Odaberite eksperimentalnu funkciju koju želite isprobati

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Dokument 52014PC0227

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato economico e sociale

    /* COM/2014/0227 final - 2014/0129 (NLE) */

    52014PC0227

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato economico e sociale /* COM/2014/0227 final - 2014/0129 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    L'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che il numero dei membri del Comitato economico e sociale, nel suo regolamento interno denominato "Comitato economico e sociale europeo" (in appresso il "Comitato"), non sia superiore a 350.

    Fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la composizione del Comitato era stabilita nei trattati. Adesso, il secondo comma dell'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

    L'articolo 7 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie ha mantenuto la composizione del Comitato così come era stata stabilita dall'articolo 258 del trattato CE "fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

    Dal 1º luglio 2013, la composizione del Comitato è stata adattata dall'articolo 23, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. L'articolo 23, paragrafo 2, di detto atto prevede che il numero dei membri del Comitato sia "temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, del TFUE".

    L'attuale mandato del Comitato verrà a scadenza il 20 settembre 2015. È pertanto necessario che il Consiglio adotti la decisione sulla composizione del Comitato prima di avviare la procedura per il rinnovo del Comitato per il periodo 2015-2020.

    È opportuno ricordare che l'articolo 300, paragrafo 5, del TFUE prevede che le regole relative alla natura della composizione degli organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni) siano "riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine".

    2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

    Dopo la conferenza intergovernativa che ha adottato il testo del trattato di Lisbona non si è verificata alcuna evoluzione economica, sociale o demografica che giustificherebbe un cambiamento significativo nella natura della composizione del Comitato. Pertanto, l'attuale proposta si limita a stabilire il numero dei membri del Comitato per ciascuno Stato membro. Inoltre, la Commissione adotta la presente proposta contemporaneamente alla proposta relativa alla composizione del Comitato delle regioni, che ha adottato una raccomandazione sulla propria composizione che la Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione. Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha deciso di non procedere a un'ampia consultazione in materia.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    3.1         Base giuridica

    La proposta si basa sul secondo comma dell'articolo 301 del TFUE, che prevede che la composizione del Comitato sia determinata da una decisione unanime del Consiglio.

    3.2         Illustrazione della proposta

    A seguito dell'adesione della Croazia, l'attuale composizione del Comitato non può essere mantenuta integralmente di là della durata del mandato degli attuali membri, in quanto risulterebbe superiore al numero massimo di seggi previsto dal trattato.

    I trattati non contengono disposizioni circa le modalità di composizione del Comitato economico e sociale né del Comitato delle regioni, nel rispetto del numero massimo di 350 membri. Ciò è in contrasto con i criteri di composizione del Parlamento europeo che sono stabiliti all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Mentre il Parlamento è composto da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini dell'Unione, il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile (articolo 300, paragrafo 2, del TFUE). L'obiettivo principale, pertanto, dovrebbe consistere nel garantire che i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e la società civile abbiano voce in capitolo nel Comitato, piuttosto che stabilire un collegamento diretto con il numero di abitanti degli Stati membri.

    La Commissione è del parere che l'attuale equilibrio nella composizione del Comitato dovrebbe essere mantenuto nella massima misura possibile, in quanto è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

    Pertanto, si propone di limitare quanto più possibile le modifiche, di ridurre il numero attuale di seggi assegnati a uno Stato membro di un'unità al massimo e, nel rispetto del criterio che prevede un numero minimo di cinque seggi per Stato membro (il numero attuale di seggi per Malta), necessario per consentire la partecipazione dei membri di ciascuno Stato membro all'intero ventaglio di attività del Comitato, di applicare tali riduzioni in primo luogo gli Stati membri meno popolati (Lussemburgo, Cipro ed Estonia).

    La Commissione adotta la presente proposta parallelamente alla proposta relativa alla composizione del Comitato delle regioni. Il parallelismo nella ripartizione dei seggi fra gli Stati membri nei due Comitati deve essere mantenuto.

    La Commissione non ritiene opportuno stabilire una metodologia intesa a predeterminare la ridistribuzione dei seggi nel caso di adesione di un nuovo Stato membro, dato che il trattato prevede un riesame periodico e non stabilisce criteri su cui eventualmente basare un metodo permanente.

    3.3         Entrata in vigore

    Si propone che il Consiglio rinvii l'entrata in vigore della presente decisione fino al giorno successivo alla data di cessazione dell'attuale mandato del Comitato. In caso contrario, l'articolo 23, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia implicherebbe che l'aumento temporaneo a 353 membri cesserebbe di essere legale a partire dalla data di entrata in vigore.

    2014/0129 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che determina la composizione del Comitato economico e sociale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 301,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       L'articolo 300, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che il Comitato economico e sociale sia composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile.

    (2)       L'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio determini la composizione del Comitato economico e sociale. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a 350.

    (3)       L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato economico e sociale dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

    (4)       Per consentire che il Comitato economico e sociale sia composto conformemente all'articolo 23 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia fino alla fine del mandato degli attuali membri, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere rinviata fino a tale data,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I membri del Comitato economico e sociale sono distribuiti come segue:

    Belgio                                                                          12

    Bulgaria                                                                       12

    Repubblica ceca                                                          12

    Danimarca                                                                   9

    Germania                                                                     24

    Estonia                                                                        6

    Irlanda                                                                         9

    Grecia                                                                          12

    Spagna                                                                        21

    Francia                                                                        24

    Croazia                                                                        9

    Italia                                                                            24

    Cipro                                                                           5

    Lettonia                                                                       7

    Lituania                                                                       9

    Lussemburgo                                                               5

    Ungheria                                                                     12

    Malta                                                                           5

    Paesi Bassi                                                                  12

    Austria                                                                        12

    Polonia                                                                        21

    Portogallo                                                                    12

    Romania                                                                      15

    Slovenia                                                                      7

    Slovacchia                                                                   9

    Finlandia                                                                     9

    Svezia                                                                          12

    Regno Unito                                                               24.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data di cessazione del mandato degli attuali membri del Comitato economico e sociale.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    Vrh