This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0149
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
/* COM/2014/0149 final - 2014/0086 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra /* COM/2014/0149 final - 2014/0086 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta allegata
costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Georgia, dall'altra (di seguito "l'accordo"). La decisione della
Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di associazione a nome della
Comunità europea dell'energia atomica è presentata separatamente. Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la
Georgia sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di
cooperazione che è entrato in vigore nel luglio 1999. Il
10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati
per un nuovo accordo di associazione, ambizioso e di vasta portata, che includa
la parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). I negoziati su questo
accordo ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Georgia sono stati avviati
nel luglio 2010. I negoziati sulla parte DCFTA dell'accordo sono iniziati nel
febbraio 2012. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Georgia hanno siglato
il testo dell'accordo. L'accordo di associazione
mira ad accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche
tra la Georgia e l'UE nonché a promuovere la progressiva integrazione economica
della Georgia con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, segnatamente
mediante l'istituzione di una DCFTA. In linea con l'articolo
429 dell'accordo di associazione, si prevede l'applicazione provvisoria di
parti dell'accordo. L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di
conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla
volontà comune dell'UE e della Georgia di cominciare ad attuare e applicare le
parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su
questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso. 2. ESITO DEI NEGOZIATI Il Consiglio è stato
regolarmente informato e consultato nei pertinenti gruppi di lavoro del
Consiglio, in particolare in seno al COEST e al comitato della politica
commerciale (TPC), in tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che
gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati
conseguiti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per
l'Unione. Il contenuto definitivo
dell'accordo di associazione può essere sintetizzato come segue. L'accordo istituisce
un'associazione tra l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. Questo segna una
nuova fase nello sviluppo delle relazioni contrattuali UE-Georgia, che mira
all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere
ulteriori sviluppi progressivi. Gli obiettivi generali
dell'associazione sono i seguenti: promuovere il progressivo ravvicinamento tra
le Parti sulla base dei valori comuni; consolidare il quadro per un dialogo
politico rafforzato; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità
con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale; promuovere la
cooperazione in materia di risoluzione pacifica dei conflitti, creare le
condizioni per un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali che
conduca alla progressiva integrazione economica della Georgia con il mercato
interno dell'UE in ambiti specifici; potenziare la cooperazione in materia di
giustizia, libertà e sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di
diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e creare
le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri ambiti di
reciproco interesse. L'accordo di associazione
contempla inoltre varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi
sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita,
sulla governance e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui:
energia, trasporti, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in
materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, agricoltura e
sviluppo rurale, politiche sociali, giustizia, cooperazione con la società
civile, politica dei consumatori, riforma della pubblica amministrazione,
istruzione, formazione e gioventù nonché cooperazione culturale. In tutti
questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri
attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più
sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un
elemento fondamentale per i capi sulla cooperazione settoriale è il quadro
completo del ravvicinamento progressivo all'acquis dell'UE figurante
negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari
specifici per il ravvicinamento, da parte della Georgia, a parti selezionate
dell'acquis dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato
il programma di riforme interne e di modernizzazione della Georgia. L'accordo comprende un
quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del
dialogo. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di
associazione e, per delega, del Comitato di associazione, che possono anche
riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali.
Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di parlamento e di
società civile. L'accordo comprende altresì disposizioni relative al
monitoraggio, all'adempimento degli obblighi e alla risoluzione delle
controversie (comprese disposizioni specifiche per le questioni commerciali). Una maggiore integrazione economica attraverso la
DCFTA darà un notevole impulso alla crescita economica del paese. Il metodo
prescelto sarà il ravvicinamento della Georgia alla legislazione, alle norme e
agli standard dell'UE. In quanto elemento fondamentale dell'accordo di
associazione, la DCFTA creerà opportunità commerciali nell'UE e in Georgia e
favorirà una reale modernizzazione economica e una progressiva integrazione
della Georgia con l'UE. Da questo processo dovrebbero scaturire standard di
qualità più elevati per i prodotti, migliori servizi per i cittadini e,
soprattutto, la capacità della Georgia di competere efficacemente sui mercati
internazionali. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Per
quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la conclusione del presente
accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo
6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo
218, paragrafo 7, del TFUE. La
proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione
dell'accordo di associazione a nome dell'Unione. Per la Comunità europea
dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico separato. Alla
luce dei summenzionati esiti dei negoziati, la Commissione europea propone che
il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea, previa approvazione
del Parlamento europeo. La forma della proposta
presentata dalla Commissione europea come accordo tra l'Unione e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Georgia è dovuta al
fatto che l'elaborazione di questo accordo è iniziata conformemente alle norme
del trattato vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. 2014/0086 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218,
paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della
Commissione europea[1], vista l'approvazione del
Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Il 10 maggio 2010 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per
la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Georgia, destinato
a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione[3]. (2) Detti negoziati sono stati
portati a termine con successo e l'accordo di associazione tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Georgia
(di seguito "l'accordo") è stato siglato in data 29 novembre 2013. (3) Conformemente alla decisione
[numero della decisione] del Consiglio, del [data][4],
l'accordo è stato firmato a [luogo] il [data], fatta salva la sua conclusione
in una data successiva. (4) A norma dell'articolo 218,
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno
che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche da adottare
a cura del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 179
dell'accordo. (5) È opportuno definire le
procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza
dell'accordo sono oggetto di tale protezione. (6) L'accordo non può essere
inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere
invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli
Stati membri. L'accordo dovrebbe essere
approvato a nome dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo di associazione
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, unitamente ai relativi allegati
e protocolli (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione[5]. Articolo 2 Il presidente del
Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 429,
paragrafo 1, dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad
essere vincolata dal medesimo[6]. Articolo 3 Ai fini dell'articolo 179
dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del
sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a
nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate
in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione
adotta una posizione in base alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari[7]. Articolo 4 1. Una denominazione
protetta a norma del titolo IV, capo 9, sottosezione 3 "Indicazioni
geografiche", dell'accordo può essere utilizzata da qualsiasi operatore
che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini
aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare. 2. A norma dell'articolo
175 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea attuano
la protezione prevista agli articoli da 170 a 174 dell'accordo, anche su
richiesta di una parte interessata. Articolo 5 L'accordo non può essere inteso come tale da
conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente
presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo
all'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L del , pag. . [2] GU L del , pag. . [3] GU L 205 del 4.8.1999, pagg. 1-52. [4] GU L del , pag. . [5] Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra (GU...). [6] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio. [7] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. ACCORDO
DI ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA GEORGIA, DALL'ALTRA
PREAMBOLO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito
"gli Stati membri", L'UNIONE EUROPEA, di seguito
"l'Unione" o "l'UE", e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di
seguito "l'Euratom", da
una parte, e LA GEORGIA dall'altra, di seguito denominati congiuntamente "le
Parti", CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni
tra le Parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di
cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Georgia, dall'altra, e sviluppati nel quadro del partenariato orientale quale
dimensione specifica della politica europea di vicinato, e riconoscendo
l'auspicio comune delle Parti di sviluppare, rafforzare e ampliare le loro
relazioni in modo ambizioso e innovativo; RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la
scelta europea della Georgia; RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si
fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione
politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo; RICONOSCENDO che la Georgia, un paese
dell'Europa orientale, è impegnata ad attuare e promuovere tali valori; RICONOSCENDO che la Georgia condivide con gli
Stati membri legami storici e valori comuni; TENENDO conto che il presente accordo non
pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle
relazioni tra UE e Georgia; IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il
rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti
delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato
di diritto e della buona governance, sulla base dei valori comuni tra le
Parti; CONVENENDO che le riforme interne orientate al
rafforzamento della democrazia e dell'economia di mercato consentiranno una più
agevole partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle
agenzie dell'UE. Tale processo e la risoluzione sostenibile dei conflitti si
rafforzeranno reciprocamente e contribuiranno ad instaurare un clima di fiducia
tra le comunità divise dal conflitto; INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo
politico, socio-economico e istituzionale della Georgia, attraverso una
cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse
comune, incluso lo sviluppo della società civile, la buona governance,
anche in materia di fiscalità, l'integrazione commerciale e l'intensificazione
della cooperazione economica, lo sviluppo delle istituzioni, la riforma della
pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione, la
riduzione della povertà e la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e
giustizia, necessari per l'effettiva attuazione del presente accordo, e
constatando la disponibilità dell'UE a sostenere le riforme pertinenti in
Georgia; IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e
tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto
finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione
in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid, Istanbul e
Vienna rispettivamente del 1991 e del 1992, della Carta di Parigi per una nuova
Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950; RICORDANDO la loro volontà di promuovere la
pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo
efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare
collaborando in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE; IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi
internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di
massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo; RICONOSCENDO il valore aggiunto della
partecipazione attiva delle Parti a varie forme di cooperazione regionale; DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un
dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco
interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera
e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di
sicurezza e di difesa comune (PSDC); NEL PIENO RISPETTO dei principi
dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e
dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, sanciti dal
diritto internazionale, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di
Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalle
risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della
Georgia per la riconciliazione e i suoi sforzi volti a ripristinare la propria
integrità territoriale e il pieno ed effettivo controllo sulle regioni
georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud, perseguendo
l'obiettivo di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto sulla base dei
principi sanciti dal diritto internazionale, nonché l'impegno dell'UE a
sostegno di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto; RICONOSCENDO in tale contesto l'importanza di
proseguire l'attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle
misure di attuazione che ne derivano, di una significativa presenza
internazionale volta al mantenimento della pace e della sicurezza sul campo, di
perseguire politiche di non riconoscimento e di impegno che si sostengono
reciprocamente, di appoggiare le discussioni internazionali di Ginevra e il
rientro sicuro e dignitoso di tutti gli sfollati interni e i rifugiati nel
rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale; IMPEGNATI ad offrire i vantaggi derivanti da
una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e
l'UE a tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal
conflitto; IMPEGNATI a combattere la criminalità
organizzata e il traffico illecito, nonché ad intensificare la cooperazione
nella lotta al terrorismo; IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la
cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle
frontiere, anche tenendo conto del partenariato per la mobilità tra UE e
Georgia, con un approccio globale che presti attenzione alla migrazione legale,
compresa la migrazione circolare, e alla cooperazione nella lotta alla
migrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, nonché per l'efficace
attuazione dell'accordo di riammissione; RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a
tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini
della Georgia purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e
sicura, inclusa l'effettiva attuazione dell'accordo di facilitazione del
rilascio dei visti e dell'accordo di riammissione; IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia
di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme
economiche in Georgia, anche nel quadro della politica europea di vicinato e
del partenariato orientale; IMPEGNATI a conseguire l'integrazione
economica, in particolare mediante una zona di libero scambio globale e
approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo, incluso il
ravvicinamento normativo e nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti
dall'adesione delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà
un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo
sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la
concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento
dell'economia; IMPEGNATI a rispettare i principi dello
sviluppo sostenibile, a salvaguardare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti
climatici, al continuo miglioramento della governance e a soddisfare le
esigenze ambientali, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e
l'attuazione di accordi internazionali multilaterali; IMPEGNATI ad aumentare la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico, compreso lo sviluppo del corridoio
meridionale, promuovendo tra l'altro l'elaborazione di progetti idonei in
Georgia volti a facilitare lo sviluppo delle infrastrutture pertinenti, anche
per il transito attraverso la Georgia, aumentando l'integrazione del mercato e
il progressivo ravvicinamento normativo agli elementi essenziali dell'acquis
dell'UE, nonché promuovendo l'efficienza energetica e l'uso di risorse
energetiche rinnovabili; RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la
cooperazione in materia di energia e l'impegno delle Parti ad attuare il
trattato sulla Carta dell'energia; DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza
della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale elemento essenziale
per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica; IMPEGNATI ad intensificare i contatti
interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della
scienza e della tecnologia, delle attività economiche, della gioventù,
dell'istruzione e della cultura; IMPEGNATI a promuovere la cooperazione
transfrontaliera e interregionale da entrambi i lati, nello spirito di
relazioni di buon vicinato; RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a
ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a
quella dell'UE, in conformità al presente accordo, nonché ad attuarla in
maniera efficace; RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a
sviluppare le proprie infrastrutture amministrative e istituzionali nella
misura necessaria ad applicare il presente accordo; TENENDO conto della volontà dell'UE di
sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti
disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a
tale scopo; CONFERMANDO che le disposizioni del presente
accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e
l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE,
salvo che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato
congiuntamente alla Georgia che il Regno Unito o Irlanda sono vincolati in
quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in
quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 bis di tale
protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano
immediatamente alla Georgia qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro
posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente
accordo a titolo individuale Lo stesso vale per la Danimarca, ai sensi del
protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti
trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO
1 Obiettivi 1. È istituita un'associazione tra
l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. 2. L'associazione persegue le seguenti
finalità: a) promuovere
l'associazione politica e l'integrazione economica tra le Parti sulla base di
valori comuni e di legami stretti, anche aumentando la partecipazione della
Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE; b) offrire
un quadro consolidato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di
reciproco interesse, consentendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra
le Parti; c) contribuire
al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e
istituzionale in Georgia; d) promuovere,
preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e
internazionale, sulla base dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite
e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la
cooperazione in Europa, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di
tensione, aumentare la sicurezza delle frontiere e promuovere la cooperazione
transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato; e) promuovere
la cooperazione volta alla risoluzione pacifica dei conflitti; f) potenziare
la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo
di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali; g) sostenere
gli sforzi della Georgia volti a sviluppare il proprio potenziale economico
mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento
della sua legislazione a quella dell'UE; h) conseguire
la progressiva integrazione economica della Georgia nel mercato interno
dell'UE, come stabilito nel presente accordo, in particolare con l'istituzione
di una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevederà un ampio
accesso ai mercati, sulla base di un ravvicinamento normativo globale e
prolungato in conformità ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione
della Georgia all'OMC; i) creare
le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di
reciproco interesse. TITOLO
I PRINCIPI
GENERALI ARTICOLO
2 Principi
generali 1. Il rispetto dei principi democratici,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e
definiti nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975
della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di
Parigi per una nuova Europa del 1990, costituiscono la base delle politiche
interna ed estera delle Parti e un elemento essenziale del presente accordo. La
lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi
materiali e vettori costituisce anch'essa un elemento essenziale del presente
accordo. 2. Le Parti ribadiscono il loro impegno
a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e
di un multilateralismo effettivo. 3. Le Parti ribadiscono il loro rispetto
dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, nonché i
loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio
d'Europa e dell'OSCE. In particolare, esse convengono di promuovere il rispetto
dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle
frontiere e indipendenza. 4. Le Parti si impegnano per lo Stato di
diritto, la buona governance, la lotta alla corruzione, la lotta alle
varie forme di criminalità organizzata e terrorismo transnazionali, la
promozione dello sviluppo sostenibile, un multilateralismo efficace e la lotta
alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori.
Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione
tra le Parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione. TITOLO
II DIALOGO
POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE
IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA ARTICOLO
3 Finalità
del dialogo politico 1. Il dialogo politico su tutti i
settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di
sicurezza, nonché di riforma interna, è ulteriormente sviluppato e rafforzato
tra le Parti. Ciò incrementerà l'efficacia della cooperazione politica e
promuoverà la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza,
consolidando le relazioni in modo ambizioso e innovativo. 2. Il dialogo politico ha le seguenti
finalità: a) approfondire
l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica,
anche in materia di politica di sicurezza; b) promuovere
i principi dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere
internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti
dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; c) promuovere
la risoluzione pacifica dei conflitti; d) promuovere
la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo
efficace; e) rafforzare
la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza
internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide
globali e regionali e le minacce di fondo; f) rafforzare
la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di
massa (ADM) e dei relativi vettori, anche trasferendo scienziati coinvolti in
precedenza in programmi ADM a posizioni occupazionali alternative; g) promuovere
una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le Parti finalizzata a
realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo; h) rafforzare
il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e
i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al
consolidamento delle riforme politiche interne; i) sviluppare
il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della
sicurezza e della difesa; j) lavorare
allo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione regionale in varie
forme; k) offrire
a tutti i cittadini della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente
riconosciute tutti i vantaggi derivanti da una più stretta associazione
politica tra l'UE e la Georgia, compresa una maggiore convergenza della
politica in materia di sicurezza. ARTICOLO
4 Riforma
interna Le Parti collaborano per sviluppare,
consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni
democratiche e dello Stato di diritto; per assicurare il rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali; per compiere ulteriori progressi in materia
di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della
magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire
l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della
legge; per proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e per
instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, efficace,
trasparente e professionale; nonché per proseguire un'efficace lotta alla
corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione
internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva
attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003. ARTICOLO
5 Politica
estera e di sicurezza 1. Le Parti intensificano il dialogo e
la cooperazione e promuovono la progressiva convergenza nel settore della
politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa
comune, e affrontano in particolare i temi della prevenzione dei conflitti,
della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della
stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli
armamenti e delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori
comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle
politiche servendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali. 2. Le Parti ribadiscono la loro adesione
ai principi dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere
internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti
dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro
impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e
multilaterali. Le Parti sottolineano altresì il loro pieno sostegno al
principio del consenso della nazione ospitante allo stazionamento delle forze
armate di un paese straniero nei loro territori, e convengono che quest'ultimo
dovrebbe avvenire con il consenso esplicito dello Stato ospitante, in
conformità al diritto internazionale. ARTICOLO
6 Gravi
crimini di portata internazionale 1. Le Parti ribadiscono che i crimini
più gravi, che preoccupano la comunità internazionale nel suo complesso, non
devono rimanere impuniti e che l'impunità va impedita mediante l'adozione di
provvedimenti a livello nazionale e internazionale, compresa la Corte penale
internazionale. 2. Le Parti ritengono che l'istituzione
e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un
passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia
internazionali. Le Parti ribadiscono il loro impegno a continuare a cooperare
con la Corte penale internazionale mediante l'attuazione dello Statuto di Roma
della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, prestando la dovuta
attenzione al mantenimento della sua integrità. ARTICOLO
7 Prevenzione
dei conflitti e gestione delle crisi Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in
materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare
in vista dell'eventuale partecipazione della Georgia alle operazioni di
gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle
pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito
dell'UE. ARTICOLO
8 Stabilità
regionale 1. Le Parti intensificano gli sforzi
comuni volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico
nella regione, nonché a lavorare per promuovere ulteriormente la cooperazione
regionale in varie forme e, in particolare, si adoperano per la risoluzione
pacifica dei conflitti irrisolti nella regione. 2. Tali sforzi si ispirano ai principi
generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di
Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
e da altri atti multilaterali pertinenti. Le Parti inoltre sfruttano pienamente
il quadro multilaterale del partenariato orientale, che offre attività di
cooperazione e un dialogo aperto e libero, promuovendo i legami tra i paesi che
ne fanno parte. ARTICOLO
9 Risoluzione
pacifica dei conflitti 1. Le Parti ribadiscono il loro impegno
a favore della risoluzione pacifica dei conflitti nel pieno rispetto della
sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia entro le proprie
frontiere internazionalmente riconosciute, nonché a facilitare congiuntamente
la ripresa postbellica e gli sforzi di riconciliazione. In attesa di una
soluzione sostenibile del conflitto e fatte salve le modalità attuali di
gestione delle questioni ad esso correlate, la risoluzione pacifica dei
conflitti rappresenterà uno dei principali temi all'ordine del giorno del
dialogo politico tra le Parti, nonché del dialogo con altri attori
internazionali interessati. 2. Le Parti riconoscono l'importanza
dell'impegno della Georgia per la riconciliazione e dei suoi sforzi volti a
ripristinare la propria integrità territoriale per conseguire una risoluzione del
conflitto pacifica e duratura, la piena attuazione dell'accordo in sei punti
del 12 agosto 2008 e delle misure di attuazione che ne derivano, le politiche
di non riconoscimento e di impegno che si sostengono reciprocamente, il
sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra e il rientro sicuro e
dignitoso di tutti gli sfollati e i rifugiati all'interno del paese ai propri
luoghi di residenza abituali nel rispetto dei principi sanciti dal diritto
internazionale; nonché un coinvolgimento internazionale sul campo
significativo, incluso, se del caso, quello dell'UE. 3. Le Parti coordinano, coadiuvate anche
da altre organizzazioni internazionali pertinenti, gli sforzi volti a
contribuire alla risoluzione pacifica del conflitto in Georgia, anche in relazione
alle questioni umanitarie. 4. Tali sforzi si ispirano ai principi
generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di
Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
e da altri atti multilaterali pertinenti. ARTICOLO
10 Armi di
distruzione di massa 1. Le Parti ritengono che la
proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori,
a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi
minacce per la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono pertanto di
cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei
relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello
nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi
internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti
obblighi internazionali loro incombenti. Le Parti concordano nel considerare la
presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti convengono inoltre di
cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei
relativi vettori mediante: a) l'adozione
delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti
internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi,
nonché per la loro piena applicazione; e b) la
creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni,
riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM,
compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice
uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione
dei controlli delle esportazioni. 3. Le Parti convengono di trattare tali
questioni nell'ambito del loro dialogo politico. ARTICOLO
11 Armi
leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi
convenzionali 1. Le Parti riconoscono che la
fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di
piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo,
una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la
diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e
la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono di osservare e
assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico
illegale di SALW e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali
vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di
rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali
applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite
per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i
suoi aspetti. 3. Le Parti si impegnano a cooperare e a
garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi
per contrastare il commercio illecito di SALW e delle relative munizioni e per
distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e
nazionale. 4. Inoltre, le Parti convengono di
continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi
convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio,
dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle
esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. 5. Le Parti convengono di trattare tali
questioni nell'ambito del loro dialogo politico. ARTICOLO
12 Lotta
al terrorismo 1. Le Parti ribadiscono l'importanza
della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a
livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il
terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni. 2. Le Parti convengono che la lotta al
terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in
piena conformità al diritto internazionale, inclusi la legislazione
internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei
rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti
internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo. 3. Le Parti sottolineano l'importanza
della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di
tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta al terrorismo. Le Parti
convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione
generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della
strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, nonché di tutte le
risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di tutte le
convenzioni del Consiglio d'Europa in materia. Le Parti convengono inoltre di
cooperare alla promozione del consenso internazionale in materia di prevenzione
e lotta al terrorismo. TITOLO
III LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA ARTICOLO
13 Stato
di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali 1. Nel quadro della cooperazione nel
settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le Parti
attribuiscono particolare importanza all'ulteriore promozione dello Stato di
diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e
il diritto ad un processo equo. 2. Le Parti coopereranno pienamente per
l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della
legge e all'amministrazione della giustizia. 3. Ogni cooperazione in materia di
libertà, sicurezza e giustizia si ispirerà al rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali. ARTICOLO
14 Protezione
dei dati personali Le Parti convengono di cooperare al fine di
garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente
agli strumenti giuridici e alle norme dell'UE, del Consiglio d'Europa e
internazionali di cui all'allegato I del presente accordo. ARTICOLO
15 Cooperazione
in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere 1. Le Parti ribadiscono l'importanza di
una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e
instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla
migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la
lotta alla migrazione clandestina, al traffico e alla tratta di esseri umani. 2. La cooperazione si baserà su
valutazioni delle esigenze specifiche realizzate in consultazione reciproca tra
le Parti e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente
pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti: a) le
cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze; b) l'elaborazione
e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione
internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della Convenzione di
Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo
status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio
di "non respingimento"; c) le
norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di
trattamento, l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione,
la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia; d) il
rafforzamento di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione
illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese
misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e di protezione delle
vittime di tali traffici; e) l'attuazione
dell'Accordo di lavoro per istituire una cooperazione operativa tra l'Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il ministero degli Affari
interni della Georgia, sottoscritto il 4 dicembre 2008; f) in
materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni
relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure
operative. 3. La cooperazione può anche agevolare
la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo. ARTICOLO
16 Circolazione
delle persone e riammissione 1. Le Parti assicureranno la piena
attuazione dei seguenti accordi: a) l'accordo
di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la
Georgia, entrato in vigore il 1° marzo 2011, e b) l'accordo
fra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti,
entrato in vigore il 1° marzo 2011. 2. Le Parti portano avanti l'impegno volto
ad incrementare la mobilità dei cittadini e adottano misure graduali verso
l'obiettivo comune a tempo debito di un regime di spostamenti senza obbligo di
visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita,
definite nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti. ARTICOLO
17 Lotta
alla criminalità organizzata e alla corruzione 1. Le Parti cooperano per contrastare e
prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle
transazionali, organizzate o di altro tipo, quali: a) il
traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi
leggere e di droghe illecite; b) il
contrabbando e il traffico di merci; c) le
attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi
fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici; d) l'appropriazione
indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali; e) la
corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato sia in quello pubblico; f) la
falsificazione di documenti, la presentazione di false dichiarazioni; e g) la
criminalità informatica. 2. Le Parti intensificano la
cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti
all'applicazione della legge anche sviluppando la cooperazione tra Europol e le
autorità competenti della Georgia. Le Parti si impegnano a dare efficace
attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle
contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale (UNTOC) del 2000 e nei suoi tre protocolli, nonché nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003. ARTICOLO
18 Droghe
illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e
delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio
equilibrato e integrato nella lotta alle droghe. Le politiche e le azioni
antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle
droghe illecite, a ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle
conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe, allo scopo di ridurre i
danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori
chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze
psicotrope. 2. Le Parti concordano gli opportuni
metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si
basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali
pertinenti, alla strategia UE in materia di droga (2013-2020) e alla
dichiarazione politica sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga
adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel giugno 1998. ARTICOLO
19 Riciclaggio
di denaro e finanziamento del terrorismo 1. Le Parti collaborano al fine di
evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano
utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e
di reati legati alla droga in particolare, nonché per il finanziamento del
terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei
beni o dei fondi derivanti da attività criminali. 2. La cooperazione in questo settore
consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito della rispettiva
legislazione e l'adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle
adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come la task
force "Azione finanziaria" in materia di riciclaggio del denaro (GAFI). ARTICOLO
20 Cooperazione
nella lotta al terrorismo 1. Nel pieno rispetto dei principi alla
base della lotta al terrorismo, di cui all'articolo 12 del presente
accordo, le Parti ribadiscono l'importanza di un approccio fondato
sull'applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo
e convengono di cooperare alla prevenzione e alla repressione del terrorismo,
in particolare: a) garantendo
l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche, in
conformità alla definizione di cui alla decisione quadro 2008/919/GAI del
Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione
quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; b) scambiando
informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e
sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e
nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della
riservatezza; c) scambiandosi
esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e
metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in
conformità alla legislazione applicabile; d) condividendo
informazioni sulle migliori pratiche per affrontare e contrastare la
radicalizzazione e il reclutamento, nonché sulla promozione della
riabilitazione; e) scambiandosi
opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di
sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche; f) condividendo
le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta al
terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali; g) adottando
misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico,
radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione,
il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici,
radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di
impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio. 2. La cooperazione si basa sulle
valutazioni disponibili in materia, ad esempio quelle degli organi competenti
dell'ONU e del Consiglio d'Europa, nonché sulla consultazione reciproca tra le
Parti. ARTICOLO
21 Cooperazione
giudiziaria 1. Le Parti convengono di sviluppare la
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per
quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni
multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le
convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in
materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di
protezione dei minori. 2. Per quanto riguarda la cooperazione
giudiziaria penale, le Parti si adopereranno per migliorare la cooperazione in
materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi
multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprenderebbe, se del caso,
l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio
d'Europa e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con
Eurojust. TITOLO
IV SCAMBI
E QUESTIONI COMMERCIALI CAPO 1 TRATTAMENTO
NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO DELLE MERCI SEZIONE
1 DISPOSIZIONI
COMUNI ARTICOLO
22 Obiettivo Le Parti istituiscono, a partire dall'entrata
in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle
disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo
generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (GATT 1994). ARTICOLO
23 Campo
di applicazione e settori interessati 1. Le disposizioni del presente capo si
applicano agli scambi di merci[1]
tra le Parti. 2. Ai fini del presente capo, per
"originario" si intende conforme alle regole di origine di cui al
protocollo I del presente accordo. SEZIONE
2 SOPPRESSIONE
DI DAZI DOGANALI, DIRITTI E ALTRI ONERI ARTICOLO
24 Definizione
di dazi doganali Ai fini del presente capo, per "dazio
doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso
all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma
di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o
esportazione, ad eccezione: a) degli
oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 31
del presente accordo; b) dei
dazi applicati a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali),
capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo; c) dei
diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 30 del
presente accordo. ARTICOLO
25 Classificazione
delle merci La classificazione delle merci oggetto di
scambi commerciali tra le Parti è quella della rispettiva nomenclatura
tariffaria di ciascuna di esse, in conformità al sistema armonizzato del 2012
basato sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci del 1983 (SA) e successive modifiche. ARTICOLO
26 Soppressione
dei dazi doganali sulle importazioni 1. Le Parti sopprimono tutti i dazi
doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione delle disposizioni di cui
ai paragrafi 2 e 3 del seguente articolo e fatto salvo il
paragrafo 4 del presente articolo. 2. I prodotti elencati nell'allegato II‑A
del presente accordo sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali
entro i limiti dei contingenti tariffari stabiliti nello stesso allegato.
L'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF) è
applicata alle importazioni in eccesso rispetto al limite dei contingenti
tariffari. 3. I prodotti elencati
nell'allegato II‑B del presente accordo sono soggetti a un dazio
doganale all'importazione quando sono importati nell'Unione in esenzione
dall'aliquota ad valorem di tale dazio all'importazione. 4. L'importazione dei prodotti originari
della Georgia elencati nell'allegato II‑C del presente accordo sono
soggetti al meccanismo antielusione di cui all'articolo 27 del presente
accordo. 5. A cinque anni dall'entrata in vigore
del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per
decidere se estendere la portata della liberalizzazione dei dazi doganali
nell'ambito degli scambi commerciali tra di esse. Il Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 408,
paragrafo 4, del presente accordo, adotta una decisione a norma del
presente paragrafo. ARTICOLO
27 Meccanismo
antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati 1. I prodotti elencati
nell'allegato II‑C del presente accordo sono soggetti al meccanismo
antielusione di cui al presente articolo. Il volume medio annuale delle
importazioni dalla Georgia nell'Unione per ciascuna categoria di tali prodotti
è indicato nell'allegato II‑C del presente accordo. 2. Quando il volume delle importazioni
di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 raggiunge il 70%
del volume indicato nell'allegato II‑C a partire dal 1° gennaio
di qualsiasi anno, l'Unione notifica alla Georgia il volume delle importazioni
del prodotto o dei prodotti interessati. A seguito di tale notifica ed entro 14
giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il volume delle importazioni
di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente
articolo raggiunge l'80% del volume indicato nell'allegato II‑C, la
Georgia fornisce all'Unione delucidazioni in merito alla sua capacità di
produrre i prodotti per l'esportazione nell'Unione in eccesso rispetto ai
volumi di cui all'allegato II‑C. Se tali importazioni raggiungono il
100% del volume indicato nell'allegato II‑C e in assenza di
delucidazioni da parte della Georgia, l'Unione può temporaneamente sospendere
il trattamento preferenziale riservato ai prodotti interessati. La sospensione è applicabile per un periodo di
sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere
il trattamento preferenziale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. Tutte le sospensioni temporanee
adottate a norma del paragrafo 2 sono notificate dall'Unione alla Georgia
senza indebito ritardo. 4. L'Unione revoca la sospensione
temporanea prima della scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore se la
Georgia, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, fornisce elementi validi e sufficienti comprovanti che il
volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al
volume di cui all'allegato II‑C del presente accordo deriva da un
cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia
per il prodotto o i prodotti interessati. 5. L'allegato II‑C del
presente accordo può essere modificato e il volume può essere variato previo
comune accordo tra l'Unione e la Georgia nell'ambito del Comitato di
associazione riunito in formazione "Commercio" su richiesta della
Georgia, per rispecchiare i cambiamenti del livello di capacità di produzione
ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati. ARTICOLO
28 Clausola
di standstill Nessuna Parte può imporre un nuovo dazio
doganale su una merce originaria dell'altra Parte o aumentare un dazio doganale
applicato alla data di entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il
diritto di ciascuna Parte di mantenere o aumentare un dazio doganale secondo
quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC. ARTICOLO
29 Dazi
doganali sulle esportazioni Nessuna Parte adotta o mantiene in vigore dazi
o imposte doganali diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 30
del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di
merci nel territorio dell'altra Parte. ARTICOLO
30 Diritti
e altri oneri Ciascuna Parte assicura, conformemente
all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i
diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre
misure di cui all'articolo 26 del presente accordo, applicati o connessi
all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo
dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci
di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni
a scopi fiscali. SEZIONE
3 MISURE
NON TARIFFARIE ARTICOLO
31 Trattamento
nazionale Ciascuna Parte accorda il trattamento
nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità all'articolo III del
GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo,
l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati
nel presente accordo e ne fanno parte integrante. ARTICOLO
32 Restrizioni
all'importazione e all'esportazione Nessuna Parte adotta o mantiene divieti o
restrizioni all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o
alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra
Parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o in conformità
all'articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A tale
scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono
incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante. SEZIONE
4 DISPOSIZIONI
SPECIFICHE RELATIVE ALLE MERCI ARTICOLO
33 Eccezioni
generali Nessuna disposizione del presente capo può
essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure
conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle
relative note interpretative pertinenti, che sono incorporati nel presente
accordo e ne fanno parte integrante. SEZIONE
5 COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA
E COORDINAMENTO CON ALTRI PAESI ARTICOLO
34 Revoca
temporanea delle preferenze 1. Le Parti convengono che la
cooperazione e l'assistenza amministrative sono fondamentali ai fini
dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso a norma
del presente capo e sottolineano il proprio impegno a contrastare le
irregolarità e le frodi doganali e le questioni ad esse collegate. 2. Quando una parte constata, in base a
informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione o assistenza amministrativa
e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente capo ad opera
dell'altra Parte, essa può sospendere provvisoriamente il trattamento
preferenziale in questione riservato al prodotto o ai prodotti interessati
conformemente a quanto disposto nel presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per
mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro: a) una
reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario
della merce o delle merci interessate; b) un
reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova
dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato
nel procedere a questi adempimenti; c) un
reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione ad effettuare visite di
controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di
informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in
questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale
autorizzazione. 4. Ai fini del presente articolo, la
constatazione di irregolarità o di frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora
si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, del volume
delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e
della capacità di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a
dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi. 5. L'applicazione di una sospensione
temporanea è subordinata alle seguenti condizioni: a) la
Parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione
o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o di frodi ad opera
dell'altra Parte notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di
associazione riunito in formazione "Commercio", di cui all'articolo 408,
paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia
consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le
informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione
accettabile per entrambe le Parti; b) qualora
le Parti abbiano avviato, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in
formazione "Commercio", le consultazioni di cui sopra senza pervenire
a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata
può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il
prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata
senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione
"Commercio"; c) le
sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto
necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La
loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di
scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno
giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni
periodiche in seno al Comitato di associazione riunito in formazione
"Commercio" allo scopo, in particolare, di revocarle non appena
cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. 6. Ciascuna Parte pubblica, in
conformità alle proprie procedure interne, gli avvisi agli importatori relativi
ad ogni notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), ad ogni decisione
di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché ad ogni proroga o revoca di
cui al paragrafo 5, lettera c). ARTICOLO
35 Gestione
degli errori amministrativi Nel caso in cui, nel gestire correttamente il
sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le
disposizioni del protocollo I del presente accordo relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore
che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che
subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito
in formazione "Commercio", di cui all'articolo 408,
paragrafo 4, del presente accordo, vagli le possibilità di adottare le
misure del caso per risolvere la situazione. ARTICOLO
36 Accordi
con altri paesi 1. Il presente accordo non osta al
mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o
intese sul traffico transfrontaliero, tranne se in contrasto con il regime
commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di
associazione riunito in formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, su richiesta di
una delle Parti, queste procedono a consultazioni sugli accordi che
istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico
transfrontaliero e su altre questioni importanti relative alle rispettive
politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso
dell'adesione di un paese terzo all'UE, queste consultazioni vengono avviate in
modo che si tenga conto dei reciproci interessi dell'Unione e della Georgia
sanciti dal presente accordo. CAPO 2 MISURE
DI DIFESA COMMERCIALE SEZIONE
1 MISURE
DI SALVAGUARDIA GLOBALI ARTICOLO
37 Disposizioni
generali 1. Le Parti confermano i loro diritti e
i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e
dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A
dell'accordo OMC ("accordo sulle misure di salvaguardia"),
nonché dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui
all'allegato 1A dell'accordo OMC ("accordo
sull'agricoltura"). 2. Le regole di origine preferenziali
stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali),
capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del
presente accordo non si applicano alla presente sezione. 3. Le disposizioni contenute nella
presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni
commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. ARTICOLO
38 Trasparenza 1. La Parte che apre un'inchiesta di
salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima
abbia un interesse economico sostanziale. 2. In deroga all'articolo 37 del
presente accordo e su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre
un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia
notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni
pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione
delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative
all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e
alle conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la
possibilità di avviare consultazioni. 3. Ai fini del presente articolo, si
considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli
ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto
importato, in termini di volume o di valore assoluti. ARTICOLO
39 Applicazione
delle misure 1. Nell'istituire le misure di
salvaguardia, le Parti si adoperano perché esse incidano il meno possibile sui
loro scambi commerciali bilaterali. 2. Ai fini del paragrafo 1 del
presente articolo, se una Parte intende applicare misure di salvaguardia
definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro
istituzione, ne dà notifica all'altra Parte e le offre la possibilità di
avviare consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si
perviene a una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le
misure idonee a risolvere il problema. SEZIONE
2 MISURE
ANTIDUMPING E COMPENSATIVE ARTICOLO
40 Disposizioni
generali 1. Le Parti riaffermano i loro diritti e
i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994,
dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del
GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC ("accordo
antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC ("accordo
SCM"). 2. Le regole di origine preferenziali
stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali),
capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del
presente accordo non si applicano alla presente sezione. 3. Le disposizioni contenute nella
presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni
commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente
accordo. ARTICOLO
41 Trasparenza 1. Le Parti convengono che le misure
antidumping e compensative dovrebbero essere utilizzate in piena conformità
alle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM
ed essere basate su un sistema equo e trasparente. 2. Immediatamente dopo l'eventuale
istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le
Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e
tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare
le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo
antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. La
comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo
sufficiente per formulare le loro osservazioni. 3. Purché lo svolgimento dell'inchiesta
non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna Parte interessata è data la
possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel
quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni. ARTICOLO
42 Considerazione
dell'interesse pubblico Una Parte può non applicare le misure
antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante
l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure
non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si
basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso,
compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e
degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni
pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta. ARTICOLO
43 Regola
del dazio inferiore Se una Parte decide di imporre un dazio
antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio
non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione
compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo
totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe
sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna. CAPO 3 OSTACOLI
TECNICI AL COMMERCIO, NORMAZIONE,
METROLOGIA, ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ARTICOLO
44 Campo
di applicazione e definizioni 1. Il presente capo si applica
all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle
regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità
definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto
nell'allegato 1A dell'accordo OMC ("accordo TBT"), che
possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti. 2. In deroga al paragrafo 1, il
presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite
nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e
fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC
("accordo SPS"), né alle specifiche in materia di acquisti
elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o
di consumo. 3. Ai fini del presente capo si
applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT. ARTICOLO
45 Conferma
dell'accordo TBT Le Parti confermano i diritti e gli obblighi
reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente
accordo e ne fa parte integrante. ARTICOLO
46 Cooperazione
tecnica 1. Le Parti rafforzano la loro
cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche, della
metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e dei sistemi di
valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca
dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo
scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai
livelli orizzontale e settoriale. 2. Nel quadro della loro cooperazione,
le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative
volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro: a) nel
rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio
di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore
qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della
vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento
e per un utilizzo efficiente delle risorse normative; b) nel
promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi,
pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza
del mercato, valutazione della conformità e accreditamento; c) nel
promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità in Georgia per quanto
riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della
conformità e il sistema di vigilanza del mercato; d) nel
promuovere la partecipazione della Georgia ai lavori delle competenti
organizzazioni europee; e) nel
ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che
dovessero presentarsi; e f) se
del caso, nel profondere sforzi per coordinare le loro posizioni rispetto a
questioni di interesse reciproco nelle organizzazioni internazionali che si occupano
di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). ARTICOLO
47 Ravvicinamento
delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della
conformità 1. Tenendo conto delle proprie priorità
di ravvicinamento in diversi ambiti, la Georgia adotta le misure necessarie per
conseguire progressivamente il ravvicinamento alle regolamentazioni tecniche,
alle norme, alla metrologia, all'accreditamento, alla valutazione della conformità,
ai corrispondenti sistemi e al sistema di vigilanza del mercato dell'Unione e
si impegna a rispettare i principi e le pratiche stabiliti nell'acquis
pertinente dell'Unione (elenco indicativo nell'allegato III‑B del
presente accordo). Un elenco delle misure di ravvicinamento figura
nell'allegato III‑A del presente accordo, modificabile con decisione
del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di
cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. 2. Allo scopo di conseguire tali
obiettivi, la Georgia: a) tenendo
conto delle proprie priorità, opera un ravvicinamento progressivo della propria
legislazione all'acquis pertinente dell'Unione; e b) consegue
e mantiene il livello di efficacia amministrativa e istituzionale necessario
per realizzare un sistema efficace e trasparente indispensabile per
l'attuazione del presente capo. 3. La Georgia si astiene dal modificare
la legislazione orizzontale e settoriale nelle aree prioritarie per il
ravvicinamento, se non per ravvicinarla progressivamente al corrispondente acquis
dell'Unione e per mantenere tale ravvicinamento. La Georgia notifica all'UE
tali modifiche della sua legislazione interna. 4. La Georgia garantisce e agevola la
partecipazione dei suoi organismi nazionali competenti, in base ai rispettivi
settori di attività e al possesso dello status di membro di tali organismi,
agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione,
metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento
compreso. 5. Allo scopo di integrare il proprio
sistema di normazione, la Georgia fa quanto in suo potere affinché il proprio
organismo di normazione: a) recepisca
progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN),
comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una
presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella
legislazione della Georgia; b) contemporaneamente
a tale recepimento, ritiri le norme nazionali contrastanti; c) soddisfi
progressivamente le altre condizioni per ottenere lo status di membro a pieno
titolo degli organismi europei di normazione. ARTICOLO
48 Accordo
sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali
(ACAA) Le Parti possono in prospettiva concordare
l'integrazione di un accordo sulla valutazione della conformità e
sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) come protocollo del presente
accordo, in cui sono contemplati uno o più settori concordati in seguito a
verifica dell'Unione che la legislazione settoriale e orizzontale pertinente,
le istituzioni e le norme della Georgia siano state completamente ravvicinate a
quelle dell'Unione. Tale ACAA prevederà che gli scambi commerciali di prodotti
tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni
applicabili agli scambi commerciali degli stessi prodotti tra gli Stati membri. ARTICOLO
49 Marcatura
ed etichettatura 1. Fatte salve le disposizioni degli
articoli 47 e 48 del presente accordo, le Parti, per quanto
concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in
materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui al
capo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono
elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili
ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia
di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli
scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo,
tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale
obiettivo. 2. Per quanto riguarda in particolare la
marcatura o l'etichettatura obbligatoria, le Parti convengono: a) di
adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marcatura o
etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis
dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della
sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; b) che
una Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non
imporre l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette;
e c) che
le Parti conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura
o sulla marcatura in una determinata lingua. CAPO 4 MISURE
SANITARIE E FITOSANITARIE ARTICOLO
50 Obiettivo 1. Il presente capo ha l'obiettivo di
agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e
fitosanitarie (misure SPS), incluse tutte le misure elencate
nell'allegato IV del presente accordo, tutelando nel contempo la vita e la
salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante: a) la
garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili
agli scambi elencate nell'allegato IV del presente accordo; b) il
ravvicinamento del sistema normativo della Georgia a quello dell'Unione; c) il
riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e
l'applicazione del principio di regionalizzazione; d) l'istituzione
di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute
da una Parte, elencate nell'allegato IV del presente accordo; e) il
mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS; f) l'istituzione
di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e g) il
miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le Parti per quanto
attiene alle misure elencate nell'allegato IV del presente accordo. 2. Il presente capo mira inoltre a
raggiungere un'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il
benessere degli animali. ARTICOLO
51 Obblighi
multilaterali Le Parti riaffermano i propri diritti e i
propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare
nell'accordo SPS. ARTICOLO
52 Campo
di applicazione Il presente capo si applica a tutte le misure
sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o
indirettamente, sugli scambi commerciali tra le Parti, comprese tutte le misure
elencate nell'allegato IV del presente accordo. Tale campo di applicazione
lascia impregiudicato il campo di applicazione del ravvicinamento disposto
all'articolo 55 del presente accordo. ARTICOLO
53 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misure sanitarie e
fitosanitarie": le misure definite al paragrafo 1
dell'allegato A dell'accordo SPS (misure SPS); 2. "animali": gli animali
definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario
per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale
(OIE), rispettivamente; 3. "prodotti animali": i
prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici,
come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE; 4. "sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano": i corpi interi o le parti di
animali, nonché i prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da
animali non destinati al consumo umano, elencati nell'allegato IV‑A,
parte 2(II), del presente accordo; 5. "vegetali": le piante vive
e determinate parti vive di piante, comprese le sementi e il germoplasma: a) i
frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; b) le
verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; c) i
tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi; d) i
fiori recisi; e) i
rami con foglie; f) gli
alberi tagliati con foglie; g) le
colture di tessuti vegetali; h) le
foglie, il fogliame; i) il
polline vivo; e j) le
gemme, le talee, le marze; 6. "prodotti vegetali": i
prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento
semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato IV‑A,
parte 3, del presente accordo; 7. "sementi": le sementi in
senso botanico destinate a essere piantate; 8. "organismi nocivi":
qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno
dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali; 9. "zone protette": le zone ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le
misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità o
di eventuali disposizioni che ad esso succederanno; 10. "malattia animale": una
manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali; 11. "malattia degli animali di
acquacoltura": un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più
agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali
acquatici dell'OIE; 12. "infezione negli animali":
la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla
presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione; 13. "norme per il benessere degli
animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate
dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE; 14. "livello di protezione sanitaria
e fitosanitaria adeguato": quello definito al paragrafo 5
dell'allegato A dell'accordo SPS; 15. "regione": con riferimento
alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli
animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale
definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento
all'Unione, per "territorio" o "paese" si intende il
territorio dell'Unione; 16. "zona indenne": una zona
nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata
scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta
attraverso l'applicazione di misure ufficiali; 17. "regionalizzazione": la
nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS; 18. "spedizione di animali o di
prodotti animali": un numero di animali o un quantitativo di prodotti
animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento,
trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere
e originari della stessa Parte esportatrice o di una stessa regione di tale
Parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più merci o
partite; 19. "spedizione di vegetali o di
prodotti vegetali": un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o
altri articoli trasportati da una Parte ad un'altra Parte e accompagnati, se
necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere
composta di una o più merci o partite; 20. "partita": un numero di
unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione
e dell'origine e facente parte di una spedizione; 21. "equivalenza per scopi
commerciali" (equivalenza): le misure elencate nell'allegato IV
applicate dalla Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle misure
elencate nell'allegato IV applicate dalla Parte importatrice, raggiungono
oggettivamente il livello di protezione adeguato della Parte importatrice o un
livello di rischio accettabile; 22. "settore": la struttura
della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti
in una Parte; 23. "sottosettore": una parte
ben definita e controllata di un settore; 24. "merci": i prodotti o gli
oggetti di cui ai punti da 2 a 7; 25. "autorizzazione d'importazione
specifica": una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle
autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per
consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla Parte
esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo; 26. "giorni lavorativi": i
giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in
una delle Parti; 27. "ispezione": l'esame di
qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al
benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle
prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere
degli animali; 28. "ispezione fitosanitaria":
l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli
regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la
conformità alla regolamentazione fitosanitaria; 29. "verifica": il controllo,
mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono
stati soddisfatti requisiti specifici. ARTICOLO
54 Autorità
competenti Le Parti si informano reciprocamente in merito
alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le
loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per
le questioni sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS") di cui
all'articolo 65 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente
di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla
ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a
tali autorità competenti. ARTICOLO
55 Ravvicinamento
progressivo 1. La Georgia procede al ravvicinamento
progressivo delle sue misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in
materia di benessere degli animali e di altre misure legislative di cui
all'allegato IV del presente accordo alla legislazione dell'Unione, sulla
base dei principi e delle procedure di cui all'allegato XI del presente
accordo. 2. Le Parti collaborano al
ravvicinamento progressivo e allo sviluppo di capacità. 3. Il sottocomitato SPS verifica
regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato XI
del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sul
ravvicinamento. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente accordo, la Georgia presenta un elenco delle misure di
legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e
di altre misure legislative dell'UE, come definite all'allegato IV del
presente accordo, che la Georgia sottoporrà a ravvicinamento. L'elenco è
suddiviso in settori prioritari, indicanti le merci o i gruppi di merci
specifici per i quali risulteranno agevolati gli scambi commerciali mediante il
ravvicinamento. Tale elenco di ravvicinamento è il documento di riferimento per
l'attuazione del presente capo. ARTICOLO
56 Riconoscimento,
ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario e fitosanitario
e delle condizioni regionali Riconoscimento
dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli
animali o gli organismi nocivi 1. Per quanto riguarda le malattie
animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le
seguenti disposizioni: a) la
Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status
zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni, determinato a norma
della procedura definita nell'allegato VI del presente accordo,
relativamente alle malattie animali di cui all'allegato V‑A del
presente accordo; b) se
una Parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo
territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata
malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V‑A del
presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status a norma
della procedura di cui all'allegato VI, parte C, del presente
accordo. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni
di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status
riconosciuto alle Parti, corredate di nota esplicativa; c) le
Parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei
territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore
delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una
malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V‑A del
presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le
definizioni dell'OIE. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le
importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti
allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e d) fatti
salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e
sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e
chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o
verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e
amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità
alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
presente paragrafo. 2. Per quanto riguarda gli organismi
nocivi, si applicano le seguenti disposizioni: a) le
Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli
organismi nocivi di cui all'allegato V‑B del presente accordo
determinato nell'allegato VI‑B; e b) fatti
salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e
sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e
chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o
verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e
amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità
alle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Riconoscimento
della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni da organismi nocivi
e delle zone protette 3. Le Parti riconoscono le nozioni di
regionalizzazione e di zone indenni da organismi nocivi, quali precisate nella
Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 (IPPC) e
nelle norme internazionali per le misure sanitarie (ISPM) dell'Organizzazione
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e quella di zone protette ai sensi
della direttiva 2000/29/CE, e decidono di applicarle ai loro scambi
bilaterali. 4. Le Parti convengono che le decisioni
di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui
all'allegato V‑A del presente accordo e gli organismi nocivi
elencati nell'allegato V‑B sono prese conformemente a quanto
disposto nell'allegato VI, parti A e B, del presente
accordo. 5. Per quanto riguarda le malattie animali,
a norma dell'articolo 58 del presente accordo, la Parte esportatrice che
chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di
regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione
circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto
salvo l'articolo 59 del presente accordo e sempre che la Parte
importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni
supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si
considera accettata. Le consultazioni di cui al primo comma del
presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3,
del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni
supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La
verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma
dell'articolo 62 del presente accordo ed entro venticinque giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 6. Per quanto riguarda gli organismi
nocivi, ciascuna Parte dispone che negli scambi commerciali di vegetali,
prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status
concernente gli organismi nocivi di una zona riconosciuta dall'altra Parte come
zona protetta o come zona indenne da organismi nocivi. Una Parte che chiede
all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne da organismi nocivi
notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i
dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona,
secondo quanto stabilito dalle norme FAO o IPPC appropriate, incluse le norme
internazionali per le misure fitosanitarie. Fatto salvo l'articolo 64 del
presente accordo e sempre che una Parte non sollevi esplicitamente un'obiezione
e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi
dalla notifica, la decisione di regionalizzazione così notificata, relativa a
zone indenni, si considera accettata; e le consultazioni di cui al primo comma del
presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3,
del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni
supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui
al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 62
del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa
richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura
in questione. 7. Una volta espletate le procedure di
cui ai paragrafi da 4 a 6, e fatto salvo l'articolo 64 del
presente accordo, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure
legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali
su tali basi. Compartimentalizzazione 8. Le Parti possono instaurare un
ulteriore dialogo in merito alla questione della compartimentalizzazione. ARTICOLO
57 Riconoscimento
dell'equivalenza 1. L'equivalenza può essere riconosciuta
in relazione a: a) una
singola misura; b) un
gruppo di misure; oppure c) un
sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo
di merci. 2. Per quanto riguarda il riconoscimento
dell'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra
obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale
richiesta. Tale valutazione può comprendere ispezioni o verifiche. 3. Quando la Parte esportatrice chiede
il riconoscimento dell'equivalenza come stabilito al paragrafo 1 del
presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal
ricevimento della richiesta della Parte importatrice la procedura di consultazione,
che comprende le fasi descritte nell'allegato VIII del presente accordo.
Se la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della Parte
importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui
all'articolo 65 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo
svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo. 4. La Georgia informa l'Unione non
appena viene conseguito il ravvicinamento in relazione a una misura, ad un
gruppo di misure o ad un sistema di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, in seguito alla verifica di cui all'articolo 55,
paragrafo 3, del presente accordo. Tale notifica è considerata una
richiesta da parte della Georgia di avviare la procedura per il riconoscimento
dell'equivalenza delle misure interessate, come stabilito al paragrafo 3
del presente articolo. 5. Se non diversamente convenuto, la
Parte importatrice completa la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza
di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro 360 giorni dal
ricevimento della richiesta della Parte esportatrice, accompagnata da un
fascicolo comprovante l'equivalenza. Tale termine può essere prorogato nel caso
delle colture stagionali, quando ciò sia giustificato per consentire una
verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura. 6. La Parte importatrice determina
l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri
articoli conformemente alle ISPM pertinenti. 7. Qualora una delle Parti modifichi le
misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice può revocare o
sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente: a) a
norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte
esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle
proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile
effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta
giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, la Parte importatrice
comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuerà ad essere
riconosciuta sulla base delle misure proposte; b) a
norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte
importatrice informa tempestivamente la Parte esportatrice delle proposte di
modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento
dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza
riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza,
le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di
cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte. 8. Il riconoscimento, la sospensione o
la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte
importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e
legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una
motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni
contemplate nel presente articolo. In caso di non riconoscimento, di sospensione
o di revoca dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte
esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al
paragrafo 3. 9. Fatto salvo l'articolo 64 del
presente accordo, la Parte importatrice non può revocare o sospendere
l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una
delle Parti. 10. Qualora la Parte importatrice
riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di
cui all'allegato VIII del presente accordo, il sottocomitato SPS,
conformemente alla procedura stabilita all'articolo 65, paragrafo 5,
del presente accordo, riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi commerciali
tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei
controlli materiali alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing
degli stabilimenti. Lo status di riconoscimento dell'equivalenza
figura nell'allegato XII del presente accordo. ARTICOLO
58 Trasparenza
e scambio di informazioni 1. Fatto salvo l'articolo 59 del
presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca
dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo dell'altra Parte
responsabili dell'applicazione delle misure di cui all'allegato IV del
presente accordo e dell'efficacia di tali strutture e meccanismi. Un mezzo per
conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit
internazionali nei casi in cui siano rese pubbliche e le Parti possano
scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a
seconda dei casi. 2. Nel quadro del ravvicinamento della
legislazione di cui all'articolo 55 del presente accordo o del
riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 57 del presente
accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche
legislative o procedurali adottate nei settori interessati. 3. In questo contesto, l'Unione informa
con congruo anticipo la Georgia in merito a modifiche della propria
legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica
conseguente della sua legislazione. È auspicabile che sia raggiunto il livello di
cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti
legislativi su richiesta di una delle Parti. A tale scopo, ciascuna Parte notifica
all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano inoltre
reciprocamente ogni modifica relativa ai punti di contatto. ARTICOLO
59 Notifiche,
consultazioni e facilitazione delle comunicazioni 1. Ciascuna Parte notifica all'altra
Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o
rilevante per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, comprese
le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti
animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla
salute, in particolare: a) tutte
le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui
all'articolo 56 del presente accordo; b) la
presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate
nell'allegato V‑A del presente accordo o degli organismi nocivi
regolamentati elencati nell'allegato V‑B del presente accordo; c) le
risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a
malattie animali e ad organismi nocivi non elencati negli allegati V‑A e
V‑B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi
nocivi; e d) tutte
le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure
adottate per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per
proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle
politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione. 2. Le notifiche vengono effettuate per
iscritto e inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 58,
paragrafo 1, del presente accordo. Per notifica scritta si intende una notifica
inviata per posta, fax o e-mail. 3. Se una Parte nutre gravi
preoccupazioni circa un rischio per la salute delle persone, degli animali o
dei vegetali, su richiesta di tale Parte si procede quanto prima, e comunque
entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, a consultazioni in
merito alla situazione. In questi casi ciascuna Parte si adopera per fornire
tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e
pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela
della salute delle persone, degli animali o dei vegetali. 4. Su richiesta di una Parte, le
consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque
entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna Parte si
adopera per fornire tutte le informazioni richieste. 5. Su richiesta di una Parte, le
consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo
sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le
consultazioni cura la redazione dei relativi verbali, che sono formalmente
approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del presente
accordo. 6. L'applicazione reciproca di un
sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per le
emergenze veterinarie e fitosanitarie avrà inizio in una fase successiva, una
volta che la Georgia avrà attuato la legislazione necessaria in materia e
creato le condizioni per il loro corretto funzionamento in loco. ARTICOLO
60 Condizioni
commerciali 1. Condizioni di importazione precedenti
al riconoscimento dell'equivalenza: a) le
Parti convengono di stabilire condizioni precedenti al riconoscimento
dell'equivalenza per tutte le merci contemplate nell'allegato IV‑A e
nell'allegato IV‑C, punti 2 e 3, del presente
accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 56 del
presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si
applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore
del presente accordo e a norma del suo articolo 58, la Parte importatrice
informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari
d'importazione per le merci di cui agli allegati IV‑A e IV‑C del
presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei
certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali
prescritti dalla Parte importatrice; e b) i) le
modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al
paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono conformi alle
procedure di notifica pertinenti dell'accordo SPS; ii) fatto
salvo l'articolo 64 del presente accordo, la Parte importatrice tiene
conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in
vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a),
del presente articolo; e iii) qualora
non si attenga a tali condizioni di notifica di cui al paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo, la Parte importatrice continua ad
accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni
precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle
condizioni di importazione modificate. 2. Condizioni di importazione successive
al riconoscimento dell'equivalenza: a) entro
novanta giorni dalla data della decisione relativa al riconoscimento
dell'equivalenza di cui all'articolo 57, paragrafo 10, del presente
accordo, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie
per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali
delle merci di cui agli allegati IV‑A e IV‑C,
punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di
certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può
quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato X‑B
del presente accordo; b) per
le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia
riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a
essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo. Su richiesta della Parte esportatrice,
si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo. 3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C,
punto 2, del presente accordo, non sono soggette ad alcuna autorizzazione
d'importazione tra le Parti. 4. Per quanto riguarda le condizioni che
incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a),
del presente articolo, su richiesta della Parte esportatrice, le Parti avviano
consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65
del presente accordo onde concordare le condizioni di importazione alternative
o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette
condizioni di importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della
Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto
l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro
novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per
consentire l'importazione sulla base delle condizioni di importazione
concordate. 5. Elenco degli stabilimenti,
riconoscimento provvisorio a) Per
le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV‑A,
parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice
corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce
provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui
all'allegato VII, punto 2, del presente accordo, situati nel
territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti.
Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui
all'allegato VII del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano
richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure
legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali
basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle
relative garanzie della Parte importatrice. L'elenco iniziale
degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato VII del presente
accordo; b) per
le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2,
lettera a), del presente articolo, la Parte esportatrice trasmette alla
Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della
Parte importatrice. 6. Su richiesta di una Parte, l'altra
Parte fornisce la motivazione e i dati giustificativi necessari per le
decisioni di cui al presente articolo. ARTICOLO
61 Procedura
di certificazione 1. Ai fini delle procedure di
certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le
Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato X del presente
accordo. 2. Il sottocomitato SPS di cui
all'articolo 65 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in
caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati. 3. Nel quadro del ravvicinamento
legislativo di cui all'articolo 55 del presente accordo, le Parti
concordano, se del caso, modelli comuni di certificati. ARTICOLO
62 Verifica 1. Per mantenere la fiducia
nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte
ha il diritto: a) di
effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di
certificazione delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del
caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti,
nonché alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e
dell'IPPC; b) di
ricevere informazioni dall'altra Parte relative al suo sistema di controllo e
di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale
sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili
alle Parti. 2. Ciascuna Parte può condividere con
soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto
eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La
condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel
rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti. 3. Se la Parte importatrice decide di
effettuare una visita di verifica presso la Parte esportatrice, la Parte
importatrice notifica tale visita di verifica alla Parte esportatrice almeno
sessanta giorni lavorativi prima della data prevista, eccetto in casi di
emergenza o se le Parti concordano diversamente. L'eventuale modifica di tale
visita è concordata tra le Parti. 4. I costi sostenuti per effettuare la
verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione
delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del caso, sono a carico
della Parte che effettua la verifica o l'ispezione. 5. Il progetto di comunicazione scritta
relativa alle verifiche è trasmesso alla Parte esportatrice entro sessanta
giorni lavorativi dalla fine della verifica. La Parte esportatrice dispone di
quarantacinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le
osservazioni della Parte esportatrice vengono allegate e, se del caso, incluse
nella versione finale. Quando tuttavia durante la verifica sia accertato un
grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la
Parte esportatrice viene informata il prima possibile e comunque entro dieci
giorni lavorativi dalla fine della verifica. 6. A fini di chiarezza, i risultati
delle verifiche possono contribuire alle procedure di cui agli
articoli 55, 57 e 63 del presente accordo, seguite dalle
Parti o da una di esse. ARTICOLO
63 Controlli
all'importazione e diritti d'ispezione 1. Le Parti convengono che i controlli
all'importazione effettuati dalla Parte importatrice sulle spedizioni della
Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui
all'allegato IX, parte A, del presente accordo. I risultati dei
controlli possono contribuire al processo di verifica di cui
all'articolo 62 del presente accordo. 2. La frequenza dei controlli materiali
all'importazione eseguiti da ciascuna Parte è indicata nell'allegato IX,
parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza
dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva
legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli
articoli 55, 57 e 60 del presente accordo o a seguito di verifiche,
consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. Il sottocomitato
SPS di cui all'articolo 65 modifica di conseguenza l'allegato IX,
parte B, del presente accordo mediante decisione. 3. I diritti d'ispezione, ove
applicabili, possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente
per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati
basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili. 4. La Parte importatrice informa la
Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni
comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui
diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità
amministrative dei controlli. 5. A decorrere da una data stabilita dal
sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo, le Parti
possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del presente
accordo, onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei
controlli materiali all'importazione sulle merci di cui all'articolo 60,
paragrafo 2, lettera a), del presente accordo. A decorrere da tale data, le Parti possono
approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate
merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per
le merci interessate. ARTICOLO
64 Misure
di salvaguardia 1. Qualora la Parte esportatrice adotti
nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore
suscettibile di costituire un pericolo o un rischio grave per la salute delle
persone, degli animali o dei vegetali, la Parte esportatrice adotta, fatto
salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per
prevenire l'introduzione del pericolo o del rischio nel territorio della Parte
importatrice. 2. La Parte importatrice può adottare,
per gravi motivi connessi alla salute delle persone, degli animali o dei
vegetali, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone,
degli animali o dei vegetali. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra
le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata
onde evitare inutili perturbazioni degli scambi. 3. La Parte che adotta misure a norma del
paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno
lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma
dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si
consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le
Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le
consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi
tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui
all'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo. ARTICOLO
65 Sottocomitato
per le questioni sanitarie e fitosanitarie 1. È istituito il sottocomitato SPS.
Esso si riunisce entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente
accordo, successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta
l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono
svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può
esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza. 2. Il sottocomitato SPS svolge i
seguenti compiti: a) esamina
ogni questione relativa al presente capo; b) monitora
l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere
in relazione alla sua attuazione; c) riesamina
gli allegati da IV a XII del presente accordo, tenendo
conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle
procedure previste nel presente capo; d) modifica,
mediante una decisione che forma titolo esecutivo, gli
allegati da IV a XII del presente accordo, alla luce del
riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto
altrimenti previsto nel presente capo; e e) formula
pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VIII (Disposizioni
istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame
di cui alla lettera c) del presente paragrafo. 3. Le Parti decidono di istituire, se
del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a
livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche
e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano
competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a
carattere scientifico o gruppi di esperti, la cui composizione non è
necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti. 4. Il sottocomitato SPS informa
regolarmente il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, mediante una relazione sulle attività e sulle decisioni prese
nei limiti delle proprie competenze. 5. Il sottocomitato SPS adotta le
procedure di lavoro durante la prima riunione. 6. Ogni decisione, raccomandazione,
relazione o altra azione ad opera del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo
stabilito dal sottocomitato SPS è adottata per consenso tra le Parti. CAPO 5 DOGANE
E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI ARTICOLO
66 Obiettivi 1. Le Parti riconoscono l'importanza
delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi
nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di
rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e
le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni
competenti consentano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e
contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo. 2. Le Parti riconoscono che va
attribuita la massima importanza agli obiettivi di politica pubblica, compresi
la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da
perseguire con un approccio equilibrato. ARTICOLO
67 Legislazione
e procedure 1. Le Parti convengono di dare, in linea
di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva
legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le
procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie,
imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e tra l'altro: a) tuteleranno
e faciliteranno il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il
rispetto delle disposizioni di legge; b) eviteranno
oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, preverranno
le frodi e agevoleranno ulteriormente gli operatori economici il cui grado di
rispetto delle norme è elevato; c) applicheranno
un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali; d) perseguiranno
maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle
pratiche doganali; e) applicheranno
tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a
posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare
l'ingresso, l'uscita e lo svincolo delle merci; f) perseguiranno
la riduzione dei costi di adeguamento e una maggiore prevedibilità per tutti
gli operatori economici; g) garantiranno
la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure
applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito,
ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio; h) applicheranno
gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale,
compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD),
dalla Convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990,
dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato del 1983, dall'OMC,
dalla Convenzione TIR delle Nazioni Unite del 1975, dalla Convenzione
sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982; e
potranno tenere conto del Framework of Standards to Secure and Facilitate
Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio
mondiale) dell'OMC, nonché degli orientamenti della Commissione europea come i Customs
Blueprints, se del caso; i) adotteranno
le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione
riveduta della Convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione
dei regimi doganali del 1973; j) prenderanno
decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di
classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una
decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore
interessato e senza effetto retroattivo, salvo che non sia stata presa in base
a informazioni inesatte o incomplete; k) introdurranno
e applicheranno, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori,
procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati; l) stabiliranno
norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio
delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei
requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi
ingiustificati; e m) applicheranno
norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate laddove le agenzie
governative offrano servizi prestati anche dal settore privato. 2. Per migliorare i metodi di lavoro
garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza,
l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti: a) intraprendono
ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla
standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e
dalle altre autorità competenti; b) semplificano,
ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento
rapidi delle merci; c) instaurano
procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscono il diritto di
presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni
delle autorità doganali e delle altre autorità competenti riguardanti merci
presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili e i
relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle
autorità per assicurare il diritto al ricorso; d) quando
un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di
un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate
e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di
salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo
delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una
cauzione o un deposito; e e) assicurano
il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle
frontiere, mediante l'applicazione, se del caso, di misure incentrate sui
principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in
questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD
del 2003 e del Blueprint on Customs ethics della Commissione europea del
2007. 3. Le Parti convengono di eliminare: a) le
prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e b) le
prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di
destinazione. 4. Per quanto si riferisce al transito: a) ai
fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di
transito previste nelle disposizioni dell'OMC, in particolare l'articolo V
del GATT 1994 e le disposizioni correlate, compresi i chiarimenti e i
miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione
degli scambi. Tali disposizioni si applicano anche quando il transito delle
merci inizia o termina nel territorio di una Parte; b) le
Parti perseguono la progressiva interconnettività dei loro rispettivi regimi di
transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Georgia
al regime comune di transito[2]; c) le
Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità
competenti sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema
del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il
settore privato. ARTICOLO
68 Rapporti
con la comunità imprenditoriale Le Parti convengono: a) di
garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano
trasparenti, siano rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi
elettronici, e contengano la motivazione alla base della loro adozione. Sono
auspicabili consultazioni regolari e un periodo di tempo ragionevole tra la
pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate; b) sulla
necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del
settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in
materia doganale e commerciale; c) di
rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere
amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata
e di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici
doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per
la richiesta di informazioni; d) di
favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti
mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico basate, tra
l'altro, su quelle varate dall'OMD; e e) di
garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure in materia doganale e
quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli
operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano
gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi. ARTICOLO
69 Diritti
e oneri 1. Le Parti vietano i diritti amministrativi
di effetto equivalente a dazi o a oneri all'importazione o all'esportazione. 2. Per quanto riguarda i diritti e gli
oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna
Parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle
citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e
fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle
merci), del presente accordo: a) i
diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a
richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro
ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali,
nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di
effettuare l'importazione o l'esportazione; b) i
diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato; c) i
diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem; d) le
informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte
ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale.
Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il
servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli
oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e e) i
diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative
informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili. ARTICOLO
70 Valutazione
in dogana 1. La valutazione in dogana delle merci
oggetto di scambi tra le Parti è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo
relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto
nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modifiche.
Tali disposizioni dell'accordo OMC sono incorporate nel presente accordo e ne
fanno parte integrante. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi. 2. Le Parti cooperano al fine di
pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in
dogana. ARTICOLO
71 Cooperazione
doganale Le Parti rafforzano la cooperazione nel
settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del
presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un
controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le
Parti possono utilizzare come strumento di riferimento, se del caso, i Customs
Blueprints della Commissione europea. Per garantire il rispetto delle disposizioni
del presente capo, le Parti, tra l'altro: a) si
scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali; b) sviluppano
iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e
transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio
efficace alla comunità imprenditoriale; c) collaborano
all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali; d) si
scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei
dati sensibili e della protezione dei dati personali; e) cooperano
per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci,
inclusi i prodotti del tabacco; f) si
scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile,
posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane,
quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo
sviluppo (UNCTAD) e l'UNECE; g) collaborano
alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare
per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali,
nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo; h) si
scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare
sui sistemi di controllo doganale basati sul rischio e sull'applicazione dei
diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti
contraffatti; i) promuovono
il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle Parti, al fine di
agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli,
prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia
opportuno e fattibile; e j) riconoscono
reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato
commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli
scambi commerciali equivalenti. ARTICOLO
72 Assistenza
amministrativa reciproca nel settore doganale Fatte salve le altre forme di cooperazione
previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 71 del
medesimo, le Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore
doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo
relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. ARTICOLO
73 Assistenza
tecnica e sviluppo delle capacità Le Parti cooperano, in termini di assistenza
tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e
di facilitazione degli scambi commerciali. ARTICOLO
74 Sottocomitato
doganale 1. È istituito il sottocomitato
doganale, che risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo. 2. I compiti del sottocomitato doganale
comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e
dell'amministrazione del presente capo, anche ma non solo per quanto riguarda
la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle
dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli
scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. 3. Il sottocomitato doganale, tra
l'altro: a) provvede
al corretto funzionamento del presente capo e dei
protocolli I e II del presente accordo; b) adotta
modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei
protocolli I e II del presente accordo, anche per quanto
riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei
controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi
reciprocamente concordati; c) procede
a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure
future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione; d) formula
raccomandazioni, se del caso; e e) adotta
il proprio regolamento interno. ARTICOLO
75 Ravvicinamento
della normativa doganale Il ravvicinamento progressivo alla
legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale
avviene nei modi indicati nell'allegato XIII del presente accordo. CAPO 6 STABILIMENTO,
SCAMBI DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO SEZIONE
1 DISPOSIZIONI
GENERALI ARTICOLO
76 Obiettivo,
campo di applicazione e settori interessati 1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi
impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per
la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi
di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Gli appalti pubblici sono trattati al
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti
pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo va
interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti
pubblici. 3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 10 (Concorrenza),
del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle
sovvenzioni concesse dalle Parti. 4. In conformità alle disposizioni del
presente capo, ciascuna Parte conserva il diritto di legiferare e di adottare
nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di obiettivi
strategici legittimi. 5. Le disposizioni del presente capo non
si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere
al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza,
la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 6. Nessuna disposizione del presente
capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il
soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese
le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne
l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non
siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi
derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e
negli allegati XIV e XV del presente accordo[3]. ARTICOLO
77 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) "misura":
qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa
o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto
qualsiasi altra forma; b) "misure
adottate o mantenute in vigore da una Parte": le misure prese da: i) amministrazioni
e autorità centrali, regionali o locali; e ii) organismi
non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o
autorità centrali, regionali o locali; c) "persona
fisica di una Parte": un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un
cittadino della Georgia, in conformità alla rispettiva legislazione; d) "persona
giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque
organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o
altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i
trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o
le associazioni; e) "persona
giuridica di una Parte": una persona giuridica quale definita alla
lettera d) e costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno
Stato membro dell'UE o della Georgia, che abbia la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente
nel territorio[4]
cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel
territorio della Georgia. La persona giuridica
che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel
territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o
nel territorio della Georgia è considerata una persona giuridica dell'Unione o
della Georgia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo
effettivo e continuativo all'economia rispettivamente dell'Unione o della
Georgia; Fermo restando il
comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle
compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Georgia e
controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'UE o della
Georgia, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o
in Georgia in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno
Stato membro o della Georgia; f) "controllata"
di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica che appartiene o è
effettivamente controllata da tale persona giuridica[5]; g) "succursale"
di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica
che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società
madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture
necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se
necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede
sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre
ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne
costituisce la sede secondaria; h) "stabilimento": i) per
quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Georgia, il diritto
di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o
l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale
o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Georgia o nell'Unione; ii) per
quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o
della Georgia di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di
lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui
esercitano di fatto il controllo; i) "attività
economiche": le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e
artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; j) "attività":
l'esercizio di attività economiche; k) "servizi":
qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti
nell'esercizio dei pubblici poteri; l) "servizi
e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi o
attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o
più operatori economici; m) "prestazione
transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi: i) dal
territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte (modalità 1);
o ii) sul
territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte
(modalità 2); n) "prestatore
di servizi" di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una
Parte che intenda prestare o presti un servizio; o) "imprenditore":
una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti
un'attività economica per mezzo di uno stabilimento. SEZIONE
2 STABILIMENTO ARTICOLO
78 Campo
di applicazione La presente sezione si applica alle misure
adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento
in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne: a) l'estrazione,
la fabbricazione e la lavorazione[6]
di materiali nucleari; b) la
produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i
servizi audiovisivi; d) il
cabotaggio marittimo nazionale[7];
e e) i
servizi di trasporto aereo interno e internazionale[8], con
voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio
dei diritti di traffico, esclusi: i) i
servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono
ritirati dal servizio; ii) la
vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i
servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS); iv) i
servizi di assistenza a terra; v) i
servizi di gestione degli aeroporti. ARTICOLO
79 Trattamento
nazionale e trattamento della nazione più favorita 1. Fatte salve le riserve di cui
all'allegato XIV‑E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in
vigore del presente accordo, la Georgia concede: a) per
lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di
persone giuridiche dell'Unione: un trattamento non meno favorevole di quello
riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro
uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali
e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi; b) per
le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone
giuridiche dell'Unione in Georgia, una volta stabilite: un trattamento non meno
favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro
succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società
controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone
giuridiche di paesi terzi.[9] 2. Fatte salve le riserve di cui
all'allegato XIV‑A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in
vigore del presente accordo, l'Unione concede: a) per
lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di
persone giuridiche della Georgia: un trattamento non meno favorevole di quello
riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro
uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle
succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi
terzi; b) per
le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone
giuridiche della Georgia nell'Unione, una volta stabilite: un trattamento non
meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro
succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società
controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone
giuridiche di paesi terzi.[10] 3. Fatte salve le riserve degli allegati
XIV‑A e XIV‑E del presente accordo, le Parti non adottano
nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni,
rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di
persone giuridiche dell'Unione o della Georgia nel loro territorio o loro
attività successive allo stabilimento. ARTICOLO
80 Riesame 1. In vista della progressiva
liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con
cadenza periodica, le disposizioni della presente sezione e l'elenco di riserve
di cui all'articolo 79 del presente accordo nonché il contesto dello
stabilimento, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi
internazionali. 2. Nel contesto del riesame di cui al
paragrafo 1, le Parti valutano gli eventuali ostacoli allo stabilimento
che sono stati incontrati. Allo scopo di approfondire le disposizioni del
presente capo, se necessario le Parti individuano modalità adeguate per
superare tali ostacoli, che potrebbero comprendere ulteriori negoziati, anche
in materia di protezione degli investimenti e di procedure di risoluzione delle
controversie investitore-Stato. ARTICOLO
81 Altri
accordi Il presente capo non incide sui diritti degli
imprenditori delle Parti derivanti da eventuali accordi internazionali vigenti
o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'UE
e la Georgia. ARTICOLO
82 Norme
che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di
rappresentanza 1. Le disposizioni dell'articolo 79
del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di
norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio
di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di un'altra
Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze
giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le
succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche registrate nel
suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi
prudenziali. 2. La differenza di trattamento si
limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze
giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. SEZIONE
3 PRESTAZIONE
TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI ARTICOLO
83 Campo
di applicazione La presente sezione si applica alle misure
delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in
tutti i settori, tranne: a) i
servizi audiovisivi; b) il
cabotaggio marittimo nazionale[11];
e c) i
servizi di trasporto aereo interno e internazionale[12], con
voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio
dei diritti di traffico, esclusi: i) i
servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono
ritirati dal servizio; ii) la
vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i
servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS); iv) i
servizi di assistenza a terra; v) i
servizi di gestione degli aeroporti. ARTICOLO
84 Accesso
al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al
mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna Parte
riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento
non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati
XIV‑B e XIV‑F del presente accordo. 2. Salvo diversa disposizione contenuta
negli allegati XIV‑B e XIV‑F del presente accordo,
nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si
astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per
l'intero territorio, le seguenti misure: a) limitazioni
del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di
monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica
della necessità economica; b) limitazioni
del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel
settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una
verifica della necessità economica; o c) limitazioni
del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di
servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di
contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica. ARTICOLO
85 Trattamento
nazionale 1. Nei settori per i quali gli
allegati XIV‑B e XIV‑F del presente accordo contengono impegni
in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni
in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di
servizi dell'altra Parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla
prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di
quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori. 2. Una Parte può conformarsi all'obbligo
di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi
dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai
propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento
formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o
formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le
condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori
della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra
Parte. 4. Gli impegni specifici assunti in base
al presente articolo non vanno interpretati come implicanti l'obbligo per le
Parti di compensare gli svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal
carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione. ARTICOLO
86 Elenchi
degli impegni I settori liberalizzati da ciascuna Parte
secondo le disposizioni della presente sezione e le limitazioni, per mezzo di
riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai
servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono
specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XIV‑B
e XIV‑F del presente accordo. ARTICOLO
87 Riesame In vista della progressiva liberalizzazione
della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con
cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 86 del
presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di
ravvicinamento progressivo di cui agli
articoli 103, 113, 122 e 126 del presente accordo,
nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla
prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti. SEZIONE
4 PRESENZA
TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE
PER MOTIVI PROFESSIONALI ARTICOLO
88 Campo
di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle
misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel
loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di beni e
servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti
indipendenti, in conformità all'articolo 76, paragrafo 5, del
presente accordo. 2. Ai fini della presente sezione si
intende per: a) "personale
chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di
una Parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro[13],
responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento
appropriati di uno stabilimento. Il "personale chiave" comprende i
"visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di
uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una
società": i) "visitatori
per motivi professionali" responsabili della creazione di uno
stabilimento: le persone fisiche che ricoprono cariche elevate e sono
responsabili della creazione di uno stabilimento. Essi non offrono o prestano
servizi né sono impegnati in altre attività economiche che non siano in
relazione con la creazione di uno stabilimento, né percepiscono una
remunerazione da una fonte ubicata all'interno della Parte ospitante; ii) "personale
trasferito all'interno di una società": persone fisiche che sono alle
dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie da almeno un
anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società
controllata, una succursale o la società madre) dell'impresa/persona giuridica
nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata deve appartenere
a una delle categorie di seguito elencate: 1) dirigenti:
dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti
direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la
supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli
azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare
almeno coloro che: – dirigono
lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; – svolgono
compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con
mansioni di supervisione, professionali o gestionali; e – hanno
il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di
personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi
relativi al personale; 2) personale
specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze
non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di
ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello
stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo
delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche
dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di
attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa
l'appartenenza ad un albo professionale; b) "laureati
in tirocinio": persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona
giuridica di una Parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un
titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno
stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra Parte, ai fini
dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi
d'impresa[14]; c) "venditori
di beni e servizi alle imprese"[15]:
le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una
Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio
dell'altra Parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi
sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano
vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella
Parte ospitante, né si tratta di commissionari; d) "prestatori
di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di
una persona giuridica di una Parte la quale non è un'agenzia di servizi per il
collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile,
non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso
con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una
prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti
nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di
prestazione di servizi; e) "professionisti
indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono
stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non
dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso
con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non
tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale)
per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima
Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; f) "qualifiche":
i diplomi, i certificati ed altri attestati (di una qualifica formale)
rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative,
normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione
professionale. ARTICOLO
89 Personale
chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori per cui sono previsti
impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo e
soggetti alle riserve figuranti negli allegati XIV‑A e XIV‑E
o negli allegati XIV‑C e XIV‑G del presente accordo,
ciascuna Parte consente agli imprenditori dell'altra Parte di assumere presso
il loro stabilimento persone fisiche di tale Parte, purché tali dipendenti siano
personale chiave o laureati in tirocinio di cui all'articolo 88 del
presente accordo. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e
dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel
caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni
nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili
della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori per cui sono previsti
impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo, le
misure che una Parte non mantiene o non adotta sulla base di una suddivisione
regionale o dell'intero territorio, salva diversa disposizione contenuta negli
allegati XIV‑C e XIV‑G del presente accordo, sono
definite in termini di limiti al numero totale di persone fisiche che un
imprenditore può assumere come personale chiave o come laureati in tirocinio in
un settore specifico, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una
verifica della necessità economica, nonché in termini di limitazioni
discriminatorie. ARTICOLO
90 Venditori
di beni e servizi alle imprese Nei settori per cui sono previsti impegni a
norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione
transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve
figuranti negli allegati XIV‑A e XIV‑E e negli
allegati XIV‑B e XIV‑F del presente accordo, ciascuna
Parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e
servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di
dodici mesi. ARTICOLO
91 Prestatori
di servizi contrattuali 1. Le Parti confermano i rispettivi
obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi
di servizi (GATS) in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori
di servizi contrattuali. In conformità agli allegati XIV‑D
e XIV‑H del presente accordo, ciascuna Parte consente la prestazione
di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali
dell'altra Parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente
articolo. 2. Gli impegni assunti dalle Parti sono
soggetti alle seguenti condizioni: a) le
persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di
dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di
servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) è
opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte
abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica
che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la
presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di
presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere
un'esperienza professionale almeno triennale[16]
nel settore di attività oggetto del contratto; c) le
persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere: i) un
titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di
livello equivalente[17];
e ii) le
qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività
a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni
giuridiche della Parte in cui il servizio è prestato; d) le
persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio
dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona
giuridica che le ha alle sue dipendenze; e) l'ingresso
e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte
interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi –
venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi
oppure alla durata del contratto, se inferiore; f) l'accesso
accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto
del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale
della Parte in cui il servizio è prestato; g) il
numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello
necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della
Parte in cui il servizio viene prestato. ARTICOLO
92 Professionisti
indipendenti 1. In conformità agli allegati XIV‑D
e XIV‑H del presente accordo, le Parti consentono la prestazione di
servizi nel loro territorio a professionisti indipendenti dell'altra Parte,
alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Gli impegni assunti dalle Parti sono
soggetti alle seguenti condizioni: a) le
persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di
lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un
contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le
persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere,
alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte,
un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto
del contratto; c) le
persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere: i) un
titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di
livello equivalente[18];
e ii) le
qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma
delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche
della Parte in cui il servizio è prestato; d) l'ingresso
e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte
interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi –
venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi
oppure alla durata del contratto, se inferiore; e) l'accesso
accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto
del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale
della Parte in cui il servizio è prestato. SEZIONE
5 QUADRO
DI REGOLAMENTAZIONE SOTTOSEZIONE
1 REGOLAMENTAZIONE
INTERNA ARTICOLO
93 Campo
di applicazione e definizioni 1. Le norme che seguono si applicano
alle misure delle Parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di
rilascio di licenze e qualifiche che incidono: a) sulla
prestazione transfrontaliera di servizi; b) sullo
stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite
all'articolo 77, punto 9, del presente accordo; e c) sul
soggiorno temporaneo nel loro territorio di categorie di persone fisiche
definite all'articolo 88, paragrafo 2, lettere da a) ad e),
del presente accordo. 2. Per quanto concerne la prestazione
transfrontaliera di servizi, tali norme si applicano solo ai settori per i
quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di
applicazione di tali impegni specifici, in conformità agli allegati XIV‑B
e XIV‑F del presente accordo. Per quanto concerne lo stabilimento, tali
norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia
formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV‑A e XIV‑E
del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo di persone
fisiche, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori
interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV‑C,
XIV‑D, XIV‑G e XIV‑H del presente accordo. 3. Tali norme non si applicano alle
misure che costituiscono limitazioni a norma degli allegati pertinenti del
presente accordo. 4. Ai fini della presente sezione: a) "obblighi
per il rilascio di licenze": gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti
relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta ad
ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le
attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c); b) "procedure
per il rilascio di licenze": le norme amministrative o procedurali che una
persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le
attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c),
inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per
dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze; c) "requisiti
relativi alle qualifiche": gli obblighi sostanziali relativi alla
competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario
dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un
servizio; d) "procedure
relative alle qualifiche": le norme amministrative o procedurali che una
persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti
relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione
di un servizio; e) "autorità
competente": le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o
locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro
delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione
relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio,
anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire
un'attività economica diversa dai servizi. ARTICOLO
94 Condizioni
in materia di licenze e qualifiche 1. Ciascuna Parte assicura che le misure
relative agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche si
basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il
proprio potere di valutazione in maniera arbitraria. 2. I criteri di cui al paragrafo 1
sono: a) commisurati
a un obiettivo di politica pubblica; b) chiari
e inequivocabili; c) oggettivi; d) prestabiliti; e) resi
pubblici preventivamente; f) trasparenti
e accessibili. 3. L'autorizzazione o la licenza è
rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le
condizioni stabilite per ottenerla. 4. Ciascuna Parte mantiene o istituisce
tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su
richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono
al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo
stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza
temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla
definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano
indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione,
ciascuna Parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame
obiettivo e imparziale. 5. Qualora il numero di licenze
disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità
delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna Parte
applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena
imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità
dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. 6. Fatte salve le disposizioni del
presente articolo, ciascuna Parte può tener conto, nello stabilire le regole
della procedura di selezione, di obiettivi di politica pubblica, quali la
salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del
patrimonio culturale. ARTICOLO
95 Procedure
in materia di licenze e qualifiche 1. Le procedure e le formalità in
materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e
tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della
loro domanda. 2. Le procedure e le formalità in
materia di licenze e qualifiche sono quanto più possibile semplici e non
complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali
diritti di licenza[19]
a carico dei richiedenti per la presentazione domanda dovrebbero essere
ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure per il rilascio di
un'autorizzazione. 3. Ciascuna Parte provvede affinché le
procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di
rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei
confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla
propria decisione in maniera indipendente e non dovrebbe rispondere del suo
operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o
l'autorizzazione. 4. In presenza di un termine per la
presentazione delle domande, questo assicura un periodo di tempo ragionevole al
richiedente a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda
senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in
formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di
quelle cartacee. 5. Ciascuna Parte assicura che l'esame
di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un
periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda completa.
Ciascuna Parte si adopera per stabilire il periodo di tempo ordinario per
l'esame di una domanda. 6. L'autorità competente, entro un
periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica
incompleta, ne informa il richiedente, nella misura del possibile, identifica
le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre la
possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate. 7. Se possibile, è opportuno accettare
copie autenticate in luogo dei documenti originali. 8. Se una domanda è respinta
dall'autorità competente, il richiedente è informato per iscritto e senza
indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre
informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la
presentazione di un ricorso. 9. Ciascuna Parte assicura che una
licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito
ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati. SOTTOSEZIONE
2 DISPOSIZIONI
DI APPLICAZIONE GENERALE ARTICOLO
96 Mutuo
riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente
capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le
qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in
cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato. 2. Ciascuna Parte invita gli organismi
professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, raccomandazioni
sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di
servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna
Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e
certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare
di servizi professionali. 3. Il Comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio", non appena ricevuta una delle
raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di
tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e,
sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare: a) la
misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di
autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli
imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e b) il
potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento. 4. Se tali requisiti sono soddisfatti,
il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
stabilisce le misure necessarie per i negoziati, in base alle quali le Parti
procedono a negoziare, tramite le rispettive autorità competenti, un accordo di
mutuo riconoscimento. 5. Gli accordi di questo tipo sono
conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare,
all'articolo VII del GATS. ARTICOLO
97 Trasparenza
e divulgazione di informazioni riservate 1. Ciascuna Parte risponde
sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte
concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che
attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna Parte
istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire
informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai
prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte
notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono
necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e
regolamentari. 2. Nessuna disposizione del presente
accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione
impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con
l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di
determinate imprese, pubbliche o private. SOTTOSEZIONE
3 SERVIZI
INFORMATICI ARTICOLO
98 Intesa
sui servizi informatici 1. Nella misura in cui gli scambi di
servizi informatici sono liberalizzati a norma delle sezioni 2
(Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza
temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, le
Parti rispettano le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del
presente articolo. 2. CPC[20]
84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi
informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la
prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: a) i
programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far
funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro
implementazione); b) l'elaborazione
e la memorizzazione dei dati; e c) i
servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del
personale dei clienti. Grazie
all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di
pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni
di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain
hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad
esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici. 3. I servizi informatici e i servizi
correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni
servizio in materia di: a) consulenza,
strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche,
progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove,
ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o
gestione in relazione a computer o sistemi informatici; b) programmi
informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e
comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi,
pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo,
installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di
errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica
e gestione o uso in relazione a programmi informatici; oppure c) elaborazione
dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche dati;
o manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i
computer; o formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi
informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. 4. I servizi informatici e i servizi
correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio
bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Tuttavia, esiste una
differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting
o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad
esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il
servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84. SOTTOSEZIONE
4 SERVIZI
POSTALI E DI CORRIERE ARTICOLO
99 Campo
di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i
principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali e di
corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2 (Stabilimento),
3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di
persone fisiche per motivi professionali) del presente capo. 2. Ai fini della presente sottosezione
nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di
servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi
professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni: a) "licenza":
l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo
prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio; b) "servizio
universale": l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati
permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi
accessibili a tutti gli utenti. ARTICOLO
100 Servizio
universale Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire
il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi
non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano
gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in
termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di
servizio universale definito dalla Parte in questione. ARTICOLO
101 Licenze 1. Una licenza può essere prescritta
solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio
universale. 2. Ove sia prevista una licenza, sono
resi pubblici: a) tutti
i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente
richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza;
e b) i
termini e le condizioni delle licenze. 3. I motivi alla base del diniego del
rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta
e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un
organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e
basata su criteri oggettivi. ARTICOLO
102 Indipendenza
dell'organismo di regolamentazione L'organismo di regolamentazione è
giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai
quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure
dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i
partecipanti al mercato. ARTICOLO
103 Ravvicinamento
progressivo In vista di considerare l'ulteriore
liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del
ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia
all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV‑C
del presente accordo. SOTTOSEZIONE
5 RETI E
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ARTICOLO
104 Campo
di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i
principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi di comunicazione
elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3
(Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di
persone fisiche per motivi professionali) del presente capo. 2. Ai fini della presente sottosezione
nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di
servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi
professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni: a) "servizi
di comunicazione elettronica": qualunque servizio consistente
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono
esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di
contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica; b) "rete
pubblica di comunicazione": una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico; c) "rete
di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni
trasportato; d) "autorità
di regolamentazione" del settore delle comunicazioni elettroniche:
l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni
elettroniche di cui alla presente sottosezione; e) si
presume che un fornitore di servizi disponga di un "significativo potere
di mercato" se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una
posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza
economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura
indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori; f) "interconnessione":
il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate
dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un
prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un
altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro
prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle Parti interessate
o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una
particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete
pubblica; g) "servizio
universale": l'insieme di servizi di qualità specifica che è messo a
disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente
dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le
modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna
Parte; h) "accesso":
il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di
servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di
fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra
l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può
comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi
compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai
servizi necessari per fornire servizi tramite la linea locale); l'accesso
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni;
l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto
operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che
svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare
per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di
televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale; i) "utente
finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; k) "linea
locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete
presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente
nella rete pubblica fissa di comunicazione. ARTICOLO
105 Autorità
di regolamentazione 1. Le Parti provvedono affinché le autorità
di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano
giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di
servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprietà o il
controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica
provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di
regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. 2. Le Parti provvedono affinché
l'autorità di regolamentazione disponga di poteri sufficienti per regolamentare
il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese
pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando
vengono assegnate a più organi. 3. Le Parti provvedono affinché le
decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e
imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. L'autorità di regolamentazione ha il
potere di condurre un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi
suscettibili di essere soggetti una regolamentazione ex ante. Quando l'autorità
di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 107 del
presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o
alla revoca di obblighi, essa ricorre ad un'analisi di mercato per accertare se
il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale. 5. Qualora accerti che un mercato
rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione
individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo
potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi,
gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 107 del
presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale,
l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene in vigore nessuno degli
obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 107 del presente accordo. 6. Ciascuna Parte provvede affinché un
prestatore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di
un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso
indipendente dalle parti coinvolte. Ciascuna Parte provvede affinché il merito
del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un
eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di
regolamentazione, salvo che l'organo di ricorso non decida altrimenti. Le
decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi
giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili
dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni
degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo. 7. Ciascuna Parte provvede affinché le
autorità di regolamentazione che intendono adottare misure attinenti alle
disposizioni della presente sottosezione e con ripercussioni significative sul
mercato interessato diano alle parti interessate la possibilità di presentare
le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le
autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai
fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso
pubblicamente disponibile, salvo nel caso di informazioni riservate. 8. Ciascuna Parte provvede affinché i
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le
informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di
regolamentazione per garantire la conformità alle disposizioni della presente
sottosezione o alle decisioni adottate a norma della presente sottosezione. Su
richiesta, tali fornitori trasmettono sollecitamente tali informazioni,
osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di
regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione
sono proporzionate all'assolvimento di tale compito. L'autorità di
regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni. ARTICOLO
106 Autorizzazione
a prestare servizi di comunicazione elettronica 1. Ciascuna Parte provvede affinché la
prestazione dei servizi sia, per quanto possibile, autorizzata a seguito di
semplice notifica. 2. Ciascuna Parte provvede affinché
possa essere prescritta una licenza per le questioni relative all'attribuzione
dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a tali
licenze sono resi pubblici. 3. Ove sia prescritta una licenza,
ciascuna Parti provvede affinché: a) tutti
i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole
normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta
di licenza siano resi pubblici; b) su
richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati
per iscritto al richiedente; c) il
richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza,
abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso; d) i
diritti di licenza[21]
riscossi dalle Parti per il rilascio della medesima non superino i costi
amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e
l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente
paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio
e delle risorse di numerazione. ARTICOLO
107 Accesso
e interconnessione 1. Ciascuna Parte provvede affinché i
fornitori di servizi autorizzati a prestare servizi di comunicazione
elettronica abbiano il diritto e l'obbligo di negoziare l'accesso e
l'interconnessione con i fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero,
in linea di principio, essere concordati tra i fornitori di servizi interessati
sulla base di trattative commerciali. 2. Ciascuna Parte provvede affinché i
prestatori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro
prestatore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di
interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e
osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni
trasmesse o memorizzate. 3. Ciascuna Parte provvede affinché
l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente
all'articolo 105 del presente accordo che un mercato rilevante non è
effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore
designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei
seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso: a) l'obbligo
di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni
equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che offrono servizi
equivalenti, e fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e
un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per
i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali; b) l'obbligo
per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi
all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non
discriminazione o di previre sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di
regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da
utilizzare; c) l'obbligo
di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di
rete e risorse correlate, compreso tra l'altro l'accesso disaggregato alla
linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, nelle situazioni in cui l'autorità
di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini
e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere
di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari
agli interessi degli utenti finali; Le
autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla
presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività; d) l'obbligo
di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre
tecnologie essenziali, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei
servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di
condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o
piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità
dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti;
di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software
analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella
prestazione dei servizi, di interconnettere reti o risorse di rete. Le autorità di
regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera
condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività; e) obblighi
relativi alla fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso,
compresi gli obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei
prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi e l'obbligo di
disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato
riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore
interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o
comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali. Le autorità di
regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e
gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole e
adeguato margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo; f) l'obbligo
di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi
dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio
specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni
aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi
agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti
aziendali; g) obblighi
di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate
informazioni. In particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di
non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli
pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire
che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai
fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte
suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei
relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi. 4. Ciascuna Parte provvede affinché il
prestatore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore designato
come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in
qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole
che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere
un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 104,
paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione
delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione
e/o di accesso. ARTICOLO
108 Risorse
limitate 1. Ciascuna Parte provvede affinché le
procedure per l'assegnazione l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze,
i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo,
proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni
circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese
pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate
a specifici usi pubblici. 2. Ciascuna Parte provvede alla gestione
efficace delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel
suo territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello
spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro
disponibilità, si seguono procedure di assegnazione adeguate e trasparenti al
fine di ottimizzarne l'uso e di agevolare lo sviluppo della concorrenza. 3. Ciascuna Parte provvede affinché
l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani
nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione. 4. Qualora autorità pubbliche o locali
mantengano la proprietà o il controllo di fornitori che gestiscono reti e/o
servizi di comunicazione pubblici, è necessario garantire un'effettiva
separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti
di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo. ARTICOLO
109 Servizio
universale 1. Ciascuna Parte ha il diritto di
definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non saranno di per sé
considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo trasparente,
obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì
neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il
tipo di servizio universale definito dalla Parte. 3. Ciascuna Parte provvede affinché
tutti i fornitori abbiano il diritto di prestare il servizio universale e
nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla
base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
Se necessario, ciascuna Parte valuta se la fornitura del servizio universale
rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle
organizzazioni designate per prestare tale servizio. Qualora il calcolo di cui
sopra lo giustifichi e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che
un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di
regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo
del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del
costo netto degli obblighi di servizio universale. 4. Ciascuna Parte assicura che, laddove
gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma
cartacea o elettronica, le organizzazioni che forniscono tali elenchi
applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle
informazioni ad esse comunicate da altre organizzazioni. ARTICOLO
110 Prestazione
transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica Nessuna delle Parti può imporre ai prestatori
di servizi dell'altra Parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro
presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per
la fornitura transfrontaliera di servizi. ARTICOLO
111 Riservatezza
delle informazioni Ciascuna Parte garantisce la riservatezza
delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di
comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi
di servizi. ARTICOLO
112 Controversie
tra prestatori di servizi 1. In caso di controversie tra fornitori
di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli
obblighi di cui alla presente sezione, ciascuna Parte provvede affinché
l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti,
adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione
vincolante che risolva la controversia. 2. La decisione dell'autorità di
regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di
riservatezza degli affari. Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione
elettronica interessati viene fornita una motivazione esauriente. 3. Qualora la controversia riguardi la
prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione
interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia. ARTICOLO
113 Ravvicinamento
progressivo In vista di considerare l'ulteriore
liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del
ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia
all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV‑B
del presente accordo. SOTTOSEZIONE
6 SERVIZI
FINANZIARI ARTICOLO
114 Campo
di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i
principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari
liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione
transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche
per motivi professionali) del presente capo. 2. Ai fini della presente sottosezione
nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di
servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi
professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni: a) "servizio
finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore
di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le
seguenti attività: i) servizi
assicurativi e connessi: 1) assicurazione
diretta (ivi compresa la coassicurazione): a) ramo vita; b) ramo danni; 2) riassicurazione
e retrocessione; 3) intermediazione
assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e 4) servizi
accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi
attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; ii) servizi bancari
e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1) accettazione
dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; 2) prestiti
di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari,
factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3) leasing
finanziario; 4) tutti
i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di
debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari; 5) garanzie
e impegni; 6) operazioni
per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa
o altrove, relative a: a) strumenti
del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); b) valuta
estera; c) prodotti
derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i
contratti a termine e a premio; d) strumenti
relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a
termine (forward rate agreements); e) titoli
trasferibili; f) altri
strumenti negoziabili ed altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti; 7) partecipazione
all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il
collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché
prestazione di servizi collegati; 8) servizi
di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9) gestione
patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di
gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di
deposito e amministrazione fiduciaria; 10) servizi
di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi
titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11) fornitura
e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati
finanziari e relativo software; 12) servizi
finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le
attività elencate ai precedenti punti da 1) a 11), ivi comprese
referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito
a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e
strategie aziendali; b) "prestatore
di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte
che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore
di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici; c) "soggetto
pubblico": i) un
governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto
di proprietà o controllato da una Parte, che svolga principalmente funzioni
governative o attività a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti
principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oppure ii) un
soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca
centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni; d) "nuovo
servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i
servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione
del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul
territorio di una Parte, ma è fornito sul territorio dell'altra Parte. ARTICOLO
115 Misure
prudenziali 1. Ciascuna Parte può adottare o
mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo: a) la
tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o
dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un
obbligo fiduciario; b) la
salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una
Parte. 2. Queste misure non comportano oneri
maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non
discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai
propri prestatori di servizi finanziari simili. 3. Nessuna disposizione del presente accordo
può essere interpretata nel senso di imporre ad una Parte di rivelare
informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o
informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. ARTICOLO
116 Regolamentazione
efficace e trasparente 1. Ciascuna Parte fa quanto in suo
potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di
applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la
possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle
misure è effettuata mediante: a) pubblicazione ufficiale oppure b) altra forma scritta o elettronica. 2. Ciascuna Parte comunica agli
interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla
prestazione di servizi finanziari. La Parte interessata fornisce al richiedente
che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la
Parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal
richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato. 3. Ciascuna Parte fa quanto in suo
potere affinché nel proprio territorio siano attuate ed applicate le norme
concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza
del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione
fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro
i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di
Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo
dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore
assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori
mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori
mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la dichiarazione sulla
trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta
raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali
sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria
internazionale. Le Parti prendono atto anche dei dieci
principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri
delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per
cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali. ARTICOLO
117 Nuovi
servizi finanziari Ciascuna Parte autorizza i prestatori di
servizi finanziari dell'altra Parte a prestare nuovi servizi finanziari
analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono
autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione
interna. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del
servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria
l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e
l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali. ARTICOLO
118 Trattamento
dei dati 1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori
di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o
in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro
trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio
dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna Parte adotta le opportune
misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e
della libertà delle persone, in particolare in relazione al trasferimento dei
dati personali. ARTICOLO
119 Eccezioni
specifiche 1. Nessuna disposizione del presente
capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi
soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio,
attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un
regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che
la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da
prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni
private. 2. Nessuna disposizione del presente
accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità
monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche
monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente
capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi
soggetti pubblici, svolga o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio,
attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia
propria o loro o utilizzando risorse proprie o di suoi soggetti pubblici. ARTICOLO
120 Organismi
di autoregolamentazione Se una Parte esige l'appartenenza, la
partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa
o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo
di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori
di servizi finanziari dell'altra Parte possano prestare servizi finanziari in
condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se
concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per
la prestazione di servizi finanziari, tale Parte adempie gli obblighi di cui
agli articoli 79 e 85 del presente accordo. ARTICOLO
121 Sistemi
di pagamento e di compensazione Ciascuna Parte concede ai prestatori di
servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo
le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale,
l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti
pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali
disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente
articolo non è inteso a conferire l'accesso agli strumenti del prestatore di
ultima istanza della Parte. ARTICOLO
122 Ravvicinamento
progressivo In vista di considerare l'ulteriore
liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del
ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia
agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati
all'articolo 116, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'acquis
dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV‑A del
presente accordo. SOTTOSEZIONE
7 SERVIZI
DI TRASPORTO ARTICOLO
123 Campo
di applicazione La presente sottosezione stabilisce i principi
concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma
delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi)
e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del
presente capo. ARTICOLO
124 Trasporto
marittimo internazionale 1. Ai fini della presente sottosezione
nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di
servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi
professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni: a) "trasporto
marittimo internazionale": i trasporti multimodali e porta a porta, ossia
i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una
tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il
diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di
trasporto; b) "servizi
di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società
che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti,
escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale
fosse organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e
scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono
l'organizzazione e il controllo delle operazioni di: i) carico e
scarico delle navi; ii) rizzaggio/derizzaggio
del carico; iii) ricevimento/consegna
e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; c) "servizi
di sdoganamento" (o "servizi di mediatori doganali"):
l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse
all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa
l'attività principale del prestatore del servizio o una consueta attività
complementare di quest'ultimo; d) "servizi
di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in
aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento,
riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; e) "servizi
di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare in
qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi
commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: i) commercializzazione
e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal
preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto
delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi,
preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; ii) rappresentanza
delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa
in carico delle merci; f) "servizi
di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel
sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri
attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la
preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni
commerciali; g) "servizi
di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di
carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti
ubicati in una Parte. 2. Per quanto concerne il trasporto
marittimo internazionale, ciascuna Parte si impegna ad applicare efficacemente
i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale,
della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale,
nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi. Considerato il grado di liberalizzazione
esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale: a) ciascuna
Parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e
agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria; b) ciascuna
Parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da
prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di
quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per
quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e
dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti
e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di
infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. Nell'applicare questi principi,
ciascuna Parte: a) evita
di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi
con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti
di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un periodo
di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in
accordi precedenti; e b) dall'entrata
in vigore del presente accordo abolisce ed evita di introdurre misure
unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero
costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla
libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. 4. Ciascuna Parte consente lo
stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo
internazionale dell'altra Parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio
dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri
prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi. 5. Ciascuna Parte rende disponibili ai
prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra Parte i seguenti
servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non
discriminatorie: pilotaggio, rimorchiaggio, fornitura di provviste di bordo,
bunkeraggio e rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti e smaltimento della
zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi
operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le
comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per
riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio. 6. Ciascuna Parte consente la
circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come
merci contro pagamento, tra i porti di uno Stato membro dell'UE o tra i porti
della Georgia. 7. Ciascuna Parte, previa autorizzazione
dell'autorità competente, consente ai prestatori di servizi di trasporto
marittimo internazionale dell'altra Parte di prestare servizi di feederaggio
tra i loro porti nazionali. ARTICOLO
125 Trasporto
aereo La progressiva liberalizzazione del trasporto
aereo tra le Parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle
condizioni di reciproco accesso al mercato è disciplinata dall'accordo sullo
Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e
la Georgia, dall'altro. ARTICOLO
126 Ravvicinamento
progressivo In vista di considerare l'ulteriore
liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del
ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia
all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV‑D
del presente accordo. SEZIONE
6 COMMERCIO
ELETTRONICO SOTTOSEZIONE
1 DISPOSIZIONI
GENERALI ARTICOLO
127 Obiettivo
e principi 1. Le Parti, riconoscendo che il
commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori,
convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per
quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle
disposizioni del presente capo. 2. Le Parti convengono che lo sviluppo
del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali
in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli
utenti in questa modalità di commercio. 3. Le Parti convengono che la
trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della
sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non
assoggettabile a dazi doganali. ARTICOLO
128 Cooperazione
in materia di commercio elettronico 1. Sulle questioni attinenti alla
regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che
avrà ad oggetto, tra l'altro: a) il
riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico
e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la
responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla
trasmissione o alla memorizzazione dei dati; c) la
disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non
sollecitate; d) la
protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e e) qualsiasi
altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. 2. Tale cooperazione può comprendere lo
scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti
temi e all'attuazione di tale legislazione. SOTTOSEZIONE
2 RESPONSABILITÀ
DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI ARTICOLO
129 Ricorso
ai servizi di intermediari 1. Le Parti riconoscono che i servizi
prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività
illecite e prevedono le misure stabilite nella presente sottosezione nei
confronti dei prestatori intermediari di servizi.[22] 2. Ai fini dell'articolo 130 del
presente accordo, per "prestatore del servizio" si intende un
fornitore di trasmissione, instradamento o collegamenti per comunicazioni
digitali online, tra punti definiti dall'utilizzatore, di materiali scelti da
quest'ultimo senza che ne sia modificato il contenuto. Ai fini degli
articoli 131 e 132 del presente accordo, per "prestatore
del servizio" si intende un operatore o un fornitore di strutture per i
servizi online o l'accesso alla rete. ARTICOLO
130 Responsabilità
dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto ("mere
conduit") 1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel
caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione,
il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a
condizione che egli: a) non
dia origine alla trasmissione; b) non
selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non
selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di
fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione
automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione
che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di
comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario
alla trasmissione. 3. Il presente articolo lascia
impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti
giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a
una violazione. ARTICOLO
131 Responsabilità
dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta "caching" 1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel
caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere,
su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del
servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo
scopo di rendere più efficace il successivo inoltro delle informazioni ad altri
destinatari del servizio, a loro richiesta, a condizione che egli: a) non
modifichi le informazioni; b) si
conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni; c) si
conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in
un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non
interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e
utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e e) agisca
prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare
l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza[23] del
fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse
dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la
disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la
rimozione. 2. Il presente articolo lascia
impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti
giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a
una violazione. ARTICOLO
132 Responsabilità
dei prestatori intermediari di servizi: "hosting" 1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel
caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a
richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non
sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è
illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o
dell'informazione; o b) non
appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime. 2. Il paragrafo 1 non si applica se
il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del
prestatore. 3. Il presente articolo lascia
impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici delle Parti, di
imporre al prestatore del servizio di porre fine ad una violazione o di
impedirla, nonché la possibilità per una Parte di definire procedure per la
rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime. ARTICOLO
133 Assenza
dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nel caso dei servizi di cui agli
articoli da 130 a 132 del presente accordo, le Parti non
impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni
che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente
fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali. 2. Le Parti possono stabilire l'obbligo
per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza
indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni
illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo
di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che
consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno
accordi di memorizzazione dei dati. SEZIONE
7 ECCEZIONI ARTICOLO
134 Eccezioni
generali 1. Fatte salve le eccezioni generali di
cui all'articolo 415 del presente accordo, alle disposizioni del presente
capo e degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e
XIV-H del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente
articolo. 2. Fatto salvo l'obbligo di non
applicare tali provvedimenti in una forma che costituirebbe una discriminazione
arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una
restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera
di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da
impedire alle Parti di adottare o applicare provvedimenti: a) necessari
a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine
pubblico; b) necessari
a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali; c) relativi
alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti
sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori
interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessari
per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o
archeologico; e) necessari
per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non
incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle
relative: i) alla
prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte
agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla
tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il
trattamento e la diffusione di dati personali, e della riservatezza di registri
e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla
sicurezza; f) incompatibili
con gli articoli 79 e 85 del presente accordo, purché il trattamento
differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione
efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di
imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra Parte[24]. 3. Le disposizioni del presente capo e
degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e XIV-H del
presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale
delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e
collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. ARTICOLO
135 Misure
in materia fiscale Il trattamento della nazione più favorita
accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al
trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base
ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione. ARTICOLO
136 Eccezioni
relative alla sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente
accordo può essere interpretata come tale da: a) imporre
alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta
contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedire
alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei
propri interessi essenziali di sicurezza: i) connessi
alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico; ii) nell'ambito
di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad
approvvigionare un'installazione militare; iii) in
relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono
derivati; o iv) adottati
in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;
oppure c) impedire
alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse
assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. CAPO 7 PAGAMENTI
CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI ARTICOLO
137 Pagamenti
correnti Le Parti si impegnano a non imporre alcuna
restrizione e autorizzano, in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII
dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e
i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della
bilancia dei pagamenti tra le Parti. ARTICOLO
138 Movimenti
di capitali 1. Per quanto attiene alle transazioni
riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei
pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti
garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli
investimenti diretti, compresi gli acquisti di beni immobili, effettuati a
norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento,
scambi di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla
liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni utile che ne
derivi. 2. Per quanto attiene alle operazioni
riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei
pagamenti, ad eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e
fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna Parte garantisce: a) la
libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali
o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della Parti; b) la
libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a
prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte. ARTICOLO
139 Misure
di salvaguardia Qualora, in circostanze eccezionali, i
pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi
difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più
Stati membri dell'Unione o della Georgia, comprese gravi difficoltà relative
alla bilancia dei pagamenti, le Parti interessate possono adottare le misure di
salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non
superiore a sei mesi. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa
immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la
loro soppressione. ARTICOLO
140 Agevolazione
e disposizioni evolutive 1. Le Parti si consultano al fine di
agevolare la circolazione dei capitali tra di esse così da promuovere gli
obiettivi del presente accordo. 2. Nei primi quattro anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure
atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore
applicazione progressiva delle norme dell'Unione in materia di libera
circolazione dei capitali. 3. Entro la fine del quinto anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo riesamina le
misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione. CAPO 8 APPALTI
PUBBLICI ARTICOLO
141 Obiettivi 1. Le Parti, nel riconoscere che
procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte
contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come
obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei
rispettivi mercati degli appalti. 2. Il presente capo prevede l'accesso
reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e
locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne
gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei
servizi pubblici. Il presente capo dispone il progressivo ravvicinamento della
legislazione della Georgia in materia di appalti pubblici all'acquis
dell'UE in tale materia, fondato sui principi che disciplinano gli appalti
pubblici nell'Unione e sulle condizioni e definizioni di cui alla
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (direttiva 2004/18/CE) e
alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
(direttiva 2004/17/CE). ARTICOLO
142 Campo
di applicazione 1. Il presente capo si applica agli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nonché agli appalti di
lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e, se e
laddove si facesse ricorso a tali appalti, alle concessioni di lavori e di
servizi. 2. Il presente capo si applica a
qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda
alle definizioni dell'acquis dell'Unione relativo agli appalti pubblici
(di seguito denominati "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli
organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi
pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in
questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o
esclusivi nel settore dei servizi pubblici.[25]
3. Il presente capo si applica agli
appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XVI‑A
del presente accordo. 4. Il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie la Georgia calcola e converte
i valori dell'appalto nella propria valuta nazionale utilizzando il tasso di
conversione della propria banca nazionale. 5. Il valore di tali soglie è riveduto
periodicamente ogni due anni a decorrere dall'anno di entrata in vigore del
presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro
espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che
terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha
effetto il 1º gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così
riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La
revisione del valore delle soglie è adottata tramite decisione del Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. ARTICOLO
143 Contesto
istituzionale 1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene
un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto
funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei principi
del presente capo. 2. La Georgia designa in particolare: a) un
organismo esecutivo a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito
di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori
connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione
del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis
dell'Unione, di cui all'allegato XVI‑B del presente accordo; b) un
organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni
adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in
sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per "organismo
indipendente" si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti
aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre
ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo. 3. Ciascuna Parte provvede affinché le
decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi presentati
dagli operatori economici in merito a violazioni della legislazione interna
siano attuate in maniera efficace. ARTICOLO
144 Norme
di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore
del presente accordo le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli
appalti, alle norme di base contemplate nei paragrafi da 2 a 15 del
presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in
materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'Unione in
materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità. Pubblicazione 2. Ciascuna Parte provvede affinché
tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo[26] e in
forma tale da: a) consentire
l'apertura del mercato alla concorrenza; e b) consentire
a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle
informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di
manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto. 3. La pubblicazione è adeguata
all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici. 4. La pubblicazione contiene almeno i
dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione
qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione
dell'appalto e ogni altra ulteriore informazione di cui gli operatori economici
hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse
a ottenere l'appalto. Aggiudicazione
degli appalti 5. Tutti gli appalti sono aggiudicati
mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano
pratiche corruttive. L'imparzialità è garantita in particolare dalla
descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di
accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da
un approccio trasparente e obiettivo. 6. Nel descrivere le caratteristiche dei
lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori
utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e
norme internazionali, europee o nazionali. 7. La descrizione delle caratteristiche
di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non menziona una
fabbricazione o una provenienza determinate o un procedimento particolare, né
fa riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una
produzione specifiche, salvo che tale riferimento non sia giustificato
dall'oggetto dell'appalto e accompagnato dalla dicitura "o
equivalente". La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni
generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali. 8. Gli enti aggiudicatori non impongono
condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli
operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori
economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella
stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore. Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze
particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere
tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione. 9. I termini per presentare una
manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli
operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione
approfondita del fascicolo di gara e di redigere l'offerta. 10. Tutti i partecipanti devono poter
preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e
quelli di aggiudicazione. Tali regole devono essere applicate nello stesso modo
a tutti i partecipanti. 11. Gli enti aggiudicatori possono
invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché: a) ciò
sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e b) la
selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti
nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività
o le loro capacità tecniche e professionali. Nel caso in cui sia
invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene
conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente. 12. Gli enti aggiudicatori possono
utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il
ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza. 13. Gli enti aggiudicatori possono
utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli
operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e
aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano
nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non
discriminatorie. 14. Ciascuna Parte provvede affinché gli
appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più
basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente
stabilite e comunicate. Le decisioni definitive sono comunicate senza indebito
ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia
richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della
decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa. Tutela
giurisdizionale 15. Ciascuna Parte dispone che chiunque
abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato
appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione
abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti
di qualsiasi decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dall'ente
aggiudicatore. Le decisioni prese nel corso e al termine della procedura di
ricorso sono rese pubbliche con modalità che consentano di informare tutti gli
operatori economici interessati. ARTICOLO
145 Programmazione
del ravvicinamento progressivo 1. Prima dell'inizio del ravvicinamento
progressivo, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio", di cui all'articolo 408,
paragrafo 4, del presente accordo, una tabella di marcia completa relativa
all'attuazione del presente capo, che comprende il calendario e le tappe previste
per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'acquis
dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. Tale tabella di
marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XVI‑B del
presente accordo. 2. A seguito del parere favorevole del
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", la
tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione
del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Georgia ad attuare
la tabella di marcia. ARTICOLO
146 Ravvicinamento
progressivo 1. La Georgia fa in modo che la propria
legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al
relativo acquis dell'UE. 2. Il ravvicinamento all'acquis
dell'Unione viene effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto nel
programma dell'allegato XVI‑B del presente accordo e ulteriormente
specificato negli allegati da XVI‑C a XVI‑F, XVI‑H, XVI‑I
e XVI‑K del medesimo. Gli allegati XVI‑G e XVI‑J del presente
accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente
essere ravvicinati, mentre gli allegati da XVI‑L a XVI‑O del
presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'Unione che
restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento. In tale processo si tiene
debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis
dell'Unione nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata
dal Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di
cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e ad essa si
collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la
concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XVI‑B
del presente accordo. La Commissione europea notifica alla Georgia senza
indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'Unione e, su richiesta,
fornisce la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di
tali modifiche. 3. Il Comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio" procede alla valutazione di una fase
successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono
state attuate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2. 4. Ciascuna Parte provvede affinché gli
aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente
articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento di cui all'articolo 144 del presente accordo. ARTICOLO
147 Accesso
al mercato 1. Le Parti convengono di realizzare
gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei
rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento la portata
dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi
compiuti in tale processo secondo quanto stabilito nell'allegato XVI‑B
del presente accordo. 2. La decisione di procedere a un'ulteriore
fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della
conformità della legislazione adottata all'acquis dell'Unione, nonché
della sua attuazione pratica. Tale valutazione viene regolarmente effettuata
dal Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di
cui all’articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. 3. Nella misura in cui una Parte ha
aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra Parte conformemente
all'allegato XVI‑B del presente accordo: a) l'Unione
accorda alle società della Georgia, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso
alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa
dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non
meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione; b) la
Georgia accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite in Georgia,
l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla
normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento
non meno favorevole di quello riservato alle società della Georgia. 4. Al termine dell'attuazione
dell'ultima fase del processo di ravvicinamento, le Parti esamineranno la
possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli
appalti per soglie di valore inferiori a quelle previste nell'allegato XVI‑A
del presente accordo. 5. La Finlandia riserva la sua posizione
per quanto riguarda le isole Åland. ARTICOLO
148 Informazione 1. Ciascuna Parte provvede affinché gli
enti aggiudicatori e gli operatori economici siano adeguatamente informati in
merito alle procedure degli appalti pubblici, anche tramite la pubblicazione di
tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia. 2. Le Parti garantiscono l'adeguata
diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette. ARTICOLO
149 Cooperazione 1. Le Parti rafforzano la cooperazione
mediante scambi di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori
pratiche e al loro quadro normativo. 2. L'Unione facilita l'attuazione del
presente capo, se del caso anche mediante assistenza tecnica. In conformità
alle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel
titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia
di controlli) del presente accordo, le decisioni specifiche relative
all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli
strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione. 3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione
è contenuto nell'allegato XVI‑P del presente accordo. CAPO 9 DIRITTI
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SEZIONE
1 DISPOSIZIONI
GENERALI ARTICOLO
150 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare
la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le
Parti; e b) conseguire
un opportuno ed efficace livello di protezione e di applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale. ARTICOLO
151 Natura
e portata degli obblighi 1. Le Parti attuano in modo adeguato ed
efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui
sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le disposizioni
del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi
tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali
nel settore della proprietà intellettuale. 2. Ai fini del presente accordo,
l'espressione "proprietà intellettuale" si riferisce almeno a tutte
le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli
da 153 a 189 del presente accordo. 3. La protezione della proprietà
intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui
all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale del 1967 (Convenzione di Parigi). ARTICOLO
152 Esaurimento Ciascuna Parte prevede un regime interno o
regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale. SEZIONE
2 NORME
RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SOTTOSEZIONE
1 DIRITTO
D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI ARTICOLO
153 Protezione
accordata Le Parti riaffermano il loro impegno nei
confronti: a) dei
diritti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche (Convenzione di Berna); b) della
Convenzione internazionale di Roma relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione del 1961; c) dell'accordo
TRIPS; d) del
trattato dell'OMPI sul diritto d'autore; e) del
trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi. ARTICOLO
154 Autori Ciascuna Parte conferisce agli autori il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare: a) la
riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o
temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma; b) qualsiasi
forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro
opere tramite la vendita o in altro modo; c) qualsiasi
comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun
individuo possa accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta. ARTICOLO
155 Artisti
interpreti o esecutori Ciascuna Parte conferisce agli artisti
interpreti o esecutori il diritto esclusivo di: a) autorizzare
o vietare la fissazione[27]
delle loro esecuzioni; b) autorizzare
o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle
loro esecuzioni; c) mettere
a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni
delle loro esecuzioni; d) autorizzare
o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle
fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa
accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta; e) autorizzare
o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle
loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per
sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione. ARTICOLO
156 Produttori
di fonogrammi Ciascuna Parte conferisce ai produttori di
fonogrammi il diritto esclusivo di: a) autorizzare
o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta,
permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsivoglia forma; b) mettere
a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro
fonogrammi e le relative copie; c) autorizzare
o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro
fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad essi dal
luogo e nel momento di sua scelta. ARTICOLO
157 Organismi
di radiodiffusione Ciascuna Parte conferisce agli organismi di
radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: a) la
fissazione delle loro emissioni; b) la
riproduzione di fissazioni delle loro emissioni; c) la
messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle
loro emissioni; e d) la
ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al
pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro
pagamento di un diritto d'ingresso. ARTICOLO
158 Radiodiffusione
e comunicazione al pubblico 1. Ciascuna Parte prevede un diritto per
garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché
un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo
sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi
comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli
artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. 2. In caso di mancato accordo tra
artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna Parte può
stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione. ARTICOLO
159 Durata
della protezione 1. I diritti d'autore di opere
letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di
Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno
dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa
lecitamente accessibile al pubblico. 2. La durata della protezione di una
composizione musicale con testo scade al termine del settantesimo anno dopo la
morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone,
indipendentemente dal fatto che esse siano o no riconosciute come coautori:
l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i
contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione
musicale con testo. 3. I diritti degli artisti interpreti o
esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia: a) se
una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente
pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i
diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o della
prima comunicazione al pubblico, se anteriore; b) se
una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o
comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settant'anni
dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico,
se anteriore. 4. I diritti dei produttori di
fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia: a) se
il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti
scadono non prima di settant'anni dopo la data della prima pubblicazione
lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate
pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al
pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di settant'anni
dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico; b) se,
decorsi cinquant'anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua
comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un
numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del
pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante
il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri
diritti di fissazione dell'esecuzione. 5. I diritti degli organismi di
radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di
un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le emissioni via
cavo o via satellite. 6. I termini previsti nel presente
articolo sono calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto. ARTICOLO
160 Protezione
delle misure tecnologiche 1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata
protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte
di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli,
di perseguire tale obiettivo. 2. Ciascuna Parte prevede un'adeguata
protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione,
la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la
detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la
prestazione di servizi che: a) siano
oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con
la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace; b) non
abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o c) siano
principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di
rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche
efficaci. 3. Ai fini della presente accordo, per
"misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi
o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a
impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati
dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto
dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate
"efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale
protetto sia controllato dai titolari del diritto tramite l'applicazione di un
controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale
protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo
di protezione. ARTICOLO
161 Protezione
delle informazioni sul regime dei diritti 1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata
protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti
atti: a) rimuovere
o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o b) distribuire,
importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione,
comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate
senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti; ove chi compie tali
atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con
essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti
d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione interna. 2. Ai fini del presente capo, per
"informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque
informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli
altri materiali protetti a norma del presente capo, l'autore o qualsiasi altro
titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni
d'uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che
rappresenti tali informazioni. Il paragrafo 1 si applica quando uno
qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella
comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma
del presente capo. ARTICOLO
162 Eccezioni
e limitazioni 1. In conformità alle convenzioni e ai
trattati internazionali di cui sono firmatarie, ciascuna Parte può prevedere
eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli
da 154 a 159 del presente accordo esclusivamente in determinati
casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei
materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi
interessi dei titolari del diritto. 2. Ciascuna Parte dispone che sono
esentati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli
da 155 a 158 del presente accordo gli atti di riproduzione
temporanea di cui ai medesimi articoli che sono transitori o accessori, che
sono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e il cui
unico scopo è consentire: a) la
trasmissione di una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o b) l'utilizzo
legittimo di un'opera o di altri materiali protetti, privi di interesse
economico proprio. ARTICOLO
163 Diritto
degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte 1. Ciascuna Parte prevede a favore
dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive,
definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno
anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita
ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della
stessa da parte dell'autore. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1
si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in
qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato
dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi
commerciante di opere d'arte. 3. Ciascuna Parte può prevedere che il
diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive
allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di
tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia
superiore a un importo minimo determinato. 4. La royalty è pagabile dal
venditore. Ciascuna Parte può disporre che una delle persone fisiche o
giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al
pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore. 5. La protezione accordata può essere
richiesta nella misura consentita dal territorio della Parte in cui tale
protezione è richiesta. La procedura di riscossione e gli importi sono decisi a
norma della legislazione interna. ARTICOLO
164 Cooperazione
in materia di gestione collettiva dei diritti Le Parti si adoperano per promuovere il
dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al
fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il
trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri
materiali protetti. SOTTOSEZIONE
2 MARCHI
COMMERCIALI ARTICOLO
165 Accordi
internazionali Le Parti riaffermano il loro impegno a
rispettare: a) il
Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi; e b) l'accordo
di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini
della registrazione dei marchi. ARTICOLO
166 Procedura
di registrazione 1. Ciascuna Parte predispone un sistema
di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa
dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al
richiedente per iscritto e debitamente motivata. 2. Ciascuna Parte prevede la possibilità
di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di
opposizione prevedono il contraddittorio. 3. Le Parti istituiscono una banca dati
elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al
pubblico. ARTICOLO
167 Marchi
notori Ciascuna Parte dà efficacia
all'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi e
all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS
relativo alla protezione dei marchi notori, e può tenere conto della
raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei
marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima
serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI
(settembre 1999). ARTICOLO
168 Eccezioni
ai diritti conferiti da un marchio Ciascuna Parte prevede limitate eccezioni ai
diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la
protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto
all'articolo 176 o altre limitate eccezioni che tengono conto dei
legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi. SOTTOSEZIONE
3 INDICAZIONI
GEOGRAFICHE ARTICOLO
169 Campo
di applicazione 1. La presente sottosezione si applica
al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie
del territorio delle Parti. 2. Affinché un'indicazione geografica di
una Parte sia protetta dall'altra Parte, essa deve riguardare prodotti
rientranti nel campo di applicazione della legislazione di tale Parte di cui
all'articolo 170 del presente accordo. ARTICOLO
170 Indicazioni
geografiche stabilite 1. L'Unione, esaminata la legge della
Georgia sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche delle
merci, adottata il 22 agosto 1999, conclude che essa è conforme agli elementi
previsti nell'allegato XVII‑A del presente accordo. 2. La Georgia, dopo aver esaminato il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991,
che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione
e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base
di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; il regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, e le relative modalità di applicazione, per la
registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli e alimentari nell'Unione europea; la parte II,
titolo II, capo I, sezione I bis, del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM); e il regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, conclude che
tali atti, norme e procedure sono conformi agli elementi di cui
all'allegato XVII‑A del presente accordo. 3. La Georgia, previo espletamento di una
procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII‑B
del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei
prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche
dell'Unione elencate nell'allegato XVII‑C del presente accordo e
alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande
spiritose elencate nell'allegato XVII‑D del presente accordo,
registrate dall'Unione a norma della legislazione richiamata al
paragrafo 2 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche
accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente
sottosezione. 4. L'Unione, previo espletamento di una
procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII‑B
del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei
prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche
della Georgia elencate nell'allegato XVII‑C del presente accordo e
alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande
spiritose elencate nell'allegato XVII‑D del presente accordo,
registrate dalla Georgia a norma della legislazione richiamata al
paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il
livello di protezione stabilito nella presente sottosezione. 5. Le decisioni adottate prima
dell'entrata in vigore del presente accordo dal comitato misto, istituito a
norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e
alimentari, in merito alle modifiche degli allegati III e IV di
tale accordo, sono considerate decisioni del sottocomitato per le indicazioni
geografiche; le indicazioni geografiche aggiunte agli allegati III e IV
di tale accordo sono considerate parte integrante degli allegati XVII‑C
e XVII‑D del presente accordo. Di conseguenza le Parti proteggono
tali indicazioni geografiche quali indicazioni geografiche stabilite a norma
del presente accordo. ARTICOLO
171 Aggiunta
di nuove indicazioni geografiche 1. Le Parti concordano sulla possibilità
di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XVII‑C
e XVII‑D del presente accordo, in conformità alla procedura di cui
all'articolo 179, paragrafo 3, del presente accordo, previo
espletamento della procedura di opposizione e previo esame di una sintesi dei
disciplinari di cui all'articolo 170, paragrafi 3 e 4, del presente
accordo, con reciproca soddisfazione delle Parti. 2. Le Parti non sono tenute a proteggere
come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una
varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il
consumatore quanto alla vera origine del prodotto. ARTICOLO
172 Portata
della protezione delle indicazioni geografiche 1. Le indicazioni geografiche elencate
negli allegati XVII‑C e XVII‑D del presente accordo,
comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 171 del medesimo, sono
protette contro: a) qualsiasi
uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta: i) per
prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta,
oppure ii) nella
misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica; b) qualsiasi
usurpazione, imitazione o evocazione[28],
anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta
è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere",
"tipo", "metodo", "alla maniera",
"imitazione", "gusto", "come" o altri termini
simili; c) qualsiasi
altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine,
alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o
sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto
considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di
recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi
altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del
prodotto. 2. In caso di omonimia, totale o
parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è
accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e
tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio
effettivo di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le
Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che
permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo
conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati
e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che
induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di
un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al
territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il
prodotto in questione. 3. Qualora, nel contesto di negoziati
con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica
di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione
geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità
di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta. 4. Nessuna disposizione della presente
sottosezione obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica
dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di
origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di
origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. ARTICOLO
173 Protezione
della trascrizione delle indicazioni geografiche 1. Le indicazioni geografiche protette
in virtù della presente sottosezione in caratteri georgiani e in altri
caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri sono protette
unitamente alla loro trascrizione in caratteri latini. Tale trascrizione può
essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in questione. 2. Analogamente, le indicazioni
geografiche protette in virtù della presente sottosezione in caratteri latini
sono protette unitamente alla loro trascrizione in caratteri georgiani e in
altri caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri. Tale
trascrizione può essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in
questione. ARTICOLO
174 Diritto
di utilizzo delle indicazioni geografiche 1. Una denominazione protetta in virtù
della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che
commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati
o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente. 2. Quando un'indicazione geografica è
protetta a norma della presente sottosezione, l'uso della denominazione
protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né
oneri supplementari. ARTICOLO
175 Attuazione
della protezione Le Parti attuano la protezione prevista agli
articoli da 170 a 174 del presente accordo mediante idonee misure
amministrative adottate dalle rispettive autorità pubbliche. Esse attuano
inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata. ARTICOLO
176 Relazione
con i marchi commerciali 1. Le Parti rifiutano o annullano,
d'ufficio o su richiesta di qualsiasi parte interessata in conformità alla
legislazione di ciascuna di esse, la registrazione di un marchio corrispondente
a una delle situazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del
presente accordo, in relazione a un'indicazione geografica protetta per
prodotti simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia
presentata successivamente alla data della domanda di protezione
dell'indicazione geografica nel territorio interessato. 2. Per le indicazioni geografiche di cui
all'articolo 170 del presente accordo, la data di presentazione della
domanda di protezione è il 1° aprile 2012. 3. Per le indicazioni geografiche di cui
all'articolo 171 del presente accordo, la data di presentazione della
domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra Parte della domanda
di protezione di un'indicazione geografica. 4. Le Parti non sono tenute a proteggere
un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà
di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto
alla reale identità del prodotto. 5. Fatto salvo il paragrafo 4, le
Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio
anteriore. Per "marchio anteriore" si intende un marchio il cui uso
corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 172,
paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o
acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente
legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data in cui
l'altra Parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione
geografica a norma della presente sottosezione. Tale marchio può continuare a
essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione
geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio
ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi. ARTICOLO
177 Regole
generali 1. L'applicazione della presente
sottosezione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti in
virtù dell'accordo OMC. 2. L'importazione, l'esportazione e la
commercializzazione di prodotti di cui agli articoli 170 e 171
del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti nel territorio della Parte importatrice. 3. Eventuali questioni attinenti al
disciplinare delle denominazioni registrate sono trattate dal comitato
istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo. 4. Le indicazioni geografiche protette a
norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla Parte
di cui è originario il prodotto. 5. Il disciplinare di un prodotto di cui
alla presente sottosezione è quello approvato, unitamente alle eventuali
modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della Parte del cui territorio è
originario il prodotto stesso. ARTICOLO
178 Cooperazione
e trasparenza 1. Le Parti si tengono in contatto,
direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche
istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo, per quanto
riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della
presente sottosezione. In particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte
informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti
di contatto per le disposizioni in materia di controllo. 2. Ciascuna Parte può rendere pubblici i
disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per le
disposizioni in materia di controllo relativi alle indicazioni geografiche
dell'altra Parte protette in virtù del presente articolo. ARTICOLO
179 Sottocomitato
per le indicazioni geografiche 1. È istituito il sottocomitato per le
indicazioni geografiche. Esso è composto da rappresentanti dell'Unione e della
Georgia ed è incaricato di monitorare lo sviluppo della presente sottosezione e
di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni
geografiche. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo. 2. Il sottocomitato per le indicazioni
geografiche delibera all'unanimità e adotta il proprio regolamento interno. Si
riunisce su richiesta di una delle Parti, a turno nell'UE e in Georgia, a una
data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la
videoconferenza) fissate di comune accordo dalle Parti, e comunque non oltre
novanta giorni dalla data della richiesta. 3. Il sottocomitato per le indicazioni
geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente
sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione
e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di: a) modificare
l'articolo 170, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, per
quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio
delle Parti; b) modificare
gli allegati XVII‑C e XVII‑D del presente accordo, per quanto
riguarda le indicazioni geografiche; c) scambiare
informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di
indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse
in tale ambito; d) scambiare
informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di
una loro protezione in conformità alla presente sottosezione. SOTTOSEZIONE
4 DISEGNI
E MODELLI ARTICOLO
180 Accordi
internazionali Le Parti ribadiscono il loro impegno a
rispettare l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999. ARTICOLO
181 Protezione
dei disegni e dei modelli registrati 1. Ciascuna Parte assicura la protezione
dei disegni e dei modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali[29]. Tale
protezione è fornita tramite la registrazione, che conferisce al titolare di un
disegno o di un modello registrato un diritto esclusivo conformemente a quanto
disposto dal presente articolo. 2. Il disegno o il modello applicato a
un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un
prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto
complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo, e b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili del
componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità. 3. Per "normale utilizzo" di
cui al paragrafo 2, lettera a), s'intende l'utilizzo da parte del
consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o
riparazione. 4. Il titolare di un disegno o di un
modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso,
come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare,
esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o
il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini
commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o
del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali. 5. La durata della protezione accordata
è di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di
registrazione o da una data stabilita in conformità all'accordo dell'Aia
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali,
ferma restando la Convenzione di Parigi. ARTICOLO
182 Eccezioni
ed esclusioni 1. Ciascuna Parte può prevedere limitate
eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non
siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei
modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi
interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei
legittimi interessi di terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni
e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da
considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su
un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche
dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle
loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o
il modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a
un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto,
intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti
possa svolgere la sua funzione. ARTICOLO
183 Rapporto
con il diritto d'autore Un disegno o un modello è altresì ammesso a
beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel
territorio di una Parte dalla data in cui è stato creato o stabilito in una
qualsiasi forma. Ciascuna Parte determina l'estensione della protezione e le
condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto. SOTTOSEZIONE
5 BREVETTI ARTICOLO
184 Accordi
internazionali Le Parti ribadiscono il loro impegno a
rispettare il trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti. ARTICOLO
185 Brevetti
e sanità pubblica 1. Le Parti riconoscono l'importanza
della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il
14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. 2. Le Parti rispettano la decisione del
Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6
della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e
contribuiscono alla sua attuazione. ARTICOLO
186 Certificato
protettivo complementare 1. Le Parti riconoscono che i medicinali
e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori
possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima
di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre
fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione
all'immissione del prodotto sul rispettivo mercato, secondo la definizione di
cui alla legislazione interna, può ridurre la durata della protezione effettiva
conferita dal brevetto. 2. Le Parti prevedono un ulteriore
periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia
protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione
amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al
paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni. 3. A prescindere da quanto disposto al
paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere
superiore a cinque anni. 4. Nel caso di medicinali per i quali
sono stati condotti studi pediatrici, e a condizione che i risultati di tali
studi siano ripresi nelle informazioni relative sul prodotto, le Parti
prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della durata della protezione di
cui al paragrafo 2. ARTICOLO
187 Protezione
dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio
di medicinali[30] 1. Le Parti attuano un sistema globale
per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei
dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul
mercato di un medicinale. 2. Ciascuna Parte provvede affinché, nel
proprio diritto, tutte le informazioni presentate per ottenere
un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale restino
riservate, non vengano divulgate a terzi e godano della protezione contro usi
commerciali sleali. 3. A tal fine ciascuna Parte, per un
periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione in
una delle Parti, non consente ad altri richiedenti di commercializzare lo
stesso prodotto o un prodotto analogo, sulla base dell'autorizzazione
all'immissione in commercio concessa al richiedente che ha fornito i dati
relativi alle prove o gli studi, salvo in presenza del consenso di
quest'ultimo. Durante tale periodo i dati relativi alle prove o gli studi
presentati per ottenere la prima autorizzazione non sono utilizzati a beneficio
di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso
del primo richiedente. 4. Il periodo di sei anni di cui al
paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di sette anni se, durante i primi
sei anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare
ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute
portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie
esistenti. 5. La Georgia si impegna ad allineare la
propria legislazione in materia di protezione dei dati relativi ai medicinali a
quella dell'Unione entro la data che sarà stabilita dal Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. ARTICOLO
188 Protezione
dei dati presentati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio
di prodotti fitosanitari 1. Ciascuna Parte stabilisce i requisiti
di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari. 2. Ciascuna Parte provvede affinché i
dati presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere
un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario
godano della protezione contro usi commerciali sleali e non siano utilizzati a
beneficio di altri richiedenti che intendano ottenere un'autorizzazione
all'immissione in commercio, salvo in presenza di prova del consenso esplicito
del primo titolare. 3. Il verbale di prova o la relazione di
uno studio presentati per la prima volta per ottenere un'autorizzazione
all'immissione in commercio soddisfano le seguenti condizioni: a) sono
finalizzati all'autorizzazione o alla modifica di un'autorizzazione intesa a
consentire l'uso del prodotto su altre colture; e b) sono
riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona
pratica sperimentale. 4. Il periodo di protezione dei dati è
di almeno dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione
all'immissione in commercio nella Parte interessata. ARTICOLO
189 Varietà
vegetali Le Parti proteggono i diritti delle varietà
vegetali, in conformità alla Convenzione internazionale per la protezione dei
ritrovati vegetali, e cooperano per promuovere e fare applicare tali diritti. SEZIONE
3 APPLICAZIONE
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ARTICOLO
190 Obblighi
generali 1. Le Parti riaffermano gli impegni
assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e
prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari
per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale[31], di
cui alla presente sezione. 2. Tali misure, procedure e mezzi di
ricorso complementari sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e
non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 3. Tali misure e mezzi di ricorso
complementari sono anche efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati
in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da
prevedere salvaguardie contro gli abusi. ARTICOLO
191 Soggetti
dotati di legittimazione attiva Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a
chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di
cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS: a) ai
titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni
della legislazione applicabile; b) a
tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare
ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della
legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; c) agli
organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale
regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari
dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle
disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; d) agli
organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà
di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia
consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto
delle medesime. SOTTOSEZIONE
3.1 APPLICAZIONE
IN AMBITO CIVILE ARTICOLO
192 Misure
di protezione delle prove 1. Ancor prima dell'instaurazione del
giudizio di merito, ciascuna Parte provvede affinché le competenti autorità
giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova
ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà
intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie
celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne
l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. 2. Tali misure possono includere la
descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle
merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e
degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali
merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza
inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero
causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio
comprovabile di distruzione degli elementi di prova. 3. In caso di adozione di misure di
protezione delle prove inaudita altera parte, le parti interessate sono
informate senza indebito ritardo e al più tardi immediatamente dopo
l'esecuzione delle misure. ARTICOLO
193 Diritto
d'informazione 1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel
contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà
intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata
dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le
informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi
che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore
della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia
stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale; b) sia
stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala
commerciale; c) sia
stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività
di violazione di un diritto; oppure d) sia
stata sorpresa a produrre, fabbricare o distribuire merci oggetto di violazione
di un diritto, o prestare servizi, tramite informazioni fornite da un'altra
persona di cui alle lettere da a) a c). 2. Le informazioni di cui al
paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome
e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e
degli altri precedenti titolari dei prodotti o dei servizi, nonché dei
grossisti e dei dettaglianti destinatari; e b) informazioni
sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché
sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 si
applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che: a) accordano
al titolare diritti d'informazione più ampi; b) disciplinano
l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del
presente articolo; c) disciplinano
la responsabilità per abuso del diritto d'informazione; d) accordano
la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i
soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione
personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di
proprietà intellettuale; oppure e) disciplinano
la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati
personali. ARTICOLO
194 Misure
provvisorie 1. Ciascuna Parte provvede affinché le
autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti
del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a
prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà
intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il
pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia
previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni
di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla
costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del
titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse
condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da
terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. 2. Un'ingiunzione interlocutoria può
inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di prodotti
sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne
l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su
scala commerciale le Parti provvedono affinché, qualora l'attore faccia valere
l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei
danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di
beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le competenti
autorità possono disporre l'accesso, se del caso, alle documentazioni bancarie,
finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della
violazione. ARTICOLO
195 Misure
adottate a seguito di decisione sul merito 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni
dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna Parte
provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su
richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo
l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle
merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto
di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti
possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti
principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorità giudiziarie delle Parti
hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore
della violazione, salvo motivi contrari particolari. 3. Ciascuna Parte provvede affinché, in
presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un
diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere
nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di qualsiasi
intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di
proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento
della violazione. 4. Le Parti possono stabilire che, nei
casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le
misure di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie competenti possano
ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione
delle misure di cui al presente articolo se tale soggetto ha agito in modo non
intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe
un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente
soddisfacente. ARTICOLO
196 Risarcimento
dei danni 1. Ciascuna Parte provvede affinché, su
richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della
violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne
consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto
danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della
violazione. Allorché le autorità giudiziarie fissano i danni: a) tengono
conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative
subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati
illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi
diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del
diritto dalla violazione; oppure b) in
alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una
somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo delle royalty
o dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione
avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà
intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della
violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o
senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la
possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il
pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa. ARTICOLO
197 Spese
legali Ciascuna Parte provvede affinché le spese
legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte
vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il
rispetto del principio di equità non lo consenta e fatte salve le eccezioni
previste dalle rispettive norme procedurali. ARTICOLO
198 Pubblicazione
delle decisioni giudiziarie Ciascuna Parte provvede affinché, nell'ambito
dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà
industriale o dei procedimenti giudiziari avviati per violazione del diritto
d'autore, o in entrambi i casi, le autorità giudiziarie possano ordinare, su
richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate
per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa
l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. ARTICOLO
199 Presunzione
del diritto d'autore o di titolarità dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle
procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sottosezione: a) affinché
gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova
contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i
contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera
nei modi usuali; b) la
disposizione di cui alla lettera a) si applica mutatis mutandis ai
titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il
rispettivo materiale protetto. SOTTOSEZIONE
3.2 ALTRE
DISPOSIZIONI ARTICOLO
200 Misure
alla frontiera 1. Fatti salvi l'articolo 75 e
l'allegato XIII del presente accordo, il presente articolo stabilisce i
principi generali del presente accordo che disciplinano l'applicazione dei
diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l'obbligo
di impegnarsi nella cooperazione a carico delle medesime. 2. Nell'attuare le misure alla frontiera
per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale le Parti assicurano
la coerenza con gli obblighi assunti nel quadro del GATT 1994 e
dell'accordo TRIPS. 3. Le disposizioni del presente articolo
relative alle misure alla frontiera sono di natura procedurale. Esse
stabiliscono le condizioni e le procedure di intervento delle autorità doganali
se le merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o
sarebbero dovute essere, sotto il controllo della dogana. Esse non pregiudicano
in alcun modo il diritto sostanziale delle Parti in materia di proprietà
intellettuale. 4. Per agevolare l'effettiva
applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali
adottano una varietà di strategie volte ad identificare le spedizioni
contenenti merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. Tali
strategie includono tecniche di analisi dei rischi basate, tra l'altro, sulle
informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e
sulle ispezioni dei carichi. 5. Le Parti concordano di dare efficace
attuazione all'articolo 69 dell'accordo TRIPS nei confronti degli scambi
internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà
intellettuale. A tale scopo, le Parti stabiliscono e informano i punti di
contatto presso le rispettive amministrazioni doganali e sono pronte a
scambiare dati e informazioni sugli scambi di tali merci che interessano
entrambe le Parti. In particolare, esse promuovono lo scambio di informazioni e
la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci
contraffatte e usurpative. Fatte salve le disposizioni del protocollo II
del presente accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in
materia doganale, le autorità doganali, se del caso, si scambiano tali
informazioni rapidamente e nel dovuto rispetto delle normative in materia di
protezione dei dati delle Parti. 6. Le autorità doganali di ciascuna
Parte cooperano, su richiesta o su propria iniziativa, al fine di fornire le
informazioni disponibili pertinenti alle autorità doganali dell'altra Parte,
soprattutto per le merci in transito nel territorio di una Parte destinate
all'altra Parte (o originarie dell'altra Parte). 7. Il Comitato di cui
all'articolo 74 del presente accordo stabilisce le disposizioni pratiche
necessarie per lo scambio di dati e informazioni di cui al presente articolo. 8. Il protocollo II del presente
accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale,
è applicabile in relazione a violazioni di diritti di proprietà intellettuale,
ferme restando le forme di cooperazione derivanti dall'applicazione dei
paragrafi da 5 a 7 del presente articolo. 9. Il Comitato di cui
all'articolo 74 del presente accordo è responsabile del buon funzionamento
e della corretta attuazione del presente articolo. ARTICOLO
201 Codici
di condotta Le Parti incoraggiano: a) l'elaborazione
da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria
di codici di condotta volti a contribuire all'applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale; b) la
presentazione alle rispettive autorità competenti di progetti di codici di
condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi. ARTICOLO
202 Cooperazione 1. Le Parti convengono di cooperare al
fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal
presente capo. 2. La cooperazione riguarda, tra
l'altro, le seguenti attività: a) lo
scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà
intellettuale e alle pertinenti regole di protezione e di applicazione; lo
scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori; b) lo
scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; c) lo
scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità
doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il
coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche
con altri paesi; d) lo
sviluppo di capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo; e) la
promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà
intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la
sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; f) il
rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per
la tutela della proprietà intellettuale; g) la
promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico
riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale: la
formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e
l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza
dei consumatori e dei media sull'impatto delle violazioni della proprietà
intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento
con la criminalità organizzata. CAPO 10 CONCORRENZA ARTICOLO
203 Principi Le Parti riconoscono l'importanza di una
concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le
Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli
interventi pubblici (comprese le sovvenzioni) sono potenzialmente in grado di
falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi
derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. ARTICOLO
204 Normativa
in materia di antitrust e concentrazioni e relativa attuazione 1. Ciascuna Parte mantiene in vigore nel
proprio territorio un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza
che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le
pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle
imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato nonché di controllare
efficacemente le concentrazioni di imprese al fine di evitare abusi di
posizioni dominanti e ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva. 2. Ciascuna Parte conferisce ad
un'autorità responsabile le risorse necessarie al fine di applicare in modo efficace
il diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1. 3. Le Parti riconoscono l'importanza di
applicare le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente
e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti
di difesa delle imprese interessate. ARTICOLO
205 Monopoli
di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono stati conferiti diritti speciali
o esclusivi 1. Nessuna disposizione del presente
capo impedisce a una Parte di designare o di mantenere monopoli di Stato o
imprese pubbliche o di conferire a imprese diritti speciali o esclusivi
conformemente alla rispettiva legislazione. 2. Per quanto riguarda i monopoli di
Stato a carattere commerciale, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte provvede affinché tali
imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui
all'articolo 204, paragrafo 1, nella misura in cui l'applicazione di
tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica
missione di interesse pubblico affidata alle imprese in questione. ARTICOLO
206 Sovvenzioni 1. Ai fini del presente articolo per
"sovvenzione" si intende una misura che soddisfa i requisiti di cui
all'articolo 1 dell'accordo SCM, a prescindere dal fatto che sia concessa
in relazione alla produzione di merci o alla prestazione di servizi, e che
possa definirsi specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo. 2. Ciascuna Parte garantisce la
trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tal fine ciascuna Parte presenta
all'altra Parte con frequenza biennale una relazione in merito alla base
giuridica, alla forma, all'importo o al bilancio e, ove possibile, al
beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da un organismo
pubblico nell'ambito della produzione di merci. Tale relazione si intende
presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili da ciascuna
Parte su un sito web pubblico. 3. Su richiesta di una Parte, l'altra
Parte senza indugio fornisce le informazioni e risponde alle domande
concernenti determinate sovvenzioni nell'ambito della prestazione di servizi. ARTICOLO
207 Risoluzione
delle controversie Agli articoli 203, 204 e 205 del presente
accordo non si applicano le disposizioni relative al meccanismo di risoluzione
delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali),
capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. ARTICOLO
208 Rapporto
con l'OMC Le disposizioni del presente capo non
pregiudicano i diritti e gli obblighi di un Parte in virtù dell'accordo OMC, in
particolare dell'accordo SCM e dell'intesa sulla risoluzione delle controversie
(DSU). ARTICOLO
209 Riservatezza Quando si scambiano informazioni a norma del
presente capo, le Parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle
prescrizioni relative al segreto professionale ed aziendale nei rispettivi
ordinamenti giuridici. CAPO 11 DISPOSIZIONI
SULL'ENERGIA NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI ARTICOLO
210 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "prodotti
energetici", il petrolio greggio (codice SA 27.09), il gas
naturale (codice SA 27.11) e l'energia elettrica
(codice SA 27.16); 2. "infrastrutture
per il trasporto dell'energia", gasdotti di trasmissione ad alta pressione;
reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, compresi i
dispositivi di interconnessione che servono a collegare reti differenti di
trasmissione del gas o dell'elettricità; oleodotti per il trasporto del
greggio, ferrovie ed altre infrastrutture fisse che permettono il transito dei
prodotti energetici; 3. "transito",
il passaggio dei prodotti energetici attraverso il territorio di una Parte, con
o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di
trasporto, a condizione che tale passaggio rappresenti unicamente una parte di
un tragitto completo che inizia e termina oltre la frontiera della Parte sul
cui territorio si produce tale traffico; 4. "prelievo
non autorizzato", ogni attività consistente nel prelievo illegale di
prodotti energetici da un'infrastruttura per il trasporto dell'energia. ARTICOLO
211 Transito Le Parti provvedono affinché il transito
avvenga nel rispetto degli impegni internazionali da esse assunti in conformità
alle disposizioni del GATT 1994 e del trattato sulla Carta dell'energia. ARTICOLO
212 Prelievo
non autorizzato di merci in transito Ciascuna Parte adotta tutte le misure
necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti
energetici in transito nel suo territorio ad opera di enti soggetti al suo
controllo o alla sua giurisdizione. ARTICOLO
213 Transito
ininterrotto 1. Una Parte si astiene dall'effettuare
prelievi o dall'interferire in qualsiasi altro modo con il transito di prodotti
energetici nel proprio territorio, tranne qualora tali prelievi o interferenze
siano specificamente contemplati da un contratto o da un altro accordo che
disciplina tale transito, o qualora il funzionamento ininterrotto delle
infrastrutture per il trasporto dell'energia, senza tempestivi interventi
correttivi, rappresenti una minaccia irragionevole per la sicurezza pubblica,
per il patrimonio culturale, per la sanità, la sicurezza o l'ambiente, e a
condizione che tali interventi non vengano realizzati in modo da costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione
dissimulata del commercio internazionale. 2. In caso di controversie su materie
che coinvolgono le Parti o enti soggetti al loro controllo o alla loro
giurisdizione, la Parte nel cui territorio transitano prodotti energetici non
può interrompere o ridurre tale transito, oppure consentire a enti soggetti al
suo controllo o alla sua giurisdizione, comprese le imprese commerciali di
Stato, di interrompere o ridurre tale transito prima che si concluda il
procedimento di risoluzione delle controversie a norma del pertinente
contratto, oppure un procedimento di emergenza a norma dell'allegato XVIII
del presente accordo o del titolo IV (Scambi e questioni commerciali),
capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, tranne
nelle circostanze previste al paragrafo 1. 3. Una Parte non è ritenuta responsabile
dell'interruzione o della riduzione del transito di cui al presente articolo
qualora essa non sia in grado di fornire o di far transitare i prodotti
energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto
al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo. ARTICOLO
214 Obbligo
di transito per i gestori Ciascuna Parte provvede affinché i gestori
delle infrastrutture per il trasporto dell'energia adottino le misure
necessarie per: a) ridurre
al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito; b) ripristinare
rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito
un'interruzione o una riduzione accidentale. ARTICOLO
215 Autorità
di regolamentazione 1. Ciascuna Parte designa autorità di
regolamentazione indipendenti e dotate di poteri sufficienti per regolamentare
i mercati del gas e dell'energia elettrica. Tali autorità di regolamentazione
sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altra
impresa pubblica o privata e da qualsiasi altro operatore o partecipante al
mercato. 2. Le decisioni e le procedure delle
autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i
partecipanti al mercato. 3. Un operatore ha il diritto di
ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo
riguardi dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Le
decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi
giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili
dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni
degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo. ARTICOLO
216 Organizzazione
dei mercati 1. Le Parti provvedono affinché i
mercati dell'energia siano gestiti con l'obiettivo di realizzare condizioni di
concorrenzialità, sicurezza e sostenibilità ambientale senza operare discriminazioni
tra imprese per quanto riguarda diritti ed obblighi. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 una
Parte può, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese obblighi
concernenti la sicurezza (compresa la sicurezza degli approvvigionamenti), la
regolarità, la qualità e il prezzo degli approvvigionamenti, nonché la
protezione ambientale, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti
rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti,
trasparenti, proporzionati e verificabili. 3. La Parte che stabilisce il prezzo di
vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno provvede a
pubblicare il suo metodo di calcolo del prezzo regolamentato prima che
quest'ultimo entri in vigore. ARTICOLO
217 Accesso
alle infrastrutture per il trasporto dell'energia 1. Ciascuna Parte provvede
all'attuazione nel proprio territorio di un sistema di accesso dei terzi alle
infrastrutture per il trasporto e il deposito dell'energia e del gas naturale
liquefatto applicabile a tutti gli utenti in modo trasparente, obiettivo e non
discriminatorio. 2. Ciascuna Parte provvede affinché le
tariffe e tutte le altre condizioni per l'accesso alle infrastrutture per il
trasporto dell'energia siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminino
in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione del prodotto
energetico. 3. Ciascuna Parte provvede affinché la
totalità della capacità tecnica e contrattuale, sia fisica che virtuale, venga
attribuita tramite criteri e procedure trasparenti e non discriminatori. 4. Le Parti provvedono affinché i
gestori delle infrastrutture per il trasporto dell'energia che rifiutano di
concedere l'accesso ai terzi forniscano alla parte che ne faccia richiesta una
spiegazione debitamente motivata di tale decisione; contro tale rifiuto è
prevista la possibilità di presentare ricorso. 5. In casi eccezionali una Parte può
derogare alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 in conformità a
criteri obiettivi stabiliti dalla propria legislazione. In particolare una
Parte può prevedere nella propria legislazione la possibilità di concedere
un'esenzione dalle norme relative all'accesso dei terzi in relazione alle nuove
infrastrutture principali per il trasporto dell'energia, a condizione che tale
deroga sia prevista per un periodo di tempo limitato e sia basata su una
valutazione caso per caso. ARTICOLO
218[32] Rapporto
con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia 1. In caso di conflitto tra le
disposizioni del presente capo e quelle del trattato che istituisce la Comunità
dell'energia o quelle della legislazione dell'Unione applicabili a norma del
trattato che istituisce la Comunità dell'energia, prevalgono, per quanto
riguarda tale conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
dell'energia o le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili a
norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. 2. Nell'attuazione del presente capo, la
preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti
che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia o
basati sulla legislazione applicabile nell'Unione. In caso di controversia
concernente il presente capo, le disposizioni legislative o gli altri atti che
soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità al
presente capo. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti
soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a
norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità
dell'energia. CAPO 12 TRASPARENZA ARTICOLO
219 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misure
di applicazione generale", le disposizioni legislative e regolamentari, le
decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative che possano
incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo IV (Scambi e
questioni commerciali) del presente accordo. Non sono considerate tali le
misure che producono effetti nei confronti di una persona determinata o di un
gruppo di persone; 2. "persona
interessata", ogni persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di
una Parte che possa essere direttamente interessata da una misura di
applicazione generale. ARTICOLO
220 Obiettivo Riconoscendo l'incidenza che il contesto
regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le Parti
predispongono un contesto regolamentare prevedibile a vantaggio degli operatori
economici, e procedure efficienti, anche per le piccole e medie imprese, prendendo
in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità. ARTICOLO
221 Pubblicazione 1. Ciascuna Parte provvede affinché le
misure di applicazione generale: a) siano
rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato
e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di
prenderne conoscenza; b) contengano
una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure; e c) prevedano
un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in
vigore, tranne in casi debitamente giustificati, comprese le situazioni di
emergenza o le questioni inerenti alla sicurezza. 2. Ciascuna Parte: a) si
adopera per rendere disponibile al pubblico in una fase iniziale appropriata
ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o
modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della
proposta; b) offre
alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni in
merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo
sufficiente per sfruttare tali opportunità; e c) si
impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in
merito a tali proposte. ARTICOLO
222 Richieste
di informazioni e punti di contatto 1. Al fine di agevolare la comunicazione
tra le Parti sulle questioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni
commerciali) del presente accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto
che agisce da coordinatore. 2. Ciascuna Parte istituisce o mantiene
meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni
da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale,
proposta o in vigore, e alla sua applicazione. Le richieste possono essere
presentate tramite il punto di contatto istituito a norma del paragrafo 1
o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi. 3. Le Parti riconoscono che le risposte
di cui al paragrafo 2 non possono essere definitive o giuridicamente
vincolanti ma hanno solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione
delle rispettive norme legislative e regolamentari. 4. Su richiesta di una Parte, l'altra
Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative
a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione
o modifica di misure di applicazione generale che la Parte richiedente ritiene
possano influire sul funzionamento del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura
sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente. ARTICOLO
223 Gestione
delle misure di applicazione generale 1. Ciascuna Parte gestisce tutte le
misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole. 2. A tal fine, nell'applicare tali
misure a persone, merci, o servizi determinati dell'altra Parte in casi
specifici, ciascuna Parte: a) si
adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un
procedimento amministrativo, secondo le rispettive procedure e con un preavviso
ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla
sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e
una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) accorda
a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e
argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento
amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e
l'interesse pubblico lo consentano; e c) provvede
affinché le proprie procedure si basino sulla sua legislazione e siano attuate
conformemente ad essa. ARTICOLO
224 Riesame
e ricorso 1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene
in vigore procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative per
il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica
dei provvedimenti amministrativi concernenti materie disciplinate dal
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Tali
istanze o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità
preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun
interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna Parte provvede affinché,
dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento
abbiano diritto a: a) una
ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e b) una
decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove
la propria legislazione lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità
amministrativa. 3. Fatta salva la possibilità di ricorso
o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, ciascuna Parte
provvede affinché tale decisione sia attuata dall'ufficio o dall'autorità
interessata e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure
amministrative in questione. ARTICOLO
225 Qualità
ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa 1. Le Parti convengono di cooperare
nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche
mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto concerne le
rispettive politiche normative e le valutazioni dell'impatto della
regolamentazione. 2. Le Parti riconoscono l'importanza dei
principi di buona condotta amministrativa[33]
e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di
informazioni e migliori pratiche. ARTICOLO
226 Disposizioni
specifiche Le disposizioni del presente capo lasciano
impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri
capi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. CAPO 13 COMMERCIO
E SVILUPPO SOSTENIBILE ARTICOLO
227 Contesto
e obiettivi 1. Le Parti ricordano l'Agenda 21
della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992,
la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui
principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione
di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002[34], la
dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni
Unite sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del
2006 e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una
globalizzazione equa del 2008. Le Parti riaffermano il loro impegno a
promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al
raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere
delle generazioni presenti e future e per far sì che questo obiettivo sia
integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni
commerciali. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno
a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscono che lo sviluppo sociale ed
economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri
interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici
derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate
al commercio in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo
sostenibile. ARTICOLO
228 Diritto
di legiferare e livelli di protezione 1. Le Parti si riconoscono
reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in
materia di sviluppo sostenibile, di fissare i loro livelli di protezione
dell'ambiente e del lavoro a livello interno, nonché di adottare o modificare
di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente
con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a
livello internazionale di cui agli articoli 229 e 230 del presente
accordo. 2. In tale contesto ciascuna Parte si
adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche
riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del
lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche
ed i livelli di protezione da esse garantiti. ARTICOLO
229 Norme e
accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le Parti riconoscono l'occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per
gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a
promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che
contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per
tutti. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi ed a cooperare, nei
modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al
commercio. 2. Conformemente agli obblighi derivanti
dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i
diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza
internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione nel 1998, le Parti
si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che
nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro
riconosciute a livello internazionale, come sancite dalle convenzioni
fondamentali dell'OIL, ed in particolare: a) la
libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di
contrattazione collettiva; b) l'eliminazione
di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) l'abolizione
effettiva del lavoro infantile; e d) l'eliminazione
della discriminazione in materia di impiego e occupazione. 3. Le Parti riaffermano il loro impegno
a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle
convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni
dell'OIL, ratificate rispettivamente dalla Georgia e dagli Stati membri. 4. Le Parti prenderanno altresì in
considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni prioritarie
e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. Le
Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e
agli sviluppi intervenuti al riguardo. 5. Le Parti riconoscono che la
violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere
invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che
le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di
protezionismo commerciale. ARTICOLO
230 Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le Parti riconoscono il valore della governance
e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della
comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e
sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra le politiche
ambientali e commerciali. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi
e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni
ambientali connesse al commercio ed in rapporto ad altre questioni ambientali
connesse al commercio di comune interesse. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno
a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli
accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie. 3. Le Parti si scambiano regolarmente
informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel
processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi. 4. Le Parti riaffermano il loro impegno
a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo (protocollo di
Kyoto). Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro
internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC,
dei relativi accordi e delle relative decisioni. 5. Nessuna disposizione del presente
accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad
attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali
misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o
ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata del commercio. ARTICOLO
231 Commercio
ed investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile Le Parti confermano il proprio impegno a
migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile
nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza: a) le
Parti riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di
lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica,
innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche
commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra; b) le
Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti
in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi
ostacoli non tariffari; c) le
Parti si adoperano per agevolare la rimozione degli ostacoli al commercio o
agli investimenti relativi a beni e servizi particolarmente rilevanti per
l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia
rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico,
anche mediante l'impiego delle tecnologie adeguate e la promozione di norme che
rispondano alle necessità economiche ed ambientali e riducano al minimo gli
ostacoli tecnici al commercio; d) le
Parti convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a
migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente,
comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità,
come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e) le
Parti convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche
mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo le
Parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a
livello internazionale, in particolare alle linee guida dell'OCSE destinate
alle imprese multinazionali. ARTICOLO
232 Biodiversità 1. Le Parti riconoscono l'importanza di
garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale
elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e
riaffermano il loro impegno a conservare e ad utilizzare in modo sostenibile la
biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e ad
altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie. 2. A tale scopo le Parti si impegnano a: a) promuovere
gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile
delle risorse biologiche e che contribuiscono alla conservazione della
biodiversità; b) scambiarsi
informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da
risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a
ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per
massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché
queste ultime si rafforzino reciprocamente; c) promuovere
l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio
nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie
di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e d) collaborare
a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso
sostenibile della biodiversità negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese
le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali
particolarmente protette e la diversità genetica; il ripristino degli
ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi
derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli
ecosistemi. ARTICOLO
233 Gestione
sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali 1. Le Parti riconoscono l'importanza di
garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali
risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici,
ambientali e sociali. 2. A tale scopo le Parti si impegnano a: a) promuovere
il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo
sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di
produzione, che potrebbe comprendere accordi bilaterali o regionali a tal fine; b) scambiarsi
informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di
prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile
e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure; c) adottare
misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per
combattere il disboscamento illegale ed il relativo commercio di legname,
all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi; d) scambiarsi
informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore
forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle
rispettive politiche volte ad escludere dai flussi commerciali il legname ed i
prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che
tali politiche si rafforzino reciprocamente; e) promuovere
l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è
considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e f) cooperare
a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della
superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste. ARTICOLO
234 Commercio
di prodotti ittici Tenuto conto dell'importanza di garantire la
gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona
governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a: a) promuovere
le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la
conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un
approccio ecosistemico; b) adottare
misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca; c) rispettare
le misure di conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle
risorse biologiche marine secondo quanto stabilito in materia dai principali
strumenti delle Nazioni Unite e della FAO; d) promuovere
sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica tra le Parti
con l'obiettivo di migliorare l'attuale consulenza scientifica in materia di
gestione della pesca; e) cooperare
con le organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti e in seno ad
esse, nella misura più ampia possibile; e f) cooperare
nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)
e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure
complete, efficaci e trasparenti. Le Parti attuano inoltre politiche e misure
per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai
rispettivi mercati. ARTICOLO
235 Mantenimento
dei livelli di protezione 1. Le Parti riconoscono che non è
opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di
protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di
lavoro. 2. Una Parte non rinuncia né deroga alla
propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro né propone di
rinunciarvi o derogarvi in modo tale da incentivare gli scambi o lo
stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento
o di un investitore nel proprio territorio. 3. Una Parte non omette di dare efficace
applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la
propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incentivare
gli scambi o gli investimenti. ARTICOLO
236 Informazioni
scientifiche Nell'elaborazione e nell'attuazione delle
misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono
incidere sugli scambi o sugli investimenti, le Parti tengono conto dei dati
scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o
raccomandazioni internazionali, se esistono. A tale riguardo le Parti possono
anche ricorrere al principio di precauzione. ARTICOLO
237 Trasparenza Ciascuna Parte, nel rispetto del proprio
diritto interno e del titolo IV (Scambi e questioni commerciali),
capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi
misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa
incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata
in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una
consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi
opportuni i soggetti non statali. ARTICOLO
238 Valutazione
dell'impatto sulla sostenibilità Le Parti si impegnano a riesaminare,
monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo IV (Scambi e
questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile
avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli
posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni
dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale. ARTICOLO
239 Cooperazione
in materia di commercio e sviluppo sostenibile Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare
sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e
di lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del titolo IV (Scambi e
questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra
l'altro i seguenti ambiti: a) gli
aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al
lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, il
programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli AMA; b) le
metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla
sostenibilità del commercio; c) gli
effetti delle disposizioni regolamentari, delle norme e degli standard in
materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché l'impatto delle norme
relative al commercio ed agli investimenti sulla legislazione e
sull'elaborazione di politiche e disposizioni regolamentari in materia di
lavoro e di ambiente; d) gli
effetti positivi e negativi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali)
del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di
migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche
delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe
le Parti; e) lo
scambio di opinioni e migliori pratiche in merito alla promozione della
ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle
convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA
di rilievo nel contesto degli scambi commerciali; f) la
promozione di sistemi pubblici e privati di certificazione, tracciabilità ed
etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica; g) la
promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante
interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli
orientamenti riconosciuti a livello internazionale nonché l'attuazione e la
divulgazione dei medesimi; h) gli
aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL,
compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione,
l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di
lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e
l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo
sociale e la parità di genere; i) gli
aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale; j) gli
aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in
materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie
a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica; k) le
misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso
sostenibile della biodiversità; l) le
misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione
sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione,
anche con riguardo al disboscamento illegale; e m) le
misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili
e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile. ARTICOLO
240 Meccanismi
istituzionali e di supervisione 1. Ciascuna Parte designa nell'ambito
della sua amministrazione un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra
Parte ai fini dell'attuazione del presente capo. 2. È istituito il sottocomitato per il
commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce in merito alle proprie
attività al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è
composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna Parte. 3. Il sottocomitato per il commercio e
lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore
del presente accordo e in seguito quando necessario per sovrintendere
all'attuazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione a norma
dell'articolo 239 del presente accordo. Tale sottocomitato stabilisce il
proprio regolamento interno. 4. Ciascuna Parte istituisce nuovi
gruppi consultivi interni sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza
sulle questioni attinenti al presente capo, oppure consulta i gruppi consultivi
interni esistenti. Tali gruppi possono presentare pareri o raccomandazioni
sull'attuazione del presente capo, anche di propria iniziativa. 5. I gruppi consultivi interni si
compongono di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile
che garantiscono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati degli
ambiti economico, sociale e ambientale, comprese, tra l'altro, le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni non
governative, i gruppi di imprese nonché altri soggetti interessati pertinenti. ARTICOLO
241 Forum
congiunto per il dialogo con la società civile 1. Le Parti facilitano l'istituzione di
un forum congiunto cui partecipano le organizzazioni della società civile
presenti sul loro territorio, compresi membri dei propri gruppi consultivi
interni e del grande pubblico, al fine di instaurare un dialogo sugli aspetti
del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile. Le Parti
promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi
quelli delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi di
imprese nonché di altri soggetti interessati pertinenti, a seconda dei casi. 2. Il forum congiunto per il dialogo con
la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle
Parti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti
stabiliscono il funzionamento del forum congiunto per il dialogo con la società
civile. 3. Le Parti presentano al forum
congiunto per il dialogo con la società civile un aggiornamento sull'attuazione
del presente capo. I pareri e le opinioni del forum congiunto per il dialogo
con la società civile vengono sottoposti alle Parti e resi disponibili al
pubblico. ARTICOLO
242 Consultazioni
governative 1. Per ogni questione attinente al
presente capo le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al
presente articolo e all'articolo 243 del presente accordo. 2. Una Parte può chiedere all'altra
Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando
una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Tale domanda
illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema in esame e
fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente capo.
Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede. 3. Le Parti compiono ogni sforzo per
giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe. Le Parti prendono in
considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi
ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la
coerenza tra il lavoro delle Parti e queste organizzazioni. All'occorrenza le
Parti possono chiedere la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di
qualsiasi persona od organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un
esame completo della questione. 4. Se ritiene che una questione debba
essere ulteriormente esaminata, una Parte può chiedere la convocazione del
sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per esaminare la
questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra
Parte. Tale sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una
soluzione. 5. Tale sottocomitato può, se del caso,
chiedere il parere dei gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di
entrambe o altra assistenza specialistica. 6. La soluzione raggiunta in merito alla
questione dalle Parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica. ARTICOLO
243 Gruppo
di esperti 1. Trascorsi 90 giorni dalla
presentazione di una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 242,
paragrafo 2, del presente accordo, ciascuna Parte può chiedere la
convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale
non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni
governative. 2. Salvo diversa disposizione nel
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3
(Procedure di risoluzione delle controversie), sottosezioni 1 (Procedura
di arbitrato) e 3 (Disposizioni comuni), e al titolo IV (Scambi e
questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie),
articolo 270 del presente accordo, nonché le regole di procedura di cui
all'allegato XX e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori
("codice di condotta") che figura nell'allegato XXI del presente
accordo. 3. Nel corso della sua prima riunione
successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il
commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone
che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito
delle procedure del gruppo di esperti. Ciascuna Parte propone come minimo
cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le Parti indicano
inoltre un minimo di cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né
dell'altra Parte, che possono presiedere il gruppo di esperti. Il sottocomitato
per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia
sempre mantenuto a questo livello. 4. L'elenco di cui al paragrafo 3
del presente articolo è costituito da persone con conoscenze o competenze
specifiche in materia di diritto e in relazione alle questioni ambientali o di
lavoro disciplinate dal presente capo o alla risoluzione delle controversie che
possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi sono indipendenti,
esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da
alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni in esame, non sono
collegati al governo di nessuna delle Parti e si conformano
all'allegato XXI del presente accordo. 5. Per le questioni attinenti al
presente capo, il gruppo di esperti è composto da esperti scelti tra i
nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in
conformità all'articolo 249 del presente accordo e all'articolo 8
delle regole di procedura figuranti nell'allegato XX del presente accordo.
6. Il gruppo di esperti può chiedere
informazioni e consulenza a entrambe le Parti, ai gruppi consultivi interni e
ad altre fonti che ritenga appropriate. Per questioni relative al rispetto
degli accordi multilaterali di cui agli articoli 229 e 230 del
presente accordo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e
consulenza agli organismi dell'OIL o degli AMA. 7. Il gruppo di esperti presenta la sua
relazione alle Parti attenendosi alle procedure pertinenti di cui al
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione
delle controversie), del presente accordo. Tale relazione accerta i fatti e
l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e fornisce le motivazioni alla
base di tutte le risultanze e le raccomandazioni in essa contenute. Le Parti
rendono pubblica la relazione entro 15 giorni dall'emissione. 8. Le Parti discutono misure appropriate
da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di
esperti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione la Parte
interessata informa i propri gruppi consultivi e l'altra Parte delle misure o
degli interventi che intende realizzare. Il seguito dato alla relazione ed alle
raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal sottocomitato per il
commercio e lo sviluppo sostenibile. Gli organi consultivi e il forum congiunto
per il dialogo con la società civile possono presentare osservazioni in
proposito al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. CAPO 14 RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE SEZIONE
1 OBIETTIVO
E CAMPO D'APPLICAZIONE ARTICOLO
244 Obiettivo L'obiettivo del presente capo è l'istituzione
di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi
controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione e
all'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del
presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a
soluzioni concordate. ARTICOLO
245 Ambito
di applicazione Salvo diversa disposizione, il presente capo
si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione
delle disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del
presente accordo. SEZIONE
2 CONSULTAZIONI
E MEDIAZIONE ARTICOLO
246 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano per risolvere
le controversie di cui all'articolo 245 del presente accordo avviando
consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. La Parte che desidera avviare le
consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e motiva la
richiesta anche individuando la misura contestata e le disposizioni di cui
all'articolo 245 del presente accordo che ritiene applicabili. 3. Le consultazioni si svolgono entro 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio
della Parte interpellata, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le
consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Le
consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni
assunte dalle Parti nel corso delle medesime, rimangono riservate e non
pregiudicano i diritti di nessuna delle due Parti in eventuali procedimenti successivi. 4. Le consultazioni su questioni
urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o merci o servizi di
carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la Parte
interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo
di 15 giorni salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle. 5. Se la Parte interpellata non risponde
alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini di cui ai
paragrafi 3 o 4 del presente articolo, rispettivamente, o se le Parti
convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono
concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la Parte che
ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 248 del presente
accordo. 6. Nel corso delle consultazioni
ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire
un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul
funzionamento e sull'applicazione del presente accordo. 7. Qualora le consultazioni riguardino
il trasporto di prodotti energetici mediante reti e una Parte consideri urgente
risolvere la controversia in ragione di un'interruzione, totale o parziale, del
trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, tali
consultazioni si tengono entro tre giorni dalla data di presentazione della
richiesta e si ritengono concluse tre giorni dopo tale data, salvo che entrambe
le Parti decidano di proseguirle. ARTICOLO
247 Mediazione Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di
avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato XIX del presente
accordo in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sui propri
interessi commerciali. SEZIONE
3 PROCEDURE
DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SOTTOSEZIONE
1 PROCEDURA
DI ARBITRATO ARTICOLO
248 Avvio
della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a
risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui
all'articolo 246 del presente accordo, la Parte che ha richiesto le
consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale
conformemente al dettato del presente articolo. 2. La richiesta di costituzione di un
collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra Parte e al Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. La Parte attrice
indica nella richiesta le misure contestate e spiega, in modo abbastanza
articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i
motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui
all'articolo 245 del presente accordo. ARTICOLO
249 Costituzione
del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale è composto da
tre arbitri. 2. Una volta ricevuta la richiesta di
costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano senza indugio e si
adoperano per raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale.
Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le Parti possono
decidere di comune accordo di comporre il collegio arbitrale in qualsiasi
momento prima della costituzione di quest'ultimo. 3. Ciascuna Parte può chiedere
l'applicazione della procedura per la composizione del collegio descritta nel
presente paragrafo una volta trascorsi cinque giorni dalla richiesta di
costituzione del collegio senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo sulla
composizione del collegio arbitrale. Ciascuna Parte può nominare un arbitro
scegliendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma
dell'articolo 268 del presente accordo entro 10 giorni dalla data della
richiesta di applicazione della procedura di cui al presente paragrafo. Se una
delle Parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra Parte
l'arbitro viene estratto a sorte dal presidente o dai copresidenti del Comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o dai loro delegati,
fra i nominativi del sottoelenco di tale Parte contenuto nell'elenco istituito
a norma dell'articolo 268 del presente accordo. Qualora le Parti non
abbiano raggiunto un accordo sulla nomina del presidente del collegio
arbitrale, su richiesta di una delle Parti il presidente o i copresidenti del
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" o i
loro delegati estraggono a sorte il presidente del collegio arbitrale dal
sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma
dell'articolo 268 del presente accordo. 4. Qualora uno o più arbitri siano
estratti a sorte, l'estrazione si svolge entro cinque giorni dalla relativa
richiesta di cui al paragrafo 3. 5. La data di costituzione del collegio
arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri scelti ha accettato la
nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato XX del
presente accordo. 6. Se, al momento della presentazione di
una richiesta a norma del paragrafo 3, uno degli elenchi di cui
all'articolo 268 del presente accordo non è ancora stato compilato o non
contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i
nominativi formalmente proposti da ciascuna delle Parti o, qualora una Parte
non abbia effettuato tale proposta, l'arbitro viene estratto a sorte tra i
nominativi proposti dall'altra Parte. 7. Salvo diversa decisione delle Parti,
nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni
commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente
accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una
minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale,
petrolio o energia elettrica tra le Parti, si applica la procedura di
estrazione a sorte di cui al paragrafo 3 del presente articolo senza che
trovi applicazione il disposto di cui alla prima frase del paragrafo 2 del
presente articolo né le altre fasi previste al paragrafo 3 del presente
articolo, e il periodo di cui al paragrafo 4 del presente articolo è di
due giorni. ARTICOLO
250 Pronuncia
pregiudiziale sull'urgenza Su richiesta di una Parte, entro 10 giorni
dalla data della sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via
preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. ARTICOLO
251 Relazione
del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica alle
Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto,
l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle
risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla
data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non
ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente ne dà notifica
per iscritto alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",
di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, indicando
i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare la
relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata
entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La
relazione interinale non viene resa pubblica. 2. Una Parte può presentare al collegio
arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione
interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica. 3. Nei casi urgenti, compresi quelli
relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il
collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione
interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di
costituzione del collegio arbitrale. Una Parte può presentare al collegio
arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione
interinale entro 7 giorni dalla data della sua notifica. 4. Dopo aver esaminato le osservazioni
scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può
modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga
opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale
comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel
riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni
delle due Parti. 5. Nel caso di una controversia relativa
al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito
degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione
di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del
trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, la
relazione interinale è notificata 20 giorni dopo la data di costituzione del
collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 del
presente articolo sono presentate entro cinque giorni dalla notifica della
relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla
presentazione della relazione interinale. ARTICOLO
252 Conciliazione
per le controversie urgenti in materia di energia 1. Nel caso di una controversia relativa
al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia
nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte
in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o
parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le
Parti, queste ultime possono, presentando una richiesta al collegio arbitrale,
chiedere al presidente del collegio arbitrale di fungere da conciliatore per
qualsiasi aspetto relativo alla controversia. 2. Il conciliatore cerca di pervenire a
una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura
per giungere a tale soluzione. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a
giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della
controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le
condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da questi
indicata sino alla soluzione della controversia. 3. Le Parti e gli enti soggetti al loro
controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a
norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre
mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della
controversia, se essa interviene prima di tale termine. 4. Il conciliatore rispetta il codice di
condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo. ARTICOLO
253 Notifica
del lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il
proprio lodo definitivo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio", di cui all'articolo 408,
paragrafo 4, del presente accordo, entro 120 giorni dalla data della sua
costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga
possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti
e al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",
indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di
notificare il proprio lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150
giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli
relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il
collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla
data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere notificato entro 75
giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 3. Nel caso di una controversia relativa
al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia
nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte
in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o
parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le
Parti, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 40 giorni dalla
data della sua costituzione. SOTTOSEZIONE
2 ESECUZIONE ARTICOLO
254 Esecuzione
del lodo del collegio arbitrale La Parte convenuta adotta le misure necessarie
per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio
arbitrale. ARTICOLO
255 Periodo
di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Qualora non sia possibile
un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di
tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso la Parte
convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio
arbitrale alle Parti, notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 408,
paragrafo 4, del presente accordo, il periodo di tempo di cui avrà bisogno
per dare esecuzione al lodo ("periodo di tempo ragionevole"). 2. In caso di disaccordo tra le Parti
sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del
collegio arbitrale, la Parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha
ricevuto la notifica della Parte convenuta a norma del paragrafo 1, chiede
per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del
periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente
all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio". Il collegio arbitrale originario notifica il proprio
lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" entro 20 giorni dalla data di presentazione della
richiesta. 3. La Parte convenuta informa per
iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del
collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo
ragionevole. 4. Il periodo di tempo ragionevole può
essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti. ARTICOLO
256 Riesame
delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima della scadenza del periodo di
tempo ragionevole la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al Comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, le misure prese
per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti
sull'esistenza o sulla coerenza delle misure di cui al paragrafo 1
adottate per dare esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 245 del
presente accordo, la Parte attrice può richiedere per iscritto al collegio
arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica
misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire
chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi
dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui
all'articolo 245 del presente accordo. Il collegio arbitrale originario
notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" entro 45 giorni dalla data di presentazione
della richiesta. ARTICOLO
257 Misure
correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Qualora la Parte convenuta non
notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio
arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il
collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di
esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 256,
paragrafo 1, del presente accordo non è compatibile con gli obblighi di
tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 245 del
presente accordo, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice e previa
consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di indennizzo temporaneo. 2. Qualora la Parte attrice decida di
non richiedere un'offerta di indennizzo temporaneo a norma del paragrafo 1
del presente articolo, o qualora tale offerta sia presentata senza che le Parti
raggiungano un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla scadenza del
periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo arbitrale, a norma
dell'articolo 256 del presente accordo, con cui il collegio ha stabilito
che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo oppure che la
misura adottata per darvi esecuzione è incompatibile con le disposizioni di cui
all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice, previa notifica
all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo a un livello
adeguato, equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato
dalla violazione. La notifica specifica il livello di sospensione degli
obblighi. La Parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento
una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta
ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto
l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte
attrice può scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello
applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in
modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei
dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici
causato dalla violazione. 4. Se ritiene che il livello di
sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici
causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al
collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è
notificata alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" prima della scadenza del periodo di 10 giorni
di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il
proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al Comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" entro 30 giorni
dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere
sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale
originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio
arbitrale. 5. La sospensione degli obblighi e
l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano: a) una
volta che le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione
dell'articolo 262 del presente accordo; oppure b) una
volta che le Parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura
notificata a norma dell'articolo 256, paragrafo 1, del presente
accordo permette alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui
all'articolo 245 del presente accordo; o c) una
volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le
disposizioni di cui all'articolo 245 sono state revocate o modificate al
fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto
all'articolo 256, paragrafo 2, del presente accordo. ARTICOLO
258 Rimedi
per controversie urgenti in materia di energia 1. Nel caso di una controversia relativa
al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia
nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte
in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o
parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le
Parti, si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di rimedi.
2. In deroga agli articoli 255, 256
e 257 del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere
gli obblighi derivanti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del
presente accordo a un livello adeguato, equivalente al livello di annullamento
o al pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione al
lodo del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua notifica. La sospensione
può avere effetto immediato e può essere mantenuta fino a quando la Parte
convenuta non abbia dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 3. Qualora contesti l'esistenza della
mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi o la mancata
esecuzione, la Parte convenuta può, a norma dell'articolo 257,
paragrafo 4, e dell'articolo 259 del presente accordo, avviare un
procedimento che è esaminato rapidamente. La Parte attrice è tenuta ad abolire o
a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si
sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione
durante il procedimento. ARTICOLO
259 Riesame
delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente
all'adozione di misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. La Parte convenuta notifica alla
Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio
arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione
dell'indennizzo temporaneo, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, la Parte attrice revoca la sospensione
delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in
cui è stato applicato l'indennizzo, ad eccezione dei casi di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, la Parte convenuta può porre fine
all'applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui
comunica di avere dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Se entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che
tramite la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle
disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte
attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in
merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Il
collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio" entro 45 giorni
dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale
decida che le misure adottate per dare esecuzione al lodo sono conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, cessa la
sospensione degli obblighi o l'applicazione dell'indennizzo, a seconda dei
casi. All'occorrenza la Parte attrice modifica il livello di sospensione delle
concessioni adattandolo al livello stabilito dal collegio arbitrale. ARTICOLO
260 Sostituzione
degli arbitri Se, in un procedimento arbitrale a norma del
presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in
grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non
soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXI del
presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 249 del
presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è
prorogato di 20 giorni tranne nel caso di controversie urgenti ai sensi
dell'articolo 249, paragrafo 7, per le quali tale termine è prorogato
di cinque giorni. SOTTOSEZIONE
3 DISPOSIZIONI
COMUNI ARTICOLO
261 Sospensione
e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione Su richiesta scritta di entrambe le Parti, il
collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo
concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende
prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le Parti,
oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti. La Parte
richiedente informa di conseguenza l'altra Parte e il presidente o i
copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo. Se una Parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio
arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è
conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non
pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti soggetti alla
disciplina dell'articolo 269 del presente accordo. ARTICOLO
262 Soluzione
concordata Le Parti possono in qualsiasi momento
pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Esse notificano
tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, e se del caso al presidente del collegio arbitrale. Qualora
la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne
di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento
di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è
richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne,
il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso. ARTICOLO
263 Regole
di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle
controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di
procedura di cui all'allegato XX del presente accordo e dal codice di
condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo. 2. Le riunioni del collegio arbitrale
sono pubbliche, salvo disposizione contraria nelle regole di procedura. ARTICOLO
264 Informazioni
e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o d'ufficio, il
collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini
del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte
nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la
facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il
collegio arbitrale consulta le Parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite
nel territorio di una Parte possono presentare memorie a titolo di amicus curiae
al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni
ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le
Parti affinché possano formulare osservazioni. ARTICOLO
265 Norme
di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le
disposizioni richiamate all'articolo 245 del presente accordo secondo le
norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico,
comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti
interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello
adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio
arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle Parti
che discendono dal presente accordo. ARTICOLO
266 Decisioni
e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile
per adottare decisioni consensuali. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare
una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Le deliberazioni del
collegio sono riservate e i pareri dissenzienti non sono resi noti. 2. I lodi del collegio arbitrale sono
accettati senza riserve dalle Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo
per le persone fisiche o giuridiche. I lodi indicano le conclusioni fattuali,
l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 245 del
presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e
conclusioni ivi contenute. Il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, rende pubblici i lodi del collegio arbitrale in ogni loro
parte entro 10 giorni dalla loro notifica, a meno che non decida altrimenti per
salvaguardare la riservatezza delle informazioni designate come tali dalla
Parte che le ha fornite, conformemente alla propria legislazione. ARTICOLO
267 Deferimento
alla Corte di giustizia dell'Unione europea 1. Le procedure di cui al presente
articolo si applicano alle controversie inerenti all'interpretazione e
all'applicazione delle disposizioni del presente accordo che impongono a una
Parte un obbligo definito tramite riferimento a una disposizione del diritto
dell'Unione. 2. Se una controversia pone un problema
di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al
paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di
giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i
termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la
Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione
della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio
arbitrale. SEZIONE
4 DISPOSIZIONI
GENERALI ARTICOLO
268 Elenchi
degli arbitri 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, compila un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano
in grado di fungere da arbitri. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un
sottoelenco per ciascuna Parte e un sottoelenco di persone che non siano
cittadini né dell'una né dell'altra Parte cui affidare l'incarico di presidente
del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque
persone. Il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo
livello. 2. Gli arbitri devono vantare conoscenze
o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale.
Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo
personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere
collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di
condotta di cui all'allegato XXI del presente accordo. 3. Il Comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio" può compilare elenchi supplementari di
12 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici
contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle Parti, tali elenchi
supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale in
conformità alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo. ARTICOLO
269 Rapporto
con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla
risoluzione delle controversie di cui al presente capo non pregiudica eventuali
azioni in sede OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle
controversie. 2. La Parte che in relazione a una
misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle
controversie a norma del presente capo o dell'accordo OMC non può tuttavia
avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie
relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia
concluso. Inoltre una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di
un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC.
In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione delle
controversie, la Parte si avvale della sede scelta senza poter ricorrere
all'altra, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi
procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale
obbligo. 3. Ai fini dell'applicazione del
paragrafo 2 del presente articolo: a) i
procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si
ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi
dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano
la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo
OMC (intesa DSU) e si ritengono conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC
adotta la relazione di tale panel e quella dell'organo di appello, a seconda
dei casi, in conformità all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14,
dell'intesa DSU; e b) i
procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono
avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a
norma dell'articolo 248 del presente accordo e si ritengono conclusi
quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo, a norma
dell'articolo 253 del presente accordo, alle Parti e al Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. 4. Nessuna disposizione del presente
accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione di obblighi autorizzata dall'organo
di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a
una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo. ARTICOLO
270 Termini
di presentazione 1. Tutti i termini fissati nel presente
capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte del collegio arbitrale,
sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo
all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizione contraria. 2. I termini di cui al presente capo
possono essere modificati previo accordo fra le Parti della controversia. Il
collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare
i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta. CAPO 15 DISPOSIZIONI
GENERALI IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO A NORMA DEL TITOLO IV ARTICOLO
271 Progressi
compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio 1. Al fine di facilitare la valutazione
del ravvicinamento, di cui all'articolo 419 del presente accordo, del
diritto della Georgia al diritto dell'Unione nei settori legati al commercio
contemplati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente
accordo, le Parti discutono regolarmente, almeno una volta l'anno, dei
progressi compiuti nel ravvicinamento, secondo i calendari concordati previsti
al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8
del presente accordo in seno al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4,
del presente accordo, o ad uno dei suoi sottocomitati istituiti a norma del
presente accordo. 2. Su richiesta dell'Unione e ai fini di
tale discussione, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" o a uno dei suoi sottocomitati, a seconda dei
casi, informazioni scritte sui progressi compiuti nel ravvicinamento della
legislazione interna e sull'effettiva attuazione ed applicazione della
legislazione interna ravvicinata, in relazione ai pertinenti capi del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 3. Quando ritiene di aver completato il
ravvicinamento previsto ai capi di cui al paragrafo 1, la Georgia ne
informa l'Unione. ARTICOLO
272 Abrogazione
della normativa interna incompatibile Nell'ambito del ravvicinamento normativo la
Georgia abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le prassi
amministrative incompatibili con il diritto dell'Unione oggetto delle
disposizioni di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali) del presente accordo o con la legislazione nazionale
conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione. ARTICOLO
273 Valutazione
del ravvicinamento nei settori legati al commercio 1. L'Unione avvia la valutazione del
ravvicinamento normativo di cui al titolo IV (Scambi e questioni
commerciali) del presente accordo una volta che la Georgia ha provveduto a
informare l'Unione a norma dell'articolo 271, paragrafo 3, del
presente accordo, salvo altrimenti disposto al titolo IV (Scambi e
questioni commerciali), capi 4 e 8, del presente accordo. 2. L'Unione valuta se la legislazione
della Georgia sia stata ravvicinata al diritto dell'Unione e se sia attuata e
applicata in modo efficace. La Georgia fornisce all'Unione tutte le
informazioni necessarie per tale valutazione, in una lingua da stabilire di
comune accordo. 3. La valutazione effettuata dall'Unione
a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza e del funzionamento
delle infrastrutture, degli organismi e delle procedure pertinenti necessari
alla Georgia per dare attuazione e applicazione alla propria normativa in modo
efficace. 4. La valutazione effettuata dall'Unione
a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza di eventuali
disposizioni di diritto interno o di prassi amministrative incompatibili con il
diritto dell'Unione oggetto delle disposizioni di ravvicinamento a norma del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o con la
legislazione nazionale conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione. 5. L'Unione informa la Georgia, entro un
termine da stabilire conformemente all'articolo 276, paragrafo 1, del
presente accordo, in merito ai risultati della sua valutazione, salvo diversa
disposizione. Le Parti possono discutere tale valutazione in seno al Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui
all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ai suoi
sottocomitati pertinenti, conformemente all'articolo 419,
paragrafo 4, del presente accordo, salvo diversa disposizione. ARTICOLO
274 Sviluppi
pertinenti al ravvicinamento 1. La Georgia provvede all'attuazione
efficace della legislazione interna ravvicinata a norma del titolo IV
(Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e adotta le misure
necessarie per integrare nella propria legislazione nazionale gli sviluppi del
diritto dell'Unione conformemente all'articolo 418 del presente accordo. 2. L'Unione comunica alla Georgia
qualsiasi proposta definitiva presentata dalla Commissione europea per adottare
o modificare norme di diritto dell'Unione pertinenti agli obblighi in materia
di ravvicinamento normativo che incombono alla Georgia in forza del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 3. La Georgia comunica all'Unione le
misure, comprese le proposte legislative e le prassi amministrative, che
possono incidere sull'adempimento degli obblighi in materia di ravvicinamento
normativo che le incombono in forza del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali) del presente accordo. 4. Su richiesta, le Parti discutono l'incidenza
di eventuali proposte o misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sulla
legislazione della Georgia o sull'adempimento degli obblighi di cui al
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 5. Qualora, una volta effettuata la
valutazione di cui all'articolo 273 del presente accordo, la Georgia
modifichi la propria normativa interna per tenere conto delle modifiche del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6 e 8 del
presente accordo concernenti il ravvicinamento normativo, l'Unione effettua una
nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo. Qualora
la Georgia adotti altre misure suscettibili di incidere sull'attuazione e
sull'applicazione della legislazione interna ravvicinata, l'Unione può effettuare
una nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo. 6. Se le circostanze lo richiedono,
possono essere temporaneamente sospesi determinati benefici accordati
dall'Unione sulla base di una valutazione dell'avvenuto ravvicinamento della
legislazione della Georgia al diritto dell'Unione e della sua efficace
attuazione ed applicazione, qualora la Georgia non provveda a ravvicinare la
propria legislazione nazionale per tener conto delle modifiche del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo
concernenti il ravvicinamento normativo, qualora la valutazione di cui al
paragrafo 5 del presente articolo dimostri che il ravvicinamento della
legislazione della Georgia al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora
il Consiglio di associazione non adotti una decisione per aggiornare il
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo
conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione. 7. Qualora intenda attuare tale
sospensione, l'Unione ne dà notifica immediata alla Georgia. La Georgia può
deferire la questione al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, entro tre mesi dalla data della notifica, fornendo una
motivazione scritta. Il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" delibera entro tre mesi dalla data del deferimento.
Qualora la questione non venga sottoposta al Comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio" o quest'ultimo non possa risolverla
entro tre mesi dalla data del deferimento, l'Unione può applicare la
sospensione dei benefici. Se il Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" successivamente risolve la questione, la
sospensione viene revocata senza indugio. ARTICOLO
275 Scambio
di informazioni Lo scambio di informazioni in materia di
ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del
presente accordo avviene tramite i punti di contatto di cui
all'articolo 222, paragrafo 1, del presente accordo. ARTICOLO
276 Disposizione
generale 1. Il Comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 408,
paragrafo 4, del presente accordo, adotta procedure per facilitare la
valutazione del ravvicinamento e per garantire l'efficace scambio di
informazioni in materia di ravvicinamento, compresi anche il calendario per la
valutazione e la forma, il contenuto e la lingua da utilizzare per lo scambio
di informazioni. 2. Qualsiasi riferimento a un atto
specifico dell'Unione nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del
presente accordo riguarda anche le relative modifiche, integrazioni e misure di
sostituzione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
prima del 29 novembre 2013. 3. Le disposizioni di cui al
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8 del
presente accordo prevalgono sulle disposizioni di cui al presente capo nella
misura in cui vi sia un conflitto. 4. Le azioni volte a denunciare una
violazione del presente capo non possono essere avviate a norma del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione
delle controversie), del presente accordo. TITOLO
V COOPERAZIONE
ECONOMICA CAPO 1 DIALOGO
ECONOMICO ARTICOLO
277 1. L'UE e la
Georgia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione
dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e
l'attuazione delle politiche economiche. 2. La Georgia si adopera per instaurare
un'economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le
proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico a quelle
dell'UE, assicurando nel contempo l'attuazione di politiche macroeconomiche
valide. ARTICOLO
278 A tal fine le Parti convengono di instaurare un
dialogo economico con cadenza regolare, con l'obiettivo di: a) scambiarsi
informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle
riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico; b) condividere
le competenze e le migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i
quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del
settore finanziario e le statistiche economiche; c) scambiarsi
informazioni ed esperienze relative all'integrazione economica regionale,
compreso il funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea; d) rivedere
la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario
e statistico. CAPO 2 GESTIONE
DELLE FINANZE PUBBLICHE E CONTROLLO FINANZIARIO ARTICOLO
279 Le Parti cooperano nel settore del controllo
interno delle finanze pubbliche (CIFP) e degli audit esterni con i seguenti
obiettivi: a) sviluppare
ulteriormente e attuare il sistema CIFP basato sul principio di responsabilità
gestionale, compresa una funzione di audit interno funzionalmente indipendente
estesa a tutto il settore pubblico, mediante l'armonizzazione alle norme e alle
metodologie generalmente riconosciute a livello internazionale nonché alle
migliori pratiche dell'UE, sulla base del documento programmatico sul CIFP
approvato dal governo della Georgia; b) stabilire,
nel quadro del documento programmatico sul CIFP, se e a quali condizioni possa
essere attuato un sistema di controllo finanziario, in quali casi tale controllo
sarà basato sulla presentazione di denunce e integrerà la funzione interna di
audit senza duplicarla; c) la
cooperazione efficace tra i soggetti individuati dal documento programmatico
sul CIFP per promuovere lo sviluppo della governance; d) sostenere
l'unità centrale per l'armonizzazione del CIFP e rafforzarne le competenze; e) rafforzare
ulteriormente la Corte dei Conti della Georgia, quale istituzione superiore di
audit della Georgia, sotto il profilo dell'indipendenza, della capacità
organizzativa e di audit, delle risorse finanziarie e umane nonché
dell'attuazione delle norme riconosciute internazionalmente in materia di audit
esterni (INTOSAI) ad opera dell'istituzione superiore di audit; e f) scambiarsi
informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di
personale e la formazione comune in tali settori. CAPO 3 FISCALITÀ ARTICOLO 280 Le Parti cooperano per rafforzare la buona governance
in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle
relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una
leale concorrenza. ARTICOLO
281 In relazione all'articolo 280 del
presente accordo le Parti riconoscono i principi della buona governance
in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di
informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri
a livello di UE, e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le
competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione
internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito
fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei
suddetti principi. ARTICOLO
282 Le Parti intensificano e rafforzano inoltre la
cooperazione mirata allo sviluppo del sistema fiscale e dell'amministrazione
tributaria della Georgia, anche per quanto riguarda il potenziamento della
capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione
efficace delle imposte e di rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione
fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di
esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode
"carosello". ARTICOLO
283 Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano
le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei
prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il
graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui
prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in
conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo
dell'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le Parti si adopereranno
per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale. ARTICOLO
284 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
285 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 4 STATISTICHE ARTICOLO
286 Le Parti sviluppano e rafforzano la
cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo
all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi,
comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema
statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente
fornisca ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali della Georgia
e dell'UE informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni
informate. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi
fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto
dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche
europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei. ARTICOLO
287 La cooperazione si ripropone di: a) rafforzare
ulteriormente le capacità del sistema statistico nazionale, concentrandosi su una
base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, sulla
politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di
varie tipologie di utenti, in particolare i settori pubblico e privato, la
comunità accademica ed altri; b) allineare
progressivamente il sistema statistico della Georgia al sistema statistico
europeo; c) perfezionare
la trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle
pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni; d) rafforzare
le capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per
facilitare l'applicazione delle norme statistiche europee e contribuire allo
sviluppo del sistema statistico della Georgia; e) scambiare
esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico, e f) promuovere
la gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e
diffusione statistica. ARTICOLO
288 Le Parti cooperano nell'ambito del sistema
statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica
europea. La cooperazione si concentra tra l'altro sui seguenti ambiti: a) le
statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche
del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e quelle
relative agli investimenti diretti esteri; b) le
statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali; c) le
statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche
ambientali; d) le
statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle
fonti amministrative a fini statistici; e) le
statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici; f) le
statistiche regionali; g) le
attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione
della qualità, le attività di formazione, la diffusione, l'utilizzo di
tecnologie dell'informazione moderne, e h) altre
aree pertinenti. ARTICOLO
289 Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi
informazioni e competenze e a sviluppare la cooperazione tenendo conto
dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel
quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano ad un ulteriore
allineamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia
nazionale di sviluppo del sistema statistico della Georgia e tengono conto
dello sviluppo del sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei
dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per
campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto nel contempo della
necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini
dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della
vita sociale ed economica. ARTICOLO
290 Le questioni contemplate nel presente capo
sono oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile è opportuno che
le attività intraprese nell'ambito del sistema statistico europeo, compresa la
formazione, siano accessibili alla Georgia. ARTICOLO
291 Se pertinente ed applicabile, il graduale
ravvicinamento della legislazione della Georgia all'acquis statistico
dell'UE viene effettuato in conformità all'edizione aggiornata annualmente
dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle Parti
come allegato al presente accordo (allegato XXIII). TITOLO
VI ALTRE
POLITICHE DI COOPERAZIONE CAPO 1 TRASPORTI ARTICOLO
292 Le Parti: a) ampliano
e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo
sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili; b) promuovono
attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e
l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e c) si
adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro
territori. ARTICOLO
293 La cooperazione riguarda tra l'altro i
seguenti ambiti: a) l'elaborazione
di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi
di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto
rispettosi dell'ambiente, efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione di
tali questioni relative ai trasporti in altri settori programmatici; b) l'elaborazione
di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti, comprese
le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e
delle flotte di trasporto secondo le norme internazionali definite negli
allegati XXIV e XV del presente accordo, per i trasporti stradale,
ferroviario, aereo, marittimo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono
anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità
amministrative e i piani di finanziamento; c) il
rafforzamento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare
meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto; d) l'elaborazione
di politiche di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di
capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e
la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di
trasporto; e) l'adesione
alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei
trasporti, incluse le procedure per la rigorosa attuazione e l'efficace
applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di
trasporti; f) la
cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo
e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di
trasporto intelligenti, e g) la
promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie
dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di
trasporto pertinenti e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso
dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i
trasporti. ARTICOLO
294 1. La cooperazione mira inoltre a
migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più
scorrevoli i flussi di trasporto tra la Georgia, l'UE e i paesi terzi della
regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di
altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le
infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le
Parti. Questa cooperazione comprende interventi volti a facilitare
l'attraversamento delle frontiere. 2. La cooperazione comprende scambi di
informazioni e attività congiunte: a) a
livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i
progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel
settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel
partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia
(TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti; b) a
livello internazionale, anche per quanto concerne le organizzazioni
internazionali nel settore dei trasporti e gli accordi e le convenzioni
internazionali ratificate dalle Parti, e c) nel
quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE. ARTICOLO
295 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
296 La Georgia procede ad un ravvicinamento della
sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui agli
allegati XXIV e XV-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni
di tali allegati. CAPO 2 COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELL'ENERGIA ARTICOLO
297 La cooperazione, che dovrebbe basarsi sui
principi di partenariato, reciproco interesse, trasparenza e prevedibilità,
mira a promuovere l'integrazione dei mercati e la convergenza a livello
regolamentare nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di
garantire l'accesso a un'energia sicura, rispettosa dell'ambiente e a prezzi
accessibili. ARTICOLO
298 La cooperazione dovrebbe riguardare tra
l'altro i seguenti ambiti: a) le
strategie e le politiche energetiche; b) lo
sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti ed efficienti, che
riconoscano ai terzi un accesso non discriminatorio alle reti e ai consumatori
in base agli standard dell'UE, compreso lo sviluppo di quadri regolamentari
pertinenti, ove necessario; c) la
cooperazione alle questioni energetiche di portata regionale e la possibile
adesione della Georgia al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in
relazione al quale la Georgia ha oggi lo status di osservatore; d) lo
sviluppo di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la
realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro
tipo; e) le
infrastrutture energetiche di interesse comune, con l'obiettivo di
diversificare le fonti energetiche, i fornitori e le vie di trasporto secondo
modalità valide dal punto di vista economico ed ambientale; f) il
miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una maggiore
integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo agli elementi
principali dell'acquis dell'UE a livello regolamentare; g) il
miglioramento e il rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo
termine degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia, nonché delle
politiche tariffarie, compreso un sistema generale basato sui costi per la
trasmissione delle risorse energetiche, su basi reciprocamente vantaggiose e
non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, compreso il
trattato che istituisce la Comunità dell'energia; h) la
promozione dell'efficienza energetica e dei risparmi energetici secondo
modalità valide dal punto di vista economico e ambientale; i) lo
sviluppo e il sostegno di energie rinnovabili, con particolare attenzione alle
risorse idriche e alla promozione dell'integrazione bilaterale e regionale in
questo settore; j) la
cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo
e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e
utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie
efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente, e k) la
cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione,
conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia
atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti
conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché in conformità al trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso. ARTICOLO
299 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
300 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 3 AMBIENTE ARTICOLO
301 Le Parti sviluppano e rafforzano la
cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo all'obiettivo
a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente
rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente
produrrà benefici per i cittadini e le imprese della Georgia e dell'UE, anche
in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle
risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale e di
impiego di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di
produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in
considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di
uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza
esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi
multilaterali in tale settore. ARTICOLO
302 1. La cooperazione ha come obiettivi la
conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità
dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle
risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per
affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti
tra l'altro: a) la
governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse la
pianificazione strategica, la valutazione dell'impatto ambientale e la
valutazione ambientale strategica, l'istruzione e la formazione, i sistemi di
monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d'ispezione
e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità
ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso del pubblico alle
informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l'efficacia delle
procedure di riesame amministrativo e giudiziario; b) la
qualità dell'aria; c) la
qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio
di alluvione, la carenza idrica e la siccità, nonché l'ambiente marino; d) la
gestione dei rifiuti; e) la
tutela della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della
biodiversità; f) l'inquinamento
industriale e i rischi industriali, e g) la
gestione delle sostanze chimiche. 2. La cooperazione si ripropone altresì
di integrare l'ambiente in settori programmatici diversi dalla politica
ambientale. ARTICOLO
303 Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi
informazioni e competenze e a cooperare a livello bilaterale e regionale, anche
avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti nella regione del Caucaso
meridionale, nonché a livello internazionale, con particolare riguardo agli
accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti; se del
caso, le Parti cooperano nell'ambito delle agenzie pertinenti. ARTICOLO
304 1. Tale cooperazione riguarda, fra
l'altro, i seguenti obiettivi: a) sviluppare
un piano d'azione nazionale per l'ambiente che contiene le direttrici
strategiche generali in materia di ambiente in Georgia, sia a livello nazionale
che settoriale, e disciplina altresì le questioni istituzionali e
amministrative; b) promuovere
l'integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici; e c) individuare
le risorse umane e finanziarie necessarie. 2. Il piano d'azione nazionale per
l'ambiente sarà periodicamente aggiornato e verrà adottato conformemente alla
legislazione della Georgia. ARTICOLO
305 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
306 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXVI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 4 INIZIATIVE
IN MATERIA DI CLIMA ARTICOLO
307 Le Parti sviluppano e intensificano la
cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo
prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio
di uguaglianza e di reciproco vantaggio nonché tenendo conto
dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in
tale materia. ARTICOLO
308 La cooperazione ha per obiettivo l'adattamento
ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei relativi effetti nonché la
promozione di misure a livello internazionale anche nelle seguenti aree: a) mitigazione
dei cambiamenti climatici; b) adattamento
ai cambiamenti climatici; c) scambio
delle quote di emissione; d) ricerca,
sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e
sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento, e e) integrazione
delle questioni climatiche nelle politiche settoriali. ARTICOLO
309 Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi
informazioni e competenze, ad attuare attività di ricerca congiunte e a
scambiarsi informazioni su tecnologie più pulite, nonché a realizzare attività
congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito
degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel
quadro delle agenzie competenti. Le Parti prestano particolare attenzione alle
questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale. ARTICOLO
310 In base ai reciproci interessi la cooperazione
riguarda, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione delle seguenti misure: a) il
piano d'azione nazionale di adattamento (PANA) b) la
strategia di sviluppo a bassa emissione di CO2 (LEDS), comprese azioni di
mitigazione adatte alla situazione nazionale; c) misure
volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione
delle esigenze tecnologiche; d) misure
relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono e ai gas fluorurati ad
effetto serra. ARTICOLO
311 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
312 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXVII del presente accordo, conformemente alle disposizioni
di tale allegato. CAPO 5 POLITICA
INDUSTRIALE E DELLE IMPRESE E ATTIVITÀ MINERARIA ARTICOLO
313 Le Parti sviluppano e rafforzano la
cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando
così il contesto imprenditoriale a favore di tutti gli operatori economici, ma
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI) quali definite
rispettivamente nella legislazione dell'UE e della Georgia. Il rafforzamento
della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo
per le imprese sia dell'UE che della Georgia operanti nell'UE e nella Georgia
nonché basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI
dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello
internazionale in questo settore. ARTICOLO
314 A tal fine, le Parti cooperano per: a) attuare
politiche di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business
Act e monitorare il processo di attuazione mediante il dialogo regolare. La
cooperazione riguarderà anche le microimprese e le imprese artigiane,
estremamente importanti per le economie dell'UE e della Georgia; b) creare,
attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali
migliori, contribuendo così ad una maggiore competitività. Tale cooperazione
comprenderà la gestione delle questioni strutturali (ristrutturazioni), quali
ambiente ed energia; c) semplificare
e razionalizzare le disposizioni e le pratiche regolamentari, con particolare
attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di
regolamentazione, tra cui i principi dell'UE; d) incoraggiare
l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di
informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei
risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a
favore delle start-up tecnologiche, lo sviluppo di cluster e l'accesso ai
finanziamenti); e) incoraggiare
maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Georgia e tra tali
imprese e le autorità dell'UE e della Georgia; f) incoraggiare
attività di promozione delle esportazioni tra l'UE e la Georgia; g) agevolare
l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria dell'UE e della Georgia
in determinati settori, ove necessario; h) sviluppare
e rafforzare la cooperazione nel settore dell'industria mineraria e la
produzione di materie prime ai fini di promuovere la comprensione reciproca, il
miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la
cooperazione nel settore dell'industria estrattiva non energetica, in
particolare per quanto concerne i minerali metalliferi e industriali. Lo
scambio di informazioni riguarderà gli sviluppi nel settore minerario e delle
materie prime, il commercio di materie prime, le migliori pratiche relative
allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, nonché la formazione, lo
sviluppo di competenze, la salute e la sicurezza. ARTICOLO
315 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare che coinvolgerà anche rappresentanti
delle imprese dell'UE e della Georgia. CAPO 6 DIRITTO
SOCIETARIO, CONTABILITÀ
E REVISIONE CONTABILE, GOVERNANCE SOCIETARIA ARTICOLO
316 Riconoscendo l'importanza che un insieme
efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della governance
societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della
creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione
degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto concerne: a) la
tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea
con le norme UE in tale settore; b) l'attuazione
a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale
ravvicinamento alle norme dell'UE in materia di contabilità e di revisione
contabile, e c) l'ulteriore
sviluppo di una politica di governance societaria conforme alle norme
internazionali nonché il graduale ravvicinamento alle norme e alle
raccomandazioni dell'UE in tale settore. ARTICOLO
317 Le Parti perseguiranno la condivisione delle
informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi
sviluppi pertinenti in tali settori. Le Parti inoltre si adopereranno allo
scopo di garantire uno scambio di informazioni efficace tra i registri delle
imprese degli Stati membri dell'UE e il registro nazionale delle imprese della
Georgia. ARTICOLO
318 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
319 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXVIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni
di tale allegato. CAPO 7 SERVIZI
FINANZIARI ARTICOLO
320 Riconoscendo l'importanza di un insieme
efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della
creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione
degli scambi commerciali bilaterali tra di esse, le Parti decidono di cooperare
nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità: a) sostenere
il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle
esigenze di un'economia di mercato aperta; b) garantire
una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti di
servizi finanziari; c) salvaguardare
l'integrità e la stabilità del sistema finanziario della Georgia nella sua
totalità; d) promuovere
la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le
autorità di regolamentazione e di vigilanza, e e) garantire
una vigilanza indipendente ed efficace. ARTICOLO
321 1. Le Parti incoraggiano la cooperazione
tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, compreso lo
scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati
finanziari e altre misure simili. 2. Viene prestata particolare attenzione
allo sviluppo delle capacità amministrative di tali autorità, anche attraverso
lo scambio di personale e la formazione comune. ARTICOLO
322 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
323 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XV-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 8 COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE ARTICOLO
324 Le Parti promuovono la cooperazione per
sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle
imprese tramite la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a
prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l'accesso ai
mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli
investimenti in tale settore. ARTICOLO
325 Tale cooperazione riguarderà, fra l'altro, le
seguenti aree: a) lo
scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di iniziative
nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, le attività
volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della
rete e a sviluppare servizi pubblici online, e b) lo
scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo
sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in
particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'autorità nazionale
di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse
spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti in Georgia e tra la
Georgia e l'UE. ARTICOLO
326 Le Parti promuovono la cooperazione tra le
autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità nazionali di
regolamentazione in materia di comunicazioni elettroniche della Georgia. ARTICOLO
327 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XV-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 9 TURISMO ARTICOLO
328 Le Parti cooperano nel settore del turismo
allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e
sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment,
occupazione e scambio a livello internazionale. ARTICOLO
329 La cooperazione a livello bilaterale ed
europeo si basa sui seguenti principi: a) rispetto
dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, particolarmente nelle
zone rurali, tenendo conto delle esigenze e delle priorità di sviluppo locale; b) importanza
del patrimonio culturale, e c) interazione
positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente. ARTICOLO
330 La cooperazione riguarda in particolare i
seguenti ambiti: a) lo
scambio di informazioni, migliori pratiche, esperienze e "know-how"; b) il
mantenimento di un partenariato che associ gli interessi pubblici, privati e
delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo; c) la
promozione e lo sviluppo di flussi turistici e di prodotti e mercati,
infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del
turismo; d) l'elaborazione
e l'attuazione di politiche efficaci; e) la
formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il
livello dei servizi, e f) lo
sviluppo e la promozione dell'offerta turistica anche a livello delle comunità
locali. ARTICOLO
331 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. CAPO 10 AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE ARTICOLO
332 Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo
agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle
politiche e della legislazione. ARTICOLO
333 La cooperazione tra le Parti nel settore
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a: a) agevolare
la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo
rurale; b) rafforzare
a livello centrale e locale la capacità amministrativa di pianificare,
valutare, attuare ed applicare le politiche in conformità alle normative e alle
migliori pratiche dell'UE; c) promuovere
l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola; d) condividere
le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale
per promuovere il benessere economico delle comunità rurali; e) migliorare
la competitività del settore agricolo nonché l'efficienza e la trasparenza dei
mercati a vantaggio di tutti i soggetti interessati; f) promuovere
politiche di qualità e i relativi meccanismi di controllo, in particolare per
quanto concerne le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica; g) la
produzione vinicola e il turismo rurale; h) divulgare
le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori
agricoli, e i) adoperarsi
per armonizzare le questioni trattate nell'ambito di organizzazioni
internazionali di cui entrambe le Parti sono membri. ARTICOLO
334 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. CAPO 11 GOVERNANCE MARITTIMA E DELLA PESCA SEZIONE
1 POLITICA
DELLA PESCA ARTICOLO
335 1. Le Parti cooperano nei seguenti
settori reciprocamente vantaggiosi e di interesse comune nel settore della pesca,
compresi la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, le
attività di ispezione e controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), quale definita nel
Piano d'azione internazionale della FAO (IPOA) del 2001 per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN). 2. Tale cooperazione rispetterà gli
obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale per quanto concerne la
gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive. ARTICOLO
336 Le Parti intraprendono azioni comuni, si
scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:
a) una
buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al
fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme
sostenibili, secondo un approccio ecosistemico; b) una
pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello
sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock
ittici e degli ecosistemi, e c) la
cooperazione a livello regionale, ove opportuno anche attraverso le
organizzazioni regionali di gestione della pesca. ARTICOLO
337 In relazione all'articolo 336 del
presente accordo le Parti, tenuto conto anche dei più qualificati pareri
scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attività
nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive
nel Mar Nero. Ove necessario, le Parti promuoveranno la cooperazione regionale
nell'area del Mar Nero e le relazioni con le organizzazioni regionali di
gestione della pesca pertinenti. ARTICOLO
338 Le Parti sosterranno iniziative quali lo
scambio di esperienze e attività di sostegno per garantire l'attuazione di una
politica della pesca sostenibile, fondata sull'acquis dell'UE e sui
settori di interesse prioritario in tale materia, quali: a) la gestione delle risorse acquatiche
vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche; b) l'ispezione e il controllo delle
attività di pesca, mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di
sorveglianza, compresi dispositivi di controllo elettronico e strumenti di
tracciabilità, e garantendo una normativa applicabile e meccanismi di
controllo; c) la raccolta armonizzata di dati
compatibili relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e di dati
biologici ed economici; d) la gestione della capacità di pesca,
compreso un registro della flotta peschereccia in attività; e) l'efficienza dei mercati, in
particolare mediante la promozione delle organizzazioni di produttori,
l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la
tracciabilità, e f) lo sviluppo di una politica
strutturale per il settore della pesca che ne assicuri la sostenibilità in
termini economici, ambientali e sociali. SEZIONE
2 POLITICA
MARITTIMA ARTICOLO
339 Tenendo conto della loro cooperazione nei
settori della pesca, dei trasporti marittimi, dell'ambiente e di altre
politiche, e conformemente agli accordi internazionali pertinenti sul diritto
del mare basati sulla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le
Parti sviluppano anche una collaborazione relativa ad una politica marittima
integrata, che si prefigge in particolare di: a) promuovere
un approccio integrato agli affari marittimi, la buona governance e lo
scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino; b) promuovere
la pianificazione dello spazio marittimo come strumento per contribuire a
migliorare il processo decisionale volto a dirimere i conflitti d'uso tra
attività umane in competizione tra di loro, secondo un approccio ecosistemico; c) promuovere
la gestione integrata delle zone costiere, secondo un approccio ecosistemico,
per assicurare uno sviluppo costiero sostenibile e migliorare la resilienza di
tali regioni ai rischi costieri, compresi gli effetti dei cambiamenti
climatici; d) favorire,
anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, l'innovazione e l'utilizzo
efficiente delle risorse da parte delle industrie marittime quale fonte di
crescita economica e di occupazione; e) promuovere
alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni
scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima; f) impegnarsi
a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale per
affrontare i rischi crescenti connessi all'intenso traffico marittimo, agli
scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle
attività illegali in mare, e g) instaurare
un dialogo regolare e promuovere varie reti tra i soggetti interessati del
settore marittimo. ARTICOLO
340 La cooperazione comprende: a) lo
scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di
know-how in materia, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei
settori marittimi e le questioni relative all'ambiente marino; b) lo
scambio di informazioni e migliori pratiche in merito alle alternative per il
finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi, e c) il
rafforzamento della cooperazione tra le Parti in seno alle competenti
organizzazioni marittime internazionali. Dialogo regolare sulla politica marittima e
sulla politica della pesca ARTICOLO
341 Le questioni contemplate nel presente capo saranno
oggetto di un regolare dialogo tra le Parti. CAPO 12 COOPERAZIONE
NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO
E DIMOSTRAZIONE ARTICOLO
342 Le Parti promuovono la cooperazione in tutti i
settori relativi alla ricerca scientifica civile, allo sviluppo tecnologico e
alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di
assicurare adeguati ed efficaci livelli di protezione dei diritti di proprietà
intellettuale. ARTICOLO
343 La cooperazione nel settore RST include: a) il
dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e
tecnologiche; b) l'agevolazione
di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle Parti; c) l'aumento
delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della
Georgia ai programmi quadro per la ricerca dell'UE; d) la
promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST; e) attività
formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro
personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST delle Parti; f) l'agevolazione,
nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei
ricercatori partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo nonché
della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività, e g) altre
modalità di cooperazione nel settore RST stabilite di comune accordo. ARTICOLO
344 Nello svolgimento di tali attività di
cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le altre attività svolte nel
quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Georgia, secondo quanto
stabilito nel titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode
e in materia di controllo) del presente accordo. CAPO 13 POLITICA
DEI CONSUMATORI ARTICOLO
345 Le Parti cooperano al fine di assicurare un
livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i
rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. ARTICOLO
346 Al fine di conseguire tali obiettivi la
cooperazione può comprendere, se del caso: a) il
ravvicinamento della legislazione relativa alla protezione dei consumatori,
evitando nel contempo ostacoli agli scambi; b) la
promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei
consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la
sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni,
l'educazione/sensibilizzazione e l'empowerment dei consumatori nonché i
mezzi di ricorso a loro disposizione; c) attività
di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli
interessi dei consumatori, e d) la
promozione delle attività di associazioni indipendenti dei consumatori e di
contatti tra i rappresentanti dei consumatori. ARTICOLO
347 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXIX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 14 OCCUPAZIONE,
POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ ARTICOLO
348 Le Parti intensificano il dialogo e la
cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso, la
politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il
dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di
genere, la lotta alla discriminazione e la responsabilità sociale delle
imprese, contribuendo in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di
lavoro, alla riduzione della povertà, ad una maggiore coesione sociale, allo
sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. ARTICOLO
349 La cooperazione, basata sullo scambio di
informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di
questioni da individuare tra i seguenti ambiti: a) riduzione
della povertà e rafforzamento della coesione sociale; b) politica
dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con
condizioni di lavoro dignitose, anche al fine di ridurre l'economia e
l'occupazione sommerse; c) promozione
di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti,
a seconda dei casi, per modernizzare i mercati del lavoro delle Parti e
adattarsi alle loro esigenze; d) promozione
di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che
integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone
appartenenti a gruppi minoritari; e) pari
opportunità e lotta alla discriminazione, con l'obiettivo di migliorare la
parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché
di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine
etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità,
sull'età o sull'orientamento sessuale; f) politica
sociale, volta a migliorare il livello e i sistemi di protezione sociale in
termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria; g) stimolo
alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche
attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati; h) promozione
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e i) sensibilizzazione
e dialogo in materia di responsabilità sociale delle imprese. ARTICOLO
350 Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati pertinenti, incluse le organizzazioni della
società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle
politiche, nelle riforme e nella cooperazione tra le Parti, secondo quanto
stabilito dalle pertinenti disposizioni del titolo VIII (Disposizioni
istituzionali, generali e finali) del presente accordo. ARTICOLO
351 Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione
in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e
organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale. ARTICOLO
352 Le Parti promuovono la responsabilità sociale
delle imprese ed incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle
promosse da una serie di orientamenti internazionali in materia di
responsabilità sociale delle imprese ed in particolare dalle linee guida
dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. ARTICOLO
353 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. ARTICOLO
354 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 15 SANITÀ
PUBBLICA ARTICOLO
355 Le Parti convengono di sviluppare la
cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il
livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana
quale condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e per la crescita
economica. ARTICOLO
356 La cooperazione riguarda in particolare i seguenti
settori: a) il
rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Georgia, in particolare
mediante il proseguimento della riforma del settore sanitario, la garanzia di
un'assistenza sanitaria di alta qualità, lo sviluppo delle risorse umane nel settore
sanitario, il miglioramento della governance in materia di sanità e il
finanziamento dell'assistenza sanitaria; b) la
sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad
esempio HIV/AIDS, epatite virale, tubercolosi e la resistenza agli agenti
antimicrobici, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni
d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica; c) la
prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente
tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di
vita sani e l'attività fisica nonché agendo sui principali fattori che incidono
sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il
tabagismo; d) la
qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana; e) le
informazioni e le conoscenze sanitarie, e f) l'attuazione
efficace degli accordi internazionali in materia di sanità di cui le Parti sono
firmatarie, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la
convenzione quadro per la lotta al tabagismo. ARTICOLO
357 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXXI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. CAPO 16 ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E GIOVENTÙ ARTICOLO
358 Le Parti cooperano nel campo dell'istruzione e
della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo, anche su
questioni programmatiche, perseguendo un ravvicinamento alle politiche ed alle
pratiche pertinenti dell'UE. Le Parti cooperano per promuovere l'apprendimento
permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di
istruzione e formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore. ARTICOLO
359 Tale cooperazione nel campo dell'istruzione e
della formazione riguarda, tra l'altro, i seguenti ambiti: a) promozione
dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e
l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella
società; b) modernizzazione
dei sistemi di istruzione e formazione, tramite il miglioramento della qualità,
della pertinenza e dell'accesso lungo l'intero percorso educativo che va
dall'educazione e dalla cura della prima infanzia fino all'istruzione
terziaria; c) promozione
della qualità nell'istruzione secondaria in modo coerente con l'agenda UE di
modernizzazione della scuola superiore e il processo di Bologna; d) rafforzamento
della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai
programmi di cooperazione dell'UE, aumento della mobilità di studenti e
insegnanti; e) promozione
dell'apprendimento di lingue straniere; f) impulso
ad avanzare nel riconoscimento delle qualifiche e delle competenze garantendo
la trasparenza in tale ambito; g) promozione
della cooperazione nell'ambito dell'istruzione e della formazione
professionale, tenendo conto delle buone pratiche pertinenti dell'UE, e h) rafforzamento
della comprensione e della conoscenza del processo di integrazione europeo, del
dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché della
partecipazione ai programmi pertinenti dell'UE. ARTICOLO
360 Le Parti convengono di cooperare nel settore
della gioventù al fine di: a) rafforzare
la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e
dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori; b) sostenere
la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del
dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale, anche attraverso il
volontariato; c) promuovere
la cooperazione tra le organizzazioni giovanili. ARTICOLO
361 La Georgia avvierà e svilupperà una politica
coerente con il quadro delle politiche e delle pratiche dell'UE delineato nei
documenti di cui all'allegato XXXII del presente accordo, conformemente
alle disposizioni di tale allegato. CAPO 17 COOPERAZIONE
IN CAMPO CULTURALE ARTICOLO
362 Le Parti promuoveranno la cooperazione
culturale tenendo debitamente conto dei principi sanciti nella convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la
cultura (UNESCO) sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni
culturali del 2005. Le Parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in
settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della
cultura nell'UE e in Georgia. La cooperazione tra le Parti stimolerà il dialogo
interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura e
della società civile dell'UE e della Georgia. ARTICOLO
363 La cooperazione tra le Parti è incentrata su
diversi ambiti: a) la
cooperazione culturale e gli scambi culturali; b) la
mobilità dell'arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del
settore culturale; c) il
dialogo interculturale; d) il
dialogo sulla politica culturale, e e) la
cooperazione nelle sedi internazionali, comprese l'UNESCO e il Consiglio
d'Europa, al fine di promuovere la diversità culturale e di preservare e
valorizzare il patrimonio culturale e storico. CAPO 18 COOPERAZIONE
NEI SETTORI DEGLI AUDIOVISIVI E DEI MEDIA ARTICOLO
364 Le Parti promuoveranno la cooperazione nel
settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore
audiovisivo nell'UE e in Georgia, specialmente mediante la formazione dei
professionisti, lo scambio di informazioni e la promozione di coproduzioni nei
settori cinematografico e televisivo. ARTICOLO
365 1. Le Parti sviluppano un dialogo
regolare sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e
cooperano per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media e i
legami con i media dell'UE nel rispetto degli standard europei pertinenti,
compresi gli standard del Consiglio d'Europa e della convenzione dell'UNESCO
sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del
2005. 2. La cooperazione potrebbe comprendere,
tra l'altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri
professionisti del settore dei media. ARTICOLO
366 La cooperazione tra le Parti è incentrata su
diversi ambiti: a) il
dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media; b) il
dialogo nelle sedi internazionali (quali l'UNESCO e l'OMC), e c) la
cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la
cooperazione nel settore cinematografico. ARTICOLO
367 La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXXIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni
di tale allegato. CAPO 19 COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLO SPORT
E DELL'ATTIVITÀ FISICA ARTICOLO
368 Le Parti promuovono la cooperazione nel campo
dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di
buone pratiche al fine di promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali
ed educativi dello sport e la mobilità nello sport, nonché di combattere le
minacce globali allo sport quali il doping, il razzismo e la violenza. CAPO 20 COOPERAZIONE
CON LA SOCIETÀ CIVILE ARTICOLO
369 Le Parti intensificano il dialogo sulla
cooperazione con la società civile allo scopo di: a) rafforzare
i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori
della società civile nell'UE e in Georgia; b) assicurare
una migliore conoscenza e comprensione della Georgia, della sua storia e della
sua cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile
stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la
consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future; c) assicurare,
allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE in Georgia e
in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo
l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE,
sulle sue politiche e sul suo funzionamento. ARTICOLO
370 Le Parti promuovono il dialogo e la
cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale
elemento integrante delle relazioni tra l'UE e la Georgia. Tale dialogo e tale
cooperazione hanno i seguenti obiettivi: a) assicurare
il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Georgia, specialmente
nell'attuazione delle disposizioni del presente accordo; b) incrementare
la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in
particolare mantenendo un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le
istituzioni pubbliche, le associazioni rappresentative e la società civile; c) facilitare
la creazione di un contesto favorevole al consolidamento istituzionale e allo
sviluppo delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali
le attività di sensibilizzazione, la creazione di reti formali ed informali, le
visite reciproche e l'organizzazione di seminari finalizzati all'istituzione di
un quadro giuridico per la società civile, e d) consentire
ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere
conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra la società civile,
comprese le parti sociali, e le autorità pubbliche, in particolare allo scopo
di rafforzare il ruolo della società civile nel processo decisionale pubblico. ARTICOLO
371 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un regolare dialogo tra le Parti. CAPO 21 SVILUPPO
REGIONALE, COOPERAZIONE
A LIVELLO TRANSFRONTALIERO E REGIONALE ARTICOLO
372 1. Nel campo della politica di sviluppo
regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione
bilaterale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle
politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli,
con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla
cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di
rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali
e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile. 2. Le Parti cooperano in particolare per
allineare le pratiche della Georgia ai seguenti principi: a) rafforzamento
della governance a più livelli, che incide sia a livello centrale sia
sulle comunità locali, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la
partecipazione dei soggetti interessati a livello locale; b) consolidamento
del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale, e c) cofinanziamento
mediante contributi finanziari da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione
dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale. ARTICOLO
373 1. Le Parti sostengono e aumentano il
coinvolgimento delle autorità locali nella cooperazione in materia di politica
regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera, e nelle relative strutture
di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro
legislativo reciproco favorevole, sostengono e elaborano misure di sviluppo
delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di imprese
a livello transfrontaliero e regionale. 2. Le Parti coopereranno per consolidare
le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Georgia nei
settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del
territorio, tra l'altro: a) migliorando
il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di
interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica a livello
centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche
regionali; b) sviluppando
la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione
transfrontaliera reciproca, conformemente ai principi e alle pratiche dell'UE; c) condividendo
le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche
di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità
locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni. ARTICOLO
374 1. Le Parti rafforzano ed incoraggiano
lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati
dal presente accordo quali, tra l'altro, i settori dei trasporti, dell'energia,
delle reti di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo e
della salute. 2. Le Parti intensificano la
cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transnazionali e
interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Georgia a
strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo
economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse
comune. 3. Queste attività avranno luogo nel
contesto delle seguenti iniziative: a) il
proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee, anche
tramite programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale; b) la
cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra
cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diverse iniziative e
progetti regionali europei; c) la
cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo e
l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo. ARTICOLO
375 Le questioni contemplate nel presente capo
saranno oggetto di un dialogo regolare. CAPO 22 PROTEZIONE
CIVILE ARTICOLO
376 Le Parti sviluppano e intensificano la
cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La
cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti,
sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo
conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti e delle attività
multilaterali in tale settore. ARTICOLO
377 La cooperazione è intesa a migliorare la
prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità
di far fronte e di reagire alle stesse. ARTICOLO
378 Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi
informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale
e/o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra
l'altro, tramite l'attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni
amministrative conclusi dalle Parti in questo settore. ARTICOLO
379 La cooperazione può riguardare i seguenti
obiettivi: a) consentire
lo scambio e l'aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire
la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24; b) facilitare
l'assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione
della disponibilità di risorse sufficienti; c) consentire
lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle
emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Georgia, anche per quanto
riguarda le richieste e le offerte di assistenza; d) consentire
lo scambio di informazioni sull'assistenza prestata dalle Parti a paesi terzi
nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile
dell'UE; e) cooperare
al sostegno della nazione ospitante allorché viene richiesta o prestata
assistenza; f) scambiarsi
le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e
di capacità di far fronte e di reagire alle stesse; g) cooperare
alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami
istituzionali e di attività di sensibilizzazione; informazione, istruzione e
comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l'impatto
dei rischi naturali; h) cooperare
al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione
dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi; i) cooperare
alla valutazione dell'impatto delle catastrofi sull'ambiente e sulla sanità
pubblica; j) invitare
esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la
protezione civile; k) invitare,
caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate
dall'UE e/o dalla Georgia, e l) rafforzare
la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di
protezione civile disponibili. CAPO 23 PARTECIPAZIONE
ALLE AGENZIE E AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ARTICOLO
380 Alla Georgia è consentito partecipare a tutte
le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Georgia a norma delle
disposizioni pertinenti che istituiscono tali agenzie. Per la partecipazione a
ciascuna di tali agenzie la Georgia conclude con l'UE accordi separati che
disciplinano anche l'importo del contributo finanziario. ARTICOLO
381 Alla Georgia è consentito partecipare a tutti
i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della
Georgia a norma delle disposizioni pertinenti di adozione di tali programmi. La
partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione avviene conformemente
alle disposizioni contenute nel protocollo III del presente accordo relativo a
un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della
partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione. ARTICOLO
382 Le Parti instaureranno un dialogo regolare
sulla partecipazione della Georgia ai programmi e alle agenzie dell'UE. In
particolare, l'UE informa la Georgia in merito all'istituzione di nuove agenzie
dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione, nonché in merito a eventuali
modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie
dell'Unione di cui agli articoli 380 e 381 del presente accordo. TITOLO
VII ASSISTENZA
FINANZIARIA, DISPOSIZIONI
ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO CAPO 1 ASSISTENZA
FINANZIARIA ARTICOLO
383 La Georgia usufruisce di assistenza
finanziaria tramite i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti
dell'UE. La Georgia può altresì beneficiare della cooperazione con la Banca
europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS) e altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza
finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo
e sarà fornita conformemente a quanto disposto dagli articoli che seguono. ARTICOLO
384 I principi fondamentali dell'assistenza
finanziaria sono stabiliti nei regolamenti pertinenti che disciplinano gli
strumenti finanziari dell'UE. ARTICOLO
385 Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori
prioritari convenuti tra le Parti sono stabiliti nei programmi d'azione annuali
basati, ove pertinente, su quadri pluriennali che riflettono le priorità
programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi
tengono conto delle esigenze della Georgia, delle capacità del settore e dello
stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal
presente accordo. ARTICOLO
386 Per sfruttare al meglio le risorse
disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in
stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli
altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e
nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti. ARTICOLO
387 La base giuridica, amministrativa e tecnica
fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti
accordi tra le Parti. ARTICOLO
388 Il Consiglio di associazione è informato
dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti
sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli
organismi competenti delle Parti forniscono, su basi reciproche e permanenti,
le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione. ARTICOLO
389 Le Parti attuano l'assistenza secondo i
principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli
interessi finanziari dell'UE e della Georgia conformemente al capo 2
(Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo. CAPO 2 DISPOSIZIONI
ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO ARTICOLO
390 Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le
definizioni di cui al protocollo III del presente accordo. ARTICOLO
391 Campo
di applicazione Il presente capo si applica a ogni ulteriore
accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e
a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui la Georgia possa
essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli
audit, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode,
comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo
per la lotta antifrode (OLAF). ARTICOLO
392 Misure
per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività
illecita Le Parti adottano misure efficaci per
prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale
in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE, anche mediante la reciproca
assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente
accordo. ARTICOLO
393 Scambio
di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo 1. Ai fini della corretta attuazione del
presente capo, le autorità competenti della Georgia e dell'UE si scambiano
regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti. 2. L'OLAF può concordare con le proprie
controparti della Georgia di estendere la cooperazione nell'ambito delle
attività antifrode, anche tramite convenzioni operative con le autorità della
Georgia, conformemente alla legislazione della Georgia. 3. Per quanto concerne il trasferimento
e il trattamento dei dati personali si applica il titolo III (Libertà,
sicurezza e giustizia), articolo 14, del presente accordo. ARTICOLO
394 Prevenzione
di frodi, corruzione e irregolarità 1. Le autorità dell'UE e della Georgia
controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate
con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare
irregolarità e frodi. 2. Le autorità dell'UE e della Georgia
adottano le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di
corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni
fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'UE. 3. Le autorità della Georgia informano
la Commissione europea circa la misure preventive adottate. 4. La Commissione europea ha facoltà di
assumere elementi di prova, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee. 5. In particolare, la Commissione ha
altresì facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di
aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i
principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino
conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente
riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana
gestione finanziaria. 6. Le Parti, conformemente alle proprie
procedure, si scambieranno informazioni sull'attuazione dei fondi dell'UE e si
informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro
procedure o dei loro sistemi. ARTICOLO
395 Procedimenti
giudiziari, indagini ed esercizio dell'azione penale Le autorità della Georgia avviano procedimenti
giudiziari, che comprendono se del caso le indagini e l'esercizio dell'azione
penale in relazione a casi presunti o accertati di frode, corruzione o
qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in seguito a
controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'OLAF può assistere le competenti
autorità della Georgia in questo compito. ARTICOLO
396 Trasmissione
di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità 1. Le autorità della Georgia trasmettono
quanto prima alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a
conoscenza su casi accertati di frode o corruzione ed informano senza indugio
la Commissione europea di eventuali altre irregolarità, compreso il conflitto
di interessi, connesse all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di
frode e corruzione sono comunicati anche all'OLAF e alla Commissione europea. 2. Le autorità della Georgia informano
anche di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del
presente articolo. Al termine di ogni anno civile le autorità della Georgia
informano la Commissione europea circa l'assenza di casi di frode, corruzione o
irregolarità da segnalare. ARTICOLO
397 Audit 1. La Commissione europea e la Corte dei
conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di
tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE e di
verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione
finanziaria. 2. Gli audit si effettuano sulla base
degli impegni e dei pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto,
all'occorrenza, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i
fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Tali audit possono aver luogo
prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per
un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo. 3. Gli ispettori della Commissione
europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei
conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei
locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla
loro attuazione o dei relativi subappaltatori in Georgia. 4. Gli ispettori della Commissione
europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei
conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti
necessari per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato
elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le
istituzioni pubbliche della Georgia ed è esplicitamente sancito nei contratti
conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo. 5. Sono soggetti ai controlli e agli
audit di cui sopra tutti gli appaltatori e i subappaltatori che abbiano
percepito fondi dell'UE. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Corte dei
conti europea e gli organismi di audit della Georgia cooperano in uno spirito
di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. ARTICOLO
398 Controlli
sul posto 1. Nell'ambito del presente accordo,
l'OLAF è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche sul posto con
l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'UE conformemente alle
disposizioni del regolamento (CE, Euratom), n. 2185/96 del Consiglio,
dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. 2. I controlli e le verifiche sul posto
sono preparati e effettuati dall'OLAF in stretta cooperazione con le autorità
competenti della Georgia e tenendo conto della legislazione pertinente della
Georgia. 3. Le autorità della Georgia ricevono
notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle
verifiche in loco in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i
funzionari delle competenti autorità della Georgia possono partecipare ai
controlli e alle verifiche sul posto. 4. Se manifestano interesse, le
competenti autorità della Georgia possono condurre i controlli e le verifiche
sul posto congiuntamente all'OLAF. 5. Qualora un operatore economico si
opponga ad un controllo o ad una verifica sul posto, le autorità della Georgia,
nel rispetto della legislazione nazionale, forniscono l'assistenza necessaria
per permettere all'OLAF di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei
controlli o delle verifiche sul posto. ARTICOLO
399 Misure
e sanzioni amministrative Fatta salva la legislazione della Georgia, la
Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità
al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al regolamento
(CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom)
n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità. ARTICOLO
400 Recupero 1. Le autorità della Georgia adottano
tutte le misure opportune per dare attuazione alle disposizioni menzionate in
appresso riguardanti il recupero dei fondi dell'UE indebitamente versati
all'agenzia governativa per i finanziamenti. 2. Quando l'attuazione dei fondi dell'UE
è affidata alle autorità della Georgia, la Commissione europea ha facoltà di
recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, in particolare tramite
rettifiche finanziarie. La Commissione europea tiene conto delle misure
adottate dalle autorità della Georgia per evitare che i fondi dell'UE
interessati vadano perduti. 3. La Commissione europea consulta la
Georgia a questo riguardo, prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il
recupero. Le eventuali controversie sui recuperi saranno discusse nel Consiglio
di associazione. 4. Quando la Commissione europea attua i
fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di
esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che
rientrano nel campo di applicazione del presente titolo e che impongono
obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Georgia
nel rispetto dei seguenti principi: a) l'esecuzione
forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Georgia; la
formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del
titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Georgia designa a tal
fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione
europea; b) assolte
tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere
l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente in conformità
alla legislazione della Georgia; c) l'esecuzione
forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di
giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Georgia sono
tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti
esecutivi. 5. La formula esecutiva è apposta, con
la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal
governo della Georgia. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni
procedurali della Georgia. La legalità della decisione di esecuzione adottata
dalle autorità competenti dell'UE è soggetta al sindacato della Corte di
giustizia dell'Unione europea. 6. Le sentenze della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria
prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo
hanno forza esecutiva alle stesse condizioni. ARTICOLO
401 Riservatezza Le informazioni trasmesse o acquisite in
qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto
d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe
dalla legislazione della Georgia e dalle disposizioni corrispondenti
applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni possono essere
comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o
in Georgia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono
essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli
interessi finanziari delle Parti. ARTICOLO
402 Ravvicinamento
della legislazione La Georgia procederà ad un ravvicinamento
della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui
all'allegato XXIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di
tale allegato. TITOLO
VIII DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI CAPO 1 QUADRO
ISTITUZIONALE ARTICOLO
403 Il dialogo politico e programmatico tra le Parti,
anche per quanto concerne le questioni connesse alla cooperazione settoriale,
può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle
politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito
dall'articolo 404 e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti
delle Parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime. Consiglio
di associazione ARTICOLO
404 1. È istituito un Consiglio di
associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo
sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminare
periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi
obiettivi. 2. Il Consiglio di associazione si
riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e
quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si può
riunire, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie. 3. Oltre a esercitare la vigilanza e il
controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, il
Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel
quadro del presente accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o
internazionale di reciproco interesse. ARTICOLO
405 1. Il Consiglio di associazione è
composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione
europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta
il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione è
presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante
della Georgia. 4. Se del caso e previo comune accordo,
rappresentanti di altri organi delle Parti possono partecipare in qualità di
osservatori ai lavori del Consiglio di associazione. ARTICOLO
406 1. Ai fini della realizzazione degli
obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di
prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.
Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune
per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi
istituiti a norma del presente accordo, conformemente alle disposizioni del
medesimo. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso
adotta le proprie decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, se
del caso al termine delle rispettive procedure interne. 2. In linea con l'obiettivo del graduale
ravvicinamento della legislazione della Georgia a quella dell'UE secondo quanto
stabilito nel presente accordo, il Consiglio di associazione sarà una sede per
lo scambio di informazioni su atti legislativi selezionati, vigenti e in
preparazione, dell'Unione europea e della Georgia, nonché sulle misure di
attuazione, applicazione e verifica della conformità. 3. A norma del paragrafo 1 del
presente articolo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o
modificare gli allegati del presente accordo, fatte salve le eventuali
disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni
commerciali) del medesimo. Comitato
di associazione ARTICOLO
407 1. È istituito un Comitato di
associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi
obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il Comitato di associazione è
composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti
funzionari. 3. Il Comitato di associazione è
presieduto a turno da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della
Georgia. ARTICOLO
408 1. Il Consiglio di associazione
stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del
Comitato di associazione, tra le cui responsabilità è compresa anche la
preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione. Il Comitato di
associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo accordo tra le
Parti, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. 2. Il Consiglio di associazione può
delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al
Comitato di associazione. 3. Il Comitato di associazione ha il
potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo, nei
settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione
e secondo quanto previsto all'articolo 406, paragrafo 1, del presente
accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure
opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni
mediante accordo tra le Parti, tenendo in considerazione le rispettive
procedure interne. 4. Il Comitato di associazione si
riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti
al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il Comitato
di associazione si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno. ARTICOLO
409 Comitati,
sottocomitati e organi speciali 1. Il Comitato di associazione è
assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione può
decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari
ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i
compiti e il funzionamento. Tali comitati e organi speciali possono inoltre
discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche
del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 3. Il Comitato di associazione può
inoltre istituire sottocomitati, anche per fare il punto dei progressi compiuti
nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica) e
al titolo VI (Altre politiche di cooperazione) del presente accordo. 4. I sottocomitati hanno il potere di
adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Essi riferiscono
regolarmente delle loro attività al Comitato di associazione, secondo
necessità. 5. I sottocomitati istituiti a norma del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo informano
con il debito anticipo il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del
presente accordo, della data e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi
riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". 6. L'esistenza di sottocomitati non
impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato
di associazione riunito anche nella formazione "Commercio". Comitato
parlamentare di associazione ARTICOLO
410 1. È istituito un Comitato parlamentare
di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del
Parlamento europeo e del Parlamento della Georgia. Esso stabilisce la frequenza
delle sue riunioni. 2. Il Comitato parlamentare di
associazione è composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da
membri del Parlamento della Georgia, dall'altro. 3. Il Comitato parlamentare di
associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato parlamentare di
associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e
da un rappresentante del Parlamento della Georgia, conformemente alle
disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno. ARTICOLO
411 1. Il Comitato parlamentare di
associazione può chiedere ogni informazione utile in relazione all'attuazione
del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al Comitato
parlamentare di associazione le informazioni richieste. 2. Il Comitato parlamentare di
associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal
Consiglio di associazione. 3. Il Comitato parlamentare di
associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione. 4. Il Comitato parlamentare di
associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione. Piattaforma
della società civile ARTICOLO
412 1. Le Parti promuovono inoltre riunioni
periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere
contributi in merito all'attuazione del presente accordo. 2. È istituita una piattaforma della
società civile EU-Georgia, costituita da rappresentanti della società civile
dell'UE, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da
rappresentanti della società civile della Georgia, compresi i rappresentanti
della piattaforma nazionale del forum della società civile del partenariato
orientale; tale piattaforma costituisce una sede d'incontro e di scambio di
opinioni. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni. 3. La piattaforma della società civile
adotta il proprio regolamento interno. 4. La piattaforma della società civile è
presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale
europeo e da un rappresentante della società civile della Georgia
rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento
interno. ARTICOLO
413 1. La piattaforma della società civile è
informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di
associazione. 2. La piattaforma della società civile
può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione. 3. Il Comitato di associazione e il
Comitato parlamentare di associazione mantengono contatti regolari con i
rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto
di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. CAPO 2 DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI ARTICOLO
414 Accesso
agli organi giurisdizionali e amministrativi Nell'ambito del presente accordo, le Parti si
impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte
possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri
organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti
individuali, compresi i diritti di proprietà. ARTICOLO
415 Eccezioni
relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo
impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta
necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi
interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) relativa
alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad
attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa,
purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto
riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta
essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che
turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale
che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti
ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. ARTICOLO
416 Non
discriminazione 1. Nei settori contemplati dal presente
accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) le
misure applicate dalla Georgia nei confronti dell'UE o degli Stati membri non
danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini,
le loro società o imprese; b) le
misure applicate dall'UE o dagli Stati membri nei confronti della Georgia non
danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della
Georgia. 2. Le disposizioni del paragrafo 1
non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti
della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino
in situazioni identiche per quanto riguarda il loro luogo di residenza. ARTICOLO
417 Ravvicinamento
progressivo La Georgia procede ad un ravvicinamento
progressivo della sua legislazione agli atti dell'UE di cui agli allegati del
presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e
conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione fa
salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti
al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. ARTICOLO
418 Ravvicinamento
dinamico In linea con l'obiettivo della Georgia di
ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'UE, il
Consiglio di associazione rivede ed aggiorna periodicamente gli allegati del
presente accordo, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e
delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti
ritengano pertinenti, se del caso al termine delle rispettive procedure interne
delle Parti. La presente disposizione fa salve le eventuali disposizioni
specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del
presente accordo. ARTICOLO
419 Valutazione
del ravvicinamento 1. Per "monitoraggio" si
intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e
nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. 2. Il monitoraggio comprende la
valutazione da parte dell'UE del ravvicinamento del diritto della Georgia al
diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo, compresi gli
aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Tali
valutazioni possono essere effettuate dall'UE individualmente di propria
iniziativa, secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali)
del presente accordo, dall'UE d'intesa con la Georgia o congiuntamente dalle
Parti. Per facilitare il processo di valutazione, la Georgia comunica all'UE i
progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine
dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti
giuridici dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le
modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità
specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi
istituzionali istituiti dal medesimo. 3. Il monitoraggio può comprendere
missioni sul posto con la partecipazione di istituzioni, organismi e agenzie
dell'UE, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti
e altri soggetti, a seconda della necessità. 4. I risultati delle attività di
monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in seno a tutti gli
organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono
adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di
associazione. 5. Se le Parti convengono che le misure
necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del
presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di
associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dagli articoli 406 e
408 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo
quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente
accordo. 6. Alle raccomandazioni congiunte di cui
al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di
associazione, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica
la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle
decisioni adottate dall'organo istituzionale competente, o alla mancata
adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di
risoluzione delle controversie come definita al titolo IV (Scambi e
questioni commerciali) del presente accordo. ARTICOLO
420 Adempimento
degli obblighi 1. Le Parti adottano ogni misura di
natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro
incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento
degli obiettivi ivi contemplati. 2. Le Parti concordano di consultarsi
tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse,
per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, all'attuazione o
all'applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti di
rilievo delle loro relazioni. 3. Le Parti sottopongono al Consiglio di
associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione,
all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo
conformemente all'articolo 421 del medesimo. Il Consiglio di associazione
può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante. ARTICOLO
421 Risoluzione
delle controversie 1. Qualora fra le Parti insorga una
controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in
buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al
Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della
controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative
all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono
soggette unicamente alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle
controversie) di tale titolo. 2. Le Parti si adoperano per risolvere
la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio
di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 407 e
409 del presente accordo al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a
una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al Consiglio di
associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie
per un esame approfondito della situazione. 4. Finché non sia stata risolta, la
controversia è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una
controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di associazione adotta una
decisione vincolante per dirimere la controversia a norma
dell'articolo 420, paragrafo 3, del presente accordo o quando
dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una
controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del Comitato di
associazione o di qualsiasi altro organo competente istituito a norma degli
articoli 407 e 409 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le
Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per
iscritto. 5. Tutte le informazioni comunicate
durante le consultazioni rimangono riservate. ARTICOLO
422 Misure
appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi 1. Una Parte può adottare le misure
appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre
mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della
controversia a norma dell'articolo 421 del presente accordo e se la Parte
attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo
che ad essa incombe in forza del presente accordo. Le Parti di comune accordo
possono derogare al requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni;
tale requisito non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3
del presente articolo. 2. Nella scelta delle misure appropriate
si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del
presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente
articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o
degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo IV (Scambi e
questioni commerciali) del presente accordo. Le misure adottate a norma del
paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al
Consiglio di associazione e formano oggetto di consultazioni in conformità
all'articolo 420, paragrafo 2, del presente accordo e di una
procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 420,
paragrafo 3, e dell'articolo 421 del presente accordo. 3. Le eccezioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardano: a) la
denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto
internazionale, o b) la
violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del
presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2,
del medesimo. Relazione
con altri accordi ARTICOLO
423 1. È abrogato l'accordo di partenariato
e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e
la Georgia, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato
in vigore il 1° luglio 1999. 2. Il presente accordo sostituisce
l'accordo di cui al paragrafo 1. I riferimenti all'accordo di cui al
paragrafo 1 contenuti in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono
fatti al presente accordo. 3. Il presente accordo sostituisce
l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles
il 14 luglio 2011 ed entrato in vigore il 1° aprile 2012. ARTICOLO
424 1. Fino a quando le persone fisiche e
giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo,
quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che
vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. 2. Gli accordi in vigore relativi a
settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del
presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali
disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale
comune. ARTICOLO
425 1. Le Parti possono integrare il
presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi
settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono
parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente
accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune. 2. Fatte salve le pertinenti
disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in
applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati
membri ad avviare con la Georgia attività di cooperazione bilaterale o a
concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Georgia. ARTICOLO
426 Allegati
e protocolli Gli allegati e i protocolli del presente
Accordo ne fanno parte integrante. ARTICOLO
427 Durata 1. Il presente accordo è concluso per
una durata illimitata. 2. Ciascuna Parte può denunciare il
presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di
essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento di tale notifica. ARTICOLO
428 Definizione
delle Parti Ai fini del presente accordo, per
"Parti" si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure
l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze
definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue
competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, da una parte, e la Georgia, dall'altra. ARTICOLO
429 Applicazione
territoriale 1. Il presente accordo si applica, da
una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea,
il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e,
dall'altra, al territorio della Georgia. 2. L'applicazione del presente accordo o
del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) alle regioni georgiane
dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia del Sud sulle quali il governo della
Georgia non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che la Georgia
abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del presente accordo o del
suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, in tutto
il suo territorio. 3. Il Consiglio di associazione adotta
una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena
attuazione ed applicazione del presente accordo o del suo titolo IV
(Scambi e questioni commerciali) in tutto il territorio della Georgia. 4. Se una Parte ritiene che non siano
più garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) nelle regioni della Georgia di
cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Parte può richiedere al
Consiglio di associazione di riconsiderare l'opportunità di continuare ad
applicare le disposizioni del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi
e questioni commerciali), rispettivamente, alle regioni in questione. Il
Consiglio di associazione esamina la situazione e adotta una decisione
sull'opportunità di continuare ad applicare il presente accordo o il suo
titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, entro tre
mesi dalla richiesta. Qualora il Consiglio di associazione non adotti una
decisione entro tre mesi dalla richiesta è sospesa l'applicazione del presente
accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali),
rispettivamente, alle regioni in questione fino all'adozione di una decisione
da parte del Consiglio di associazione. 5. Le decisioni prese dal Consiglio di
associazione a norma del presente articolo in merito all'applicazione del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo si
applicano alla totalità del titolo IV e non possono riguardare solamente
alcune parti del medesimo. ARTICOLO
430 Depositario
del presente accordo Il Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea è il depositario del presente accordo. ARTICOLO
431 Entrata
in vigore e applicazione provvisoria 1. Il presente Accordo è ratificato o
approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di
ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea. 2. Il presente accordo entra in vigore
il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo
strumento di ratifica o di approvazione. 3. Nonostante quanto disposto al
paragrafo 2 del presente articolo, l'Unione e la Georgia convengono di
applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate
dall'Unione, secondo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo
e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili. 4. L'applicazione provvisoria ha effetto
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il
depositario del presente accordo ha ricevuto: a) la
notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine
necessarie, con l'indicazione delle parti del presente accordo che si applicano
in via provvisoria; e b) il
deposito dello strumento di ratifica, da parte della Georgia, conformemente
alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 5. Ai fini delle disposizioni pertinenti
del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla
"data di entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tali
disposizioni si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il
presente accordo è applicato in via provvisoria", conformemente al
paragrafo 3 del presente articolo. 6. Durante il periodo di applicazione
provvisoria le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore
il 1° luglio 1999, continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate
dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 7. Ciascuna Parte può notificare per
iscritto al depositario del presente accordo la volontà di porre fine
all'applicazione provvisoria del medesimo. La cessazione dell'applicazione
provvisoria ha effetto sei mesi dopo che il depositario del presente accordo ha
ricevuto la notifica. ARTICOLO
432 Testi
autentici Il presente accordo è redatto in duplice
esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca,
ungherese e georgiana, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari
sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente
accordo, Fatto a …, addì … PER IL REGNO DEL BELGIO PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER LA REPUBBLICA CECA PER IL REGNO DI DANIMARCA PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER LA REPUBBLICA DI ESTONIA PER L'IRLANDA PER LA REPUBBLICA ELLENICA PER IL REGNO DI SPAGNA PER LA REPUBBLICA FRANCESE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA DI CIPRO PER LA REPUBBLICA DI LETTONIA PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO PER L'UNGHERIA PER LA REPUBBLICA DI MALTA PER IL REGNO DEI PAESI BASSI PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REPUBBLICA DI POLONIA PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE PER LA ROMANIA PER LA REPUBBLICA DI SLOVENIA PER LA REPUBBLICA SLOVACCA PER LA REPUBBLICA DI FINLANDIA PER IL REGNO DI SVEZIA PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD PER L'UNIONE EUROPEA PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PER LA GEORGIA [1] Ai fini del presente accordo, per "merci" si
intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa
indicazione contenuta nel presente accordo. Nel presente capo, le merci che
rientrano nel campo di applicazione dell'accordo OMC sull'agricoltura sono
denominate "prodotti agricoli" o "prodotti". [2] Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di
transito. [3] Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di
determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da
annullare o compromettere i vantaggi stabiliti da un impegno specifico. [4] Resta inteso che tale territorio comprende la zona economica
esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). [5] Una persona giuridica è controllata da un'altra persona
giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli
amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato. [6] Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende
tutte le attività del codice 2330 della classificazione
UN ISIC Rev.3.1. [7] Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella
definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna
pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo
comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in
Georgia o in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in
Georgia o in uno Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma
continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un
porto o da un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e
destinato allo stesso porto o luogo. [8] Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti
aerei sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia
sull'istituzione di uno Spazio aereo comune. [9] Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie
investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel
presente capo. [10] Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie
investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel
presente capo. [11] Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella
definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente,
il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il
trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Georgia o in
uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in Georgia o in uno
Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente
all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in
Georgia o in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo. [12] Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto
aereo sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia
sull'istituzione di uno Spazio aereo comune. [13] Il riferimento "che non sia un'organizzazione senza fini di
lucro" si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania,
Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e
Regno Unito. [14] Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare,
per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del
soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne
Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, la formazione
deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è
titolare. [15] Nel Regno Unito la categoria dei venditori di beni e servizi
alle imprese è riconosciuta esclusivamente per i venditori di servizi. [16] Ottenuta dopo aver raggiunto la maggiore età, definita dalla
legislazione interna applicabile. [17] Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato,
quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio
universitario nel suo territorio. [18] Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato,
quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio
universitario richiesto nel suo territorio. [19] I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la
partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione
delle concessioni, né i contributi obbligatori per la fornitura del servizio
universale. [20] Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti
quale definita dall'Ufficio statistico dell'ONU, Statistical Papers,
Serie M, n. 77, CPC prov, 1991. [21] I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la
partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione
delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio
universale. [22] La Georgia dà attuazione alle disposizioni di cui alla presente
sottosezione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
accordo. [23] Ai fini della presente sottosezione, l'interpretazione di
"effettivamente a conoscenza" avviene nel rispetto della legislazione
interna di ciascuna Parte. [24] Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione
equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una
Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
a) si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in
considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene
determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o
situati nel territorio della Parte;
b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o
la riscossione di imposte nel territorio della Parte;
c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o
l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli
obblighi;
d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di
un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire
l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in
relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
e) operano una distinzione tra gli imprenditori ed i prestatori di servizi
soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri
imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella
natura della loro base imponibile; oppure
f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite,
detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti
collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base
imponibile della Parte.
I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della
presente disposizione e alla presente nota vanno intesi in base alle
definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della
legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento. [25] L'espressione "le imprese private che operano in virtù di
diritti speciali o esclusivi" è da intendere in conformità alla nota
esplicativa CC/2004/33 della Commissione europea del 18 giugno 2004. [26] Ogni qualvolta la legislazione dell'Unione soggetta al processo
di ravvicinamento a norma del presente capo fa riferimento alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si intende che in Georgia tale
pubblicazione avviene nel mezzo di comunicazione ufficiale del paese. [27] Ai fini del presente capo, per "fissazione" si intende
l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne
consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito
dispositivo. [28] Per "evocazione" s'intende, in particolare, qualsiasi
utilizzo per i prodotti di cui alla voce 20.09 del sistema armonizzato, ma solo
con riferimento a vini della voce 22.04, vini aromatizzati della voce 22.05 e
bevande spiritose della voce 22.08 di tale sistema. [29] Ai fini del presente articolo, una Parte può considerare
originale un disegno o un modello con un'individualità propria. [30] Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento
statale n. 188 della Georgia, del 22 ottobre 2009, che stabilisce l'elenco
dei paesi e delle relative autorità ammessi a beneficiare del regime
semplificato di registrazione dei medicinali in Georgia. L'elenco stabilito da
detto regolamento fa riferimento ai seguenti paesi/alle seguenti autorità: EMA
- Agenzia europea per i medicinali Australia; Austria; Belgio; Bulgaria;
Canada; Cipro; Corea; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania;
Giappone; Grecia; Irlanda; Islanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo;
Malta; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Repubblica
ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Regno Unito;
Ungheria; USA. [31] Ai fini della presente sezione, per "diritti di proprietà
intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto
d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del
costitutore di una banca di dati; i diritti dei creatori di topografie di
prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni
e modelli; i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati
protettivi complementari; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di
utilità; la privativa per ritrovati vegetali; le denominazioni commerciali, se
protette come diritti esclusivi dalla legislazione interna. [32] Ai fini dell'attuazione del presente capo da parte della
Georgia, il presente articolo si applica unicamente una volta che la Georgia
sia divenuta parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, a
partire da tale momento e nella misura in cui siano applicabili alla Georgia le
disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o
della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce
la Comunità dell'energia. [33] Così come sono stati espressi nella raccomandazione del Comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona
amministrazione, CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007. [34] Nel presente capo ogni riferimento al lavoro comprende anche le
questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola
l'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, come concordati nella dichiarazione
dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. ALLEGATO XIV ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO;
ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI;
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE,
AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE;
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI
E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI Unione 1. Elenco di
riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-A 2. Elenco di
impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-B 3. Elenco di
riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori
di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-C 4. Elenco di riserve relative ai prestatori di
servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-D Georgia 5. Elenco di
riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-E 6. Elenco di
impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-F 7. Elenco di
riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori
di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-G 8. Elenco di riserve relative ai prestatori di
servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-H Le
seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XIV-A, XIV-B, XIV-C e
XIV-D: AT || Austria BE || Belgio BG || Bulgaria CY || Cipro CZ || Repubblica ceca DE || Germania DK || Danimarca UE || Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri ES || Spagna EE || Estonia FI || Finlandia FR || Francia EL || Grecia HR || Croazia HU || Ungheria IE || Irlanda IT || Italia LV || Lettonia LT || Lituania LU || Lussemburgo MT || Malta NL || Paesi Bassi PL || Polonia PT || Portogallo RO || Romania SK || Repubblica slovacca SI || Slovenia SE || Svezia UK || Regno Unito La
seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XIV-E, XIV-F, XIV-G e
XIV-H: GE || Georgia ________________ Allegato XIV-A ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (UNIONE) 1. L'elenco in appresso indica le attività
economiche le attività economiche per le quali agli stabilimenti e agli
imprenditori della Georgia l'UE applica le riserve al trattamento nazionale o
al trattamento della nazione più favorita, di cui all'articolo 79, paragrafo 2,
del presente accordo. L'elenco
comprende i seguenti elementi: a) un elenco di riserve orizzontali che si
applicano a tutti i settori o sottosettori; b) un elenco di riserve specifiche per determinati
settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le
riserve applicabili. Una
riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è
espressa come segue: "Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita". Quando
una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche
per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel
settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del
presente accordo senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di
riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le
riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente
applicabili). 2. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del
presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle Parti. 3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco
in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. 4. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo,
le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma
giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel
territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di
nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente
allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate. 5. Laddove l'Unione mantenga una riserva secondo la
quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere
residente o debba risiedere in modo permanente nel territorio dell'Unione come
condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-C
del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva
rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato. Riserve orizzontali Servizi pubblici UE: le attività
economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono
essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori
privati[1]. Tipi di
stabilimento UE: il trattamento
concesso alle controllate (di società georgiane) costituite a norma delle leggi
di uno Stato membro che abbiano la sede legale, l'amministrazione centrale o il
centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o
agenzie stabilite in uno Stato membro da una società georgiana[2]. AT: gli
amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere
residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una
persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio
austriaco devono avere un domicilio in Austria. EE: almeno la metà
dei membri del consiglio di amministrazione deve avere la residenza nell'UE. FI: lo straniero
che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno uno dei
soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una
società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio
economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE
per almeno uno dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione
e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per
determinate società. Se un'organizzazione georgiana intende svolgere attività
commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia,
occorre una licenza commerciale. HU: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per
l'acquisizione di proprietà demaniali. IT: l'accesso alle
attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al
possesso di un permesso di soggiorno. PL: gli
imprenditori georgiani possono intraprendere e svolgere un'attività economica
unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali
(nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone registrate e
società in accomandita semplice). RO:
l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà
del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere
cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello
statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società
commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena. SE: una società
straniera, che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che
conduca le sue attività mediante un agente commerciale, deve svolgere le
proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una
gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato
della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere
residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge
operazioni commerciali in Svezia, deve nominare e registrare una persona
residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va
tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli
casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia
di succursali e di residenza. Nel caso di progetti immobiliari di durata
inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una
persona fisica non residente nel SEE, non vi è l'obbligo di stabilire una succursale
o di nominare un rappresentante residente. Una società a responsabilità
limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE,
da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo
l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale
o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone
può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità
personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al
SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso
delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il
50% dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50% dei membri
supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice
amministratore delegato, i membri supplenti del consiglio di amministrazione e,
se del caso, almeno una delle persone con potere di rappresentanza della
società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a
tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in
Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una
persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere servizi a nome
della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti
gli altri tipi di persone giuridiche. SK: una persona
fisica georgiana che deve iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata
ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno
valido per la Slovacchia. Investimenti ES: per gli
investimenti (che possono incidere anche su interessi non economici dello
Stato) effettuati in Spagna da governi ed enti pubblici stranieri ,
direttamente o tramite società o altre entità controllate direttamente o
indirettamente da governi stranieri occorre un'autorizzazione governativa
preventiva. BG: gli investitori
stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli
investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare con partecipazione di
controllo georgiana sono tenuti ad ottenere un'autorizzazione per le seguenti
attività: a) prospezione, sviluppo o estrazione di risorse
naturali dei mari territoriali, della piattaforma continentale o della zona
economica esclusiva; b) acquisizione di partecipazioni azionarie di
controllo in società che svolgono una delle attività di cui alla lettera a). FR: per le
acquisizioni georgiane superiori al 33,33% delle quote di capitale o dei
diritti di voto in un'impresa francese, o al 20% in società francesi quotate in
borsa, si applicano le seguenti disposizioni: - gli investimenti inferiori a 7,6 milioni di euro
in imprese francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di euro sono
liberi decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla
verifica di detti importi; - trascorso un mese dalla notifica preventiva,
l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a
meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato
eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento. La partecipazione
straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a un
ammontare variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilito di
volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è
titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione
specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o
artigianali. HU: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto
la partecipazione georgiana in società di recente privatizzazione. IT: il governo può
esercitare poteri speciali in imprese che operano nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale (relativamente a tutte le persone giuridiche che
svolgono attività considerate di importanza strategica nei settori della difesa
e della sicurezza nazionale) e in alcune attività di importanza strategica nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. PL: l'acquisizione
diretta e indiretta di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche
straniere richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisizione di
proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il
processo di privatizzazione. Settore immobiliare L'acquisizione di
terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni[3]: AT: per
l'acquisizione, l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone
fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità
regionali competenti (Länder), che considereranno se vi saranno ripercussioni
sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo. BG: le persone fisiche
e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, nemmeno
mediante una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione
straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone
giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente
all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà
limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di
sovrastrutture e servitù) sui beni immobili. CZ: i terreni
agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche
straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da persone
giuridiche con residenza permanente nella Repubblica ceca per l'esercizio di
un'impresa. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme
specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da
cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la
ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di
residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se
su di esso vi sia costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno
sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le
università pubbliche possono acquisire foreste demaniali. CY: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita. DK: limitazioni
all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non‑residenti.
Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e
giuridiche straniere. HU: fatte salve le
eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di
tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere.
L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato
all'ottenimento del permesso dell'organismo della pubblica amministrazione
competente in base alla posizione della proprietà. EL: a norma della
legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle
frontiere è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione concessa dal
ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile
ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti. HR: nessun impegno
in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di
servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di
beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di società
stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di
beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali
è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni
agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche
straniere. IE: per
l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali
o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta
preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai
terreni ad uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a
condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia
rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni
situati entro i confini urbani. IT: l'acquisto di
beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato
a una condizione di reciprocità. LT: l'acquisizione
della proprietà di terreni, acque interne e foreste è consentito a persone
fisiche e giuridiche straniere che soddisfano i criteri dell'integrazione
europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le
restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono stabiliti nel
diritto costituzionale. LV: limitazioni
all'acquisizione di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane.
È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni. PL: l'acquisizione
sia diretta che indiretta di proprietà immobiliari è subordinata all'ottenimento
di un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione
amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso
del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari
agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo
rurale. RO: le persone
fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le
persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non
possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter
vivos. SI: le succursali
stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire
soltanto i beni immobili, ad eccezione dei terreni, necessari per lo
svolgimento delle attività economiche per le quali si sono stabilite. SK: i terreni
agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o
giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre
categorie di proprietà immobiliari. I soggetti stranieri possono acquisire beni
immobili mediante la costituzione di persone giuridiche slovacche o mediante la
partecipazione in joint venture. L'acquisizione di terreni da parte di
soggetti stranieri è subordinata ad autorizzazione (per le modalità 3 e 4). Riserve settoriali A. Agricoltura,
caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali FR: lo stabilimento
di imprese agricole ad opera di società non-UE e l'acquisizione di vigneti da
parte di investitori non-UE sono subordinati ad autorizzazione. AT, HU, MT, RO:
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più
favorita per le attività agricole. CY: la
partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49%. IE: lo stabilimento
di attività molitorie da parte di residenti della Georgia è soggetto ad
autorizzazione. BG: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le
attività di utilizzo delle aree forestali. B. Pesca e
acquacoltura UE: salvo diverse
disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate
nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri,
come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono
bandiera di un territorio dell'UE. SE: una nave può
essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del
50% della proprietà è detenuta da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se
un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese
o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può
autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la
cui proprietà è detenuta al 50% da cittadini o società del SEE con sede legale,
amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui
operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte
nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per
esercitare la pesca professionale, è concessa solo se l'attività di pesca è
connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad
esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un
anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle
bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta.
Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre
alla licenza di pesca professionale, è necessaria un'autorizzazione per
l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è
iscritta al registro nazionale ed ha un autentico legame economico con la
Svezia. UK: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per
l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, salvo nel caso
in cui almeno il 75% dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da
società detenute almeno al 75% da cittadini britannici i quali, in tutti i
casi, devono essere residenti e domiciliati nel Regno Unito. Le imbarcazioni
devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito. C. Attività
estrattiva UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le
persone giuridiche controllate[4]
da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5%
delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di
trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le
succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica). D. Attività
manifatturiere UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le
persone giuridiche controllate[5]
da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5%
delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di
trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le
succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica). HR: è previsto il
requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti
registrati. IT: i titolari di
case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno
Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro.
SE: le persone
fisiche, titolari di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono
risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari
di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e
pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore
responsabile che deve essere domiciliato in Svezia. Produzione,
trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas,
vapore e acqua calda[6]
(esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari) UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia
elettrica per conto proprio e la produzione di gas e la distribuzione di
combustibili gassosi. Produzione,
trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda. UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le
persone giuridiche controllate[7]
da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5%
delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno per le
succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società). FI: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. 1. Servizi
alle imprese Servizi
professionali UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto
riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e
certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni
pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers
publics et ministériels" e per quanto riguarda i servizi forniti da
ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica
amministrazione. UE: per ottenere la
piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto
interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la
residenza. AT: per quanto
concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che
devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e
agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25%. Essi non
possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La
prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza
stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in
materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi
sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di
servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa
la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione
all'avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza. Per quanto riguarda
i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e
consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto
delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un
paese straniero non possono eccedere il 25%. Nessun obbligo di
trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi
medici (tranne che per i servizi dentistici, per gli psicologi e gli
psicoterapeuti) e per i servizi veterinari. BG: per quanto
riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche ("advokatsko
sadrujue" e "advokatsko drujestvo") sono riservate agli avvocati
pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria. La
prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza
permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza
dell'UE. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, di
architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone
fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di
progettista comprovata da una licenza in conformità della propria legislazione
nazionale, possono effettuare rilievi e progettare opere in forma indipendente
in Bulgaria solo dopo aver vinto un appalto ed essere stati selezionati come
contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli
appalti pubblici. Per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli
imprenditori georgiani devono associarsi a imprenditori locali o esserne
subappaltatori. Per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del
paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza. Nessun obbligo di
trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi
prestati da ostetriche, infermiere, fisioterapisti e personale paramedico. DK: i revisori
stranieri possono associarsi a esperti contabili danesi abilitati previa
autorizzazione dell'Agenzia danese per il commercio e le società (Danish
Commerce and Companies Agency). FI: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio
servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi
ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico) FI: per quanto
riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della
residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata
finlandese. FR: per quanto
riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche ("association
d'avocats" e "société en participation d'avocat") sono riservate
agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto
riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi
psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri,
fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri hanno accesso
unicamente alle forme giuridiche "société d'exercice liberal"
("sociétés anonymes", "sociétés à responsabilité limitée"
ou "sociétés en commandite par actions") e "société civile
professionnelle". Per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il
requisito della cittadinanza e la reciprocità. EL: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli
odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di
revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE. ES: i revisori
legali e i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al requisito della
cittadinanza dell'Unione. HR: nessun impegno
tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto
straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali
può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati
croato (titolo croato "odvjetnici"). È previsto il requisito della
cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei
procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere
rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri
degli ordini degli avvocati di altri paesi. È necessaria una
licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi
di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è
subordinata all'approvazione rispettivamente dell'ordine croato degli
architetti e di quello degli ingegneri. HU: lo stabilimento
deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese
("ügyvéd") o con uno studio legale ("ügyvédi iroda") ovvero
di un ufficio di rappresentanza. La prestazione di servizi veterinari da parte
di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della
residenza. LV: nelle società
commerciali di revisori contabili giurati più del 50% delle azioni con diritto
di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società
commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE. LT: per quanto
riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle
società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di
revisione dell'UE o del SEE. PL: benché gli
avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati
stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società
di persone registrata e società in accomandita semplice. Per la prestazione di
servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE. SK: per la
prestazione di servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari è
richiesta la residenza. SE: per quanto riguarda
la prestazione di servizi legali, l'ammissione all'esercizio della professione
forense, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese "advokat",
è subordinata al requisito della residenza. Per i curatori è previsto il
requisito della residenza. L'autorità competente può concedere una deroga a
tale prescrizione. Previsti requisiti SEE per la nomina di un certificatore di
un piano economico. Per la prestazione di servizi di revisione dei conti è
richiesto il requisito della residenza nel SEE. Servizi di ricerca
e sviluppo UE: per i servizi
di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti
esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE e a persone giuridiche
dell'UE con sede centrale nell'UE. Noleggio/leasing
senza operatori A. Navi LT: le navi devono
essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in
Lituania. SE: qualora vi sia
una partecipazione georgiana alla proprietà di una nave, affinché essa possa
battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese
nella sua gestione. B. Aeromobili UE: per quanto
riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere
a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone
giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà del
capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono
essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata. Altri servizi alle
imprese UE, tranne HU e SE:
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più
favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori
nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di
altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può
essere previsto il requisito della cittadinanza. UE tranne BE, DK,
EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE e UK: per la prestazione di servizi di
collocamento e di fornitura di personale sono previsti requisiti di
cittadinanza e residenza. UE, tranne AT e SE:
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più
favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza
commerciale e può valere il requisito della cittadinanza. AT: per quanto
riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le
autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede
centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti
amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica,
devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati. BE: una società che
abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che
presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Per quanto riguarda i
servizi di sicurezza per i dirigenti sono previsti i requisiti di cittadinanza
e residenza nell'UE. BG: è richiesta la
cittadinanza per i servizi di fotografia aerea, per la geodesia, la mappatura
catastale e la cartografia. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e di
fornitura di personale, di fornitura di altro personale d'ufficio, i servizi di
investigazione, i servizi di sicurezza, i servizi tecnici di prova e analisi, i
servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature
nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale e
di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e
interpretazione ufficiali. DE: per gli
interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza. DK: per quanto
riguarda i servizi di sicurezza, per la maggioranza dei membri del consiglio
d'amministrazione e i dirigenti sono previsti requisiti di residenza e
cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della
nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale. EE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della
cittadinanza dell'UE. FI: per i
traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE. FR: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento. FR: gli investitori
stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di
esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e
tecnica. HR: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi di collocamento e i servizi di investigazione e sicurezza. IT: per ottenere
l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre
la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I titolari di case editrici
e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le
società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro. Nessun
obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita
per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione
commerciale. LV: per quanto
riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le
società d'investigazione il cui responsabile e ogni persona che abbia un
incarico di amministratore siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto
riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve
essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il
rilascio della licenza. LT: l'attività di
prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con
la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO. PL: per quanto
riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere
accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un
altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di
sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a persone di
cittadinanza polacca, di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per i
traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per
prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore
capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca. PT: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di
riscossione e di informazione commerciale è previsto il requisito della
cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è
previsto il requisito della cittadinanza. SE: è previsto il
requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice
o di una tipografia. Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne
allevamenti. SK: per quanto
riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze
possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti
i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera. 4. Servizi di
distribuzione UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
distribuzione di armi, munizioni e esplosivi. UE: in alcuni paesi
sono previsti requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività
di farmacista e tabaccaio. FR: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di
tabacco. FI: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
distribuzione di alcolici e prodotti farmaceutici. AT: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
distribuzione di prodotti farmaceutici. BG: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto
riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e
prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici;
armi, munizioni e attrezzature militari; petrolio e prodotti petroliferi, gas,
metalli preziosi, pietre preziose. DE: solo le persone
fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai
prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere
un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire
una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e
di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I
cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania
l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una
farmacia esistente già da tre anni. HR: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
distribuzione di prodotti del tabacco. 6. Servizi
ambientali UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto
riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e
distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi,
compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche. 7. Servizi
finanziari[8] UE: solo le
società aventi sede legale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio
dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi
comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo
stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede
centrale nello stesso Stato membro. AT: la licenza per
l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando
quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una
società per azioni o a una mutua assicuratrice. La gestione di una succursale
deve essere formata da due persone fisiche residenti in Austria. BG: l'assicurazione
pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione
pensionistica registrate. Per il presidente del consiglio di amministrazione e
per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della
residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o
un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore
straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio
paese di origine. CY: soltanto i
membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti
l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono
essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state
stabilite e registrate in conformità del diritto societario di Cipro (non sono
ammesse le succursali). EL: il diritto di
stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre
forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando
detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali. ES: prima di
stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami
assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare
negli stessi rami nel proprio paese di origine. HU: le succursali
di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per
fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il
consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno
due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa
normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in
Ungheria da almeno un anno. IE: nel caso di
organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di
investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società
fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in
Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di
una "investment limited partnership" (società in accomandita per
investimenti), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in
Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese
devono: a) essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone
la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale
in Irlanda oppure b) essere autorizzati in un altro Stato membro
conformemente alla direttiva UE sui servizi di investimento. PT: i fondi pensione
possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a
tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a
operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a
gestire fondi pensione in altri Stati membri. Per poter aprire
una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono
dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le
succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione
assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente alla
legislazione di uno Stato membro. FI: almeno metà dei
soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di
vigilanza delle compagnie di assicurazione che prestano servizi relativi alle
assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE,
salvo deroga delle autorità competenti. Nel caso di
compagnie di assicurazione diverse da quelle anzidette il requisito della
residenza vale per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e
dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. L'agente generale
di una compagnia di assicurazione georgiana deve avere la residenza in
Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione. Gli assicuratori
stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per
esercitare tramite una succursale attività inerenti al regime pensionistico
obbligatorio. Nel caso dei
servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei
fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di
vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un
istituto di credito. IT: una società per
essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento titoli attraverso lo
stabilimento in Italia deve essere costituita in Italia (non sono ammesse
succursali). Le società per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati
di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia devono essere
costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi
di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della
legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia
o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una
succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della
legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le
succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle
compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di
gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede
centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di
vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari
autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli
intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi
d'investimento. LT: ai fini della
gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione
specializzata (non sono ammesse le succursali). Soltanto imprese
con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie
di fondi pensione. Soltanto le banche
con la sede legale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi
di investimento in uno Stato membro o in un paese del SEE possono agire come
depositarie del patrimonio dei fondi pensione. PL: agli intermediari
assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono
ammesse le succursali). SK: gli stranieri
possono stabilire una compagnia di assicurazione con forma legale di società
per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie
controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse le succursali). I servizi di
investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di
investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma
giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a
quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali). SE: lo stabilimento
di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire
solo attraverso una succursale. Il fondatore di una cassa di risparmio deve
essere una persona fisica residente nell'UE. 8. Servizi
sanitari, sociali e relativi all'istruzione UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi
sanitari, sociali e relativi all'istruzione finanziati da fondi pubblici. UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli
altri servizi sanitari alla persona finanziati da fondi privati. UE: nel caso di
servizi di istruzione finanziati da fondi privati, può essere previsto il
requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione. UE (tranne NL, SE e
SK): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più
favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi
privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria,
terziaria e per adulti. BE, CY, CZ, DK, FR,
DE, EL, HU, IT, ES, PT e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali
finanziati da fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e
case di riposo, comprese quelle per anziani. FI: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati. BG: gli istituti di
istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel
territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore
stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria
solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari
e in cooperazione con questi ultimi. EL: per quanto
riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento
nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di
istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nel
caso delle scuole primarie e secondarie finanziate da fondi privati, per i
titolari, per la maggioranza dei membri del consiglio e gli insegnanti è
previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. HR: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per
l'istruzione primaria. SE: si riserva
il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i
prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad
impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di
istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno
statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti
dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto
al sostegno allo studio. UK: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale
diversi dai servizi ospedalieri finanziati da fondi privati. 9. Servizi
connessi al turismo e ai viaggi BG, CY, EL, ES e
FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza. BG: Nel caso di
alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi
di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono
ammesse le succursali). IT: le guide
turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica. 10. Servizi
ricreativi, culturali e sportivi Servizi delle
agenzie di informazione e di stampa FR: la
partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può
superare il 20% del capitale o dei diritti di voto. Per quanto riguarda le
agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone
giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità. Servizi sportivi e
altri servizi ricreativi UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita rispetto
ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo. Si precisa, per certezza
del diritto, che non è accordato l'accesso al mercato. AT: per quanto
riguarda i servizi di scuole di sci e delle guide alpine, per i consiglieri di
amministrazione delle persone giuridiche è previsto il requisito della
cittadinanza SEE. Servizi di
biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali BE, FR, HR e IT:
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più
favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali. 11. Trasporti Trasporti marittimi UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di
una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di
stabilimento. FI: possono
prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono
bandiera finlandese. HR: per prestare
servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere
devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione
dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di
prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti. Trasporto sulle vie
navigabili interne[9]
UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio
nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di
accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il
collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli
operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di
cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di
applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. AT e HU: nessun
obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo
stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera
dello Stato di stabilimento. AT: per quanto
riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle
persone giuridiche del SEE e più del 50% del capitale azionario, i diritti di
voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai
cittadini del SEE. HR: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il
trasporto sulle vie navigabili interne. Servizi di
trasporto aereo UE: le condizioni
di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo sono
disciplinate dall'accordo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia dall'altra. UE: gli aeromobili
utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati presso lo
Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese
dell'UE. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio,
l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici
requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino
specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile
deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in
possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone
giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del
capitale e di controllo. UE: per quanto
riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori UE non
venga accordato un trattamento equivalente[10]
a quello accordato nell'UE da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o
qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non venga accordato un trattamento
equivalente a quello fornito nell'UE dai vettori aerei non-UE, possono essere
prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente
ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'UE o ai
prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE. Trasporto
ferroviario HR: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il
trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta. Trasporto su strada UE: per le
operazioni di cabotaggio è necessario costituire una società (non sono ammesse
le succursali). Per il gestore dei trasporti è previsto il requisito della
residenza. AT: per i servizi
di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti
esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a
persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE. BG: per i servizi
di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti
esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a
persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE. È richiesta la
costituzione di una società. Per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza
dell'UE. EL: per esercitare
la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza
greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori
di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto
veicoli immatricolati in Grecia. FI: per fornire
servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa
ai veicoli immatricolati all'estero. FR: gli
imprenditori stranieri non sono autorizzati a fornire i servizi di autobus
interurbani. LV: per i servizi
di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un'autorizzazione che non è
estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite
devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale. RO: per ottenere
una licenza, i trasportatori su strada di merci e di viaggiatori possono
utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati in Romania, posseduti e
utilizzati secondo la regolamentazione nazionale. SE: per esercitare
la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza
svedese. Una società per ottenere una licenza di taxi deve, tra l'altro,
nominare una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti
(trattasi de facto del requisito della residenza – cfr. la riserva svedese sui
tipi di stabilimento). Una società per ottenere una licenza per altri operatori
di trasporti su strada deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento
situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di
gestore dei trasporti, la quale deve essere residente nell'UE. Le licenze sono
concesse a condizioni non discriminatorie, tranne che per il fatto che gli
operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono
di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro
automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla
Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza
principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può
essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti,
per uso temporaneo, intende non più di un anno. 14. Servizi
energetici UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone
giuridiche della Georgia controllate[11]
da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5% delle
importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE[12], a
meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un
accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione
economica concluso con tale paese. UE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la
generazione di energia elettrica da impianti nucleari e per il trattamento di
combustibili nucleari. UE: la
certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o
più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il
gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non
costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di
uno Stato membro e/o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo
11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e
UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più
favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne
che per i servizi di consulenza. BE e LV: nessun
obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita
per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i
servizi di consulenza. AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE e
UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più
favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i
servizi di consulenza. SI: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi
connessi alla distribuzione di gas. CY: si riserva il
diritto di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze
per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 15. Altri
servizi non compresi altrove PT: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto. SE: nessun obbligo
di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i
servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri. ________________ ALLEGATO XIV-B ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI
(UNIONE) 1. L'elenco di impegni in appresso indica le
attività economiche liberalizzate dall'Unione a norma dell'articolo 86 del
presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al
mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di
servizi della Georgia in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti
elementi: a) una prima colonna che indica il settore o
sottosettore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della
liberalizzazione cui si applicano le riserve; b) una seconda colonna in cui sono descritte le
riserve applicabili. Quando
la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per
determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono
impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un
determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia
impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione
eventualmente applicabili). Nessun
impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in
appresso. 2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori
e sottosettori: a) per "CPC" si intende la
classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico
delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; b) per "CPC ver. 1.0" si intende la
classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico
delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0,
1998. 3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure
relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze
quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del
trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del
presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere
un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il
riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare
esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di
svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di
particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco,
si applicano in qualunque caso agli imprenditori dell'altra Parte. 4. L'elenco in appresso non pregiudica
l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di
servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di statali e di diritti
esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. 5. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del
presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle Parti. 6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco
degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. 7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai
mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77,
paragrafo 14, lettere a) e b), del presente accordo. Settore o sottosettore || Descrizione delle riserve 1. SERVIZI ALLE IMPRESE A. Servizi professionali || a) Servizi legali || Per le modalità 1 e 2 AT, CY, ES, EL, LT e MT: è previsto il requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro). (CPC 861)[13] (esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels) || BE: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla "Cour de cassation" nelle cause non penali. BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e di "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese "advokat". Per la modalità 1 HR: nessuna riserva per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. nessun impegno per la pratica del diritto croato. b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili || Per la modalità 1 (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) || FR, HU, IT, MT, RO e SI: nessun impegno. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. || Per la modalità 2 || Tutti gli Stati membri: nessuna b) 2. Servizi di revisione dei conti || Per la modalità 1 (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità) || BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI e UK: nessun impegno. || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società. || SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e le persone fisiche. Solo tali persone e le società di revisione registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto dal governo o da un organismo governativo nominato dal governo in un caso distinto. Per la modalità 2 Nessuna c) Servizi di consulenza fiscale || Per la modalità 1 (CPC 863)[14] || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. || CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. || BG, MT, RO e SI: nessun impegno. || Per la modalità 2 || Nessuna d) Servizi architettonici e e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674) || Per la modalità 1 AT: nessun impegno tranne che per i servizi di pianificazione. BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT e SI: nessun impegno. DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica). Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica. HU e RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio. Per la modalità 2 Nessuna f) Servizi di ingegneria; e || Per la modalità 1 g) servizi integrati di ingegneria || AT, SI: nessun impegno tranne che per i servizi di semplice progettazione. (CPC 8672 e CPC 8673) || CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno. HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica). || Per la modalità 2 || Nessuna h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK e UK: nessun impegno. HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva. SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici. Per la modalità 2 Nessuna i) Servizi veterinari (CPC 932) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI e SK: nessun impegno. UK: nessun impegno tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio su alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia. Per la modalità 2 Nessuna j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK e UK: nessun impegno. FI e PL: nessun impegno tranne che per gli infermieri HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva. Per la modalità 2 Nessuna k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti[15] || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno. LV e LT: nessun impegno, tranne che per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno tranne che per CPC 63211 Per la modalità 2 Nessuna B. Servizi informatici e affini || (CPC 84) || Per le modalità 1 e 2 || Nessuna C. Servizi di ricerca e sviluppo || a) Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane || Per le modalità 1 e 2 UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE aventi sede centrale nell'UE. (CPC 852 esclusi i servizi psicologici)[16] b) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e c) Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853) D. Servizi immobiliari[17] || a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione || Per la modalità 1 (CPC 821) || BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. || Per la modalità 2 || Nessuna b) Per conto terzi || Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno; HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna (CPC 822) E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore || a) Relativi a navi || Per la modalità 1 BG, CY, DE, HU, MT e RO: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna (CPC 83103) b) Relativi ad aeromobili || Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE e UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati nello Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore aereo o in un altro paese dell'UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali. (CPC 83104) c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto || Per la modalità 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno. (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) || Per la modalità 2 Nessuna d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109) || Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832) || Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna. F. Altri servizi alle imprese || a) Pubblicità (CPC 871) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna. b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna. d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) || Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602) e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) || Per la modalità 1 IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, CZ, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno. f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881) || Per la modalità 1 IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. EE, MT, RO e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882) || Per la modalità 1 LV, MT, RO e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 nessuna h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885) || Per le modalità 1 e 2 nessuna. i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale || i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201) || Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI e SE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno. i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno. i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203) || Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno. i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206 e CPC 87209) || Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno. HU: Nessuna. j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301) || Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI e UK: nessun impegno. j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305) || Per la modalità 1 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno. Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno. k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) || Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI e UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Per la modalità 2 Nessuna l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868) || Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI e UK: nessun impegno. Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV e PL: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868) || Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa[18] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna. n) Servizi fotografici (CPC 875) || Per la modalità 1 BG, EE, MT e PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) Per la modalità 2 Nessuna. o) Servizi di imballaggio (CPC 876) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna p) Stampa ed editoria (CPC 88442) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna r) altri || r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905) || Per la modalità 1 PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali. HR: nessun impegno per i documenti ufficiali. Per la modalità 2 Nessuna r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907) || Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902) || Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901) || Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904)[19] || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE A. Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento[20] degli invii postali[21] secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere: || i) trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico[22], tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo[23], iii) trattamento di stampati con indicazione dell'indirizzo[24], iv) trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata, || Per le modalità 1 e 2 Nessuna[25] v) servizi di consegna per espresso[26] per gli articoli di cui ai punti da i) a iii), vi) trattamento della posta senza indirizzo vii) scambio di documenti[27] I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, ossia: corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi[28]e servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative). (parte di CPC 751, parte di CPC 71235[29] e parte di CPC 73210[30]) || B. Servizi di telecomunicazione (In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione) || a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici[31], esclusa la trasmissione radiotelevisiva[32] || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite[33] || Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno. 3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico) A. Servizi dei commissionari a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621) || Per le modalità 1 e 2 UE, tranne AT, SI, SE e FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. B. Servizi di commercio all'ingrosso a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici[34]) || AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico. HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco. Per la modalità 1 AT, BG, FR, PL e RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco. BG, FI, PL e RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche. SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche. AT, BG, CZ, FI, RO, SK e SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici. C. Servizi di commercio al dettaglio[35] Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121 ) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici[36] (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297) D. Franchising (CPC 8929) || BG, HU e PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci. FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici. MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari. BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK e UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza. 5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati) A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921) || Per la modalità 1 BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE e SI: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE e SI: nessun impegno. B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922) || Per la modalità 1 BG, CY, FI, HR, MT, RO e SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224). C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923) || Per la modalità 1 AT, BG, CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 CZ e SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924) || Per le modalità 1 e 2 CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno. AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi. E. Altri servizi di istruzione (CPC 929) || Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE e UK: nessun impegno. Per la modalità 1: HR: nessuna riserva per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica. 6. SERVIZI AMBIENTALI A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401)[37] || Per la modalità 1 UE, tranne EE, LT e LV: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, LT e LV: nessuna Per la modalità 2 Nessuna B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) || Per la modalità 1 UE, tranne EE e HU: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE e HU: nessuna Per la modalità 2 Nessuna b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403) || Per la modalità 1 UE, tranne EE, HU e LT: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, HU e LT: nessuna Per la modalità 2 Nessuna C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404)[38] || Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060)[39] || Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) || Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL e RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) || Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090) || Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI e RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna 7. SERVIZI FINANZIARI || A. Servizi assicurativi e connessi || Per le modalità 1 e 2 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria. || DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca. DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania. FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. PL: nessun impegno per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali. PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. || Per la modalità 1 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) || CY, LV e MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale. LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e || ii) merci in transito internazionale, tranne in relazione a trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano. BG, LV, LT e PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale. FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto: a) assicurazione vita: fornitura di assicurazioni alle persone straniere che risiedono in Croazia; b) assicurazioni rami non vita: fornitura di assicurazioni rami non vita, escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle persone straniere che risiedono in Croazia c) assicurazione marittima, aerea, trasporti. HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. || IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per l'intermediazione. || BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto: a) assicurazioni vita: per consentire alle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita; b) assicurazioni rami non-vita: i) per consentire agli stranieri residenti in Croazia di stipulare assicurazioni (non-vita) diverse da quelle per la responsabilità civile auto; ii) - assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili nella Repubblica di Croazia; - società che acquistano un'assicurazione all'estero in rapporto a opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; - assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); - assicurazione personale e sui beni materiali di imprese detenute al 100% e di joint venture che svolgono un'attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione; - navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente); c) assicurazione marittima, aerea, trasporti. || IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. Per la modalità 1 AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE e UK: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. CY: nessun impegno tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio. BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale. || L'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell'Unione. HR: nessun impegno, tranne che per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, garanzie e impegni, servizi di intermediazione finanziaria di tipo money broking, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione. LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania. IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva UE relativa ai servizi di investimento. IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari. || LV: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. LT: è prescritta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione. MT: nessun impegno tranne che per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell'impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato. RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili ed altre attività finanziarie, per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente. SI: i) partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno. || ii) per tutti gli altri sottosettori, tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie, l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, i servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno. I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o di istituti bancari stranieri. Per la modalità 2 BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato. 8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati) A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina. C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) || Per la modalità 2 Nessuna D. Servizi sociali (CPC 933) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani. 9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo[40] || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno tranne che per il catering. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471) || Per la modalità 1 BG, HU: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) || Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna 10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi) A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619) || Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno. BG: nessun impegno tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi dei cinemateatri. LT e LV: nessun impegno tranne che per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199). B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963) || Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. D. Servizi sportivi (CPC 9641) || Per le modalità 1 e 2 AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine. BG, CZ, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. Per la modalità 1 CY, EE e HR: nessun impegno. E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 11. SERVIZI DI TRASPORTO A. Trasporto marittimo a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale[41]) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale[42]) || Per le modalità 1 e 2 BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI e SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di feederaggio. B. Trasporto sulle vie navigabili interne a) Trasporto di passeggeri (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale) b) Trasporto merci (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale) || Per le modalità 1 e 2 UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio. AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria. BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE e SI: nessun impegno. CZ e SK: nessun impegno per la modalità 1 C. Trasporto ferroviario a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) b) Trasporto merci (CPC 7112) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna D. Trasporto stradale a)Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122) b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio[43]). || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte[44] (CPC 7139) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. 12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO[45] A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container || e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container. AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio BG: nessun impegno AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio. HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci. Per la modalità 2 Nessuna B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) || Per le modalità 1 e 2 UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta, tranne nel caso di CZ, LV e SK per cui, solo per la modalità 2, nessuna riserva HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci. g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223) e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224) f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745) g) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749) || Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) || c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci. Per la modalità 2 Nessuna D. Servizi ausiliari del trasporto stradale a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) || Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione. Per la modalità 2 c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per il trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749) || Nessuna D. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo || a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne che per il catering. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno. b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734) || Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell'Unione. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. || In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell'Unione europea in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'Unione europea rilasci un'autorizzazione di durata limitata. e) Vendite e commercializzazione f) Sistema telematico di prenotazione (CRS) || Per le modalità 1 e 2 UE: qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente[46] a quello accordato nell'Unione europea da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS dell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei dell'Unione europea. g) Gestione aeroportuale || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna E. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte[47] a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna 13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO Prestazione di servizi di trasporto combinato || BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT e UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI e SK: nessun impegno. 14. SERVIZI ENERGETICI A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883)[48] || Per le modalità 1 e 2 Nessuna B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742) || Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda || Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda. Per la modalità 2 Nessuna E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda || Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda. BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK e UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza, per le quali nessuna riserva Per la modalità 2 Nessuna G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno, tranne che per i servizi di consulenza per i quali nessuna riserva. Per la modalità 2 Nessuna 15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo[49] (CPC ver. 1.0 97230) || Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna ________________ Allegato XIV-C ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE,
AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE 1. L'elenco di riserve in appresso indica le
attività economiche liberalizzate a norma titolo IV (Scambi e questioni
commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico),
sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano limitazioni al
personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni
e servizi alle imprese, rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del
presente accordo e precisa tali limitazioni. L'elenco comprende i seguenti elementi: a) una prima colonna che indica il settore o
sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e b) una seconda colonna in cui sono descritte le
limitazioni applicabili. Quando
la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per
determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono
impegni nel settore interessato senza riserve (l'assenza, in un determinato
settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia
impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera
Unione eventualmente applicabili). L'Unione
non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i
venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non
liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio
elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo. 2. Ai fini
dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori: a) per "CPC" si intende la
classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico
delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e b) per "CPC ver. 1.0" si intende la
classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico
delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0,
1998. 3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai
laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle
imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza
temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque
condizionarli. 4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure
relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze
quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli
articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio
obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori
regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e
obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività
economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in
qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di
beni e servizi alle imprese della Georgia. 5. Continuano ad applicarsi tutte le altre
disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in
materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la
normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli
accordi salariali collettivi. 6. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del
presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle Parti. 7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza
di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di
impegni relativi allo stabilimento. 8. Nei settori in cui si applica la verifica della
necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della
situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui
viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi
esistenti e dell'impatto su di essi. 9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco
in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. Settore o sottosettore || Descrizione delle riserve TUTTI I SETTORI || Percentuale del personale trasferito all'interno di una società BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10% del numero medio annuo di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10%. HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica della Georgia. TUTTI I SETTORI || Laureati in tirocinio Per AT, CZ, DE, ES, FR e HU: la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita. BG e HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio[50]. TUTTI I SETTORI || Amministratori delegati e revisori AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria. FI: uno straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori per l'amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società. FR: l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica. RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena. SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia. TUTTI I SETTORI || Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro[51]. 6. SERVIZI ALLE IMPRESE || A. Servizi professionali || a) Servizi legali (CPC 861)[52] tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels". || AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO e SK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES: le autorità competenti possono concedere deroghe. BE, FI: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali. BG: gli avvocati georgiani possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino georgiano purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e di "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. || HR: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata e di uno Stato membro dell'UE). HU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE. SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese "advokat". b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) || FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni. IT: è previsto il requisito della residenza. b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità) || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). DK: è previsto il requisito della residenza. ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario. FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali. HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'ordine croato dei revisori. IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali. SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza. c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)[53] || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG e HU: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. HU: è previsto il requisito della residenza. d) Servizi architettonici e e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674) || EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio. EL, HU e IT: è previsto il requisito della residenza. SK: obbligatoria l'appartenenza all'ordine; può essere riconosciuta l'appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza. Possono essere considerate alcune eccezioni. f) Servizi di ingegneria e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673) || EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. HR, IT e SK: è previsto il requisito della residenza. EL e HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673 il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio). h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201) || CZ, IT e SK: è previsto il requisito della residenza. CZ, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. BE e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per adempiere a una funzione specifica. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno. HR: Tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione. PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali. PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi. i) Servizi veterinari (CPC 932) || BG, DE, EL, FR, HR e HU: è previsto il requisito della cittadinanza. CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza. IT: è previsto il requisito della residenza. PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione. j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) || AT: per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio. BE e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. CY, EE, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. HU: nessun impegno. IT: è previsto il requisito della residenza. LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali. PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione. j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191) || AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieristiche, di fisioterapia, ergoterapia, logopedia, dietetica e nutrizione. Per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio. BE, FR e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. CY, CZ, EE, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. HU: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica. CY, CZ, EL e IT: viene applicata la verifica della necessità economica, la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale. LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali. k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti[54] || FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini georgiani è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia. DE, EL e SK: è previsto il requisito della cittadinanza. HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211). IT e PT: è previsto il requisito della residenza. D. Servizi immobiliari[55] || a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821) || FR, HU, IT e PT: è previsto il requisito della residenza. LV, MT e SI: è previsto il requisito della cittadinanza. b) Per conto terzi (CPC 822) || DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società (Danish Commerce and Companies Agency). FR, HU, IT e PT: è previsto il requisito della residenza. LV, MT e SI: è previsto il requisito della cittadinanza. E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore || e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. F. Altri servizi alle imprese || e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) || IT e PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici. f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881) || IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari. j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305) || BE: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza. DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale. ES e PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori. IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell'UE e della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori. k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) || BG: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. IT e PT: è previsto il requisito della residenza. l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868) || MT è previsto il requisito della cittadinanza. l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) || LV: è previsto il requisito della cittadinanza. l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868) || UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa[56] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, tranne: BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE e UK per CPC 633, 8861, 8866; BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, CPC 63302, parte di CPC 63303, CPC 63304 e CPC 63309; AT per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8866; EE, FI, LV e LT per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8866; CZ e SK per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8865; e SI per CPC 633, CPC 8861 e CPC 8866. m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874) || CY, EE, HR, MT, PL, RO e SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. n) Servizi fotografici (CPC 875) || HR e LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati. PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea. p) Stampa ed editoria (CPC 88442) || HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori. SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i titolari di case editrici o di tipografie. IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE. q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909) || SI: è previsto il requisito della cittadinanza. r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905) || FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo. DK: è previsto il requisito della residenza per i traduttori e gli interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società (Danish Commerce and Companies Agency). r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902) || BE e EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno. r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901) || BE e EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno. r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904)[57] || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518) || BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. 9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico) || C. Servizi di commercio al dettaglio[58] || c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) || FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai ("buraliste"). 10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati) || A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921) || FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti. B, Servizi di istruzione secondaria (CPC 922) || FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224). C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923) || FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. CZ e SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. DK: è previsto il requisito della cittadinanza per i professori. 12. SERVIZI FINANZIARI || A. Servizi assicurativi e connessi || AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria. EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione georgiana può comprendere un numero di cittadini georgiani proporzionale alla partecipazione georgiana, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia. ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza). FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione georgiana deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell'Unione. HR: è previsto il requisito della residenza. IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) || BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. FI: nel caso degli istituti di credito per l'amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nell'UE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria. HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato. IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE per i promotori di servizi finanziari. LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell'amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania. PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti. 13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati) || A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) E. Servizi sociali (CPC 933) || FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico. PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali. 14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI || A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo[59] || BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50%. HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali. B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471) || BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50%. HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio. C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) || BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT e SK: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica. 15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi) || A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619) || FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza. 16. SERVIZI DI TRASPORTO || A. Trasporto marittimo || a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati. D. Trasporto stradale || a)Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122) || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio[60]). || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza. HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte[61] (CPC 7139) || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati. 17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO[62] || A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati. BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749) || D. Servizi ausiliari del trasporto stradale d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza. E. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte[63] a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742) || AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati. 19. SERVIZI ENERGETICI || A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883)[64] || SK: è previsto il requisito della residenza. 20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE || a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo[65] (per CPC ver. 1.0 97230) || UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. ________________ Allegato XIV-D ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI
E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (UNIONE) 1. Le Parti consentono ai prestatori di servizi
contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare
servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche,
conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività
economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti
limitazioni. 2. L'elenco comprende i seguenti elementi: a) una prima colonna che indica il settore o
sottosettore in cui si applicano le limitazioni; b) una seconda colonna in cui sono descritte le
limitazioni applicabili. L'Unione
non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai
professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da
quelli esplicitamente elencati in appresso. 3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori
e sottosettori: a) per "CPC" si intende la
classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico
delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e b) per "CPC ver. 1.0" si intende la
classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico
delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0,
1998. 4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi
contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la
finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in
vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli. 5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure
relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze
quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli
articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio
obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori
regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e
obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività
economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in
qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti
della Georgia. 6. Continuano ad applicarsi tutte le altre
disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in
materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la
normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli
accordi salariali collettivi. 7. L'elenco in appresso non contiene misure
riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. 8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza
di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come
indicato dall'Unione nell'allegato XIV-A del presente accordo. 9. Nei settori in cui si applica la verifica della
necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della
situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui
viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di
servizi esistenti e dell'impatto su di essi. 10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in
appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. Le
Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte di
prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche,
alle condizioni di cui all'articolo 91 del presente accordo, nei seguenti
sottosettori: a) servizi legali in materia di diritto
internazionale pubblico e di diritto straniero (ossia diritto diverso da quello
dell'Unione); b) servizi di contabilità e tenuta dei libri
contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi architettonici, urbanistici e di
architettura del paesaggio; e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria
integrati; f) servizi informatici e affini; g) servizi di ricerca e sviluppo; h) alla pubblicità; i) servizi di consulenza gestionale; j) servizi connessi alla consulenza gestionale; k) servizi tecnici di prova e analisi; l) servizi connessi alla consulenza scientifica e
tecnica; m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro
di contratti di servizi post-vendita o post-locazione; n) servizi di traduzione; o) servizi di ricognizione sul campo; p) servizi ambientali; r) servizi delle agenzie di viaggio e degli
operatori turistici; s) servizi di intrattenimento. Le
Parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare
servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle
condizioni di cui all'articolo 92 del presente accordo, nei seguenti
sottosettori: a) servizi legali in materia di diritto
internazionale pubblico e di diritto straniero (ossia diritto diverso da quello
dell'UE); b) servizi architettonici, urbanistici e di
architettura del paesaggio; c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria
integrati; d) servizi informatici e affini; e) servizi di consulenza gestionale e servizi
connessi; f) servizi di traduzione. Settore o sottosettore || Descrizione delle riserve TUTTI I SETTORI || Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro[66]. Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE) (parte di CPC 861)[67] || AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE e UK: nessuna. BE, ES, HR, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI e SK: verifica della necessità economica. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e di "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HR: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) || BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine. FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. HR: è previsto il requisito della residenza. Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)[68] || BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE e UK: nessuna. AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi. PT: nessun impegno. HR, HU: è previsto il requisito della residenza. Servizi di architettura e Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674) || EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali si applica la verifica della necessità economica. HR, IT e SK: è previsto il requisito della residenza. Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673) || EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, HR e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali si applica la verifica della necessità economica. HR e HU: è previsto il requisito della residenza. Servizi informatici e affini (CPC 84) || EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. ES e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK e UK: verifica della necessità economica. HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti. Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici[69], 853) || UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto[70]. CZ, DK e SK: verifica della necessità economica. BE e UK: nessun impegno. HR: è previsto il requisito della residenza. Pubblicità (CPC 871) || BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) || DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. ES e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. BE e HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) || DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, HR e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno. Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) || BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) || BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE e UK: nessuna. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica. DE: nessun impegno per i geometri pubblici. FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. BG: nessun impegno. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868) || BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) || BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868) || BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868) || BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa[71] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866) || BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate) || DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. CY e LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti. Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111) || BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica. Servizi ambientali (CPC 9401[72], CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404[73], parte di CPC 94060[74], CPC 9405, parte di CPC 9406 e CPC 9409) || BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori[75]) (CPC 7471) || AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI e SE: nessuna. BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica. BE, CY, DK, FI e IE: nessun impegno tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici) HR: è previsto il requisito della residenza. UK: nessun impegno. Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619) || BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK e SE: può essere richiesta una qualifica avanzata[76]. Verifica della necessità economica. AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva. CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche. FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se: - il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi. Verifica della necessità economica. - la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile. BE e UK: nessun impegno. ________________ Allegato XIV-E ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (GEORGIA)[77] 1. L'elenco in appresso indica le attività
economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli imprenditori
dell'Unione le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione
più favorita da parte della Georgia, di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente
accordo. L'elenco
comprende i seguenti elementi: a) un elenco di riserve orizzontali che si
applicano a tutti i settori o sottosettori e b) un elenco di riserve specifiche per determinati
settori o sottosettori che indicano il settore o sottosettore interessato e le
riserve applicabili. Una
riserva che corrisponda a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è
espressa come segue: "Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita". Nei
settori nei quali la Georgia non applica la riserva, il paese assume gli
obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente accordo
senza riserve (l'assenza di riserva in un dato settore lascia impregiudicate le
riserve orizzontali). 2. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del
presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle Parti. 3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco
in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. 4. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo,
le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma
giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio
di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di nazionalità,
residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché
il presente accordo le lascia impregiudicate. 5. Laddove la Georgia mantenga una riserva secondo
la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere
residente o debba risiedere in modo permanente nel suo territorio come
condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-G
del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva
rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato.. Riserve orizzontali Sovvenzioni Il diritto di
usufruire di sovvenzioni può essere limitato a persone stabilite in una
particolare regione geografica della Georgia. Privatizzazione Un'organizzazione,
in cui la percentuale di partecipazione statale è superiore al 25%, non ha
diritto di partecipare in qualità di acquirente al processo di privatizzazione
(limitazione dell'accesso al mercato). Nelle "società
a responsabilità limitata" almeno uno dei dirigenti deve avere il proprio
domicilio in Georgia. Per stabilire una succursale occorre una persona fisica
con domicilio in Georgia debitamente autorizzata a rappresentare pienamente la
società. Acquisto di beni
immobili Nessun impegno
tranne che per i casi seguenti: i) acquisto di terreni non agricoli; ii) acquisto di immobili per lo svolgimento di
attività di servizio; iii) affitto di terreni agricoli per non più di 49
anni, e superfici non agricole per non più di 99 anni; iv) acquisto di terreni agricoli da parte di joint
venture. Riserve per settore Pesca Nessun accesso al
mercato, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione
più favorita per la pesca. L'accesso alle acque georgiane per le catture di
pesce è concesso su base di reciprocità. Servizi alle
imprese – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per trapianti e servizi
necroscopici/autoptici (9312); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per altri servizi professionali
(1,A(k))*[78] – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi all'agricoltura,
alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, tranne 88110); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi connessi
alla fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili
nucleari, per conto terzi (CPC 8845); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi di fotografia aerea (parte
di CPC 87504) Servizi di
comunicazione – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi postali (CPC 7511); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi ai servizi
combinati di produzione di programmi e di radiotelevisione (CPC 96133); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione di
programmi (CPC 7524); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per altri servizi di comunicazione (2,E)*. Servizi edilizi e
servizi d'ingegneria correlati Almeno il 50%
dell'intero organico deve essere composto da cittadini georgiani. Servizi di
distribuzione Nessun obbligo di
trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri
servizi di distribuzione (4,E)*. Servizi di
istruzione – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi d'istruzione secondaria
finanziati da fondi pubblici (CPC 922); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione superiore
finanziati da fondi pubblici (CPC 923); – nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per altri servizi di istruzione (CPC
929). Servizi finanziari – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per altri servizi finanziari, compresa
l'assicurazione contro i rischi professionali (7,C)*. Servizi sanitari e
sociali – La conoscenza della lingua georgiana (lingua
statale) è obbligatoria per i medici che esercitano in Georgia. – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per altri servizi sanitari e sociali
(8,D)*. Servizi connessi al
turismo e ai viaggi Nessun obbligo di
trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri
servizi connessi al turismo e ai viaggi (9,D)*. Servizi ricreativi,
culturali e sportivi Nessun obbligo di
trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri
servizi ricreativi, culturali e sportivi (10,E)*. Servizi di
trasporto – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda il trasporto di
passeggeri nel trasporto marittimo (CPC 7211) e i servizi di supporto al
trasporto marittimo (parte di CPC 745) – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo,
compreso il trasporto di passeggeri (CPC 731) e di merci (CPC732), il noleggio
di aeromobili con equipaggio (CPC 734) e i servizi di supporto per il trasporto
aereo (CPC 746). – Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC
7112 e CPC 7113) - Le infrastrutture ferroviarie sono di proprietà dello Stato
e il loro sfruttamento avviene in regime di monopolio. Nessuna per il trasporto
ferroviario. – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per i servizi di supporto ai servizi di
trasporto ferroviario (CPC 743) – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di
trasporto su strada, anche di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122), il noleggio di
veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124) e i servizi di supporto
ai servizi di trasporto stradale (CPC 744). Accordi bilaterali relativi al
trasporto stradale su base di reciprocità che consentono ai rispettivi paesi di
effettuare il trasporto internazionale di passeggeri e di merci. – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda trasporto di
combustibile mediante condotte (CPC 7131) e il trasporto di altre merci (CPC
7139) – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per altri servizi di trasporto (11,I)*. – Nessun obbligo di trattamento nazionale e di
trattamento della nazione più favorita per altri servizi non compresi altrove
(CPC 95, CPC 97, CPC 98 e CPC 99). ________________ Allegato XIV-F ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI
(GEORGIA)[79] 1. L'elenco di impegni in appresso indica le
attività economiche liberalizzate dalla Georgia a norma dell'articolo 86 del
presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al
mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di
servizi dell'Unione in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti
elementi: a) una prima colonna che indica il settore o
sottosettore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della
liberalizzazione cui si applicano le riserve; b) una seconda colonna in cui sono descritte le
riserve applicabili. Nessun
impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in
appresso. 2. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori
e sottosettori, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei
prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi
(MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991. 3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure
relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze
quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del
trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del
presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza,
obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle
qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici,
compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate
attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico
od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque
caso agli imprenditori dell'altra Parte. 4. L'elenco in appresso non pregiudica
l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e
non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali
descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. 5. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del
presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle Parti. 6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco
degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. 7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai
mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77,
paragrafo 14, lettere a) e b), del presente accordo. Riserve orizzontali Nessun impegno per
le sovvenzioni Riserve per settore Settore o sottosettore || Descrizione delle riserve 1. SERVIZI ALLE IMPRESE A. Servizi professionali Servizi legali (compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi fiscali (CPC 863) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Servizi di architettura (CPC 8671) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi di ingegneria (CPC 8672) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna h) Servizi medici e dentistici (esclusi trapianti e servizi necroscopici/autoptici) (CPC 9312) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna i) Servizi veterinari (CPC 932) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna B. Servizi informatici e affini a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Servizi di implementazione di software (CPC 842) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Servizi di banche dati (CPC 844) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi di preparazione dati (CPC 849) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi di ricerca e sviluppo a) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna D. Servizi immobiliari a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Per conto terzi (CPC 822) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori a) Relativi a navi (CPC 83103) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (da CPC 83106 a CPC 83109) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi di leasing o di noleggio di videocassette o dischi ottici (CPC 83202) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna F) Altri servizi alle imprese a) Servizi pubblicitari (CPC 871) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Servizi di ricerche di mercato (CPC 864) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 88110) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 885, CPC 886, da CPC 8841 a CPC 8844 e da CPC 8846 a CPC 8849) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 87205 e CPC 87206) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna m) Servizi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna p) Servizi fotografici (CPC 875) (tranne fotografia aerea) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna q) Servizi di imballaggio (CPC 876) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna r) Servizi di editoria e stampa (CPC 88442) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna s) Servizi congressuali (parte di CPC 8790) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna t) Altro Servizi di riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Altri servizi alle imprese (CPC 879 tranne 87909) || Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna 2 SERVIZI DI COMUNICAZIONE B. Servizi di corriere (CPC 7512) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi di telecomunicazione a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Servizi di telex (CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi telegrafici (CPC 7522) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna f) Servizi di fax (CPC 7521* e 7529*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522* e CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna h) Posta elettronica (CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna i) Messaggeria vocale (CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna j) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna k) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna m) Conversione di codice e di protocollo || Per le modalità 1 e 2 Nessuna n) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna o) Altri servizi mobili servizi cellulari analogici/digitali (CPC 75213*) PCS (servizi di comunicazione personale, CPC 75213*) Servizi di radioavviso (CPC 75291*) Servizi mobili di dati (CPC 7523**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna D. Servizi audiovisivi a) Servizi di produzione e di distribuzione di film e videocassette (CPC 9611) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Servizi di proiezione cinematografica (CPC 9612) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Servizi radiotelevisivi tranne i servizi di trasmissione (CPC 9613 tranne 96133) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Registrazioni sonore || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Lavori di installazione e montaggio (CPC 514+516) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna D. Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna E. Altri servizi (CPC 511, CPC 515 e CPC 518) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE A. Servizi dei commissionari (CPC 621) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631, CPC 632, CPC 611 e CPC 612) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna D. Franchising (CPC 8929) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 5. SERVIZI DI ISTRUZIONE A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna B. Servizi d'istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922*) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi d'istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna D. Istruzione per gli adulti (CPC 924) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 6. SERVIZI AMBIENTALI A. Servizi fognari (CPC 9401) || Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna B. Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) || Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna C. Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403) || Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna D. Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404) || Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna E. Servizi di abbattimento del rumore (CPC 9405) || Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna F. Altri servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406) || Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna G. Altri servizi di protezione ambientale (CPC 9409) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 7. SERVIZI FINANZIARI A. servizi assicurativi e connessi a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (tranne l'assicurazione contro i rischi professionali) (CPC 81211, CPC 81291 e CPC 81212) || Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna b) Servizi assicurativi rami non-vita (CPC 8129 tranne CPC 81291 e CPC 81293) || Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna - Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo (CPC 81293) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Riassicurazione e retrocessione (CPC 81299) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Servizi ausiliari dei servizi assicurativi quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, i servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni (CPC 8140) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia (CPC 8140) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna B. Servizi bancari e altri servizi finanziari a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (da CPC 81115 a CPC81119) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna b) Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali (CPC 8113) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Leasing finanziario (CPC 8112) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro (CPC 81339) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Garanzie e impegni (CPC 81199) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: || Per le modalità 1 e 2 Nessuna - strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.) (CPC 81339); - valuta estera (CPC 81333) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna - prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio (CPC 81339) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna - strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui "swaps" e contratti a termine ecc. (CPC 81339) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna - valori mobiliari; - (CPC 81321) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna - altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi (CPC 81339) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna g) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati (CPC 8132) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna h) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking (CPC 81339) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna i) Gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria (CPC 8119 e CPC 81323) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna j) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili (CPC 81339 e CPC 81319) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna k) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate al paragrafo 5, lettera a, punti da v) a xv), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali (CPC 8131 e CPC 8133) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna l) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari (CPC 8131, CPC 842 e CPC 844) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna SERVIZI SANITARI E SOCIALI A. Altri servizi sanitari (CPC 931 tranne 93191) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi sociali (CPC 933) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI A. Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (da CPC 641 a CPC 643) || Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi) (CPC 9619) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna B. Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna D. Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna 11. SERVIZI DI TRASPORTO A. Servizi di trasporto marittimo b) Trasporto di merci (CPC 7212) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Trasporto sulle vie navigabili interne Trasporto di passeggeri (CPC 7221); || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Trasporto di merci (CPC 7222) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 745**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna C. Servizi di trasporto aereo b) Vendite e commercializzazione || Per le modalità 1 e 2 Nessuna Sistemi telematici di prenotazione || Per le modalità 1 e 2 Nessuna d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna E. Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113) || Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**) || Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna F. Servizi di trasporto stradale d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 6112 e CPC 8867) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna e) Servizi di trasporto merci (CPC 7123) || Per le modalità 1 e 2 Nessuna H. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto a) Servizi di movimentazione merci (CPC 741) || Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (CPC 742) || Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748) || Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna d) Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 749) - Servizi di brokeraggio merci; - Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo || Per le modalità 1 e 2 Nessuna - Servizi di ispezione merci || Per le modalità 1 e 2 Nessuna ________________ Allegato XIV-G ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE;
AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI[80]
DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE (GEORGIA) 1. L'elenco di riserve in appresso indica le
attività economiche liberalizzate a norma del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio
elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si
applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un
lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro,
rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del presente accordo e
precisa tali limitazioni. L'elenco seguente comprende i seguenti elementi: a) una prima colonna che indica il settore o
sottosettore in cui si applicano le limitazioni; b) una seconda colonna in cui sono descritte le
limitazioni applicabili. La
Georgia non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i
venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non
liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali),. capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio
elettronico) , sezioni 2 e 3, del presente accordo. 2. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori
e sottosettori, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei
prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi
(MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991. 3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai
laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle
imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza
temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque
condizionarli. 4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure
relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze
quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli
articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio
obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori
regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e
obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività
economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in
qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di
beni e servizi alle imprese dell'UE. 5. Continuano ad applicarsi tutte le altre
prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della
Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi
la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli
accordi salariali collettivi. 6. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del
presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle Parti. 7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza
di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni
relativi allo stabilimento. 8. Nei settori in cui si applica la verifica della
necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della
situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui
viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di
servizi esistenti e dell'impatto su di essi. 9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco
in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. Riserve per settore
Settore o sottosettore || Descrizione delle riserve 1. SERVIZI ALLE IMPRESE A. Servizi professionali Trapianti e servizi necroscopici/autoptici (parte di CPC 9312) || nessun impegno. Altri servizi professionali (1, A(k)) *[81] || nessun impegno. F) Altri servizi alle imprese Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881 tranne CPC 88110) || nessun impegno. Servizi connessi alla fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari per conto terzi (CPC 8845) || nessun impegno. Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872 tranne CPC 87205 e CPC 87206) || nessun impegno. Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873) || nessun impegno. Fotografia aerea (CPC 87504) || nessun impegno. 2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE Servizi postali (CPC 7511) || nessun impegno. 4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E. Altri servizi di distribuzione (4,E)* || nessun impegno. 5. SERVIZI DI ISTRUZIONE E. Altri servizi di istruzione (CPC 929) || nessun impegno. 7. SERVIZI FINANZIARI A. Servizi assicurativi e connessi Assicurazione contro i rischi professionali || nessun impegno. C. Altri servizi finanziari (7,C)* || nessun impegno. SERVIZI SANITARI E SOCIALI Altri servizi sanitari e sociali (8,D)* || nessun impegno. 9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi (9,D)* || nessun impegno. 10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI Servizi ricreativi, culturali e sportivi (10,E)* || nessun impegno. 11. SERVIZI DI TRASPORTO A. Servizi di trasporto marittimo Trasporto di passeggeri (CPC 7211); || nessun impegno. d) f) Servizi di supporto per il trasporto marittimo (CPC 745**) || nessun impegno. Trasporto sulle vie navigabili interne Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**) || nessun impegno. f) Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 745**) || nessun impegno. C. Servizi di trasporto aereo Trasporto di passeggeri (CPC 731) || nessun impegno. Trasporto di merci (CPC 732) || nessun impegno. Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734) || nessun impegno. c) e) Servizi di supporto al trasporto aereo (CPC 746) || nessun impegno. E. Servizi di trasporto ferroviario Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) || nessun impegno. F. Servizi di trasporto stradale Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e 7122) || nessun impegno. c) Noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 7124) || nessun impegno. e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744) || nessun impegno. Trasporto mediante condotte Trasporto di combustibili (CPC 7131) || nessun impegno. Trasporto di altre merci (CPC 7139) || nessun impegno. Altri servizi di trasporto (11,I)* || nessun impegno. 12. Altri servizi non inclusi altrove (CPC 95, CPC 97, CPC 98 e CPC 99) || nessun impegno. ________________ Allegato XIV-H ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI
E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI[82]
(GEORGIA) 1. Le Parti consentono ai prestatori di servizi
contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare
servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche,
conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività
economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti
limitazioni. 2. L'elenco comprende i seguenti elementi: a) una prima colonna che indica il settore o
sottosettore in cui si applicano le limitazioni; b) una seconda colonna in cui sono descritte le
limitazioni applicabili. La
Georgia non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai
professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da
quelli esplicitamente elencati nel presente allegato. 3. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori
e sottosettori, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei
prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi
(MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991. 4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi
contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la
finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire
in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli. 5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure
relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze
quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli
articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio
obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori
regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e
obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività
economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in
qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti
indipendenti dell'Unione. 6. Continuano ad applicarsi tutte le altre
prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della
Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi
la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli
accordi salariali collettivi. 7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle Parti. 8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza
di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come
indicato dalla Georgia nell'allegato XIV-E del presente accordo. 9. Nei settori in cui si applica la verifica della
necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della
situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui
viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di
servizi esistenti e dell'impatto su di essi. 10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in
appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono
direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. 11. Le Parti consentono ai professionisti
indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite
la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 92 del
presente accordo, nei seguenti sottosettori: a) Servizi legali (compresa la consulenza in
materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861) b) Servizi di architettura (CPC 8671) c) Servizi di ingegneria (CPC 8672) d) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673) e) Servizi urbanistici e di architettura del
paesaggio (CPC 8674*) f) Servizi informatici e affini g) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) h) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC
866) i) Altri servizi alle imprese (CPC 879) Riserve per settore
Settore o sottosettore || Descrizione delle riserve 1. SERVIZI ALLE IMPRESE A. Servizi professionali a) Servizi legali (compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861). || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Servizi fiscali (CPC 863) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Servizi di architettura (CPC 8671) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica. e) Servizi di ingegneria (CPC 8672) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica. f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica. g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica. h) Servizi medici e dentistici (CPC 9312 tranne trapianti e servizi necroscopici/autoptici) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna i) Servizi veterinari (CPC 932) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Servizi informatici e affini a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. b) Servizi di implementazione di software (CPC 842) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. d) Servizi di banche dati (CPC 844) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. e) Servizi di preparazione dati (CPC 849 tranne CPC 8499) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. C. Servizi di ricerca e sviluppo a) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna D. Servizi immobiliari a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna b) Per conto terzi (CPC 822) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori a) Relativi a navi (CPC 83103) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (da CPC 83106 a CPC 83109) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna e) Servizi di leasing o di noleggio di videocassette o dischi ottici (CPC 83202) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna F. Altri servizi alle imprese a) Servizi pubblicitari (CPC 871) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna b) Servizi di ricerche di mercato (CPC 864) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 88110) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 885, CPC 886, da CPC 8841 a CPC 8844 e da CPC 8846 a CPC 8849) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 87205 e CPC 87206) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna m) Servizi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna p) Servizi fotografici (CPC 875, tranne CPC 87504) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna q) Servizi di imballaggio (CPC 876) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna r) Servizi di editoria e stampa (CPC 88442) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna s) Servizi congressuali (parte di CPC 8790) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna t) Servizi di riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Servizi di riparazione relativi a prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Altri servizi alle imprese (CPC 879) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica. 2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE B. Servizi di corriere (CPC 7512) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi di telecomunicazione a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito (CPC 7523**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Servizi di telex (CPC 7523*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna e) Servizi telegrafici (CPC 7522) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna f) Servizi di fax (CPC 7521* +7529*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522* e CPC 7523*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna h) Posta elettronica (CPC 7523*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna i) Messaggeria vocale (CPC 7523*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna j) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna k) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna m) Conversione di codice e di protocollo || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna n) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna o) Altri servizi mobili servizi cellulari analogici/digitali (CPC 75213*) PCS (servizi di comunicazione personale, CPC 75213*) Servizi di radioavviso (CPC 75291*) Servizi mobili di dati (CPC 7523**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile (CPC 513 ) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Lavori di installazione e montaggio (CPC 514+516) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna D. Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna E. Altri servizi (CPC 511, CPC 515 e CPC 518) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE A. Servizi dei commissionari (CPC 621) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631, CPC 632, CPC 611 e CPC 612) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna D. Franchising (CPC 8929) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 5. SERVIZI DI ISTRUZIONE A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Servizi di istruzione secondaria, solo finanziati con fondi privati (CPC 922*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi di istruzione superiore, solo finanziati con fondi privati (CPC 923*) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna D. Istruzione per gli adulti (CPC 924) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 6. SERVIZI AMBIENTALI A. Servizi fognari (CPC 9401) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna D. Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna E. Servizi di riduzione del rumore (CPC 9405) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna F. Altri servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna G. Altri servizi di protezione ambientale (CPC 9409) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 7. SERVIZI FINANZIARI A. Servizi assicurativi e connessi a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (tranne l'assicurazione contro i rischi professionali) (CPC 81211, CPC 81291 e CPC 81212) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna b) Servizi assicurativi rami non vita (CPC 8129) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna - Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo (CPC 81293) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Riassicurazione e retrocessione (CPC 81299) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Servizi ausiliari dei servizi assicurativi quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, i servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni (CPC 8140) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia (CPC 8140) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Servizi bancari e altri servizi finanziari a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (da CPC 81115 a CPC 81119) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna b) Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali (CPC 8113) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Leasing finanziario (CPC 8112) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro (CPC 81339) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna e) Garanzie e impegni (CPC 81199) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna - strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.) (CPC 81339); - valuta estera (CPC 81333); || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna - prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio; (CPC 81339); || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna - strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui swaps e contratti a termine ecc. (CPC 81339) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna - valori mobiliari (CPC 81321); || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna - altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi (CPC 81339). || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna g) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati; (CPC 8132) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna h) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking (CPC 81339) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna i) Gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria (CPC 8119 e CPC 81323). || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna j) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili (CPC 81339 e CPC 81319) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna k) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate al paragrafo 5, lettera a), punti da v) a xv), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali (CPC 8131 e CPC 8133). || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna l) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari (CPC 842, CPC 844 e CPC 8131) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 9. 8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI A. Altri servizi sanitari (CPC 931 tranne CPC 93191) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi sociali (CPC 933) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI A. Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi) (CPC 9619) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna B. Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna D. Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna 11. SERVIZI DI TRASPORTO A. Servizi di trasporto marittimo b) Trasporto di merci (CPC 7212**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna C. Servizi di trasporto aereo Vendite e commercializzazione, compresi sistemi telematici di prenotazione || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna E. Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna F. Servizi di trasporto stradale c) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112 e CPC 8867) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Trasporto di merci (CPC 7123) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna H. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto a) Servizi di movimentazione merci (CPC 741) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (CPC 742) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748) || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna d) Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 749) - Servizi di brokeraggio merci; - Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna - Servizi di ispezione merci || Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna ________________ ALLEGATO XV RAVVICINAMENTO ________________ Allegato XV-A NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI La Georgia si
impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della
propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione A. SETTORE
BANCARIO Direttiva
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio
e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per
quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione
prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore
finanziario Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate
entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Direttiva
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[83] Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli
enti creditizi[84] Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 94/19/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi
di garanzia dei depositi Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia
considerare livelli di soglie diversi da quelli indicati nella direttiva e
presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo conto degli
sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate
entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti
consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari
e delle imprese di assicurazione Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate
entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, che modifica le direttive del
Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società,
83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti
annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle
imprese di assicurazione Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate
entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. B. ASSICURAZIONI Direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II) Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai
conti consolidati delle imprese di assicurazione Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne l'articolo
33, sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La
proposta di attuazione dell'articolo 33 dell'anzidetta direttiva è
presentato al Consiglio di associazione al più tardi entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente accordo. Raccomandazione
della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari
assicurativi (92/48/CEE) Calendario: non pertinente Direttiva
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla
intermediazione assicurativa Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale
responsabilità Calendario: la proposta relativa all'attuazione dell'anzidetta
direttiva è presentata al Consiglio di associazione tenendo conto degli
sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. C. VALORI
MOBILIARI Direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di
esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di
taluni termini ai fini di tale direttiva Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE)
n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante
modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per
le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza
del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le
definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2001/34/CE Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE)
n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante
modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il
modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di
applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate
entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 97/9/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi
di indennizzo degli investitori Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia
considerare livelli diversi di soglie relative ai sistemi di indennizzo degli
investitori e presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo
conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque
anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato) Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di
esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di
informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci,
l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni
privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano
responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate
entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità
di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate
entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità
di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni
di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate
entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE) n.
2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità
di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni
proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE) n.
1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
relativo alle agenzie di rating del credito Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro
sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. D. OICVM Direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di
esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate
entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. E. INFRASTRUTTURE
DI MERCATO Direttiva
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa
ai contratti di garanzia finanziaria Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 98/26/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la
direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per
quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate
entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. F. PAGAMENTI Direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi nel mercato interno Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE) n.
924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il
regolamento (CE) n. 2560/2001 Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. G. ANTIRICICLAGGIO Direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2006, recante misure di esecuzione
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici
per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per
l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale
o su scala molto limitata Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/70/CE sono attuate
entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE)
n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi
all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. ________________ ALLEGATO XV-B NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE La Georgia si
impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della
propria legislazione alla seguente normativa dell'UE Direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro) modificata dalla direttiva 2009/140/CE Si applicano le
seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE: – rafforzamento dell'indipendenza e della capacità
amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle
comunicazioni elettroniche; – istituzione
di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi; – istituzione di efficaci meccanismi di ricorso
contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore
delle comunicazioni elettroniche; – definizione dei mercati rilevanti dei prodotti e
dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una
regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se
sono caratterizzati da un potere di mercato significativo. Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni) modificata dalla direttiva 2009/140/CE Si applicano le
seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE: – adozione di norme che prevedano autorizzazioni
generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici
debitamente giustificati. Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) modificata dalla
direttiva 2009/140/CE Sulla base
dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva 2002/21/CE,
l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni
elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato
nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di: – accesso e uso di determinate risorse di rete, – controlli delle tariffe di accesso e di
interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi; – trasparenza, non discriminazione e separazione
contabile. Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
modificata dalla direttiva 2009/136/CE Si applicano le
seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE: – adozione di norme relative agli obblighi di
servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo
e di finanziamento degli obblighi di servizio universale; – garanzia del rispetto degli interessi e dei
diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e
il numero di emergenza unico europeo 112. Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche) modificata dalla direttiva 2009/136/CE Si applicano le
seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE: – attuazione di norme volte a garantire la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita
privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la
libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione
elettronica. Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Decisione
n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in
materia di spettro radio nella Comunità europea – adozione di politiche e normative volte a
garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio. Calendario: le misure derivanti dall'applicazione di tale decisione
sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. _________________ Allegato XV-C NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo
ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE Direttiva 97/67/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualità del servizio Calendario: le disposizioni dell'anzidetta
direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
accordo. Direttiva
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che
modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunità Calendario: le disposizioni della direttiva
2002/39/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
accordo. Direttiva
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del
mercato interno dei servizi postali comunitari Calendario: le disposizioni della direttiva
2008/6/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
accordo. ________________ Allegato XV-D NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO
INTERNAZIONALE La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo
ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE e
agli strumenti internazionali Sicurezza marittima- Stato di bandiera/società
di classificazione Direttiva
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività
delle amministrazioni marittime Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE) n.
391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Stato di bandiera Direttiva
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa
al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Controllo dello
Stato di approdo Direttiva
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa
al controllo da parte dello Stato di approdo[85] Le disposizioni
dell'anzidetta direttiva si applicano con le seguenti eccezioni: – considerando 15 dell'anzidetta direttiva, – punto 1, quarto, dell'allegato XII
dell'anzidetta direttiva (collegato alla compilazione delle liste bianca,
grigia e nera degli Stati di bandiera), – articolo 16 dell'anzidetta direttiva, in merito
ai provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi, – disposizioni dell'anzidetta direttiva che fanno
riferimento specifico al MOU di Parigi, in particolare: i considerando 9, 13,
14, 30, e 40; l'articolo 1, lettere b) e c); l'articolo 2, paragrafi 2, 4 e 22;
l'articolo 3, paragrafo 2; l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3;
l'articolo 7, paragrafo 3; l'articolo 8 paragrafo 1, lettere a) e b), e
paragrafo 3, lettera a); l'articolo 10, paragrafo 3; l'articolo 13, punto 1,
lettera b); l'articolo 19, paragrafo 4; l'articolo 24, paragrafo 1; l'articolo
26; l'articolo 32, lettera a); l'articolo 33; all'allegato I, parte I, punto 1,
lettera c), i) e ii), lettera d), i) e ii), e lettera e), i) e ii);
all'allegato I, parte II, punti 2A e 2B; all'allegato III, la lettera f);
l'allegato VI; all'allegato VIII, i punti 2 e 11; all'allegato X, il punto 3.2,
sub 13; all'allegato XII, il punto 1. Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne le
disposizioni elencate sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in
vigore del presente accordo. Monitoraggio del traffico navale Direttiva
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione. Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Inchieste sui
sinistri marittimi Direttiva
1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Responsabilità dei
vettori che trasportano passeggeri Regolamento (CE) n.
392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo
alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di
incidente Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE) n.
336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,
sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della
sicurezza Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate
entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Norme tecniche e
operative Navi passeggeri Direttiva
2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa
alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off
e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea Calendario: le disposizioni dell'anzidetta
direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
accordo. Direttiva
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le
navi ro/ro da passeggeri Calendario: le disposizioni dell'anzidetta
direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente
accordo. Petroliere Regolamento (CE) n.
417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002,
sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di
tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento
(CE) n. 2978/94 del Consiglio L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata
secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL. Navi portarinfuse Direttiva
2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante
requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e
di scarico delle navi portarinfuse Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Equipaggio Direttiva
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la
gente di mare Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Ambiente Direttiva
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE) n.
782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul
divieto dei composti organostannici sulle navi Calendario:
le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni
dall'entrata in vigore del presente accordo. Condizioni tecniche Direttiva
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da
porti degli Stati membri Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Condizioni sociali Direttiva
92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo
delle navi Calendario: le disposizioni dell'anzidetta
direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare Calendario: le disposizioni dell'anzidetta
direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
accordo. Direttiva
1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999,
concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro
della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta
direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
accordo. Sicurezza marittima Direttiva
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa al miglioramento della sicurezza dei porti Calendario: le disposizioni dell'anzidetta
direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono
attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamento (CE)
n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e
degli impianti portuali Calendario: le disposizioni dell'anzidetto
regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono
attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. ________________ [1] I servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze
scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane,
le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i
servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli
operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad
esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi
specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso
anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco
dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica
né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini. [2] A norma dell'articolo 54 del TFUE tali controllate sono
considerate persone giuridiche dell'UE. Nella misura in cui sono collegate in
modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione, esse sono beneficiarie
del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di
stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione. [3] Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non
si estendono oltre quelle derivanti dagli impegni vigenti, assunti nel quadro
del GATS. [4] Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o
giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli
amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In
particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della
partecipazione azionaria in una persona giuridica. [5] Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o
giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli
amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In
particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della
partecipazione azionaria in una persona giuridica. [6] Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici. [7] Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o
giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli
amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In
particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della
partecipazione azionaria in una persona giuridica. [8] Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza
di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere
possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro
solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro,
ed è pertanto possibile che venga ad esse richiesto di soddisfare un certo
numero di requisiti prudenziali specifici. [9] Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili
interne. [10] Per trattamento equivalente si intende un trattamento non
discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS
dell'Unione. [11] Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o
giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli
amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In
particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione
azionaria di una persona giuridica. [12] Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale
dell'Energia nell'ultimo EU energy statistical pocket book: importazioni
di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico. [13] Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza
legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di
documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è
autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE
e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo
personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari
della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure
in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione
europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto
internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure
possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso
del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta
l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi,
l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione
semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale
nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi
legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite
un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce
personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro
dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato
pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce
personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato
membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la
rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal
momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto
procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non
sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a
rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello
Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte
appartenente a tale Stato. [14] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di
rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a).
Servizi legali. [15] La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della
prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di
licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma
riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali
da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti. [16] Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e
dentistici. [17] Il servizio in esame riguarda la professione di agente
immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi
all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche. [18] I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di
trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4. [19] Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC
88442 e figurano al punto 1.F.p). [20] Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo
smistamento, il trasporto e la consegna. [21] Il termine "invio postale" si riferisce agli invii
trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati. [22] Ad esempio lettere e cartoline. [23] Compresi libri e cataloghi. [24] Giornali e periodici. [25] Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze
individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può
essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione. [26] Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna
per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto
di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking,
la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il
transito, la conferma dell'avvenuto recapito. [27] Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto
da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di
invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio
postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori
commerciali, pubblici o privati. [28] Per "corrispondenza" si intende una comunicazione
scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo
indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono
esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici. [29] Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di
trasporto terrestre. [30] Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo. [31] Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni
e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC
843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici. [32] Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena
ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico
dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di
contribuzione tra gli operatori. [33] Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla
trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la
catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione
al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce
rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti
televisivi alle utenze domestiche. [34] Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i
SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D. [35] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che
rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l). [36] La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed
ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k). [37] Corrisponde ai servizi fognari. [38] Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico. [39] Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del
paesaggio. [40] Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI
AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a
terra. [41] Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella
definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna
pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale
riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo
situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo
situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale
conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché
il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione
europea e destinato allo stesso porto o luogo. [42] Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di
attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo
internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un
reddito. [43] Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al
punto 2.A. Servizi postali e di corriere. [44] Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i
SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B. [45] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle
attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.l)
da 1 a 4. [46] Per "trattamento equivalente" si intende un
trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori
di servizi CRS dell'Unione. [47] I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante
condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C. [48] Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi:
servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito,
installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle
corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e
ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni
speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di
perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline),
fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e
installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a
pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a
pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e
abbandono di pozzi. [49] I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al
punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri,
fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C). [50] Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non
vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS. [51] Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il
riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'Unione occorre negoziare un
accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del
presente accordo. [52] Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza
legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di
documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è
autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE
e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo
personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari
della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure
in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso
di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale
pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione
possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso
del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta
l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi,
l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione
semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale
nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi
legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o
tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce
personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro
dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato
pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce
personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato
membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza
nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che
quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale
nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono
pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare
in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui
l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte appartenente a
tale Stato. [53] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di
rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi
legali. [54] La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della
prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di
licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma
riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali
da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti. [55] Il servizio in esame riguarda la professione di agente
immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi
all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche. [56] I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di
trasporto (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.l) da
1 a 4.
I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per
ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi
informatici e affini. [57] Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC
88442 e figurano al punto 6.F.p). [58] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che
rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l). [59] Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI
AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a
terra. [60] Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al
punto 7.A. Servizi postali e di corriere. [61] Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i
SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B. [62] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle
attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l)
da 1 a 4. [63] I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante
condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C. [64] Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi:
servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito,
installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle
corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e
ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni
speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di
perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline),
fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e
installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a
pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a
pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e
abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse
diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI
EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI [65] I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al
punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati
da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari,
punti 13.A e 13.C. [66] Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento
delle loro qualifiche in tutta l'UE, occorre negoziare un accordo di mutuo
riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del presente accordo. [67] Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei
servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze
applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano
servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto
straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto
dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne
qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante),
obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese
ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante
mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel
paese ospitante. [68] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di
rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di
consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto
straniero. [69] Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e
dentistici. [70] Per tutti gli Stati membri tranne DK, l'autorizzazione
dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le
condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE, del 12 ottobre 2005,
relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini
di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. [71] I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle
attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei
servizi informatici. [72] Corrisponde ai servizi fognari. [73] Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico. [74] Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del
paesaggio. [75] Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone,
senza fungere da guide in luoghi specifici. [76] Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi
Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia
equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio. [77] Il presente documento è elaborato in base all'elenco di
classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio
1991. [78]* Classificazione del servizio in base all'elenco di
classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio
1991. [79] Il presente documento è elaborato in base all'elenco di
classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio
1991. [80] Il presente documento è elaborato in base all'elenco di
classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio
1991. [81]* Classificazione del servizio in base all'elenco di
classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio
1991. [82] Il presente documento è elaborato in base all'elenco di
classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio
1991. [83] La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più
avanzati per i rispettivi rischi come pure l'applicazione delle norme relative
al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo
sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle
proprie autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più
avanzati, nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni.
La Georgia garantirà che finché le norme relative al portafoglio di
negoziazione non saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e
imprese di investimento georgiane si adegueranno alle soglie de minimis
di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE. [84] La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più
avanzati per i rischi rispettivi come pure l'applicazione delle norme relative
al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo
sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle
autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più avanzati,
nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni. La Georgia
garantirà che finché le norme relative al portafoglio di negoziazione non
saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e imprese di
investimento georgiane si adegueranno alle soglie de minimis di cui
all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE. [85] Direttiva che abroga la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19
giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di
lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano
nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di
approdo). ALLEGATO XVI APPALTI PUBBLICI ________________ ALLEGATO XVI-A SOGLIE 1. Le soglie di valore di cui
all'articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe
le Parti le seguenti: a) 130 000 EUR per gli appalti pubblici
di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali, fatta
eccezione per gli appalti pubblici di servizi di cui all'articolo 7,
lettera b), terzo trattino, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi; b) 200 000 EUR per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi non contemplati alla lettera a); c) 5 000 000 EUR per gli appalti e
le concessioni di lavori pubblici; d) 5 000 000 EUR per gli appalti di
lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità; e) 400 000 EUR per gli appalti di
forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità. 2. Le soglie di cui al paragrafo 1 sono
adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma del
regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del
13 dicembre 2013, che modifica le direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. ________________ Allegato XVI-B CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI,
IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO Fase || || Calendario indicativo || Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia || Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE || 1 || Attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 del presente accordo || Tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per le autorità governative centrali || Forniture per le autorità governative centrali || 2 || Ravvicinamento e attuazione di elementi di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 89/665/CEE del Consiglio || Cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico || Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico || Allegati XVI-C e XVI-D del presente accordo 3 || Ravvicinamento e attuazione di elementi di base della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/13/CEE del Consiglio || Sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Forniture per tutti gli enti aggiudicatori || Allegati XVI-E e XVI-F del presente accordo 4 || Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE || Sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici || Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici || Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I del presente accordo 5 || Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE || Otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Allegati XVI-J e XVI-K del presente accordo ________________ ALLEGATO XVI-C ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[1]
(FASE 2) TITOLO I Definizioni e
principi generali Articolo 1 Definizioni
[paragrafi 1, 2, 8, 9, paragrafo 11, lettere a), b) e d),
nonché paragrafi 12, 13, 14 e 15] Articolo 2 Principi
di aggiudicazione degli appalti Articolo 3 Concessione
di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione TITOLO II Disposizioni
relative agli appalti pubblici CAPO I Disposizioni
generali Articolo 4 Operatori
economici Articolo 6 Riservatezza CAPO II Campo di
applicazione Sezione 1 - Soglie Articolo 8 Appalti
sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni
aggiudicatrici Articolo 9 Metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione Sezione 2 -
Situazioni specifiche Articolo 10 Appalti
nei settori della difesa e della sicurezza Sezione 3 - Appalti
esclusi Articolo 12 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se sono state
ravvicinate le norme di base della direttiva 2004/17/CE) Articolo 13 Esclusioni
specifiche nel settore delle telecomunicazioni Articolo 14 Appalti
segreti o che esigono particolari misure di sicurezza Articolo 15 Appalti
aggiudicati in base a norme internazionali Articolo 16 Esclusioni
specifiche Articolo 18 Appalti
di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo Sezione 4 - Regime
particolare Articolo 19 Appalti
riservati CAPO III Norme applicabili
agli appalti pubblici di servizi Articolo 20 Appalti
di servizi elencati nell'allegato II A Articolo 21 Appalti
di servizi elencati nell'allegato II B Articolo 22 Appalti misti di servizi elencati
nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B CAPO IV Disposizioni
specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto Articolo 23 Specifiche tecniche Articolo 24 Varianti Articolo 25 Subappalto Articolo 26 Condizioni di esecuzione dell'appalto Articolo 27 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di
lavoro CAPO V Procedure Articolo 28 Ricorso a procedure aperte, ristrette e
negoziate e al dialogo competitivo Articolo 30 Aggiudicazione mediante procedura negoziata
con pubblicazione di un bando di gara Articolo 31 Aggiudicazione mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di un bando di gara CAPO VI Disposizioni in
materia di pubblicità e di trasparenza Sezione 1 -
Pubblicazione di bandi e avvisi Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 1 per
analogia; paragrafo 2; paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7 Sezione 2 - Termini Articolo 38 Termini
di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte Articolo 39 Procedure
aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari Sezione 3 -
Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni Articolo 40 Inviti
a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare Articolo 41 Informazione
dei candidati e degli offerenti Sezione 4 -
Comunicazioni Articolo 42 Regole
applicabili alle comunicazioni CAPO VII Svolgimento della
procedura Sezione 1 -
Disposizioni generali Articolo 44 Accertamento
dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione Sezione 2 - Criteri
di selezione qualitativa Articolo 45 Situazione
personale del candidato o dell'offerente Articolo 46 Abilitazione
all'esercizio dell'attività professionale Articolo 47 Capacità
economica e finanziaria Articolo 48 Capacità
tecniche e professionali Articolo 49 Norme
di garanzia della qualità Articolo 50 Norme
di gestione ambientale Articolo 51 Documenti
e informazioni complementari Sezione 3 -
Aggiudicazione dell'appalto Articolo 53 Criteri
di aggiudicazione dell'appalto Articolo 55 Offerte
anormalmente basse ALLEGATI della
direttiva 2004/18/CE Allegato I Elenco
delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Allegato II Servizi
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) Allegato II A Allegato II B Allegato V Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7
per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici nel settore della difesa Allegato VI Definizione
di alcune specifiche tecniche Allegato VII Informazioni
che devono figurare nei bandi e negli avvisi Allegato VII A Informazioni
che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici Allegato X Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione
elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e
progetti nei concorsi ________________ Allegato XVI-D ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO[2]
QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[3]
(FASE 2) Articolo 1 Ambito di applicazione e accessibilità delle
procedure di ricorso Articolo 2 Requisiti per le procedure di ricorso Articolo 2 bis Termine sospensivo Articolo 2 ter Deroghe al termine
sospensivo
Articolo 2 ter, primo comma, lettera b) Articolo 2 quater Termini per la
proposizione del ricorso Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti
Paragrafo 1, lettera b)
Paragrafi 2 e 3 Articolo 2 sexies Violazioni della
presente direttiva e sanzioni alternative Articolo 2 septies Termini ________________ Allegato XVI-E ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[4]
(FASE 3) TITOLO I Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di
progettazione CAPO I Definizioni di base Articolo 1 Definizioni (paragrafi 2, 7, 9, 11,
12 e 13) CAPO II Definizione delle attività e degli enti interessati Sezione 1 - Enti Articolo 2 Enti aggiudicatori Sezione 2 - Attività Articolo 3 Gas, energia termica ed elettricità Articolo 4 Acqua Articolo 5 Servizi di trasporto Articolo 6 Servizi postali Articolo 7 Disposizioni riguardanti prospezione ed
estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e
aeroporti Articolo 9 Appalti che riguardano più attività CAPO III Principi generali Articolo 10 Principi per l'aggiudicazione degli appalti TITOLO II Disposizioni relative agli appalti CAPO I Disposizioni generali Articolo 11 Operatori economici Articolo 13 Riservatezza CAPO II Soglie ed esclusioni Sezione 1 - Soglie Articolo 16 Importi delle soglie degli appalti Articolo 17 Metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione Sezione 2 - Appalti e concessioni, nonché appalti
sottoposti a un regime particolare Sottosezione 2- Esclusioni riguardanti tutti gli enti
aggiudicatori e tutti i tipi di appalto Articolo 19 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o
di locazione a terzi Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi
dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in
un paese terzo: paragrafo 1 Articolo 21 Appalti segreti o che esigono particolari
misure di sicurezza Articolo 22 Appalti aggiudicati in forza di norme
internazionali Articolo 23 Appalti aggiudicati ad un'impresa
collegata, ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una
joint-venture Sottosezione 3 - Esclusioni riguardanti tutti gli enti
aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi esclusi
dall'ambito di applicazione della presente direttiva Articolo 25 Appalti di servizi aggiudicati in base a un
diritto esclusivo Sottosezione 4 - Esclusioni riguardanti taluni enti
aggiudicatori Articolo 26 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori
per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia CAPO III Norme applicabili agli appalti di servizi Articolo 31 Appalti di servizi di cui
all'allegato XVII A Articolo 32 Appalti di servizi di cui
all'allegato XVII B Articolo 33 Appalti misti comprendenti servizi elencati
nell'allegato XVII A e servizi elencati
nell'allegato XVII B CAPO IV Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui
documenti dell'appalto Articolo 34 Specifiche tecniche Articolo 35 Comunicazione delle specifiche tecniche Articolo 36 Varianti Articolo 37 Subappalto Articolo 39 Obblighi relativi alla fiscalità, alla
tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle
condizioni di lavoro CAPO V Procedure Articolo 40 [fatta eccezione per il paragrafo 3,
lettere i) e l)] Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate CAPO VI Norme in materia di pubblicità e di trasparenza Sezione I - Pubblicazione degli avvisi Articolo 41 Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara,
paragrafi 1 e 3 Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(fatta eccezione per il paragrafo 1, secondo e terzo comma) Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli
avvisi (fatta eccezione per il paragrafo 2, primo comma, e per i
paragrafi 4, 5 e 7) Sezione 2 – Termini Articolo 45 Termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte Articolo 46 Procedure aperte: capitolati d'oneri,
documenti e informazioni supplementari Articolo 47 Inviti a presentare offerte o a negoziare Sezione 3 - Comunicazioni e informazioni Articolo 48 Regole applicabili alle comunicazioni Articolo 49 Informazione di coloro che hanno chiesto
una qualificazione, dei candidati e degli offerenti CAPO VII Svolgimento della procedura Articolo 51 Disposizioni generali Sezione 1 - Qualificazione e selezione qualitativa Articolo 52 Mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e
delle documentazioni Articolo 54 Criteri di selezione qualitativa Sezione 2 – Aggiudicazione degli appalti Articolo 55 Criteri di aggiudicazione degli appalti Articolo 57 Offerte anormalmente basse ALLEGATI della direttiva 2004/17/CE Allegato XIII Informazioni che devono comparire
negli avvisi di gara A. Procedure aperte B. Procedure ristrette C. Procedure negoziate Allegato XIV Informazioni che devono comparire negli
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione Allegato XV A Informazioni che devono comparire
negli avvisi periodici indicativi Allegato XV B Informazioni che devono comparire
negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel "profilo di committente"
di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una
gara Allegato XVI Informazioni che devono comparire negli
avvisi relativi agli appalti aggiudicati Allegato XVII A Servizi ai sensi
dell'articolo 31 Allegato XVII B Servizi ai sensi
dell'articolo 32 Allegato XX Caratteristiche relative alla
pubblicazione Allegato XXI Definizione di talune specifiche
tecniche Allegato XXIII Disposizioni internazionali di diritto
del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4 Allegato XXIV Requisiti relativi ai dispositivi di
ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di
qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi ________________ ALLEGATO XVI-F ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO[5]
QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[6]
(FASE 3) Articolo 1 Ambito di applicazione e
accessibilità delle procedure di ricorso Articolo 2 Requisiti per le procedure di
ricorso Articolo 2 bis Termine sospensivo Articolo 2 ter Deroghe al termine
sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera b) Articolo 2 quater Termini per la
proposizione del ricorso Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti
Paragrafo 1, lettera b)
paragrafi 2 e 3 Articolo 2 sexies Violazioni della
presente direttiva e sanzioni alternative Articolo 2 septies Termini ________________ ALLEGATO XVI-G ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[7]
(FASE 4) Il ravvicinamento
degli elementi della direttiva 2004/18/CE di cui al presente allegato non
è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di
tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B. TITOLO I Definizioni e
principi generali Articolo 1 Definizioni
[paragrafi: 5, 6, 7, 10 e paragrafo 11, lettera c)] TITOLO II Disposizioni
relative agli appalti pubblici CAPO II Campo di
applicazione Sezione 2 -
Situazioni specifiche Articolo 11 Appalti
pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza Sezione 4 - Regime
particolare Articolo 19 Appalti
riservati CAPO V Procedure Articolo 29 Dialogo
competitivo Articolo 32 Accordi
quadro Articolo 33 Sistemi
dinamici di acquisizione Articolo 34 Appalti
pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale CAPO VI Disposizioni in
materia di pubblicità e di trasparenza Sezione 1 -
Pubblicazione di bandi e avvisi Articolo 35 Bandi e
avvisi: paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo e terzo comma CAPO VII Svolgimento della
procedura Sezione 2 - Criteri
di selezione qualitativa Articolo 52 Elenchi ufficiali di operatori
economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto
pubblico o privato Sezione 3 -
Aggiudicazione dell'appalto Articolo 54 Ricorso
alle aste elettroniche ________________ ALLEGATO XVI-H ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[8]
(FASE 4) TITOLO I Definizioni e
principi generali Articolo 1 Definizioni [paragrafi:
3, 4 e paragrafo 11, lettera e)] TITOLO II Disposizioni
relative agli appalti pubblici CAPO II
Campo di applicazione Sezione 3 - Appalti
esclusi Articolo 17 Concessioni
di servizi TITOLO III
Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici CAPO I
Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici Articolo 56 Campo
di applicazione Articolo 57 Esclusioni
dal campo di applicazione (fatta eccezione per l'ultimo paragrafo) Articolo 58 Pubblicazione
del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici Articolo 59 Termini Articolo 60 Subappalto Articolo 61 Aggiudicazione
di lavori complementari al concessionario CAPO II
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici Articolo 62 Disposizioni
applicabili CAPO III
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici Articolo 63 Disposizioni
in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni Articolo 64 Pubblicazione
del bando Articolo 65 Termini
per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle
offerte TITOLO IV
Regole sui concorsi di progettazione nel settore dei servizi Articolo 66 Disposizioni
generali Articolo 67 Campo
di applicazione Articolo 68 Esclusioni
dal campo di applicazione Articolo 69 Bandi e
avvisi Articolo 70 Redazione
e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di
progettazione Articolo 71 Mezzi
di comunicazione Articolo 72 Selezione
dei concorrenti Articolo 73 Composizione
della commissione giudicatrice Articolo 74 Decisioni
della commissione giudicatrice ALLEGATI della
direttiva 2004/18/CE Allegato VII B Informazioni
che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici Allegato VII C Informazioni che devono figurare
nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione
aggiudicatrice Allegato VII D Informazioni
che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di
servizi ________________ ALLEGATO XVI-I ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO[9]
QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[10]
(FASE 4) Articolo 2 ter Deroghe al termine
sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera c) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 quinquies,
primo comma, lettera c)
Paragrafo 5 ________________ Allegato XVI-J ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[11]
(FASE 5) Il ravvicinamento
degli elementi della direttiva 2004/17/CE di cui al presente allegato non
è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di
tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B. TITOLO I
Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione CAPO I
Definizioni di base Articolo 1 Definizioni
(paragrafi 4, 5, 6 e 8) TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti CAPO I
Disposizioni generali Articolo 14 Accordi
quadro Articolo 15 Sistemi
dinamici di acquisizione Sezione 2 - Appalti
e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare Sottosezione 5 -
Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali
di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla
concorrenza Articolo 28 Appalti
riservati Articolo 29 Appalti
e accordi quadro stipulati da centrali di committenza CAPO V
Procedure Articolo 40,
paragrafo 3, lettere i) e l) CAPO VI
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza Sezione I -
Pubblicazione degli avvisi Articolo 42 Avvisi
con cui si indice una gara: paragrafo 2 Articolo 43 Avvisi
relativi agli appalti aggiudicati (solo per il paragrafo 1, secondo e
terzo comma) CAPO VII
Svolgimento della procedura Sezione 2 –
Aggiudicazione degli appalti Articolo 56 Ricorso
alle aste elettroniche ALLEGATO della
direttiva 2004/17/CE Allegato XIII Informazioni
che devono comparire negli avvisi di gara D. Avviso di gara
semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione ________________ ALLEGATO XVI-K ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO[12]
QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[13]
(FASE 5) Articolo 2 ter Deroghe al termine
sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera c) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 quinquies,
primo comma, lettera c)
Paragrafo 5 ________________ ALLEGATO XVI-L DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[14]
AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti pubblici CAPO I
Disposizioni generali Articolo 5 Condizioni
relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del
commercio CAPO VI
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza Sezione 1 -
Pubblicazione di bandi e avvisi Articolo 36 Redazione
e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e
8 Articolo 37 Pubblicazione
non obbligatoria Sezione 5 - Verbali Articolo 43 Contenuto
dei verbali TITOLO V
Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali Articolo 75 Obblighi
statistici Articolo 76 Contenuto
del prospetto statistico Articolo 77 Comitato
consultivo Articolo 78 Revisione
delle soglie Articolo 79 Modificazioni Articolo 80 Attuazione Articolo 81 Meccanismi
di controllo Articolo 82 Abrogazioni Articolo 83 Entrata
in vigore Articolo 84 Destinatari ALLEGATI della
direttiva 2004/18/CE Allegato III Elenco degli organismi e delle
categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1,
paragrafo 9, secondo comma Allegato IV Autorità governative centrali Allegato VIII Caratteristiche relative alla
pubblicazione Allegato IX Registri Allegato IX A Appalti di lavori pubblici Allegato IX B Appalti pubblici di forniture Allegato IX C Appalti pubblici di servizi Allegato XI Termini di recepimento e di attuazione
(articolo 80) Allegato XII Tavola di concordanza ________________ ALLEGATO XVI-M DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[15]
AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. TITOLO I
Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione CAPO II
Definizione delle attività e degli enti interessati Sezione 2 -
Attività Articolo 8 Elenchi
di enti aggiudicatori TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti CAPO I
Disposizioni generali Articolo 12 Condizioni
relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del
commercio Sezione 2 - Appalti
e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare Sottosezione 1 Articolo 18 Concessioni
di lavori e di servizi Sottosezione 2-
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto Articolo 20 Appalti
aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per
l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2 Sottosezione 5 -
Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali
di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla
concorrenza Articolo 27 Appalti
sottoposti a un regime speciale Articolo 30 Procedura
per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla
concorrenza CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto Articolo 38 Condizioni
di esecuzione dell'appalto CAPO VI
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza Sezione I -
Pubblicazione degli avvisi Articolo 44 Redazione e modalità di
pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2,
primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7) Sezione 3 -
Comunicazioni e informazioni Articolo 50 Informazioni
da conservare sugli appalti aggiudicati CAPO VII
Svolgimento della procedura Sezione 3 - Offerte contenenti prodotti originari di
paesi terzi e relazioni con detti paesi Articolo 58 Offerte
contenenti prodotti originari di paesi terzi Articolo 59 Relazioni
con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi TITOLO IV
Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali Articolo 67 Obblighi
statistici Articolo 68 Comitato
consultivo Articolo 69 Revisione
delle soglie Articolo 70 Modificazioni Articolo 71 Attuazione Articolo 72 Meccanismi
di controllo Articolo 73 Abrogazione Articolo 74 Entrata
in vigore Articolo 75 Destinatari ALLEGATI della direttiva
2004/17/CE Allegato I Enti
aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia
termica Allegato II Enti
aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione
di elettricità Allegato III Enti aggiudicatori nei settori della
produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile Allegato IV Enti
aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari Allegato V Enti
aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari,
filoviari e di autobus Allegato VI Enti
aggiudicatori nel settore dei servizi postali Allegato VII Enti
aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas Allegato VIII Enti aggiudicatori nei settori della
prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi Allegato IX Enti aggiudicatori nel settore degli
impianti portuali marittimi o interni o altri terminali Allegato X Enti aggiudicatori nel settore degli
impianti aeroportuali Allegato XI Elenco della legislazione di cui
all'articolo 30, paragrafo 3 Allegato XII Elenco delle attività di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Allegato XXII Tabella riassuntiva dei termini previsti
dall'articolo 45 Allegato XXV Termini di recepimento e di attuazione Allegato XXVI Tabella di concordanza ________________ ALLEGATO XVI-N DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE[16]
QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[17]
AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. Articolo 2 ter Deroghe al termine
sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera a) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 quinquies,
primo comma, lettera a)
Paragrafo 4 Articolo 3 Meccanismo correttore Articolo 3 bis Contenuto
dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante Articolo 3 ter Procedura di
comitato Articolo 4 Attuazione Articolo 4 bis Riesame ________________ ALLEGATO XVI-O DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE[18]
QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[19]
AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. Articolo 2 ter Deroghe al termine
sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera a) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 ter, primo comma, lettera a) Paragrafo
4 Articolo 3 bis Contenuto
dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante Articolo 3 ter Procedura di
comitato Articolo 8 Meccanismo correttore Articolo 12 Attuazione Articolo 12 bis Riesame ________________ ALLEGATO XVI-P GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE Formazione, nei
paesi dell'UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si
occupano di appalti pubblici; formazione dei
fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici; scambio di
informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano
la sfera degli appalti pubblici; miglioramento della
funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un
sistema di monitoraggio degli appalti pubblici; consultazioni e
assistenza metodologica fornita dalla Parte Unione per quanto riguarda
l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in tema di appalti
pubblici; rafforzamento degli
organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in
tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed
imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni
aggiudicatrici (Cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente
accordo). ________________ [1] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi. [2] Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di
lavori. [3] Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle
procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. [4] Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali. [5] Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme
comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti
che operano nel settore delle telecomunicazioni. [6] Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici. [7] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi. [8] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi. [9] Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di
lavori. [10] Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici. [11] Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
e servizi postali. [12] Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme
comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti
che operano nel settore delle telecomunicazioni. [13] Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici. [14] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. [15] Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali. [16] Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di
lavori. [17] Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici. [18] Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme
comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti
che operano nel settore delle telecomunicazioni. [19] Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici. ALLEGATO XXII FISCALITÀ La Georgia provvede nei termini convenuti al
ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e
agli strumenti internazionali di seguito elencati. Imposte indirette Direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto Si applicano le
disposizioni di tale direttiva, ad eccezione di: – ambito di applicazione
dell'IVA: articolo 2, paragrafo 1, lettera b), articolo 2, paragrafo 2,
articoli 3 e 4; – ambito
di applicazione territoriale: l'intero titolo: articoli da 5 a 8; – soggetti
passivi: articolo 9, paragrafo 2; – operazioni
imponibili: articolo 17 e articoli da 20 a 23; – luogo d'imposizione: articoli
33, 34, 35, articolo 36, paragrafo 2, articoli 37, 40, 41, 42, articolo 43,
paragrafo 2, articoli 50, 51, 52 e 57; – fatto
generatore ed esigibilità dell'imposta: articoli 67, 68 e 69; – base
imponibile: acquisto intracomunitario di beni: articoli 83 e 84; – aliquote:
articoli 100, 101 e deroghe per alcuni Stati membri: articoli da 104 a 129; – esenzioni: operazioni
intracomunitarie: articoli da 138 a 142; importazioni: articolo 143, paragrafo
1, lettera d), articolo 145; esportazioni: articolo 146, paragrafo 1, lettera
b); trasporto internazionale: articolo 149, articolo 150, paragrafo 1; traffico
internazionale di beni: articoli 162, 164, 165 e 166; – detrazioni:
articolo 171, paragrafo 1, e articolo 172; – obblighi: articoli 195, 196,
197, 200, 209, 210, articolo 213, paragrafo 2, articolo 214, paragrafo 1,
eccetto articolo 214, paragrafo 1, lettera a), e articolo 216; – fatturazione:
articolo 237; – contabilità:
articoli 243, 245 e 249; – dichiarazioni:
articoli 253, 254, 257, 258 e 259; – elenchi
riepilogativi: articoli da 262 a 270; – obblighi
relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione: articoli da 274
a 280; – regimi speciali: articoli
293, 294 e da 344 a 356; regime speciale per il commercio elettronico: articoli
da 357 a 369; – deroghe
per taluni Stati membri: articoli da 370 a 396; – disposizioni
varie: articoli da 397 a 400; – disposizioni
finali: articoli da 402 a 414. Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad
eccezione dell'elenco di cui sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata
in vigore del presente accordo. La Georgia mantiene il diritto di esentare la
fornitura di beni e servizi che, all'entrata in vigore del presente accordo,
sono esenti a norma del Codice tributario della Georgia. Direttiva
2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e
alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono
attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad
eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12,
dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, degli articoli 18 e 19 della medesima, per
i quali verrà presentata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
accordo, una proposta di decisione del Consiglio di associazione relativa ad un
calendario, tenendo conto dell'esigenza della Georgia di contrastare il
contrabbando e difendere le proprie entrate fiscali. Direttiva
2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul
valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti
da paesi terzi Si
applica la seguente sezione di tale direttiva: –
sezione 3 sui limiti quantitativi Calendario: tali disposizioni di detta direttiva
sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle
strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono
attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia manterrà il diritto di esentare dalle
accise le bevande spiritose prodotte da singoli individui in piccole quantità
per il consumo domestico e non destinate alla commercializzazione. Direttiva
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad
eccezione dell'allegato I della medesima, sono attuate entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime
generale delle accise Si
applica il seguente articolo di tale direttiva: – articolo
1 Calendario: tali disposizioni di detta direttiva
sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tredicesima
direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte
sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto
ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. ________________ ALLEGATO XXIII STATISTICHE
L'acquis
statistico dell'UE, menzionato al titolo V (Cooperazione economica),
capo 4 (Statistiche), articolo 291, del presente accordo è illustrato
nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium,
che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo. La versione più
recente dello Statistical Requirements Compendium è disponibile in
formato elettronico sul sito Internet dell'Ufficio statistico dell'Unione
europea (Eurostat) al seguente indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. ________________