3.Il compostaggio aerobico consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni aerobiche e consente lo sviluppo di temperature propizie ai batteri termofili grazie al calore prodotto biologicamente. Tutte le parti di ciascun lotto devono essere regolarmente e accuratamente mosse al fine di garantire la corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del materiale. Durante il processo di compostaggio, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:

65 ºC o più per almeno 5 giorni,

60 ºC o più per almeno 7 giorni, o

55 ºC o più per almeno 14 giorni.

4.Il compost non deve contenere

(a)più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16 11 , né

(b)più di 5 g/kg di materia secca di impurità macroscopiche in forma di vetro, metallo e plastica, di dimensioni superiori a 2 mm.

5.A decorrere dal [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation], il compost non deve contenere più di 2,5 g/kg di materia secca di impurità macroscopiche in forma di plastica, di dimensioni superiori a 2 mm. Entro il [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] il valore limite di 2,5 g/kg di materia secca deve essere sottoposto a nuova valutazione per tenere conto dei progressi realizzati nella raccolta differenziata di rifiuti organici.

6.Il compost deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:

(a)tasso di assorbimento dell'ossigeno:

definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenente oltre il 20% di particelle di dimensioni > 10 mm;

criterio: un massimo di 25 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure

(b)fattore di autoriscaldamento:

definizione: temperatura massima raggiunta da un compost in condizioni normalizzate, che costituisce un indicatore dello stato della sua attività biologica aerobica;

criterio: minimo Rottegrad III.

CMC 4: Digestato di colture energetiche

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica solo ed esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

(a)le piante che non sono state utilizzate per altre finalità. Ai fini del presente paragrafo, per piante si intendono anche le alghe ma si escludono le alghe azzurre;

(b)gli additivi per la digestione necessari a migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché

l'additivo sia registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 12 , in un fascicolo contenente

le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale additivo non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo, e

la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5% del peso totale del materiale in entrata; oppure

(c)qualsiasi sostanza di cui alle lettere a) e b) già sottoposta a digestione.

2.La digestione anaerobica deve essere effettuata in un impianto

adibito al solo trattamento dei materiali in entrata di cui al paragrafo 1, e

in cui siano evitati contatti fisici tra il materiale in entrata e quello in uscita, anche durante il magazzinaggio.

3.La digestione anaerobica consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni anaerobiche e a temperature propizie allo sviluppo di batteri mesofili o termofili. Tutte le parti di ciascun lotto devono essere regolarmente e accuratamente mosse al fine di garantire la corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del materiale. Durante il processo di digestione, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:

(a)digestione anaerobica termofila a 55 ºC per almeno 24 ore e un tempo di ritenzione idraulica di almeno 20 giorni;

(b)digestione anaerobica termofila a 55 ºC con un processo di trattamento comprendente una fase di pastorizzazione (70 ºC - 1h);

(c)digestione anaerobica termofila a 55 ºC seguita da compostaggio a

65 ºC o più per almeno 5 giorni,

60 ºC o più per almeno 7 giorni, o

55 ºC o più per almeno 14 giorni;

(d)digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC con un processo di trattamento comprendente una fase di pastorizzazione (70 ºC - 1h); oppure

(e)digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC seguita da compostaggio a

65 ºC o più per almeno 5 giorni,

60 ºC o più per almeno 7 giorni, o

55 ºC o più per almeno 14 giorni.

4.Sia la parte solida che quella liquida del digestato devono soddisfare almeno uno dei successivi criteri di stabilità:

(a)tasso di assorbimento dell'ossigeno:

definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenente oltre il 20% di particelle di dimensioni > 10 mm;

criterio: un massimo di 50 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure

(b)potenziale di produzione di biogas residuo:

definizione: indicatore del gas rilasciato da un digestato in un periodo di 28 giorni e misurato in base ai solidi volatili contenuti nel campione. La prova è ripetuta tre volte; si utilizza il risultato medio per dimostrare il rispetto della prescrizione. I solidi volatili sono quei solidi contenuti in un campione di materiale che si ottengono per combustione dei solidi secchi a 550 ºC;

criterio: un massimo di 0,45 l di biogas/g di solidi volatili.

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture energetiche

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica solo ed esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

(a)i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti da raccolta differenziata alla fonte;

(b)i sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

(c)gli organismi viventi o morti o parti di essi, non lavorati o lavorati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all'unico scopo di eliminare l'acqua, o estratti dall'aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione

della frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti, separata mediante trattamento meccanico, fisico-chimico, biologico e/o manuale,

dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio,

dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

(d)gli additivi per la digestione necessari a migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché

l'additivo sia registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006  13 , in un fascicolo contenente

le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale additivo non rientri nell'esenzione dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo, e

la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5% del peso totale del materiale in entrata; oppure

(e)qualsiasi materiale di cui alle lettere da a) a d) che

sia stato già sottoposto a compostaggio o digestione, e

non contenga più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16 14 .

2.La digestione anaerobica deve essere effettuata in un impianto

adibito al solo trattamento dei materiali in entrata di cui al paragrafo 1, e

in cui siano evitati contatti fisici tra il materiale in entrata e quello in uscita, anche durante il magazzinaggio.

3.La digestione anaerobica consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni anaerobiche e a temperature propizie allo sviluppo di batteri mesofili o termofili. Tutte le parti di ciascun lotto devono essere regolarmente e accuratamente mosse al fine di garantire la corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del materiale. Durante il processo di digestione, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:

(a)digestione anaerobica termofila a 55 ºC per almeno 24 ore e un tempo di ritenzione idraulica di almeno 20 giorni;

(b)digestione anaerobica termofila a 55 ºC con un processo di trattamento comprendente una fase di pastorizzazione (70 ºC - 1h);

(c)digestione anaerobica termofila a 55 ºC seguita da compostaggio a

65 ºC o più per almeno 5 giorni,

60 ºC o più per almeno 7 giorni, o

55 ºC o più per almeno 14 giorni;

(d)digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC con un processo di trattamento comprendente una fase di pastorizzazione (70 ºC - 1h); oppure

(e)digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC seguita da compostaggio a

65 ºC o più per almeno 5 giorni,

60 ºC o più per almeno 7 giorni, o

55 ºC o più per almeno 14 giorni.

4.Né la parte solida né quella liquida del digestato devono contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16 15 .

5.Il digestato non deve contenere più di 5 g/kg di materia secca di impurità macroscopiche in forma di vetro, metallo e plastica, di dimensioni superiori a 2 mm.

6.A decorrere dal [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation], il digestato non deve contenere più di 2,5 g/kg di materia secca di impurità macroscopiche in forma di plastica, di dimensioni superiori a 2 mm. Entro il [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] il valore limite di 2,5 g/kg di materia secca deve essere sottoposto a nuova valutazione per tenere conto dei progressi realizzati nella raccolta differenziata di rifiuti organici.

7.Sia la parte solida che quella liquida del digestato devono soddisfare almeno uno dei successivi criteri di stabilità:

(a)tasso di assorbimento dell'ossigeno:

definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenente oltre il 20% di particelle di dimensioni > 10 mm;

criterio: un massimo di 50 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure

(b)potenziale di produzione di biogas residuo:

definizione: indicatore del gas rilasciato da un digestato in un periodo di 28 giorni e misurato in base ai solidi volatili contenuti nel campione. La prova è ripetuta tre volte; si utilizza il risultato medio per dimostrare il rispetto della prescrizione. I solidi volatili sono quei solidi contenuti in un campione di materiale che si ottengono per combustione dei solidi secchi a 550 ºC;

criterio: un massimo di 0,45 l di biogas/g di solidi volatili.

CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un materiale costituente composto da una delle seguenti sostanze:

(a)calce dell'industria alimentare, vale a dire un materiale dell'industria di trasformazione alimentare ottenuto per carbonatazione di materia organica, utilizzando esclusivamente calce viva proveniente da fonti naturali;

(b)melasse, ossia un sottoprodotto viscoso della raffinazione in zucchero della canna o delle barbabietole da zucchero; oppure

(c)borlanda, ossia un sottoprodotto viscoso del processo di fermentazione delle melasse in etanolo, acido ascorbico o altri prodotti.

2.La sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 16 , in un fascicolo contenente

(a)le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

(b)una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV di detto regolamento o all'allegato V, punti 6, 7, 8, o 9, del medesimo.

CMC 7: Microrganismi

Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere microrganismi, ivi compresi microrganismi morti o costituiti da cellule vuote, ed elementi residui innocui dei mezzi in cui si sono sviluppati, che

non abbiano subito trattamenti diversi dall'essiccazione o dalla liofilizzazione e

siano riportati nella tabella seguente:

Azotobacter spp.

Funghi micorrizici

Rhizobium spp.

Azospirilium spp.

CMC 8: Additivi agronomici

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere una sostanza o una miscela destinata a migliorarne le modalità di rilascio dei nutrienti soltanto se sia stata dimostrata la conformità di tale sostanza o miscela alle prescrizioni del presente regolamento per un prodotto della categoria PFC 5 di cui all'allegato I, secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile a tale additivo agronomico.

2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere l'additivo agronomico conforme in quantità tale

(a)da consentire di produrre l'effetto dichiarato nelle informazioni fornite all'utilizzatore dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, e

(b)da non provocare effetti generali nocivi alla salute delle persone, degli animali o delle piante, alla sicurezza o all'ambiente, in condizioni di magazzinaggio o d'uso ragionevolmente prevedibili del prodotto fertilizzante.

3.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un inibitore conforme della nitrificazione, come indicato nella categoria PFC 5(A)(I) dell'allegato I, soltanto se almeno il 50% del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4+) e ureica (CH4N2O).

4.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un inibitore conforme dell'ureasi, come indicato nella categoria PFC 5(A)(II) dell'allegato I, soltanto se almeno il 50% del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante è costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH4N2O).

5.Il fabbricante del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere in possesso della dichiarazione UE di conformità dell'additivo agronomico conforme.

6.Gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE devono rispettare le seguenti disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la dichiarazione UE di conformità sia del prodotto fertilizzante che dell'additivo agronomico conforme:

(a)articolo 6, paragrafo 3 (obbligo per i fabbricanti di conservare la dichiarazione UE di conformità);

(b)articolo 7, paragrafo 2, lettera a) (obbligo per il rappresentante autorizzato di conservare la dichiarazione UE di conformità);

(c)articolo 8, paragrafo 2 (obbligo per gli importatori di garantire che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità);

(d)articolo 8, paragrafo 8 (obbligo per gli importatori di tenere una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato), nonché

(e)articolo 9, paragrafo 2 (obbligo per i distributori di garantire che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità).

CMC 9: Polimeri nutrienti

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi alla descrizione di cui alla categoria CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche.

2.Almeno i 3/5 del polimeri devono risultare solubili in acqua calda.

3.I polimeri non devono contenere formaldeide.

CMC 10: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti

1.Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere polimeri diversi dai polimeri nutrienti soltanto nei casi in cui il polimero sia finalizzato a

(a)controllare la penetrazione di acqua nelle particelle di nutrienti e, di conseguenza, il rilascio dei nutrienti (in tal caso il polimero è comunemente denominato "agente di rivestimento"), o

(b)aumentare la capacità di ritenzione idrica del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

2.A decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation], occorre rispettare il seguente criterio: il polimero deve poter subire una decomposizione fisico-biologica tale che il polimero finisce per decomporsi quasi completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua. Almeno il 90% del carbonio organico del polimero deve convertirsi in CO2 in un periodo massimo di 24 mesi, nel corso della prova di biodegradabilità di cui alle successive lettere da a) a c).

(a)La prova deve essere effettuata a 25 ºC ± 2 ºC.

(b)La prova deve essere eseguita applicando un metodo per la determinazione della biodegradabilità aerobica completa delle materie plastiche nel suolo consistente nel misurare la richiesta di ossigeno o la quantità di anidride carbonica sviluppata.

(c)Durante la prova deve essere usata come materiale di riferimento una polvere di cellulosa microcristallina di dimensione identica al materiale di prova.

(d)Prima della prova, il materiale di prova non deve essere soggetto a condizioni o procedure volte ad accelerare la degradazione del film, come l'esposizione al calore o alla luce.

3.Il polimero biodegradabile e i sottoprodotti della sua degradazione non devono rivelare alcun effetto generale nocivo alla salute degli animali o delle piante o all'ambiente, in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili del prodotto fertilizzante. Il polimero deve superare una prova di tossicità acuta sulla crescita delle piante, una prova di tossicità acuta sui lombrichi e una prova di inibizione della nitrificazione con microrganismi del suolo, secondo le modalità di seguito descritte.

(a)Nella prova di tossicità acuta sulla crescita delle piante, il tasso di germinazione e la biomassa vegetale delle specie di piante sottoposte alla prova e coltivate sul suolo esposto al materiale di prova devono rappresentare oltre il 90% del tasso di germinazione e della biomassa vegetale delle stesse specie di piante coltivate sul corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova.

(b)I risultati sono considerati validi soltanto se, nel corso dei controlli (cioè nel suolo bianco):

l'emergenza delle plantule è pari ad almeno il 70%;

sulle plantule non sono visibili effetti fitotossici (ad esempio clorosi, necrosi, appassimento, deformazioni di foglie e stelo) e si osservano solo variazioni normali della crescita e della morfologia per la specie esaminata;

il tasso medio di sopravvivenza delle plantule di controllo emerse è di almeno il 90% per la durata dello studio; nonché

le condizioni ambientali per una particolare specie sono identiche e i mezzi colturali contengono la stessa quantità di matrice del suolo, di mezzo di supporto o di substrato proveniente dalla stessa fonte.

(c)Nella prova di tossicità acuta sui lombrichi, la mortalità osservata e la biomassa di lombrichi sopravvissuti in un suolo esposto al materiale di prova non devono differire di più del 10% rispetto a quelle rilevate nel corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova. I risultati sono considerati validi se

la percentuale di mortalità constatata nel corso del controllo (cioè nel suolo bianco) è < 10%, e

la perdita media di biomassa (peso medio) dei lombrichi nel suolo bianco non supera il 20%.

(d)Nella prova di inibizione della nitrificazione con microrganismi del suolo, la formazione di nitrito nel suolo esposto al materiale di prova deve corrispondere a più del 90% di quella rilevata nel corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova. I risultati sono considerati validi se la variazione tra i campioni di controllo replicati (suolo bianco) e i campioni di prova è inferiore a ± 20%.

CMC 11: Determinati sottoprodotti di origine animale

Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:

ALLEGATO III
Prescrizioni di etichettatura

Il presente allegato stabilisce le prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. Le prescrizioni di cui alle parti 2 e 3 del presente allegato per una determinata categoria funzionale di prodotto ("PFC"), quale specificata nell'allegato I, si applicano ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE in tutte le sottocategorie della PFC in questione.

Parte 1
Prescrizioni generali di etichettatura

1.Le informazioni richieste dal presente regolamento devono essere chiaramente distinte da qualunque altro elemento informativo.

2.Occorre fornire i seguenti elementi informativi:

(a)la designazione della categoria funzionale del prodotto ("PFC") come indicato nella parte I dell'allegato I;

(b)il quantitativo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, espresso in massa o in volume;

(c)le istruzioni per l'uso previsto, comprese la dose di applicazione prevista e le piante bersaglio;

(d)qualsiasi informazione pertinente sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente; nonché

(e)una descrizione di tutti i costituenti che rappresentano oltre il 5% del peso del prodotto in ordine decrescente di peso secco, compresa un'indicazione delle corrispondenti categorie di materiali costituenti ("CMC"), come indicato nell'allegato II.

3.Qualora alla procedura di valutazione della conformità abbia partecipato un organismo notificato, occorre indicare il numero di identificazione dell'organismo notificato.

4.Qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contenga sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 diversi dal letame, esso deve recare le seguenti istruzioni per l'utilizzatore: "È vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni."

5.Se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti limiti massimi di residui per i prodotti alimentari e i mangimi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 315/93, (CE) n. 396/2005 o (CE) n. 470/2009, o alla direttiva 2002/32/CE, le istruzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), garantiscono che l'uso previsto del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non comporti il superamento di tali limiti nei prodotti alimentari o nei mangimi.

6.La designazione di una categoria funzionale del prodotto ("PFC"), di cui all'allegato I, non deve essere indicata su un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE per il quale la valutazione di conformità non ha dato esito positivo conformemente al presente regolamento per tale PFC.

7.Elementi informativi diversi da quelli richiesti a norma dei paragrafi da 2 a 6

(a)non devono fuorviare l'utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto proprietà che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche che prodotti simili possiedono ugualmente;

(b)devono riferirsi a fattori verificabili; e

(c)non devono proporre indicazioni quali "sostenibile" o "rispettoso dell'ambiente", a meno che tali indicazioni non possano essere oggettivamente verificate sulla base di orientamenti, norme o regimi ampiamente riconosciuti.

8.Espressioni quali "a basso tenore di cloruro" o simili possono essere utilizzate soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è inferiore a 30 g/kg.

Parte 2
Prescrizioni di etichettatura specifiche per prodotto

PFC 1: Concime

1.Il tenore di azoto (N), fosforo (P) e potassio (K) deve essere dichiarato soltanto se tali nutrienti sono presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE nel quantitativo minimo specificato nell'allegato I per la corrispondente categoria funzionale del prodotto (PFC).

2.Ai concimi contenenti inibitori della nitrificazione o dell'ureasi, quali specificati nell'allegato II, categoria di materiali costituenti ("CMC") 8, paragrafi 3 e 4, si applicano le norme di seguito indicate.

(a)L'etichetta deve riportare la dicitura "inibitore della nitrificazione" o "inibitore dell'ureasi", a seconda dei casi, nonché il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha esaminato la valutazione della conformità dell'inibitore della nitrificazione o dell'inibitore dell'ureasi.

(b)Il tenore di inibitore della nitrificazione deve essere espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O).

(c)Il tenore di inibitore dell'ureasi deve essere espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).

(d)Devono essere fornite informazioni che permettano all'utilizzatore di determinare le dosi e i periodi di applicazione relativi alla coltura per la quale il concime è utilizzato.

PFC 1(A): Concime organico

Devono essere presenti i seguenti elementi informativi:

(a)i nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;

(b)i nutrienti dichiarati magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na), in base ai loro simboli chimici nell'ordine Mg-Ca-S-Na;

(c)le cifre indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na);

(d)il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati e altri parametri, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa del concime:

azoto (N) totale

quantitativo minimo di azoto (N) organico, seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata;

azoto (N) sotto forma ammoniacale;

anidride fosforica (P2O5) totale;

ossido di potassio (K2O) totale;

ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e ossido di sodio (Na2O), espressi

unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; nonché

come tenore totale negli altri casi;

rame (Cu) e zinco (Zn) totali, se i loro valori superano rispettivamente 200 e 600 mg/kg di materia secca;

carbonio (C) organico; e

materia secca.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

1.Devono essere presenti i seguenti elementi informativi relativi ai macroelementi:

(a)i nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;

(b)i nutrienti dichiarati magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na), in base ai loro simboli chimici nell'ordine Mg-Ca-S-Na;

(c)le cifre indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na);

(d)il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa del concime:

azoto (N) totale

quantitativo minimo di azoto (N) organico, seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata;

azoto (N) sotto forma nitrica;

azoto (N) sotto forma ammoniacale;

azoto (N) sotto forma ureica;

anidride fosforica (P2O5) totale;

anidride fosforica (P2O5) idrosolubile;

anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro;

ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico;

ossido di potassio (K2O) totale;

ossido di potassio (K2O) idrosolubile;

ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e ossido di sodio (Na2O), espressi

unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale;

come tenore totale negli altri casi; e

(e)ove sia presente urea (CH4N2O), informazioni riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria del rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure correttive.

2.Occorre indicare i seguenti ulteriori elementi in percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE:

tenore di carbonio (C) organico e

tenore di materia secca.

PFC 1(B)(I): Concime organo-minerale solido

Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella riportata di seguito, essi

devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, e

possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento

Per uso su colture o pascoli

Per uso orticolo

Boro (B)

0,01

0,01

Cobalto (Co)

0,002

n.d.

Rame (Cu)

0,01

0,002

Ferro (Fe)

0,5

0,02

Manganese (Mn)

0,1

0,01

Molibdeno (Mo)

0,001

0,001

Zinco

0,01

0,002

Essi vanno dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti i seguenti elementi informativi:

(a)indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni;

(b)tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa del concime

unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; e

come tenore totale negli altri casi;

(c)se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento:

"chelato con..." seguito dal nome o dall'abbreviazione dell'agente chelante, e dal quantitativo di microelemento chelato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(d)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti:

il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento: "complessato con..." seguito dal quantitativo di microelemento complessato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE; e

il nome o l'abbreviazione dell'agente complessante;

(e)la seguente dichiarazione: "Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate."

PFC 1(B)(II): Concime organo-minerale liquido

Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella riportata di seguito, essi

devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, e

possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento

Percentuale sulla massa

Boro (B)

0,01

Cobalto (Co)

0,002

Rame (Cu)

0,002

Ferro (Fe)

0,02

Manganese (Mn)

0,01

Molibdeno (Mo)

0,001

Zinco

0,002

Essi vanno dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti i seguenti elementi informativi:

(a)indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni;

(b)tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa del concime

unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; e

come tenore totale negli altri casi;

(c)se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento:

"chelato con..." nome o abbreviazione dell'agente chelante, e il quantitativo del microelemento chelato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(d)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti:

il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento: "complessato con..." seguito dal quantitativo di microelemento complessato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE; e

il nome o l'abbreviazione dell'agente complessante;

(e)la seguente dichiarazione: "Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate."

PFC 1(C): Concime inorganico

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi

1.Devono essere presenti i seguenti elementi informativi relativi ai macroelementi:

(a)i nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;

(b)i nutrienti dichiarati magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na), in base ai loro simboli chimici nell'ordine Mg-Ca-S-Na;

(c)le cifre indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na);

(d)il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa del concime:

azoto (N) totale;

azoto (N) sotto forma nitrica;

azoto (N) sotto forma ammoniacale;

azoto (N) sotto forma ureica;

azoto (N) da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotonilidendiurea;

azoto (N) da azoto cianamidico;

anidride fosforica (P2O5) totale;

anidride fosforica (P2O5) idrosolubile;

anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro;

ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico;

ossido di potassio (K2O) idrosolubile;

ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e ossido di sodio (Na2O), espressi

unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; e

come tenore totale negli altri casi; e

(e)ove sia presente urea (CH4N2O), informazioni riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria del rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure correttive.

PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi

1.Il concime deve essere etichettato come

(a)"complesso", quando ogni particella contiene tutti i nutrienti dichiarati nel rispettivo tenore dichiarato, e

(b)"miscelato" negli altri casi.

2.Occorre indicare la granulometria del concime, espressa come percentuale di prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.

3.Occorre indicare la forma della particella del prodotto mediante una delle seguenti diciture:

(a)granulo,

(b)pellet,

(c)polvere, quando almeno il 90% del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 10 mm, o

(d)prill.

4.Per i concimi ricoperti occorre indicare il nome dell'agente o degli agenti di rivestimento e la percentuale dei concimi ricoperti da ciascun agente di rivestimento, seguiti dalle seguenti indicazioni:

(a)il tempo di rilascio, espresso in mesi, delle frazioni rivestite seguito dalla percentuale di nutrienti rilasciati durante detto tempo per ciascuna frazione;

(b)il nome del mezzo (solvente o substrato) impiegato nella prova effettuata dal fabbricante per determinare il tempo di rilascio;

(c)la temperatura alla quale la prova è stata eseguita;

(d)per i concimi ricoperti da polimeri, la seguente dicitura; "Il tasso di rilascio dei nutrienti può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione"; e

(e)per i concimi ricoperti con zolfo (S) e per quelli ricoperti con zolfo (S)/polimeri, la seguente dicitura; "Il tasso di rilascio dei nutrienti può variare in funzione della temperatura del substrato e dell'attività biologica. Può essere necessario un adeguamento della concimazione".

5.Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) nel tenore minimo di seguito indicato ed espresso in percentuale sulla massa, essi

devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, e

possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento

Per uso su colture o pascoli

Per uso orticolo

Boro (B)

0,01

0,01

Cobalto (Co)

0,002

n.d.

Rame (Cu)

0,01

0,002

Ferro (Fe)

0,5

0,02

Manganese (Mn)

0,1

0,01

Molibdeno (Mo)

0,001

0,001

Zinco

0,01

0,002

Essi vanno dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti i seguenti elementi informativi:

(a)indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni;

(b)tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa del concime

unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; e

come tenore totale negli altri casi;

(c)se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento:

"chelato con..." nome o abbreviazione dell'agente chelante, e il quantitativo del microelemento chelato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(d)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti:

il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento: "complessato con..." seguito dal quantitativo di microelemento complessato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE; e

il nome o l'abbreviazione dell'agente complessante;

(e)la seguente dichiarazione: "Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate."

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi

1.L'etichetta deve indicare se il concime è in sospensione o in soluzione, laddove

per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida, e

per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide.

2.Occorre indicare il seguente tenore di nutrienti in percentuale sulla massa o sul volume del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

3.Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) nel tenore minimo di seguito indicato ed espresso in percentuale sulla massa, essi

devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, e

possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento

Percentuale sulla massa

Boro (B)

0,01

Cobalto (Co)

0,002

Rame (Cu)

0,002

Ferro (Fe)

0,02

Manganese (Mn)

0,01

Molibdeno (Mo)

0,001

Zinco

0,002

Essi vanno dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti i seguenti elementi informativi:

(a)indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni;

(b)tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa del concime

unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; e

come tenore totale negli altri casi;

(c)se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento:

"chelato con..." nome o abbreviazione dell'agente chelante, e il quantitativo del microelemento chelato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(d)se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti:

il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento: "complessato con..." seguito dal quantitativo di microelemento complessato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE; e

il nome o l'abbreviazione dell'agente complessante;

(e)la seguente dichiarazione: "Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate."

PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi

1.I microelementi dichiarati nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici, nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni.

2.Se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, e ogni agente chelante può essere identificato e quantificato e chela almeno l'1% del microelemento idrosolubile, occorre aggiungere il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento:

"chelato con..." nome o abbreviazione dell'agente chelante, e il quantitativo del microelemento chelato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

3.Se il microelemento o i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento:

"complessato con...", seguito dal quantitativo di microelemento complessato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, e

il nome o l'abbreviazione dell'agente complessante.

4.Deve essere apposta la seguente dichiarazione: "Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate."

PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi

1.L'etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell'allegato I, parte II, categoria PFC 1(C)(II)(a).

2.Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa del concime

unicamente come tenore idrosolubile, quando il microelemento è totalmente idrosolubile;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile del microelemento corrisponde ad almeno un quarto del tenore totale di tale nutriente; e

come tenore totale negli altri casi.

PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi

1.I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nei seguenti quantitativi:

Microelemento

Non chelato, non complessato

Chelato o complessato

Boro (B)

0,2

n.d.

Cobalto (Co)

0,02

0,02

Rame (Cu)

0,5

0,1

Ferro (Fe)

2

0,3

Manganese (Mn)

0,5

0,1

Molibdeno (Mo)

0,02

n.d.

Zinco

0,5

0,1

2.Se il concime è in sospensione o in soluzione, l'etichetta deve riportare la dicitura "in sospensione" o "in soluzione", a seconda dei casi.

3.Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa del concime

unicamente come tenore idrosolubile, quando i microelementi sono totalmente idrosolubili;

come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile dei microelementi corrisponde ad almeno la metà del tenore totale di tali nutrienti; e

come tenore totale negli altri casi.

PFC 2: Correttivi calcici e/o magnesiaci

I seguenti parametri vanno dichiarati in quest'ordine:

valore neutralizzante;

granulometria, espressa come percentuale di prodotto che passa attraverso un determinato setaccio;

CaO totale, espresso come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

MgO totale, espresso come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

reattività, ad eccezione delle varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi; e

per le scorie e i carbonati di origine naturale: metodo di determinazione della reattività.

PFC 3: Ammendante

I seguenti parametri vanno dichiarati nell'ordine di seguito precisato, ed espressi come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE:

materia secca,

tenore di carbonio (C) organico,

tenore totale di azoto (N),

tenore totale di anidride fosforica (P2O5),

tenore totale di ossido di potassio (K2O),

tenore totale di rame (Cu) e di zinco (Zn), se i loro valori superano rispettivamente 200 e 600 mg/kg di materia secca e

pH.

PFC 4: Substrato di coltivazione

I seguenti parametri vanno dichiarati in quest'ordine:

conducibilità elettrica, ad eccezione della lana minerale;

pH;

quantità espressa

per la lana minerale, in numero di pezzi e con le tre dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza),

per altri substrati di coltivazione preformati, in grandezza con almeno due dimensioni, e

per altri substrati di coltivazione, in volume totale;

ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati, quantità espressa in volume di materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm;

azoto (N) totale;

anidride fosforica (P2O5) totale; e

ossido di potassio (K2O) totale.

PFC 5: Additivo agronomico

Alla presente PFC si applicano unicamente le prescrizioni generali di etichettatura.

PFC 6: Biostimolante delle piante

Devono essere presenti i seguenti elementi informativi:

(a)forma fisica,

(b)data di fabbricazione e di scadenza,

(c)condizioni di magazzinaggio,

(d)metodi di applicazione,

(e)dose, periodo (fase di sviluppo della pianta) e frequenza di applicazione,

(f)effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio, e

(g)qualsiasi istruzione pertinente relativa all'efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l'incompatibilità con i prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli spruzzatori e la pressione dell'irroratrice.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

L'etichetta deve contenere il seguente testo: "I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione".

PFC 7: Miscela fisica di prodotti fertilizzanti

Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei prodotti fertilizzanti costituenti recanti la marcatura CE si applicano anche alla miscela fisica di tali prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

Parte 3
Norme di tolleranza

1.Il titolo dichiarato di nutrienti o le caratteristiche fisico-chimiche di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE possono discostarsi dal valore effettivo soltanto in conformità ai limiti di tolleranza stabiliti nella presente parte per la corrispondente categoria funzionale di prodotto. I limiti di tolleranza sono destinati a consentire variazioni nella fabbricazione, nel campionamento e nell'analisi.

2.I limiti di tolleranza autorizzati per i parametri dichiarati di cui alla presente parte sono valori negativi e positivi in percentuale sulla massa.

3.Il fabbricante, l'importatore o il distributore non devono trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza.

4.In deroga al paragrafo 1 il contenuto effettivo, in un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, di un costituente per il quale è stato specificato un tenore minimo o massimo negli allegati I o II non può in alcun caso essere inferiore al tenore minimo o superiore al tenore massimo.

PFC 1: Concime

PFC 1(A): Concime organico

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di nutrienti e altri parametri dichiarati

Carbonio (C) organico

± 20% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Tenore di materia secca

± 5,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale

± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto (N) organico

± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale

± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale

± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di magnesio, ossido di calcio, anidride solforica od ossido di sodio totali e idrosolubili

± 25% del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

Rame (Cu) totale

± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,5 punti percentuali in termini assoluti

Zinco (Zn) totale

± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Quantità

- 5% di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 1(B): Concime organo-minerale

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25% del tenore dichiarato delle forme di nutrienti presenti, sino ad un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato sino ad un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti

Concimi a base di microelementi

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di microelementi

Concentrazione pari o inferiore al 2%

± 20% del valore dichiarato

Concentrazione compresa tra il 2,1% e il 10%

± 0,3 punti percentuali in termini assoluti

Concentrazione superiore al 10%

± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Carbonio organico: ± 20% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto organico: ± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Rame (Cu) totale    ± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,5 punti percentuali in termini assoluti

Zinco (Zn) totale    ± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Tenore di materia secca: ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti

Quantità: - 5% di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 1(C): Concime inorganico

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25% del tenore dichiarato delle forme di nutrienti presenti, sino ad un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato sino ad un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti

Granulometria: ± 10% di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità: ± 5% di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi

Concimi a base di microelementi

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di microelementi

Concentrazione pari o inferiore al 2%

± 20% del valore dichiarato

Concentrazione compresa tra il 2,1% e il 10%

± 0,3 punti percentuali in termini assoluti

Concentrazione superiore al 10%

± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Quantità: ± 5% di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 2: Correttivo calcico e/o magnesiaco

Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato

Valore neutralizzante

± 3

Granulometria

± 10% di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Ossido di calcio totale

± 3 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di magnesio totale

Concentrazione inferiore all'8%

Concentrazione compresa tra l'8% e il 16%

Concentrazione pari o superiore al 16%

± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

± 2,0 punti percentuali in termini assoluti

± 3,0 punti percentuali in termini assoluti

Reattività

± 15 punti percentuali in termini assoluti

Quantità

- 5% di deviazione relativa applicabile al valore dichiarato

PFC 3: Ammendante

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il parametro dichiarato

pH

± 0,7 al momento della fabbricazione

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Carbonio (C) organico

± 10% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale

± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale

± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale

± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Materia secca

± 10% di deviazione relativa del valore dichiarato

Quantità

- 5% di deviazione relativa del valore dichiarato al momento della fabbricazione

- 25% di deviazione relativa del valore dichiarato in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Carbonio (C) organico/azoto (N) organico

± 20% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Granulometria

± 10% di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio

PFC 4: Substrato di coltivazione

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il parametro dichiarato

Conducibilità elettrica

± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

pH

± 0,7 al momento della fabbricazione

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Quantità in volume (litri o m3)

- 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm

- 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei substrati di coltivazione preformati

- 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Azoto (N) idrosolubile

± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile

± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

Ossido di potassio (K2O) idrosolubile

± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione

PFC 6: Biostimolante delle piante

Tenore dichiarato in g/kg o g/l a 20 °C

Tolleranza ammissibile

Sino a 25

± 15% di deviazione relativa per la PFC 6

± 15% di deviazione relativa quando i biostimolanti delle piante sono miscelati con altri prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE della PFC 7

Compreso tra 25 e 100

± 10% di deviazione relativa

Compreso tra 100 e 250

± 6% di deviazione relativa

Compreso tra 250 e 500

± 5% di deviazione relativa

Superiore a 500

± 25g/kg o ± 25g/l

ALLEGATO VI
Procedure di valutazione della conformità

Parte 1
Applicabilità delle procedure di valutazione della conformità

La presente parte stabilisce l'applicabilità dei moduli per le procedure di valutazione della conformità, quali specificati nella parte 2 del presente allegato, ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE in funzione delle categorie dei materiali costituenti ("CMC"), di cui all'allegato II, e delle categorie funzionali del prodotto ("PFC"), di cui all'allegato I, a cui essi appartengono.

1.Applicabilità del controllo interno della produzione (modulo A)

1.Il modulo A può essere utilizzato per un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE costituito esclusivamente da

(a)una o più sostanze o miscele a base di materiale grezzo, come specificato nella CMC 1,

(b)uno o più digestati di colture energetiche, come specificato nella CMC 4,

(c)uno o più sottoprodotti dell'industria alimentare, come specificato nella CMC 6,

(d)uno o più microrganismi, come specificato nella CMC 7,

(e)uno o più additivi agronomici, come specificato nella CMC 8, o

(f)uno o più polimeri nutrienti, come specificato nella CMC 9.

2.Il modulo A può anche essere utilizzato per una miscela fisica di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, come specificato nella PFC 7.

3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, il modulo A non deve essere utilizzato per

(a)un concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, come specificato nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), o per una miscela fisica di prodotti fertilizzanti contenente il suddetto prodotto,

(b)un inibitore della nitrificazione, come specificato nella PFC 5(A)(I),

(c)un inibitore dell'ureasi, come specificato nella PFC 5(A)(II), o

(d)un biostimolante delle piante, come specificato nella PFC 6.

2.Applicabilità del controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto (modulo A1)

Il modulo A1 deve essere utilizzato per un concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, come specificato nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(iii)(A), e per una miscela fisica di prodotti fertilizzanti contenente il suddetto prodotto, come specificato nella PFC 7.

3.Applicabilità dell'esame UE del tipo (modulo B) e conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C)

1.Il modulo B può essere utilizzato insieme al modulo C per un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE costituito esclusivamente da

(a)una o più piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti di piante o estratti di piante, come specificato nella CMC 2,

(b)uno o più polimeri diversi dai polimeri nutrienti, come specificato nella CMC 10,

(c)uno o più sottoprodotti dell'industria alimentare, come specificato nella CMC 11, o

(d)le CMC alle quali è possibile applicare il modulo A a norma del paragrafo 1 della rubrica 1, relativa all'applicabilità di tale modulo.

2.Il modulo B e il modulo C possono anche essere utilizzati per

(a)un inibitore della nitrificazione, come specificato nella PFC 5(A)(I),

(b)un inibitore dell'ureasi, come specificato nella PFC 5(A)(II),

(c)un biostimolante delle piante come specificato nella PFC 6, e

(d)un prodotto al quale è possibile applicare il modulo A a norma del paragrafo 2 della rubrica 1, relativa all'applicabilità di tale modulo.

3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, il modulo B e il modulo C non devono essere utilizzati per un concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, come specificato nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), o per una miscela fisica di prodotti fertilizzanti contenente il suddetto prodotto.

4.Applicabilità della garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1)

1.Il modulo D1 può essere utilizzato per qualsiasi prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

2.In deroga al paragrafo 1, il modulo D1 non deve essere utilizzato per un concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, come specificato nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), o per una miscela fisica di prodotti fertilizzanti contenente il suddetto prodotto.

Parte 2
Descrizione delle procedure di valutazione della conformità

Modulo A - Controllo interno della produzione

1.Descrizione del modulo

1.Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti alle rubriche 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE interessati soddisfano le prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

2.Documentazione tecnica

2.1.Il fabbricante predispone la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle prescrizioni pertinenti e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

2.2.La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi seguenti:

(a)una descrizione generale del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,

(b)i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione,

(c)le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e dell'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,

(d)un elenco delle norme armonizzate, applicate integralmente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni essenziali del presente regolamento, compreso un elenco delle specifiche comuni o delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate,

(e)i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., nonché

(f)i verbali di prova.

3.Fabbricazione

3.Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE alla documentazione tecnica di cui alla precedente rubrica 2 e alle prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

4.Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

4.1.Il fabbricante appone la marcatura CE ad ogni singolo prodotto fertilizzante che soddisfa le prescrizioni applicabili del presente regolamento.

4.2.Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. La dichiarazione UE di conformità identifica il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE per il quale è stata redatta.

4.3.Una copia della dichiarazione UE di conformità deve accompagnare ogni prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

5.Rappresentante autorizzato

5.Gli obblighi del fabbricante di cui alla precedente rubrica 4 possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, purché siano specificati nel mandato.

Modulo A1 - Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto

1.Descrizione del modulo

1.Il controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti alle successive rubriche 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE interessati soddisfano le prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

2.Documentazione tecnica

2.1.Il fabbricante predispone la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle prescrizioni pertinenti e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

2.2.La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. La documentazione tecnica deve contenere, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

(a)una descrizione generale del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,

(b)i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione,

(c)le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e dell'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,

(d)i nomi e gli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono stati fabbricati il prodotto e i suoi principali costituenti,

(e)un elenco delle norme armonizzate, applicate integralmente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni essenziali del presente regolamento, compreso un elenco delle specifiche comuni o delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate,

(f)i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., nonché

(g)i verbali di prova.

3.Fabbricazione

3.Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE alla documentazione tecnica di cui alla precedente rubrica 2 e alle prescrizioni del presente regolamento.

4.Controlli sul prodotto per la ritenzione d'olio e la resistenza alla detonazione

4.I cicli e la prova di cui alle successive rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere effettuati per conto del fabbricante su un campione rappresentativo del prodotto al meno ogni tre mesi al fine di verificare la conformità:

(a)alla prescrizione relativa alla ritenzione di olio di cui all'allegato I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), paragrafo 4, del presente regolamento, e

(b)alla prescrizione relativa alla resistenza alla detonazione di cui all'allegato I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), paragrafo 5, del presente regolamento.

Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

4.1.Cicli termici preliminari ad una prova per la conformità alla prescrizione relativa alla ritenzione di olio di cui all'allegato I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), paragrafo 4

4.1.1.Principio e definizione

4.1.1.Riscaldare il campione in un matraccio di Erlenmeyer portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per due ore (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per due ore (fase a 25 °C). La combinazione delle due fasi successive a 50 °C e a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito due cicli termici, il campione viene conservato ad una temperatura di 20 (± 3) °C in attesa di determinarne la ritenzione d'olio.

4.1.2.Apparecchiatura

4.1.2.Normale apparecchiatura di laboratorio, ed in particolare:

(a)bagnomaria termostatati rispettivamente a 25 (± 1) e a 50 (± 1) °C,

(b)matracci di Erlenmeyer della capacità di 150 ml.

4.1.3.Procedimento

4.1.3.1.Versare ciascun campione di 70 ( 5) g in un matraccio di Erlenmeyer; chiudere quindi ogni matraccio ermeticamente.

4.1.3.2.Trasferire ogni due ore ciascun matraccio dal bagno a 50 °C al bagno a 25 °C e viceversa.

4.1.3.3.Mantenere l'acqua di ogni bagno a temperatura costante ed agitarla rapidamente avendo cura che il livello dell'acqua si mantenga al di sopra del livello del campione. Proteggere il tappo dalla condensazione con un cappuccio di gomma spugnosa.

4.2.Cicli termici preliminari alla prova di resistenza alla detonazione di cui all'allegato I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), paragrafo 5

4.2.1.Principio e definizione

4.2.1.Riscaldare il campione in un recipiente a tenuta stagna portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per un'ora (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per un'ora (fase a 25 °C). La combinazione delle due fasi successive a 50 °C e a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito il numero prescritto di cicli termici, il campione viene conservato ad una temperatura di 20 (± 3) °C in attesa di subire la prova di resistenza alla detonazione.

4.2.2.Apparecchiatura

(a)Un bagnomaria termostatato a temperature comprese tra 20 e 51 °C con una velocità minima di riscaldamento e di raffreddamento di 10 °C/h, oppure due bagnomaria di cui uno termostatato alla temperatura di 20 °C e l'altro a quella di 51 °C. L'acqua dei bagni viene agitata in continuo; il volume dei bagni deve essere tale da garantire una buona circolazione dell'acqua.

(b)Un recipiente d'acciaio inossidabile a tenuta stagna, dotato al centro di una termocoppia. Il recipiente deve avere una larghezza esterna di 45 (± 2) mm e pareti dello spessore di 1,5 mm (vedi figura 1). L'altezza e la larghezza del recipiente possono variare in funzione delle dimensioni del bagnomaria, ad esempio lunghezza 600 mm, altezza 400 mm.

4.2.3.Procedimento

4.2.3.Introdurre nel recipiente una quantità di concime sufficiente per un'unica detonazione e chiuderlo con il coperchio. Porre il recipiente nel bagnomaria. Riscaldare l'acqua a 51 °C e misurare la temperatura al centro del campione di fertilizzante. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 50 °C iniziare il raffreddamento. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 25 °C riscaldare l'acqua dando inizio al secondo ciclo. Qualora s'impieghino due bagnomaria, trasferire il recipiente da un bagno all'altro dopo ogni periodo di riscaldamento/raffreddamento.

Figura 1

4.3.Prova di resistenza alla detonazione di cui all'allegato I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), paragrafo 5

4.3.1.Descrizione

4.3.1.1.La prova va effettuata su un campione rappresentativo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. Prima di eseguire la prova di resistenza alla detonazione, l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella precedente rubrica 4.2.

4.3.1.2.Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE va sottoposto alla prova di resistenza alla detonazione in un tubo orizzontale di acciaio nelle seguenti condizioni:

(a)tubo di acciaio senza saldatura,

(b)lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm,

(c)diametro esterno nominale: almeno 114 mm,

(d)spessore nominale della parete: almeno 5 mm,

(e)detonatore: il tipo e la massa del detonatore prescelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa,

(f)temperatura di prova: 15-25 °C,

(g)cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione: diametro di 50 mm e altezza di 100 mm,

(h)sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. La prova deve essere eseguita due volte. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove la compressione subita da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5%.

4.3.2.Principio

4.3.2.Si introduce il campione in esame in un tubo di acciaio e lo si espone all'urto provocato dalla detonazione di una carica esplosiva d'innesco. La propagazione della detonazione viene determinata in riferimento al grado di compressione dei cilindri di piombo sui quali il tubo poggia orizzontalmente durante la prova.

4.3.3.Materiali

(a)Esplosivo plastico con un tenore di pentrite compreso tra l'83 e l'86%

Densità: da 1 500 a 1 600 kg/m3 

Velocità di detonazione: da 7 300 a 7 700 m/s

Massa: 500 (± 1) g.

(b)Sette pezzi di miccia detonante con involucro non metallico

Massa di riempimento: 11-13 g/m

Lunghezza di ogni miccia: 400 (± 2) mm.

(c)Pellet compresso di esplosivo secondario, con una cavità destinata ad alloggiare il detonatore

Esplosivo: esogeno/cera 95/5 o tetrile o altro esplosivo secondario analogo, con o senza aggiunta di grafite.

Densità: da 1 500 a 1 600 kg/m3

Diametro: 19-21 mm

Altezza: 19-23 mm

Cavità centrale per il detonatore: diametro 7-7,3 mm, profondità 12 mm.

(d)Tubo di acciaio senza saldatura conforme alla norma ISO 65 - 1981, serie pesante, con dimensioni nominali DN 100 (4″):

Diametro esterno: 113,1-115,0 mm

Spessore della parete: 5,0-6,5 mm

Lunghezza: 1 005 (± 2) mm.

(e)Piastra di base

Materiale: acciaio con buone doti di saldabilità

Dimensioni: 160 × 160 mm

Spessore: 5-6 mm.

(f)Sei cilindri di piombo

Diametro: 50 (± 1) mm

Altezza: 100-101 mm

Materiali: piombo dolce con purezza pari o superiore al 99,5%.

(g)Blocco di acciaio

Lunghezza: almeno 1 000 mm

Larghezza: almeno 150 mm

Altezza: almeno 150 mm

Massa: almeno 300 kg se il blocco non poggia su una base indeformabile.

(h)Manicotto di plastica o di cartone per la carica d'innesco

Spessore della parete: 1,5-2,5 mm

Diametro: 92-96 mm

Altezza: 64-67 mm.

(i)Detonatore (elettrico o non elettrico) con potenza di accensione compresa tra 8 e 10.

(j)Disco di legno

Diametro: 92-96 mm. Il diametro deve corrispondere al diametro interno del manicotto in materia plastica o in cartone [lettera h) di cui sopra]

Spessore: 20 mm.

(k)Asta di legno di dimensioni identiche a quelle del detonatore [lettera i) di cui sopra]

(l)Spilli (lunghezza massima 20 mm).

4.3.4.Procedimento

4.3.4.1.Preparazione della carica d'innesco da inserire nel tubo di acciaio

4.3.4.1.In funzione dell'apparecchiatura disponibile, l'esplosivo della carica d'innesco può essere innescato:

con un'accensione simultanea in sette punti, come indicato nella successiva rubrica 4.3.4.1.1, o

con accensione centrale mediante un pellet compresso, come indicato nella successiva rubrica 4.3.4.1.2.

4.3.4.1.1.Accensione simultanea in sette punti

4.3.4.1.1.La carica d'innesco pronta all'uso è illustrata nella figura 2.

4.3.4.1.1.1.Praticare nel disco di legno [rubrica 4.3.3, lettera j)] un foro parallelo al suo asse in corrispondenza del centro ed altri sei fori distribuiti simmetricamente in una circonferenza concentrica del diametro di 55 mm. Il diametro dei fori deve essere compreso tra 6 e 7 mm (vedi sezione A-B della figura 2), in funzione del diametro della miccia detonante utilizzata [rubrica 4.3.3, lettera b)].

4.3.4.1.1.2.Tagliare la miccia detonante morbida [rubrica 4.3.3, lettera b)] in sette pezzi della lunghezza di 400 mm ciascuno, effettuando un taglio netto e sigillando immediatamente le estremità con un adesivo in modo da evitare ogni perdita d'esplosivo. Far passare i sette pezzi attraverso i sette fori del disco di legno [rubrica 4.3.3, lettera j)] finché le loro estremità sporgono di qualche centimetro dall'altra parte del disco. Inserire quindi uno spillo [rubrica 4.3.3, lettera l)] trasversalmente nella guaina di tela degli spezzoni di miccia ad una distanza di 5-6 mm dall'estremità, e applicare adesivo accanto allo spillo attorno a ciascuno spezzone di miccia per circa 2 cm. Tirare infine la parte lunga di ciascuno spezzone in modo da portare lo spillo a contatto con il disco di legno.

4.3.4.1.1.3.Modellare l'esplosivo plastico [rubrica 4.3.3, lettera a)] per formare un cilindro del diametro di 92-96 mm in funzione del diametro del manicotto [rubrica 4.3.3, lettera h)] ed introdurlo nel manicotto stesso posizionato verticalmente su una superficie liscia. Inserire quindi dall'alto nel manicotto il disco di legno 17 con i sette spezzoni di miccia detonante comprimendolo sull'esplosivo. L'altezza del manicotto (64-67 mm) dev'essere resa tale che il bordo superiore del disco di legno sia a filo con il manicotto. Fissare infine quest'ultimo su tutta la sua circonferenza del disco di legno con graffette o chiodini.

4.3.4.1.1.4.Raggruppare attorno all'asta di legno [rubrica 4.3.3, lettera k)] le estremità libere dei sette spezzoni di miccia detonante in modo che risultino allineate su uno stesso piano perpendicolare all'asta stessa. Fissare tali estremità in un fascio attorno all'asta usando nastro adesivo 18 .

4.3.4.1.2.Accensione centrale mediante un pellet compresso

4.3.4.1.2.La carica d'innesco pronta all'uso è illustrata nella figura 3.

4.3.4.1.2.1.Fabbricazione di un pellet compresso

4.3.4.1.2.1.Con le precauzioni del caso, collocare 10 g di un esplosivo secondario [rubrica 4.3.3, lettera c)] in una forma avente un diametro interno di 19-21 mm, compattandoli sino ad ottenere la forma e la densità richieste (il rapporto diametro/altezza dev'essere approssimativamente di 1:1). Al centro del fondo della forma vi è un blocchetto cilindrico avente un'altezza di 12 mm e diametro di 7,0-7,3 mm (in funzione del diametro del detonatore utilizzato), in modo da formare nell'elemento compresso una cavità cilindrica in cui successivamente inserire il detonatore.

4.3.4.1.2.2.Preparazione della carica d'innesco

4.3.4.1.2.2.Collocare l'esplosivo plastico [rubrica 4.3.3, lettera a)] nel manicotto [rubrica 4.3.3, lettera h)] posizionato verticalmente su una superficie liscia e comprimerlo quindi con una sagoma di legno in modo da conferire all'esplosivo una forma cilindrica con una cavità centrale. Inserire il pellet compresso in tale cavità. Coprire l'esplosivo di forma cilindrica contenente il pellet compresso con un disco di legno [rubrica 4.3.3, lettera j)] munito di un foro centrale di 7,0-7,3 mm destinato all'introduzione di un detonatore. Fissare il manicotto al disco di legno con nastro adesivo incrociato. Assicurarsi che il foro del disco e la cavità del pellet compresso siano coassiali inserendovi l'asta di legno [rubrica 4.3.3, lettera k)].

4.3.4.2.Preparazione del tubo di acciaio per le prove di scoppio

4.3.4.2.Ad una estremità del tubo di acciaio [rubrica 4.3.3, lettera d)] praticare due fori diametralmente opposti, del diametro di 4 mm, perpendicolarmente alla parete laterale e ad una distanza di 4 mm dal bordo. Saldare di testa la piastra di base [rubrica 4.3.3, lettera e)] all'estremità opposta del tubo in modo che l'angolo retto compreso tra la piastra di base e la parete del tubo sia interamente colmato con il metallo di apporto lungo tutta la circonferenza del tubo stesso.

4.3.4.3.Riempimento e caricamento del tubo di acciaio

4.3.4.3.Si vedano le figure 2 e 3.

4.3.4.3.1.Il campione, il tubo di acciaio e la carica d'innesco vanno mantenuti ad una temperatura di 20 ( 5) °C. Per due prove di scoppio occorre un campione del peso compreso tra 16 e 18 kg.

4.3.4.3.2.1Disporre il tubo verticalmente con la piastra di base quadrata poggiata su una superficie fissa e piana, preferibilmente di cemento. Riempire il tubo con il campione per un terzo della sua altezza; sollevarlo quindi di 10 cm e lasciarlo ricadere verticalmente sul piano di lavoro per cinque volte in modo da compattare al massimo il prill o i granuli nel tubo. Per accelerare il compattamento, far vibrare il tubo percuotendolo con un martello del peso di 750-1000 g sulla parete esterna fra una ricaduta e l'altra, per complessive dieci volte.

4.3.4.3.2.2.Ripetere il metodo di caricamento con un'altra porzione del campione. Aggiungere infine un ultimo quantitativo in modo che, dopo il compattamento ottenuto mediante dieci sollevamenti e ricadute del tubo, intervallati complessivamente da 20 colpi di martello, la carica riempia il tubo fino a 70 mm dal suo orifizio.

4.3.4.3.2.3Regolare il livello di riempimento del tubo di acciaio in modo da garantire che la carica d'innesco (rubriche 4.3.4.1.1 o 4.3.4.1.2) da introdurvi successivamente risulti aderente all'intera superficie del campione.

4.3.4.3.3.Inserire la carica d'innesco nel tubo in modo che sia a contatto con il campione; la superficie superiore del disco di legno deve trovarsi 6 mm al di sotto dell'estremità del tubo. Per realizzare l'indispensabile contatto ravvicinato tra l'esplosivo ed il campione aggiungere o prelevare opportunamente modeste quantità di campione. Inserire copiglie nei fori vicini all'estremità aperta del tubo, come indicato nelle figure 2 e 3, e ripiegarne le estremità contro il tubo.

4.3.4.4.Posizionamento del tubo di acciaio e dei cilindri di piombo (si veda la figura 4)

4.3.4.4.1.Numerare da 1 a 6 le basi dei cilindri di piombo [rubrica 4.3.3, lettera f)]. Riportare sulla linea mediana di un blocco di acciaio (4.3.7) disposto su una base orizzontale sei contrassegni distanziati fra loro di 150 mm, facendo sì che il primo contrassegno disti almeno 75 mm dallo spigolo del blocco di acciaio. Su ciascuno di tali contrassegni disporre verticalmente un cilindro di piombo in modo che il centro della base di ciascun cilindro cada sul contrassegno corrispondente.

4.3.4.4.2.Disporre orizzontalmente il tubo di acciaio preparato secondo le modalità di cui al punto 4.3.4.3 sui cilindri di piombo in modo che l'asse del tubo risulti parallelo alla mediana del blocco di acciaio e che il bordo saldato del tubo disti 50 mm dal cilindro di piombo n. 6. Per impedire il rotolamento del tubo, inserire tra le superfici superiori dei cilindri di piombo e la parete del tubo piccoli cunei di legno (uno per lato) oppure piazzare una croce di legno tra il tubo ed il blocco di acciaio.

Nota: Accertarsi che il tubo sia a contatto con tutti i cilindri di piombo; eventuali leggere curvature della superficie del tubo possono essere compensate ruotando il tubo stesso sul suo asse longitudinale; se un cilindro di piombo risulta troppo alto, batterlo leggermente con un martello sino ad ottenere l'altezza prescritta.

4.3.4.5.Preparazione della detonazione

4.3.4.5.1.Sistemare l'apparecchiatura di cui alla rubrica 4.3.4.4 in un bunker o in un vano sotterraneo opportunamente attrezzato (ad es. galleria di miniera o tunnel). Garantire che la temperatura del tubo di acciaio sia mantenuta a 20 ( 5) °C prima della detonazione.

Nota: Qualora per l'esplosione non si disponga di vani del tipo descritto, si può all'occorrenza effettuare la prova in una fossa rivestita di calcestruzzo e coperta con travi di legno. Poiché la detonazione può dar luogo alla proiezione di schegge di acciaio dotate di elevata energia cinetica, occorre mantenere un'opportuna distanza da abitazioni e vie di transito.

4.3.4.5.2.Se si adopera una carica d'innesco con accensione in sette punti, verificare che gli spezzoni di miccia detonante siano tesi come indicato nella nota al punto 4.3.4.1.1.4 e abbiano una posizione quanto più orizzontale possibile.

4.3.4.5.3.Infine, rimuovere l'asta di legno e sostituirla con il detonatore. Non accendere le micce prima che la zona sia stata evacuata e che gli addetti alla prova si siano messi al riparo.

4.3.4.5.4.Far detonare l'esplosivo.

4.3.4.6.1Attendere il tempo necessario per la dispersione dei fumi (prodotti di decomposizione gassosi e talvolta tossici, come ad esempio i gas nitrosi), quindi recuperare i cilindri di piombo e misurarne l'altezza con un calibro a corsoio.

4.3.4.6.2.Per ognuno dei cilindri di piombo contrassegnati annotare l'entità della compressione espressa in percentuale dell'altezza iniziale di 100 mm. In caso di compressione obliqua dei cilindri rilevare i valori massimo e minimo e calcolare la media.

4.3.4.7.È consentito impiegare una sonda per misurare in continuo la velocità di detonazione; detta sonda va inserita nel senso dell'asse longitudinale del tubo o lungo la parete laterale dello stesso.

4.3.4.8.Per ogni campione vanno effettuate due prove di scoppio.

4.3.5.Verbale di prova

4.3.5.Nel verbale di prova vanno riportati i seguenti parametri per ciascuna prova di scoppio:

i valori effettivamente misurati del diametro esterno del tubo di acciaio e dello spessore della parete,

la durezza Brinell del tubo di acciaio,

la temperatura del tubo e del campione poco prima dello scoppio,

la densità di costipamento (kg/m3) del campione caricato nel tubo di acciaio,

l'altezza di ogni cilindro di piombo a prova avvenuta, con l'indicazione del corrispondente numero d'ordine del cilindro,

il metodo di accensione adottato per la carica d'innesco.

4.3.5.1.Valutazione dei risultati della prova

4.3.5.1.Se, per ciascuna prova, la compressione subita da almeno un cilindro di piombo è inferiore al 5% la prova è da ritenersi conclusiva.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

5.Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

5.1.Il fabbricante appone la marcatura CE ad ogni singolo prodotto fertilizzante che soddisfa le prescrizioni applicabili del presente regolamento.

5.2.Il fabbricante redige una dichiarazione UE scritta di conformità per ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. La dichiarazione UE di conformità identifica il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE per il quale è stata redatta.

6.Rappresentante autorizzato

6.Gli obblighi del fabbricante di cui alla precedente rubrica 5 possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, purché siano specificati nel mandato.

Modulo B - Esame UE del tipo

1.L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, e verifica e attesta che il progetto tecnico di tale prodotto fertilizzante recante la marcatura CE rispetta le prescrizioni del presente regolamento.

2.La valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può essere effettuata esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 3.2, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di uno o più costituenti critici del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3.1.Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

3.2.La domanda contiene:

(a)il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,

(b)una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,

(c)la documentazione tecnica. Quest'ultima deve permettere di valutare la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle prescrizioni applicabili del presente regolamento e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. La documentazione tecnica contiene, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,

i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e dell'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni essenziali del presente regolamento, compreso un elenco delle specifiche comuni o delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate,

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,

i verbali di prova e,

ove il prodotto contenga o sia costituito da sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, i documenti commerciali o i certificati sanitari prescritti dal suddetto regolamento, nonché la prova che i sottoprodotti di origine animale hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi del medesimo regolamento;

(d)i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove;

(e)gli elementi di prova attestanti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione probatoria cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora le norme armonizzate pertinenti non siano state integralmente applicate, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dall'apposito laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4.L'organismo notificato:

(a)per il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE:

(1)esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;

(b)per i campioni:

(2)verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica, e individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti e/o alle specifiche tecniche, nonché gli elementi progettati conformemente ad altre specifiche tecniche pertinenti;

(3)effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

(4)effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni essenziali del presente regolamento;

(5)concorda con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

5.L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6.1.Se il tipo soddisfa le prescrizioni del presente regolamento che si applicano al prodotto fertilizzante recante la marcatura CE interessato, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Il certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni della valutazione, le (eventuali) condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato può avere uno o più allegati.

6.2.Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni atte a consentire la valutazione della conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE al tipo esaminato e il controllo del prodotto in funzione.

6.3.Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7.1.L'organismo notificato segue l'evoluzione dello stato della tecnica generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Esso decide se tale evoluzione richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

7.2.Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo omologato che potrebbero incidere sulla conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle prescrizioni del presente regolamento o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche necessitano di un'ulteriore approvazione sotto forma di un supplemento all'originario certificato di esame UE del tipo.

8.1.Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo e/o degli eventuali supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti limitati.

8.2.Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o degli eventuali supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o degli eventuali supplementi da esso rilasciati.

8.3.La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.

8.4.L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9.Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

10.Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

Modulo C - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

1.Descrizione del modulo

1.La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

2.Fabbricazione

2.Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

3.Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

3.1.Il fabbricante appone la marcatura CE ad ogni singolo prodotto fertilizzante che sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfi le prescrizioni del presente regolamento.

3.2.Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un lotto di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. La dichiarazione UE di conformità identifica il lotto di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE per il quale è stata redatta.

3.3.Una copia della dichiarazione UE di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4.Rappresentante autorizzato

4.Gli obblighi del fabbricante di cui al precedente punto 3 possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, purché siano specificati nel mandato.

Modulo D1: Garanzia di qualità del processo di produzione

1.Descrizione del modulo

1.La garanzia di qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ottempera agli obblighi stabiliti alle rubriche 2, 4 e 7 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE interessati soddisfano le prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

2.Documentazione tecnica

2.Il fabbricante del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE predispone la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'utilizzo del prodotto. La documentazione tecnica contiene, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

(a)una descrizione generale del prodotto,

(b)i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione, compresi una descrizione scritta e un diagramma del processo di produzione, ove sia chiaramente individuato ciascun trattamento, recipiente di stoccaggio e settore,

(c)le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e dell'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,

(d)un elenco delle norme armonizzate, applicate integralmente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni essenziali del presente regolamento, compreso un elenco delle specifiche comuni o delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate,

(e)i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,

(f)i verbali di prova e,

(g)ove il prodotto contenga o sia costituito da sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, i documenti commerciali o i certificati sanitari prescritti dal suddetto regolamento, nonché la prova che i sottoprodotti di origine animale hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi del medesimo regolamento.

3.Disponibilità della documentazione tecnica

3.Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle competenti autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

4.Fabbricazione

4.Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 5, ed è soggetto alla sorveglianza, come specificato al punto 6.

5.Sistema di qualità

5.1.Il fabbricante applica un sistema di qualità che garantisce la conformità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE alle prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

5.1.1.Il sistema di qualità comprende obiettivi di qualità e una struttura organizzativa con responsabilità e poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti.

5.1.1.1.Per il compost appartenente alla categoria di materiali costituenti ("CMC") 3 e il digestato appartenente alla CMC 5, secondo le definizioni di cui all'allegato II, gli alti dirigenti dell'organizzazione del fabbricante provvedono a:

(a)garantire la disponibilità di risorse sufficienti (in termini di personale, infrastrutture e attrezzature) per la creazione e l'attuazione del sistema di qualità;

(b)designare un membro del personale direttivo dell'organizzazione, che sia responsabile di:

garantire che siano stabiliti, approvati, attuati e mantenuti processi di gestione della qualità;

riferire agli alti dirigenti del fabbricante in merito alle prestazioni della gestione della qualità e all'eventuale necessità di apportare miglioramenti;

assicurare che sia promossa la sensibilizzazione alle esigenze della clientela e ai requisiti normativi nell'intera organizzazione del fabbricante e che il personale sia reso consapevole di quanto sia pertinente e importante che le prescrizioni in materia di gestione della qualità rispettino i requisiti normativi del presente regolamento;

fare in modo che ogni persona i cui compiti influiscano sulla qualità dei prodotti riceva una formazione e istruzioni sufficienti; nonché

assicurare la classificazione dei documenti relativi alla gestione della qualità di cui al successivo punto 5.1.4;

(c)effettuare un audit interno ogni anno o, all'occorrenza, prima della scadenza prevista se si verificano cambiamenti significativi che possono influire sulla qualità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE; e

(d)garantire che siano stabiliti adeguati processi di comunicazione all'interno e all'esterno dell'organizzazione e che sia comunicata l'efficacia della gestione della qualità.

5.1.2.Il sistema di qualità è attuato mediante processi di fabbricazione, tecniche di controllo e di garanzia della qualità, processi e interventi sistematici.

5.1.2.1.Per il compost appartenente alla categoria di materiali costituenti ("CMC") 3 e il digestato appartenente alla CMC 5, secondo le definizioni di cui all'allegato II, il sistema garantisce la conformità ai criteri di processo in materia di compostaggio e digestione specificati nel medesimo allegato.

5.1.3.Il sistema di qualità comprende esami e prove da effettuarsi prima, durante e dopo la produzione ad una determinata frequenza.

5.1.3.1.Per il compost appartenente alla CMC 3 e il digestato appartenente alla CMC 5, secondo le definizioni di cui all'allegato II, gli esami e le prove constano degli elementi di seguito indicati.

(a)Per ogni lotto di materiali in entrata sono registrate le seguenti informazioni:

(1)data della consegna;

(2)quantitativo in peso (o stima basata sul volume e sulla densità);

(3)identità del fornitore del materiale in entrata;

(4)tipo di materiale in entrata;

(5)identificazione di ogni lotto e luogo di consegna nel sito. Ai fini della gestione della qualità, viene assegnato un codice di identificazione unico lungo tutto il processo di produzione; e

(6)in caso di rifiuto di un lotto, le motivazioni di tale rifiuto e il luogo al quale il lotto è stato spedito.

(b)Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita di materiali in entrata e ne verifica la compatibilità con le specifiche relative ai materiali in entrata di cui alle CMC 3 e CMC 5 dell'allegato II.

(c)Il fabbricante rifiuta qualunque partita di un dato materiale in entrata qualora dal controllo visivo emergano sospetti concernenti

la presenza di sostanze pericolose o dannose per il processo di compostaggio o di digestione o per la qualità del prodotto fertilizzante finale recante la marcatura CE, oppure

l'incompatibilità con le specifiche di cui alla CMC 3 e alla CMC 5 dell'allegato II, dovuta in particolare alla presenza di materie plastiche che provocano il superamento del valore limite per le impurità macroscopiche.

(d)Il personale è formato

a individuare le proprietà potenzialmente pericolose dei materiali in entrata e

a riconoscere le particolarità pericolose e la presenza di materie plastiche.

(e)Sono prelevati campioni sui materiali in uscita per verificarne la conformità alle specifiche dei materiali costituenti per il compost e il digestato di cui alle CMC 3 e CMC 5 dell'allegato II, e per accertare che le proprietà del materiale in uscita non compromettano la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I.

(f)I campioni del materiale in uscita sono prelevati ad intervalli non inferiori a quanto di seguito indicato:

Input annuale
(tonnellate)

Campioni/anno

≤ 3000

1

3 001 – 10 000

2

10 001 – 20 000

3

20 001 – 40 000

4

40 001 – 60 000

5

60 001 – 80 000

6

80 001 – 100 000

7

100 001 – 120 000

8

120 001 – 140 000

9

140 001 – 160 000

10

160 001 – 180 000

11

> 180 000

12

(g)Se uno dei campioni di materiale in uscita sottoposti a prova non rispetta uno o più limiti applicabili specificati nelle pertinenti sezioni degli allegati I e II del presente regolamento, il responsabile della gestione della qualità di cui al punto 5.1.1.1, lettera b):

(1)identifica chiaramente i prodotti non conformi e il loro luogo di deposito,

(2)esamina le ragioni della mancata conformità e intraprende ogni azione necessaria per evitare il ripetersi della situazione,

(3)registra nella documentazione relativa alla qualità di cui al punto 5.1.4 se il prodotto è sottoposto ad un'ulteriore trasformazione o se viene eliminato.

5.1.4.Il fabbricante tiene una documentazione relativa alla qualità, come le relazioni di ispezione e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale interessato, ecc.

5.1.4.1.Per il compost appartenente alla categoria di materiali costituenti ("CMC") 3 e il digestato appartenente alla CMC 5, secondo le definizioni di cui all'allegato II, la documentazione relativa alla qualità dimostra l'effettivo controllo dei materiali in entrata, della produzione, del magazzinaggio e della conformità dei materiali in entrata e in uscita alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Ogni documento deve essere leggibile e disponibile nel corrispondente luogo di utilizzo; le versioni obsolete devono essere tempestivamente rimosse da tutti i luoghi i cui sono utilizzate, o quanto meno evidenziate come obsolete. La documentazione relativa alla gestione della qualità contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)titolo,

(b)numero della versione,

(c)data di rilascio,

(d)nome della persona che ha rilasciato il documento,

(e)dati sull'effettivo controllo dei materiali in entrata,

(f)dati sull'effettivo controllo del processo di produzione,

(g)dati sull'effettivo controllo dei materiali in uscita,

(h)dati sui casi di mancata conformità,

(i)dati sugli incidenti e gli eventi avvenuti sul sito, sulle loro cause accertate o sospette e sulle azioni intraprese,

(j)dati sui reclami emessi da terzi e sul seguito loro riservato,

(k)dati relativi alla formazione seguita dai responsabili della qualità del prodotto (data, tipo e argomento),

(l)risultati dell'audit interno e azioni intraprese, nonché

(m)risultati della revisione dell'audit esterno e azioni intraprese.

5.1.5.Il raggiungimento del livello prescritto di qualità del prodotto e dell'effettivo funzionamento del sistema di qualità sono sottoposti a continua verifica.

5.1.5.1.Per il compost appartenente alla categoria di materiali costituenti ("CMC") 3 e il digestato appartenente alla CMC 5, secondo le definizioni di cui all'allegato II, il fabbricante dispone un programma annuale di audit interno al fine di verificare la conformità del sistema di qualità. Tale programma consta degli elementi di seguito indicati.

(1)Viene stabilita e documentata una procedura che definisce le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit interni, per elaborare documenti e per riportare i risultati. Viene elaborata una relazione in cui sono individuati i casi di mancata conformità al regime di qualità e si riportano tutte le misure correttive. I documenti dell'audit interno sono allegati alla documentazione relativa alla gestione della qualità.

(2)È riconosciuta la priorità ai casi di mancata conformità individuati dagli audit esterni.

(3)I revisori non sottopongono ad audit il proprio lavoro.

(4)Il dirigente responsabile del settore sottoposto ad audit assicura che siano prese le necessarie misure correttive senza indebito ritardo.

(5)È possibile prendere in considerazione un audit interno effettuato nell'ambito di un altro sistema di gestione della qualità, a condizione che questo sia completato da un audit delle prescrizioni stabilite per il sistema di qualità interessato.

5.2.Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del proprio sistema di qualità all'organismo notificato accreditato di sua scelta per i prodotti interessati. La domanda contiene:

-    il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,

-    una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,

-    tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista,

-    la documentazione relativa al sistema di qualità,

-    la documentazione tecnica di tutti gli elementi del sistema di qualità di cui al punto 5.1 e ai suoi sottopunti.

5.3.Tutti gli elementi, le prescrizioni e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di strategie scritte, procedure e istruzioni. La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e documenti riguardanti la qualità. Essa contiene, in particolare, un'adeguata descrizione di tutti gli elementi relativi alla gestione della qualità di cui al punto 5.1 e ai suoi sottopunti.

5.4.1.L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 5.1 e ai suoi sottopunti.

5.4.2.Esso presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti della corrispondente norma armonizzata.

5.4.3.Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'audit deve comprendere almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore del prodotto interessato e nel campo tecnologico in questione, che inoltre conosca le prescrizioni applicabili del presente regolamento. L'audit prevede una visita di valutazione presso gli stabilimenti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2 al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le pertinenti prescrizioni del presente regolamento e di effettuare gli esami necessari atti a garantire la conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE a tali requisiti.

5.4.4.La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

5.5.Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che tale sistema rimanga adeguato ed efficace.

5.6.1.Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica che intende apportare al medesimo.

5.6.2.L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.

5.6.3.Esso notifica al fabbricante la propria decisione. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

6.Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

6.1.Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2.Ai fini della valutazione, il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

-    la documentazione relativa al sistema di qualità,

-    la documentazione tecnica di cui al punto 2,

-    la documentazione relativa alla qualità, come le relazioni di ispezione e i dati sulle prove, le tarature e le qualifiche del personale interessato.

6.3.1.L'organismo notificato svolge audit periodicamente per assicurarsi che il fabbricante mantenga in efficienza e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.

6.3.2.Per il compost appartenente alla categoria di materiali costituenti ("CMC") 3 e il digestato appartenente alla CMC 5, secondo le definizioni di cui all'allegato II, l'organismo notificato preleva e analizza campioni del materiale in uscita nel corso di ciascun audit. Gli audit sono effettuati con la seguente frequenza:

(a)durante il primo anno di sorveglianza dell'impianto in questione da parte dell'organismo notificato, la stessa frequenza di quella di campionamento indicata nella tabella di cui al punto 5.1.3.1, lettera f); e

(b)durante i successivi anni di sorveglianza, una frequenza dimezzata rispetto a quella di campionamento indicata nella tabella di cui al punto 5.1.3.1, lettera f).

6.4.L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, esami o prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

7.Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

7.1.Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.2, il numero di identificazione di quest'ultimo, su ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili del presente regolamento.

7.2.1.Il fabbricante redige una dichiarazione UE scritta di conformità per ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. La dichiarazione UE di conformità identifica il lotto di prodotti per il quale è stata redatta.

7.2.2.Una copia della dichiarazione UE di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8.Disponibilità della documentazione relativa al sistema di qualità

8.Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:

-    la documentazione di cui al punto 5.3,

-    la modifica di cui al punto 5.6 e ai suoi sottopunti, quale approvata,

-    le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti da 5.6.1 a 5.6.3, 6.3 e 6.4.

9.Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

9.1.Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

9.2.Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.

10.Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3, al punto 5.2, ai punti da 5.6.1 a 5.6.3 e alle rubriche 7 e 8 possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO V
Dichiarazione UE di conformità (n. XXX)
19

1.    Prodotto fertilizzante recante la marcatura CE (numero del prodotto, del lotto, del tipo o di serie):

2.    Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

3.    La presente dichiarazione UE di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4.    Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità; può, se richiesto per l'identificazione del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, includere un'immagine):

5.    L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

6.    Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7.    Ove applicabile, l'organismo notificato... (denominazione, numero)... ha svolto... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato:

8.    Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

(1) Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(4) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).
(5) Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(6) Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(7) Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(8) L'esclusione di un materiale dalla CMC 1 non implica che esso non possa costituire un materiale costituente ammissibile in virtù di prescrizioni diverse previste per un'altra CMC. Si vedano ad esempio la CMC 11, comprendente i sottoprodotti di origine animale, le CMC 9 e 10, comprendenti i polimeri, nonché la CMC 8 comprendente gli additivi agronomici.
(9) Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(10) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo(ghi)perilene.
(11) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo(ghi)perilene.
(12) Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(13) Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(14) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo(ghi)perilene.
(15) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo(ghi)perilene.
(16) Nel caso di una sostanza recuperata nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se la sostanza è identica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(17) Il diametro del disco deve sempre corrispondere al diametro interno del manicotto.
(18) NB: Quando i sei spezzoni periferici della miccia vengono tesi dopo l'assemblaggio, la miccia centrale deve rimanere leggermente allentata.
(19) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione UE di conformità è opzionale.
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