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Document 52011PC0566
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
/* COM/2011/0566 definitivo - 2011/0243 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo /* COM/2011/0566 definitivo - 2011/0243 (COD) */
RELAZIONE 1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di
tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si
tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di
codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di
garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 2. La Commissione ha avviato la
codificazione del Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in
materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio[2]. Il nuovo regolamento doveva
sostituire i vari atti in esso incorporati [3]. 3. Nel frattempo il trattato di Lisbona
è entrata in vigore. L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, permette al legislatore di delegare alla Commissione il potere di
adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano
determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli atti giuridici
adottati per questa via dalla Commissione sono, secondo la terminologia del
nuovo trattato, "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3). 4. Il regolamento (CE) n. 417/2002
contiene una disposizione in ordine alla quale tale delega sarebbe opportuna. È
pertanto opportuno convertire la codificazione del regolamento (CE) n. 417/2002
in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie. 5. La proposta di rifusione è
stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le
lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 417/2002 e degli strumenti di
modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è
stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la
vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II
del regolamento di rifusione. ê 417/2002
(adattato) 2011/0243 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sull'introduzione accelerata delle norme in
materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
(rifusione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l’articolo/gli articoli Ö 100 Õ paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[4], visto il parere del Comitato delle regioni[5], deliberando conformemente alla procedura
legislativa ordinaria, considerando quanto segue: ò nuovo (1)
Il regolamento (CE) n.
417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio
2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di
tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento
(CE) n. 2978/94 del Consiglio[6]
è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[7]. In occasione di nuove
modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di
tale regolamento. ê 417/2002 Cons.
1 (adattato) (2)
Nell'ambito della politica comune dei trasporti Ö dovrebbero Õ essere adottate
misure al fine di migliorare la sicurezza e di prevenire l'inquinamento nei
trasporti marittimi. ê 417/2002 Cons.
2 (adattato) (3)
L'Ö Unione Õ è seriamente
preoccupata per i sinistri marittimi causati da petroliere e per l'inquinamento
delle coste dell'Unione che ne consegue, nonché per i danni provocati alla fauna,
alla flora e ad altre risorse marine. ê 417/2002 Cons.
3 (4)
Nella comunicazione per una politica comune sulla
sicurezza dei mari la Commissione ha posto l'accento sulla richiesta del
Consiglio straordinario “Ambiente
e Trasporti” del 25 gennaio 1993
di sostenere le iniziative dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)
in materia di riduzione del divario tra la sicurezza delle navi di nuova
costruzione e delle navi esistenti grazie a migliorie e/o alla progressiva
eliminazione delle navi esistenti. ê 417/2002 Cons.
4 (5)
Nella risoluzione su una politica comune sulla
sicurezza dei mari[8]
il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la comunicazione della
Commissione ed ha sollecitato in particolare azioni volte a migliorare le norme
di sicurezza delle navi cisterna. ê 417/2002 Cons.
5 (6)
Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una
politica comune sulla sicurezza dei mari[9]
il Consiglio ha pienamente condiviso gli obiettivi formulati nella
comunicazione della Commissione. ê 417/2002 Cons.
6 (7)
Nella risoluzione sulla fuoriuscita di petrolio al
largo delle coste francesi, adottata il 20 gennaio 2000, il Parlamento europeo
ha accolto favorevolmente le iniziative della Commissione volte ad anticipare
la data di introduzione dell'obbligo del doppio scafo per le petroliere. ê 1726/2003 Cons.
9 (adattato) (8)
Nella risoluzione del 21 novembre 2002 sul
naufragio della petroliera “Prestige” al largo delle coste della Galizia il
Parlamento europeo ha auspicato l'emanazione di misure più severe che possano
entrare in vigore quanto prima, affermando che la nuova catastrofe ha
evidenziato nuovamente la necessità di un'azione efficace a livello
internazionale e Ö unionale Õ per migliorare in
modo significativo la sicurezza marittima. ê 417/2002 Cons.
7 (9)
L'IMO ha stabilito, nell'ambito della convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 e
del relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), norme definite a
livello internazionale per la prevenzione dell'inquinamento che riguardano la
progettazione e l'esercizio delle petroliere. Gli Stati membri sono parti della
convenzione MARPOL 73/78. ê 417/2002 Cons.
8 (10)
A norma dell'articolo 3.3 della convenzione
MARPOL 73/78, la convenzione non si applica alle navi da guerra o
ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo
per servizi statali a fini non commerciali. ê 417/2002 Cons.
9 (11)
Il raffronto tra i dati statistici relativi all'età
e ai sinistri delle navi cisterna rivela un aumento del tasso di sinistri per
le navi più vetuste. È riconosciuto a livello internazionale che l'applicazione
delle modifiche apportate nel 1992 alla convenzione MARPOL 73/78, che prevedono
l'obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere
monoscafo esistenti quando raggiungo una certa età, garantirà un maggior
livello di protezione contro l'inquinamento accidentale da idrocarburi in caso
di collisione o incaglio. ê 417/2002 Cons.
10 (adattato) (12)
È nell'interesse Ö ‘Unione Õ adottare misure per
garantire che le petroliere che accedono ai porti o ai terminali Ö in mare aperto o
gettano l'ancora in una zona, Õ che sono sotto la
giurisdizione degli Stati membri e le petroliere che battono la bandiera degli
Stati membri siano conformi alla regola Ö 20 Õ dell'allegato I
della convenzione MARPOL 73/78 riveduta nel Ö 2004 Õ mediante la
risoluzione MEPC Ö 117(52) Õ adottata dal
comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (nel prosieguo
denominato "MEPC") al fine di ridurre i rischi di inquinamento
accidentale da idrocarburi nelle acque europee. ê 457/2007 Cons.
4 (adattato) (13)
Ö La risoluzione
MEPC 114(50), adottata il 4 dicembre 2003, ha introdotto una nuova regola 21
nell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 sulla prevenzione
dell'inquinamento da idrocarburi di petroliere quando trasportano petroliferi
pesanti (HGO), che vieta il trasporto di HGO in petroliere a scafo
singolo. Õ I paragrafi 5, 6 e 7
della regola Ö 21 Õ prevedono la
possibilità di deroghe all’applicazione di talune disposizioni Ö di tale Õ regola. La
dichiarazione della presidenza italiana del Consiglio europeo per conto
dell’Unione europea, che figura nella relazione ufficiale adottata dal MEPC
nella sua cinquantesima sessione (MEPC 50/3), esprime un impegno
politico a non invocare tali deroghe. ê 417/2002 Cons.
11 (adattato) (14)
Il 6 marzo 1992 l'IMO ha adottato modifiche
della convenzione MARPOL 73/78 che sono entrate in vigore il 6 luglio 1993 e
prevedono, per le petroliere consegnate a partire dal 6 luglio 1996, l'obbligo
di doppio scafo o di tecnologia equivalente al fine di prevenire un
inquinamento da idrocarburi in caso di collisione o incaglio. Tali modifiche
prevedono inoltre, per le petroliere monoscafo consegnate prima della data
summenzionata, un programma di eliminazione, avente effetto a decorrere dal
6 luglio 1995, in base al quale le petroliere consegnate prima del 1ogiugno 1982
dovranno conformarsi alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia
equivalente entro 25 o, in certi casi, 30 anni dopo la data di consegna. Le
petroliere monoscafo esistenti non potrebbero più operare a partire dal Ö 2005 Õ e, in taluni casi,
dal 2012, a meno che soddisfino le norme in materia di doppio scafo o di
tecnologia equivalente previste dalla regola Ö 19 Õ dell'allegato I
della convenzione MARPOL 73/78. Per quanto riguarda le petroliere monoscafo
esistenti consegnate dopo il 1o giugno 1982 o quelle consegnate
anteriormente al 1o giugno 1982, ma che sono state modificate in
modo da soddisfare le norme MARPOL 73/78 in materia di cisterne di zavorra
segregata e delle relative sistemazioni protettive, il termine ultimo sarà
raggiunto entro il 2026. ê 417/2002 Cons.
12 (adattato) (15)
Il 27 aprile 2001 durante la 46a
sessione del MEPC sono state adottate rilevanti modifiche alla regola Ö 20 Õ dell'allegato I
della convenzione MARPOL 73/78 mediante la risoluzione MEPC 95(46) Ö e il 4 dicembre
2003 mediante la risoluzione MEPC 111(50) Õ e che ha introdotto
un nuovo calendario di progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo. I
termini rispettivi entro i quali le petroliere devono conformarsi alla regola Ö 19 Õ dell'allegato I
della convenzione MARPOL 73/78 dipendono dalle dimensioni e dall'età della
nave. In detto calendario le petroliere sono pertanto divise in tre categorie a
seconda della loro stazza, costruzione e età. Tutte queste categorie, compresa
quella inferiore, ossia la Categoria 3,
sono importanti per Ö il commercio
interno dell'Unione Õ. ê 417/2002 Cons.
13 (adattato) (16)
Il termine ultimo entro il quale le petroliere
monoscafo devono essere eliminate è la data anniversario del giorno di consegna
della nave, secondo un calendario a partire dal 2003 fino al Ö 2005 Õ per le petroliere di
Categoria 1 e fino al Ö 2010 Õ per le petroliere di
Categoria 2 e 3. ê 417/2002 Cons.
15 (adattato) (17)
Ö La Õ regola Ö 20
dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 Õ introduce un
requisito secondo cui le petroliere Ö a scafo
unico Õ possono continuare
ad operare soltanto a condizione che siano conformi ad un regime di valutazione
delle condizioni delle navi (CAS), adottato il 27 aprile 2001 mediante la
risoluzione MEPC 94(46) Ö dall'IMO come
modificata mediante la risoluzione MEPC 99(48) del 11 ottobre 2002 e
mediante la risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003 Õ. Il CAS obbliga
l'amministrazione dello Stato di bandiera a rilasciare una dichiarazione di
conformità, nonché a partecipare alle procedure di ispezione nell'ambito del
regime di valutazione delle condizioni. Ö Il CAS mira a
rilevare le debolezze strutturali nelle petroliere di una certa età e dovrebbe
quindi applicarsi a tutte le petroliere di età pari e superiore a 15
anni. Õ ê 417/2002 Cons.
16 (adattato) (18)
Ö La Õ regola Ö 20.5
dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 Õ prevede una deroga
per le petroliere delle Categorie
2 e 3 secondo cui, in determinate circostanze, esse possono operare oltre la
data limite per la loro eliminazione. Ö La Õ regola Ö 20.8.2 dello
stesso allegato Õ riconosce il
diritto, per le parti della convenzione MARPOL 73/78, di negare l'accesso a
porti o terminali Ö in mare aperto Õ sotto la loro
giurisdizione a petroliere cui è stato consentito operare in virtù di tale
deroga. Gli Stati membri hanno dichiarato la loro intenzione di avvalersi di
tale diritto. La decisione di ricorrere a tale diritto Ö dovrebbe Õ essere comunicata
all'IMO. ê 417/2002 Cons.
17 (19)
È importante garantire che le disposizioni di cui
al presente regolamento non compromettano la sicurezza degli equipaggi o delle
petroliere in cerca di un'area sicura o un luogo di rifugio. ê 417/2002 Cons.
18 (20)
Al fine di consentire ai cantieri navali degli
Stati membri di procedere alla riparazione di petroliere monoscafo, gli Stati
membri possono prevedere deroghe per autorizzare l'ingresso nei loro porti di
tali navi, a condizione che non trasportino nessun carico. ê 219/2009 art.
1, allegato pt. 7.4 ð nuovo (21)
ð Alla Commissione deve essere conferito
il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del
trattato ï per modificare i rinvii alle regole della convenzione MARPOL 73/78 e alle risoluzioni MEPC
in modo da renderli conformi alle modifiche apportate alle regole e convenzioni
medesime, sempre che tali modifiche non amplino il campo d'applicazione del
presente regolamento. È opportuno che talune disposizioni
del presente regolamento possano essere modificate al fine di renderle conformi
agli strumenti internazionali adottati, modificati o posti in applicazione dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento, senza ampliarne l'ambito di
applicazione. Tali modifiche sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla
Commissione[10] ê 417/2002
(adattato) è1 1726/2003
Art. 1, punto 1 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Scopo Il presente regolamento ha lo scopo di
prevedere l'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di
tecnologia equivalente di cui alla convenzione MARPOL 73/78 Ö , come definito
all’articolo 3, Õ applicabili alle
petroliere monoscafo è1 e
di vietare il trasporto verso o da porti degli Stati membri di prodotti
petroliferi pesanti in petroliere monoscafo ç. Articolo 2 Ambito d'applicazione ê 1726/2003 Art.
1, punto 2 (adattato) 1. Il presente regolamento si applica alle
petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate: Ö (a) che
battono la bandiera di uno Stato membro Õ Ö (b) che
accedono a un porto o ad un terminale in mare aperto sotto la giurisdizione di
uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la
giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera che battono. Õ Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, il
presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o
superiore a 600 tonnellate. ê 417/2002 2. Il presente regolamento non si applica a
navi da guerra, o ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e
impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Gli
Stati membri si impegnano, per quanto ragionevole e praticabile, a rispettare
il presente regolamento per le navi di cui al presente paragrafo. ê 1163/2009 Art.
1, paragrafo 1 Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le
seguenti definizioni: 1. “convenzione MARPOL 73/78”: la convenzione
internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi,
come modificata dal protocollo del 1978, nella sua versione aggiornata; 2. “petroliera”: nave cisterna
per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1.5
dell’allegato I della convenzione MARPOL
73/78; 3. “portata lorda”: portata
lorda quale definita nella regola 1.23 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; 4. “petroliera di Categoria 1”: petroliera di portata
lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da
petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o
olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000
tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra
specificati, che non soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a
18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell’allegato
I della convenzione MARPOL 73/78; 5. “petroliera di Categoria 2”: petroliera di portata
lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia
costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per
motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o
superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi
diversi da quelli sopra specificati, che soddisfi i requisiti prescritti dalle
regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e
35.3 dell’allegato I della convenzione MARPOL
73/78; ogni petroliera di Categoria
2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione
(SBT/ PL); 6. “petroliera di Categoria 3”: petroliera di portata
lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, ma inferiore alla portata
lorda specificata nelle definizioni di cui ai punti 4 e 5; 7. “petroliera monoscafo”:
petroliera che non soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di
tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell’allegato I della convenzione
MARPOL73/78; 8. “petroliera a doppio scafo”: a) petroliera di portata lorda pari o
superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa i requisiti in materia di
doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6
dell’allegato I della convenzione MARPOL
73/78 ovvero ai requisiti prescritti dalla regola 20.1.3 del medesimo allegato;
oppure b) petroliera di portata lorda pari o
superiore a 600 tonnellate, ma inferiore a 5 000 tonnellate,
provvista di cisterne o di spazi a doppio fondo rispondenti ai requisiti di cui
alla regola 19.6.1 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché di cisterne o
di spazi laterali sistemati conformemente alla regola 19.3.1 e rispondenti al
requisito in materia di distanza w di cui alla regola 19.6.2; 9. “età”: età della nave,
espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; 10. “combustibili pesanti per
motori diesel”: combustibili per motori diesel quali definiti dalla regola 20
dell’allegato I della convenzione MARPOL
73/78; 11. “oli combustibili”: distillati
pesanti o residui del petrolio greggio o miscele di tali prodotti, quali
definiti dalla regola 20 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; 12. “prodotti petroliferi
pesanti”: a) petrolio greggio con una densità, alla
temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3[11]; b) prodotti petroliferi diversi dal petrolio
greggio, con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3
o con una viscosità cinematica, alla temperatura di 50°C, superiore a 180 mm2/s[12]; c) bitume e catrame e relative emulsioni. ê 417/2002
(adattato) Articolo 4 Conformità delle petroliere monoscafo
alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente 1. Nessuna petroliera è autorizzata ad operare
battendo Ö la Õ bandiera di uno
Stato membro Ö o Õ ad accedere, Ö qualunque sia
la sua bandiera Õ ai porti o ai
terminali Ö soggetti alla Õ giurisdizione di uno
Stato membro a meno che Ö non sia una
petroliera Õa doppio scafo. ê 1726/2003 Art.
1, punto 4, lett. c) (adattato) è1 1163/2009
Art. 1, paragrafo 2 2. Ö In deroga Õ al paragrafo 1, le
petroliere della Categoria 2 o 3
che dispongano unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio non
utilizzato per il trasporto di petrolio e Ö percorrente
l' Õ 'intera lunghezza
della cisterna di carico, o che dispongano di spazi Ö a Õ doppio scafo non utilizzati
per il trasporto di petrolio e Ö percorrenti
l' Õ l'intera
lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per
l'esenzione dalle disposizioni della
è1 regola
riveduta 20.1.3 dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 ç, possono continuare
ad operare, Ö fino alla Õ data anniversario
del varo della nave Ö nel 2015 o fino
alla Õ, la data in cui la
nave raggiunge l'età di 25 anni dalla consegna, Ö a seconda di
quale data sia anteriore. Õ ê 457/2007 Art. 1
(adattato) 3. Nessuna petroliera che trasporta prodotti
petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro Ö a meno che non
sia Õ una petroliera a
doppio scafo. Nessuna petroliera che trasporti prodotti
petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata
ad accedere a o uscire da porti o terminali in mare aperto Ö soggetti alla Õ giurisdizione di uno
Stato membro o a gettare l’ancora in una zona Ö soggetta alla Õ giurisdizione di uno
Stato membro, Ö a meno che non
sia Õ una petroliera a
doppio scafo. ê 1726/2003 Art.
1, punto. 4, lett. e) 4. Le petroliere che operano esclusivamente
nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di
cui al paragrafo 3 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della
legislazione in materia di navigazione interna. ê 1726/2003 Art.
1, punto 5 (adattato) Articolo 5 Conformità al regime di valutazione
delle condizioni Ö delle
navi Õ Ö Le
petroliere Õ monoscafo di età
superiore a 15 anni non Ö sono
autorizzate Õ, indipendentemente
dalla bandiera che Ö battono Õ, ad accedere a porti
o terminali in mare aperto Ö soggetti
alla Õ giurisdizione di uno
Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona Ö soggetta
alla Õ giurisdizione di uno
Stato membro Ö a meno che non
siano conformi Õ al regime di
valutazione delle condizioni Ö delle
navi Õ di cui all'articolo
6. ê 1726/2003 Art.
1, punto 6 (adattato) è1 2172/2004
Art. 1, punto 2 Articolo 6 Regime di valutazione delle condizioni Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime
di valutazione delle condizioni Ö delle
navi Õ, adottato dalla è1 risoluzione
MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata dalla risoluzione
MEPC 99(48) dell’11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50)
del 4 dicembre 2003 ç. ê 417/2002
(adattato) è1 1163/2009
Art. 1 paragrafo 3 Articolo 7 Termine ultimo Dopo la data anniversario del giorno di
consegna nel 2015 non è più consentito: a) continuare a navigare alle petroliere di Categoria 2 e di Categoria 3 battenti la bandiera di uno
Stato membro a norma della è1 regola
20.5 dell'allegato I della convenzione MARPOL
73/78 ç; b) accedere ai porti o ai terminali in mare aperto Ö soggetti alla Õ giurisdizione di uno
Stato membro alle petroliere di Categoria
2 e di Categoria 3
indipendentemente dal fatto che continuino a operare battendo bandiera di un
paese terzo a norma della è1 regola
20.5 dell'allegato I della convenzione MARPOL
73/78 ç. Articolo 8 Deroghe per navi in difficoltà e per
navi da riparare ê 1726/2003 Art.
1, punto 7 (adattato) In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la
competente autorità di uno Stato membro Ö determinato Õ può, fatta salva la
normativa nazionale, permettere in circostanze eccezionali ad una nave
specifica di accedere ai porti o ai terminali in mare aperto sotto la
giurisdizione Stato membro Ö stesso Õ, di salpare da essi
o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro
allorché si tratta di: ê 417/2002
(adattato) è1 1163/2009
Art. 1, punto 4, lett. a, punto i è2 1163/2009
Art. 1, punto 4, lett. a, punto ii è3 1163/2009
Art. 1, punto 4, lett. b a) una petroliera in difficoltà in cerca di un luogo di rifugio; b) una petroliera vuota in procinto di raggiungere un porto per
essere riparata. Articolo 9 Notifica
all'IMO 1. A
norma dell'articolo 7 del presente regolamento, gli Stati membri informano
l'IMO della loro decisione di Ö negare Õ l'ingresso a
petroliere che, conformemente alla
è1 regola 20.5
dell'allegato I della convenzione MARPOL
73/78 ç, operano nei porti o
nei terminali Ö in mare
aperto soggetti alla Õ loro giurisdizione,
sulla base della è2 regola 20.8.2
dell'allegato I della convenzione MARPOL
73/78 ç. 2.
Gli Stati membri notificano all'IMO le loro decisioni di Ö concessione,
sospensione, revoca o diniego dell'autorizzazione alla navigazione per le Õ petroliere di Categoria 1 o di Categoria 2 abilitate a battere la loro
bandiera a norma dell'articolo 5, sulla base della è3 regola
20.8.1 dell'allegato I della convenzione MARPOL
73/78 ç. ê 417/2002 Articolo 10 Modifica ê 219/2009 Art. 1
e allegato, punto. 7, lett. 4) (adattato) ð nuovo La Commissione
può ð adottare atti delegati a norma
dell’articolo 11 allo scopo di ï modificare i rinvii del presente regolamento alle regole
dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché alla risoluzione
MEPC 111(50) e alla risoluzione MEPC 94(46) nella versione modificata dalla
risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50), al fine di allinearli
Ö alle modifiche Õ di
tali regole e risoluzioni adottate dall'IMO, purché Ö tali modifiche Õ non amplino l'ambito
di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese
a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 10, paragrafo 2. ê 2099/2002 Art.
11, punto 3 (adattato) Le modifiche Ö della
convenzione MARPOL 73/78 Õ possono essere
escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002. ò nuovo Articolo 11 Esercizio della delega 1. I poteri per l'adozione degli atti delegati di cui
all'articolo 11, primo comma, sono conferiti alla Commissione per un periodo
tempo indeterminato. 2. La Commissione notifica gli atti delegati simultaneamente
al Parlamento europeo e al Consiglio, non appena essa li abbia adottati . 3. I poteri conferiti alla Commissione per l'adozione
degli atti delegati sono soggetti alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e
13. Articolo 12 Revoca della
delega 1. La delega di cui
all'articolo 10, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. . L'istituzione
che ha avviato un procedimento interno per decidere se revocare la delega di
poteri provvede a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un congruo
termine prima di adottare decisione definitiva, indicando quali poteri delegati
potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca 3. La decisione di
revoca pone fine alla delega dei poteri in essa indicati . Ha effetto immediato
o da una data successiva da essa stabilita . Lascia impregiudicata la validità
degli atti delegati in vigore. È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 13 Obiezioni
agli atti delegati 1. Il Parlamento
europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro il termine
di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese. 2. Se allo scadere del
termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni, l'atto
delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed
entra in vigore alla data in esso indicata L'atto delegato può
essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed
entrare in vigore prima della scadenza di detto termine se il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non
intendono muovere obiezioni. 3. Se il Parlamento
europeo o il Consiglio muove obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore.
L'istituzione che obietta all'atto delegato indica i motivi delle obiezioni. ê 417/2002
(adattato) Articolo 14 Abrogazione Il regolamento
(CE) n. Ö 417/2002 Õ è abrogato. ê I riferimenti
al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono
secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato II. ê 417/2002 Articolo 15 Entrata
in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente é ALLEGATO I Regolamento abrogato ed elenco delle
sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 14) Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1) || || || Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1) || Limitatamente all’articolo 11 || Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 249 del 1.10.2003, pag. 1) || || Regolamento (CE) n. 2172/2004 della Commissione (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 26) || || Regolamento (CE) n. 457/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 1) || || Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109) || Limitatamente al punto 7.4 dell’allegato || Regolamento (CE) n. 1163/2009 della Commissione (GU L 314 del 1.12.2009, pag. 13) || _____________ ALLEGATO II Tavolo di concordanza Regolamento (CE) N. 417/2002 || Presente Regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1, alinea || Articolo 2, paragrafo 1, alinea Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, primo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b) Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a) Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3 || Articolo 3 Articolo 4, paragrafo 1, alinea || Articolo 4, paragrafo 1, Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) || - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) || - Articolo 4, paragrafo 2, || Articolo 4, paragrafo 2, Articolo 4, paragrafo 3, || Articolo 4, paragrafo 3, Articolo 4, paragrafo 4, || Articolo 4, paragrafo 4, Articolo 4, paragrafo 5, || - Articolo 4, paragrafo 6 || - Articolo 5 || Articolo 5 Articolo 6 || Articolo 6 Articolo 7, alinea || Articolo 7, alinea Articolo 7, primo trattino || Articolo 7, lett. a) Articolo 7, secondo trattino || Articolo 7, lett. b) Articolo 8, paragrafo 1, alinea || Articolo 8, alinea Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino || Articolo 8 lett. A) Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino || Articolo 8, lett. b) Articolo 8, paragrafo 2 || - Articolo 9 paragrafo 1 || - Articolo 9, paragrafo 2 || Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 3 || Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10 || - Articolo 11 || Articolo 10 - || Articolo 11 - || Articolo 12 - || Articolo 13 Articolo 12 || Articolo 14, primo comma - || Articolo 14, secondo comma Articolo 13 || Articolo 15 - || Allegato I - || Allegato II _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. [3] Vedi Allegato I della presente proposta. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. [7] Vedi Allegato I. [8] GU C 91 del 28.3.1994, pag. 301. [9] GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1. [10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [11] Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7. [12] Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180
cSt.