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Document 52013JC0032

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

/* JOIN/2013/032 final - 2013/0452 (NLE) */

52013JC0032

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran /* JOIN/2013/032 final - 2013/0452 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, sostenuti dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine alla questione nucleare iraniana. È stato deciso che il processo finalizzato al raggiungimento di questa soluzione globale sarebbe iniziato con una serie di misure concordate, adottate da entrambe le parti per un periodo di sei mesi e rinnovabili di comune accordo.

(3) In questa prima fase, l'Iran attuerebbe una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. Dal canto suo, l'E3/UE+3 attuerebbe una serie di misure volontarie comprendenti la sospensione temporanea, da parte dell'UE, delle seguenti misure restrittive:

– divieto di fornire servizi di assicurazione, riassicurazione e trasporto per il petrolio greggio iraniano;

– divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di fornire i servizi connessi;

– divieto di commerciare oro e metalli preziosi con il governo dell'Iran, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell’Iran o con persone e entità che agiscano per loro conto.

(4) Il piano d'azione congiunto prevede inoltre che siano decuplicate le soglie delle autorizzazioni in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran.

(5) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare le misure in questione.

(6) L’Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012.

2013/0452 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC [1],

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio[2] attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2)       Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America (“E3/UE+3”), sostenuti dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine alla questione nucleare iraniana. È stato deciso che il processo finalizzato al raggiungimento di questa soluzione globale sarebbe iniziato con una serie di misure concordate, adottate da entrambe le parti per un periodo di sei mesi e rinnovabili di comune accordo.

(3)       In questa prima fase, l'Iran attuerebbe una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. Dal canto suo, l'E3/UE+3 attuerebbe una serie di misure volontarie comprendenti la sospensione temporanea, da parte dell'UE, delle seguenti misure restrittive:

– divieto di fornire servizi di assicurazione, riassicurazione e trasporto per il petrolio greggio iraniano;

– divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di fornire i servizi connessi;

– divieto di commerciare oro e metalli preziosi con il governo dell'Iran, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell’Iran o con persone e entità che agiscano per loro conto.

(4)       Il piano d'azione congiunto prevede inoltre che siano decuplicate le soglie delle autorizzazioni in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran.

(5)       Poiché le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

(1) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

“3. L'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), è sospesa per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XI.

4. L'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, lettera d, è sospesa nella misura in cui riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XI.”

(2) All’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. L'applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), è sospesa.”

(3) All’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. L'applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è sospesa per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XII.”

(4) È inserito il seguente articolo 28 ter:

“Articolo 28 ter

1. In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che determinate risorse economiche siano sbloccate o che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione del ministero del Petrolio, che figura nell'elenco dell'allegato IX, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di contratti di importazione, acquisto o trasporto di prodotti petrolchimici elencati nell'allegato V originari dell'Iran o importati dall'Iran.

2. Entro quattro settimane, gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.”

(5) L'articolo 30 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, lettera a):

i) il riferimento a “100 000 EUR” è sostituito da “1 000 000 EUR”;

ii) il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da “400 000 EUR”;

(b) al paragrafo 3, lettera b):

i) il riferimento a “100 000 EUR” è sostituito da “1 000 000 EUR”;

ii) il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da “400 000 EUR”;

(c) al paragrafo 3, lettera c), il riferimento a “10 000 EUR” è sostituito da “100 000 EUR”.

(6) L'articolo 30 bis è così modificato:

(a) al paragrafo 1, lettera b), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da “400 000 EUR”;

(b) al paragrafo 1, lettera c), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da “400 000 EUR”.

(7) All’articolo 37 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. L'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1 è sospesa.”

(8) Gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegati XI e XII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

[2]               Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

ALLEGATO I

“ALLEGATO XI

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 11, paragrafo 3

Codice SA || Descrizione

2709 00 || Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

ALLEGATO II

“ALLEGATO XII

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 15, paragrafo 3

Codice SA || Descrizione

7106 || Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108 || Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109 || Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110 || Platino, greggio, semilavorato o in polvere

7111 || Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112 || Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi”

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