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Document 52014PC0181

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione

    /* COM/2014/0181 final - 2014/0101 (CNS) */

    52014PC0181

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione /* COM/2014/0181 final - 2014/0101 (CNS) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le regioni ultraperiferiche francesi sono tuttavia ubicate al di fuori del campo d'applicazione territoriale delle direttive sull'IVA e sulle accise.

    In linea di massima, le disposizioni del TFUE, in particolare l'articolo 110, non autorizzano alcuna differenza di imposizione nelle regioni ultraperiferiche francesi tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana, dagli altri Stati membri o dai paesi terzi. L'articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) prevede tuttavia la possibilità di adottare misure specifiche a favore di tali regioni a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche. Dette misure vertono su diverse politiche fra cui quella fiscale.

    La decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004 (modificata dalle decisioni del Consiglio 2008/439/CE del 9 giugno 2008 e 448/2011/UE del 19 luglio 2011), adottata in base all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Francia a prevedere, fino al 1°luglio 2014, esenzioni o riduzioni dell'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi (ad eccezione di Saint Martin). L'allegato della decisione dianzi citata contiene l'elenco dei prodotti ai quali si possono applicare le esenzioni o le riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione fra i prodotti fabbricati localmente e egli altri prodotti non può eccedere 10, 20 o 30 punti percentuali.

    La decisione 2004/162/CE espone le ragioni dell'adozione delle misure specifiche: la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire stock più consistenti, le dimensioni ridotte del mercato locale unitamente ad un'attività di esportazione poco sviluppata, ecc. L'insieme di questi svantaggi si traduce in un aumento dei costi di produzione e, quindi, del prezzo di costo dei prodotti locali che, in mancanza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, e ciò pur tenendo conto delle spese di trasporto per istradare tali prodotti verso i DOM. Ciò renderebbe quindi più difficile il mantenimento di una produzione locale. Le misure specifiche contenute nella decisione 2004/162/CE sono state ideate quindi allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.

    Le autorità francesi ritengono che gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed hanno chiesto alla Commissione europea, con diverse lettere ad essa indirizzate fra il 25 gennaio e il 7 giugno 2013, il mantenimento di un sistema di tassazione differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1° luglio 2014, ovvero fino al 31 dicembre 2020.

    L'esame degli elenchi di prodotti per cui le autorità francesi desiderano applicare una tassazione differenziata richiede un lungo lavoro, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la reale giustificazione di un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità, assicurandosi che una simile imposizione differenziata non comprometta l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

    Finora questo lavoro non ha potuto essere ultimato, considerato il gran numero di prodotti interessati (diverse centinaia) e la quantità di informazioni da raccogliere, relativamente alla struttura dei mercati dei prodotti interessati: esistenza di una produzione locale, esistenza "di importazioni" significative (Francia metropolitana ed altri Stati membri inclusi) in grado di compromettere il mantenimento della produzione locale, assenza di monopolio o di quasi monopolio della produzione locale, giustificazione dei sovracosti di produzione che mettono in difficoltà i prodotti locali rispetto ai prodotti "importati", verifica della mancanza di incompatibilità di una tassazione differenziata con le altre politiche dell'Unione.

    La mancanza di adozione di qualsiasi proposta anteriormente al 1° luglio 2014 rischierebbe di comportare un vuoto giuridico nella misura in cui vieterebbe l'applicazione di qualsiasi fiscalità differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1° luglio 2014, anche per i prodotti per i quali il mantenimento di una tassazione differenziata sarebbe, in definitiva, giustificato.

    Per consentire l'ultimazione dei lavori attualmente in corso e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata, nel rispetto dei diversi interessi in gioco, è pertanto necessario concedere un termine supplementare di sei mesi.

    2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

    Le competenti direzioni generali della Commissione europea sono state consultate in merito al testo della presente proposta.

    La Commissione europea non ha fatto ricorso ad un'analisi d'impatto.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Riepilogo delle misure proposte La proposta prevede la proroga di sei mesi della durata di validità della decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004 fino al 31 dicembre 2014 invece del 1° luglio 2014.

    Base giuridica Articolo 349 del TFUE.

    Principio di sussidiarietà Soltanto il Consiglio è abilitato ad adottare, in base all'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche onde adeguare l'applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni, a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

    La proposta mira a prolungare di sei mesi la durata del regime attualmente applicabile per dare modo di portare a termine l'analisi completa, prodotto per prodotto, della domanda intesa ad autorizzare l'applicazione di una tassazione differenziata onde compensare gli svantaggi di cui soffrono le produzioni locali. ||

    Qualsiasi altra proroga sarà autorizzata solamente al termine di questa analisi, prodotto per prodotto, della domanda delle autorità francesi.

    Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: decisione del Consiglio.

    Altri strumenti non sarebbero stati consoni per le ragioni seguenti. Il testo oggetto della modifica costituisce in sé e per sé una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE all'epoca).

    4.           INCIDENZA FINANZIARIA

    La proposta non incide sul bilancio dell'Unione europea.

    2014/0101 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo[1],

    deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)       La decisione 2004/162/CE del Consiglio[2] autorizza la Francia a prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta "dazi di mare" per i prodotti fabbricati localmente nei dipartimenti francesi d'oltremare che figurano in allegato alla decisione. Secondo i prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti locali e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuale. Tali esenzioni o riduzioni costituiscono misure specifiche intese a compensare le restrizioni particolari elencate all'articolo 349 del trattato a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche e il cui effetto è quello di aumentare il costo di produzione per le imprese locali e di rendere i loro prodotti difficilmente competitivi con gli stessi prodotti provenienti dalla Francia metropolitana, dagli altri Stati membri o da paesi terzi. Tali esenzioni o riduzioni dell'imposta "dazi di mare" per la produzione locale permettono quindi di sostenere la creazione, il mantenimento o lo sviluppo della produzione locale. La decisione 2004/162/CE si applica fino al 1° luglio 2014.

    (2)       La Francia ritiene che gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema di tassazione differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1° luglio 2014, fino al 31 dicembre 2020.

    (3)       Tuttavia, l'esame degli elenchi dei prodotti per i quali la Francia desidera applicare un'imposizione differenziata richiede un lungo lavoro consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la reale giustificazione di un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità, assicurandosi che una simile imposizione differenziata non comprometta l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

    (4)       Questo lavoro non ha potuto essere portato a termine finora, visto il gran numero dei prodotti interessati e la quantità di informazioni da raccogliere, relativamente soprattutto alla quantificazione dei sovracosti di produzione che nuocciono ai prodotti locali e alla struttura dei mercati di produzione interessati.

    (5)       L'assenza di adozione di qualsiasi proposta anteriormente al 1° luglio 2014 rischierebbe di comportare un vuoto giuridico nella misura in cui vieterebbe l'applicazione di qualsiasi fiscalità differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1° luglio 2014.

    (6)       Per consentire di portare a termine i lavori attualmente in corso e dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata, nel rispetto dei diversi interessi in gioco, occorre concedere un termine supplementare di sei mesi.

    (7)       Occorre quindi modificare in conseguenza la decisione 2004/162/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2004/162/CE, la data del «1° luglio 2014» è sostituita da quella del «31 dicembre 2014».

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 2 luglio 2014.

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU C del.. , pag. .

    [2]               Decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64).

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