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Document 52013PC0302

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

/* COM/2013/0302 final - 2013/0158 (NLE) */

52013PC0302

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite /* COM/2013/0302 final - 2013/0158 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni[1] ("accordo del 1958 riveduto"). Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore[2] ("accordo parallelo") l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le sedute del WP29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si tengono tre volte l'anno, a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. In ogni seduta si adottano nuove modifiche dei regolamenti o dei regolamenti tecnici internazionali vigenti dell'UNECE, per adeguarli al progresso tecnico. Prima di ogni seduta del WP29 le modifiche sono approvate da uno dei sei gruppi di lavoro in cui esso si articola.

Successivamente, in un'altra seduta del WP29, se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti, ha luogo la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche. L'UE è parte contraente di 2 accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29 e vota a nome degli Stati membri. Per consentire alla Commissione di votare a nome degli Stati membri in ogni seduta del WP29, viene di volta in volta elaborata una decisione del Consiglio, denominata "megadecisione", contenente l'elenco delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella seduta di giugno del WP29, che si terrà dal 24 al 28 giugno 2013.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il Comitato tecnico "Veicoli a motore" è stato consultato in data 8 maggio 2013: le osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri sono state tenute nella debita considerazione.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche ai regolamenti UNECE nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12.

· Base giuridica

Al fine di adeguarsi alle specificità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le basi giuridiche utilizzate in precedenza e di cui ai considerando 1 e 2 sono state sostituite da un riferimento diretto all'articolo 218, paragrafo 9.

· Principio di sussidiarietà

Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali quali i progetti di regolamento e di regolamento tecnico internazionale dell'UNECE e della loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. In tal modo, non solo si previene la frammentazione del mercato interno, ma si garantisce anche che in tutta l'Unione siano in vigore norme che assicurano gli stessi standard di salute e di sicurezza. Ne derivano anche vantaggi in termini di economie di scala: è infatti possibile fabbricare prodotti per l'intero mercato dell'Unione e anche per il mercato internazionale, anziché doverli adattare all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Il ricorso a una decisione del Consiglio è ritenuto appropriato in quanto rispondente ai requisiti dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2013/0158 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con la decisione 97/836/CE del Consiglio[3], del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").

(2)       Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio[4], del 31 gennaio 2000, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici internazionali applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

(3)       La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli[5] (direttiva quadro), ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione, che istituisce un quadro armonizzato comprendente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali cui devono rispondere tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. Questa direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto requisiti per l'omologazione o in quanto alternativi alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE si sono via via sostituiti alla normativa dell'Unione ai fini dell'omologazione UE dei veicoli.

(4)       Tenuto conto dell'esperienza e degli sviluppi tecnici, è necessario adattare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 dell'UNECE e dai regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12 dell'UNECE. Occorre adottare la proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile.

(5)       È opportuno definire la posizione che l'Unione deve assumere in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo parallelo rispetto alle modifiche da apportare a tali atti dell'UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo parallelo, che si riuniranno dal 24 al 28 giugno 2013, è di votare a favore delle modifiche proposte in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica.

Articolo 3

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 1:

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2013/56

Proposta di rettifica 4 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti), esclusivamente versione russa || ECE/TRANS/WP.29/2013/61

Proposta di supplemento 15 al regolamento n. 13-H (Freni dei veicoli di categoria M1 e N1) || ECE/TRANS/WP.29/2013/57

Proposta di rettifica 3 alla revisione 2 del regolamento n. 13-H (Freni dei veicoli di categoria M1 e N1) || ECE/TRANS/WP.29/2013/62

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 16 (Cinture di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2013/43

Proposta di rettifica 1 alla revisione 7 del regolamento n. 16 (Cinture di sicurezza), esclusivamente versione francese || ECE/TRANS/WP.29/2013/49

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 29 (cabine dei veicoli commerciali) || ECE/TRANS/WP.29/2013/44

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 29 (cabine dei veicoli commerciali) || ECE/TRANS/WP.29/2013/45

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2013/46

Proposta di rettifica 1 del supplemento 13 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione sui veicoli della categoria L3) || ECE/TRANS/WP.29/2013/18

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 79 (Dispositivo di sterzo) || ECE/TRANS/WP.29/2013/58

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 94 (Urto frontale) || ECE/TRANS/WP.29/2013/47

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 95 (Dispositivi di protezione in caso di urto laterale) || ECE/TRANS/WP.29/2013/48

Proposta di serie di modifiche 04 da apportare al regolamento n. 96 (Emissioni dei motori diesel dei trattori agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2013/51

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 117 (Pneumatici, resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato) || ECE/TRANS/WP.29/2013/55 WP.29-160-08

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 da apportare al progetto di regolamento [n. 130] sui dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) || ECE/TRANS/WP.29/2013/60

Proposta di modifica 5 da apportare alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) e al suo allegato 4 sulla qualità del combustibile reperibile sul mercato || ECE/TRANS/WP.29/2013/52

Proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile || ECE/TRANS/WP.29/2013/41 ECE/TRANS/WP.29/2013/42 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/17 ECE/TRANS/WP.29/2011/147

Proposta di modifica 3 da apportare al regolamento tecnico internazionale n. 2 (WMTC - ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli) || ECE/TRANS/WP.29/2013/53 ECE/TRANS/WP.29/2013/54 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/34

Proposta di modifica 1 da apportare al regolamento tecnico internazionale n. 12 (Controlli, spie e indicatori dei veicoli a due ruote) || ECE/TRANS/WP.29/2013/34 ECE/TRANS/WP.29/2013/34/Amend.1 ECE/TRANS/WP.29/2013/34/Amend.1/Corr.1 ECE/TRANS/WP.29/2013/35 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/35

[1]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[2]               GU L 35 del 10.02.2000, pag. 12.

[3]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[4]               GU L 35 del 10.02.2000, pag. 12.

[5]               GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

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