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Document 52015PC0474

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni

COM/2015/0474 final - 2015/0228 (NLE)

Bruxelles, 1.10.2015

COM(2015) 474 final

2015/0228(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania. In esito a tali negoziati, un nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 10 luglio 2015. Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 14, cioè dalla data della firma.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque mauritane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ed entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata in particolare sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo.

L'obiettivo è altresì di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Repubblica islamica di Mauritania, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

Categoria 1 – Pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: 5000 tonnellate e 25 navi;

Categoria 2 - Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: 6000 tonnellate e 6 navi;

Categoria 3 – Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: 3000 tonnellate e 6 navi;

Categoria 4 – Tonniere con reti a circuizione: 12 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 25 navi;

Categoria 5 – Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: 7 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 15 navi;

Categoria 6 – Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: 247 500 tonnellate e 19 navi;

Categoria 7 – Navi per la pesca pelagica fresca: 15 000 tonnellate (detratte dal volume della categoria 6 se utilizzate) e 2 navi.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 20122014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare l'accordo di pesca e di concludere un protocollo di pesca con la Repubblica islamica di Mauritania.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alle decisioni del Consiglio che autorizzano la firma e l'applicazione provvisoria nonché la conclusione del protocollo.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 59 125 000 EUR, è basata sui seguenti elementi:

a) un totale ammissibile di catture pari a 261 500 tonnellate per le categorie di pesca 1, 2, 3, 6 e 7 e un quantitativo di riferimento di 20 000 tonnellate per le categorie di pesca 4 e 5 del protocollo, corrispondenti a un importo annuo di 55 000 000 EUR per i diritti di accesso e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica islamica di Mauritania, pari a 4 125 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica islamica di Mauritania in termini di sostegno alla cooperazione scientifica e tecnica, formazione, sorveglianza delle attività di pesca, tutela dell'ambiente e infrastrutture di sviluppo.

2015/0228 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (nel prosieguo "l'accordo di partenariato") 1 .

(2)Il 10 luglio 2015, l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (nel prosieguo "il protocollo"). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania.

(3)Il […] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/... 2 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

(4)Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo.

(5)Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio 3 , se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del protocollo,

(7)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (nel prosieguo "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)Categoria 1 – Pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi

Spagna

   4 150 tonnellate

Italia

   600 tonnellate

Portogallo

   250 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria.

(b)Categoria 2 - Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello

Spagna

6 000 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria.

(c)Categoria 3 – Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino

Spagna    3 000 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria.

(d)Categoria 4 – Tonniere con reti a circuizione

Spagna    17 licenze annuali

Francia    8 licenze annuali

(e)Categoria 5 – Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna    14 licenze annuali

Francia    1 licenza annuale

(f)Categoria 6 – Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica

Germania    12 560 tonnellate

Francia    2 615 tonnellate

Lettonia    53 913 tonnellate

Lituania    57 642 tonnellate

Paesi Bassi    62 592 tonnellate

Polonia    26 112 tonnellate

Regno Unito    8 531 tonnellate

Irlanda    8 535 tonnellate

In ciascun anno di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania    4

Francia    2

Lettonia    20

Lituania    22

Paesi Bassi    16

Polonia    8

Regno Unito    2

Irlanda    2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria.

(g)Categoria 7 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca

Irlanda        15 000 tonnellate

In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria. Entro il 1° luglio di ogni anno di validità del protocollo l'Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

2.Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

3.Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).
(2) Decisione (UE) .... del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L ... del ..., pag. ..).
(3) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
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