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Document 52013PC0917
Proposal for a COUNCIL DECISION on the acceptance of the Amendment to the 1999 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
/* COM/2013/0917 final - 2013/0448 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico /* COM/2013/0917 final - 2013/0448 (NLE) */
RELAZIONE La convenzione del 1979 sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza conclusa sotto gli auspici della
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) costituisce il
principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e per le misure
volte a limitare e ridurre gradualmente e a prevenire l'inquinamento
atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente nei
paesi dell'UNECE, con una particolare attenzione all'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza. La convenzione è stata firmata a nome della
Comunità economica europea a Helsinki il 14 novembre 1979 ed è stata
approvata con la decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981[1]. Ad oggi, la convenzione sull'inquinamento
atmosferico a grande distanza è stata ampliata da otto protocolli, compreso il
Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione
e dell'ozono troposferico ("il protocollo"), che promuove un
approccio incentrato su varie sostanze inquinanti con l'intento di impedire o
ridurre al minimo i casi di superamento dei carichi critici dell'acidificazione
e dell'azoto sotto forma di nutrienti e dei livelli critici dell'ozono per la
salute umana e la vegetazione. A tal fine, il protocollo stabilisce limiti
nazionali che ciascuna parte contraente deve rispettare entro il 2010 e
successivamente, per i quattro inquinanti atmosferici di seguito indicati:
zolfo (principalmente biossido di zolfo, SO2), ossidi di azoto (NOx),
ammoniaca (NH3) e composti organici volatili diversi dal metano
(COV). Per sostenere il conseguimento dei limiti nazionali di emissione, gli
allegati del protocollo stabiliscono valori limite di emissione per la
riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte alla fonte da
categorie pertinenti di fonti fisse e mobili. L'adesione della Comunità al protocollo è
stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2003/507/CE del
Consiglio del 13 giugno 2003[2]. Il protocollo, entrato
in vigore il 17 maggio 2005, è stato recepito nel diritto dell'UE
principalmente attraverso la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, sui grandi impianti di combustione[3] e la direttiva
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
(direttiva NEC)[4]. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2,
del protocollo, gli obblighi sono stati riesaminati dal 2005 al 2007. Il
riesame ha evidenziato la necessità di un maggiore impegno per conseguire gli
obiettivi relativi all'ambiente e alla salute umana, ossia il rispetto dei
carichi e dei livelli critici per la protezione a lungo termine della salute
umana e dell'ambiente. Nel 2007 le parti hanno avviato negoziati in vista di
una revisione del protocollo. Il processo negoziale ha portato all'adozione
di due decisioni (decisioni dell'organo esecutivo, in inglese Executive Body:
EB 2012/1 e EB 2012/2), che hanno modificato il testo del protocollo e dei suoi
allegati e hanno aggiunto due nuovi allegati (X e XI)[5]; l'adozione è avvenuta
per consenso delle parti presenti alla trentesima sessione dell'organo
esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza.
Altre due decisioni relative all'attuazione delle disposizioni del protocollo
(sull'applicazione provvisoria di adeguamenti degli impegni nazionali di
riduzione delle emissioni[6]
o degli inventari nazionali delle emissioni) sono state adottate per consenso
delle parti[7]. Per la decisione EB 2012/1, che aggiorna le
definizioni di carichi critici e livelli critici di cui all'allegato I del
protocollo, non occorre la ratifica delle parti. Conformemente all'articolo 13,
paragrafo 4, del protocollo questa modifica è stata comunicata a tutte le parti
del protocollo in data 7 marzo 2013[8]
ed è entrata in vigore il 5 giugno 2013. La decisione EB 2012/2 modifica il testo
principale del protocollo e tutti i suoi allegati (ad eccezione dell'allegato
I). Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, la decisione deve
essere ratificata dalle parti. Il protocollo modificato stabilisce nuovi
impegni nazionali di riduzione delle emissioni, da realizzare entro il 2020 e
successivamente, per i suddetti quattro inquinanti atmosferici nonché per il
particolato sottile (PM2,5). Esso promuove inoltre la riduzione
delle emissioni per il particolato carbonioso (una componente del particolato,
inquinante atmosferico di breve durata), aggiorna i valori limite di emissione
fissati negli allegati del protocollo, introduce nuove norme sul contenuto di
composti organici volatili non metanici nei prodotti, e completa l'obbligo di
comunicazione in carico alle parti per quanto concerne le emissioni di
inquinanti atmosferici nonché i progressi compiuti nei settori della tecnologia
e della ricerca. La modifica del protocollo sarà recepita nel
diritto dell'UE tramite diversi strumenti giuridici. A tal fine, la Commissione
ha proposto una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per modificare[9] la direttiva sui limiti
nazionali di emissione e una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di medie dimensioni[10].
Entrambe le direttive si applicheranno parallelamente alle attuali direttive UE
sul controllo delle fonti di emissione, compresa la direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle
emissioni industriali[11]. Alla luce di quanto esposto, è opportuno che l'Unione
europea accolga la modifica del protocollo. L'allegato alla presente decisione comprende
il testo modificato del protocollo, quale stabilito dalla decisione EB 2012/2. 2013/0448 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accettazione della modifica del
protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: 1) L'Unione è parte della
convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza, a seguito della sua approvazione nel 1981[12]. 2) L'Unione è parte del
protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione,
dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, a seguito della sua
approvazione il 13 giugno 2003[13]. 3) Le parti del protocollo
della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono
troposferico hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare
ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso
l'istituzione di nuovi obblighi di riduzione delle emissioni per alcuni
inquinanti atmosferici selezionati, da conseguire entro il 2020, e l'aggiornamento
dei valori limite di emissione di inquinanti atmosferici volti a ridurre le
emissioni alla fonte. 4) Le parti presenti alla
trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione UNECE sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza hanno adottato [per consenso?]
le decisioni EB 2012/1 ed EB 2012/2 che modificano il protocollo della
convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono
troposferico. 5) La decisione EB 2012/1 è
entrata in vigore ed è divenuta effettiva sulla base della procedura accelerata
di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo. 6) La decisione EB 2012/2
richiede la ratifica delle parti al protocollo in conformità dell'articolo 13,
paragrafo 3, del protocollo. 7) La modifica del protocollo
della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono
troposferico deve essere accettata a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con la presente decisione si accetta, a nome
dell'Unione europea, la modifica del protocollo della convenzione sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione,
dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. Il testo della modifica del protocollo è
accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento
di accettazione previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo della
convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono
troposferico, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere
vincolata dal presente protocollo modificato. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 171 del
27.6.1981, pag. 11. [2] GU L 179 del
17.7.2003, pag. 1. [3] GU L 309 del
27.11.2001, pag. 1. [4] GU L 309 del
27.11.2001, pag. 22. [5] Decisioni 2012/1 e 2012/2, trentesima sessione
dell'organo esecutivo della convenzione, 30 aprile–4 maggio 2012. Il testo
delle decisioni è disponibile all'indirizzo:
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
[6] I limiti nazionali di emissione di cui all'allegato II
del protocollo sono ora sostituiti dagli impegni nazionali di riduzione delle
emissioni stabiliti nell'allegato II del protocollo modificato. [7] Decisioni 2012/3 e 2012/4, trentesima sessione
dell'organo esecutivo della convenzione, 30 aprile–4 maggio 2012. Il testo
delle decisioni è disponibile all'indirizzo:
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html [8] Rif.: ECE/ENV/2013/30. [9] COM(2013) XXX. [10] COM (2013) XXX. [11] GU L 334 del
17.12.2010, pag. 17. [12] GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11. [13] GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1.
Decisione 2012/2
Modifiche al testo e agli
allegati da II a IX del
protocollo del 1999 per la
riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
nonché
l'aggiunta dei nuovi allegati X e XI Articolo 1
Modifica Le parti del protocollo
del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono
troposferico, riunite in occasione della trentesima seduta dell'organo
esecutivo, Decidono di modificare il protocollo del 1999 per la
riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico ("protocollo
di Göteborg") della convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza come specificato nell'allegato della
presente decisione. Articolo 2
Rapporto con il protocollo di Göteborg Nessuno Stato o
organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento
di accettazione della presente modifica senza aver precedentemente, o
simultaneamente, depositato uno strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o di adesione al protocollo di Göteborg. Articolo 3
Entrata in vigore A norma dell'articolo 13,
paragrafo 3, del protocollo di Göteborg, la presente modifica entra in vigore
il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti al
protocollo di Göteborg hanno depositato presso il depositario i loro strumenti
di accettazione. Allegato A. Preambolo 1. Al secondo comma del
preambolo, i termini "i composti organici volatili e i composti ridotti
dell'azoto" sono sostituiti da "i composti organici volatili, i
composti ridotti dell'azoto e il particolato". 2. Al terzo comma del
preambolo, i termini "e il particolato" sono inseriti dopo "ozono". 3. Al quarto comma del
preambolo, i termini "lo zolfo e i composti organici volatili e gli
inquinanti secondari come l'ozono" sono sostituiti da "lo zolfo, i
composti organici volatili, l'ammoniaca e il particolato emesso direttamente,
nonché le sostanze inquinanti, come l'ozono e il particolato". 4. Tra il quarto e il
quinto comma del preambolo è aggiunto il seguente comma: "Riconoscendo
le valutazioni, da parte di organizzazioni internazionali quali il programma
delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Consiglio dell'Artico, delle conoscenze
scientifiche circa i benefici collaterali per la salute umana e il clima
derivanti dalla riduzione del nero di carbonio e dell'ozono troposferico, in
particolare nell'Artico e nelle regioni alpine,". 5. Il sesto
comma del preambolo è sostituito dal seguente: Riconoscendo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti d'America
stanno bilateralmente affrontando l'inquinamento transfrontaliero nell'ambito
dell'Accordo sulla qualità dell'aria stipulato tra i due paesi che comprende
impegni da parte di entrambe le parti per la riduzione delle emissioni di
biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, e che i due
paesi stanno valutando l'inclusione di impegni di riduzione delle emissioni di
particolato, 6. Il settimo
comma del preambolo è sostituito dal seguente: Riconoscendo inoltre che il Canada si è impegnato a realizzare
riduzioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e
particolato per soddisfare le norme canadesi relative alla qualità dell'aria
per l'ozono e il particolato e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'acidificazione,
e riconoscendo che gli Stati Uniti si sono impegnati a mettere in atto
programmi volti a ridurre le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo,
composti organici volatili e particolato indispensabili per rispettare le norme
di qualità dell'aria ambiente nazionali per l'ozono e il particolato, al fine
di continuare a ridurre gli effetti dell'acidificazione e dell'eutrofizzazione
e a migliorare la visibilità sia nei parchi nazionali sia nelle aree urbane, 7. Il nono e
decimo comma del preambolo sono sostituiti dai seguenti commi: "Tenendo conto
delle conoscenze scientifiche sul trasporto degli inquinanti atmosferici a
livello di emisfero, dell'influenza del ciclo dell'azoto e delle potenziali
sinergie nonché delle soluzioni di compromesso riguardo inquinamento
atmosferico e cambiamenti climatici, Consapevoli del fatto che le emissioni derivanti dal
trasporto marittimo e dal trasporto aereo contribuiscono in misura
significativa agli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e
costituiscono questioni importanti attualmente all'esame dell'Organizzazione
marittima internazionale e dall'organizzazione per l'aviazione civile
internazionale,". 8. Al
quindicesimo comma del preambolo, i termini "ammoniaca e composti organici
volatili" sono sostituiti da "ammoniaca, composti organici volatili e
particolato". 9. Al
diciannovesimo comma del preambolo, i termini "e particolato, incluso nero
di carbonio" sono inseriti dopo la parola "composti azotati". 10. Il
ventesimo e il ventunesimo comma del preambolo sono soppressi. 11. Al
ventiduesimo comma del preambolo: a) i termini "e
ammoniaca" sono sostituiti da "e composti ridotti dell'azoto"; e
b) i termini "compreso
il protossido di azoto" sono sostituiti da ", compreso il protossido
di azoto e livelli di nitrato negli ecosistemi,". 12. Nella
versione inglese del testo, al ventitreesimo comma del preambolo il termine "tropospheric"
è sostituito da "ground-level". [non riguarda la versione italiana]. B. Articolo 1 1. Dopo il
paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo: 1 bis. Con i
termini "questo protocollo", "il protocollo" e "il
presente protocollo" si intende il protocollo del 1999 per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con le
successive modifiche; 2. I termini ",
espressi come ammoniaca (NH3)" sono aggiunti alla fine del
paragrafo 9. 3. dopo il
paragrafo 11, sono aggiunti i seguenti paragrafi: 11 bis. per "particolato"
o "PM" si intende un inquinante atmosferico costituito da una miscela
di particelle disperse in atmosfera. Le particelle presentano differenti
proprietà fisiche (come dimensioni e forma) e composizioni chimiche. Salvo
indicazione contraria, tutti i riferimenti al particolato nel presente
protocollo si riferiscono a particelle con diametro aerodinamico uguale o
inferiore a 10 micrometri (μm) (PM10), comprese quelle con diametro
aerodinamico pari o inferiore a 2,5 µm (PM2,5); 11 ter. per "nero
di carbonio" si intende un materiale carbonioso particellare particolato
che assorbe la luce; 11 quater. per "precursori
dell'ozono" si intendono ossidi di azoto, composti organici volatili,
metano e monossido di carbonio; 4. Al
paragrafo 13, dopo il termine "atmosfera" sono inseriti i termini "o
di flussi verso recettori". 5. Al
paragrafo 15, i termini "composti organici volatili o ammoniaca" sono
sostituiti da "composti organici volatili, ammoniaca o particolato". 6. Il
paragrafo 16 è sostituito dal seguente: per "fonte fissa
nuova" s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica
sostanziale sia iniziata alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore per
una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare
come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l'autorità nazionale
competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell'entrata in
vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o
modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta
alle autorità nazionali competenti stabilire se si tratti di modifica sostanziale
o meno, tenendo in considerazione fattori quali i vantaggi che tale modifica
presenta per l'ambiente. C. Articolo 2 1. Al primo
comma: a) è inserita la
cifra "1." prima dei termini "L'obiettivo del presente
protocollo"; b) i termini "ammoniaca
e composti organici volatili" sono sostituiti da "ammoniaca, composti
organici volatili e particolato"; c) dopo i termini "salute
umana" è inserito "e sull'ambiente"; d) i termini "sui
materiali e sui raccolti" sono sostituiti da "sui materiali, sui
raccolti
e sul clima, nel breve e lungo periodo"; e e) dopo il termine "eutrofizzazione"
è inserito ", del particolato". 2. Alla fine
della lettera a), sono inseriti i termini ", che consentono il
ripristino dell'ecosistema". 3. Alla fine
della lettera b) sono aggiunti i termini ", che consentono il
ripristino dell'ecosistema" e dopo il punto e virgola è soppresso il
termine "e". 4. Alla
lettera c), punto ii), i termini "Canada-wide Standard" sono
sostituiti da "Canadian Ambient Air Quality Standard". 5. Dopo la
lettera c) sono aggiunte le nuove lettere d), e) e f), come segue: d) per il particolato: i) per le parti
che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, i livelli critici
di ozono descritti all'allegato I; ii) per il Canada,
le norme Canadian Ambient Air Quality Standards for particulate matter; e iii) per gli Stati
Uniti d'America, le norme National Ambient Air Quality Standards for particular
matter; e) per le parti che
rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, i livelli critici di
ammoniaca, descritti all'allegato I; e f) per le parti che
rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, i livelli di
inquinanti atmosferici accettabili per la protezione dei materiali, descritti
all'allegato I. 6. Alla fine
dell'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo: 2. Un ulteriore obiettivo
è che, nelle misure di esecuzione per conseguire gli obiettivi nazionali per il
particolato, le parti dovrebbero, nella misura in cui lo ritengano opportuno,
dare priorità a misure di riduzione delle emissioni che facciano diminuire
notevolmente anche il nero di carbonio al fine di garantire benefici per la
salute umana e l'ambiente e attenuare i cambiamenti climatici nel breve
periodo. D. Articolo 3 1. Al
paragrafo 1: a) i termini "limite
di emissione" nella prima riga sono sostituiti da "impegno di riduzione
delle emissioni"; b) i termini "il
limite" nella terza riga sono sostituiti da "l'impegno"; e c) alla fine del
paragrafo è aggiunto "Ciascuna parte, impegnandosi a ridurre le emissioni
di particolato cerca di operare riduzioni, nella misura che essa ritiene
opportune, nella categorie di fonti note per l'emissione di quantitativi
elevati di nero di carbonio.". 2. Ai
paragrafi 2 e 3, i termini "V e VI" sono sostituiti da "V, VI e
X". 3. All'inizio
del paragrafo 2 è inserito "Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 2 ter,". 4. Sono
inseriti i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter: 2 bis. Una
parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata
in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare
i valori limite applicabili a una "fonte fissa esistente" a qualsiasi
fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia
iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di
tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia
sottoposta a una successiva modifica sostanziale. 2 ter. Una
parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata
in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una "nuova
fonte fissa" può continuare ad applicare i valori limite precedentemente
applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia
iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di
tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia
sottoposta a una successiva modifica sostanziale. 5. Il
paragrafo 4 è soppresso. 6. Il
paragrafo 6 è sostituito dal seguente: Ciascuna parte dovrebbe
applicare le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili di cui all'allegato
VIII nonché alle fonti fisse di cui agli allegati IV, V, VI e X, e, se lo
ritiene necessario, applica misure per il controllo del nero di carbonio in
quanto componente del particolato, tenendo conto degli orientamenti adottati
dall'organo esecutivo. 7. Il
paragrafo 7 è sostituito dal seguente: Ciascuna parte applica,
nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e tenendo
conto dei costi e dei vantaggi, i valori limite per il tenore di COV dei
prodotti indicati all'allegato XI secondo le scadenze indicate all'allegato
VII. 8. Al
paragrafo 8, lettera b): a) i termini "documento
di orientamento V" e "nel corso della diciassettesima seduta
(decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tale documento" sono
soppressi; b) la frase seguente è
aggiunta alla fine del paragrafo: È necessario rivolgere
particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca da fonti
significative di ammoniaca per la parte interessata. 9. Al
paragrafo 9, lettera b), i termini "ammoniaca e/o composti organici
volatili che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione o alla
formazione di ozono" sono sostituiti da "ammoniaca, composti organici
volatili e/o particolato che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione,
alla formazione di ozono o a livelli più elevati di particolato". 10. Al
paragrafo 10, lettera b), i termini "zolfo e/o composti organici volatili"
sono sostituiti da "zolfo, composti organici volatili e/o particolato".
11. Il
paragrafo 11 è sostituito dal seguente testo: Al momento della
ratifica, accettazione e approvazione, o dell'adesione al presente protocollo o
alle modifiche contenute nella decisione 2012/2, il Canada e gli Stati Uniti d'America
trasmettono all'organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle
emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato,
affinché vengano automaticamente inseriti nell'allegato II. 12. Dopo il
paragrafo 11, sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi: 11 bis. Al momento
della ratifica, accettazione e approvazione, o dell'adesione al presente
protocollo, il Canada trasmette inoltre all'organo esecutivo i valori limite
pertinenti affinché vengano automaticamente inseriti negli allegati IV, V, VI,
VIII, X e XI. 11 ter. Ciascuna
parte mette a punto e mantiene aggiornati inventari e proiezioni per le
emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici
volatili e particolato. Le parti che rientrano nella zona geografica delle
attività dell'EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti
elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottate dalle parti in occasione
di una delle sessioni dell'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella
zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano come orientamento le
metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo. 11 quater.
Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione
sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente (Convention
on the effects of air pollution on human health and the environment). 11 quinquies. Ai
fini del confronto fra i totali delle emissioni nazionali e gli impegni di
riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1, le parti possono usare una
procedura descritta in una decisione dell'organo esecutivo. Tale procedura
comprende le disposizioni relative alla trasmissione di documenti
giustificativi e all'esame della modalità di ricorso alla procedura stessa. E. Articolo 3 bis 1. È aggiunto
un nuovo articolo 3 bis, con il seguente testo: Articolo 3 bis Disposizioni transitorie flessibili 1. In deroga all'articolo
3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, una parte della convenzione che diventi parte del
presente protocollo tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 può
applicare, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,
disposizioni transitorie flessibili per l'attuazione dei valori limite
specificati negli allegati VI e/o VIII. 2. Ciascuna parte che
sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente
articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito: a) le disposizioni
specifiche di cui agli allegati VI e/o VIII per le quali la parte sceglie di
applicare le disposizioni transitorie flessibili; e b) un piano di attuazione
che indichi il calendario per la piena attuazione delle disposizioni
specificate. 3. Il piano di attuazione
di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede, come requisito minimo, l'attuazione
dei valori limite per fonti fisse nuove ed esistenti specificati nelle tabelle
1 e 5 dell'allegato VI e nelle tabelle 1, 2, 3, 13 e 14 dell'allegato VIII,
entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in
questione oppure entro il 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia
anteriore. 4. In nessun caso una
parte può rinviare l'applicazione dei valori limite per le fonti fisse nuove ed
esistenti, specificati all'allegato VI o all'allegato VIII, oltre il 31 dicembre
2030. 5. La parte che sceglie
di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo
trasmette al segretario esecutivo della Commissione una relazione triennale sui
progressi nell'attuazione dell'allegato VI e/o dell'allegato VIII. Il
segretario esecutivo della Commissione metterà le relazioni triennali a
disposizione dell'organo esecutivo. F. Articolo 4 1. Al
paragrafo 1 i termini "ammoniaca e composti organici volatili" sono
sostituiti da "ammoniaca, composti organici volatili e particolato,
incluso il nero di carbonio". 2. Al
paragrafo 1, lettera a), i termini "sui bruciatori a basse emissioni e
sulle buone prassi ambientali in agricoltura" sono sostituiti da "sui
bruciatori a basse emissioni, sulle buone pratiche ambientali in agricoltura e
sulle misure conosciute in grado di attenuare le emissioni di nero di carbonio
in quanto componente del particolato". G. Articolo 5 1. Al
paragrafo 1, lettera a): a) i termini "ammoniaca
e composti organici volatili" sono sostituiti da "ammoniaca, composti
organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio"; e b) i termini "ai
limiti nazionali di emissione o" sono sostituiti da "agli impegni di
riduzione delle emissioni e". 2. Il
paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente: c) livelli di ozono
troposferico e di particolato; 3. Al
paragrafo 1, lettera d), i termini "all'articolo 6" sono sostituiti
da "all'articolo 6; e". 4. Al
paragrafo 1 è aggiunta la lettera e), con il seguente testo: e) i miglioramenti per l'ambiente
e la salute umana associati al conseguimento degli impegni di riduzione delle
emissioni per il 2020 e oltre, elencati all'allegato II. Per i paesi che
rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, le informazioni
relative a tali miglioramenti verranno presentate negli orientamenti adottati
dall'organo esecutivo. 5. Al
paragrafo 2, lettera e): a) i termini "sulla
salute e sull'ambiente" sono sostituiti da "sulla salute umana, sull'ambiente
e sul clima"; e b) i termini "associati
agli" sono sostituiti da "associati alla riduzione degli". H. Articolo 6 1. Al
paragrafo 1, lettera b), i termini "ammoniaca e composti organici volatili"
sono sostituiti da "ammoniaca, composti organici volatili e particolato". 2. Al
paragrafo 1, lettera f), i termini "dei documenti di orientamento da I a V"
sono sostituiti da "degli orientamenti", e sono altresì soppressi i
termini "nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle
eventuali modifiche a tali documenti". 3. Al
paragrafo 1, lettera g), i termini "del documento di orientamento VI
adottato" sono sostituiti da "degli orientamenti adottati", e
sono altresì soppressi i termini "nel corso della diciassettesima seduta
(decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tali documenti". 4. Al
paragrafo 1, lettera h), i termini "ammoniaca e composti organici volatili"
sono sostituiti da "ammoniaca, composti organici volatili e particolato". 5. Il
paragrafo 2 è sostituito dal seguente: Ciascuna parte raccoglie
e mantiene aggiornate le informazioni riguardanti: a) le concentrazioni
ambiente e i depositi di composti dello zolfo e dell'azoto b) le concentrazioni
ambiente di ozono, composti organici volatili e particolato; e c) se possibile, le stime
dei livelli di esposizione all'ozono troposferico e al particolato. Se possibile, inoltre,
ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni sull'incidenza
di tutti questi inquinanti sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e
acquatici, sui materiali e sul clima. Le parti che rientrano nella zona
geografica delle attività dell'EMEP dovrebbero ricorrere agli orientamenti
adottati dall'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona
geografica delle attività dell'EMEP dovrebbero utilizzare come orientamento le
metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo. 6. È inserito
il nuovo paragrafo 2 bis, con il seguente testo: 2 bis. Ciascuna
parte dovrebbe inoltre, nella misura che ritiene appropriata, sviluppare e
mantenere aggiornati inventari e proiezioni sulle emissioni di nero di
carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall'organo esecutivo. I. Articolo 7 1. Al
paragrafo 1, lettera a), punto ii), i termini "paragrafo 3" sono
sostituiti da "paragrafi 3 e 7". 2. Al
paragrafo 1, il testo della frase introduttiva della lettera b) è sostituito
da: b) ciascuna parte situata
nella zona geografica delle attività dell'EMEP trasmette a quest'ultimo,
tramite il segretario esecutivo della Commissione, le seguenti informazioni
relative alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti
organici volatili, ammoniaca e particolato, sulla base degli orientamenti
elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottati dall'organo esecutivo: 3. Al
paragrafo 1, lettera b), punto i), i termini "di zolfo, ossidi di azoto,
ammoniaca e composti organici volatili" sono soppressi. 4. Al
paragrafo 1, lettera b), punto ii): a) i termini "di
ciascuna sostanza" sono soppressi; e b) la cifra "(1990)"
è sostituita dai termini "indicato nell'allegato II". 5. Al
paragrafo 1, lettera b), punto iii), i termini "e sugli attuali piani di
abbattimento" sono soppressi. 6. Il
paragrafo 1, lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente: iv) un inventario (Informative
Inventory Report) che contenga informazioni dettagliate e proiezioni sulle emissioni
ivi registrate; 7. Al
paragrafo 1 è aggiunta una nuova lettera b bis), con il seguente
testo: b bis) ciascuna
parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunica le
informazioni disponibili all'organo esecutivo, tramite il segretario esecutivo
della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell'inquinamento
atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, nonché ai programmi di
sorveglianza e modellazione dell'atmosfera nel quadro della Convenzione, in
base agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo; 8. Il
paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente: c) le parti che non
rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano le
informazioni disponibili sui livelli delle emissioni, incluso per l'anno di
riferimento di cui all'allegato II nonché rilevanti per la zona geografica
interessata dai loro impegni di riduzione delle emissioni. Le parti che non
rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano
informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera b bis), qualora l'organo
esecutivo ne faccia richiesta. 9. Al
paragrafo 1, dopo la lettera c), è aggiunta una nuova lettera d), con il
seguente testo: d) ciascuna parte deve
anche fornire, ove disponibili, i suoi inventari delle emissioni e le
proiezioni relative alle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli
orientamenti adottati dall'organo esecutivo. 10. Il testo
della frase introduttiva del paragrafo 3, è sostituito da: Su richiesta e secondo il
calendario stabilito dall'organo esecutivo, l'EMEP e gli altri organi
sussidiari forniscono a tale organo informazioni utili su: 11. Al
paragrafo 3, lettera a), i termini "particolato, incluso il nero di
carbonio," sono inseriti dopo la parola "concentrazioni ambiente di". 12. Al
paragrafo 3, lettera b), i termini "dell'ozono e dei suoi precursori."
sono sostituiti da "del particolato, dell'ozono troposferico e dei loro
precursori;". 13. Al
paragrafo 3, dopo la lettera b), sono inserite due nuove lettere, c) e d), con
il seguente testo: c) sugli effetti negativi
per la salute umana, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture, incluse
le interazioni con i cambiamenti climatici e l'ambiente, correlati alle
sostanze disciplinate dal presente protocollo, e sui progressi nell'ottenere
miglioramenti per la salute umana e per l'ambiente, come specificato negli
orientamenti adottati dall'organo esecutivo; e d) sul calcolo dei
bilanci dell'azoto, dell'efficienza nell'utilizzo dell'azoto e delle eccedenze
dell'azoto e relativo ai miglioramenti nella zona geografica delle attività
dell'EMEP, facendo ricorso agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo. 14. Al punto 3,
la frase finale è soppressa. 15. Al
paragrafo 4, i termini "e di particolato" sono aggiunti alla fine del
paragrafo. 16. Al
paragrafo 5, i termini "le concentrazioni effettive di ozono e i livelli
critici dell'ozono" sono sostituiti da "le concentrazioni effettive
di ozono e di particolato e i livelli critici dell'ozono e del particolato". 17. È aggiunto
un nuovo paragrafo 6, con il seguente testo: 6. In deroga all'articolo
7, paragrafo 1, lettera b), una parte può chiedere all'organo esecutivo l'autorizzazione
a fornire un inventario limitato per un particolare o per particolari
inquinanti se: a) detta parte non era
tenuta in precedenza a comunicare informazioni a titolo del presente
protocollo, o di altri protocolli, riguardo a tale o a tali inquinanti; e b) l'inventario
limitato comprende, come minimo, tutte le maggiori fonti puntuali dell'inquinante
o degli inquinanti all'interno della zona geografica della parte o di una ZGEI
pertinente. L'organo esecutivo
rilascia tale autorizzazione annualmente per un massimo di cinque anni dall'entrata
in vigore del presente protocollo per una parte contraente, ma in nessun caso
per la comunicazione delle emissioni per gli anni successivi al 2019. La
richiesta di autorizzazione è accompagnata da informazioni sui progressi
compiuti nella messa a punto di un inventario più completo all'interno della
comunicazione annuale della parte richiedente. J. Articolo 8 1. Alla
lettera b), i termini "al particolato, incluso il nero di carbonio,"
sono inseriti dopo "quelle relative". 2. Alla
lettera c), i termini "composti dell'azoto e composti organici volatili,"
sono sostituiti da "composti dell'azoto, composti organici volatili e
particolato, incluso il nero di carbonio,". 3. Dopo la
lettera d), è aggiunto un nuovo paragrafo, d bis), con il seguente
testo: miglioramento delle
conoscenze scientifiche sui potenziali benefici collaterali per la mitigazione
dei cambiamenti climatici associati ai potenziali scenari di riduzione delle
emissioni degli inquinanti atmosferici (come il metano, il monossido di
carbonio e il nero di carbonio) che provocano forzatura radiativa a breve
termine e altri effetti climatici; 4. Alla
lettera e), i termini "dell'eutrofizzazione e dell'inquinamento
fotochimico" sono sostituite da "dell'eutrofizzazione, dell'inquinamento
fotochimico e del particolato". 5. Alla
lettera f), i termini "ammoniaca e composti organici volatili" sono
sostituiti da "ammoniaca, composti organici volatili e altri precursori
dell'ozono, e particolato". 6. Alla
lettera g): a) i termini "azoto,
composti organici volatili," sono sostituiti da "azoto, composti
organici volatili e particolato"; b) i termini "compreso
il relativo contributo alle concentrazioni di particolato" sono soppressi;
e c) i termini "i
composti organici volatili e l'ozono troposferico" sono sostituiti da "i
composti organici volatili, il particolato e l'ozono troposferico". 7. Alla
lettera k): a) i termini "all'ambiente
e alla salute umana" sono sostituiti da "all'ambiente, alla salute
umana e agli impatti sul clima"; e b) i termini "ammoniaca
e composti organici volatili" sono sostituiti da "ammoniaca, composti
organici volatili e particolato". K. Articolo 10 1. Al
paragrafo 1, i termini "dei composti dello zolfo e dell'azoto" sono
sostituiti da "dei composti dello zolfo e dell'azoto, del particolato". 2. Al
paragrafo 2, lettera b): a) i termini "gli
effetti rilevanti per la salute" sono sostituiti da "gli effetti
rilevanti per la salute umana, dei vantaggi che ne deriverebbero anche per il
clima,"; e b) il termine "il
particolato," è inserito dopo "quelle riguardanti". 3. Sono
inseriti i nuovi paragrafi 3 e 4, con il seguente testo: 3. Non oltre la seconda
seduta dell'organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore della modifica di cui
alla decisione 2012/2, l'organo esecutivo include negli esami previsti dal
presente articolo una valutazione delle misure di attenuazione per le emissioni
di nero di carbonio. 4. Non oltre la seconda
seduta dell'organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore della modifica di cui
alla decisione 2012/2, le parti valutano le misure di riduzione per l'ammoniaca
nonché l'eventuale necessità di rivedere l'allegato IX. L. Articolo 13 Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente testo: Articolo 13 Adeguamenti 1. Qualsiasi parte della convenzione può proporre un
adeguamento dell'allegato II del presente protocollo al fine di
aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i limiti di emissione e la
percentuale di riduzione delle emissioni. 2. Qualsiasi
parte può proporre un adeguamento dei suoi impegni di riduzione delle emissioni
già elencati nell'allegato II. La proposta deve contenere documenti
giustificativi e sarà esaminata, come specificato in una decisione dell'organo
esecutivo. Il riesame si effettua prima che la proposta sia discussa tra le
parti a norma del paragrafo 4. 3. Ciascuna
parte ammissibile a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, può proporre
adeguamenti all'allegato III al fine di aggiungere una o più ZGEI o di
modificare una ZGEI soggetta alla sua giurisdizione ed elencata nell'allegato
stesso. 4. Gli
adeguamenti proposti sono trasmessi per iscritto al segretario esecutivo della
Commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le
proposte di adeguamento nella successiva seduta dell'organo esecutivo a
condizione che il segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un
anticipo di almeno novanta giorni. 5. Gli
adeguamenti sono adottati per consenso delle parti rappresentate in una delle
riunioni dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le parti del
presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data in cui il
segretario esecutivo della Commissione invia alle parti comunicazione scritta
dell'adozione dell'adeguamento. Articolo 13 bis Modifiche 1. Ciascuna
parte può proporre modifiche al presente protocollo. 2. Le
modifiche proposte sono trasmesse per iscritto al segretario esecutivo della
Commissione, il quale le comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le
proposte di modifica nella successiva seduta dell'organo esecutivo a condizione
che il segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di
almeno novanta giorni. 3. Le
modifiche al presente protocollo, ad eccezione di quelle agli allegati I e III,
sono adottate per consenso dalle parti presenti a una seduta dell'organo
esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che le hanno accettate, il
novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi di coloro che
erano parti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di
accettazione di tali modifiche presso il depositario. Per tutte le altre parti,
le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in
cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione. 4. Le
modifiche agli allegati I e III del presente protocollo vengono adottate per
consenso delle parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere
di un termine di centottanta giorni dalla data in cui il segretario esecutivo
della Commissione comunica la modifica a tutte le parti, la modifica agli
allegati entra in vigore per quelle parti che non hanno fatto pervenire al
depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione
che almeno sedici parti non abbiano trasmesso detta notifica. 5. Le parti
che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati I e/o III lo
notificano per iscritto al depositario entro novanta giorni a decorrere dalla
data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente
a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in
qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver
depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, la modifica ai
suddetti allegati ha effetto per tale parte. 6. Per le
parti che hanno accettato la modifica, la procedura di cui al paragrafo 7
sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le modifiche
degli allegati da IV a XI. 7. Le
modifiche agli allegati da IV a XI vengono adottate per consenso delle parti
presenti in una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla
data in cui viene comunicata dal segretario esecutivo della Commissione a tutte
le parti, ogni modifica ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che
non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni
di cui alla lettera a): a) le parti che non sono
in grado di approvare una modifica agli allegati da IV a XI lo notificano per
iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione
della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di
aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una
sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo
strumento di accettazione presso il depositario, la modifica ai suddetti
allegati avrà effetto per tale parte; b) qualsiasi modifica
degli allegati da IV a XI non entra in vigore se un numero complessivo di
sedici o più parti: i) ha fatto pervenire una
notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a); oppure ii) ha respinto la
procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento
di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3. M. Articolo 15 È aggiunto un nuovo
paragrafo 4, con il seguente testo: 4. Uno Stato o un'organizzazione
regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere
vincolato dalle procedure di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 7, per
quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI. N. Nuovo articolo 18 bis Un nuovo articolo 18
bis è inserito dopo l'articolo 18: Articolo 18 bis
Denuncia dei protocolli Quando tutte le parti che
hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno
depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di
adesione al presente protocollo con il depositario conformemente all'articolo
15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente
sottoscritti e di seguito elencati: a) il protocollo di
Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di
zolfo o dei loro flussi transfrontalieri; b) il protocollo di Sofia
del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o i loro
flussi transfrontalieri; c) il protocollo di
Ginevra del 1991 concernente la lotta contro le emissioni di composti organici
volatili o i loro flussi transfrontalieri; d) il protocollo di Oslo
del 1994 relativo a un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo. O. Allegato II Il testo dell'allegato II
è sostituito dal testo seguente: Impegni di riduzione
delle emissioni 1. Gli impegni di
riduzione delle emissioni elencati nelle tabelle sottostanti si riferiscono
alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 10, del presente
protocollo. 2. Nella tabella 1 sono
riportati i limiti di emissione per il biossido di zolfo (SO2), gli
ossidi di azoto (NOx), l'ammoniaca (NH3) e i composti
organici volatili (COV) dal 2010 al 2020, espressi in migliaia di tonnellate
metriche (tonnellate) per le parti che hanno ratificato il presente protocollo
prima del 2010. 3. Le tabelle da 2 a 6
includono gli impegni di riduzione delle emissioni di SO2, NOx,
NH3, COV e PM2,5 per il 2020 e oltre. Tali impegni sono espressi in
percentuale di riduzione rispetto al livello di emissioni del 2005. 4. Le stime delle
emissioni per il 2005, elencate nelle tabelle da 2 a 6, sono espresse in
migliaia di tonnellate e rappresentano i migliori dati disponibili più recenti,
comunicati dalle parti nel 2012. Tali stime sono riportate unicamente a titolo
informativo e, in caso siano disponibili informazioni migliori, le stime
possono essere aggiornate dalle parti nel momento in cui esse segnalano i dati
sulle emissioni nell'ambito del presente protocollo. Sul sito web della
convenzione il segretariato conserva e aggiorna periodicamente una tabella
delle stime più recenti comunicate dalle parti, per informazione. Gli impegni
di riduzione percentuale delle emissioni, elencati nelle tabelle da 2 a 6, si
applicano alle stime 2005 più aggiornate, segnalate dalle parti al segretario
esecutivo della Commissione. 5. Se in un dato anno una
parte rileva che, a causa di un inverno particolarmente rigido, di un'estate
particolarmente secca o di variazioni impreviste nelle attività economiche,
quali la perdita di capacità nel sistema di alimentazione elettrica a livello
nazionale o in un paese confinante, essa non può rispettare i suoi impegni di
riduzione delle emissioni, detta parte può soddisfare gli obblighi assunti
calcolando la media tra le emissioni annue nazionali per l'anno in questione,
per l'anno precedente all'anno considerato e per l'anno successivo, a
condizione che tale media non sia superiore all'impegno assunto. Tabella 1 Limiti di emissione
dal 2010 al 2020 per le parti contraenti che hanno ratificato il presente
protocollo prima del 2010 (in migliaia di tonnellate all'anno) || Parte contraente || Ratifica || SO2 || NOx || NH3 || Composti organici volatili (COV) || || || || || || 1 || Belgio || 2007 || 106 || 181 || 74 || 144 2 || Bulgaria || 2005 || 856 || 266 || 108 || 185 3 || Croazia || 2008 || 70 || 87 || 30 || 90 4 || Cipro || 2007 || 39 || 23 || 9 || 14 5 || Repubblica ceca || 2004 || 283 || 286 || 101 || 220 6 || Danimarca || 2002 || 55 || 127 || 69 || 85 7 || Finlandia || 2003 || 116 || 170 || 31 || 130 8 || Francia || 2007 || 400 || 860 || 780 || 1 100 9 || Germania || 2004 || 550 || 1 081 || 550 || 995 10 || Ungheria || 2006 || 550 || 198 || 90 || 137 11 || Lettonia || 2004 || 107 || 84 || 44 || 136 12 || Lituania || 2004 || 145 || 110 || 84 || 92 13 || Lussemburgo || 2001 || 4 || 11 || 7 || 9 14 || Paesi Bassi || 2004 || 50 || 266 || 128 || 191 15 || Norvegia || 2002 || 22 || 156 || 23 || 195 16 || Portogallo || 2005 || 170 || 260 || 108 || 202 17 || Romania || 2003 || 918 || 437 || 210 || 523 18 || Slovacchia || 2005 || 110 || 130 || 39 || 140 19 || Slovenia || 2004 || 27 || 45 || 20 || 40 20 || Spagna a || 2005 || 774 || 847 || 353 || 669 21 || Svezia || 2002 || 67 || 148 || 57 || 241 22 || Svizzera || 2005 || 26 || 79 || 63 || 144 23 || Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord || 2005 || 625 || 1 181 || 297 || 1 200 24 || Stati Uniti d'America || 2004 || b || c || || d 25 || Unione europea || 2003 || 7 832 || 8 180 || 4 294 || 7 585 a Le cifre riguardano la parte europea del paese. b Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli
Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a
16 013 000 tonnellate corte per le emissioni totali di zolfo
prevenienti dalla ZGEI indicata, dai 48 Stati contigui e dal Distretto di
Columbia. Tale cifra è equivalente a 14 527 000 tonnellate. c Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli
Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a
6 897 000 tonnellate corte per il totale delle emissioni di NOx provenienti dalla ZGEI indicata e da Connecticut, Delaware,
Distretto di Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland,
Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio,
Pennsylvania Rhode Island, Virginia, Vermont, West Virginia e Wisconsin. Tale
cifra è equivalente a 6 257 000 tonnellate. d Al momento dell'accettazione
del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d'America hanno fornito un
obiettivo indicativo per il 2010 pari a 4 972 000 tonnellate corte
per il totale delle emissioni di COV provenienti dalla ZGEI indicata e da Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Illinois, Indiana,
Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey,
New York, Ohio, Pennsylvania Rhode Island, Virginia, Vermont, West Virginia e
Wisconsin. Tale cifra è equivalente a 4 511 000 tonnellate. Tabella 2 Impegni di riduzione
delle emissioni di biossido di zolfo per il 2020 e oltre || Parti della convenzione || Livelli di emissione 2005 in migliaia di tonnellate di SO2 || Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) || || || 1 || Austria || 27 || 26 2 || Bielorussia || 79 || 20 3 || Belgio || 145 || 43 4 || Bulgaria || 777 || 78 5 || Canada a || || 6 || Croazia || 63 || 55 7 || Cipro || 38 || 83 8 || Repubblica ceca || 219 || 45 9 || Danimarca || 23 || 35 10 || Estonia || 76 || 32 11 || Finlandia || 69 || 30 12 || Francia || 467 || 55 13 || Germania || 517 || 21 14 || Grecia || 542 || 74 15 || Ungheria || 129 || 46 16 || Irlanda || 71 || 65 17 || Italia || 403 || 35 18 || Lettonia || 6,7 || 8 19 || Lituania || 44 || 55 20 || Lussemburgo || 2,5 || 34 21 || Malta || 11 || 77 22 || Paesi Bassi b || 65 || 28 23 || Norvegia || 24 || 10 24 || Polonia || 1 224 || 59 25 || Portogallo || 177 || 63 26 || Romania || 643 || 77 27 || Slovacchia || 89 || 57 28 || Slovenia || 40 || 63 29 || Spagna b || 1 282 || 67 30 || Svezia || 36 || 22 31 || Svizzera || 17 || 21 32 || Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord || 706 || 59 33 || Stati Uniti d'America c || || 34 || Unione europea || 7 828 || 59 a Alla ratifica, accettazione o
approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di
zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia
presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli
complessivi delle emissioni di zolfo per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su
scala nazionale o all'interno della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in
tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La
ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del
protocollo. b Le cifre riguardano la parte
europea del paese. c Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla
modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America
forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di
zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore
indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di zolfo
per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali
modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati
Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà
inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come
adeguamento dell'allegato III. Tabella 3 Impegni di riduzione
delle emissioni per gli ossidi di azoto per il 2020 e oltrea || Parti della convenzione || Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NO2 || Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) || || || 1 || Austria || 231 || 37 2 || Bielorussia || 171 || 25 3 || Belgio || 291 || 41 4 || Bulgaria || 154 || 41 5 || Canada b || || 6 || Croazia || 81 || 31 7 || Cipro || 21 || 44 8 || Repubblica ceca || 286 || 35 9 || Danimarca || 181 || 56 10 || Estonia || 36 || 18 11 || Finlandia || 177 || 35 12 || Francia || 1 430 || 50 13 || Germania || 1 464 || 39 14 || Grecia || 419 || 31 15 || Ungheria || 203 || 34 16 || Irlanda || 127 || 49 17 || Italia || 1 212 || 40 18 || Lettonia || 37 || 32 19 || Lituania || 58 || 48 20 || Lussemburgo || 19 || 43 21 || Malta || 9,3 || 42 22 || Paesi Bassi c || 370 || 45 23 || Norvegia || 200 || 23 24 || Polonia || 866 || 30 25 || Portogallo || 256 || 36 26 || Romania || 309 || 45 27 || Slovacchia || 102 || 36 28 || Slovenia || 47 || 39 29 || Spagna c || 1 292 || 41 30 || Svezia || 174 || 36 31 || Svizzera d || 94 || 41 32 || Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord || 1 580 || 55 33 || Stati Uniti d'America e || || 34 || Unione europea || 11 354 || 42 a Le emissioni dal suolo non sono incluse nelle stime 2005 per gli
Stati membri dell'UE. b Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al
presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi
stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale
o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la
riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di ossidi di azoto per il
2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce
a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in
calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato
III del protocollo. c Le cifre riguardano la parte europea del paese. d Comprese le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni
agricoli (NRF 4D). e Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla
modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America
forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di
ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un
valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi degli ossidi di
azoto per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali
modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati
Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà
inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come
adeguamento dell'allegato III. Tabella 4 Impegni di riduzione
delle emissioni di ammoniaca per il 2020 e oltre || Parti della convenzione || Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NH3 || Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) || || || 1 || Austria || 63 || 1 2 || Bielorussia || 136 || 7 3 || Belgio || 71 || 2 4 || Bulgaria || 60 || 3 5 || Croazia || 40 || 1 6 || Cipro || 5,8 || 10 7 || Repubblica ceca || 82 || 7 8 || Danimarca || 83 || 24 9 || Estonia || 9,8 || 1 10 || Finlandia || 39 || 20 11 || Francia || 661 || 4 12 || Germania || 573 || 5 13 || Grecia || 68 || 7 14 || Ungheria || 80 || 10 15 || Irlanda || 109 || 1 16 || Italia || 416 || 5 17 || Lettonia || 16 || 1 18 || Lituania || 39 || 10 19 || Lussemburgo || 5,0 || 1 20 || Malta || 1,6 || 4 21 || Paesi Bassi a || 141 || 13 22 || Norvegia || 23 || 8 23 || Polonia || 270 || 1 24 || Portogallo || 50 || 7 25 || Romania || 199 || 13 26 || Slovacchia || 29 || 15 27 || Slovenia || 18 || 1 28 || Spagna a || 365 || 3 29 || Svezia || 55 || 15 30 || Svizzera || 64 || 8 31 || Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord || 307 || 8 32 || Unione europea || 3 813 || 6 a Le cifre riguardano la parte europea del paese. Tabella 5 Impegni di riduzione
delle emissioni di composti organici volatili (COV) per il 2020 e oltre || Parti della convenzione || Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di COV || Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) || || || 1 || Austria || 162 || 21 2 || Bielorussia || 349 || 15 3 || Belgio || 143 || 21 4 || Bulgaria || 158 || 21 5 || Canada a || || 6 || Croazia || 101 || 34 7 || Cipro || 14 || 45 8 || Repubblica ceca || 182 || 18 9 || Danimarca || 110 || 35 10 || Estonia || 41 || 10 11 || Finlandia || 131 || 35 12 || Francia || 1 232 || 43 13 || Germania || 1 143 || 13 14 || Grecia || 222 || 54 15 || Ungheria || 177 || 30 16 || Irlanda || 57 || 25 17 || Italia || 1 286 || 35 18 || Lettonia || 73 || 27 19 || Lituania || 84 || 32 20 || Lussemburgo || 9,8 || 29 21 || Malta || 3,3 || 23 22 || Paesi Bassi b || 182 || 8 23 || Norvegia || 218 || 40 24 || Polonia || 593 || 25 25 || Portogallo || 207 || 18 26 || Romania || 425 || 25 27 || Slovacchia || 73 || 18 28 || Slovenia || 37 || 23 29 || Spagna b || 809 || 22 30 || Svezia || 197 || 25 31 || Svizzera c || 103 || 30 32 || Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord || 1 088 || 32 33 || Stati Uniti d'America d || || 34 || Unione europea || 8 842 || 28 a Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al
presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi
stimati delle emissioni di COV relativi al 2005, su scala nazionale o per la
ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione
dei livelli complessivi delle emissioni di COV per il 2020, rispetto ai livelli
2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in
tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La
ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del
protocollo. b Le cifre riguardano la parte europea del paese. c Comprese le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni
agricoli (NRF 4D). d Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla
modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America
forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di
COV relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore
indicativo per la riduzione dei livelli complessivi dei COV per il 2020,
rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate
alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati Uniti al protocollo. La
voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in
calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell'allegato
III. Tabella 6 Impegni di riduzione delle emissioni di PM2,5 per il
2020 e oltre || Parti della convenzione || Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di PM2.5 || Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) || || || 1 || Austria || 22 || 20 2 || Bielorussia || 46 || 10 3 || Belgio || 24 || 20 4 || Bulgaria || 44 || 20 5 || Canada a || || 6 || Croazia || 13 || 18 7 || Cipro || 2,9 || 46 8 || Repubblica ceca || 22 || 17 9 || Danimarca || 25 || 33 10 || Estonia || 20 || 15 11 || Finlandia || 36 || 30 12 || Francia || 304 || 27 13 || Germania || 121 || 26 14 || Grecia || 56 || 35 15 || Ungheria || 31 || 13 16 || Irlanda || 11 || 18 17 || Italia || 166 || 10 18 || Lettonia || 27 || 16 19 || Lituania || 8,7 || 20 20 || Lussemburgo || 3,1 || 15 21 || Malta || 1,3 || 25 22 || Paesi Bassi b || 21 || 37 23 || Norvegia || 52 || 30 24 || Polonia || 133 || 16 25 || Portogallo || 65 || 15 26 || Romania || 106 || 28 27 || Slovacchia || 37 || 36 28 || Slovenia || 14 || 25 29 || Spagna b || 93 || 15 30 || Svezia || 29 || 19 31 || Svizzera || 11 || 26 32 || Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord || 81 || 30 33 || Stati Uniti d'America c || || 34 || Unione europea || 1 504 || 22 a Alla ratifica, accettazione o
approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di PM
relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata
una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle
emissioni di PM per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o all'interno
della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà
inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà
offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo. b Le cifre riguardano la parte
europea del paese. c Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla
modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America
forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di
PM2,5 relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore
indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di PM2,5
per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; La voce a) sarà inserita
in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. P. Allegato
III 1. Nella
frase sotto il titolo, i termini "viene inserita la seguente zona di
gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)" sono sostituiti da "vengono
inserite le seguenti zone di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)". 2. Sono
aggiunti un nuovo titoletto e un nuovo paragrafo prima della voce relativa alla
ZGEI della Federazione russa, con il seguente testo: ZGEI del Canada La ZGEI per lo zolfo per
il Canada ha una superficie di 1 milione di km2 che comprende l'intero
territorio delle province dell'Isola Principe Edoardo, Nuova Scozia e New
Brunswick, tutto il territorio della provincia del Québec a sud di una linea
retta tra Havre-Saint-Pierre sulla costa settentrionale del Golfo di San
Lorenzo e il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea
costiera della Baia di James, e tutto il territorio dell'Ontario a sud di una
linea retta tra il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la
linea costiera della Baia di James e il fiume Nipigon, vicino alla sponda
settentrionale del Lago Superiore. 3. Il
paragrafo sotto il titoletto "ZGEI per la Federazione russa" è
sostituito dal seguente paragrafo: La ZGEI per la
Federazione russa corrisponde al territorio europeo della Federazione russa. Il
territorio europeo della Federazione russa è parte del territorio russo che si
trova all'interno dei confini amministrativi e geografici delle entità
costituenti la Federazione russa situate nell'Europa dell'est al confine con il
continente asiatico, secondo la tradizionale linea di confine che passa da nord
a sud lungo la catena degli Urali, il confine con il Kazakhstan, verso il Mar
Caspio e poi lungo le frontiere nazionali con l'Azerbaigian e la Georgia, nel
Caucaso settentrionale e fino al Mar Nero. Q. Allegato IV 1. Il testo
dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente: Valori limite per le emissioni di zolfo
provenienti da fonti fisse 1. La parte A è applicabile
alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è
applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. A. Parti diverse dal Canada e dagli
Stati Uniti d'America 2. Ai fini della presente
parte A, per "valore limite di emissione" s'intende la quantità di SO2
(o di SOx dove indicato) contenuta negli scarichi gassosi
prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non viene specificato
diversamente, tale valore è calcolato in termini di massa di SO2 (SOx
espresso come SO2) per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3),
in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a
273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di
scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna
categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la
concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di
avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto. 3. È necessario
verificare il rispetto dei valori limite di emissione, dei gradi minimi di
desolforazione, dei gradi di recupero e dei valori limite del tenore di zolfo: a) le emissioni sono
sorvegliate mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la
stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato
mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro
metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di
misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l'emissione
media mensile convalidata non supera il valore limite, salvo indicazione
contraria per la singola categoria di fonti. In caso di misurazioni discontinue
o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori
limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato
numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera i valori limite
di emissione. Ai fini della verifica può essere presa in considerazione l'inesattezza
dei metodi di misurazione; b) per gli impianti di
combustione che applicano i gradi minimi di desolforazione di cui al punto 5,
lettera a), punto ii), è necessario inoltre sorvegliare periodicamente il
tenore di zolfo del carburante e informare le autorità competenti circa
eventuali modifiche sostanziali del tipo di combustibile utilizzato. I tassi di
desolforazione si applicano come valori medi mensili; c) il rispetto del grado
minimo di recupero dello zolfo è verificato mediante misurazioni periodiche o
qualsiasi altro metodo appropriato dal punto di vista tecnico; d) il rispetto dei valori
limite di zolfo per il gasolio è verificato mediante misurazioni periodiche
mirate. 4. La sorveglianza delle
sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo,
nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i
metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono
effettuati conformemente alle norme istituite dal Comitato europeo di
normalizzazione (norme CEN). Qualora non siano disponibili norme CEN, si
applicano norme istituite dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione
(norme ISO), norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la
disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 5. Le seguenti lettere
a), b), c) e d) prevedono disposizioni particolari per gli impianti di
combustione di cui al punto 7: a) una parte può derogare
all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7 nei
seguenti casi: i) per un impianto di
combustione che utilizza abitualmente carburante a basso tenore di zolfo, se l'operatore
non è in grado di rispettare i valori limite a causa di un'interruzione della
fornitura di carburante a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di
penuria grave; ii) per un impianto di
combustione alimentato con combustibile solido indigeno che non può rispettare
i valori limite di emissione di cui al punto 7, nel qual caso devono essere
rispettati almeno i seguenti valori limite per i tassi di desolforazione: aa) impianto esistente: 50-100 MWth: 80%; bb) impianto
esistente: 100–300 MWth: 90%; cc) impianto
esistente: > 300 MWth: 95%; dd) impianto
nuovo: 50–300 MWth: 93%; ee) impianto
nuovo: > 300 MWth: 97%; iii) per impianti di
combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono
ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via di un'improvvisa
interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere
dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico; iv) per impianti di
combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di
17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31
dicembre 2023; v) per impianti di combustione
esistenti che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati
messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media
mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori
limite di emissione: aa) per i combustibili solidi: 800 mg/m³; bb) per i combustibili liquidi:
850 mg/m³ per gli impianti con una potenza termica nominale non superiore
a 300 MWth; 400 mg/m³ per gli impianti aventi una potenza termica nominale
superiore a 300 MWth; b) qualora la capacità di
un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite
di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano all'ampliamento
oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media
ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti,
nuova ed esistente, dell'impianto; c) le parti provvedono
affinché vengano previste disposizioni relative al cattivo funzionamento o al
guasto degli impianti di abbattimento; d) nel caso di impianti
di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o
più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media
ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei
combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile. 6. Le parti possono
applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione e trattamento
all'interno di una raffineria di olio minerale possono essere esentati dal
rispetto dei singoli valori limite per l'SO2 di cui al presente
allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla per l'SO2
determinato sulla base delle migliori tecniche disponibili. 7. Impianti di
combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth:[1] Tabella 1 Valori limite per le
emissioni di SO2 da impianti di combustionea Tipo di carburante || Potenza termica (MWth) || valori limite di emissione per SO2 mg/m³ b || || Combustibili solidi || 50–100 || Impianti nuovi: 400 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) Impianti esistenti: 400 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) 100–300 || Impianti nuovi: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) Impianti esistenti: 250 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) >300 || Impianti nuovi: 150 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) (FBC: 200) 150 (torba) (FBC: 200) 150 (biomassa) Impianti esistenti: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 200 (torba) 200 (biomassa) Combustibili liquidi || 50–100 || Impianti nuovi: 350 Impianti esistenti: 350 100–300 || Impianti nuovi: 200 Impianti esistenti: 250 >300 || Impianti nuovi: 150 Impianti esistenti: 200 Combustibili gassosi in generale || >50 || Impianti nuovi: 35 Impianti esistenti: 35 Gas liquefatto || >50 || Impianti nuovi: 5 Impianti esistenti: 5 Gas da forno a coke e gas d'altoforno || >50 || Impianti nuovi: 200 per il gas d'altoforno 400 per il gas da forno a coke Impianti esistenti: 200 per il gas d'altoforno 400 per il gas da forno a coke Residui di raffineria gassificati || > 50 || Impianti nuovi: 35 Impianti esistenti: 800 Nota: FBC = combustione a letto fluido
(circolante, a pressione, a bolle). a I valori limite di emissione
non sono applicabili, in particolare: ·
agli impianti in cui i prodotti
della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o
qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; ·
agli impianti di
postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della
combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; ·
agli impianti per la
rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; ·
agli impianti per la
conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; ·
ai reattori utilizzati nell'industria
chimica; ·
ai forni a coke a batteria, ·
ai cowper; ·
alle caldaie a recupero negli
impianti per la produzione della pasta di carta; ·
agli inceneritori di rifiuti; e
·
agli impianti alimentati da motori
diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal
combustibile utilizzato. b Il tenore di O2 di riferimento è pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i
combustibili liquidi e gassosi. 8. Gasolio: Tabella 2 Valori limite per il tenore di zolfo nel
gasolioa || tenore di zolfo (% in peso) || Gasolio || < 0,10 a Per "gasolio" si
intende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il
combustibile per uso marittimo, di cui al codice NC 2710 19 25,
2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, o qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso
marittimo, di cui meno del 65% in volume (comprese le perdite) distilla a
250 ºC e del quale almeno l'85% in volume (comprese le perdite) distilla a
350 ºC secondo il metodo ASTM D86. I combustibili diesel, ossia i gasoli
specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per veicoli a
propulsione autonoma, sono esclusi dalla presente definizione. La definizione
non comprende inoltre i combustibili utilizzati in veicoli stradali e non
stradali e nei trattori agricoli. 9. Raffinerie di
olio minerale e di gas: Unità di recupero
dello zolfo: per impianti che producono oltre 50 Mg di zolfo al giorno: Tabella 3 Valore limite espresso
come grado minimo di recupero dello zolfo delle unità di recupero dello zolfo Tipo di impianto || Grado minimo di recupero dello zolfo (%)a || Impianto nuovo || 99,5 Impianto esistente || 98,5 a Il grado di recupero dello
zolfo è dato dalla percentuale dell'H2S importato che viene convertita in zolfo
elementare, come media annuale. 10. Produzione
di biossido di titanio: Tabella 4 Valori limite per le
emissioni di SOx derivanti dalla produzione di biossido di titanio
(media annua) Tipo di impianto || valori limite di emissione per SOx (espresso come SO2) (kg/t di TiO2) || Procedimento al solfato, emissioni totali || 6 Procedimento con cloruro, emissioni totali || 1,7 B. Canada 11. Per
le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le
emissioni di ossidi di zolfo tenendo conto delle informazioni disponibili sulle
tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e
dei documenti elencati di seguito: a) Order Adding
Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Act, 1999. SOR/2011-34;
b) Proposed
Regulation, Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian
Environmental Protection Act, 1999; c) New Source
Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation; d) National
Emission Guidelines for Stationary Combustion Turbines. PN1072; e) Operating and Emission Guidelines for
Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085. C. Stati Uniti d'America 12. I
valori limite per ridurre le emissioni di biossido di zolfo prodotte da fonti
fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle
quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito: a) Electric
Utility Steam Generating Units — 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte
60, sottoparti D e Da; b) Industrial-Commercial-Institutional
Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc; c) Sulphuric Acid
Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte H; d) Petroleum
Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja; e) Primary Copper
Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P; f) Primary Zinc
Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q; g) Primary Lead
Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R; h) Stationary Gas
Turbines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte GG; i) Onshore Natural
Gas Processing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte LLL; j) Municipal Waste
Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea e Eb; k) Hospital/Medical/Infectious
Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec; l) Stationary
Combustion Turbines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKKK; m) Small Municipal
Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA; n) Commercial and
Industrial Solid Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CCCC; o) Other Solid Waste
Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE. R. Allegato V Il testo dell'allegato V
è sostituito dal seguente: Valori limite per le emissioni di ossidi
di azoto prodotte da fonti fisse 1. La parte A è
applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la
parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. A. Parti diverse dal Canada e dagli
Stati Uniti d'America 2. Ai fini della presente
parte A, per "valore limite di emissione" s'intende la quantità di NOx
(somma di NO e NO2 espressa come NO2) contenuta negli
scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non
diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di NOx
per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di
temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il
tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati
nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito
procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti
negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione
dell'impianto. 3. Le emissioni sono
sorvegliate in tutti i casi tramite misurazioni per NOx o mediante calcoli o
tramite una combinazione di questi due metodi che raggiunga almeno la stessa
precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante
misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo
tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di
misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l'emissione
media mensile convalidata non supera tali valori. In caso di misurazioni
discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o
determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio
basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non
supera tali valori limite di emissione. L'inesattezza dei metodi di misurazione
può essere presa in considerazione ai fini della verifica. 4. La sorveglianza delle
sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo,
nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione
e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono
effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme
CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di
assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 5. Disposizioni
particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 6: a) una parte può derogare
all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 6 nei
seguenti casi: i) per impianti di
combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono
ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via di un'improvvisa
interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere
dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico; ii) per gli impianti di
combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di
17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31
dicembre 2023; iii) per impianti di
combustione esistenti, che non siano turbine a gas onshore (contemplate al
punto 7), che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati
messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media
mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori
limite di emissione: aa) per
combustibili solidi: 450 mg/m³; bb) per
combustibili liquidi: 450 mg/m³. b) qualora la capacità di
un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite
di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 6 si applicano all'ampliamento
interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato
come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di
entrambe le parti, nuova ed esistente, dell'impianto; c) le parti provvedono
affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di
malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento. d) nel caso di impianti
di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o
più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media
ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei
combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
Le parti possono applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione
e trattamento all'interno di una raffineria di olio minerale possono essere
esentati dal rispetto dei singoli valori limite per l'NOx di cui al
presente allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla
per l'NOx determinato sulla base delle migliori tecniche
disponibili. 6. Impianti di
combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth:[2] Tabella 1 Valori limite per le
emissioni di NOx da impianti di combustionea Tipo di carburante || Potenza termica (MWth) || Valori limite di emissione per NOx (mg/m³)b || || Combustibili solidi || 50–100 || Impianti nuovi: 300 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 450 (lignite polverizzata) 250 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 300 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 450 (lignite polverizzata) 300 (biomassa, torba) 100–300 || Impianti nuovi: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 200 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 250 (biomassa, torba) >300 || Impianti nuovi: 150 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) (generale) 150 (biomassa, torba) 200 (lignite polverizzata) Impianti esistenti: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 200 (biomassa, torba) Combustibili liquidi || 50–100 || Impianti nuovi: 300 Impianti esistenti: 450 100–300 || Impianti nuovi: 150 Impianti esistenti: 200 (generale) Impianti esistenti all'interno di raffinerie e impianti chimici: 450 (per la cottura dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, per il loro proprio consumo negli impianti di combustione e per la cottura dei residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale) >300 || Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 150 (generale) Impianti esistenti all'interno di raffinerie e impianti chimici: 450 (per la cottura dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, per il loro proprio consumo negli impianti di combustione e per la cottura dei residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale (< 500 MWth)) Gas naturale || 50–300 || Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 100 >300 || Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 100 Altri combustibili gassosi || >50 || Impianti nuovi: 200 Impianti esistenti: 300 a I valori limite di emissione
non sono applicabili, in particolare: ·
agli impianti in cui i
prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto,
essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; ·
agli impianti di
postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della
combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; ·
agli impianti per la
rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; ·
agli impianti per la
conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; ·
ai reattori utilizzati nell'industria
chimica; ·
ai forni a coke a batteria,
·
ai cowper; ·
alle caldaie a recupero
negli impianti per la produzione della pasta di carta; ·
agli inceneritori di
rifiuti; e ·
agli impianti alimentati da
motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal
combustibile utilizzato. b Il tenore di O2 di riferimento è pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i
combustibili liquidi e gassosi. 7. Turbine a
combustione onshore con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth:
i valori limite di emissione di NOx espressi come mg/Nm3
(con un tenore di O2 di riferimento del 15%) devono essere applicati
a un'unica turbina. I valori limite di emissione della tabella 2 si
applicano soltanto con un carico superiore al 70%. Tabella 2 Valori limite delle
emissioni di NOx rilasciate da turbine a combustione onshore
(comprese le turbine a gas a ciclo combinato — Combined Cycle Gas turbines,
CCGT) Tipo di carburante || Potenza termica (MWth) || Valori limite di emissione per NOx (mg/m³)a || || Combustibili liquidi (distillati medi e leggeri) || > 50 || Impianti nuovi: 50 Impianti esistenti: 90 (generale) 200 (impianti in funzione per meno di 1 500 ore all'anno) Gas naturaleb || > 50 || Impianti nuovi: 50 (generale)d Impianti esistenti: 50 (generale)c,d 150 (impianti in funzione per meno di 1 500 ore all'anno) Altri gas || > 50 || Impianti nuovi: 50 Impianti esistenti: 120 (generale) 200 (impianti in funzione per meno di 1 500 ore all'anno) a Le turbine a gas per
casi di emergenza in funzione per meno di 500 ore all'anno sono escluse. b Il gas naturale è metano
presente in natura che contiene non più del 20% (in volume) di gas inerti ed altri
costituenti. c 75 mg/m3 nei casi elencati di seguito, in cui l'efficienza della
turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base: ·
turbine a gas usate in un
sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di
efficienza globale superiore al 75%; ·
turbine a gas usate in
impianti a ciclo combinato che hanno un grado medio annuo di efficienza
elettrica globale superiore al 55%; ·
turbine a gas per
trasmissioni meccaniche. d Per quelle turbine a
gas che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alla nota c) in calce,
ma con un grado di efficienza superiore al 35%, determinato alle condizioni ISO
di carico di base, il valore limite di emissione di NOx sarà pari a
50 x η / 35, dove η è l'efficienza della turbina
a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale. 8. Produzione di
cemento: Tabella 3 Valori limite per le
emissioni di NOx derivanti dalla produzione di clinker di cementoa Tipo di impianto || Valore limite di emissione per NOx (mg/m³) || Generale (impianti esistenti e nuovi) || 500 Forni Lepol e forni rotativi lunghi nei quali nessun rifiuto viene coincenerito || 800 a Impianti per la
produzione di clinker di cemento nei forni rotativi con capacità >
500 Mg/giorno o in altri forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di O2 di riferimento è pari al 10%. 9. Motori fissi Tabella 4 Valori limite per le
emissioni di NOx prodotte da motori fissi nuovi Tipo di motore, potenza, specifiche del combustibile || Valore limite di emissione a,b,c (mg/m³) || Motori a gas > 1 MWth Motori ad accensione comandata (= a ciclo Otto) per tutti i combustibili gassosi || 95 (a combustione magra perfezionata) 190 (a combustione magra standard o a combustione ricca con catalizzatore) Motori a doppia alimentazione > 1 MWth In modalità a gas (per tutti i combustibili gassosi) In modalità liquida (per tutti i combustibili liquidi)d 1–20 MWth > 20 MWth || 190 225 225 Motori diesel > 5 MWth (accensione spontanea) Regime basso (< 300 giri/min) / medio (300-1 200 giri/min) 5–20 MWth Olio combustibile pesante (HFO) e bio-oli Olio combustibile leggero (LFO) e gas naturale (GN) > 20 MWth HFO e bio-oli LFO e GN Regime alto (>1 200 giri/min) || 225 190 190 190 190 Nota: Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15%[3]. a Questi valori non sono applicabili a motori in funzione per meno di
500 ore all'anno. b Qualora non fosse attualmente possibile applicare la riduzione
catalitica selettiva (RCS) per ragioni tecniche e logistiche (ad esempio su
isole remote o dove non possa essere garantita la disponibilità di quantità
sufficienti di combustibile di alta qualità), può essere applicato un periodo
di transizione di 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per
una parte, per motori diesel e motori a doppia alimentazione. Nel corso di
questo periodo si applicano i seguenti valori limite di emissione: ·
Motori a doppia
alimentazione: 1,850 mg/m³ in modalità liquida; 380 mg/m3 in
modalità a gas; ·
Motori diesel — Regime
basso (< 300 giri/min) e medio (300-1 200 rpm):
1 300 mg/m³ per i motori tra 5 e 20 MWth; 1,850 mg/m³ per i
motori > 20 MWth; ·
Motori diesel —
Regime alto (> 1 200 rpm): 750 mg/m³. c I motori in funzione tra 500 e
1 500 ore operative all'anno possono essere esonerati dal rispetto di
questi valori limite di emissione nel caso in cui applichino misure primarie
per limitare le emissioni di NOx e soddisfino i valori limite di emissione di
cui alla nota in calce b); d Una parte può derogare
all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione per gli impianti di
combustione che utilizzano combustibili gassosi ma che debbano ricorrere
eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa
interruzione della fornitura di gas e che per tale motivo dovrebbero essere
dotati di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni,
salvo nei casi in cui vi sia un'assoluta necessità di continuare le forniture
di energia. 10. Impianti
di sinterizzazione per minerali di ferro: Tabella 5 Valori limite per le
emissioni di NOx prodotte da impianti di sinterizzazione per
minerali di ferro Tipo di impianto || Valore limite di emissione per NOx (mg/m³) || Impianti di sinterizzazione: impianto nuovo || 400 Impianti di sinterizzazione: impianto esistente || 400 a Produzione e lavorazione di
metalli: impianti per l'arrostimento o la sinterizzazione di minerali
metalliferi, impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la colata continua, aventi una capacità superiore a 2,5
Mg/ora, impianti per la lavorazione dei metalli ferrosi (laminatoi a caldo >
20 Mg/ora di acciaio grezzo). b In deroga al punto 3, questi
valori limite di emissione dovrebbero essere considerati come media su un
periodo di tempo significativo. 11. Produzione
di acido nitrico: Tabella 6 Valori limite per le
emissioni di NOx derivanti dalla produzione di acido nitrico,
escluse le unità di concentrazione degli acidi Tipo di impianti || Valore limite di emissione per NOx (mg/m³) || Impianti nuovi || 160 Impianti esistenti || 190 B. Canada 12. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti
valori limite per ridurre le emissioni di NOx tenendo conto delle
informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite
applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguono: a) New Source Emission Guidelines for
Thermal Electricity Generation; b) National Emission Guidelines for Stationary
Combustion Turbines. PN1072; c) National Emission Guidelines for Cement Kilns.
PN1284; d) National Emission Guidelines for Industrial/Commercial
Boilers and Heaters. PN1286; e) Operating and Emission Guidelines for
Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085; f) Management Plan for Nitrogen Oxides (NOx) and
Volatile Organic Compounds (VOCs) — Phase I. PN1066; g) Operating and Emission Guidelines for Municipal
Solid Waste Incinerators. PN1085. C. Stati Uniti d'America 13. I
valori limite per ridurre le emissioni di Nox prodotte da fonti
fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle
quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito: a) Coal-fired Utility Units - 40 Code of
Federal Regulations (C.F.R.), parte 76; b) Electric Utility Steam Generating Units - 40 C.F.R.,
parte 60, sottoparti D e Da; c) Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating
Units - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Db; d) Nitric Acid Plants - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte G; e) Stationary Gas Turbines — 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte GG; f) Municipal
Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea e Eb; g) Hospital/Medical/Infectious
Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec; h) Petroleum
Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja; i) Stationary
Internal Combustion Engines — Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte JJJJ; j) Stationary
Internal Combustion Engines — Compression Ignition, 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte IIII; k) Stationary
Combustion Turbines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKKK; l) Small
Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA; m) Portland
Cement —40 C.F.R., parte 60, sottoparte F; n) Commercial
and Industrial Solid Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CCCC; o) Other
Solid Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE. S. Allegato
VI Il testo dell'allegato VI
è sostituito dal testo seguente: Valori limite per i composti organici
volatili prodotti da fonti fisse 1. La parte A
è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la
parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. A. Parti diverse dal Canada e dagli
Stati Uniti d'America 2. Questa
parte del presente allegato riguarda le fonti fisse di emissioni di composti
organici volatili (COV) elencate nei punti da 8 a 22, in appresso. Non sono
compresi gli impianti o le parti di impianti destinati alla ricerca, allo
sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi. I valori soglia
sono indicati nelle tabelle settoriali che compaiono di seguito che si
riferiscono, generalmente, al consumo di solventi o alla portata massica delle
emissioni. Se un operatore svolge varie attività rientranti nella stessa
sottovoce presso il medesimo impianto di uno stesso sito, il consumo di solventi
o la portata massica delle emissioni delle suddette attività vengono sommati.
Se non viene indicato alcun valore limite, a tutti gli impianti interessati
viene applicato il valore limite predeterminato. 3. Ai
fini della parte A del presente allegato s'intende per: a)
"deposito e distribuzione di benzina": il caricamento di autocarri,
vagoni ferroviari, chiatte e navi marittime presso i depositi e le stazioni di
spedizione di olio minerale delle raffinerie, inclusi i veicoli che fanno
rifornimento alle stazioni di servizio; b)
"rivestimento adesivo": qualsiasi attività mediante la quale si
applica un adesivo alla superficie, ad esclusione del rivestimento e della
laminazione adesivi associati ai processi di stampa e alla laminazione del
legno e della plastica; c)
"laminazione del legno e della plastica": qualsiasi attività che
faccia aderire l'uno all'altra legno e/o plastica per la produzione di
laminati; d)
"attività di rivestimento": qualsiasi attività che comporta una
singola applicazione o molteplici applicazioni di uno strato continuo di
rivestimento su: i)
veicoli nuovi definiti come veicoli di categoria M1 e di categoria N1, a
condizione che siano rivestiti presso lo stesso impianto dei veicoli di
categoria M1; ii)
cabine di autocarri, definite come cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento
integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 ed N3; iii)
furgoni e autocarri definiti come veicoli di categoria N1, N2 ed N3, escluse le
cabine degli autocarri; iv)
autobus definiti come veicoli di categoria M2 ed M3; v)
altre superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani,
navi, treni, ecc.; vi)
superfici di legno; vii)
superfici tessili, di tessuto, di film e di carta; e viii)
cuoio. Questa categoria di
fonti non comprende il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di
elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento prevede una
fase in cui lo stesso articolo viene stampato, la stampa è considerata parte dell'attività
di rivestimento. Non sono invece incluse le attività di stampa svolte come
attività separate. Nella definizione, s'intende per: ·
categoria M1: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente; ·
categoria M2: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg; ·
categoria M3: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg; ·
categoria N1: veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 Mg; ·
categoria N2: veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 Mg ma non
superiore a 12 Mg; ·
categoria N3: veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 Mg; e)
"verniciatura in continuo" (coil coating): qualsiasi attività
intesa a rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito,
leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento
con lamine in un processo in continuo; f)
"pulitura a secco": qualsiasi attività industriale o commerciale che
utilizza COV in un impianto per la pulitura di indumenti, elementi di
arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione
manuale di macchie e aloni nell'industria tessile e dell'abbigliamento; g)
"fabbricazione di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi": la
fabbricazione di preparati di rivestimento, vernici, inchiostri e adesivi, e di
prodotti intermedi, a condizione che vengano prodotti nello stesso impianto
mescolando pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altri
eccipienti. In questa categoria rientrano anche la dispersione, la
predispersione, l'ottenimento di una certa viscosità o colore e l'imballaggio
del prodotto finale in un contenitore; h)
"stampa": qualsiasi attività di riproduzione di un testo e/o di
immagini nella quale, grazie ad un vettore di immagine, l'inchiostro è
trasferito su una superficie e nella quale si applicano i seguenti
sottoprocessi: i)
"flessografia": un'attività di stampa rilievografica, con un supporto
dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si
trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri liquidi che
seccano mediante evaporazione; ii)
stampa heat-set web offset: un'attività di stampa con sistema a bobina
ed essicazione a caldo, con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante
e quella non stampante sono sullo stesso piano: per "sistema a bobina"
si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina
e non in fogli separati. La zona non stampante è trattata in modo da attirare
acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per
assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione
avviene in un forno dove si utilizza aria calda per scaldare il materiale
stampato; iii)
rotocalcografia per editoria: rotocalcografia per stampare carta destinata a
riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di
toluene; iv)
rotocalcografia: attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine
è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non
stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante
evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso
dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del
cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette; v)
attività di stampa con sistema a bobina: l'inchiostro è trasferito sulla
superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine
poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata
ermeticamente, usando inchiostri liquidi che si asciugano soltanto mediante
evaporazione. Per "sistema a bobina" si intende che il materiale da
stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati; vi)
laminazione associata all'attività di stampa: si fanno aderire insieme due o
più materiali flessibili per produrre laminati; vii)
verniciatura: attività mediante la quale una vernice o un rivestimento adesivo
vengono applicati a un materiale flessibile per sigillare successivamente il
materiale di imballaggio; i)
"fabbricazione di prodotti farmaceutici": sintesi chimica,
fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e,
se effettuata nello stesso sito, fabbricazione di prodotti intermedi; j)
"conversione di gomma naturale o sintetica": qualsiasi attività di
miscelatura, frantumazione, mescolatura, calandratura, estrusione e
vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e altre attività per la
lavorazione di gomma naturale o sintetica al fine di ottenere il prodotto
finale; k)
"pulitura delle superfici": qualsiasi attività, a parte la pulitura a
secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla
superficie di materiali, compresa la sgrassatura; viene considerata un'attività
di pulitura delle superfici qualsiasi attività di pulitura costituita da più
fasi eseguite prima o dopo qualsiasi fase di lavorazione. L'attività riguarda
la pulizia della superficie dei prodotti e non la pulizia delle attrezzature
utilizzate per i processi; l)
"condizioni standard": una temperatura di 273,15 K e una pressione di
101,3 kPa; m)
"composto organico": qualsiasi composto contenente almeno l'elemento
carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno,
zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei
carbonati e bicarbonati inorganici; n)
"composto organico volatile" (COV): qualsiasi composto organico,
nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di
0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in
condizioni d'uso particolari; o)
"solvente organico": qualsiasi COV usato da solo o in combinazione
con altri agenti, e che non subisca una trasformazione chimica, al fine di
dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente
di pulizia per dissolvere contaminanti, oppure come dissolventi, mezzo di
dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale,
plastificante o preservante; p)
"scarichi gassosi": gli effluenti gassosi finali contenenti COV o
altri inquinanti, emessi nell'atmosfera da un camino o da un dispositivo di
abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m3/h in
condizioni standard; q)
"estrazione di oli vegetali e grassi animali e raffinazione di oli
vegetali": attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre
sostanze vegetali, lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi e
depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o
sostanze animali; r)
"finitura di veicoli": qualsiasi attività industriale o commerciale
di rivestimento e le attività di sgrassamento associate per: i)
il rivestimento originale dei veicoli stradali, o di parti di essi, con
materiali tipo finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea
originale di produzione, o il rivestimento dei rimorchi (compresi i
semirimorchi); ii)
non rientra nel campo di applicazione del presente allegato la finitura dei
veicoli definita quale rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi,
realizzato nell'ambito della riparazione, conservazione o decorazione del
veicolo al di fuori dell'impianto di produzione. I prodotti impiegati nel
quadro di questa attività sono presi in considerazione nell'allegato XI; s)
"impregnazione del legno": qualsiasi attività di applicazione di
preservanti al legno; t)
"rivestimento di filo per avvolgimento": qualsiasi attività di
rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori,
motori, ecc.; u)
"emissione fuggitiva": qualsiasi emissione, non contenuta negli
scarichi gassosi, di COV nell'atmosfera, nel suolo e nelle acque e, se non
stabilito diversamente, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, comprese le
emissioni non catturate di COV rilasciate nell'ambiente esterno attraverso
finestre, porte, sfiati e aperture simili. I valori limite per le emissioni
fuggitive possono essere calcolati in base a un piano di gestione dei solventi
(cfr. l'appendice I del presente allegato); v)
"emissioni totali di COV": la somma delle emissioni fuggitive di COV
e delle emissioni di COV contenute negli scarichi gassosi; w)
"quantità immessa": la quantità di solventi organici e la loro
quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i
solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono
calcolati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività; x)
"valore limite di emissione" (VLE): la quantità massima di COV
(tranne il metano) emessa da un impianto che non deve essere superata durante
il normale esercizio. Per lo scarico gassoso, tale valore è calcolato in
termini di massa di COV per volume di scarico gassoso (espresso, se non
indicato diversamente, come mg C/m3), in condizioni standard di
temperatura e pressione del gas a secco. Nel determinare la concentrazione di
massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione
i volumi di gas aggiunti agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o
diluizione. I valori limite di emissione per lo scarico gassoso sono indicati
con la sigla VLEc; i valori limite di emissione per le emissioni fuggitive sono
indicati con la sigla VLEf; y)
"normale esercizio": tutti le fasi di esercizio, escluse le operazioni
di avvio e di chiusura e la manutenzione dell'impianto; z)
"sostanze pericolose per la salute umana": si dividono in due
categorie: i)
COV alogenati che presentano potenziali rischi di effetti irreversibili; e ii)
sostanze pericolose che si sono cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema
riproduttivo o che possono provocare cancro, possibili alterazioni genetiche
ereditarie, cancro per inalazione, ridurre la fertilità o provocare danni ai
feti: aa) "fabbricazione
di calzature": qualsiasi attività per la produzione di calzature o di
parte di esse; bb) "consumo
di solventi": il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un
impianto per anno civile o qualsiasi altro periodo di dodici mesi, dal quale è
detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo. 4. Devono
risultare soddisfatte le seguenti prescrizioni: a)
le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite
calcoli[4]
che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di
emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue,
omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido. Per le emissioni
negli scarichi gassosi, in caso di misurazioni in continuo, i valori limite di
emissione sono rispettati se l'emissione media mensile convalidata non supera i
valori limite. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre
procedure appropriate di determinazione, i valori limite di emissione sono
rispettati se il valore medio basato su tutte le misurazioni o su tutte le
altre procedure svolte nel corso di un esercizio di sorveglianza non supera i
valori limite. L'inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in
considerazione ai fini della verifica. I valori limite delle emissioni totali e
fuggitive si applicano come valori medi annui; b)
le concentrazioni di inquinanti atmosferici in condotte di gas sono misurate in
maniera rappresentativa. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e
le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei
sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento
per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN.
Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme
nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di
dati di qualità scientifica equivalente. 5. Per
i gas di scarico contenenti sostanze nocive per la salute umana si applicano i
seguenti valori limite di emissione: a)
20 mg/m³ (espresso come somma delle masse dei singoli composti) per gli
scarichi di COV alogenati ai quali siano attribuite le seguenti frasi di
rischio: "sospettato di provocare il cancro" e/o "sospettato di
provocare alterazioni genetiche", nei casi in cui il flusso di massa della
somma dei composti considerati è superiore o uguale a 100 g/h; b)
2 mg/m³ (espresso come somma delle masse dei singoli composti) per gli
scarichi di COV ai quali siano attribuite le seguenti frasi di rischio: "può
provocare il cancro", "può provocare alterazioni genetiche", "può
provocare il cancro se inalato", "può nuocere alla fertilità", "può
nuocere al feto", nei casi in cui il flusso di massa della somma dei
composti considerati è uguale o superiore a 10 g/h. 6. Per
le fonti elencate nei punti da 9 a 22, nel caso in cui si dimostri che per un
singolo impianto non sia tecnicamente né economicamente fattibile il rispetto
del valore limite per le emissioni fuggitive (VLEf), una parte può esentare
tale impianto sempreché non si prevedano rischi per la salute umana o per l'ambiente
e vengano utilizzate le migliori tecniche disponibili. 7. I
valori limite per le emissioni di COV relative alle categorie di fonti di cui
al punto 3 sono specificati come indicato nei punti da 8 a 22 in appresso. 8. Deposito
e distribuzione di benzina: a)
gli impianti di deposito di benzina presso i terminali, quando superano i
valori limite indicati nella tabella 1, devono corrispondere a una delle
seguenti categorie: i)
cisterne a tetto fisso collegate a un dispositivo di recupero dei vapori in
conformità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 1; oppure ii)
impianti progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di
dispositivi primari e secondari a tenuta stagna in modo da rispondere ai
requisiti in termini di riduzione delle emissioni di cui alla tabella 1; b)
in deroga ai requisiti summenzionati, le cisterne a tetto fisso che erano in
servizio anteriormente al 1° gennaio 1996 e che non sono collegate a un
dispositivo di recupero dei vapori, devono essere equipaggiate con un
dispositivo primario a tenuta stagna con un'efficienza di riduzione delle
emissioni del 90%. Tabella 1 Valori limite per le
emissioni di COV rilasciate dal deposito e dalla distribuzione di benzina,
escluso il caricamento di navi marittime (fase I) Attività || Valore soglia || Valore limite di emissione o rendimento in termini di riduzione delle emissioni || || Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali || Flusso annuo di benzina pari a 5 000 m3 || 10g COV/m3, metano inclusoa Impianti di deposito presso i terminali || Terminali già esistenti o aree di stoccaggio con un flusso di benzina pari o superiore a 10 000 Mg/anno Nuovi terminali (senza soglie tranne per i terminali situati in isole remote di piccole dimensioni con un flusso inferiore a 5 000 Mg/anno) || 95 wt-%b Stazioni di servizio || Flusso di benzina superiore a 100 m3/anno || 0,01wt-% del flussoc a Il vapore spostato durante il riempimento dei
serbatoi di deposito della benzina viene trasferito in altri serbatoi di deposito
o nell'impianto di abbattimento, che in entrambi i casi devono rispettare i
valori limite riportati nella tabella precedente. b L'efficienza in termini di riduzione delle
emissioni è espresso in percentuale rispetto a quello di una cisterna similare
a tetto fisso priva di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori
(ossia una cisterna a tetto fisso dotata solo di valvola limitatrice di
pressione). c I vapori spostati durante le operazioni di
consegna della benzina negli impianti di deposito presso le stazioni di
servizio e nelle cisterne a tetto fisso, entrambi adibiti al deposito
temporaneo di vapori, devono essere riconvogliati, tramite una linea di
collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la
benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti
dispositivi sono installati e funzionano correttamente. In queste condizioni,
non è richiesta un'ulteriore sorveglianza del rispetto del valore limite. Tabella 2 Valori limite per le
emissioni di COV per il rifornimento di automobili in stazioni di servizio
(fase II) Valori soglia || Efficienza minima per la cattura dei vapori wt-% || Nuova stazione di servizio, il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno Stazione di servizio esistente il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 3 000 m3/anno a partire dal 2019 Stazione di servizio esistente il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno e che è oggetto di una ristrutturazione completa || Uguale o superiore all'85% wt-% con un rapporto vapori/benzina uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05 (v/v). a L'efficienza di cattura dei sistemi deve
essere certificata dal costruttore in conformità delle pertinenti norme
tecniche o procedure di omologazione. 9. Rivestimenti
adesivi: Tabella 3 Valori limite per
rivestimenti adesivi Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || Fabbricazione di calzature (consumo di solventi > 5 Mg/anno) || COV 25ga / paio di calzature Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi: 5-15 Mg/anno) || VLEc = 50 mgb C/m3 VLEf = 25 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,2 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi: 15-200 Mg/anno) || VLEc = 50 mgb C/m3 VLEf = 20 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || VLEc = 50 mgc C/m3 VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,8 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato a I valori limite di emissione totali sono
espressi in grammi di solventi emessi per un paio completo di calzature
prodotto. b Se si applicano tecniche che consentono il
riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. c Se si applicano tecniche che consentono il
riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 100 mg C/m3. 10. Laminazione
del legno e delle plastiche Tabella 4 Valori limite per la
laminazione del legno e delle plastiche Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (annui) || Laminazione del legno e delle plastiche (consumo di solventi > 5 Mg/anno) || valori limite di emissione totali di 30 g di COV/m2 di prodotto finale 11. Attività
di rivestimento (industria del rivestimento dei veicoli): Tabella 5 Valori limite per le
attività di rivestimento nell'industria automobilistica Attività e soglia || Valori limite di emissione per i COVa (annui per i valori limite di emissione totali) || Fabbricazione di autovetture (M1, M2) (di consumo di solventi > 15 mg/anno e ≤ 5 000 prodotti rivestiti/anno o > 3 500 telai costruiti) || 90 g COV/m² o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m² Fabbricazione di autovetture (M1, M2) (consumo di solventi: 15-200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno) || Impianti esistenti: 60 g COV/m² o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m² Impianti nuovi: 45 g COV/m² o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/m² Fabbricazione di autovetture (M1, M2) (consumo di solventi > 200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno) || 35 g COV/m² o 1 kg/carrozzeria + 26 g/m² b Fabbricazione di cabine di autocarri (N1, N2, N3) (consumo di solventi > 15 Mg/anno; e ≤ 5 000 prodotti rivestiti/anno) || Impianti esistenti: 85 g COV/m² Impianti nuovi: 65 g COV/m² Fabbricazione di cabine di autocarri (N1, N2, N3) (consumo di solventi: 15-200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno) || Impianti esistenti: 75 g COV/m² Impianti nuovi: 55 g COV/m² Fabbricazione di cabine di autocarri (N1, N2, N3) (consumo di solventi: > 200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno) || 55 g COV/m² Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 15 Mg/anno; e ≤ 2 500 prodotti rivestiti/anno) || Impianti esistenti: 120 g COV/m² Impianti nuovi: 90 g COV/m² Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 15–200 Mg/anno; e > 2 500 prodotti rivestiti/anno) || Impianti esistenti: 90 g COV/m² Impianti nuovi: 70 g COV/m² Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 200 Mg/anno; e > 2 500 prodotti rivestiti/anno) || 50 g COV/m² Fabbricazione di autobus (consumo di solventi > 15 Mg/anno e ≤ 2 000 prodotti rivestiti/anno) || Impianti esistenti: 290 g COV/m² Impianti nuovi: 210 g COV/m² Fabbricazione di autobus (consumo di solventi 15-200 Mg/anno; e > 2 000 prodotti rivestiti/anno) || Impianti esistenti: 225 g COV/m² Impianti nuovi: 150 g COV/m² Fabbricazione di autobus (consumo di solventi > 200 Mg/anno e > 2 000 prodotti rivestiti/anno) || 150 g COV/m² a I valori limite di emissione totali sono
espressi in grammi (g) di solventi organici emessi per metro quadrato (m2)
di superficie del prodotto. La superficie del prodotto è definita come la
superficie calcolata sulla base del rivestimento totale mediante elettroforesi
e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive
del processo, rivestite con gli stessi rivestimenti. La superficie del
rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula: (2 × peso totale
della scocca)/(spessore medio della lamiera × densità della lamiera). Nella
tabella seguente, i valori limite di emissione totali si riferiscono a tutte le
tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento
mediante elettroforesi o altro processo sino alle operazioni di lucidatura
finale comprese, nonché ai solventi utilizzati per pulire l'attrezzatura,
comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia
durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. b Per gli impianti esistenti, ottenere questi
livelli può comportare effetti incrociati, elevati costi di capitale e lunghi
periodi di ammortamento degli investimenti. Per ottenere una riduzione
importante delle emissioni di COV è necessario cambiare il sistema di
verniciatura e/o il sistema per la stesura della vernice e/o il sistema di
essiccazione; questo comporta generalmente il ricorso a un nuovo impianto o la
ristrutturazione completa di un reparto di verniciatura e richiede un notevole
investimento di capitali. 12. Attività
di rivestimento (metalli, prodotti tessili, tessuti, pellicole, plastiche,
carte e rivestimenti di superfici di legno): Tabella 6 Valori limite per le
attività di rivestimento in vari settori industriali Attività e soglia || Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || Rivestimento del legno (consumo di solventi: 15‑25 Mg/anno) || VLEc = 100a mg C/m3 VLEf = 25 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento del legno (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 per l'essiccazione e 75 mg C/m3 per il rivestimento VLEf = 20 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento del legno (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 per l'essiccazione e 75 mg C/m3 per il rivestimento VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,75 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento di metallo e plastica (consumo di solventi 5-15 Mg/anno) || VLEc = 100a,b mg C/m3 VLEf = 25b wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di prodotti tessili, pellicole e carta (esclusa la stampa con sistema a bobina per tessili, cfr. stampa) (consumo di solventi 5-15 Mg/anno) || VLEc = 100a,b mg C/m3 VLEf = 25b wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento di tessili, tessuti, pellicole e carta (esclusa la stampa con sistema a bobina per prodotti tessili, cfr. stampa) consumo di solventi > 15 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 per l'essiccazione e 75 mg C/m3 per il rivestimentob,c VLEf = 20b wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento di pezzi lavorati in plastica (consumo di solventi 15-200 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 per l'essiccazione e 75 mg C/m3 per il rivestimentob VLEf = 20b wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,375 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento di pezzi lavorati in plastica (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 per l'essiccazione e 75 mg C/m3 per il rivestimentob VLEf = 20b wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,35 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento di superfici metalliche 15–200 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 per l'essiccazione e 75 mg C/m3 per il rivestimentob VLEf = 20b wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,375 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Eccezioni per i rivestimenti in contatto con gli alimenti: valore limite di emissione totali pari o inferiori a 0,5825 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rivestimento di superfici metalliche (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 per l'essiccazione e 75 mg C/m3 per il rivestimentob VLEf = 20b wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,33 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Eccezioni per i rivestimenti in contatto con gli alimenti: valore limite di emissione totali pari o inferiori a 0,5825 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato a I valori limite di emissione si applicano ai
processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione in condizioni di
confinamento. b Se non è possibile riprodurre condizioni di
confinamento per le attività di rivestimento (costruzione di imbarcazioni,
rivestimento di aeromobili, ecc.), gli impianti possono essere esentati dal
rispetto di questi valori. In tal caso si farà ricorso al piano di riduzione, a
meno che questa opzione non sia né tecnicamente né economicamente fattibile. In
tal caso, viene utilizzata la miglior tecnica disponibile. c Se per il rivestimento di tessili si applicano
tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite per
le attività di essiccazione e rivestimento, insieme, è di 150 mg C/m3. 13. Attività
di rivestimento (cuoio e filo per avvolgimento): Tabella 7 Valori limite per il
rivestimento del cuoio e del filo per avvolgimento Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (annui per i valori limite di emissione totali) || Attività di rivestimento del cuoio nell'arredamento e nella pelletteria particolare per piccoli prodotti di consumo come borse, cinture, portafogli, ecc. (consumo di solventi > 10 Mg/anno) || Valore limite di emissione totale di 150 g/m² Rivestimento di altri prodotti in cuoio (consumo di solventi 10-25 Mg/anno) || Valore limite di emissione totale di 85 g/m² Rivestimento di altri prodotti in cuoio (consumo di solventi > 25 Mg/anno) || Valore limite di emissione totale di 75 g/m² Rivestimento di filo per avvolgimento (consumo di solventi > 5 Mg/anno) || Il valore limite di emissione totale di 10g/kg si applica alle installazioni dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm. Il valore limite di emissione totale di 5 g/kg si applica a tutte le altre installazioni 14. Attività
di rivestimento (verniciatura in continuo, coil coating): Tabella 8 Valori limite per la
verniciatura in continuo (coil coating) Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || Impianto esistente (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno) || VLEc = 50 mga C/m3 VLEf = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,45 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Impianto esistente (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || VLEc = 50 mga C/m3 VLEf = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,45 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Nuovo impianto (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno) || VLEc = 50 mg C/m3 a VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,3 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Nuovo impianto (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || VLEc = 50 mga C/m3 VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,3 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato a Se si applicano tecniche che consentono il
riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. 15. Pulitura
a secco: Tabella 9 Valori limite per la
pulitura a secco Attività || Valore limite di emissione per i COVa,b (annuo per valori limite di emissione totali) || Impianti nuovi ed esistenti || Valore limite di emissione totale di 20 g VOC/kg a Valore limite per le emissioni di COV totali
calcolati come massa di emissioni di COV per massa di prodotto pulito e
asciugato. b Questo livello di emissioni può essere
ottenuto utilizzando, come minimo, macchine di tipo IV o più efficienti. 16. Fabbricazione
di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi: Tabella 10 Valori limite per
fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || || || Impianti nuovi ed esistenti con un consumo di solventi tra 100 e 1 000 Mg/anno || VLEc = 150 mg C/m3 VLEfa = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Impianti nuovi ed esistenti con consumo di solventi > 1 000 Mg/anno || VLEc = 150 mg C/m3 VLEfa = 3 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata VLEf = 3 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata a Il valore limite di emissioni fuggitive non
comprende il solvente venduto come parte di una miscela per rivestimenti in un
contenitore sigillato. 17. Attività
di stampa (flessografia, stampa heat-set web offset, rotocalcografia,
ecc.) Tabella 11 Valori limite per le
attività di stampa Attività e soglia || Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || Stampa heat-set offset (consumo di solventi: 15-25 Mg/anno) || VLEc = 100 mg C/m3 VLEf = 30 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzataa Stampa heat-set offset (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) || Impianti nuovi ed esistenti VLEc = 20 mg C/m3 VLEf = 30 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzataa Stampa heat-set offset (consumo di solventi >200 Mg/anno) || Per macchine da stampa nuove e ammodernate Valore limite di emissione totale = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di inchiostro utilizzataa Per macchine da stampa esistenti Valore limite di emissione totale = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di inchiostro utilizzataa Rotocalcografia per editoria (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno) || Per impianti nuovi VLEc = 75 mg C/m3 VLEf = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Per impianti esistenti VLEc = 75 mg C/m3 VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,8 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rotocalcografia per editoria (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || Per impianti nuovi Valore limite di emissione totale = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Per impianti esistenti Valore limite di emissione totale = 7 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: 15–25 Mg/anno) || VLEc = 100 mg C/m3 VLEf = 25 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,2 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) e serigrafia rotativa (consumo di solventi: > 30 Mg/anno) || VLEc = 100 mg C/m3 VLEf = 20 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,0 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: > 200 Mg/anno) || Per gli impianti in cui tutti i macchinari sono collegati a un sistema di ossidazione: Valore limite di emissione totale = 0,5 kg VOC/kg del prodotto solido utilizzato Per gli impianti in cui tutti i macchinari sono collegati a un sistema di adsorbimento del carbonio: Valore limite di emissione totale = 0,6 kg VOC/kg del prodotto solido utilizzato Per impianti misti già esistenti dove alcuni macchinari esistenti potrebbero non essere collegati a un inceneritore o a un sistema di recupero dei solventi: Le emissioni provenienti da macchinari collegati a sistemi di ossidazione o di adsorbimento del carbonio sono inferiori ai limiti di emissione di, rispettivamente, 0,5 o 0,6 kg di COV/kg del prodotto solido utilizzato. Per macchinari non collegati a un sistema di trattamento dei gas: utilizzare prodotti a basso tenore o privi di solventi, collegare i macchinari a un sistema di trattamento degli scarichi gassosi se si dispone di capacità di riserva, riservando, di preferenza, l'utilizzo di prodotti ad alto tenore di solventi alle macchine collegate a un sistema di trattamento degli scarichi gassosi. Emissioni totali inferiori a 1,0 kg di COV/kg del prodotto solido utilizzato a
Per il calcolo delle emissioni fuggitive non si tiene conto del residuo di
solvente nel prodotto finito. 18. Fabbricazione
di prodotti farmaceutici: Tabella 12 Valori limite per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || Nuovi impianti (consumo di solventi > 50 Mg/anno) || VLEc = 20 mg C/m3 a, b VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzatab Impianti esistenti (consumo di solventi > 50 Mg/anno) || VLEc = 20 mg C/m3 a, c VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzatac a Se si applicano tecniche che consentono il
riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. b Si può applicare un valore limite totale pari
al 5% della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf. c Si può applicare un valore limite totale pari
al 15% della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf. 19. Conversione
di gomma naturale o sintetica: Tabella 13 Valori limite per la
conversione di gomma naturale o sintetica Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || Impianti nuovi ed esistenti: conversione di gomma naturale o sintetica (consumo di solventi > 15 Mg/anno) || VLEc = 20 mg C/m3 a VLEf = 25 wt-% della quantità di solventi utilizzatab Oppure valori limite di emissione totali = 25 wt-% della quantità di solventi utilizzata a Se si applicano tecniche che consentono il
riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. b Il valore limite di emissioni fuggitive non
comprende il solvente venduto come parte di una miscela in un contenitore
sigillato. 20. Pulitura
delle superfici: Tabella 14 Valori limite per la
pulitura delle superfici Attività e soglia || Soglia di consumo dei solventi (in Mg/anno) || Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || || Pulitura delle superfici tramite sostanze attive di cui al punto 3, lettera z), punto i), del presente allegato || 1–5 || VLEc = 20 mg, espressi come la somma delle masse dei singoli composti/m3 || VLEf = 15 wt-% della quantità di solventi utilizzata > 5 || VLEc = 20 mg, espressi come la somma delle masse dei singoli composti/m3 || VLEf = 10 wt-% della quantità di solventi utilizzata Altri tipi di pulitura delle superfici || 2–10 || VLEc = 75 mg C/m3 a || VLEf = 20 wt-% della quantità di solventi utilizzata > 10 || VLEc = 75 mg C/m3 a || VLEf = 15 wt-% della quantità di solventi utilizzata a
Sono esonerati dall'applicare questi valori gli impianti per i quali il tenore
medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera 30
wt-% . 21. Estrazione
di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale: Tabella 15 Valori limite delle
emissioni per l'estrazione di olio vegetale e grasso animale e per la
raffinazione di olio vegetale Attività e soglia || Valore limite di emissione per i COV (annui per i valori limite di emissione totali) || Installazioni nuove ed esistenti (consumo di solventi > 10 Mg/anno) || Valore limite di emissione totale (kg di COV/Mg prodotto) Grasso animale: 1,5 Ricino: 3,0 Colza: 1,0 Semi di girasole: 1,0 Semi di soia (frantumazione normale): 0,8 Semi di soia (fiocchi bianchi): 1,2 Altri semi e materiali vegetali: 3,0a Tutti i processi di frazionamento, esclusa la degommazione:b 1,5 Degommazione: 4,0 a I valori limite per le emissioni totali di COV
provenienti da impianti che trattano solo lotti di sementi o di altro materiale
vegetale sono fissati caso per caso dalla parte, sulla base delle migliori
tecniche disponibili. b Rimozione delle gomme dall'olio. 22. Impregnazione
del legno: Tabella 16 Valori limite per l'impregnazione
del legno Attività e soglia || Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) || Impregnazione del legno (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) || VLEc = 100a mg C/m3 VLEf = 45 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure 11 kg, o meno, di COV/m3 Impregnazione del legno (consumo di solventi > 200 Mg/anno) || VLEc = 100a mg C/m3 VLEf = 35 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure 9 kg, o meno, di COV/m3 a Non si applica all'impregnazione con creosoto. B. Canada 23. Per le
fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le
emissioni di COV tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie
di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei
documenti elencati di seguito: a) VOC Concentration Limits for
Architectural Coatings Regulations — SOR/2009-264; b) VOC
Concentration Limits for Automotive Refinishing Products. SOR/2009-197; c) Proposed
regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products; d) Guidelines
for the Reduction of Ethylene Oxide Releases from Sterilization Applications; e)
Environmental Guideline for the Control of Volatile Organic Compounds Process
Emissions from New Organic Chemical Operations. PN1108; f)
Environmental Code of Practice for the Measurement and Control of Fugitive VOC
Emissions from Equipment Leaks. PN1106; g) A
Program to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 40 Percent from
Adhesives and Sealants. PN1116; h) A
Plan to Reduce VOC Emissions by 20 Percent from Consumer Surface Coatings.
PN1114; i) Environmental
Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from
Aboveground Storage Tanks. PN1180; j) Environmental
Code of Practice for Vapour Recovery during Vehicle Refueling at Service
Stations and Other Gasoline Dispersing Facilities. PN1184; k) Environmental
Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Commercial and
Industrial Degreasing Facilities. PN1182; l) New
Source Performance Standards and Guidelines for the Reduction of Volatile
Organic Compound Emissions from Canadian Automotive Original Equipment
Manufacturer (OEM) Coating Facilities. PN1234; m) Environmental
Guideline for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the
Plastics Processing Industry. PN1276; n) National
Action Plan for the Environmental Control of Ozone-Depleting Substances (ODS)
and Their Halocarbon Alternatives. PN1291; o) Management
Plan for Nitrogen Oxides (NOx) and Volatile Organic Compounds (VOCs) — Phase I.
PN1066; p) Environmental Code of
Practice for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the
Commercial/Industrial Printing Industry. PN1301; q) Recommended CCME[5] Standards and Guidelines
for the Reduction of VOC Emissions from Canadian Industrial Maintenance
Coatings. PN1320; e r) Guidelines
for the Reduction of VOC Emissions in the Wood Furniture Manufacturing Sector. PN1338. C. Stati Uniti d'America 24. I valori
limite per ridurre le emissioni di COV prodotte da fonti fisse appartenenti
alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano,
sono indicati nei documenti elencati di seguito: a) Storage
Vessels for Petroleum Liquids — 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte
60, sottoparti K e Ka; b) Storage
Vessels for Volatile Organic Liquids — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Kb; c) Petroleum
Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte J; d) Surface
Coating of Metal Furniture — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EE; e) Surface
Coating for Automobile and Light Duty Trucks — 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte MM; f) Publication
Rotogravure Printing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte QQ; g) Pressure
Sensitive Tape and Label Surface Coating Operations - 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte RR; h) Large
Appliance, Metal Coil and Beverage Can Surface Coating – 40 C.F.R., parte
60, sottoparti SS, TT e WW; i)
Bulk Gasoline Terminals - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte XX; j)
Rubber Tire Manufacturing - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BBB; k)
Polymer Manufacturing - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte DDD; l)
Flexible Vinyl and Urethane Coating and Printing - 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte FFF; m)
Petroleum Refinery Equipment Leaks and Wastewater Systems - 40 C.F.R.,
parte 60, sottoparti GGG e QQQ; n)
Synthetic Fiber Production - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte HHH; o)
Petroleum Dry Cleaners - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJ; p)
Onshore Natural Gas Processing Plants - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKK; q)
SOCMI Equipment Leaks, Air Oxidation Units, Distillation Operations and Reactor
Processes - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti VV, III, NNN ed RRR; r)
Magnetic Tape Coating - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte SSS; s)
Industrial Surface Coatings - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte TTT; t)
Polymeric Coatings of Supporting Substrates Facilities - 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte VVV. u) Stationary
Internal Combustion Engines — Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte
JJJJ; v) Stationary
Internal Combustion Engines — Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte IIII; e w) New and in-use portable fuel
containers — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte F. 25. I valori
limite per la limitazione delle emissioni di COV da fonti soggette a norme
nazionali di emissione per agenti pericolosi per l'inquinamento atmosferico (Hazardous
Air Pollutants, HAPS) sono specificati nei seguenti documenti: a) Organic HAPs from the
Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte F; b) Organic
HAPs from the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry: Process Vents,
Storage Vessels, Transfer Operations, and Wastewater — 40 C.F.R., parte
63, sottoparte G; c) Organic
HAPs: Equipment Leaks — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte H; d) Commercial
ethylene oxide sterilizers — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte O; e) Bulk
gasoline terminals and pipeline breakout stations — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte R; f) Halogenated
solvent degreasers — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte T; g) Polymers
and resins (Group I) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte U; h) Polymers
and resins (Group II) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte W; i) Secondary lead smelters — 40
C.F.R., parte 63, sottoparte X; j) Marine
tank vessel loading — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte Y; k) Petroleum
refineries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CC; l) Offsite waste and recovery
operations — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte DD; m) Magnetic
tape manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EE; n) Aerospace
manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GG; o) Oil
and natural gas production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HH; p) Ship
building and ship repair — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte II; q) Wood
furniture — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJ; r) Printing
and publishing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte KK; s) Pulp
and paper II (combustion) — C.F.R., parte 63, sottoparte MM; t) Storage
tanks — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OO; u) Containers
— 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PP; v) Surface
impoundments — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQ; w) Individual
drain systems — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RR; x) Closed
vent systems — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SS; y) Equipment
leaks: control level 1 — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TT; z) Equipment
leaks: control level 2 — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UU; aa) Oil-Water
Separators and Organic-Water Separators — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte
VV; bb) Storage
Vessels (Tanks): Control Level 2 — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WW; cc) Ethylene
Manufacturing Process Units — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XX; dd) Generic
Maximum Achievable Control Technology Standards for several categories — 40
C.F.R., parte 63, sottoparte YY; ee) Hazardous
waste combustors — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE; ff) Pharmaceutical
manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGG; gg) Natural
Gas Transmission and Storage — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHH; hh) Flexible
Polyurethane Foam Production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte III; ii) Polymers
and Resins: group IV — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJ; jj) Portland
cement manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL; kk) Pesticide
active ingredient production –— 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMM; ll) Polymers
and resins: group III — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOO; mm) Polyether
polyols — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPP; nn) Secondary
aluminum production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRR; oo) Petroleum
refineries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUU; pp) Publicly
owned treatment works — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVV; qq) Nutritional
Yeast Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCC; rr) Organic liquids distribution
(non-gasoline) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEE; ss) Miscellaneous
organic chemical manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFF; tt) Solvent
Extraction for Vegetable Oil Production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGG; uu) Auto
and Light Duty Truck Coatings — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte IIII; vv) Paper
and Other Web Coating — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJJ; ww) Surface
Coatings for Metal Cans — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte KKKK; xx) Miscellaneous Metal Parts and
Products Coatings — 40 C.F.R. Part 63, sottoparte MMMM; yy) Surface
Coatings for Large Appliances — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNNN; zz) Printing,
Coating and Dyeing of Fabric — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOOO; aaa) Surface
Coating of Plastic Parts and Products — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPP; bbb) Surface
Coating of Wood Building Products — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQ; ccc) Metal Furniture Surface Coating
— 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRRR; ddd) Surface
coating for metal coil — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSS; eee) Leather
finishing operations — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTT; fff) Cellulose
products manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUUU; ggg) Boat
manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVV; hhh) Reinforced Plastics and
Composites Production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWW; iii) Rubber
tire manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXX; jjj) Stationary
Combustion Engines — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYY; kkk) Stationary
Reciprocating Internal Combustion Engines: Compression Ignition — 40 C.F.R.,
parte 63, sottoparte ZZZZ; lll) Semiconductor
manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBB; mmm)
Iron and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE; nnn) Integrated
iron and steel manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF; ooo) Asphalt
Processing and Roofing Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLL; ppp) Flexible
Polyurethane Foam Fabrication — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMM; qqq) Engine
test cells/stands — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPPP; rrr) Friction
products manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQQ; sss) Refractory
products manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS; ttt) Hospital
ethylene oxide sterilizers — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWWW; uuu) Gasoline
Distribution Bulk Terminals, Bulk Plants, and Pipeline Facilities — 40 C.F.R.,
parte 63, sottoparte BBBBBB; vvv) Gasoline
Dispensing Facilities — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCC; www) Paint
Stripping and Miscellaneous Surface Coating Operations at Area Sources — 40
C.F.R., parte 63, sottoparte HHHHHH; xxx) Acrylic
Fibers/Modacrylic Fibers Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte LLLLLL; yyy) Carbon
Black Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMMM; zzz) Chemical
Manufacturing Area Sources: Chromium Compounds — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte NNNNNN; aaaa) Chemical
Manufacturing for Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVVV; bbbb) Asphalt
Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte AAAAAAA; e cccc) Paints
and Allied Products Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte CCCCCCC. Appendice
Piano di gestione dei solventi Introduzione 1. La presente appendice
all'allegato sui valori limite di emissione di composti organici volatili (COV)
prodotti da fonti fisse fornisce informazioni per l'esecuzione di un piano di
gestione dei solventi. In questa sede vengono individuati i principi da
applicare (punto 2), vengono forniti un quadro per il bilancio di massa (punto
3) e indicazioni per la verifica della conformità (punto 4). Principi 2. Il piano di gestione
dei solventi ha le seguenti funzioni: a) verifica della
conformità, come indicato nell'allegato; e b) individuazione
delle future possibilità di riduzione delle emissioni. Definizioni 3. Le definizioni che
seguono forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa;
a) per "quantità
immessa di solventi organici" (input, I) s'intende: ·
I1: la quantità di
solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi
nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa. ·
I2: la quantità di
solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come
solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia
usato per svolgere l'attività.) b) Per "rilascio
di solventi organici" (output, O) s'intende: ·
O1: l'emissione di COVNM
negli scarichi gassosi; ·
O2: i solventi organici
dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque
reflue nel calcolare il valore di O5; ·
O3: la quantità di
solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita
del processo; ·
O4: le emissioni non
catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione
generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso
finestre, porte, sfiati e aperture simili; ·
O5: i solventi organici
e/o i composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi
ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di
scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante adsorbimento,
se non sono registrati alle voci O6, O7 o O8); ·
O6: i solventi organici
contenuti nei rifiuti di raccolta; ·
O7; i solventi organici o
i solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come
prodotto a validità commerciale; ·
O8: i solventi organici
contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel
processo, se non sono registrati alla voce O7; ·
O9: i solventi organici
rilasciati in altro modo. Linee guida sull'uso del piano di gestione dei
solventi per la verifica
di conformità 4. L'uso del piano di
gestione dei solventi sarà determinato in base alla prescrizione particolare da
verificare, come segue. a) Verifica
della conformità alla soluzione di riduzione delle emissioni di cui al punto 6,
lettera a), dell'allegato; il valore limite totale viene espresso come
emissioni di solvente per prodotto unitario o in altro modo indicato nell'allegato:
i)
per tutte le attività che ricorrono alla soluzione indicata al punto 6, lettera
a), dell'allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere attivato ogni
anno per determinare il consumo. Quest'ultimo può essere calcolato con la
seguente equazione: C
= I1 – O8 In parallelo si devono
anche determinare le materie solide usate nelle attività di rivestimento per
calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione-obiettivo per ogni
anno; ii)
per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in
emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato
nell'allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni
anno per determinare le emissioni di COV. Queste ultime possono essere
calcolate con la seguente equazione: E
= F + O1 dove F = emissione
fuggitiva di COV, ai sensi della lettera b), punto i), in appresso. Il valore
di emissione è poi diviso per il pertinente parametro relativo al prodotto. b)
Determinazione delle emissioni fuggitive di COV per raffronto con i valori
delle emissioni fuggitive dell'allegato: i)
metodologia: le emissioni fuggitive di COV possono essere calcolate con la
seguente equazione: F =
I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 oppure F =
O2 + O3 + O4 + O9 Questa quantità può
essere determinata mediante misurazioni dirette delle quantità;
alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad
esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo. Il valore delle
emissioni fuggitive è espresso in percentuale della quantità immessa, che può
essere calcolata con la formula seguente: I
= I1 + I2 ii)
frequenza: Le emissioni fuggitive di COV possono essere determinate mediante
una serie breve ma completa di misurazioni. Non è necessario ripetere l'operazione
sino all'eventuale modifica dell'impianto. T. Allegato VII Il testo dell'allegato
VII è sostituito dal seguente testo: Calendario ai sensi dell'articolo 3 1. I valori limite di
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, devono essere applicati secondo il
calendario indicato di seguito. a)
Fonti fisse nuove: un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per
la parte interessata. a)
Fonti fisse esistenti: un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo
per la parte interessata o il 31 dicembre 2020, a seconda di quale data sia
posteriore. 2. Il termine per l'applicazione
dei valori limite per i combustibili e per le nuove fonti mobili di cui all'articolo
3, paragrafo 5, è la data di entrata in vigore del presente protocollo per la
parte in questione o le date connesse con le misure di cui all'allegato VIII,
a seconda di quale data sia posteriore. 3. I valori limite di
COV per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 7, devono essere applicati
un anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte
in questione. 4. In deroga ai punti
1, 2 e 3, ma fatto salvo il punto 5, una parte della convenzione che diventi
parte del presente protocollo tra il 1º gennaio 2013 e
il 31 dicembre 2019, può dichiarare, all'atto della ratifica,
accettazione, approvazione o dell'adesione al presente protocollo, che
estenderà, in tutto o in parte, i termini per l'applicazione dei valori limite
di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 7, come segue: a)
fonti fisse esistenti: fino a quindici anni dopo l'entrata in vigore del
presente protocollo per la parte interessata; b)
combustibili e nuove fonti mobili: fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore
del presente protocollo per la parte interessata; c)
per i VOC nei prodotti: fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del
presente protocollo per la parte interessata. 5. Una parte che ha
operato una scelta ai sensi dell'articolo 3 bis del presente protocollo
per quanto riguarda l'allegato VI e/o VIII non può fare anche una dichiarazione
ai sensi del punto 4 applicabile allo stesso allegato. U. Allegato VIII Il testo dell'allegato
VIII è sostituito dal testo seguente: Valori limite
per i combustibili e le fonti mobili nuove Introduzione 1. La parte A è
applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la
parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. 2. Il presente
allegato riporta i valori limite per i NOx, espressi come
equivalenti di biossido di azoto (NO2), per gli idrocarburi, molti
dei quali sono composti organici volatili, per il monossido di carbonio (CO) e
per il particolato, nonché le specifiche ambientali per i combustibili
disponibili sul mercato destinati ai veicoli. 3. I termini per l'applicazione
dei valori limite di cui al presente allegato sono stabiliti nell'allegato VII. A. Parti diverse dal Canada e dagli
Stati Uniti d'America Automobili e veicoli
commerciali leggeri 4. I valori limite per
i veicoli a motore con almeno quattro ruote e deputati al trasporto di
passeggeri (categoria M) e di merci (categoria N) figurano nella tabella 1. Veicoli pesanti 5. I valori limite per
i motori dei veicoli pesanti sono indicati nelle tabelle 2 e 3, in funzione
delle procedure di prova applicabili. Mezzi e macchine non
stradali con motori ad accensione spontanea (CI) e ad accensione comandata (SI) 6. I valori limite per
i trattori agricoli e forestali e per altri motori di macchine o veicoli non
stradali figurano nelle tabelle da 4 a 6. 7. I valori limite per
locomotive e automotrici ferroviarie figurano, rispettivamente, nella tabella 7
e nella tabella 8. 8. I valori limite per
imbarcazioni destinate alla navigazione interna figurano nella tabella 9. 9. I valori limite per
imbarcazioni da diporto figurano nella tabella 10. Motocicli e
ciclomotori 10. I valori limite per
i motocicli e i ciclomotori figurano, rispettivamente, nella tabella 11 e
nella tabella 12. Qualità dei
combustibili 11. Le specifiche di
qualità ambientale per la benzina e il diesel figurano nelle tabelle 13 e
14. Tabella 1 Valori limite per
automobili e veicoli leggeri || Massa di riferimento (RW) (kg) || Valori limitea || Monossido di carbonio || Idrocarburi totali || COVNM || Ossidi di azoto || Idrocarburi e ossidi di azoto insieme || Particolato || Numero di particellea (P) L1 (g/km) || L2 (g/km) || L3 (g/km) || L4 (g/km) || L2+L4 (g/km) || L5 (g/km) || L6 (#/km) Categoria || Classe, applicato a partire da* || || Benzina || Gasolio || Benzina || Gasolio || Benzina || Gasolio || Benzina || Gasolio || Benzina || Gasolio || Benzina || Gasolio || Benzina || Gasolio || || || || || || || || || || || || || || || || Euro 5 || Mb || 1.1. 2014 || Tutte || 1,0 || 0,50 || 0,10 || – || 0,068 || – || 0,06 || 0,18 || – || 0,23 || 0,0050 || 0,0050 || – || 6,0x1011 N1c || I, 1.1.2014 || RW 1 305 || 1,0 || 0,50 || 0,10 || – || 0,068 || – || 0,06 || 0,18 || – || 0,23 || 0,0050 || 0,0050 || – || 6,0x1011 II, 1.1.2014 || 1 305 < RW≤ 1 760 || 1,81 || 0,63 || 0,13 || – || 0,090 || – || 0,075 || 0,235 || – || 0,295 || 0,0050 || 0,0050 || – || 6,0x1011 III, 1.1.2014 || 1 760 < RW || 2,27 || 0,74 || 0,16 || – || 0,108 || – || 0,082 || 0,28 || – || 0,35 || 0,0050 || 0,0050 || – || 6,0x1011 N2 || 1.1.2014 || || 2,27 || 0,74 || 0,16 || – || 0,108 || – || 0,082 || 0,28 || – || 0,35 || 0,0050 || 0,0050 || – || 6,0x1011 Euro 6 || Mb || 1.9.2015 || Tutte || 1,0 || 0,50 || 0,10 || – || 0,068 || – || 0,06 || 0,08 || – || 0,17 || 0,0045 || 0,0045 || 6,0x1011 || 6,0x1011 N1c || I, 1.9.2015 || RW ≤1 305 || 1,0 || 0,50 || 0,10 || – || 0,068 || – || 0,06 || 0,08 || – || 0,17 || 0,0045 || 0,0045 || 6,0x1011 || 6,0x1011 II, 1.9.2016 || 1 305 < RW≤ 1 760 || 1,81 || 0,63 || 0,13 || – || 0,090 || – || 0,075 || 0,105 || – || 0,195 || 0,0045 || 0,0045 || 6,0x1011 || 6,0x1011 III, 1.9.2016 || 1 760 < RW || 2,27 || 0,74 || 0,16 || – || 0,108 || – || 0,082 || 0,125 || – || 0,215 || 0,0045 || 0,0045 || 6,0x1011 || 6,0x1011 N2 || 1.9.2016 || || 2,27 || 0,74 || 0,16 || – || 0,108 || – || 0,082 || 0,125 || – || 0,215 || 0,0045 || 0,0045 || 6,0x1011 || 6,0x1011 * È rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa
in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i rispettivi valori limite,
a decorrere dalle date indicate nella colonna pertinente. a
Un ciclo di prova stabilito dal nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). b Esclusi i veicoli la cui massa massima è superiore
a 2 500 kg. c
E i veicoli di categoria M specificati nella nota b. Tabella 2 Valori limite per i
veicoli pesanti - ciclo di prova a regime stazionario (prova ESC) e prova di
risposta al carico (prova ELR) || Applicato a partire da || Monossido di carbonio (g/kWh) || Idrocar-buri (g/kWh) || Idrocarburi totali (g/kWh) || Ossidi di azoto (g/kWh) || Particolato (g/kWh) || Fumi (m-1) || || || || || || || B2 ("EURO V")a || 1.10.2009 || 1,5 || 0,46 || – || 2,0 || 0,02 || 0,5 "EURO VI"b || 31.12.2013 || 1,5 || – || 0,13 || 0,40 || 0,010 || – a Ciclo di prova conforme al ciclo europeo a
stato stazionario (prova ESC) e alla prova europea di risposta al carico (prova
ELR). b Ciclo di prova conforme al ciclo stazionario
dei veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC). Tabella 3 Valori limite per i
veicoli pesanti — prove in ciclo transitorio || Applicato a partire da* || Monossido di carbonio (g/kWh) || Idrocarburi totali (g/Kwh) || Idrocarburi non metanici (g/kWh) || Metanoa (g/kWh) || Ossidi di azoto (g/kWh) || Particolati (g/kWh)b || || || || || || || B2 "EURO V"c || 1.10.2009 || 4,0 || – || 0,55 || 1,1 || 2,0 || 0,030 "EURO VI" (CI)d || 31.12.2013 || 4,0 || 0,160 || – || – || 0,46 || 0,010 "EURO VI" (PI)d || 31.12.2013 || 4,0 || – || 0,160 || 0,50 || 0,46 || 0,010 Nota: PI = positive ignition, accensione
comandata. CI = compression ignition, accensione spontanea. * È rifiutata l'immatricolazione,
la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i
rispettivi valori limite, a decorrere dalle date indicate nella colonna
pertinente. a Solo per i motori a gas naturale. b Non si applica ai motori a gas nella fase B2. c Ciclo di prova conforme alla prova ETC (ciclo
transiente europeo). b Ciclo di prova conforme al ciclo transiente
per veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC). Tabella 4 Valori limite per i
motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali
(fase IIIB) Potenza netta (P) (kW) || Applicato a partire da* || Monossido di carbonio (g/kWh) || Idrocarburi (g/kWh) || Ossidi di azoto (g/kWh) || Particolato (g/kWh) || || || || || 130 ≤ P ≤ 560 || 31.12.2010 || 3,5 || 0,19 || 2,0 || 0,025 75 ≤ P < 130 || 31.12.2011 || 5,0 || 0,19 || 3,3 || 0,025 56 ≤ P < 75 || 31.12.2011 || 5,0 || 0,19 || 3,3 || 0,025 37 ≤ P < 56 || 31.12.2012 || 5,0 || 4,7a || 4,7a || 0,025 * A decorrere dalla data
indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione
in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione,
ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno
sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in
tabella. a Nota del redattore: questa cifra
rappresenta la somma totale degli idrocarburi e degli ossidi di azoto e ha
determinato l'inserimento nel testo definitivo approvato di una singola cifra
per entrambi i valori, all'interno di una singola cella. Poiché, però, nelle
tabelle del presente testo non compaiono linee di demarcazione che definiscono
le celle delle tabelle, tale cifra è ripetuta in ciascuna colonna a fini di
chiarezza. Tabella 5 Valori limite per i
motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali
(fase IV) Potenza netta (P) (kW) || Applicato a partire da* || Monossido di carbonio (g/kWh) || Idrocarburi (g/kWh) || Ossidi di azoto (g/kWh) || Particolato (g/kWh) || || || || || 130 ≤ P ≤ 560 || 31.12.2013 || 3,5 || 0,19 || 0,4 || 0,025 56 ≤ P < 130 || 31.12.2014 || 5,0 || 0,19 || 0,4 || 0,025 * A decorrere dalla data
indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione
in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione,
ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno
sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in
tabella. Tabella 6 Valori limite per i
motori ad accensione comandata per macchine mobili non stradali Motori portatili Cilindrata (cm3) || Monossido di carbonio (g/kWh) || Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)a || || Cilindrata < 20 || 805 || 50 20 ≤ cilindrata < 50 || 805 || 50 Cilindrata ≥ 50 || 603 || 72 Motori non portatili Cilindrata (cm3) || Monossido di carbonio (g/kWh) || Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) Cilindrata < 66 || 610 || 50 66 ≤ cilindrata < 100 || 610 || 40 100 ≤ cilindrata < 225 || 610 || 16,1 Cilindrata ≥ 225 || 610 || 12,1 Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori
destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo,
le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul
mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i
rispettivi valori limite indicati in tabella. a Le emissioni di NOx per tutte le
classi di motori non devono superare 10 g/kWh. Tabella 7 Valori limite per i
motori utilizzati per la propulsione di locomotive Potenza netta (P) (kW) || Monossido di carbonio (g/kWh) || Idrocarburi (g/kWh) || Ossidi di azoto (g/kWh) || Particolato (g/kWh) || || || || 130 < P || 3,5 || 0,19 || 2,0 || 0,025 Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori
destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo,
le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul
mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i
rispettivi valori limite indicati in tabella. Tabella 8 Valori limite per i
motori utilizzati per la propulsione di automotrici Potenza netta (P) (kW) || Monossido di carbonio (g/kWh) || Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) || Particolato (g/kWh) || || || 130 < P || 3,5 || 4,0 || 0,025 Tabella 9 Valori limite per i
motori di propulsione per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna Cilindrata (litri per cilindro/kW) || Monossido di carbonio (g/kWh) || Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) || Particolato (g/kWh) || || || Cilindrata < 0,9 Potenza ≥ 37 kW || 5,0 || 7,5 || 0,4 0,9 ≤ cilindrata < 1,2 || 5,0 || 7,2 || 0,3 1,2 ≤ cilindrata < 2,5 || 5,0 || 7,2 || 0,2 2,5 ≤ cilindrata < 5,0 || 5,0 || 7,2 || 0,2 5,0 ≤ cilindrata < 15 || 5,0 || 7,8 || 0,27 15 ≤ cilindrata < 20 Potenza < 3 300 kW || 5,0 || 8,7 || 0,5 15 ≤ cilindrata < 20 Potenza > 3 300 kW || 5,0 || 9,8 || 0,5 20 ≤ cilindrata < 25 || 5,0 || 9,8 || 0,5 25 ≤ cilindrata < 30 || 5,0 || 11,0 || 0,5 Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori
destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo,
le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul
mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i
rispettivi valori limite indicati in tabella. Tabella 10 Valori limite per i
motori di imbarcazioni da diporto Tipo di motore || CO (g/kWh) CO = A +B/PnN || Idrocarburi (g/kWh) HC = A +B/PnN a || NOx (g/Kwh) || PM (g/Kwh) A || B || n || A || B || n || || || || || || || || 2 tempi || 150 || 600 || 1 || 30 || 100 || 0,75 || 10 || Non appl. 4 tempi || 150 || 600 || 1 || 6 || 50 || 0,75 || 15 || Non appl. CI || 5 || 0 || 0 || 1,5 || 2 || 0,5 || 9,8 || 1 Abbreviazione Non appl. = Non applicabile. Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori
destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo,
le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul
mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i
rispettivi valori limite indicati in tabella. a Dove A, B e n sono valori costanti e PN è la
potenza del motore in kW e le emissioni sono misurate conformemente alle norme
armonizzate. Tabella 11 Valori limite per i
motocicli (> 50 cm3; > 45 km/h) Dimensione del motore || Valori limite || Motociclo < 150 cc || HC = 0,8 g/km NOx = 0,15 g/km Motociclo > 150 cc || HC = 0,3 g/km NOx = 0,15 g/km Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all'esportazione
in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione,
ove applicabile, e l'immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi
valori limite indicati in tabella. Tabella 12 Valori limite per i
ciclomotori (<50 cm3; < 45 km/h) || Valori limite CO (g/km) || HC + NOx (g/km) || || II || 1,0 a || 1,2 Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all'esportazione
in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione,
ove applicabile, e l'immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi
valori limite indicati in tabella. Per veicoli a 3 e 4 ruote,
3,5 g/km. Tabella 13 Specifiche ambientali
dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad
accensione comandata — Tipo: Benzina Parametro || Unità || Limiti Minimo || Massimo || || || Ottani RON (research octane number) || || 95 || – Ottani MON (motor octane number) || || 85 || – Tensione di vapore (Reid), periodo estivo a || kPa || – || 60 Distillazione: || || || evaporata a 100 °C || % v/v || 46 || – evaporata a 150 °C || % v/v || 75 || – Analisi degli idrocarburi: || || || - olefine || % v/v || – || 18,0 b - idrocarburi aromatici || || – || 35 - benzene || || – || 1 Tenore di ossigeno || % m/m || – || 3,7 Ossigenati: || || || - Metanolo, con aggiunta obbligatoria di agenti stabilizzanti || % v/v || – || 3 - Etanolo, con eventuale aggiunta di agenti stabilizzanti || % v/v || – || 10 - Alcole isopropilico || % v/v || – || 12 - Alcole butilico terziario || % v/v || – || 15 - Alcole isobutilico || % v/v || – || 15 - Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola || % v/v || – || 22 Altri ossigenati c || % v/v || – || 15 Tenore di zolfo || mg/kg || – || 10 a Il periodo estivo ha inizio al più tardi il
1° maggio e termina al più presto il 30 settembre. Per le parti
interessate da condizioni artiche il periodo estivo ha inizio al più tardi il
1° giugno e ha fine non prima del 31 agosto, mentre la tensione di
vapore Reid (RVP) è limitata a 70 kPa. b Ad eccezione della normale benzina senza
piombo (con un numero minimo di ottani MON di 81 e un numero minimo di ottani
RON di 91), per la quale il tenore massimo di olefine è pari al 21% v/v. Questi
limiti non precludono l'introduzione sul mercato, ad opera di una parte, di un
altro tipo di benzina senza piombo con un numero di ottani inferiore a quello
indicato in questa sede. c Altri monoalcoli il cui punto finale di
distillazione non è superiore al punto di distillazione finale indicato nelle
specifiche nazionali o, qualora non siano previste, nelle specifiche
industriali per i combustibili per motori. Tabella 14 Specifiche ambientali
dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad
accensione spontanea — Tipo: Carburante diesel Parametro || Unità || Limiti Minimo || Massimo || || || Numero di cetano || || 51 || – Densità a 15 ºC || kg/m3 || – || 845 Punto di distillazione: 95% || °C || – || 360 Idrocarburi policiclici aromatici || % m/m || – || 8 Tenore di zolfo || mg/kg || – || 10 B. Canada 12. Per le
fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le
emissioni da fonti fisse e mobili, tenendo conto delle informazioni disponibili
sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre
giurisdizioni e dei documenti elencati di seguono: a) Passenger Automobile and
Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations, SOR/2010–201; b) Marine
Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission
Regulations, SOR/2011–10; c) Renewable Fuels Regulations,
SOR/2010–189; d) Regulations for the Prevention of
Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals, SOR/2007–86; e) Off-Road
Compression-Ignition Engine Emission Regulations, SOR/2005–32; f) On-Road
Vehicle and Engine Emission Regulations, SOR/2003–2; g) Off-Road
Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations, SOR/2003–355; h) Sulphur in Diesel Fuel
Regulations, SOR/2002–254; i) Gasoline and Gasoline Blend
Dispensing Flow Rate Regulations SOR/2000–43; j) Sulphur
in Gasoline Regulations, SOR/99–236; k) Benzene
in Gasoline Regulations, SOR/97–493; l) Gasoline
Regulations, SOR/90–247; m) Federal
Mobile PCB Treatment and Destruction Regulations, SOR/90–5; n) Environmental
Code of Practice for Aboveground and Underground Storage Tank Systems
Containing Petroleum and Allied Petroleum Products; o) Canada-Wide
Standards for Benzene, Phase 2; p) Environmental
Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from
Aboveground Storage Tanks. PN 1180; q) Environmental
Code of Practice for Vapour Recovery in Gasoline Distribution Networks. PN
1057; r) Environmental Code of Practice for Light Duty Motor
Vehicle Emission Inspection and Maintenance Programs — II edizione. PN 1293; s) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant
Emissions that Contribute to Particulate Matter and Ground-level Ozone; e t) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid
Waste Incinerators. PN 1085. C. Stati Uniti d'America 13. Applicazione
di un programma di controllo delle emissioni da fonti mobili per i veicoli
commerciali leggeri, gli autocarri leggeri e pesanti e i combustibili ai sensi
del punto 202, lettere a), g) e h), del Clean Air Act, attuato
attraverso le seguenti normative: a) Registration of fuels and
fuel additives — 40 C.F.R., parte 79; b) Regulation
of fuels and fuel additives — 40 C.F.R., parte 80, incluso: sottoparte A —
general provisions; sottoparte B — controls and prohibitions;
sottoparte D — reformulated
gasoline; sottoparte H — gasoline sulphur standards; sottoparte I — motor
vehicle diesel fuel; non-road, locomotive, and marine diesel fuel; and ECA
marine fuel; sottoparte L — gasoline benzene; c) Control
of emissions from new and in-use highway vehicles and engines — 40 C.F.R.,
parti 85 e 86. 14. Le norme
per motori e veicoli non stradali sono contenute nei seguenti documenti: a) Fuel
sulphur standards for non-road diesel engines — 40 C.F.R., parte 80, sottoparte
I; b) Aircraft engines — 40 C.F.R.,
parte 87; c) Exhaust
emission standards for non-road diesel engines — Tier 2 and 3;
40 C.F.R., parte 89; d) Non-road
compression-ignition engines — 40 C.F.R., parti 89 e 1039; e) Non-road
and marine spark-ignition engines — 40 C.F.R., parti 90, 91, 1045 e 1054; f) Locomotives
— 40 C.F.R., parti 92 e 1033; g) Marine
compression-ignition engines — 40 C.F.R., parti 94 e 1042; h) New
large non-road spark-ignition engines — 40 C.F.R., parte 1048; i) Recreational
engines and vehicles — 40 C.F.R., parte 1051; j) Control
of evaporative emissions from new and in-use non-road and stationary equipment
— 40 C.F.R., parte 1060; k) Engine testing procedures — 40
C.F.R., parte 1065; e l) General
compliance provisions for non-road programs — 40 C.F.R., parte 1068. V. Allegato IX 1. Al punto
6, la frase finale è soppressa. 2. Al punto
9, la frase finale è soppressa. 3. La nota 1
è soppressa. W. Allegato X 1. È aggiunto
il seguente nuovo allegato X: Allegato X
Valori limite per le emissioni di ossidi di azoto
prodotte da fonti fisse 1. La parte A è
applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la
parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. A. Parti diverse dal Canada e dagli
Stati Uniti d'America 2. Unicamente nella
presente sezione, con i termini "polvere" e "particelle sospese
totali" (TSP) si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma,
struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al
punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche,
mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da
analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione
in condizioni specifiche. 3. Ai fini della presente
sezione, per "valore limite di emissione" s'intende la quantità di
polveri e/o particelle sospese totali (TSP) contenuta negli scarichi gassosi
prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente
specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per
volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni
normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3
kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si
applicano i valori indicati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di
fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la
concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di
avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto. 4. Le emissioni sono
sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che
consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è
verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o
qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo
verificati. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato
se l'emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di
misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo
o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore
medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative
non supera tali valori limite. L'inesattezza dei metodi di misurazione può
essere presa in considerazione ai fini della verifica. 5. La sorveglianza delle
sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo,
nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione
e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono
effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme
CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di
assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 6. Disposizioni
particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 7: a) una parte
può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al
punto 7 nei seguenti casi: i) per
impianti di combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che
devono ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via
di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo
dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico; iv) per impianti
di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di
17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31
dicembre 2023; b) qualora
la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i
valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano
all'ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di
emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza
termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell'impianto; c) le parti
provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in
caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento. d) nel caso
di impianti di combustione multicombustibile che comportano l'impiego
simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono
determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per
ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun
combustibile. 7. Impianti di
combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth[6]: Tabella 1 Valori limite per le
emissioni di polveri da impianti di combustionea Tipo di carburante || Potenza termica (MWth) || Valori limite di emissione per polveri (mg/m³ b) || || Combustibili solidi || 50–100 || Impianti nuovi: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 30 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 30 (biomassa, torba) 100–300 || Impianti nuovi: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 25 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) >300 || Impianti nuovi: 10 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) Combustibili liquidi || 50–100 || Impianti nuovi: 20 Impianti esistenti: 30 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione) Combustibili liquidi || 100–300 || Impianti nuovi: 20 Impianti esistenti: 25 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione) >300 || Impianti nuovi: 10 Impianti esistenti: 20 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione) Gas naturale || > 50 || 5 Altri gas || > 50 || 10 30 (per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove) a I valori limite di emissione non sono applicabili,
in particolare: ·
agli impianti in cui i
prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto,
essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; ·
agli impianti di
postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della
combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; ·
agli impianti per la
rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; ·
agli impianti per la
conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; ·
ai reattori utilizzati nell'industria
chimica; ·
ai forni a coke a batteria,
·
ai cowper; ·
alle caldaie a recupero
negli impianti per la produzione della pasta di carta; ·
agli inceneritori di
rifiuti; e ·
agli impianti alimentati da
motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal
combustibile utilizzato. b Il tenore d'ossigeno di riferimento è pari al
6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi. 8. Raffinerie di
olio minerale e di gas: Tabella 2 Valori limite per le
emissioni di polveri rilasciate dalle raffinerie di olio minerale e di gas Fonte di emissioni || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Rigeneratori FCC (cracking catalitico a letto fluido) || 50 9. Produzione di
clinker di cemento: Tabella 3 Valori limite per le
emissioni di polveri derivanti dalla produzione di cementoa || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker. || 20 a Impianti per la produzione di clinker di
cemento nei forni rotativi con capacità > 500 Mg/giorno o in altri
forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di ossigeno di riferimento
è pari all'10%. 10. Produzione
di calce viva: Tabella 4 Valori limite per le
emissioni di polveri derivanti dalla produzione di calce vivaa || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Cottura nei forni da calce || 20 b a Impianti per la produzione di calce viva con
una capacità di 50 Mg/giorno o superiore. Ciò comprende i forni da calce
integrati in altri processi industriali, fatta eccezione per l'industria della
pasta di carta (cfr. tabella 9). Il tenore di ossigeno di riferimento è pari
all'11%. b Se la resistività della polvere è elevata, i
valori limite di emissione possono essere più elevati, fino a 30 mg/m³. 11. Produzione
e lavorazione dei metalli: Tabella 5 Valori limite per le
emissioni di polveri prodotte dalla siderurgia primaria Attività e soglia di capacità || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Impianti di sinterizzazione || 50 Impianto di pellettizzazione || 20 per frantumazione, macinazione ed essiccazione 15 per tutte le altre fasi Altiforni: Preriscaldatori (>2,5 t/ora) || 10 Acciaieria a ossigeno e colata continua (>2,5 t/ora) || 30 Produzione di acciaio con forni elettrici e colata (>2,5 t/ora) || 15 (impianti esistenti) 5 (impianti nuovi) Tabella 6 Valori limite per le
emissioni di polveri provenienti da fonderie Attività e soglia di capacità || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Fonderie (>20 t/giorno) - tutti i forni (a cubilotto, a induzione, rotativi) - tutti gli stampi (permanenti, a perdere) || 20 Laminazione a freddo e a caldo || 20 50 se la presenza di fumi umidi impedisce l'applicazione di un filtro a maniche Tabella 7 Valori limite per le
emissioni di polveri derivanti dalla produzione e trasformazione di
metalli non ferrosi || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) (giornalmente) || Trasformazione di metalli non ferrosi || 20 12. Produzione
di vetro: Tabella 8 Valori limite per le
emissioni di polveri derivanti dalla produzione di vetroa || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Impianti nuovi || 20 Impianti esistenti || 30 a Impianti per la produzione di vetro o fibre di
vetro con una capacità di 20 Mg/giorno o superiore. Le concentrazioni si
riferiscono alle emissioni gassose secche all'8% d'ossigeno in volume (fusione
in continuo) e al 13% d'ossigeno in volume (fusione discontinua). 13. Produzione
di pasta di carta: Tabella 9 Valori limite per le
emissioni di polveri derivanti dalla produzione di pasta di carta || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) (giornalmente) || Caldaia ausiliaria || 40 per la combustione di combustibili liquidi (al 3% di tenore d'ossigeno) 30 per la combustione di combustibili solidi (al 6% di tenore d'ossigeno) Caldaia a recupero e forno da calce || 50 14. Incenerimento
dei rifiuti: Tabella 10 Valori limite per le
emissioni di polveri derivanti dall'incenerimento dei rifiuti || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (> 3 Mg/ora) || 10 Incenerimento di rifiuti pericolosi e di rifiuti sanitari (> 1 Mg/ora) || 10 Nota: Tenore d'ossigeno di riferimento: su base
secca, 11% 15. Produzione
di biossido di titanio: Tabella 11 Valori limite per le
emissioni di polveri derivanti dalla produzione di biossido di titanio || Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³) || Procedimento al solfato, emissioni totali || 50 Procedimento con cloruro, emissioni totali || 50 Nota: Per fonti di emissioni di portata contenuta
all'interno di un impianto, è possibile applicare un valore limite di emissione
pari a 150 mg/m³. 16. Impianti
di combustione con una potenza termica nominale < 50 MWth: il
presente paragrafo ha carattere di raccomandazione e descrive le misure che
possono essere prese se una parte ritiene che siano tecnicamente ed
economicamente fattibili per il controllo del particolato: a)
impianti di combustione domestici con una potenza termica nominale < 500 MWth: i)
le emissioni provenienti da stufe a combustione e caldaie domestiche nuove
aventi una potenza termica nominale < 500 kWth possono essere ridotte
mediante l'applicazione di: aa) norme relative
ai prodotti, come le norme CEN (ad esempio, EN 303-5) e norme equivalenti in
Canada e negli Stati Uniti. I paesi di applicazione delle norme relative ai
prodotti possono definire requisiti nazionali supplementari tenendo conto, in
particolare, del contributo delle emissioni di composti organici condensabili
alla formazione di PM ambiente; oppure bb) marchi di
qualità ecologica che specificano criteri di rendimento che di norma sono più
severi rispetto ai requisiti minimi di efficienza delle norme EN sui prodotti o
rispetto alla normativa nazionale. Tabella 12 Valori limite
raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da nuovi impianti di
combustione funzionanti con combustibili solidi, di potenza termica nominale
< 500 kWth, da utilizzare insieme alle norme relative ai prodotti || Polveri (mg/m³) || Caminetti e stufe aperti/chiusi che utilizzano legno || 75 Caldaie a ceppi di legna (con serbatoio di accumulo termico) || 40 Stufe e caldaie a pellet || 50 Stufe e caldaie che utilizzano combustibili solidi diversi dalla legna || 50 Impianti a combustione automatica || 50 Nota: tenore di O2 di riferimento: 13%. ii)
le emissioni da stufe e caldaie a combustione residenziali esistenti possono
essere ridotte mediante le seguenti misure primarie: aa) campagne di
informazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo alla necessità di: ·
utilizzare correttamente
stufe e caldaie; ·
utilizzare solo legno non
trattato; ·
stagionare correttamente
il legno in modo che abbia il giusto tenore di umidità; bb) un programma
che promuova la sostituzione delle caldaie e delle stufe vecchie con apparecchi
moderni; oppure cc) l'obbligo di
sostituire o mettere a norma i vecchi impianti. b)
impianti di combustione non domestici con una potenza termica nominale di 100
kWth–1 MWth: Tabella 13 Valori limite
raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori
di processo di potenza termica nominale di 100 kwth-1 MWth. || Polveri (mg/m³) || combustibili solidi 100-500 kWth || Impianti nuovi || 50 Impianti esistenti || 150 combustibili solidi 500 kWth–1 MWth || Impianti nuovi || 50 Impianti esistenti || 150 Nota: Contenuto di riferimento di O2:
legna, altra biomassa solida e torba: 13%; carbone, lignite e altri
combustibili solidi: 6%. c) impianti di combustione con una potenza
termica nominale > 1–50 MWth: Tabella 14 Valori limite
raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori
di processo di potenza termica nominale di 1 MWth–50 MWth. || Polveri (mg/m³) || combustibili solidi > 1–5 MWth || Impianti nuovi || 20 Impianti esistenti || 50 combustibili solidi > 5-50 MWth || Impianti nuovi || 20 Impianti esistenti || 30 combustibili liquidi > 1–5 MWth || Impianti nuovi || 20 Impianti esistenti || 50 combustibili liquidi > 5-50 MWth || Impianti nuovi || 20 Impianti esistenti || 30 Nota: tenore di O2 di riferimento: legna, altra biomassa solida e torba: 11%; carbone,
lignite e altri combustibili fossili solidi: 6%; combustibili liquidi, inclusi
biocombustibili liquidi: 3%. B. Canada 17. Per
le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le
emissioni di PM tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie
di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei
documenti elencati alle lettere da a) a h) in appresso. I valori limite di
emissione possono essere espressi in termini di PM o TPM (totale del particolato).
Per TPM, in questo contesto, si intende qualsiasi PM con diametro aerodinamico
inferiore a 100 µm: a) Secondary Lead Smelter Release
Regulations, SOR/91-155; b) Environmental
Code of Practice for Base Metals Smelters and Refineries; c) New
Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation; d) Environmental
Code of Practice for Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/7); e) Environmental
Code of Practice for Non-Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/8); f) Emission
Guidelines for Cement Kilns. PN 1284; g) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant
Emissions that Contribute to Particulate Matter and Ground-level Ozone; e h) Performance
testing of solid-fuel-burning heating appliances, Canadian Standards
Association, B415. 1-10. C. Stati Uniti d'America 18. I
valori limite per ridurre le emissioni di PM prodotte da fonti fisse
appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si
applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito: a) Steel
Plants: Electric Arc Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti AA e AAa; b) Small
Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA; c) Kraft
Pulp Mills — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BB; d) Glass
Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CC; e) Electric
Utility Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti D e Da; f) Industrial-Commercial-Institutional
Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc; g) Grain
Elevators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte DD; h) Municipal
Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti E, Ea e Eb; i) Hospital/Medical/Infectious
Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec; j) Portland
Cement — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte F; k) Lime
Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte HH; l) Hot
Mix Asphalt Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte I; m) Stationary
Internal Combustion Engines: Compression Ignition — 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte IIII; n) Petroleum
Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja; o) Secondary
Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte L; p) Metallic
Minerals Processing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte LL; q) Secondary
Brass and Bronze — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte M; r) Basic
Oxygen Process Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte N; s) Basic Process Steelmaking Facilities
— 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Na; t) Phosphate
Rock Processing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte NN; u) Sewage
Treatment Plant Incineration — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte O; v) Nonmetallic
Minerals Processing Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte OOO; w) Primary
Copper Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P; x) Ammonium
Sulfate Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte PP; y) Wool
Fiberglass Insulation — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte PPP; z) Primary
Zinc Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q; aa) Primary
Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R; bb) Primary
Aluminum reduction plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte S; cc) Phosphate
Fertilizer Production — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte T, U, V, W, X; dd) Asphalt
Processing and Asphalt Roofing Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte
UU; ee) Calciners
and Dryers in Mineral Industries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte UUU; ff) Coal
Preparation Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Y; gg) Ferroalloy
Production Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Z; hh) Residential
Wood Heaters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAA; ii) Small Municipal Waste Combustors (dopo
il 11/30/1999) — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA; jj) Small
Municipal Waste Combustors (dopo il 11/30/1999) — 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte BBBB; kk) Other
Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) — 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte EEEE; ll) Other
Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) — 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte FFFF; mm) Stationary
Compression Ignition Internal Combustion Engines — 40 C.F.R., parte 60,
sottoparte IIII; e nn) Lead
Acid BatteryManufacturing Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KK. 19. Valori limite
per la limitazione delle emissioni di PM da fonti soggette a norme nazionali di
emissione per agenti pericolosi per l'inquinamento atmosferico (Hazardous
Air PollutantsHAPS): a) Coke
oven batteries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte L; b) Chrome Electroplating (major and
Area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte N; c) Secondary
lead smelters — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte X; d) Phosphoric
Acid Manufacturing Plants — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AA; e) Phosphate
Fertilizers Production Plants — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BB; f) Magnetic
Tape Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EE; g) Primary
Aluminum— 40 C.F.R., parte 63, sottoparte L; h) Pulp
and paper II (combustion) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MM; i) Mineral
wool manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte DDD; j) Hazardous
waste combustors — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE; k) Portland
cement manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL; l) Wool
fiberglass manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNN; m) Primary copper — 40 C.F.R., parte
63, sottoparte QQQ; n) Secondary
aluminum — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRR; o) Primary
lead smelting — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTT; p) Petroleum
refineries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUU; q) Ferroalloys
production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXX; r) Lime
manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAA; s) Coke Ovens: Pushing, Quenching,
and Battery Stacks — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCC; t) Iron
and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE; u) Integrated
iron and steel manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF; v) Site remediation — 40 C.F.R., parte
63, sottoparte GGGGG; w) Miscellaneous
coating manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHHHH; x) Asphalt Processing and Roofing
Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLL; y) Taconite Iron Ore Processing — 40
C.F.R., parte 63, sottoparte RRRRR; z) Refractory products
manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS; aa) Primary
magnesium refining — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTT; bb) Electric
Arc Furnace Steelmaking Facilities — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYY; cc) Iron
and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZ; dd) Primary
Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEEE; ee) Secondary
Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFFF; ff) Primary
Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium — 40 C.F.R., parte
63, sottoparte GGGGGG; gg) Lead
Acid Battery Manufacturing (Area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte
PPPPPP; hh) Glass
manufacturing (area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSSS; ii) Secondary
Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte
TTTTTT; jj) Chemical
Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVVV; kk) Plating
and Polishing Operations (Area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte
WWWWWW; ll) Area
Source Standards for Nine Metal Fabrication and Finishing Source Categories —
40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXXXX; mm) Ferroalloys
Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYYY; nn) Aluminum,
Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte ZZZZZZ; oo) Asphalt
Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte AAAAAAA; pp) Chemical
Preparation (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBBBB; qq) Paints
and Allied Products Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte CCCCCCC; rr) Prepared
animal feeds manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte
DDDDDDD; e ss) Gold
Mine Ore Processing and Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63,
sottoparte EEEEEEE. X. Allegato XI È aggiunto il seguente
nuovo allegato XI: Allegato XI
Valori limite per il contenuto di composti organici volatili
dei prodotti 1. La parte A è
applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la
parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. A. Parti diverse dal Canada e dagli
Stati Uniti d'America 2. La presente sezione
riguarda la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV)
dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni
prodotti per carrozzeria. 3. Ai fini della sezione
A del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni: a) "sostanze":
qualsiasi elemento chimico e i suoi composti, quali si presentano allo stato
naturale o in prodotti industriali, in forma solida, liquida o gassosa; b) "preparati":
miscele o soluzioni composte di due o più sostanze; c) "composto
organico": qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno
o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio,
azoto o un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e
bicarbonati inorganici; d) "composto
organico volatile (COV)": qualsiasi composto organico avente un punto di
ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione
standard di 101,3 kPa; e) "contenuto di
VOC": la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro
(g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. La massa di composti
organici volatili presente in un dato prodotto che in fase di essiccamento
reagisce chimicamente formando parte del rivestimento non è considerata parte
del contenuto di COV; f) "solvente
organico": qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti,
per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o
usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di
dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale,
plastificante o conservante; g) "rivestimento":
qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti
solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere
una pellicola con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale su
una determinata superficie; h) "pellicola":
uno strato continuo risultante dall'applicazione su un supporto di uno o più
rivestimenti; i) "rivestimenti
a base acquosa (BA)": i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante
l'uso di acqua; j) "rivestimenti
a base solvente (BS)": i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante
l'uso di solventi organici; k) "immissione
sul mercato": la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione
nel territorio doganale delle parti viene considerata come immissione sul
mercato ai sensi del presente allegato. 4. Per "pitture e
vernici" si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito
elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo
decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi, e delle rispettive
finiture, impianti e strutture connessi: a) "pitture
opache per interni per pareti e soffitti": rivestimenti per interni
destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss)
< 25 a 60 gradi; b) "pitture
lucide per interni per pareti e soffitti": rivestimenti per interni
destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss)
> 25 a 60 gradi; c) "pitture per
pareti esterne di supporto minerale": rivestimenti destinati ad essere
applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco; d) "pitture per
finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica":
rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su
finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per supporti di legno,
metallo o plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i
rivestimenti intermedi; "vernici e
impregnanti per legno per finiture interne/esterne": rivestimenti che
formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati
sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi.
Questa sottocategoria comprende gli impregnanti opachi per legno. Per "impregnanti
opachi per legno" si intendono i rivestimenti che formano una pellicola
opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti
atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria
semistabile); f) "impregnanti
non filmogeni per legno": impregnanti per legno che, secondo la norma EN
927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5µm, misurato secondo il
metodo 5A della norma ISO 2808:1997; g) "primer":
rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere
utilizzati sul legno o su pareti e soffitti; h) "primer
fissanti": rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti
del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno
dall'azzurratura; i) "pitture
monocomponenti ad alte prestazioni": rivestimenti ad alte prestazioni a
base di materiali filmogeni. Sono concepiti per applicazioni che richiedono
particolari prestazioni, ad esempio strato di fondo e strato di finitura per
materie plastiche, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi
come lo zinco e l'alluminio, finiture anticorrosione, rivestimenti per
pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffiti,
resistenza alla fiamma e rispetto delle norme igieniche nell'industria
alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie; j) "pitture
bicomponenti ad alte prestazioni": rivestimenti destinati agli stessi usi
dei monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine
terziarie) prima dell'applicazione; k) "pitture
multicolori": rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o
multicolore direttamente dalla prima applicazione; l) "pitture per
effetti decorativi": rivestimenti impiegati per ottenere particolari
effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e
successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione. 5. Per "prodotti per
carrozzeria" si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di
seguito elencate. Vengono utilizzati per il rivestimento di veicoli stradali, o
di parte di essi, realizzato nell'ambito della riparazione, conservazione o
decorazione del veicolo al di fuori dell'impianto di produzione. In questo
senso, per "veicolo" si intende ogni veicolo a motore destinato a
circolare su strada, completo o incompleto, che abbia almeno quattro ruote e
una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi
rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori
agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili: a) "prodotti
preparatori e di pulizia": prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica
o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione
di nuovi rivestimenti; i) i "prodotti
preparatori" comprendono detergenti per la pulitura delle pistole a
spruzzo ed altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli
sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone; ii) per "prodotto
predetergente" si intende un prodotto detergente per la rimozione di
contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione
di prodotti vernicianti; b) "stucco/mastice
(bodyfiller/stopper)": composti densi destinati ad essere applicati
per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il
fondo/stucco (surfacer/filler); c) "primer":
qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o
su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima
dell'applicazione di un fondo; i) "fondo/stucco (surfacer/filler)":
rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo
di assicurare la resistenza alla corrosione, l'adesione dello strato di
finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le
piccole imperfezioni della superficie stessa; ii) "primer
universali per metalli": rivestimenti destinati ad essere applicati come
prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer
per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato, fondi non carteggiabili e
fondi riempitivi a spruzzo; iii) "primer fosfatante
(wash primer)": rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di
acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici
metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione;
rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici
galvanizzate e zincate; d) "strato di
finitura" (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere
applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e
durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici
trasparenti: i) "base (base
coating)": rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al
sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non
la brillantezza o la resistenza della superficie; ii) "vernice
trasparente (clear coating)": rivestimento trasparente che
conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di
resistenza richieste; e) "finiture
speciali": rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per
conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlati in un unico
strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es.
vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti
testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti
per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne; 6. Le parti faranno in
modo che i prodotti di cui al presente allegato che siano immessi sul mercato
nel loro territorio rispettino il contenuto massimo di COV di cui alle tabelle
1 e 2. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d'epoca
designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e
culturale, le parti possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all'acquisto
in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di
COV stabiliti nel presente allegato. Le parti possono inoltre esonerare dall'osservanza
dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività
contemplata dall'allegato VI e svolta in un impianto registrato o autorizzato
in conformità all'allegato stesso. Tabella 1 Contenuto massimo di
COV di pitture e vernici Sottocategoria || Tipo || (g/l) * || || Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss ≤ 25 a 60 gradi) || BA (base acquosa) || 30 BS (base solvente) || 30 Pitture lucide per pareti e soffitti interni (gloss > 25 a 60 gradi) || BA (base acquosa) || 100 BS (base solvente) || 100 Pitture per pareti esterne di supporto minerale || BA (base acquosa) || 40 BS (base solvente) || 430 Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo || BA (base acquosa) || 130 BS (base solvente) || 300 Vernici e coloranti del legno per finiture interne/esterne, compresi i coloranti del legno opachi || BA (base acquosa) || 130 BS (base solvente) || 400 Impregnanti per legno non filmogeni, per interni ed esterni || BA (base acquosa) || 130 BS (base solvente) || 700 Primer || BA (base acquosa) || 30 BS (base solvente) || 350 Primer fissanti || BA (base acquosa) || 30 BS (base solvente) || 750 Pitture monocomponenti ad alte prestazioni || BA (base acquosa) || 140 BS (base solvente) || 500 Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici || BA (base acquosa) || 140 BS (base solvente) || 500 Pitture multicolori || BA (base acquosa) || 100 BS (base solvente) || 100 Pitture per effetti decorativi || BA (base acquosa) || 200 BS (base solvente) || 200 * g/l di prodotto pronto
all'uso. Tabella 2 Contenuto massimo di
COV nei prodotti per carrozzeria Sottocategoria || Rivestimenti || COV (g/l)* || || Preparazione e pulizia || Prodotti per preparazione || 850 Prodotti predetergenti || 200 Stucchi/mastici || Tutti i tipi || 250 Primer || Fondo/stucco (surfacer/filler) e primer universali (metalli) || 540 Primer fosfatante (wash primer) || 780 Finiture || Tutti i tipi || 420 Finiture speciali || Tutti i tipi || 840 * g/l di prodotto pronto
per l'uso. Fatta eccezione per "prodotti preparatori e di pulizia",
qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all'uso dovrebbe essere
detratto. B. Canada 7. Saranno eventualmente
stabiliti valori limite per limitare le emissioni di COV derivanti dall'uso di
prodotti di consumo e commerciali, tenendo conto delle informazioni sulle
tecnologie, tecniche e misure di controllo disponibili, dei valori limite
applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito: a) VOC Concentration Limits for
Architectural Coatings Regulations, SOR/2009-264; b) VOC
Concentration Limits for Automotive Refinishing Products, SOR/2009-197; c) Regulations
Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005
(2-Methoxyethanol, Pentachlorobenzene and Tetrachlorobenzenes), SOR/2006-279; d) Federal
Halocarbon Regulations, SOR/2003-289; e) Prohibition
of Certain Toxic Substances Regulations, SOR/2003-99; f) Solvent
Degreasing Regulations, SOR/2003-283; g) Tetrachloroethylene
(Use in Dry Cleaning and Reporting Requirements) Regulations, SOR/2003-79; h) Order
Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection
Act, 1999; i) Notice
with Respect to Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL); j) Order
Amending Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999
(Miscellaneous Program); k) Ozone-depleting
Substances Regulations, SOR/99-7; l) Proposed
regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products; m) Proposed
notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention
plans in respect of specified substances on Schedule 1 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999, related to the resin and synthetic rubber
manufacturing sector; n) Proposed
notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention
plans in respect of specified substances on Schedule 1 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999, implicated in the polyurethane and other
foam sector (except polystyrene); o) Notice
with Respect to Certain Hydrochlorofluorocarbons; p) Notice
with Respect to Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL); e q) Environmental
Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Dry Cleaning
Facilities. PN 1053. C. Stati Uniti d'America 8. I valori limite per
limitare le emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione
di composti organici volatili per prodotti di consumo e commerciali (National
Volatile Organic Compound Emission Standards for Consumer and Commercial
Products) sono specificati nei seguenti documenti: a) Automobile
refinish coatings — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte B; b) Consumer
products — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte C; c) Architectural
coatings — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte D; e d) Aerosol
coatings — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte E. [1] La potenza termica nominale dell'impianto di combustione
è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino
comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in
considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale. [2] La potenza termica nominale dell'impianto di combustione
è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino
comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in
considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale. [3] Il fattore di conversione dai valori limite nel
protocollo attuale (al 5% di tenore di ossigeno) è 2,66 (16/6).
Pertanto, il valore limite di: • 190 mg/m3
al 15% di O2 corrispondono a 500 mg/m3 al 5% di O2; • 95 mg/m3
al 15% di O2 corrispondono a 250 mg/m3 al 5% di O2; • 225 mg/m3
al 15% di O2 corrispondono a 600 mg/m3 al 5% di O2; [4] I metodi di calcolo si rifletteranno negli orientamenti
adottati dall'organo esecutivo. [5] Canadian Council of Ministers of the Environment. [6] La potenza termica nominale dell'impianto di combustione
è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino
comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in
considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.