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Document 52013PC0329

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE

    /* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */

    52013PC0329

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE /* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Contesto generale

    La presente iniziativa deriva dalla strategia “Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”[1], che ha fatto delle infrastrutture digitali una punta di lancia dell’iniziativa faro “Un’agenda digitale europea”[2]. L’iniziativa faro ha messo in rilievo L’Agenda digitale intende fra l’altro diffondere servizi pubblici transfrontalieri online al fine di favorire la mobilità delle imprese e dei cittadini. In particolare, l’interoperabilità dei servizi pubblici è necessaria nel momento in cui la legislazione e le iniziative relative al mercato unico (come la direttiva “Servizi” o il piano d’azione per gli appalti pubblici elettronici) si affidano alla possibilità che le imprese possano interagire e operare con le amministrazioni pubbliche transfrontaliere grazie ai mezzi elettronici. L’Agenda digitale sottolinea inoltre l’esigenza di assicurare l’espansione e l’adozione della banda larga per tutti, a velocità sempre maggiori, tramite tecnologie sia fisse che senza fili, e di facilitare gli investimenti nelle nuove reti internet superveloci, aperte e competitive, che saranno costituiscono le arterie dell’economia del futuro moderna. L’UE si è posta traguardi ambiziosi in termini di diffusione e uso della banda larga entro il 2020.

    Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” sul quadro finanziario pluriennale (MFF) 2014-2020[3], in cui propone la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa (CEF) allo scopo di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie dell’energia, dei trasporti e digitali con una dotazione unica di 40 miliardi di euro, di cui la Commissione ha proposto che 9,2 miliardi di euro siano dedicati a reti e servizi digitali.

    L’8 febbraio 2013 il Consiglio europeo ha adottato le conclusioni relative a un nuovo MFF che fissa a 1 miliardo di euro il bilancio di “CEF Digital”. Su questa base la Commissione propone ora di modificare la sua proposta di regolamento relativo agli orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee. All’atto della stesura, le trattative fra il Consiglio e il Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale non erano ancora concluse. Analogamente, le trattative sulla proposta di regolamento che istituisce il CEF sono tuttora in corso.

    La proposta modificata tiene conto per quanto possibile delle più recenti posizioni del Consiglio e della commissione ad hoc del Parlamento europeo. Essa mira a incentrare l’intervento del CEF su un numero più ristretto di infrastrutture di servizi digitali, basato su un rigoroso insieme di criteri di priorità e un contributo ristretto alla banda larga per mezzo di strumenti finanziari, con l’intento di bilanciare gli investimenti privati e quelli provenienti da fonti pubbliche diverse dal CEF. Nonostante il suo limitato contributo alla banda larga, la proposta stabilisce un quadro di riferimento che consente contributi più ampi dalle imprese e dagli attori istituzionali come la Banca europea per gli investimenti.

    Finalità della proposta

    La finalità del presente regolamento è stabilire una serie di orientamenti relativi agli obiettivi e alle priorità previste per le reti a banda larga e le infrastrutture di servizi digitali nel campo delle telecomunicazioni nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa CEF.

    Gli orientamenti individuano in allegato progetti di interesse comune per la diffusione delle reti di banda larga e delle infrastrutture di servizi digitali e delle reti a banda larga. Tali progetti contribuiranno a migliorare la competitività dell’economia europea, comprese le piccole e medie imprese (PMI), promuoveranno l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, regionali e locali nonché e l’accesso a queste ultime e sosterranno lo sviluppo di un mercato unico digitale. Saranno ammessi al sostegno finanziario dell’UE mediante gli strumenti previsti dal regolamento sul meccanismo per collegare l’Europa che accompagna il presente regolamento.

    Il presente regolamento mira a eliminare le strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico digitale, ad esempio fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche transfrontaliero, a un’infrastruttura di servizi pubblici digitali. Gli ostacoli in termini operativi che si presentano per le reti di telecomunicazioni riguardano aspetti sul lato sia della domanda che dell’offerta, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il finanziamento della tangenziale di una città capitale che sarebbe indispensabile per garantire la fluidità di un corridoio di trasporto. Sul fronte dell’offerta le limitazioni sono associate ad un elevato livello di inefficienze situazione non ottimale del mercato e alle concomitanti scarse attrattive per gli investimenti nelle reti a banda larga e nella realizzazione di servizi essenziali di interesse pubblico (quali l’assistenza sanitaria online, l’identità elettronica, gli appalti elettronici e la loro interoperabilità transfrontaliera). Sul fronte della domanda il mercato unico digitale, dotato di un notevole potenziale di crescita, presuppone che tutti i cittadini, le imprese e le amministrazioni siano collegati a reti digitali.

    Il meccanismo per collegare l’Europa mira ad utilizzare strumenti finanziari innovativi per incentivare gli investimenti in infrastrutture riducendo i rischi connessi e fornendo un finanziamento a più lungo termine sia per gli investitori alternativi che per quelli tradizionali. Gli strumenti finanziari innovativi generano un importante effetto leva sugli investimenti privati e su altri investimenti pubblici, pur continuando a basarsi su meccanismi di mercato. Nei casi in cui l’attrattiva commerciale degli investimenti in infrastrutture è particolarmente scarsa, il meccanismo per collegare l’Europa contempla anche la possibilità di intervenire con cofinanziamenti in forma di sovvenzioni.

    Nel campo delle reti a banda larga, azioni per contribuire a progetti di interesse comune nel settore della banda larga sosterranno una serie di investimenti nelle reti per raggiungere entro il 2020 gli obiettivi dell’agenda digitale europea che prevedono la copertura universale a 30 Mb o il collegamento come minimo del 50% dei nuclei familiari europei a velocità di connessione superiori a 100 Mb. Sarà costituito un portafoglio equilibrato di progetti a 30 e 100 Mb, tenendo anche debito conto delle esigenze di investimento degli Stati membri, valutate a non più di 270 miliardi di euro.

    Per l’infrastruttura le infrastrutture di servizi digitali, le strozzature in termini di diffusione dei servizi in contesti interoperabili sono affrontate mediante regimi di appalto e sovvenzione diretta, in alcuni casi di norma con elevati tassi di cofinanziamento, pieno finanziamento di piattaforme a livello unionale, perché non esistono proprietari naturali di un’infrastruttura europea interoperabile di servizi. In effetti, né gli Stati membri né gli investitori privati garantirebbero l’introduzione di servizi in contesti interoperabili transfrontalieri. Ne deriva un elevato valore aggiunto dell’azione dell’Unione europea.

    Fra i I progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali conferiscono priorità alla costruzione degli elementi di base elencati nell’allegato. vi sono: connessioni portanti transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche; la fornitura transfrontaliera di servizi di pubblica amministrazione elettronica basati sull’identificazione e sull’autenticazione interoperabili (ad esempio procedure elettroniche paneuropee di avvio di imprese, nonché per appalti transfrontalieri, giustizia elettronica e servizi transfrontalieri di assistenza sanitaria online); l’accesso alle informazioni del settore pubblico, fra cui le risorse digitali del patrimonio europeo, data.eu e risorse multilingui; la sicurezza (internet più sicura e infrastrutture per servizi critici); servizi di energia intelligente. I progetti di interesse comune possono comprendere anche il funzionamento di servizi pubblici elettronici attuati nell’ambito di altri programmi dell’Unione, quali il programma ISA (soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee). Su base annuale, secondo il finanziamento disponibile, si procederà a identificare specifiche infrastrutture di servizi digitali nell’allegato, al fine di diffonderle.

    Per quanto concerne le reti a banda larga, l’importo di risorse disponibili nell’ambito del presente regolamento sarà ridotto. Mentre permane la motivazione al sostegno del finanziamento pubblico nelle aree in cui l’investimento privato è insufficiente, il sostegno pubblico dovrà provenire in primo luogo da fonti diverse dal CEF, in particolare da fonti nazionali, dai Fondi strutturali e d’investimento europei, nei quali appare verosimile l’inclusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione negli obiettivi tematici interessati dalle disposizioni in materia di concentrazione di priorità tematica.

    Tuttavia, considerata l’importanza fondamentale delle reti a banda larga per la crescita e l’occupazione e in vista delle sfide sia tecniche, sia finanziarie relative all’investimento pubblico nel settore, il presente regolamento prevede un intervento abilitante limitato. Il CEF finanzierà un modesto contributo all’istituzione di strumenti finanziari a livello dell’Unione europea (nel prosieguo “dell’Unione”), in particolare in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, con il potenziale per agevolare un uso efficiente di altre risorse, sia pubbliche, sia private. Pertanto il CEF in sé potrà finanziare solo un numero limitato di progetti di banda larga, ma in compenso potrà agevolare per esempio l’assegnazione efficiente di Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), consentendo alle autorità di gestione di contribuire per mezzo dei programmi operativi. Tali contributi saranno delimitati per l’uso nello Stato membro o nella regione interessata e potranno facilitare il raggiungimento della massa critica e le economie di scala nella realizzazione dei progetti. Nell’istituire un quadro di riferimento che consenta contributi più ampi da parte delle imprese e degli attori istituzionali, la proposta intende moltiplicare il livello di contributo ai progetti a banda larga di interesse comune ben oltre il finanziamento consentito dal regolamento.

    Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa[4]. La presente proposta va quindi vista in combinazione con la proposta relativa a tale regolamento. Il regolamento stipula anche i criteri per l’individuazione di nuovi progetti di interesse comune sulla base della valutazione della Commissione dell’evoluzione delle priorità strategiche, degli sviluppi tecnologici e della situazione nei singoli mercati.

    2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Per quanto riguarda la diffusione della banda larga, si sono tenute numerose consultazioni con gli Stati membri, gli operatori settoriali e le parti sociali. In particolare, la vicepresidente Neelie Kroes ha riunito attorno a un tavolo i dirigenti di fornitori di contenuti, fabbricanti di attrezzature, investitori e operatori telecom delle principali imprese a livello mondiale, quali Nokia, Alcatel Lucent, Google, Ericsson, News Corp e altre, e il 16 e 17 giugno 2011 si è tenuta a Bruxelles la prima assemblea dell’agenda digitale, cui hanno partecipato più di mille parti interessate del settore pubblico e privato e della società civile. In queste e in molte altre occasioni le parti interessate hanno ampiamente condiviso la valutazione della Commissione secondo cui l’attuale modello di investimento nelle telecomunicazioni è insufficiente per concretizzare la diffusione di infrastrutture di banda larga economicamente accessibili e di elevata qualità per tutti i cittadini europei ed hanno accolto con favore le proposte della Commissione di utilizzare investimenti pubblici mirati, ad esempio mediante l’uso di strumenti finanziari innovativi, per moltiplicare i necessari investimenti nelle infrastrutture e sostenere modelli di investimento alternativi e più sostenibili.

    In un progetto di relazione sul futuro quadro finanziario pluriennale, il Parlamento europeo ha riconosciuto l’importanza di utilizzare il bilancio per generare un effetto leva sugli investimenti nella banda larga.

    Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri, la Commissione collabora da molti anni con diversi gruppi di parti interessate. Le valutazioni e i pareri degli esperti riguardanti attività esistenti, come Europeana (per il patrimonio culturale) o il programma per l’uso sicuro di internet, tendono a raccomandare il prosieguo e l’espansione delle attività.

    Alla luce del bilancio indicativo ridotto da 9,2 miliardi a 1 miliardo di euro, emerge una chiara esigenza di limitare la portata del programma. Per quanto attiene alle infrastrutture di servizi digitali, questo potrebbe essere conseguito riducendo il numero di servizi originariamente proposti oppure introducendo un insieme di criteri di finanziamento più rigorosi. La presente proposta della Commissione si avvale in effetti di ambedue le possibilità: nell’allegato della proposta non sono stati ripresi due servizi (“Connessioni portanti transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche” e “Soluzioni di tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni per le reti intelligenti di energia e per la fornitura di servizi intelligenti di energia”), per motivi di bilancio, mentre è stata aggiunta un’infrastruttura generale di servizio (cfr. oltre).

    Nelle deliberazioni legislative, il gruppo di lavoro sulle telecomunicazioni del Consiglio ha finora suggerito di aggiungere ulteriori infrastrutture di servizi digitali relative a “Procedure elettroniche per il trasferimento da un paese europeo all’altro”, “Piattaforma europea per l’interconnessione dell’occupazione e dei servizi di previdenza sociale” e “Piattaforme per la collaborazione amministrativa online”. Per motivi di bilancio non tutte sono riprese nell’allegato della presente proposta.

    La commissione “Industria, ricerca e energia” del Parlamento europeo ha aggiunto ulteriori infrastrutture di servizi digitali relative a “Diffusione di infrastrutture nei trasporti pubblici che consentono l’uso di servizi mobili di prossimità sicuri e interoperabili”, “Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online”, “Piattaforma europea per l’accesso alle risorse educative” e “Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili per la fatturazione”. Alcune di esse sono state inserite nell’allegato della presente proposta.

    Nell’ambito della banda larga il programma potrebbe non prevedere alcun intervento o limitarsi a un intervento circoscritto inteso a equilibrare i finanziamenti privati e altri di provenienza pubblica. Poiché vi sarà disponibilità di fondi UE per la banda larga nell’ambito dell’ESIF, in particolare nel quarto tema prioritario del Fondo europeo di sviluppo regionale, e poiché l’uso dei fondi strutturali per la banda larga si è rivelato problematico, la presente proposta prevede di istituire strumenti finanziari mirati a delineare modalità efficienti per assegnare fra l’altro i fondi strutturali.

    Sia il Consiglio, sia il Parlamento sono del parere che l’intervento non debba sbilanciare gli investimenti privati. Entrambe le istituzioni hanno inoltre convenuto che esso debba essere basato sul principio della neutralità tecnologica, tuttavia il PE ha introdotto obiettivi di velocità di trasmissione estremamente ambiziosi (“1 Gbps, ove possibile, e oltre”), mentre alcuni Stati membri hanno cercato di ammorbidire la proposta originaria della Commissione che collegava l’intervento del CEF all’obiettivo dei 30 Mbps della seconda Agenda digitale europea. Insistendo sul conferimento di priorità dei fondi dell’UE alle tecnologie di punta, consentendo nel contempo agli Stati membri di essere flessibili nei loro paesi riguardo alla scelta dei progetti destinati a beneficiare dell’accesso al finanziamento di lungo termine, la presente proposta ribadisce il collegamento agli obiettivi dell’Agenda digitale, pur mantenendo lo spirito delle preferenze espresse dalle due istituzioni. Si sono avute ulteriori discussioni sul metodo d’intervento da privilegiare, ossia sovvenzioni o strumenti finanziari (prestiti, garanzie, obbligazioni, capitale azionario). Tenuto conto delle risorse limitate, la presente proposta istituisce solo gli strumenti finanziari, in quanto fonti dei fondi a lungo termine a prezzo efficiente, allineati alle esigenze delle infrastrutture.

    Per quanto riguarda i punti orizzontali, la proposta originaria della Commissione prevedeva poteri per l’adozione di atti delegati per modificare l’elenco dei progetti di interesse comune dell’allegato. La presente proposta tiene conto delle preoccupazioni espresse soprattutto dagli Stati membri e prevede quindi una formulazione abbastanza flessibile nell’allegato, riconoscendo che i necessari adeguamenti del programma saranno effettuati per mezzi di un atto di esecuzione.

    Durante le negoziazioni legislative e finanziarie, il CEF ha ricevuto il sostegno di numerose organizzazioni settoriali, quali Digital Europe, la fondazione Europeana, Public Sector Information Alliance, Multilingual Europe Technology Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association, European Competitive Telecommunications Association e FTTH Council.

    La relazione di valutazione di impatto originale, effettuata nel 2011, ha preso in considerazione considera due opzioni. La prima opzione – status quo – non prevede prevedeva l’assegnazione di fondi UE alla banda larga, salvo eventualmente attraverso i fondi strutturali l’ESIF e la continuazione del programma “Competitività e innovazione” per infrastrutture di servizi digitali e solamente a livello di progetti pilota. In questo scenario non si otterrebbe una massa critica o una diffusione significativa dei servizi digitali e gli investimenti nella banda larga continuerebbero ad essere insufficienti e finanziati in modo inefficiente in molte regioni per la mancanza di concorrenza e per l’elevato rischio commerciale. Parimenti, i servizi pubblici online rimarrebbero poco sviluppati e non interoperabili a livello transfrontaliero, a causa della frammentarietà di interventi e o di soluzioni tecniche poco efficienti, della mancanza di massa critica e dei costi elevati sia per i fornitori che per i beneficiari dei servizi. Ne deriva che tale opzione non darebbe un contributo alla realizzazione del mercato unico digitale e molti europei resterebbero esclusi dalle opportunità digitali.

    La seconda opzione prevede uno strumento strumenti di finanziamento per integrare e calibrare le risorse di finanziamento già disponibili nell’ambito della prima opzione. È questa la linea di azione prevista nella proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione il 29 giugno 2011, che crea un “meccanismo per collegare l’Europa” destinato a finanziare l’infrastruttura. Tale nuovo meccanismo finanzierà progetti di infrastruttura aventi un elevato valore aggiunto a livello dell’UE, riguardanti non solo le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali e intelligenti e le strutture di governance necessarie per realizzare la “rete centrale” dei trasporti, i “corridoi prioritari” dell’energia e l’infrastruttura digitale. Il meccanismo interesserebbe progetti dotati di un elevato valore aggiunto europeo, ad esempio che prevedono interconnessioni transfrontaliere e l’introduzione di sistemi paneuropei che dovranno essere operativi entro il 2020. Per ottenere il massimo impatto, con una serie di provvedimenti specifici si garantirebbe un’integrazione tra gli strumenti di mercato e il sostegno diretto dell’UE, al fine di incoraggiare la partecipazione di investitori specializzati in infrastrutture. Nel caso di sovvenzioni, la Commissione conserverebbe la responsabilità della pianificazione generale e della selezione dei progetti, eventualmente con il sostegno di un’agenzia esecutiva, mentre i promotori dei progetti si occuperebbero della realizzazione sul campo. Nel caso di strumenti finanziari, la realizzazione sarebbe delegata ad istituti finanziari specializzati, ma la Commissione determinerebbe l’ammissibilità dei progetti. Gli Stati membri contribuirebbero a questo sforzo elaborando piani nazionali per l’internet ad alta velocità, in linea con le mete per la banda larga, mentre la mappatura dell’infrastruttura e dei servizi di banda larga (a livello unionale, nazionale e regionale) individuerà le lacune della copertura e stimolerà le iniziative di una molteplicità di investitori privati e pubblici. La nuova proposta non cambia l’essenza o la metodologia d’intervento analizzata nella seconda opzione, ma ne restringe la portata attraverso criteri di ammissibilità più rigorosi.

    Un ampio numero di servizi digitali transfrontalieri volti ad attuare scambi fra le amministrazioni pubbliche europee a sostegno delle politiche dell’UE rappresenta una realtà. Quando si presentano nuove soluzioni, è importante fruire delle soluzioni esistenti attuate nel contesto di analoghe iniziative europee, al fine di evitare duplicazioni e garantire il coordinamento e l’allineamento degli approcci e delle soluzioni fra le diverse iniziative e politiche, quali per esempio i programmi ISA, Fiscalis e Orizzonte 2020.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Base giuridica

    La proposta di regolamento sostituisce e abroga la decisione n. 1336/97/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee.

    L’intervento proposto sarà conforme all’articolo 172 del TFUE, che costituisce una base giuridica per l’intervento dell’UE a sostegno delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche.

    Sussidiarietà e proporzionalità

    Lo sviluppo coordinato di una rete transeuropea di telecomunicazioni in grado di sostenere la diffusione di infrastrutture di banda larga e la promozione di servizi nel mercato unico europeo, nonché la coesione economica, sociale e territoriale, necessita di azioni intraprese a livello dell’Unione, che non potrebbero essere realizzate individualmente a livello degli Stati membri.

    La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità e rientra nel campo di azione del settore della rete transeuropea delle telecomunicazioni, secondo la definizione dell’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Scelta dello strumento giuridico

    Gli attuali orientamenti per le telecomunicazioni sono stati proposti e adottati in forma di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, specificamente indirizzata agli Stati membri, che li rende integralmente vincolanti per tutti gli Stati membri.

    Tuttavia, lo strumento faciliterà in particolare la diffusione dell’infrastruttura di telecomunicazioni e la promozione di servizi da parte di soggetti privati (fra cui operatori, fornitori di servizi pubblici, fabbricanti di attrezzature, ecc.) e delle autorità regionali e locali. Con un numero crescente di attori, oltre agli Stati membri, coinvolti nella programmazione, nello sviluppo e nel funzionamento delle reti digitali di telecomunicazioni, è importante garantire che gli orientamenti siano vincolanti per tutti. La Commissione ha quindi scelto un regolamento come strumento giuridico per la presente proposta.

    Finanziamento

    I progetti di interesse comune saranno ammessi a fruire del sostegno finanziario dell’UE mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa [XXX/2012]. Il sostegno finanziario è erogato conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle risorse disponibili.

    Delega di poteri

    Le reti di telecomunicazioni sono in rapida evoluzione e l’elenco di progetti di interesse comune sarà soggetto a future modifiche per rispecchiare tale evoluzione. A tal fine, si propone che il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia delegato alla Commissione.

    Implicazioni per altre proposte della Commissione

    La presente modifica della proposta della Commissione incide su un altro documento che sta seguendo il suo iter legislativo, ossia il regolamento che istituisce il CEF. Tale regolamento stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure intese a fornire il sostegno finanziario unionale alle reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni.

    Le modifiche necessarie non incideranno sugli elementi orizzontali del regolamento CEF, fatta eccezione per il fatto che il regolamento diventa di interesse SEE per consentire la partecipazione degli Stati SEE.

    Le modifiche del regolamento CEF saranno circoscritte e potranno includere la riformulazione di taluni considerando al fine di riflettere i cambiamenti nel centro di interesse dell’intervento e l’adeguamento o la soppressione di talune disposizioni, compreso l’articolo 4, paragrafo 7, sull’ammissibilità e le condizioni dell’assistenza finanziaria nell’ambito delle telecomunicazioni e l’articolo 10, paragrafo 4, b), relativo ai tassi di finanziamento delle azioni che interessano il settore della banda larga. All’articolo 20 la delega dei poteri intesa a modificare la parte dell’allegato relativo alle telecomunicazioni non sarà più necessaria.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell’UE.

    La proposta di regolamento sugli orientamenti per la realizzazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni è collegata alla proposta di regolamento che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa, la quale fornirà il quadro legislativo e finanziario. Nell’ambito della dotazione del meccanismo per collegare l’Europa, la proposta della Commissione di un nuovo MFF aveva previsto un importo di 9,2 miliardi di euro[5] è assegnato al per le telecomunicazioni. Le conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013 sul MFF 2014-2020 stabiliscono una dotazione pari a 1 miliardo di euro (in prezzi del 2011) per il comparto del CEF relativo alle telecomunicazioni. L’importo definitivo assegnato alle telecomunicazioni sarà noto una volta raggiunto l’accordo politico sulle cifre del MFF e quando la nuova base giuridica sarà stata adottata dal legislatore.

    2011/0299 (COD)

    Proposta modificata di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

    visto il parere del Comitato delle regioni[7],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità a livello transeuropeo dell’accesso a internet veloce e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita economica e per il mercato unico.

    (2)       Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato l’Agenda digitale europea[8] che mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Essa intende promuovere la domanda e l’offerta di infrastrutture concorrenziali per internet ad alta velocità congiuntamente a servizi digitali basati su internet al fine di compiere i passi necessari per realizzare un vero mercato unico digitale, fondamentale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

    (3)       Il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (CEF)[9] stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per l’erogazione dell’aiuto finanziario dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture di telecomunicazioni. Considerato che i settori interessati dal regolamento CEF sono chiamati ad affrontare sfide analoghe, esiste una notevole opportunità di sfruttare le sinergie, tra cui la possibilità di abbinare il finanziamento CEF ad altre fonti di finanziamento.

    (4)       Un ampio numero di servizi digitali transfrontalieri volti ad attuare scambi fra le amministrazioni pubbliche europee a sostegno delle politiche dell’UE rappresentano una realtà. Quando si presentano nuove soluzioni è importante sfruttare le soluzioni esistenti attuate nel contesto di analoghe iniziative europee, al fine di evitare duplicazioni e garantire il coordinamento e l’allineamento degli approcci e delle soluzioni fra le diverse iniziative e politiche, quali per esempio i programmi ISA, Fiscalis e Orizzonte 2020. Analogamente, è importante che le soluzioni soddisfino gli standard, le specifiche e gli orientamenti concordati, come il quadro europeo di interoperabilità per i servizi pubblici europei[10].

    (5)       Progetti di ampia portata fra Stati membri, finanziati dal programma “Competitività e innovazione”, quali PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX o SPOCS, hanno convalidato servizi digitali transfrontalieri essenziali sul mercato interno, sulla base di elementi comuni. Essi hanno già raggiunto o sono prossimi al livello di maturità necessario alla loro diffusione. I progetti esistenti di interesse comune hanno già dimostrato il chiaro valore aggiunto dell’azione a livello unionale, come nell’ambito del patrimonio culturale (Europeana), della tutela dell’infanzia (Internet più sicuro), della previdenza sociale (EESSI), mentre altri sono stati proposti, per esempio nel campo della tutela del consumatore (ODR).

    (6)       Le infrastrutture di servizi digitali attuate in conformità alla decisione 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee[11], agevoleranno gli scambi elettronici transfrontalieri e intersettoriali fra le amministrazioni pubbliche europee. A loro volta queste potranno erogare servizi essenziali fra l’altro in settori quali l’identificazione e gli appalti elettronici, l’interconnessione transfrontaliera dei registri delle imprese, i servizi elettronici transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria nonché la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza informatica, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico digitale. Tali interazioni fra amministrazioni saranno realizzate per mezzo della creazione e/o del rafforzamento di piattaforme interoperabili di servizi chiave costruite sugli elementi comuni e/o consistenti in elementi supplementari essenziali per sviluppare ulteriori piattaforme di servizi chiave, e servizi generici afferenti che collegano le infrastrutture nazionali a tali piattaforme per erogare i servizi digitali transfrontalieri.

    (7)       Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi sono prioritari rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono la precondizione. È auspicabile che le infrastrutture di servizi digitali creino fra l’altro un valore aggiunto europeo e soddisfino esigenze dimostrate. È opportuno che siano pronte per la diffusione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello operativo, in particolare previa dimostrazione di un progetto pilota. È necessario che siano fondate su un piano concreto di sostenibilità al fine di garantire un funzionamento a lungo termine delle piattaforme di servizi chiave oltre il CEF. Ove possibile è quindi necessario che l’assistenza finanziaria del presente regolamento sia eliminata gradualmente, passando a mobilizzare risorse provenienti da fonti diverse dal CEF.

    (8)       È opportuno che le infrastrutture di servizi digitali necessarie a soddisfare obblighi giuridici derivati dal diritto dell’UE e/o intese a sviluppare o fornire elementi dall’elevato potenziale di impatto sullo sviluppo dei servizi pubblici paneuropei ricevano priorità nel finanziamento, in modo da sostenere infrastrutture multiple di servizi digitali per costruire gradualmente un ecosistema interoperabile europeo. In questo contesto gli obblighi giuridici hanno la forma di disposizioni specifiche che richiedono lo sviluppo o l’uso di infrastrutture di servizi digitali o che esigono risultati suscettibili di essere ottenuti solo per mezzo delle infrastrutture di servizi digitali europee.

    (9)       È necessario che gli Stati membri esortino le autorità locali e regionali a impegnarsi a fondo nella governante delle infrastrutture di servizi digitali e a garantire che i progetti di i interesse comune relative all’erogazione transfrontaliera di servizi di eGovernment tengano conto delle raccomandazioni dell’EIF.

    (10)     Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo “La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale”[12], il Parlamento europeo ha sottolineato che i servizi di banda larga sono fondamentali per la competitività dell’industria dell’Unione e che contribuiscono considerevolmente alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione di occupazione di qualità nell’UE.

    (11)     L’Agenda digitale europea auspica che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a velocità internet superiori a 30 Mbps e non meno del 50% dei nuclei familiari europei siano abbonati a connessioni di più di 100 Mbps.

    (12)     Il settore privato è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano per quanto riguarda la diffusione e la modernizzazione delle reti a banda larga, grazie al sostegno di un quadro giuridico competitivo e propizio agli investimenti. Se vengono a mancare gli investimenti privati, spetta agli Stati membri compiere gli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi dell’Agenda digitale europea. È necessario che l’aiuto finanziario pubblico alla banda larga sia circoscritto ai programmi o alle iniziative inerenti a progetti che non possono essere finanziati dal solo settore privato, previa conferma di una valutazione ex ante volta a individuare le imperfezioni del mercato o le situazioni di investimento non ottimali.

    (13)     È fondamentale che gli strumenti finanziari per le reti a banda larga non distorcano indebitamente la concorrenza, non riducano gli investimenti privati né creino disincentivi a investire nei confronti degli operatori privati. Nella fattispecie tali strumenti saranno tenuti a soddisfare gli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (14)     Poiché le risorse finanziarie disponibili nell’ambito del CEF sono limitate, è opportuno che l’assistenza finanziaria sia incentrata sull’istituzione dei meccanismi di finanziamento a livello unionale al fine di attrarre investimenti supplementari e promuovere un effetto moltiplicatore, agevolando in tal modo un uso efficiente dei fondi privati e di altri fondi per l’investimento. Tale approccio consente i contributi provenienti dalle imprese e dagli attori istituzionali in misura maggiore rispetto ai livelli di finanziamento direttamente fruibili nell’ambito del CEF.

    (15)     È auspicabile che il sostegno del CEF alla diffusione della banda larga integri l’assistenza erogata nell’ambito di altri programmi e iniziative dell’Unione, come i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) nei casi in cui una valutazione ex ante individui una carenza del mercato o situazioni di investimento non ottimali, subordinatamente quindi a decisioni delle autorità di gestione. È necessario che l’assistenza finanziaria del CEF alla diffusione della banda larga integri gli sforzi degli Stati membri, sia direttamente, sia fornendo un veicolo di investimento per contributi volontari e circoscritti provenienti da altre fonti, compreso l’ESIF, in modo da consentire agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e degli effetti di scala degli impianti gestiti dall’UE, al fine di incrementare l’efficienza della spesa pubblica.

    (16)     L’Unione ha la facoltà di sostenere la diffusione delle reti a banda larga che contribuiscono agli obiettivi dell’Agenda digitale europea in tutti i tipi di zone, ivi comprese le zone suburbane e rurali nonché le regioni meno densamente popolate e meno sviluppate. Questo comprende la diffusione delle reti a banda larga per collegare isole, regioni prive di accesso al mare, lontane e periferiche, compresi gli Stati membri insulari, con le regioni centrali dell’Unione e/o azioni volte a migliorare l’affidabilità o la prestazione delle connessioni fra tali regioni e le regioni centrali dell’Unione.

    (17)     Nell’attuazione del presente regolamento è opportuno che il metodo d’intervento sia consono alle caratteristiche delle azioni in questione. Pertanto, nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali è necessario conferire priorità alle piattaforme di servizi essenziali, che non possono essere finanziate da fonti diverse, mediante la forma dell’appalto o, in via eccezionale, delle sovvenzioni, mentre è opportuno che i servizi generici ricevano solo una limitata assistenza finanziaria del CEF. È inoltre necessario che qualsivoglia assistenza finanziaria del CEF miri a un uso efficiente dei fondi dell’Unione e pertanto è opportuno che le reti a banda larga siano sostenute mediante strumenti finanziari in grado di garantire un maggior effetto leva rispetto alle sovvenzioni.

    (18)     È auspicabile che tale intervento nell’ambito del presente regolamento miri a conseguire sinergie e interoperabilità fra i diversi progetti di interesse comune illustrati nell’allegato nonché con altre infrastrutture, comprese quelle del settore dei trasporti e dell’energia sostenute dal CEF, le pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute fra l’altro da orizzonte 2020 e le pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute dall’ESIF, evitando nel contempo la duplicazione e indebiti oneri amministrativi.

    (19)     È necessario che l’assistenza finanziaria ai progetti di interesse comune sia integrata per mezzo di azioni orizzontali, comprese l’assistenza tecnica, le misure di incentivo della domanda e di coordinamento intese a massimizzare l’impatto dell’intervento dell’UE.

    (20)     All’atto di impegnare fondi per l’intervento sulle reti a banda larga è necessario che la Commissione tenga in considerazione i risultati delle valutazioni degli strumenti finanziari unionali esistenti.

    (21)     La selezione delle nuove azioni da finanziare nell’ambito del CEF, nonché il relativo livello di finanziamento, è effettuata in quanto parte di un programma di lavoro annuale proposto dalla Commissione.

    (22)     La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli Stati membri. Tale gruppo è consultato e contribuisce fra l’altro al monitoraggio dell’attuazione dei presenti orientamenti, alla programmazione, alla valutazione e alla risoluzione dei problemi di attuazione.

    (2)       Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione di varare la strategia Europa 2020. Una delle tre priorità di Europa 2020 è la crescita intelligente mediante lo sviluppo di un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione. Gli investimenti nelle telecomunicazioni, in particolare nelle reti a banda larga e nelle infrastrutture di servizi digitali, sono una condizione necessaria per la crescita economica intelligente – ma anche sostenibile e inclusiva – dell’Unione.

    (3)       Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha dato il proprio avallo all’agenda digitale europea[13] esortando tutte le istituzioni ad impegnarsi perché sia attuata pienamente. L’agenda digitale mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare grazie alla diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a velocità internet superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei nuclei familiari europei siano abbonati a connessioni di più di 100 Mb. L’agenda digitale mira ad istituire un quadro giuridico stabile per incentivare: gli investimenti in un’infrastruttura aperta e competitiva per l’internet ad alta velocità e nei servizi collegati; un autentico mercato unico per i contenuti e i servizi online; un sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco patrimonio culturale europeo; la promozione dell’accesso a internet e dell’adesione di tutti i cittadini, soprattutto mediante il sostegno all’alfabetizzazione digitale e all’accessibilità digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri attuino piani nazionali per l’internet ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti pubblici verso zone non pienamente servite dagli investimenti privati nelle infrastrutture internet, e promuovano la diffusione e l’utilizzazione di servizi online moderni e accessibili.

    (4)       La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale”[14] conclude che il ruolo critico di internet implica che i benefici per la società nel suo complesso appaiano assai maggiori degli incentivi privati agli investimenti in reti più veloci. Un intervento pubblico in questo settore è dunque necessario, ma è auspicabile che non falsi indebitamente la concorrenza.

    (5)       La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[15] riconosce la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa nel contesto del quadro finanziario pluriennale allo scopo di affrontare le esigenze di infrastruttura nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sinergie fra tali settori e con altri programmi di investimenti dell’Unione sono essenziali, perché da essi emergono sfide simili che richiedono soluzioni volte a sbloccare la crescita, contrastare la frammentazione, rafforzare la coesione, favorire l’uso di strumenti finanziari innovativi e affrontare le inefficienze del mercato nonché l’eliminazione di strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico.

    (6)       Il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa[16] stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per l’erogazione dell’aiuto finanziario dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture di telecomunicazioni.

    (7)       Le azioni nel campo delle reti a banda larga saranno in linea con le pertinenti politiche, regolamentazioni e orientamenti dell’Unione. Ciò comprende il complesso di norme e orientamenti per i mercati delle telecomunicazioni, in particolare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche adottato nel 2009, che fornisce un approccio coerente, affidabile e flessibile alla regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in mercati in rapida evoluzione. Queste regole sono in fase di attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). La raccomandazione “NGA”[17], adottata nel 2010, mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l’innovazione sul mercato dei servizi a banda larga, in particolare nella transizione alle reti di accesso di nuova generazione (NGA).

    (8)       Tali azioni saranno anche conformi agli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché agli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido delle reti a banda larga, adottati nel 2009, che forniscono un quadro di riferimento per consentire alle parti interessate e agli Stati membri di accelerare e ampliare la diffusione della banda larga. Gli orientamenti dell’UE per i modelli di investimento in NGA per le autorità di gestione dell’UE ed altre agenzie pertinenti (pubblicati a ottobre 2011) forniscono un approccio dettagliato all’attuazione di una serie di modelli che garantiscono una concorrenza equa fra tutti i fornitori e mirano a realizzare gli obiettivi delle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

    (9)       Nel quadro di un sistema di mercati aperti e competitivi, l’intervento dell’Unione è necessario ove occorra rimediare a inefficienze del mercato. Fornendo un sostegno finanziario e un ulteriore effetto leva finanziario ai progetti di infrastrutture, l’Unione può contribuire alla realizzazione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, generando maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso delle risorse.

    (10)     Maggiori velocità di banda larga sono associate a sostanziali vantaggi economici e sociali che non sono quantificabili o monetizzabili da parte degli investitori. La banda larga veloce e superveloce è l’infrastruttura essenziale per consentire lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali che dipendono dalla disponibilità, velocità, affidabilità e resistenza delle reti fisiche. La creazione e l’adozione di reti più veloci aprono la strada a servizi innovativi che sfruttano le velocità più elevate. L’azione a livello dell’Unione è necessaria per sfruttare al massimo le sinergie e le interazioni fra questi due componenti delle reti digitali di telecomunicazioni.

    (11)     La diffusione della banda larga superveloce avvantaggerà soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che spesso non possono usufruire di servizi web quali “cloud computing” (risorse informatiche in remoto) a causa di connettività e velocità inadeguate delle attuali connessioni a banda larga. In tal modo, si sbloccherà un potenziale di sostanziali guadagni di produttività per le PMI.

    (12)     Con la creazione di opportunità commerciali, la diffusione di reti digitali e di infrastrutture per servizi digitali stimolerà la creazione di posti di lavoro nell’Unione. La realizzazione materiale delle reti a banda larga avrà anche un effetto immediato sull’occupazione, in particolare nel settore dell’ingegneria civile.

    (13)     Lo sviluppo di reti a banda larga e di infrastrutture di servizi digitali contribuirà all’obiettivo dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, consentendo l’adozione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico in molti settori dell’economia europea. Tale effetto positivo sarà limitato, ma solo in parte, dall’aumento della domanda di energia e di risorse generato principalmente dalle opere di realizzazione delle reti a banda larga e dal funzionamento delle infrastrutture di servizi digitali.

    (14)     L’interoperabilità delle reti a banda larga e dell’infrastruttura per le comunicazioni digitali in associazione alle reti di energia rende possibile una convergenza delle comunicazioni per la diffusione di reti digitali affidabili ed efficienti sotto il profilo energetico e dei costi. Inoltre, la convergenza sarà estesa al di là della connettività per consentire la fornitura in pacchetti di energia e di servizi telecom da parte di fornitori rispettivamente di energia e di servizi telecom.

    (15)     Lo sviluppo, la diffusione e la fornitura a lungo termine di servizi amministrativi online interoperabili transfrontalieri migliora il funzionamento del mercato unico. È da apprezzare che i governi forniscano servizi pubblici online che contribuiscono ad aumentare l’efficienza e l’efficacia del settore pubblico e privato.

    (16)     L’attivazione dei servizi pubblici elettronici comuni attuati in conformità alla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009[18], mira a rendere disponibili servizi comuni a sostegno dell’interazione transfrontaliera e intersettoriale fra le amministrazioni pubbliche europee.

    (17)     La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera[19] fornisce il quadro giuridico per la fornitura transfrontaliera dell’assistenza sanitaria, compresi i servizi di assistenza sanitaria online, in Europa. Si prevede che la diffusione di tali servizi migliori la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti, riduca la spesa medica, contribuisca all’ammodernamento dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria e ne aumenti l’efficienza, favorendone anche un migliore adattamento alle esigenze individuali dei cittadini, dei pazienti e degli addetti sanitari e alle sfide di una società in via d’invecchiamento.

    (18)     Aumentando e preservando l’accesso ai ricchi e diversificati contenuti e dati culturali europei detenuti da soggetti del settore pubblico e rendendoli disponibili per altri usi nel pieno rispetto dei diritti d’autore e degli altri diritti connessi, si alimenteranno e stimoleranno l’innovazione e l’imprenditorialità. L’accesso libero a risorse multilingui riusabili aiuterà a superare le barriere linguistiche che ostacolano il mercato interno dei servizi online e limitano l’accesso alle conoscenze.

    (19)     Nel settore della sicurezza, una piattaforma UE per la condivisione delle risorse, dei sistemi di informazione e degli strumenti informatici volti a promuovere la sicurezza online contribuirà a creare un ambiente più sicuro per i minori sulla rete, consentendo il funzionamento in tutta Europa di centri in grado di trattare migliaia di richieste e allerte all’anno. La protezione delle infrastrutture critiche informatizzate rafforzerà in tutta l’Unione la capacità di preparazione, condivisione di informazioni, coordinamento e risposta alle minacce alla sicurezza cibernetica.

    (20)     Si prevede l’emergere di applicazioni innovative di tipo commerciale che funzioneranno sulle infrastrutture di servizi digitali. La ricerca e i test su tali applicazioni possono essere cofinanziati nell’ambito di progetti di ricerca e innovazione del programma Orizzonte 2020 e la loro diffusione può ricevere il sostegno della politica di coesione.

    (21)     Per tenere conto degli sviluppi nei settori delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare l’allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte della Commissione di appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. La delega ha lo scopo di affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del mercato, priorità politiche emergenti od opportunità di avvalersi di sinergie fra infrastrutture diverse, comprese quelle nei campi dei trasporti e dell’energia. La portata della delega è limitata a modifiche della descrizione di progetti di interesse comune, all’inserimento di un progetto di interesse comune o al ritiro di un progetto di interesse comune obsoleto, sulla base di criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

    (22)     Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e corretta dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (23)     La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee[20] concerne gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle misure previste per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni. Alla luce degli sviluppi recenti occorre abrogare tale decisione.

    (24)     Pertanto, è opportuno abrogare la decisione n. 1336/97/CE.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Oggetto

    1.           Il presente regolamento stabilisce orientamenti per una tempestiva diffusione e interoperabilità dei progetti di interesse comune nell’ambito delle reti di telecomunicazioni transeuropee per determinare quali reti transeuropee di telecomunicazioni ricevono un sostegno a norma del regolamento XXX (del meccanismo per collegare l’Europa) al fine dello sviluppo, dell’attuazione, della diffusione, dell’interconnessione e dell’interoperabilità delle medesime reti.

    I presenti orientamenti definiscono gli obiettivi e le priorità dei progetti di interesse comune, individuano i progetti di interesse comune e stabiliscono i criteri per l’individuazione di nuovi progetti di interesse comune.

    2.           In particolare, il presente regolamento stabilisce:

    (a) gli obiettivi dei progetti di interesse comune;

    (b) le condizioni alle quali i progetti di interesse comune possono essere ammessi a fruire dell’assistenza finanziaria unionale a norma del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF] per quanto attiene al loro sviluppo, attuazione, diffusione, interconnessione e interoperabilità;

    (c) i criteri per la fissazione di priorità per i progetti di interesse comune per ricevere o beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione.

                 

    Articolo 2 Obiettivi

    I progetti di interesse comune:

    (1) contribuiscono alla crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico, portando al miglioramento della competitività dell’economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);

    (2) contribuiscono a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l’accesso a queste ultime;

    (3) incentivano la diffusione in tutta Europa di reti a banda larga veloci e superveloci le quali, a loro volta, facilitano lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali transeuropei;

    (4) facilitano lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture di servizi digitali transeuropei, la loro interoperabilità e il loro coordinamento a livello europeo, nonché il loro funzionamento, la loro manutenzione e il loro ammodernamento;

    (5) contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e proteggono e migliorano l’ambiente.

    Articolo 2 3 Definizioni

    1.           Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. xxx/2012 (regolamento CEF). si intende per:

    2.           Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    (a) “reti di telecomunicazioni”: reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali;

    (b) “infrastrutture di servizi digitali”: servizi in rete erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico ai cittadini, alle imprese e/o alle amministrazioni. Le infrastrutture di servizi digitali sono composte da piattaforme di servizi chiave e da servizi generici;

    (c) “elementi”: infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili;

    (d) “piattaforme di servizi digitali chiave”: elementi centrali delle infrastrutture di servizi digitali volte a garantire connettività, accesso e interoperabilità a livello transeuropeo. Tali piattaforme sono aperte agli Stati membri e possono essere aperte ad altre entità;

    (e) “servizi generici”: servizi che collegano una o più infrastrutture nazionali a una o più piattaforme di servizi chiave al fine di erogare servizi digitali transfrontalieri;

    (f) “reti a banda larga”: reti di accesso con o senza fili (anche via satellite), infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in grado di fornire una connettività ad altissima velocità, contribuendo in tal modo agli obiettivi di banda larga dell’Agenda digitale europea;

    (g) “infrastrutture di servizi digitali”: servizi in rete erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico e in grado di conferire possibilità operative ai cittadini, alle imprese e/o alle amministrazioni;

    (h) “valore aggiunto europeo”: il valore risultante da un intervento dell’Unione europea che supera il valore che si sarebbe ottenuto mediante la sola azione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento XXX (sul meccanismo per collegare l’Europa).

    Articolo 3 Obiettivi

    1.           I progetti di interesse comune contribuiscono a realizzare gli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF].

    2.           Oltre agli obiettivi generali, i progetti di interesse comune perseguono uno o più dei seguenti obiettivi specifici:

    (a) contribuiscono alla crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico digitale, portando al miglioramento della competitività dell’economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);

    (b) contribuiscono a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, regionali e locali di telecomunicazioni nonché l’accesso a tali reti;

    3.           Le seguenti priorità operative contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2:

    (a) interoperabilità, connettività, diffusione sostenibile, funzionamento e aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee e dei loro elementi comuni nonché coordinamento a livello unionale;

    (b) flusso efficiente di investimenti pubblici e privati volti a promuovere la diffusione e l’ammodernamento delle reti a banda larga in vista di contribuire agli obiettivi di banda larga dell’Agenda digitale europea.

    Articolo 4 Priorità per i progetti di interesse comune

    In considerazione degli obiettivi di cui all’articolo 2, le priorità per i progetti di interesse comune sono:

    (a) la diffusione di reti a banda larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati non inferiore a 100 Mb;

    (b) la diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali dell’Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb;

    (c) il sostegno a piattaforme di servizi essenziali nel settore delle infrastrutture di servizi digitali;

    (d) azioni che consentano di realizzare sinergie e interoperabilità fra diversi progetti di interesse comune nel campo delle telecomunicazioni, fra progetti di interesse comune relativi ad infrastrutture di tipi diversi, compresi i trasporti e l’energia, fra progetti di interesse comune nel campo delle telecomunicazioni e progetti sostenuti dai fondi strutturali e di coesione, nonché pertinenti infrastrutture di ricerca.

    Articolo 4 5 Progetti di interesse comune

    1.           I progetti di interesse comune di cui all’allegato contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

    1.           I progetti di interesse comune in particolare mirano a:

    (a) creare e/o rafforzare le piattaforme di servizi chiave e gli elementi comuni interoperabili e, ove possibile, compatibili a livello internazionale, abbinati a servizi generici per le infrastrutture di servizi digitali;

    (b) fornire mezzi di investimento efficienti per la banda larga, attrarre nuove categorie di investitori e di promotori di progetto, stimolando altresì la riproducibilità dei progetti innovativi e dei modelli commerciali.

    2.           Un progetto I progetti di interesse comune possono comprendere il loro suo intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento continuato, il coordinamento e la valutazione.

    3.           I progetti di interesse comune possono ricevere il sostegno delle azioni orizzontali.

    4.           I progetti di interesse comune e le pertinenti azioni sono descritti in modo più particolareggiato nell’allegato del presente regolamento.

    3.           Gli Stati membri e/o altri soggetti responsabili dell’attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all’attuazione degli stessi adottano le misure normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del presente regolamento.

    4.           L’Unione può facilitare l’attuazione dei progetti di interesse comune mediante misure regolamentari, ove appropriato, mediante il coordinamento, mediante misure di sostegno e mediante un sostegno finanziario per stimolarne la diffusione e l’adozione e per incentivare gli investimenti pubblici e privati.

    5.           Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa [RIF]. Il sostegno finanziario è erogato conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle risorse disponibili.

    6.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la descrizione dei progetti di interesse comune di cui all’allegato, inserire nell’allegato nuovi progetti di interesse comune o ritirare dall’allegato progetti di interesse comune obsoleti, a norma dei paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo 8.

    7.           Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 6, la Commissione valuta se la modifica della descrizione di un progetto di interesse comune o l’inserimento di un progetto di interesse comune soddisfi i bisogni determinati da:

    (a) nuovi sviluppi tecnologici e dei mercati; oppure

    (b) priorità politiche emergenti; oppure

    (c) nuove opportunità per sfruttare sinergie fra diverse infrastrutture, comprese quelle nel campo dei trasporti e dell’energia.

    8.           Oltre ai criteri stabiliti al paragrafo 7, qualora l’atto delegato riguardi l’inserimento di un nuovo progetto di interesse comune, la Commissione valuta anche se tale progetto soddisfi cumulativamente i seguenti criteri:

    (a) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2;

    (b) si basa su una tecnologia matura, pronta all’impiego;

    (c) dimostra di possedere un valore aggiunto europeo.

    9.           Nell’adottare un atto delegato per ritirare dall’allegato un progetto di interesse comune obsoleto, la Commissione valuta se tale progetto abbia cessato di corrispondere ai bisogni di cui al paragrafo 7, oppure di soddisfare i criteri di cui al paragrafo 8.

    Articolo 5 Metodi d’intervento

    1.           Nel settore delle infrastrutture di servizi digitali, le piattaforme di servizi chiave sono attuate in primo luogo dall’Unione, mentre i servizi generici sono attuati dalle parti che si connettono alla corrispondente piattaforma di servizi chiave. Gli investimenti nelle reti a banda larga sono sostenuti in via predominante dal settore privato. Il sostegno pubblico è erogato solo ove si riscontri una carenza del mercato o una situazione di investimento non ottimale.

    2.           Gli Stati membri, comprese le autorità locali e regionali e/o altri soggetti responsabili dell’attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all’attuazione degli stessi, adottano le misure normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del presente regolamento.

    3.           Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF]. Il sostegno finanziario è erogato conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle risorse disponibili. In particolare:

    (a) Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali possono essere sostenute da:

    (a) appalto pubblico e/o

    (b) sovvenzioni.

    (b) Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle reti a banda larga sono sostenute da:

    (a) strumenti finanziari quali definiti dal regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF], aperti a contributi supplementari da altre parti del meccanismo per collegare l’Europa, diversi strumenti, programmi e linee di bilancio dell’Unione, Stati membri, comprese le autorità regionali e locali e ogni altro investitore, compresi investitori privati a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF], e/o

    (b) una combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni provenienti da fonti pubbliche diverse dal CEF, siano esse unionali o nazionali.

    (c) Le azioni orizzontali sono sostenute da:

    (a) appalto pubblico e/o

    (b) sovvenzioni.

    4.           Laddove il sostegno del CEF integri l’ESIF e altri sostegni pubblici diretti, la realizzazione di sinergie fra le azioni del CEF e il sostegno dell’ESIF può essere rafforzata per mezzo di un adeguato meccanismo di coordinamento.

    Articolo 6

    Criteri di ammissibilità e priorità di finanziamento

    1.           Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali rispondono cumulativamente ai seguenti requisiti:

    (a) Hanno raggiunto una maturità sufficiente per la diffusione, come dimostrato in particolare da un progetto pilota dall’esito positivo nell’ambito di programmi come quelli afferenti all’innovazione e alla ricerca,

    (b) Contribuiscono alle politiche e alle attività dell’Unione a sostegno del Mercato unico,

    (c) Creano un valore aggiunto europeo e una sostenibilità di lungo termine, se del caso mediante fonti di finanziamento diverse dal CEF, come dimostrato da una valutazione di fattibilità e da un’analisi costi-benefici,

    (d) Soddisfano gli standard, le specifiche e gli orientamenti concordati, come il quadro europeo di interoperabilità per i servizi pubblici europei e sfruttano le soluzioni esistenti,

    2.           Si attribuisce la massima priorità di finanziamento agli elementi essenziali aventi prospettive dimostrabili di fruizione destinati allo sviluppo, alla diffusione e al funzionamento di altre infrastrutture di servizi digitali quali elencate nell’allegato.

    3.           La seconda priorità è attribuita alle infrastrutture di servizi digitali a sostegno di disposizioni specifiche del diritto unionale sulla base di elementi esistenti.

    4.           Sulla base degli obiettivi di cui all’articolo 3 e in funzione del bilancio disponibile, i programmi di lavoro stabiliscono ulteriori criteri di ammissibilità e di priorità nel settore delle infrastrutture di servizi digitali.

    5.           Per essere ammesse a fruire dei finanziamenti, le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle reti a banda larga rispondono cumulativamente ai seguenti requisiti:

    (a) contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale per l’Europa;

    (b) hanno raggiunto uno sviluppo di progetto e fasi preparatorie sufficientemente mature da essere dotate di efficaci meccanismi di attuazione;

    (c) mirano a risolvere imperfezioni di mercato o situazioni di investimento non ottimali;

    (d) non sfociano in distorsioni del mercato né riducono gli investimenti privati;

    (e) si avvalgono della tecnologia ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze della zona in oggetto, tenuto conto di fattori geografici, sociali ed economici fondati su criteri obiettivi e coerenti con il principio di neutralità tecnologica;

    (f) diffondono tecnologie di punta e/o sono basate su modelli commerciali innovativi, aventi un elevato grado di riproducibilità.

    6.           I criteri di cui alla lettera f) del precedente paragrafo non sono richiesti per i progetti finanziati per mezzo dei contributi supplementari limitati erogati a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF].

    7.           I criteri di ammissibilità alle azioni orizzontali sono definiti nei programmi di lavoro.

    Articolo 7 6

    Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

    L’Unione può stabilire contatti, intavolare discussioni, scambiare informazioni e cooperare con autorità pubbliche o altre organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti orientamenti ove tale cooperazione produca un valore aggiunto europeo. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a promuovere l’interoperabilità fra le reti transeuropee di telecomunicazioni reti di telecomunicazioni nell’Unione e le reti di telecomunicazioni di paesi terzi.

    2.           L’Unione può anche stabilire contatti, intavolare discussioni, scambiare informazioni e cooperare con organizzazioni internazionali e persone giuridiche stabilite in paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti orientamenti.

    Articolo 8 7 Scambio di informazioni, monitoraggio e comunicazione

    1.           Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell’articolo 21 del regolamento XXX che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei presenti orientamenti.

    2.           La Commissione consulta ed è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il monitoraggio dell’attuazione dei presenti orientamenti, per l’assistenza alla programmazione delle strategie nazionali per l’internet ad alta velocità e alla mappatura delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazione. Nella fattispecie, il gruppo di esperti assiste la Commissione per quanto attiene:

    (a) al monitoraggio dell’attuazione di tali orientamenti;

    (b) alla pianificazione dei piani o delle strategie nazionali, se del caso;

    (c) all’adozione di misure volte a valutare l’attuazione dei programmi di lavoro a livello tecnico e finanziario;

    (d) ad affrontare problemi esistenti o emergenti di attuazione del progetto.

    Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazioni.

    3.           In congiunto con la valutazione intermedia e con la valutazione ex-post del regolamento XXX che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione dei presenti orientamenti. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    4.           Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità politiche, gli sviluppi tecnologici e le innovazioni nonché gli sviluppi regolamentari ed economici e di mercato e se, in vista di tali sviluppi e dell’esigenza di sostenibilità di lungo termine, si debbano sopprimere gradualmente o finanziare in altri modi i sostegni a qualsiasi progetto di interesse comune in esseree la situazione nei mercati interessati. Per i progetti di grande entità suscettibili di incidere notevolmente sull’ambiente, le relazioni comprendono un’analisi dell’impatto ambientale, che tiene conto, se del caso, delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale valutazione riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

    5.           La realizzazione degli obiettivi settoriali di cui all’articolo 3 è misurata ex post, fra l’altro per mezzo:

    (a) della disponibilità delle infrastrutture di servizi digitali, misurata sulla base del numero di Stati membri connessi a ciascuna di esse;

    (b) della percentuale di cittadini e imprese che si avvalgono delle infrastrutture di servizi digitali e della disponibilità di tali servizi a livello transfrontaliero;

    (c) del volume di investimenti attratto nel settore della banda larga e dell’effetto di leva.

    Articolo 8 Esercizio della delega

    1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.           La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    3.           La delega dei poteri di cui all’articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 9 Abrogazione

    La decisione n. 1336/97/CE, modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE, è abrogata.

    Articolo 10 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO

    PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

    Sezione 1. Infrastrutture di servizi digitali

    Gli interventi nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali di norma riposano su un’architettura a due strati: le piattaforme di servizi chiave e i servizi generici. Poiché la piattaforma di servizi chiave costituisce una precondizione per istituire un’infrastruttura di servizi digitali, il sostegno a tali piattaforme e ai relativi elementi risulta prioritario rispetto ai servizi generici.

    Le piattaforme di servizi digitali chiave e i loro elementi comuni mirano a soddisfare le esigenze di interoperabilità e di sicurezza dei progetti di interesse comune. Essi sono destinati a consentire l’interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall’altro nonché fra autorità pubbliche di diversi Stati membri per mezzo di piattaforme di interazione standardizzate, transfrontaliere e facili da usare. Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi sono prioritari rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono la precondizione. I servizi generici costituiscono il collegamento fra le piattaforme di servizi digitali e consentono ai servizi nazionali a valore aggiunto di fruire delle piattaforme di servizi chiave. Essi costituiscono ponti fra le piattaforme di servizi nazionali e le piattaforme di servizi chiave, consentendo in tal modo alle autorità pubbliche e alle organizzazioni, alle imprese e/o ai cittadini di accedere alle piattaforme di servizi chiave per effettuare transazioni transfrontaliere. Si assicurano la qualità dei servizi e il sostegno alle parti interessate impegnate in tali transazioni. Tali servizi sostengono e promuovono la diffusione delle piattaforme di servizi chiave.

    L’attenzione non è incentrata esclusivamente sulla creazione di infrastrutture di servizi digitali e dei servizi afferenti, bensì anche sulla governance relativa al funzionamento di tali servizi.

    Le nuove piattaforme di servizi saranno principalmente basate sulle piattaforme esistenti e sui relativi elementi e/o, ove possibile, aggiungeranno nuovi elementi.

    1.           Gli elementi delle infrastrutture di servizi digitali identificati a priori ai fini dell’inclusione dei programmi di lavoro a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2:

    (a) identificazione e autenticazione elettroniche: si tratta di servizi volti a consentire il riconoscimento e la convalida dell’identificazione e della firma elettroniche.

    (b) Emissione elettronica di documenti: si tratta di servizi intesi alla trasmissione sicura, tracciabile e transfrontaliera di documenti elettronici.

    (c) Traduzione automatica: si tratta di macchinari per la traduzione automatica e di risorse linguistiche specializzate, compresi gli strumenti e le interfacce necessari per far funzionare i servizi digitali paneuropei in un ambiente multilingue.

    (d) Sostegno alle infrastrutture digitali cruciali: si tratta di canali e piattaforme di comunicazione intesi a rafforzare a livello unionale la capacità di reazione, la condivisione di informazioni, il coordinamento e la risposta alle minacce informatiche.

    (e) Fatturazione elettronica: si tratta di servizi che consentono lo scambio elettronico di informazioni.

    2.           Altre infrastrutture di servizi digitali identificate a priori come ammissibili a norma dell’articolo 6; paragrafo 1:

    (a) Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili per gli appalti: si tratta di un insieme di servizi fruibile dai fornitori di servizi di appalti elettronici del settore pubblico e privato per istituire piattaforme transfrontaliere sugli appalti elettronici. Quest’infrastruttura consentirà a qualsiasi impresa dell’UE di rispondere a bandi di gara di qualsiasi autorità o entità di aggiudicazione in qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di offerte, il fascicolo d’impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini elettronici e fatture elettroniche.

    (b) Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online: si tratta di una piattaforma che renderà possibile l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni o la comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. I servizi mirano a comprendere l’accesso transfrontaliero alle cartelle cliniche elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione nonché ai servizi di medicina remota e assistenza a domicilio, ecc.

    (c) Piattaforma europea per l’interconnessione dei registri europei delle imprese: si tratta di una piattaforma destinata a fornire una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale eJustice.

    (d) Accesso a informazioni riusabili del settore pubblico: si tratta di una piattaforma per un unico punto d’accesso a gruppi di dati multilingui (in tutte le lingue ufficiali dell’UE) detenuti da organismi pubblici nell’UE a livello europeo, nazionale, regionale e locale; strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i gruppi di dati disponibili siano adeguatamente resi anonimi, possiedano licenze di pubblicazione, ridistribuzione e riutilizzo, compresa la tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati.

    (e) Procedure elettroniche per la creazione e il funzionamento di un’impresa in un altro paese europeo: questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il servizio è un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

    (f) Accesso alle risorse digitali del patrimonio europeo: si tratta della piattaforma di servizi chiave basata sull’attuale portale Europeana. La piattaforma fornirà un punto di accesso unico ai contenuti del patrimonio culturale europeo a livello di singoli elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l’interazione con l’infrastruttura (ricerca di dati, scaricamento di dati), un supporto per l’adattamento di metadati e l’incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l’infrastruttura.

    (g) Infrastruttura per un internet più sicuro: si tratta della piattaforma per acquisire, fruire e mantenere le risorse di calcolo, le banche dati e gli strumenti informatici destinati ai centri “Internet più sicuro” negli Stati membri. Sono comprese anche le operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti pornografici nonché i collegamenti verso le autorità di polizia quali Interpol e, se del caso, la gestione del ritiro di tali contenuti da parte dei siti interessati. Le banche dati comuni costituiranno la base di questa struttura.

    (h) Servizi transfrontalieri interoperabili online: si tratta di piattaforme volte ad agevolare l’interoperabilità e la cooperazione fra Stati membri nei settori di interesse comune, in particolare per migliorare il funzionamento del mercato unico, come il portale eJustice, che consente l’accesso online transfrontaliero a documenti/mezzi giuridici e alle procedure giudiziarie per i cittadini, le imprese, le organizzazioni e gli operatori della giustizia, la “Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online” che consentirà la risoluzione online di controversie transfrontaliere fra consumatori e operatori commerciali nonché l’EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali) che agevolerà uno scambio più rapido e sicuro di informazioni fra gli organismi di previdenza sociale.

    Sezione 2. Reti a banda larga

    1.           Portata delle azioni

    Le azioni consistono in particolare in una o più delle seguenti:

    (a) la diffusione di infrastrutture fisiche passive o attive o la diffusione di infrastrutture fisiche combinate nonché di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture;

    (b) impianti e servizi associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi;

    (c) lo sfruttamento di potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell’elettricità.

    2.           Contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale europea

    Tutti i progetti finanziati nell’ambito del presente regolamento contribuiscono in modo rilevante a realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale europea.

    (a) Le azioni finanziate direttamente dell’Unione:

    (a) sono basate su tecnologie all’avanguardia, siano esse cablate o senza fili, in grado di erogare servizi di banda larga ultraveloci, in grado di soddisfare la domanda di applicazioni che richiedono un’elevata velocità di banda, oppure

    (b) sono basate su modelli commerciali innovativi e/o attraggono nuove categorie di promotori di progetto o nuove categorie di investitori, oppure

    (c) hanno un elevato grado di riproducibilità che consente così di ottenere un impatto più ampio sul mercato grazie al loro effetto dimostrativo.

    (b) Le azioni finanziate per mezzo dei contributi supplementari circoscritti erogati a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF] apportano nuove capacità di rilievo al mercato in termini di disponibilità, velocità e capacità dei servizi a banda larga. I progetti che offrono velocità di trasmissione dei dati inferiori a 30 Mbps sono invitati a incrementare gradualmente le loro velocità ad almeno 30 Mbps.

    3.           Valutazione del progetto per definirne le strutture ottimali di finanziamento

    L’attuazione delle azioni si basa su un’esaustiva valutazione del progetto. Tale valutazione interessa fra l’altro le condizioni di mercato, comprese le informazioni relative alle infrastrutture esistenti o pianificate; i vincoli giuridici incombenti ai promotori del progetto nonché le strategie commerciali e di mercato. In particolare la valutazione del progetto definisce se il programma:

    (a) sia necessario per risolvere imperfezioni di mercato o situazioni di investimento non ottimali,

    (b) non generi distorsioni del mercato né riduca gli investimenti privati,

    Tali criteri sono stabiliti in primo luogo sulla base del potenziale in termini di generazione di entrate e del livello del rischio associato al progetto nonché il tipo di zona geografica interessato dall’azione.

    4.           Modalità di finanziamento

    (a) I progetti di interesse comune nel settore della banda larga sono finanziati per mezzo di strumenti finanziari. Il bilancio assegnato a tali strumenti è sufficiente ma non supera l’importo necessario a mettere in opera un intervento pienamente operativo e a conseguire la dimensione minima di efficienza dello strumento stesso.

    (b) Subordinatamente a quanto disposto dal regolamento finanziario, il regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF] e i regolamenti (UE) n. xxxx/2013 [tutti i regolamenti ESIF], gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) possono essere combinati con contributi supplementari provenienti da:

    (a) altre parti del meccanismo per collegare l’Europa,

    (b) altri strumenti, programmi e linee di bilancio nel bilancio dell’Unione,

    (c) gli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali che decidono di conferire risorse proprie o risorse provenienti dall’ESIF. I contributi ESIF saranno delimitati geograficamente per garantire che siano spesi in uno Stato membro o in una regione che conferisce un contributo.

    (d) altri investitori, anche privati.

    (c) Gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) possono altresì essere combinati con sovvenzioni degli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali, che desiderino conferire risorse proprie o risorse disponibili nell’ambito dell’ESIF, a condizione che:

    (a) l’azione in questione soddisfi tutti i criteri di finanziamento a norma del presente regolamento, e

    (b) abbia ottenuto il nulla osta relativo agli aiuti di Stato.

    Sezione 3. Azioni orizzontali

    La diffusione di reti transeuropee di telecomunicazioni che aiuteranno a eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di sostegno ai programmi, elencati di seguito.

    (a) Assistenza tecnica per preparare o sostenere le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti.

    (b) Azioni volte a stimolare o creare la domanda di infrastrutture di servizi digitali.

    (c) Coordinamento del sostegno dell’Unione a norma del presente regolamento con il sostegno proveniente da qualsiasi fonte disponibile, evitando nel contempo la duplicazione e il dislocamento degli investimenti privati.

    I progetti di interesse comune mirano a eliminare le strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico, ad esempio fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche transfrontaliero, alle infrastrutture di servizi digitali.

    La diffusione e il potenziamento delle reti transeuropee di telecomunicazione (reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali) contribuiscono a promuovere la crescita economica, creare posti di lavoro e realizzare un mercato unico digitale dinamico. In particolare, la diffusione di tali reti renderà possibile un accesso più veloce a internet, apporterà miglioramenti della vita quotidiana dei cittadini (compresi i minori e i giovani), delle imprese e delle amministrazioni, grazie alla tecnologia dell’informazione, aumenterà l’interoperabilità e faciliterà l’allineamento o convergenza verso standard comuni.

    Sezione 1 - Priorità orizzontali

    La diffusione di reti transeuropee di telecomunicazione che aiuteranno a eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di sostegno ai programmi, elencati di seguito.

    (a) Gestione innovativa, mappatura e servizi. Le misure di assistenza tecnica, ove necessarie per la diffusione e la governance, comprendono progettazione, pianificazione degli investimenti e studi di fattibilità, a sostegno di misure di investimento e strumenti finanziari. La mappatura dell’infrastruttura paneuropea a banda larga permetterà di effettuare un’esplorazione fisica dettagliata permanente, documentando siti di interesse, analizzando diritti di passaggio, valutando il potenziale di ammodernamento degli impianti esistenti, ecc. Dovrà osservare i principi sanciti dalla direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) e le relative attività di standardizzazione. Le misure di assistenza tecnica possono anche sostenere la riproduzione di modelli riusciti di investimento e diffusione.       Le azioni possono anche comprendere attività di “climate proofing” per valutare i rischi connessi al clima e garantire che le infrastrutture siano resistenti alle catastrofi, in conformità ai pertinenti requisiti della normativa nazionale o dell’Unione.

    (b) Azioni di sostegno e altre misure tecniche di sostegno. Queste azioni sono necessarie per preparare o sostenere la realizzazione di progetti di interesse comune o accelerarne l’adozione. Nel campo dei servizi digitali, le azioni di sostegno stimolano e promuovono anche l’adozione di nuove infrastrutture di servizi digitali che si rendano necessarie o utili sulla base di sviluppi tecnologici, di mutamenti nei mercati connessi o di priorità politiche emergenti.

    Sezione 2 - Reti a banda larga

    Tutti gli investimenti nella banda larga sul territorio dell’Unione aumentano la capacità della rete e recano vantaggi a tutti gli utenti potenziali, anche a quelli situati in Stati membri diversi da quello dell’investimento. Gli investimenti in tali reti incrementano la concorrenza e l’innovazione nell’economia, rendono possibili servizi pubblici più efficienti ed efficaci e concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE relativi ad un’economia a basse emissioni di carbonio, favorendo la competitività e la produttività dell’UE in generale.

    Gli investimenti nelle infrastrutture di banda larga sono stati intrapresi principalmente da investitori privati e si prevede che questa situazione permanga anche in futuro. Tuttavia, il raggiungimento delle mete dell’agenda digitale richiederà investimenti in settori che non possiedono una chiara attrattiva commerciale o in cui potrebbe essere necessario potenziare tale attrattiva entro il riferimento temporale delle mete stesse. Sulla base dei probabili investimenti, è possibile caratterizzare i seguenti tipi di settori:

    Le zone suburbane e di media densità tendono ad essere servite da connessioni a media velocità, ma sono generalmente escluse dalle velocità più elevate. Laddove sia dimostrato che l’attrattiva commerciale per gli investimenti in tecnologie avanzate risulta insufficiente per gli investitori privati a breve termine, un sostegno finanziario potrebbe generare investimenti redditizi sul lungo termine colmando il divario di redditività e stimolando la concorrenza.

    Le zone rurali e a bassa densità tendono ad essere servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni casi, non sono affatto servite. È probabile che l’attrattiva commerciale degli investimenti risulti inesistente e che quindi le mete europee difficilmente possano essere raggiunte entro il 2020. In queste zone gli investimenti abbisognano di un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzioni eventualmente completate da strumenti finanziari. Si tratta di zone che comprendono regioni remote e scarsamente popolate in cui i costi di investimento sono molto elevati o i redditi sono molto modesti. È probabile che in queste zone il sostegno del meccanismo per collegare l’Europa completi i fondi di coesione o di sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni pubblici diretti.

    Le aree ad alta densità e urbane – ad eccezione di alcune regioni a basso reddito – tendono ad essere ben servite con connessioni a velocità media e alta, spesso offerte in modo competitivo da operatori di servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a causa di questa situazione relativamente soddisfacente, esistono pochi incentivi di mercato agli investimenti in reti superveloci, quali la fibra ottica fino all’abitazione. È quindi possibile prevedere un sostegno finanziario ad investimenti in aree urbane densamente popolate che non attirano capitali sufficienti nonostante i vantaggi sociali che genererebbero, purché pienamente conformi agli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, se pertinente, agli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido delle reti a banda larga.

    Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a banda larga principalmente attraverso gli strumenti dei fondi strutturali e di coesione. Le sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l’Europa potranno completare tale sostegno ove necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. L’impiego di un sistema appropriato di coordinamento potrà potenziare le sinergie fra le azioni del Meccanismo per collegare l’Europa in quelle regioni e il sostegno dei fondi strutturali e di coesione[21].

    La classificazione delle regioni nelle categorie sopra descritte è riportata a titolo indicativo nella mappa in appresso.

    Le azioni che contribuiscono ad un progetto di interesse comune nel campo delle reti a banda larga costituiscono un portafoglio equilibrato che comprende azioni volte al raggiungimento delle mete di 30 Mb e di 100 Mb dell’agenda digitale, presenti in particolare in zone rurali e suburbane e in regioni di tutta l’Unione europea.

    Le azioni che contribuiscono ad un progetto di interesse comune nel settore delle reti a banda larga, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata:

    (a) sostengono investimenti in reti a banda larga in grado di raggiungere la meta dell’Agenda digitale 2020 della copertura universale a 30Mb; oppure

    (b) sostengono investimenti in reti a banda larga in grado di raggiungere la meta dell’agenda digitale 2020 e di garantire che non meno del 50% delle famiglie siano abbonate a servizi con velocità superiori a 100Mb;

    (c) sono conformi alla normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza

    e consistono in particolare in una o più delle azioni seguenti:

    (a) la diffusione di infrastrutture fisiche passive o la diffusione di infrastrutture fisiche combinate passive e attive e di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture;

    (b) impianti e servizi associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi;

    (c) lo sfruttamento di potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell’elettricità.

    La diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche dell’Unione, anche mediante cavi sottomarini se necessario, sarà sostenuta laddove sia essenziale per garantire l’accesso alla banda larga a 30Mb e più da parte di comunità isolate. Tale sostegno deve completare altri fondi, dell’Unione o nazionali, disponibili per questo fine.

    Per evitare ambiguità, i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un contenuto editoriale su tali contenuti secondo la definizione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, non rientrano nel campo delle azioni che contribuiscono ad un progetto di interesse comune nel campo delle reti a banda larga.

    I beneficiari del sostegno dell’UE per un progetto di interesse comune nel settore della banda larga comprendono fra l’altro:

    (a) operatori di telecomunicazioni (tradizionali che investono direttamente o per mezzo di una controllata, oppure nuovi soggetti del mercato) che attivano investimenti in reti a banda larga veloci e superveloci;

    (b) imprese fornitrici di servizi pubblici (p. es. acqua, fognature, energia, trasporti) che devono investire in reti passive a banda larga, isolatamente o in collaborazione con operatori;

    (c) decisori regionali, fra cui amministrazioni comunali, che possono istituire concessioni per infrastrutture a banda larga. I fornitori di attrezzature possono ravvisare un interesse in un accordo di questo tipo, mediante la creazione di una società appositamente costituita;

    (d) collaborazioni fra diversi operatori attivi nei mercati con e senza fili per costruire una nuova generazione di infrastrutture.

    Nel costituire il portafoglio, si terrà debito conto delle esigenze di investimento degli Stati membri in termini del numero di famiglie da collegare con il sostegno del meccanismo per collegare l’Europa.

    Inoltre, si darà un sostegno anche a connessioni ad alta velocità a punti di accesso pubblici a internet, in particolare in impianti pubblici quali scuole, ospedali, uffici amministrativi di enti locali e biblioteche.

    Sezione 3 - Infrastrutture per i servizi digitali

    La realizzazione di infrastrutture di servizi digitali contribuirà all’attuazione di un mercato unico digitale eliminando le strozzature esistenti in termini di diffusione dei servizi. A tal fine, si provvederà a creare e/o potenziare piattaforme interoperabili di infrastrutture di servizi digitali, corredate di infrastrutture essenziali per servizi digitali di base. Ci si avvarrà di un approccio a due livelli:

    (1) le piattaforme essenziali di servizi sono gli elementi centrali o snodi delle infrastrutture di servizi digitali, essenziali per garantire la connettività, l’accesso e l’interoperabilità a livello transeuropeo. Possono comprendere attrezzature fisiche, quali server, reti dedicate e strumenti di software. Le piattaforme essenziali di servizi sono aperte a soggetti di tutti gli Stati membri;

    (2) i servizi generici forniscono le funzionalità e i contenuti delle infrastrutture di servizi digitali. Possono essere interconnessi attraverso una piattaforma essenziale di servizi.

    I progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali sono elencati in appresso.

    Connessioni portanti transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche

    Un’infrastruttura portante transeuropea pubblica fornirà servizi a velocità e connettività molto elevate fra istituzioni pubbliche dell’UE in settori quali la pubblica amministrazione, la cultura, l’istruzione e la sanità. Tale infrastruttura portante supporterà servizi pubblici di valore europeo mediante il controllo della qualità dei servizi e dell’accesso. In tal modo garantirà una continuità digitale di fornitura di servizi pubblici a tutto vantaggio di cittadini, imprese e amministrazioni e consentirà un’aggregazione della domanda di connettività, con il raggiungimento di una massa critica e la riduzione dei costi.

    Piattaforma essenziale di servizi

    L’infrastruttura si baserà sulla struttura portante esistente di internet, ma si farà ricorso a nuove reti ove necessario. Le connessioni saranno realizzate direttamente o attraverso infrastrutture gestite a livello regionale o nazionale. In particolare, l’infrastruttura fornirà connettività per altri servizi transeuropei, compresi quelli citati nel presente allegato. Sarà pienamente integrata in internet quale capacità essenziale per il servizio pubblico transeuropeo e supporterà l’adozione di standard emergenti (p. es. protocolli internet quali Ipv6[22]). Le infrastrutture dedicate soggiacenti per collegare le amministrazioni pubbliche potranno essere prese in considerazione se necessarie per motivi di sicurezza.

    Servizi generici

    L’integrazione della piattaforma essenziale nei servizi pubblici europei sarà facilitata dalla diffusione di servizi generici: autorizzazione, autenticazione, sicurezza interdominio e larghezza di banda su richiesta, federazione di servizi, gestione della mobilità, controllo di qualità e controllo del rendimento, integrazione di infrastrutture nazionali.

    Un servizio interoperabile di “cloud computing” fornirà la funzionalità di infrastruttura portante su cui potranno essere offerte “nuvole” per servizi pubblici transeuropei. Ciò include servizi transeuropei in rete quali videoconferenza, archivio virtuale e supporto ad applicazioni ad elevata intensità di calcolo, comprese quelle relative ad altri progetti di interesse comune.

    Fornitura transfrontaliera di servizi di pubblica amministrazione elettronica

    La pubblica amministrazione elettronica è l’interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall’altro, nonché fra autorità pubbliche di paesi diversi. Introducendo piattaforme di interazione standardizzate, transfrontaliere e facili da usare si genereranno guadagni di efficienza sia nell’economia che nel settore pubblico, contribuendo al mercato unico.

    Piattaforma essenziale di servizi

    Identificazione e autenticazione elettroniche interoperabili in tutta Europa. Si installerà una serie di server e protocolli di autenticazione collegati e sicuri per garantire l’interoperabilità fra i diversi sistemi di autenticazione, identificazione e autorizzazione esistenti in Europa. Questa piattaforma consentirà ai cittadini e alle imprese di accedere a servizi online quando necessario per studio, lavoro, viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o esercizio di attività economiche all’estero. Sarà il livello fondamentale per tutti i servizi digitali che richiedono l’identificazione e l’autenticazione elettroniche, fra cui gli appalti elettronici, i servizi sanitari online, la rendicontazione commerciale standardizzata, lo scambio elettronico di informazioni giudiziarie, la registrazione transeuropea online delle imprese, i servizi di pubblica amministrazione elettronica per le imprese, compresa la comunicazione fra registri di imprese relativa a fusioni transfrontaliere e succursali all’estero. Questa piattaforma potrà usare risorse e strumenti della piattaforma essenziale multilingue.

    Servizi generici

    (a) Procedure elettroniche per la creazione e il funzionamento di un’impresa in un altro paese europeo. Questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il servizio è anche un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

    (b) Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili per gli appalti. Questo servizio consentirà a qualsiasi impresa dell’UE di rispondere a bandi di gara di qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di offerte, il fascicolo d’impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini elettronici e fatture elettroniche.

    (c) Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili della giustizia elettronica. Questo servizio consentirà l’accesso transfrontaliero online, da parte di cittadini, imprese, organizzazioni e professionisti del diritto, a mezzi/documenti giuridici e a procedure giudiziali. Esso renderà possibile l’interazione transfrontaliera online (mediante lo scambio online di dati e documenti) fra autorità giudiziali in diversi Stati membri, aumentando così la loro capacità di trattare cause legali transfrontaliere in modo più efficiente.

    (d) Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online. Questi servizi renderanno possibile l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni e la comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. L’infrastruttura da mettere in campo sarà conforme ai principi di protezione dei dati stabiliti, in particolare, dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché alle regole etiche internazionali e nazionali relative all’utilizzazione delle cartelle sanitarie dei pazienti e di altri dati personali. I servizi comprenderanno l’accesso transfrontaliero alle cartelle sanitarie elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione, nonché teleservizi di medicina remota e assistenza a domicilio, servizi semantici multilingui transfrontalieri connessi alla piattaforma essenziale multilingue, l’accesso alle informazioni previdenziali utilizzando l’infrastruttura EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali), ecc.

    (e) Piattaforma europea per l’interconnessione dei registri europei delle imprese. Questo meccanismo fornirà una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale della giustizia elettronica.

    Accesso alle informazioni del settore pubblico e servizi multilingui

    Accesso alle risorse digitali del patrimonio europeo

    Questa infrastruttura ha lo scopo di rendere disponibili grandi collezioni di risorse culturali europee in formato digitale e di promuoverne il riuso da parte di terzi, nella piena osservanza dei diritti di autore e degli altri diritti connessi.

    Piattaforma essenziale di servizi

    Lo sviluppo della piattaforma essenziale di servizi si baserà sull’attuale portale Europeana. La piattaforma – che richiede lo sviluppo, l’operazione e l’amministrazione di risorse distribuite di calcolo, archiviazione e software – fornirà un punto di accesso unico ai contenuti del patrimonio culturale europeo a livello di singoli elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l’interazione con l’infrastruttura (ricerca di dati, scarico di dati), un supporto per l’adattamento di metadati e l’incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l’infrastruttura.

    Questa piattaforma fornirà anche i mezzi per realizzare un’interazione con i fornitori dei contenuti, gli utenti (cittadini che accedono al portale) e i riutilizzatori (imprese creative), nonché per promuovere la piattaforma stessa, coordinare le reti connesse e scambiare informazioni.

    Servizi generici

    (a) Aggregazione di contenuti detenuti da istituzioni culturali e da privati negli Stati membri.

    (b) Meccanismi di crowdsourcing che incentivano l’interattività e consentono agli utilizzatori di dare un contributo attivo al sito.

    (c) Servizi di facile uso per il portale, relativi a questioni quali miglioramenti delle funzioni di ricerca e navigazione, nonché accesso non vincolato a una lingua specifica.

    (d) Infrastrutture per lo scambio di informazioni sui diritti e per le licenze.

    (e) Centri di competenza sulla digitalizzazione e sulla conservazione del patrimonio culturale digitale.

    (f) Repository di contenuti per istituzioni culturali e per contenuti generati dagli utilizzatori e la loro conservazione a lungo termine.

    Accesso a informazioni riusabili del settore pubblico

    Questa infrastruttura per i servizi digitali consentirà di accedere ad informazioni detenute dal settore pubblico nell’UE e destinate ad essere riutilizzate.

    Piattaforma essenziale di servizi

    Le funzioni di calcolo distribuito, archivio di dati e software forniranno: un unico punto d’accesso a gruppi di dati multilingui (in tutte le lingue ufficiali dell’UE) detenuti da organismi pubblici nell’UE a livello europeo, nazionale, regionale e locale; strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i gruppi di dati disponibili possiedono licenze di pubblicazione e ridistribuzione, compresa la tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati; un insieme di interfacce di programmazione di applicazioni per consentire l’interazione dei software clienti con l’infrastruttura (ricerca di dati, raccolta di statistiche, scarico di dati) per lo sviluppo di applicazioni di terze parti. Le suddette funzioni consentono anche la raccolta e la pubblicazione di statistiche sul funzionamento del portale, sulla disponibilità di dati e applicazioni e sulle modalità del loro uso.

    Servizi generici

    Graduale ampliamento dell’accesso a tutti gli insiemi di dati detenuti e resi pubblici da parte di quasi tutte le amministrazioni pubbliche nell’UE, compresa la ricerca multilingue, da realizzare mediante le seguenti azioni.

    (a) Aggregazione di insiemi di dati internazionali/unionali/nazionali/regionali/locali.

    (b) Interoperabilità degli insiemi di dati, fra cui questioni giuridiche e di licenze, per consentire un miglior riuso.

    (c) Interfaccia verso infrastrutture di dati aperti in paesi terzi.

    (d) Repository di dati e servizi di conservazione a lungo termine.

    Accesso multilingue a servizi online

    Questa infrastruttura di servizi consentirà a fornitori attuali e futuri di servizi online di offrire i loro contenuti e servizi nella gamma più ampia possibile di lingue dell’UE al miglior costo.

    Piattaforma essenziale di servizi

    La piattaforma consentirà l’acquisto, la manutenzione e la messa a disposizione di grandi raccolte di dati linguistici dal vivo e di strumenti riusabili di trattamento del linguaggio. Coprirà tutte le lingue dell’UE e sarà conforme agli standard pertinenti e ai requisiti concordati di servizio e giuridici. La piattaforma consentirà, con modalità flessibili, l’inserimento, la conservazione e l’affinamento dei dati e degli strumenti linguistici da parte dei collaboratori e garantirà che tali risorse siano accessibili e riproponibili da parte di organizzazioni che offrono o sviluppano servizi con funzioni linguistiche integrate. La piattaforma supporterà anche la cooperazione e la collaborazione con iniziative analoghe e centri di dati, esistenti o futuri, dentro e fuori dell’UE.

    Servizi generici

    La piattaforma conterrà un’ampia gamma di dati e risorse software riusabili, che copriranno tutte le lingue dell’UE. Provvederà ad assemblare, armonizzare e integrare tali dati ed elementi software entro un’infrastruttura distribuita di servizi. Renderà disponibili e in alcuni casi svilupperà o amplierà dati e risorse software da utilizzare come elementi costruttivi per sviluppare, customizzare e portare a termine servizi multilingui o gateway multilingui per servizi online.

    Sicurezza

    Un’infrastruttura più sicura per i servizi internet

    Il supporto fornirà servizi integrati e interoperabili a livello europeo, sulla base della condivisione di consapevolezza, risorse, strumenti e pratiche al fine di consentire ai minori, ai loro genitori e tutori e agli insegnanti di fare il miglior uso possibile di internet.

    Piattaforma essenziale di servizi

    La piattaforma essenziale di servizi consentirà l’acquisizione, il funzionamento e la manutenzione di risorse di calcolo, basi di dati e strumenti software in condivisione per i centri “Internet più sicuro” negli Stati membri, nonché operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti pornografici con collegamenti con i responsabili della programmazione, comprese organizzazioni internazionali quali Interpol e, ove appropriato, la gestione del ritiro di tali contenuti da parte dei siti interessati. Le banche dati comuni costituiranno la base di questa struttura.

    Servizi generici

    (a) Servizi di assistenza telefonica per i minori e i loro genitori e tutori sui modi migliori di utilizzare internet per i minori, evitando il rischio di incappare in contenuti e comportamenti dannosi e illegali, con il relativo supporto di back office.

    (b) Linee telefoniche d’urgenza per denunce su contenuti illegali pedopornografici su internet.

    (c) Strumenti per garantire l’accesso a contenuti e servizi appropriati in funzione dell’età.

    (d) Software per consentire denunce facili e veloci di contenuti illegali e il loro ritiro, nonché le denunce di comportamenti di manipolazione psicologica a scopo sessuale e di bullismo.

    (e) Sistemi di software che consentano una migliore identificazione di contenuti pedopornografici (non denunciati) su internet, nonché tecnologie di supporto alle inchieste della polizia, in particolare per l’identificazione dei minori vittime di abusi, degli autori degli abusi e del commercio dei contenuti.

    Infrastrutture per informazioni critiche

    Si svilupperanno e metteranno in atto canali e piattaforme di comunicazione per rafforzare in tutta l’Unione europea la capacità di preparazione, condivisione di informazioni, coordinamento e risposta.

    Piattaforma essenziale di servizi

    La piattaforma essenziale di servizi consisterà in una rete di squadre di pronto intervento informatico (Computer Emergency Response Teams, CERT) nazionali/governative configurata secondo un insieme minimo di capacità di base. Tale rete fornirà l’ossatura di un sistema europeo di condivisione delle informazioni e di allarme (EISAS) per i cittadini e le PMI dell’Unione.

    Servizi generici

    (a) Servizi proattivi – osservatorio della tecnologia e diffusione e condivisione di informazioni relative alla sicurezza; valutazioni di sicurezza; fornitura di orientamenti su configurazioni di sicurezza; fornitura di servizi di rilevamento delle intrusioni.

    (b) Servizi reattivi – gestione degli incidenti e risposta; emissione di allarmi e avvisi; analisi e gestione della vulnerabilità, gestione delle disfunzioni informatiche (con avvisi di alta qualità su nuovi malware e altre disfunzioni).

    Diffusione di soluzioni di tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni per le reti intelligenti di energia e per la fornitura di servizi intelligenti di energia.

    I servizi intelligenti di energia usano le moderne tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per soddisfare i bisogni dei cittadini (che possono essere sia produttori che consumatori di energia), dei fornitori di energia e delle autorità pubbliche. I servizi intelligenti di energia includono l’interazione fra i cittadini e i fornitori di energia, la trasmissione di dati fra organizzazioni e la comunicazione paritaria fra cittadini, creando opportunità per soggetti esistenti e nuovi nei mercati delle telecomunicazioni e dell’energia (per esempio, le imprese di servizi energetici). Possono anche consentire alle imprese e ai cittadini di determinare le emissioni di gas a effetto serra associate alle loro decisioni di acquisto.

    Piattaforme essenziali di servizi

    L’infrastruttura delle comunicazioni, generalmente messa in opera da fornitori di servizi pubblici in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni, nonché l’hardware informatico necessario da incorporare nei componenti energetici (p. es. nelle sottostazioni). Le piattaforme comprendono anche i servizi essenziali che consentono il monitoraggio delle attività, il controllo della gestione dell’energia, l’automazione e la gestione dei dati e la comunicazione fra i diversi soggetti (fornitori di servizi, operatori di rete e di altri servizi pubblici, consumatori, ecc.).

    Servizi generici

    Generalmente i servizi generici sono forniti da un ampio ventaglio di soggetti nuovi e innovativi, quali fornitori di servizi energetici, imprese di servizi energetici e aggregatori di energia, in modo da facilitare soprattutto l’ingresso di diversi tipi di PMI locali e prevenire la monopolizzazione del mercato al dettaglio.

    I servizi generici forniranno una funzionalità che consentirà ai clienti di gestire la propria domanda di energia, le loro fonti rinnovabili di energia e la loro capacità di immagazzinamento al fine di ottimizzare il loro consumo energetico, riducendo l’importo della fattura energetica e le emissioni di gas a effetto serra e garantendo nel contempo la tutela e la sicurezza dei dati personali.

    (a) Infrastruttura di rilevamento intelligente (contatori intelligenti) per misurare e comunicare informazioni sul consumo di energia. I servizi generici comprendono anche attrezzature per la gestione dell’energia nei locali del cliente, quali dispositivi hardware informatici associati a reti domestiche collegate al contatore intelligente.

    (b) Agenti software in grado di decidere quando comprare/vendere energia e quando accendere/spegnere apparecchi in funzione di segnali di prezzo ricevuti dal fornitore di energia, previsioni meteorologiche, gestione e comunicazione di dati, dispositivi di controllo e automazione e relative soluzioni in rete.

    [1]               COM(2010) 2020 definitivo.

    [2]               COM(2010) 245 definitivo.

    [3]               COM(2011) 500 definitivo, parti I e II.

    [4]               GU C […] del […], pag. […].

    [5]               I dati sono espressi in prezzi costanti del 2011.

    [6]               GU C […] del […], pag. […].

    [7]               GU C […] del […], pag. […].

    [8]                      COM(2010) 245 definitivo/2.

    [9]                      GU C […] del […], pag. […].

    [10]                    Allegato II di COM(2010) 744 definitivo

    [11]                    Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA), GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

    [12]                    2013/C 33 E/09

    [13]             COM(2010) 245 definitivo/2.

    [14]             COM(2010) 472 definitivo.

    [15]             COM(2011) 500 definitivo.

    [16]             GU C […] del […], pag. […].

    [17]             GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35.

    [18]             GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

    [19]             GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

    [20]             GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12.

    [21]             Come previsto all’articolo 11, lettera e), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. COM(2011) 615 definitivo.

    [22]             Riferimento alla comunicazione Ipv6: COM(2008) 313 definitivo, “Piano d’azione per l’introduzione del protocollo Internet versione 6 (IPv6) in Europa”.

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