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Document 52013PC0133
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for maritime spatial planning and integrated coastal management
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere
/* COM/2013/0133 final - 2013/0074 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere /* COM/2013/0133 final - 2013/0074 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale L'Unione europea si è posta l'obiettivo di
diventare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020. I
settori marittimi offrono ambiti propizi all'innovazione, alla crescita sostenibile
e all'occupazione, atti a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo.
Nell'ottobre 2012, i ministri europei per gli affari marittimi hanno adottato
la "Dichiarazione di Limassol" per rafforzare la strategia Europa
2020[1] dotandola di una solida
componente marittima. Come indicato dalla Commissione nella comunicazione "Crescita
blu. Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo"[2], la presente proposta
legislativa costituisce un elemento essenziale di questa ambizione di
sviluppare un'economia blu in Europa. Tuttavia, un uso crescente delle zone costiere
e marittime, unito agli effetti dei cambiamenti climatici, delle calamità
naturali e dell'erosione esercita altrettante pressioni sulle risorse costiere
e marine. È necessaria una gestione integrata e coerente per garantire una
crescita sostenibile e preservare gli ecosistemi costieri e marini per le
generazioni future. La pianificazione dello spazio marittimo è
comunemente considerata un processo pubblico di analisi e pianificazione della
distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nelle zone marine in
vista del conseguimento di obiettivi economici, ambientali e sociali. L'obiettivo
finale di una pianificazione dello spazio marittimo è di elaborare piani per
determinare l'utilizzo dello spazio marittimo e permettere usi diversi del
mare. Nel 2008 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Tabella di
marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi
comuni nell'UE"[3],
seguita nel 2010 dalla comunicazione "Pianificazione dello spazio
marittimo nell'UE – risultati ed evoluzione futura"[4], che ha aperto la strada alla
presente proposta. La gestione integrata delle zone costiere è
uno strumento per la gestione integrata di tutti i processi di elaborazione
delle politiche che interessano le zone costiere, che consente di trattare le
interazioni terra-mare delle attività costiere in modo coordinato al fine di
garantire lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e marine. Tale strumento consente
di garantire che le decisioni in materia di gestione o di sviluppo vengano
adottate in modo coerente nell'insieme dei settori. Una raccomandazione del
2002 sulla gestione integrata delle zone costiere definisce i principi di una
buona gestione e di una buona pianificazione e le modalità per attuarle in modo
ottimale. L'UE è inoltre parte contraente della convenzione di Barcellona, che
ha stabilito un protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere entrato
in vigore nel marzo 2011. Il protocollo obbliga gli Stati membri che si
affacciano sul Mediterraneo a garantire una gestione integrata delle loro coste. La pianificazione dello spazio marittimo e la
gestione integrata delle zone costiere sono strumenti complementari. Il loro
ambito geografico si sovrappone nelle acque costiere e territoriali degli Stati
membri, poiché i piani relativi allo spazio marittimo definiscono una mappatura
delle attività umane esistenti e identificano il loro futuro sviluppo spaziale
più efficace, mentre le strategie di gestione integrata delle zone costiere
garantiscono la gestione integrata di tali attività umane. Applicate
congiuntamente, esse contribuiscono a migliorare sia la pianificazione che la
gestione dell'interfaccia terra-mare. 1.2. Motivazione e obiettivi della
proposta La proposta è volta principalmente a
promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e costiere e l'uso
sostenibile delle risorse costiere e marine tramite la creazione di un quadro che
consenta di attuare efficacemente la pianificazione dello spazio marittimo
nelle acque dell'UE e la gestione integrata delle coste nelle zone costiere
degli Stati membri. L'uso crescente e non coordinato di zone
costiere e marittime porta alla concorrenza per lo spazio marittimo e costiero
e a uno sfruttamento inefficiente e non sostenibile delle risorse marine e
costiere. Le incertezze e l'imprevedibilità relative a un accesso adeguato allo
spazio marittimo hanno creato un clima poco propizio agli investimenti, con un
rischio di perdite occupazionali. Garantire la distribuzione ottimale dello
spazio marittimo fra le parti interessate e una gestione coordinata delle zone
costiere è essenziale per consentire alle attività concorrenti di realizzare
pienamente il loro potenziale. È stato dimostrato che questo modo di procedere
consente di ridurre i costi della ricerca sperimentale, i costi di transazione
e le spese amministrative e operative migliorando al tempo stesso la certezza
del diritto, in particolare per le PMI. Per garantire che questi vari usi siano
sostenibili e non arrechino danni all'ambiente, la pianificazione dello spazio
marittimo e la gestione integrata delle zone costiere dovranno adottare un
approccio ecosistemico che assicuri la tutela delle risorse naturali che
costituiscono la base per lo svolgimento delle varie attività. L'azione proposta non si limita dunque a un
settore specifico, ma interessa tutte le politiche del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno un impatto sulle coste, sui
mari e sugli oceani. Essa favorisce l'attuazione delle politiche marittime attualmente
in corso negli Stati membri grazie a un più efficace coordinamento e a una
maggiore trasparenza. I piani relativi allo spazio marittimo e le strategie di
gestione integrata delle zone costiere possono inoltre, in una fase precoce,
migliorare l'articolazione tra obiettivi economici e normativa ambientale e
ridurre i conflitti tra questi due ambiti. Gli obiettivi operativi della direttiva sono
di natura procedurale. Gli Stati membri dovranno elaborare e attuare processi
coerenti per pianificare gli usi umani dello spazio marittimo e garantire la
gestione sostenibile delle zone costiere, nonché stabilire un'adeguata
cooperazione transfrontaliera tra di esse. Uno dei principali valori aggiunti
della proposta è il sostegno offerto alla connettività terra-mare grazie al
requisito di coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e la
gestione integrata delle zone costiere. I dettagli della pianificazione e la
determinazione degli obiettivi di gestione sono lasciati agli Stati membri. L'UE
non prenderà parte a tali processi. La proposta non interferisce con le
prerogative degli Stati membri in materia di pianificazione urbana e rurale
(pianificazione dello spazio terrestre). 1.3. Coerenza con altre politiche I legislatori europei hanno adottato
iniziative politiche ambiziose per gli oceani, i mari e le coste, da attuare
nei prossimi 10-20 anni. Queste iniziative includono la direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino[5],
la direttiva sulle energie rinnovabili[6],
l'iniziativa sulle autostrade del mare[7]
e la direttiva Habitat[8].
Nel 2013 l'UE dovrebbe adottare una riforma della politica comune della pesca
e, nel quadro delle nuove prospettive finanziarie, una revisione dei Fondi
strutturali (il quadro strategico comune). L'obiettivo principale della
presente proposta è di facilitare l'attuazione coerente e sostenibile di tali
iniziative tramite uno o più processi integrati. La presente proposta non
comporta cambiamenti o modifiche dell'acquis per nessun settore politico
nell'ambito del TFUE. In particolare, l'applicazione integrata dell'acquis
offre agli Stati membri la possibilità di migliorare l'esecuzione effettiva e di
ridurre gli oneri amministrativi legati all'attuazione dei piani di gestione
dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone
costiere. La valutazione degli effetti ambientali legati
ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione
integrata delle zone costiere deve essere effettuata in conformità delle
disposizioni della direttiva 2001/42/CE[9].
Questa valutazione ambientale strategica farà sì che venga presa in
considerazione in una fase precoce la totalità degli impatti, compresi quelli
cumulativi, provenienti dalle varie attività umane e faciliterà pertanto l'attuazione
di progetti futuri. Se in un secondo tempo risultassero necessarie valutazioni
d'impatto ambientale per singoli progetti, la valutazione specifica sarà in
grado di attingere alle analisi già svolte nell'ambito della pianificazione
ambientale strategica; ciò consentirà di evitare una duplicazione delle
valutazioni e i relativi oneri amministrativi. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO 2.1. Consultazione pubblica Tra marzo e maggio 2011, la Commissione
europea ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere i pareri
delle parti interessate sullo stato attuale e sul futuro della pianificazione
dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere nell'Unione
europea. I risultati hanno confermato che i conflitti
nell'uso dello spazio marittimo sono sempre più frequenti e hanno sottolineato
la necessità di un approccio comune per attuare la pianificazione dello spazio
marittimo nelle acque dell'UE tenendo conto delle peculiarità di ciascuna
regione. Si ritiene importante garantire un adeguato coordinamento dei processi
di pianificazione dello spazio marittimo con le strategie di gestione integrata
delle zone costiere. L'intervento dell'UE sulle questioni transfrontaliere è
considerato particolarmente utile, ma non vi è una risposta chiara per quanto
riguarda la scelta dello strumento più idoneo. 2.2. Valutazione d'impatto La valutazione d'impatto ha valutato l'efficacia
e gli impatti economici, ambientali e sociali delle tre opzioni seguenti: 1)
orientamento ed elaborazione di buone pratiche, 2) misure non vincolanti e 3)
misure giuridicamente vincolanti, tra cui una direttiva di tipo "quadro"
o un regolamento. La conclusione emersa dalla valutazione d'impatto
è che, malgrado i vantaggi offerti dalle opzioni non vincolanti, un approccio giuridicamente
vincolante per mezzo di una direttiva è lo strumento più adatto per garantire
la prevedibilità, la stabilità e la trasparenza della pianificazione dello
spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere, salvaguardando
al tempo stesso i principi di proporzionalità e sussidiarietà grazie al fatto
di lasciare flessibilità di attuazione agli Stati membri e di non interferire
con le competenze di questi ultimi. Una direttiva è anche l'opzione più
adeguata per garantire che le scadenze di esecuzione siano coerenti con i
calendari di altre disposizioni e iniziative politiche pertinenti dell'Unione (ad
esempio la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino, gli obiettivi di Europa 2020, ecc.) nonché per
favorire la crescita delle attività economiche in mare in un contesto di
accresciuta competizione per lo spazio. Il comitato per la valutazione d'impatto ha
espresso il proprio parere definitivo sulla valutazione d'impatto il 30 aprile
2012. La relazione sulla valutazione d'impatto e una nota di sintesi sono
pubblicate insieme alla presente proposta, unitamente al parere del comitato
per la valutazione d'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte La proposta istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone
costiere sotto forma di un approccio sistematico, coordinato, inclusivo e transfrontaliero
alla governance marittima integrata. Essa impone agli Stati membri di
effettuare la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata
delle zone costiere in conformità del diritto nazionale e del diritto
internazionale. L'obiettivo è che gli Stati membri definiscano uno o più
processi a copertura dell'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione
dei problemi, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di
decisioni, la gestione, il controllo dell'esecuzione e la partecipazione delle
parti interessate. I piani di gestione dello spazio marittimo e
le strategie di gestione integrata delle zone costiere non fisseranno nuovi
obiettivi politici settoriali. Essi hanno il compito di riflettere, integrare e
collegare gli obiettivi definiti nell'ambito di politiche settoriali nazionali
o regionali, di individuare interventi volti a impedire o ridurre i conflitti
tra i diversi settori nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi
dell'Unione nel quadro delle politiche relative al mare e alle coste. Cosa più
importante, la proposta richiede che l'azione degli Stati membri sia volta ad
assicurare una gestione coerente tra i vari bacini marittimi grazie alla
cooperazione transfrontaliera nella stessa regione o sottoregione marina e
nella zona costiera ivi afferente, nonché la raccolta e lo scambio di dati
adeguati. Gli atti di esecuzione garantiranno un'attuazione
coerente della direttiva in tutta l'Unione e faciliteranno la comunicazione
degli Stati membri con la Commissione e, se del caso, lo scambio di dati tra
gli Stati membri e con la Commissione. 3.2. Base giuridica La proposta offre un sostegno all'attuazione
della politica marittima integrata (PMI) dell'Unione, compresa la direttiva
quadro sulla strategia per l'ambiente marino che ne costituisce il pilastro
ambientale. L'obiettivo della PMI è di garantire che le politiche settoriali
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno un impatto
sullo spazio marittimo siano applicate in modo coerente al fine di conseguire
molteplici obiettivi concomitanti di natura economica, sociale e ambientale. La proposta ha come base l'articolo 43,
paragrafo 2, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo
194, paragrafo 2, del TFUE. Le attività contemplate da tali politiche sono in
concorrenza per lo spazio marittimo e l'uso delle risorse costiere. I processi
da istituire dovrebbero essere volti a garantire che le attività previste in
ciascun settore possano essere attuate senza nuocersi a vicenda, in modo da
conseguire i propri obiettivi individuali contribuendo al tempo stesso alla
crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e all'uso sostenibile
delle risorse del mare e delle coste. 3.3. Principio di sussidiarietà e
valore aggiunto La proposta rispetta il principio di
sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).
Spetta alle istanze nazionali o locali adottare decisioni su aspetti quali la
scelta delle azioni concrete da realizzare, la localizzazione degli
investimenti, la fissazione di priorità e la determinazione di soluzioni. Il
processo di pianificazione propriamente detto deve essere condotto dalle
autorità degli Stati membri in funzione delle rispettive strutture costituzionali
e di governance, delle priorità politiche settoriali nazionali e, nella misura
del possibile, deve basarsi su meccanismi e politiche esistenti. Il valore aggiunto dell'azione dell'UE
consiste nel 1) garantire e razionalizzare l'azione degli Stati membri in
materia di pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle
zone costiere assicurando un'attuazione coerente in tutta l'Unione, nonché nel
2) provvedere un contesto per la cooperazione in materia di pianificazione
dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere tra gli Stati
membri che condividono regioni e sottoregioni marine. La cooperazione
transfrontaliera tra le regioni e le sottoregioni marine dell'UE negli ambiti
indicati è essenziale in quanto gli ecosistemi marini, le zone di pesca, le
zone marine protette e le infrastrutture marittime, quali cavi, condutture,
rotte di navigazione, impianti per l'estrazione di petrolio e gas naturale,
impianti eolici, ecc. attraversano le frontiere nazionali. 3.4. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE. La proposta si limita a far obbligo agli Stati
membri di istituire o mantenere uno o più processi per la pianificazione dello
spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. Essa stabilisce
una serie di requisiti minimi per tali processi, basandosi sull'esperienza
attuale negli Stati membri e consentendo la loro integrazione e prosecuzione
nell'ambito di un quadro comune dell'Unione. Gli obblighi in materia di informazione si
limitano allo stretto necessario per valutare l'attuazione. La Commissione
promuoverà un ampio ricorso ai requisiti di informazione già esistenti. A
questo proposito, utilizzerà le informazioni comunicate dagli Stati membri e le
altre eventuali informazioni pertinenti disponibili tramite la legislazione
dell'UE (compreso l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE) per
informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione
della presente direttiva. Conformemente alla dichiarazione politica
comune tra gli Stati membri e la Commissione sui documenti esplicativi[10], la Commissione ha esaminato l'eventuale
necessità di documenti esplicativi per svolgere il proprio compito di vigilare
sul recepimento della presente direttiva. Sono stati presi in considerazione la
natura della direttiva, il principio di proporzionalità e il possibile onere
amministrativo supplementare. Tenuto conto del numero ridotto di obblighi
giuridici contenuti nella direttiva, la Commissione ritiene che non avrebbe
difficoltà a vigilare sul corretto recepimento della medesima. La Commissione
non richiede pertanto agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di
recepimento di documenti che spieghino la relazione tra gli elementi della
direttiva e le parti corrispondenti delle misure di recepimento nazionali. 3.5. Scelta dello strumento La Commissione propone una direttiva che
imponga agli Stati membri di stabilire piani di gestione dello spazio marittimo
e strategie di gestione integrata delle zone costiere, rispettando nel contempo
le prerogative degli Stati membri di adattarne i contenuti alle proprie
priorità economiche, sociali e ambientali nonché agli obiettivi delle politiche
settoriali nazionali e alle tradizioni giuridiche di ciascuno Stato.
Considerazioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità hanno indotto a
concludere che un regolamento non sarebbe opportuno. Inoltre, una direttiva di
tipo "quadro" riflette meglio la natura procedurale e basata sui
processi dello strumento. Uno strumento non vincolante non sarebbe invece
appropriato poiché non conseguirebbe alcuni degli obiettivi politici, in
particolare l'esigenza di far sì che tutti gli Stati membri costieri applichino
la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone
costiere nonché l'esigenza di garantire la cooperazione transfrontaliera.
Infine, un approccio legislativo garantisce anche l'attuazione dei processi
summenzionati entro i termini stabiliti. 3.6. Illustrazione dettagliata
della proposta La proposta si articola in due parti, la
direttiva e il relativo allegato. 3.6.1. La direttiva L'articolo 1 definisce l'oggetto della
direttiva. L'articolo 2 definisce il campo di
applicazione della direttiva. L'articolo 3 definisce i termini
utilizzati nella direttiva. L'articolo 4 riguarda l'elaborazione dei
piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione
integrata delle zone costiere a livello degli Stati membri. L'articolo 5 riguarda gli obiettivi dei
piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione
integrata delle zone costiere a livello degli Stati membri. L'articolo 6 specifica i requisiti
minimi comuni per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di
gestione integrata delle zone costiere. L'articolo 7 specifica i requisiti
minimi per i piani di gestione dello spazio marittimo. L'articolo 8 specifica i requisiti
minimi per le strategie di gestione integrata delle zone costiere. L'articolo 9 dispone la partecipazione
del pubblico all'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e
delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. L'articolo 10 riguarda la raccolta dei
dati e lo scambio di informazioni a sostegno dei piani di gestione dello spazio
marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. L'articolo 11 dispone la valutazione
degli effetti ambientali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle
strategie di gestione integrata delle zone costiere. L'articolo 12 riguarda la cooperazione
bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri al fine di garantire un'attuazione
coerente a livello delle zone costiere e delle regioni o sottoregioni marine. L'articolo 13 riguarda la cooperazione
con i paesi terzi. L'articolo 14 stabilisce le
disposizioni per la designazione delle autorità competenti per l'attuazione
della direttiva. L'articolo 15 dispone che gli Stati
membri presentino alla Commissione una relazione di attuazione e che la
Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai
progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva. L'articolo 16 illustra le specifiche
operative e le tappe necessarie per l'attuazione della presente direttiva in
merito alle quali la Commissione può adottare atti di esecuzione. L'articolo 17 stabilisce le modalità
del controllo esercitato dagli Stati membri sulla Commissione nell'esercizio
delle sue competenze di esecuzione. L'articolo 18 fissa le norme di
recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri. L'articolo 19 dispone che la direttiva
entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 20 indica gli Stati membri
come destinatari della direttiva. 3.6.2. Allegato Nell'allegato I figurano le informazioni
relative alle autorità competenti che gli Stati membri devono trasmettere alla
Commissione. 2013/0074 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un quadro per la pianificazione
dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 100, paragrafo
2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[11], visto il parere del Comitato delle regioni[12], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il rapido ed elevato
incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli
impianti di energia rinnovabile, il trasporto marittimo e le attività di pesca,
la conservazione degli ecosistemi, il turismo e gli impianti di acquacoltura,
nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia
integrata di pianificazione e di gestione. (2) Una tale strategia per la
gestione degli oceani è stata sviluppata nell'ambito della politica marittima
integrata[13]
per l'Unione europea, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino[14].
L'obiettivo della politica marittima integrata è di favorire lo sviluppo
sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale
coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione
che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e
ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini
marittimi o strategie macroregionali. (3) La politica marittima
integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione
integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che
consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio
integrato e coordinato. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà
a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso
sostenibile delle risorse del mare e delle coste. (4) La pianificazione dello
spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sostengono e
agevolano l'attuazione della strategia "Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva"[15],
adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2010[16], che punta a garantire livelli
elevati di occupazione, produttività e coesione sociale, compresa la promozione
di un'economia più competitiva, più efficiente sotto il profilo delle risorse e
più "verde". I settori costieri e marittimi presentano un notevole
potenziale di crescita sostenibile e sono di fondamentale importanza per l'attuazione
della strategia. (5) Nella sua recente
comunicazione "Crescita blu - Opportunità per una crescita sostenibile dei
settori marino e marittimo[17]",
la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell'Unione attualmente
in corso che sono intese ad applicare la strategia "Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". La comunicazione ha
inoltre individuato vari settori di attività su cui dovrebbero concentrarsi in
futuro le iniziative di "crescita blu" e che andrebbero adeguatamente
sostenuti mediante piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di
gestione integrata delle zone costiere. (6) Il regolamento (UE) n.
1255/2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di
una politica marittima integrata, sostiene e facilita l'attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone
costiere. Detto regolamento prevede finanziamenti adeguati per progetti di
pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone
costiere per il periodo 2011-2013. Il regolamento (UE) n. XXX/XX del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo per gli Affari marittimi e
la pesca, prevede un finanziamento adeguato di questi progetti per il periodo
2014-2020[18]. (7) La convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce nel preambolo che i problemi
legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere
considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici
costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione dell'utilizzo dei
diritti concessi nell'ambito dell'UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere
gli Stati membri nel rispetto dei loro obblighi. (8) Al fine di garantire un'idonea
ripartizione dello spazio marittimo tra i vari usi pertinenti e una gestione
coordinata delle zone costiere, è opportuno predisporre un quadro che comprenda
almeno l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di
gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone
costiere. (9) La pianificazione dello
spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere consentiranno un
migliore coordinamento delle attività marittime e costiere, che può a sua volta
condurre a notevoli vantaggi economici offrendo trasparenza, prevedibilità e
stabilità agli investitori e riducendo i costi di coordinamento e di
transazione. (10) Al fine di garantire coerenza
e chiarezza giuridica, è opportuno che l'ambito geografico della pianificazione
dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone
costiere sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell'Unione già
esistenti e del diritto marittimo internazionale. (11) L'ambito geografico delle
acque marine e delle zone costiere si sovrappone nelle acque costiere e
territoriali degli Stati membri. Gli strumenti della pianificazione dello
spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere sono complementari,
poiché si concentrano rispettivamente sulla mappatura delle attività umane
esistenti e potenziali al fine di elaborare piani di gestione dello spazio
marittimo nelle acque marine e sull'identificazione di misure per la gestione
integrata di tali attività umane nelle zone costiere. L'applicazione coerente e
congiunta dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di
gestione integrata delle zone costiere contribuirà a migliorare la
pianificazione e la gestione dell'interfaccia terra-mare. (12) Se da un lato è opportuno che
l'Unione stabilisca norme relative ai piani di gestione dello spazio marittimo
e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e
le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione
e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del
contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio
marittimo tra le diverse attività settoriali. (13) Al fine di rispettare i
principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri
amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l'applicazione
della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base
delle norme e dei meccanismi nazionali già esistenti. Le strategie di gestione
integrata delle zone costiere devono basarsi sui principi e sugli elementi stabiliti
nella raccomandazione2002/413/CE del Consiglio e nella decisione 2010/631/UE
del Consiglio. (14) Nelle acque marine e nelle
zone costiere, gli ecosistemi e le risorse marine e costiere sono soggetti a
considerevoli pressioni. Le attività umane, ma anche gli effetti dei
cambiamenti climatici, le calamità naturali e fenomeni di dinamica costiera
quali l'erosione e l'avanzamento delle coste dovuto a sedimentazione possono
avere gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sulla crescita delle aree
costiere nonché sugli ecosistemi costieri e marini, con conseguente
peggioramento dello stato ecologico, perdita di biodiversità e degrado dei
servizi ecosistemici. Occorre tenere debitamente conto di queste diverse
pressioni nell'elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo e le
strategie di gestione integrata delle zone costiere. Inoltre, se si integrano
nelle decisioni di pianificazione ecosistemi costieri e marini sani e i vari
servizi da essi prestati, questi possono apportare considerevoli benefici in
termini di produzione alimentare, attività ricreative e turistiche, mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici, controllo delle dinamiche della fascia
costiera e prevenzione delle catastrofi. (15) È opportuno che la
pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone
costiere applichino l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 1, paragrafo
3, della direttiva 2008/56/CE in modo da garantire che la pressione collettiva
di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il
conseguimento di un buono stato ecologico e che non venga compromessa la
capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle
attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei
servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. (16) La pianificazione dello spazio
marittimo e la gestione integrata delle zone costiere contribuiranno, fra l'altro,
al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili[19],
del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo
alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell'ambito della politica comune della pesca[20],
della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che
modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti[21],
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, della strategia
dell'UE in materia di biodiversità per il 2020[22], della tabella di marcia per
un uso efficiente delle risorse in Europa[23],
della strategia dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici[24] e, se del caso, gli obiettivi
della politica regionale dell'UE, comprese le strategie per i bacini marini e
le strategie macroregionali. (17) Le attività marittime e
costiere sono spesso strettamente correlate. Ciò rende necessario che i piani
di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle
zone costiere siano coordinati o integrati per garantire l'uso sostenibile
dello spazio marittimo e la gestione delle zone costiere tenendo conto di
fattori sociali, economici e ambientali. (18) Per conseguire gli obiettivi
della presente direttiva è necessario che i piani di gestione dello spazio
marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere coprano l'intero
ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di
informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, l'attuazione e il
controllo dell'esecuzione, e si basino sulle migliori conoscenze scientifiche
disponibili. Occorre sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella
legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/UE sui criteri
e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque
marine e l'iniziativa della Commissione "Conoscenze oceanografiche 2020"[25]. (19) Lo scopo principale della
pianificazione dello spazio marittimo è di identificare e gestire gli usi dello
spazio nelle zone marittime e i conflitti che tali usi possono generare. Per
raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri devono almeno garantire che dal
processo o dai processi di pianificazione scaturisca una mappa globale che
identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni
a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici. (20) È opportuno che gli Stati
membri si consultino e coordinino i loro piani e le loro strategie con le
autorità degli Stati membri o dei paesi terzi responsabili nella regione o
sottoregione marina o nelle zone costiere interessate in conformità con i
diritti e gli obblighi di tali Stati membri e paesi terzi nel quadro del
diritto europeo e internazionale. Per consentire un'efficace cooperazione
transfrontaliera tra gli Stati membri e con i paesi terzi limitrofi è
necessario identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli
Stati membri devono pertanto designare l'autorità o le autorità competenti per
la cooperazione con altri Stati membri o paesi terzi. Date le differenze tra le
varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente
direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli le caratteristiche di questi
meccanismi di cooperazione. (21) Nelle acque costiere si
applicano varie misure nell'ambito di diverse politiche. Per conseguire gli
obiettivi della presente direttiva è opportuno che gli Stati membri elaborino
un inventario di tali misure e analizzino la necessità di ulteriori azioni,
finalizzate ad esempio a prevenire l'erosione e a contenere l'avanzamento delle
coste, ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici, a combattere l'inquinamento
marino e costiero, a sviluppare infrastrutture verdi e a prevenire le
catastrofi naturali. Tali misure devono essere applicate in modo coordinato e
integrato. In questo contesto gli Stati membri devono prendere in
considerazione tutte le attività costiere pertinenti e prestare particolare
attenzione alle interazioni terra-mare e alle interazioni intersettoriali tra
queste attività. (22) La gestione delle zone
marittime e costiere è complessa e coinvolge vari livelli di autorità,
operatori economici e altre parti interessate. Per garantire lo sviluppo
sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le
autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la
preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di
gestione integrata delle zone costiere nell'ambito della presente direttiva,
conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione. Un buon esempio di
disposizioni in materia di consultazione pubblica figura all'articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE. (23) Il ricorso a piani di gestione
dello spazio marittimo e a strategie di gestione integrata delle zone costiere
consente agli Stati membri di ridurre gli oneri amministrativi e i costi legati
a interventi volti all'attuazione di altre normative pertinenti dell'Unione. È
dunque opportuno che i calendari relativi ai piani di gestione dello spazio
marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere siano
coerenti con le scadenze stabilite in altre disposizioni normative pertinenti,
in particolare: la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di
provvedere affinché nel 2020 la propria quota di energia proveniente da fonti
rinnovabili, nel quadro del consumo finale lordo di energia, sia pari almeno al
20% e individua il coordinamento delle procedure di autorizzazione,
certificazione e pianificazione, inclusa la pianificazione del territorio, come
un importante contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in
materia di energie rinnovabili; la direttiva 2008/56/CE, e l'allegato A (6)
della decisione 2010/477/UE, che prevedono che gli Stati membri adottino le
misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente
marino entro il 2020 e individuano nella pianificazione spaziale marittima uno
strumento volto a sostenere l'approccio ecosistemico alla gestione delle
attività umane al fine di conseguire un buono stato ecologico; la decisione n. 884/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione n. 1692/96/CE
sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti, la quale dispone che la rete transeuropea dei trasporti sia attuata
entro il 2020 tramite l'integrazione delle reti di infrastrutture europee
in materia di trasporto terrestre, marittimo e aereo. (24) La valutazione ambientale
costituisce uno strumento importante e di comprovata efficacia per integrare le
considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi.
Poiché i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione
integrata delle zone costiere possono avere effetti significativi sull'ambiente,
è opportuno che siano soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente[26].
Se i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di
gestione integrata delle zone costiere comprendono siti Natura 2000, al fine di
evitare doppioni la valutazione ambientale può essere combinata con i requisiti
di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. (25) Per garantire che la
definizione di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di
gestione integrata delle zone costiere si fondi su dati affidabili ed evitare
oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri
raccolgano i migliori dati e le migliori informazioni disponibili avvalendosi dei
mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a
punto nel quadro dell'iniziativa "Conoscenze oceanografiche 2020". (26) È opportuno che gli Stati
membri presentino alla Commissione relazioni nazionali per sorvegliare l'attuazione
della presente direttiva. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, è
opportuno che gli Stati membri possano utilizzare le relazioni redatte a norma
della legislazione pertinente, compresa la comunicazione dei dati a norma della
direttiva 2008/56/CE. La Commissione utilizzerà le informazioni comunicate
dagli Stati membri e le altre eventuali informazioni pertinenti disponibili
tramite la legislazione dell'Unione al fine di informare il Parlamento europeo
e il Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente
direttiva. (27) Per garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la
gestione dei dati e le tappe operative per l'elaborazione e l'attuazione dei piani
di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata
delle zone costiere, nonché per la presentazione delle corrispondenti relazioni,
compresi i formati tecnici per la condivisione dei dati, è opportuno conferire
alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze vanno esercitate
conformemente al disposto del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[27]. (28) È fondamentale che si proceda
al tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva poiché l'Unione
europea ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020
che la presente direttiva si propone di sostenere. Occorre pertanto adottare la
scadenza più breve possibile per il suddetto recepimento, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. La presente direttiva
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione
integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere la crescita
sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle
risorse marine e costiere. 2. Nell'ambito della politica
marittima integrata dell'Unione, tale quadro prevede l'elaborazione e l'attuazione,
da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie
di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli
obiettivi di cui all'articolo 5. Articolo 2 Campo di
applicazione 1. Le disposizioni della
presente direttiva si applicano alle acque marine e alle zone costiere. 2. La presente direttiva non si
applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale.
Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano
condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva. 3. Le disposizioni della
presente direttiva si applicano fatte salve le competenze degli Stati membri in
materia di pianificazione urbana e rurale. Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: 1. "zona costiera", l'area
geomorfologica situata su entrambi i lati del litorale, avente come limite
marittimo il limite esterno dei mari territoriali degli Stati membri e come
limite terrestre il limite definito dagli Stati membri nelle loro strategie di
gestione integrata delle zone costiere; 2. "politica marittima
integrata", la politica dell'Unione intesa a promuovere un processo
decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo
sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in
particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche
dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore
marittimo e alla cooperazione internazionale in materia; 3. "regione o sottoregione
marina", le regioni e sottoregioni marine di cui all'articolo 4 della
direttiva 2008/56/CE; 4. "acque marine", le
acque, il fondale e il sottosuolo quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2008/56/CE; 5. "pubblico", una o
più persone fisiche o giuridiche nonché, conformemente alla legislazione o alla
prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da
tali persone; 6. "attività settoriali",
le attività contemplate dalle politiche dell'Unione di cui alla parte terza del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea che hanno un impatto sulle acque
marine e costiere; 7. "buono stato ecologico",
lo stato ecologico di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva
2008/56/CE. CAPO II
Piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata
delle zone costiere Articolo 4 Elaborazione e
attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di
gestione integrata delle zone costiere 1. Ogni Stato membro elabora e
attua uno o più piani di gestione dello spazio marittimo e una o più strategie
di gestione integrata delle zone costiere. Tali piani e strategie possono
essere elaborati in documenti distinti. 2. I piani di gestione dello
spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere
perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 5 e soddisfano i requisiti minimi
di cui agli articoli 6, 7 e 8. 3. Al momento di elaborare piani
di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone
costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità delle
regioni e sottoregioni, le rispettive attività settoriali, le acque marine e le
zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici. 4. I piani di gestione dello
spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere
possono includere o basarsi su meccanismi che sono stati istituiti o erano in
corso di istituzione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a
condizione che il loro contenuto sia conforme ai requisiti minimi di cui agli
articoli 6, 7 e 8. Articolo 5 Obiettivi dei
piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione
integrata delle zone costiere I piani di gestione dello spazio marittimo e
le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un approccio
ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali
concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai
seguenti obiettivi: (a)
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti di energia marina, lo
sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti
energetiche e l'efficienza energetica; (b)
promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo e
fornire rotte di navigazione efficaci ed economicamente efficienti in tutta l'Europa,
anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti e della sicurezza dei
trasporti; (c)
favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del
settore della pesca e dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione
nel settore della pesca e nei settori connessi; (d)
garantire la conservazione, la tutela e il
miglioramento dell'ambiente nonché un uso oculato e razionale delle risorse
naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere
freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e
ridurre i rischi di inquinamento; (e)
rendere le zone costiere e marine resistenti agli
impatti climatici. Articolo 6 Requisiti
minimi comuni per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di
gestione integrata delle zone costiere 1. I piani di gestione dello
spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere
definiscono fasi operative per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo
5, tenendo conto di tutte le attività e le misure ad essi applicabili. 2. In questa prospettiva, i
piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata
delle zone costiere devono almeno: (a)
essere coordinati fra loro, se non sono integrati; (b)
garantire un'efficace collaborazione
transfrontaliera tra gli Stati membri e tra le autorità nazionali e le parti
interessate delle relative politiche settoriali; (c)
individuare gli effetti transnazionali dei piani di
gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle
zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità
o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione
marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in
cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità degli
articoli 12 e 13. 3. I piani di gestione dello
spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono
rivisti almeno ogni 6 anni. Articolo 7 Requisiti
minimi specifici per i piani di gestione dello spazio marittimo 1. I piani di gestione dello
spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che
individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di
tutte le attività marittime al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo
5. 2. Nel definire i piani di
gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione
almeno le seguenti attività: (a)
impianti per l'estrazione di energia e la
produzione di energia rinnovabile; (b)
siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio
e gas naturale; (c)
rotte di trasporto marittimo; (d)
tracciati per cavi e condutture sottomarini; (e)
zone di pesca; (f)
siti di acquacoltura; (g)
siti di conservazione della natura. Articolo 8 Requisiti
minimi specifici per le strategie di gestione integrata delle zone costiere 1. Le strategie di gestione
integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure
esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di
ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le
strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e
prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e
terrestri. 2. Nel definire le strategie di
gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in
considerazione almeno le seguenti attività: (a)
uso di risorse naturali specifiche, inclusi gli
impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile; (b)
sviluppo di infrastrutture, impianti energetici,
trasporti, porti, opere marittime e altre strutture comprese le infrastrutture
verdi; (c)
agricoltura e industria; (d)
pesca e acquacoltura; (e)
conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi
costieri, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole; (f)
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Articolo 9 Partecipazione
del pubblico 1. Gli Stati membri predispongono
le modalità di partecipazione del pubblico affinché tutte le parti interessate possano
contribuire fin dalle fasi iniziali all'elaborazione dei piani di gestione
dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone
costiere. 2. La partecipazione del
pubblico garantisce che le parti coinvolte e le autorità competenti, nonché gli
altri soggetti interessati, siano consultati sui progetti di piani e strategie
e abbiano accesso ai risultati non appena questi siano disponibili. 3. Nel definire i metodi di
consultazione pubblica, gli Stati membri agiscono in conformità con le
pertinenti disposizioni di altre normative dell'Unione. Articolo 10
Raccolta di dati e scambio di
informazioni 1. Gli Stati membri organizzano
la raccolta dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni
necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di
gestione integrata delle zone costiere. 2. I dati di cui al paragrafo 1
includono: (a)
dati ambientali, sociali ed economici raccolti
secondo le disposizioni della normativa unionale relative alle attività di cui
agli articoli 7 e 8; (b)
dati fisici marini nelle zone marine e dati
geomorfologici nelle zone costiere. 3. Nell'organizzare la raccolta
e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per
quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima
integrata. Articolo 11 Valutazione
dell'impatto ambientale I piani di gestione dello spazio marittimo e
le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle
disposizioni della direttiva 2001/42/CE. Articolo 12 Cooperazione
con gli altri Stati membri
1. Ogni Stato membro che si
affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro
coopera per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le
strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati
nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale
cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale,
quali le infrastrutture transfrontaliere. 2. La cooperazione di cui al
paragrafo 1 è realizzata in particolare tramite: (a)
strutture regionali di cooperazione istituzionale
che si occupino della zona costiera o della regione o sottoregione marina
interessata, o (b)
una rete specifica di autorità competenti degli
Stati membri che si occupi della regione e/o sottoregione marina in questione. Articolo 13 Cooperazione
con i paesi terzi Gli Stati membri
che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo si
adoperano per coordinare con tale paese i loro piani di gestione dello spazio
marittimo e le loro strategie di gestione integrata delle zone costiere nella
regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente. CAPO III ATTUAZIONE Articolo 14 Autorità
competenti 1. Ogni Stato membro è tenuto a
designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione o sottoregione
marina interessata, l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della
presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati
membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi
dell'articolo 13. 2. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione l'elenco delle autorità competenti, unitamente alle
informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva. 3. Gli Stati membri inviano nel
contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti
responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono
interessati dall'attuazione della presente direttiva. 4. In caso di modifica delle
informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa
la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto. Articolo 15 Monitoraggio e
relazioni 1. Ogni Stato membro è tenuto a
presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente
direttiva utilizzando e, se del caso, facendo riferimento a relazioni,
informazioni e dati disponibili nell'ambito di altre normative dell'Unione. 2. La relazione contiene almeno
informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13. 3. La Commissione presenta una
relazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio che evidenzi i
progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva. Articolo 16 Atti di
esecuzione 1. La Commissione può adottare
mediante atti di esecuzione: (a)
specifiche operative per la gestione dei dati di
cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da altre
normative dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE,
con riguardo a –
la condivisione dei dati e l'interfaccia con i
processi di gestione e raccolta dei dati esistenti, e (b)
le fasi operative per la redazione e la
comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio
marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con
riguardo a: –
coerenza degli obblighi in materia di presentazione
di relazioni ai sensi della presente direttiva con altre disposizioni della
pertinente legislazione dell'Unione; –
cicli di monitoraggio e revisione; –
modalità di cooperazione transfrontaliera; –
consultazione pubblica. 2. Gli
atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di
cui all'articolo 17, paragrafo 2. Articolo 17 Procedura di
comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011[28]. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al paragrafo 1, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della stessa. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo
di tali disposizioni. 2. Quando gli Stati membri
adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri. 3. L'autorità o le autorità di
cui all'articolo 14, paragrafo 1, sono designate entro 18 mesi dall'entrata
in vigore della presente direttiva. 4. I piani di gestione dello
spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro 36 mesi dall'entrata in
vigore della presente direttiva. 5. Le relazioni di cui all'articolo
15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro 42 mesi dall'entrata in
vigore della direttiva e, successivamente, ogni 6 anni. 6. Le relazioni intermedie di
cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla
data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni 6 anni. Articolo 19 Entrata in
vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 20 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO
I Autorità
competenti (1)
Nome e indirizzo della o delle autorità competenti
— denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti
identificate. (2)
Forma giuridica della o delle autorità competenti —
breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti. (3)
Responsabilità — breve descrizione delle competenze
giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo
della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate. (4)
Partecipazione — se la o le autorità competenti
fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti occorre
fornire un elenco di queste ultime e una sintesi delle relazioni istituzionali
create per garantire tale coordinamento. (5)
Coordinamento regionale o subregionale — è
richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento
tra gli Stati membri le cui acque rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva e che appartengono alla stessa regione o sottoregione
marina. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone
costiere. 1.2. Settore politico interessato
nella struttura ABM/ABB[29] Affari
marittimi e pesca Ambiente
1.3. Natura della
proposta/iniziativa x La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[30] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali
della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Favorire
una crescita economica sostenibile nelle acque marine e nelle zone costiere
dell'UE. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico: Attività
MARE 11.09: promuovere una crescita sostenibile tramite iniziative politiche
che diano impulso all'economia blu, creando meccanismi efficienti per la
cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli organismi di regolamentazione
e le parti interessate e garantendo una gestione efficace dei mari, delle coste
e degli oceani. Indicatore
di risultato: livello di cooperazione transfrontaliera in materia di
pianificazione dello spazio marittimo (PSM); riduzione misurabile dei tempi e
dei costi di pianificazione dei progetti nei bacini marittimi dell'UE.
Obiettivo: istituire un quadro trasparente, prevedibile e stabile per la
pianificazione e la gestione degli usi del mare in tutta l'Unione, con vantaggi
significativi in termini di efficienza. Attività
ENV 587-D2: sostenere e rafforzare la politica dell'UE in materia di gestione
integrata delle zone costiere (GIZC) al fine di promuovere un uso corretto e
razionale delle risorse costiere e di rendere le zone costiere più resilienti
ai rischi e agli impatti dei cambiamenti climatici. Indicatore
di risultato: livello di attuazione delle strategie nazionali in materia di GIZC
elaborate a seguito della raccomandazione dell'UE relativa alla GIZC
(indicatore di progresso GIZC).
Obiettivo: nel 2012, proposta della Commissione per un quadro a lungo termine
efficace volto a sostenere l'attuazione della GIZC nell'UE. 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. L'obiettivo
finale della proposta è di garantire la crescita economica sostenibile delle
economie marine e costiere e permettere nel contempo usi diversi e sostenibili
delle risorse marine e costiere, tenendo conto dei pilastri economici, sociali
e ambientali della sostenibilità in linea con l'approccio ecosistemico. Ciò dovrebbe (tra l'altro) garantire:
- uno sviluppo delle attività marittime e costiere che risulti sostenibile,
integrato ed efficiente sotto il profilo delle risorse; -
un contesto più propizio per gli investimenti; -
un migliore adattamento ai rischi ambientali, quali i cambiamenti climatici,
nonché la prevenzione e/o la riduzione degli effetti delle calamità naturali. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. -
Indicatori di esecuzione: disponibilità di un quadro di governance per la
pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone
costiere; livello di cooperazione transfrontaliera. -
Indicatori di risultato: modelli di sviluppo territoriale, riduzione dei
conflitti e del contenzioso per quanto concerne lo sviluppo delle
infrastrutture, uso sostenibile delle risorse marine e costiere, coordinamento
della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle
zone costiere e cooperazione transfrontaliera. -
Indicatori di incidenza: mantenimento/ripristino della biodiversità o del
potenziale di servizi ecosistemici nelle zone costiere e nelle acque marine,
aumento del valore aggiunto e riduzione della stagionalità nelle economie
marittime e costiere, migliore resilienza ai cambiamenti climatici, crescita
nei settori economici fondamentali, coesistenza di attività economiche. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine -
istituire un processo di pianificazione integrata per le attività marittime e
un processo di gestione integrata per le zone costiere, riunendo le autorità
nazionali e le parti interessate delle pertinenti politiche settoriali; -
garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nell'adozione
di misure per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata
delle zone costiere; -
garantire il coordinamento e l'integrazione tra i processi di pianificazione
dello spazio marittimo e quelli di gestione integrata delle zone costiere. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea Gli
usi delle coste e dei mari e gli ecosistemi attraversano le frontiere
nazionali. L'azione proposta apporterebbe un valore aggiunto garantendo la
coerenza delle misure adottate in quest'ambito. In particolare, l'azione dell'UE
consentirebbe di evitare approcci divergenti e disparità nei livelli di
avanzamento. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili Da
una valutazione delle relazioni intermedie degli Stati membri sulla GIZC in
seguito alla raccomandazione GIZC (2002/413/CE) è emerso che questo approccio
presenta un chiaro valore aggiunto nell'integrare le politiche dei vari settori
nelle zone costiere al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse
costiere. La pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento ampiamente
riconosciuto per garantire una pianificazione coerente di tale spazio. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti La
PSM e la GIZC sono state entrambe identificate come strumenti di gestione
integrata nell'ambito della PMI (Libro blu 2007). Esse costituiscono strumenti
di sostegno per un processo decisionale più integrato, atto a coordinare politiche
di settore potenzialmente concorrenti. La pianificazione dello spazio marittimo
e le strategie di gestione integrata delle zone costiere contribuiranno
pertanto alla realizzazione e alla coerenza di obiettivi e misure nell'ambito
di altri settori politici pertinenti come l'energia, l'ambiente, i trasporti
marittimi e la pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA x Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[31] ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[32] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario x Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Entro
il 31 marzo 2016 e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri presentano
alla Commissione una relazione nazionale sull'attuazione delle disposizioni
della presente direttiva. Le relazioni si baseranno sul monitoraggio dell'attuazione
effettuato a livello nazionale. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati N/A
— La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 2.2.2. Modalità di controllo previste N/A
— La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità: come al punto 2.2 Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. N/A
— La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([33]) || di paesi EFTA[34] || di paesi candidati[35] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 5 || 11.0101 — Spese relative al personale in servizio del settore 'Pesca e affari marittimi' 07 01 01 — Spese relative al personale in servizio del settore 'Ambiente e azione per il clima' || Non diss. || NO || NO || NO || NO Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || || || || || || 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || DG: <…….> || || || Anno N[36] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || || Pagamenti || (2) || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[37] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1+1a +3 || || || || || || || || Pagamenti || =2+2a +3 || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Se la
proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || Spese amministrative Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 e anni successivi || || || || DURATA ILLIMITATA || TOTALE DG: <ENV/MARE> || Risorse umane || 0,508 || || || || || || || Altre spese amministrative || 0,054 0,022 || || || || || || || TOTALE DG ENV/MARE || Stanziamenti || 0,584 || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,584 || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 e anni successivi || || || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,584 || || || || || || || Pagamenti || 0,584 || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
x La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[38] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO N. 1[39] … || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 e anni successivi || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,508 || || || || || || || Altre spese amministrative || 0,076 || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[40] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,584 || || || || || || || 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 e anni successivi || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) 11 01 01 01 + 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 4 || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[41] 11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy [42] || - in sede[43] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 4 || || || || || || XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Monitorare l'attuazione della direttiva a livello nazionale Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
x¨ La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale
attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[44]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
xLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
x La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[45] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] COM(2010)
2020 definitivo. [2] COM(2012)
494 final. [3] COM(2008) 791 definitivo. [4] COM(2010) 771 definitivo. [5] Direttiva
2008/56/CE, GU L 164 del 25.6.2008, pagg. 19-40. [6] Direttiva
2009/28/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62. [7] Decisione
884/2004/CE, GU L 167 del 30.4.2004, pagg. 1-38. [8] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, GU L 206 del 22.7.1992,
pagg. 7-50. [9] GU
L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37. [10] GU 2011/C 369/02. [11] GU C del [...], pag.[...]. [12] GU C del [...], pag.[...]. [13] COM(2007) 575 definitivo. [14] GU L 164 del 25.6.2008. [15] COM(2010) 2020 definitivo. [16] Conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2010. [17] COM(2012) 494 definitivo. [18] Proposta COM(2011)804 definitivo. [19] GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62. [20] GU L 358 del 31.12.2002,
pagg. 59-80. [21] GU
L 167 del 30.4.2004, pagg. 1-38. [22] COM(2011) 244 definitivo. [23] COM(2011) 571 definitivo. [24] COM(2013) XXX. [25] COM(2010) 461 definitivo. [26] GU L 197 del 21.7.2001. [27] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [28] GU L 55 del 28.2.2011. [29] ABM: Activity Based Management – ABB:
Activity Based Budgeting. [30] Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6,
lettera a) o b), del regolamento finanziario. [31] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [32] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [33] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [34] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [35] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [36] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [37] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [38] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di chilometri di
strade costruiti ecc.). [39] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici…". [40] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [41] AC = agente contrattuale; INT = personale interinale
(intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en
délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato. [42] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [43] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [44] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [45] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.