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Document 52012PC0403

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52012PC0403

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) /* */


RELAZIONE

1.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

2.           La Commissione ha avviato la codificazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[2]. Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati[3].

3.           Nel frattempo il trattato di Lisbona è entrato in vigore. L’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. L'articolo 291 del TFUE consente al legislatore di conferire competenze di esecuzione alla Commissione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Gli atti giuridici adottati in conformità di detti articoli dalla Commissione sono rispettivamente, secondo la terminologia utilizzata dal TFUE, “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3) e “atti di esecuzione” (articolo 291, paragrafo 4).

4.           Il regolamento (CE) n. 338/97 contiene disposizioni per cui tale delega di potere o conferimento di competenze di esecuzione sarebbe opportuna. È pertanto opportuno convertire la codificazione del regolamento (CE) n. 338/97 in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie.

5.           La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 338/97 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento rifuso.

ê 338/97 (adattato)

2012/0196 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo Ö 192, paragrafo 1 Õ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Comitato delle Regioni[5],

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria[6],

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)       Il regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[7], ha subito diverse e sostanziali modificazioni[8]. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

ê 338/97 considerando 1 (adattato)

ð nuovo

(2)       L’obiettivo Ö del presente regolamento Õ è quello di Ö assicurare la protezione delle Õ specie di flora e di fauna Ö selvatiche che sono Õ ð o che rischiano di essere ï Öminacciate dal Õ commercio.

ê 338/97 considerando 3

(3)       Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento.

ê 338/97 considerando 4

(4)       È necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento.

ê 338/97 considerando 5 (adattato)

(5)       L’applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione Ö nell'Unione Õ, all'esportazione o alla riesportazione Ö dall'Unione Õ di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento. È necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso Ö l'Unione Õ.

ê 338/97 considerando 6 (adattato)

(6)       Spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari Ö nell'Unione Õ, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica.

ê 338/97 considerando 7

(7)       È necessario prevedere una procedura di consultazione nel quadro delle disposizioni in materia di riesportazione, al fine di limitare il rischio di infrazioni.

ê 338/97 considerando 8 (adattato)

(8)       Per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie Ö nell'Unione Õ e all'esportazione dalla stessa. Tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento Ö nell'Unione Õ.

ê 338/97 considerando 9

(9)       È altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati.

ê 338/97 considerando 10 (adattato)

(10)     Per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare Ö nell'Unione Õ il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione. È necessario che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, siano disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione.

ê 338/97 considerando 11 (adattato)

(11)     Occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno Ö dell'Unione Õ.

ê 338/97 considerando 12 (adattato)

(12)     Per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione Ö nell'Unione Õ degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) [n. 2913/92] del Consiglio, [del 12 ottobre 1992], che istituisce un codice doganale comunitario[9], ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione Ö dall'Unione Õ. Occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura.

ê 338/97 considerando 13

(13)     L’applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri.

ê 338/97 considerando 14

(14)     L’informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza.

ê 338/97 considerando 15

(15)     Per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione. Ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.

ê 338/97/CE considerando 16

(16)     La sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie. Rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme.

ê 338/97 considerando 17

(17)     Per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità.

ê 338/97 considerando 19

(18)     La molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato e agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni.

ê 398/2009 considerando 4 (adattato)

ð nuovo

(19)     ð Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla ï Commissione ð il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ï dovrebbe avere il potere di adottare talune misure di controllo del commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche, di adottare talune modifiche degli allegati del Ö presente Õ regolamento e di adottare ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (in prosieguo “la Convenzione”), decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ð È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. ï

ò nuovo

(20)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[10],

ê 338/97

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

ê 338/97 (adattato)

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite Ö agli Õ articoli Ö da 2 a 22 e agli allegati da A a D conformemente all'allegato I, in prosieguo “allegato A”, “allegato B”, “allegato C” e “llegato D”Õ.

ê 338/97 (adattato)

ð nuovo

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definita all'articolo 2, lettera b).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)           «comitato», il comitato Ö di cui allÕ 'articolo 21, paragrafo 1;

b)           «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c)           «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d)           «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione Ö nell'Unione Õ di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D ð sul formulario di cui all'articolo 19, paragrafo 2 ï del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

e)           «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare Ö nell'Unione Õ direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f)            «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g)           «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h)           «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

i)            «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

j)            «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

k)           «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione Ö nell'Unione Õ; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

l)            «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m)          «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n)           «riesportazione Ö dall'Unione Õ», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

o)           «reintroduzione Ö nell'Unione Õ», l'introduzione nel territorio Ö dell'Unione Õ di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p)           «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q)           «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 2, o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r)            «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;

s)            «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t)            «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

              Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u)           «commercio», l'introduzione Ö nell'Unione Õ, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dall'Unione, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno Ö dell'Unione Õ e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

v)           «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno Ö dell'Unione Õ passando attraverso il territorio Ö dell'Unione Õ stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

w)          «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, prima del 3 marzo 1947 e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

x)           «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e, qualora disposizioni Ö dell'Unione Õ lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni, l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. L'allegato A comprende:

a)           le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b)           qualsiasi specie che:

i)       sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione Ö nell'Unione Õ o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

         oppure

ii)       appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione in tale allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

2. L'allegato B comprende:

a)           le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b)           le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

c)           ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

i)       oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

– con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o

– con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

         ovvero

ii)       la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;

d)           le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale Ö dell'Unione Õ costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene Ö dell'Unione Õ.

3. L'allegato C comprende:

a)           le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;

b)           le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4. L'allegato D comprende:

a)           alcune specie non elencate negli allegati A, B e C di cui l'importanza del volume delle importazioni Ö dell'Unione Õ giustifica una vigilanza;

b)           le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione Ö nell'Unione Õ

1. L'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a)           l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione Ö nell'Unione Õ:

i)       non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

ii)       avverrà:

– per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero

– per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b)           i)       il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

ii)       tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;

c)           l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d)           l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e)           l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f)            nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a)           l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione Ö nell'Unione Õ non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b)           il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c)           ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a)           in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b)           in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a)           che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti Ö nell'Unione Õ e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

b)           che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquanta anni.

ê 398/2009 art. 1, punto 1, lettera a) (adattato)

ð nuovo

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può ð , mediante atti di esecuzione ï stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione Ö nell'Unione Õ:

ê 338/97 (adattato)

a)           in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;

b)           in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

c)           di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d)           di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale Ö dell'Unione Õ costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene Ö dell'Unione Õ.

ò nuovo

ð Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. ï

ê 338/97 (adattato)

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco Ö delle Õ eventuali restrizioni Ö di cui al primo comma Õ nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 398/2009 art. 1, punto 1, lettera b) (adattato)

ð nuovo

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell’introduzione Ö nell'Unione Õ, sono accordate dalla Commissione ð alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l’articolo 20 per stabilire ï deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4 Ö del presente articolo Õ , per autorizzare l’esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ê 338/97 (adattato)

Articolo 5

Esportazione o riesportazione Ö dall'Unione Õ

1. L'esportazione o riesportazione Ö dall'Unione Õ di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a)           l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

b)           il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

c)           l'organo di gestione ha accertato che:

i)       ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

ii)       –        gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o

– nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

              e

d)           l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

a)           sono stati introdotti Ö nell'Unione Õ in conformità del presente regolamento, o

b)           se introdotti Ö nell'Unione Õ prima del 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82[11] del Consiglio, oppure Ö se introdotti nell'Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma successivamente al 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CE) n. 338/97, oppure Õ

c)           se introdotti Ö nell'Unione Õ prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure

d)           sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione Ö dall'Unione Õ di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto i) e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

ê 398/2009 art. 1, punto 2, lettera a) (adattato)

ð nuovo

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti Ö nell'Unione Õ tramite una licenza d’importazione rilasciata da un altro Stato membro, l’organo di gestione deve consultare preliminarmente l’organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. La Commissione stabilisce ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l’articolo 20 per stabilire ï le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ê 338/97

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

a)           esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure

ê 338/97 (adattato)

b)           esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, Ö il regolamento (CE) n. 338/97, Õ il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

ê 338/97

7. La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

ê 398/2009 art. 1, punto 2, lettera b) (adattato)

ð nuovo

L’organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda ð , con atti di esecuzione, ï restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. ð Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ï

ê 338/97 (adattato)

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.

4. Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.

Ö Il primo comma Õ è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

1.           Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente

              Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

              Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto Ö di norme specialiÕ delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:.

ê 398/2009 art. 1, punto 3, lettera a) (adattato)

ð nuovo

              Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 per stabilire:

a)      i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale;

b)      il contenuto delle norme speciali di cui al secondo comma del presente paragrafo riguardanti:

i)        l'uso di certificati fitosanitari;

ii)       il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

iii)      il commercio di ibridi.

              Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ê 338/97 (adattato)

2.           Transito

              In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito Ö nell'Unione Õ non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

              Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

ê 398/2009 art. 1, punto 3, lettera b)

ð nuovo

              Se il documento di cui al secondo comma non è stato rilasciato prima dell’esportazione o della riesportazione, l’esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni ð speciali ï stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ò nuovo

              Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti condizioni speciali per presentare a posteriori un documento di esportazione o di riesportazione.

ê 398/2009 art. 1, punto 3, lettera c) (adattato)

ð nuovo

3.           Oggetti personali e domestici

              Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti Ö nell'Unione Õ, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza ð di norme speciali ï delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ò nuovo

              Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a norme speciali sull'introduzione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici.

ê 398/2009 art. 1, punto 3, lettera c) (adattato)

4.           Istituzioni scientifiche

              I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un’etichetta il cui modello sia stato fissato Ö in conformità del secondo comma del presente paragrafo Õ secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ovvero un’etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

ò nuovo

              La Commissione fissa, con atti di esecuzione, un modello di etichetta per piante vive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

ê 338/97 (adattato)

Articolo 8

Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative Ö dell'Unione Õ sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a)           siano stati acquisiti o introdotti Ö nell'Unione Õ prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A Ö del regolamento (CE) n. 338/97 o Õ del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b)           siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c)           siano stati introdotti Ö nell'Unione Õ in conformità del Ö regolamento (CE) n. 338/97 o del Õ presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

ê 338/97

d)           siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero

e)           siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 86/609/CEE del Consiglio[12], ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

f)            siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero

g)           siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero

h)           abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

ê 398/2009 art. 1, punto 4 (adattato)

ð nuovo

4. ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a ï La Commissione può definire deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative Ö dell'Unione Õ sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ê 338/97 (adattato)

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori Ö dell'Unione Õ, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati B, C e D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno Ö dell'Unione Õ di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

a)           può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

b)           è attestata dal rilascio del certificato; e

c)           se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno Ö dell'Unione Õ di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno Ö dell'Unione Õ, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento e, nel caso di animali, in conformità della legislazione Ö dell'Unione Õ sulla protezione degli animali durante il trasporto.

ê 398/2009 art. 1, punto 5 (adattato)

ð nuovo

6. ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti ï La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all’introduzione Ö nell'Unione Õ in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ê 338/97 (adattato)

Articolo 10

Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta Ö l'Unione Õ.

ê 338/97

2. Le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

ê 338/97 (adattato)

Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari Ö nell'Unione Õ soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

ê 398/2009 art. 1, punto 6 (adattato)

ð nuovo

5. ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti ï La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ê 338/97 (adattato)

Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione Ö dall'Unione Õ, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione Ö unionale Õ pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 398/2009 art. 1, punto 7 (adattato)

ð nuovo

4. In casi eccezionali e conformemente a ð speciali ï criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l’introduzione Ö nell'Unione Õ ovvero l’esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

ò nuovo

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi ai criteri speciali in conformità dei quali può essere autoriazzata l'introduzione, l'esportazione o la riesportazione presso un ufficio doganale diverso.

ê 338/97

ð nuovo

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni ð adottate in virtù ï di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1. Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

ê 338/97 (adattato)

3. Gli Stati membri trasmettono, al più tardi Ö il 3 marzo 1997 Õ, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 338/97

Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

3. È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.

La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

ê 338/97

ð nuovo

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione ð adottate in virtù ï di quest'ultimo.

ê 338/97

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

ê 338/97 (adattato)

è1 398/2009 art. 1, punto 8, lettera a), punto i)

è2 398/2009 art. 1, punto 8, lettera a), punto ii)

ð nuovo

4. Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. è1 Ö La Commissione specifica, Õ ð con atti di esecuzione, ï le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. ç ð Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ï

In base alle informazioni di cui al primo comma, la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione Ö nell'Unione Õ, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

Fatto salvo l'articolo 22, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. è2 Ö La Commissione specifica, Õ ð con atti di esecuzione, ï le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. ç ð Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ï

In base alle informazioni di cui al terzo comma, la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

ê 398/2009 art. 1, punto 8, lettera b)

ð nuovo

5. Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica, ð con atti di esecuzione, ï le informazioni richieste , secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. ð Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ï

ê 338/97 (adattato)

è1 Rettifica A al regolamento 338/97 (GU L 298 dell’1.11.1997, pag. 70)

è1 6. Senza pregiudizio della direttiva Ö 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Õ ç [13], la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

ê 338/97 (adattato)

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a)           introduzione di esemplari Ö nell'Unione Õ ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b)           inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c)           falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d)           uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato Ö dell'Unione Õ ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e)           omessa o falsa notifica all'importazione;

f)            il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g)           uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h)           commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma;

i)            il trasporto di esemplari Ö nell'Unione o dall'Unione Õ ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j)            acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k)           uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l)            falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m)          omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

a)           previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e

b)           nel caso di un esemplare vivo introdotto Ö nell'Unione Õ, può, previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Articolo 17

Gruppo di consulenza scientifica

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.

3. La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

ê 398/2009 art. 1, punto 10 (adattato)

ð nuovo

Articolo 18

Ö Ulteriori deleghe di potere Õ

1. La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 4, primo e terzo comma, all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

1. ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a ï condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:

a)           il rilascio, la validità e l’uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10;

b)           l’uso di certificati fitosanitari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, punto a);

c)           la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l’identificazione e garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

2. ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare ï se necessario, ð atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a ï ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

3. ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi ï alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell’allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.

Articolo 19

Ö Ulteriori competenze di esecuzione Õ

1. La Commissione stabilisce ð , con atti di esecuzione, ï il formato dei documenti di cui all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10. ð Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ï

ò nuovo

2. La Commissione stabilisce , con atti di esecuzione, il formato per la presentazione della notifica di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 20

Esercizio della delega

1. l potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore].

3. a delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta fficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. on appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. 'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

ê 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 66 (adattato)

Articolo 21

Ö Procedura di comitato Õ

1. La Commissione è assistita da Ö un comitato denominato “comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche”Õ. Ö Questo ha la qualità di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Õ

ê 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 66

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafo 1 del presente regolamento, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

ê 398/2009 art. 1, punto 9, lettera a)

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

ê 398/2009 art. 1, punto 9, lettera b)

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.

ò nuovo

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

ê 338/97

Articolo 22

Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

ê

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 338/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

ê 338/97 (adattato)

Articolo 24

Ö Entrata in vigore Õ

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

ê 101/2012 art. 1 e allegato

ALLEGATO I

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1.           Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

(a)     secondo il nome delle specie; o

(b)     secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.

2.           L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.

3.           Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

4.           Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio[14] o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio[15].

5.           Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

(a)     “ssp.” designa le sottospecie;

(b)     “var(s).” designa la/le varietà; e

(c)     “fa” designa le forme.

6.           I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

7.           Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della Convenzione.

8.           Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della Convenzione.

9.           Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.

10.         Secondo la definizione fornita nell’ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per “cultivar” si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell’edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.

11.         Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

12.         Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:

#1 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto: a)           semi, spore e polline (masse polliniche comprese); b)           colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; c)           fiori recisi di piante propagate artificialmente; e d)           frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.

#2 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto: a)           semi e polline; e b)           prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3 || || Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.

#4 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto: a)           semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar; b)           colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; c)           fiori recisi di piante propagate artificialmente; d)           frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente; e)           fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e f)            prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#5 || || Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6 || || Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7 || || Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.

#8 || || Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichetta “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10 || || Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.

#11 || || Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.

#12 || || Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#13 || || Designa la polpa (nota anche come “endosperma” o “copra”) e tutti i prodotti che ne sono derivati.

13.         Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

14.         L’urina, le feci e l’ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

15.         Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell’allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1 || || Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2 || || Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

16.         Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell’allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3 || || Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

§ 4 || || Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

|| Allegato A || Allegato B || Allegato C || Nome comune

FAUNA || || || ||

CHORDATA (CORDATI) || || || ||

MAMMALIA || || || || Mammiferi

ARTIODACTYLA || || || ||

Antilocapridae || || || || Antilocapra

Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || || Antilocapra

Bovidae || || || || Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.

Addax nasomaculatus (I) || || || Antilope addax

|| Ammotragus lervia (II) || || Pecora crinita o ammotrago

|| || Antilope cervicapra (III Nepal) || Antilope cervicapra

|| Bison bison athabascae (II) || || Bisonte dei boschi

|| Bos gaurus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || || || Gaur

|| Bos mutus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || || || Yack selvatico

|| Bos sauveli (I) || || || Couprey

|| || Bubalus arnee (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || Bufalo indiano

|| Bubalus depressicornis (I) || || || Anoa o bufalo pigmeo di pianura

Bubalus mindorensis (I) || || || Bufalo di Mindoro o Tamaru

Bubalus quarlesi (I) || || || Anoa di montagna

|| Budorcas taxicolor (II) || || Takin

|| Capra falconeri (I) || || || Markor o capra di Falconer

|| Capricornis milneedwardsii (I) || || || Capricorno cinese

Capricornis rubidus (I) || || || Capricorno rosso

Capricornis sumatraensis (I) || || || Capricorno di Sumatra o Seran

|| Capricornis thar (I) || || || Capricorno dell’Himalaya

|| Cephalophus brookei (II) || ||

|| || Cephalophus dorsalis (II) || || Cefalofo dalla schiena nera

|| Cephalophus jentinki (I) || || || Cefalofo di Jentink

|| Cephalophus ogilbyi (II) || || Cefalofo di Fernando Poo

|| Cephalophus silvicultor (II) || || Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

|| Cephalophus zebra (II) || || Cefalofo zebra

|| || Damaliscus pygargus pygargus (II) || || Bontebok

|| Gazella cuvieri (I) || || || Gazzella di Cuvier

|| || Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia) || Gazzella dorcade

Gazella leptoceros (I) || || || Gazzella bianca

|| Hippotragus niger variani (I) || || || Antilope nera gigante

|| Kobus leche (II) || || Cobo lichi

|| Naemorhedus baileyi (I) || || || Goral cinese

|| Naemorhedus caudatus (I) || || || Goral rosso

Naemorhedus goral (I) || || || Goral grigio

|| Naemorhedus griseus (I) || || ||

Nanger dama (I) || || || Gazzella dama

Oryx dammah (I) || || || Orice dalle corna a sciabola

Oryx leucoryx (I) || || || Orice bianco o d’Arabia

|| || Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Argali o muflone asiatico

|| Ovis ammon hodgsonii (I) || || || Muflone dell’Himalaya

Ovis ammon nigrimontana (I) || || || Argali dei Kara Tau

|| || Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || Pecora delle Montagne Rocciose

|| Ovis orientalis ophion (I) || || || Muflone di Cipro

|| Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Pecora della steppa

|| Ovis vignei vignei (I) || || || Muflone del Kashmir o Urial

Pantholops hodgsonii (I) || || || Antilope tibetana o Chiru

|| || Philantomba monticola (II) || || Cefalofo azzurro

Pseudoryx nghetinhensis (I) || || || Antilope del Vu Quang

|| Rupicapra pyrenaica ornata (I) || || || Camoscio d’Abruzzo

|| Saiga borealis (II) || || Saiga della Mongolia

|| || || Saiga tatarica (II) || || Saiga della steppa

|| || || Tetracerus quadricornis (III Nepal) || Antilope quadricorne

Camelidae || || || || Cammelli, guanaco, vigogna

|| || Lama guanicoe (II) || || Guanaco

|| Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l’intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l’intera popolazione], che figurano nell’allegato B) || Vicugna vicugna (II) (Solo le popolazioni dell’Argentina[16] [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia[17] [l’intera popolazione], del Cile[18] [popolazione della Primera Región], del Perù[19] [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A) || || Vigogna

Cervidae || || || || Cervi, huemul, muntjak, pudu

Axis calamianensis (I) || || || Cervo porcino di Calamian

Axis kuhlii (I) || || || Cervo porcino di Bawean o Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I) || || || Cervo porcino dell’Indocina

|| Blastocerus dichotomus (I) || || || Cervo delle paludi

|| Cervus elaphus bactrianus (II) || || Cervo di Bukara o del Turkestan

|| || || Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia) || Cervo berbero

|| Cervus elaphus hanglu (I) || || || Hangul o Cervo del Kashmir

Dama dama mesopotamica (I) || || || Daino della Mesopotamia

Hippocamelus spp. (I) || || || Huemul

|| || || Mazama temama cerasina (III Guatemala) || Mazama grande

Muntiacus crinifrons (I) || || || Muntjak nero

Muntiacus vuquangensis (I) || || || Muntjak gigante

|| || Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala) || Cervo coda bianca del Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I) || || || Cervo delle Pampas

|| Pudu mephistophiles (II) || || Pudu mefistofele o del Nord

Pudu puda (I) || || || Pudu comune o del Sud

Rucervus duvaucelii (I) || || || Barasinga o Cervo di Duvaucel

|| Rucervus eldii (I) || || || Tameng o Cervo di Eld

Hippopotamidae || || || || Ippopotami

|| Hexaprotodon liberiensis (II) || || Ippopotamo pigmeo

|| Hippopotamus amphibius (II) || || Ippopotamo

Moschidae || || || || Cervo muschiato

Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell’allega-to A) || || Cervo muschiato o Moschi

Suidae || || || || Babirussa, cinghiali, maiali

Babyrousa babyrussa (I) || || || Babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I) || || || Babirussa di Buru

Babyrousa celebensis (I) || || || Babirussa del Nord Sulawesi

Babyrousa togeanensis (I) || || || Babirussa di Togia

Sus salvanius (I) || || || Cinghiale nano

Tayassuidae || || || || Pecari

|| Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || Pecari

Catagonus wagneri (I) || || || Pecari gigante

CARNIVORA || || || ||

Ailuridae || || || || Ailuridi

Ailurus fulgens (I) || || || Panda minore o rosso

Canidae || || || || Cani, volpi, lupi

|| || Canis aureus (III India) || Sciacallo dorato

|| Canis lupus (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell’appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell’appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo) || Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo) || || Lupo comune

Canis simensis || || || Lupo del Simien o di Etiopia

|| Cerdocyon thous (II) || || Cerdocione

|| Chrysocyon brachyurus (II) || || Crisocione

|| Cuon alpinus (II) || || Cuon Alpino

|| Lycalopex culpaeus (II) || || Volpe delle Ande

|| Lycalopex fulvipes (II) || || Volpe di Darwin

|| || Lycalopex griseus (II) || || Volpe grigia dell’Argentina

|| Lycalopex gymnocercus (II) || || Volpe grigia della Pampa

Speothos venaticus (I) || || || Speoto o Itticione

|| || Vulpes bengalensis (III India) || Volpe del Bengala

|| || Vulpes cana (II) || || Volpe di Blanford

|| Vulpes zerda (II) || || Fennec

Eupleridae || || || || Eupleridi

|| Cryptoprocta ferox (II) || || Fossa

|| Eupleres goudotii (II) || || Eupleride di Goudot

|| Fossa fossana (II) || || Civetta del Madagascar o Fanaloka

Felidae || || || || Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.

|| || Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) || || Felidi

|| Acinonyx jubatus (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.) || || || Ghepardo

Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell’Asia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Caracal o Lince africana o del deserto

Catopuma temminckii (I) || || || Gatto dorato asiatico

|| Felis nigripes (I) || || || Gatto dai piedi neri

Felis silvestris (II) || || || Gatto selvatico

Leopardus geoffroyi (I) || || || Gatto di Geoffroy

Leopardus jacobitus (I) || || || Gatto delle Ande

Leopardus pardalis (I) || || || Ocelot

Leopardus tigrinus (I) || || || Gatto tigre o Oncilla

Leopardus wiedii (I) || || || Margay

Lynx lynx (II) || || || Lince

Lynx pardinus (I) || || || Lince pardina

Neofelis nebulosa (I) || || || Leopardo nebuloso o pantera nebulosa

|| Panthera leo persica (I) || || || Leone asiatico

Panthera onca (I) || || || Giaguaro

Panthera pardus (I) || || || Leopardo o Pantera

Panthera tigris (I) || || || Tigre

Pardofelis marmorata (I) || || || Gatto marmorato

|| Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Gatto leopardo del Bengala

Prionailurus iriomotensis (II) || || || Gatto di Iriomote

Prionailurus planiceps (I) || || || Gatto dalla testa piatta

Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell’India; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Gatto rugginoso

Puma concolor coryi (I) || || || Puma della Florida

Puma concolor costaricensis (I) || || || Puma dell’America centrale

Puma concolor couguar (I) || || || Puma orientale

|| Puma yagouaroundi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Jaguarondi

|| Uncia uncia (I) || || || Leopardo delle nevi

Herpestidae || || || || Manguste

|| || Herpestes fuscus (III India) || Mangusta a coda corta indiana

|| || Herpestes edwardsi (III India) || Mangusta grigia indiana

|| || Herpestes javanicus auropunctatus (III India) || Mangusta di Giava

|| || Herpestes smithii (III India) || Mangusta rossiccia o di Smith

|| || Herpestes urva (III India) || Mangusta cancrivora

|| || Herpestes vitticollis (III India) || Mangusta a collo striato

Hyaenidae || || || || Proteli, iene

|| || Proteles cristata (III Botswana) || Protele crestato

Mephitidae || || || || Moffette

|| Conepatus humboldtii (II) || || Moffetta della Patagonia

Mustelidae || || || || Tassi, martore, donnole, ecc.

Lutrinae || || || || Lontre

|| Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A) || || Lontre

Aonyx capensis microdon (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Lontra dalle guance bianche del Camerun

Enhydra lutris nereis (I) || || || Lontra di mare meridionale

Lontra felina (I) || || || Lontra marina

Lontra longicaudis (I) || || || Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America

Lontra provocax (I) || || || Lontra di fiume meridionale

Lutra lutra (I) || || || Lontra comune

Lutra nippon (I) || || || Lontra del Giappone

Pteronura brasiliensis (I) || || || Lontra gigante del Brasile o Arirai

Mustelinae || || || || Grigioni, martore, taira, donnole

|| || Eira barbara (III Honduras) || Taira

|| || || Galictis vittata (III Costa Rica) || Grigione maggiore

|| || Martes flavigula (III India) || Martora dalla gola gialla

|| || Martes foina intermedia (III India) ||

|| || Martes gwatkinsii (III India) || Martora del Nilgiri

|| || Mellivora capensis (III Botswana) || Tasso del miele

Mustela nigripes (I) || || || Puzzola dai piedi neri

Odobenidae || || || || Trichechi

|| Odobenus rosmarus (III Canada) || || Tricheco

Otariidae || || || || Arctocefali, leoni marini

|| Arctocephalus spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A) || || Arctocefali

|| Arctocephalus philippii (II) || || || Arctocefalo di Juan Fernandez

Arctocephalus townsendi (I) || || || Arctocefalo della Guadalupa

Phocidae || || || || Foche

|| Mirounga leonina (II) || || Elefante marino

Monachus spp. (I) || || || Foche monache

Procyonidae || || || || Coati, bassaricione

|| || Bassaricyon gabbii (III Costa Rica) || Bassaricione di Gabb

|| || Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica) || Bassarisco del Centro America

|| || Nasua narica (III Honduras) || Nasua dal naso bianco

|| || Nasua nasua solitaria (III Uruguay) || Nasua o Coati rosso

|| || Potos flavus (III Honduras) || Cercoletto

Ursidae || || || || Orsi

|| Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A) || || Orsi

|| Ailuropoda melanoleuca (I) || || || Panda gigante

Helarctos malayanus (I) || || || Orso malese o Biruang

Melursus ursinus (I) || || || Orso labiato

Tremarctos ornatus (I) || || || Orso dagli occhiali

|| Ursus arctos (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell’appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell’appendice II) || || || Orso bruno

Ursus thibetanus (I) || || || Orso tibetano o dal collare

Viverridae || || || || Binturong, civette, linsanghi

|| || Arctictis binturong (III India) || Binturong

|| || Civettictis civetta (III Botswana) || Civetta zibetto

|| || Cynogale bennettii (II) || || Civetta lontra o Mampalon

|| Hemigalus derbyanus (II) || || Civetta delle palme fasciata

|| || Paguma larvata (III India) || Civetta delle palme mascherata

|| || Paradoxurus hermaphroditus (III India) || Civetta delle palme comune

|| || Paradoxurus jerdoni (III India) || Civetta delle palme di Jerdon

|| Prionodon linsang (II) || || Linsango fasciato

|| Prionodon pardicolor (I) || || || Linsango macchiato

|| || Viverra civettina (III India) || Civetta a grandi macchie del Malabar

|| || Viverra zibetha (III India) || Civetta indiana maggiore

|| || Viverricula indica (III India) || Civetta indiana minore

CETACEA || || || || Cetacei (delfini, focene, balene)

CETACEA spp. (I/II)[20] || || || Cetacei

CHIROPTERA || || || ||

Phyllostomidae || || || || Vampiri

|| || Platyrrhinus lineatus (III Uruguay) || Vampiro dalle strisce bianche

Pteropodidae || || || || Volpi volanti o pteropi

|| Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Volpi volanti

|| Acerodon jubatus (I) || || ||

|| Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Volpi volanti o Pteropi

|| Pteropus insularis (I) || || || Pteropo delle isole Truk

Pteropus livingstonii (II) || || || Pteropo di Livingstone

Pteropus loochoensis (I) || || || Pteropo del Giappone

Pteropus mariannus (I) || || || Pteropo delle Marianne

Pteropus molossinus (I) || || || Pteropo di Ponape (isola)

Pteropus pelewensis (I) || || || Pteropo di Pelew

Pteropus pilosus (I) || || || Pteropo di Palau

Pteropus rodricensis (II) || || || Pteropo di Rodrigues

Pteropus samoensis (I) || || || Pteropo delle Samoa

Pteropus tonganus (I) || || || Pteropo insulare

Pteropus ualanus (I) || || || Pteropo di Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II) || || || Pteropo di Pemba

Pteropus yapensis (I) || || || Pteropo di Yap

|| CINGULATA || || || ||

|| Dasypodidae || || || || Armadilli

|| || || Cabassous centralis (III Costa Rica) || Armadillo dalla coda nuda settentrionale

|| || || Cabassous tatouay (III Uruguay) || Armadillo dalla coda nuda maggiore

|| Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) || || Armadillo villoso

Priodontes maximus (I) || || || Armadillo gigante o Tatù

DASYUROMORPHIA || || || ||

Dasyuridae || || || || Topi marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I) || || || Topo marsupiale dalla coda lunga

Sminthopsis psammophila (I) || || || Topo marsupiale delle sabbie

Thylacinidae || || || || Lupo marsupiale, tilacino

Thylacinus cynocephalus (forse estinto) (I) || || || Lupo marsupiale, tilacino

|| DIPROTODONTIA || || || ||

|| Macropodidae || || || || Canguri, uallabi

|| || Dendrolagus inustus (II) || || Canguro arboricolo grigio

|| || Dendrolagus ursinus (II) || || Canguro arboricolo orsino o nero

|| Lagorchestes hirsutus (I) || || || Canguro lepre occidentale

|| Lagostrophus fasciatus (I) || || || Canguro striato

|| Onychogalea fraenata (I) || || || Uallabi dalle briglie

|| Onychogalea lunata (I) || || || Uallabi dall’unghia lunata

|| Phalangeridae || || || || Cuschi

|| || Phalanger intercastellanus (II) || || Cusco orientale

|| || Phalanger mimicus (II) || || Cusco meridionale o grigio

|| || Phalanger orientalis (II) || || Falangero lanoso

|| || Spilocuscus kraemeri (II) || || Cusco dell’Isola dell’Ammiraglio

|| || Spilocuscus maculatus (II) || || Falangero o cusco macchiato

|| || Spilocuscus papuensis (II) || || Cusco di Waigeou

Potoroidae || || || || Ratti canguro

Bettongia spp. (I) || || || Bettonge

Caloprymnus campestris (forse estinto) (I) || || || Ratto canguro campestre

Vombatidae || || || || Vombati

Lasiorhinus krefftii (I) || || || Vombato dal naso peloso del Queensland

LAGOMORPHA || || || ||

Leporidae || || || || Lepri, conigli

Caprolagus hispidus (I) || || || Caprolago ispido

Romerolagus diazi (I) || || || Coniglio dei vulcani

MONOTREMATA || || || ||

Tachyglossidae || || || || Echidne

|| Zaglossus spp. (II) || || Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

PERAMELEMORPHIA || || || ||

Chaeropodidae || || || || Bandicoot

Chaeropus ecaudatus (forse estinto) (I) || || || Peramele o Bandicoot a piede di porco

Peramelidae || || || || Peramele

Perameles bougainville (I) || || || Peramele nasuto di Bougainville

Thylacomyidae || || || || Bilbi

Macrotis lagotis (I) || || || Bandicoot-coniglio (Bilbi)

Macrotis leucura (I) || || || Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)

PERISSODACTYLA || || || ||

Equidae || || || || Cavalli, asini selvatici, zebre

Equus africanus (I) (Esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || || || Asino selvatico africano

Equus grevyi (I) || || || Zebra di Grevy

|| Equus hemionus (I/II) (La specie è elencata nell’appendice II ma le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell’appendi-ce I) || || || Asino selvatico asiatico o Emione

Equus kiang (II) || || || Kiang

Equus przewalskii (I) || || || Cavallo di Przewalski

|| Equus zebra hartmannae (II) || || Zebra di Hartmann

|| Equus zebra zebra (I) || || || Zebra di montagna del Capo

Rhinocerotidae || || || || Rinoceronti

Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato B) || || || Rinoceronti

|| || Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) || || Rinoceronte bianco del sud

Tapiridae || || || || Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B) || || || Tapiri

|| Tapirus terrestris (II) || || Tapiro comune

PHOLIDOTA || || || ||

Manidae || || || || Pangolini

|| Manis spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) || || Pangolini

PILOSA || || || ||

Bradypodidae || || || || Bradipi tridattili

|| Bradypus variegatus (II) || || Bradipo boliviano

Megalonychidae || || || || Bradipi didattili

|| || Choloepus hoffmanni (III Costa Rica) || Bradipo didattilo

Myrmecophagidae || || || || Mirmecofagidi

|| Myrmecophaga tridactyla (II) || || Formichiere gigante

|| || Tamandua mexicana (III Guatemala) || Tamandua del Messico

PRIMATES || || || || Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)

|| PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Primati

Atelidae || || || || Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)

Alouatta coibensis (I) || || || Aluatta dell’isola di Coiba

Alouatta palliata (I) || || || Aluatta dal mantello

Alouatta pigra (I) || || || Aluatta del Guatemala

|| Ateles geoffroyi frontatus (I) || || || Atele di Geoffroy

Ateles geoffroyi panamensis (I) || || || Atele di Panama

Brachyteles arachnoides (I) || || || Muriquì meridionale

Brachyteles hypoxanthus (I) || || || Muriquì settentrionale

Oreonax flavicauda (I) || || || Lagotrice dalla coda gialla

Cebidae || || || || Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo

Callimico goeldii (I) || || || Callimico di Goeldi

|| Callithrix aurita (I) || || || Uistiti dalle orecchie bianche

Callithrix flaviceps (I) || || || Uistiti dalla testa gialla

Leontopithecus spp. (I) || || || Scimmie leonine o Leontocebi

Saguinus bicolor (I) || || || Tamarino calvo o Marikina

Saguinus geoffroyi (I) || || || Tamarino di Geoffroy

Saguinus leucopus (I) || || || Tamarino dai piedi bianchi

Saguinus martinsi (I) || || ||

|| Saguinus oedipus (I) || || || Tamarino edipo

Saimiri oerstedii (I) || || || Saimiri del Centro America

Cercopithecidae || || || || Scimmie del vecchio mondo

Cercocebus galeritus (I) || || || Cercocebo dal berretto

Cercopithecus diana (I) || || || Cercopiteco Diana

Cercopithecus roloway (I) || || || Cercopiteco di Roloway

Cercopithecus solatus (II) || || || Cercopiteco dalla coda dorata

Colobus satanas (II) || || || Colobo nero

Macaca silenus (I) || || || Sileno

Mandrillus leucophaeus (I) || || || Drillo

|| Mandrillus sphinx (I) || || || Mandrillo

Nasalis larvatus (I) || || || Nasica

Piliocolobus foai (II) || || ||

Piliocolobus gordonorum (II) || || || Colobo rosso di Uzungwa

|| Piliocolobus kirkii (I) || || || Colobo rosso di Zanzibar

Piliocolobus pennantii (II) || || || Colobo rosso di Pennant

Piliocolobus preussi (II) || || || Colobo rosso di Preuss

Piliocolobus rufomitratus (I) || || || Colobo rosso del Fiume Tana

Piliocolobus tephrosceles (II) || || ||

Piliocolobus tholloni (II) || || ||

Presbytis potenziani (I) || || || Presbite delle Mentawai

Pygathrix spp. (I) || || || Langur o rinopitechi

Rhinopithecus spp. (I) || || || Rinopitechi

Semnopithecus ajax (I) || || || Entello del Kashmir

Semnopithecus dussumieri (I) || || ||

Semnopithecus entellus (I) || || || Entello

Semnopithecus hector (I) || || ||

Semnopithecus hypoleucos (I) || || ||

|| Semnopithecus priam (I) || || ||

Semnopithecus schistaceus (I) || || ||

Simias concolor (I) || || || Simakobou

Trachypithecus delacouri (II) || || ||

Trachypithecus francoisi (II) || || || Presbite del Tonchino

Trachypithecus geei (I) || || || Presbite dorato

Trachypithecus hatinhensis (II) || || ||

Trachypithecus johnii (II) || || || Presbite dei Nilgiri

Trachypithecus laotum (II) || || || Entello del Laos

Trachypithecus pileatus (I) || || || Presbite dal ciuffo

Trachypithecus poliocephalus (II) || || || Entello testa bianca

Trachypithecus shortridgei (I) || || ||

Cheirogaleidae || || || || Chirogalei

Cheirogaleidae spp. (I) || || || Chirogalei

Daubentoniidae || || || || Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I) || || || Aye-aye

Hominidae || || || || Scimpanzé, gorilla, orangutan

Gorilla beringei (I) || || || Gorilla di montagna

Gorilla gorilla (I) || || || Gorilla

Pan spp. (I) || || || Scimpanzé e Bonobo

Pongo abelii (I) || || || Orangutan di Sumatra

Pongo pygmaeus (I) || || || Orangutan

Hylobatidae || || || || Gibboni

Hylobatidae spp. (I) || || || Gibboni

Indriidae || || || || Indridi

Indriidae spp. (I) || || || Indridi

Lemuridae || || || || Lemuri

Lemuridae spp. (I) || || || Lemuri

Lepilemuridae || || || || Lepilemuri

Lepilemuridae spp. (I) || || || Lepilemuri

Lorisidae || || || || Lori

Nycticebus spp. (I) || || || Lori lenti

Pitheciidae || || || || Uacari, callicebi, chiropoti

Cacajao spp. (I) || || || Uacari

Callicebus barbarabrownae (II) || || || Callicebo di Barbara Brown

Callicebus melanochir (II) || || || Callicebo costiero

Callicebus nigrifrons (II) || || || Callicebo dalla fronte nera

Callicebus personatus (II) || || || Callicebo mascherato

Chiropotes albinasus (I) || || || Chiropote dal naso bianco

Tarsiidae || || || || Tarsi

Tarsius spp. (II) || || || Tarsi

PROBOSCIDEA || || || ||

Elephantidae || || || || Elefanti

Elephas maximus (I) || || || Elefante indiano o asiatico

|| Loxodonta africana (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell’allegato B) || Loxodonta africana (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe[21]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A) || || Elefante africano

RODENTIA || || || ||

Chinchillidae || || || || Cincillà

Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) || || || Cincillà

Cuniculidae || || || || Paca

|| || Cuniculus paca (III Honduras) || Paca

Dasyproctidae || || || || Aguti punteggiato

|| || Dasyprocta punctata (III Honduras) || Aguti punteggiato

Erethizontidae || || || || Istrici del nuovo mondo

|| || Sphiggurus mexicanus (III Honduras) || Coendu messicano

|| || Sphiggurus spinosus (III Uruguay) || Coendu spinoso

Hystricidae || || || || Istrici del vecchio mondo

Hystrix cristata || || || Istrice crestata del Nord Africa

Muridae || || || || Topi, ratti

Leporillus conditor (I) || || || Leporillo costruttore

|| Pseudomys fieldi praeconis (I) || || || Falso topo della baia di Shark

Xeromys myoides (I) || || || Falso ratto di acqua

Zyzomys pedunculatus (I) || || || Ratto di roccia dalla coda grossa

Sciuridae || || || || Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli

Cynomys mexicanus (I) || || || Cane di prateria del Messico

|| || Marmota caudata (III India) || Marmotta dalla coda lunga

|| || Marmota himalayana (III India) || Marmotta dell’Himalaya

|| Ratufa spp. (II) || || Scoiattoli giganti

|| Callosciurus erythraeus || ||

|| Sciurus carolinensis || ||

|| || Sciurus deppei (III Costa Rica) || Scoiattolo di Depp

|| Sciurus niger || ||

SCANDENTIA || || || ||

|| || SCANDENTIA spp. (II) || || Tupaie

SIRENIA || || || ||

Dugongidae || || || || Dugonghi

Dugong dugon (I) || || || Dugongo

Trichechidae || || || || Manati o Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell’appendice I. Trichechus senegalensis figura nell’appendice II) || || || Manati o Lamantini

AVES || || || || Uccelli

ANSERIFORMES || || || ||

Anatidae || || || || Anatre, oche, cigni, ecc.

Anas aucklandica (I) || || || Anatra delle Auckland

|| Anas bernieri (II) || || Anatra di Bernier del Madagascar

Anas chlorotis (I) || || || Alzavola bruna

|| || Anas formosa (II) || || Alzavola asiatica

Anas laysanensis (I) || || || Germano di Laysan

Anas nesiotis (I) || || || Anatra dell’Isola di Campbell

Anas querquedula || || || Marzaiola

Asarcornis scutulata (I) || || || Anatra della Malesia

Aythya innotata || || || Moriglione del Madagascar

Aythya nyroca || || || Moretta tabaccata

Branta canadensis leucopareia (I) || || || Oca delle Aleutine

Branta ruficollis (II) || || || Oca dal collo rosso

Branta sandvicensis (I) || || || Oca delle Hawaii

|| || Cairina moschata (III Honduras) || Anatra muta

|| Coscoroba coscoroba (II) || || Cigno coscoroba

|| Cygnus melancoryphus (II) || || Cigno dal collo nero

|| Dendrocygna arborea (II) || || Dendrocigna di Cuba

|| || || Dendrocygna autumnalis (III Honduras) || Dendrocigna autunnale

|| || Dendrocygna bicolor (III Honduras) || Dendrocigna fulva

Mergus octosetaceus || || || Smergo del Brasile

|| Oxyura jamaicensis || || Gobbo della Giamaica

Oxyura leucocephala (II) || || || Gobbo rugginoso

Rhodonessa caryophyllacea (forse estinto) (I) || || || Anatra dalla testa rosa

|| Sarkidiornis melanotos (II) || || Anatra dal corno

Tadorna cristata || || || Casarca crestata

APODIFORMES || || || ||

Trochilidae || || || || Uccelli mosca o colibrì

|| Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Uccelli mosca o colibrì

Glaucis dohrnii (I) || || || Eremita becco a uncino

CHARADRIIFORMES || || || ||

Burhinidae || || || || Occhioni

|| || Burhinus bistriatus (III Guatemala) || Occhione americano

Laridae || || || || Gabbiani, sterne

Larus relictus (I) || || || Gabbiano della Mongolia

Scolopacidae || || || || Chiurli, pantane

Numenius borealis (I) || || || Chiurlo boreale

Numenius tenuirostris (I) || || || Chiurlottello

Tringa guttifer (I) || || || Pantana macchiata

CICONIIFORMES || || || ||

Ardeidae || || || || Garzette, aironi

Ardea alba || || || Airone bianco maggiore

Bubulcus ibis || || || Airone guardabuoi

Egretta garzetta || || || Garzetta

Balaenicipitidae || || || || Becco a scarpa

|| Balaeniceps rex (II) || || Becco a scarpa

Ciconiidae || || || || Cicogne

Ciconia boyciana (I) || || || Cicogna dal becco nero

Ciconia nigra (II) || || || Cicogna nera

Ciconia stormi || || || Cicogna di Storm

Jabiru mycteria (I) || || || Jabiru

|| Leptoptilos dubius || || || Marabù maggiore asiatico

Mycteria cinerea (I) || || || Tantalo cinereo

Phoenicopteridae || || || || Fenicotteri

|| Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Fenicotteri

Phoenicopterus ruber (II) || || || Fenicottero rosa

Threskiornithidae || || || || Ibis, spatole

|| Eudocimus ruber (II) || || Ibis rosso

Geronticus calvus (II) || || || Ibis calvo

Geronticus eremita (I) || || || Ibis eremita

Nipponia nippon (I) || || || Ibis del Giappone

|| Platalea leucorodia (II) || || || Spatola

Pseudibis gigantea || || || Ibis gigante

COLUMBIFORMES || || || ||

Columbidae || || || || Colombi, piccioni

Caloenas nicobarica (I) || || || Colomba delle Nicobare

Claravis godefrida || || || Tortora barrata di porpora

|| Columba livia || || || Piccione selvatico

Ducula mindorensis (I) || || || Colomba imperiale di Mindoro

|| Gallicolumba luzonica (II) || || Colomba pugnalata

|| Goura spp. (II) || || Colombe coronate

Leptotila wellsi || || || Tortora di Granada

|| || Nesoenas mayeri (III Mauritius) || Colombo rosa di Maurizio

Streptopelia turtur || || || Tortora selvatica

CORACIIFORMES || || || ||

Bucerotidae || || || || Buceri

|| Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Buceri

|| Aceros nipalensis (I) || || || Bucero collorossiccio

|| Anorrhinus spp. (II) || || Buceri

|| Anthracoceros spp. (II) || || Buceri

|| Berenicornis spp. (II) || || Buceri

|| Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Buceri

|| Buceros bicornis (I) || || || Calao o bucero bicorne del Nord

|| Penelopides spp. (II) || || Buceri

Rhinoplax vigil (I) || || || Calao o bucero dall’elmo

|| Rhyticeros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Buceri

Rhyticeros subruficollis (I) || || || Bucero birmano

CUCULIFORMES || || || ||

Musophagidae || || || || Turachi

|| Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Turachi

Tauraco bannermani (II) || || || Turaco di Bannerman

FALCONIFORMES || || || || Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)

|| FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell’allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || Rapaci diurni

Accipitridae || || || || Falchi, aquile

Accipiter brevipes (II) || || || Sparviere levantino

Accipiter gentilis (II) || || || Astore

Accipiter nisus (II) || || || Sparviere

Aegypius monachus (II) || || || Avvoltoio monaco

Aquila adalberti (I) || || || Aquila imperiale spagnola

Aquila chrysaetos (II) || || || Aquila reale

Aquila clanga (II) || || || Aquila anatraia maggiore

|| Aquila heliaca (I) || || || Aquila imperiale

Aquila pomarina (II) || || || Aquila anatraia minore

Buteo buteo (II) || || || Poiana

Buteo lagopus (II) || || || Poiana calzata

Buteo rufinus (II) || || || Poiana codabianca

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) || || || Nibbio di Wilson o di Cuba

Circaetus gallicus (II) || || || Biancone

Circus aeruginosus (II) || || || Falco di palude

Circus cyaneus (II) || || || Albanella reale

|| Circus macrourus (II) || || || Albanella pallida

Circus pygargus (II) || || || Albanella minore

Elanus caeruleus (II) || || || Nibbio bianco

Eutriorchis astur (II) || || || Aquila serpentaria del Madagascar

Gypaetus barbatus (II) || || || Gipeto

|| Gyps fulvus (II) || || || Grifone

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell’appendice I; le altre specie figurano nell’appendice II) || || || Aquile di mare

Harpia harpyja (I) || || || Arpia

Hieraaetus fasciatus (II) || || || Aquila del Bonelli

Hieraaetus pennatus (II) || || || Aquila minore

Leucopternis occidentalis (II) || || || Poiana dorsogrigio

Milvus migrans (II) (Ad eccezione di Milvus migrans lineatus che figura nell’allegato B) || || || Nibbio bruno

|| Milvus milvus (II) || || || Nibbio reale

Neophron percnopterus (II) || || || Capovaccaio

Pernis apivorus (II) || || || Falco pecchiaiolo

Pithecophaga jefferyi (I) || || || Aquila delle Filippine

Cathartidae || || || || Avvoltoi del nuovo mondo

Gymnogyps californianus (I) || || || Condor della California

|| || Sarcoramphus papa (III Honduras) || Avvoltoio papa

Vultur gryphus (I) || || || Condor delle Ande

Falconidae || || || || Falchi

Falco araeus (I) || || || Gheppio delle Seychelles

Falco biarmicus (II) || || || Lanario

Falco cherrug (II) || || || Falco sacro

Falco columbarius (II) || || || Smeriglio

Falco eleonorae (II) || || || Falco della regina

Falco jugger (I) || || || Falco laggar

Falco naumanni (II) || || || Falco grillaio

|| Falco newtoni (I) (Solo la popolazione delle Seicelle) || || || Gheppio dell’isola Aldabra

Falco pelegrinoides (I) || || || Falcone di Barberia

|| Falco peregrinus (I) || || || Falco pellegrino

Falco punctatus (I) || || || Gheppio delle Mauritius

Falco rusticolus (I) || || || Girfalco

Falco subbuteo (II) || || || Lodolaio

Falco tinnunculus (II) || || || Gheppio

Falco vespertinus (II) || || || Falco cuculo

Pandionidae || || || || Falchi pescatori

Pandion haliaetus (II) || || || Falco pescatore

GALLIFORMES || || || ||

Cracidae || || || ||

Crax alberti (III Colombia) || || || Hocco dal becco blu

Crax blumenbachii (I) || || || Hocco dal becco rosso

|| || Crax daubentoni (III Colombia) || Hocco dal becco giallo

|| Crax fasciolata || || Hocco faccianuda

|| || || Crax globulosa (III Colombia) || Hocco dai bargigli

|| || || Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras) || Hocco globicero

Mitu mitu (I) || || || Miti o Hocco a becco di rasoio

Oreophasis derbianus (I) || || || Crace di Derby

|| || Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras) || Ciacialaca

|| || Pauxi pauxi (III Colombia) || Crace dall’elmo

Penelope albipennis (I) || || || Penelope dalle ali bianche

|| || Penelope purpurascens (III Honduras) || Penelope purpurea

|| || Penelopina nigra (III Guatemala) || Ciacialaca nero del Guatemala

Pipile jacutinga (I) || || || Penelope dalla fronte nera

Pipile pipile (I) || || || Penelope di Trinidad

Megapodiidae || || || || Megapodi

Macrocephalon maleo (I) || || || Maleo

Phasianidae || || || || Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

|| Argusianus argus (II) || || Argo maggiore

Catreus wallichii (I) || || || Fagiano di Wallich

Colinus virginianus ridgwayi (I) || || || Colino della Virginia mascherato

Crossoptilon crossoptilon (I) || || || Fagiano orecchiuto bianco

Crossoptilon mantchuricum (I) || || || Fagiano orecchiuto bruno

|| Gallus sonneratii (II) || || Gallo di Sonnerat o Gallo grigio

|| Ithaginis cruentus (II) || || Fagiano insanguinato

Lophophorus impejanus (I) || || || Lofoforo splendido o dell’Himalaya

Lophophorus lhuysii (I) || || || Lofoforo di Huys

Lophophorus sclateri (I) || || || Lofoforo di Sclater

Lophura edwardsi (I) || || || Fagiano di Edwards

|| Lophura hatinhensis || || Fagiano di Vo Quy

|| Lophura imperialis (I) || || || Fagiano imperiale

|| Lophura swinhoii (I) || || || Fagiano di Swinhoe o di Formosa

|| || Meleagris ocellata (III Guatemala) || Tacchino ocellato

Odontophorus strophium || || || Colino dal collare

Ophrysia superciliosa || || || Quaglia dell’Himalaya

|| Pavo muticus (II) || || Pavone mutico o verde

|| Polyplectron bicalcaratum (II) || || Speroniere chinqui o grigio

|| Polyplectron germaini (II) || || Speroniere di Germain

|| Polyplectron malacense (II) || || Speroniere malese o di Hardwicke

Polyplectron napoleonis (I) || || || Speroniere di Napoleone o Palawan

|| Polyplectron schleiermacheri (II) || || Speroniere del Borneo

Rheinardia ocellata (I) || || || Rainardo ocellato o argo crestato

Syrmaticus ellioti (I) || || || Fagiano di Elliot

|| Syrmaticus humiae (I) || || || Fagiano di Hume

Syrmaticus mikado (I) || || || Fagiano mikado

Tetraogallus caspius (I) || || || Tetraogallo del Caspio

|| Tetraogallus tibetanus (I) || || || Tetraogallo del Tibet

Tragopan blythii (I) || || || Tragopano di Blyth

Tragopan caboti (I) || || || Tragopano di Cabot

Tragopan melanocephalus (I) || || || Tragopano occidentale

|| || Tragopan satyra (III Nepal) || Tragopano satiro

Tympanuchus cupido attwateri (I) || || || Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES || || || ||

Gruidae || || || || Gru

|| Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Gru

Grus americana (I) || || || Gru americana

|| Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell’appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell’appendi-ce I) || || || Gru canadese

Grus grus (II) || || || Gru comune

|| Grus japonensis (I) || || || Gru della Manciuria o del Giappone

Grus leucogeranus (I) || || || Gru bianca asiatica

Grus monacha (I) || || || Gru monaca

Grus nigricollis (I) || || || Gru dal collo nero

Grus vipio (I) || || || Gru dal collo bianco

Otididae || || || || Otarde

|| Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Otarde

Ardeotis nigriceps (I) || || || Grande otarda dell’India

|| Chlamydotis macqueenii (I) || || || Ubara asiatica

Chlamydotis undulata (I) || || || Ubara

Houbaropsis bengalensis (I) || || || Otarda del Bengala

Otis tarda (II) || || || Otarda comune

Sypheotides indicus (II) || || || Otarda minore indiana

Tetrax tetrax (II) || || || Gallina prataiola

Rallidae || || || || Folaghe, ralli

Gallirallus sylvestris (I) || || || Rallo di Lord Howe

Rhynochetidae || || || || Kagu

Rhynochetos jubatus (I) || || || Kagu

PASSERIFORMES || || || ||

Atrichornithidae || || || || Atricornitidi

Atrichornis clamosus (I) || || || Uccello dei cespugli rumoroso

Cotingidae || || || || Cotinga

|| || Cephalopterus ornatus (III Colombia) || Uccello parasole amazzonico

|| || Cephalopterus penduliger (III Colombia) || Uccello parasole occidentale

|| Cotinga maculata (I) || || || Cotinga macchiata

|| Rupicola spp. (II) || || Galletti di roccia

Xipholena atropurpurea (I) || || || Cotinga dalle ali bianche

Emberizidae || || || || Cardinali, tangara

|| Gubernatrix cristata (II) || || Cardinale verde

|| Paroaria capitata (II) || || Cardinale a becco giallo

|| Paroaria coronata (II) || || Cardinale dal ciuffo rosso

|| Tangara fastuosa (II) || || Tangara settecolori

Estrildidae || || || || Estrildidi

|| Amandava formosa (II) || || Bengalino verde

|| || Lonchura fuscata || || Padda di Timor

|| Lonchura oryzivora (II) || || Padda

|| Poephila cincta cincta (II) || || Diamante a bavetta

Fringillidae || || || || Cardellini, canarini

Carduelis cucullata (I) || || || Cardinalino rosso del Venezuela

|| Carduelis yarrellii (II) || || Cardellino di Yarrell

Hirundinidae || || || || Irundinidi

Pseudochelidon sirintarae (I) || || || Rondine dagli occhiali

Icteridae || || || || Itteridi

Xanthopsar flavus (I) || || || Ittero a cappuccio zafferano

Meliphagidae || || || || Melifagi

Lichenostomus melanops cassidix (I) || || || Melifago dall’elmo

Muscicapidae || || || || Pigliamosche, garruli, etc.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius) || || || Cannaiola dell’Isola Rodriguez

|| Cyornis ruckii (II) || || Niltava di Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I) || || || Uccello di macchia castano

|| Dasyornis longirostris (I) || || || Uccello di macchia occidentale

|| Garrulax canorus (II) || || Garrulo canoro

|| Garrulax taewanus (II) || ||

|| Leiothrix argentauris (II) || || Usignolo orecchie argentate

|| Leiothrix lutea (II) || || Usignolo del Giappone

|| || Liocichla omeiensis (II) || || Liocicla del monte Omei

Picathartes gymnocephalus (I) || || || Picatarte testa nuda

Picathartes oreas (I) || || || Picatarte collogrigio

|| || Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius) || Pigliamosche del paradiso di Maurizio

Paradisaeidae || || || || Uccelli del paradiso

|| Paradisaeidae spp. (II) || || Uccelli del paradiso

Pittidae || || || || Pitte

|| Pitta guajana (II) || || Pitta barrata settentrionale

Pitta gurneyi (I) || || || Pitta di Gurney o dal petto nero

Pitta kochi (I) || || || Pitta di Koch

|| Pitta nympha (II) || || Pitta bengalese del Giappone

Pycnonotidae || || || || Bulbul

|| Pycnonotus zeylanicus (II) || || Bulbul corona di paglia

Sturnidae || || || || Maine, gracule

|| Gracula religiosa (II) || || Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi (I) || || || Maina di Rothschild

Zosteropidae || || || || Zosteropidi o uccelli dagli occhiali

Zosterops albogularis (I) || || || Occhialino pettobianco

PELECANIFORMES || || || ||

Fregatidae || || || || Fregate

Fregata andrewsi (I) || || || Fregata di Andrews

Pelecanidae || || || || Pellicani

Pelecanus crispus (I) || || || Pellicano riccio

Sulidae || || || || Sule

Papasula abbotti (I) || || || Sula di Abbott

PICIFORMES || || || ||

Capitonidae || || || || Barbuti

|| || Semnornis ramphastinus (III Colombia) || Barbuto tucanetto

Picidae || || || || Picchi

Campephilus imperialis (I) || || || Picchio imperiale

|| Dryocopus javensis richardsi (I) || || || Picchio nero dal ventre bianco di Corea

Ramphastidae || || || || Tucani

|| || Baillonius bailloni (III Argentina) || Tucanetto zafferano

|| || Pteroglossus aracari (II) || || Aracari collonero

|| || Pteroglossus castanotis (III Argentina) || Aracari orecchiecastane

|| Pteroglossus viridis (II) || || Aracari verde

|| || Ramphastos dicolorus (III Argentina) || Tucano bicolore

|| Ramphastos sulfuratus (II) || || Tucano solforato

|| Ramphastos toco (II) || || Tucano toco

|| Ramphastos tucanus (II) || || Tucano beccorosso

|| Ramphastos vitellinus (II) || || Tucano beccoscanalato

|| || Selenidera maculirostris (III Argentina) || Tucanetto beccomaculato

PODICIPEDIFORMES || || || ||

Podicipedidae || || || || Podilimbi

Podilymbus gigas (I) || || || Podilimbo gigante

PROCELLARIIFORMES || || || ||

Diomedeidae || || || || Albatri

Phoebastria albatrus (I) || || || Albatro codacorta

PSITTACIFORMES || || || || Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc.

|| PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e ad eccezione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento) || || Pappagalli

Cacatuidae || || || || Cacatua

Cacatua goffiniana (I) || || || Cacatua di Goffin

Cacatua haematuropygia (I) || || || Cacatua ventre rosso

Cacatua moluccensis (I) || || || Cacatua delle Molucche

Cacatua sulphurea (I) || || || Cacatua ciuffogiallo

Probosciger aterrimus (I) || || || Cacatua delle palme

Loriidae || || || || Lori, lorichetti

Eos histrio (I) || || || Lori rosso e blu

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell’appendice I, le altre specie figurano nell’appendice II) || || || Lorichetti d’oltremare

Psittacidae || || || || Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli

Amazona arausiaca (I) || || || Amazzone dal collo rosso

Amazona auropalliata (I) || || || Amazzone corona gialla

Amazona barbadensis (I) || || || Amazzone a spalle gialle

Amazona brasiliensis (I) || || || Amazzone dalla coda rossa

Amazona finschi (I) || || || Amazzone di Finsch

Amazona guildingii (I) || || || Amazzone di Guilding o di Saint Vincent

Amazona imperialis (I) || || || Amazzone imperiale

Amazona leucocephala (I) || || || Amazzone di Cuba o dalla testa bianca

|| Amazona oratrix (I) || || || Amazzone testa gialla

Amazona pretrei (I) || || || Amazzone dalla fronte rossa

Amazona rhodocorytha (I) || || || Amazzone a corona rossa

Amazona tucumana (I) || || || Amazzone di Tucuman

Amazona versicolor (I) || || || Amazzone variopinta o di Santa Lucia

Amazona vinacea (I) || || || Amazzone vinacea

Amazona viridigenalis (I) || || || Amazzone guance verdi

Amazona vittata (I) || || || Amazzone di Porto Rico

Anodorhynchus spp. (I) || || || Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear

Ara ambiguus (I) || || || Ara di Buffon

Ara glaucogularis (I) || || || Ara di Wagler o caninde

Ara macao (I) || || || Ara macao

Ara militaris (I) || || || Ara militare

Ara rubrogenys (I) || || || Ara a fronte rossa

|| Cyanopsitta spixii (I) || || || Ara di Spix

Cyanoramphus cookii (I) || || || Parrocchetto di Norfolk

Cyanoramphus forbesi (I) || || || Kakariki a pileo giallo

|| Cyanoramphus novaezelandiae (I) || || || Kakariki a fronte rossa

Cyanoramphus saisseti (I) || || || Kakariki della Nuova Caledonia

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) || || || Pappagallo dei fichi di Coxen

Eunymphicus cornutus (I) || || || Parrocchetto cornuto

Guarouba guarouba (I) || || || Conuro guarouba

Neophema chrysogaster (I) || || || Parrocchetto ventrearancio

Ognorhynchus icterotis (I) || || || Conuro a orecchie gialle

Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I) || || || Pappagallo notturno

Pezoporus wallicus (I) || || || Parrocchetto terragnolo

Pionopsitta pileata (I) || || || Pappagallo pileato

Primolius couloni (I) || || || Ara testablu

|| Primolius maracana (I) || || || Ara di Illiger

Psephotus chrysopterygius (I) || || || Parrocchetto aligialle

Psephotus dissimilis (I) || || || Pappagallo dal cappuccio

Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I) || || || Parrocchetto del paradiso

|| Psittacula echo (I) || || || Parrocchetto dal collare di Mauritius

Pyrrhura cruentata (I) || || || Conuro a gola azzurra

Rhynchopsitta spp. (I) || || || Parrocchetti a becco grosso

Strigops habroptilus (I) || || || Kakapo

RHEIFORMES || || || ||

Rheidae || || || || Nandù

Pterocnemia pennata (I) (Ad eccezione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell’allegato B) || || || Nandù di Darwin

|| Pterocnemia pennata pennata (II) || || Nandù di Darwin

|| Rhea americana (II) || || Nandù comune

SPHENISCIFORMES || || || ||

Spheniscidae || || || || Pinguini

|| Spheniscus demersus (II) || || Pinguino del Capo

Spheniscus humboldti (I) || || || Pinguino di Humboldt

STRIGIFORMES || || || || Rapaci notturni

|| STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Rapaci notturni

Strigidae || || || || Gufi, civette

Aegolius funereus (II) || || || Civetta capogrosso

Asio flammeus (II) || || || Gufo di palude

Asio otus (II) || || || Gufo comune

Athene noctua (II) || || || Civetta

Bubo bubo (II) (Ad eccezione di Bubo bubo bengalensis che figura nell’allegato B) || || || Gufo reale

Glaucidium passerinum (II) || || || Civetta nana

Heteroglaux blewitti (I) || || || Civetta di foresta

|| Mimizuku gurneyi (I) || || || Assiolo gigante

Ninox natalis (I) || || || Ulula delle Isole Christmas

Ninox novaeseelandiae undulata (I) || || || Ulula australiana

Nyctea scandiaca (II) || || || Civetta delle nevi

Otus ireneae (II) || || || Assiolo di Sokoke

Otus scops (II) || || || Assiolo

Strix aluco (II) || || || Allocco

|| Strix nebulosa (II) || || || Allocco di Lapponia

|| Strix uralensis (II) (Ad eccezione di Strix uralensis davidi che figura nell’allegato B) || || || Allocco degli Urali

Surnia ulula (II) || || || Ulula

Tytonidae || || || || Barbagianni

Tyto alba (II) || || || Barbagianni

Tyto soumagnei (I) || || || Barbagianni del Madagascar

STRUTHIONIFORMES || || || ||

Struthionidae || || || || Struzzi

Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || || Struzzo del Nord Africa

TINAMIFORMES || || || ||

Tinamidae || || || || Tinami

Tinamus solitarius (I) || || || Tinamo solitario

TROGONIFORMES || || || ||

Trogonidae || || || || Quetzal

Pharomachrus mocinno (I) || || || Quetzal splendente

REPTILIA || || || || Rettili

CROCODYLIA || || || || Alligatori, caimani, coccodrilli

|| CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Alligatori, caimani, coccodrilli

Alligatoridae || || || || Alligatori, caimani

Alligator sinensis (I) || || || Alligatore della Cina

Caiman crocodilus apaporiensis (I) || || || Caimano del Rio Apaporis

Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell’Argentina, che è inclusa nell’allegato B) || || || Jacaré o Caimano dal muso largo

|| Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell’allegato B, e della popolazione dell’Ecuador, che è inclusa nell’allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione) || || || Caimano nero o Melanosuco

Crocodylidae || || || || Coccodrilli

Crocodylus acutus (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell’allegato B) || || || Coccodrillo americano o acuto

Crocodylus cataphractus (I) || || || Coccodrillo catafratto

Crocodylus intermedius (I) || || || Coccodrillo intermedio o dell’Orinoco

Crocodylus mindorensis (I) || || || Coccodrillo di Mindoro

|| Crocodylus moreletii (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell’allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali) || || || Coccodrillo di Morelet

|| Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Coccodrillo del Nilo

|| Crocodylus palustris (I) || || || Coccodrillo di palude

|| Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell’allegato B) || || || Coccodrillo marino

Crocodylus rhombifer (I) || || || Coccodrillo di Cuba o rombifero

Crocodylus siamensis (I) || || || Coccodrillo siamese

Osteolaemus tetraspis (I) || || || Osteolemo

Tomistoma schlegelii (I) || || || Falso gaviale o Tomistoma

Gavialidae || || || || Gaviali

Gavialis gangeticus (I) || || || Gaviale del Gange

RHYNCHOCEPHALIA || || || ||

Sphenodontidae || || || || Sfenodonti o tuatara

Sphenodon spp. (I) || || || Sfenodonte o tuatara

SAURIA || || || ||

Agamidae || || || || Agamidi

|| Uromastyx spp. (II) || || Uromastici

Chamaeleonidae || || || || Camaleonti

|| Bradypodion spp. (II) || || Camaleonti nani

|| Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Camaleonti nani

Brookesia perarmata (I) || || ||

|| Calumma spp. (II) || ||

|| Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Camaleonti

Chamaeleo chamaeleon (II) || || || Camaleonte comune

|| Furcifer spp. (II) || ||

|| Kinyongia spp. (II) || || Camaleonti nani

|| Nadzikambia spp. (II) || || Camaleonti nani

Cordylidae || || || || Cordilidi

|| Cordylus spp. (II) || || Cordilidi

Gekkonidae || || || || Gechi

|| Cyrtodactylus serpensinsula (II) || || Geco dell’Isola Serpente

|| || || Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda) ||

|| || Naultinus spp. (III Nuova Zelanda) ||

|| Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Gechi diurni o Felsume

Phelsuma guentheri (II) || || ||

|| Uroplatus spp. (II) || || Gechi coda a foglia

Helodermatidae || || || || Elodermi

|| Heloderma spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Elodermi

Heloderma horridum charlesbogerti (I) || || || Eloderma orrido del Guatemala

Iguanidae || || || || Iguane

|| Amblyrhynchus cristatus (II) || || Iguana marina

Brachylophus spp. (I) || || || Brachilofi

|| || Conolophus spp. (II) || || Iguane terrestri

|| || Ctenosaura bakeri (II) || ||

|| Ctenosaura oedirhina (II) || ||

|| Ctenosaura melanosterna (II) || ||

|| Ctenosaura palearis (II) || ||

Cyclura spp. (I) || || || Iguane cornute

|| Iguana spp. (II) || || Iguane

|| Phrynosoma blainvillii (II) || ||

|| Phrynosoma cerroense (II) || ||

|| Phrynosoma coronatum (II) || || Lucertola cornuta

|| Phrynosoma wigginsi (II) || ||

Sauromalus varius (I) || || || Chuchwalla dell’Isola di San Esteban

Lacertidae || || || || Lucertole

Gallotia simonyi (I) || || || Lucertola gigante di Hierro

Podarcis lilfordi (II) || || || Lucertola delle Baleari

|| Podarcis pityusensis (II) || || || Lucertola di Ibiza

Scincidae || || || || Scinchi

|| Corucia zebrata (II) || || Scinco gigante delle Salomone

Teiidae || || || || Lucertole caimano, tegu

|| Crocodilurus amazonicus (II) || || Tegu coccodrillo

|| Dracaena spp. (II) || || Lucertole caimano

|| Tupinambis spp.(II) || || Tegu

Varanidae || || || || Varani

|| Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Varani

Varanus bengalensis (I) || || || Varano del Bengala

Varanus flavescens (I) || || || Varano giallo

Varanus griseus (I) || || || Varano del deserto

Varanus komodoensis (I) || || || Drago o varano di Komodo

Varanus nebulosus (I) || || ||

|| Varanus olivaceus (II) || || ||

Xenosauridae || || || ||

|| Shinisaurus crocodilurus (II) || ||

SERPENTES || || || || Serpenti

Boidae || || || || Boidi

|| Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Boidi

Acrantophis spp. (I) || || || Boa del Madagascar

Boa constrictor occidentalis (I) || || || Boa costrittore dell’Argentina

Epicrates inornatus (I) || || || Boa di Porto Rico

Epicrates monensis (I) || || || Boa di Mona

Epicrates subflavus (I) || || || Boa della Giamaica

Eryx jaculus (II) || || || Erice jaculo

Sanzinia madagascariensis (I) || || || Boa arboreo del Madagascar

Bolyeriidae || || || || Boa di Round

|| Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Boa di Round

|| Bolyeria multocarinata (I) || || || Boa di Round

Casarea dussumieri (I) || || || Boa di Dussumier

Colubridae || || || || Colubridi

|| || Atretium schistosum (III India) || Ericope schistoso

|| || Cerberus rynchops (III India) || Serpente d’acqua dal muso di cane

|| Clelia clelia (II) || || Mussurana

|| Cyclagras gigas (II) || || Falso cobra

|| Elachistodon westermanni (II) || || Mangiatore di uova indiano

|| Ptyas mucosus (II) || || Serpente dei ratti indiano

|| || Xenochrophis piscator (III India) || Natrice pescatrice

Elapidae || || || || Cobra, serpenti corallo

|| Hoplocephalus bungaroides (II) || ||

|| || Micrurus diastema (III Honduras) || Serpente corallo

|| || || Micrurus nigrocinctus (III Honduras) || Serpente corallo nigro fasciato

|| || Naja atra (II) || ||

|| Naja kaouthia (II) || ||

|| Naja mandalayensis (II) || ||

|| Naja naja (II) || || Cobra o serpente dagli occhiali

|| Naja oxiana (II) || ||

|| Naja philippinensis (II) || ||

|| Naja sagittifera (II) || ||

|| Naja samarensis (II) || ||

|| Naja siamensis (II) || ||

|| Naja sputatrix (II) || ||

|| Naja sumatrana (II) || ||

|| Ophiophagus hannah (II) || || Cobra reale

Loxocemidae || || || ||

|| Loxocemidae spp. (II) || ||

Pythonidae || || || || Pitoni

|| Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Pitoni

Python molurus molurus (I) || || || Pitone dell’India

Tropidophiidae || || || ||

|| Tropidophiidae spp. (II) || ||

Viperidae || || || || Vipere

|| || Crotalus durissus (III Honduras) || Cascavel

|| Crotalus durissus unicolor || || Crotalo di Aruba

|| || Daboia russelii (III India) || Vipera di Russel

Vipera latifii || || ||

Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell’Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l’URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || || Vipera di Orsini

|| || Vipera wagneri (II) || ||

TESTUDINES || || || ||

Carettochelyidae || || || || Tartarughe naso di porco

|| Carettochelys insculpta (II) || || Tartaruga naso di porco

Chelidae || || || ||

|| Chelodina mccordi (II) || ||

Pseudemydura umbrina (I) || || || Tartaruga dal collo corto

Cheloniidae || || || || Tartarughe di mare

Cheloniidae spp. (I) || || || Tartarughe di mare

Chelydridae || || || || Tartarughe azzannatrici

|| || Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d’America) || Tartaruga alligatore

Dermatemydidae || || || || Dermatemide

|| Dermatemys mawii (II) || || Dermatemide

Dermochelyidae || || || || Dermochelide coriacea

Dermochelys coriacea (I) || || || Dermochelide coriacea

Emydidae || || || || Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche

|| Chrysemys picta || || Testuggine palustre dipinta

|| Glyptemys insculpta (II) || || Testuggine palustre scolpita

Glyptemys muhlenbergii (I) || || || Clemmide di Muhlenberg

|| || Graptemys spp. (III Stati Uniti d’America) || Tartarughe carta geografica

|| Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Tartarughe scatola

Terrapene coahuila (I) || || || Tartaruga-botte acquatica

|| Trachemys scripta elegans || || Tartaruga dalle guance rosse

Geoemydidae || || || ||

Batagur affinis (I) || || ||

Batagur baska (I) || || || Tartaruga fluviale indiana

|| || Batagur spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || ||

|| Cuora spp. (II) || || Tartarughe scatola asiatiche

Geoclemys hamiltonii (I) || || || Tartaruga di Hamilton

|| || Geoemyda spengleri (III Cina) || Tartaruga foglia a petto nero

|| Heosemys annandalii (II) || ||

|| Heosemys depressa (II) || ||

|| Heosemys grandis (II) || || Tartaruga palustre asiatica gigante

|| Heosemys spinosa (II) || || Tartaruga spinosa

|| Leucocephalon yuwonoi (II) || ||

|| Malayemys macrocephala (II) || ||

|| Malayemys subtrijuga (II) || || Tartaruga malese

|| Mauremys annamensis (II) || ||

|| || Mauremys iversoni (III Cina) ||

|| || || Mauremys megalocephala (III Cina) || Testugine palustre cinese a capo grosso

|| Mauremys mutica (II) || || Testuggine palustre asiatica gialla

|| || Mauremys nigricans (III Cina) ||

|| || Mauremys pritchardi (III Cina) ||

|| || Mauremys reevesii (III Cina) || Testugine cinese palustre

|| || Mauremys sinensis (III Cina) || Testugine cinese a collo striato

Melanochelys tricarinata (I) || || || Tartaruga tricarinata

Morenia ocellata (I) || || || Tartaruga della Birmania

|| Notochelys platynota (II) || ||

|| || Ocadia glyphistoma (III Cina) ||

|| || Ocadia philippeni (III Cina) ||

|| || Orlitia borneensis (II) || || Tartaruga gigante della Malesia

|| || Pangshura spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || ||

Pangshura tecta (I) || || || Tartaruga a tetto dell’India

|| || Sacalia bealei (III Cina) ||

|| || Sacalia pseudocellata (III Cina) ||

|| || Sacalia quadriocellata (III Cina) || Tartaruga quattr’occhi

|| Siebenrockiella crassicollis (II) || ||

|| Siebenrockiella leytensis (II) || ||

Platysternidae || || || || Platisterno capogrosso

|| Platysternon megacephalum (II) || || Platisterno capogrosso

Podocnemididae || || || || Pelomeduse

|| Erymnochelys madagascariensis (II) || || Podocnemide del Madagascar

|| Peltocephalus dumerilianus (II) || || Tartaruga capo grosso

|| Podocnemis spp. (II) || ||

Testudinidae || || || || Testuggini

|| Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) || || Testuggini

Astrochelys radiata (I) || || || Testuggine radiata

Astrochelys yniphora (I) || || || Testuggine a sperone del Madagascar

Chelonoidis nigra (I) || || || Testuggine gigante delle Galapagos

Gopherus flavomarginatus (I) || || || Testuggine dal bordo giallo

Malacochersus tornieri (II) || || || Testuggine focaccia africana

Psammobates geometricus (I) || || || Testuggine geometrica

Pyxis arachnoides (I) || || || Testuggine aracnoide comune

|| Pyxis planicauda (I) || || || Testuggine aracnoide a guscio piatto

Testudo graeca (II) || || || Testuggine greca

Testudo hermanni (II) || || || Testuggine di Hermann o comune

Testudo kleinmanni (I) || || || Testuggine egiziana

Testudo marginata (II) || || || Testuggine marginata

Trionychidae || || || || Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle

|| Amyda cartilaginea (II) || || Tartaruga dal guscio molle asiatica

Apalone spinifera atra (I) || || || Tartaruga dal guscio molle nera

Aspideretes gangeticus (I) || || || Tartaruga dal guscio molle del Gange

Aspideretes hurum (I) || || || Trionice pavone

Aspideretes nigricans (I) || || || Tartaruga a guscio molle scura

|| Chitra spp. (II) || ||

|| Lissemys punctata (II) || || Tartaruga alata indiana

|| || Lissemys scutata (II) || ||

|| || Palea steindachneri (III Cina) ||

|| Pelochelys spp. (II) || || Tartarughe giganti a guscio molle

|| || Pelodiscus axenaria (III Cina) ||

|| || Pelodiscus maackii (III Cina) ||

|| || Pelodiscus parviformis (III Cina) ||

|| || Rafetus swinhoei (III Cina) ||

AMPHIBIA || || || || Anfibi

ANURA || || || || Rane e rospi

Bufonidae || || || || Rospi

Altiphrynoides spp. (I) || || ||

Atelopus zeteki (I) || || || Rospo dorato di Zetek

Bufo periglenes (I) || || || Rospo dorato

Bufo superciliaris (I) || || || Rospo del Camerun

|| Nectophrynoides spp. (I) || || || Rospi vivipari africani

Nimbaphrynoides spp. (I) || || ||

Spinophrynoides spp. (I) || || ||

Calyptocephalellidae || || || ||

|| || Calyptocephalella gayi (III Cile) ||

Dendrobatidae || || || || Dendrobatidi

|| Allobates femoralis (II) || ||

|| Allobates zaparo (II) || ||

|| Cryptophyllobates azureiventris (II) || ||

|| Dendrobates spp. (II) || || Dendrobatidi

|| Epipedobates spp. (II) || ||

|| Phyllobates spp. (II) || || Fillobati

Hylidae || || || ||

|| Agalychnis spp. (II) || ||

Mantellidae || || || || Mantella

|| Mantella spp. (II) || || Mantella

Microhylidae || || || || Rane pomodoro

Dyscophus antongilii (I) || || ||

|| Scaphiophryne gottlebei (II) || ||

Ranidae || || || || Rane

|| Conraua goliath || || Rana Golia

|| Euphlyctis hexadactylus (II) || ||

|| Hoplobatrachus tigerinus (II) || ||

|| Rana catesbeiana || || Rana toro

Rheobatrachidae || || || || Rane ornitorinco

|| Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Rana ornitorinco

Rheobatrachus silus (II) || || ||

CAUDATA || || || ||

Ambystomatidae || || || || Axolotl

|| Ambystoma dumerilii (II) || || Salamandra del Lago Patzanaro

|| Ambystoma mexicanum (II) || || Salamandra tigre o Axolotl

Cryptobranchidae || || || || Salamandre giganti

Andrias spp. (I) || || || Salamandre giganti

Salamandridae || || || || Salamandre e tritoni

Neurergus kaiseri (I) || || || Tritone imperatore

ELASMOBRANCHII || || || || Squali e razze

LAMNIFORMES || || || ||

Cetorhinidae || || || || Squali elefante

|| Cetorhinus maximus (II) || || Squalo elefante

Lamnidae || || || || Squalo bianco

|| Carcharodon carcharias (II) || || Squalo bianco

|| || Lamna nasus (III 27 Stati membri)[22] || Smeriglio

ORECTOLOBIFORMES || || || ||

Rhincodontidae || || || || Squali balena

|| Rhincodon typus (II) || || Squalo balena

RAJIFORMES || || || ||

Pristidae || || || || Pesci sega

Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B) || || || Pesci sega

|| Pristis microdon (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) || ||

ACTINOPTERYGII || || || || Pesci

ACIPENSERIFORMES || || || ||

|| || ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Storioni e Pesci spatola

Acipenseridae || || || || Storioni

Acipenser brevirostrum (I) || || || Storione dal rostro breve

Acipenser sturio (I) || || || Storione comune

ANGUILLIFORMES || || || ||

Anguillidae || || || || Anguille

|| Anguilla anguilla (II) || || Anguilla europea

CYPRINIFORMES || || || ||

Catostomidae || || || || Cui-ui

Chasmistes cujus (I) || || || Cui-ui

Cyprinidae || || || || Ciprinidi

|| Caecobarbus geertsi (II) || || Barbo ceco del Congo

Probarbus jullieni (I) || || || Barbo dalle sette linee

OSTEOGLOSSIFORMES || || || ||

Osteoglossidae || || || || Arapaimas, bonytongues

|| Arapaima gigas (II) || || Arapaima

Scleropages formosus (I) || || || Scleropage asiatico

PERCIFORMES || || || ||

Labridae || || || || Labridi

|| Cheilinus undulatus (II) || || Pesce Napoleone

Sciaenidae || || || || Totoaba

Totoaba macdonaldi (I) || || || Totoaba o acupa di Macdonald

SILURIFORMES || || || ||

Pangasiidae || || || ||

Pangasianodon gigas (I) || || || Siluro gigante

SYNGNATHIFORMES || || || ||

Syngnathidae || || || || Pesci ago, cavallucci marini

|| Hippocampus spp. (II) || || Cavallucci marini

SARCOPTERYGII || || || || Dipnoi o pesci polmonati

CERATODONTIFORMES || || || ||

Ceratodontidae || || || || Ceratodontidi

|| Neoceratodus forsteri (II) || || Pesce polmonato o Dipnoo australiano

COELACANTHIFORMES || || || ||

Latimeriidae || || || || Celacanti

Latimeria spp. (I) || || || Celacanti

ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE) || || || ||

HOLOTHUROIDEA || || || || Oloturie

ASPIDOCHIROTIDA || || || ||

Stichopodidae || || || || Oloturie

|| || Isostichopus fuscus (III Ecuador) || Oloturia bruna

ARTHROPODA (ARTROPODI) || || || ||

ARACHNIDA || || || || Ragni e scorpioni

ARANEAE || || || ||

Theraphosidae || || || || Tarantole

|| Aphonopelma albiceps (II) || ||

|| Aphonopelma pallidum (II) || ||

|| Brachypelma spp. (II) || ||

SCORPIONES || || || ||

Scorpionidae || || || || Scorpioni

|| Pandinus dictator (II) || || Scorpione dittatore

|| Pandinus gambiensis (II) || || Scorpione del Gambia

|| Pandinus imperator (II) || || Scorpione imperatore

INSECTA || || || || Insetti

COLEOPTERA || || || || Coleotteri

Lucanidae || || || || Lucanidi o Cervi volanti

|| || Colophon spp. (III Sudafrica) ||

Scarabaeidae || || || || Scarabei

|| Dynastes satanas (II) || || Scarabeo rinoceronte

LEPIDOPTERA || || || || Farfalle

Nymphalidae || || || ||

|| || Agrias amydon boliviensis (III Bolivia) ||

|| || Morpho godartii lachaumei (III Bolivia) ||

|| || Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia) ||

Papilionidae || || || || Ornitottere e Papilionidi

|| Atrophaneura jophon (II) || ||

|| Atrophaneura palu || ||

|| Atrophaneura pandiyana (II) || ||

|| Bhutanitis spp. (II) || || Papilioni del Bhutan

|| Graphium sandawanum || ||

|| Graphium stresemanni || ||

|| Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Ornitottere

Ornithoptera alexandrae (I) || || || Ornitottera della Regina Alessandra

|| Papilio benguetanus || ||

Papilio chikae (I) || || || Macaone di Luzon

|| Papilio esperanza || ||

Papilio homerus (I) || || || Papilio di Omero

Papilio hospiton (I) || || || Macaone di Sardegna

|| || Papilio morondavana || ||

|| Papilio neumoegeni || ||

|| Parides ascanius || ||

|| Parides hahneli || ||

Parnassius apollo (II) || || || Apollo

|| Teinopalpus spp. (II) || || Papilioni imperiali

|| Trogonoptera spp. (II) || || Ornitottere

|| Troides spp. (II) || || Ornitottere

ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE) || || || ||

HIRUDINOIDEA || || || || Sanguisughe

ARHYNCHOBDELLIDA || || || ||

Hirudinidae || || || || Sanguisughe

|| Hirudo medicinalis (II) || || Sanguisuga medicinale

|| Hirudo verbana (II) || ||

MOLLUSCA (MOLLUSCHI) || || || ||

BIVALVIA || || || || Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)

MYTILOIDA || || || ||

Mytilidae || || || || Mitilidi

|| Lithophaga lithophaga (II) || || Dattero di mare

UNIONOIDA || || || ||

Unionidae || || || || Mitili d’acqua dolce

Conradilla caelata (I) || || ||

|| Cyprogenia aberti (II) || ||

Dromus dromas (I) || || ||

Epioblasma curtisii (I) || || ||

Epioblasma florentina (I) || || ||

Epioblasma sampsonii (I) || || ||

Epioblasma sulcata perobliqua (I) || || ||

|| Epioblasma torulosa gubernaculum (I) || || ||

|| Epioblasma torulosa rangiana (II) || ||

Epioblasma torulosa torulosa (I) || || ||

|| Epioblasma turgidula (I) || || ||

Epioblasma walkeri (I) || || ||

Fusconaia cuneolus (I) || || ||

Fusconaia edgariana (I) || || ||

Lampsilis higginsii (I) || || ||

Lampsilis orbiculata orbiculata (I) || || ||

Lampsilis satur (I) || || ||

Lampsilis virescens (I) || || ||

Plethobasus cicatricosus (I) || || ||

|| Plethobasus cooperianus (I) || || ||

|| Pleurobema clava (II) || ||

Pleurobema plenum (I) || || ||

Potamilus capax (I) || || ||

Quadrula intermedia (I) || || ||

Quadrula sparsa (I) || || ||

|| Toxolasma cylindrella (I) || || ||

Unio nickliniana (I) || || ||

Unio tampicoensis tecomatensis (I) || || ||

Villosa trabalis (I) || || ||

VENEROIDA || || || ||

Tridacnidae || || || || Tridacne

|| Tridacnidae spp. (II) || || Tridacne giganti

GASTROPODA || || || || Limacce, lumache e strombi

MESOGASTROPODA || || || ||

Strombidae || || || || Strombi

|| Strombus gigas (II) || || Strombo gigante

STYLOMMATOPHORA || || || ||

Achatinellidae || || || ||

Achatinella spp. (I) || || || Lumaca piccola agata di Oahu

Camaenidae || || || ||

|| Papustyla pulcherrima (II) || || Chiocciola verde dell’Isola di Manus

CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI) || || || ||

ANTHOZOA || || || || Coralli, anemoni di mare

ANTIPATHARIA || || || ||

|| || ANTIPATHARIA spp. (II) || || Antipatari o Coralli neri

GORGONACEAE || || || ||

Coralliidae || || || ||

|| || Corallium elatius (III Cina) ||

|| || Corallium japonicum (III Cina) ||

|| || || Corallium konjoi (III Cina) ||

|| || Corallium secundum (III Cina) ||

HELIOPORACEA || || || ||

Helioporidae || || || || Corallo blu

|| Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie Heliopora coerulea)[23] || || Corallo blu

SCLERACTINIA || || || ||

|| || SCLERACTINIA spp. (II)[24] || || Madreporari

STOLONIFERA || || || ||

Tubiporidae || || || || Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

|| || Tubiporidae spp. (II)[25] || || Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

HYDROZOA || || || || Idroidi, coralli di mare, fisalie

MILLEPORINA || || || ||

Milleporidae || || || || Milleporidi

|| Milleporidae spp. (II)[26] || || Milleporidi

STYLASTERINA || || || ||

Stylasteridae || || || || Stilasteridi

|| Stylasteridae spp. (II)[27] || || Stilasteridi

FLORA || || || ||

AGAVACEAE || || || || Agavi

Agave parviflora (I) || || || Agave a fiore piccolo

|| Agave victoriae-reginae (II) #4 || || Agave della Regina Vittoria

|| Nolina interrata (II) || || Nolina di San Diego

AMARYLLIDACEAE || || || || Amarillidacee

|| Galanthus spp. (II) #4 || || Bucaneve

|| Sternbergia spp. (II) #4 || || Sternbergia

ANACARDIACEAE || || || ||

|| Operculicarya hyphaenoides (II) || ||

|| Operculicarya pachypus (II) || ||

APOCYNACEAE || || || ||

|| Hoodia spp. (II) #9 || ||

|| Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || ||

Pachypodium ambongense (I) || || ||

|| Pachypodium baronii (I) || || ||

Pachypodium decaryi (I) || || ||

|| Rauvolfia serpentina (II) #2 || || Rauvolfia

ARALIACEAE || || || || Aralie

|| Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 || || Gingseng

|| || Panax quinquefolius (II) #3 || || Ginseng americano

ARAUCARIACEAE || || || || Araucarie

Araucaria araucana (I) || || || Araucaria o Pino del Cile

BERBERIDACEAE || || || || Berberidacee

|| Podophyllum hexandrum (II) #2 || || Podofillo indiano

BROMELIACEAE || || || || Bromeliacee

|| Tillandsia harrisii (II) #4 || ||

|| Tillandsia kammii (II) #4 || ||

|| || Tillandsia kautskyi (II) #4 || ||

|| Tillandsia mauryana (II) #4 || ||

|| Tillandsia sprengeliana (II) #4 || ||

|| Tillandsia sucrei (II) #4 || ||

|| Tillandsia xerographica (II)[28] #4 || ||

CACTACEAE || || || || Cactus

|| CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.)[29] #4 || || Cactus

|| Ariocarpus spp. (I) || || || Cactus pietra vivente

Astrophytum asterias (I) || || || Cactus riccio di mare

Aztekium ritteri (I) || || || Cactus azteco

Coryphantha werdermannii (I) || || || Cactus a cuscino spinoso

Discocactus spp. (I) || || || Discocactus

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) || || || Cactus spinoso di Lindsay

Echinocereus schmollii (I) || || ||

Escobaria minima (I) || || || Cactus a cuscino spinoso

Escobaria sneedii (I) || || || Cactus a cuscino spinoso

Mammillaria pectinifera (I) || || || Mamillaria a pettine

Mammillaria solisioides (I) || || || Pitayta

Melocactus conoideus (I) || || ||

Melocactus deinacanthus (I) || || ||

Melocactus glaucescens (I) || || ||

|| Melocactus paucispinus (I) || || ||

Obregonia denegrii (I) || || || Cactus a carciofo

Pachycereus militaris (I) || || ||

Pediocactus bradyi (I) || || || Cactus del Marble Canyon

Pediocactus knowltonii (I) || || || Cactus di montagna di Knowlton

Pediocactus paradinei (I) || || || Cactus di Paradina

Pediocactus peeblesianus (I) || || || Cactus Navajo di Peeble

Pediocactus sileri (I) || || || Cactus a cuscino spinoso

Pelecyphora spp. (I) || || || Cactus ad ascia

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) || || ||

Sclerocactus erectocentrus (I) || || ||

Sclerocactus glaucus (I) || || || Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus mariposensis (I) || || ||

|| Sclerocactus mesae-verdae (I) || || || Cactus della Mesa verde

Sclerocactus nyensis (I) || || ||

Sclerocactus papyracanthus (I) || || ||

Sclerocactus pubispinus (I) || || || Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus wrightiae (I) || || || Cactus con le spine ad uncino

Strombocactus spp. (I) || || || Cactus appiattito

Turbinicarpus spp. (I) || || || Cactus spiralati

Uebelmannia spp. (I) || || ||

CARYOCARACEAE || || || ||

|| Caryocar costaricense (II) #4 || || Noce del Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE) || || || || Asteracee

Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus) || || || Lappa Bardana

CRASSULACEAE || || || ||

|| Dudleya stolonifera (II) || ||

|| Dudleya traskiae (II) || ||

CUCURBITACEAE || || || ||

|| || Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come Xerosicyos pubescens) || ||

|| || Zygosicyos tripartitus (II) || ||

CUPRESSACEAE || || || || Cipressi

Fitzroya cupressoides (I) || || || Alerce

Pilgerodendron uviferum (I) || || ||

CYATHEACEAE || || || || Felci arboree

|| Cyathea spp. (II) #4 || || Felci arboree

CYCADACEAE || || || || Cicadi

|| CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Cicadi

Cycas beddomei (I) || || || Cicas di Beddome

DICKSONIACEAE || || || || Felci arboree

|| Cibotium barometz (II) #4 || ||

|| Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #4 || || Felci arboree

DIDIEREACEAE || || || ||

|| DIDIEREACEAE spp. (II) #4 || || Discoria o Yam della Cina

DIOSCOREACEAE || || || || Ignami

|| Dioscorea deltoidea (II) #4 || ||

DROSERACEAE || || || || Drosere

|| Dionaea muscipula (II) #4 || || Venere acchiappamosche

EUPHORBIACEAE || || || || Euforbie

|| || Euphorbia spp. (II) #4 (Solo le specie succulente, ad eccezione di: 1)  Euphorbia misera; 2   esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona; 3)  esemplari propagati artificialmente di Euphorbia lactea, innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, se sono: – crestati, oppure – a ventaglio, oppure – cangianti; 4)  esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia «Milii», se sono: – facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmen-te, e – introdotti nell’Unione o (ri)esportati dall’Unione in partite di 100 o più piante; – che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e 5)  gli esemplari inclusi nell’allegato A) || || Euforbie succulente

Euphorbia ambovombensis (I) || || ||

Euphorbia capsaintemariensis (I) || || ||

Euphorbia cremersii (I) (Comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi) || || ||

Euphorbia cylindrifolia (I) (Comprende la ssp. tuberifera) || || ||

|| Euphorbia decaryi (I) (Comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e sprirosticha) || || ||

Euphorbia francoisii (I) || || ||

Euphorbia handiensis (II) || || ||

Euphorbia lambii (II) || || ||

Euphorbia moratii (I) (Comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora) || || ||

Euphorbia parvicyathophora (I) || || ||

Euphorbia quartziticola (I) || || ||

Euphorbia stygiana (II) || || ||

Euphorbia tulearensis (I) || || ||

FOUQUIERIACEAE || || || ||

|| Fouquieria columnaris (II) #4 || ||

Fouquieria fasciculata (I) || || ||

Fouquieria purpusii (I) || || ||

GNETACEAE || || || || Joint firs

|| || Gnetum montanum (III Nepal) #1 ||

JUGLANDACEAE || || || ||

|| Oreomunnea pterocarpa (II) #4 || ||

LAURACEAE || || || ||

|| Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12 || || Legno di rosa del Brasile

LEGUMINOSAE (FABACEAE) || || || || Leguminose

|| Caesalpinia echinata (II) #10 || || Pernambuco

Dalbergia nigra (I) || || || Palissandro brasiliano

|| || Dalbergia retusa (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || Cocobolo

|| || || Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || Palissandro dell’Honduras

|| || Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua) || Almendro

|| Pericopsis elata (II) #5 || || Afrormosia

|| Platymiscium pleiostachyum (II) #4 || || Macacauba

|| Pterocarpus santalinus (II) #7 || || Sandalo rosso

LILIACEAE || || || || Liliacee

|| Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e dell’Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati del presente regolamento) #4 || || Aloe

|| Aloe albida (I) || || ||

Aloe albiflora (I) || || ||

Aloe alfredii (I) || || ||

Aloe bakeri (I) || || ||

Aloe bellatula (I) || || ||

Aloe calcairophila (I) || || ||

Aloe compressa (I) (Comprende le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila) || || ||

Aloe delphinensis (I) || || ||

Aloe descoingsii (I) || || ||

Aloe fragilis (I) || || ||

Aloe haworthioides (I) (Comprende la var. aurantiaca) || || ||

Aloe helenae (I) || || ||

Aloe laeta (I) (Comprende la var. maniaensis) || || ||

Aloe parallelifolia (I) || || ||

|| Aloe parvula (I) || || ||

Aloe pillansii (I) || || ||

Aloe polyphylla (I) || || ||

Aloe rauhii (I) || || ||

Aloe suzannae (I) || || ||

Aloe versicolor (I) || || ||

Aloe vossii (I) || || ||

MAGNOLIACEAE || || || || Magnolie

|| || Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1 || Magnolia Taungme

MELIACEAE || || || || Mogani, cedri

|| || Cedrela fissilis (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 ||

|| || || Cedrela lilloi (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 ||

|| || || Cedrela odorata (III Bolivia / Brasile / Colombia / Guatemala / Perù) (Solo le popolazioni dei paesi che hanno elencato la specie nell’appendice III; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || Cedro spagnolo

|| Swietenia humilis (II) #4 || || Mogano messicano

|| Swietenia macrophylla (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 || || Mogano grandi foglie

|| Swietenia mahagoni (II) #5 || || Mogano americano

NEPENTHACEAE || || || || Nepente o piante carnivore con ascidio

|| Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Nepente o piante carnivore con ascidio

Nepenthes khasiana (I) || || || Nepente indiana

Nepenthes rajah (I) || || || Nepente o pianta da broche della Malesia

ORCHIDACEAE || || || || Orchidee

|| ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)[30] #4 || || Orchidee

|| Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all’allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se: – sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e – gli esemplari sono conformi alla definizione di “riprodotti artificialmente” ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, e – quando sono introdotte nell’Unione o (ri)esportate dall’Unione, sono trasportate in contenitori sterili. || – || – || –

Aerangis ellisii (I) || || ||

|| Cephalanthera cucullata (II) || || ||

Cypripedium calceolus (II) || || ||

Dendrobium cruentum (I) || || ||

Goodyera macrophylla (II) || || ||

Laelia jongheana (I) || || ||

Laelia lobata (I) || || ||

Liparis loeselii (II) || || ||

Ophrys argolica (II) || || ||

Ophrys lunulata (II) || || ||

Orchis scopulorum (II) || || ||

Paphiopedilum spp. (I) || || || Scarpette di Venere dell’Asia

Peristeria elata (I) || || || Fiore dello Spirito Santo

Phragmipedium spp. (I) || || || Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale

|| Renanthera imschootiana (I) || || || Vanda rossa

Spiranthes aestivalis (II) || || ||

OROBANCHACEAE || || || ||

|| Cistanche deserticola (II) #4 || ||

PALMAE (ARECACEAE) || || || || Palme

|| Beccariophoenix madagascariensis (II) #4 || || Manarano

Chrysalidocarpus decipiens (I) || || ||

|| Lemurophoenix halleuxii (II) || ||

|| || Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13 || Cocco di mare o noce delle Seychelles

|| Marojejya darianii (II) || ||

|| Neodypsis decaryi (II) #4 || || Palma a triangolo

|| Ravenea louvelii(II) || ||

|| Ravenea rivularis (II) || ||

|| Satranala decussilvae (II) || ||

|| Voanioala gerardii (II) || ||

PAPAVERACEAE || || || || Papaveracee

|| || Meconopsis regia (III Nepal) #1 ||

PASSIFLORACEAE || || || ||

|| Adenia olaboensis (II) || ||

PINACEAE || || || || Pinacee

Abies guatemalensis (I) || || || Abete del Guatemala

|| || Pinus koraiensis (III Federazione russa) #5 ||

PODOCARPACEAE || || || || Podocarpi

|| || Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1 ||

Podocarpus parlatorei (I) || || || Pino del Cerro o di Parlatore

PORTULACACEAE || || || || Portulache, porcellane

|| Anacampseros spp. (II) #4 || ||

|| Avonia spp. (II) #4 || ||

|| Lewisia serrata (II) #4 || || Lewisia seghettata

PRIMULACEAE || || || || Primule, ciclamini

|| Cyclamen spp. (II)[31] #4 || || Ciclamini

RANUNCULACEAE || || || || Ranuncoli

|| Adonis vernalis (II) #2 || || Adonide gialla

|| Hydrastis canadensis (II) #8 || ||

ROSACEAE || || || || Rosacee

|| Prunus africana (II) #4 || ||

RUBIACEAE || || || ||

Balmea stormiae (I) || || ||

SARRACENIACEAE || || || ||

|| Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Sarracenie o piante carnivore con ascidio

Sarracenia oreophila (I) || || || Pianta carnivora montana

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) || || || Pianta carnivora dell’Alabama

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) || || || Pianta carnivora di Jones

SCROPHULARIACEAE || || || || Scrofularie

|| Picrorhiza kurrooa (II) (esclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2 || ||

STANGERIACEAE || || || || Stangeria e Bowenia

|| Bowenia spp. (II) #4 || || Cicadi

Stangeria eriopus (I) || || || Stangeria

TAXACEAE || || || || Tassi

|| Taxus chinensis e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 || ||

|| Taxus cuspidata e taxa intraspecifici di questa specie (II)[32] #2 || ||

|| Taxus fuana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 || ||

|| Taxus sumatrana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 || ||

|| Taxus wallichiana (II) #2 || ||

THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) || || || || Legno di agar, ramino

|| Aquilaria spp. (II) #4 || || Legno di agar

|| Gonystylus spp. (II) #4 || || Ramino

|| Gyrinops spp. (II) #4 || || Legno di agar

TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) || || || || Tetracentrons

|| || Tetracentron sinense (III Nepal) #1 ||

VALERIANACEAE || || || || Valerianacee

|| Nardostachys grandiflora (II) #2 || ||

VITACEAE || || || ||

|| || Cyphostemma elephantopus (II) || ||

|| || Cyphostemma montagnacii (II) || ||

WELWITSCHIACEAE || || || || Welwitschia

|| Welwitschia mirabilis (II) #4 || || Welwitschia di Baine

ZAMIACEAE || || || || Zamiacee

|| ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Zamiacee

Ceratozamia spp. (I) || || || Ceratozamia

|| Chigua spp. (I) || || || Chigua

Encephalartos spp. (I) || || || Palme del pane

Microcycas calocoma (I) || || || Cicas nana

ZINGIBERACEAE || || || ||

|| Hedychium philippinense (II) #4 || || Giglio delle farfalle

ZYGOPHYLLACEAE || || || || Lignum-vitae

|| Bulnesia sarmientoi (II) #11 || || Palo santo

|| Guaiacum spp. (II) #2 || || Lignum-vitae

|| Allegato D || Nome comune

FAUNA || ||

CHORDATA (CORDATI) || ||

MAMMALIA || || Mammiferi

CARNIVORA || ||

Canidae || || Cani, volpi, lupi

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1 || Volpe rossa dell’Afghanistan

Vulpes vulpes montana (III India) §1 || Volpe rossa dell’Himalaya

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1 || Volpe rossa del Punjab

Mustelidae || || Tassi, martore, donnole, ecc.

Mustela altaica (III India) §1 || Donnola degli Altai

Mustela erminea ferghanae (III India) §1 || Ermellino del Turkestan

Mustela kathiah (III India) §1 || Donnola dal ventre giallo

Mustela sibirica (III India) §1 || Donnola siberiana

DIPROTODONTIA || ||

Macropodidae || || Canguri, uallabie

Dendrolagus dorianus || Canguro arboricolo monocolore

Dendrolagus goodfellowi || Canguro arboricolo di Goodfellow

Dendrolagus matschiei || Canguro arboricolo di Matschie

Dendrolagus pulcherrimus || Canguro arboricolo dal manto dorato

Dendrolagus stellarum || Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri

AVES || || Uccelli

ANSERIFORMES || ||

Anatidae || || Anatre, oche, cigni

Anas melleri || Anatra del Meller

COLUMBIFORMES || ||

Columbidae || || Colombi, piccioni

Columba oenops || Colomba di Salvin

Didunculus strigirostris || Diduncolo becco dentato

Ducula pickeringii || Piccione imperiale di Pickering

|| Gallicolumba crinigera || Colomba pugnalata di Bartlett

Ptilinopus marchei || Colomba frigivora di Marché

Turacoena modesta || Piccione modesto di Timor

GALLIFORMES || ||

Cracidae || || Cracidi

Crax alector || Hocco nero

Pauxi unicornis || Hocco dall’elmo

Penelope pileata || Penelope crestabianca

Megapodiidae || || Megapodi

Eulipoa wallacei || Megapodio di Wallace

Phasianidae || || Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

Arborophila gingica || Pernice di Rickett

Lophura bulweri || Fagiano di Bulwer

Lophura diardi || Fagiano prelato

Lophura inornata || Fagiano di Salvadori

Lophura leucomelanos || Fagiano di Kalij

Syrmaticus reevesii §2 || Fagiano venerato

PASSERIFORMES || ||

Bombycillidae || || Beccofrusoni

Bombycilla japonica || Beccofrusone giapponese

Corvidae || || Cornacchie, gazze, ghiandaie

Cyanocorax caeruleus || Ghiandaia cerulea

Cyanocorax dickeyi || Ghiandaia di Dickey

Cotingidae || || Cotinga

Procnias nudicollis || Campanaro collonudo

Emberizidae || || Cardinali, beccasemi, tangara

Dacnis nigripes || Dacne zampenere

Sporophila falcirostris || Beccasemi di Temminck

Sporophila frontalis || Beccasemi frontechiara

Sporophila hypochroma || Beccasemi grigio e castano

Sporophila palustris || Beccasemi di palude

Estrildidae || || Estrildidi

Amandava amandava || Bengalino moscato

Cryptospiza reichenovii || Alarossa di Reichenow

Erythrura coloria || Diamante del monte Katangland

Erythrura viridifacies || Diamante facciaverde

Estrilda quartinia (Spesso commercializzata sotto la denominazione Estrilda melanotis) || Estrilda panciagialla

Hypargos niveoguttatus || Amaranto fiammante

Lonchura griseicapilla || Becco d’argento testa grigia

Lonchura punctulata || Domino

Lonchura stygia || Cappuccino nero

Fringillidae || || Cardellini, canarini

Carduelis ambigua || Verdone testa nera

Carduelis atrata || Negrito della Bolivia

Kozlowia roborowskii || Ciuffolotto di Roborowski

|| Pyrrhula erythaca || Ciuffolotto dalla testa grigia

Serinus canicollis || Canarino del Capo

Serinus citrinelloides hypostictus (Spesso commercializzato sotto la denominazione Serinus citrinelloides) || Venturone dell’Africa orientale

Icteridae || || Itteridi

Sturnella militaris || Sturnella di Defilippi

Muscicapidae || || Pigliamosche, tordi

Cochoa azurea || Cocioa di Giava

Cochoa purpurea || Cocioa purpurea

Garrulax formosus || Garrullo schiamazzante alirosse

Garrulax galbanus || Garrullo schiamazzante di Austen

Garrulax milnei || Garrullo schiamazzante codarossa

Niltava davidi || Niltava del Fukien

Stachyris whiteheadi || Garrullo di Whitehead

Swynnertonia swynnertoni (Denominata altresì Pogonicichla swynnertoni) || Pettirosso di Swynnerton

Turdus dissimilis || Tordo pettonero

Pittidae || || Pitta

Pitta nipalensis || Pitta nucablù

Pitta steerii || Pitta di Steere

Sittidae || || Sittidi

Sitta magna || Picchio muratore gigante

Sitta yunnanensis || Picchio muratore dello Yunnan

Sturnidae || || Maine, storni

Cosmopsarus regius || Storno reale africano

Mino dumontii || Maina facciagialla

Sturnus erythropygius || Storno testabianca

REPTILIA || || Rettili

TESTUDINES || ||

Geoemydidae || || Tartarughe acquatiche

Melanochelys trijuga || Tartaruga nera indiana

SAURIA || ||

Agamidae || ||

Physignathus cocincinus || Drago d’acqua cinese

Anguidae || ||

Abronia graminea ||

Gekkonidae || || Gechi

Rhacodactylus auriculatus ||

Rhacodactylus ciliatus ||

Rhacodactylus leachianus ||

Teratoscincus microlepis ||

Teratoscincus scincus ||

Gerrhosauridae || ||

Zonosaurus karsteni ||

Zonosaurus quadrilineatus ||

Iguanidae || ||

Ctenosaura quinquecarinata ||

Scincidae || || Scinchi

Tribolonotus gracilis ||

Tribolonotus novaeguineae ||

SERPENTES || ||

Colubridae || ||

Elaphe carinata §1 ||

Elaphe radiata §1 ||

Elaphe taeniura §1 ||

Enhydris bocourti §1 ||

Homalopsis buccata §1 ||

Langaha nasuta ||

Leioheterodon madagascariensis ||

Ptyas korros §1 ||

Rhabdophis subminiatus §1 ||

Hydrophiidae || || Serpenti marini

Lapemis curtus (Comprende Lapemis hardwickii) §1 ||

Viperidae || || Vipere

Calloselasma rhodostoma §1 ||

AMPHIBIA || ||

ANURA || || Rane e rospi

Hylidae || ||

Phyllomedusa sauvagii ||

Leptodactylidae || || Rane neotropicali

Leptodactylus laticeps ||

Ranidae || || Ranidi

Limnonectes macrodon ||

Rana shqiperica ||

CAUDATA || ||

Hynobiidae || || Salamandre asiatiche

Ranodon sibiricus ||

Plethodontidae || ||

Bolitoglossa dofleini ||

Salamandridae || || Tritoni e salamandre

Cynops ensicauda ||

Echinotriton andersoni ||

Pachytriton labiatus ||

Paramesotriton spp. ||

Salamandra algira ||

Tylototriton spp. ||

ACTINOPTERYGII || || Pesci

PERCIFORMES || ||

Apogonidae || ||

Pterapogon kauderni || Pesce cardinale di Banggai

ARTHROPODA (ARTROPODI) || ||

INSECTA || || Insetti

LEPIDOPTERA || || Farfalle

Papilionidae || || Ornitottere e papilionidi

Baronia brevicornis ||

Papilio grosesmithi ||

Papilio maraho ||

MOLLUSCA (MOLLUSCHI) || ||

GASTROPODA || ||

Haliotidae || ||

Haliotis midae || Abalone orecchio di Mida

FLORA || ||

AGAVACEAE || || Agavi

Calibanus hookeri ||

Dasylirion longissimum ||

ARACEAE || || Aracee

Arisaema dracontium ||

Arisaema erubescens ||

Arisaema galeatum ||

Arisaema nepenthoides ||

Arisaema sikokianum ||

Arisaema thunbergii var. urashima ||

Arisaema tortuosum ||

Biarum davisii ssp. Marmarisense ||

Biarum ditschianum ||

COMPOSITAE (ASTERACEAE) || || Asteracee

Arnica montana §3 || Arnica

Othonna cacalioides ||

Othonna clavifolia ||

Othonna hallii ||

Othonna herrei ||

Othonna lepidocaulis ||

Othonna retrorsa ||

ERICACEAE || || Eriche, rododendri

Arctostaphylos uva-ursi §3 || Uva ursina

GENTIANACEAE || || Genziane

Gentiana lutea §3 || Genziana gialla o genziana maggiore

LEGUMINOSAE (FABACEAE) || || Leguminose

Dalbergia granadillo §4 || Legno di rosa

Dalbergia retusa (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 || Cocobolo

Dalbergia stevensonii (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 || Palissandro dell’Honduras

LILIACEAE || || Liliacee

Trillium pusillum ||

Trillium rugelii ||

Trillium sessile ||

LYCOPODIACEAE || || Licopodi

Lycopodium clavatum §3 || Licopodio clavato

MELIACEAE || || Mogani, cedri

Cedrela fissilis (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 ||

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 ||

Cedrela montana §4 ||

Cedrela oaxacensis §4 ||

Cedrela odorata (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4 || Cedro spagnolo

Cedrela salvadorensis §4 ||

Cedrela tonduzii §4 ||

MENYANTHACEAE || ||

Menyanthes trifoliata §3 || Trifoglio fibrino

PARMELIACEAE || ||

Cetraria islandica §3 || Lichene islandico

PASSIFLORACEAE || ||

Adenia glauca ||

Adenia pechuelli ||

PEDALIACEAE || || Sesamo, artiglio del diavolo

Harpagophytum spp. §3 || Artiglio del diavolo

PORTULACACEAE || ||

Ceraria carrissoana ||

Ceraria fruticulosa ||

SELAGINELLACEAE || || Selaginelle

Selaginella lepidophylla || Rosa di Gerico»

é

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1) || ||

|| Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (GU L 140 del 30.5.1997, pag. 1) ||

|| Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione (GU L 325 del 27.11.1997, pag. 1) ||

|| Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione (GU L 279 del 16.10.1998, pag. 3) ||

|| Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5) ||

|| Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione (GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1) ||

|| Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14) ||

|| Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3) ||

|| Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 215 del 27.8.2003, pag. 3) ||

|| Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) || limitatamente all'articolo 3 e all'allegato III, pt. 66)

|| Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40) ||

|| Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1) ||

|| Regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 3) ||

|| Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione (GU L 123 del 19.5.2009, pag. 3) ||

Regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 5) ||

Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione (GU L 212 del 12.8.2010, pag. 1) ||

Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione (GU L 39 dell'11.2.2012, pag. 133) ||

_____________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 338/97 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2 || Articolo 2

Articolo 3 || Articolo 3

Articolo 4 || Articolo 4

Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 || Articolo 5, paragrafi da 1 a 5

Articolo 5, paragrafo 6, alinea || Articolo 5, paragrafo 6, alinea

Articolo 5, paragrafo 6, punto i) || Articolo 5, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 6, punto ii) || Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 7, lettera a) || Articolo 5, paragrafo 7, primo comma

Articolo 5, paragrafo 7, lettera b) || Articolo 5, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 6, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), alinea || Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto i) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto i)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto ii)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto iii)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma

_ || Articolo 7, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

_ || Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 4, primo comma

_ || Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 8 || Articolo 8

Articolo 9 || Articolo 9

Articolo 10 || Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 4 || Articolo 12, paragrafo 4, primo comma

_ || Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 5 || Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo3), lettera a) || Articolo 13, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3, lettera c) || Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 2 || Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 14, paragrafo 3, primo comma

Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3, lettera c) || Articolo 14, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 15, paragrafo 4, primo comma

Articolo 15, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4, lettera c) || Articolo 15, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) || Articolo 15, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 15, paragrafi 5 e 6 || Articolo 15, paragrafi 5 e 6

Articolo 16 || Articolo 16

Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 18 || Articolo 21

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma || _

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2 || _

Articolo 19, paragrafo 3 || Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 4 || Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 5 || Articolo 18, paragrafo 3

_ || Articolo 19, paragrafo 2

_ || Articolo 20

Articolo 20 || Articolo 22

Articolo 21 || _

_ || Articolo 23

Articolo 22 || Articolo 24

Allegato || Allegato I

_ || Allegato II

_ || Allegato III

_____________

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ‑ Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[3]               Vedasi l'allegato II della presente proposta.

[4]               GU C […] del […], pag. […].

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

[8]               V. allegato II.

[9]               GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[10]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[11]             GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1.

[12]             GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

[13]             GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[14]             GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

[15]             GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

[16]             Popolazione dell’Argentina (inclusa nell’allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - ARGENTINA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

[17]             Popolazione della Bolivia (inclusa nell’allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - BOLIVIA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA – BOLIVIA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

[18]             Popolazione del Cile (inclusa nell’allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - CHILE”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

[19]             Popolazione del Perù (inclusa nell’allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all’epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - PERÚ”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA – PERU - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

[20]             Tutte le specie sono comprese nell’appendice II, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell’appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell’appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell’allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

[21]             Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell’allegato B):Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di “ekipas” singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d’avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l’avorio confiscato e l’avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l’esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l’avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namibia), 30000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l’avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all’avorio di cui al punto g) iv), un’unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell’areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell’avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell’allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

[22]             L’inclusione del Lamna nasus nell’allegato C si applica a partire dal momento in cui prende effetto l’inclusione della specie nell’appendice III della convenzione, ossia 90 giorni dopo che il segretariato della convenzione comunica a tutte le parti che la specie è inclusa nell’appendice III della convenzione.

[23]             Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:   Fossili;   Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;          Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

[24]             Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:   Fossili;   Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;          Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

[25]             Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:   Fossili;   Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;          Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

[26]             Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

                Fossili;

                Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

                Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

[27]             Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

                Fossili;

                Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

                Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

[28]             Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

[29]             Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

                Hatiora x graeseri

                Schlumbergera x buckleyi

                Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

                Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

                Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

                Schlumbergera truncata (cultivar)

                Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia “Jusbertii”, Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus

                Opuntia microdasys (cultivar)

[30]             Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall’ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all’interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

                a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all’interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

                b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell’ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.     Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

[31]             Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

[32]             Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura “propagato artificialmente”), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

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