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Document 52011AP0209

    Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (COM(2010)0507 – C7-0287/2010 – 2010/0260(COD))
    P7_TC1-COD(2010)0260 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l' 11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) Testo rilevante ai fini del SEE
    ALLEGATO I
    ALLEGATO II
    ALLEGATO III

    GU C 377E del 7.12.2012, p. 217–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 377/217


    Mercoledì 11 maggio 2011
    Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ***I

    P7_TA(2011)0209

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (COM(2010)0507 – C7-0287/2010 – 2010/0260(COD))

    2012/C 377 E/36

    (Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0507),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0287/2010),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (1),

    visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

    visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A7-0089/2011),

    A.

    considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 31.

    (2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


    Mercoledì 11 maggio 2011
    P7_TC1-COD(2010)0260

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). É opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

    (2)

    Le unità di misura sono indispensabili per qualsiasi strumento di misura per esprimere una misurazione effettuata e fornire l'indicazione di grandezza; le unità di misura sono impiegate nella maggior parte dei settori delle attività umane. Nell'utilizzarle, è necessario assicurare la maggior chiarezza possibile. È quindi necessario disciplinare il loro impiego all'interno dell'Unione nel circuito economico, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica, nonché nelle operazioni di carattere amministrativo.

    (3)

    Le unità di misura sono oggetto di risoluzioni internazionali prese nell'ambito della conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) istituita dalla convenzione del metro, firmata a Parigi in data 20 maggio 1875, cui aderiscono tutti gli Stati membri; queste risoluzioni hanno creato il «sistema internazionale di unità di misura» (SI).

    (4)

    Nel settore dei trasporti internazionali, esistono convenzioni o accordi internazionali che vincolano l'Unione o gli Stati membri; queste convenzioni o accordi devono essere rispettati.

    (5)

    Determinate esenzioni ancora applicate al Regno Unito ed Irlanda nel caso delle unità di misura, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e non è perciò necessario porvi fine.

    (6)

    Taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità di misura legali stabilite dalla presente direttiva; le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l'apposizione di indicazioni supplementari. Si dovrebbe pertanto continuare ad autorizzare l'impiego di indicazioni supplementari in unità di misura non legali.

    (7)

    Tali indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.

    (8)

    Tuttavia, l'applicazione sistematica dell'impiego di indicazioni aggiuntive a tutti gli strumenti di misura e, tra l'altro, agli strumenti medici, non è necessariamente auspicabile. Gli Stati membri devono quindi poter esigere che, sul proprio territorio, gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in una sola unità di misura legale.

    (9)

    La presente direttiva non pregiudica la fabbricazione continua di prodotti immessi in commercio prima della data di applicazione della direttiva 80/181/CEE; essa riguarda tuttavia l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti e di attrezzature che recano indicazioni di grandezza in unità di misura che non sono più unità di misura legali, e che sono necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti, attrezzature e strumenti di misura già immessi in commercio. È quindi necessario che gli Stati membri autorizzino l'immissione in commercio e l'impiego, anche quando non recano indicazioni di grandezza in unità di misura che non sono più legali, di questi prodotti e di queste attrezzature di complemento o di sostituzione al fine di permettere l'impiego continuo di prodotti, attrezzature o strumenti già immessi in commercio.

    (10)

    La presente direttiva propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l’evoluzione del mercato in relazione alla presente direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l’eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli.

    (11)

    È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l’accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità SI.

    (12)

    La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Le unità di misura legali ai sensi della presente direttiva, che devono essere utilizzate per esprimere grandezze, sono:

    a)

    quelle che figurano all'allegato I, capo I;

    b)

    quelle che figurano all'allegato I, capo II, soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973.

    Articolo 2

    1.   Gli obblighi derivanti dall'articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.

    2.   La presente direttiva non pregiudica l'impiego nel settore della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario di unità di misura diverse da quelle rese obbligatorie dalla presente direttiva ma che sono contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Unione o gli Stati membri.

    Articolo 3

    1.   Ai sensi della presente direttiva si ha un'indicazione aggiuntiva qualora un'indicazione espressa con un'unità di misura di cui all'allegato I, capo I, è accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità di misura che non figurano in detto capo.

    2.   L'impiego delle indicazioni aggiuntive è autorizzato.

    Tuttavia gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.

    3.   L'indicazione espressa con l'unità di misura che figura all'allegato I, capo I, deve prevalere. Le indicazioni espresse con delle unità di misura che non figurano in detto capo devono essere espresse in particolare in caratteri di dimensioni al massimo pari a quelle dei caratteri della corrispondente indicazione in unità di misura che figurano all'allegato I, capo I.

    Articolo 4

    L'impiego di unità di misura che non sono legali o hanno cessato di esserlo è autorizzato

    a)

    per i prodotti e le attrezzature già immessi in commercio e/o in servizio al 20 dicembre 1979;

    b)

    per i pezzi e le parti di prodotti e di attrezzature necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti e di attrezzature di cui alla lettera a).

    Per i dispositivi di indicazione degli strumenti di misura può essere tuttavia prescritto l'impiego di unità di misura legali.

    Articolo 5

    Le questioni relative all'applicazione della presente direttiva e, in particolare la questione relativa alle indicazioni supplementari, sono esaminate più in dettaglio e, se del caso, sono adottate le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (5).

    Articolo 6

    La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2019, una relazione corredata, se del caso, di adeguate proposte.

    Articolo 7

    Gli Stati membri provvedano a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano emanare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 8

    La direttiva 80/181/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

    Articolo 9

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 31.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.

    (3)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

    (4)  Cfr. allegato II, parte A.

    (5)  GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

    Mercoledì 11 maggio 2011
    ALLEGATO I

    CAPO I

    UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE ALL'ARTICOLO 1, LETTERA a)

    1.   UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI

    1.1.   Unità SI di base

    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Lunghezza

    metro

    m

    Massa

    chilogrammo

    kg

    Tempo

    secondo

    s

    Intensità di corrente elettrica

    ampère

    A

    Temperatura termodinamica

    Kelvin

    K

    Quantità di materia

    mole

    mol

    Intensità luminosa

    candela

    cd

    Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

    Unità di lunghezza

    Il metro è la lunghezza del tragitto percorso nel vuoto dalla luce in 1/299 792 458 di secondo

    (17a CGPM – 1983 – Ris. 1).

    Unità di massa

    Il chilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo.

    (3a CGMP – 1901 – pag. 70 del resoconto).

    Unità di tempo

    Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133.

    (13a CGMP – 1967 – ris. 1).

    Unità di intensità di corrente elettrica

    L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2 × 10-7 newton su ogni metro di lunghezza.

    (Comitato internazionale dei pesi e delle misure (CIPM) – 1946 – ris. 2, approvata dalla 9a CGPM – 1948).

    Unità di temperatura termodinamica

    Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

    Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di 2H per mole di 1H, 0,0003799 mole di 17O per mole di 16O e 0,0020052 mole di 18 O per mole di 16O.

    (13a CGPM – 1967 – ris. 4 e 23 a CGPM – 2007 – ris. 10).

    Unità di quantità di materia

    La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12.

    Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.

    (14a CGMP – 1971 – ris. 3).

    Unità di intensità luminosa

    La candela è l'intensità luminosa, in una determinata direzione, di una sorgente che emette un irraggiamento monocromatico di frequenza 540 × 1012 hertz e la cui intensità energetica in tale direzione è 1/683 watt per steradiante.

    (16a CGPM – 1979 – ris. 3).

    1.1.1.   Nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius

    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Temperatura Celsius

    Grado Celsius

    °C

    La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T - T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 , con T0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale all'unità "kelvin".

    1.2.   Unità derivate SI

    1.2.1.   Regola generale per le unità derivate SI

    Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base sono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

    1.2.2.   Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

    Grandezza

    Unità

    Espressione

    Nome

    Simbolo

    in altre unità SI

    in unità SI di base

    Angolo piano

    radiante

    rad

     

    m · m–1

    Angolo solido

    steradiante

    sr

     

    m2 · m–2

    Frequenza

    hertz

    Hz

     

    s–1

    Forza

    newton

    N

     

    m · kg · s–2

    Pressione e tensione

    pascal

    Pa

    N · m–2

    m–1 · kg · s–2

    Energia, lavoro, quantità di calore

    joule

    J

    N · m

    m2 · kg · s–2

    Potenza (1), flusso energetico

    watt

    W

    J · s–1

    m2 · kg · s–3

    Quantità di elettricità, carica elettrica

    coulomb

    C

     

    s · A

    Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice

    volt

    V

    W · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–1

    Resistenza elettrica

    ohm

    Ω

    V · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–2

    Conduttanza

    siemens

    S

    A · V–1

    m–2 · kg–1 · s3 · A2

    Capacità elettrica

    farad

    F

    C · V–1

    m–2 · kg–1 · s4 · A2

    Flusso d’induzione magnetica

    weber

    Wb

    V · s

    m2 · kg · s–2 · A–1

    Induzione magnetica

    tesla

    T

    Wb · m–2

    kg · s–2 · A–1

    Induttanza

    henry

    H

    Wb · A–1

    m2 · kg · s–2 · A–2

    Flusso luminoso

    lumen

    lm

    cd · sr

    cd

    Illuminamento

    lux

    lx

    lm · m–2

    m–2 · cd

    Attività (riferita a un radionuclide)

    becquerel

    Bq

     

    s–1

    Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita

    gray

    Gy

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Dose equivalente

    sievert

    Sv

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Attività catalitica

    katal

    kat

     

    mol · s–1

    Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capo I.

    In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l’unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m–1 · kg · s–1 o N · s · m–2 o Pa · s.

    1.3.   Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali

    Fattore

    Prefisso

    Simbolo

    1024

    Yota

    Y

    1021

    Zeta

    Z

    1018

    Exa

    E

    1015

    Peta

    P

    1012

    Tera

    T

    109

    Giga

    G

    106

    Mega

    M

    103

    Chilo

    k

    102

    Etto

    h

    101

    Deca

    da

    10–1

    Deci

    d

    10–2

    Centi

    c

    10–3

    Milli

    m

    10–6

    Micro

    μ

    10–9

    Nano

    n

    10–12

    Pico

    p

    10–15

    Femto

    f

    10–18

    Atto

    a

    10–21

    Zepto

    z

    10–24

    Yocto

    y

    I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa sono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g".

    Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

    Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

    1.4.   Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI

    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Relazione

    Volume

    Litro

    l o L (2)

    1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

    Massa

    Tonnellata

    T

    1 t = 1 Mg = 103 kg

    Pressione e tensione

    Bar

    Bar (3)

    1 bar = 105 Pa

    Avvertenza:

    I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4.

    2.   UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI Dl QUESTE

    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Relazione

    Angolo piano

    Angolo giro (*) (4)  (5)

     

    1 angolo giro = 2 π rad

    Grado centesimale (*) Oppure gon (*)

    gon (*)

    1 gon = π/200 rad

    Grado sessagesimale

    °

    1° = π/180 rad

    Minuto d'angolo

    1′ = π/10 800 rad

    Secondo d'angolo

    1″ = π/648 000 rad

    Tempo

    Minuto

    min

    1 min = 60 s

    Ora

    h

    1 h = 3 600 s

    Giorno

    d

    1 d = 86 400 s

    Avvertenza:

    I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi simboli soltanto al simbolo "gon".

    3.   UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NEL SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE

    Grandezza

    Unità

    Denominazione

    Simbolo

    Definizione

    Energia

    elettronvolt

    eV

    L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 V

    Massa

    unità di massa atomica unificata

    u

    L'unità di massa atomica unificata è eguale ad 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C.

    Nota:

    Unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.

    4.   UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI

    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Valore

    Vergenza dei sistemi ottici

    diottria (*)

     

    1 diottria = 1 m-1

    Massa delle pietre preziose

    carato metrico

     

    1 carato metrico = 2 × 10-4 kg

    Area delle superfici agrarie e dei fondi

    ara

    a

    1 a = 102 m2

    Massa lineica delle fibre tessili e dei filati

    tex (*)

    tex (*)

    1 tex = 10-6 kg · m-1

    Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici

    millimetro di mercurio

    mm Hg (*)

    1 mm Hg = 133,322 Pa

    Sezione efficace

    barn

    b

    1 b = 10-28 m2

    Avvertenza:

    I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 102 a è nondimeno denominato "ettaro".

    5.   UNITÀ COMPOSTE

    Combinando le unità di cui al capo I si costituiscono unità composte.

    CAPO II

    UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 1, LETTERA b), AUTORIZZATE UNICAMENTE PER IMPIEGHI SPECIALIZZATI

    Ambito di applicazione

    Unità

    Nome

    Valore approssimato

    Simbolo

    Cartelli stradali e misurazione di distanze e velocità

    mile

    1 mile = 1 609 m

    mile

    yard

    1 yd = 0,9144 m

    yd

    foot

    1 ft = 0,3048 m

    ft

    inch

    1 in = 2,54 × 10-2 m

    in

    Birra e sidro alla spina; latte in recipienti a rendere

    pint

    1 pt = 0,5683 × 10-3 m3

    pt

    Transazioni in metalli preziosi

    troy ounce

    1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg

    oz tr

    Le unità di cui al presente capo possono essere combinate tra loro o con quelle del capo I per costituire unità composte.


    (1)  Nomi speciali dell’unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

    (2)  Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli "l" e "L" (16a CGPM, 1979 – ris. 5).

    (3)  Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure (BIPM), è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.

    Avvertenza:

    I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4.

    (4)  Il segno (*) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso.

    (5)  Non esiste un simbolo internazionale:

    Avvertenza:

    I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi simboli soltanto al simbolo "gon".

    Mercoledì 11 maggio 2011
    ALLEGATO II

    Parte A

    Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

    (di cui all’articolo 8)

    Direttiva 80/181/CEE del Consiglio

    (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40)

     

    Direttiva 85/1/CEE del Consiglio

    (GU L 2 del 3.1.1985, pag. 11)

     

    Direttiva 89/617/CEE del Consiglio

    (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28)

     

    Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17)

     

    Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10)

     

    Parte B

    Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

    (di cui all’articolo 8)

    Direttiva

    Termine di recepimento

    Data di applicazione

    80/181/CEE

    30 giugno 1981

    1° ottobre 1981

    85/1/CEE

    1° luglio 1985

    __

    89/617/CEE

    30 novembre 1991

    __

    1999/103/CE

    8 febbraio 2001

    __

    2009/3/CE

    31 dicembre 2009

    1° gennaio 2010

    Mercoledì 11 maggio 2011
    ALLEGATO III

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 80/181/CEE

    Presente direttiva

    Articolo 1, lettere a) e b)

    Articolo 1, lettere a) e b)

    Articolo 1, lettere c) e d)

    __

    Articolo 2, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 4, primo comma, frase introduttiva

    Articolo 4, primo comma, frase introduttiva

    Articolo 4, primo comma, primo trattino

    Articolo 4, primo comma, lettera a)

    Articolo 4, primo comma, secondo trattino

    Articolo 4, primo comma, lettera b)

    Articolo 4, secondo comma

    Articolo 4, secondo comma

    Articolo 5

    __

    Articolo 6

    __

    Articolo 6 bis

    Articolo 5

    Articolo 6 ter

    Articolo 6

    Articolo 7, lettera a)

    __

    Articolo 7, lettera b)

    Articolo 7

    __

    Articolo 8

    __

    Articolo 9

    Articolo 8

    Articolo 10

    Allegato, capo I, punti da 1 a 1.2

    Allegato I, capo I, punti da 1 a 1.2.

    Allegato, capo I, punto 1.2.2.

    Allegato I, capo I, punto 1.2.1.

    Allegato, capo I, punto 1.2.3.

    Allegato I, capo I, punto 1.2.2.

    Allegato, capo I, punti da 1.3. a 5

    Allegato I, capo I, punti da 1.3 a 5

    Allegato, capo II

    Allegato I, capo II

    Allegato, capi III e IV

    __

    __

    Allegato II

    __

    Allegato III


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