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Document 52010PC0627

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

    /* COM/2010/0627 def. - NLE 2010/0307 */

    52010PC0627

    /* COM/2010/0627 def. - NLE 2010/0307 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 10.11.2010

    COM(2010) 627 definitivo

    2010/0307 (NLE)

    2010/0307 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

    RELAZIONE

    L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo tra l'Unione europea e il principato di Andorra in vista dell'estensione alle misure doganali di sicurezza del campo di applicazione dell'accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990[1].

    Il codice doganale comunitario[2] e le sue disposizioni di applicazione[3], che stabiliscono le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare, sono stati modificati rispettivamente nel 2005[4] e nel 2006[5] per inserirvi le misure doganali di sicurezza. Tale dispositivo di sicurezza prevede in particolare, fra le altre misure, che gli operatori presentino una serie di dati prima dell'importazione e dell'esportazione delle merci, il che consentirà di procedere a un'analisi dei rischi connessi a tali operazioni prima dell'entrata o dell'uscita delle spedizioni in questione.

    In linea di principio tali misure di sicurezza si applicano agli scambi con tutti i paesi terzi. Tuttavia, secondo il codice doganale comunitario, si possono fissare norme diverse riguardo all'obbligo di presentare le suddette informazioni prima dell'arrivo o della partenza delle merci qualora accordi internazionali prevedano particolari misure di sicurezza. In tale contesto è stato ritenuto indispensabile e di interesse reciproco per l'Unione europea e il Principato di Andorra elaborare un adeguamento alle norme doganali di sicurezza per i loro scambi bilaterali di merci. Tenuto conto della situazione geografica del Principato di Andorra, nonché dei legami specifici che intrattiene con l'Unione europea sottoforma di unione doganale, tale adeguamento s'impone, segnatamente per garantire la fluidità degli scambi pur mantenendo un livello elevato di sicurezza.

    L'adeguamento, quale risulta dai negoziati, consiste nel sopprimere l'obbligo di dichiarazione preliminare per gli scambi di merci tra l'Unione europea e il Principato di Andorra. Tale soppressione è subordinata alla condizione che le parti contraenti si impegnino a garantire, nel rispettivo territorio doganale, un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nell'Unione europea..

    Oltre alle disposizioni relative alle misure doganali di sicurezza, l'intesa prevede una serie di norme che permettono, da una parte, di garantire che l'accordo si evolva in parallelo con l'acquis comunitario e, dall'altra, che ciascuna delle parti possa adottare misure di riequilibrio, fra cui la sospensione dell'applicazione del titolo relativo dell'accordo, qualora l'equivalenza delle rispettive misure di sicurezza non sia più garantita.

    È stato infine inserito un nuovo articolo 12 nonies , riguardante la tutela del segreto professionale e dei dati personali. Lo scambio di dati personali nel quadro delle misure istituite è in effetti disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001[6], per ciò che concerne il trattamento dei dati da parte della Commissione europea, e della direttiva 95/46/CE[7] per ciò che ne concerne il trattamento da parte degli Stati membri. Nel caso del Principato di Andorra, il trattamento dei dati è soggetto alla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati. Il Principato ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e dispone di un livello di protezione conforme alla legislazione in vigore nell'Unione europea.

    Si precisa che a differenza di ciò che avviene con l'unione doganale, l'intesa si applica anche ai prodotti agricoli.

    In sintesi, l'obiettivo della presente proposta è autorizzare la Commissione a firmare un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, del 28 giugno 1990, al fine di estenderne il campo di applicazione alle misure doganali di sicurezza. A tale scopo un nuovo titolo II bis , "Intesa in merito alle misure doganali di sicurezza", sarà aggiunto all'accordo del 1990. Inoltre, la proposta prevede l'applicazione provvisoria del protocollo, in attesa che vengano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. Allo stesso tempo viene presentata, separatamente, una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto protocollo.

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1. Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare dei negoziati con il Principato di Andorra al fine di negoziare un protocollo in vista dell'estensione alle misure doganali di sicurezza del campo di applicazione dell'accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990.

    2. La Commissione europea e il Principato di Andorra hanno concluso i negoziati di cui sopra con la sigla del protocollo.

    3. In attesa della sua conclusione successiva è opportuno che il negoziatore firmi, a nome dell'Unione europea, il protocollo negoziato.

    4. In attesa dell'espletamento delle procedure interne delle parti contraenti, il protocollo deve essere applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2011, data che costituisce l'ultima tappa della messa in applicazione delle misure doganali di sicurezza introdotte, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006 dalle modifiche del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario[8] e n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[9].

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione europea è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione europea, il protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza il campo di applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra e a designare la persona abilitata a procedere a tale firma.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    In attesa che vengano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, il protocollo si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2011, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso.

    La Commissione è autorizzata a stabilire un'altra data per l'applicazione provvisoria del protocollo.

    Articolo 3

    In caso di questioni relative al titolo II bis dell'accordo, la posizione da adottare da parte dell'Unione europea in seno al comitato misto è decisa dalla Commissione europea.

    Articolo 4

    Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 12 decies , paragrafo 1, dell'accordo, la Commissione europea comunica al Principato di Andorra il progetto di atti dell'Unione che costituiscono un'evoluzione del diritto dell'Unione nel campo delle misure doganali di sicurezza di cui all'articolo 12 ter dell'accordo.

    La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 12 duodecies dell'accordo per garantire l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

    Se, alla data dell'applicazione della normativa dell'Unione in questione, il Principato di Andorra non ha adottato le nuove disposizioni e se non è possibile applicarle in via provvisoria, la Commissione europea può comunicare al Principato di Andorra la sospensione del titolo II bis dell'accordo, conformemente all'articolo 12 duodecies, paragrafo 1 , in esso contenuto.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a , addì

    Per il Consiglio

    Il presidente

    ALLEGATO

    Protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

    L'UNIONE EUROPEA

    da una parte, e

    IL PRINCIPATO DI ANDORRA

    dall’altra,

    di seguito denominate rispettivamente "l'Unione" e "il Principato di Andorra" e, insieme, "le parti contraenti",

    Visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (in appresso "l'accordo");

    Considerando la necessità di mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra l'Unione e il Principato di Andorra e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti;

    Considerando che le parti contraenti si impegnano a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nell'Unione;

    Considerando che è auspicabile che il Principato di Andorra sia consultato sulla rielaborazione delle norme dell'Unione relative alle misure doganali di sicurezza, che partecipi ai lavori del comitato del codice doganale in materia e sia informato riguardo all'attuazione di tali norme;

    Considerando che le parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi;

    Considerando che è opportuno, nell’interesse delle parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi;

    Considerando che, a differenza dell'accordo stesso, il campo di applicazione territoriale delle misure doganali di sicurezza deve essere definito facendo riferimento ai territori doganali rispettivi delle parti contraenti;

    Considerando che tali misure doganali di sicurezza devono essere applicate anche ai prodotti agricoli (capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato) che sono esclusi dall'unione doganale stabilita tra le parti contraenti;

    Considerando che tali misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata e uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l’attribuzione di una qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente;

    considerando che il Principato di Andorra dispone di un livello di protezione adeguato dei dati personali;

    Considerando che, poiché si tratta di misure doganali di sicurezza, occorre prevedere misure di riequilibrio appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni in questione, qualora l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'estensione delle misure doganali di sicurezza al campo di applicazione dell'accordo, è stato aggiunto il seguente nuovo titolo II bis :

    "Titolo II bis

    INTESA IN MERITO ALLE MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

    CAPO I

    Misure doganali di sicurezza e controllo della loro applicazione

    Articolo 12 bis

    Territori interessati

    Il presente titolo si applica, da una parte, al territorio doganale della Comunità, dall'altra, al territorio doganale del Principato di Andorra.

    Articolo 12 ter

    Adozione dell'acquis comunitario

    1. Il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione. Con "misure doganali di sicurezza" si intendono le disposizioni relative alla dichiarazione delle merci prima della loro introduzione nel territorio doganale o della loro uscita dallo stesso, agli operatori economici autorizzati nonché ai controlli doganali di sicurezza e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza, applicabili in virtù della normativa doganale pertinente vigente in ogni momento nell'Unione. L'elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17.

    2. Nonostante siano escluse dall'unione doganale tra l'Unione e il Principato di Andorra in virtù dell'articolo 2, le misure doganali di sicurezza si applicano anche ai prodotti agricoli di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

    Articolo 12 quater

    Principi generali

    1. Le parti contraenti si impegnano ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite all'articolo 12 ter , paragrafo 1, e a garantire così un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

    2. Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite all'articolo 12 ter, paragrafo 1 , ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.

    3. Prima di concludere un accordo con un paese terzo in materia di misure doganali di sicurezza, le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con la presente intesa, in particolare se l'accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente titolo.

    Articolo 12 quinquies

    Luogo di presentazione della dichiarazione preliminare all'arrivo o alla partenza delle merci

    1. La dichiarazione preliminare all'arrivo delle merci è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Tale autorità procede all'analisi dei rischi basandosi sui dati contenuti nella dichiarazione e ai controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche qualora le merci siano destinate all'altra parte contraente.

    2. La dichiarazione preliminare alla partenza delle merci è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di esportazione o, in mancanza, di uscita a destinazione dei paesi terzi. L'autorità competente effettua l'analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione e i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza.

    3. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, la dichiarazione preliminare alla partenza delle merci è presentata esclusivamente alle autorità competenti della seconda parte.

    Articolo 12 sexies

    Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

    1. Ai fini dei controlli doganali di sicurezza, ciascuna parte contraente definisce un quadro di gestione dei rischi, dei criteri di rischio e settori di controllo doganale prioritari in materia di sicurezza.

    2. Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

    3. Le parti contraenti collaborano al fine di:

    - scambiarsi informazioni che consentano di migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e l'efficacia dei controlli doganali di sicurezza e

    - definire, entro termini appropriati, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischi comuni e settori di controllo prioritari comuni nonché instaurare un sistema elettronico per l'attuazione di tale gestione comune dei rischi.

    4. Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all’applicazione del presente articolo.

    Articolo 12 septies

    Controllo dell’attuazione delle misure doganali di sicurezza

    1. Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente titolo e verificare il rispetto delle misure doganali di sicurezza.

    2. Tale controllo può in particolare essere assicurato mediante:

    - una valutazione periodica dell'attuazione del presente titolo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza;

    - un esame finalizzato a migliorarne l'applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguirne gli obiettivi;

    - l'organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.

    3. Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

    Articolo 12 octies

    Scambio di informazioni relative agli operatori economici autorizzati

    La Commissione e la competente autorità di Andorra si scambiano regolarmente informazioni sull'identità dei loro operatori economici autorizzati in materia di sicurezza, ivi compresi i dati seguenti:

    a) numero di identificazione dell'operatore (TIN - Trader Identification Number, in un formato compatibile con la normativa EORI - Economic Operators Registration and Identification , numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);

    b) nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;

    c) numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;

    d) situazione attuale (qualifica vigente, sospesa, revocata);

    e) periodi di modifica della qualifica;

    f) data a decorrere dalla quale entra in vigore il certificato;

    g) autorità che ha rilasciato il certificato.

    Articolo 12 nonies

    Protezione del segreto professionale e dei dati personali

    Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell’ambito delle misure contemplate dal presente titolo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.

    Tali informazioni non possono in particolare essere trasmesse a persone diverse dagli organi competenti della parte contraente interessata né essere utilizzate da organi di quest’ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

    CAPO II

    Gestione dell'intesa

    Articolo 12 decies

    Evoluzione del diritto

    1. Non appena l'Unione elabora una nuova normativa nel settore delle misure doganali di sicurezza, essa sollecita, a livello informale, il parere di esperti di Andorra.

    2. L'Unione garantisce agli esperti di Andorra la partecipazione, in qualità di osservatori e per le questioni che li riguardano, alle riunioni del comitato del codice doganale che assiste la Commissione europea nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per le materie di cui al titolo II bis . Le disposizioni di cui agli articoli 66-68 della decisione n. 1/2000 del Comitato misto CE-Andorra[10] si applicano mutatis mutandis .

    3. Quando la Commissione europea presenta la proposta normativa al Parlamento europeo e/o al Consiglio dell'Unione europea, o il suo progetto di misure di esecuzione agli Stati membri, ne invia una copia al Principato di Andorra.

    Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell'ambito del comitato misto.

    4. Le parti contraenti si consultano di nuovo nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una di esse, nella fase che precede l'adozione della nuova legislazione dell'Unione in un processo continuo d'informazione e di consultazione.

    5. Le parti contraenti cooperano durante la fase d'informazione e di consultazione al fine di agevolare, al termine dell'iter, l'applicazione contemporanea da parte delle parti contraenti della nuova legislazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 12 undecies

    Accordi con paesi terzi

    Le parti contraenti decidono che gli accordi conclusi da una di esse con un paese terzo in un ambito disciplinato dal titolo II bis non creano obblighi per l'altra parte, salvo decisione contraria del comitato misto.

    Articolo 12 duodecies

    Misure di riequilibrio

    1. Una parte contraente può, previa consultazione in sede di comitato misto, adottare idonee misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II bis , qualora constati che l'altra parte non ne rispetta le condizioni o qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

    Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l'efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni dopo l'adozione di dette misure.

    2. Qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti perché la nuova legislazione di cui all'articolo 12 decies non viene adottata dal Principato di Andorra, l'Unione può sospendere l'applicazione delle disposizioni del titolo II bis , tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo aver esaminato le modalità intese a mantenere l'applicazione di tali disposizioni, non decida altrimenti.

    3. La portata e la durata delle misure citate dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente titolo. Una parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora il comitato misto non riesca a dirimere la controversia, può, eventualmente, fare appello alla procedura di arbitrato prevista all'articolo 18, paragrafo 2. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.

    CAPO III

    Disposizioni varie relative all'intesa sulle misure doganali di sicurezza

    Articolo 12 terdecies

    Revisione

    Qualora una parte contraente intenda rivedere la presente intesa, essa presenta una proposta a tal fine all'altra parte. La revisione ha effetto dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti."

    Articolo 2

    Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

    Articolo 3

    1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Entra in vigore il […], a condizione che anteriormente a tale data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate di aver concluso l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    2. Qualora il presente protocollo non entri in vigore il […], entrerà in vigore il giorno successivo alla data alla quale le parti contraenti si sono comunicate di aver espletato le procedure necessarie.

    3. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti applicano temporaneamente il presente protocollo a decorrere dal 1° gennaio 2011 o da una data ulteriore concordata tra di loro.

    Articolo 4

    Lingue

    Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Fatto a …, addì …

    Per il Principato di Andorra

    Per l'Unione europea

    [1] GU L 374 del 31.12.1990, pag. 16.

    [2] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    [3] Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    [4] Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

    [5] Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).

    [6] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    [7] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    [8] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    [9] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    [10] GU L 253 del 7.10.2003, pag. 3.

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