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Document 52013PC0071
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie
/* COM/2013/071 final - 2013/0045 (CNS) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie /* COM/2013/071 final - 2013/0045 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto e antecedenti La recente crisi economica e finanziaria
mondiale ha avuto un impatto considerevole sulle nostre economie e sulle
finanze pubbliche. Il settore finanziario è stato uno dei principali responsabili
della crisi economica, mentre i costi sono stati sostenuti dai governi e dai
cittadini europei. In Europa e a livello internazionale è diffusa l’opinione
che il settore finanziario debba contribuire in modo più giusto, dati i costi
legati alla gestione della crisi e l’attuale tassazione insufficiente del
settore. Vari Stati membri dell’Unione hanno già intrapreso iniziative
divergenti in materia di tassazione del settore finanziario. Il 28 settembre 2011 la Commissione ha
pertanto presentato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un
sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e recante modifica
della direttiva 2008/7/CE[1].
La base giuridica della proposta di direttiva del Consiglio è l'articolo 113
del TFUE, in quanto le disposizioni proposte sono intese ad armonizzare la
legislazione relativa alla tassazione delle transazioni finanziarie nella
misura necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno
delle transazioni in strumenti finanziari e per evitare distorsioni della
concorrenza. Tale base giuridica prevede che il Consiglio deliberi
all'unanimità in conformità a una procedura legislativa speciale e previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale
europeo. I principali obiettivi della suddetta proposta
erano i seguenti: –
armonizzare la legislazione in materia di
imposizione indiretta delle transazioni finanziarie, necessaria per assicurare
il corretto funzionamento del mercato interno delle transazioni in strumenti finanziari
e per evitare distorsioni della concorrenza fra strumenti, operatori e mercati
finanziari in tutta l'Unione europea; –
garantire un contributo giusto e congruo degli enti
finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché la parità di condizioni
con gli altri settori dal punto di vista fiscale[2]
e –
creare i disincentivi opportuni per le transazioni
che non contribuiscono all’efficienza dei mercati finanziari, integrando così
le misure regolamentari al fine di evitare crisi future. Dato l’elevatissimo grado di mobilità della
maggior parte delle transazioni potenzialmente imponibili, era ed è tuttora
importante evitare distorsioni causate da norme fiscali stabilite
unilateralmente dagli Stati membri. Solo un’iniziativa dell’Unione può infatti
evitare che i mercati finanziari si frammentino trasversalmente alle attività e
agli Stati, e a livello di prodotti e di operatori, garantendo il trattamento
paritario degli enti finanziari dell’UE e pertanto, in ultima analisi, il
corretto funzionamento del mercato interno. Lo sviluppo di un sistema comune di
tassazione delle transazioni finanziarie nell'Unione riduce il rischio di
distorsione dei mercati a seguito della delocalizzazione geografica delle
attività indotta dal regime fiscale. Inoltre tale sistema comune può anche
garantire la neutralità fiscale tramite un'armonizzazione di ampia portata
intesa, in particolare, a coprire anche prodotti molto mobili come i derivati,
nonché gli operatori e i mercati facilmente delocalizzabili, contribuendo in tal
modo a diminuire la doppia imposizione e ad evitare la doppia non-imposizione. La proposta prevedeva pertanto
un'armonizzazione delle imposte applicate dagli Stati membri alle operazioni
finanziarie, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico e
fissare in tal modo le caratteristiche essenziali di un sistema comune di ITF
con un'ampia base imponibile nell'Unione. All'incirca dall'epoca della proposta iniziale
della Commissione, la necessità di armonizzazione è stata ulteriormente corroborata
dagli eventi dell'attualità: la Francia ha introdotto un'imposta nazionale su
talune transazioni finanziarie dal 1° agosto 2012 e la Spagna, l'Italia e il
Portogallo hanno a loro volta di recente annunciato l'intenzione di introdurre
analoghe imposte nazionali, ciascuno Stato con portata, aliquote e
caratteristiche di concezione tecnica diverse. Il Parlamento europeo e il Comitato economico
e sociale hanno espresso un parere favorevole sulla proposta iniziale della
Commissione, rispettivamente il 23 maggio 2012[3]
e il 29 marzo 2012[4].
Anche il Comitato delle regioni ha espresso parere favorevole il 15 febbraio 2012[5]. La proposta e le relative varianti sono state
discusse in modo approfondito dal Consiglio, riunitosi inizialmente sotto la
presidenza polacca[6]
e successivamente, ad un ritmo accelerato, sotto la presidenza danese, senza
tuttavia ottenere il consenso unanime richiesto a causa delle divergenze
fondamentali e insormontabili esistenti tra gli Stati membri. Nelle riunioni del Consiglio del 22 giugno e
del 10 luglio 2012 è stato appurato che persistevano divergenze fondamentali di
opinione con riguardo alla necessità di istituire un sistema comune di ITF a
livello dell'Unione e che il principio di un'imposta armonizzata sulle
transazioni finanziarie non avrebbe ottenuto un consenso unanime in sede di
Consiglio in un futuro immediato. Dalle considerazioni che precedono consegue
che gli obiettivi di un sistema comune di ITF, quale discusso al Consiglio
sulla base della proposta iniziale della Commissione, non potranno essere
conseguiti dall'Unione nel suo insieme entro un termine ragionevole. Basandosi sulla richiesta di undici Stati
membri (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria,
Portogallo, Slovenia e Slovacchia), la Commissione ha presentato una proposta[7] al Consiglio al fine di
autorizzare una cooperazione rafforzata in materia di imposta sulle transazioni
finanziarie. Tutti gli Stati membri hanno indicato nelle
rispettive domande che il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta
legislativa della Commissione sull'attuazione di una cooperazione rafforzata
dovrebbero fondarsi sulla proposta iniziale di ITF della Commissione. Hanno
inoltre indicato la necessità di evitare le azioni di evasione, di distorsione
e di trasferimento verso le giurisdizioni di altri paesi. La presente proposta di direttiva riguarda
l'attuazione della cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF, conformemente
all'autorizzazione del Consiglio del 22 gennaio 2013, concessa previa approvazione
del Parlamento europeo espressa il 12 dicembre 2012. Alla luce di questo nuovo contesto di
cooperazione rafforzata, la proposta della Commissione del 2011 sopra
menzionata diventa priva di oggetto e la Commissione intende pertanto
ritirarla. La proposta di decisione del Consiglio
relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, presentata dalla
Commissione il 29 giugno 2011[8]
e modificata il 9 novembre 2011[9],
prevede che una parte delle entrate generate dall'ITF sia utilizzata come risorsa
propria del bilancio dell'Unione. Ciò significa che la risorsa basata
sull'RNL proveniente dagli Stati membri partecipanti sarebbe ridotta di
conseguenza. 1.2. Obiettivi della proposta Gli obiettivi generali della presente proposta
sono quelli della proposta originale della Commissione del 2011. La recente
crisi economica e finanziaria mondiale, tuttora in corso, ha avuto un impatto
considerevole sulle economie e sulle finanze pubbliche dell’Unione. Il settore
finanziario è stato uno dei principali responsabili della crisi economica,
mentre i governi e i cittadini europei in generale ne hanno sostenuto i costi.
Benché costituito da un ampia gamma di operatori di mercato, negli ultimi
vent’anni il settore finanziario ha conosciuto in generale un’elevata redditività,
che potrebbe in parte derivare dalla rete di sicurezza (implicita o esplicita)
fornita dai governi, associata alla regolamentazione del settore finanziario e
all’esenzione dall’IVA. In tale contesto alcuni Stati membri hanno
cominciato ad applicare nuove forme di tassazione del settore finanziario,
mentre altri già disponevano di regimi fiscali specifici per le transazioni
finanziarie. La situazione attuale comporta i seguenti effetti non
desiderabili: –
una frammentazione del trattamento fiscale nel
mercato interno dei servizi finanziari, tenuto conto del numero crescente di
misure fiscali nazionali non coordinate che vengono attuate, con conseguenti
possibilità di distorsione della concorrenza fra strumenti, operatori e mercati
finanziari in tutta l’Unione europea e di doppia imposizione o di doppia non
imposizione; –
l'assenza di un contributo giusto e congruo da
parte degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi,
nonché di condizioni paritarie con gli altri settori dal punto di vista
fiscale; –
una politica fiscale che non contribuisce a
disincentivare le transazioni che non migliorano l’efficienza dei mercati
finanziari (ma che potrebbe unicamente trasferire le rendite del settore non
finanziario dell’economia verso gli enti finanziari, determinando così un
eccesso di investimenti in attività che non favoriscono il benessere), né
contribuisce insieme ad altre misure regolamentari e di vigilanza a evitare
crisi future nel settore dei servizi finanziari. L’attuazione, all’interno di un numero
sufficiente di Stati membri, di un sistema comune di imposta sulle transazioni
finanziarie comporterebbe vantaggi tangibili immediati per i tre punti sopra
esposti con riguardo alle transazioni finanziarie interessate dalla
cooperazione rafforzata. La situazione degli Stati membri partecipanti in
relazione ai suddetti tre punti sarebbe migliorata in termini di rischi di
delocalizzazione, gettito fiscale, efficienza del mercato finanziario ed
eliminazione della doppia imposizione o della non imposizione. La decisione che autorizza una cooperazione
rafforzata ha constatato che tutte le condizioni previste dai trattati con
riguardo a tale cooperazione sono soddisfatte, e in particolare che le
competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti sono
rispettati. La presente proposta stabilisce le modalità della cooperazione in
tal modo autorizzata, in linea con le disposizioni del trattato. 1.3. Impostazione generale e nesso
con la proposta iniziale della Commissione La presente proposta si basa sulla proposta
iniziale della Commissione del 2011 in quanto ne rispetta tutti i principi
essenziali. Sono stati tuttavia apportati alcuni adeguamenti al fine di: –
tener conto del nuovo contesto di cooperazione
rafforzata; ciò significa, in particolare, che la "giurisdizione ITF"
è limitata agli Stati membri partecipanti, che le transazioni effettuate
all'interno di uno Stato membro partecipante, imponibili nella proposta
originale, rimangono tali e che rimane immutata la direttiva 2008/7/CE del
Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla
raccolta di capitali[10],
la cui modifica era prevista nella proposta iniziale; –
rendere più esplicite alcune delle disposizioni
proposte e –
rafforzare maggiormente l'aspetto anti-evasione
fiscale; questo obiettivo è conseguito stabilendo norme in base alle quali la
tassazione segue il "principio di emissione" come ultima ratio, a
completamento del "principio di stabilimento", mantenuto come
principio fondamentale. Questa integrazione rispecchia in particolare le
richieste degli Stati membri interessati, che hanno segnalato la necessità di
evitare tentativi di evasione, distorsioni e trasferimenti verso altre
giurisdizioni. Infatti, integrando il principio di stabilimento con elementi
del principio di emissione risulterà meno vantaggioso trasferire attività e
residenze fuori dalle giurisdizioni dell'ITF, in quanto la compravendita di
strumenti finanziari soggetti ad imposta ai sensi del principio di stabilimento
sarà in ogni caso imponibile trattandosi di strumenti emessi nell'ambito delle
giurisdizioni ITF. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO 2.1. Consultazioni ed esperti
esterni La proposta originale è stata formulata sulla
base di un ampio ventaglio di contributi esterni, sotto forma di risposte
ricevute nel corso di una consultazione pubblica sulla tassazione del settore
finanziario, consultazioni mirate con gli Stati membri, vari esperti e parti
interessate del settore finanziario, nonché tre diversi studi esterni
realizzati ai fini della valutazione dell’impatto e che corredano la proposta
originale. Questa valutazione dell’impatto riflette i risultati del processo di
consultazione e i contributi esterni. La presente proposta non è molto diversa dalla
proposta della Commissione del settembre 2011 e mantiene le stesse soluzioni di
principio per un sistema comune di ITF nell'ambito di una cooperazione
rafforzata (ad esempio, per quanto riguarda il campo di applicazione
dell'imposta, il luogo di stabilimento di un ente finanziario coinvolto in una
transazione come criterio di collegamento, la base imponibile, le aliquote e il
debitore dell'imposta nei confronti delle autorità fiscali) e quindi la
Commissione non ha avviato nuove consultazioni in merito. Tuttavia la Commissione si è anche avvalsa
l'anno scorso della consultazione di tutte le parti interessate, come gli Stati
membri, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, gli esponenti del
settore finanziario nell'ambito dell'Unione europea e provenienti dall'esterno,
il mondo accademico e le organizzazioni non governative ed ha altresì tenuto
conto dei risultati di studi esterni ad hoc che erano stati pubblicati
in seguito alla presentazione della proposta iniziale della Commissione relativa
a un sistema comune di ITF per l'intera Unione europea. I rappresentanti della Commissione hanno
partecipato a numerose manifestazioni pubbliche, in tutta Europa e al di fuori
di essa, riguardanti l'istituzione di un sistema comune di imposta sulle transazioni
finanziarie. La Commissione ha inoltre preso parte attivamente al dialogo con i
parlamenti nazionali e le relative commissioni che hanno desiderato discutere
la sua proposta originaria. 2.2. Valutazione d’impatto I servizi della Commissione hanno effettuato
una valutazione d’impatto che correda la proposta originaria della Commissione
adottata il 28 settembre 2011. Un'ulteriori analisi tecnica della proposta è
stata presentata sul sito Internet della Commissione[11]. Come chiesto dagli Stati
membri che hanno sollecitato l'autorizzazione per una cooperazione rafforzata,
il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta si fondano sulla
proposta iniziale della Commissione. Pertanto, gli elementi costitutivi
fondamentali di tale proposta non sono stati modificati e non è stata ritenuta
opportuna una nuova valutazione d'impatto sullo stesso tema. Tuttavia gli Stati membri avevano valutato
diverse opzioni politiche alternative nell'ambito della proposta iniziale della
Commissione. La nuova proposta è inoltre intesa ad attuare una cooperazione
rafforzata, a differenza della proposta di direttiva iniziale che doveva essere
applicata da tutti gli Stati membri, e gli Stati membri hanno mostrato un
interesse particolare ad approfondire i meccanismi specifici che potrebbero
intervenire in questo contesto e i loro effetti principali. I servizi della
Commissione hanno pertanto effettuato un'analisi complementare di tali opzioni
politiche e della loro incidenza che integra e riesamina, ove necessario, le conclusioni
della valutazione d'impatto che accompagnava la proposta iniziale del 2011. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22
gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta
sulle transazioni finanziarie[12],
ha consentito agli Stati membri elencati al suo articolo 1 di istituire una
cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF. La base giuridica pertinente per la proposta
di direttiva è l’articolo 113 del TFUE. La proposta si prefigge di armonizzare
la legislazione in materia di tassazione indiretta delle transazioni
finanziarie, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato
interno e per evitare distorsioni della concorrenza. Le istituzioni finanziarie
degli Stati non partecipanti beneficeranno della cooperazione rafforzata,
poiché si troveranno di fronte un unico sistema comune di ITF applicabile negli
Stati membri partecipanti anziché una moltitudine di sistemi. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità L'armonizzazione delle legislazioni relative
alla tassazione delle transazioni finanziarie necessaria al corretto
funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza,
anche solo tra gli Stati membri partecipanti, può essere conseguita unicamente
mediante un atto dell'Unione, ossia tramite una definizione uniforme delle
caratteristiche essenziali di un'ITF. Occorrono norme comuni intese a evitare
indebite delocalizzazioni delle transazioni e degli operatori del mercato,
nonché la sostituzione degli strumenti finanziari. Analogamente, una definizione uniforme
potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre l’attuale frammentazione
del mercato interno, compresi i diversi prodotti del settore finanziario spesso
utilizzati come sostituti strettamente assimilabili. La mancata armonizzazione
dell’ITF comporta l’arbitraggio fiscale e il rischio di doppia imposizione o di
non imposizione. Tutto ciò non solo impedisce di effettuare transazioni
finanziarie a parità di condizioni, ma incide anche sul gettito degli Stati
membri, oltre a imporre costi supplementari di adeguamento per il settore
finanziario a causa di regimi fiscali molto diversi tra loro. Queste
conclusioni restano valide in un contesto di cooperazione rafforzata, anche se tale
cooperazione comporta una portata geografica più limitata di un regime analogo
adottato a livello di tutti i 27 Stati membri. La presente proposta si concentra quindi sulla
definizione di una struttura comune dell’imposta e di disposizioni comuni sulla
sua esigibilità. La proposta lascia pertanto un margine di manovra sufficiente
agli Stati membri partecipanti per quanto riguarda l'effettiva fissazione delle
aliquote d'imposta al di sopra della soglia minima. D'altro canto si è proposto
di conferire alla Commissione poteri delegati in materia di modalità di
registrazione, contabilità, rendicontazione e altri obblighi destinati a
garantire che l'ITF dovuta all'erario sia effettivamente pagata. Per quanto
attiene all'uniformazione dei metodi di riscossione dell'ITF dovuta, si è
proposto di conferire alla Commissione competenze di esecuzione. La creazione di un quadro comune per
l'introduzione di un'ITF rispetta pertanto i principi di sussidiarietà e di
proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE. L’obiettivo di questa proposta
non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può dunque essere
conseguito in modo più efficace a livello dell’Unione, al fine di assicurare il
corretto funzionamento del mercato interno se del caso tramite una cooperazione
rafforzata. L’armonizzazione proposta, sotto forma di
direttiva anziché di regolamento, non va oltre le misure necessarie per
conseguire gli obiettivi stabiliti, primo fra tutti il corretto funzionamento
del mercato interno, e rispetta quindi il principio di proporzionalità. 3.3. Illustrazione dettagliata
della proposta 3.3.1. Capo I (Oggetto e definizioni) Questo capo definisce l'oggetto della proposta
di direttiva contenente la proposta per l'attuazione della cooperazione
rafforzata nel settore dell'ITF. Lo stesso capo contiene inoltre le definizioni
dei principali termini utilizzati nella proposta. 3.3.2. Capo II (Campo di applicazione
del sistema comune di ITF) Questo capo definisce il quadro fondamentale
del sistema comune di ITF proposto nell'ambito della cooperazione rafforzata.
L'ITF ha l'obiettivo di tassare le transazioni lorde prima di eventuali
operazioni di compensazione. L’imposta ha un vasto campo di applicazione
poiché intende coprire le transazioni connesse a tutti i tipi di strumenti finanziari,
che spesso costituiscono stretti sostituti reciproci. Il campo di applicazione
comprende quindi strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del
mercato monetario (ad eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni
di organismi d'investimento collettivo - compresi organismi d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondi d’investimento alternativo (FIA)[13] - e contratti derivati.
Inoltre, il campo di applicazione dell’imposta non è limitato alle operazioni
sui mercati organizzati, come i mercati regolamentati e le strutture di
negoziazione multilaterale o gli internalizzatori sistematici, ma copre anche
altri tipi di transazioni tra cui quelle negoziate fuori borsa (over-the-counter).
Il campo di applicazione non si limita al trasferimento di proprietà ma
riguarda piuttosto l’obbligo assunto, a seconda che il soggetto interessato
assuma o meno il rischio intrinseco di un determinato strumento finanziario
(“acquisto e vendita”). Inoltre, se gli strumenti finanziari il cui
acquisto o la cui vendita sono imponibili vengono trasferiti tra entità
separate di un gruppo, tale trasferimento è imponibile anche se non costituisce
un’operazione di acquisto o vendita. Gli scambi di strumenti finanziari, compresi i
contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di
rivendita, nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in
prestito, sono esplicitamente inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta.
Al fine di evitare l'elusione fiscale si considera che gli scambi di strumenti
finanziari diano luogo a due transazioni finanziarie. D'altro canto, tramite i
contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di
rivendita, nonché con i contratti di concessione e assunzione di titoli in
prestito, uno strumento finanziario è messo a disposizione di una persona per
un periodo di tempo determinato. Si deve pertanto ritenere che tutti questi
accordi diano luogo ad un'unica transazione finanziaria. Inoltre, al fine di evitare l'evasione fiscale,
ciascuna modifica sostanziale di un'operazione finanziaria soggetta a imposta
dev'essere considerata una nuova operazione finanziaria soggetta a imposta
dello stesso tipo dell'operazione iniziale. Si propone di aggiungere un elenco
non limitativo di ciò che può essere considerato una modifica sostanziale. Per i contratti derivati che generano la
consegna di strumenti finanziari, oltre al contratto derivato imponibile è
soggetta a imposizione anche la consegna di tali strumenti, purché vengano
soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione. Con riguardo agli strumenti finanziari che
possono costituire oggetto di transazioni finanziarie imponibili, il pertinente
quadro normativo a livello dell'Unione prevede una serie di definizioni chiare,
esaurienti ed accettate[14].
Dalle definizioni utilizzate emerge che le operazioni su valute a pronti non
costituiscono transazioni finanziarie imponibili, diversamente dai contratti
derivati su valute. Anche i contratti derivati relativi a merci sono imponibili,
mentre le transazioni in merci fisiche non lo sono. Inoltre i prodotti strutturati, ovvero i
valori mobiliari negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite
cartolarizzazione, possono costituire oggetto di transazioni finanziarie imponibili.
Questi prodotti sono paragonabili a qualsiasi altro strumento finanziario e
devono quindi rientrare nella definizione del termine “strumento finanziario”
ai sensi della presente proposta. Escluderli dal campo di applicazione dell’ITF
significherebbe creare opportunità di elusione fiscale. Questa categoria di
prodotti comprende in particolare talune note, warrant e certificati
nonché cartolarizzazioni bancarie, che in genere trasferiscono al mercato gran
parte del rischio di credito associato ad attività quali ipoteche o prestiti, e
cartolarizzazioni assicurative, che implicano il trasferimento di altri tipi di
rischi, ad esempio il rischio di sottoscrizione. Tuttavia, il campo di applicazione
dell’imposta riguarda in particolare le transazioni finanziarie effettuate
dagli enti finanziari che agiscono in veste di una delle parti coinvolte in una
transazione finanziaria, per conto proprio o per conto di altri soggetti, o che
agiscono a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Questo approccio assicura
l’applicazione globale dell’ITF. In pratica la presenza di transazioni
finanziarie è di solito identificata dalle rispettive iscrizioni nei registri
contabili. L'istituzione dell'ITF non dovrebbe influire negativamente sulla
possibilità di rifinanziamento delle istituzioni finanziarie e degli Stati, né
sulle politiche monetarie in generale o sulla gestione del debito pubblico.
Occorre pertanto escludere dal campo di applicazione della direttiva le
transazioni con la Banca centrale europea, lo strumento europeo per la
stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, l'Unione europea
nell'esercizio delle funzioni di gestione del suo patrimonio, di sostegno alla
bilancia dei pagamenti mediante prestiti e di altre attività simili, e le
banche centrali degli Stati membri. Le disposizioni della direttiva del Consiglio 2008/7/CE
restano pienamente applicabili. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e
l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva in questione riguardano il settore
disciplinato dalla presente direttiva e vietano qualsiasi imposta sulle
operazioni ivi elencate, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo
1, lettera a), della stessa direttiva. Pertanto, nella misura in cui la
direttiva 2008/7/CE vieta o potrebbe vietare l'imposizione di tasse su talune
transazioni, in particolare le transazioni finanziarie nell'ambito di
operazioni di ristrutturazione o dell'emissione di valori mobiliari di cui alla
presente direttiva, tali transazioni non dovrebbero essere oggetto di ITF.
L'obiettivo è evitare eventuali conflitti con la direttiva 2008/7/CE, senza che
sia necessario stabilire i limiti precisi degli obblighi derivanti da detta
direttiva. Inoltre, a prescindere dalla misura in cui la direttiva 2008/7/CE
vieti la tassazione delle emissioni di azioni e quote di organismi di
investimento collettivo, ragioni di neutralità fiscale impongono un trattamento
unico delle emissioni di tutti questi organismi. Il riscatto di partecipazioni
e quote emesse da tali organismi non presenta tuttavia la natura di una
transazione sul mercato primario e deve essere pertanto imponibile. Oltre all’esclusione dei mercati primari sopra
illustrata, la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che
coinvolgono cittadini e imprese non rientra nel campo di applicazione dell’ITF.
Sono quindi esenti dall’ITF, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi,
i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, i prestiti alle imprese, i servizi
di pagamento ecc. (ma la loro successiva negoziazione all’interno di prodotti
strutturati risulta imponibile). Anche le transazioni su valute sui mercati a
pronti non sono assoggettate all’ITF, a tutela della libera circolazione dei
capitali. Tuttavia, i contratti derivati basati su transazioni su valute
rientrano nel campo di applicazione dell’ITF, poiché non costituiscono di fatto
transazioni su valute. La definizione di enti finanziari è ampia e
sostanzialmente comprende le imprese d’investimento, i mercati organizzati, gli
enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli organismi
d’investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori,
le società di partecipazione, le società di leasing finanziario e le società
veicolo e, ove possibile, fa riferimento alle definizioni fornite dalla legislazione
dell’UE pertinente adottata a fini di regolamentazione. Devono essere inoltre
considerati enti finanziari altre imprese, istituzioni, organismi e persone che
svolgono talune attività finanziarie con un notevole valore medio annuale di
transazioni finanziarie. La presente proposta fissa la soglia al 50% del
fatturato annuale medio netto complessivo dell’ente in questione. La direttiva proposta prevede modalità
tecniche supplementari per calcolare il valore delle transazioni finanziarie e
la media dei valori presi in considerazione riguardo a organismi che possono
essere considerati enti finanziari esclusivamente in funzione del valore delle
transazioni finanziarie effettuate, e dispone provvedimenti per le situazioni
in cui tali organismi non sono più considerati enti finanziari. Le controparti
centrali (CC), i depositari centrali di titoli (DCT), i depositari centrali
internazionali (DCIT), gli Stati membri e gli enti pubblici incaricati della
gestione del debito pubblico, nell'esercizio della funzione non sono
considerati enti finanziari in quanto non sono impegnati di per sé in attività
di negoziazione finanziaria. Essi svolgono un ruolo fondamentale per un
funzionamento più efficiente e trasparente dei mercati finanziari e ai fini
della corretta gestione del debito pubblico. Tuttavia, in considerazione del
loro ruolo cruciale, è opportuno mantenere taluni obblighi intesi a garantire
il pagamento dell'imposta all'amministrazione fiscale e la verifica del
pagamento. L'applicazione territoriale dell'ITF proposta
nonché i diritti di imposizione degli Stati membri partecipanti sono definiti
in base alle norme di cui all'articolo 4. Questa disposizione si riferisce alla
nozione di "stabilimento". Sostanzialmente si basa sul
"principio di residenza" integrato con elementi del principio di
emissione, principalmente allo scopo di rafforzare l'aspetto
anti-delocalizzazione (i dettagli relativi a tale aspetto figurano in
appresso). Affinché una transazione finanziaria sia
soggetta a imposta negli Stati membri partecipanti, una delle parti coinvolte
dev'essere stabilita nel territorio di uno Stato membro partecipante secondo i
criteri di cui all'articolo 4. L'imposizione avrà luogo nello Stato membro
partecipante sul cui territorio è stabilito un ente finanziario a condizione
che tale ente partecipi alla transazione, agendo per conto proprio o per conto
di altri soggetti, oppure agendo a nome di una delle parti coinvolte nella
transazione. Qualora i diversi enti finanziari, che siano
coinvolti nella transazione o che agiscano a nome delle parti coinvolte, siano
stabiliti sul territorio di Stati membri partecipanti diversi, secondo i
criteri di cui all'articolo 4, ciascuno dei diversi Stati membri è competente
ad assoggettare la transazione all'imposta in base alle aliquote fissate in
conformità alla presente proposta. Qualora gli enti interessati siano situati
nel territorio di uno Stato membro non partecipante, la transazione non è
soggetta all'ITF in uno Stato membro partecipante a meno che una delle parti alla
transazione sia stabilita in uno Stato membro partecipante, nel qual caso
l'ente finanziario che non è stabilito in uno Stato membro partecipante sarà
considerato come stabilito in tale Stato membro partecipante e la transazione
diviene imponibile. Una particolare modifica dovuta al nuovo
contesto della cooperazione rafforzata riguarda quello che nella proposta
iniziale era l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Nell'ambito di tale
proposta, il riferimento a un ente finanziario "autorizzato” da uno Stato membro
riguardava autorizzazioni di sede e autorizzazioni concesse dallo Stato membro
interessato relative a transazioni effettuate da enti finanziari di paesi terzi
non presenti fisicamente nel territorio di tale Stato membro. In base alla
precedente configurazione, le transazioni potevano essere coperte, secondo i
casi, da un "passaporto" previsto dalla legislazione dell'Unione.
L'unica "autorizzazione" era dunque quella concessa alla sede
dell'ente finanziario. Nel contesto di una cooperazione rafforzata può emergere
una nuova configurazione, ossia quella di enti finanziari con sede in uno Stato
membro non partecipante che operano in base a un "passaporto" nella
giurisdizione ITF (cfr. ad esempio l'articolo 31 della direttiva 2004/39/CE).
Quest'ultima situazione andrebbe assimilata a quella degli enti dei paesi terzi
che operano in base a un'autorizzazione specifica concessa dallo Stato membro
interessato dall'operazione. Il principio di residenza è altresì integrato
da elementi del "principio di emissione" come ultima ratio, al fine
di rafforzare la resilienza del sistema contro la delocalizzazione. Integrando
infatti il principio di stabilimento con quello di emissione risulterà meno
vantaggioso trasferire attività e residenze fuori dalle giurisdizioni ITF, in
quanto la compravendita di strumenti finanziari soggetti ad imposta ai sensi
del principio di stabilimento ed emessi nell'ambito delle giurisdizioni ITF
sarà imponibile in ogni caso. Tale modalità si applica qualora nessuna delle
parti coinvolte nella transazione sia "stabilita" in uno Stato membro
partecipante, in base ai criteri fissati nella proposta iniziale della
Commissione, ma tali parti negozino strumenti finanziari emessi in tale Stato
membro. Si tratta essenzialmente di azioni, obbligazioni e titoli equivalenti,
strumenti del mercato monetario, prodotti strutturati, partecipazioni e quote
di organismi d'investimento collettivo e derivati negoziati in sedi o
piattaforme di scambio organizzate. Nel quadro del principio di emissione, che
è anche alla base di talune imposte sul settore finanziario esistenti a livello
nazionale, la transazione è connessa allo Stato membro partecipante in cui si
trova l'emittente. A causa di questo legame, le persone coinvolte in tale
operazione si considerano stabilite in quello Stato membro e gli enti
finanziari in questione sono tenuti a pagare l'ITF in tale Stato. Tutti i suddetti criteri sono soggetti a una
regola generale, riguardante il caso in cui il debitore dell'imposta apporti la
prova che non vi è alcun nesso tra la sostanza economica della transazione e il
territorio di qualsiasi Stato membro partecipante. In tal caso né l'ente
finanziario né un'altra persona possono essere considerati stabiliti in uno
Stato membro partecipante. Nel complesso, grazie ai criteri di
collegamento prescelti in combinazione con la norma generale sopra menzionata,
viene garantito che l'imposizione possa aver luogo solo in presenza di un
legame sufficiente tra la transazione e il territorio della giurisdizione ITF.
Analogamente a quanto previsto nella legislazione UE vigente nel settore della
fiscalità indiretta, i principi di territorialità vengono pienamente
rispettati. 3.3.3. Capo III (Esigibilità, base
imponibile e aliquote) Il momento dell’esigibilità è definito come il
momento in cui avviene la transazione finanziaria. Il successivo annullamento
di quest'ultima non può essere considerato motivo di non esigibilità
dell’imposta, fatti salvi i casi di errori. Poiché le transazioni sui derivati e sugli
strumenti finanziari diversi dai derivati hanno natura e caratteristiche
diverse, devono essere associate a basi imponibili diverse. Per l’acquisto e la vendita di determinati
strumenti finanziari (diversi dai derivati) viene in genere determinato un
prezzo o un’altra forma di corrispettivo, che logicamente deve essere definito
come la base imponibile. Tuttavia, per evitare distorsioni di mercato è
necessario stabilire regole speciali per i casi in cui il corrispettivo sia
inferiore al prezzo di mercato o per le transazioni effettuate tra entità di un
gruppo e che non corrispondono ai concetti di “acquisto” e “vendita”. In questi
casi, la base imponibile è il prezzo di mercato determinato a condizioni di
mercato nel momento in cui l’ITF diventa esigibile. Tali transazioni tra entità
di un gruppo possono comportare trasferimenti senza corrispettivo, mentre i
trasferimenti contro corrispettivo corrispondono alla nozione di
"acquisto" e di "vendita". Per l'acquisto/la vendita, il trasferimento,
lo scambio, la stipula dei contratti derivati e le relative modifiche
sostanziali, la base imponibile dell'ITF è l'ammontare nozionale di cui al
contratto derivato nel momento in cui è acquistato o venduto, trasferito,
scambiato, stipulato o quando l'operazione in esame viene modificata in modo sostanziale.
Questo approccio consente un’applicazione semplice e diretta dell’ITF ai
contratti derivati e assicura al contempo costi contenuti in materia
amministrativa e di adeguamento alle nuove disposizioni. Inoltre, questo
approccio rende più difficile ridurre artificialmente l’onere fiscale tramite
un’elaborazione creativa dei contratti derivati, poiché non vi è alcun
incentivo fiscale per, ad esempio, stipulare un contratto sulla sola base di
differenze di prezzi o di valori. Esso comporta inoltre la tassazione al
momento dell’acquisto/vendita, del trasferimento, dello scambio, della stipula
del contratto o della modifica sostanziale della transazione in questione,
anziché la tassazione dei flussi di cassa in momenti diversi durante il ciclo
di vita del contratto. L’aliquota utilizzata in questo caso dovrà essere
piuttosto contenuta per garantire un onere fiscale adeguato. Potrebbero essere necessarie disposizioni
speciali negli Stati membri partecipanti al fine di impedire le frodi e
l'evasione ed è proposta una regola generale contro gli abusi (cfr. anche
sezione 3.3.4). Questa regola potrebbe ad esempio essere applicata nei casi in
cui l'ammontare nozionale è artificialmente diviso: l’ammontare nozionale di
uno swap potrebbe infatti essere diviso per un coefficiente
arbitrariamente elevato per poi moltiplicare tutti i pagamenti per lo stesso
coefficiente. I flussi di cassa dello strumento rimarrebbero così invariati, ma
la base imponibile sarebbe arbitrariamente ridotta. È necessario prevedere disposizioni speciali
per stabilire la base imponibile delle transazioni in cui la base imponibile o
alcune sue componenti siano espresse in una valuta diversa da quella dello
Stato membro partecipante in cui è calcolata l'imposta. Le transazioni su derivati e le transazioni
relative ad altri strumenti finanziari sono di natura diversa. È inoltre
probabile che i mercati reagiscano in modo diverso a un’imposta sulle
transazioni finanziarie applicata a ciascuna delle due categorie. Per questi
motivi, e per assicurare una tassazione sostanzialmente uniforme, occorre
differenziare le aliquote applicate alle due categorie. Le aliquote devono anche tenere conto delle
differenze tra i metodi applicabili per la determinazione delle basi
imponibili. In generale, le aliquote d’imposta minime
proposte (oltre le quali le politiche nazionali dispongono di un margine di
manovra) sono fissate a un livello sufficientemente elevato per conseguire
l’obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo,
sufficientemente contenuto per ridurre al minimo i rischi di delocalizzazione. 3.3.4. Capo IV (Versamento dell’ITF,
obblighi correlati e prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso) La presente proposta definisce il campo di
applicazione dell’ITF in relazione alle transazioni finanziarie cui partecipa
un ente finanziario stabilito nel territorio dello Stato membro partecipante
interessato (che agisce per conto proprio o per conto di altri soggetti) o a
transazioni in cui l’ente agisce a nome di uno dei partecipanti alla
transazione. Di fatto, gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle
transazioni sui mercati finanziari e l’ITF dovrebbe concentrarsi sul settore
finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini. Di conseguenza, tali enti
dovrebbero essere debitori dell'imposta all'amministrazione fiscale degli Stati
membri partecipanti sul territorio dei quali gli enti medesimi risultano
stabiliti. Tuttavia, al fine di evitare una tassazione a cascata, quando un
ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo
quest'ultimo ente finanziario è tenuto al pagamento dell'imposta. Viene inoltre proposto di adoperarsi nella
misura del possibile affinché l'ITF venga effettivamente pagata. In base ai
termini della presente proposta dunque, nel caso in cui l'ITF dovuta per una
transazione non sia stata pagata entro la scadenza prevista, ciascuna delle
parti coinvolta nella transazione deve essere ritenuta responsabile in solido
del pagamento dell'imposta. Gli Stati membri devono avere inoltre la
possibilità di considerare altri soggetti responsabili in solido del versamento
dell’imposta, compresi i casi in cui un partecipante a una transazione abbia la
propria sede fuori dal territorio degli Stati membri partecipanti. La presente proposta stabilisce inoltre i
termini entro cui l'ITF deve essere versata sui conti designati dagli Stati
membri partecipanti. La maggior parte delle transazioni finanziarie viene
eseguita per via elettronica. In questi casi, l’ITF deve essere pagata nel
momento stesso in cui sorge l’esigibilità. In altri casi, la tassa deve essere
pagata entro un periodo che, pur essendo abbastanza lungo da consentire il
trattamento manuale del versamento, eviti vantaggi ingiustificati in termini di
flusso di cassa per l’ente finanziario interessato. A tal fine può essere
considerato adeguato un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dal
momento dell'esigibilità dell'imposta. Gli Stati membri partecipanti devono essere
tenuti ad adottare misure opportune per la registrazione, la contabilizzazione
e la rendicontazione e al rispetto di altri obblighi per garantire che l’ITF
sia applicata in modo corretto e nei tempi stabiliti ed effettivamente versata
alle autorità fiscali. A tale riguardo, si propone di conferire alla Commissione
il potere di stabilire norme più dettagliate. Ciò risulta necessario per
garantire l'applicazione di misure armonizzate che riducano i costi di
adempimento per gli operatori e consentire rapidi adeguamenti tecnici
ogniqualvolta questi risultino necessari. In tale contesto, gli Stati membri
partecipanti devono avvalersi della legislazione esistente e futura dell’UE in
materia di mercati finanziari, che tra le altre cose definisce gli obblighi di
rendicontazione e conservazione dei dati in relazione alle transazioni
finanziarie. La direttiva proposta obbligherebbe inoltre
gli Stati membri ad adottare misure volte a prevenire la frode e l'evasione. Inoltre, al fine di contrastare il rischio di
abusi che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema
comune, si propone che la direttiva stabilisca alcune disposizioni particolari
in proposito. La proposta contiene pertanto una norma generale anti-abusi,
basata su una clausola analoga inclusa nella raccomandazione della Commissione
del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva[15], nonché un provvedimento
fondato sugli stessi principi ma inteso a risolvere i problemi specifici
connessi ai certificati rappresentativi di azioni e a strumenti finanziari
simili. Al fine di evitare complicazioni nella
riscossione dell'imposta dovute a metodi di riscossione diversi, e gli inutili
costi di adempimento che ne conseguirebbero, i metodi applicati dagli Stati
membri partecipanti per la riscossione dell'ITF dovrebbero essere uniformi
nella misura necessaria a conseguire tali fini. Tali metodi uniformi
contribuirebbero inoltre a garantire l'equità di trattamento di tutti i
contribuenti. La direttiva proposta prevede pertanto di conferire alla
Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione a tal fine. Per facilitare la gestione dell'imposta, gli
Stati membri partecipanti potrebbero introdurre registri nazionali (accessibili
al pubblico) relativi agli enti soggetti all'ITF. In pratica, essi potrebbero
utilizzare la codificazione in vigore, ad esempio i codici di identificazione
delle imprese (BIC/ISO 9362) sia per gli enti finanziari che per gli enti non
finanziari, la classificazione degli strumenti finanziari (CFI/ISO 10962) per
gli strumenti finanziari e il codice identificativo del mercato (MIC/ISO 10383)
per i diversi mercati. Oltre alle discussioni sulla definizione di
metodi di riscossione uniforme nel quadro del comitato competente, la
Commissione potrebbe organizzare con cadenza regolare riunioni di esperti volte
a discutere con gli Stati membri partecipanti il funzionamento della direttiva
successivamente alla sua adozione, in particolare i metodi per assicurare il
corretto versamento dell'imposta e la verifica del pagamento nonché le
questioni relative alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso
fiscale. Il progetto di direttiva non affronta
questioni di cooperazione amministrativa, contemplate dagli strumenti esistenti
in materia di accertamento e recupero delle imposte, tra cui in particolare la
direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE[16] (applicabile dal 1° gennaio 2013)
e la direttiva 2010/24/CE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed
altre misure[17]
(applicabile dal 1° gennaio 2012). La direttiva proposta non aggiunge
nulla a questi strumenti e neppure ne riduce il campo di applicazione. Essi
continuano ad applicarsi all'insieme delle imposte di qualsiasi natura riscosse
dagli Stati membri o per conto dei medesimi[18]
e riguardano dunque l'ITF allo stesso titolo di qualsiasi altra imposta
riscossa. Questi strumenti si applicano a tutti gli Stati membri che dovrebbero
fornire assistenza entro i limiti e le condizioni ivi stabiliti. Fra gli altri
strumenti pertinenti in questo contesto figura la Convenzione multilaterale tra
l’OCSE e il Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale[19]. Nel quadro dell’approccio concettuale dell’ITF
(vasto campo di applicazione, principio di residenza in senso molto lato,
assenza di deroghe), le norme indicate in precedenza consentono di ridurre al
minimo l’evasione, l’elusione e l’abuso fiscale. 3.3.5. Capo V (Disposizioni finali) In linea con l’obiettivo di armonizzazione
della presente proposta, gli Stati membri partecipanti non devono poter
mantenere o introdurre imposte sulle transazioni finanziarie, quali definite
nella presente proposta, diverse dall’ITF oggetto della direttiva proposta o
dall’IVA. Per quanto riguarda l’IVA, di fatto resta applicabile il diritto di
opzione di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto[20].
Altre imposte, ad esempio quelle gravanti sui premi assicurativi, sono
ovviamente di natura diversa, così come le imposte di registro sulle
transazioni finanziarie, se rappresentano l’effettivo rimborso di oneri o il
corrispettivo di un servizio reso. Tali tasse e imposte non rientrano pertanto
nel campo di applicazione della presente proposta. Si propone agli Stati membri partecipanti di
comunicare alla Commissione il testo dei provvedimenti che recepiscono la
direttiva proposta nella legislazione nazionale. Dato il numero limitato di
articoli contenuti nella proposta e di obblighi che ne derivano per gli Stati
membri, non si propone di fornire documenti giustificativi al riguardo. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Le stime preliminari indicano che, in funzione
delle reazioni dei mercati, il gettito dell'imposta avrebbe potuto essere
compreso fra 30 e 35 miliardi di EUR all'anno nell'insieme degli Stati membri
partecipanti se la proposta iniziale per l'UE-27 fosse stata applicata agli 11
Stati membri interessati. Tuttavia, se si tiene conto degli effetti netti degli
adeguamenti apportati rispetto alla proposta iniziale, in particolare il fatto
che i) l'emissione di quote e azioni di OICVM e di fondi di investimento viene
ora considerata una transazione del mercato primario e che ii) le disposizioni
del principio di residenza volte a combattere la delocalizzazione, quali
definite inizialmente, sono state rafforzate e completate da elementi del
principio di emissione, le prime stime indicano che il gettito dell'imposta
potrebbe essere dell'ordine di 31 miliardi di EUR all'anno. La proposta di decisione del Consiglio
relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, presentata dalla
Commissione il 29 giugno 2011[21]
e modificata il 9 novembre 2011[22],
ha stabilito che una parte delle entrate generate dall'ITF costituisce una
risorsa propria per il bilancio dell'Unione. Ciò significa che la risorsa
basata sull'RNL proveniente dagli Stati membri partecipanti verrebbe ridotta di
conseguenza. Il Consiglio europeo del 7/8 febbraio 2013 ha
invitato gli Stati membri partecipanti a valutare se l'ITF potrebbe costituire
la base di una nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione. 2013/0045 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua una cooperazione rafforzata nel
settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, vista la decisione 2013/52/UE del Consiglio,
del 22 gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore
dell’imposta sulle transazioni finanziarie[23], vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[24], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[25],
deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) Nel 2011 la Commissione ha
preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione
aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà
di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e
congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un’imposizione equa
rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente
rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a
evitare crisi future e di generare entrate supplementari per i bilanci generali
o per finalità politiche specifiche. (2) Con decisione 2013/52/UE il
Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata tra il Belgio, la
Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Austria, il
Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito: "gli Stati membri
partecipanti") nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie
(ITF). (3) Per prevenire eventuali
distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri
partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle
transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento
del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF
negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione.
Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri
partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati,
nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione. (4) Per migliorare il
funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra
gli Stati membri partecipanti, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma
ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una
vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui
mercati organizzati che fuori borsa (over-the- counter), nonché alla
stipula di tutti i contratti derivati e alle modifiche sostanziali delle
operazioni interessate. (5) In linea di principio,
ciascun trasferimento convenuto di uno o più strumenti finanziari è connesso a
una determinata transazione che dovrebbe essere soggetta all'ITF in ragione di
tale trasferimento. Dato che uno scambio di strumenti finanziari dà luogo a due
di questi trasferimenti, è opportuno che ciascuno scambio sia considerato
all'origine di due transazioni, in modo da evitare l'elusione dell'imposta.
Tramite i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto
di rivendita, nonché con i contratti di concessione e assunzione di titoli in
prestito, uno strumento finanziario è messo a disposizione di una persona per
un periodo di tempo determinato. Si deve pertanto ritenere che tutti questi
accordi, nonché l'insieme delle modifiche sostanziali dei medesimi, diano luogo
ad una transazione finanziaria soltanto. (6) Per tutelare l'efficacia e la
trasparenza del funzionamento dei mercati finanziari o la gestione del debito
pubblico, è necessario escludere alcuni soggetti dal campo di applicazione
dell'ITF nella misura in cui essi svolgono funzioni che sono considerate non
come attività di negoziazione in quanto tali ma come attività che agevolano la
negoziazione o proteggono la gestione del debito pubblico. È tuttavia opportuno
che gli enti esclusi specificamente a motivo del loro ruolo cruciale per il
funzionamento dei mercati finanziari o la gestione del debito pubblico siano
soggetti alle norme che garantiscono il corretto pagamento dell'imposta alle
autorità fiscali e la verifica del pagamento. (7) L'istituzione dell'ITF non
deve incidere negativamente sulle possibilità di rifinanziamento degli enti
finanziari e degli Stati, né sulle politiche monetarie in generale. È dunque
opportuno che non siano soggette all'ITF le transazioni con la Banca centrale
europea, lo strumento europeo per la stabilità finanziaria, il meccanismo
europeo di stabilità, l'Unione europea nell'esercizio delle funzioni di
gestione del suo patrimonio, di sostegno alla bilancia dei pagamenti mediante
prestiti e di altre attività simili, e le banche centrali degli Stati membri. (8) Ad eccezione della stipula o
della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato
primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di
contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di
pagamento, devono essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da
non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e
non produrre ripercussioni sulle famiglie. (9) Restano pienamente
applicabili le disposizioni della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12
febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali[26]. L'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 2, della suddetta direttiva riguardano il
settore disciplinato dalla presente direttiva e vietano, fatte salve le
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva citata, qualsiasi imposta sulle transazioni ivi elencate. È pertanto
opportuno che non siano soggette all'ITF le transazioni per le quali la
direttiva 2008/7/CE vieta o potrebbe vietare l'applicazione di imposte. A
prescindere dalla misura in cui la direttiva 2008/7/CE vieta la tassazione
delle emissioni di azioni e quote di organismi di investimento collettivo,
ragioni di neutralità fiscale impongono un trattamento unico delle emissioni di
tutti questi organismi. Il riscatto di partecipazioni e quote emesse da tali
organismi non presenta tuttavia la natura di una transazione sul mercato
primario e deve essere pertanto imponibile. (10) È opportuno che le condizioni
di esigibilità dell'imposta e la base imponibile siano armonizzate al fine di
evitare distorsioni del mercato interno. (11) Il momento dell’esigibilità
non deve essere indebitamente ritardato e deve coincidere con il momento in cui
avviene la transazione finanziaria. (12) Per consentire la più agevole
determinazione possibile della base imponibile, al fine di contenere i costi
per le imprese e le amministrazioni fiscali, nel caso di transazioni
finanziarie diverse da quelle relative ai contratti derivati occorre
generalmente fare riferimento al corrispettivo fornito nel contesto della
transazione. Se non viene fornito alcun corrispettivo o se il corrispettivo
fornito è inferiore al prezzo di mercato, occorre fare riferimento a tale
prezzo di mercato come equa rappresentazione del valore della transazione. Per
le stesse ragioni di facilità di calcolo, per quanto concerne l'acquisto, la
vendita, il trasferimento, lo scambio e la stipula di contratti derivati, o la
modifica sostanziale di tali operazioni, è opportuno utilizzare l'ammontare
nozionale che figura nel contratto. (13) Ai fini della parità di
trattamento è opportuno applicare una sola aliquota d’imposta per ciascuna
categoria di transazioni, ossia la negoziazione di strumenti finanziari eccetto
i derivati e le modifiche sostanziali delle operazioni interessate, da una
parte, e l’acquisto, la vendita, il trasferimento, lo scambio e la stipula di
contratti derivati, o le modifiche sostanziali di tali operazioni, dall’altra. (14) Affinché la tassazione gravi
sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli
enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati
finanziari, è opportuno che l’imposta venga applicata a tali enti, che agiscono
a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di
altri soggetti. (15) Data l’elevata mobilità delle
transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di
elusione fiscale, è opportuno che l’ITF sia applicata in base al principio di
residenza. Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di delocalizzazione
delle transazioni, mantenendo nel contempo un riferimento unico alla nozione di
"stabilimento" per motivi di facilità di applicazione, è opportuno
che questo principio venga integrato da elementi connessi al principio di
emissione. Per le transazioni relative a taluni strumenti finanziari, è
pertanto opportuno che le persone interessate vengano considerate stabilite
nello Stato membro partecipante in cui lo strumento è stato emesso. (16) È opportuno che le aliquote
minime di imposta vengano fissate a un livello sufficientemente elevato per
poter conseguire l'obiettivo di armonizzazione di un'ITF comune. Nel contempo,
esse devono essere sufficientemente contenute per ridurre al minimo i rischi di
delocalizzazione. (17) È opportuno evitare che una
delle parti di una singola transazione sia tassata più volte. Pertanto, se un
ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo
l’altro ente finanziario deve essere debitore dell'imposta. (18) È opportuno che gli Stati
membri partecipanti siano tenuti ad adottare le misure necessarie affinché
l’ITF sia applicata in modo corretto e nei tempi stabiliti. (19) È opportuno che gli Stati
membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la
frode e l'evasione fiscale. (20) Al fine di prevenire
l'elusione fiscale e gli abusi tramite sistemi artificiali, è necessario
prevedere una norma generale antiabuso. È inoltre opportuno aggiungere una
norma specifica basata sugli stessi principi per affrontare i problemi
specifici connessi ai certificati rappresentativi di azioni e a strumenti
finanziari simili. (21) Per consentire l'adozione di
norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto
concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di
rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che
l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché
l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la
Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con
riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È
particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni
durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e
redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione
tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio. (22) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva con riguardo alla
riscossione dell'imposta negli Stati membri partecipanti, è opportuno che alla
Commissione vengano conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono
essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[27]. (23) Poiché agli operatori di
mercato occorrerà un certo tempo per adattarsi alle nuove norme, è opportuno
prevedere un intervallo adeguato tra l'adozione, da parte degli Stati membri
partecipanti, delle norme nazionali necessarie per conformarsi alla presente
direttiva e l'applicazione di tali norme. (24) Poiché l’obiettivo della
presente direttiva, ossia armonizzare le caratteristiche principali di un’ITF a
livello dell'Unione nell'ambito degli Stati membri partecipanti, non può essere
adeguatamente raggiunto da tali Stati membri e dunque, al fine di migliorare il
corretto funzionamento del mercato interno, può essere conseguito in modo più
efficace a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure ai sensi del
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato dell’Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo I
Oggetto e campo di applicazione Articolo 1
Oggetto 1. La presente direttiva attua
la cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione 2013/52/UE del Consiglio
stabilendo disposizioni relative a un'imposta armonizzata sulle transazioni
finanziarie (ITF). 2. Gli Stati membri partecipanti
riscuotono l'ITF conformemente alla presente direttiva. Articolo 2
Definizioni 3. Ai fini della presente
direttiva si intende per: (1)
"Stato membro partecipante", uno Stato
membro che, al momento in cui l'ITF diviene esigibile in applicazione della
presente direttiva, partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF
a norma della decisione 2013/52/UE o in virtù di una decisione adottata
conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del TFUE; (2)
“transazione finanziaria”: (a)
l'acquisto e la vendita di uno strumento
finanziario prima che vi sia compensazione o regolamento; (b)
il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del
diritto di disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario e
qualsiasi operazione equivalente che implica il trasferimento del rischio
associato allo strumento finanziario, nei casi in cui non si applica la lettera
a); (c)
la stipula di contratti derivati prima che vi sia
compensazione o regolamento; (d)
lo scambio di strumenti finanziari; (e)
le operazioni di vendita con patto di riacquisto o
le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di
concessione e assunzione di titoli in prestito; (3)
“strumenti finanziari”, gli strumenti finanziari
quali definiti all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[28]
e i prodotti strutturati; (4)
"contratto derivato", uno strumento
finanziario quale definito all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della
direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39
del regolamento (CE) n. 1287/2006[29]
della Commissione; (5)
“operazione di vendita con patto di riacquisto” e
“operazione di acquisto con patto di rivendita”, i contratti di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[30]; (6)
“contratto di concessione di titoli in prestito” e
“contratto di assunzione di titoli in prestito”, i contratti definiti
all’articolo 3 della direttiva 2006/49/CE; (7)
“prodotto strutturato”, i titoli negoziabili o
altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 36, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[31]
o tramite transazioni equivalenti che implicano il trasferimento di rischi
diversi dal rischio di credito; (8)
“ente finanziario”: (a)
un’impresa d’investimento quale definita
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; (b)
un mercato regolamentato quale definito
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE e ogni altra
sede o piattaforma di negoziazione organizzata; (c)
un ente creditizio quale definito all'articolo 4,
punto 1, della direttiva 2006/48/CE; (d)
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione
quale definita all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[32]; (e)
un organismo d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[33]
e una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2009/65/CE; (f)
un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale
o professionale, quali definiti all’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[34]
o un loro gestore degli investimenti; (g)
un fondo d’investimento alternativo (FIA) o un
gestore di fondi d’investimento alternativi (GEFIA) quali definiti all’articolo
4 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[35]; (h)
una società veicolo di cartolarizzazione quale
definita all’articolo 4, punto 44, della direttiva 2006/48/CE; (i)
una società veicolo quale definita all’articolo 13,
punto 26, della direttiva 2009/138/CE; (j)
ogni altra impresa, istituzione, organismo o
persona, di qualsiasi natura, che svolga una o più delle attività di seguito
elencate, quando il valore medio annuo delle sue transazioni finanziarie
rappresenta oltre il 50% del fatturato annuo netto medio globale, secondo
quanto previsto all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio[36]: i) le attività
di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE; ii) la negoziazione
di qualsiasi strumento finanziario per conto proprio o per conto o a nome di
clienti; iii) l’acquisizione
di partecipazioni in imprese; iv) la
partecipazione a strumenti finanziari o la loro emissione; v) la fornitura
di servizi legati alle attività di cui al punto iv); (9)
"controparte centrale", una controparte
centrale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio[37]; (10)
"compensazione" (netting),
l’attività definita all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[38]; (11)
"strumento finanziario di cui all'allegato I,
sezione C, della direttiva 2004/39/CE e prodotti strutturati emessi sul
territorio di uno Stato membro partecipante", uno strumento finanziario di
questo tipo emesso da un soggetto avente la propria sede sociale o, nel caso di
una persona fisica, il proprio domicilio o, se nessun domicilio può essere
determinato, la sua residenza abituale nello Stato membro considerato; (12)
“ammontare nozionale”, l’ammontare nominale o
facciale sottostante utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su un
determinato contratto derivato. 4. Si considera che ciascuna
delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà
luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera
d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica
sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad
e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di
origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica
la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di
applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta
vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta
più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate. 5. Ai fini del paragrafo 1,
punto 8, lettera j): (a)
il valore annuo medio di cui al suddetto punto è
calcolato sui tre anni civili precedenti o, nel caso di un periodo di attività
precedente più breve, sulla durata di questo periodo più breve; (b)
il valore di ciascuna transazione di cui
all'articolo 6 corrisponde all'importo imponibile ai sensi di tale articolo; (c)
il valore di ciascuna transazione di cui
all'articolo 7 corrisponde al 10% dell'importo imponibile ai sensi di tale
articolo; (d)
quando il valore annuale delle transazioni
finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 50% del
fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della
direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a
può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario. Capo II
Campo di applicazione del sistema comune di ITF Articolo 3
Campo di applicazione 1. La presente direttiva si
applica a tutte le transazioni finanziarie, a condizione che almeno una delle
parti coinvolte nella transazione sia stabilita sul territorio di uno Stato membro
partecipante e che alla transazione prenda parte un ente finanziario stabilito
sul territorio di uno Stato membro partecipante, che agisca per conto proprio o
per conto di altri soggetti oppure a nome di uno dei partecipanti alla
transazione. 2. Ad eccezione dell’articolo 10,
paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 11, paragrafi da 1 a 4, la presente direttiva
non si applica ai seguenti soggetti: a) le controparti centrali (CC)
nell’esercizio delle funzioni di CC; b) i depositari centrali di titoli (DCT) e i
depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) nell’esercizio delle
funzioni di DCT e DCIT; c) gli Stati membri, inclusi gli organismi
pubblici cui è affidata la funzione di gestire il debito pubblico,
nell’esercizio di detta funzione. 3. La non imposizione di un
soggetto ai sensi del paragrafo 2 non preclude l’imposizione della sua
controparte. 4. La presente direttiva non si
applica alle seguenti transazioni: a) le operazioni del mercato primario di cui
all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1287/2006, inclusa
l’attività di sottoscrizione e la conseguente attribuzione di strumenti
finanziari nell’ambito della loro emissione; b) le transazioni effettuate con le banche
centrali degli Stati membri; c) le transazioni effettuate con la Banca
centrale europea; d) le transazioni effettuate con lo
strumento europeo di stabilità finanziaria e con il meccanismo europeo di
stabilità, le transazioni con l’Unione europea relative all’assistenza
finanziaria concessa a norma dell’articolo 143 del TFUE e dell’articolo 122,
paragrafo 2, de TFUE, nonché transazioni con l’Unione europea e con la Comunità
europea dell'energia atomica relative alla gestione dei loro beni; e) fatto salvo il disposto delle lettere c)
e d), le transazioni effettuate con l’Unione europea, la Comunità europea
dell’energia atomica, la Banca europea per gli investimenti e gli enti
istituiti dall’Unione europea o dalla Comunità europea dell’energia atomica ai
quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea,
nei limiti e alle condizioni stabiliti dal protocollo, dagli accordi di sede e
da qualsiasi altro accordo concluso per l’attuazione del protocollo; f) le transazioni effettuate con
organizzazioni ed enti internazionali, diversi da quelli di cui alle lettere
c), d) ed e), riconosciuti dalle pubbliche autorità dello Stato ospitante, nei
limiti e alle condizioni stabiliti dalle convenzioni internazionali di
istituzione di tali enti o dagli accordi di sede; g) le transazioni effettuate nel quadro delle
operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE
del Consiglio[39].
Articolo 4
Stabilimento 6. Ai fini della presente
direttiva, un ente finanziario si considera stabilito sul territorio di uno
Stato membro partecipante se si verifica una delle seguenti condizioni: (a)
è stato autorizzato dalle autorità di detto Stato
membro ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse
nell'autorizzazione; (b)
è autorizzato o altrimenti legittimato a operare,
dall’estero, come ente finanziario per quanto riguarda il territorio di detto
Stato membro, in relazione alle transazioni incluse nell'autorizzazione o nella
legittimazione; (c)
ha la sede legale nello Stato membro in questione; (d)
il suo indirizzo permanente o, se non è possibile
accertare un indirizzo permanente, la sua residenza abituale si trovano in
quello Stato membro; (e)
ha una succursale nello Stato membro in questione,
con riguardo alle transazioni finanziarie da questa effettuate; (f)
partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri
soggetti, a una transazione finanziaria con un altro ente finanziario stabilito
nello Stato membro di cui trattasi ai sensi delle lettere a), b), c), d) o e) o
con un partecipante stabilito nel territorio di tale Stato membro che non è un
ente finanziario o agisce in detta transazione a nome di uno dei partecipanti; (g)
partecipa, agendo per conto proprio o per conto di
altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto
strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C,
della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in
questione, ad eccezione degli strumenti di cui ai punti da 4) a 10) di tale
sezione che non sono negoziati su una piattaforma regolamentata o agisce in
detta transazione a nome di uno dei partecipanti. 7. Un soggetto che non è un ente
finanziario si considera stabilito in uno Stato membro partecipante quando si
verifica una delle seguenti condizioni: a) ha la sua sede legale o, in caso di
persona fisica, il suo indirizzo permanente o, se non è possibile accertare un
indirizzo permanente, la sua residenza abituale nello Stato in questione; b) ha una succursale nello Stato membro in
questione, con riguardo alle transazioni finanziarie da questa effettuate; c) partecipa a una transazione finanziaria
concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui
all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE., emesso sul territorio
dello Stato membro in questione, ad eccezione degli strumenti di cui ai punti da
4) a 10) di tale sezione che non sono negoziati su una piattaforma
regolamentata. 8. Fatto salvo il disposto dei
paragrafi 1 e 2, un ente finanziario o un soggetto che non è un ente
finanziario non si considerano stabiliti sul territorio di uno Stato membro ai
sensi di detti paragrafi se il soggetto debitore dell’ITF dimostra che non vi è
alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio
di uno Stato membro partecipante. 9. Se si verificano più
condizioni tra quelle elencate rispettivamente nei paragrafi 1 e 2, la prima
che si verifica dall’inizio dell’elenco in ordine discendente è considerata
determinante per definire lo Stato membro partecipante di stabilimento. Capo III
Esigibilità, base imponibile e aliquote dell’ITF comune Articolo 5
Esigibilità dell’ITF 10. L’ITF diventa esigibile per
ciascuna transazione finanziaria nel momento in cui questa avviene. 11. Il successivo annullamento o
la rettifica di una transazione finanziaria non hanno alcun effetto
sull’esigibilità, fatti salvi i casi di errori. Articolo 6
Base imponibile dell’ITF in caso di transazioni finanziarie non concernenti
contratti derivati 12. In caso di transazioni
finanziarie diverse da quelle indicate all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2),
lettera c) e, per quanto concerne i contratti derivati, all’articolo 2,
paragrafo 1, punto 2), lettere a), b) e d), la base imponibile è pari a tutto
ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del
trasferimento, dalla controparte o da una parte terza. 13. Fatto salvo il paragrafo 1,
nei casi descritti in tale paragrafo la base imponibile è il prezzo di mercato
determinato nel momento in cui l’ITF diventa esigibile: a) se il corrispettivo è inferiore al prezzo
di mercato; b) nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo
1, punto 2), lettera b). 14. Ai fini del paragrafo 2, con
prezzo di mercato si intende l’intero ammontare che sarebbe stato pagato a
titolo di corrispettivo per lo strumento finanziario interessato in una
transazione a condizioni di mercato. Articolo 7
Base imponibile in caso di transazioni finanziarie relative a contratti
derivati Per le transazioni finanziarie indicate
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera c), e, per quanto concerne i
contratti derivati, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettere a), b) e d),
la base imponibile dell’ITF è pari all’ammontare nozionale indicato nel
contratto derivato al momento della transazione finanziaria. Se viene identificato più di un ammontare
nozionale, ai fini della determinazione della base imponibile viene utilizzato
l’importo più alto. Articolo 8
Disposizioni comuni sulla base imponibile Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7,
se il valore utilizzato per determinare la base imponibile è espresso, in tutto
o in parte, in una valuta diversa da quella dello Stato membro partecipante che
applica la tassazione, il tasso di cambio applicabile è l’ultimo tasso di
vendita registrato, nel momento in cui l’ITF diventa esigibile, sulla borsa
valori più rappresentativa dello Stato membro partecipante in questione o a un
tasso di cambio determinato con riferimento a tale mercato, in conformità alle
norme stabilite dallo Stato membro in esame. Articolo 9
Applicazione, struttura e livello delle aliquote 1. Gli Stati membri partecipanti
applicano le aliquote dell’ITF in vigore nel momento in cui l’imposta diventa
esigibile. 2. Le aliquote vengono fissate
da ogni Stato membro partecipante come percentuale della base imponibile. Tali aliquote non possono essere inferiori a: a) 0,1% in relazione alle transazioni
finanziarie di cui all’articolo 6; b) 0,01% in relazione alle transazioni
finanziarie di cui all’articolo 7. 3. Gli Stati membri partecipanti
applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano
nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b). Capo IV
Pagamento dell’ITF comune, obblighi collegati e prevenzione dell’evasione,
dell’elusione e dell’abuso Articolo 10
Soggetto debitore dell’ITF nei confronti delle autorità fiscali 1. Con riguardo a ciascuna
transazione finanziaria, l’ITF deve essere versata da ogni ente finanziario che
soddisfa una delle seguenti condizioni: a) partecipa alla transazione, agendo per
conto proprio o per conto di un altro soggetto; b) agisce a nome di uno dei partecipanti alla
transazione; c) la transazione è stata effettuata per suo
conto. L’ITF va versata alle autorità fiscali dello Stato
membro partecipante sul cui territorio si considera stabilita l'istituzione
finanziaria. 2. Se un ente finanziario agisce
a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo l’altro ente finanziario
è responsabile del pagamento dell’ITF. 3. Se l'imposta dovuta non è
stata versata entro il termine stabilito all'articolo 11, paragrafo 5, ciascun
partecipante a una transazione, compresi i soggetti diversi dagli enti
finanziari, è responsabile in solido del pagamento dell’imposta dovuta da un
ente finanziario con riferimento a tale transazione. 4. Gli Stati membri partecipanti
possono disporre che altri soggetti, diversi dai soggetti debitori dell’ITF
indicati ai paragrafi 1, 2 e 3, siano responsabili in solido del pagamento
dell’imposta. Articolo 11
Disposizioni concernenti i termini per il pagamento dell’ITF, gli obblighi
intesi a garantire il pagamento e la verifica del pagamento 1. Gli Stati membri partecipanti
stabiliscono gli obblighi relativi a registrazione, contabilità,
rendicontazione e di altro genere intesi ad assicurare che l’ITF dovuta sia
effettivamente pagata alle autorità fiscali. 2. In conformità dell’articolo 16,
la Commissione può adottare atti delegati per precisare le misure che gli Stati
membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1. 3. Gli Stati membri partecipanti
adottano misure per garantire che ciascun soggetto debitore dell’ITF trasmetta
alle autorità fiscali una dichiarazione contenente tutte le informazioni
necessarie per calcolare l’ITF che è diventata esigibile nel corso di un
periodo di un mese, compreso il controvalore totale delle transazioni tassate a
ciascuna aliquota.
La dichiarazione relativa all’ITF è trasmessa entro il decimo giorno del mese
successivo al mese in cui l’ITF è diventata esigibile. 4. Gli Stati membri partecipanti
provvedono affinché gli enti finanziari tengano a disposizione delle autorità
fiscali, per un periodo di almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a
tutte le transazioni finanziarie da esse eseguite a nome proprio o a nome di
altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.
Nello specificare detto obbligo essi devono tener eventualmente conto degli
obblighi che hanno già imposto agli enti finanziari alla luce del disposto
dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. 5. Gli Stati membri partecipanti
provvedono affinché l’ITF dovuta sia versata sui conti indicati dagli Stati
membri partecipanti entro i seguenti termini: a) nel momento in cui l’imposta diventa
esigibile, quando la transazione è effettuata per via elettronica; b) tre giorni lavorativi dal momento in cui
l’imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi. La Commissione può adottare atti di esecuzione che
stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18,
paragrafo 2. 6. Gli Stati membri partecipanti
provvedono affinché le autorità fiscali verifichino il corretto pagamento
dell’imposta. Articolo 12
Prevenzione delle frodi e dell’evasione Gli Stati membri partecipanti adottano misure
intese a prevenire le frodi e l'evasione fiscale. Articolo 13
Regola generale contro l’abuso 1. Una costruzione di puro
artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere
essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio
fiscale deve essere ignorata. Gli Stati membri partecipanti devono trattare
tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro “sostanza”
economica. 2. Ai fini del paragrafo 1 per
“costruzione” si intende una transazione, un regime, un'azione, un’operazione,
un accordo, una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un impegno o un evento.
Una costruzione può comprendere più misure o parti. 3. Ai fini del paragrafo 1, una
costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza
commerciale. Nel determinare se una costruzione o una serie di costruzioni sia
artificiosa, gli Stati membri partecipanti devono valutare, in particolare, se
comporta una o più delle seguenti situazioni: a) la qualificazione giuridica delle singole
misure di cui è composta la costruzione non è coerente con il fondamento
giuridico della costruzione nel suo insieme; b) la costruzione o la serie di costruzioni
è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato in quello
che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale; c) la costruzione o la serie di costruzioni
comprende elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi
reciprocamente; d) le transazioni concluse sono di natura
circolare; e) la costruzione o la serie di costruzioni
comporta un significativo vantaggio fiscale, che tuttavia non si riflette nei
rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa. 4. Per l’attuazione del
paragrafo 1, la finalità di una costruzione o di una serie di costruzioni
artificiose consiste nell'eludere l’imposizione quando, a prescindere da
eventuali intenzioni personali del contribuente, contrasta con l’obiettivo, lo
spirito e la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti
applicabili. 5. Per l’attuazione del
paragrafo 1, una data finalità deve essere considerata fondamentale nel caso
qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o
alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le
circostanze del caso. 6. Nel determinare se una
costruzione o una serie di costruzioni artificiose ha comportato un vantaggio
fiscale ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri partecipanti confrontano
l'importo dell’imposta dovuta dal contribuente, tenendo conto della o delle
costruzioni, con l’importo che lo stesso contribuente dovrebbe versare in
circostanze identiche in assenza della o delle costruzioni. Articolo 14
Abuso in caso di certificati rappresentativi di azioni e strumenti finanziari
simili 1. Fatto salvo l'articolo 13, un
certificato rappresentativo di azioni o uno strumento finanziario simile emesso
essenzialmente allo scopo di eludere l’imposta sulle transazioni per il titolo
sottostante emesso in uno Stato membro partecipante, è considerato emesso in
detto Stato membro partecipante nel caso in cui altrimenti darebbe luogo a un
vantaggio fiscale. 2. Ai fini del paragrafo 1, si
applica l'articolo 13, paragrafi 4, 5 e 6. 3. Ai fini dell’applicazione del
paragrafo 1, si valuta in quale misura le negoziazioni di certificati
rappresentativi di azioni o di strumenti finanziari simili abbiano sostituito
le negoziazioni dei titoli sottostanti. Se tale sostituzione si è verificata in
misura notevole, spetta al soggetto debitore dell’ITF dimostrare che il
certificato rappresentativo di azioni o lo strumento finanziario simile non è
stato emesso essenzialmente allo scopo di eludere l’imposta sulle transazioni
per il titolo sottostante. Capo V
Disposizioni finali Articolo 15
Altre imposte sulle transazioni finanziarie Gli Stati membri partecipanti non mantengono o
introducono imposte sulle transazioni finanziarie diverse dall’ITF oggetto
della presente direttiva o dall’imposta sul valore aggiunto prevista dalla
direttiva del Consiglio 2006/112/CE[40]. Articolo 16
Esercizio della delega 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati alle condizioni disposte nel presente
articolo. 2. La delega di poteri di cui
all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato
a decorrere dalla data di cui all'articolo 19. 3. La delega di poteri di cui
all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque
momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata
nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non
ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è
stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale
termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare
obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del
Consiglio. Articolo 17
Informazioni al Parlamento europeo Il Parlamento europeo è informato dell’adozione
degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione
sollevata agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del
Consiglio. Articolo 18
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Articolo 19
Clausola di revisione Ogni cinque anni, e per la prima volta entro
il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione
sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta. La relazione della Commissione esamina almeno
l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati
finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della
tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. Articolo 20
Attuazione 1. Gli Stati membri partecipanti
adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2013, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1°
gennaio 2014. Quando gli Stati membri partecipanti adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri partecipanti. 2. Gli Stati membri partecipanti
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 21
Entrata in vigore La presente direttiva
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Articolo 22
Destinatari Gli Stati
membri partecipanti sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB 14 05 Politica fiscale 1.3. Natura della
proposta/iniziativa La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo strategico
pluriennale della Commissione oggetto della proposta Stabilità finanziaria 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 3 Mettere a punto nuove iniziative fiscali e nuove azioni a sostegno degli obiettivi strategici dell’UE Attività ABM/ABB interessate Titolo 14 Fiscalità e dazi doganali; ABB 05 Politica fiscale 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, in considerazione del crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente in vigore. Assicurare un contributo giusto e congruo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché una tassazione uniforme del settore rispetto ad altri settori. Istituire opportune misure di disincentivazione per le transazioni che non contribuiscono all’efficienza dei mercati finanziari e integrare misure regolamentari intese a evitare crisi future. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Contribuire all’obiettivo generale di stabilità nell’UE dopo la crisi finanziaria. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Soltanto un’iniziativa dell’Unione, attuata eventualmente mediante una cooperazione rafforzata, permette di evitare la frammentazione dei mercati finanziari tra attività e Stati membri nonché di garantire l’equo trattamento degli enti finanziari dell’UE e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili L’introduzione, a livello nazionale, di un’ITF con un’ampia base di applicazione e che permetta di raggiungere i tre obiettivi suindicati senza produrre effetti importanti in materia di delocalizzazione è risultata in pratica impossibile (cfr. l’esempio della Svezia). 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Le imposte fanno parte del quadro globale di risoluzione delle crisi. La riscossione dell’ITF dovrebbe facilitare le iniziative di consolidamento dei bilanci negli Stati membri partecipanti. La Commissione ha inoltre proposto di utilizzare parte del gettito dell'ITF come futura risorsa propria. Qualora detto gettito sia destinato al finanziamento del bilancio dell'UE, gli Stati membri partecipanti dovrebbero veder ridotti i loro contributi basati sull'RNL. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria Proposta di durata illimitata 1.7. Modalità di gestione previste n.d. 2. Misure di gestione 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Gli Stati membri partecipanti devono adottare misure opportune per un’applicazione corretta e tempestiva dell’ITF, che includa misure di controllo. Il compito di definire misure opportune per garantire il pagamento dell’imposta nonché per controllare e verificare la correttezza del pagamento è affidato agli Stati membri partecipanti. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati 1. Ritardi nel recepimento della direttiva da parte degli Stati membri 2. Rischi di evasione, elusione e abuso 3. Rischi di delocalizzazione 2.2.2. Modalità di controllo previste
L’articolo 11 della direttiva menziona le disposizioni specifiche in materia di prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso: atti delegati e cooperazione amministrativa in materia fiscale. I rischi di delocalizzazione sono affrontati mediante aliquote d’imposta adeguate e un’ampia definizione della base imponibile. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e tutela in
vigore o previste. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………….] || Diss./Non diss. ([41]) || di paesi EFTA[42] || di paesi candidati[43] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO · Nuove linee di bilancio richieste Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione Numero [Rubrica…..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || [Rubrica … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….] DG: <…….> || || || Anno N[44] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || || Pagamenti || (2) || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[45] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1+1a +3 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A Pagamenti || =2+2a +3 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Pagamenti || (5) || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Pagamenti || =5+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Pagamenti || =5+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi DG: TAXUD || Risorse umane || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Altre spese amministrative || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 TOTALE DG TAXUD || || 0.294 || 0.798 || 0.798 || 0.798 || 0.798 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Mio EUR (al terzo decimale) || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Pagamenti || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
X La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
X La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come
spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Altre spese amministrative || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Esclusa la RUBRICA 5[46] del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. TOTALE || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
X La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di
seguito: || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || || || || 14 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 14 01 01 02 (nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 05 01 (ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 01 (ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[47] || || || || || 14 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 04 yy[48] || - in sede[49] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || TOTALE || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) 14 è il settore o
il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato
all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare
concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Poiché l’attuale assegnazione di personale della DG TAXUD non tiene interamente conto della questione del sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie, sarà necessaria una riassegnazione interna. I principali compiti dei funzionari assegnati saranno: precisare gli aspetti tecnici del funzionamento pratico dell’imposta, in modo da agevolare il processo di negoziazione, monitorare l’attuazione successiva, preparare interpretazioni giuridiche e documenti di lavoro, contribuire all’elaborazione degli atti delegati relativi tra l’altro alle disposizioni contro l’elusione e l’abuso fiscale, preparare le procedure di infrazione eventualmente necessarie, ecc. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La
proposta/iniziativa in quanto tale non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. Tuttavia, qualora il gettito dell’ITF dovesse essere in parte
utilizzato come risorsa propria, riducendo in tal modo le residue risorse
proprie basate sull’RNL riscosse dagli Stati membri partecipanti, ciò si
rifletterebbe sulla composizione delle fonti di entrata. [1] COM(2011) 594 definitivo. [2] Gli enti finanziari hanno ampiamente beneficiato,
direttamente o indirettamente, delle operazioni di salvataggio e di garanzia
(pre)finanziate dai contribuenti europei nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012.
Queste operazioni, insieme all'affievolirsi dell'attività economica causato
dalla diffusa incertezza sulla stabilità del sistema economico e finanziario
globale, hanno causato un deterioramento dei saldi delle finanze pubbliche in
tutta Europa superiore al 20% del PIL. Inoltre, la maggior parte dei servizi
finanziari e assicurativi è esente da IVA. [3] P7_TA(2012)0217. [4] ECO/321 – CESE 818/2012 (GU C 181 del 21.6.2012, pag. 55). [5] CDR 332/2011 (GU C 113 del 18.4.2012, pag. 7). [6] L’ITF era all’ordine del giorno del Consiglio “Affari
economici e finanziari” l’8 novembre 2011 e delle tre riunioni successive di
marzo, giugno e luglio 2012. Da dicembre 2011 a giugno 2012 sette riunioni del
gruppo di lavoro del Consiglio “Questioni fiscali – Fiscalità indiretta” sono
state dedicate a questo argomento. [7] COM(2012) 631 final/2. [8] COM(2011)
510 definitivo.
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf [9] COM(2011) 739 definitivo. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2011_0739_EN.pdf [10] GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11. [11] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm. [12] GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11. [13] Si fa riferimento alla definizione di strumenti finanziari
di cui all’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del
Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). Questa definizione riguarda
le quote di organismi d’investimento collettivo. Pertanto, costituiscono
strumenti finanziari le azioni e le quote di organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32) e di
fondi d’investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE (GU L 174 dell’1.7.2011,
pag. 1). [14] In particolare la direttiva 2004/39/CE (cfr. nota
precedente). [15] GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41. [16] GU
L 64 dell'11.3.2011, pag. 1. [17] GU
L 84 del 31.3.2010, pag. 1. [18] Fatte salve alcune eccezioni per quanto concerne la
direttiva 2011/16/UE che non si applicano in questo contesto. [19] http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41 [20] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. [21] COM(2011)
510 definitivo.
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf [22] COM(2011) 739 definitivo. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2011_0739_EN.pdf [23] GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11. [24] GU C … del …, pag.. . [25] GU C ... del ..., pag. … [26] GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11. [27] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [28] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [29] GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1. [30] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201. [31] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. [32] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [33] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [34] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10. [35] GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1. [36] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. [37] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1. [38] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45. [39] GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11. [40] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [41] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [42] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [43] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [44] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [45] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee
"BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [46] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee
"BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [47] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale
(“Intérimaire”); JED= giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en
Délégation”); AL= agente locale; END= Esperto nazionale distaccato. [48] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [49] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).