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Document 52014HB0007

    Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2014 relativa all’organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/7)

    8.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 103/1


    RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 24 febbraio 2014

    relativa all’organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali

    (BCE/2014/7)

    (2014/C 103/01)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, l’articolo 5.1 e il terzo trattino dell’articolo 34.1,

    visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) ed in particolare l’articolo 8, paragrafo 5;

    Considerando quanto segue

    1)

    Ai sensi della Decisione BCE2014/6 (2), la Banca centrale europea (BCE) può applicare specifiche misure preparatorie al fine di istituire un quadro a lungo termine per la trasmissione di dati granulari sul credito nell’ambito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per fini statistici definiti.

    2)

    L’effettiva applicazione di tale quadro a lungo termine dipenderà dalla cooperazione fra tutti i membri partecipanti al SEBC e dall’applicazione, da parte loro, di norme identiche in relazione alla qualità. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che si preparano a partecipare a tale quadro dovrebbero cooperare tra di loro, con le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro e con la BCE nell’applicazione delle misure preparatorie, conformemente alla decisione BCE/2014/6,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    I

    Definizioni

    Ai fini della presente raccomandazione, al termine «dati granulari sul credito» è attribuito lo stesso significato di cui alla Decisione BCE/2014/6.

    II.

    Fornitura delle informazioni statistiche

    Ai destinatari della presente raccomandazione si richiede di applicare le norme destinate alle BCE contenute nella decisione BCE/2014/6.

    III.

    Disposizione finale

    Destinatarie della presente raccomandazione sono le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro che si preparano a partecipare al quadro a lungo termine per la trasmissione di dati granulari sul credito nell’ambito del SEBC.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 febbraio 2014

    Il presidente della BCE

    Mario DRAGHI


    (1)  GU L 318 del 27.11.98, pag. 8.

    (2)  Decisione BCE/2014/6 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2014, relativa all’organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


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