This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0329
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for trans-European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
/* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE /* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale La presente iniziativa deriva dalla strategia
“Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”[1], che ha fatto delle
infrastrutture digitali una punta di lancia dell’iniziativa faro “Un’agenda
digitale europea”[2]. L’iniziativa faro ha messo in
rilievo L’Agenda digitale intende fra l’altro
diffondere servizi pubblici transfrontalieri online al fine di favorire la
mobilità delle imprese e dei cittadini. In particolare, l’interoperabilità dei
servizi pubblici è necessaria nel momento in cui la legislazione e le
iniziative relative al mercato unico (come la direttiva “Servizi” o il piano d’azione
per gli appalti pubblici elettronici) si affidano alla possibilità che le
imprese possano interagire e operare con le amministrazioni pubbliche
transfrontaliere grazie ai mezzi elettronici. L’Agenda digitale sottolinea
inoltre l’esigenza di assicurare l’espansione e l’adozione della banda
larga per tutti, a velocità sempre maggiori, tramite tecnologie
sia fisse che senza fili, e di facilitare gli investimenti nelle nuove
reti internet superveloci, aperte e competitive, che saranno
costituiscono le
arterie dell’economia del futuro moderna. L’UE si è posta traguardi ambiziosi in termini di
diffusione e uso della banda larga entro il 2020. Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato
la comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” sul quadro
finanziario pluriennale (MFF) 2014-2020[3], in cui propone la creazione di
un meccanismo per collegare l’Europa (CEF) allo scopo
di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie dell’energia, dei
trasporti e digitali con una dotazione unica di 40 miliardi di euro, di cui la Commissione ha proposto che 9,2 miliardi di euro siano dedicati a reti e servizi digitali. L’8 febbraio 2013 il
Consiglio europeo ha adottato le conclusioni relative a un nuovo MFF che fissa
a 1 miliardo di euro il bilancio di “CEF Digital”. Su questa base la
Commissione propone ora di modificare la sua proposta di regolamento relativo
agli orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee. All’atto della
stesura, le trattative fra il Consiglio e il Parlamento europeo sul quadro
finanziario pluriennale non erano ancora concluse. Analogamente, le trattative
sulla proposta di regolamento che istituisce il CEF sono tuttora in corso. La proposta modificata tiene
conto per quanto possibile delle più recenti posizioni del Consiglio e della
commissione ad hoc del Parlamento europeo. Essa mira a incentrare l’intervento
del CEF su un numero più ristretto di infrastrutture di servizi digitali,
basato su un rigoroso insieme di criteri di priorità e un contributo ristretto
alla banda larga per mezzo di strumenti finanziari, con l’intento di bilanciare
gli investimenti privati e quelli provenienti da fonti pubbliche diverse dal
CEF. Nonostante il suo limitato contributo alla banda larga, la proposta
stabilisce un quadro di riferimento che consente contributi più ampi dalle
imprese e dagli attori istituzionali come la Banca europea per gli investimenti. Finalità della proposta La finalità del presente regolamento è
stabilire una serie di orientamenti relativi agli obiettivi e alle priorità
previste per le reti a banda larga e le infrastrutture di servizi digitali nel
campo delle telecomunicazioni nel contesto del meccanismo
per collegare l’Europa CEF. Gli orientamenti individuano in allegato
progetti di interesse comune per la diffusione delle reti
di banda larga e delle infrastrutture di servizi digitali e delle reti a banda larga. Tali progetti contribuiranno a
migliorare la competitività dell’economia europea, comprese le piccole e medie
imprese (PMI), promuoveranno l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti
nazionali, regionali e locali nonché e l’accesso a queste ultime e sosterranno lo sviluppo di
un mercato unico digitale. Saranno ammessi al sostegno
finanziario dell’UE mediante gli strumenti previsti dal regolamento sul
meccanismo per collegare l’Europa che accompagna il presente regolamento. Il presente regolamento mira a eliminare le
strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico digitale, ad
esempio fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche transfrontaliero,
a un’infrastruttura di servizi pubblici digitali. Gli ostacoli in termini
operativi che si presentano per le reti di telecomunicazioni riguardano aspetti
sul lato sia della domanda che dell’offerta, a differenza
di quanto avviene, ad esempio, per il finanziamento della tangenziale di una
città capitale che sarebbe indispensabile per garantire la fluidità di un
corridoio di trasporto. Sul fronte dell’offerta
le limitazioni sono associate ad un elevato livello di
inefficienze situazione non ottimale del
mercato e alle concomitanti scarse attrattive per gli investimenti nelle reti a
banda larga e nella realizzazione di servizi essenziali di interesse pubblico
(quali l’assistenza sanitaria online, l’identità elettronica, gli appalti
elettronici e la loro interoperabilità transfrontaliera). Sul fronte della domanda il mercato unico digitale,
dotato di un notevole potenziale di crescita, presuppone che tutti i cittadini, le imprese e le amministrazioni siano collegati a reti
digitali. Il meccanismo per
collegare l’Europa mira ad utilizzare strumenti finanziari innovativi per
incentivare gli investimenti in infrastrutture riducendo i rischi connessi e
fornendo un finanziamento a più lungo termine sia per gli investitori
alternativi che per quelli tradizionali. Gli strumenti finanziari innovativi
generano un importante effetto leva sugli investimenti privati e su altri
investimenti pubblici, pur continuando a basarsi su meccanismi di mercato. Nei
casi in cui l’attrattiva commerciale degli investimenti in infrastrutture è
particolarmente scarsa, il meccanismo per collegare l’Europa contempla anche la
possibilità di intervenire con cofinanziamenti in forma di sovvenzioni. Nel campo delle reti a
banda larga, azioni per contribuire a progetti di interesse comune nel settore
della banda larga sosterranno una serie di investimenti nelle reti per
raggiungere entro il 2020 gli obiettivi dell’agenda digitale europea che prevedono
la copertura universale a 30 Mb o il collegamento come minimo del 50%
dei nuclei familiari europei a velocità di connessione superiori a 100 Mb. Sarà
costituito un portafoglio equilibrato di progetti a 30 e 100 Mb,
tenendo anche debito conto delle esigenze di investimento degli Stati membri,
valutate a non più di 270 miliardi di euro. Per l’infrastruttura le infrastrutture di servizi digitali, le strozzature in
termini di diffusione dei servizi in contesti interoperabili sono affrontate
mediante regimi di appalto e sovvenzione diretta, in alcuni casi di norma con elevati tassi di cofinanziamento, pieno
finanziamento di piattaforme a livello unionale, perché non esistono
proprietari naturali di un’infrastruttura europea interoperabile di servizi. In
effetti, né gli Stati membri né gli investitori privati garantirebbero l’introduzione
di servizi in contesti interoperabili transfrontalieri. Ne deriva un elevato valore aggiunto dell’azione
dell’Unione europea. Fra i I progetti di interesse comune nel campo
delle infrastrutture di servizi digitali conferiscono
priorità alla costruzione degli elementi di base elencati nell’allegato. vi sono: connessioni portanti transeuropee ad alta velocità per
le amministrazioni pubbliche; la fornitura transfrontaliera di servizi di
pubblica amministrazione elettronica basati sull’identificazione e sull’autenticazione
interoperabili (ad esempio procedure elettroniche paneuropee di avvio di
imprese, nonché per appalti transfrontalieri, giustizia elettronica e servizi
transfrontalieri di assistenza sanitaria online); l’accesso alle informazioni
del settore pubblico, fra cui le risorse digitali del patrimonio europeo,
data.eu e risorse multilingui; la sicurezza (internet più sicura e
infrastrutture per servizi critici); servizi di energia intelligente. I
progetti di interesse comune possono comprendere anche il funzionamento di
servizi pubblici elettronici attuati nell’ambito di altri programmi dell’Unione,
quali il programma ISA (soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni
pubbliche europee). Su base annuale, secondo il
finanziamento disponibile, si procederà a identificare specifiche
infrastrutture di servizi digitali nell’allegato, al fine di diffonderle. Per quanto concerne le reti
a banda larga, l’importo di risorse disponibili nell’ambito del presente
regolamento sarà ridotto. Mentre permane la motivazione al sostegno del
finanziamento pubblico nelle aree in cui l’investimento privato è
insufficiente, il sostegno pubblico dovrà provenire in primo luogo da fonti
diverse dal CEF, in particolare da fonti nazionali, dai Fondi strutturali e d’investimento
europei, nei quali appare verosimile l’inclusione delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione negli obiettivi tematici interessati dalle disposizioni
in materia di concentrazione di priorità tematica. Tuttavia, considerata l’importanza
fondamentale delle reti a banda larga per la crescita e l’occupazione e in
vista delle sfide sia tecniche, sia finanziarie relative all’investimento
pubblico nel settore, il presente regolamento prevede un intervento abilitante
limitato. Il CEF finanzierà un modesto contributo all’istituzione di strumenti
finanziari a livello dell’Unione europea (nel prosieguo “dell’Unione”), in
particolare in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, con il
potenziale per agevolare un uso efficiente di altre risorse, sia pubbliche, sia
private. Pertanto il CEF in sé potrà finanziare solo un numero limitato di
progetti di banda larga, ma in compenso potrà agevolare per esempio l’assegnazione
efficiente di Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), consentendo
alle autorità di gestione di contribuire per mezzo dei programmi operativi.
Tali contributi saranno delimitati per l’uso nello Stato membro o nella regione
interessata e potranno facilitare il raggiungimento della massa critica e le
economie di scala nella realizzazione dei progetti. Nell’istituire un quadro di
riferimento che consenta contributi più ampi da parte delle imprese e degli
attori istituzionali, la proposta intende moltiplicare il livello di contributo
ai progetti a banda larga di interesse comune ben oltre il finanziamento
consentito dal regolamento. Le azioni che contribuiscono ai progetti di
interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE
mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa[4]. La presente proposta va quindi
vista in combinazione con la proposta relativa a tale regolamento. Il regolamento stipula anche i criteri per l’individuazione di
nuovi progetti di interesse comune sulla base della valutazione della
Commissione dell’evoluzione delle priorità strategiche, degli sviluppi
tecnologici e della situazione nei singoli mercati. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Per quanto riguarda la
diffusione della banda larga, si sono tenute numerose consultazioni con gli
Stati membri, gli operatori settoriali e le parti sociali. In particolare, la
vicepresidente Neelie Kroes ha riunito attorno a un tavolo i dirigenti di
fornitori di contenuti, fabbricanti di attrezzature, investitori e operatori
telecom delle principali imprese a livello mondiale, quali Nokia, Alcatel
Lucent, Google, Ericsson, News Corp e altre, e il 16 e 17 giugno 2011 si è
tenuta a Bruxelles la prima assemblea dell’agenda digitale, cui hanno
partecipato più di mille parti interessate del settore pubblico e privato e
della società civile. In queste e in molte altre occasioni le parti interessate
hanno ampiamente condiviso la valutazione della Commissione secondo cui l’attuale
modello di investimento nelle telecomunicazioni è insufficiente per
concretizzare la diffusione di infrastrutture di banda larga economicamente
accessibili e di elevata qualità per tutti i cittadini europei ed hanno accolto
con favore le proposte della Commissione di utilizzare investimenti pubblici
mirati, ad esempio mediante l’uso di strumenti finanziari innovativi, per
moltiplicare i necessari investimenti nelle infrastrutture e sostenere modelli
di investimento alternativi e più sostenibili. In un progetto di
relazione sul futuro quadro finanziario pluriennale, il Parlamento europeo ha
riconosciuto l’importanza di utilizzare il bilancio per generare un effetto
leva sugli investimenti nella banda larga. Per quanto riguarda le
infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri, la Commissione collabora
da molti anni con diversi gruppi di parti interessate. Le valutazioni e i
pareri degli esperti riguardanti attività esistenti, come Europeana (per il
patrimonio culturale) o il programma per l’uso sicuro di internet, tendono a
raccomandare il prosieguo e l’espansione delle attività. Alla luce del bilancio
indicativo ridotto da 9,2 miliardi a 1 miliardo di euro, emerge una chiara
esigenza di limitare la portata del programma. Per quanto attiene alle
infrastrutture di servizi digitali, questo potrebbe essere conseguito riducendo
il numero di servizi originariamente proposti oppure introducendo un insieme di
criteri di finanziamento più rigorosi. La presente proposta della Commissione
si avvale in effetti di ambedue le possibilità: nell’allegato della proposta
non sono stati ripresi due servizi (“Connessioni portanti transeuropee ad alta
velocità per le amministrazioni pubbliche” e “Soluzioni di tecnologia dell’informazione
e delle comunicazioni per le reti intelligenti di energia e per la fornitura di
servizi intelligenti di energia”), per motivi di bilancio, mentre è stata
aggiunta un’infrastruttura generale di servizio (cfr. oltre). Nelle deliberazioni
legislative, il gruppo di lavoro sulle telecomunicazioni del Consiglio ha
finora suggerito di aggiungere ulteriori infrastrutture di servizi digitali
relative a “Procedure elettroniche per il trasferimento da un paese europeo all’altro”,
“Piattaforma europea per l’interconnessione dell’occupazione e dei servizi di
previdenza sociale” e “Piattaforme per la collaborazione amministrativa online”.
Per motivi di bilancio non tutte sono riprese nell’allegato della presente
proposta. La commissione “Industria,
ricerca e energia” del Parlamento europeo ha aggiunto ulteriori infrastrutture
di servizi digitali relative a “Diffusione di infrastrutture nei trasporti
pubblici che consentono l’uso di servizi mobili di prossimità sicuri e
interoperabili”, “Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online”,
“Piattaforma europea per l’accesso alle risorse educative” e “Servizi
transfrontalieri elettronici interoperabili per la fatturazione”. Alcune di
esse sono state inserite nell’allegato della presente proposta. Nell’ambito della banda
larga il programma potrebbe non prevedere alcun intervento o limitarsi a un
intervento circoscritto inteso a equilibrare i finanziamenti privati e altri di
provenienza pubblica. Poiché vi sarà disponibilità di fondi UE per la banda
larga nell’ambito dell’ESIF, in particolare nel quarto tema prioritario del
Fondo europeo di sviluppo regionale, e poiché l’uso dei fondi strutturali per
la banda larga si è rivelato problematico, la presente proposta prevede di
istituire strumenti finanziari mirati a delineare modalità efficienti per
assegnare fra l’altro i fondi strutturali. Sia il Consiglio, sia il
Parlamento sono del parere che l’intervento non debba sbilanciare gli
investimenti privati. Entrambe le istituzioni hanno inoltre convenuto che esso
debba essere basato sul principio della neutralità tecnologica, tuttavia il PE
ha introdotto obiettivi di velocità di trasmissione estremamente ambiziosi (“1
Gbps, ove possibile, e oltre”), mentre alcuni Stati membri hanno cercato di
ammorbidire la proposta originaria della Commissione che collegava l’intervento
del CEF all’obiettivo dei 30 Mbps della seconda Agenda digitale europea.
Insistendo sul conferimento di priorità dei fondi dell’UE alle tecnologie di
punta, consentendo nel contempo agli Stati membri di essere flessibili nei loro
paesi riguardo alla scelta dei progetti destinati a beneficiare dell’accesso al
finanziamento di lungo termine, la presente proposta ribadisce il collegamento
agli obiettivi dell’Agenda digitale, pur mantenendo lo spirito delle preferenze
espresse dalle due istituzioni. Si sono avute ulteriori discussioni sul metodo
d’intervento da privilegiare, ossia sovvenzioni o strumenti finanziari
(prestiti, garanzie, obbligazioni, capitale azionario). Tenuto conto delle
risorse limitate, la presente proposta istituisce solo gli strumenti
finanziari, in quanto fonti dei fondi a lungo termine a prezzo efficiente,
allineati alle esigenze delle infrastrutture. Per quanto riguarda i punti
orizzontali, la proposta originaria della Commissione prevedeva poteri per l’adozione
di atti delegati per modificare l’elenco dei progetti di interesse comune dell’allegato.
La presente proposta tiene conto delle preoccupazioni espresse soprattutto
dagli Stati membri e prevede quindi una formulazione abbastanza flessibile nell’allegato,
riconoscendo che i necessari adeguamenti del programma saranno effettuati per
mezzi di un atto di esecuzione. Durante le negoziazioni
legislative e finanziarie, il CEF ha ricevuto il sostegno di numerose
organizzazioni settoriali, quali Digital Europe, la fondazione Europeana,
Public Sector Information Alliance, Multilingual Europe Technology Alliance,
European Telecommunications Network Operators’ Association, European
Competitive Telecommunications Association e FTTH Council. La relazione di valutazione di impatto originale, effettuata nel 2011, ha preso in considerazione considera due opzioni. La
prima opzione – status quo – non prevede prevedeva l’assegnazione di fondi UE alla banda larga, salvo
eventualmente attraverso i fondi strutturali l’ESIF e la continuazione del programma “Competitività e
innovazione” per infrastrutture di servizi digitali e solamente a livello di
progetti pilota. In questo scenario non si
otterrebbe una massa critica o una diffusione significativa dei servizi
digitali e gli investimenti nella banda larga continuerebbero ad essere
insufficienti e finanziati in modo inefficiente in molte regioni per la mancanza di concorrenza e
per l’elevato rischio commerciale. Parimenti,
i servizi pubblici online rimarrebbero poco sviluppati e non interoperabili a
livello transfrontaliero, a causa della frammentarietà di interventi e o di soluzioni tecniche poco
efficienti, della mancanza di massa critica e dei costi elevati sia per i
fornitori che per i beneficiari dei servizi. Ne
deriva che tale opzione non darebbe un contributo alla realizzazione del
mercato unico digitale e molti europei resterebbero esclusi dalle opportunità
digitali. La seconda opzione prevede uno strumento strumenti di finanziamento per integrare e
calibrare le risorse di finanziamento
già disponibili nell’ambito della prima opzione. È questa la linea di azione prevista nella proposta di quadro
finanziario pluriennale presentata dalla Commissione il 29 giugno 2011, che
crea un “meccanismo per collegare l’Europa” destinato a finanziare l’infrastruttura.
Tale nuovo meccanismo finanzierà progetti di infrastruttura aventi un
elevato valore aggiunto a livello dell’UE, riguardanti non solo le
infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali e intelligenti e le
strutture di governance necessarie per realizzare la “rete centrale” dei
trasporti, i “corridoi prioritari” dell’energia e l’infrastruttura digitale. Il meccanismo interesserebbe progetti dotati di un
elevato valore aggiunto europeo, ad esempio che prevedono interconnessioni
transfrontaliere e l’introduzione di sistemi paneuropei che dovranno essere
operativi entro il 2020. Per ottenere il
massimo impatto, con una serie di provvedimenti specifici si garantirebbe un’integrazione
tra gli strumenti di mercato e il sostegno diretto dell’UE,
al fine di incoraggiare la partecipazione di investitori specializzati in
infrastrutture. Nel caso di sovvenzioni, la
Commissione conserverebbe la responsabilità della pianificazione generale e
della selezione dei progetti, eventualmente con il sostegno di un’agenzia
esecutiva, mentre i promotori dei progetti si occuperebbero della realizzazione
sul campo. Nel caso di strumenti finanziari, la realizzazione sarebbe delegata
ad istituti finanziari specializzati, ma la Commissione determinerebbe l’ammissibilità
dei progetti. Gli Stati membri contribuirebbero a questo sforzo elaborando
piani nazionali per l’internet ad alta velocità, in linea con le mete per la
banda larga, mentre la mappatura dell’infrastruttura e dei servizi di banda
larga (a livello unionale, nazionale e regionale) individuerà le lacune della
copertura e stimolerà le iniziative di una molteplicità di investitori privati
e pubblici. La nuova
proposta non cambia l’essenza o la metodologia d’intervento analizzata nella
seconda opzione, ma ne restringe la portata attraverso criteri di ammissibilità
più rigorosi. Un ampio numero di servizi
digitali transfrontalieri volti ad attuare scambi fra le amministrazioni
pubbliche europee a sostegno delle politiche dell’UE rappresenta una realtà.
Quando si presentano nuove soluzioni, è importante fruire delle soluzioni
esistenti attuate nel contesto di analoghe iniziative europee, al fine di
evitare duplicazioni e garantire il coordinamento e l’allineamento degli
approcci e delle soluzioni fra le diverse iniziative e politiche, quali per
esempio i programmi ISA, Fiscalis e Orizzonte 2020. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Base giuridica La proposta di regolamento sostituisce e
abroga la decisione n. 1336/97/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di
telecomunicazione transeuropee. L’intervento proposto sarà conforme all’articolo
172 del TFUE, che costituisce una base giuridica per l’intervento dell’UE a
sostegno delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche. Sussidiarietà e
proporzionalità Lo sviluppo
coordinato di una rete transeuropea di telecomunicazioni in grado di sostenere
la diffusione di infrastrutture di banda larga e la promozione di servizi nel
mercato unico europeo, nonché la coesione economica, sociale e territoriale,
necessita di azioni intraprese a livello dell’Unione, che non potrebbero essere
realizzate individualmente a livello degli Stati membri. La presente
proposta è conforme al principio di proporzionalità e rientra nel campo di
azione del settore della rete transeuropea delle telecomunicazioni, secondo la
definizione dell’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Scelta dello
strumento giuridico Gli attuali
orientamenti per le telecomunicazioni sono stati proposti e adottati in forma
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, specificamente indirizzata
agli Stati membri, che li rende integralmente vincolanti per tutti gli Stati
membri. Tuttavia, lo
strumento faciliterà in particolare la diffusione dell’infrastruttura di
telecomunicazioni e la promozione di servizi da parte di soggetti privati (fra
cui operatori, fornitori di servizi pubblici, fabbricanti di attrezzature,
ecc.) e delle autorità regionali e locali. Con
un numero crescente di attori, oltre agli Stati membri, coinvolti nella
programmazione, nello sviluppo e nel funzionamento delle reti digitali di
telecomunicazioni, è importante garantire che gli orientamenti siano vincolanti
per tutti. La Commissione ha quindi scelto un
regolamento come strumento giuridico per la presente proposta. Finanziamento I progetti di interesse
comune saranno ammessi a fruire del sostegno finanziario dell’UE mediante gli
strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa
[XXX/2012]. Il sostegno finanziario è erogato
conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall’Unione e in base
alle priorità di finanziamento e alle risorse disponibili. Delega di poteri Le reti di telecomunicazioni sono in rapida evoluzione e l’elenco di
progetti di interesse comune sarà soggetto a future modifiche per rispecchiare
tale evoluzione. A tal fine, si propone che il potere di adottare atti a norma
dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia
delegato alla Commissione. Implicazioni
per altre proposte della Commissione La presente modifica della
proposta della Commissione incide su un altro documento che sta seguendo il suo
iter legislativo, ossia il regolamento che istituisce il CEF. Tale regolamento
stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure intese a fornire il sostegno
finanziario unionale alle reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia
e delle telecomunicazioni. Le modifiche necessarie non
incideranno sugli elementi orizzontali del regolamento CEF, fatta eccezione per
il fatto che il regolamento diventa di interesse SEE per consentire la
partecipazione degli Stati SEE. Le modifiche del regolamento
CEF saranno circoscritte e potranno includere la riformulazione di taluni
considerando al fine di riflettere i cambiamenti nel centro di interesse dell’intervento
e l’adeguamento o la soppressione di talune disposizioni, compreso l’articolo 4,
paragrafo 7, sull’ammissibilità e le condizioni dell’assistenza finanziaria
nell’ambito delle telecomunicazioni e l’articolo 10, paragrafo 4, b), relativo
ai tassi di finanziamento delle azioni che interessano il settore della banda
larga. All’articolo 20 la delega dei poteri intesa a modificare la parte
dell’allegato relativo alle telecomunicazioni non sarà più necessaria. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non comporta costi supplementari
per il bilancio dell’UE. La proposta di regolamento sugli orientamenti
per la realizzazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni è collegata
alla proposta di regolamento che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa, la quale fornirà il
quadro legislativo e finanziario. Nell’ambito
della dotazione del meccanismo per collegare l’Europa, la
proposta della Commissione di un nuovo MFF aveva previsto un importo di 9,2
miliardi di euro[5]
è assegnato al per le
telecomunicazioni. Le
conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013 sul MFF 2014-2020
stabiliscono una dotazione pari a 1 miliardo di euro (in prezzi del 2011) per
il comparto del CEF relativo alle telecomunicazioni. L’importo definitivo
assegnato alle telecomunicazioni sarà noto una volta raggiunto l’accordo
politico sulle cifre del MFF e quando la nuova base giuridica sarà stata
adottata dal legislatore. 2011/0299 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee
di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 172, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Le reti e i servizi di
telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le
reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi.
Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i
servizi e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità a livello
transeuropeo dell’accesso a internet veloce e a servizi digitali di interesse
pubblico è essenziale per la crescita economica e per il mercato unico. (2) Il 17
giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato l’Agenda digitale europea[8] che mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo
potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Essa intende promuovere la domanda e l’offerta di infrastrutture concorrenziali
per internet ad alta velocità congiuntamente a servizi digitali basati su
internet al fine di compiere i passi necessari per realizzare un vero mercato
unico digitale, fondamentale per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. (3) Il
regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che
istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (CEF)[9]
stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per l’erogazione dell’aiuto
finanziario dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti
nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture di
telecomunicazioni. Considerato che i settori interessati dal regolamento CEF sono
chiamati ad affrontare sfide analoghe, esiste una notevole opportunità di
sfruttare le sinergie, tra cui la possibilità di abbinare il finanziamento CEF
ad altre fonti di finanziamento. (4) Un ampio
numero di servizi digitali transfrontalieri volti ad attuare scambi fra le
amministrazioni pubbliche europee a sostegno delle politiche dell’UE
rappresentano una realtà. Quando si presentano nuove soluzioni è importante
sfruttare le soluzioni esistenti attuate nel contesto di analoghe iniziative
europee, al fine di evitare duplicazioni e garantire il coordinamento e l’allineamento
degli approcci e delle soluzioni fra le diverse iniziative e politiche, quali
per esempio i programmi ISA, Fiscalis e Orizzonte 2020. Analogamente, è
importante che le soluzioni soddisfino gli standard, le specifiche e gli
orientamenti concordati, come il quadro europeo di interoperabilità per i
servizi pubblici europei[10]. (5) Progetti di
ampia portata fra Stati membri, finanziati dal programma “Competitività e
innovazione”, quali PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX o SPOCS, hanno convalidato
servizi digitali transfrontalieri essenziali sul mercato interno, sulla base di
elementi comuni. Essi hanno già raggiunto o sono prossimi al livello di
maturità necessario alla loro diffusione. I progetti esistenti di interesse
comune hanno già dimostrato il chiaro valore aggiunto dell’azione a livello
unionale, come nell’ambito del patrimonio culturale (Europeana), della tutela
dell’infanzia (Internet più sicuro), della previdenza sociale (EESSI), mentre
altri sono stati proposti, per esempio nel campo della tutela del consumatore
(ODR). (6) Le
infrastrutture di servizi digitali attuate in conformità alla decisione 922/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee[11],
agevoleranno gli scambi elettronici transfrontalieri e intersettoriali fra le
amministrazioni pubbliche europee. A loro volta queste potranno erogare servizi
essenziali fra l’altro in settori quali l’identificazione e gli appalti
elettronici, l’interconnessione transfrontaliera dei registri delle imprese, i
servizi elettronici transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria
nonché la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza informatica,
contribuendo così alla realizzazione del mercato unico digitale. Tali
interazioni fra amministrazioni saranno realizzate per mezzo della creazione
e/o del rafforzamento di piattaforme interoperabili di servizi chiave costruite
sugli elementi comuni e/o consistenti in elementi supplementari essenziali per
sviluppare ulteriori piattaforme di servizi chiave, e servizi generici
afferenti che collegano le infrastrutture nazionali a tali piattaforme per
erogare i servizi digitali transfrontalieri. (7) Per quanto
riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi sono prioritari
rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono la
precondizione. È auspicabile che le infrastrutture di servizi digitali creino
fra l’altro un valore aggiunto europeo e soddisfino esigenze dimostrate. È
opportuno che siano pronte per la diffusione, sia sotto il profilo tecnico, sia
sotto quello operativo, in particolare previa dimostrazione di un progetto
pilota. È necessario che siano fondate su un piano concreto di sostenibilità al
fine di garantire un funzionamento a lungo termine delle piattaforme di servizi
chiave oltre il CEF. Ove possibile è quindi necessario che l’assistenza
finanziaria del presente regolamento sia eliminata gradualmente, passando a
mobilizzare risorse provenienti da fonti diverse dal CEF. (8) È opportuno
che le infrastrutture di servizi digitali necessarie a soddisfare obblighi
giuridici derivati dal diritto dell’UE e/o intese a sviluppare o fornire
elementi dall’elevato potenziale di impatto sullo sviluppo dei servizi pubblici
paneuropei ricevano priorità nel finanziamento, in modo da sostenere
infrastrutture multiple di servizi digitali per costruire gradualmente un
ecosistema interoperabile europeo. In questo contesto gli obblighi giuridici
hanno la forma di disposizioni specifiche che richiedono lo sviluppo o l’uso di
infrastrutture di servizi digitali o che esigono risultati suscettibili di
essere ottenuti solo per mezzo delle infrastrutture di servizi digitali
europee. (9) È
necessario che gli Stati membri esortino le autorità locali e regionali a
impegnarsi a fondo nella governante delle infrastrutture di servizi digitali e
a garantire che i progetti di i interesse comune relative all’erogazione
transfrontaliera di servizi di eGovernment tengano conto delle raccomandazioni
dell’EIF. (10) Nella sua
risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo “La banda larga in Europa: investire
nella crescita indotta dalla tecnologia digitale”[12],
il Parlamento europeo ha sottolineato che i servizi di banda larga sono
fondamentali per la competitività dell’industria dell’Unione e che
contribuiscono considerevolmente alla crescita economica, alla coesione sociale
e alla creazione di occupazione di qualità nell’UE. (11) L’Agenda
digitale europea auspica che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a
velocità internet superiori a 30 Mbps e non meno del 50% dei nuclei familiari
europei siano abbonati a connessioni di più di 100 Mbps. (12) Il settore
privato è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano per quanto riguarda la
diffusione e la modernizzazione delle reti a banda larga, grazie al sostegno di
un quadro giuridico competitivo e propizio agli investimenti. Se vengono a
mancare gli investimenti privati, spetta agli Stati membri compiere gli sforzi
necessari per conseguire gli obiettivi dell’Agenda digitale europea. È
necessario che l’aiuto finanziario pubblico alla banda larga sia circoscritto
ai programmi o alle iniziative inerenti a progetti che non possono essere
finanziati dal solo settore privato, previa conferma di una valutazione ex ante
volta a individuare le imperfezioni del mercato o le situazioni di investimento
non ottimali. (13) È
fondamentale che gli strumenti finanziari per le reti a banda larga non
distorcano indebitamente la concorrenza, non riducano gli investimenti privati
né creino disincentivi a investire nei confronti degli operatori privati. Nella
fattispecie tali strumenti saranno tenuti a soddisfare gli articoli 101, 102, 106
e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (14) Poiché le
risorse finanziarie disponibili nell’ambito del CEF sono limitate, è opportuno
che l’assistenza finanziaria sia incentrata sull’istituzione dei meccanismi di
finanziamento a livello unionale al fine di attrarre investimenti supplementari
e promuovere un effetto moltiplicatore, agevolando in tal modo un uso
efficiente dei fondi privati e di altri fondi per l’investimento. Tale
approccio consente i contributi provenienti dalle imprese e dagli attori
istituzionali in misura maggiore rispetto ai livelli di finanziamento
direttamente fruibili nell’ambito del CEF. (15) È
auspicabile che il sostegno del CEF alla diffusione della banda larga integri l’assistenza
erogata nell’ambito di altri programmi e iniziative dell’Unione, come i Fondi
strutturali e di investimento europei (ESIF) nei casi in cui una valutazione ex
ante individui una carenza del mercato o situazioni di investimento non
ottimali, subordinatamente quindi a decisioni delle autorità di gestione. È
necessario che l’assistenza finanziaria del CEF alla diffusione della banda
larga integri gli sforzi degli Stati membri, sia direttamente, sia fornendo un
veicolo di investimento per contributi volontari e circoscritti provenienti da
altre fonti, compreso l’ESIF, in modo da consentire agli Stati membri di
avvalersi delle conoscenze e degli effetti di scala degli impianti gestiti dall’UE,
al fine di incrementare l’efficienza della spesa pubblica. (16) L’Unione ha
la facoltà di sostenere la diffusione delle reti a banda larga che
contribuiscono agli obiettivi dell’Agenda digitale europea in tutti i tipi di
zone, ivi comprese le zone suburbane e rurali nonché le regioni meno densamente
popolate e meno sviluppate. Questo comprende la diffusione delle reti a banda
larga per collegare isole, regioni prive di accesso al mare, lontane e
periferiche, compresi gli Stati membri insulari, con le regioni centrali dell’Unione
e/o azioni volte a migliorare l’affidabilità o la prestazione delle connessioni
fra tali regioni e le regioni centrali dell’Unione. (17) Nell’attuazione
del presente regolamento è opportuno che il metodo d’intervento sia consono
alle caratteristiche delle azioni in questione. Pertanto, nell’ambito delle
infrastrutture di servizi digitali è necessario conferire priorità alle
piattaforme di servizi essenziali, che non possono essere finanziate da fonti
diverse, mediante la forma dell’appalto o, in via eccezionale, delle
sovvenzioni, mentre è opportuno che i servizi generici ricevano solo una
limitata assistenza finanziaria del CEF. È inoltre necessario che qualsivoglia
assistenza finanziaria del CEF miri a un uso efficiente dei fondi dell’Unione e
pertanto è opportuno che le reti a banda larga siano sostenute mediante
strumenti finanziari in grado di garantire un maggior effetto leva rispetto
alle sovvenzioni. (18) È
auspicabile che tale intervento nell’ambito del presente regolamento miri a
conseguire sinergie e interoperabilità fra i diversi progetti di interesse
comune illustrati nell’allegato nonché con altre infrastrutture, comprese
quelle del settore dei trasporti e dell’energia sostenute dal CEF, le
pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute fra l’altro da orizzonte 2020 e
le pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute dall’ESIF, evitando nel
contempo la duplicazione e indebiti oneri amministrativi. (19) È necessario
che l’assistenza finanziaria ai progetti di interesse comune sia integrata per
mezzo di azioni orizzontali, comprese l’assistenza tecnica, le misure di
incentivo della domanda e di coordinamento intese a massimizzare l’impatto dell’intervento
dell’UE. (20) All’atto di
impegnare fondi per l’intervento sulle reti a banda larga è necessario che la
Commissione tenga in considerazione i risultati delle valutazioni degli
strumenti finanziari unionali esistenti. (21) La selezione
delle nuove azioni da finanziare nell’ambito del CEF, nonché il relativo
livello di finanziamento, è effettuata in quanto parte di un programma di
lavoro annuale proposto dalla Commissione. (22) La
Commissione è assistita da un gruppo di esperti, composto da rappresentanti
degli Stati membri. Tale gruppo è consultato e contribuisce fra l’altro al
monitoraggio dell’attuazione dei presenti orientamenti, alla programmazione,
alla valutazione e alla risoluzione dei problemi di attuazione. (2) Il 26
marzo 2010 il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la proposta della
Commissione di varare la strategia Europa 2020. Una delle tre priorità di
Europa 2020 è la crescita intelligente mediante lo sviluppo di un’economia
basata sulle conoscenze e sull’innovazione. Gli investimenti nelle
telecomunicazioni, in particolare nelle reti a banda larga e nelle
infrastrutture di servizi digitali, sono una condizione necessaria per la
crescita economica intelligente – ma anche sostenibile e inclusiva – dell’Unione. (3) Il 17
giugno 2010 il Consiglio europeo ha dato il proprio avallo all’agenda digitale
europea[13]
esortando tutte le istituzioni ad impegnarsi perché sia attuata pienamente. L’agenda
digitale mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale
sociale ed economico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
in particolare grazie alla diffusione delle reti a banda larga ad alta
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a
velocità internet superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei nuclei
familiari europei siano abbonati a connessioni di più di 100 Mb. L’agenda
digitale mira ad istituire un quadro giuridico stabile per incentivare: gli
investimenti in un’infrastruttura aperta e competitiva per l’internet ad alta
velocità e nei servizi collegati; un autentico mercato unico per i contenuti e
i servizi online; un sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco patrimonio
culturale europeo; la promozione dell’accesso a internet e dell’adesione di
tutti i cittadini, soprattutto mediante il sostegno all’alfabetizzazione
digitale e all’accessibilità digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati
membri attuino piani nazionali per l’internet ad alta velocità, indirizzando i
finanziamenti pubblici verso zone non pienamente servite dagli investimenti
privati nelle infrastrutture internet, e promuovano la diffusione e l’utilizzazione
di servizi online moderni e accessibili. (4) La
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La banda larga in
Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale”[14]
conclude che il ruolo critico di internet implica che i benefici per la società
nel suo complesso appaiano assai maggiori degli incentivi privati agli
investimenti in reti più veloci. Un intervento pubblico in questo settore è
dunque necessario, ma è auspicabile che non falsi indebitamente la concorrenza. (5) La
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un bilancio
per la strategia Europa 2020”[15]
riconosce la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa nel contesto del
quadro finanziario pluriennale allo scopo di affrontare le esigenze di
infrastruttura nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Le sinergie fra tali settori e con altri programmi di
investimenti dell’Unione sono essenziali, perché da essi emergono sfide simili
che richiedono soluzioni volte a sbloccare la crescita, contrastare la
frammentazione, rafforzare la coesione, favorire l’uso di strumenti finanziari
innovativi e affrontare le inefficienze del mercato nonché l’eliminazione di
strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico. (6) Il
regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che
istituisce il meccanismo per collegare l’Europa[16]
stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per l’erogazione dell’aiuto
finanziario dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti
nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture di
telecomunicazioni. (7) Le azioni
nel campo delle reti a banda larga saranno in linea con le pertinenti politiche,
regolamentazioni e orientamenti dell’Unione. Ciò comprende il complesso di
norme e orientamenti per i mercati delle telecomunicazioni, in particolare il
quadro normativo per le comunicazioni elettroniche adottato nel 2009, che
fornisce un approccio coerente, affidabile e flessibile alla regolamentazione
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in mercati in rapida
evoluzione. Queste regole sono in fase di attuazione da parte delle autorità
nazionali di regolamentazione e dell’Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC). La raccomandazione “NGA”[17],
adottata nel 2010, mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la
certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l’innovazione
sul mercato dei servizi a banda larga, in particolare nella transizione alle
reti di accesso di nuova generazione (NGA). (8) Tali
azioni saranno anche conformi agli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, nonché agli orientamenti comunitari relativi
all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo
sviluppo rapido delle reti a banda larga, adottati nel 2009, che forniscono un
quadro di riferimento per consentire alle parti interessate e agli Stati membri
di accelerare e ampliare la diffusione della banda larga. Gli orientamenti dell’UE
per i modelli di investimento in NGA per le autorità di gestione dell’UE ed
altre agenzie pertinenti (pubblicati a ottobre 2011) forniscono un approccio
dettagliato all’attuazione di una serie di modelli che garantiscono una
concorrenza equa fra tutti i fornitori e mirano a realizzare gli obiettivi
delle politiche di coesione e di sviluppo rurale. (9) Nel
quadro di un sistema di mercati aperti e competitivi, l’intervento dell’Unione
è necessario ove occorra rimediare a inefficienze del mercato. Fornendo un
sostegno finanziario e un ulteriore effetto leva finanziario ai progetti di
infrastrutture, l’Unione può contribuire alla realizzazione e allo sviluppo di
reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, generando maggiori
vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso
delle risorse. (10) Maggiori
velocità di banda larga sono associate a sostanziali vantaggi economici e
sociali che non sono quantificabili o monetizzabili da parte degli investitori.
La banda larga veloce e superveloce è l’infrastruttura essenziale per
consentire lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali che dipendono dalla
disponibilità, velocità, affidabilità e resistenza delle reti fisiche. La
creazione e l’adozione di reti più veloci aprono la strada a servizi innovativi
che sfruttano le velocità più elevate. L’azione a livello dell’Unione è
necessaria per sfruttare al massimo le sinergie e le interazioni fra questi due
componenti delle reti digitali di telecomunicazioni. (11) La
diffusione della banda larga superveloce avvantaggerà soprattutto le piccole e
medie imprese (PMI) che spesso non possono usufruire di servizi web quali
“cloud computing” (risorse informatiche in remoto) a causa di connettività e
velocità inadeguate delle attuali connessioni a banda larga. In tal modo, si
sbloccherà un potenziale di sostanziali guadagni di produttività per le PMI. (12) Con la
creazione di opportunità commerciali, la diffusione di reti digitali e di
infrastrutture per servizi digitali stimolerà la creazione di posti di lavoro
nell’Unione. La realizzazione materiale delle reti a banda larga avrà anche un
effetto immediato sull’occupazione, in particolare nel settore dell’ingegneria
civile. (13) Lo
sviluppo di reti a banda larga e di infrastrutture di servizi digitali
contribuirà all’obiettivo dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto
serra, consentendo l’adozione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico
in molti settori dell’economia europea. Tale effetto positivo sarà limitato, ma
solo in parte, dall’aumento della domanda di energia e di risorse generato
principalmente dalle opere di realizzazione delle reti a banda larga e dal
funzionamento delle infrastrutture di servizi digitali. (14) L’interoperabilità
delle reti a banda larga e dell’infrastruttura per le comunicazioni digitali in
associazione alle reti di energia rende possibile una convergenza delle
comunicazioni per la diffusione di reti digitali affidabili ed efficienti sotto
il profilo energetico e dei costi. Inoltre, la convergenza sarà estesa al di là
della connettività per consentire la fornitura in pacchetti di energia e di
servizi telecom da parte di fornitori rispettivamente di energia e di servizi
telecom. (15) Lo
sviluppo, la diffusione e la fornitura a lungo termine di servizi
amministrativi online interoperabili transfrontalieri migliora il funzionamento
del mercato unico. È da apprezzare che i governi forniscano servizi pubblici
online che contribuiscono ad aumentare l’efficienza e l’efficacia del settore
pubblico e privato. (16) L’attivazione
dei servizi pubblici elettronici comuni attuati in conformità alla decisione n.
922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009[18],
mira a rendere disponibili servizi comuni a sostegno dell’interazione
transfrontaliera e intersettoriale fra le amministrazioni pubbliche europee. (17) La
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera[19]
fornisce il quadro giuridico per la fornitura transfrontaliera dell’assistenza
sanitaria, compresi i servizi di assistenza sanitaria online, in Europa. Si
prevede che la diffusione di tali servizi migliori la qualità dell’assistenza e
la sicurezza dei pazienti, riduca la spesa medica, contribuisca all’ammodernamento
dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria e ne aumenti l’efficienza,
favorendone anche un migliore adattamento alle esigenze individuali dei
cittadini, dei pazienti e degli addetti sanitari e alle sfide di una società in
via d’invecchiamento. (18) Aumentando
e preservando l’accesso ai ricchi e diversificati contenuti e dati culturali
europei detenuti da soggetti del settore pubblico e rendendoli disponibili per
altri usi nel pieno rispetto dei diritti d’autore e degli altri diritti
connessi, si alimenteranno e stimoleranno l’innovazione e l’imprenditorialità.
L’accesso libero a risorse multilingui riusabili aiuterà a superare le barriere
linguistiche che ostacolano il mercato interno dei servizi online e limitano l’accesso
alle conoscenze. (19) Nel
settore della sicurezza, una piattaforma UE per la condivisione delle risorse,
dei sistemi di informazione e degli strumenti informatici volti a promuovere la
sicurezza online contribuirà a creare un ambiente più sicuro per i minori sulla
rete, consentendo il funzionamento in tutta Europa di centri in grado di
trattare migliaia di richieste e allerte all’anno. La protezione delle
infrastrutture critiche informatizzate rafforzerà in tutta l’Unione la capacità
di preparazione, condivisione di informazioni, coordinamento e risposta alle
minacce alla sicurezza cibernetica. (20) Si prevede
l’emergere di applicazioni innovative di tipo commerciale che funzioneranno
sulle infrastrutture di servizi digitali. La ricerca e i test su tali
applicazioni possono essere cofinanziati nell’ambito di progetti di ricerca e
innovazione del programma Orizzonte 2020 e la loro diffusione può ricevere il
sostegno della politica di coesione. (21) Per tenere
conto degli sviluppi nei settori delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di
adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea per modificare l’allegato del presente regolamento.
Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte della Commissione di
appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di
esperti. La delega ha lo scopo di affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del
mercato, priorità politiche emergenti od opportunità di avvalersi di sinergie
fra infrastrutture diverse, comprese quelle nei campi dei trasporti e dell’energia.
La portata della delega è limitata a modifiche della descrizione di progetti di
interesse comune, all’inserimento di un progetto di interesse comune o al
ritiro di un progetto di interesse comune obsoleto, sulla base di criteri
prestabiliti, chiari e trasparenti. (22) Nel
contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la
Commissione garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e corretta dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (23) La
decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997,
in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione
transeuropee[20]
concerne gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle misure previste per
le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni.
Alla luce degli sviluppi recenti occorre abrogare tale decisione. (24) Pertanto,
è opportuno abrogare la decisione n. 1336/97/CE. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto 1. Il presente regolamento
stabilisce orientamenti per una tempestiva diffusione e
interoperabilità dei progetti di interesse comune nell’ambito delle reti di
telecomunicazioni transeuropee per determinare quali
reti transeuropee di telecomunicazioni ricevono un sostegno a norma del
regolamento XXX (del meccanismo per collegare l’Europa) al fine dello sviluppo,
dell’attuazione, della diffusione, dell’interconnessione e dell’interoperabilità
delle medesime reti. I presenti orientamenti
definiscono gli obiettivi e le priorità dei progetti di interesse comune,
individuano i progetti di interesse comune e stabiliscono i criteri per l’individuazione
di nuovi progetti di interesse comune. 2. In
particolare, il presente regolamento stabilisce: (a)
gli obiettivi dei progetti
di interesse comune; (b)
le condizioni alle quali i
progetti di interesse comune possono essere ammessi a fruire dell’assistenza
finanziaria unionale a norma del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento
CEF] per quanto attiene al loro sviluppo, attuazione, diffusione,
interconnessione e interoperabilità; (c)
i criteri per la
fissazione di priorità per i progetti di interesse comune per ricevere o
beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione. Articolo 2
Obiettivi I progetti di interesse
comune: (1)
contribuiscono alla
crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico, portando al
miglioramento della competitività dell’economia europea, anche per quanto
riguarda le piccole e medie imprese (PMI); (2)
contribuiscono a
migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle
amministrazioni promuovendo l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti
nazionali di telecomunicazioni e l’accesso a queste ultime; (3)
incentivano la
diffusione in tutta Europa di reti a banda larga veloci e superveloci le quali,
a loro volta, facilitano lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali
transeuropei; (4)
facilitano lo sviluppo
sostenibile delle infrastrutture di servizi digitali transeuropei, la loro
interoperabilità e il loro coordinamento a livello europeo, nonché il loro
funzionamento, la loro manutenzione e il loro ammodernamento; (5)
contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e proteggono e migliorano l’ambiente. Articolo 2 3
Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2
del regolamento (UE) n. xxx/2012 (regolamento CEF). si intende per: 2. Si
applicano inoltre le seguenti definizioni: (a)
“reti di telecomunicazioni”: reti a banda larga e
infrastrutture di servizi digitali; (b)
“infrastrutture di servizi
digitali”: servizi in rete erogati elettronicamente, generalmente via internet,
che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico ai
cittadini, alle imprese e/o alle amministrazioni. Le infrastrutture di servizi
digitali sono composte da piattaforme di servizi chiave e da servizi generici; (c)
“elementi”: infrastrutture
di servizi digitali riutilizzabili; (d)
“piattaforme di servizi
digitali chiave”: elementi centrali delle infrastrutture di servizi digitali
volte a garantire connettività, accesso e interoperabilità a livello
transeuropeo. Tali piattaforme sono aperte agli Stati membri e possono essere
aperte ad altre entità; (e)
“servizi generici”:
servizi che collegano una o più infrastrutture nazionali a una o più
piattaforme di servizi chiave al fine di erogare servizi digitali
transfrontalieri; (f)
“reti a banda larga”: reti di accesso con o senza
fili (anche via satellite), infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in
grado di fornire una connettività ad altissima velocità, contribuendo
in tal modo agli obiettivi di banda larga dell’Agenda digitale europea; (g)
“infrastrutture di
servizi digitali”: servizi in rete erogati elettronicamente, generalmente via
internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse
pubblico e in grado di conferire possibilità operative ai cittadini, alle
imprese e/o alle amministrazioni; (h)
“valore aggiunto
europeo”: il valore risultante da un intervento dell’Unione europea che supera
il valore che si sarebbe ottenuto mediante la sola azione di uno Stato membro o
di un gruppo di Stati membri.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al
regolamento XXX (sul meccanismo per collegare l’Europa). Articolo
3
Obiettivi 1. I progetti
di interesse comune contribuiscono a realizzare gli obiettivi generali di cui
all’articolo 3 del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF]. 2. Oltre agli
obiettivi generali, i progetti di interesse comune perseguono uno o più dei
seguenti obiettivi specifici: (a)
contribuiscono alla
crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico digitale,
portando al miglioramento della competitività dell’economia europea, anche per
quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI); (b)
contribuiscono a
migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle
amministrazioni promuovendo l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti
nazionali, regionali e locali di telecomunicazioni nonché l’accesso a tali
reti; 3. Le seguenti
priorità operative contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui ai
paragrafi 1 e 2: (a)
interoperabilità,
connettività, diffusione sostenibile, funzionamento e aggiornamento delle
infrastrutture di servizi digitali transeuropee e dei loro elementi comuni
nonché coordinamento a livello unionale; (b)
flusso efficiente di investimenti
pubblici e privati volti a promuovere la diffusione e l’ammodernamento delle
reti a banda larga in vista di contribuire agli obiettivi di banda larga dell’Agenda
digitale europea. Articolo 4
Priorità per i progetti di interesse comune In considerazione degli
obiettivi di cui all’articolo 2, le priorità per i progetti di interesse comune
sono: (a)
la diffusione di reti a
banda larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati
non inferiore a 100 Mb; (b)
la diffusione di reti a
banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e
periferiche alle regioni centrali dell’Unione, garantendo che in dette regioni
le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una
connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb; (c)
il sostegno a
piattaforme di servizi essenziali nel settore delle infrastrutture di servizi
digitali; (d)
azioni che consentano di
realizzare sinergie e interoperabilità fra diversi progetti di interesse comune
nel campo delle telecomunicazioni, fra progetti di interesse comune relativi ad
infrastrutture di tipi diversi, compresi i trasporti e l’energia, fra progetti
di interesse comune nel campo delle telecomunicazioni e progetti sostenuti dai
fondi strutturali e di coesione, nonché pertinenti infrastrutture di ricerca. Articolo 4 5
Progetti di interesse comune 1. I
progetti di interesse comune di cui all’allegato contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. 1. I progetti
di interesse comune in particolare mirano a: (a)
creare e/o rafforzare le
piattaforme di servizi chiave e gli elementi comuni interoperabili e, ove
possibile, compatibili a livello internazionale, abbinati a servizi generici
per le infrastrutture di servizi digitali; (b)
fornire mezzi di
investimento efficienti per la banda larga, attrarre nuove categorie di
investitori e di promotori di progetto, stimolando altresì la riproducibilità
dei progetti innovativi e dei modelli commerciali. 2. Un
progetto I progetti di interesse comune possono
comprendere il loro suo
intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il
funzionamento continuato, il coordinamento e la valutazione. 3. I progetti
di interesse comune possono ricevere il sostegno delle azioni orizzontali. 4. I progetti
di interesse comune e le pertinenti azioni sono descritti in modo più
particolareggiato nell’allegato del presente regolamento. 3. Gli Stati
membri e/o altri soggetti responsabili dell’attuazione di progetti di interesse
comune o che contribuiscono all’attuazione degli stessi adottano le misure
normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle
specifiche corrispondenti del presente regolamento. 4. L’Unione
può facilitare l’attuazione dei progetti di interesse comune mediante misure
regolamentari, ove appropriato, mediante il coordinamento, mediante misure di
sostegno e mediante un sostegno finanziario per stimolarne la diffusione e l’adozione
e per incentivare gli investimenti pubblici e privati. 5. Le azioni
che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire del
sostegno finanziario dell’UE alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti
a norma del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa
[RIF]. Il sostegno finanziario è erogato conformemente alle pertinenti regole e
procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle
risorse disponibili. 6. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la
descrizione dei progetti di interesse comune di cui all’allegato, inserire nell’allegato
nuovi progetti di interesse comune o ritirare dall’allegato progetti di
interesse comune obsoleti, a norma dei paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo
8. 7. Nell’adottare
gli atti delegati di cui al paragrafo 6, la Commissione valuta se la modifica
della descrizione di un progetto di interesse comune o l’inserimento di un
progetto di interesse comune soddisfi i bisogni determinati da: (a)
nuovi sviluppi
tecnologici e dei mercati; oppure (b)
priorità politiche
emergenti; oppure (c)
nuove opportunità per
sfruttare sinergie fra diverse infrastrutture, comprese quelle nel campo dei
trasporti e dell’energia. 8. Oltre ai
criteri stabiliti al paragrafo 7, qualora l’atto delegato riguardi l’inserimento
di un nuovo progetto di interesse comune, la Commissione valuta anche se tale
progetto soddisfi cumulativamente i seguenti criteri: (a)
contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2; (b)
si basa su una
tecnologia matura, pronta all’impiego; (c)
dimostra di possedere un
valore aggiunto europeo. 9. Nell’adottare
un atto delegato per ritirare dall’allegato un progetto di interesse comune
obsoleto, la Commissione valuta se tale progetto abbia cessato di corrispondere
ai bisogni di cui al paragrafo 7, oppure di soddisfare i criteri di cui al
paragrafo 8. Articolo 5
Metodi d’intervento 1. Nel settore
delle infrastrutture di servizi digitali, le piattaforme di servizi chiave sono
attuate in primo luogo dall’Unione, mentre i servizi generici sono attuati
dalle parti che si connettono alla corrispondente piattaforma di servizi
chiave. Gli investimenti nelle reti a banda larga sono sostenuti in via
predominante dal settore privato. Il sostegno pubblico è erogato solo ove si
riscontri una carenza del mercato o una situazione di investimento non ottimale. 2. Gli Stati
membri, comprese le autorità locali e regionali e/o altri soggetti responsabili
dell’attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all’attuazione
degli stessi, adottano le misure normative, amministrative, tecniche e
finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del
presente regolamento. 3. Le azioni
che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire del
sostegno finanziario dell’UE alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti
a norma del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF]. Il sostegno
finanziario è erogato conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate
dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle risorse
disponibili. In particolare: (a)
Le azioni che
contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle infrastrutture
di servizi digitali possono essere sostenute da: (a)
appalto pubblico e/o (b)
sovvenzioni. (b)
Le azioni che
contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle reti a banda
larga sono sostenute da: (a)
strumenti finanziari quali
definiti dal regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF], aperti a
contributi supplementari da altre parti del meccanismo per collegare l’Europa,
diversi strumenti, programmi e linee di bilancio dell’Unione, Stati membri,
comprese le autorità regionali e locali e ogni altro investitore, compresi
investitori privati a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. xxx/2012 [regolamento CEF], e/o (b)
una combinazione di
strumenti finanziari e sovvenzioni provenienti da fonti pubbliche diverse dal
CEF, siano esse unionali o nazionali. (c)
Le azioni orizzontali sono
sostenute da: (a)
appalto pubblico e/o (b)
sovvenzioni. 4. Laddove il
sostegno del CEF integri l’ESIF e altri sostegni pubblici diretti, la
realizzazione di sinergie fra le azioni del CEF e il sostegno dell’ESIF può
essere rafforzata per mezzo di un adeguato meccanismo di coordinamento. Articolo 6 Criteri
di ammissibilità e priorità di finanziamento 1. Le azioni
che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle
infrastrutture di servizi digitali rispondono cumulativamente ai seguenti
requisiti: (a)
Hanno raggiunto una
maturità sufficiente per la diffusione, come dimostrato in particolare da un
progetto pilota dall’esito positivo nell’ambito di programmi come quelli
afferenti all’innovazione e alla ricerca, (b)
Contribuiscono alle
politiche e alle attività dell’Unione a sostegno del Mercato unico, (c)
Creano un valore aggiunto
europeo e una sostenibilità di lungo termine, se del caso mediante fonti di
finanziamento diverse dal CEF, come dimostrato da una valutazione di
fattibilità e da un’analisi costi-benefici, (d)
Soddisfano gli standard,
le specifiche e gli orientamenti concordati, come il quadro europeo di
interoperabilità per i servizi pubblici europei e sfruttano le soluzioni
esistenti, 2. Si
attribuisce la massima priorità di finanziamento agli elementi essenziali
aventi prospettive dimostrabili di fruizione destinati allo sviluppo, alla
diffusione e al funzionamento di altre infrastrutture di servizi digitali quali
elencate nell’allegato. 3. La seconda
priorità è attribuita alle infrastrutture di servizi digitali a sostegno di
disposizioni specifiche del diritto unionale sulla base di elementi esistenti. 4. Sulla base
degli obiettivi di cui all’articolo 3 e in funzione del bilancio disponibile, i
programmi di lavoro stabiliscono ulteriori criteri di ammissibilità e di
priorità nel settore delle infrastrutture di servizi digitali. 5. Per essere
ammesse a fruire dei finanziamenti, le azioni che contribuiscono a progetti di
interesse comune nell’ambito delle reti a banda larga rispondono
cumulativamente ai seguenti requisiti: (a)
contribuiscono in modo
significativo alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale per l’Europa; (b)
hanno raggiunto uno
sviluppo di progetto e fasi preparatorie sufficientemente mature da essere
dotate di efficaci meccanismi di attuazione; (c)
mirano a risolvere
imperfezioni di mercato o situazioni di investimento non ottimali; (d)
non sfociano in
distorsioni del mercato né riducono gli investimenti privati; (e)
si avvalgono della
tecnologia ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze della zona in oggetto,
tenuto conto di fattori geografici, sociali ed economici fondati su criteri
obiettivi e coerenti con il principio di neutralità tecnologica; (f)
diffondono tecnologie di
punta e/o sono basate su modelli commerciali innovativi, aventi un elevato
grado di riproducibilità. 6. I criteri
di cui alla lettera f) del precedente paragrafo non sono richiesti per i
progetti finanziati per mezzo dei contributi supplementari limitati erogati a
norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/2012
[regolamento CEF]. 7. I criteri
di ammissibilità alle azioni orizzontali sono definiti nei programmi di lavoro. Articolo 7 6 Cooperazione con paesi terzi e
organizzazioni internazionali L’Unione può stabilire contatti, intavolare
discussioni, scambiare informazioni e cooperare con autorità pubbliche o altre
organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti
orientamenti ove tale cooperazione produca un valore
aggiunto europeo. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a
promuovere l’interoperabilità fra le reti transeuropee di
telecomunicazioni reti di telecomunicazioni nell’Unione
e le reti di telecomunicazioni di paesi terzi. 2. L’Unione
può anche stabilire contatti, intavolare discussioni, scambiare informazioni e
cooperare con organizzazioni internazionali e persone giuridiche stabilite in
paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti orientamenti. Articolo 8 7
Scambio di informazioni, monitoraggio e comunicazione 1. Sulla base delle informazioni
pervenute a norma dell’articolo 21 del regolamento XXX che istituisce il CEF meccanismo per collegare l’Europa,
gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sui progressi
compiuti nell’attuazione dei presenti orientamenti. 2. La Commissione consulta ed è assistita da un gruppo di esperti, composto da
un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il
monitoraggio dell’attuazione dei presenti orientamenti, per l’assistenza alla
programmazione delle strategie nazionali per l’internet ad alta velocità e alla
mappatura delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. Il gruppo di
esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle
reti transeuropee di telecomunicazione. Nella
fattispecie, il gruppo di esperti assiste la Commissione per quanto attiene: (a)
al monitoraggio dell’attuazione
di tali orientamenti; (b)
alla pianificazione dei
piani o delle strategie nazionali, se del caso; (c)
all’adozione di misure
volte a valutare l’attuazione dei programmi di lavoro a livello tecnico e
finanziario; (d)
ad affrontare problemi
esistenti o emergenti di attuazione del progetto. Il gruppo di esperti può anche
considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee
di telecomunicazioni. 3. In congiunto con la
valutazione intermedia e con la valutazione ex-post del regolamento XXX che
istituisce il CEF meccanismo per
collegare l’Europa e previa consultazione del gruppo di esperti, la
Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione dei
presenti orientamenti. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni. 4. Nelle relazioni la
Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune
continui a rispecchiare le priorità politiche, gli
sviluppi tecnologici e le innovazioni nonché gli sviluppi
regolamentari ed economici e di mercato e se, in vista di tali sviluppi e dell’esigenza
di sostenibilità di lungo termine, si debbano sopprimere gradualmente o
finanziare in altri modi i sostegni a qualsiasi progetto di interesse comune in
esseree la situazione nei mercati interessati.
Per i progetti di grande entità suscettibili
di incidere notevolmente sull’ambiente, le relazioni comprendono un’analisi
dell’impatto ambientale, che tiene conto, se del caso,
delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di
questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale valutazione
riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro
momento ritenuto opportuno. 5. La
realizzazione degli obiettivi settoriali di cui all’articolo 3 è misurata ex
post, fra l’altro per mezzo: (a)
della disponibilità delle
infrastrutture di servizi digitali, misurata sulla base del numero di Stati
membri connessi a ciascuna di esse; (b)
della percentuale di
cittadini e imprese che si avvalgono delle infrastrutture di servizi digitali e
della disponibilità di tali servizi a livello transfrontaliero; (c)
del volume di investimenti
attratto nel settore della banda larga e dell’effetto di leva. Articolo 8
Esercizio della delega 1. Il potere
di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega
di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è conferita alla Commissione per
un periodo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente
regolamento. 3. La delega
dei poteri di cui all’articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Quando
adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al
Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto
delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo
se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il
termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio
hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto
termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o
del Consiglio. Articolo 9
Abrogazione La decisione n. 1336/97/CE, modificata dalla
decisione n. 1376/2002/CE, è abrogata. Articolo 10
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO PROGETTI
DI INTERESSE COMUNE Sezione 1. Infrastrutture di
servizi digitali Gli interventi nell’ambito delle
infrastrutture di servizi digitali di norma riposano su un’architettura a due
strati: le piattaforme di servizi chiave e i servizi generici. Poiché la
piattaforma di servizi chiave costituisce una precondizione per istituire un’infrastruttura
di servizi digitali, il sostegno a tali piattaforme e ai relativi elementi
risulta prioritario rispetto ai servizi generici. Le piattaforme di servizi
digitali chiave e i loro elementi comuni mirano a soddisfare le esigenze di
interoperabilità e di sicurezza dei progetti di interesse comune. Essi sono
destinati a consentire l’interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i
cittadini, le imprese e le organizzazioni dall’altro nonché fra autorità
pubbliche di diversi Stati membri per mezzo di piattaforme di interazione
standardizzate, transfrontaliere e facili da usare. Per quanto riguarda le
infrastrutture di servizi digitali, gli elementi sono prioritari rispetto ad
altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono la precondizione. I
servizi generici costituiscono il collegamento fra le piattaforme di servizi
digitali e consentono ai servizi nazionali a valore aggiunto di fruire delle piattaforme
di servizi chiave. Essi costituiscono ponti fra le piattaforme di servizi
nazionali e le piattaforme di servizi chiave, consentendo in tal modo alle
autorità pubbliche e alle organizzazioni, alle imprese e/o ai cittadini di
accedere alle piattaforme di servizi chiave per effettuare transazioni
transfrontaliere. Si assicurano la qualità dei servizi e il sostegno alle parti
interessate impegnate in tali transazioni. Tali servizi sostengono e promuovono
la diffusione delle piattaforme di servizi chiave. L’attenzione non è incentrata
esclusivamente sulla creazione di infrastrutture di servizi digitali e dei
servizi afferenti, bensì anche sulla governance relativa al funzionamento di
tali servizi. Le nuove piattaforme di servizi
saranno principalmente basate sulle piattaforme esistenti e sui relativi
elementi e/o, ove possibile, aggiungeranno nuovi elementi. 1. Gli
elementi delle infrastrutture di servizi digitali identificati a priori ai fini
dell’inclusione dei programmi di lavoro a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2: (a)
identificazione e
autenticazione elettroniche: si tratta di servizi volti a consentire il
riconoscimento e la convalida dell’identificazione e della firma elettroniche. (b)
Emissione elettronica di
documenti: si tratta di servizi intesi alla trasmissione sicura, tracciabile e
transfrontaliera di documenti elettronici. (c)
Traduzione automatica: si
tratta di macchinari per la traduzione automatica e di risorse linguistiche
specializzate, compresi gli strumenti e le interfacce necessari per far funzionare
i servizi digitali paneuropei in un ambiente multilingue. (d)
Sostegno alle
infrastrutture digitali cruciali: si tratta di canali e piattaforme di
comunicazione intesi a rafforzare a livello unionale la capacità di reazione,
la condivisione di informazioni, il coordinamento e la risposta alle minacce
informatiche. (e)
Fatturazione elettronica:
si tratta di servizi che consentono lo scambio elettronico di informazioni. 2. Altre
infrastrutture di servizi digitali identificate a priori come ammissibili a norma
dell’articolo 6; paragrafo 1: (a)
Servizi transfrontalieri
elettronici interoperabili per gli appalti: si tratta di un insieme di servizi
fruibile dai fornitori di servizi di appalti elettronici del settore pubblico e
privato per istituire piattaforme transfrontaliere sugli appalti elettronici.
Quest’infrastruttura consentirà a qualsiasi impresa dell’UE di rispondere a
bandi di gara di qualsiasi autorità o entità di aggiudicazione in qualsiasi
Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post aggiudicazione,
integrando attività quali la presentazione elettronica di offerte, il fascicolo
d’impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini elettronici e fatture
elettroniche. (b)
Servizi transfrontalieri
interoperabili di assistenza sanitaria online: si tratta di una piattaforma che
renderà possibile l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di
assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra
organizzazioni o la comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti
sanitari e istituzioni. I servizi mirano a comprendere l’accesso
transfrontaliero alle cartelle cliniche elettroniche e ai servizi elettronici
di prescrizione nonché ai servizi di medicina remota e assistenza a domicilio,
ecc. (c)
Piattaforma europea per l’interconnessione
dei registri europei delle imprese: si tratta di una piattaforma destinata a
fornire una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri
di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese
registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a
disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di
un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale eJustice. (d)
Accesso a informazioni
riusabili del settore pubblico: si tratta di una piattaforma per un unico punto
d’accesso a gruppi di dati multilingui (in tutte le lingue ufficiali dell’UE)
detenuti da organismi pubblici nell’UE a livello europeo, nazionale, regionale
e locale; strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la
garanzia che i gruppi di dati disponibili siano adeguatamente resi anonimi,
possiedano licenze di pubblicazione, ridistribuzione e riutilizzo, compresa la
tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati. (e)
Procedure elettroniche per
la creazione e il funzionamento di un’impresa in un altro paese europeo: questo
servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte le
formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il
servizio è un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno. (f)
Accesso alle risorse
digitali del patrimonio europeo: si tratta della piattaforma di servizi chiave
basata sull’attuale portale Europeana. La piattaforma fornirà un punto di accesso
unico ai contenuti del patrimonio culturale europeo a livello di singoli
elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l’interazione con l’infrastruttura
(ricerca di dati, scaricamento di dati), un supporto per l’adattamento di
metadati e l’incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle
condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l’infrastruttura. (g)
Infrastruttura per un
internet più sicuro: si tratta della piattaforma per acquisire, fruire e
mantenere le risorse di calcolo, le banche dati e gli strumenti informatici
destinati ai centri “Internet più sicuro” negli Stati membri. Sono comprese
anche le operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti
pornografici nonché i collegamenti verso le autorità di polizia quali Interpol
e, se del caso, la gestione del ritiro di tali contenuti da parte dei siti
interessati. Le banche dati comuni costituiranno la base di questa struttura. (h)
Servizi transfrontalieri
interoperabili online: si tratta di piattaforme volte ad agevolare l’interoperabilità
e la cooperazione fra Stati membri nei settori di interesse comune, in
particolare per migliorare il funzionamento del mercato unico, come il portale
eJustice, che consente l’accesso online transfrontaliero a documenti/mezzi
giuridici e alle procedure giudiziarie per i cittadini, le imprese, le
organizzazioni e gli operatori della giustizia, la “Piattaforma europea di
risoluzione delle controversie online” che consentirà la risoluzione online di
controversie transfrontaliere fra consumatori e operatori commerciali nonché l’EESSI
(Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di
informazioni previdenziali) che agevolerà uno scambio più rapido e sicuro di
informazioni fra gli organismi di previdenza sociale. Sezione 2. Reti a banda larga 1. Portata
delle azioni Le azioni consistono in
particolare in una o più delle seguenti: (a)
la diffusione di
infrastrutture fisiche passive o attive o la diffusione di infrastrutture
fisiche combinate nonché di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei
servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture; (b)
impianti e servizi
associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni
di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi; (c)
lo sfruttamento di
potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti
di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in
particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell’elettricità. 2. Contributo
alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale europea Tutti i progetti finanziati nell’ambito
del presente regolamento contribuiscono in modo rilevante a realizzare gli
obiettivi dell’Agenda digitale europea. (a)
Le azioni finanziate
direttamente dell’Unione: (a)
sono basate su tecnologie
all’avanguardia, siano esse cablate o senza fili, in grado di erogare servizi
di banda larga ultraveloci, in grado di soddisfare la domanda di applicazioni
che richiedono un’elevata velocità di banda, oppure (b)
sono basate su modelli
commerciali innovativi e/o attraggono nuove categorie di promotori di progetto
o nuove categorie di investitori, oppure (c)
hanno un elevato grado di
riproducibilità che consente così di ottenere un impatto più ampio sul mercato
grazie al loro effetto dimostrativo. (b)
Le azioni finanziate per
mezzo dei contributi supplementari circoscritti erogati a norma dell’articolo 15,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/2012 [regolamento CEF] apportano
nuove capacità di rilievo al mercato in termini di disponibilità, velocità e
capacità dei servizi a banda larga. I progetti che offrono velocità di trasmissione
dei dati inferiori a 30 Mbps sono invitati a incrementare
gradualmente le loro velocità ad almeno 30 Mbps. 3. Valutazione
del progetto per definirne le strutture ottimali di finanziamento L’attuazione delle azioni si
basa su un’esaustiva valutazione del progetto. Tale valutazione interessa fra l’altro
le condizioni di mercato, comprese le informazioni relative alle infrastrutture
esistenti o pianificate; i vincoli giuridici incombenti ai promotori del
progetto nonché le strategie commerciali e di mercato. In particolare la
valutazione del progetto definisce se il programma: (a)
sia necessario per
risolvere imperfezioni di mercato o situazioni di investimento non ottimali, (b)
non generi distorsioni del
mercato né riduca gli investimenti privati, Tali criteri sono stabiliti in
primo luogo sulla base del potenziale in termini di generazione di entrate e
del livello del rischio associato al progetto nonché il tipo di zona geografica
interessato dall’azione. 4. Modalità di
finanziamento (a)
I progetti di interesse
comune nel settore della banda larga sono finanziati per mezzo di strumenti
finanziari. Il bilancio assegnato a tali strumenti è sufficiente ma non supera
l’importo necessario a mettere in opera un intervento pienamente operativo e a
conseguire la dimensione minima di efficienza dello strumento stesso. (b)
Subordinatamente a quanto
disposto dal regolamento finanziario, il regolamento (UE) n. xxx/2012
[regolamento CEF] e i regolamenti (UE) n. xxxx/2013 [tutti i regolamenti
ESIF], gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) possono essere combinati
con contributi supplementari provenienti da: (a)
altre parti del meccanismo
per collegare l’Europa, (b)
altri strumenti, programmi
e linee di bilancio nel bilancio dell’Unione, (c)
gli Stati membri, comprese
le autorità regionali e locali che decidono di conferire risorse proprie o
risorse provenienti dall’ESIF. I contributi ESIF saranno delimitati
geograficamente per garantire che siano spesi in uno Stato membro o in una
regione che conferisce un contributo. (d)
altri investitori, anche
privati. (c)
Gli strumenti finanziari
di cui alle lettere a) e b) possono altresì essere combinati con sovvenzioni
degli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali, che desiderino
conferire risorse proprie o risorse disponibili nell’ambito dell’ESIF, a
condizione che: (a)
l’azione in questione
soddisfi tutti i criteri di finanziamento a norma del presente regolamento, e (b)
abbia ottenuto il nulla
osta relativo agli aiuti di Stato. Sezione 3. Azioni orizzontali La diffusione di reti
transeuropee di telecomunicazioni che aiuteranno a eliminare le strozzature
esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di
sostegno ai programmi, elencati di seguito. (a)
Assistenza tecnica per
preparare o sostenere le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla
governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti. (b)
Azioni volte a stimolare o
creare la domanda di infrastrutture di servizi digitali. (c)
Coordinamento del sostegno
dell’Unione a norma del presente regolamento con il sostegno proveniente da
qualsiasi fonte disponibile, evitando nel contempo la duplicazione e il
dislocamento degli investimenti privati. I progetti di interesse comune
mirano a eliminare le strozzature che ostacolano il completamento del mercato
unico, ad esempio fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche
transfrontaliero, alle infrastrutture di servizi digitali. La diffusione e il
potenziamento delle reti transeuropee di telecomunicazione (reti a banda larga
e infrastrutture di servizi digitali) contribuiscono a promuovere la crescita
economica, creare posti di lavoro e realizzare un mercato unico digitale
dinamico. In particolare, la diffusione di tali reti renderà possibile un
accesso più veloce a internet, apporterà miglioramenti della vita quotidiana
dei cittadini (compresi i minori e i giovani), delle imprese e delle
amministrazioni, grazie alla tecnologia dell’informazione, aumenterà l’interoperabilità
e faciliterà l’allineamento o convergenza verso standard comuni. Sezione 1 - Priorità
orizzontali La diffusione di reti
transeuropee di telecomunicazione che aiuteranno a eliminare le strozzature
esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di
sostegno ai programmi, elencati di seguito. (a)
Gestione innovativa,
mappatura e servizi. Le misure di assistenza tecnica, ove necessarie per la
diffusione e la governance, comprendono progettazione, pianificazione degli
investimenti e studi di fattibilità, a sostegno di misure di investimento e
strumenti finanziari. La mappatura dell’infrastruttura paneuropea a banda larga
permetterà di effettuare un’esplorazione fisica dettagliata permanente,
documentando siti di interesse, analizzando diritti di passaggio, valutando il
potenziale di ammodernamento degli impianti esistenti, ecc. Dovrà osservare i
principi sanciti dalla direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) e le relative
attività di standardizzazione. Le misure di assistenza tecnica possono anche
sostenere la riproduzione di modelli riusciti di investimento e diffusione.
Le azioni possono anche comprendere attività di “climate proofing” per valutare
i rischi connessi al clima e garantire che le infrastrutture siano resistenti
alle catastrofi, in conformità ai pertinenti requisiti della normativa
nazionale o dell’Unione. (b)
Azioni di sostegno e
altre misure tecniche di sostegno. Queste azioni sono necessarie per preparare
o sostenere la realizzazione di progetti di interesse comune o accelerarne l’adozione.
Nel campo dei servizi digitali, le azioni di sostegno stimolano e promuovono
anche l’adozione di nuove infrastrutture di servizi digitali che si rendano
necessarie o utili sulla base di sviluppi tecnologici, di mutamenti nei mercati
connessi o di priorità politiche emergenti. Sezione 2 - Reti a banda larga Tutti gli investimenti nella
banda larga sul territorio dell’Unione aumentano la capacità della rete e
recano vantaggi a tutti gli utenti potenziali, anche a quelli situati in Stati
membri diversi da quello dell’investimento. Gli investimenti in tali reti
incrementano la concorrenza e l’innovazione nell’economia, rendono possibili
servizi pubblici più efficienti ed efficaci e concorrono al raggiungimento
degli obiettivi dell’UE relativi ad un’economia a basse emissioni di carbonio,
favorendo la competitività e la produttività dell’UE in generale. Gli investimenti nelle
infrastrutture di banda larga sono stati intrapresi principalmente da
investitori privati e si prevede che questa situazione permanga anche in
futuro. Tuttavia, il raggiungimento delle mete dell’agenda digitale richiederà
investimenti in settori che non possiedono una chiara attrattiva commerciale o
in cui potrebbe essere necessario potenziare tale attrattiva entro il riferimento
temporale delle mete stesse. Sulla base dei probabili investimenti, è possibile
caratterizzare i seguenti tipi di settori: Le zone suburbane e di media
densità tendono ad essere servite da connessioni a media velocità, ma sono
generalmente escluse dalle velocità più elevate. Laddove sia dimostrato che l’attrattiva
commerciale per gli investimenti in tecnologie avanzate risulta insufficiente
per gli investitori privati a breve termine, un sostegno finanziario potrebbe
generare investimenti redditizi sul lungo termine colmando il divario di
redditività e stimolando la concorrenza. Le zone rurali e a bassa
densità tendono ad essere servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni
casi, non sono affatto servite. È probabile che l’attrattiva commerciale degli
investimenti risulti inesistente e che quindi le mete europee difficilmente
possano essere raggiunte entro il 2020. In queste zone gli investimenti
abbisognano di un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzioni
eventualmente completate da strumenti finanziari. Si tratta di zone che
comprendono regioni remote e scarsamente popolate in cui i costi di
investimento sono molto elevati o i redditi sono molto modesti. È probabile che
in queste zone il sostegno del meccanismo per collegare l’Europa completi i
fondi di coesione o di sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni pubblici
diretti. Le aree ad alta densità e
urbane – ad eccezione di alcune regioni a basso reddito – tendono ad essere ben
servite con connessioni a velocità media e alta, spesso offerte in modo
competitivo da operatori di servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a causa di
questa situazione relativamente soddisfacente, esistono pochi incentivi di
mercato agli investimenti in reti superveloci, quali la fibra ottica fino all’abitazione.
È quindi possibile prevedere un sostegno finanziario ad investimenti in aree
urbane densamente popolate che non attirano capitali sufficienti nonostante i
vantaggi sociali che genererebbero, purché pienamente conformi agli articoli 101,
102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, se pertinente,
agli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido delle reti a banda larga. Nelle regioni meno sviluppate,
è opportuno fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a banda larga
principalmente attraverso gli strumenti dei fondi strutturali e di coesione. Le
sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l’Europa
potranno completare tale sostegno ove necessario per raggiungere gli obiettivi
del presente regolamento. L’impiego di un sistema appropriato di coordinamento
potrà potenziare le sinergie fra le azioni del Meccanismo per collegare l’Europa
in quelle regioni e il sostegno dei fondi strutturali e di coesione[21]. La classificazione delle
regioni nelle categorie sopra descritte è riportata a titolo indicativo nella
mappa in appresso. Le azioni che contribuiscono
ad un progetto di interesse comune nel campo delle reti a banda larga costituiscono
un portafoglio equilibrato che comprende azioni volte al raggiungimento delle
mete di 30 Mb e di 100 Mb dell’agenda digitale, presenti in particolare in zone
rurali e suburbane e in regioni di tutta l’Unione europea. Le azioni che contribuiscono
ad un progetto di interesse comune nel settore delle reti a banda larga,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: (a)
sostengono investimenti
in reti a banda larga in grado di raggiungere la meta dell’Agenda digitale 2020
della copertura universale a 30Mb; oppure (b)
sostengono investimenti
in reti a banda larga in grado di raggiungere la meta dell’agenda digitale 2020
e di garantire che non meno del 50% delle famiglie siano abbonate a servizi con
velocità superiori a 100Mb; (c)
sono conformi alla
normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza e consistono in particolare in
una o più delle azioni seguenti: (a)
la diffusione di
infrastrutture fisiche passive o la diffusione di infrastrutture fisiche
combinate passive e attive e di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati
dei servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture; (b)
impianti e servizi
associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni
di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi; (c)
lo sfruttamento di
potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti
di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in
particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell’elettricità. La diffusione di reti a banda
larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche
dell’Unione, anche mediante cavi sottomarini se necessario, sarà sostenuta
laddove sia essenziale per garantire l’accesso alla banda larga a 30Mb e più da
parte di comunità isolate. Tale sostegno deve completare altri fondi, dell’Unione
o nazionali, disponibili per questo fine. Per evitare ambiguità, i
servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un contenuto editoriale su tali
contenuti secondo la definizione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE,
non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su
reti di comunicazione elettronica, non rientrano nel campo delle azioni che
contribuiscono ad un progetto di interesse comune nel campo delle reti a banda
larga. I beneficiari del sostegno
dell’UE per un progetto di interesse comune nel settore della banda larga
comprendono fra l’altro: (a)
operatori di
telecomunicazioni (tradizionali che investono direttamente o per mezzo di una
controllata, oppure nuovi soggetti del mercato) che attivano investimenti in
reti a banda larga veloci e superveloci; (b)
imprese fornitrici di
servizi pubblici (p. es. acqua, fognature, energia, trasporti) che devono
investire in reti passive a banda larga, isolatamente o in collaborazione con
operatori; (c)
decisori regionali, fra
cui amministrazioni comunali, che possono istituire concessioni per
infrastrutture a banda larga. I fornitori di attrezzature possono ravvisare un
interesse in un accordo di questo tipo, mediante la creazione di una società
appositamente costituita; (d)
collaborazioni fra
diversi operatori attivi nei mercati con e senza fili per costruire una nuova
generazione di infrastrutture. Nel costituire il portafoglio,
si terrà debito conto delle esigenze di investimento degli Stati membri in
termini del numero di famiglie da collegare con il sostegno del meccanismo per
collegare l’Europa. Inoltre, si darà un sostegno
anche a connessioni ad alta velocità a punti di accesso pubblici a internet, in
particolare in impianti pubblici quali scuole, ospedali, uffici amministrativi
di enti locali e biblioteche. Sezione 3 - Infrastrutture per
i servizi digitali La realizzazione di
infrastrutture di servizi digitali contribuirà all’attuazione di un mercato
unico digitale eliminando le strozzature esistenti in termini di diffusione dei
servizi. A tal fine, si provvederà a creare e/o potenziare piattaforme
interoperabili di infrastrutture di servizi digitali, corredate di
infrastrutture essenziali per servizi digitali di base. Ci si avvarrà di un
approccio a due livelli: (1)
le piattaforme
essenziali di servizi sono gli elementi centrali o snodi delle infrastrutture
di servizi digitali, essenziali per garantire la connettività, l’accesso e l’interoperabilità
a livello transeuropeo. Possono comprendere attrezzature fisiche, quali server,
reti dedicate e strumenti di software. Le piattaforme essenziali di servizi
sono aperte a soggetti di tutti gli Stati membri; (2)
i servizi generici
forniscono le funzionalità e i contenuti delle infrastrutture di servizi
digitali. Possono essere interconnessi attraverso una piattaforma essenziale di
servizi. I progetti di interesse comune
nel campo delle infrastrutture di servizi digitali sono elencati in appresso. Connessioni portanti
transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche Un’infrastruttura portante
transeuropea pubblica fornirà servizi a velocità e connettività molto elevate
fra istituzioni pubbliche dell’UE in settori quali la pubblica amministrazione,
la cultura, l’istruzione e la sanità. Tale infrastruttura portante supporterà
servizi pubblici di valore europeo mediante il controllo della qualità dei
servizi e dell’accesso. In tal modo garantirà una continuità digitale di
fornitura di servizi pubblici a tutto vantaggio di cittadini, imprese e
amministrazioni e consentirà un’aggregazione della domanda di connettività, con
il raggiungimento di una massa critica e la riduzione dei costi. Piattaforma essenziale di servizi L’infrastruttura si baserà
sulla struttura portante esistente di internet, ma si farà ricorso a nuove reti
ove necessario. Le connessioni saranno realizzate direttamente o attraverso
infrastrutture gestite a livello regionale o nazionale. In particolare, l’infrastruttura
fornirà connettività per altri servizi transeuropei, compresi quelli citati nel
presente allegato. Sarà pienamente integrata in internet quale capacità
essenziale per il servizio pubblico transeuropeo e supporterà l’adozione di
standard emergenti (p. es. protocolli internet quali Ipv6[22]).
Le infrastrutture dedicate soggiacenti per collegare le amministrazioni
pubbliche potranno essere prese in considerazione se necessarie per motivi di
sicurezza. Servizi generici L’integrazione della piattaforma
essenziale nei servizi pubblici europei sarà facilitata dalla diffusione di
servizi generici: autorizzazione, autenticazione, sicurezza interdominio e
larghezza di banda su richiesta, federazione di servizi, gestione della
mobilità, controllo di qualità e controllo del rendimento, integrazione di
infrastrutture nazionali. Un servizio interoperabile di
“cloud computing” fornirà la funzionalità di infrastruttura portante su cui
potranno essere offerte “nuvole” per servizi pubblici transeuropei. Ciò include
servizi transeuropei in rete quali videoconferenza, archivio virtuale e
supporto ad applicazioni ad elevata intensità di calcolo, comprese quelle
relative ad altri progetti di interesse comune. Fornitura transfrontaliera di
servizi di pubblica amministrazione elettronica La pubblica amministrazione
elettronica è l’interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini,
le imprese e le organizzazioni dall’altro, nonché fra autorità pubbliche di
paesi diversi. Introducendo piattaforme di interazione standardizzate,
transfrontaliere e facili da usare si genereranno guadagni di efficienza sia
nell’economia che nel settore pubblico, contribuendo al mercato unico. Piattaforma essenziale di
servizi Identificazione e
autenticazione elettroniche interoperabili in tutta Europa. Si installerà una
serie di server e protocolli di autenticazione collegati e sicuri per garantire
l’interoperabilità fra i diversi sistemi di autenticazione, identificazione e
autorizzazione esistenti in Europa. Questa piattaforma consentirà ai cittadini
e alle imprese di accedere a servizi online quando necessario per studio,
lavoro, viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o esercizio di attività
economiche all’estero. Sarà il livello fondamentale per tutti i servizi
digitali che richiedono l’identificazione e l’autenticazione elettroniche, fra
cui gli appalti elettronici, i servizi sanitari online, la rendicontazione
commerciale standardizzata, lo scambio elettronico di informazioni giudiziarie,
la registrazione transeuropea online delle imprese, i servizi di pubblica
amministrazione elettronica per le imprese, compresa la comunicazione fra
registri di imprese relativa a fusioni transfrontaliere e succursali all’estero.
Questa piattaforma potrà usare risorse e strumenti della piattaforma essenziale
multilingue. Servizi generici (a)
Procedure elettroniche
per la creazione e il funzionamento di un’impresa in un altro paese europeo.
Questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte
le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il
servizio è anche un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno. (b)
Servizi
transfrontalieri elettronici interoperabili per gli appalti. Questo servizio
consentirà a qualsiasi impresa dell’UE di rispondere a bandi di gara di
qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post
aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di
offerte, il fascicolo d’impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini
elettronici e fatture elettroniche. (c)
Servizi transfrontalieri
elettronici interoperabili della giustizia elettronica. Questo servizio
consentirà l’accesso transfrontaliero online, da parte di cittadini, imprese,
organizzazioni e professionisti del diritto, a mezzi/documenti giuridici e a
procedure giudiziali. Esso renderà possibile l’interazione transfrontaliera
online (mediante lo scambio online di dati e documenti) fra autorità giudiziali
in diversi Stati membri, aumentando così la loro capacità di trattare cause
legali transfrontaliere in modo più efficiente. (d)
Servizi transfrontalieri
interoperabili di assistenza sanitaria online. Questi servizi renderanno
possibile l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza
sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni e la
comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e
istituzioni. L’infrastruttura da mettere in campo sarà conforme ai principi di
protezione dei dati stabiliti, in particolare, dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE,
nonché alle regole etiche internazionali e nazionali relative all’utilizzazione
delle cartelle sanitarie dei pazienti e di altri dati personali.
I servizi comprenderanno l’accesso transfrontaliero alle cartelle sanitarie
elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione, nonché teleservizi di
medicina remota e assistenza a domicilio, servizi semantici multilingui
transfrontalieri connessi alla piattaforma essenziale multilingue, l’accesso
alle informazioni previdenziali utilizzando l’infrastruttura EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni
previdenziali), ecc. (e)
Piattaforma europea per l’interconnessione
dei registri europei delle imprese. Questo meccanismo fornirà una serie di
strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri di imprese di tutti
gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese registrate e le loro
filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a disposizione un servizio di
ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di un punto di accesso centrale
accessibile attraverso il portale della giustizia elettronica. Accesso alle informazioni del
settore pubblico e servizi multilingui Accesso alle risorse digitali
del patrimonio europeo Questa infrastruttura ha lo
scopo di rendere disponibili grandi collezioni di risorse culturali europee in
formato digitale e di promuoverne il riuso da parte di terzi, nella piena
osservanza dei diritti di autore e degli altri diritti connessi. Piattaforma essenziale di
servizi Lo sviluppo della piattaforma
essenziale di servizi si baserà sull’attuale portale Europeana. La piattaforma
– che richiede lo sviluppo, l’operazione e l’amministrazione di risorse
distribuite di calcolo, archiviazione e software – fornirà un punto di accesso
unico ai contenuti del patrimonio culturale europeo a livello di singoli
elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l’interazione con l’infrastruttura
(ricerca di dati, scarico di dati), un supporto per l’adattamento di metadati e
l’incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle condizioni di
riuso dei contenuti accessibili mediante l’infrastruttura. Questa piattaforma fornirà
anche i mezzi per realizzare un’interazione con i fornitori dei contenuti, gli
utenti (cittadini che accedono al portale) e i riutilizzatori (imprese
creative), nonché per promuovere la piattaforma stessa, coordinare le reti
connesse e scambiare informazioni. Servizi generici (a)
Aggregazione di
contenuti detenuti da istituzioni culturali e da privati negli Stati membri. (b)
Meccanismi di
crowdsourcing che incentivano l’interattività e consentono agli utilizzatori di
dare un contributo attivo al sito. (c)
Servizi di facile uso
per il portale, relativi a questioni quali miglioramenti delle funzioni di
ricerca e navigazione, nonché accesso non vincolato a una lingua specifica. (d)
Infrastrutture per lo
scambio di informazioni sui diritti e per le licenze. (e)
Centri di competenza
sulla digitalizzazione e sulla conservazione del patrimonio culturale digitale. (f)
Repository di contenuti
per istituzioni culturali e per contenuti generati dagli utilizzatori e la loro
conservazione a lungo termine. Accesso a informazioni
riusabili del settore pubblico Questa infrastruttura per i
servizi digitali consentirà di accedere ad informazioni detenute dal settore
pubblico nell’UE e destinate ad essere riutilizzate. Piattaforma essenziale di
servizi Le funzioni di calcolo
distribuito, archivio di dati e software forniranno: un unico punto d’accesso a
gruppi di dati multilingui (in tutte le lingue ufficiali dell’UE) detenuti da
organismi pubblici nell’UE a livello europeo, nazionale, regionale e locale;
strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i
gruppi di dati disponibili possiedono licenze di pubblicazione e
ridistribuzione, compresa la tracciabilità delle verifiche della provenienza
dei dati; un insieme di interfacce di programmazione di applicazioni per
consentire l’interazione dei software clienti con l’infrastruttura (ricerca di
dati, raccolta di statistiche, scarico di dati) per lo sviluppo di applicazioni
di terze parti. Le suddette funzioni consentono anche la raccolta e la
pubblicazione di statistiche sul funzionamento del portale, sulla disponibilità
di dati e applicazioni e sulle modalità del loro uso. Servizi generici Graduale ampliamento dell’accesso
a tutti gli insiemi di dati detenuti e resi pubblici da parte di quasi tutte le
amministrazioni pubbliche nell’UE, compresa la ricerca multilingue, da
realizzare mediante le seguenti azioni. (a)
Aggregazione di insiemi
di dati internazionali/unionali/nazionali/regionali/locali. (b)
Interoperabilità degli
insiemi di dati, fra cui questioni giuridiche e di licenze, per consentire un
miglior riuso. (c)
Interfaccia verso
infrastrutture di dati aperti in paesi terzi. (d)
Repository di dati e
servizi di conservazione a lungo termine. Accesso multilingue a servizi
online Questa infrastruttura di
servizi consentirà a fornitori attuali e futuri di servizi online di offrire i
loro contenuti e servizi nella gamma più ampia possibile di lingue dell’UE al
miglior costo. Piattaforma essenziale di
servizi La piattaforma consentirà l’acquisto,
la manutenzione e la messa a disposizione di grandi raccolte di dati
linguistici dal vivo e di strumenti riusabili di trattamento del linguaggio.
Coprirà tutte le lingue dell’UE e sarà conforme agli standard pertinenti e ai
requisiti concordati di servizio e giuridici. La piattaforma consentirà, con
modalità flessibili, l’inserimento, la conservazione e l’affinamento dei dati e
degli strumenti linguistici da parte dei collaboratori e garantirà che tali
risorse siano accessibili e riproponibili da parte di organizzazioni che
offrono o sviluppano servizi con funzioni linguistiche integrate. La
piattaforma supporterà anche la cooperazione e la collaborazione con iniziative
analoghe e centri di dati, esistenti o futuri, dentro e fuori dell’UE. Servizi generici La piattaforma conterrà un’ampia
gamma di dati e risorse software riusabili, che copriranno tutte le lingue dell’UE.
Provvederà ad assemblare, armonizzare e integrare tali dati ed elementi
software entro un’infrastruttura distribuita di servizi. Renderà disponibili e
in alcuni casi svilupperà o amplierà dati e risorse software da utilizzare come
elementi costruttivi per sviluppare, customizzare e portare a termine servizi
multilingui o gateway multilingui per servizi online. Sicurezza Un’infrastruttura più sicura
per i servizi internet Il supporto fornirà servizi
integrati e interoperabili a livello europeo, sulla base della condivisione di
consapevolezza, risorse, strumenti e pratiche al fine di consentire ai minori,
ai loro genitori e tutori e agli insegnanti di fare il miglior uso possibile di
internet. Piattaforma essenziale di
servizi La piattaforma essenziale di
servizi consentirà l’acquisizione, il funzionamento e la manutenzione di
risorse di calcolo, basi di dati e strumenti software in condivisione per i
centri “Internet più sicuro” negli Stati membri, nonché operazioni di back
office per trattare le denunce di contenuti pornografici con collegamenti con i
responsabili della programmazione, comprese organizzazioni internazionali quali
Interpol e, ove appropriato, la gestione del ritiro di tali contenuti da parte
dei siti interessati. Le banche dati comuni costituiranno la base di questa
struttura. Servizi generici (a)
Servizi di assistenza
telefonica per i minori e i loro genitori e tutori sui modi migliori di
utilizzare internet per i minori, evitando il rischio di incappare in contenuti
e comportamenti dannosi e illegali, con il relativo supporto di back office. (b)
Linee telefoniche d’urgenza
per denunce su contenuti illegali pedopornografici su internet. (c)
Strumenti per garantire
l’accesso a contenuti e servizi appropriati in funzione dell’età. (d)
Software per consentire
denunce facili e veloci di contenuti illegali e il loro ritiro, nonché le
denunce di comportamenti di manipolazione psicologica a scopo sessuale e di
bullismo. (e)
Sistemi di software che
consentano una migliore identificazione di contenuti pedopornografici (non
denunciati) su internet, nonché tecnologie di supporto alle inchieste della
polizia, in particolare per l’identificazione dei minori vittime di abusi,
degli autori degli abusi e del commercio dei contenuti. Infrastrutture per
informazioni critiche Si svilupperanno e metteranno
in atto canali e piattaforme di comunicazione per rafforzare in tutta l’Unione
europea la capacità di preparazione, condivisione di informazioni,
coordinamento e risposta. Piattaforma essenziale di
servizi La piattaforma essenziale di
servizi consisterà in una rete di squadre di pronto intervento informatico
(Computer Emergency Response Teams, CERT) nazionali/governative configurata
secondo un insieme minimo di capacità di base. Tale rete fornirà l’ossatura di
un sistema europeo di condivisione delle informazioni e di allarme (EISAS) per
i cittadini e le PMI dell’Unione. Servizi generici (a)
Servizi proattivi –
osservatorio della tecnologia e diffusione e condivisione di informazioni
relative alla sicurezza; valutazioni di sicurezza; fornitura di orientamenti su
configurazioni di sicurezza; fornitura di servizi di rilevamento delle
intrusioni. (b)
Servizi reattivi –
gestione degli incidenti e risposta; emissione di allarmi e avvisi; analisi e
gestione della vulnerabilità, gestione delle disfunzioni informatiche (con
avvisi di alta qualità su nuovi malware e altre disfunzioni). Diffusione di soluzioni di
tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni per le reti intelligenti di
energia e per la fornitura di servizi intelligenti di energia. I servizi intelligenti di
energia usano le moderne tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per
soddisfare i bisogni dei cittadini (che possono essere sia produttori che
consumatori di energia), dei fornitori di energia e delle autorità pubbliche. I
servizi intelligenti di energia includono l’interazione fra i cittadini e i
fornitori di energia, la trasmissione di dati fra organizzazioni e la
comunicazione paritaria fra cittadini, creando opportunità per soggetti
esistenti e nuovi nei mercati delle telecomunicazioni e dell’energia (per
esempio, le imprese di servizi energetici). Possono anche consentire alle
imprese e ai cittadini di determinare le emissioni di gas a effetto serra
associate alle loro decisioni di acquisto. Piattaforme essenziali di
servizi L’infrastruttura delle
comunicazioni, generalmente messa in opera da fornitori di servizi pubblici in
collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni, nonché l’hardware
informatico necessario da incorporare nei componenti energetici (p. es. nelle
sottostazioni). Le piattaforme comprendono anche i servizi essenziali che
consentono il monitoraggio delle attività, il controllo della gestione dell’energia,
l’automazione e la gestione dei dati e la comunicazione fra i diversi soggetti
(fornitori di servizi, operatori di rete e di altri servizi pubblici,
consumatori, ecc.). Servizi generici Generalmente i servizi generici sono forniti da un
ampio ventaglio di soggetti nuovi e innovativi, quali fornitori di servizi
energetici, imprese di servizi energetici e aggregatori di energia, in modo da
facilitare soprattutto l’ingresso di diversi tipi di PMI locali e prevenire la
monopolizzazione del mercato al dettaglio. I servizi generici forniranno
una funzionalità che consentirà ai clienti di gestire la propria domanda di
energia, le loro fonti rinnovabili di energia e la loro capacità di
immagazzinamento al fine di ottimizzare il loro consumo energetico, riducendo l’importo
della fattura energetica e le emissioni di gas a effetto serra e garantendo nel
contempo la tutela e la sicurezza dei dati personali. (a)
Infrastruttura di
rilevamento intelligente (contatori intelligenti) per misurare e comunicare
informazioni sul consumo di energia. I servizi generici comprendono anche
attrezzature per la gestione dell’energia nei locali del cliente, quali
dispositivi hardware informatici associati a reti domestiche collegate al
contatore intelligente. (b)
Agenti software in
grado di decidere quando comprare/vendere energia e quando accendere/spegnere
apparecchi in funzione di segnali di prezzo ricevuti dal fornitore di energia,
previsioni meteorologiche, gestione e comunicazione di dati, dispositivi di
controllo e automazione e relative soluzioni in rete. [1] COM(2010) 2020 definitivo. [2] COM(2010) 245 definitivo. [3] COM(2011) 500 definitivo, parti I e II. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] I dati sono espressi in prezzi costanti del 2011. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] COM(2010) 245 definitivo/2. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] Allegato II di COM(2010) 744 definitivo [11] Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 , sulle soluzioni di interoperabilità per le
pubbliche amministrazioni europee (ISA), GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20. [12] 2013/C 33 E/09 [13] COM(2010) 245 definitivo/2. [14] COM(2010) 472 definitivo. [15] COM(2011) 500 definitivo. [16] GU C […] del […], pag. […]. [17] GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35. [18] GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20. [19] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45. [20] GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12. [21] Come previsto all’articolo 11, lettera e), del regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006. COM(2011) 615 definitivo. [22] Riferimento alla comunicazione Ipv6: COM(2008) 313
definitivo, “Piano d’azione per l’introduzione del protocollo Internet versione
6 (IPv6) in Europa”.