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Document 52015PC0416

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

COM/2015/0416 final - 2015/0185 (NLE)

Bruxelles, 3.9.2015

COM(2015) 416 final

2015/0185(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con le lettere protocollate dalla Commissione il 27 maggio e il 17 giugno 2015, la Slovenia ha chiesto l'autorizzazione a continuare a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 24 giugno 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia. Con lettera del 25 giugno 2015, la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 287, punto 15, della direttiva IVA, la Slovenia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 25 000 EUR.

Nel 2012 la Slovenia ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione fiscale. Con la decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, il Consiglio ha autorizzato la Slovenia ad applicare una franchigia dall'IVA, fino al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR. Questa misura è facoltativa per i soggetti passivi. In base a tale esperienza, la Slovenia ha ora chiesto una proroga di tale misura, che continuerebbe ad essere facoltativa per i soggetti passivi.

Secondo le informazioni comunicate dalla Slovenia, alla fine del 2013, il 51,45% dei soggetti passivi dell'IVA aveva un volume d'affari imponibile inferiore a 50 000 EUR e il gettito IVA da loro generato rappresentava soltanto l'1% del gettito IVA complessivo. Inoltre, il numero di soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA con una soglia tra 25 000 e 50 000 EUR è diminuito sia nel 2013 che nel 2014. Questo significa che un numero crescente di piccole imprese si avvale della misura di semplificazione.

In base alle informazioni comunicate dalla Slovenia risulta che l'incidenza della misura sul gettito fiscale IVA riscosso nella fase del consumo finale è trascurabile.

Si propone pertanto di prorogare ulteriormente la deroga fino ad almeno il 31 dicembre 2018 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca le soglie del volume d'affari annuo al di sotto delle quali un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese, come previsti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act per l'Europa" (COM (2008) 394 del 25 giugno 2008).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

Non applicabile.

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a mantenere per altri tre anni una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 50 000 EUR e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza incidere notevolmente sul gettito complessivo dell'IVA. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Slovenia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5.ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo: un termine che per tale deroga è automaticamente fissato al 31 dicembre 2018.

2015/0185 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE autorizza la Repubblica di Slovenia a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR.

(2)Con la decisione di esecuzione 2013/54/UE 2 del Consiglio, la Slovenia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2015 e come deroga, ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR.

(3)Con le lettere protocollate dalla Commissione il 27 maggio e il 17 giugno 2015, la Slovenia ha chiesto l'autorizzazione di prorogare la misura di deroga all'articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, al fine di poter continuare ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR. Tale misura consentirebbe di continuare a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(4)Con lettera del 24 giugno 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia. Con lettera del 25 giugno 2015 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)Secondo le informazioni comunicate dalla Slovenia, alla fine del 2013, il 51,45% dei soggetti passivi dell'IVA aveva un volume d'affari imponibile inferiore a 50 000 EUR, il che rappresentava solo l'1% del gettito IVA complessivo.

(6)Poiché la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale, conformemente all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.

(7)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Slovenia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio 3 .

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/54/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/54/UE, la data del "31 dicembre 2015" è sostituita da quella del "31 dicembre 2018".

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).
(3) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
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