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Document 52012PC0697
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL derogating temporarily from Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
/* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità /* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */
RELAZIONE Alla riunione del Consiglio
dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), del 9 novembre
2012, sono stati compiuti notevoli progressi nella realizzazione dell’obiettivo
di una regolamentazione mondiale delle emissioni dell’aviazione. La presente proposta di decisione è intesa a
rafforzare questo slancio positivo, e aumentare le possibilità di successo
dell’assemblea dell’ICAO del 2013 per quanto concerne la messa a punto di uno
strumento economico di stimolo alla riduzione delle emissioni (misura mondiale
basata sul mercato - MBM) e l’adozione di un quadro volto ad agevolare
l’applicazione ai trasporti aerei internazionali, da parte degli Stati, di
misure basate sul mercato. La decisione sospenderebbe i termini,
rinviando temporaneamente l’applicazione degli obblighi degli operatori di
aeromobili in relazione ai voli in arrivo e in partenza nell’ambito del sistema
di scambio delle quote di emissioni (ETS) dell’Unione europea. La presente
proposta dimostra il forte impegno politico dell’UE a favore dell’agevolazione
e della promozione di una conclusione positiva di tali processi in seno
all’ICAO. La decisione recante deroga temporanea alla
direttiva ETS è intesa a garantire che non si prendano provvedimenti contro gli
operatori aerei che non rispettano gli obblighi di rendicontazione e di
conformità della direttiva sorti prima del 1° gennaio 2014 per quanto riguarda
i voli in arrivo e in partenza. A tal fine è necessario che non abbiano
ricevuto, o che abbiano restituito, quote assegnate a titolo gratuito per il
2012 per tali attività a destinazione o in partenza da aeroporti esterni all’UE
e in settori strettamente collegati nell’ambito di un impegno comune a lottare
contro i cambiamenti climatici. Sono auspicabili comunicazioni, verifiche e
monitoraggi adeguati delle emissioni di tali voli, ma non saranno irrogate
sanzioni per la mancata comunicazione di tali emissioni. La direttiva continua ad applicarsi
integralmente per i voli tra aeroporti situati nell’UE e zone strettamente collegate
nell’ambito dell’impegno comune a lottare contro i cambiamenti climatici. Di
conseguenza, tutti gli operatori aerei che hanno effettuato, nel 2011 e nel
2012, attività di trasporto aereo che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva tra detti aeroporti sono tenuti a rispettare gli obblighi di
monitoraggio, comunicazione e verifica. Entro il 30 aprile 2013 tutti gli
operatori aerei che hanno effettuato questi voli nel 2012 sono tenuti a
restituire le quote o i crediti internazionali in relazione alle emissioni
generate da tali voli. La presente decisione lascia un margine per
eventuali ulteriori progressi in occasione dell’Assemblea dell’ICAO prevista in
settembre 2013. Se verranno realizzati progressi evidenti e sufficienti nel
corso di tale assemblea, la Commissione proporrà opportune ulteriori iniziative
legislative. L’articolo 25 bis della direttiva consentirebbe di
apportare modifiche alle attività di trasporto aereo cui si applicano le
prescrizioni valide dal 1° gennaio 2014. Gli operatori aerei che intendono
effettuare voli in provenienza o a destinazione di aeroporti dell’UE dovrebbero
essere consapevoli del fatto che, in assenza di tali modifiche, a partire
dal 2013 saranno responsabili delle emissioni prodotte dai voli da e per
questi aeroporti. Le assegnazioni a titolo gratuito effettuate entro febbraio
2013 per quanto riguarda le emissioni del 2013 potrebbero essere modificate
qualora fossero adottate misure in forza dell’articolo 25 bis. Gli altri obblighi per questi voli rimangono
inalterati, e la percentuale di quote vendute all’asta rimane del 15%, come
disposto dalla direttiva. Di conseguenza, per il 2012 sarà messa all’asta una
quantità ridotta di quote del settore aereo che riflette il numero
proporzionalmente inferiore del totale di quote in circolazione. Per fornire un ulteriore impulso alle
discussioni internazionali e mantenere la leadership dell’UE in questo
processo, è importante che il Parlamento europeo e il Consiglio approvino
questa proposta rapidamente, preferibilmente entro marzo 2013. La Commissione
conferma che, in attesa della conclusione del processo legislativo, gli
operatori aerei che non hanno ricevuto quote a titolo gratuito per il 2012, o
che le hanno restituite sull’apposito conto, non devono aspettarsi che la
Commissione imponga l’adozione di misure coercitive nei loro confronti da parte
degli Stati membri in relazione alle emissioni prodotte dai voli da e verso
aeroporti al di fuori dell’UE e le aree strettamente collegate. 2012/0328 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante deroga temporanea alla direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Sono stati compiuti progressi
significativi nell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile a favore
dell’adozione, in occasione dell’assemblea dell’ICAO 2013, di un quadro
volto ad agevolare l’applicazione, da parte degli Stati membri, di misure
basate sul mercato alle emissioni prodotte dai trasporti aerei internazionali e
la messa a punto di una misura basata sul mercato a livello mondiale. (2) Per facilitare questi
progressi e imprimere un ulteriore impulso, è opportuno rinviare l’applicazione
delle prescrizioni, sorte prima dell’Assemblea 2013 dell’ICAO, relative ai voli
da e per gli aeroporti situati al di fuori dell’Unione e nelle zone che hanno
stretti legami economici con l’Unione e che condividono l’impegno a lottare
contro i cambiamenti climatici[1].
Non è opportuno pertanto adottare provvedimenti nei confronti degli operatori
di aeromobili in relazione agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
all’interno della Comunità[2]
sorti prima del 1° gennaio 2014 in materia di notifica delle emissioni
verificate e per la corrispondente restituzione di quote derivanti da voli in
arrivo e in partenza da e verso questi aeroporti. Occorre che gli operatori
aerei che desiderano continuare a rispettare tali prescrizioni siano
autorizzati a farlo. (3) Per evitare distorsioni di
concorrenza, è opportuno che questa deroga si applichi unicamente agli
operatori aerei che non hanno ricevuto o che hanno restituito tutte le quote a
titolo gratuito in relazione a tali attività nel 2012. Per la stessa ragione,
tali quote non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo
dei diritti a utilizzare crediti internazionali nel quadro della direttiva
2003/87/CE. (4) Le quote che non sono
rilasciate a tali operatori o sono restituite devono essere annullate. Il
numero di quote messe all’asta sarà conforme a quanto stabilito dall’articolo 3
quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 16 della direttiva
2003/87/CE, gli Stati membri non adottano misure nei confronti di operatori di
aeromobili in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2 bis,
e dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE sorte anteriormente
al 1° gennaio 2014, in relazione all’attività da e verso aeroporti in paesi
terzi che non sono membri dell’EFTA, dipendenze e territori degli Stati membri
del SEE o paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione qualora
tali operatori aerei non abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito per
questa attività per il 2012 oppure, se hanno beneficiato di tali quote, abbiano
restituito un numero di quote corrispondente agli Stati membri ai fini della
loro cancellazione. Articolo 2 Gli Stati membri cancellano tutte le quote del
2012 per i voli da o verso gli aeroporti di cui all’articolo 1 che non sono
state rilasciate o, se rilasciate, sono state loro restituite. Articolo 3 Le quote cancellate ai sensi dell’articolo 2
non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di utilizzo
dei crediti internazionali nel quadro della direttiva 2003/87/CE. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Compresi gli Stati EFTA, i paesi che hanno firmato un
trattato di adesione con l’Unione, nonché le dipendenze e i territori di Stati
membri del SEE. [2] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.