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Document 52013JC0032
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
/* JOIN/2013/032 final - 2013/0452 (NLE) */
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 32014R0042 |
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran /* JOIN/2013/032 final - 2013/0452 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio,
del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran attua
le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. (2)
Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la
Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti,
sostenuti dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano
d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una
soluzione globale a lungo termine alla questione nucleare iraniana. È stato
deciso che il processo finalizzato al raggiungimento di questa soluzione
globale sarebbe iniziato con una serie di misure concordate, adottate da
entrambe le parti per un periodo di sei mesi e rinnovabili di comune accordo. (3)
In questa prima fase, l'Iran attuerebbe una serie
di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. Dal canto suo,
l'E3/UE+3 attuerebbe una serie di misure volontarie comprendenti la sospensione
temporanea, da parte dell'UE, delle seguenti misure restrittive: –
divieto di fornire servizi di assicurazione,
riassicurazione e trasporto per il petrolio greggio iraniano; –
divieto di importare, acquistare o trasportare
prodotti petrolchimici iraniani e di fornire i servizi connessi; –
divieto di commerciare oro e metalli preziosi con
il governo dell'Iran, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell’Iran o con
persone e entità che agiscano per loro conto. (4)
Il piano d'azione congiunto prevede inoltre che
siano decuplicate le soglie delle autorizzazioni in relazione ai trasferimenti
di fondi da e verso l'Iran. (5)
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per
attuare le misure in questione. (6)
L’Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012. 2013/0452 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2010/413/PESC del
Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC [1], vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012
del Consiglio[2]
attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. (2) Il 24 novembre 2013 la Cina,
la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati
Uniti d'America (“E3/UE+3”), sostenuti dall'Alta rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo
con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il
raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine alla questione nucleare
iraniana. È stato deciso che il processo finalizzato al raggiungimento di
questa soluzione globale sarebbe iniziato con una serie di misure concordate,
adottate da entrambe le parti per un periodo di sei mesi e rinnovabili di
comune accordo. (3) In questa prima fase, l'Iran
attuerebbe una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione
congiunto. Dal canto suo, l'E3/UE+3 attuerebbe una serie di misure volontarie
comprendenti la sospensione temporanea, da parte dell'UE, delle seguenti misure
restrittive: –
divieto di fornire servizi di assicurazione,
riassicurazione e trasporto per il petrolio greggio iraniano; –
divieto di importare, acquistare o trasportare
prodotti petrolchimici iraniani e di fornire i servizi connessi; –
divieto di commerciare oro e metalli preziosi con
il governo dell'Iran, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell’Iran o con
persone e entità che agiscano per loro conto. (4) Il piano d'azione congiunto
prevede inoltre che siano decuplicate le soglie delle autorizzazioni in
relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran. (5) Poiché le misure in questione
rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede
un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne
l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli
Stati membri. (6) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così
modificato: (1)
all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3
e 4: “3. L'applicazione del divieto di cui al paragrafo
1, lettera c), è sospesa per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato
XI. 4. L'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1,
lettera d, è sospesa nella misura in cui riguarda la fornitura di assicurazione
e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto dei
prodotti elencati nell'allegato XI.” (2)
All’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. L'applicazione dei divieti di cui al paragrafo
1, lettere a), b), c) e d), è sospesa.” (3)
All’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. L'applicazione dei divieti di cui al paragrafo
1, lettere a), b) e c), è sospesa per quanto riguarda i prodotti elencati
nell'allegato XII.” (4)
È inserito il seguente articolo 28 ter: “Articolo 28 ter 1. In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le
autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono
appropriate, che determinate risorse economiche siano sbloccate o che fondi o
risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione
del ministero del Petrolio, che figura nell'elenco dell'allegato IX, dopo aver
stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'esecuzione
di contratti di importazione, acquisto o trasporto di prodotti petrolchimici
elencati nell'allegato V originari dell'Iran o importati dall'Iran. 2. Entro quattro settimane, gli Stati membri
interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione delle
autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.” (5)
L'articolo 30 è così modificato: (a)
al paragrafo 3, lettera a): i) il riferimento a “100 000 EUR” è
sostituito da “1 000 000 EUR”; ii) il riferimento a “40 000 EUR” è
sostituito da “400 000 EUR”; (b)
al paragrafo 3, lettera b): i) il riferimento a “100 000 EUR” è
sostituito da “1 000 000 EUR”; ii) il riferimento a “40 000 EUR” è
sostituito da “400 000 EUR”; (c)
al paragrafo 3, lettera c), il riferimento a “10 000
EUR” è sostituito da “100 000 EUR”. (6)
L'articolo 30 bis è così modificato: (a)
al paragrafo 1, lettera b), il riferimento a “40 000
EUR” è sostituito da “400 000 EUR”; (b)
al paragrafo 1, lettera c), il riferimento a “40 000
EUR” è sostituito da “400 000 EUR”. (7)
All’articolo 37 ter è aggiunto il seguente
paragrafo 3: “3. L'applicazione del
divieto di cui al paragrafo 1 è sospesa.” (8)
Gli allegati I e II del presente regolamento sono
aggiunti, rispettivamente, come allegati XI e XII. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39. [2] Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23
marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga
il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1). ALLEGATO
I “ALLEGATO
XI Elenco dei prodotti di cui all’articolo 11, paragrafo 3 Codice SA || Descrizione 2709 00 || Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi ALLEGATO
II “ALLEGATO
XII Elenco dei prodotti di cui all’articolo 15, paragrafo 3 Codice SA || Descrizione 7106 || Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere 7108 || Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere 7109 || Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati 7110 || Platino, greggio, semilavorato o in polvere 7111 || Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati 7112 || Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi”