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Document 52015PC0001
Proposal for a COUNCIL DECISION On the approval, on behalf of the European Union, of the Declaration on the granting of fishing opportunities in EU waters to fishing vessels flying the flag of the Bolivarian Republic of Venezuela in the exclusive economic zone off the coast of French Guiana
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese
/* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese /* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */
RELAZIONE Da vari decenni i pescherecci battenti
bandiera del Venezuela sono autorizzati ad operare nella zona economica
esclusiva (ZEE) del dipartimento francese d’oltremare della Guyana. Il
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 (regolamento
sulle autorizzazioni di pesca)[1],
in particolare l’articolo 21, subordina il rilascio delle autorizzazioni di
pesca a pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque UE all’esistenza di un
accordo internazionale di pesca. L’Unione non ha stipulato un accordo
internazionale di pesca con il Venezuela. Tuttavia, data l’importanza economica e
sociale di tali attività di pesca e poiché il Consiglio e la Commissione non
hanno ritenuto opportuna la loro interruzione, è stata seguita una prassi diversa,
in base alla quale l’accesso ai pescherecci venezuelani che operano in acque
dell’UE al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana è stato
concesso sotto forma di una dichiarazione del Consiglio che, in conformità con
la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, ha effetti giuridici
in base al diritto internazionale. Tale strumento internazionale non è limitato
alla concessione di possibilità di pesca a navi straniere, ma è destinato
piuttosto a fornire una base internazionale per subordinare l’accesso ad una
contropartita (ad esempio, l’obbligo di sbarcare una determinata quota di
catture nella Guyana francese) e per imporre alla navi in questione una serie
di misure di conservazione e controllo (ad esempio, obblighi in materia di
attrezzi da pesca specifici, giornale di bordo e presenza di osservatori a
bordo). Nell’ambito di tale meccanismo, il regolamento sui TAC e i contingenti
prevede nel suo allegato che un certo numero di autorizzazioni di pesca siano
concesse ai pescherecci del Venezuela che operano nelle acque della Guyana
francese. Con la sentenza del 26 novembre 2014 nelle
cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio)
la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del
16 dicembre 2011, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità
di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella
zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese: la Corte
di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla
conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell’ambito di
applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (unitamente alla procedura
applicabile a norma dell’articolo 218 del TFUE, ovvero dell’articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione
di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni potrebbero
rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. La Corte di giustizia ha mantenuto gli effetti
della decisione del Consiglio fino all’entrata in vigore, entro un periodo di
tempo ragionevole dopo la data della sentenza, di una nuova decisione da
adottare sulla base di un fondamento giuridico appropriato. Ne consegue la
presente proposta. La proposta non incide sul bilancio. 2015/0001 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva, a nome dell’Unione europea, la
dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai
pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella
zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione
applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i
pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela (di
seguito “Venezuela”) operano da molti decenni nelle acque UE della zona
economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. (2) L’industria di trasformazione
stabilita nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è
pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni. (3) Il 16 dicembre 2011 il
Consiglio ha adottato la decisione 2012/19/UE concernente la dichiarazione
sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci
venezuelani nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana
francese[2],
che è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre
2014[3], la quale ne ha
mantenuto gli effetti per un periodo di tempo ragionevole. Al fine di
assicurare la continuità dell’accesso in seguito alla decisione della Corte è
necessario che il Consiglio adotti una nuova decisione relativa alla
dichiarazione rivolta al Venezuela, che confermi la sua disponibilità a
rilasciare autorizzazioni di pesca ad un numero limitato di pescherecci
battenti bandiera del Venezuela a condizione che questi ultimi si conformino
agli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione applicabili in materia; poiché
la dichiarazione è già stata notificata, non c’è bisogno di un’ulteriore
notifica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La dichiarazione rivolta dall’Unione europea
alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di
pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica
bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste
della Guyana francese (di seguito la “dichiarazione”) è approvata a nome dell’Unione
europea. Il testo della dichiarazione è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33. [2] GU L 6 del 10.1.2012, pag. 8. [3] Cause riunite C-103 e 165/12, Parlamento europeo e
Commissione/Consiglio. ALLEGATO Dichiarazione rivolta alla Repubblica
bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque
UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela
nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese della Proposta di decisione del Consiglio che approva, a nome dell’Unione
europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque
UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela
nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 1.
L’Unione europea rilascia autorizzazioni di pesca a
un numero limitato di pescherecci battenti bandiera della Repubblica
bolivariana del Venezuela per la pesca nella parte della zona economica
esclusiva al largo delle coste della Guyana francese situata oltre le 12 miglia
marine dalle linee di base, alle condizioni stabilite nella presente
dichiarazione. 2.
In conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE)
n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle
autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori
delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque
comunitarie[1],
i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del
Venezuela, quando svolgono attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1,
si conformano alle disposizioni della politica comune della pesca dell’Unione
europea relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre
disposizioni dell’Unione europea che disciplinano l’esercizio della pesca in
tale zona. 3.
Più specificamente, i pescherecci autorizzati
battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela si conformano a
tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell’Unione europea che precisano,
tra l’altro, gli stock ittici che possono essere sfruttati, il numero massimo
di pescherecci autorizzati e la percentuale di catture da sbarcare nei porti
della Guyana francese. 4.
Fatto salvo il ritiro delle autorizzazioni
accordate ai singoli pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana
del Venezuela in caso di loro inosservanza delle pertinenti norme o
regolamentazioni dell’Unione europea, l’Unione europea può ritirare in
qualsiasi momento, mediante una dichiarazione unilaterale, l’impegno specifico
espresso nella presente dichiarazione ad accordare possibilità di pesca. [1] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.