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Document 52012DC0259

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI UNA GOVERNANCE MIGLIORE PER IL MERCATO UNICO

    /* COM/2012/0259 final */

    52012DC0259

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI UNA GOVERNANCE MIGLIORE PER IL MERCATO UNICO /* COM/2012/0259 final */


    Una governance migliore per il mercato unico

    Introduzione

    La crisi ha dimostrato che l'UE ha bisogno di attivarsi per migliorare il proprio modello economico e rilanciare la competitività. Per raggiungere questo obiettivo è necessario un connubio tra finanze pubbliche solide, profonde riforme strutturali e investimenti mirati. Europa 2020 è la strategia adottata dall'UE per sostenere la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro. In questo contesto il mercato unico svolge un ruolo fondamentale.

    Il mercato unico è un motore fondamentale della crescita economica. Tuttavia, il suo potenziale può essere sfruttato soltanto dando una corretta attuazione ed esecuzione delle sue norme. La Commissione collabora già con gli Stati membri per raggiungere tale fine, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Il deficit di recepimento medio è nuovamente aumentato dallo 0,7% del 2009 all'1,2% del febbraio 2012 e gli Stati membri fanno segnare ritardi ancora più lunghi (in media 8 mesi) rispetto al termine di recepimento delle direttive. La durata delle procedure d’infrazione è ulteriormente aumentata, raggiungendo una media di 25,5 mesi[1]. Anche laddove le norme sono recepite correttamente, la loro applicazione pratica è carente. Le imprese e i cittadini spesso non sono consapevoli dei loro diritti e hanno notevoli difficoltà a farli rispettare[2].

    Sfruttare i mezzi a disposizione e impegnarsi concretamente dà risultati immediati per la crescita e l’occupazione. Ad esempio, da una comunicazione adottata oggi dalla Commissione[3] emerge che una migliore attuazione della direttiva "Servizi" potrebbe incrementare il PIL dell’UE dello 1,8%. Inoltre è stato calcolato che un recepimento più efficiente della normativa UE potrebbe ridurre di un terzo gli oneri amministrativi, comportando un risparmio di quasi 40 miliardi di euro[4].

    Nel quadro del Consiglio europeo di marzo 2012 è stata riconosciuta la necessità di rafforzare la governance del mercato unico e migliorarne l’attuazione e l’esecuzione. Il Parlamento europeo ha avviato iniziative analoghe[5]. Dal canto suo, la presente comunicazione invoca un rinnovato impegno per un mercato unico effettivamente votato alla crescita. In particolare, propone:

    · la realizzazione di un programma d’azione particolarmente ambizioso per segnare progressi rapidi nei settori chiave dal potenziale di crescita più elevato (parte I);

    · l'adozione di misure concrete per migliorare ulteriormente il ciclo di governance del mercato unico, ossia l'architettura, l’attuazione e l’esecuzione delle norme in materia (parte II).

    1. Mobilitazione: concentrare i nostri sforzi per conseguire rapidi progressi nei settori dal potenziale di crescita più elevato 1.1. Concentrarsi sui settori chiave

    Nell’attuale contesto di crisi economica è necessario dedicare le poche risorse disponibili ai propositi più importanti, ossia prendere le misure necessarie per eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo del potenziale di crescita del mercato unico nei settori dal potenziale più promettente. La Commissione, che continuerà a monitorare da vicino e a fare rispettare le norme del trattato, ha pertanto deciso di individuare e aggiornare regolarmente dei “settore chiave” sulla scorta di indicatori economici. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero concordare azioni concrete e obiettivi che migliorino rapidamente il funzionamento del mercato unico in tali ambiti.

    In base ad un'analisi sullo stato attuale dell’economia europea, per il periodo 2012-2013 la Commissione ritiene che ci si debba concentrare su settori chiave nel comparto dei servizi e sulle industrie di rete. Per quanto concerne i servizi, si dovrebbe prestare particolare attenzione al commercio all'ingrosso e al dettaglio, ai servizi commerciali, all'edilizia e ai servizi di intermediazione finanziaria. Si potrebbe inoltre sfruttare il grande potenziale dato da un migliore funzionamento del mercato unico digitale e da un mercato unico più forte nel comparto dell’energia e dei trasporti. L’allegato alla presente comunicazione precisa le modalità di scelta di tali settori chiave e gli atti legislativi di particolare rilevanza in questi ambiti. L'elenco dei settori e della relativa normativa sarà rivisto regolarmente al fine di apportare eventuali aggiornamenti.

    Inoltre, dovrebbero essere segnati progressi rapidi anche nel quadro delle azioni chiave per una maggiore crescita e fiducia contemplate nell’Atto per il mercato unico, in particolare alla luce del loro contributo trasversale ad un migliore funzionamento del mercato unico e del loro potenziale contributo alla crescita.

    Al fine di compiere rapidamente dei progressi in tali settori chiave è necessario prestare particolare attenzione ad una corretta attuazione delle norme in materia (punto 1.2). Inoltre, nel quadro del semestre europeo la Commissione monitorerà il funzionamento del mercato unico in tali ambiti e definirà nuove azioni, sia a livello dell'UE, sia a livello nazionale (punto 1.3).

    1.2. Fissare obiettivi ambiziosi per garantire una corretta attuazione

    Negli ultimi anni, nei settori chiave in oggetto sono stati adottati importanti atti legislativi (cfr. allegato). Ora è il momento di concentrarsi sugli aspetti pratici. A tal fine è auspicabile che la Commissione e gli Stati membri uniscano le loro forze per garantire un rapido recepimento e un'efficace attuazione delle norme.

    Per le direttive che devono ancora essere recepite, la Commissione rafforzerà il suo sostegno in tal senso. Ad esempio essa si impegnerà a stabilire, fin dalle prime fasi del processo di recepimento, contatti informali con funzionari nazionali su base bilaterale, a istituire gruppi di esperti e a mettere a disposizione forum online per discussioni e scambi di buone pratiche tra esperti nazionali. La Commissione procederà inoltre a controlli di conformità sistematici e adotterà misure a sostegno di una corretta applicazione pratica delle norme in tutti gli Stati membri.

    Gli Stati membri dovrebbero:

    · trasmettere informalmente alla Commissione informazioni su aspetti specifici del progetto di misure di recepimento, se gli stessi Stati membri o la Commissione lo ritengono opportuno, al fine di rendere il sostegno della Commissione il più efficace possibile nel periodo di recepimento e di garantire una rapida attuazione;

    · impegnarsi ad un approccio a “tolleranza zero" in materia di recepimento di direttive, ossia rispettare un obiettivo in termini di deficit di recepimento[6] e di deficit di conformità[7] pari allo 0%;

    · fornire online una descrizione delle modalità di recepimento e di applicazione pratica delle norme[8].

    La Commissione intende intensificare anche gli sforzi per garantire una corretta attuazione dei regolamenti. Inoltre, trascorso un certo periodo di tempo, le norme legislative recepite e attuate saranno sottoposte a un riesame approfondito volto a valutare la loro applicazione ed effettiva efficacia, non solo in termini giuridici, ma anche in termini pratici ed economici. In questo contesto la Commissione può proporre la revisione tra pari.

    Laddove persisteranno dei problemi, la Commissione utilizzerà i propri poteri esecutivi con la massima fermezza e invita gli Stati membri a collaborare con essa per garantire che si ponga rapidamente fine alle violazioni del diritto unionale. In particolare, gli Stati membri sono chiamati ad impegnarsi a:

    · partecipare attivamente al processo in oggetto e a fornire rapidamente informazioni allo scopo di garantire un rapido allineamento alle norme al fine di ridurre la durata delle procedure d'infrazione nei settori chiave a un obiettivo politico pari a una media di 18 mesi[9];

    · conformarsi rapidamente alle disposizioni dei pareri motivati, in modo da garantire un funzionamento efficace del mercato unico senza dover adire la Corte di giustizia;

    · accelerare il processo di esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia. L’obiettivo politico dovrebbe corrispondere, in media, ad una piena conformità alle norme entro 12 mesi dalla sentenza[10].

    1.3. Monitorare e definire misure correttive nel processo del semestre europeo

    Visto il ruolo cruciale del mercato unico nel sostegno alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, la Commissione propone di cogliere le opportunità offerte dal semestre europeo per monitorare il funzionamento del mercato unico, sviluppare una maggiore pressione reciproca a livello di capi di Stato o di governo e presentare le azioni volte a contrastare gli ostacoli ancora esistenti a livello europeo e nazionale.

    A tal fine la Commissione intende redigere una relazione annuale sull'integrazione del mercato unico. La relazione presenterà un’analisi dello stato dell’integrazione del mercato unico e analizzerà le sue modalità di funzionamento pratiche, in particolare in determinati settori chiave e per i principali partecipanti al mercato, tra cui le imprese e i consumatori. Il documento misurerà, con la massima accuratezza possibile, il livello di funzionamento del mercato unico in tali settori sulla scorta di parametri di riferimento concreti.

    Su tale base, la Commissione individuerà le principali sfide politiche e definirà le priorità di azione per il prossimo anno a livello unionale e nazionale. Le azioni possono includere iniziative legislative e non. Si presterà particolare attenzione alla riduzione degli oneri a carico delle PMI[11]. Se necessario, le valutazioni andranno oltre la normativa in vigore al fine di sfruttare appieno il potenziale del mercato interno, in particolare promuovendo le migliori pratiche.

    La relazione annuale sarà parte integrante dell’analisi annuale della crescita, per fare sì che sia discussa dal Consiglio e dal Parlamento europeo e che sia approvata dal Consiglio europeo di primavera. La relazione annuale contribuirà a definire raccomandazioni specifiche per paese, che si baseranno su un'analisi più approfondita dei risultati conseguiti in ciascuno Stato membro nel quadro del processo del semestre europeo.

    Al fine di sfruttare appieno il potenziale di crescita del mercato unico, gli Stati membri e la Commissione devono segnare dei progressi rapidi nei settori che presentano le maggiori prospettive in tal senso. L’allegato definisce tali settori chiave ed elenca atti legislativi che rientrano in tali settori e richiedono particolare attenzione.

    La Commissione:

    · avvia azioni concrete per contribuire a garantire un’attuazione puntuale, corretta ed efficiente delle norme UE nei settori chiave individuati;

    · redige una relazione annuale sull'integrazione del mercato unico, finalizzata a monitorare le modalità di funzionamento pratiche del mercato unico e ad individuare ulteriori iniziative a livello di UE e a livello nazionale;

    · rivede regolarmente l’elenco dei settori chiave e gli atti legislativi al fine di apportare eventuali modifiche.

    Per i principali atti legislativi che riguardano i settori dall’alto potenziale di crescita, gli Stati membri sono chiamati ad impegnarsi a:

    · soddisfare i termini di recepimento e recepire correttamente la normativa (0% in termini di deficit di recepimento e di conformità);

    · presentare in via informale aspetti specifici connessi a progetti di misure di recepimento prima della loro adozione da parte della Commissione e, in seguito, fornire online una descrizione delle modalità di recepimento e di applicazione pratica;

    · impegnarsi appieno per garantire una conformità rapida alle disposizioni, limitare di conseguenza la durata delle procedure di infrazione con un obiettivo politico di 18 mesi in media e garantire la piena esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia entro 12 mesi in media.

    La Commissione intende valutare su base regolare la conformità con tali impegni.

     

    2. Efficacia: Impegnarsi per un migliore funzionamento del mercato unico per le imprese e i cittadini

    Negli ultimi 20 anni il mercato unico si è sviluppato considerevolmente. Il suo funzionamento deve stare al passo con tale evoluzione. Negli ultimi anni a livello unionale e nazionale sono state avviate importanti iniziative per migliorare l’elaborazione, il recepimento, l’attuazione e l’esecuzione della normativa in materia[12]. Ora è giunto il momento di consolidare e integrare le buone pratiche al fine di garantire che le norme sul mercato unico siano applicate in tutta l'Unione europea.

    2.1. Applicare i principi della normativa “intelligente” in sede di elaborazione e di applicazione delle norme sul mercato unico

    Per far sì che il mercato unico funzioni nella pratica è opportuno che il quadro giuridico che lo disciplina sia di massima qualità a livello unionale e nazionale. In particolare, occorre che le norme in materia siano redatte, recepite e attuate in maniera tale da "funzionare" efficacemente per i loro destinatari. È pertanto fondamentale che tutte le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri rispettino le raccomandazioni esistenti per raggiungere l'obiettivo di una regolamentazione “intelligente”[13] e che gli oneri amministrativi, in particolare quelli a carico delle PMI e delle microaziende, siano limitati al minimo indispensabile, conformemente al principio del "Think Small", ossia del pensare innanzitutto in piccolo[14].

    In particolare, prima di adottare norme a livello dell'UE, le autorità competenti dovrebbero verificare se il progetto di normativa soddisfa almeno i seguenti requisiti: i) le norme devono essere chiare, di facile comprensione e univoche; ii) le norme devono raggiungere l'effetto previsto evitando inutili oneri per le imprese, i cittadini e le amministrazioni (evitando il cosiddetto "goldplating”, ossia pratiche di sovraregolamentazione); iii) le imprese e i cittadini che devono seguire delle procedure dovrebbero poterlo fare in maniera rapida e per via elettronica; iv) le norme dovrebbero garantire che le imprese e i cittadini trovino le informazioni necessarie e che, se necessario, abbiano accesso a mezzi di ricorso rapidi ed efficaci.

    Al fine di allinearsi a questi principi, le parti interessate dovrebbero essere coinvolte il più possibile e in tutte le fasi di legiferazione e attuazione della normativa. A tal fine le migliori pratiche sviluppate in alcuni settori[15] dovrebbero essere ulteriormente applicate.

    La Commissione, dal canto suo, garantirà che tutte le proposte legislative in materia di mercato unico siano realizzabili e applicabili al minimo costo amministrativo possibile. Laddove opportuno, essa proporrà regolamenti anziché direttive, in particolare in caso di proposte che non conferiscono ulteriore discrezionalità agli Stati membri nell’attuazione delle norme UE in oggetto. Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero inoltre garantire la piena conformità con i principi di cui sopra nel loro operato quotidiano come colegislatori.

    Una volta adottata la normativa dell’UE, spetta agli Stati membri garantire che le misure di attuazione nazionali siano in linea con i succitati principi della normativa “intelligente”.

    2.2. Fare un uso più intelligente degli strumenti informatici per informare le imprese e i cittadini e consentire loro di esercitare i propri diritti e sfruttare le opportunità

    Affinché il mercato unico possa funzionare in pratica, le imprese e i cittadini devono essere consapevoli dei propri diritti e delle proprie opportunità ed essere in grado di beneficiarne efficacemente. Negli ultimi anni per far fronte a tali esigenze sono stati sviluppati diversi strumenti e sistemi, ma c'è ancora del potenziale da sfruttare, basandosi su ciò che è già stato realizzato, utilizzando in maniera più efficace la tecnologia informatica e interconnettendo in maniera migliore le iniziative a livello nazionale e unionale.

    La Commissione si impegnerà ulteriormente a garantire che informazioni pratiche e assistenza sul mercato unico siano accessibili tramite un unico punto di accesso, ad esempio il portale Your Europe. Gli Stati membri dovrebbero inoltre intensificare gli sforzi intesi a fornire informazioni di facile comprensione sugli aspetti pratici delle norme sul loro territorio e collaborare con la Commissione al fine di garantire l'interoperabilità tra le informazioni a livello nazionale e unionale. Nel 2014 la Commissione presenterà un piano d’azione con misure e obiettivi concreti nell'ottica di fornire informazioni esaustive e di buona qualità sui diritti connessi al mercato unico e accrescere la sensibilizzazione al riguardo, a livello nazionale e unionale.

    Inoltre, le procedure di e-government dovrebbero essere disponibili ogniqualvolta le imprese e i cittadini debbano sbrigare formalità amministrative per avvalersi dei diritti connessi al mercato unico, in particolare in un contesto transfrontaliero[16].

    Infine, la collaborazione transfrontaliera delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere sostenuta da strumenti online, tra cui il sistema d'informazione del mercato interno, che la Commissione ha intenzione di estendere ad altri ambiti. Il nuovo regolamento IMI, per cui la Commissione auspica una rapida adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, fornirà un importante contributo alla collaborazione amministrativa nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali[17].

    A partire da gennaio 2013 tutti gli atti legislativi dovrebbero prevedere l’obbligo sistematico di trasmettere informazioni e di ricorso a strumenti informatici nella comunicazione con o tra autorità.

    Parallelamente e al fine di contenere i costi delle risorse, la Commissione elaborerà una strategia coerente per sviluppare ulteriormente gli strumenti esistenti in modo da rispondere a tutte le esigenze in termini di informazione, e-government e cooperazione amministrativa in molteplici settori, senza creare sovrapposizioni[18]. La Commissione continuerà inoltre a incoraggiare lo scambio di buone pratiche in tali ambiti e a monitorare i progressi conseguiti.

    2.3. Garantire una soluzione dei problemi e mezzi di ricorso rapidi ed efficaci

    Troppi problemi che le imprese e i cittadini si trovano ad affrontare nel mercato interno rimangono irrisolti oppure richiedono un notevole investimento di tempo e denaro per essere rimossi. Per rendere efficace l’applicazione della normativa in materia di mercato unico è necessario sviluppare e rafforzare ulteriormente i meccanismi esistenti e ottenere migliori sinergie tra di essi. Dovrebbero essere intraprese iniziative per garantire che i problemi possano effettivamente essere risolti a livello nazionale, e, se possibile, per vie informali. Al contempo, le imprese e i cittadini hanno sempre il diritto di indirizzare le loro denunce alla Commissione. Nel suo ruolo di custode dei trattati, quest'ultima individuerà i casi più gravi di violazione del diritto dell'UE.

    Per un’applicazione della normativa più efficace e più vicina alle esigenze delle imprese e dei cittadini, la Commissione intende, in particolare, realizzare le seguenti misure:

    In primo luogo, a livello nazionale dovrebbe essere istituito un servizio di prima assistenza facilmente accessibile, cui le imprese e i cittadini possano rivolgersi in caso di difficoltà ad esercitare i propri diritti e a sfruttare le opportunità offerte dal mercato unico. Tale servizio di assistenza potrebbe essere creato sviluppando gli attuali centri SOLVIT, sulla base delle buone pratiche già individuate in diversi Stati membri. Le imprese e cittadini che ricorreranno a tale servizio (centri SOLVIT di seconda generazione) dovrebbero ottenere una soluzione rapida ed informale del loro problema o, qualora ciò non fosse possibile, essere indirizzati tempestivamente verso chi potrà assisterli e aiutarli a far valere i propri diritti. A tal fine, la Commissione provvederà inoltre ad aggiornare la raccomandazione su SOLVIT entro la fine del 2012 e fornirà il proprio sostegno in tal senso[19]. Essa si impegnerà inoltre a migliorare ulteriormente la sua collaborazione con la rete SOLVIT, ad esempio trasmettendo le denunce pervenute e seguendo in maniera più sistematica i casi irrisolti.

    Allo stesso tempo, occorre garantire che per ogni problema in materia di mercato unico sia messo in atto un meccanismo di soluzione rapido ed efficace facilmente disponibile e reperibile. A tal fine, la Commissione intensificherà gli sforzi intesi a individuare e colmare le lacune ancora esistenti in materia di risoluzione informale dei problemi e a monitorarne il funzionamento pratico. In particolare, intende collaborare attivamente con gli Stati membri e le parti interessate per garantire che siano istituiti e che siano effettivamente operativi validi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e le procedure di mediazione[20], compresa una piattaforma online a livello di UE per la risoluzione transfrontaliera delle controversie[21]. La Commissione sta inoltre considerando di lanciare un'iniziativa volta a facilitare la risoluzione dei problemi relativi alla doppia imposizione.

    Il funzionamento pratico del mercato unico dipende in ampia misura dall'efficienza e dalla qualità dei sistemi giurisdizionali nazionali. Gli Stati membri devono impegnarsi a garantire un rapido e effettivo ricorso giudiziario promuovendo anche l'uso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità[22]. La Commissione svilupperà ulteriormente il portale e-Justice al fine di migliorare l’accesso alla giustizia in tutta l'UE. Inoltre, dovrebbe essere previsto un adeguato indennizzo per le imprese e i cittadini danneggiati in seguito a violazioni dei loro diritti all’interno dell’UE.

    Le autorità nazionali dovrebbero inoltre avviare azioni congiunte di sorveglianza del mercato e di applicazione delle norme, come le azioni comuni (“indagini a tappeto”) per garantire il rispetto delle norme di protezione dei consumatori.

    Infine, nel suo ruolo di “custode del trattato”, la Commissione provvederà a garantire un efficace e rapido utilizzo degli strumenti a sua disposizione (procedure di pre-infrazione e di infrazione) per eliminare gli ostacoli alla crescita all’occupazione. La Commissione si concentrerà con determinazione su problemi sistemici (ad esempio nei casi di recepimento tardivo o scorretto) che gravano finanziariamente sul funzionamento del mercato unico.

    2.4. Migliorare il monitoraggio, il coordinamento e il controllo

    Ad oggi, negli Stati membri e in seno alla Commissione le responsabilità relative un buon funzionamento pratico del mercato unico sono spesso suddivise tra un grande numero di servizi e istanze. Le buone pratiche sviluppate in diversi Stati membri mostrano tuttavia che i migliori risultati si raggiungono laddove è un'unica istanza dell'amministrazione nazionale ad essere responsabile della supervisione e del monitoraggio del funzionamento del mercato unico a livello nazionale[23]. Pertanto la Commissione raccomanda che tale buona pratica diventi di uso generale. In particolare, tali unità di coordinamento nazionali ("centri per il mercato unico") dovrebbero:

    · monitorare la tempestiva attuazione e l'applicazione efficace delle norme del mercato unico (e mantenere contatti con gli organi parlamentari nazionali competenti);

    · garantire che i cittadini e le imprese siano informati delle norme e procedure nazionali in materia (in combinazione con gli strumenti preesistenti e in cooperazione con le relative reti, ad es. la rete Enterprise Europe e i centri europei dei consumatori (European Consumer Centres - ECC);

    · fornire orientamenti e promuovere le buone pratiche tra le amministrazioni competenti;

    · individuare, raccogliere dati e informazioni sui problemi e gli ostacoli che si frappongono a un efficace funzionamento del mercato unico nei rispettivi paesi e

    · fungere da punto di contatto per le istituzioni dell’UE.

    Tali unità potrebbero essere incaricate anche di contribuire a offrire prima assistenza agli imprenditori nel momento in cui vengono violati i loro diritti (cfr. sopra).

    La Commissione istituirà una rete europea di tali unità nazionali, attribuendo un nuovo mandato all’attuale comitato consultivo per il mercato interno per esaminare l'integrazione e agli aspetti di governance del mercato unico e utilizzando piattaforme online. Naturalmente spetta agli Stati membri scegliere quale forma istituzionale conferire a tale unità e definire la sua interazione con le strutture esistenti.

    Per migliorare ulteriormente il modo in cui le norme sul mercato unico sono concepite, recepite, attuate ed applicate, gli Stati membri dovrebbero collaborare tra di loro e con la Commissione per far sì che:

    · il quadro giuridico del mercato unico sia di massima qualità e funzioni efficacemente in pratica;

    · siano accessibili informazioni sui diritti connessi al mercato unico e sulle modalità per esercitarli;

    · le imprese e i cittadini siano in condizione di espletare le formalità amministrative necessarie per esercitare i loro diritti nel mercato unico avvalendosi di mezzi elettronici;

    · le amministrazioni che hanno necessità di comunicare tra loro siano collegate per via elettronica;

    · siano istituiti centri di prima assistenza a livello nazionale cui le imprese e i cittadini possano rivolgersi in caso di difficoltà riscontrate nel mercato unico (centri SOLVIT di seconda generazione);

    · siano a disposizione mezzi di ricorso rapidi ed efficaci per tutte le problematiche connesse al mercato unico;

    · sia creata una rete nazionale di centri per il mercato unico con il compito di monitorare e di supervisionare gli interventi in favore del buon funzionamento del mercato unico.

    La Commissione seguirà da vicino i progressi conseguiti in relazione a questi propositi e ne misurerà i risultati su base regolare.

    Conclusione

    Il mercato unico è il motore della crescita economica dell'UE, ma anche un punto di riferimento per l'impegno a favore di una riforma strutturale negli Stati membri. Per fare in modo che questo nuovo impulso alla riforme a livello dell'UE sia realmente efficace è necessario un cambiamento di approccio nella sua governance. Ciò significa ripristinare la supervisione politica a monte, evitare ogni genere di distinzione artificiosa tra la realtà a livello di UE e ciò che invece avviene a livello di Stati membri nonché sviluppare strumenti più efficienti per garantire che il mercato unico vada a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

    La Commissione invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie all’attuazione delle azioni indicate e a rispettare gli obiettivi formulati nella presente comunicazione.

    La Commissione collaborerà a livello paritario con gli Stati membri al fine di sostenerli in questo proposito, e oltre ad occuparsi delle altre azioni previste dalla presente comunicazione, la Commissione redigerà una prima relazione sull’integrazione del mercato unico e sull’attuazione della presente comunicazione nel quadro dell'indagine sulla crescita annuale 2013.

    Allegato

    Settori chiave e atti legislativi che richiedono un'attenzione speciale

    Il mercato unico contribuisce alla crescita e all'occupazione in Europa. L'analisi dimostra tuttavia che i vantaggi derivanti dalla creazione del mercato unico potrebbero essere notevolmente superiori se fossero eliminati gli ostacoli e le barriere transfrontaliere che tuttora permangono. La situazione varia tuttavia da settore a settore[24]. Per avanzare rapidamente, la Commissione propone di concentrarsi su settori o temi orizzontali in cui un'ulteriore integrazione del mercato (e quindi un miglior funzionamento del mercato unico) può determinare i maggiori vantaggi in termini di crescita e occupazione in tutta l'UE.

    Sulla base di un'analisi economica, i settori chiave individuati per il periodo 2012-2013 sono i servizi (in particolare il commercio all'ingrosso e al dettaglio, i servizi alle imprese, all'edilizia e i servizi di intermediazione finanziaria), i trasporti, l'economia digitale e l'energia. Le principali azioni comprese nell'Atto per il mercato unico devono essere aggiunte all'elenco, in quanto sono state riconosciute fondamentali nel rilancio della crescita, dell'occupazione e della fiducia e hanno un impatto orizzontale sul miglior funzionamento del mercato unico.

    Nel presente allegato sono definite le modalità con cui la Commissione ha individuato i settori chiave per il 2012-2013. Vi figura anche un elenco delle più importanti disposizioni di legge che disciplinano questi settori: occorre adoperarsi al massimo per assicurarne il recepimento tempestivo nonché l'applicazione e l’esecuzione all'insegna della correttezza e del rigore.

    1.         Metodologia e criteri di definizione dei settori chiave per migliorare il funzionamento del mercato unico

    Per definire i settori chiave la Commissione è ricorsa ad un esercizio di analisi comparativa nel valutare l'efficienza di ciascun settore dell'economia in ciascuno dei 27 paesi dell'UE, rispetto ad un livello di efficienza riconosciuto come raggiungibile e rappresentato dai paesi più efficienti dell'UE[25]. Tale analisi offre una valutazione iniziale delle potenzialità inutilizzate del mercato unico per settore.

    I settori sono individuati applicando quattro criteri o quattro "test":

    · Analisi comparativa della produzione : Il test utilizza alcuni dei principali indicatori quantitativi inerenti ai fattori di produzione di beni e servizi per individuare i settori che risultano avere il più alto potenziale inutilizzato di generazione di crescita attraverso il raffronto dei risultati con quelli dell'economia significativa più efficiente in tale settore. Gli indicatori comprendono criteri inerenti alla produttività del lavoro, all'innovazione, alla crescita dell'occupazione e alla sostenibilità;

    · Rilevanza economica: Questo test valuta se il settore è sufficientemente significativo, in termini di portata economica, da generare un impatto non trascurabile sulla crescita se si combattessero le cause profonde del suo potenziale inutilizzato;

    · Fattori dinamici: Questo test intende valutare se il settore abbia già adottato misure inerenti al proprio potenziale inutilizzato, in base a fattori quali la capacità di generare un aumento dell'occupazione e la potenziale convergenza con livelli di produttività del lavoro di riferimento;

    · Fattori legati al mercato unico: Questo test ha lo scopo di verificare se i miglioramenti del mercato unico possano liberare il potenziale inutilizzato. Esamina questioni quali la disparità delle disposizioni legislative nell'insieme degli Stati membri, la soddisfazione (o meno) dei consumatori, la concorrenza (o la mancanza di concorrenza), l'integrazione (o meno) tra mercati nazionali, il calo della domanda sul lungo periodo e le iniziative politiche attuali.

    Applicando i quattro test ai 67 settori economici (definiti dalla "classificazione delle attività economiche nelle Comunità europee"[26]) che compongono l’economia dell’UE, risulta che i seguenti settori offrono il maggior potenziale di crescita a fronte di un miglior funzionamento del mercato unico:

    · Servizi (compresi il commercio all’ingrosso e al dettaglio, i servizi alle imprese, l'edilizia)

    · Servizi finanziari (d'intermediazione finanziaria)

    · Trasporti (ferroviari, stradali, aerei e marittimi)

    · Economia digitale (compresi la diffusione della banda larga e il commercio elettronico)

    Inoltre, la Commissione ritiene che il settore dell'energia debba essere considerato un mercato chiave nelle politiche inerenti al mercato unico, dato il suo ruolo strategico di comparto industriale abilitante che offre un servizio essenziale agli altri settori dell'economia.

    La metodologia usata per definire i settori chiave sarà riveduta periodicamente, anche nell’ambito del processo del semestre europeo.

    2.         Elenco dei principali atti legislativi

    In tutti i suddetti settori chiave sono stati adottati o sono in corso d'adozione atti legislativi volti a migliorare il mercato unico. Qui di seguito, un elenco dei principali atti legislativi in tali settori, ossia gli atti che devono essere applicati, recepiti e attuati correttamente per garantire il pieno sfruttamento del potenziale di crescita del mercato unico nei rispettivi ambiti.

    La Commissione ritiene che, per far funzionare il mercato unico a pieno regime, gli Stati membri e la Commissione stessa debbano moltiplicare sforzi e impegni. Per ciascun atto legislativo nell'elenco si indicano le modalità di collaborazione della Commissione con gli Stati membri per assicurarne la corretta attuazione. Se necessario, la Commissione si avvarrà anche delle proprie competenze d'esecuzione per garantire la piena conformità.

    Settore chiave || Atto legislativo: || Azione proposta

    Servizi || Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno || Al fine di colmare le carenze nell’attuazione e applicazione della direttiva "Servizi" individuate nella comunicazione in materia, la Commissione lavorerà su più fronti, anche organizzando riunioni bilaterali, riunioni tra pari in piccoli gruppi di Stati membri e raccomandazioni specifiche per paese.

    Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari || Sette Stati membri non hanno recepito la direttiva sui servizi postali (termine di recepimento: fine 2012). La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso progetti legislativi a fini di verifica informale. Per assicurare la corretta attuazione della direttiva la Commissione sta procedendo a verifiche sistematiche di conformità della legislazione adottata. Inoltre, il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali continuerà a scambiarsi informazioni e migliori prassi sulle questioni interenti l'attuazione.

    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali || La Commissione continuerà a discutere sulla corretta attuazione e il funzionamento pratico della direttiva in sede di gruppo dei coordinatori nazionali, incoraggiando tra l'altro lo scambio di migliori prassi. Il gruppo dei coordinatori nazionali proseguirà i lavori di sorveglianza anche dando seguito ai risultati dei test di efficienza.

    Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali || La Commissione fornisce maggior assistenza al recepimento volontario prima del termine del 16 marzo 2013. Ha invitato due volte gli Stati membri a moltiplicare gli sforzi per adottare le disposizioni nazionali di recepimento; è stato inoltre istituito il gruppo di esperti sui ritardi di pagamento, e sarà lanciata una campagna d'informazione in tutta l'Unione.

    Servizi finanziari (d'intermediazione) || Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva sui requisiti patrimoniali) COM(2011)453, 20.7.2011 || La Commissione promuoverà l'uso attivo dello strumento informatico "le vostre domande sulla legislazione" per aiutare gli Stati membri a recepire la direttiva. Saranno convocate riunioni con gli Stati membri e l'Autorità bancaria europea per agevolare il recepimento. La Commissione organizzerà inoltre seminari e procederà a verifiche sistematiche di conformità della legislazione.

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (regolamento sui requisiti patrimoniali) COM(2011) 452, 20.7.2011 || La Commissione promuoverà l'uso attivo dello strumento informatico "le vostre domande sulla legislazione" per aiutare gli Stati membri ad attuare il regolamento. Saranno convocate riunioni con gli Stati membri e l'Autorità bancaria europea in ordine all'attuazione del regolamento.

    Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (regolamento sull'area unica dei pagamenti in euro –AUPE) || Si terranno seminari tecnici nell'ambito del consiglio sull'area unica dei pagamenti in euro. La Commissione sorveglierà le azioni di accompagnamento degli Stati membri (ad es. le campagne d'informazione) per il tramite del comitato dei pagamenti e dell'Eurosistema, in stretta collaborazione con la BCE. Le questioni tecniche saranno discusse con i partecipanti al mercato (ad esempio in sede di gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento). L'adozione delle nuove norme di pagamento da parte della pubblica amministrazione sarà misurata a scadenza annuale (e i risultati saranno resi pubblici su internet).

    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) || Il progetto di direttiva "omnibus" (proposta COM(2012) 217 final del 16 maggio 2012) proroga il termine di recepimento al 30 giugno 2013. La Commissione sta elaborando uno strumento informatico per monitorare il recepimento della direttiva Solvibilità II da parte degli Stati membri e seguirne l'attuazione. Nel secondo semestre 2013 si terrà un seminario con gli Stati membri e l'EIOPA sul recepimento della direttiva Solvibilità II.

    Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori || La Commissione ha elaborato linee direttrici che consentiranno agli Stati membri di usare gli aspetti tecnici della direttiva in modo più armonizzato. Il termine di recepimento era il 12 maggio 2010 e la Commissione procede attualmente a verifiche sistematiche in merito. È in corso uno studio economico e giuridico per preparare la relazione del 2013 sul recepimento.

    Trasporti || Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, modificata dalla direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006 || Le date importanti per il recepimento sono il 2008 e il 2013. La Commissione intensificherà le riunioni bilaterali in via preliminare con gli Stati membri che stanno introducendo nuovi sistemi di pedaggio. Nel 2013 collaborerà inoltre con il comitato competente per elaborare linee guida volte a promuovere un'attuazione più uniforme.

    Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità || Le date importanti per il recepimento sono il 2006 e l'ottobre 2012. Il comitato dei pedaggi intensificherà i lavori. La Commissione procederà a verifiche più rigorose in forza dell'articolo 258 del TFUE e dell'articolo 7 nonies della direttiva 1999/62/CE e promuoverà lo scambio di buone prassi tramite gruppi di esperti e un sito web dedicato.

    Primo pacchetto ferroviario: Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza || La Commissione terrà riunioni ad hoc con tutti gli Stati membri per illustrare le modalità di attuazione del primo pacchetto ferroviario.

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) - COM(2010) 475 17.9.2010 || Nell'ambito dell'assistenza al recepimento, la Commissione adotterà norme d'esecuzione che assicurino l'applicazione uniforme della direttiva.

    Quarto pacchetto ferroviario: Proposta legislativa di revisione del regolamento 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea e che modifica le disposizioni in materia di autorizzazione del tipo e di certificazione per le imprese ferroviarie delle direttive sulla sicurezza e l'interoperabilità Proposta legislativa sull’accesso al mercato ferroviario, che implica un adattamento adeguato dell’acquis in materia di accesso al mercato ferroviario (primo pacchetto ferroviario e successive modifiche) Revisione del regolamento sui contratti di servizio pubblico (regolamento (CE) n. 1370/2007) || In seguito all'adozione delle proposte (prevista entro il 2012) la Commissione prevede di avviare uno studio per valutare concretamente l'attuazione delle misure proposte (riduzione dei costi e della durata del processo di autorizzazione per il materiale rotabile, agevolazione d'accesso al mercato per le nuove imprese ferroviarie). In questo contesto esaminerà anche l'attuazione del regolamento 1370/2007, riveduto. Procederà in particolare ad un'analisi dell'impatto sul mercato della nuova norma prevista che istituisce procedure d'appalto per l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico ferroviario. La Commissione organizzerà uno o più seminari volti a promuovere lo scambio di buone prassi.

    Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali || La Commissione procederà a verifiche di conformità caso per caso e riferirà nel 2013 sullo stato dell'arte del recepimento negli Stati membri.

    Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea || La Commissione adotterà una raccomandazione sull'attuazione dei piani e degli obiettivi prestazionali nel giugno 2012. Nel monitoraggio, nel raffronto e nella valutazione delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete la Commissione è assistita dall'organo di valutazione delle prestazioni che è indipendente. Nel dicembre 2012 la Commissione adotterà una raccomandazione sul monitoraggio che conterrà linee guida destinate agli Stati membri in merito al loro obbligo di monitorare l'adeguata attuazione dei piani prestazionali. Nel 2013 la Commissione stenderà una relazione sull'attuazione dei piani e degli obiettivi prestazionali. Nel 2013 saranno fissati obiettivi a livello dell' UE per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). Come previsto nella regolamentazione delle prestazioni, la Commissione (mediante procedura di comitatologia) modificherà i regolamenti in materia di prestazioni e di tariffazione all'inizio del 2013 per estendere il sistema di prestazioni al fine di coprire l'intero campo d'applicazione «gate-to-gate», con fissazione di obiettivi in tutti i quattro settori essenziali di prestazione (capacità, efficienza rispetto ai costi, sicurezza, ambiente).

    Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri || La data di recepimento è il 19 maggio 2012. La Commissione intensificherà la collaborazione con gli Stati membri durante il processo di attuazione dell’interfaccia unica nazionale (che sarà ultimato entro il 1° giugno 2015). In particolare un gruppo di esperti degli Stati membri (eMS) fornisce linee guida sul coordinamento dell'attuazione e sulle questioni più specificamente tecniche (sistemi informatici, procedure). Il gruppo promuove le buone prassi e presenta i risultati dell'attuazione L'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce assistenza tecnica al gruppo. Un progetto di ricerca (eMar) nell'ambito del 7° PQ fornisce agli Stati membri ulteriore sostegno; i risultati sono condivisi con il gruppo eMS; gli Stati membri dispongono quindi di uno strumento per prepararsi all'attuazione. Nell'ambito dell'invito 2012 a presentare proposte TEN-T, è previsto un progetto pilota nel novembre 2012 volto ad attuare le interfacce uniche nazionali. Un consorzio di 17 Stati membri ha manifestato interesse presentando una proposta.

    Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) || I coordinatori europei forniscono sostegno agli Stati membri per l'attuazione efficace e tempestiva dei progetti prioritari. Le conferenze annuali nell'ambito delle Giornate TEN-T offrono l'opportunità di scambiare buone prassi (la prossima conferenza è prevista nell'autunno 2012).

    Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia || Il comitato TEN-T adotterà i programmi di lavoro annuali e pluriennali che fisseranno le priorità finanziarie. Gli inviti a presentare proposte saranno lanciati nel 2012 e 2013, e sarà avviata una procedura di selezione dei progetti ai fini della preparazione del meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2013. In questo contesto, la Commissione intende organizzare sessioni informative e offrirà monitoraggio e assistenza allo sviluppo di progetti.

    L’iniziativa prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti che modificherà il regolamento (CE) n. 680/2007 (di cui sopra) || Il programma di lavoro annuale TEN-T 2012 subirà modifiche nel terzo trimestre 2012 per mettere a bilancio lo Strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti ai fini del finanziamento della fase pilota dei prestiti obbligazionari per i progetti. La Commissione collaborerà con la BEI per individuare e selezionare i progetti per la fase pilota dei prestiti obbligazionari per i progetti. Verso la metà del 2013 si realizzeranno studi per la relazione intermedia della fase pilota dei prestiti obbligazionari per i progetti.

    Mercato unico digitale || Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici […] del commercio elettronico || È in corso una valutazione approfondita del recepimento e dell'attuazione della direttiva (relazione finale nell'agosto 2012). La Commissione darà seguito adeguato ai risultati dello studio. I lavori in sede di gruppo degli Stati membri istituito nell'ambito della direttiva dovranno continuare a contribuire a sviluppare l'offerta transfrontaliera legale di prodotti e servizi in linea

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati COM(2012) 11, del 25.1.2012 || Con l'adozione del regolamento la Commissione assisterà gli Stati membri a assicurarne l'attuazione e applicazione corrette sul terreno.

    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || La Commissione fornisce maggiore assistenza per il recepimento mediante riunioni di esperti degli Stati membri e l'elaborazione di linee guida destinate ai responsabili dell'esecuzione ai fini dell'attuazione corretta degli obblighi di informazione di cui alla direttiva 2011/83/UE nel settore digitale.

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita, COM (2011) 635 definitivo 11.10.2011 || Con l'adozione del regolamento la Commissione assisterà gli Stati membri per assicurare l'attuazione e applicazione corrette sul terreno.

    Energia || Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (direttiva sull'energia elettrica) || La data di recepimento era il 3 marzo 2011. È in corso un'analisi approfondita delle misure già notificate. 13 Stati membri non hanno recepito completamente la direttiva e la Commissione sta prendendo le misure del caso. La Commissione continuerà a discutere la corretta attuazione e il funzionamento pratico della direttiva con le autorità nazionali, comprese le autorità di regolamentazione nazionali per quanto riguarda l'energia.

    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (direttiva sul gas) || La data di recepimento era il 3 marzo 2011. È in corso un'analisi approfondita delle misure notificate. 12 Stati membri non hanno recepito completamente la direttiva e la Commissione sta prendendo le misure del caso. La Commissione continuerà a discutere la corretta attuazione e il funzionamento pratico della direttiva con le autorità nazionali, comprese le autorità di regolamentazione nazionali dell'energia.

    Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio || La direttiva è stata recepita in tutti gli Stati membri. Tuttavia è all'esame un numero consistente di denunce che indicano potenziali problemi di conformità. L'attuazione della direttiva è regolarmente all'ordine del giorno nelle discussioni con gli Stati membri, sia a livello bilaterale che nell'ambito di un'azione concertata. La Commissione sta preparando una relazione, incentrata principalmente sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali indicativi; si tratteranno tuttavia anche questioni più generali inerenti all'attuazione. La proposta di direttiva sull'efficienza energetica si propone di chiarire ulteriormente alcune disposizioni della direttiva 2006/32/CE in modo da agevolarne l'attuazione.

    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) || Date di recepimento: 9 luglio 2012 e 9 gennaio 2013 (in funzione delle disposizioni). La Commissione procederà a verifiche sistematiche del recepimento a termine scaduto. L'assistenza per il recepimento prevede documenti orientativi, riunioni bilaterali periodiche con gli Stati membri e incontri con i gruppi di esperti.

    Misure proposte dalla Commissione europea nell'ambito dell'Atto per il mercato unico I che il Parlamento europeo e il Consiglio si sono impegnati a considerare in via prioritaria e per le quali la Commissione fornirà una maggiore assistenza di recepimento e/o di attuazione:

    1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital, 7.12.2011 COM(2011) 860 definitivo 2011/0417 (COD)

    2. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, 19.12.2011 COM(2011) 883 definitivo 2011/0435 (COD)

    3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria 13.4.2011 COM/2011/215 definitivo 2011/0093 (COD)

    4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) 29.11.2011 COM/2011/0793 definitivo 2011/0373 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) 29.11.2011 COM (2011) 794 definitivo 2011/0374 (COD)

    5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1.6.2011 COM(2011) 315 definitivo 2011/0150 (COD).

    6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, 19.10.2011 COM (2011) 665 final 2011/0302 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE, 19.10.2011 COM/2011/0658 definitivo - 2011/0300 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), 19.10.2011 COM/2011/0650 final - 2011/0294 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE, 19.10.2011 COM/2011/0657 definitivo - 2011/0299 (COD)

    7. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, 4.6.2012 COM/2012/238

    8. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, 7.12.2011 COM (2011) 862 definitivo 2011/0418 (COD)

    9. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, 13.4.2011 COM(2011) 169 definitivo 2011/0092 (CNS)

    10. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, 21.3.2012 COM (2012) 0131 final 2012/0061 (COD) Proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP)

    11. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, 25.10.2011 COM(2011)684 definitivo 2011/0308 (COD)

    12. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitivo - 2011/0438 (COD)

    [1]       Documento di lavoro dei servizi della Commissione, “Making the Single Market Deliver - Annual Governance Check-up 2011 (Far funzionare il mercato unico - Check-up annuale sulla governance 2011), (SWD(2012) 25 final), 24.2.2012.

    [2]       Cfr., ad esempio, il documento di lavoro dei servizi della Commissione “The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens' and businesses' 20 main concerns" (La percezione del mercato unico: un’istantanea delle 20 preoccupazioni dei cittadini e delle imprese):, SEC(2011) 1003 definitivo, 16.8.2011.

    [3]       Comunicazione sull’attuazione della direttiva “Servizi”: "A partnership for new growth in services 2012-2015” (Un partenariato per la nuova crescita nei servizi 2012-2015), COM(2012) 261.

    [4]       Relazione del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, 15 novembre 2011.

    [5]       Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (2010/2289 (INI)) e risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (2010/2011 (INI).

    [6]       Il deficit di recepimento misura il numero di direttive che non sono state recepite nei tempi prestabiliti.

    [7]       Il deficit di conformità misura il numero di direttive per cui sono stati avviati procedimenti di infrazione per non-conformità.

    [8]       Data la loro importanza per la crescita, la Commissione ritiene che per i nuovi atti legislativi che figurano nell'allegato gli Stati membri debbano accettare di andare oltre l'accordo di cui nella dichiarazione politica congiunta del 28 settembre 2011 sui documenti esplicativi (2011/C 369/02).

    [9]       Periodo calcolato a decorrere dalla data in cui la Commissione invia una lettera di costituzione in mora al termine della fase precontenziosa.

    [10]     Tenendo conto del fatto che, in alcuni casi complessi, progressi più lenti segnalati possono essere giustificati (cfr. causa 278/01, Commissione –Spagna, 25 novembre 2003, in particolare i punti 43 ss).

    [11]     Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese – COM(2011)803 definitivo, del 23.11.2011.

    [12]     Cfr. raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (2009/524/CE) e la comunicazione “L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita a stimolare la fiducia - Insieme per una nuova crescita", COM(2011) 206 definitivo, del 14.4.2011.

    [13]     Cfr. la comunicazione "Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, COM(2010) 543 definitivo, dell’8.10.2010 e l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1).

    [14]     Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata “Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese”, supra.

    [15]     Ad esempio, il Forum dei cittadini sull'energia.

    [16]     A tal fine, gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente gli sportelli unici (cfr. la relazione sull’attuazione della direttiva "Servizi" adottata in data odierna).

    [17]     Cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, COM(2011) 522.

    [18]     Cfr. anche il programma sulle soluzioni relative all'interoperabilità delle amministrazioni pubbliche europee, decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009.

    [19]     Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione "Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT's full potential at the occasion of its 10th anniversary" (Potenziare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico - Sfruttare il potenziale di SOLVIT in occasione del suo 10° anniversario), SWD(2012) 33 final, 24.2.2012.

    [20]     Cfr. direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori - COM(2011) 793 definitivo.

    [21]     Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori - COM(2011) 794 definitivo.

    [22]     Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

    [23]     Cfr. raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico – 2009/524/CE.

    [24]     Product market monitoring, Commissione europea, Direzione generale Affari economici e finanziari (2010b).

    [25]     Una descrizione completa della metodologia proposta con risultati quantificati sarà presentata nello studio "Il costo della non Europa", attualmente in preparazione per la Commissione da London Economics e PWC sotto la supervisione tecnica del BEPA, che sarà pubblicata nell'autunno 2012.

    [26]     Classificazione NACE, livello a 2 cifre.

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