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Document 52015PC0001

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

    /* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */

    52015PC0001

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese /* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */


    RELAZIONE

    Da vari decenni i pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono autorizzati ad operare nella zona economica esclusiva (ZEE) del dipartimento francese d’oltremare della Guyana. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 (regolamento sulle autorizzazioni di pesca)[1], in particolare l’articolo 21, subordina il rilascio delle autorizzazioni di pesca a pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque UE all’esistenza di un accordo internazionale di pesca. L’Unione non ha stipulato un accordo internazionale di pesca con il Venezuela.

    Tuttavia, data l’importanza economica e sociale di tali attività di pesca e poiché il Consiglio e la Commissione non hanno ritenuto opportuna la loro interruzione, è stata seguita una prassi diversa, in base alla quale l’accesso ai pescherecci venezuelani che operano in acque dell’UE al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana è stato concesso sotto forma di una dichiarazione del Consiglio che, in conformità con la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, ha effetti giuridici in base al diritto internazionale.

    Tale strumento internazionale non è limitato alla concessione di possibilità di pesca a navi straniere, ma è destinato piuttosto a fornire una base internazionale per subordinare l’accesso ad una contropartita (ad esempio, l’obbligo di sbarcare una determinata quota di catture nella Guyana francese) e per imporre alla navi in questione una serie di misure di conservazione e controllo (ad esempio, obblighi in materia di attrezzi da pesca specifici, giornale di bordo e presenza di osservatori a bordo). Nell’ambito di tale meccanismo, il regolamento sui TAC e i contingenti prevede nel suo allegato che un certo numero di autorizzazioni di pesca siano concesse ai pescherecci del Venezuela che operano nelle acque della Guyana francese.

    Con la sentenza del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio) la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese: la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell’articolo 218 del TFUE, ovvero dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

    La Corte di giustizia ha mantenuto gli effetti della decisione del Consiglio fino all’entrata in vigore, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la data della sentenza, di una nuova decisione da adottare sulla base di un fondamento giuridico appropriato. Ne consegue la presente proposta.

    La proposta non incide sul bilancio.

    2015/0001 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)       Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela (di seguito “Venezuela”) operano da molti decenni nelle acque UE della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese.

    (2)       L’industria di trasformazione stabilita nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni.

    (3)       Il 16 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/19/UE concernente la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci venezuelani nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese[2], che è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014[3], la quale ne ha mantenuto gli effetti per un periodo di tempo ragionevole. Al fine di assicurare la continuità dell’accesso in seguito alla decisione della Corte è necessario che il Consiglio adotti una nuova decisione relativa alla dichiarazione rivolta al Venezuela, che confermi la sua disponibilità a rilasciare autorizzazioni di pesca ad un numero limitato di pescherecci battenti bandiera del Venezuela a condizione che questi ultimi si conformino agli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione applicabili in materia; poiché la dichiarazione è già stata notificata, non c’è bisogno di un’ulteriore notifica,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La dichiarazione rivolta dall’Unione europea alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (di seguito la “dichiarazione”) è approvata a nome dell’Unione europea.

    Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

    [2]               GU L 6 del 10.1.2012, pag. 8.

    [3]               Cause riunite C-103 e 165/12, Parlamento europeo e Commissione/Consiglio.

    ALLEGATO

    Dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

    1. L’Unione europea rilascia autorizzazioni di pesca a un numero limitato di pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela per la pesca nella parte della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese situata oltre le 12 miglia marine dalle linee di base, alle condizioni stabilite nella presente dichiarazione.

    2. In conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[1], i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, quando svolgono attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1, si conformano alle disposizioni della politica comune della pesca dell’Unione europea relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni dell’Unione europea che disciplinano l’esercizio della pesca in tale zona.

    3. Più specificamente, i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela si conformano a tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell’Unione europea che precisano, tra l’altro, gli stock ittici che possono essere sfruttati, il numero massimo di pescherecci autorizzati e la percentuale di catture da sbarcare nei porti della Guyana francese.

    4. Fatto salvo il ritiro delle autorizzazioni accordate ai singoli pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela in caso di loro inosservanza delle pertinenti norme o regolamentazioni dell’Unione europea, l’Unione europea può ritirare in qualsiasi momento, mediante una dichiarazione unilaterale, l’impegno specifico espresso nella presente dichiarazione ad accordare possibilità di pesca.

    [1]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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