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Document 52013PC0316
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system and amending Directive 2007/46/EC
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
/* COM/2013/0316 final - 2013/0165 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE /* COM/2013/0316 final - 2013/0165 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Lo scopo della presente proposta consiste
nell'introdurre nel sistema di omologazione CE degli autoveicoli l'obbligo di
installare un sistema eCall di bordo. Essa fa parte di una serie di atti
giuridici dell'UE volti a garantire l'operatività del servizio eCall basato sul
numero di emergenza 112 entro il 1º ottobre 2015. Gli altri atti legislativi
principali connessi a questa iniziativa eCall sono: ·
la raccomandazione 2011/750/UE della Commissione,
dell'8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE
nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di
chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall")[1] ·
il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della
Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione
armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio
elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile[2] ·
la proposta di decisione (UE) n..../.... del
Parlamento europeo e del Consiglio, del xx xx 20xx, sulla diffusione in tutto
il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di
emergenza (eCall) interoperabile[3] Questi testi distinti sono complementari e
insieme permetteranno al servizio eCall 112 di essere pienamente operativo
entro il 1º ottobre 2015. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate La presente proposta è il risultato di ampie
consultazioni delle principali parti interessate. Le parti interessate, e in particolare il
gruppo di alto livello CARS 21, sono state consultate durante il processo che
ha portato all'adozione del piano d'azione "CARS 2020: piano d'azione per
un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa". Più
precisamente, la presente proposta è uno dei risultati dell'azione:
"promuovere ulteriormente la diffusione dei sistemi di trasporto
intelligenti (ITS), compresi i sistemi cooperativi, in particolare
"eCall", il sistema di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli a
livello di UE". La presente proposta tiene inoltre conto di
tutte le consultazioni effettuate durante la valutazione d'impatto di eCall.
Tali consultazioni includono, in particolare, ampi contributi di soggetti che
partecipano a fori tematici in materia, quali la piattaforma europea per
l'attivazione di eCall (EeIP), il gruppo di esperti sui centri di raccolta
delle chiamate di emergenza nell'ambito di eCall (PSAP) e il gruppo di
orientamento eCall nell'ambito del forum "eSafety/i-Mobility", e una
consultazione pubblica sull'attuazione di eCall tenutasi tra il 19 luglio e il
19 settembre 2010. Infine, la presente proposta tiene conto del
parere del gruppo consultivo europeo sugli ITS, costituito da 25 rappresentanti
ad alto livello dei fornitori di servizi ITS, delle associazioni degli utenti,
degli operatori del trasporto e degli esercenti di impianti, delle imprese
produttrici, delle parti sociali, delle associazioni professionali, delle
autorità locali e di altri fori pertinenti. 2.2. Valutazione d'impatto e
analisi costi-benefici Nell'ambito della valutazione d'impatto su
eCall è stata effettuata un'analisi organica costi-benefici sulle tre opzioni
proposte, compresa quella privilegiata relativa alle misure normative. Per quanto concerne l'analisi costi-benefici
dell'opzione prescelta (opzione 3), va sottolineato che ciascuna delle tre
misure normative previste relative a eCall (sistemi montati sui veicoli,
telecomunicazioni e PSAP) è inseparabile dalle altre due. 2.2.1. Analisi dei principali
benefici Tra i benefici individuati durante la
valutazione d'impatto e in diversi altri studi, compresi quelli effettuati a
livello nazionale, figurano: – la riduzione degli incidenti mortali
(tra l'1 e il 10%, a seconda della densità abitativa del paese e delle
infrastrutture stradali e di reazione alle emergenze, e supponendo che tutti i
veicoli siano muniti di eCall); – la riduzione (tra il 2 e il 15%)
della gravità delle lesioni riportate negli incidenti; – la riduzione dei costi ascrivibili
alla congestione determinata dagli incidenti stradali. Ciò è possibile grazie
al miglioramento della gestione degli incidenti, in quanto essi sono comunicati
immediatamente ai PSAP e possono quindi essere trasmessi ai centri di gestione
e controllo del traffico responsabili, che possono informare immediatamente gli
altri utenti della strada, contribuendo alla riduzione degli incidenti
secondari; – l'agevolazione dei servizi di
soccorso e il miglioramento della sicurezza delle squadre di soccorso (ad
esempio vigili del fuoco), in quanto la serie minima di dati ("MSD")
nel messaggio eCall fornirà, tra l'altro, informazioni sul tipo di carburante; – la riduzione delle infrastrutture
SOS sulle strade, in quanto ogni utente della strada sarà in grado di inviare
una chiamata di emergenza dal proprio veicolo. 2.2.2. Rapporto costi-benefici Si è inoltre calcolato il valore monetario dei
benefici ed è stata effettuata un'analisi costi-benefici per le diverse
opzioni, come pure per i tipi di categorie interessate. Le stime sono calcolate
fino al 2033 in quanto si ritiene che in caso di adozione dell'opzione
privilegiata in quell'anno si registrerà la massima penetrazione del servizio
eCall. || Opzione strategica n. 1 Nessuna azione a livello UE || Opzione strategica n. 2 Approccio volontario || Opzione strategica n. 3 Misure normative Rapporto costi-benefici || 0,29 || 0,68 || 1,74 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica La base giuridica è l'articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità In virtù del principio di sussidiarietà
(articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea), l'Unione
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono,
a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere
conseguiti meglio a livello di Unione. La sicurezza stradale costituisce un elemento
di forte preoccupazione in tutta l'Unione europea e per tutti i suoi cittadini.
L'obiettivo ultimo dell'iniziativa interoperabile eCall a livello di UE
consiste nell'installare in tutti i veicoli nell'UE le funzionalità di base
necessarie per assicurare una gestione adeguata delle chiamate di emergenza da
parte dei servizi di pronto intervento. Attualmente si registrano più di 100
milioni di tragitti su strada all'anno attraverso i diversi Stati membri e il
dato è in aumento a seguito dell'ulteriore consolidamento dell'Unione europea
(grazie alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi). È
pertanto necessario intervenire a livello di Unione europea per garantire
l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta Europa, che non
possono essere garantite in modo soddisfacente dai singoli Stati membri se
agiscono da soli. Inoltre, il fatto di intervenire a livello di UE utilizzando
norme europee comuni per eCall approvate dagli organismi europei di normazione
(CEN e ETSI) garantirà una risposta efficace dei servizi di pronto intervento
in tutta Europa, ad esempio nel caso di veicoli circolanti all'estero, e
contribuirà inoltre a evitare la frammentazione del mercato. Il servizio eCall su scala UE è stato
concepito in modo da ridurre al minimo l'impatto su tutti i soggetti della
catena di valore (industria automobilistica, operatori di reti mobili, Stati
membri – PSAP) e da ripartirlo in modo equo. 3.3. Illustrazione dettagliata
della proposta Articoli 2, 4 e 5. La proposta richiede la costruzione di nuovi
tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri per garantire che, in caso di
incidente grave eCall inoltri in automatico una chiamata di emergenza al numero
112. Deve inoltre essere possibile effettuare manualmente chiamate di emergenza
(e-Call) al 112. Articolo 6. In considerazione della natura delle
informazioni fornite da questo servizio, sono previste norme per la protezione
dei dati e della privacy. Articoli 5, 6 e 8. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati per quanto riguarda: ·
i requisiti tecnici dettagliati e le prove per
l'omologazione dei sistemi eCall di bordo, che saranno basati sulle norme di
cui all'articolo 5; ·
la protezione dei dati e della privacy; ·
l'esonero dei veicoli per uso speciale e in altri
casi giustificati. Gli esoneri saranno in numero limitato. Articolo 12. Il regolamento si applicherà a decorrere dal
1° ottobre 2015. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI L'atto proposto riguarda un settore
contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio
economico europeo. 2013/0165 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai requisiti di omologazione per lo
sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[4],
visto il parere del garante europeo della
protezione dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un
quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
("direttiva quadro")[5]
ha istituito un sistema UE generale di omologazione dei veicoli a motore. (2) I requisiti tecnici relativi
a numerosi aspetti di sicurezza e ambientali per l'omologazione dei veicoli a
motore sono stati armonizzati a livello di Unione, al fine di garantire un
livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'UE. (3) Al fine di migliorare
ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione "eCall: è ora di
diffonderlo"[6]
propone nuove misure per accelerare la diffusione nell'Unione di un servizio di
chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste
nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i
veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1,
come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE. (4) Il 3 luglio 2012, il
Parlamento europeo ha adottato la relazione "eCall: un nuovo servizio 112
per i cittadini"[7],
che invitava la Commissione a presentare una proposta, nell'ambito della
direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un
sistema eCall pubblico e basato sul 112 entro il 2015. (5) Si prevede che il sistema
eCall dell'UE ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle
lesioni causate dagli incidenti stradali. L'introduzione obbligatoria del
sistema eCall renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini,
contribuendo così alla riduzione delle sofferenze umane, dell'assistenza
sanitaria e di altri costi. (6) La fornitura di informazioni
accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale
dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno
chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione
satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e
EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei
programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[8]. (7) È opportuno che l'obbligo di
dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo alle
autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e N1)
per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. (8) L'obbligo di dotare i veicoli
del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate,
quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire
servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che
poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi
complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del
conducente. (9) Al fine di assicurare la
libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare
l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie
dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo
deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli
operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile e ad
accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. (10) Per mantenere l'integrità del
sistema di omologazione, solo i sistemi eCall di bordo che possono essere
oggetto di una serie completa di prove devono essere accettati ai fini del
presente regolamento. (11) I veicoli prodotti in piccole
serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla
protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Vanno
pertanto esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall. (12) I veicoli per uso speciale
devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente
regolamento, salvo che le autorità di omologazione non decidano, caso per caso,
che il veicolo non può soddisfare tali prescrizioni a motivo del suo uso
speciale. (13) Secondo le raccomandazioni per
la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate
nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei
dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26
settembre 2006[9],
il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve
essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[10] e alla direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche)[11],
in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in
condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non
siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal
sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la
gestione adeguata delle chiamate di emergenza. (14) Gli organismi europei di
normazione, ETSI e CEN, hanno elaborato norme comuni per la diffusione di un
servizio eCall paneuropeo, che devono applicarsi ai fini del presente regolamento,
in quanto ciò agevolerà l'evoluzione tecnologica del servizio eCall a bordo dei
veicoli, garantirà l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta
l'Unione e diminuirà i costi di attuazione per l'Unione nel suo complesso. (15) Al fine di garantire
l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di
bordo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a
norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per
quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme
pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e
della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle
categorie M1 e N1. È particolarmente importante che
durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (16) I fabbricanti di veicoli
devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del
presente regolamento. (17) Il presente regolamento è un
regolamento nuovo e distinto nel contesto della procedura di omologazione CE di
cui alla direttiva 2007/46/CE, pertanto è opportuno modificare di conseguenza
gli allegati I, III, IV, VI, IX e XI di tale direttiva. (18) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, in particolare la realizzazione del mercato interno
attraverso l'introduzione di requisiti tecnici comuni per i veicoli nuovi
omologati dotati del sistema eCall, non possono essere realizzati a dovere
dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata, essere
conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in
conformità al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti
tecnici per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall
di bordo. Articolo 2
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica ai veicoli
delle categorie M1 e di N1 quali definiti ai punti da
1.1.1. e 1.2.1. dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento e oltre alle
definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE e all'articolo 2
del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione[12], si intende per: 1) "sistema e-Call di bordo":
un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure
manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza
fili, una serie minima standardizzata di dati e attiva un canale audio basato
sul 112 tra gli occupanti del veicolo e un centro di raccolta delle chiamate di
emergenza; 2) "sistema di bordo": le
apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la
trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza
fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del
servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili. Articolo 4
Obblighi generali dei fabbricanti I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi
tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo,
conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del
medesimo. Articolo 5
Obblighi specifici dei fabbricanti 1. I fabbricanti garantiscono che tutti
i nuovi tipi di veicoli sono fabbricati e omologati a norma delle prescrizioni
del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del medesimo. 2. I fabbricanti dimostrano che tutti i
nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di
incidente grave verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in
automatico una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112. I fabbricanti dimostrano che i
veicoli nuovi sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare
manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112. 3. I fabbricanti garantiscono che i
ricevitori dei sistemi di bordo sono compatibili con i servizi di
posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi i
sistemi Galileo e EGNOS. 4. Soltanto i sistemi eCall di bordo che
possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione. 5. I sistemi eCall di bordo sono
conformi alle prescrizioni della direttiva 1999/5/CE[13] e del regolamento UNECE
n. 10[14].
6. Il sistema eCall di bordo è
accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza
discriminazioni, almeno ai fini della riparazione e della manutenzione. 7. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i
requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall
di bordo e che modifica di conseguenza la direttiva 2007/46/CE. I requisiti tecnici e le prove di cui al primo
comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 e sulle
seguenti norme, ove applicabili: a) EN 16072 "Sistemi intelligenti di
trasporto – eSafety - requisiti operativi per eCall paneuropeo"; b) EN 16062 "Sistemi intelligenti di
trasporto – eSafety – eCall, requisiti applicativi di alto livello
(HLAP)"; c) EN 16454 "Sistemi intelligenti di
trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a
punto", per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo al
servizio eCall paneuropeo; d) eventuali norme europee o regolamenti
UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall. Articolo 6
Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati 1 In conformità alla direttiva
95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli
muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di
controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento di eCall. Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela
della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli
utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché
le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi. 2. La serie minima di dati inviata dal
sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste per la
gestione adeguata delle chiamate di emergenza. 3. I fabbricanti garantiscono che agli
utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul
trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in
particolare riguardo a: a) il riferimento alla base giuridica per il
trattamento, b) il fatto che il sistema eCall di bordo è
attivato in automatico; c) le modalità di elaborazione dei dati
seguite dal sistema eCall di bordo; d) le finalità dell'elaborazione dati di
eCall, e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i
destinatari di tali dati, f) il periodo di conservazione dei dati nel
sistema di bordo; g) il fatto che non vi è alcun controllo
costante del veicolo; h) le modalità per l'esercizio dei propri
diritti; i) le eventuali informazioni supplementari necessarie
riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un
servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che specifica il
requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che
garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 nonché le
modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite
all'utilizzatore di cui al paragrafo 3. Articolo 7
Obblighi degli Stati membri Con effetto dal 1º ottobre 2015, le autorità
nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di
bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti
delegati adottati a norma del medesimo. Articolo
8 Esoneri 1. La Commissione può esonerare
determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1
dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo di cui all'articolo 4,
qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici, effettuata o commissionata
dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza
pertinenti, l'applicazione di tali sistemi non risulti appropriata per il
veicolo o la classe di veicoli in questione. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che
stabilisce gli esoneri di cui al paragrafo 1. Tali esoneri riguardano i veicoli
come i veicoli per uso speciale e i veicoli sprovvisti di airbag e sono
limitati in numero. Articolo 9 Esercizio della
delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e
all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di
tempo indeterminato a decorrere da […][Publications Office, please insert the
exact date of entry into force]. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8,
paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e
dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o
il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua
notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale
termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla
Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 10
Sanzioni in caso di non conformità 1. Gli Stati membri fissano le norme
relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni
del presente regolamento da parte dei fabbricanti e adottano tutti i
provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla
Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche
delle stesse. 2. I tipi di non conformità soggetti a
una sanzione comprendono almeno: a) il rilascio di dichiarazioni false
durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo; b) la falsificazione dei risultati delle
prove di omologazione; c) la mancata comunicazione di dati o
specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro
dell'omologazione; Articolo 11
Modifiche della direttiva 2007/46/CE Gli allegati I, III, IV, VI, IX e XI della
direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato del presente
regolamento. Articolo 12
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre
2015. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO
Modifiche della direttiva 2007/46/CE La direttiva 2007/46/CE è così modificata: 1) All'allegato I, sono aggiunti i
seguenti punti 12.8. e 12.8.1.: "12.8 sistema eCall 12.8.1 descrizione o disegni"; 2) All'allegato III, parte I, sezione
A, sono aggiunti i seguenti punti 12.8. e 12.8.1.: "12.8 sistema eCall 12.8.1 Presenza: sì/no (1)"; 3) All'allegato IV, la parte I è così
modificata: a) La seguente voce 71. è aggiunta alla
tabella: Voce || Oggetto || Atto normativo || Applicabilità M1 || M2 || M3 || N1 || N2 || N3 || O1 || O2 || O3 || O4 71. || Sistema eCall || Regolamento (UE) n. […] || X || || || X || || || || || || b) L'appendice 1 è così modificata: i) alla tabella 1 è aggiunta la seguente
voce 71.: Voce || Oggetto || Atto normativo || Questioni specifiche || Applicabilità e prescrizioni specifiche 71. || Sistema eCall || Regolamento (UE) n. […] || || n.d. ii) alla tabella 2 è aggiunta la seguente
voce 71.: Voce || Oggetto || Atto normativo || Questioni specifiche || Applicabilità e prescrizioni specifiche 71. || Sistema eCall || Regolamento (UE) n. […] || || n.d. 4) All'allegato VI, nell'appendice del
modello A, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.: Voce || Oggetto || Riferimento all'atto normativo(1) || Modificato da || Applicabile alle versioni 71. || Sistema eCall || Regolamento (UE) n. […] || || 5) L'allegato IX è così modificato: a) Nella parte I, il modello B è così
modificato: i) pagina 2 "veicoli della categoria
M1" è così modificato: - il punto 52 è sostituito dal seguente: "52. presenza di eCall sì/no", - è aggiunto il seguente punto 53: "53. Osservazioni (11):
……………."; ii) pagina 2 "veicoli della categoria
N1" è così modificato: - il punto 52 è sostituito dal seguente: "52. presenza di eCall sì/no", - è aggiunto il seguente punto 53: "53. Osservazioni (11):
……………."; b) nella parte II, il modello C2 è così
modificato: i) pagina 2 "veicoli della categoria
M1" è così modificato: - il punto 52 è sostituito dal seguente: "52. presenza di eCall sì/no", - è aggiunto il seguente punto 53: "53. Osservazioni (11):
……………."; ii) pagina 2 "veicoli della categoria
N1" è così modificato: - il punto 52 è sostituito dal seguente: "52. presenza di eCall sì/no", - è aggiunto il seguente punto 53: "53. Osservazioni (11):
……………."; (6) All'allegato XI, nell'appendice 1, alla
tabella è aggiunta la seguente voce 71.: Voce || Oggetto || Atto normativo di riferimento || M1 ≤ 2 500(1) kg || M1 > 2 500(1) kg || M2 || M3 71. || Sistema eCall || Regolamento (UE) n. […] || A || A || n.d. || n.d. [1] GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46. [2] GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1. [3] GU L [...] del [...], pag. [...]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. [6] COM(2009) 434 def. [7] 2012/2056 (INI). [8] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. [9] 1609/06/EN – WP 125. [10] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [11] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. [12] GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1. [13] GU L 254 del 20.9.2012, pag. 1. [14] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.