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Document 52011PC0259

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

    /* COM/2011/0259 def. - CNS 2011/0111 */

    52011PC0259

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie /* COM/2011/0259 def. - CNS 2011/0111 */


    RELAZIONE

    Contesto della proposta

    Motivazione e obiettivi della proposta

    Il governo del Regno di Spagna ha richiesto, a nome delle autorità della Comunità autonoma delle Isole Canarie, di prolungare l’attuale regime di sospensione tariffaria sulle importazioni di taluni prodotti industriali. Tali misure sono intese a rafforzare la competitività degli operatori economici locali e, quindi, a favorire un’occupazione più stabile in queste isole.

    Contesto generale

    Le Isole Canarie fanno parte delle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea, per le quali si possono prevedere misure particolari, in conformità dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di ovviare agli svantaggi economici che tali regioni subiscono a causa della loro situazione geografica.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Disposizioni simili sono state introdotte a favore delle regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera dal regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    La presente proposta è in linea con le politiche dell’Unione, segnatamente nell’ambito del commercio internazionale, della concorrenza, delle imprese, dello sviluppo e delle relazioni esterne.

    Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

    Consultazione delle parti interessate

    Gli esperti del gruppo di lavoro “Economia tariffaria” della Commissione sono stati consultati e non hanno opposto obiezioni di carattere economico alle sospensioni proposte.

    Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    Valutazione dell’impatto

    Non è stata svolta alcuna valutazione dell’impatto in ragione dell’applicazione universale delle misure proposte.

    Elementi giuridici della proposta

    Sintesi delle misure proposte

    La sospensione proposta dei dazi della tariffa doganale comune consente agli operatori economici locali delle Isole Canarie di importare in franchigia doganale talune materie prime, pezzi di ricambio, componenti e beni strumentali. Al fine di evitare abusi o modifiche dei flussi commerciali tradizionali, è previsto che i prodotti che usufruiscono della sospensione dei dazi siano sottoposti a controlli della destinazione particolare.

    Inoltre, i beni strumentali dovranno essere utilizzati dalle imprese locali delle isole per un periodo minimo di due anni, prima di poter essere venduti liberamente ad imprese stabilite nel resto del territorio doganale dell’Unione europea.

    Al fine di beneficiare della sospensione dei dazi le materie prime, i pezzi di ricambio e i componenti devono essere destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.

    Base giuridica

    Articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

    Questo genere di azione è regolarmente utilizzato per rafforzare la competitività degli operatori economici. L’imposizione di controlli della destinazione particolare conformemente alle disposizioni del codice doganale comunitario e alle sue disposizioni d’applicazione costituisce in quest’ambito una procedura consolidata che non implica rilevanti oneri amministrativi supplementari né per le autorità regionali e locali, né per gli operatori economici.

    Scelta degli strumenti

    Strumenti proposti: regolamento.

    Il trattato non consente nessun altro strumento per l’applicazione di tali misure.

    Incidenza sul bilancio

    La proposta presenta implicazioni per il bilancio dell’Unione in ragione del fatto che le sospensioni tariffarie comporteranno perdite di introiti per le risorse proprie dell’Unione.

    2011/0111 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo[1],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

    visto il parere del Comitato delle regioni[3],

    deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie[4], la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni strumentali ad uso commerciale ed industriale giunge a scadenza il 31 dicembre 2011.

    (2) Nel settembre 2010 il governo spagnolo ha richiesto, a nome del governo delle Isole Canarie, di prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La richiesta è stata avanzata in ragione della lontananza di tali isole, che provoca agli operatori economici gravi svantaggi finanziari e commerciali, che a loro volta incidono negativamente sulle tendenze demografiche, sull’occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.

    (3) Il settore industriale delle Isole Canarie, così come quello edile, è stato gravemente colpito dalla recente crisi economica. I contraccolpi subiti dal settore immobiliare si sono ripercossi sulle industrie correlate. Le condizioni finanziarie sfavorevoli hanno esercitato un considerevole impatto negativo su diversi settori economici. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione in Spagna ha accentuato la crisi della domanda interna, coinvolgendo anche i prodotti industriali.

    (4) Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie è stato costantemente superiore alla media nazionale spagnola e dal 2009 la Comunità autonoma ha fatto registrare il livello più alto di tutto il paese[5]. Inoltre, più della metà della produzione industriale delle Isole Canarie viene consumata nelle stesse isole, un dato molto significativo alla luce del fatto che è la domanda locale è stata particolarmente colpita.

    (5) Pertanto, affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello di attività industriali e commerciali tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle isole, è opportuno prolungare integralmente per un periodo di dieci anni la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti elencati nell’allegato II e III del regolamento (CE) n. 704/2002.

    (6) Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per quattro nuovi prodotti con i codici NC 3902 10 00, 3903 11 00, 3906 10 00 e 4805 00 00. Tale richiesta è stata accettata in considerazione del fatto che le sospensioni in oggetto rafforzerebbero l’economia delle Isole Canarie.

    (7) Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni devono essere subordinate alla destinazione particolare dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[6] e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[7].

    (8) In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[8].

    (9) Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1º gennaio 2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali ad uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato I e indicati in ogni successiva modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[9].

    Tali merci sono utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie.

    Articolo 2

    Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato II e indicati in ogni successiva modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e che sono destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.

    Articolo 3

    La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 4

    1.           Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 5.

    I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

    2.           Entro il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1, si deve decidere definitivamente se revocare o mantenere la sospensione. In caso di revoca, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.

    3.           Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.

    Articolo 5

    1.           La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[10].

    2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO I

    Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC[11]:

    4011 20 || 8450 20 || 8522 90 80 || 9006 53 80

    4011 30 || 8450 90 || 8523 21 || 9006 59

    4011 61 || 8469 00 91 || 8523 29 33 || 9007 19

    4011 62 || 8472 10 || 8523 29 39 || 9007 20

    4011 63 || 8472 30 || 8523 29 90 || 9008 20

    4011 69 || 8472 90 10 || 8523 40 99 || 9008 30

    4011 92 || 8472 90 70 || 8523 51 99 || 9008 40

    4011 93 || 8473 10 19 || 8523 59 99 ||

    4011 94 || 8473 40 18 || 8523 80 99 ||

    4011 99 || 8501 10 10 || 8525 50 || 9010 10

    5608 || 8501 10 91 || 8525 80 11 || 9010 50

    6403 40 || 8501 10 93 || 8525 80 19 || 9011 10 90

    6403 51 05 || 8501 10 99 || 8526 10 || 9011 20 90

    6403 59 05 || 8501 20 || 8526 91 20 || 9011 80

    6403 91 05 || 8501 31 || 8526 91 80 || 9011 90 90

    6403 99 05 || 8501 32 || 8542 31 10 || 9012 10 90

    8415 10 10 || 8501 33 || 8542 32 10 || 9012 90 90

    8415 10 90 || 8501 34 || 8542 39 10 || 9030 10

    8415 20 || 8501 40 20 || 8701 10 || 9030 20 91

    8415 81 || 8501 40 80 || 8701 20 || 9030 31

    8415 82 || 8501 51 || 8701 90 90 || 9030 33

    8415 83 || 8501 52 20 || 8702 || 9106

    8415 90 || 8501 52 30 || 8704 21 31 || 9107

    8418 30 80 || 8501 52 90 || 8704 21 39 || 9207 10

    8418 40 80 || 8501 53 50 || 8704 21 91 || 9207 90

    8418 50 || 8501 53 81 || 8704 21 99 || 9506 91 90

    8418 61 || 8501 53 94 || 8704 22 || 9507 10

    8418 69 || 8501 53 99 || 8704 23 || 9507 20 90

    8418 91 || 8501 61 20 || 8704 31 31 || 9507 30

    8418 99 || 8501 61 80 || 8704 31 39 ||

    8427 || 8501 62 || 8704 31 91 ||

    8431 20 || 8501 63 || 8704 31 99 ||

    8443 31 91 || || ||

    8443 32 10 || 8501 64 || 8704 32 ||

    8443 32 91 || || ||

    8443 32 99 || 8518 40 30 || 8704 90 ||

    8443 39 10 || || ||

    8443 39 39 || 8518 90 || 8705 ||

    8443 99 10 || 8519 20 || 9006 10 ||

    8450 11 90 || 8519 81 51 || ||

    8450 12 || 8521 10 95 || 9006 30 ||

    8450 19 || 8522 90 49 || 9006 52 ||

    ALLEGATO II

    Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai seguenti codici NC[12]:

    3901 || 4810 22 10 || 5501 ||

    3902 10 || 4810 22 90 || 5502 ||

    3903 11 || 4810 29 || 5503 || 8706

    3904 10 || 4810 31 || 5504 || 8707

    3906 10 || 4810 32 || 5505 10 || 8708

    4407 21 10 || 4810 92 || 5505 20 || 8714 11

    4407 21 91 || 4810 99 10 || 5506 || 8714 19

    4407 22 10 || 4810 99 90 || 5507 || 8714 91

    4407 22 91 || 5108 || 5508 10 10 || 8714 92

    4407 25 10 || 5110 || 5508 20 10 || 8714 93

    4407 25 30 || 5111 11 || 5509 || 8714 94

    4407 25 50 || 5111 19 10 || 5510 || 8714 95

    4407 26 10 || 5111 19 90 || 5512 || 8714 96

    4407 26 30 || 5111 20 || 5513 || 8714 99

    4407 26 50 || 5111 30 || 5514 || 9002 90

    4407 29 15 || 5111 90 10 || 5515 || 9006 91

    4407 29 20 || 5111 90 91 || 5516 || 9007 91

    4407 29 25 || 5111 90 93 || 6001 || 9007 92

    4407 29 45 || 5111 90 99 || 6002 40 || 9008 90

    4407 29 83 || 5112 11 || 6002 90 || 9010 90

    4407 29 85 || 5112 19 || 6217 90 || 9104

    4407 99 40 || 5112 20 || 6305 10 10 || 9108

    4410 || 5112 30 || 6305 10 90 || 9109 11

    4412 || 5112 90 || 6305 20 || 9109 19

    || 5205 || 6305 32 || 9109 90

    || 5208 || 6305 33 || 9110 11 10

    || 5209 || 6305 39 || 9110 11 90

    || 5210 || 6305 90 || 9110 12

    || 5212 || 6309 || 9110 19

    || 5401 10 12 || 6406 || 9110 90

    || 5401 10 14 || 7601 || 9111

    || 5401 20 10 || 8517 70 90 || 9112

    4803 || 5402 || 8529 10 80 || 9114

    4804 || 5403 || 8529 10 95 ||

    4805 || 5404 11 || 8529 90 ||

    4810 13 || 5404 90 || ||

    4810 14 || 5407 || ||

    4810 19 10 || 5408 || ||

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

    1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie.

    2.           LINEE DI BILANCIO

    Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

    Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2011: 16 653 700 000 EUR

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA

    ¨      Proposta senza incidenza finanziaria

    X       Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

    Mio EUR (al primo decimale)

    || ||

    Linea di bilancio || Entrate[13] || Periodo con inizio gg.mm.aaaa || [Anni 2012-2021]

    Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || 01.01.2012 – 31.12.2021 || -2,2/anno

    4.           MISURE ANTIFRODE

    Saranno effettuati controlli della destinazione particolare di tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario.

    5.           ALTRE OSSERVAZIONI

    Al fine di consentire agli operatori economici di adottare decisioni d’investimento a lungo termine, le sospensioni proposte devono rimanere in vigore per dieci anni.

    Le misure proposte sostituiscono le misure introdotte dal regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, la cui validità cessa il 31.12.2011.

    Costo stimato dell’intervento

    Basandosi sulle informazioni comunicate dalle autorità regionali, l’incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può pertanto essere stimata a 2,96 milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 2,22 milioni di euro per il periodo 1.1.2012–31.12.2021.

    La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

    [1]               Parere del ... 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    [2]               GU C […] del […], pag. […].

    [3]               GU C […] del […], pag. […].

    [4]               GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.

    [5]               Eurostat: statistiche regionali - Tasso di disoccupazione, per regioni di livello NUTS 2, 1999-2009

    [6]               GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

    [7]               GU L 253 dell’11.10.1993, pag.1.

    [8]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [9]               GU L 256 del 7.9.1987, pag.1

    [10]             GU L 55 del 28.2.2011, pag.13.

    [11]             Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

    [12]             Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

    [13]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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