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Document 52010PC0733

    Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on agricultural product quality schemes

    52010PC0733




    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 10.12.2010

    COM(2010) 733 definitivo

    2010/0353 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sui regimi di qualità dei prodotti agricoli

    SEC(2010) 1524 def. SEC(2010) 1525 def.

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il pacchetto qualità è costituito da una serie di proposte dirette a istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli garantendo un'adeguata informazione dei consumatori. Il pacchetto qualità comprende:

    - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli [COM(2010) XXXX],

    - una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (l'organizzazione comune di mercato unica) riguardante le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli [COM(2010) XXXX],

    - orientamenti che stabiliscono le buone pratiche per l'elaborazione e il funzionamento dei regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari [C(2010) XXXX] e

    - orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) [C(2010) XXXX].

    Motivazione e obiettivi della proposta

    Gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli subiscono una pressione competitiva riconducibile a vari fattori: la riforma della politica, la globalizzazione, la concentrazione del potere contrattuale nel settore del commercio al dettaglio e infine la situazione dell'economia. Contemporaneamente i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti autentici, ottenuti con metodi specifici e tradizionali. La varietà e la qualità della produzione agricola dell'Unione europea, oltre a soddisfare tale domanda, dovrebbero rappresentare un importante punto di forza e una fonte di vantaggi competitivi per gli agricoltori europei.

    Tuttavia, per informare adeguatamente i consumatori e gli acquirenti delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei prodotti agricoli, è necessario che l'etichettatura dei prodotti contenga informazioni precise e affidabili. La preoccupazione centrale della politica di qualità dei prodotti agricoli a livello dell'Unione europea è offrire ai produttori gli strumenti giusti per comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti e tutelare i produttori da pratiche commerciali sleali.

    La maggior parte di questi strumenti già esiste a livello dell'Unione. Dalle analisi realizzate e dai dibattiti con le parti interessate emerge che è possibile migliorarli, semplificarli o renderli più coerenti tra loro. Il pacchetto qualità si propone di migliorare la normativa unionale nel campo della qualità, anche sotto il profilo del funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione per renderli più semplici, trasparenti e facili da capire, adattabili all'innovazione e meno gravosi per i produttori e per le amministrazioni.

    Contesto generale

    Fin dagli anni '90 del secolo scorso, la politica europea della qualità dei prodotti agricoli è strettamente associata a tre regimi: le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, l'agricoltura biologica e le specialità tradizionali garantite. Oltre a questo, le norme di commercializzazione delle quali la politica agricola comune si è dotata fin dalla sua origine hanno definito un quadro legislativo che promuove condizioni di concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato. Tali norme e regimi dell'Unione sono stati affiancati negli ultimi dieci anni da una proliferazione di regimi di certificazione nel settore privato, intesi a garantire ai consumatori caratteristiche e proprietà che non solo conferiscono valore aggiunto ai prodotti, ma garantiscono anche il possesso di requisiti minimi attraverso la certificazione dei sistemi di assicurazione qualità.

    Nel 2006, nell'ambito di una rifusione del regime delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Commissione si è impegnata a realizzare in futuro un riesame politico del funzionamento del regolamento e della sua successiva evoluzione[1].

    Nel 2007 si è tenuta un'importante conferenza, dal titolo Food quality certification – adding value to farm produce (Certificazione di qualità alimentare – aggiungere valore al prodotto agricolo), nel corso della quale sono state analizzate tutte le tipologie dei regimi di qualità. La conferenza ha portato nel 2008 all'elaborazione del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli[2], in merito al quale hanno formulato commenti dettagliati oltre 560 portatori d'interesse; tali osservazioni sono state prese in considerazione nel 2009 ai fini della redazione della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli[3]. La comunicazione ha definito i seguenti orientamenti strategici:

    - migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle qualità dei prodotti agricoli,

    - rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea e

    - ridurre la complessità allo scopo di agevolare per agricoltori, produttori e consumatori la comprensione e l'uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta.

    Disposizioni vigenti nel settore

    La legislazione dell'Unione europea prevede un regime di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Nel 1992 è stato creato nell'Unione europea un dispositivo di regolamentazione armonizzato allo scopo di registrare le denominazioni di prodotti agricoli e alimentari rinomati, prodotti in conformità a un disciplinare in una data zona geografica da produttori con competenze comprovate[4].

    Sempre nel 1992, nell'ambito del regime relativo alle specialità tradizionali garantite è stato istituito un registro di denominazioni di specialità alimentari, la cui tradizionalità è riconducibile alla composizione oppure al metodo di produzione utilizzato[5].

    Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, esiste un ampio corpus legislativo sviluppatosi principalmente su base settoriale, sotto forma di regolamenti e direttive adottati dal Consiglio e dalla Commissione.

    Inoltre, le cosiddette "indicazioni facoltative di qualità", il cui uso è disciplinato nell'ambito delle norme di commercializzazione, garantiscono che le indicazioni utilizzate per descrivere caratteristiche o modalità di produzione o di trasformazione che conferiscono valore aggiunto al prodotto non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti.

    Coerenza con altre politiche

    La politica di qualità dei prodotti agricoli fa parte integrante della politica agricola comune. La recente comunicazione[6] della Commissione sulla politica dopo il 2013 ha individuato, tra le varie sfide future cui la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire un contributo, l'esigenza di mantenere la diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e di rafforzare la competitività. Tale politica è altresì in linea con le priorità stabilite per l'Unione europea dalla comunicazione "Europa 2020"[7], in particolare con l'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva, in quanto la politica della qualità è uno dei punti di forza della competitività dell'agricoltura europea.

    La presente proposta è collegata con le politiche in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero ed è coerente con tali politiche.

    ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni

    Le parti interessate sono state ampiamente consultate, principalmente nell'ambito del gruppo consultivo "Qualità della produzione agricola" e del Libro verde[8]; tali consultazioni sono sfociate in una conferenza ad alto livello organizzata dalla presidenza ceca nel marzo 2009. Il Consiglio dei ministri ha adottato conclusioni[9] sulla comunicazione nella riunione del giugno 2009. Nel marzo 2010 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione "Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire?"[10]. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nel gennaio 2010[11] e il Comitato delle regioni nel febbraio 2010[12].

    Principali risultati delle consultazioni

    In linea di massima le parti interessate hanno accolto favorevolmente gli orientamenti stabiliti dalla comunicazione del 2009. I principali punti di vista espressi sono presentati di seguito.

    - Per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, è stato espresso un giudizio contrario alla semplificazione del regime attraverso la fusione di questi due strumenti ("denominazione di origine protetta" e "indicazione geografica protetta"). La fusione dei regimi esistenti (riguardanti il vino, le bevande spiritose, i vini aromatizzati e i prodotti agricoli e alimentari) è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei soggetti interessati, tranne nei settori del vino e delle bevande spiritose. La Commissione è stata incoraggiata a semplificare, chiarire e razionalizzare ulteriormente i regimi e a rafforzare il riconoscimento internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

    - Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite, i soggetti interessati si sono dichiarati quasi unanimemente a favore del proseguimento del regime STG, sottolineandone il potenziale e l'importanza per i produttori di prodotti tradizionali che non soddisfano i criteri per essere tutelati dal regime delle indicazioni geografiche. Alcuni soggetti interessati sono favorevoli alla semplificazione (in particolare eliminando la possibilità di registrare le denominazioni senza riserva dell'uso) e alla razionalizzazione del regime. I rappresentanti dei produttori di prodotti tutelati da denominazioni di origine e indicazioni geografiche sostengono che questo regime può costituire uno sbocco interessante in particolare quando questi prodotti sono utilizzati come ingredienti.

    - Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, in linea di massima le parti interessate si sono espresse a favore di una semplificazione, dell'indicazione del luogo di produzione sull'etichetta e dell'ulteriore sviluppo delle indicazioni facoltative di qualità.

    - È stata segnalata la necessità di tenere conto delle esigenze dei piccoli produttori per i quali i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sono troppo gravosi.

    Valutazione dell'impatto

    Dopo la comunicazione del 2009, tenendo conto delle risposte principali alla medesima, sono state elaborate due valutazioni d'impatto allo scopo di valutare le opzioni individuate dalla comunicazione. Le opzioni prospettate riguardavano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nonché le specialità tradizionali garantite

    Per quanto riguarda le indicazioni geografiche , l'analisi d'impatto ha evidenziato l'esistenza di validi motivi per l'adozione di un regime delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione e ha respinto qualsiasi alternativa, che risulterebbe priva di sufficiente efficacia ed efficienza (in particolare la coregolamentazione e l'autoregolamentazione da parte del settore, l'assenza di interventi a livello dell'Unione europea, la tutela nell'ambito dell'accordo internazionale di Lisbona[13], la sostituzione con un sistema di notifica delle indicazioni geografiche nazionali e la tutela attraverso il marchio comunitario collettivo esistente). La valutazione d'impatto ha evidenziato l'esistenza di validi motivi per ridurre la complessità e agevolare l'applicazione delle norme attraverso la fusione del regime relativo ai prodotti agricoli e alimentari con quelli settoriali relativi alle bevande alcoliche, pur tenendo conto delle peculiarità di ciascun regime. Nell'ambito della valutazione d'impatto è tuttavia emerso anche che determinate parti interessate sono contrarie a questa opzione.

    Dall'analisi dei dati relativi ai prezzi è emerso che i profitti ottenuti dai produttori di denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) sono superiori a quelli ottenuti per prodotti senza denominazione e che i prodotti DOP si vendono a prezzi più alti dei prodotti IGP. Il valore globale dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati come DOP e IGP ammonta a 14,2 miliardi di EUR (1997) in termini di prezzi all'ingrosso ed è stimato in 21 miliardi di EUR in termini di prezzi al consumo. Per quanto riguarda gli scambi nel mercato interno, il 18,4% dei prodotti DOP e IGP è commercializzato fuori dallo Stato membro di produzione.

    La valutazione d'impatto ha evidenziato che la fusione degli strumenti relativi alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) ridurrebbe i vantaggi in termini di valore aggiunto connessi alla DOP. In termini di impatto sull'ambiente, alcuni studi dimostrano che determinati prodotti DOP e IGP sono ottenuti con sistemi di produzione poco intensivi ad alto valore ambientale e conferiscono una valenza economica ai beni pubblici ambientali. Tra le opzioni esaminate, in determinati casi i produttori potrebbero prevedere condizioni ambientali.

    Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite , sono state analizzate tre opzioni: l'introduzione della dicitura "tradizionale" quale indicazione facoltativa di qualità e l'abolizione del regime attuale, l'assenza di azione a livello dell'Unione e la semplificazione del regime attuale (consentendo solo la registrazione con riserva dell'uso della denominazione). La valutazione d'impatto ha evidenziato che l'eliminazione del regime delle STG comporterebbe per le denominazioni protette la perdita dei benefici economici e sociali derivanti dalla protezione su scala unionale; tale eventualità è stata ritenuta inaccettabile sia dalle parti interessate che dal legislatore dell'Unione. Inoltre, l'opzione della protezione delle denominazioni nel mercato interno si considera un compito che può essere eseguito in maniera efficace solo a livello dell'Unione. La scarsità dei dati disponibili è da attribuire all'attuale bassa partecipazione al regime delle specialità tradizionali garantite (STG). Studi di casi e indagini evidenziano ricadute socioeconomiche positive quali la preservazione di forme di produzione tradizionali, la possibilità di beneficiare di deroghe a norme di igiene in caso di ricorso a metodi tradizionali e vantaggi economici in termini di valore aggiunto grazie alla registrazione delle STG.

    Per quanto riguarda le denominazioni non protette, tuttavia, l'ipotesi dell'abolizione avrebbe un impatto socioeconomico limitato in quanto tale funzione potrebbe essere assunta da regimi nazionali o regionali ed è già svolta con successo da vari regimi nazionali; un'azione dell'Unione in questo campo sarebbe quindi difficile da giustificare per motivi di sussidiarietà.

    Dal punto di vista sociale è emerso che le DOP, le IGP e le STG hanno contribuito al mantenimento di forme tradizionali di produzione, con vantaggi sia per i produttori che per i consumatori.

    Tuttavia, le analisi d'impatto di entrambi i regimi (indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite) hanno evidenziato che nessuno dei due è stato in grado di stimolare la partecipazione dei produttori molto piccoli ; malgrado il fatto che i piccoli produttori siano spesso associati alla produzione artigianale, a metodi tradizionali e alla commercializzazione in ambito locale, i regimi dell'Unione europea sono ritenuti gravosi da applicare, richiedono controlli costosi e vincolano al rispetto di un disciplinare. Saranno perciò svolti ulteriori studi e analisi per valutare i problemi incontrati dai piccoli produttori che partecipano ai regimi di qualità dell'Unione. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre l'adozione di misure opportune.

    Per quanto riguarda le norme di commercializzazione , oltre alla valutazione d'impatto effettuata nell'ambito della comunicazione del 2009, sarà realizzata se opportuno un'altra analisi di impatto parallelamente alla presentazione delle proposte sulle norme specifiche nell'ambito dei poteri delegati, per le quali è stato fissato un quadro giuridico con l'allineamento del regolamento (CE) n. 1234/2007 al trattato di Lisbona.

    Il testo delle valutazioni d'impatto si può consultare sul seguente sito:

    http://ec.europa.eu/ agriculture/quality/policy/backdocuments-links/index_en.htm

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    Il regolamento unico sui regimi di qualità dei prodotti agricoli raggruppa in un sistema normativo unico tre regimi complementari (denominazioni di origine e indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, indicazioni facoltative di qualità), sotto la supervisione di un unico comitato competente per la politica di qualità. Le norme di commercializzazione sono disciplinate da un regolamento a parte.

    Denominazioni di origine e indicazioni geografiche, esclusi i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose

    La presente proposta mantiene e rafforza il regime dei prodotti agricoli e alimentari senza includervi i regimi che disciplinano le indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati. Tenendo conto delle riforme relativamente recenti della normativa vitivinicola e delle bevande spiritose, è opportuno che in questa fase i regimi restino distinti. La questione potrà essere riesaminata ulteriormente. Nel frattempo le norme che disciplinano il regime dei prodotti agricoli e alimentari saranno allineate, se del caso, a quelle che disciplinano i vini.

    I principali elementi destinati a rafforzare e semplificare il regime sono:

    - il riconoscimento del ruolo e delle responsabilità dei gruppi[14] che presentano domanda di registrazione di denominazioni per quanto riguarda il monitoraggio, la promozione e la comunicazione,

    - il rafforzamento e il chiarimento del livello di protezione delle denominazioni registrate e dei simboli comuni dell'Unione,

    - una procedura più breve per la registrazione delle denominazioni,

    - il chiarimento del ruolo rispettivo degli Stati membri e dei gruppi che fanno domanda di registrazione per quanto riguarda l'applicazione effettiva della tutela delle denominazioni registrate nell'insieme dell'Unione europea e

    - definizioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche rese più conformi all'uso internazionale.

    La proposta razionalizza l'attuale processo di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche accorciandone i tempi. Sono inoltre chiariti alcuni aspetti giuridici e la terminologia viene adeguata alla legislazione recentemente adottata in materia di indicazioni geografiche dei vini. Sono stabilite anche norme minime comuni sui controlli ufficiali volti a garantire che i prodotti rispettino il disciplinare e che l'etichettatura sul mercato sia corretta. Il campo di applicazione del regolamento è mantenuto (prodotti agricoli destinati al consumo umano e alcuni altri prodotti) e vi è aggiunto il cioccolato fondente.

    Specialità tradizionali garantite

    La proposta mantiene la riserva d'uso delle denominazioni delle specialità tradizionali garantite in tutto il territorio dell'Unione, ma elimina la possibilità di registrare denominazioni senza riserva d'uso. Il compito di pubblicizzare i prodotti tradizionali senza tutelarli può essere eseguito più efficacemente a livello nazionale (o regionale) e un'azione a livello dell'Unione europea non è giustificata. Il rinnovato regime dell'Unione europea per le specialità tradizionali garantite diventa più semplice (snellimento della procedura di registrazione tramite accorciamento dei tempi, procedure allineate a quelle del regime DOP-IGP) e più mirato sotto vari aspetti: ad esempio, il criterio della tradizione è esteso a 50 anni (invece di 25) per rafforzare la credibilità del regime, il regime è riservato ai piatti pronti e ai prodotti trasformati e infine le definizioni e le norme procedurali sono notevolmente semplificate per migliorarne la comprensione.

    Indicazioni facoltative di qualità

    Si propone di includere nel presente regolamento le indicazioni facoltative di qualità, il cui tratto comune con i regimi di qualità è che sono facoltative e che mirano ad aiutare gli agricoltori a richiamare l'attenzione sulle caratteristiche e le proprietà che conferiscono valore aggiunto al prodotto sul mercato. Le indicazioni facoltative di qualità non sono modificate nel contenuto, ma adeguate al quadro legislativo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Saranno svolti ulteriori studi e analisi per valutare i problemi incontrati dai produttori di prodotti di montagna per quanto attiene all'etichettatura. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre l'adozione di misure opportune.

    Norme di commercializzazione

    Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, appare evidente che le norme di commercializzazione possono contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione e la qualità dei prodotti. Nelle misure di gestione del mercato esiste già un requisito minimo di qualità "sana, leale e mercantile". L'estensione di questi requisiti minimi ai prodotti non disciplinati da norme specifiche può essere utile per rassicurare i consumatori sulla qualità di base dei prodotti che acquistano.

    La proposta tiene conto anche della necessità di allineamento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conferisce pertanto alla Commissione le competenze di adottare ed elaborare in futuro le norme di commercializzazione.

    In questo nuovo quadro sarà inserita, per tutti i settori, una base giuridica che imporrà l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione. Dopo avere svolto un'adeguata valutazione d'impatto, in funzione delle esigenze specifiche la Commissione potrà così adottare atti delegati che dispongano l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione al livello geografico appropriato per rispondere alle aspettative dei consumatori in fatto di trasparenza e informazione. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario. Parallelamente, la Commissione prevede di mantenere in futuro l'obbligo di indicazione dell'origine nei settori in cui esso già vige.

    Base giuridica (giustificare se necessario la scelta della base giuridica)

    Articolo 43, paragrafo 2, e per il titolo II anche articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

    Per quanto riguarda la sussidiarietà , i regimi che disciplinano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche , le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità garantiscono la protezione o la riserva, in tutto il territorio dell'Unione europea, di denominazioni e indicazioni in grado di conferire valore aggiunto. Ne deriva che i produttori che non partecipano a tali regimi non possono usare tali termini. Se protetti dai singoli Stati membri, tali termini e denominazioni godrebbero di livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, il che potrebbe indurre i consumatori in errore, ostacolare gli scambi intraunionali e dare adito a una concorrenza impari tra prodotti che recano denominazioni e indicazioni di qualità. La determinazione di tali diritti in tutto il territorio dell'Unione può essere realizzata in modo efficiente ed efficace solo a livello dell'Unione stessa. I prodotti DOP e IGP sono commercializzati per il 18% del loro valore in Stati membri diversi da quello di origine e godono della tutela della proprietà intellettuale conferita loro in tutta l'Unione dal regime di qualità. Per le denominazioni protette nell'ambito del regime STG, le vendite nel mercato interno sono considerevoli per i produttori interessati. Anche le indicazioni facoltative di qualità riguardano flussi di scambio significativi all'interno dell'Unione europea e la compresenza di definizioni e concetti divergenti ostacolerebbe il buon funzionamento del mercato.

    I regimi relativi alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite si avvalgono di simboli dell'Unione miranti a fornire informazioni sulla natura di ciascun regime di qualità. Affinché i consumatori possano riconoscere i simboli in tutta l'Unione europea e per facilitare al tempo stesso la comprensione del regime e gli scambi di prodotti di qualità da un paese all'altro è necessario che i simboli siano stabiliti a livello dell'Unione.

    Il trattamento e l'esame delle domande relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite è un compito che non deve essere necessariamente eseguito a livello dell'Unione europea, tranne che per alcuni aspetti, come la valutazione dell'ammissibilità della protezione delle denominazioni in tutto il territorio dell'Unione, la difesa dei diritti dei precedenti utilizzatori delle denominazioni (in particolare quelli stabiliti fuori dallo Stato membro di presentazione della domanda) e la verifica di eventuali errori manifesti contenuti nelle domande. La prima analisi dettagliata di una domanda, tuttavia, può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale.

    Il funzionamento dei regimi di etichettatura che hanno lo scopo di identificare i prodotti con determinate caratteristiche, che non incidono sulla protezione o sulla riserva del nome a livello dell'Unione, può essere gestito in modo del tutto efficace dalle autorità nazionali. Per questo motivo, la proposta riveduta del regime sulle specialità tradizionali garantite elimina la possibilità di registrare denominazioni non protette.

    La supervisione di tutti i regimi è affidata in primo luogo alle autorità nazionali competenti, in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti. La supervisione delle attività di controllo degli Stati membri deve essere realizzata a livello dell'Unione per corroborare l'affidabilità della normativa applicabile ai prodotti alimentari in tutta l'Unione europea, in linea con i principi stabiliti dal suddetto regolamento.

    Per quanto riguarda il principio di proporzionalità , i regimi delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite richiedono il rispetto di un disciplinare di produzione rigoroso e l'esecuzione di controlli effettivi sulla produzione, il che può risultare gravoso per i produttori. Questi vincoli sono tuttavia necessari e proporzionati per corroborare l'affidabilità del regime e dare ai consumatori un'effettiva garanzia di conformità alle regole. Senza tale garanzia non ci si può aspettare che i consumatori siano disposti a pagare un prezzo congruo per i prodotti di qualità messi in vendita. I regimi riguardanti le indicazioni facoltative di qualità si basano invece soprattutto sulle dichiarazioni di conformità degli stessi produttori, corroborate dai normali controlli agricoli compiuti dagli Stati membri in base a una valutazione del rischio. Poiché le condizioni di partecipazione a questi regimi sono meno vincolanti di quelle previste per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite, un sistema di partecipazione e di controllo meno vincolante appare proporzionato.

    I regimi di qualità sono parte integrante della strategia di sviluppo della politica agricola comune, volta a permettere agli agricoltori dell'Unione europea di sviluppare le proprie competenze nella commercializzazione di prodotti di qualità elevata, con caratteristiche e modalità di produzione a valore aggiunto, e ad incoraggiarli in questa direzione. È pertanto fondamentale che tutti gli agricoltori possano beneficiare di questi regimi. Per questo motivo, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nell'accollarsi i vincoli e gli impegni che comporta la commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro lato i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino. È quindi proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro.

    Scelta degli strumenti

    La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli sostituisce gli attuali regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 del Consiglio e include le disposizioni in vigore relative alle indicazioni facoltative di qualità contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli[15] e nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele[16].

    Il regolamento è accompagnato da una proposta legislativa parallela relativa alle norme di commercializzazione, costituita da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio allineato alle norme del TFUE.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuno dei regimi contemplati dalla presente proposta ha incidenza sul bilancio.

    Si è tuttavia resa necessaria l'assunzione di un ruolo più attivo da parte della Commissione al fine di tutelare le denominazioni dei regimi di qualità e i simboli dell'Unione, in particolare nei paesi terzi. Per conseguire tali obiettivi sono necessarie ulteriori risorse di bilancio indicate nella scheda finanziaria.

    5. ELEMENTI FACOLTATIVI: SEMPLIFICAZIONE

    Il regolamento proposto semplifica la gestione dei regimi riunendo in un unico strumento legislativo i diversi regimi di qualità dei prodotti agricoli e le indicazioni facoltative di qualità. Esso garantisce la coerenza tra gli strumenti e rende i regimi più comprensibili per le parti interessate. La proposta chiarisce e semplifica le disposizioni per gli Stati membri, che sono i responsabili primi dell'applicazione e del controllo dei regimi medesimi.

    Le principali semplificazioni sono le seguenti:

    - nella misura del possibile, le disposizioni relative alle domande e ai controlli sono raggruppate, allo scopo di migliorare la coerenza delle norme previste dai vari sistemi e porre fine alle attuali divergenze nelle procedure,

    - le procedure sono abbreviate e razionalizzate nella misura del possibile,

    - sono chiariti alcuni aspetti, in particolare in relazione ai diritti di proprietà intellettuale,

    - si introducono concetti più semplici e più comprensibili per i consumatori, in particolare per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite,

    - è costituito un unico comitato (il comitato per la politica della qualità) per tutti i regimi in sostituzione dei due comitati attuali, competenti rispettivamente in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite.

    Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, la proposta modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituirà una semplificazione delle procedure e accrescerà la trasparenza delle disposizioni relative alle norme di commercializzazione.

    2010/0353 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sui regimi di qualità dei prodotti agricoli

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

    visto il parere del Comitato delle regioni[18],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    1. La qualità e la varietà della produzione agricola rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione europea e sono parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico vivo dell'Unione. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione europea, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei metodi e dei materiali produttivi.

    2. Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell'Unione europea chiedono prodotti di qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano del mantenimento della varietà della produzione agricola dell'Unione europea. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari la cui specificità sia chiaramente riconoscibile, in particolar modo sotto il profilo dell'origine geografica.

    3. I produttori possono continuare a produrre prodotti diversificati e di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti siano identificati correttamente sul mercato.

    4. Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l'economia rurale. Ciò vale soprattutto per le zone svantaggiate, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole. I regimi di qualità forniscono perciò un contribuito e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC).

    5. Tra le priorità politiche presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[19] vi sono la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione e la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli deve pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall'altro, proteggerli dalle pratiche sleali.

    6. Le diverse misure complementari previste devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

    7. Le misure riguardanti la politica della qualità dei prodotti agricoli sono contenute negli strumenti seguenti:

    8. regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli[20],

    9. direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele[21], in particolare l'articolo 2,

    10. regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione[22], in particolare il titolo IV, articolo 14 ("Simbolo grafico"),

    11. regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari[23],

    12. regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari[24],

    13. regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[25], in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione I ("Norme di commercializzazione") e sezione I bis , sottosezione I ("Denominazioni di origine e indicazioni geografiche"),

    14. regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91[26],

    15. regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio[27].

    16. L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari deve essere soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[28].

    17. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli[29] ha individuato tra le priorità il rafforzamento della coerenza e dell'uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli.

    18. Il regime relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, il regime relativo alle specialità tradizionali garantite e le norme facoltative di etichettatura hanno in comune alcuni obiettivi e alcune disposizioni.

    19. Da qualche tempo l'Unione europea persegue l'obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. Tale impostazione deve essere seguita anche per i regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli.

    20. Alcuni regolamenti che concorrono a formare la politica di qualità dei prodotti agricoli sono stati riveduti di recente e non sono ancora attuati appieno. È pertanto opportuno che il presente regolamento non includa tali misure; si può tuttavia prevedere di includerle in un secondo tempo, non appena detti regolamenti saranno pienamente attuati.

    21. Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno far confluire in un unico quadro normativo le disposizioni elencate di seguito:

    22. le disposizioni nuove o aggiornate dei regolamenti (CE) n. 510/2006 e (CE) n. 509/2006,

    23. le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 510/2006 e (CE) n. 509/2006 che sono mantenute,

    24. le disposizioni relative alle norme facoltative di etichettatura contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007 e nella direttiva 2001/110/CE.

    25. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e sostituirli con il presente regolamento.

    26. Il campo di applicazione del presente regolamento deve essere limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all'economia rurale.

    27. Le norme contenute nel presente regolamento devono applicarsi lasciando impregiudicata la legislazione vigente dell'Unione in materia di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, prodotti dell'agricoltura biologica e regioni ultraperiferiche.

    28. È opportuno circoscrivere il campo di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Nel regime passato, soltanto alcuni tipi di cioccolato erano considerati prodotti di confetteria: tale anomalia deve essere corretta.

    29. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità dei loro prodotti consentendo loro di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica e permettendo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

    30. Anche quello di garantire il rispetto uniforme nell'intera Unione europea dei diritti di proprietà intellettuale connessi alle denominazioni protette nell'Unione è un obiettivo che può essere conseguito più efficacemente a livello dell'Unione.

    31. Un quadro stabilito a livello dell'Unione per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, con il loro inserimento in un registro, ne consente lo sviluppo poiché garantisce, tramite un'impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione.

    32. Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari[30] e del regolamento (CE) n. 510/2006, si avverte l'esigenza di affrontare alcune questioni, di chiarire e semplificare alcune norme e di snellire le procedure previste da tale regime.

    33. Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno definire e mantenere due diversi strumenti che identifichino il legame tra il prodotto e la sua origine geografica: la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta. Tuttavia, senza modificare tali concetti in quanto tali, è opportuno apportare alcune modifiche alle rispettive definizioni per renderle più chiare e comprensibili agli operatori e per tenere maggiormente conto della definizione di "indicazioni geografiche" contenuta nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

    34. Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico deve soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare.

    35. Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche devono essere registrate esclusivamente a livello dell'Unione. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello dell'Unione. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine devono avere la possibilità di ottenere, previa registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento.

    36. La procedura di registrazione a livello dell'Unione deve permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo in uno Stato membro diverso da quello della domanda oppure in un paese terzo di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione.

    37. L'iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette deve fornire informazioni anche agli operatori commerciali e ai consumatori.

    38. L'Unione sta negoziando con i propri partner commerciali accordi internazionali che prevedono la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare l'informazione del pubblico riguardo alle denominazioni protette in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'utilizzo di tali denominazioni, esse possono essere iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine nei suddetti accordi, tali denominazioni devono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.

    39. Tenuto conto della loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, imponendo ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell'Unione o le indicazioni adeguate. È opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo di detti simboli o indicazioni per le denominazioni dell'Unione allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e, dall'altro, di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato in modo da facilitare i controlli. Tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'uso di tali simboli o indicazioni deve essere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi terzi.

    40. Occorre tutelare le denominazioni iscritte nel registro allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. È inoltre opportuno chiarire con quali mezzi debba essere garantita la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in particolare per quanto attiene al ruolo dei gruppi di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri.

    41. È opportuno prevedere deroghe specifiche, anche se in forma semplificata e più chiara, che permettano l'uso di una denominazione registrata insieme ad altre denominazioni per un periodo di tempo limitato. In casi specifici, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza dei disciplinari da parte di tutti i produttori, è opportuno che tali deroghe specifiche sino concesse per un periodo massimo di 10 anni.

    42. È necessario chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento, in particolare con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa[31] in caso di conflitto con la registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come già accade per la registrazione di nuovi marchi a livello dell'Unione europea. Tale chiarimento deve riguardare anche il caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi e alle denominazioni omonime registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

    43. La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche deve essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione delle denominazioni registrate relative sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo.

    44. Le denominazioni già registrate in forza del regolamento (CE) n. 510/2006 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono continuare a essere protette nell'ambito del presente regolamento ed essere iscritte automaticamente nel registro.

    45. L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Tuttavia, dato il numero esiguo delle denominazioni registrate, l'attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia devono perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti.

    46. Il regime precedente dava la possibilità di registrare una denominazione a fini identificativi, senza riserva d'uso del nome nell'Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità. Alla luce dell'esperienza, il regime deve interessare soltanto la riserva d'uso delle denominazioni nell'intera Unione.

    47. Affinché nell'ambito del regime siano registrati i nomi di prodotti davvero tradizionali, occorre riesaminare gli altri criteri e condizioni per la loro registrazione, soffermandosi in particolare sulla definizione di "tradizionale", che deve essere modificata per includervi i prodotti la cui produzione ha luogo già da molto tempo. Per rafforzare la tutela del patrimonio culinario dell'Unione, d'ora in poi il campo di applicazione del regime delle specialità tradizionali garantite dovrà concentrarsi più chiaramente sui piatti pronti e i prodotti trasformati.

    48. Per garantire la conformità e la continuità delle specialità tradizionali garantite, occorre che i produttori organizzati in gruppi definiscano essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi devono avere la possibilità di registrare una denominazione tra le specialità tradizionali garantite.

    49. Per avere diritto all'uso riservato, le specialità tradizionali garantite devono essere registrate a livello dell'Unione. L'iscrizione in un registro deve fornire informazioni anche agli operatori commerciali e ai consumatori.

    50. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, deve avere la possibilità di utilizzare una denominazione registrata e, se del caso, il simbolo dell'Unione associato all'indicazione "specialità tradizionale garantita", purché il prodotto sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

    51. Per proteggere le denominazioni registrate da usurpazioni o da pratiche che potrebbero indurre in errore i consumatori, il loro uso deve essere riservato.

    52. Per le denominazioni già registrate in forza del regolamento (CE) n. 509/2006 che non rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento alla data della sua entrata in vigore, le condizioni d'uso stabilite nel suddetto regolamento devono continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.

    53. È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per le domande di registrazione pervenute alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    54. All'interno delle norme di commercializzazione occorre distinguere chiaramente le norme obbligatorie mantenute nella legislazione in materia di organizzazione comune di mercato dalle indicazioni facoltative di qualità, che devono far parte dell'architettura dei regimi di qualità. Le indicazioni facoltative di qualità devono continuare a contribuire al perseguimento degli obiettivi delle norme di commercializzazione e il loro campo di applicazione deve essere pertanto limitato ai prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

    55. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le indicazione facoltative di qualità esistenti devono essere disciplinate dal presente regolamento.

    56. Ai fini di uno sviluppo coerente delle indicazioni facoltative di qualità che designano caratteristiche e proprietà specifiche dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per riservare l'uso di una indicazione supplementare, modificarne il campo di applicazione o le condizioni d'uso o eliminare un'indicazione facoltativa di qualità.

    57. Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori ed è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento devono essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali, in conformità ai principi enunciati dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[32], compreso un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Per aiutare gli Stati membri ad applicare meglio le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 per i controlli relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, il presente regolamento contiene riferimenti agli articoli più rilevanti.

    58. Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema di verifica del rispetto del disciplinare di produzione.

    59. Le autorità competenti devono soddisfare una serie di criteri operativi atti a garantirne l'imparzialità e l'efficienza. È opportuno prevedere disposizioni che deleghino a organismi di controllo alcune competenze a svolgere compiti di controllo specifici.

    60. È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ( International Organisation for Standardisation - ISO) per il funzionamento e l'accreditamento degli organismi di controllo. L'accreditamento di tali organismi deve essere svolto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti[33].

    61. Le informazioni relative alle attività di controllo sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite devono essere inserite nei piani di controllo nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali redatte dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

    62. Occorre autorizzare gli Stati membri a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

    63. È necessario chiarire le norme che disciplinano attualmente la possibilità di continuare a utilizzare denominazioni generiche, affinché i termini generici simili a una denominazione o a un'indicazione protetta o riservata o che ne fanno parte mantengano tale carattere generico.

    64. Le date da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica devono essere la data della domanda di registrazione del marchio nell'Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

    65. È opportuno mantenere le disposizioni relative al rigetto o alla coesistenza di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in caso di conflitto con un marchio preesistente.

    66. È necessario che i criteri per respingere la registrazione di marchi posteriori o dichiararne nulla la registrazione se confliggono con una denominazione di origine o un'indicazione geografica preesistente corrispondano al campo di applicazione della tutela della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

    67. Le disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e quelli conferiti dalla normativa sui marchi devono prevalere sulla riserva d'uso delle denominazioni e sull'istituzione di indicazioni e simboli nell'ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

    68. È opportuno chiarire e riconoscere il ruolo dei gruppi. I gruppi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di presentazione delle domande di registrazione dei nomi di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché di specialità tradizionali garantite, comprese le modifiche dei disciplinari e le domande di annullamento. Essi possono inoltre sviluppare attività connesse alla sorveglianza in merito all'effettiva protezione delle denominazioni registrate, alla conformità della produzione al relativo disciplinare, all'informazione e alla promozione della denominazione registrata e, in generale, qualsiasi attività mirante ad accrescere il valore delle denominazioni registrate e l'efficacia dei regimi di qualità. Tali attività non devono tuttavia agevolare né determinare comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con gli articoli 101 e 102 del trattato.

    69. Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. È opportuno che la Commissione proceda successivamente all'esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

    70. È opportuno ammettere la possibilità di procedere anche per i prodotti originari di paesi terzi alla registrazione dei nomi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.

    71. È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l'adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che tali simboli, indicazioni e abbreviazioni siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Inoltre, affinché la protezione sia efficace, è opportuno che la Commissione utilizzi risorse di bilancio ragionevoli su base centralizzata, nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[34] e in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[35].

    72. È opportuno abbreviare e migliorare, in particolar modo sotto il profilo dell'iter decisionale, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, compresi i periodi previsti per l'esame e l'opposizione. L'adozione delle decisioni relative alla registrazione deve avvenire sotto la responsabilità della Commissione, assistita in determinate condizioni dagli Stati membri. Occorre stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare di produzione dopo la registrazione e di annullare la registrazione della denominazione, in particolare se non è più garantita la conformità al relativo disciplinare di produzione o se la denominazione non è più utilizzata sul mercato.

    73. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

    74. Per garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferita la competenza di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che…[36],

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Titolo I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1 Oggetto

    75. Scopo del presente regolamento è aiutare i produttori di prodotti agricoli a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire:

    76. una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto,

    77. la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti,

    78. il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e

    79. l'integrità del mercato interno.

    Le misure in esso contenute sono finalizzate a promuovere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione della politica di sviluppo rurale.

    2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che indicano o designano in particolare prodotti agricoli aventi:

    a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o

    b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

    Articolo 2 Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento nella misura ivi indicata.

    Tuttavia, il regime di qualità stabilito al titolo III del presente regolamento non si applica ai prodotti agricoli non trasformati.

    Al fine di garantire che i prodotti cui si applica il presente regolamento siano strettamente connessi a prodotti agricoli o all'economia rurale, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, modifiche dell'allegato I del medesimo.

    2. Il presente regolamento non si applica né ai prodotti vitivinicoli, eccezion fatta per gli aceti di vino, né alle bevande spiritose, né ai vini aromatizzati.

    3. Il presente regolamento si applica ferme restando le altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione in commercio dei prodotti, in particolare in riferimento all'organizzazione comune unica dei mercati e all'etichettatura degli alimenti.

    4. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[37] non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

    Articolo 3 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) "regimi di qualità", i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;

    2) "gruppo", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;

    3) "tradizionale", il cui uso sul mercato interno è attestato da un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito a due generazioni, ossia almeno 50 anni;

    4) "etichettatura", l'etichettatura quale definita all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE;

    5) "specificità", in relazione a un prodotto, le caratteristiche e le modalità di produzione che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;

    6) "termini generici", i termini comprendenti i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione.

    Titolo II

    DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

    Articolo 4 Obiettivo

    È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di sostenere i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

    a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;

    b) garantendo una protezione uniforme delle denominazioni in quanto diritti di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione europea;

    c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

    Articolo 5 Definizioni di "denominazione di origine" e di "indicazione geografica"

    1. Ai fini del presente titolo si intende per:

    a) "denominazione di origine", una denominazione che identifica un prodotto:

    i) originario di un determinato luogo o regione o, in casi eccezionali, di un determinato paese;

    ii) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, e

    iii) la cui produzione si svolge in tutte le sue fasi nella stessa zona geografica delimitata;

    b) "indicazione geografica", una denominazione che identifica un prodotto:

    i) originario di un determinato luogo, regione o paese;

    ii) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche a esso proprie, e

    iii) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

    2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), alcune denominazioni sono equiparate a denominazioni di origine se le materie prime dei prodotti da esse designati provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

    b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime, e

    c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

    Le suddette denominazioni di origine devono essere state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1º maggio 2004.

    3. Per tener conto delle specificità connesse ad alcuni settori o zone, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, restrizioni e deroghe riguardo alle fasi di produzione che devono svolgersi nella zona geografica delimitata o riguardo alla provenienza delle materie prime.

    Articolo 6 Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali o di razze animali, omonimi e marchi

    1. I nomi divenuti generici non possono essere registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

    2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

    3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di una denominazione già iscritta nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 può essere registrato, purché nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già iscritta nel registro, in modo che il consumatore non sia indotto in errore.

    4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

    Articolo 7 Disciplinare di produzione

    1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare di produzione comprendente almeno gli elementi seguenti:

    a) la denominazione da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

    b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto;

    c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

    d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o lettera b);

    e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al condizionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo;

    f) gli elementi che giustificano:

    i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), o, a seconda dei casi,

    ii) il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

    g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell'articolo 34, e i relativi compiti specifici;

    h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto.

    3. Al fine di garantire che il disciplinare di produzione contenga informazioni pertinenti e succinte, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori norme sul contenuto del disciplinare di produzione.

    Articolo 8 Contenuto della domanda di registrazione

    1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 o paragrafo 5, comprende almeno gli elementi seguenti:

    a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;

    b) il disciplinare di produzione di cui all'articolo 7;

    c) un documento unico contenente gli elementi seguenti:

    i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, una descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

    ii) una descrizione del legame fra il prodotto e l'ambiente geografico o l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), a seconda dei casi, inclusi eventualmente gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustificano il legame.

    La domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.

    2. Il fascicolo di domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 4, comprende:

    a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;

    b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c);

    c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

    d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione.

    Lo Stato membro provvede alla pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e fornisce un accesso elettronico al disciplinare di produzione.

    Articolo 9 Protezione nazionale transitoria

    A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a una denominazione, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

    La protezione nazionale cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure dalla data in cui la domanda è ritirata.

    Le conseguenze della protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

    Le misure adottate dagli Stati membri in forza del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

    Articolo 10 Motivi di opposizione

    1. Una dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito e se:

    a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5;

    b) dimostra che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2 o paragrafo 3;

    c) dimostra che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), oppure

    d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che la denominazione di cui si chiede la registrazione è generica.

    2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea.

    Articolo 11 Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

    1. Mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la Commissione crea e tiene aggiornato un registro, accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell'ambito del presente regime.

    2. Possono essere iscritte nel registro le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente qualificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono iscritte nel registro come indicazioni geografiche protette.

    3. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la forma e il contenuto del registro.

    Articolo 12 Denominazioni, simbolo e indicazioni

    1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare di produzione.

    2. Sono stabiliti simboli dell'Unione intesi a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

    3. Sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione, commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, figurano le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" o i simboli dell'Unione a esse associati. Possono inoltre figurare sull'etichettatura le corrispondenti sigle "DOP" o "IGP".

    4. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con una denominazione iscritta nel registro, possono figurare sull'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati.

    5. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, la Commissione definisce, mediante atti delegati, le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione nonché le norme relative all'etichettatura dei prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare.

    Articolo 13 Protezione

    1. Le denominazioni registrate sono protette contro:

    a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

    b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

    c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

    d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

    Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome considerato generico di un prodotto, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o lettera b).

    2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche.

    3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, in particolare su richiesta di un gruppo di produttori a norma dell'articolo 42, lettera a).

    Articolo 14 Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

    1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata in conformità al presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13 e che riguarda lo stesso tipo di prodotto è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.

    I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

    2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione europea anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario[38], o dalla direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta è permesso insieme a quello dei marchi in questione.

    3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

    Articolo 15 Deroghe temporanee all'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

    1. Fatto salvo l'articolo 14, i prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo diverso da quello del richiedente, la cui denominazione è costituita da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, oppure contiene tale nome, possono continuare a utilizzare la denominazione protetta per un periodo transitorio massimo di cinque anni esclusivamente laddove una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 48 dimostri che:

    a) la registrazione della denominazione danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima, o

    b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale denominazione sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, primo trattino.

    2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione ha la facoltà di decidere, mediante atti di esecuzione, di prorogare fino a 15 anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che l'uso della denominazione non conforme al disciplinare non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e sia altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

    3. Se viene utilizzata una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, il paese di origine è indicato in modo chiaro e visibile sull'etichetta.

    4. In casi specifici, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori, anche lo Stato membro ha la facoltà di stabilire un periodo transitorio massimo di 10 anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché i produttori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alla Commissione.

    Il primo comma si applica mutatis mutandis a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo.

    I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    Articolo 16 Disposizioni transitorie

    1. Le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

    2. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori disposizioni transitorie.

    3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche, da un lato, e marchi, dall'altro, stabilito dal regolamento (CE) n. 510/2006.

    Titolo III

    SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

    Articolo 17 Obiettivo

    È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per aiutare i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono loro valore aggiunto.

    Articolo 18 Criteri

    1. Una denominazione è ammessa a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa un prodotto trasformato specifico:

    a) ottenuto con un metodo di produzione e una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto, e

    b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

    2. Per essere registrata, una denominazione deve:

    a) essere stata utilizzata tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, oppure

    b) designare la forma tradizionale del prodotto.

    3. Non può essere registrata una denominazione che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero previste da una particolare normativa dell'Unione europea.

    4. Per garantire il corretto funzionamento del regime, la Commissione ha la facoltà di definire ulteriormente, mediante atti delegati, i criteri di ammissibilità richiesti.

    Articolo 19 Disciplinare di produzione

    1. Per essere riconosciuto in quanto specialità tradizionale garantita, un prodotto è conforme a un disciplinare di produzione che comprende gli elementi seguenti:

    a) la denominazione di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche appropriate;

    b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;

    c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto, e

    d) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto.

    2. Al fine di garantire che il disciplinare di produzione contenga informazioni pertinenti e succinte, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, norme relative all'elaborazione del disciplinare di produzione.

    Articolo 20 Contenuto della domanda di registrazione

    1. La domanda di registrazione di una denominazione in quanto specialità tradizionale garantita a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 o paragrafo 5, comprende gli elementi seguenti:

    a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;

    b) il disciplinare di produzione di cui all'articolo 19.

    2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 4, comprende:

    a) gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e

    b) una dichiarazione dello Stato membro in cui si affermi che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

    Articolo 21 Motivi di opposizione

    1. Una dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito e se:

    a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento, o

    b) fornisce informazioni dettagliate sull'uso anteriore di una denominazione che potrebbe essere danneggiata dalla registrazione proposta.

    2. I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea.

    Articolo 22 Registro delle specialità tradizionali garantite

    1. Mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la Commissione crea e tiene aggiornato un registro, accessibile al pubblico, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell'ambito del presente regime.

    2. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la forma e il contenuto del registro.

    Articolo 23 Denominazioni, simbolo e indicazioni

    1. Una denominazione registrata come specialità tradizionale garantita può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare di produzione.

    2. È stabilito un simbolo dell'Unione inteso a dare pubblicità al regime delle specialità tradizionali garantite.

    3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura sull'etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4.

    Il simbolo è facoltativo sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

    Il simbolo di cui al paragrafo 2 può essere accompagnato o sostituito dalla dicitura "specialità tradizionale garantita".

    4. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, la Commissione definisce, mediante atti delegati, le caratteristiche tecniche del simbolo dell'Unione nonché le norme relative all'etichettatura dei prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare.

    Articolo 24 Restrizioni dell'uso delle denominazioni registrate

    1. Le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con le denominazioni registrate.

    3. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite.

    Articolo 25 Disposizioni transitorie

    1. I nomi registrati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 in riferimento a prodotti contemplati dal presente titolo sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. Quando si riferiscono a prodotti non contemplati dal presente titolo, tali nomi possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 31 dicembre 2017.

    2. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 31 dicembre 2017.

    3. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori disposizioni transitorie.

    Titolo IV

    INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

    Articolo 26 Obiettivo

    È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per aiutare i produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto a comunicare tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

    Articolo 27 Indicazioni facoltative di qualità esistenti

    1. Le indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato II del medesimo insieme agli atti che stabiliscono tali indicazioni e le condizioni per il loro uso.

    2. Le indicazioni facoltative di qualità di cui al paragrafo 1 restano in vigore fino alla loro modifica o cancellazione a norma dell'articolo 28.

    Articolo 28 Riserva, modifica e cancellazione

    Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali la Commissione, mediante atti delegati, ha la facoltà di:

    a) riservare l'uso di indicazioni facoltative di qualità supplementari, stabilendone le condizioni di impiego;

    b) modificare le condizioni di impiego di un'indicazione facoltativa di qualità, o

    c) cancellare un'indicazione facoltativa di qualità.

    Articolo 29 Indicazioni facoltative di qualità supplementari

    1. Le indicazioni facoltative di qualità supplementari soddisfano i criteri seguenti:

    a) l'indicazione si riferisce a una caratteristica di un prodotto o a una modalità di produzione o di trasformazione;

    b) l'uso dell'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a un prodotto di tipo simile, e

    c) il prodotto è stato commercializzato in più Stati membri con l'indicazione, per il consumatore, della caratteristica o della proprietà di cui alla lettera a).

    La Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale.

    2. Non sono riservate nell'ambito del presente regime le indicazioni facoltative che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

    3. Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1.

    Articolo 30 Restrizioni dell'uso

    1. Un'indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo in riferimento a prodotti conformi alle pertinenti condizioni di impiego.

    2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le indicazioni facoltative di qualità.

    3. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sull'uso delle indicazioni facoltative di qualità.

    Articolo 31 Monitoraggio

    Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

    Titolo V

    DISPOSIZIONI COMUNI Capo I Controlli ufficiali sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite

    Articolo 32 Campo di applicazione

    Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

    Articolo 33 Designazione dell'autorità competente

    1. In conformità al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

    Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento.

    2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

    3. I controlli ufficiali riguardano:

    a) la verifica della conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione e

    b) la sorveglianza dell'uso di denominazioni registrate per designare prodotti immessi in commercio, in conformità all'articolo 13 per le denominazioni registrate a norma del titolo II e in conformità all'articolo 24 per le denominazioni registrate a norma del titolo III.

    Articolo 34 Verifica del rispetto del disciplinare di produzione

    1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite relative a prodotti originari dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

    a) una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 33 del presente regolamento, e/o

    b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

    I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

    2. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite relative a prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

    a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e/o

    b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

    3. Gli Stati membri pubblicano il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 e ne aggiornano periodicamente l'elenco.

    La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.

    4. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l'indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 35 Sorveglianza sull'uso delle denominazioni sul mercato

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 33. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.

    Articolo 36 Delega a organismi di controllo

    1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).

    3. L'accreditamento di cui al paragrafo 2 può essere effettuato solo da:

    a) un organismo nazionale di accreditamento nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o

    b) un organismo di accreditamento fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accreditamento.

    Articolo 37 Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

    1. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di controllo di cui al presente capo siano specificamente compresi in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    2. Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi imposti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Capo IITutela di determinati usi anteriori

    Articolo 38 Termini generici

    1. Fatto salvo l'articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l'uso dei termini generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di una denominazione protetta nell'ambito di un regime di qualità.

    3. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

    a) della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo;

    b) dei pertinenti atti legislativi nazionali o dell'Unione.

    4. Al fine di tutelare appieno i diritti delle parti interessate, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei nomi o dei termini di cui al paragrafo 1.

    Articolo 39 Varietà vegetali e razze animali

    1. Se una denominazione o un'indicazione protetta o riservata nell'ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV è costituita dal nome di una varietà vegetale o di una razza animale oppure lo contiene, il presente regolamento non osta all'immissione in commercio del prodotto la cui etichettatura riporti tale nome di varietà vegetale o di razza animale, purché:

    a) il prodotto in questione comprenda la varietà o la razza indicata oppure ne sia derivato;

    b) i consumatori non siano indotti in errore;

    c) l'uso del nome della varietà o della razza rispetti le regole della concorrenza leale;

    d) il suddetto uso non sfrutti la reputazione dell'indicazione protetta, e

    e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione dei prodotti recanti il nome della varietà o della razza avvenivano già, al di fuori della zona di origine, prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

    2. Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all'uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, norme sull'uso di tali nomi.

    Articolo 40 Relazione con la proprietà intellettuale

    L'applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi.

    Capo IIIIndicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori

    Articolo 41 Protezione delle indicazioni e dei simboli

    1. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto sull'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformità alle regole del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:

    a) "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta", "indicazione geografica", "DOP", "IGP" e i simboli connessi, a norma del titolo II;

    b) "specialità tradizionale garantita", "STG" e il simbolo connesso, a norma del titolo III.

    2. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può finanziare in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o su suo incarico, azioni di supporto amministrativo riguardo all'elaborazione, all'attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all'assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra azione collegata, necessaria per tutelare l'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell'Unione e nei paesi terzi.

    3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1.

    Articolo 42 Ruolo dei gruppi

    Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:

    a) contribuire ad assicurarsi che la qualità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso della denominazione negli scambi commerciali e, se necessario, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, informando le autorità competenti di cui all'articolo 33;

    b) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti;

    c) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al disciplinare di produzione;

    d) adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori.

    Articolo 43 Diritto di avvalersi dei regimi

    1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del titolo II e del titolo III abbiano diritto a beneficiare di un sistema di controlli a norma dell'articolo 34.

    2. Sono soggetti al sistema di controlli di cui al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano una specialità tradizionale garantita, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta o che immettono in commercio una specialità tradizionale garantita, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta.

    3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.

    Articolo 44 Tasse

    Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.

    Capo IV

    Iter procedurale relativo alle domande e alla registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

    Articolo 45 Campo di applicazione dell'iter procedurale relativo alle domande

    Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

    Articolo 46 Domanda di registrazione di denominazioni

    1. Le domande di registrazione di denominazioni nell'ambito dei regimi di qualità di cui all'articolo 45 possono essere presentate solo da gruppi.

    In condizioni eccezionali, una persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo.

    Per evitare oneri sproporzionati la Commissione ha la facoltà di definire, mediante atti delegati, le condizioni eccezionali di cui al secondo comma.

    2. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

    Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

    3. Nel corso dell'esame di cui al secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

    4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda.

    Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso.

    5. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

    6. I documenti di cui al presente articolo trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

    7. Al fine di agevolare l'iter delle domande e chiarire meglio la forma e il contenuto delle domande medesime, comprese quelle che riguardano più di un territorio nazionale, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, le disposizioni necessarie.

    Articolo 47 Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

    1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda ricevuta a norma dell'articolo 46 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi.

    La Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, rende pubblici l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione alla Commissione.

    2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente regolamento, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea :

    a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione;

    b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare di produzione.

    Articolo 48 Procedura di opposizione

    1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione.

    Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una dichiarazione di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta un'opposizione a norma del paragrafo 1.

    2. La Commissione esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione.

    3. Se la dichiarazione di opposizione è ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

    4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

    5. La dichiarazione di opposizione e i documenti connessi trasmessi alla Commissione a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

    6. Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l'opposizione, la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative alla procedura di opposizione.

    Articolo 49 Decisione sulla registrazione

    1. Se, in base alle informazioni di cui dispone in seguito all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, decide di respingere la domanda.

    2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili a norma dell'articolo 48 la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, procede alla registrazione della denominazione.

    3. Se le perviene un'opposizione ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

    a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione della denominazione mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54 e, se del caso, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali, o

    b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta una decisione mediante atti di esecuzione.

    4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 50 Modifica di un disciplinare di produzione

    1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare di produzione.

    La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

    2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli 46, 47, 48 e 49.

    Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, approva o respinge la domanda. In caso di approvazione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli elementi di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

    Non può essere considerata minore una modifica che comporta un cambiamento della denominazione registrata o che aumenta le restrizioni al funzionamento del mercato interno.

    3. Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la definizione e il campo di applicazione delle modifiche minori nonché la forma e il contenuto delle domande di modifica.

    Articolo 51 Cancellazione

    1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione ha la facoltà di cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

    a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di produzione;

    b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno cinque anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

    Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto la denominazione registrata, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.

    2. Al fine di stabilire procedure chiare e di garantire a tutte le parti interessate l'opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative alla procedura di cancellazione.

    Titolo VI

    DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI Capo I Norme procedurali

    Articolo 52 Poteri della Commissione

    Ove siano conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 53 nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 54 nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

    Articolo 53 Atti delegati

    1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione almeno un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

    La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

    Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

    Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che ha sollevato obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

    Articolo 54 Atti di esecuzione

    [Nell'adottare atti di esecuzione in forza del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli e si applica la procedura di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy]. ( da completare in seguito all'adozione del regolamento relativo alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio )]

    Capo IIAbrogazione e disposizioni finali

    Articolo 55 Abrogazione

    1. I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati.

    Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continuano ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che esulano dal campo di applicazione del titolo III ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

    Articolo 56 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente […] […]

    ALLEGATO I

    Prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1

    I. DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

    - birra,

    - cioccolato e prodotti derivati,

    - prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,

    - bevande a base di estratti di piante,

    - pasta alimentare,

    - sale,

    - gomme e resine naturali,

    - pasta di mostarda,

    - fieno,

    - oli essenziali,

    - sughero,

    - cocciniglia,

    - fiori e piante ornamentali,

    - cotone,

    - lana,

    - vimini,

    - lino stigliato.

    II. specialità tradizionali garantite

    - piatti pronti,

    - birra,

    - cioccolato e prodotti derivati,

    - prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,

    - bevande a base di estratti di piante,

    - pasta alimentare.

    ALLEGATO II

    Indicazioni facoltative di qualità

    Categoria di prodotto (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata) | Indicazione facoltativa di qualità | Atto che definisce l'indicazione e le relative condizioni d'uso |

    Carni di pollame (NC 0207, NC 0210) | alimentato con il … di … | Regolamento (CE) n. 543/2008, articolo 11 |

    estensivo al coperto |

    all'aperto |

    rurale all'aperto |

    rurale in libertà |

    età alla macellazione |

    durata del periodo d'ingrasso |

    Uova (NC 0407) | fresche | Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 12 |

    extra o extra fresche | Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 14 |

    indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole | Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 15 |

    Miele (NC 0409) | origine floreale o vegetale | Direttiva 2001/110/CE, articolo 2 |

    origine regionale |

    origine territoriale |

    origine topografica |

    criteri di qualità specifici |

    Olio d'oliva (NC 1509) | prima spremitura a freddo | Regolamento (CE) n. 1019/2002, articolo 5 |

    estratto a freddo |

    acidità |

    piccante |

    fruttato: maturo o verde |

    amaro |

    intenso |

    medio |

    leggero |

    equilibrato |

    olio dolce |

    Latte e prodotti lattiero-caseari (NC 04) | burro tradizionale | Regolamento (CE) n. 1234/2007, articolo 115 e allegato XV |

    Grassi da spalmare (NC 0405 ed ex 2106, NC ex 1517, NC ex 1517 ed ex 2106) | a ridotto tenore di grassi |

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza di cui all'articolo 55, paragrafo 3

    REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006

    Regolamento (CE) n. 509/2006 | Presente regolamento |

    Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

    Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 3 |

    Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 4 |

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 3, paragrafo 6 |

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 3, paragrafo 4 |

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) | - |

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 3, paragrafo 3 |

    Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma | - |

    Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma | Articolo 46, paragrafo 1 |

    Articolo 3 | Articolo 22, paragrafo 1, primo comma |

    Articolo 4, paragrafo 1, primo comma | Articolo 18, paragrafo 1 |

    Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 18, paragrafo 2 |

    Articolo 4, paragrafo 3, primo comma | - |

    Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 18, paragrafo 3 |

    Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 40, paragrafo 1 |

    Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 39, paragrafo 1, e articolo 40, paragrafo 2 |

    Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 19, paragrafo 1 |

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 19, paragrafo 2, lettera a) |

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) |

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 19, paragrafo 2, lettera c) |

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) | - |

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 19, paragrafo 2, lettera d) |

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) | - |

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | Articolo 46, paragrafo 1 |

    Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) | Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) |

    Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) | - |

    Articolo 7, paragrafo 3, lettera d) | - |

    Articolo 7, paragrafo 4 | Articolo 46, paragrafo 2 |

    Articolo 7, paragrafo 5 | Articolo 46, paragrafo 3 |

    Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c) | Articolo 46, paragrafo 4 |

    Articolo 7, paragrafo 6, lettera d) | Articolo 20, paragrafo 2 |

    Articolo 7, paragrafo 7 | Articolo 46, paragrafo 5 |

    Articolo 7, paragrafo 8 | Articolo 46, paragrafo 6 |

    Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 47, paragrafo 1 |

    Articolo 8, paragrafo 2, primo comma | Articolo 47, paragrafo 2, secondo trattino |

    Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 49, paragrafo 1 |

    Articolo 9, paragrafi 1 e 2 | Articolo 48, paragrafo 1 |

    Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 21, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 49, paragrafo 2 |

    Articolo 9, paragrafo 5 | Articolo 49, paragrafi 3 e 4 |

    Articolo 9, paragrafo 6 | Articolo 48, paragrafo 5 |

    Articolo 10 | Articolo 51 |

    Articolo 11 | Articolo 50 |

    Articolo 12 | Articolo 23 |

    Articolo 13, paragrafo 1 | - |

    Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 23, paragrafo 1 |

    Articolo 13, paragrafo 3 | - |

    Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 33, paragrafo 1 |

    Articolo 14, paragrafo 2 | Articolo 43, paragrafo 1 |

    Articolo 14, paragrafo 3 | Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma |

    Articolo 15, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 33, paragrafo 3, lettera a), e articolo 34, paragrafo 1 |

    Articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 36, paragrafo 1 |

    Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 34, paragrafo 2 |

    Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 36, paragrafo 2 |

    Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 33, paragrafo 2 |

    Articolo 16 | - |

    Articolo 17, paragrafi 1 e 2 | Articolo 24, paragrafo 1 |

    Articolo 17, paragrafo 3 | Articolo 24, paragrafo 2 |

    Articolo 18 | Articolo 54 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 19, paragrafo 3 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 46, paragrafo 8 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 46, paragrafo 8 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 22, paragrafo 2 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera e) Articolo 19, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 51, paragrafo 2 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera g) | Articolo 23, paragrafo 5 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) | Articolo 50, paragrafo 3 |

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera i) | - |

    Articolo 19, paragrafo 2 | Articolo 25, paragrafo 1 |

    Articolo 19, paragrafo 3, lettera a) | - |

    Articolo 19, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 25, paragrafo 2 |

    Articolo 20 | Articolo 44 |

    Articolo 21 | Articolo 55 |

    Articolo 22 | Articolo 56 |

    Allegato I | Allegato I |

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006

    Regolamento (CE) n. 510/2006 | Presente regolamento |

    Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 3 |

    Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 4 |

    Articolo 2 | Articolo 5 |

    Articolo 3, paragrafo 1, primo comma | Articolo 6, paragrafo 1 |

    Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma | Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3 |

    Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 |

    Articolo 4 | Articolo 7 |

    Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 46, paragrafo 1 |

    Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 46, paragrafo 1 |

    Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 1 |

    Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 46, paragrafo 2 |

    Articolo 5, paragrafo 5 | Articolo 46, paragrafo 3 |

    Articolo 5, paragrafo 6 | Articolo 9 e articolo 15, paragrafo 3 |

    Articolo 5, paragrafo 7 | Articolo 8, paragrafo 2 |

    Articolo 5, paragrafo 8 | - |

    Articolo 5, paragrafo 9 | Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |

    Articolo 5, paragrafo 10 | Articolo 46, paragrafo 6 |

    Articolo 6, paragrafo 1, primo comma | Articolo 47, paragrafo 1 |

    Articolo 6, paragrafo 2, primo comma | Articolo 47, paragrafo 2, primo trattino |

    Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 49, paragrafo 1 |

    Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 48, paragrafo 1, primo comma |

    Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma |

    Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 10 |

    Articolo 7, paragrafo 4 | Articolo 49, paragrafi 2 e 4 |

    Articolo 7, paragrafo 5 | Articolo 49, paragrafi 3 e 4, e articolo 48, paragrafo 4 |

    Articolo 7, paragrafo 6 | Articolo 11 |

    Articolo 7, paragrafo 7 | Articolo 48, paragrafo 5 |

    Articolo 8 | Articolo 12 |

    Articolo 9 | Articolo 50 |

    Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 33, paragrafo 1 |

    Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 43, paragrafo 1 |

    Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma |

    Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 33, paragrafo 3, lettera a), e articolo 34, paragrafo 1 |

    Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 36, paragrafo 1 |

    Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 34, paragrafo 2 |

    Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 36, paragrafo 2 |

    Articolo 11, paragrafo 4 | Articolo 33, paragrafo 2 |

    Articolo 12 | Articolo 51 |

    Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 1 |

    Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 2 |

    Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 15, paragrafo 1 |

    Articolo 13, paragrafo 4 | Articolo 15, paragrafo 2 |

    Articolo 14 | Articolo 14 |

    Articolo 15 | Articolo 54 |

    Articolo 16, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 3 |

    Articolo 16, lettera b) | Articolo 7, paragrafo 3 |

    Articolo 16, lettera c) | Articolo 46, paragrafo 7 |

    Articolo 16, lettera d) | Articolo 46, paragrafo 8 |

    Articolo 16, lettera e) | - |

    Articolo 16, lettera f) | Articolo 48, paragrafo 6 |

    Articolo 16, lettera g) | Articolo 12, paragrafo 5 |

    Articolo 16, lettera h) | Articolo 50, paragrafo 3 |

    Articolo 16, lettera i) | Articolo 11, paragrafo 4 |

    Articolo 16, lettera j) | - |

    Articolo 16, lettera k) | Articolo 51, paragrafo 2 |

    Articolo 17 | Articolo 16 |

    Articolo 18 | Articolo 44 |

    Articolo 19 | Articolo 55 |

    Articolo 20 | Articolo 56 |

    Allegato I e allegato II | Allegato I |

    SCHEDA FINANZIARIA | CM/JGS/tm/10/717666 Rev1 6.0.2010.1 |

    DATA: 24/11/2010 |

    1. | LINEA DI BILANCIO: 05 04 05 02 | STANZIAMENTI: SI 22,5 Mio EUR SP 9 Mio EUR |

    2. | DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. |

    3. | BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |

    4. | OBIETTIVI: Istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli ai consumatori. |

    5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR) |

    5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | SI 0,150 SP 0,150 | - | - |

    5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - | - |

    2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

    5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | SI 0,110 SP 0,110 | SI 0,150 SP 0,150 | SI 0,150 SP 0,150 | SI 0,150 SP 0,150 |

    5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA |

    5.2 | METODO DI CALCOLO: |

    6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

    6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

    6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

    6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

    OSSERVAZIONI: La stima iniziale degli stanziamenti necessari per le misure di cui all'articolo 46, paragrafo 3, in particolare per la registrazione e la difesa dei logo, delle indicazioni e delle abbreviazioni nei paesi terzi ammonta a 110 000 EUR per il 2012 e a 150 000 EUR l'anno dal 2013 in poi. Il finanziamento previsto per il 2014 e il 2015 è soggetto alla disponibilità degli stanziamenti per tali esercizi. |

    [1] Addendum al progetto di processo verbale; 2720a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), 20.3.2006 (7702/06 ADD 1).

    [2] COM(2008) 641 del 15.10.2008.

    [3] COM(2009) 234 del 28.5.2009.

    [4] Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12), il quale ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2081/92. Esistono regimi relativi alle indicazioni geografiche anche nel settore vitivinicolo nonché per le bevande spiritose e i vini aromatizzati.

    [5] Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1).

    [6] COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

    [7] COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

    [8] Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2008.

    [9] http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10722.it09.pdf.

    [10] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0088&language=IT&ring=A7-2010-0029.

    [11] http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat448\ces105-2010_ac.doc&language= IT.

    [12] http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.aspx?identifier=cdr\deve-iv\dossiers\deve-iv-048\cdr315-2009_fin_ac.doc&language=IT.

    [13] Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale (1958).

    [14] Qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto.

    [15] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 45.

    [16] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

    [17] GU C […] del […], pag. […].

    [18] GU C […] del […], pag. […].

    [19] Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020.

    [20] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

    [21] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

    [22] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

    [23] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

    [24] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    [25] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 45.

    [26] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    [27] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    [28] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    [29] COM(234) 2009 definitivo.

    [30] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 510/2006.

    [31] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

    [32] GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

    [33] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

    [34] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    [35] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

    [36]

    [37] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    [38] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

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