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Document 52012DC0259
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS BETTER GOVERNANCE FOR THE SINGLE MARKET
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI UNA GOVERNANCE MIGLIORE PER IL MERCATO UNICO
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI UNA GOVERNANCE MIGLIORE PER IL MERCATO UNICO
/* COM/2012/0259 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI UNA GOVERNANCE MIGLIORE PER IL MERCATO UNICO /* COM/2012/0259 final */
Una governance migliore per il mercato unico
Introduzione
La crisi ha dimostrato che l'UE ha bisogno di
attivarsi per migliorare il proprio modello economico e rilanciare la
competitività. Per raggiungere questo obiettivo è necessario un connubio tra finanze
pubbliche solide, profonde riforme strutturali e investimenti mirati. Europa
2020 è la strategia adottata dall'UE per sostenere la crescita sostenibile e la
creazione di posti di lavoro. In questo contesto il mercato unico svolge un
ruolo fondamentale. Il mercato unico è un motore fondamentale
della crescita economica. Tuttavia, il suo potenziale può essere sfruttato
soltanto dando una corretta attuazione ed esecuzione delle sue norme. La
Commissione collabora già con gli Stati membri per raggiungere tale fine, ma ci
sono ancora ampi margini di miglioramento. Il deficit di recepimento medio è
nuovamente aumentato dallo 0,7% del 2009 all'1,2% del febbraio 2012 e gli Stati
membri fanno segnare ritardi ancora più lunghi (in media 8 mesi) rispetto al termine
di recepimento delle direttive. La durata delle procedure d’infrazione è
ulteriormente aumentata, raggiungendo una media di 25,5 mesi[1]. Anche laddove le norme sono
recepite correttamente, la loro applicazione pratica è carente. Le imprese e i
cittadini spesso non sono consapevoli dei loro diritti e hanno notevoli
difficoltà a farli rispettare[2].
Sfruttare i mezzi a disposizione e
impegnarsi concretamente dà risultati immediati per la crescita e l’occupazione. Ad esempio, da una comunicazione adottata oggi dalla Commissione[3] emerge che una migliore
attuazione della direttiva "Servizi" potrebbe incrementare il PIL
dell’UE dello 1,8%. Inoltre è stato calcolato che un recepimento più efficiente
della normativa UE potrebbe ridurre di un terzo gli oneri amministrativi,
comportando un risparmio di quasi 40 miliardi di euro[4]. Nel quadro del Consiglio europeo di marzo 2012
è stata riconosciuta la necessità di rafforzare la governance del
mercato unico e migliorarne l’attuazione e l’esecuzione. Il Parlamento europeo
ha avviato iniziative analoghe[5].
Dal canto suo, la presente comunicazione invoca un rinnovato impegno per un
mercato unico effettivamente votato alla crescita. In particolare, propone: ·
la realizzazione di un programma d’azione
particolarmente ambizioso per segnare progressi rapidi nei settori chiave dal
potenziale di crescita più elevato (parte I); ·
l'adozione di misure concrete per migliorare
ulteriormente il ciclo di governance del mercato unico, ossia
l'architettura, l’attuazione e l’esecuzione delle norme in materia (parte II).
1.
Mobilitazione: concentrare i nostri sforzi per conseguire rapidi
progressi nei settori dal potenziale di crescita più elevato
1.1.
Concentrarsi sui settori chiave
Nell’attuale contesto di crisi economica è
necessario dedicare le poche risorse disponibili ai propositi più importanti,
ossia prendere le misure necessarie per eliminare gli ostacoli al pieno
sviluppo del potenziale di crescita del mercato unico nei settori dal
potenziale più promettente. La Commissione, che continuerà a monitorare da
vicino e a fare rispettare le norme del trattato, ha pertanto deciso di individuare
e aggiornare regolarmente dei “settore chiave” sulla scorta di indicatori
economici. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero concordare azioni
concrete e obiettivi che migliorino rapidamente il funzionamento del mercato
unico in tali ambiti. In base ad un'analisi sullo stato attuale
dell’economia europea, per il periodo 2012-2013 la Commissione ritiene che ci
si debba concentrare su settori chiave nel comparto dei servizi e sulle
industrie di rete. Per quanto concerne i servizi, si dovrebbe prestare
particolare attenzione al commercio all'ingrosso e al dettaglio, ai servizi
commerciali, all'edilizia e ai servizi di intermediazione finanziaria. Si
potrebbe inoltre sfruttare il grande potenziale dato da un migliore
funzionamento del mercato unico digitale e da un mercato unico più forte nel
comparto dell’energia e dei trasporti. L’allegato alla presente
comunicazione precisa le modalità di scelta di tali settori chiave e gli atti
legislativi di particolare rilevanza in questi ambiti. L'elenco dei settori e
della relativa normativa sarà rivisto regolarmente al fine di apportare
eventuali aggiornamenti. Inoltre, dovrebbero essere segnati progressi
rapidi anche nel quadro delle azioni chiave per una maggiore crescita e fiducia
contemplate nell’Atto per il mercato unico, in particolare alla luce del loro
contributo trasversale ad un migliore funzionamento del mercato unico e del
loro potenziale contributo alla crescita. Al fine di compiere rapidamente dei progressi
in tali settori chiave è necessario prestare particolare attenzione ad una
corretta attuazione delle norme in materia (punto 1.2). Inoltre, nel quadro del
semestre europeo la Commissione monitorerà il funzionamento del mercato unico
in tali ambiti e definirà nuove azioni, sia a livello dell'UE, sia a livello
nazionale (punto 1.3).
1.2.
Fissare obiettivi ambiziosi per garantire una
corretta attuazione
Negli ultimi anni, nei settori chiave in
oggetto sono stati adottati importanti atti legislativi (cfr. allegato).
Ora è il momento di concentrarsi sugli aspetti pratici. A tal fine è
auspicabile che la Commissione e gli Stati membri uniscano le loro forze per
garantire un rapido recepimento e un'efficace attuazione delle norme. Per le direttive che devono ancora essere
recepite, la Commissione rafforzerà il suo sostegno in tal senso. Ad esempio
essa si impegnerà a stabilire, fin dalle prime fasi del processo di
recepimento, contatti informali con funzionari nazionali su base bilaterale, a
istituire gruppi di esperti e a mettere a disposizione forum online per
discussioni e scambi di buone pratiche tra esperti nazionali. La Commissione
procederà inoltre a controlli di conformità sistematici e adotterà misure a sostegno
di una corretta applicazione pratica delle norme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero: ·
trasmettere informalmente alla Commissione
informazioni su aspetti specifici del progetto di misure di recepimento, se gli
stessi Stati membri o la Commissione lo ritengono opportuno, al fine di rendere
il sostegno della Commissione il più efficace possibile nel periodo di
recepimento e di garantire una rapida attuazione; ·
impegnarsi ad un approccio a “tolleranza zero"
in materia di recepimento di direttive, ossia rispettare un obiettivo in
termini di deficit di recepimento[6]
e di deficit di conformità[7]
pari allo 0%; ·
fornire online una descrizione delle
modalità di recepimento e di applicazione pratica delle norme[8]. La Commissione intende intensificare anche gli
sforzi per garantire una corretta attuazione dei regolamenti. Inoltre,
trascorso un certo periodo di tempo, le norme legislative recepite e attuate
saranno sottoposte a un riesame approfondito volto a valutare la loro
applicazione ed effettiva efficacia, non solo in termini giuridici, ma anche in
termini pratici ed economici. In questo contesto la Commissione può proporre la
revisione tra pari. Laddove persisteranno dei problemi, la
Commissione utilizzerà i propri poteri esecutivi con la massima fermezza e
invita gli Stati membri a collaborare con essa per garantire che si ponga
rapidamente fine alle violazioni del diritto unionale. In particolare, gli
Stati membri sono chiamati ad impegnarsi a: ·
partecipare attivamente al processo in oggetto e a
fornire rapidamente informazioni allo scopo di garantire un rapido allineamento
alle norme al fine di ridurre la durata delle procedure d'infrazione nei
settori chiave a un obiettivo politico pari a una media di 18 mesi[9]; ·
conformarsi rapidamente alle disposizioni dei
pareri motivati, in modo da garantire un funzionamento efficace del mercato
unico senza dover adire la Corte di giustizia; ·
accelerare il processo di esecuzione delle sentenze
della Corte di giustizia. L’obiettivo politico dovrebbe corrispondere, in
media, ad una piena conformità alle norme entro 12 mesi dalla sentenza[10].
1.3.
Monitorare e definire misure correttive nel
processo del semestre europeo
Visto il ruolo cruciale del mercato unico nel
sostegno alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, la
Commissione propone di cogliere le opportunità offerte dal semestre europeo per
monitorare il funzionamento del mercato unico, sviluppare una maggiore
pressione reciproca a livello di capi di Stato o di governo e presentare le
azioni volte a contrastare gli ostacoli ancora esistenti a livello europeo e
nazionale. A tal fine la Commissione intende redigere
una relazione annuale sull'integrazione del mercato unico. La relazione
presenterà un’analisi dello stato dell’integrazione del mercato unico e
analizzerà le sue modalità di funzionamento pratiche, in particolare in
determinati settori chiave e per i principali partecipanti al mercato, tra cui
le imprese e i consumatori. Il documento misurerà, con la massima accuratezza
possibile, il livello di funzionamento del mercato unico in tali settori sulla
scorta di parametri di riferimento concreti. Su tale base, la Commissione individuerà le
principali sfide politiche e definirà le priorità di azione per il prossimo
anno a livello unionale e nazionale. Le azioni possono includere iniziative
legislative e non. Si presterà particolare attenzione alla riduzione degli
oneri a carico delle PMI[11].
Se necessario, le valutazioni andranno oltre la normativa in vigore al fine di
sfruttare appieno il potenziale del mercato interno, in particolare promuovendo
le migliori pratiche. La relazione annuale sarà parte integrante
dell’analisi annuale della crescita, per fare sì che sia discussa dal Consiglio
e dal Parlamento europeo e che sia approvata dal Consiglio europeo di
primavera. La relazione annuale contribuirà a definire raccomandazioni
specifiche per paese, che si baseranno su un'analisi più approfondita dei
risultati conseguiti in ciascuno Stato membro nel quadro del processo del
semestre europeo. Al fine di sfruttare appieno il potenziale di
crescita del mercato unico, gli Stati membri e la Commissione devono segnare
dei progressi rapidi nei settori che presentano le maggiori prospettive in tal
senso. L’allegato definisce tali settori chiave ed elenca atti
legislativi che rientrano in tali settori e richiedono particolare attenzione. La Commissione: ·
avvia azioni concrete per contribuire a garantire
un’attuazione puntuale, corretta ed efficiente delle norme UE nei settori
chiave individuati; ·
redige una relazione annuale sull'integrazione del
mercato unico, finalizzata a monitorare le modalità di funzionamento pratiche
del mercato unico e ad individuare ulteriori iniziative a livello di UE e a
livello nazionale; ·
rivede regolarmente l’elenco dei settori chiave e
gli atti legislativi al fine di apportare eventuali modifiche. Per i principali atti legislativi che riguardano i
settori dall’alto potenziale di crescita, gli Stati membri sono chiamati ad
impegnarsi a: ·
soddisfare i termini di recepimento e recepire
correttamente la normativa (0% in termini di deficit di recepimento e di
conformità); ·
presentare in via informale aspetti specifici
connessi a progetti di misure di recepimento prima della loro adozione da parte
della Commissione e, in seguito, fornire online una descrizione delle
modalità di recepimento e di applicazione pratica; ·
impegnarsi appieno per garantire una conformità
rapida alle disposizioni, limitare di conseguenza la durata delle procedure di
infrazione con un obiettivo politico di 18 mesi in media e garantire la
piena esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia entro 12 mesi in
media. La Commissione intende valutare su base regolare la
conformità con tali impegni.
2.
Efficacia: Impegnarsi per un migliore funzionamento del mercato
unico per le imprese e i cittadini
Negli ultimi 20 anni il mercato unico si è
sviluppato considerevolmente. Il suo funzionamento deve stare al passo con tale
evoluzione. Negli ultimi anni a livello unionale e nazionale sono state avviate
importanti iniziative per migliorare l’elaborazione, il recepimento,
l’attuazione e l’esecuzione della normativa in materia[12]. Ora è giunto il momento di
consolidare e integrare le buone pratiche al fine di garantire che le norme sul
mercato unico siano applicate in tutta l'Unione europea.
2.1.
Applicare i principi della normativa “intelligente”
in sede di elaborazione e di applicazione delle norme sul mercato unico
Per far sì che il mercato unico funzioni nella
pratica è opportuno che il quadro giuridico che lo disciplina sia di massima
qualità a livello unionale e nazionale. In particolare, occorre che le norme in
materia siano redatte, recepite e attuate in maniera tale da
"funzionare" efficacemente per i loro destinatari. È pertanto
fondamentale che tutte le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri rispettino
le raccomandazioni esistenti per raggiungere l'obiettivo di una
regolamentazione “intelligente”[13]
e che gli oneri amministrativi, in particolare quelli a carico delle PMI e
delle microaziende, siano limitati al minimo indispensabile, conformemente al
principio del "Think Small", ossia del pensare innanzitutto in
piccolo[14].
In particolare, prima di adottare norme a
livello dell'UE, le autorità competenti dovrebbero verificare se il progetto di
normativa soddisfa almeno i seguenti requisiti: i) le norme devono essere
chiare, di facile comprensione e univoche; ii) le norme devono raggiungere
l'effetto previsto evitando inutili oneri per le imprese, i cittadini e le
amministrazioni (evitando il cosiddetto "goldplating”, ossia pratiche di
sovraregolamentazione); iii) le imprese e i cittadini che devono seguire delle
procedure dovrebbero poterlo fare in maniera rapida e per via elettronica; iv)
le norme dovrebbero garantire che le imprese e i cittadini trovino le
informazioni necessarie e che, se necessario, abbiano accesso a mezzi di
ricorso rapidi ed efficaci. Al fine di allinearsi a questi principi, le
parti interessate dovrebbero essere coinvolte il più possibile e in tutte le
fasi di legiferazione e attuazione della normativa. A tal fine le migliori
pratiche sviluppate in alcuni settori[15]
dovrebbero essere ulteriormente applicate. La Commissione, dal canto suo, garantirà che
tutte le proposte legislative in materia di mercato unico siano realizzabili e
applicabili al minimo costo amministrativo possibile. Laddove opportuno, essa
proporrà regolamenti anziché direttive, in particolare in caso di proposte che
non conferiscono ulteriore discrezionalità agli Stati membri nell’attuazione
delle norme UE in oggetto. Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero
inoltre garantire la piena conformità con i principi di cui sopra nel loro
operato quotidiano come colegislatori. Una volta adottata la normativa dell’UE,
spetta agli Stati membri garantire che le misure di attuazione nazionali siano
in linea con i succitati principi della normativa “intelligente”.
2.2.
Fare un uso più intelligente degli strumenti
informatici per informare le imprese e i cittadini e consentire loro di
esercitare i propri diritti e sfruttare le opportunità
Affinché il mercato unico possa funzionare in
pratica, le imprese e i cittadini devono essere consapevoli dei propri diritti
e delle proprie opportunità ed essere in grado di beneficiarne efficacemente.
Negli ultimi anni per far fronte a tali esigenze sono stati sviluppati diversi
strumenti e sistemi, ma c'è ancora del potenziale da sfruttare, basandosi su
ciò che è già stato realizzato, utilizzando in maniera più efficace la
tecnologia informatica e interconnettendo in maniera migliore le iniziative a
livello nazionale e unionale. La Commissione si impegnerà ulteriormente a
garantire che informazioni pratiche e assistenza sul mercato unico siano
accessibili tramite un unico punto di accesso, ad esempio il portale Your
Europe. Gli Stati membri dovrebbero inoltre intensificare gli sforzi intesi a fornire
informazioni di facile comprensione sugli aspetti pratici delle norme sul
loro territorio e collaborare con la Commissione al fine di garantire
l'interoperabilità tra le informazioni a livello nazionale e unionale. Nel 2014
la Commissione presenterà un piano d’azione con misure e obiettivi concreti
nell'ottica di fornire informazioni esaustive e di buona qualità sui diritti
connessi al mercato unico e accrescere la sensibilizzazione al riguardo, a
livello nazionale e unionale. Inoltre, le procedure di e-government
dovrebbero essere disponibili ogniqualvolta le imprese e i cittadini debbano
sbrigare formalità amministrative per avvalersi dei diritti connessi al mercato
unico, in particolare in un contesto transfrontaliero[16]. Infine, la collaborazione transfrontaliera
delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere sostenuta da
strumenti online, tra cui il sistema d'informazione del mercato interno, che la
Commissione ha intenzione di estendere ad altri ambiti. Il nuovo regolamento
IMI, per cui la Commissione auspica una rapida adozione da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio, fornirà un importante contributo alla collaborazione
amministrativa nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali[17].
A partire da gennaio 2013 tutti gli atti
legislativi dovrebbero prevedere l’obbligo sistematico di trasmettere
informazioni e di ricorso a strumenti informatici nella comunicazione con o tra
autorità. Parallelamente e al fine di contenere i costi
delle risorse, la Commissione elaborerà una strategia coerente per sviluppare
ulteriormente gli strumenti esistenti in modo da rispondere a tutte le esigenze
in termini di informazione, e-government e cooperazione amministrativa
in molteplici settori, senza creare sovrapposizioni[18]. La Commissione continuerà
inoltre a incoraggiare lo scambio di buone pratiche in tali ambiti e a
monitorare i progressi conseguiti.
2.3.
Garantire una soluzione dei problemi e mezzi di
ricorso rapidi ed efficaci
Troppi problemi che le imprese e i cittadini
si trovano ad affrontare nel mercato interno rimangono irrisolti oppure
richiedono un notevole investimento di tempo e denaro per essere rimossi. Per
rendere efficace l’applicazione della normativa in materia di mercato unico è
necessario sviluppare e rafforzare ulteriormente i meccanismi esistenti e
ottenere migliori sinergie tra di essi. Dovrebbero essere intraprese iniziative
per garantire che i problemi possano effettivamente essere risolti a livello
nazionale, e, se possibile, per vie informali. Al contempo, le imprese e i
cittadini hanno sempre il diritto di indirizzare le loro denunce alla
Commissione. Nel suo ruolo di custode dei trattati, quest'ultima individuerà i
casi più gravi di violazione del diritto dell'UE. Per un’applicazione della normativa più
efficace e più vicina alle esigenze delle imprese e dei cittadini, la
Commissione intende, in particolare, realizzare le seguenti misure: In primo luogo, a livello nazionale
dovrebbe essere istituito un servizio di prima assistenza facilmente
accessibile, cui le imprese e i cittadini possano rivolgersi in caso di
difficoltà ad esercitare i propri diritti e a sfruttare le opportunità offerte
dal mercato unico. Tale servizio di assistenza potrebbe essere creato
sviluppando gli attuali centri SOLVIT, sulla base delle buone pratiche già
individuate in diversi Stati membri. Le imprese e cittadini che ricorreranno a
tale servizio (centri SOLVIT di seconda generazione) dovrebbero ottenere una
soluzione rapida ed informale del loro problema o, qualora ciò non fosse
possibile, essere indirizzati tempestivamente verso chi potrà assisterli e
aiutarli a far valere i propri diritti. A tal fine, la Commissione provvederà
inoltre ad aggiornare la raccomandazione su SOLVIT entro la fine del 2012 e
fornirà il proprio sostegno in tal senso[19].
Essa si impegnerà inoltre a migliorare ulteriormente la sua collaborazione con
la rete SOLVIT, ad esempio trasmettendo le denunce pervenute e seguendo in
maniera più sistematica i casi irrisolti. Allo stesso tempo, occorre garantire che per
ogni problema in materia di mercato unico sia messo in atto un meccanismo di
soluzione rapido ed efficace facilmente disponibile e reperibile. A tal
fine, la Commissione intensificherà gli sforzi intesi a individuare e colmare
le lacune ancora esistenti in materia di risoluzione informale dei problemi e a
monitorarne il funzionamento pratico. In particolare, intende collaborare
attivamente con gli Stati membri e le parti interessate per garantire che siano
istituiti e che siano effettivamente operativi validi sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie e le procedure di mediazione[20], compresa una piattaforma
online a livello di UE per la risoluzione transfrontaliera delle controversie[21]. La Commissione sta inoltre
considerando di lanciare un'iniziativa volta a facilitare la risoluzione dei
problemi relativi alla doppia imposizione. Il funzionamento pratico del mercato unico
dipende in ampia misura dall'efficienza e dalla qualità dei sistemi
giurisdizionali nazionali. Gli Stati membri devono impegnarsi a garantire un
rapido e effettivo ricorso giudiziario promuovendo anche l'uso del
procedimento europeo per le controversie di modesta entità[22]. La Commissione svilupperà
ulteriormente il portale e-Justice al fine di migliorare l’accesso alla
giustizia in tutta l'UE. Inoltre, dovrebbe essere previsto un adeguato
indennizzo per le imprese e i cittadini danneggiati in seguito a violazioni
dei loro diritti all’interno dell’UE. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre
avviare azioni congiunte di sorveglianza del mercato e di applicazione delle
norme, come le azioni comuni (“indagini a tappeto”) per garantire il rispetto
delle norme di protezione dei consumatori. Infine, nel suo ruolo di “custode del
trattato”, la Commissione provvederà a garantire un efficace e rapido utilizzo
degli strumenti a sua disposizione (procedure di pre-infrazione e di
infrazione) per eliminare gli ostacoli alla crescita all’occupazione. La
Commissione si concentrerà con determinazione su problemi sistemici (ad esempio
nei casi di recepimento tardivo o scorretto) che gravano finanziariamente sul
funzionamento del mercato unico.
2.4.
Migliorare il monitoraggio, il coordinamento e il
controllo
Ad oggi, negli Stati membri e in seno alla
Commissione le responsabilità relative un buon funzionamento pratico del
mercato unico sono spesso suddivise tra un grande numero di servizi e istanze.
Le buone pratiche sviluppate in diversi Stati membri mostrano tuttavia che i
migliori risultati si raggiungono laddove è un'unica istanza dell'amministrazione
nazionale ad essere responsabile della supervisione e del monitoraggio del
funzionamento del mercato unico a livello nazionale[23]. Pertanto la Commissione
raccomanda che tale buona pratica diventi di uso generale. In particolare, tali
unità di coordinamento nazionali ("centri per il mercato unico")
dovrebbero: ·
monitorare la tempestiva attuazione e
l'applicazione efficace delle norme del mercato unico (e mantenere contatti con
gli organi parlamentari nazionali competenti); ·
garantire che i cittadini e le imprese siano
informati delle norme e procedure nazionali in materia (in combinazione con gli
strumenti preesistenti e in cooperazione con le relative reti, ad es. la rete
Enterprise Europe e i centri europei dei consumatori (European Consumer Centres
- ECC); ·
fornire orientamenti e promuovere le buone pratiche
tra le amministrazioni competenti; ·
individuare, raccogliere dati e informazioni sui
problemi e gli ostacoli che si frappongono a un efficace funzionamento del
mercato unico nei rispettivi paesi e ·
fungere da punto di contatto per le istituzioni
dell’UE. Tali unità potrebbero essere incaricate anche
di contribuire a offrire prima assistenza agli imprenditori nel momento in cui
vengono violati i loro diritti (cfr. sopra). La Commissione istituirà una rete europea
di tali unità nazionali, attribuendo un nuovo mandato all’attuale comitato
consultivo per il mercato interno per esaminare l'integrazione e agli aspetti
di governance del mercato unico e utilizzando piattaforme online.
Naturalmente spetta agli Stati membri scegliere quale forma istituzionale
conferire a tale unità e definire la sua interazione con le strutture
esistenti. Per migliorare ulteriormente il modo in cui le norme
sul mercato unico sono concepite, recepite, attuate ed applicate, gli Stati
membri dovrebbero collaborare tra di loro e con la Commissione per far sì che: ·
il quadro giuridico del mercato unico sia di
massima qualità e funzioni efficacemente in pratica; ·
siano accessibili informazioni sui diritti connessi
al mercato unico e sulle modalità per esercitarli; ·
le imprese e i cittadini siano in condizione di
espletare le formalità amministrative necessarie per esercitare i loro diritti
nel mercato unico avvalendosi di mezzi elettronici; ·
le amministrazioni che hanno necessità di
comunicare tra loro siano collegate per via elettronica; ·
siano istituiti centri di prima assistenza a
livello nazionale cui le imprese e i cittadini possano rivolgersi in caso di
difficoltà riscontrate nel mercato unico (centri SOLVIT di seconda generazione); ·
siano a disposizione mezzi di ricorso rapidi ed
efficaci per tutte le problematiche connesse al mercato unico; ·
sia creata una rete nazionale di centri per il
mercato unico con il compito di monitorare e di supervisionare gli interventi
in favore del buon funzionamento del mercato unico. La Commissione seguirà da vicino i progressi conseguiti in relazione a
questi propositi e ne misurerà i risultati su base regolare.
Conclusione
Il mercato unico è il motore della crescita
economica dell'UE, ma anche un punto di riferimento per l'impegno a favore di
una riforma strutturale negli Stati membri. Per fare in modo che questo nuovo
impulso alla riforme a livello dell'UE sia realmente efficace è necessario un
cambiamento di approccio nella sua governance. Ciò significa
ripristinare la supervisione politica a monte, evitare ogni genere di
distinzione artificiosa tra la realtà a livello di UE e ciò che invece avviene
a livello di Stati membri nonché sviluppare strumenti più efficienti per
garantire che il mercato unico vada a vantaggio delle imprese e dei cittadini. La Commissione invita gli Stati membri ad
adottare le misure necessarie all’attuazione delle azioni indicate e a
rispettare gli obiettivi formulati nella presente comunicazione. La Commissione collaborerà a livello paritario
con gli Stati membri al fine di sostenerli in questo proposito, e oltre ad
occuparsi delle altre azioni previste dalla presente comunicazione, la
Commissione redigerà una prima relazione sull’integrazione del mercato unico e
sull’attuazione della presente comunicazione nel quadro dell'indagine sulla
crescita annuale 2013. Allegato Settori
chiave e atti legislativi che richiedono un'attenzione speciale Il mercato unico contribuisce alla crescita e
all'occupazione in Europa. L'analisi dimostra tuttavia che i vantaggi derivanti
dalla creazione del mercato unico potrebbero essere notevolmente superiori se
fossero eliminati gli ostacoli e le barriere transfrontaliere che tuttora
permangono. La situazione varia tuttavia da settore a settore[24]. Per avanzare
rapidamente, la Commissione propone di concentrarsi su settori o temi
orizzontali in cui un'ulteriore integrazione del mercato (e quindi un miglior
funzionamento del mercato unico) può determinare i maggiori vantaggi in termini
di crescita e occupazione in tutta l'UE. Sulla base di un'analisi economica, i settori
chiave individuati per il periodo 2012-2013 sono i servizi (in particolare il
commercio all'ingrosso e al dettaglio, i servizi alle imprese, all'edilizia e i
servizi di intermediazione finanziaria), i trasporti, l'economia digitale e
l'energia. Le principali azioni comprese nell'Atto per il mercato unico devono
essere aggiunte all'elenco, in quanto sono state riconosciute fondamentali nel
rilancio della crescita, dell'occupazione e della fiducia e hanno un impatto
orizzontale sul miglior funzionamento del mercato unico. Nel presente allegato sono definite le
modalità con cui la Commissione ha individuato i settori chiave per il
2012-2013. Vi figura anche un elenco delle più importanti disposizioni di legge
che disciplinano questi settori: occorre adoperarsi al massimo per assicurarne
il recepimento tempestivo nonché l'applicazione e l’esecuzione all'insegna
della correttezza e del rigore. 1. Metodologia e criteri di
definizione dei settori chiave per migliorare il funzionamento del mercato
unico Per definire i settori chiave la Commissione è
ricorsa ad un esercizio di analisi comparativa nel valutare l'efficienza di
ciascun settore dell'economia in ciascuno dei 27 paesi dell'UE, rispetto
ad un livello di efficienza riconosciuto come raggiungibile e rappresentato dai
paesi più efficienti dell'UE[25].
Tale analisi offre una valutazione iniziale delle potenzialità inutilizzate del
mercato unico per settore. I settori sono individuati applicando
quattro criteri o quattro "test": ·
Analisi comparativa della produzione : Il test utilizza alcuni dei principali indicatori quantitativi
inerenti ai fattori di produzione di beni e servizi per individuare i settori
che risultano avere il più alto potenziale inutilizzato di generazione di
crescita attraverso il raffronto dei risultati con quelli dell'economia
significativa più efficiente in tale settore. Gli indicatori comprendono
criteri inerenti alla produttività del lavoro, all'innovazione, alla crescita
dell'occupazione e alla sostenibilità; ·
Rilevanza economica:
Questo test valuta se il settore è sufficientemente significativo, in termini
di portata economica, da generare un impatto non trascurabile sulla crescita se
si combattessero le cause profonde del suo potenziale inutilizzato; ·
Fattori dinamici:
Questo test intende valutare se il settore abbia già adottato misure inerenti
al proprio potenziale inutilizzato, in base a fattori quali la capacità di
generare un aumento dell'occupazione e la potenziale convergenza con livelli di
produttività del lavoro di riferimento; ·
Fattori legati al mercato unico: Questo test ha lo scopo di verificare se i miglioramenti del mercato
unico possano liberare il potenziale inutilizzato. Esamina questioni quali la
disparità delle disposizioni legislative nell'insieme degli Stati membri, la
soddisfazione (o meno) dei consumatori, la concorrenza (o la mancanza di
concorrenza), l'integrazione (o meno) tra mercati nazionali, il calo della
domanda sul lungo periodo e le iniziative politiche attuali. Applicando i quattro test ai 67 settori
economici (definiti dalla "classificazione delle attività economiche nelle
Comunità europee"[26])
che compongono l’economia dell’UE, risulta che i seguenti settori offrono il
maggior potenziale di crescita a fronte di un miglior funzionamento del mercato
unico: ·
Servizi (compresi il
commercio all’ingrosso e al dettaglio, i servizi alle imprese, l'edilizia) ·
Servizi finanziari (d'intermediazione
finanziaria) ·
Trasporti (ferroviari,
stradali, aerei e marittimi) ·
Economia digitale
(compresi la diffusione della banda larga e il commercio elettronico) Inoltre, la Commissione ritiene che il settore
dell'energia debba essere considerato un mercato chiave nelle politiche
inerenti al mercato unico, dato il suo ruolo strategico di comparto industriale
abilitante che offre un servizio essenziale agli altri settori dell'economia. La metodologia usata per definire i settori
chiave sarà riveduta periodicamente, anche nell’ambito del processo del
semestre europeo. 2. Elenco dei principali atti
legislativi In tutti i suddetti settori chiave sono stati
adottati o sono in corso d'adozione atti legislativi volti a migliorare il
mercato unico. Qui di seguito, un elenco dei principali atti legislativi in
tali settori, ossia gli atti che devono essere applicati, recepiti e attuati
correttamente per garantire il pieno sfruttamento del potenziale di crescita
del mercato unico nei rispettivi ambiti. La Commissione ritiene che, per far funzionare
il mercato unico a pieno regime, gli Stati membri e la Commissione stessa
debbano moltiplicare sforzi e impegni. Per ciascun atto legislativo nell'elenco
si indicano le modalità di collaborazione della Commissione con gli Stati
membri per assicurarne la corretta attuazione. Se necessario, la Commissione si
avvarrà anche delle proprie competenze d'esecuzione per garantire la piena
conformità. Settore chiave || Atto legislativo: || Azione proposta Servizi || Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno || Al fine di colmare le carenze nell’attuazione e applicazione della direttiva "Servizi" individuate nella comunicazione in materia, la Commissione lavorerà su più fronti, anche organizzando riunioni bilaterali, riunioni tra pari in piccoli gruppi di Stati membri e raccomandazioni specifiche per paese. Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari || Sette Stati membri non hanno recepito la direttiva sui servizi postali (termine di recepimento: fine 2012). La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso progetti legislativi a fini di verifica informale. Per assicurare la corretta attuazione della direttiva la Commissione sta procedendo a verifiche sistematiche di conformità della legislazione adottata. Inoltre, il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali continuerà a scambiarsi informazioni e migliori prassi sulle questioni interenti l'attuazione. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali || La Commissione continuerà a discutere sulla corretta attuazione e il funzionamento pratico della direttiva in sede di gruppo dei coordinatori nazionali, incoraggiando tra l'altro lo scambio di migliori prassi. Il gruppo dei coordinatori nazionali proseguirà i lavori di sorveglianza anche dando seguito ai risultati dei test di efficienza. Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali || La Commissione fornisce maggior assistenza al recepimento volontario prima del termine del 16 marzo 2013. Ha invitato due volte gli Stati membri a moltiplicare gli sforzi per adottare le disposizioni nazionali di recepimento; è stato inoltre istituito il gruppo di esperti sui ritardi di pagamento, e sarà lanciata una campagna d'informazione in tutta l'Unione. Servizi finanziari (d'intermediazione) || Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva sui requisiti patrimoniali) COM(2011)453, 20.7.2011 || La Commissione promuoverà l'uso attivo dello strumento informatico "le vostre domande sulla legislazione" per aiutare gli Stati membri a recepire la direttiva. Saranno convocate riunioni con gli Stati membri e l'Autorità bancaria europea per agevolare il recepimento. La Commissione organizzerà inoltre seminari e procederà a verifiche sistematiche di conformità della legislazione. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (regolamento sui requisiti patrimoniali) COM(2011) 452, 20.7.2011 || La Commissione promuoverà l'uso attivo dello strumento informatico "le vostre domande sulla legislazione" per aiutare gli Stati membri ad attuare il regolamento. Saranno convocate riunioni con gli Stati membri e l'Autorità bancaria europea in ordine all'attuazione del regolamento. Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (regolamento sull'area unica dei pagamenti in euro –AUPE) || Si terranno seminari tecnici nell'ambito del consiglio sull'area unica dei pagamenti in euro. La Commissione sorveglierà le azioni di accompagnamento degli Stati membri (ad es. le campagne d'informazione) per il tramite del comitato dei pagamenti e dell'Eurosistema, in stretta collaborazione con la BCE. Le questioni tecniche saranno discusse con i partecipanti al mercato (ad esempio in sede di gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento). L'adozione delle nuove norme di pagamento da parte della pubblica amministrazione sarà misurata a scadenza annuale (e i risultati saranno resi pubblici su internet). Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) || Il progetto di direttiva "omnibus" (proposta COM(2012) 217 final del 16 maggio 2012) proroga il termine di recepimento al 30 giugno 2013. La Commissione sta elaborando uno strumento informatico per monitorare il recepimento della direttiva Solvibilità II da parte degli Stati membri e seguirne l'attuazione. Nel secondo semestre 2013 si terrà un seminario con gli Stati membri e l'EIOPA sul recepimento della direttiva Solvibilità II. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori || La Commissione ha elaborato linee direttrici che consentiranno agli Stati membri di usare gli aspetti tecnici della direttiva in modo più armonizzato. Il termine di recepimento era il 12 maggio 2010 e la Commissione procede attualmente a verifiche sistematiche in merito. È in corso uno studio economico e giuridico per preparare la relazione del 2013 sul recepimento. Trasporti || Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, modificata dalla direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006 || Le date importanti per il recepimento sono il 2008 e il 2013. La Commissione intensificherà le riunioni bilaterali in via preliminare con gli Stati membri che stanno introducendo nuovi sistemi di pedaggio. Nel 2013 collaborerà inoltre con il comitato competente per elaborare linee guida volte a promuovere un'attuazione più uniforme. Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità || Le date importanti per il recepimento sono il 2006 e l'ottobre 2012. Il comitato dei pedaggi intensificherà i lavori. La Commissione procederà a verifiche più rigorose in forza dell'articolo 258 del TFUE e dell'articolo 7 nonies della direttiva 1999/62/CE e promuoverà lo scambio di buone prassi tramite gruppi di esperti e un sito web dedicato. Primo pacchetto ferroviario: Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza || La Commissione terrà riunioni ad hoc con tutti gli Stati membri per illustrare le modalità di attuazione del primo pacchetto ferroviario. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) - COM(2010) 475 17.9.2010 || Nell'ambito dell'assistenza al recepimento, la Commissione adotterà norme d'esecuzione che assicurino l'applicazione uniforme della direttiva. Quarto pacchetto ferroviario: Proposta legislativa di revisione del regolamento 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea e che modifica le disposizioni in materia di autorizzazione del tipo e di certificazione per le imprese ferroviarie delle direttive sulla sicurezza e l'interoperabilità Proposta legislativa sull’accesso al mercato ferroviario, che implica un adattamento adeguato dell’acquis in materia di accesso al mercato ferroviario (primo pacchetto ferroviario e successive modifiche) Revisione del regolamento sui contratti di servizio pubblico (regolamento (CE) n. 1370/2007) || In seguito all'adozione delle proposte (prevista entro il 2012) la Commissione prevede di avviare uno studio per valutare concretamente l'attuazione delle misure proposte (riduzione dei costi e della durata del processo di autorizzazione per il materiale rotabile, agevolazione d'accesso al mercato per le nuove imprese ferroviarie). In questo contesto esaminerà anche l'attuazione del regolamento 1370/2007, riveduto. Procederà in particolare ad un'analisi dell'impatto sul mercato della nuova norma prevista che istituisce procedure d'appalto per l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico ferroviario. La Commissione organizzerà uno o più seminari volti a promuovere lo scambio di buone prassi. Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali || La Commissione procederà a verifiche di conformità caso per caso e riferirà nel 2013 sullo stato dell'arte del recepimento negli Stati membri. Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea || La Commissione adotterà una raccomandazione sull'attuazione dei piani e degli obiettivi prestazionali nel giugno 2012. Nel monitoraggio, nel raffronto e nella valutazione delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete la Commissione è assistita dall'organo di valutazione delle prestazioni che è indipendente. Nel dicembre 2012 la Commissione adotterà una raccomandazione sul monitoraggio che conterrà linee guida destinate agli Stati membri in merito al loro obbligo di monitorare l'adeguata attuazione dei piani prestazionali. Nel 2013 la Commissione stenderà una relazione sull'attuazione dei piani e degli obiettivi prestazionali. Nel 2013 saranno fissati obiettivi a livello dell' UE per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). Come previsto nella regolamentazione delle prestazioni, la Commissione (mediante procedura di comitatologia) modificherà i regolamenti in materia di prestazioni e di tariffazione all'inizio del 2013 per estendere il sistema di prestazioni al fine di coprire l'intero campo d'applicazione «gate-to-gate», con fissazione di obiettivi in tutti i quattro settori essenziali di prestazione (capacità, efficienza rispetto ai costi, sicurezza, ambiente). Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri || La data di recepimento è il 19 maggio 2012. La Commissione intensificherà la collaborazione con gli Stati membri durante il processo di attuazione dell’interfaccia unica nazionale (che sarà ultimato entro il 1° giugno 2015). In particolare un gruppo di esperti degli Stati membri (eMS) fornisce linee guida sul coordinamento dell'attuazione e sulle questioni più specificamente tecniche (sistemi informatici, procedure). Il gruppo promuove le buone prassi e presenta i risultati dell'attuazione L'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce assistenza tecnica al gruppo. Un progetto di ricerca (eMar) nell'ambito del 7° PQ fornisce agli Stati membri ulteriore sostegno; i risultati sono condivisi con il gruppo eMS; gli Stati membri dispongono quindi di uno strumento per prepararsi all'attuazione. Nell'ambito dell'invito 2012 a presentare proposte TEN-T, è previsto un progetto pilota nel novembre 2012 volto ad attuare le interfacce uniche nazionali. Un consorzio di 17 Stati membri ha manifestato interesse presentando una proposta. Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) || I coordinatori europei forniscono sostegno agli Stati membri per l'attuazione efficace e tempestiva dei progetti prioritari. Le conferenze annuali nell'ambito delle Giornate TEN-T offrono l'opportunità di scambiare buone prassi (la prossima conferenza è prevista nell'autunno 2012). Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia || Il comitato TEN-T adotterà i programmi di lavoro annuali e pluriennali che fisseranno le priorità finanziarie. Gli inviti a presentare proposte saranno lanciati nel 2012 e 2013, e sarà avviata una procedura di selezione dei progetti ai fini della preparazione del meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2013. In questo contesto, la Commissione intende organizzare sessioni informative e offrirà monitoraggio e assistenza allo sviluppo di progetti. L’iniziativa prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti che modificherà il regolamento (CE) n. 680/2007 (di cui sopra) || Il programma di lavoro annuale TEN-T 2012 subirà modifiche nel terzo trimestre 2012 per mettere a bilancio lo Strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti ai fini del finanziamento della fase pilota dei prestiti obbligazionari per i progetti. La Commissione collaborerà con la BEI per individuare e selezionare i progetti per la fase pilota dei prestiti obbligazionari per i progetti. Verso la metà del 2013 si realizzeranno studi per la relazione intermedia della fase pilota dei prestiti obbligazionari per i progetti. Mercato unico digitale || Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici […] del commercio elettronico || È in corso una valutazione approfondita del recepimento e dell'attuazione della direttiva (relazione finale nell'agosto 2012). La Commissione darà seguito adeguato ai risultati dello studio. I lavori in sede di gruppo degli Stati membri istituito nell'ambito della direttiva dovranno continuare a contribuire a sviluppare l'offerta transfrontaliera legale di prodotti e servizi in linea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati COM(2012) 11, del 25.1.2012 || Con l'adozione del regolamento la Commissione assisterà gli Stati membri a assicurarne l'attuazione e applicazione corrette sul terreno. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || La Commissione fornisce maggiore assistenza per il recepimento mediante riunioni di esperti degli Stati membri e l'elaborazione di linee guida destinate ai responsabili dell'esecuzione ai fini dell'attuazione corretta degli obblighi di informazione di cui alla direttiva 2011/83/UE nel settore digitale. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita, COM (2011) 635 definitivo 11.10.2011 || Con l'adozione del regolamento la Commissione assisterà gli Stati membri per assicurare l'attuazione e applicazione corrette sul terreno. Energia || Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (direttiva sull'energia elettrica) || La data di recepimento era il 3 marzo 2011. È in corso un'analisi approfondita delle misure già notificate. 13 Stati membri non hanno recepito completamente la direttiva e la Commissione sta prendendo le misure del caso. La Commissione continuerà a discutere la corretta attuazione e il funzionamento pratico della direttiva con le autorità nazionali, comprese le autorità di regolamentazione nazionali per quanto riguarda l'energia. Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (direttiva sul gas) || La data di recepimento era il 3 marzo 2011. È in corso un'analisi approfondita delle misure notificate. 12 Stati membri non hanno recepito completamente la direttiva e la Commissione sta prendendo le misure del caso. La Commissione continuerà a discutere la corretta attuazione e il funzionamento pratico della direttiva con le autorità nazionali, comprese le autorità di regolamentazione nazionali dell'energia. Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio || La direttiva è stata recepita in tutti gli Stati membri. Tuttavia è all'esame un numero consistente di denunce che indicano potenziali problemi di conformità. L'attuazione della direttiva è regolarmente all'ordine del giorno nelle discussioni con gli Stati membri, sia a livello bilaterale che nell'ambito di un'azione concertata. La Commissione sta preparando una relazione, incentrata principalmente sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali indicativi; si tratteranno tuttavia anche questioni più generali inerenti all'attuazione. La proposta di direttiva sull'efficienza energetica si propone di chiarire ulteriormente alcune disposizioni della direttiva 2006/32/CE in modo da agevolarne l'attuazione. Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) || Date di recepimento: 9 luglio 2012 e 9 gennaio 2013 (in funzione delle disposizioni). La Commissione procederà a verifiche sistematiche del recepimento a termine scaduto. L'assistenza per il recepimento prevede documenti orientativi, riunioni bilaterali periodiche con gli Stati membri e incontri con i gruppi di esperti. Misure proposte dalla Commissione europea
nell'ambito dell'Atto per il mercato unico I che il Parlamento europeo e il
Consiglio si sono impegnati a considerare in via prioritaria e per le quali la
Commissione fornirà una maggiore assistenza di recepimento e/o di attuazione: 1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital, 7.12.2011 COM(2011) 860 definitivo 2011/0417 (COD) 2. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, 19.12.2011 COM(2011) 883 definitivo 2011/0435 (COD) 3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria 13.4.2011 COM/2011/215 definitivo 2011/0093 (COD) 4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) 29.11.2011 COM/2011/0793 definitivo 2011/0373 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) 29.11.2011 COM (2011) 794 definitivo 2011/0374 (COD) 5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1.6.2011 COM(2011) 315 definitivo 2011/0150 (COD). 6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, 19.10.2011 COM (2011) 665 final 2011/0302 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE, 19.10.2011 COM/2011/0658 definitivo - 2011/0300 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), 19.10.2011 COM/2011/0650 final - 2011/0294 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE, 19.10.2011 COM/2011/0657 definitivo - 2011/0299 (COD) 7. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, 4.6.2012 COM/2012/238 8. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, 7.12.2011 COM (2011) 862 definitivo 2011/0418 (COD) 9. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, 13.4.2011 COM(2011) 169 definitivo 2011/0092 (CNS) 10. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, 21.3.2012 COM (2012) 0131 final 2012/0061 (COD) Proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) 11. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, 25.10.2011 COM(2011)684 definitivo 2011/0308 (COD) 12. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitivo - 2011/0438 (COD) [1] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, “Making
the Single Market Deliver - Annual Governance Check-up 2011 (Far funzionare il
mercato unico - Check-up annuale sulla governance 2011), (SWD(2012) 25 final),
24.2.2012. [2] Cfr., ad esempio, il documento di lavoro dei servizi della
Commissione “The Single Market through the lens of the people: A snapshot of
citizens' and businesses' 20 main concerns" (La percezione del mercato
unico: un’istantanea delle 20
preoccupazioni dei cittadini e delle imprese):, SEC(2011) 1003 definitivo,
16.8.2011. [3] Comunicazione sull’attuazione della direttiva “Servizi”: "A
partnership for new growth in services 2012-2015” (Un partenariato per la nuova
crescita nei servizi 2012-2015), COM(2012) 261. [4] Relazione del gruppo ad alto livello di parti interessate
indipendenti sugli oneri amministrativi, 15 novembre 2011. [5] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla
governance e il partenariato nel mercato unico (2010/2289 (INI)) e risoluzione
del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico
per i consumatori e i cittadini (2010/2011 (INI). [6] Il deficit di recepimento misura il numero di direttive che
non sono state recepite nei tempi prestabiliti. [7] Il deficit di conformità misura il numero di direttive per
cui sono stati avviati procedimenti di infrazione per non-conformità. [8] Data la loro importanza per la crescita, la Commissione
ritiene che per i nuovi atti legislativi che figurano nell'allegato gli Stati
membri debbano accettare di andare oltre l'accordo di cui nella dichiarazione
politica congiunta del 28 settembre 2011 sui documenti esplicativi (2011/C
369/02). [9] Periodo calcolato a decorrere dalla data in cui la
Commissione invia una lettera di costituzione in mora al termine della fase
precontenziosa. [10] Tenendo conto del fatto che, in alcuni casi complessi,
progressi più lenti segnalati possono essere giustificati (cfr. causa 278/01,
Commissione –Spagna, 25 novembre 2003, in particolare i punti 43 ss). [11] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo - Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che
gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle
microimprese – COM(2011)803 definitivo, del 23.11.2011. [12] Cfr. raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009,
sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (2009/524/CE) e
la comunicazione “L’Atto per il mercato unico. Dodici leve
per stimolare la crescita a stimolare la fiducia - Insieme per una nuova
crescita", COM(2011) 206 definitivo, del 14.4.2011. [13] Cfr. la comunicazione "Legiferare con intelligenza
nell’Unione europea”, COM(2010) 543 definitivo, dell’8.10.2010 e l'accordo
interistituzionale "Legiferare meglio" (GU C 321 del 31.12.2003, pag.
1). [14] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo intitolata “Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che
gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle
microimprese”, supra. [15] Ad esempio, il Forum dei cittadini sull'energia. [16] A tal fine, gli Stati membri dovrebbero sviluppare
ulteriormente gli sportelli unici (cfr. la relazione sull’attuazione della
direttiva "Servizi" adottata in data odierna). [17] Cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno, COM(2011) 522. [18] Cfr. anche il programma sulle soluzioni relative
all'interoperabilità delle amministrazioni pubbliche europee, decisione n.
922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009. [19] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione
"Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking
SOLVIT's full potential at the occasion of its 10th anniversary"
(Potenziare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico - Sfruttare il
potenziale di SOLVIT in occasione del suo 10° anniversario), SWD(2012) 33
final, 24.2.2012. [20] Cfr. direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori
- COM(2011) 793 definitivo. [21] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori - COM(2011)
794 definitivo. [22] Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per
le controversie di modesta entità. [23] Cfr. raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009,
sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico – 2009/524/CE. [24] Product market
monitoring, Commissione europea, Direzione generale Affari economici e
finanziari (2010b). [25] Una descrizione completa della metodologia proposta con risultati quantificati sarà
presentata nello studio "Il costo della non Europa", attualmente in
preparazione per la Commissione da London Economics e PWC sotto la supervisione
tecnica del BEPA, che sarà pubblicata nell'autunno 2012. [26] Classificazione NACE, livello a 2 cifre.