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Dokument 52014PC0227
Proposal for a COUNCIL DECISION determining the composition of the Economic and Social Committee
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato economico e sociale
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato economico e sociale
/* COM/2014/0227 final - 2014/0129 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato economico e sociale /* COM/2014/0227 final - 2014/0129 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'articolo 301 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) dispone che il numero dei membri del Comitato
economico e sociale, nel suo regolamento interno denominato "Comitato
economico e sociale europeo" (in appresso il "Comitato"), non
sia superiore a 350. Fino all'entrata in vigore del trattato di
Lisbona, la composizione del Comitato era stabilita nei trattati. Adesso,
il secondo comma dell'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del
Comitato. L'articolo 7 del protocollo (n. 36) sulle
disposizioni transitorie ha mantenuto la composizione del Comitato così
come era stata stabilita dall'articolo 258 del trattato CE "fino all'entrata
in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea". Dal 1º luglio 2013, la composizione del
Comitato è stata adattata dall'articolo 23, paragrafo 1, dell'atto relativo
alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. L'articolo 23,
paragrafo 2, di detto atto prevede che il numero dei membri del Comitato sia "temporaneamente
aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il
periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il
quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata
in vigore della decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, del TFUE".
L'attuale mandato del Comitato verrà a
scadenza il 20 settembre 2015. È pertanto necessario che il Consiglio adotti la
decisione sulla composizione del Comitato prima di avviare la procedura per il
rinnovo del Comitato per il periodo 2015-2020. È opportuno ricordare che l'articolo 300,
paragrafo 5, del TFUE prevede che le regole relative alla natura della
composizione degli organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato
delle regioni) siano "riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per
tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine".
2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE Dopo la conferenza intergovernativa che ha
adottato il testo del trattato di Lisbona non si è verificata alcuna evoluzione
economica, sociale o demografica che giustificherebbe un cambiamento
significativo nella natura della composizione del Comitato. Pertanto, l'attuale
proposta si limita a stabilire il numero dei membri del Comitato per ciascuno
Stato membro. Inoltre, la Commissione adotta la presente proposta contemporaneamente
alla proposta relativa alla composizione del Comitato delle regioni, che
ha adottato una raccomandazione sulla propria composizione che la Commissione
ha tenuto nella dovuta considerazione. Per i motivi di cui sopra, la
Commissione ha deciso di non procedere a un'ampia consultazione in materia. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1 Base giuridica La proposta si basa sul secondo comma dell'articolo
301 del TFUE, che prevede che la composizione del Comitato sia determinata da
una decisione unanime del Consiglio. 3.2 Illustrazione della proposta A seguito dell'adesione della Croazia, l'attuale
composizione del Comitato non può essere mantenuta integralmente di là della
durata del mandato degli attuali membri, in quanto risulterebbe superiore al
numero massimo di seggi previsto dal trattato. I trattati non contengono disposizioni circa
le modalità di composizione del Comitato economico e sociale né del
Comitato delle regioni, nel rispetto del numero massimo di 350 membri. Ciò
è in contrasto con i criteri di composizione del Parlamento europeo che sono
stabiliti all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
Mentre il Parlamento è composto da rappresentanti eletti direttamente dai
cittadini dell'Unione, il Comitato è composto da rappresentanti delle
organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri
attori rappresentativi della società civile (articolo 300, paragrafo 2, del
TFUE). L'obiettivo principale, pertanto, dovrebbe consistere nel garantire che
i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e la società civile abbiano voce in
capitolo nel Comitato, piuttosto che stabilire un collegamento diretto con il
numero di abitanti degli Stati membri. La Commissione è del parere che l'attuale
equilibrio nella composizione del Comitato dovrebbe essere mantenuto nella
massima misura possibile, in quanto è il risultato di diverse conferenze
intergovernative. Pertanto, si propone di limitare quanto più
possibile le modifiche, di ridurre il numero attuale di seggi assegnati a uno
Stato membro di un'unità al massimo e, nel rispetto del criterio che prevede un
numero minimo di cinque seggi per Stato membro (il numero attuale di seggi per
Malta), necessario per consentire la partecipazione dei membri di ciascuno
Stato membro all'intero ventaglio di attività del Comitato, di applicare tali
riduzioni in primo luogo gli Stati membri meno popolati (Lussemburgo,
Cipro ed Estonia). La Commissione adotta la presente proposta
parallelamente alla proposta relativa alla composizione del Comitato delle
regioni. Il parallelismo nella ripartizione dei seggi fra gli Stati membri nei
due Comitati deve essere mantenuto. La Commissione non ritiene opportuno stabilire
una metodologia intesa a predeterminare la ridistribuzione dei seggi nel caso
di adesione di un nuovo Stato membro, dato che il trattato prevede un
riesame periodico e non stabilisce criteri su cui eventualmente basare un
metodo permanente. 3.3 Entrata in vigore Si propone che il Consiglio rinvii l'entrata
in vigore della presente decisione fino al giorno successivo alla data di
cessazione dell'attuale mandato del Comitato. In caso contrario, l'articolo 23,
paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della
Repubblica di Croazia implicherebbe che l'aumento temporaneo a 353
membri cesserebbe di essere legale a partire dalla data di entrata in vigore. 2014/0129 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato
economico e sociale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 301, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo 300, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che il Comitato
economico e sociale sia composto da rappresentanti delle organizzazioni di
datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi
della società civile. (2) L'articolo 301 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio
determini la composizione del Comitato economico e sociale. Il numero dei suoi
membri non può essere superiore a 350. (3) L'attuale equilibrio nella
composizione del Comitato economico e sociale dovrebbe, nella misura del
possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative. (4) Per consentire che il
Comitato economico e sociale sia composto conformemente all'articolo 23 dell'atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia fino alla fine
del mandato degli attuali membri, l'entrata in vigore della presente decisione
dovrebbe essere rinviata fino a tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I membri del Comitato economico e sociale sono
distribuiti come segue: Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 6
Irlanda 9
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Croazia 9
Italia 24
Cipro 5
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 5
Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15 Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla data di cessazione del mandato degli attuali membri del
Comitato economico e sociale. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente