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Document 52010PC0471

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio

    /* COM/2010/0471 final - COD 2010/0252 */

    52010PC0471

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio /* COM/2010/0471 final - COD 2010/0252 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 20.9.2010

    COM(2010) 471 definitivo

    2010/0252 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio

    {SEC(2010) 1034}{SEC(2010) 1035}

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    - Motivazione e obiettivi della proposta

    L'articolo 8 bis , paragrafo 3, della direttiva quadro 2002/21/CE, modificata dalla direttiva 2009/140/CE, invita la Commissione a presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a porre in essere un programma strategico pluriennale in materia di spettro radio (RSPP) che definisce gli orientamenti e gli obiettivi strategici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG).

    L'RSPP si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), considerata l'importanza della disponibilità e dell'uso efficiente dello spettro radio per l'istituzione di un mercato interno per le comunicazioni elettroniche e per altre politiche dell'UE. Esso stabilirà fino al 2015 in che modo l'uso dello spettro radio possa contribuire agli obiettivi dell'UE e a ottimizzare i benefici dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Il programma è fondato sui principi normativi dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche e sulla decisione n. 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio — DSR), che riafferma i principi da applicare a tutti i tipi di uso dello spettro, stabilisce gli obiettivi per le iniziative dell'UE ed elenca le azioni da avviare.

    - Contesto generale

    Lo spettro radio è un elemento essenziale per sviluppare la società digitale e i servizi senza fili ad alta velocità, promuovere la ripresa e la crescita economica e garantire posti di lavoro di qualità, assicurando all'UE la competitività nel lungo termine. Le iniziative in materia di spettro radio sono inoltre essenziali per l'agenda digitale europea e per la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Contributi per l'RSPP sono venuti dal vertice sullo spettro radio ospitato dal Parlamento e dalla Commissione, da una consultazione pubblica della Commissione e da un parere del gruppo RSPG.

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Riguardo alle comunicazioni elettroniche la politica dello spettro radio è contemplata dalla direttiva quadro 2002/21/CE e dalla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) modificata dalla direttiva 2009/140/CE, che ha introdotto significativi miglioramenti per garantire un uso efficiente dello spettro, eliminare la rigidità nella gestione dello spettro radio e dare un accesso più facile a quest'ultimo. Inoltre, la DSR permette già di armonizzare le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio per quanto riguarda le politiche dell'UE esistenti che riguardano l'uso dello spettro.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    L'uso dello spettro radio ha un'influenza sempre maggiore sulla crescita sostenibile, sulla competitività e sulla produttività nel mercato interno in relazione a importanti politiche settoriali dell'UE. Poiché lo spettro radio è limitato, occorre principalmente garantire che esso sia assegnato ed usato in modo efficiente ed efficace, tenendo conto degli obiettivi della politica dell'UE nel settore delle comunicazioni elettroniche e della banda larga per tutti e per i trasporti, la ricerca, l'osservazione della Terra, il progetto Galileo, la tutela dell'ambiente e la lotta contro il riscaldamento globale.

    2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    - Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di coloro che hanno risposto

    Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

    - Il vertice sullo spettro radio tenutosi a marzo 2010 ha mostrato che le istituzioni europee, gli Stati membri e le parti interessate avevano chiaramente compreso la necessità di disporre di un maggiore spettro radio per le applicazioni con un impatto elevato dal punto di vista sociale ed economico. I risultati del vertice sono riassunti all'allegato 1 della valutazione dell'impatto e i documenti pertinenti sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/rspp/index_en.htm.

    - Una consultazione pubblica accompagnata da un invito a presentare contributi si è tenuta dal 4 marzo al 9 aprile 2010, in preparazione al programma in materia di spettro radio. Le 101 risposte sono riassunte all'allegato 2 della valutazione dell'impatto e i documenti pertinenti sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/rspp/rspp_pc_rep/index_en.htm.

    - L'RSPG, che è un gruppo ad alto livello il quale fornisce pareri alla Commissione sulla politica dello spettro, ha adottato il suo parere formale in data 9 giugno 2010 (allegato 3 della valutazione dell'impatto V. http://rspg.groups.eu.int/_documents/documents/opinions/rspg10_330_rspp_opinion.pdf. La Commissione ha tenuto nella massima considerazione tale parere per finalizzare la sua bozza di proposta.

    - Prima della finalizzazione, la bozza di proposta dell'RSPG è stata sottoposta a una consultazione pubblica a parte — le risposte ricevute sono disponibili sul sito:http://rspg.ec.europa.eu/consultations/responses_rspp2010/index_en.htm.

    - Ricorso al parere di esperti

    Settori scientifici /di competenza interessati

    Oltre al parere dell'RSPG e a numerose risposte ricevute nelle consultazioni pubbliche e nel vertice, sono inoltre rilevanti i seguenti studi:

    - "Exploiting the digital dividend — a European approach" (Analysys Mason, DotEcon and Hogan & Hartson) 2009.

    - "Optimising the Public Sector's Use of Radio Spectrum in the EU" (WIK-Consult) 2008.

    - "Radio interference in the European Community" (Eurostrategies and LS telcom) 2008.

    - "Preparing the next steps in regulation of electronic communications — a contribution to the review of the electronic communications regulatory framework" (Hogan & Hartson, Analysys) 2006.

    Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

    I suddetti studi sono disponibili sui seguenti siti internet della Commissione:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/studies/index_en.htmehttp://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm#2006

    - Valutazione dell'impatto

    Considerato il carattere strategico di alto livello dell'RSPP, la valutazione dell'impatto individua opzioni e valuta se l'intervento dell'UE comporti un valore aggiunto rispetto all'azione nazionale o regionale. Essa identifica l'orientamento strategico necessario per la politica dello spettro radio a livello dell'UE e sottolinea il bisogno di un approccio globale, considerato l'impatto dello spettro radio su vari settori con diversi gradi di competenza dell'UE. Il parere del comitato per la valutazione dell'impatto sulla valutazione d'impatto è stato emesso il 2 luglio 2010.

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    - Sintesi delle misure proposte

    Il programma proposto stabilisce orientamenti politici e obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno. Esso contribuisce alla realizzazione dell'agenda digitale europea e della strategia Europa 2020 e promuove altre politiche dell'UE riguardanti lo spettro; il programma assicurerà inoltre l'applicazione di principi e definirà gli orientamenti della politica dello spettro su dimensione europea. Esso prevede iniziative concrete prioritarie per rafforzare coordinamento, flessibilità e disponibilità dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga e altre politiche specifiche dell'UE, richiede un inventario degli usi esistenti e dello spettro radio emergente, identifica i miglioramenti per salvaguardare gli interessi dell'UE nelle trattative internazionali e per assistere gli Stati membri nelle trattative bilaterali e auspica un miglioramento della cooperazione tra gli organismi tecnici, chiedendo alla Commissione di riferire entro il 2015.

    - Base giuridica

    Articolo 114 del TFUE.320

    - Principio di sussidiarietà

    L'azione proposta comporta la modifica dell'attuale quadro normativo dell'UE e riguarda pertanto un settore nel quale la Comunità ha già esercitato la sua competenza. La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'UE.

    - Principio di proporzionalità

    La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché stabilisce un livello minimo di armonizzazione e lascia agli Stati membri o alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di definire le misure d'attuazione. Le modifiche proposte non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di regolamentare meglio il settore d'attività. Esse sono pertanto conformi al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE.

    - Scelta dello strumento

    Si tratta di una misura legislativa in quanto l'articolo 8 bis , paragrafo 3, della direttiva quadro prevede una proposta di legge da sottoporre al Parlamento e al Consiglio. Una misura non vincolante come una raccomandazione del Parlamento e del Consiglio non renderebbe obbligatorio il coordinamento dell'UE, né richiederebbe un'azione da parte degli Stati membri. Le decisioni n. 128/1999/CE, n. 626/2008/CE e n. 676/2002/CE del Parlamento e del Consiglio sono state adottate in passato per imporre simili obblighi ed azioni.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    - Semplificazione e riduzione delle spese amministrative

    La proposta mira a ridurre gli oneri amministrativi aumentando la flessibilità dello spettro radio e snellendo le procedure amministrative per l'uso di quest'ultimo. Essa fa parte sia del programma permanente della Commissione per l'aggiornamento e la semplificazione dell' acquis sia del Programma di lavoro, riferimento 2010/INFSO/002.

    - Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

    La decisione stabilisce che il programma sia attuato entro il 2015 e invita la Commissione ad effettuare una revisione prima di preparare il successivo programma.

    - Informazione da parte degli Stati membri

    Gli Stati membri devono informare la Commissione sull'attuazione dei loro obblighi.

    - Spazio economico europeo

    L'atto proposto ha rilevanza per lo Spazio economico europeo.

    - Illustrazione dettagliata della proposta

    Articolo 1 — Oggetto e campo d'applicazione

    In questo articolo si stabilisce l'obiettivo generale del programma e il campo d'applicazione.

    Articolo 2 — Applicazione dei principi di regolamentazione generale

    Questo articolo mira a garantire l'applicazione coerente dei principi di regolamentazione generale da parte degli Stati membri e fra questi: l'uso e la gestione efficiente dello spettro radio, la promozione della neutralità della tecnologia e del servizio, l'applicazione di un sistema di autorizzazione più snello e la garanzia del mercato interno e della competitività.

    Articolo 3 — Obiettivi strategici

    Fra gli obiettivi politici da perseguire da parte degli Stati membri e della Commissione vi sono: garantire una sufficiente disponibilità dello spettro radio, favorire il più possibile la flessibilità dello spettro radio, rafforzare l'uso efficiente dello spettro radio mediante autorizzazioni generali e mediante la flessibilità, evitare distorsioni della concorrenza, evitare interferenze e disturbi nocivi, armonizzare le condizioni tecniche e garantire la tutela della salute.

    Articolo 4 — Efficacia e flessibilità rafforzate

    In questo articolo si stabiliscono gli orientamenti strategici che dovranno essere trasformati in azioni da parte degli Stati membri e della Commissione, compresa una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'autorizzazione dello spettro radio per colmare il divario digitale, la creazione delle condizioni tecniche per i servizi a banda larga, il rafforzamento dell'uso collettivo dello spettro radio, l'elaborazione di norme nonché il mantenimento e la promozione di una concorrenza effettiva e del mercato interno.

    Articolo 5 — Concorrenza

    In questo articolo si promuove la concorrenza elencando vari rimedi che gli Stati membri potrebbero adottare contro possibili distorsioni derivanti dalla flessibilità, dal commercio e dall'accumulo o da altri tipi di cumulo dei diritti di spettro radio.

    Articolo 6 — Spettro radio per comunicazioni a banda larga senza fili

    Occorre adottare le seguenti misure: raggiungere specifici obiettivi per la banda larga senza fili e garantire la disponibilità dello spettro radio designato a tal fine; rendere obbligatoria la liberazione della banda di 800 MHz, con il dividendo digitale entro il 2013; garantire la copertura delle regioni rurali e l'accesso per le categorie di cittadini svantaggiati, garantire che talune bande potranno essere oggetto di scambi e garantire la disponibilità di frequenze per generalizzare l'accesso via satellite.

    Articolo 7 — Esigenze in materia di spettro di politiche specifiche dell'Unione

    La Commissione e gli Stati membri devono cooperare per rispondere ai bisogni in materia di spettro radio per il mercato interno in relazione alle diverse politiche dell'UE e fra queste la politica spaziale, la tutela ambientale, la pubblica sicurezza e la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe nonché le attività scientifiche e la ricerca.

    Articolo 8 Inventario — monitoraggio delle utilizzazioni esistenti dello spettro radio e delle esigenze emergenti

    In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione deve organizzare un inventario degli usi esistenti dello spettro radio e delle future esigenze di frequenze.

    Articolo 9 —Trattative internazionali

    Tali disposizioni mirano a migliorare la visibilità dell'UE nelle trattative internazionali e a proteggere i suoi interessi. L'UE deve offrire il suo apporto agli Stati membri nelle trattative con i paesi terzi per assolvere ai suoi obblighi. Nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 l'Unione dovrà promuovere risultati che, tra l'altro, consentono di sfruttare pienamente le bande 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per la banda larga nell'Unione, assicurino che una quantità sufficiente di spettro radio adeguatamente protetto sia disponibile per politiche settoriali dell'Unione (come la politica spaziale europea e il cielo unico europeo) e garantiscano che le modifiche alle norme radio dell'UIT sostengano e integrino i pertinenti principi del quadro normativo dell'UE.

    Articolo 10 — Cooperazione tra vari organismi

    La Commissione e gli Stati membri devono cooperare per consolidare l'ambito istituzionale e promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio, nonché per migliorare la cooperazione tra gli organismi di normalizzazione, il CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni) e il Centro comune di ricerca per stabilire un legame più stretto tra la gestione dello spettro radio e la normalizzazione.

    Articolo 11 — Consultazione pubblica

    La Commissione e gli Stati membri devono consultare il pubblico ove si renda necessario.

    Articolo 12 — Relazioni

    La Commissione deve trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 2015.

    Articoli 13, 14 e 15: Attuazione, notifica, entrata in vigore, destinatari

    Tali articoli obbligano gli Stati membri ad attuare la decisione entro il 2015, salvo disposizioni contrarie negli articoli precedenti, e ad informare la Commissione. I suddetti articoli contengono anche le disposizioni d'uso.

    2010/0252 (COD)

    Proposta di

    DECISION E DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

    visto il parere del Comitato delle regioni[2],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 8 bis , paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[3] stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'UE, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

    (2) Lo spettro radio è una risorsa fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

    (3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea deve rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e l'energia.

    (4) Questo primo programma deve sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea[4] che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga con velocità di almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma deve anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

    (5) Il primo programma deve specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

    (6) Inoltre, il programma deve tener conto della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)[5] e della consulenza tecnica della CEPT cosicché le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate del Parlamento e dal Consiglio possano essere attuate con misure tecniche d'applicazione, sottolineando che tali misure si possono adottare ogniqualvolta sia necessario attuare politiche dell'Unione già esistenti.

    (7) Per garantire una utilizzazione ottimale dello spettro radio potrebbe essere necessario ricorrere a nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che sono il sistema di autorizzazione meno oneroso sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi.

    (8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

    (9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la direttiva "GSM").

    (10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità[6] impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti insieme a un esame efficace e a un metodo di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre sarebbe possibile individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore commerciale e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese.

    (11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità[7] sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

    (12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea", la banda larga senza fili potrebbe contribuire in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato designato dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE e 2009/766/CE. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

    (13) La banda di 800 MHz rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, sarebbe inoltre prevedibile utilizzare una parte dello spettro radio supplementare al di sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza che sarebbe stata acquisita e la mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento di obblighi in materia di copertura.

    (14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali potrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tra le condizioni potrebbero figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di reti virtuali mobili (ORVM) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio e lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

    (15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione) la R&S, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, la sanità on-line e l'inclusione elettronica (e-inclusion) possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

    (16) La strategia Europa 2020 fissa obiettivi ambientali per un'economia sostenibile, competitiva e per un uso efficace delle risorse aumentato fino al 20%. A tal proposito, come sottolinea la comunicazione agenda digitale europea, il ruolo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) sarà di capitale importanza. Le azioni proposte includono l'accelerazione dell'installazione nell'Unione di sistemi intelligenti di gestione dell'energia (reti e sistemi di misurazione intelligenti) utilizzando le capacità di comunicazione per ridurre il consumo di energia e lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e sistemi di gestione della circolazione destinati a far diminuire le emissioni di diossido di carbonio nel settore dei trasporti. L'uso efficace delle tecnologie dello spettro radio potrebbe inoltre contribuire alla riduzione del consumo di energia delle attrezzature radio e a limitare l'incidenza sull'ambiente nelle zone rurali e isolate.

    (17) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. In base alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti di ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature.

    (18) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare in modo coerente la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi 5-10 anni.

    (19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate[8] stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative ed avere un ruolo nelle trattative multilaterali, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione.

    (20) Per progredire rispetto alla pratica attuale e in base ai principi definiti nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 sulle procedure da seguire alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992, e quando le Conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni (WRC) e altre trattative multilaterali riguardano principi e istanze politiche con una dimensione dell'Unione importante, l'Unione deve poter stabilire nuove procedure per difendere i suoi interessi in trattative multilaterali, oltre all'obiettivo a lungo termine di divenire membro dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni insieme agli Stati membri; a tal fine, la Commissione, tenendo conto del parere del Gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), può anche proporre obiettivi di politica comune al Parlamento europeo e al Consiglio come stabilito nella direttiva 2002/21/CE .

    (21) La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per GALILEO (stabilito dal regolamento del Consiglio n. 876/2002[9] con il quale si istituisce l'impresa comune GALILEO e dal regolamento del Consiglio n. 1321/2004[10] sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite), così come il programma europeo "Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza"[11] per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra.

    (22) Gli Stati membri possono inoltre aver bisogno di sostegno in relazione al coordinamento di frequenze nelle trattative bilaterali con paesi terzi vicini, compresi i paesi in via di adesione o candidati, al fine di soddisfare gli obblighi comunitari in materia di coordinamento di frequenze. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo.

    (23) Per realizzare gli obiettivi del presente programma è importante sviluppare un quadro istituzionale adeguato per la coordinazione della gestione dello spettro radio a livello dell'Unione, tenendo conto pienamente della competenza e delle conoscenze tecniche delle amministrazioni nazionali. In questo modo inoltre il coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri si collocherebbe nell'ambito del mercato interno. La cooperazione e il coordinamento rivestono anche importanza capitale tra gli organi di normazione, i centri di ricerca e la CEPT.

    (24) La Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

    (25) Al momento dell'elaborazione della proposta la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere del gruppo RSPG,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1 Obiettivo

    La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

    Articolo 2 Applicazione dei principi normativi generali

    Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

    a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze;

    b) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ove possibile per altri settori e applicazioni in modo tale da promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione;

    c) applicare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

    d) garantire il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo una concorrenza effettiva.

    Articolo 3 Obiettivi strategici

    Per focalizzare le priorità di questo primo programma, gli Stati membri e la Commissione cooperano per sostenere e attuare i seguenti obiettivi strategici:

    a) mettere a disposizione tempestivamente spettro radio sufficiente a sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione;

    b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso l'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, l'apertura dello spettro radio a nuovi servizi e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro radio;

    c) migliorare l'uso efficiente dello spettro radio, sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali e aumentando l'uso di questo tipo di autorizzazione;

    d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza;

    e) ridurre la frammentazione del mercato interno migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario, compreso lo sviluppo di servizi transnazionali, e promuovendo le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione;

    f) evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non agevolando l'elaborazione di norme che permettano di utilizzare lo spettro radio in maniera più efficace e più flessibile, e accrescere l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi crescenti degli apparecchi e delle applicazioni radioelettriche senza fili;

    g) in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute.

    Articolo 4 Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità

    1) Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni")[12], autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz.

    2) Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso dello spettro radio.

    3) Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti.

    4) Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro radio.

    5) Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, in particolare sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura.

    6) Ogniqualvolta sia necessario per garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie o il ritiro dei diritti.

    Articolo 5 Concorrenza

    1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno o su una parte sostanziale di quest'ultimo.

    2. Per assolvere agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri possono adottare tra l'altro le seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

    a) gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore economico o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche;

    b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, il che potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza;

    c) gli Stati membri possono vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti di uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o comunitario delle operazioni di concentrazione, nel caso in cui ciò possa pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

    d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che nuoccia significativamente alla concorrenza.

    3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi e promuovano la concorrenza effettiva.

    Articolo 6 Lo spettro per comunicazioni su banda larga senza fili

    1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione per garantire che le applicazioni senza fili possano effettivamente contribuire alla realizzazione dell'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso su banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.

    2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a condizioni che permettano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.

    3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale, sia impossibile mettere la banda a disposizione la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino al 2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione di nuove applicazioni.

    4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano, in particolare mediante gli obblighi relativi alla copertura, affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. In questo modo essi valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) ed eventualmente adottano le misure adeguate.

    5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz.

    6. La Commissione vigilerà, se necessario, per garantire la disponibilità di bande di frequenza supplementari per la fornitura di servizi armonizzati d'accesso alla banda larga via satellite che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet a un prezzo paragonabile ai sistemi terrestri.

    Articolo 7 Esigenze in materia di spettro delle politiche specifiche dell'Unione

    1. Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per la sorveglianza dell'atmosfera e della superficie della Terra, per lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema mondiale di navigazione via satellite GALILEO, il programma Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES), i sistemi di trasporto intelligenti e di gestione dei trasporti.

    2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare il risparmio di energia, come le reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

    3. Se necessario, la Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

    4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

    Articolo 8 Inventario e monitoraggio degli usi attuali dello spettro radio e delle esigenze emergenti

    1. La Commissione, assistita dagli Stati membri, che le forniranno tutte le appropriate informazioni sull'uso dello spettro radio, procede a un inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle eventuali future esigenze di frequenze radio nell'Unione, in particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 GHz.

    2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace. Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

    3. L'inventario di cui al paragrafo 1 elenca i vari tipi di utilizzazione dello spettro radio da parte del settore pubblico e del settore privato e permette di individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantire un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza sul mercato interno, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi sugli utenti esistenti di tali bande.

    Articolo 9 Trattative internazionali

    1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

    2. Gli Stati membri vigilano affinché gli accordi internazionali dei quali fanno parte nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), siano conformi alla legislazione esistente dell'Unione e in particolare alle norme e ai principi pertinenti dell'ambito normativo dell'Unione relativo alle comunicazioni elettroniche.

    3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per le politiche settoriali dell'Unione.

    4. L'Unione fornisce agli Stati membri che ne fanno richiesta un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali con paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati, per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio che impediscono agli Stati membri di assolvere gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione in materia di politica e di gestione dello spettro radio. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

    5. Nel momento in cui trattano con i paesi terzi, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione, Nel caso in cui firmino o accettino eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno il suddetto accordo o impegno conformemente agli obblighi a loro incombenti in base ai trattati.

    Articolo 10 Cooperazione tra i vari organi

    1. La Commissione e gli Stati membri cooperano per consolidare l'ambito istituzionale attuale e promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello dell'Unione, in particolare per questioni concernenti direttamente due o più Stati membri, per sviluppare il mercato interno e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dello spettro radio. Essi cercheranno di promuovere gli interessi dell'Unione nel settore dello spettro radio al di fuori dell'Unione, conformemente all'articolo 9.

    2. La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché gli organi di normazione, la CEPT e il Centro comune di ricerca cooperino strettamente sulle questioni tecniche ove necessario per garantire un'utilizzazione efficace dello spettro radio. In tal senso, essi assicurano il mantenimento di un collegamento coerente tra la gestione dello spettro radio e la normazione, in modo da rafforzare il mercato interno.

    Articolo 11 Consultazione pubblica

    La Commissione organizza, quando necessario, consultazioni pubbliche destinate a raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate e quelle dell'opinione pubblica sull'utilizzazione dello spettro radio nell'Unione.

    Articolo 12 Relazioni

    La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.

    Articolo 13 Notifica

    Gli Stati membri applicheranno tali orientamenti politici ed obiettivi entro il 1° luglio 2015 salvo disposizioni contrarie negli articoli precedenti.

    Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'esame dell'applicazione della presente decisione.

    Articolo 14 Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente [pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] GU C , pag. .

    [2] GU C , pag. .

    [3] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    [4] COM(2010) 245 del 19.5.2010.

    [5] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    [6] GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

    [7] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

    [8] GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

    [9] GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

    [10] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1

    [11] COM(2009) 589.

    [12] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

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