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Document 52011PC0939

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

    /* COM/2011/0939 definitivo - 2011/0466 (NLE) */

    52011PC0939

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco /* COM/2011/0939 definitivo - 2011/0466 (NLE) */


    RELAZIONE

    L'ultimo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e il Marocco è stato siglato il 25 febbraio 2011. La durata prevista del protocollo era di un anno, dal 28 febbraio 2011 al 27 febbraio 2012.

    Con la firma delle due parti dell'accordo, il 13 luglio 2011, il protocollo è entrato in vigore in via provvisoria con effetto retroattivo dal 28 febbraio 2011, sulla base della decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.

    Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la conclusione del protocollo da parte del Consiglio, a nome dell'Unione, era subordinata all'approvazione del Parlamento europeo. Tuttavia, con voto del 14 dicembre 2011, il Parlamento ha deciso di non dare la propria approvazione e ha formalmente notificato tale decisione al Consiglio il 15 dicembre.

    L'Unione europea non può quindi procedere alla conclusione del protocollo. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato cessa se una parte notifica all'altra parte, con la quale il trattato è provvisoriamente applicato, l'intenzione di non divenirne parte.

    Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio abroghi la propria decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo, e che tale decisione sia notificata al governo del Marocco.

    2011/0466 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che abroga la decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea[1],

    considerando quanto segue:

    1. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (di seguito, "il protocollo") è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, secondo quanto previsto dalla decisione 2011/491/UE del Consiglio del 12 luglio 2011[2].

    2. A seguito dalla richiesta presentata dal Consiglio il 15 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con voto del 14 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha deciso di non approvare la conclusione del protocollo da parte del Consiglio[3].

    3. È pertanto necessario abrogare la decisione 2011/491/UE del Consiglio e notificare al Marocco la cessazione dell'applicazione provvisoria del protocollo, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è abrogata.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al Regno del Marocco, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che l'Unione europea non intende più divenire parte del protocollo. La notifica è effettuata in forma di lettera.

    Il testo della lettera è allegato alla presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Allegato

    Lettera dell'Unione europea

    Signor…,

    in riferimento al protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, siglato il 25 febbraio 2011, e con riguardo alla sua applicazione provvisoria, prevista all'articolo 12 del protocollo e sancita dalla firma del medesimo ad opera delle due parti in data 13 luglio 2011,

    l'Unione europea notifica al Regno del Marocco che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non intende più divenire parte del summenzionato protocollo.

    Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome dell'Unione europea

    [1] [inserire il riferimento]

    [2] GU L 202 del 5.8.2011, pag. 1.

    [3] [inserire il riferimento alla notifica ufficiale]

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