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Document 52012PC0697

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

    /* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */

    52012PC0697

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità /* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */


    RELAZIONE

    Alla riunione del Consiglio dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), del 9 novembre 2012, sono stati compiuti notevoli progressi nella realizzazione dell’obiettivo di una regolamentazione mondiale delle emissioni dell’aviazione.

    La presente proposta di decisione è intesa a rafforzare questo slancio positivo, e aumentare le possibilità di successo dell’assemblea dell’ICAO del 2013 per quanto concerne la messa a punto di uno strumento economico di stimolo alla riduzione delle emissioni (misura mondiale basata sul mercato - MBM) e l’adozione di un quadro volto ad agevolare l’applicazione ai trasporti aerei internazionali, da parte degli Stati, di misure basate sul mercato.

    La decisione sospenderebbe i termini, rinviando temporaneamente l’applicazione degli obblighi degli operatori di aeromobili in relazione ai voli in arrivo e in partenza nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) dell’Unione europea. La presente proposta dimostra il forte impegno politico dell’UE a favore dell’agevolazione e della promozione di una conclusione positiva di tali processi in seno all’ICAO.

    La decisione recante deroga temporanea alla direttiva ETS è intesa a garantire che non si prendano provvedimenti contro gli operatori aerei che non rispettano gli obblighi di rendicontazione e di conformità della direttiva sorti prima del 1° gennaio 2014 per quanto riguarda i voli in arrivo e in partenza. A tal fine è necessario che non abbiano ricevuto, o che abbiano restituito, quote assegnate a titolo gratuito per il 2012 per tali attività a destinazione o in partenza da aeroporti esterni all’UE e in settori strettamente collegati nell’ambito di un impegno comune a lottare contro i cambiamenti climatici. Sono auspicabili comunicazioni, verifiche e monitoraggi adeguati delle emissioni di tali voli, ma non saranno irrogate sanzioni per la mancata comunicazione di tali emissioni.

    La direttiva continua ad applicarsi integralmente per i voli tra aeroporti situati nell’UE e zone strettamente collegate nell’ambito dell’impegno comune a lottare contro i cambiamenti climatici. Di conseguenza, tutti gli operatori aerei che hanno effettuato, nel 2011 e nel 2012, attività di trasporto aereo che rientrano nel campo di applicazione della direttiva tra detti aeroporti sono tenuti a rispettare gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica. Entro il 30 aprile 2013 tutti gli operatori aerei che hanno effettuato questi voli nel 2012 sono tenuti a restituire le quote o i crediti internazionali in relazione alle emissioni generate da tali voli.

    La presente decisione lascia un margine per eventuali ulteriori progressi in occasione dell’Assemblea dell’ICAO prevista in settembre 2013. Se verranno realizzati progressi evidenti e sufficienti nel corso di tale assemblea, la Commissione proporrà opportune ulteriori iniziative legislative. L’articolo 25 bis della direttiva consentirebbe di apportare modifiche alle attività di trasporto aereo cui si applicano le prescrizioni valide dal 1° gennaio 2014. Gli operatori aerei che intendono effettuare voli in provenienza o a destinazione di aeroporti dell’UE dovrebbero essere consapevoli del fatto che, in assenza di tali modifiche, a partire dal 2013 saranno responsabili delle emissioni prodotte dai voli da e per questi aeroporti. Le assegnazioni a titolo gratuito effettuate entro febbraio 2013 per quanto riguarda le emissioni del 2013 potrebbero essere modificate qualora fossero adottate misure in forza dell’articolo 25 bis.

    Gli altri obblighi per questi voli rimangono inalterati, e la percentuale di quote vendute all’asta rimane del 15%, come disposto dalla direttiva. Di conseguenza, per il 2012 sarà messa all’asta una quantità ridotta di quote del settore aereo che riflette il numero proporzionalmente inferiore del totale di quote in circolazione.

    Per fornire un ulteriore impulso alle discussioni internazionali e mantenere la leadership dell’UE in questo processo, è importante che il Parlamento europeo e il Consiglio approvino questa proposta rapidamente, preferibilmente entro marzo 2013. La Commissione conferma che, in attesa della conclusione del processo legislativo, gli operatori aerei che non hanno ricevuto quote a titolo gratuito per il 2012, o che le hanno restituite sull’apposito conto, non devono aspettarsi che la Commissione imponga l’adozione di misure coercitive nei loro confronti da parte degli Stati membri in relazione alle emissioni prodotte dai voli da e verso aeroporti al di fuori dell’UE e le aree strettamente collegate.

    2012/0328 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Sono stati compiuti progressi significativi nell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile a favore dell’adozione, in occasione dell’assemblea dell’ICAO 2013, di un quadro volto ad agevolare l’applicazione, da parte degli Stati membri, di misure basate sul mercato alle emissioni prodotte dai trasporti aerei internazionali e la messa a punto di una misura basata sul mercato a livello mondiale.

    (2)       Per facilitare questi progressi e imprimere un ulteriore impulso, è opportuno rinviare l’applicazione delle prescrizioni, sorte prima dell’Assemblea 2013 dell’ICAO, relative ai voli da e per gli aeroporti situati al di fuori dell’Unione e nelle zone che hanno stretti legami economici con l’Unione e che condividono l’impegno a lottare contro i cambiamenti climatici[1]. Non è opportuno pertanto adottare provvedimenti nei confronti degli operatori di aeromobili in relazione agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all’interno della Comunità[2] sorti prima del 1° gennaio 2014 in materia di notifica delle emissioni verificate e per la corrispondente restituzione di quote derivanti da voli in arrivo e in partenza da e verso questi aeroporti. Occorre che gli operatori aerei che desiderano continuare a rispettare tali prescrizioni siano autorizzati a farlo.

    (3)       Per evitare distorsioni di concorrenza, è opportuno che questa deroga si applichi unicamente agli operatori aerei che non hanno ricevuto o che hanno restituito tutte le quote a titolo gratuito in relazione a tali attività nel 2012. Per la stessa ragione, tali quote non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo dei diritti a utilizzare crediti internazionali nel quadro della direttiva 2003/87/CE.

    (4)       Le quote che non sono rilasciate a tali operatori o sono restituite devono essere annullate. Il numero di quote messe all’asta sarà conforme a quanto stabilito dall’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri non adottano misure nei confronti di operatori di aeromobili in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2 bis, e dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE sorte anteriormente al 1° gennaio 2014, in relazione all’attività da e verso aeroporti in paesi terzi che non sono membri dell’EFTA, dipendenze e territori degli Stati membri del SEE o paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione qualora tali operatori aerei non abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito per questa attività per il 2012 oppure, se hanno beneficiato di tali quote, abbiano restituito un numero di quote corrispondente agli Stati membri ai fini della loro cancellazione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri cancellano tutte le quote del 2012 per i voli da o verso gli aeroporti di cui all’articolo 1 che non sono state rilasciate o, se rilasciate, sono state loro restituite.

    Articolo 3

    Le quote cancellate ai sensi dell’articolo 2 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali nel quadro della direttiva 2003/87/CE.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               Compresi gli Stati EFTA, i paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione, nonché le dipendenze e i territori di Stati membri del SEE.

    [2]               GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

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