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Document 52012PC0505
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Madagascar setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
/* COM/2012/0505 final - 2012/0238 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2012/0505 final - 2012/0238 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base del
mandato conferitole dal Consiglio[1],
la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica del Madagascar
per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della
pesca tra la Comunità Europea e la Repubblica del Madagascar. In seguito a tali
negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo
protocollo copre un periodo di due anni a decorrere dalla data della firma. L'obiettivo
principale del protocollo è offrire possibilità di pesca per le tonniere dell'Unione
europea nelle acque del Madagascar, nel rispetto dei pareri scientifici e delle
altre risoluzioni della competente organizzazione regionale per la pesca, la
Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI). L'obiettivo
generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del
Madagascar al fine di consolidare il quadro di partenariato per lo sviluppo di
una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse
alieutiche nella zona di pesca del Madagascar, nell'interesse di entrambe le
Parti. In particolare, il protocollo prevede
possibilità di pesca per 96 navi secondo la seguente ripartizione: –
40 tonniere con reti a circuizione –
34 pescherecci con palangari di superficie di
stazza superiore a 100 GT –
22 pescherecci con palangari di superficie di
stazza inferiore a 100 GT. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione
propone che il Consiglio, con l'accordo del Parlamento, adotti tramite
decisione il nuovo protocollo. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO Gli Stati membri sono stati consultati prima
dell'avvio dei negoziati nell'ambito del gruppo di lavoro "Pesca" del
Consiglio e di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l'utilità
di mantenere un protocollo di pesca con il Madagascar. La Commissione si è
inoltre basata sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti
esterni indipendenti conclusasi nel novembre 2011. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente
procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione
del Consiglio che adotta l'applicazione provvisoria del protocollo stesso,
nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle
possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita
finanziaria complessiva del protocollo ammonta a 3 050 000 EUR (pari
a 1 525 000 EUR/anno). Tale importo comprende: a) 975 000
EUR/anno per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar, corrispondenti a un
quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue; e b) 550 000
EUR/anno destinati allo sviluppo della politica settoriale della pesca della
Repubblica del Madagascar. Tale sostegno settoriale risponde agli obiettivi
della politica nazionale in materia di pesca. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI 2012/0238 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo
concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, vista l'approvazione del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Il 15 novembre 2007 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla
conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica del Madagascar[3].
(2) L'Unione ha negoziato con la
Repubblica del Madagascar un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione
possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione
del Madagascar in materia di pesca. (3) Al termine dei negoziati, il
10 maggio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo. (4) Il nuovo protocollo è stato
firmato sulla base della decisione n. .../2012/UE[4] ed è applicato in via
provvisoria a decorrere dalla data della firma. (5) È opportuno concludere il
suddetto protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo
concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
del Madagascar, in vigore tra le due Parti[5]. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo
19 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere
vincolata dal medesimo[6]. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e
la Repubblica del Madagascar Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca
concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore
della pesca sono stabilite come segue per un periodo di due (2) anni. Specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato
I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad
esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae, e delle specie
seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias,
Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus. a) 40 tonniere con reti a circuizione e b) 34 pescherecci con palangari di
superficie di stazza superiore a 100 GT c) 22 pescherecci con palangari di
superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT. 2. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo. 3. A norma dell'articolo 6 dell'accordo
di partenariato nel settore della pesca e dell'articolo 7 del presente
protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
possono svolgere attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se
figurano nell'elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno
dell'Oceano Indiano (CTOI) e detengono un'autorizzazione di pesca rilasciata
alle condizioni stabilite nel presente protocollo, secondo le modalità
descritte nel relativo allegato. Articolo 2
Contropartita finanziaria — modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all'articolo
1, la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 7 dell'accordo
di partenariato nel settore della pesca è stabilita a 3 050 000 EUR
per l'intera durata del presente protocollo. 2. Tale contropartita
finanziaria totale comprende: a) un importo annuo di 975 000 EUR
per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar, corrispondente a un
quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue, e b) un importo specifico annuo di
550 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica
marittima e della pesca del Madagascar. 3. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 del presente
protocollo. 4. Durante il periodo d'applicazione
del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è
versata dall'Unione europea in ragione di 1 525 000 EUR all'anno,
corrispondenti all'importo complessivo stabilito al paragrafo 2, lettere a)
e b), del presente articolo (vale a dire rispettivamente 975 000 e
550 000 EUR). 5. Se il volume complessivo
delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell'Unione europea
nella zona di pesca del Madagascar supera le 15 000 tonnellate, l'importo
della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è di 65 euro per
tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo
versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al
paragrafo 2, lettera a), vale a dire 1 950 000 EUR. Quando i
quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del
Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo
complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è
versato l'anno successivo in conformità delle disposizioni dell'allegato. Per
evitare eventuali superamenti del quantitativo di riferimento, le Parti
instaurano un sistema di monitoraggio periodico delle catture. 6. Il pagamento è effettuato
entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente
protocollo, di cui all'articolo 15, per il primo anno e non oltre la ricorrenza
anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi. 7. La destinazione della
contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
è di competenza esclusiva del Madagascar. 8. La contropartita finanziaria
è versata o trasferita su un conto unico del Tesoro aperto presso la Banca
Centrale del Madagascar. Le coordinate del conto sono: Agence Comptable
Centrale du Trésor public presso la Banque Centrale de Madagascar
Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar — numero di conto:
213 101 000 125 TP EUR. Articolo 3
Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque del
Madagascar 1. A partire dalla data di
applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale
data, l'Unione europea e il Madagascar concordano, nell'ambito della commissione
mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della
pesca, un programma settoriale pluriennale in conformità della strategia
nazionale del Madagascar nel settore della pesca e del quadro politico della
Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti
segnatamente: a) gli orientamenti annuali e pluriennali in
base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita
finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b); b) gli obiettivi da conseguire su base
annuale e pluriennale ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Madagascar nell'ambito
della politica nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla
promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, con
particolare riguardo alle zone marine protette; c) i criteri e le procedure, tra cui
eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai
fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 2. Qualsiasi proposta di
modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle Parti
nell'ambito della commissione mista. Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile 1. Le Parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nelle acque del Madagascar, basata sul
principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali
acque. 2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione europea e
il Madagascar si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche
nella zona di pesca del Madagascar. 3. Le Parti si impegnano a
rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno
dell'Oceano Indiano (CTOI), nonché i piani di gestione da essa adottati in
materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca. Esse si
adoperano inoltre per conformarsi ai pareri del gruppo di lavoro scientifico
congiunto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo. 4. In conformità dell'articolo 4
dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate
nell'ambito della CTOI, dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, se
del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 4
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti si consultano
nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo suddetto
per adottare le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione
sostenibile delle risorse alieutiche del Madagascar. Articolo 5
Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di
cui all'articolo 1 possono essere modificate di comune accordo, a condizione
che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI e dal gruppo di
lavoro scientifico congiunto indichino che tale modifica garantisce la gestione
sostenibile di tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano. 2. In tal caso la contropartita
finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata
proporzionalmente, pro rata temporis. [Tuttavia l'importo
annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo
indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)]. 3. Le Parti si notificano
reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche
nel settore della pesca. Articolo 6
Nuove possibilità di pesca 1. Nel caso in cui i pescherecci
dell'Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall'articolo
1 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti si consultano
prima dell'eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso,
concordano le condizioni applicabili alle nuove attività di pesca nonché le
necessarie modifiche da apportare al presente protocollo e al relativo
allegato. 2. Le Parti incoraggiano la
pesca sperimentale, in particolare delle specie insufficientemente sfruttate
presenti nelle acque del Madagascar. A tal fine, su richiesta di una delle
Parti, si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e
gli altri parametri pertinenti. 3. Le Parti effettuano
operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati,
eventualmente nell'ambito di un accordo amministrativo. Per il Madagascar, il
Centre National de Recherche Océanographique (Centro nazionale per le ricerche
oceanografiche) e l'Institut Halieutique et des Sciences Marines (Istituto di
scienze marine) collaborano alla definizione dei suddetti parametri. 4. È opportuno che le
autorizzazioni per la pesca sperimentale siano accordate per un periodo massimo
di sei mesi. 5. Qualora le Parti ritengano
che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo del
Madagascar può concedere possibilità di pesca di nuove specie alla flotta dell'Unione
europea fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita
finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente
protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni
applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di
conseguenza. Articolo 7
Condizioni per l'esercizio della pesca — clausola di esclusiva Fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca, i pescherecci dell'Unione europea possono
pescare nelle acque del Madagascar soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione
di pesca valida rilasciata dal Ministero della pesca del Madagascar nell'ambito
del presente protocollo e del relativo allegato. Articolo 8
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. Fatte salve le disposizioni
dell'articolo 9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa previa
consultazione tra le Parti: a) se circostanze diverse dai fenomeni
naturali impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca
del Madagascar; b) a seguito di importanti mutamenti negli
orientamenti politici di una delle Parti che incidano sulle disposizioni
pertinenti del presente protocollo; c) se l'Unione europea constata una
violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani
stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di
cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In tal caso vengono sospese tutte
le attività dei pescherecci dell'Unione europea nelle acque del Madagascar. 2. L'Unione europea si riserva
il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della
contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),
del presente protocollo: a) quando una valutazione condotta dal
Ministero della pesca e analizzata dalla commissione mista dimostri che i
risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione; b) in caso di mancata esecuzione di tale
contropartita finanziaria. 3. Il pagamento della
contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti,
non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti
menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di
cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Articolo 9
Sospensione dell'applicazione del protocollo 1. L'applicazione del presente
protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti, previi consultazioni e
accordo tra le Parti nell'ambito della commissione prevista all'articolo 9 dell'accordo:
a) se circostanze eccezionali, diverse da
fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nella zona di pesca del
Madagascar; b) nel caso in cui l'Unione europea ometta
di effettuare i versamenti previsti all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del
presente protocollo; c) quando tra le Parti insorga una
controversia che non può essere risolta, concernente l'interpretazione e l'applicazione
del presente protocollo e del relativo allegato; d) se una delle Parti non rispetta le
disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato; e) a seguito di importanti mutamenti negli
orientamenti politici di una delle Parti che incidono sulle disposizioni
pertinenti del presente protocollo; f) se una delle Parti constata una
violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani
stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di
cui agli articoli 8 e 96 dello stesso; g) in caso di inosservanza della
Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i
diritti fondamentali nel lavoro, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo
di partenariato nel settore della pesca. 2. Ai fini della sospensione
dell'applicazione del presente protocollo, la Parte interessata notifica la
propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data a partire
dalla quale si applica la sospensione. 3. In caso di sospensione dell'applicazione,
le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione
amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, il presente
protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita
finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione
della durata della sospensione. Articolo 10
Diritto nazionale 1. Salvo disposizione contraria
del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci
dell'Unione europea nelle acque del Madagascar sono soggette alle leggi e ai
regolamenti del Madagascar. 2. Le autorità del Madagascar
informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove
norme di legge nel settore della pesca. Articolo 11
Riservatezza Le Parti provvedono affinché i dati relativi
ai pescherecci dell'Unione europea e alle loro attività di pesca nelle acque
del Madagascar siano sempre oggetto di trattamento riservato. Detti dati sono
usati esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione,
monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca da parte delle
autorità competenti. Articolo 12
Scambi elettronici di dati Il Madagascar e l'Unione europea si impegnano
ad applicare senza indugio i sistemi necessari per lo scambio elettronico di
tutte le informazioni e dei documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
Ogni scambio elettronico di dati è confermato da un avviso di ricevimento.
La versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di
vista equivalente alla versione cartacea. Le Parti si comunicano immediatamente
eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino tali scambi. In
tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo
sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le
modalità definite in allegato. Articolo 13
Durata Il presente
protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di due (2) anni a
decorrere dalla data di applicazione provvisoria stabilita all'articolo 15,
salvo denuncia notificata in conformità dell'articolo 14. Articolo 14
Denuncia 1. In caso di denuncia del
presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte
la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della
data alla quale la denuncia prende effetto. 2. L'invio della notifica di cui
al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti. Articolo 15
Applicazione provvisoria Il presente
protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, ma
non prima del 1° gennaio 2013. Articolo 16
Entrata in vigore Il presente protocollo e il relativo allegato
entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano l'espletamento delle
procedure a tal fine necessarie. ALLEGATO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO
DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA DEL
MADAGASCAR CAPO I Disposizioni
generali 1. Designazione dell'autorità
competente Ai fini del presente allegato e salvo
indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o al
Madagascar in relazione a un'autorità competente designa: –
per l'UE: la Commissione europea, se del caso per
il tramite della delegazione dell'UE in Madagascar, –
per il Madagascar: il Ministero della pesca. 2. Zona di pesca del
Madagascar Tutte le disposizioni del protocollo e del
relativo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del
Madagascar, quale indicata nelle appendici 3 e 4, fatte salve le disposizioni di
seguito riportate. Le tonniere con reti a circuizione e i
pescherecci con palangari di superficie dell'Unione europea potranno esercitare
attività di pesca nelle acque situate oltre le 20 miglia nautiche dalla linea
di base. Deve essere rispettata una zona di protezione di
3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci. Inoltre, per non compromettere lo sfruttamento
sostenibile di determinate specie demersali da parte degli operatori nazionali,
ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente
protocollo è vietato l'esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de
Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 5. 3. Designazione di un agente
locale Le navi dell'Unione che intendono ottenere un'autorizzazione
di pesca ai sensi del presente protocollo devono essere rappresentate da un
raccomandatario residente in Madagascar. 4. Conto bancario Anteriormente alla data d'applicazione
provvisoria del protocollo, il Madagascar comunica all'Unione europea i dati
concernenti il conto o i conti bancari su cui dovranno essere versati gli
importi finanziari a carico delle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi
relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori. CAPO II Autorizzazioni di pesca
del tonno 1. Condizioni per ottenere un'autorizzazione
di pesca del tonno — navi ammissibili Le autorizzazioni di pesca del tonno di cui all'articolo
6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave figuri nel registro dei
pescherecci dell'UE e nell'elenco delle navi autorizzate della CTOI e che siano
stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del
comandante o della nave stessa derivanti dalle attività di pesca effettuate in
Madagascar nell'ambito dell'accordo, nonché le disposizioni legislative in
materia di pesca del Madagascar. 2. Domanda di autorizzazione
di pesca L'Unione europea presenta al Madagascar una
domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro
dell'accordo almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di inizio
del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice
1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta
a mano in stampatello in modo leggibile. Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di
pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica
della nave interessata, la domanda è corredata di: i. prova del pagamento anticipato del
canone per il periodo di validità dell'autorizzazione; ii. nome, indirizzo e dati di contatto: ·
dell'armatore della nave; ·
dell'operatore della nave; ·
del raccomandatario locale della nave; iii. una fotografia a colori recente
della nave, presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm x 10 cm; iv. certificato di navigabilità della
nave; v. numero di immatricolazione della
nave; vi. certificato sanitario della nave
rilasciato dall'autorità competente dell'UE; vii. dati di contatto della nave (fax,
e-mail, ecc.). Ai fini del rinnovo di un'autorizzazione di
pesca ai sensi del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche
tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della
prova di pagamento del canone. 3. Pagamento anticipato del
canone L'importo del pagamento anticipato del canone è
stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano
nell'appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte nazionali
e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti
di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi. 4. Elenco provvisorio delle
navi richiedenti Al ricevimento delle domande di autorizzazione
di pesca l'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca
stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio
delle navi richiedenti. Le autorità competenti del Madagascar inviano senza
indugio l'elenco all'Unione europea, L'UE trasmette l'elenco
provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici
dell'UE, il Madagascar può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore
o al suo raccomandatario e trasmetterne copia all'UE. 5. Rilascio dell'autorizzazione
di pesca Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca
sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro 15 (quindici)
giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto il
fascicolo di domanda completo. Una copia dell'autorizzazione è immediatamente
inviata alla delegazione dell'UE. 6. Elenco delle navi
autorizzate a pescare Non appena rilasciata l'autorizzazione di pesca,
l'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca
stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco definitivo delle navi
autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar. Detto elenco è
immediatamente inviato all'UE e sostituisce l'elenco provvisorio di cui sopra. 7. Periodo di validità dell'autorizzazione
di pesca Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di
validità di un anno, dal 1º gennaio al 31 dicembre, e sono
rinnovabili. 8. Documenti di bordo Durante la permanenza nelle acque o nei porti
del Madagascar i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti
documenti: (a)
l'originale dell'autorizzazione di pesca; tuttavia,
in attesa del documento originale, per un periodo di un mese fa fede una copia
dell'elenco delle navi autorizzate a pescare quale previsto al capo II, punto
6, del presente allegato; (b)
i documenti rilasciati da un'autorità competente
dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti: — il numero di registrazione del peschereccio e il
suo certificato di immatricolazione, — il certificato di conformità previsto dalla
convenzione di Torremolinos dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); (c)
disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati
della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la
relativa capacità espressa in metri cubi; (d)
ove siano state apportate modifiche alle
caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto,
la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la
capacità delle stive, un certificato autenticato da un'autorità competente
dello Stato di bandiera del peschereccio che descriva la natura delle
modifiche; (e)
se il peschereccio è munito di serbatoi d'acqua
marina refrigerata, un documento certificato da un'autorità competente dello
Stato di bandiera della nave che indichi la capacità dei serbatoi in metri
cubi; (f)
se del caso, un diario regolarmente aggiornato
sulla gestione delle acque di zavorra (date e ore di pompaggio con posizioni e
volumi, date e ore di scarico con posizioni e volumi, trattamenti effettuati su
tali acque); (g)
l'autorizzazione a pescare fuori dalle acque
soggette alla giurisdizione dello Stato di bandiera rilasciata al peschereccio
o un estratto del registro delle navi autorizzate dalla CTOI; (h)
copia della vigente legislazione del Madagascar nel
settore della pesca. 9. Trasferimento dell'autorizzazione
di pesca L'autorizzazione è rilasciata per una nave
determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e
su richiesta dell'UE, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere
sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave
simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal
caso il computo dei canoni per le tonniere congelatrici con reti a circuizione
e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV tiene conto delle
catture complessive effettuate dai due tipi di navi nella zona del Madagascar. Il trasferimento comporta il rinvio dell'autorizzazione
di pesca da sostituire da parte dell'armatore o del suo raccomandatario in
Madagascar e la preparazione dell'autorizzazione sostitutiva da parte del
Madagascar nel più breve tempo possibile. L'autorizzazione sostitutiva è
rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo raccomandatario al
momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione
sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da
sostituire. Il Madagascar aggiorna quanto prima l'elenco
delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è comunicato quanto prima all'autorità
nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE. 10. Navi ausiliarie (1)
Le navi ausiliarie battenti bandiera dell'Unione
europea devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni
previste dalla legislazione del Madagascar. Il canone applicabile alle navi ausiliarie è di
2 500 EUR/anno. (2)
Le autorità malgasce competenti trasmettono
periodicamente l'elenco di tali autorizzazioni alla Commissione per il tramite
della delegazione dell'UE in Madagascar. CAPO III Misure tecniche Le
misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca,
relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono
definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice
2 del presente allegato. Le
navi rispettano la legislazione in materia di pesca del Madagascar e tutte le
risoluzioni della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano (CTOI). CAPO IV Dichiarazione delle
catture 1. Definizione della bordata
di pesca Ai fini del presente allegato, la durata di una
bordata di pesca di una nave dell'UE è così definita: –
il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita
dalla zona di pesca del Madagascar; o –
il periodo compreso tra un'entrata nella zona di
pesca malgascia e un trasbordo in porto e/o uno sbarco nel Madagascar. 2. Giornale di pesca Il comandante di una nave dell'UE operante nell'ambito
dell'accordo tiene un giornale di pesca della CTOI, il cui modello per ciascuna
categoria di pesca figura nelle appendici 6 e 7 del presente allegato. Il giornale di pesca dei pescherecci con
palangari deve essere conforme alla risoluzione 08/04 della CTOI e quello delle
tonniere con reti a circuizione alla risoluzione 10/03. Il comandante compila il giornale di pesca per
ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar. Il comandante annota ogni giorno nel giornale di
pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice
FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo
o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il
comandante indica altresì le catture accessorie e i rigetti. Il giornale di pesca è compilato in modo
leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei
dati registrati nel giornale di pesca. 3. Dichiarazione delle
catture Il comandante dichiara le catture effettuate
dalla nave consegnando al Madagascar i propri giornali di pesca relativi al
periodo di presenza nella zona di pesca malgascia. I giornali di pesca sono consegnati secondo le
seguenti modalità: i. in caso di passaggio in un porto
malgascio, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al
rappresentante locale del Madagascar, che ne dichiara il ricevimento per
iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori del
Madagascar; ii. in caso di uscita dalla zona di
pesca malgascia senza passare prima per un porto del Madagascar, l'originale di
ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 7 (sette) giorni
lavorativi dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 15
(quindici) giorni successivi all'uscita dalla zona di pesca del Madagascar; (a)
per posta elettronica, all'indirizzo comunicato
dall'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; (b)
oppure per fax, al numero comunicato dall'organismo
nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; (c)
oppure per lettera inviata all'organismo nazionale
incaricato del controllo delle attività di pesca. Se la nave torna nella zona di pesca del
Madagascar nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a
presentare una nuova dichiarazione delle catture. A decorrere dal 1° luglio 2013 le Parti
istituiscono un protocollo per lo scambio elettronico di tutti i dati relativi
alle catture e alle dichiarazioni sulla base di un giornale di pesca elettronico.
Le Parti devono quindi pianificare l'attuazione del protocollo e la
sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una
versione elettronica entro il 1° gennaio 2014. Il comandante invia una copia di tutti i
giornali di pesca all'UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera.
Per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante
invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca agli istituti nazionali
competenti: USTA (Unità statistica tonniera di Antsiranana)
e CCP (Centro di controllo della pesca) e a uno degli istituti scientifici seguenti: i. IRD (Institut de recherche pour le
développement); ii. IEO (Instituto Español de
Oceanografía); iii. IPIMAR (Instituto Português de
Investigação Marítima). In caso di mancato rispetto delle disposizioni
relative alla dichiarazione delle catture, il Madagascar può sospendere l'autorizzazione
di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di
cattura mancante e penalizzare l'armatore conformemente alle disposizioni
pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di
recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.
Il Madagascar informa immediatamente l'UE di ogni sanzione applicata in tale
contesto. 4. Computo finale dei canoni
per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e
ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive
dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici di cui sopra, l'UE
stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna
annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. L'UE trasmette detto computo finale al
Madagascar e all'armatore entro il 31 luglio dell'anno in corso. Il Madagascar
può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro
un termine di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di trasmissione. In
caso di disaccordo le Parti si concertano nell'ambito della commissione mista.
Se il Madagascar non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni
lavorativi, il computo finale si considera adottato. Se il computo finale è superiore al canone
forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore
versa il saldo al Madagascar al massimo entro il 30 settembre dell'anno
in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo
residuo non può essere recuperato dall'armatore. CAPO V Sbarchi e trasbordi Il trasbordo in mare è vietato. Il controllo di
tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di
pesca del Madagascar. Il comandante di una nave dell'UE che intenda
effettuare operazioni di sbarco o trasbordo deve comunicare al CCP e,
contestualmente, all'autorità portuale del Madagascar, almeno 48 ore
prima dello sbarco o del trasbordo, le seguenti informazioni: (a)
il nome del peschereccio che deve effettuare lo
sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro delle navi da
pesca della CTOI; (b)
il porto di sbarco o di trasbordo; (c)
la data e l'ora prevista per lo sbarco o il
trasbordo; (d)
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso
vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o
trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3); L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione
preventiva rilasciata dal CCP del Madagascar al comandante o al suo
raccomandatario entro 24 ore dalla suddetta notifica. L'operazione di trasbordo
deve essere effettuata in un porto del Madagascar a tal fine autorizzato. In caso di trasbordo, oltre alle informazioni di
cui alle lettere da a) a d), il comandante comunica il nome della nave
ricevente. Il comandante della nave da trasporto ricevente
informa le autorità del Madagascar (il CCP e l'autorità portuale) in merito ai
quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24
ore compila la dichiarazione di trasbordo e la trasmette al CCP e all'autorità
portuale del Madagascar. In Madagascar i porti di pesca in cui sono
autorizzate le operazioni di trasbordo sono Antsiranana per le tonniere con
reti a circuizione e Toliary, Ehoala e Toamasina per i pescherecci con
palangari. L'inosservanza di queste disposizioni comporta l'applicazione
delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Madagascar. Le navi dell'UE che effettuano sbarchi nei porti
del Madagascar si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di
trasformazione locali le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Su
richiesta delle società di pesca dell'UE, le direzioni regionali del Ministero
responsabili per la pesca forniscono un elenco e i dati di contatto delle
imprese di trasformazione locali. Le tonniere dell'UE che decidono di sbarcare le
loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata
catturata nella zona di pesca malgascia, di una riduzione di 5 EUR
sull'importo del canone indicato nell'appendice 2 per la categoria di pesca
della nave in questione. Un'ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in
caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione
malgascio. CAPO VI Controllo 1. Entrata e uscita dalla
zona di pesca Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca
malgascia di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca deve
essere notificata al Madagascar entro tre ore dall'entrata o dall'uscita. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave
comunica in particolare: i la data, l'ora e il punto di
passaggio previsti; ii. il quantitativo, espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna
specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice
FAO alfa-3; iii. il quantitativo, espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna
specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo, identificata
mediante il rispettivo codice FAO alfa-3. La notifica è effettuata di preferenza per posta
elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta
elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati dal CCP,
utilizzando il modulo riportato nell'appendice 8 dell'allegato. Il CCP ne
conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o
fax. Il CCP notifica immediatamente alle navi
interessate e all'UE eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica,
del numero di chiamata o della frequenza di invio. Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca
nella zona del Madagascar senza avere precedentemente notificato la sua
presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione
incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del
Madagascar. I rapporti di entrata/uscita devono essere
tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della
dichiarazione. I pescherecci dell'Unione europea che non
dispongono di un'autorizzazione di pesca devono formare oggetto di una
dichiarazione di transito innocente. Il contenuto di tale dichiarazione è
conforme a quanto precisato al paragrafo 1. 2. Cooperazione in materia di lotta
contro la pesca INN Al fine di rafforzare la sorveglianza delle
attività di pesca e contribuire alla lotta contro la pesca INN, i pescherecci
dell'Unione europea sono invitati a segnalare al CCP la presenza di qualsiasi
altro peschereccio nelle loro vicinanze. 3. Dichiarazione periodica
delle catture Quando opera nelle acque del Madagascar, il
comandante di una nave dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca deve
comunicare ogni tre giorni al CCP le catture effettuate nella zona di pesca
malgascia. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa il terzo giorno
successivo alla data di entrata della nave nella zona di pesca del Madagascar. Ogni tre giorni, nel trasmettere la
dichiarazione periodica delle catture, la nave provvede a comunicare in
particolare: i. la data, l'ora e la posizione al
momento della dichiarazione; ii. il quantitativo, espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna
specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni,
identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; iii. il quantitativo, espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna
specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo durante il periodo
di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; iv. il quantitativo, espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna
specie prelevata come cattura accessoria e rigettata in mare durante il periodo
di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; v. la presentazione dei prodotti; vi. per le tonniere con reti a
circuizione: — il numero di cale condotte a buon
fine con dispositivi di concentrazione dei pesci dall'ultima dichiarazione; — il numero di cale condotte a buon
fine su banchi liberi dall'ultima dichiarazione; — il numero di cale infruttuose; vii. per le tonniere con palangari: — il numero di cale dall'ultima
dichiarazione; — il numero di ami dispiegati dall'ultima
dichiarazione. La notifica è effettuata di preferenza per posta
elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta
elettronica oppure a un numero di telefono comunicati dal CCP, utilizzando il
modulo riportato nell'appendice 8 dell'allegato. Il CCP notifica immediatamente
alle navi interessate e all'UE eventuali modifiche dell'indirizzo di posta
elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio. Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca
nella zona di pesca del Madagascar senza aver trasmesso la dichiarazione
periodica di tre giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza
autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle
penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del Madagascar. Le dichiarazioni periodiche delle catture devono
essere tenute a bordo per almeno un anno dalla relativa data di trasmissione. 4. Ispezione in mare Nella zona di pesca del Madagascar, l'ispezione
in mare delle navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata
da ispettori malgasci chiaramente identificabili come incaricati del controllo
della pesca. Prima di salire a bordo gli ispettori
autorizzati comunicano alla nave dell'UE, sul canale VHF 16, la propria
intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta da ispettori di
pesca, che, prima di procedere, devono fornire prove della loro identità e
qualifica di ispettori ed esibire l'ordine di missione. Gli ispettori autorizzati restano a bordo della
nave dell'UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione.
Essi conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua
attività di pesca e il carico. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori
autorizzati redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'UE
ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è
firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE. Prima di lasciare la nave dell'UE, gli ispettori
autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. In
caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere
trasmessa anche all'UE, come previsto al capo VIII. 5. Ispezione in porto in caso
di sbarco e di trasbordo L'ispezione, in un porto malgascio, di navi dell'Unione
che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate è svolta da ispettori
del Madagascar chiaramente identificabili come incaricati del controllo della
pesca. Prima di procedere all'ispezione, gli ispettori
devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l'ordine
di missione. Gli ispettori del Madagascar restano a bordo della nave dell'UE
solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all'ispezione e
conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione
di sbarco o di trasbordo e il carico. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori
del Madagascar redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'UE
ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è
firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE. Non appena conclusa l'ispezione, gli ispettori
del Madagascar consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante
della nave dell'UE. In caso di infrazione, una copia della notifica
di infrazione deve essere trasmessa anche all'UE, come previsto al capo VIII. CAPO VII Sistema di controllo via satellite (VMS) 1. Messaggi di posizione
delle navi — sistema VMS Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di
pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel
Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua
della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del
loro Stato di bandiera. Ciascun messaggio di posizione deve includere: a. l'identificazione della nave; b. l'ultima posizione geografica della
nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri
e un intervallo di confidenza del 99%; c. la data e l'ora di registrazione
della posizione; d. la velocità e la rotta della nave. Ciascun messaggio di posizione deve essere
configurato in base al formato indicato nell'appendice 9 del presente allegato. La prima posizione registrata successivamente
all'entrata nella zona del Madagascar è identificata con il codice "ENT".
Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS",
ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del
Madagascar, che viene identificata con il codice "EXI". Il CCP dello
Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la
trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione
devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre
anni. 2. Trasmissione da parte
della nave in caso di guasto del sistema VMS Il comandante garantisce in ogni momento la
piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei
messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera. Le navi dell'UE operanti con sistemi VMS
difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar. Se già operanti nella zona di pesca malgascia,
le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano o sostituiscono detto
sistema nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro un termine di 15
giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella
zona del Madagascar. Le navi operanti nella zona del Madagascar con
un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione
mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e del
Madagascar, almeno ogni sei ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. 3. Comunicazione sicura dei
messaggi di posizione al Madagascar Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del
Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli
indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali
modifiche di detti indirizzi. La trasmissione dei messaggi di posizione fra i
CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar avviene per via elettronica
secondo un sistema di comunicazione protetto. Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato
di bandiera e l'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi
di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca
quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona. 4. Malfunzionamento del
sistema di comunicazione Il Madagascar verifica la compatibilità del
proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera
e informa immediatamente l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella
comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare
quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la
commissione mista. Il comandante è considerato responsabile di ogni
manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni
sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Madagascar. 5. Revisione della frequenza
dei messaggi di posizione Sulla base di elementi di prova che inducano a
ipotizzare un'infrazione, il Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di
bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato,
di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di
una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del
Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. Il CCP dello Stato di
bandiera invia senza indugio al Madagascar i messaggi di posizione secondo la
nuova frequenza. Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la
conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla
Commissione europea. Al termine del periodo di indagine determinato,
il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito
alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie. CAPO VIII Infrazioni Il mancato rispetto delle norme e delle
disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle
risorse biologiche o della legislazione del Madagascar in materia di pesca può
comportare l'imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il
mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave. 1. Trattamento delle
infrazioni Qualsiasi infrazione commessa nella zona di
pesca del Madagascar da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca
in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata
in un rapporto (di ispezione). In caso di ispezione a bordo, la firma del
rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di
difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione constatata. Se rifiuta di
firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i
motivi del suo rifiuto e appone l'indicazione "rifiuto di firma". Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di
pesca del Madagascar da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di
pesca, la notifica dell'infrazione di cui trattasi e delle sanzioni accessorie
imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli
armatori secondo le procedure previste dalla legislazione in materia di pesca
del Madagascar. Una copia della notifica è inviata entro 72 ore allo Stato di
bandiera della nave e all'UE. 2. Fermo di una nave Se viene accertata un'infrazione, qualsiasi nave
dell'UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria
attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto malgascio,
conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione del Madagascar. Il Madagascar notifica per via elettronica all'UE,
entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione
di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro. Prima di adottare misure nei confronti della
nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, il CCP del Madagascar organizza,
entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave,
una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e
spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di
bandiera e dell'armatore della nave partecipano a detta riunione di
informazione. 3. Sanzione dell'infrazione —
Procedura transazionale La sanzione dell'infrazione è stabilita dal
Madagascar secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore. Prima di adire le vie legali è avviata una
procedura transazionale tra le autorità del Madagascar e la nave dell'UE al
fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale
può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La
procedura transazionale deve essere conclusa entro 72 ore dalla notifica del
fermo della nave. 4. Procedura giudiziaria —
Cauzione bancaria Se la procedura transazionale di cui sopra non
dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria
competente, l'armatore della nave in infrazione deposita presso il Tesoro del
Madagascar una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Madagascar, copre
i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali
indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla
conclusione della procedura giudiziaria. Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione
bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore: a. integralmente, se non è imposta
alcuna sanzione; b. a concorrenza del saldo residuo, se
la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria. Il Madagascar comunica all'UE i risultati della
procedura giudiziaria entro 8 giorni dalla pronuncia della sentenza. 5. Rilascio della nave e dell'equipaggio La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a
lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla
procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria presso il Tesoro
del Madagascar. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a
lasciare il porto: — dopo che siano stati espletati gli obblighi
derivanti dalla procedura transazionale, oppure — dopo che la cauzione bancaria di cui sopra sia
stata depositata e accettata dal Ministero della pesca, in attesa dell'espletamento
della procedura giudiziaria. CAPO IX Imbarco di marittimi 1. Numero di marittimi da
imbarcare Gli armatori di tonniere con reti a circuizione
e pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini
dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti: — per la flotta delle tonniere con reti a
circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca
del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP; — per la flotta dei pescherecci con
palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la
campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP. Gli armatori si adoperano per imbarcare
ulteriori marittimi di origine malgascia. 2. Contratti dei marittimi La Dichiarazione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel
lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione
europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il
riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei
lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e
professionale. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui
è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli
armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti
garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale
pertinente, che comprende un'assicurazione in caso di decesso, malattia e
infortuni. 3. Salario dei marittimi Il salario dei marittimi ACP è a carico degli
armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro
rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti.
Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere
inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e,
in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL. 4. Obblighi dei marittimi I marittimi assunti dalle navi dell'Unione
europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente
a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e
all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo
di imbarcarlo. CAPO X Osservatori 1. Osservazione delle
attività di pesca Le Parti riconoscono l'importanza di rispettare
gli obblighi derivanti dalle risoluzioni della CTOI per quanto riguarda il
programma di osservatori scientifici. Per garantire la conformità agli obblighi
suddetti, agli osservatori si applicano le disposizioni di seguito indicate,
tranne nel caso di limitazioni spaziali dovute a motivi di sicurezza. Le navi autorizzate ad operare nelle acque del
Madagascar nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
imbarcano gli osservatori designati dalle autorità malgasce per garantire il
rispetto degli obblighi suddetti secondo le modalità precisate di seguito. Su richiesta delle autorità del Madagascar, i
pescherecci dell'Unione europea imbarcano un osservatore; l'obiettivo del
programma di osservazione è di garantire una copertura del 10% delle navi
autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore
a 100 GT. 2. Navi e osservatori
designati Le autorità del Madagascar adottano l'elenco
delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto
aggiornato ed è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato. Le autorità del Madagascar comunicano agli
armatori interessati il nome dell'osservatore designato per l'imbarco sulle
loro navi con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l'imbarco
dell'osservatore. La presenza dell'osservatore a bordo della nave
non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni. 3. Retribuzione dell'osservatore Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore
al di fuori del Madagascar sono a carico dell'armatore. La retribuzione dell'osservatore
e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Madagascar. Per ogni nave che imbarca un osservatore viene
chiesto all'armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco.
Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP. 4. Condizioni di imbarco Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in
particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore
o dal suo raccomandatario e dal Madagascar. All'osservatore è riservato lo stesso
trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto
della struttura tecnica della nave. Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a
carico dell'armatore. Il comandante prende tutti i provvedimenti di
sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua
persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni
necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Esso ha accesso ai mezzi di
comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle
attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro
di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave
direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni. 5. Imbarco
e sbarco dell'osservatore L'osservatore è imbarcato
in un porto scelto dall'armatore. L'armatore o il suo rappresentante comunica al
Madagascar, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell'imbarco,
la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un
paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco
sono a carico dell'armatore. Se l'osservatore non si presenta nelle 12 ore
che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è
automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di
avviare le operazioni di pesca. Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto
del Madagascar, l'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell'osservatore
durante l'attesa del volo di rimpatrio. Se la nave non si presenta al momento e nel
porto precedentemente concordati per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore è
tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto
(vitto e alloggio). Se la nave non si presenta senza averne
preventivamente informato il CCP, il Madagascar può sospendere l'autorizzazione
di pesca della nave in questione. 6. Obblighi dell'osservatore Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore: a. prende tutte le disposizioni opportune
per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; b. rispetta i beni e le attrezzature
presenti a bordo; c. rispetta la riservatezza dei
documenti appartenenti alla nave. Durante l'attività delle navi nella zona di
pesca del Madagascar, l'osservatore comunica almeno una volta alla settimana
via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare
riguardo al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenute
a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall'autorità
competente. 7. Rapporto dell'osservatore Prima di lasciare la nave, l'osservatore
presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante
della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è
firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del
rapporto dell'osservatore. L'osservatore trasmette il suo rapporto al
Madagascar, che ne trasmette copia all'UE entro 15 giorni lavorativi
dallo sbarco dell'osservatore. ELENCO DELLE APPENDICI: Appendice 1 —
Modulo di domanda di licenza Appendice 2 —
Scheda tecnica Appendice 3 —
Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca (ZP) del Madagascar Appendice 4 —
Carta della zona di pesca (ZP) del Madagascar Appendice 5 —
Coordinate geografiche e carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con
palangari di superficie Appendice 6 —
Giornale di pesca — Scheda di dichiarazione delle catture per le tonniere con
reti a circuizione Appendice 7 —
Giornale di pesca — Scheda di dichiarazione delle catture per i pescherecci con
palangari Appendice 8 —
Modulo per i rapporti di entrata e uscita dalla zona di pesca Appendice 9 —
Formato del messaggio di posizione VMS Appendice 1 — Modulo di domanda di licenza MINISTERO DELLA PESCA DEL MADAGASCAR DOMANDA
DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE 1. Nome dell'armatore:................................................................................................................................................ 2. Indirizzo dell'armatore:........................................................................................................................................... 3. Nome del rappresentante o dell'agente:.............................................................................................................. 4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente
locale dell'armatore:....................................................................... ……………………………………………………………………………………….. 5. Nome del comandante:.......................................................................................................................................... 6. Nome della nave:.................................................................................................................................................... 7. Numero di immatricolazione:................................................................................................................................. 8. Numero di
fax:………………………………………………………………... 9. Indirizzo di posta elettronica:
……………………………………………………….. 10. Indicativo di chiamata: ………………………………………………………………………….. 11. Data e luogo di costruzione:................................................................................................................................. 12. Stato di bandiera:.................................................................................................................................................... 13. Porto di immatricolazione:..................................................................................................................................... 14. Porto di armamento:............................................................................................................................................... 15. Lunghezza fuori tutto:............................................................................................................................................ 16. Larghezza fuori tutto:............................................................................................................................................. 17. Stazza lorda (UMS):................................................................................................................................................ 18. Capacità della stiva:............................................................................................................................................... 19. Capacità di refrigerazione e di
congelazione:..................................................................................................... 20. Tipo e potenza del motore:.................................................................................................................................... 21. Attrezzi da pesca:................................................................................................................................................... 22. Numero di marittimi:............................................................................................................................................... 23. Sistema di comunicazione:.................................................................................................................................... 24. Indicativo di chiamata:........................................................................................................................................... 25. Segnaletica utilizzata:............................................................................................................................................. 26. Operazioni di pesca praticate:............................................................................................................................... 27. Luogo di sbarco:..................................................................................................................................................... 28. Zone di pesca:......................................................................................................................................................... 29. Specie bersaglio:..................................................................................................................................................... 30. Periodo di validità:.................................................................................................................................................. 31. Condizioni particolari:............................................................................................................................................ Parere della Direzione generale della
pesca e dell'acquacoltura:..................................................................................... Osservazioni del Ministero della
pesca:............................................................................................................................. Appendice 2 — SCHEDA TECNICA Zona di pesca — Al di là delle 20 miglia nautiche dalla linea di base — Zona indicata nelle appendici 3 e 4. — Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci. — Ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente protocollo è vietato l'esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 5. Attrezzo autorizzato: · Sciabica · Palangaro di superficie Catture accessorie: · Rispetto delle raccomandazioni della CTOI Canone a carico degli armatori/equivalente catture: Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata || 35 EUR/tonnellata Anticipi annuali a carico degli armatori || · 4 900 EUR per 140 tonnellate per tonniera con reti a circuizione · 3 675 EUR per 105 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT · 1 750 EUR per 50 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT Numero di navi autorizzate a pescare || 40 unità con reti a circuizione 34 unità con palangari di superficie > 100 GT 22 unità con palangari di superficie </= 100 GT Altro · Canone per nave ausiliaria: 2 500 EUR per unità · Marittimi: — per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP; — per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP. — Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di origine malgascia. · Osservatori: — Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell'Unione europea imbarcano un osservatore; l'obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10% delle navi autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore a 100 GT. — Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all'armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP. Appendice 3 — Coordinate (latitudini e
longitudini) della zona di pesca (ZP) del Madagascar DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI DIVIETO
(in gradi minuti) Punto || Latitudine || Longitudine 1 || 12°18.44S || 47°35.63 2 || 11°56.64S || 47°51.38E 3 || 11°53S || 48°00E 4 || 12°18S || 48°14E 5 || 12°30S || 48°05E 6 || 12°32S || 47°58E 7 || 12°56S || 47°47E 8 || 13°01S || 47°31E 9 || 12°53S || 47°26E Appendice 5 — Coordinate geografiche e
carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con palangari di superficie Punto || Latitudine || Longitudine 1 || 12°18.44S || 47°35.63 2 || 11°56.64S || 47°51.38E 3 || 11°53S || 48°00E 4 || 12°18S || 48°14E 5 || 12°30S || 48°05E 6 || 12°32S || 47°58E 7 || 12°56S || 47°47E 8 || 13°01S || 47°31E 9 || 12°53S || 47°26E Appendice 6 — Giornale di pesca — Scheda di dichiarazione
delle catture per le tonniere con reti a circuizione Statement of catch
form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N° DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT || || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || || || || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || || Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || SIGNATURE DATE Appendice 7 — Giornale di pesca — Scheda di dichiarazione
delle catture per i pescherecci con palangari Appendice 8 — Modulo per i rapporti di
entrata e uscita dalla zona di pesca FORMATO
DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI 1. FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (3 ORE
PRIMA DELL'ENTRATA) DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR CODICE DELL'AZIONE: ENTRATA NOME DELLA NAVE: INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: STATO DI BANDIERA: TIPO DI NAVE: NUMERO DI LICENZA: POSIZIONE ALL'ENTRATA: DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA: QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): — YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus
albacares) in KG: — SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) in KG: — BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus
obesus) in KG: — ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus
alalunga) in KG: — ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: 2. FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (3 ORE
PRIMA DELL'USCITA) DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR CODICE DELL'AZIONE: USCITA NOME DELLA NAVE: INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: STATO DI BANDIERA: TIPO DI NAVE: NUMERO DI LICENZA: POSIZIONE ALL'USCITA: DATA E ORA (UTC) DI USCITA: QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): — YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus
albacares) in KG: — SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) in KG: — BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus
obesus) in KG: — ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus
alalunga) in KG: — ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: 3. FORMATO DEL RAPPORTO SETTIMANALE SULLE
CATTURE (OGNI TRE GIORNI QUANDO LA NAVE OPERA NELLE ACQUE DEL MADAGASCAR) DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR CODICE DELL'AZIONE: ATTIVITÀ NOME DELLA NAVE: INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: STATO DI BANDIERA: TIPO DI NAVE: NUMERO DI LICENZA: QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): — YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus
albacares) in KG: — SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) in KG: — BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus
obesus) in KG: — ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus
alalunga) in KG: — ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: — NUMERO DI CALE EFFETTUATE DALL'ULTIMO
RAPPORTO: Tutti i rapporti sono trasmessi all'autorità
competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti: Fax: +261 20 22 490 14 E-mail: csp-mprh@blueline.mg Centre de Surveillance des Pêches de
Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo Appendice 9 — Formato del messaggio di
posizione VMS COMUNICAZIONE
DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR
RAPPORTO DI POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio/ facoltativo || Contenuto Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese Stato di bandiera || FS || F || Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio "POS" Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave Numero di riferimento interno della parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360° Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione Serie di caratteri: ISO 8859.1 La trasmissione dei dati è strutturata come segue: –
una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano
l'inizio della trasmissione; –
un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal
dato. I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio
e la fine della registrazione. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di controllo e di comunicazione 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo concordato
tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel
settore della pesca in vigore tra le due Parti. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[7] 11.
— Affari marittimi e pesca 11.03
— Pesca internazionale e diritto del mare 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un'azione preparatoria[8]
X La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono
all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca della
flotta dell'Unione europea, anche d'altura, e di sviluppare relazioni con i
paesi terzi interessati volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle
risorse ittiche al di fuori delle acque dell'Unione. Gli
accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la
coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli
impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle
risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale e
migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario). 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1 Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di
fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura
e proteggere gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori
tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza
con altre politiche europee. Attività ABM/ABB
interessate Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e
diritto del mare, accordi internazionali in materia di pesca (linea di bilancio
11.0301). 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le
navi europee nella zona di pesca del Madagascar. Il
protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle
risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione
dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Tasso
di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca
utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo). Raccolta
e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo. Contributo
all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione
del mercato unionale (a livello aggregato con altri APP). Numero
di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
protocollo relativo al periodo 2007-2012 giunge a scadenza il 31 dicembre 2012.
È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a
decorrere dalla data della sua firma. Parallelamente alla presente procedura è
stata avviata una procedura relativa all'adozione, da parte del Consiglio, di
una decisione recante applicazione provvisoria del nuovo protocollo. Il
nuovo protocollo consentirà di gestire l'attività di pesca della flotta europea
e permetterà in particolare agli armatori di continuare a ottenere
autorizzazioni di pesca nelle zone di pesca del Madagascar. Il nuovo protocollo
rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e il Madagascar al fine
di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Prevede inoltre il monitoraggio delle navi
attraverso il sistema VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati
relativi alle catture, nonché clausole specifiche per l'imbarco di marittimi e
di osservatori. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea Nel
caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'UE indurrebbe gli operatori
a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca
sostenibile. L'Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, il
Madagascar continuerà a cooperare efficacemente con l'Unione per una pesca
sostenibile. I
fondi messi a disposizione dal protocollo permetteranno inoltre al Madagascar
di proseguire lo sforzo di pianificazione strategica per l'attuazione delle sue
politiche nel settore della pesca. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili La valutazione ex post
del protocollo precedente ne raccomanda il rinnovo per le ragioni di seguito
illustrate. — L'accordo consente di
accedere a una risorsa che non è sfruttata dal settore alieutico nazionale e
garantisce il funzionamento dell'industria nazionale di trasformazione del
tonno, che svolge, direttamente e indirettamente, un importante ruolo socio-economico
per l'intera regione settentrionale del Madagascar. — Esso consente inoltre
alle autorità del Madagascar di assicurare le funzioni che ad esse competono in
materia di monitoraggio e sorveglianza e di controllo della salubrità dei
prodotti, a vantaggio dell'intero settore alieutico e acquicolo nazionale. — L'accordo ha un
impatto diretto sulle attività economiche svolte in Madagascar da tutti gli
operatori della filiera, ai quali offre la possibilità di sfruttare le risorse
esistenti in un contesto di gestione controllato; esso consente di garantire il
controllo della salubrità dei prodotti, a prescindere dalla loro destinazione,
e permette alle imprese esportatrici di approvvigionare i mercati, e
segnatamente il mercato dell'Unione europea. — L'accordo di pesca va
al di là della finalità iniziale di consentire l'accesso a una risorsa in
condizioni tecniche e finanziarie equilibrate e svolge un ruolo determinante
per la conservazione del settore nazionale della pesca e dell'acquacoltura e
delle migliaia di posti di lavoro che ne derivano. — L'attività di pesca
sviluppata nell'ambito dell'accordo non interferisce con l'attività degli
operatori nazionali, ad eccezione della pesca con palangari che dovrà adattarsi
allo sviluppo di una flotta malgascia. — L'accordo è
finanziariamente equilibrato per quanto riguarda i quantitativi di riferimento
e l'ammontare dei canoni. Il partenariato settoriale da esso istituito è indice
del rapporto di fiducia esistente tra le parti. — L'accordo contribuisce
inoltre a rafforzare l'azione dell'UE, segnatamente nella lotta alla pesca INN.
Esso offre un quadro per lo sviluppo di un dialogo settoriale bilaterale che
integra efficacemente i quadri di dialogo bilaterale e multilaterale esistenti
nella regione. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti I
fondi versati nell'ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci
degli Stati terzi partner. Tuttavia la destinazione di una parte di questi
fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del
paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la
sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre
fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la
realizzazione di progetti e/o di programmi a livello nazionale nel settore
della pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a partire dalla
data della firma del protocollo e per una durata di 2 anni –
X Incidenza finanziaria dal 2013 al 2014. ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
seguita da un funzionamento a ritmo regolare. 1.7. Modalità di gestione previste[9] X Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi istituiti dalle Comunità[10]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio
pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto
di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
controllo e di comunicazione Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la
pesca residente a Maurizio e con la delegazione dell'Unione europea in
Madagascar) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo,
in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da
parte degli operatori e dei dati relativi alle catture. L'APP
prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso
della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull'attuazione
dell'accordo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed
eventualmente alla contropartita finanziaria. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L'adozione
di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in
particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della
politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). 2.2.2. Modalità di controllo previste
Si
intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione
della politica settoriale. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata
al paragrafo 2.1 rientra tra le modalità di controllo. Il
protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a
particolari condizioni e in circostanze determinate. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. La
Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico permanente e una
concertazione al fine di migliorare la gestione dell'accordo e rafforzare il
contributo dell'Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni
caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APP sono
soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente
applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare
tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita
finanziaria. Per il protocollo in esame, l'articolo 2, paragrafo 6, stabilisce
che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto
del Tesoro pubblico aperto presso un istituto finanziario designato dalle
autorità del Madagascar. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…..........................................] || SD/SND ([11]) || di paesi EFTA[12] || di paesi candidati[13] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca || SD || NO || NO || NO || NO 2 || 11.010404 Accordi internazionali in materia di pesca — Spese di gestione amministrativa || SND || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (non applicabile) 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali DG: MARE || || || Anno N[14] 2013 || Anno N+1 2014 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || Numero della linea di bilancio: 11.0301 || Impegni || (1) || 1,525 || 1,525 || 3,050 Pagamenti || (2) || 1,525 || 1,525 || 3,050 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[15] || || || Numero della linea di bilancio: 11.010404 || || (3) || 0,031 || 0,071 || 0,102 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+3 || 1,556 || 1,596 || 3,152 Pagamenti || =2+3 || 1,556 || 1,596 || 3,152 TOTALE degli stanziamenti operativi[16] || Impegni || (4) || 1,525 || 1,525 || 3,050 Pagamenti || (5) || 1,525 || 1,525 || 3,050 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,031 || 0,071 || 0,102 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1,556 || 1,596 || 3,152 Pagamenti || =5+ 6 || 1,556 || 1,596 || 3,152 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || Anno N 2013 || Anno N+1 2014 || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 0,082 || 0,082 || 0,164 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,020 TOTALE DG MARE || || 0,092 || 0,092 || 0,184 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,092 || 0,092 || 0,184 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[17] 2013 || Anno N+1 2014 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,648 || 1,688 || 3,336 Pagamenti || 1,648 || 1,688 || 3,336 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi – ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione
di stanziamenti operativi –
X La proposta/iniziativa
comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N 2013 || Anno N+1 2014 || TOTALE || RISULTATI || || Tipo di risultato[18] || Costo medio || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale || Costo totale || || OBIETTIVO SPECIFICO 1[19] || || || || || || || || || || || || || || || Licenze tonniere || Quantitativi || 65 EUR/t || 15000 || 0,975 || 15000 || 0,975 || 30000 || 1,950 || Sostegno settoriale || || 0,550 || 1 || 0,550 || 1 || 0,550 || 2 || 1,100 || COSTO TOTALE || || 1,525 || || 1,525 || || 3,050 || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[20] 2013 || Anno N+1 2014 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || Risorse umane || 0,082 || 0,082 || 0,164 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,020 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,092 || 0,092 || 0,184 Esclusa la RUBRICA 5[21] del quadro finanziario pluriennale || || || Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,062 Altre spese di natura amministrativa || 0,000 || 0,040 || 0,040 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,031 || 0,071 || 0,102 TOTALE || 0,123 || 0,163 || 0,286 3.2.3.2. 3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Stime da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N 2013 || Anno N+1 2014 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,65 || 0,65 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[22] || || XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL, END nelle delegazioni) || || XX 01 04 yy[23] 11010104 || — in sede[24] || || — nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || || 10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta) || || 11010404 (AC, responsabile incaricato di seguire l'esecuzione dell'aiuto settoriale) || || TOTALE || 0,90 || 0,90 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell'APP e dell'approvazione dell'esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell'APP in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze Personale esterno || Monitoraggio dell'esecuzione dell'aiuto settoriale — AC in delegazione (Maurizio): stimato globalmente a 0,3 persone/anno 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con la
programmazione finanziaria in vigore. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento
da parte di terzi. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. [1] Adottato il 24 aprile 2012 dal Consiglio "Affari
generali". [2] GU C [...] del [...], pag. […]. [3] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1. [4] GU C… [5] Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU…
assieme alla decisione relativa alla firma. [6] La data di entrata in vigore del protocollo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato
generale del Consiglio. [7] ABM: Activity Based Management — ABB: Activity
Based Budgeting. [8] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a)
o b), del regolamento finanziario. [9] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito Budgweb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [10] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [11] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [12] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [13] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [14] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [15] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. Nel caso specifico del presente protocollo
un importo annuo di 0,031 Mio EUR (per il 2013 e il 2014) è destinato a coprire
i costi di un agente contrattuale e di un agente locale in delegazione ed un
importo stimato a 0,040 Mio EUR è destinato a coprire i costi delle valutazioni
ex post ed ex ante nel 2014. [16] La contropartita finanziaria comprende: a) 975 000
EUR per i diritti di accesso alla zona di pesca malgascia e b) 550 000 EUR
corrispondenti al sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca
nella Repubblica del Madagascar. [17] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [18] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di
km di strade costruite...). [19] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici…". [20] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [21] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [22] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = intérimaires; JED = giovane esperto in
delegazione (Jeune Expert en Délégation). [23] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [24] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).