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Document 52010PC0309

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti

    /* COM/2010/0309 def. - COD 2010/0171 */

    52010PC0309

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti /* COM/2010/0309 def. - COD 2010/0171 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 9.6.2010

    COM(2010) 309 definitivo

    2010/0171 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha istituito la funzione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché vicepresidente della Commissione. A norma del trattato, l'alto rappresentante e vicepresidente è assistito dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). L'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea stabilisce che il SEAE opera in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, oltreché da personale distaccato dei servizi diplomatici degli Stati membri. Come avviene per tutte le altre istituzioni e per gli organi dell'Unione, la politica del personale del SEAE sarà soggetta allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti. Onde permettere al SEAE di funzionare secondo quanto disposto dal trattato sull'Unione europea e conformemente agli indirizzi definiti nel rapporto della presidenza approvato dal Consiglio europeo del 29 ottobre 2009, occorre procedere ad alcune modifiche dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. A prescindere dai cambiamenti di terminologia conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche proposte si limitano allo stretto necessario per istituire il SEAE e permetterne il funzionamento. La presente proposta è uno dei provvedimenti legislativi che occorre adottare in quest'ambito. L'organizzazione e il funzionamento del SEAE verranno fissati da una decisione del Consiglio, ai sensi dell'artico 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione. Il regolamento finanziario andrà adeguato a sua volta alle specifiche esigenze del SEAE. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

    Gli elementi della proposta sono stati discussi con i rappresentanti del personale in conformità delle procedure previste. La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate. |

    ASPETTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi dell'azione proposta Al fine di poter essere operativo fin dal suo insediamento, il SEAE deve disporre di personale qualificato e provetto. Il regolamento ribadisce che – ove la decisione del Consiglio che istituisce il SEAE preveda che un'entità dell'organigramma del Consiglio o della Commissione viene trasferito al nuovo servizio – i funzionari e il personale temporaneo in organico a questa entità, oltre al rimanente personale che lavora per essa, vengono trasferiti dalle istituzioni rispettive verso il SEAE. Un aspetto fondamentale relativo al SEAE è la parità di trattamento del suo effettivo, quale che ne sia la provenienza. Le procedure di selezione per i posti in organico saranno di conseguenza aperte su base paritetica (contrariamente alla situazione attuale in cui la priorità è data ai candidati interni, e in subordine ai candidati interistituzionali). Pertanto, l'autorità che ha il potere di nomina esaminerà le candidature per i posti vacanti nel SEAE delle varie categorie di personale – personale dei servizi diplomatici nazionali, funzionari della Commissione, del Consiglio e della SEAE medesimo, nonché personale temporaneo del SEAE proveniente dai servizi diplomatici nazionali – senza privilegiare nessuna di esse. Dopo la fase di avvio, e comunque non oltre il 1° luglio 2013, questo accesso agevolato ai posti vacanti nel SEAE verrà esteso ai funzionari delle altre istituzioni dell'Unione. Onde garantire un'adeguata rappresentanza nell'organico del SEAE di personale dei servizi diplomatici nazionali, fino al 30 giugno 2013 dovrebbe essere possibile accordare una preferenza a candidati in servizio nel corpo diplomatico degli Stati membri, per posti della categoria AD, in presenza di qualifiche sostanzialmente equivalenti. Le persone provenienti dai servizi diplomatici nazionali verranno assunte presso il SEAE in una specifica categoria di personale temporaneo. Per questa particolare categoria di personale temporaneo, alcuni criteri (età pensionabile, possibilità di distacco e aspettativa per motivi personali) ricalcano quelli che si applicano ai funzionari. I membri di questa categoria di personale beneficeranno pertanto delle stesse condizioni di lavoro dei funzionari. I funzionari del SEAE che prima di assumere le proprie mansioni all'interno del SEAE erano funzionari presso il Consiglio o presso la Commissione, potranno candidarsi per posti vacanti nella rispettiva istituzione di origine alle stesse condizioni dei funzionari in servizio attivo presso quelle istituzioni. Le loro candidature verranno pertanto esaminate alla stregua di candidature interne. In casi eccezionali è possibile procedere a un trasferimento nell'interesse del servizio, vale a dire senza preventiva pubblicazione del posto, dal SEAE al Consiglio o alla Commissione e viceversa. Ai fini dello statuto il SEAE è assimilato a un'istituzione. L'alto rappresentante e vicepresidente sarà l'autorità che ha il potere di nomina sul personale del servizio (con la facoltà di delegare tali prerogative a membri del personale del SEAE). Sono previste disposizioni particolari per i casi in cui personale del SEAE dovrà svolgere mansioni per conto della Commissione, e da essa prendere le proprie istruzioni. La Commissione verrà inoltre coinvolta nel processo di assunzione e di valutazione delle persone interessate, nonché nelle procedure disciplinari. In aggiunta, si terrà anche conto della situazione dei funzionari della Commissione che lavorano presso le delegazioni dell'Unione, i quali per determinati settori riceveranno istruzioni dal capo delegazione (che sarà un funzionario o un agente temporaneo del SEAE). Altri adattamenti più tecnici riguardano l'allegato X dello statuto (applicabile al personale in servizio in paesi terzi), gli agenti contrattuali e gli agenti locali. Essi dovrebbero permettere di migliorare il funzionamento delle delegazioni dell'Unione. L'intero allegato X (e non solo determinate disposizioni) si applicherà agli agenti contrattuali in servizio in un paese terzo, compresi gli agenti della Commissione. Gli agenti a contratto assunti per svolgere mansioni nelle delegazioni potranno partecipare al processo di rotazione tra le delegazioni e la sede centrale. Per garantire una maggiore parità di uomini e donne nelle delegazioni, il personale in servizio in paesi terzi potrà prendere periodi di congedo parentale continuando nel contempo a beneficiare di determinate disposizioni dell'allegato X (alloggio fornito dall'istituzione o rimborso dell'affitto, assicurazione malattia complementare e assegni scolastici) per periodi di tempo limitati. Le modifiche riguardanti gli agenti locali sono intese a migliorare il loro regime previdenziale. Attualmente, gli agenti locali che lavorano in paesi sprovvisti di regime previdenziale o con un regime insufficiente devono versare contributi a un regime di assicurazione malattia dell'UE, e la Commissione dal canto suo versa i contributi del datore di lavoro. Nelle condizioni di assunzione va introdotta una disposizione specifica, in quanto questo regime offre garanzie previdenziali non coperte dalla legislazione nazionale. |

    Base giuridica Le modifiche allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente alla procedura legislativa ordinaria, sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate. |

    Principio di sussidiarietà La proposta interessa un settore che rientra nelle competenze esclusive dell'Unione, motivo per cui il principio di sussidiarietà non è d'applicazione. |

    IMPLICAZIONI DI BILANCIO |

    In termini di bilancio la proposta è ampiamente neutra, seppure alcune disposizioni hanno una leggera incidenza. L'applicazione dell'articolo 9 bis dell'allegato X allo statuto comporterà economie annue dell'ordine di 189 000 euro (minori spese). Ciò è dovuto al fatto che i funzionari in congedo parentale percepiscono un'indennità inferiore al loro stipendio, e si prevede un incremento del numero di congedi parentali. L'articolo 18 dell'allegato X prevede un rimborso delle spese di albergo ove non possa essere fornito l'alloggio di cui all'articolo 5 di detto allegato. Si preventiva che vi saranno circa 24 casi in cui agenti contrattuali beneficeranno del disposto dell'articolo 18. L'incidenza annua dovrebbe ammontare a 130 000 euro (incremento nelle spese). La modifica dell'articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti, che permette una rotazione tra le delegazioni e la sede centrale per gli agenti a contratto presso le delegazioni non dovrebbe comportare implicazioni di bilancio. Né vi saranno costi aggiuntivi dovuti alla modifica dell'articolo 121 del regime applicabile agli altri agenti, in quanto esso è già operante e gli importi necessari sono compresi negli stanziamenti annuali per l'Unione europea approvati dall'autorità di bilancio. |

    2010/0171 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

    vista la proposta della Commissione europea, presentata a seguito di consultazioni con il comitato dello statuto[1],

    dopo aver trasmesso la proposta ai parlamenti nazionali,

    deliberando nel quadro della procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto:

    1. Ai sensi dell'articolo 27 del trattato sull'Unione europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza politica si avvale di un Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Questo servizio opera in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri.

    2. Tenuto conto delle sue mansioni specifiche, il SEAE deve poter disporre di autonomia nel quadro dello statuto. Di conseguenza, ai fini dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, il SEAE va trattato come un'istituzione dell'Unione.

    3. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione detiene il potere di nomina e il potere di assunzione nei confronti del personale del SEAE, con la possibilità di demandare all'interno del servizio tali poteri. Giacché determinati membri del personale del SEAE, tra cui i capi delegazione, sono chiamati, nel quadro dei loro normali compiti, a svolgere mansioni per conto della Commissione, è opportuno prendere disposizioni per coinvolgere quest'ultima nelle decisioni che li riguardano.

    4. Occorre chiarire che quando il personale del SEAE è chiamato a svolgere mansioni per la Commissione nel quadro dei propri compiti ottempera a istruzioni impartite dalla Commissione. Parimenti, funzionari della Commissione che lavorano presso le delegazioni dell'Unione si conformano a istruzioni del capo delegazione, relative in particolare ad aspetti organizzativi e amministrativi o all'attuazione del bilancio dell'Unione.

    5. Per dissipare qualsiasi dubbio, va ribadito che i funzionari e gli agenti temporanei che occupano un posto trasferito da un'entità del segretariato generale del Consiglio o della Commissione al SEAE, in applicazione della decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, vengono trasferiti con il posto. Ciò vale anche per agenti contrattuali e locali assegnati all'entità in questione. Vengono prese disposizioni specifiche per garantire che i membri del personale interessati dal trasferimento possano ricevere i consigli e l'assistenza opportuni in materia di orientamento professionale.

    6. Funzionari del Consiglio o della Commissione che hanno assunto funzioni presso il SEAE devono potersi candidare a posti vacanti all'interno della rispettiva istituzione di origine su basi uguali a quelle previste per le candidature interne alle istituzioni in questione.

    7. Onde tener conto in modo elastico di situazioni specifiche (ad esempio l'esigenza urgente di coprire un posto o di futuri trasferimenti di mansioni di sostegno dal Consiglio o dalla Commissione al SEAE), in casi eccezionali deve essere possibile anche trasferire funzionari nell'interesse del servizio, vale a dire senza pubblicazione preventiva del posto vacante, dal Consiglio o dalla Commissione al SEAE. Analogamente, deve essere possibile trasferire funzionari nell'interesse del servizio dal SEAE al Consiglio o alla Commissione.

    8. È necessario garantire che il personale dei servizi diplomatici nazionali, i candidati provenienti dal Consiglio e dalla Commissione, non meno che i candidati interni, possano postulare per un posto nel SEAE su basi paritetiche. Al più tardi con decorrenza 1° luglio 2013 questa possibilità deve essere estesa anche a funzionari delle altre istituzioni. Per garantire tuttavia una corretta rappresentanza di personale dei servizi diplomatici nazionali all'interno del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica della sicurezza e vicepresidente della Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere che per posti della categoria AD, fino al 30 giugno 2013, in presenza di qualifiche sostanzialmente equivalenti sia possibile assegnare la priorità a candidati provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri.

    9. Candidati selezionati all'interno dei servizi diplomatici nazionali e distaccati dai rispettivi Stati membri devono poter essere assunti quali agenti temporanei e beneficiare quindi di un trattamento equivalente a quello dei funzionari. Le disposizioni di attuazione che il SEAE sarà chiamato ad adottare devono garantire per gli agenti temporanei prospettive di carriera equivalenti a quelle dei funzionari.

    10. Al fine di evitare inutili restrizioni in materia di assunzione nel SEAE di personale dei servizi diplomatici nazionali, occorre adottare disposizioni specifiche sulla durata dei contratti. Per questa particolare categoria di agenti temporanei, le norme in materia di distacco, aspettativa per motivi personali ed età massima di pensionamento devono essere allineate su quelle d'applicazione per i funzionari.

    11. Queste norme specifiche devono applicarsi altresì, su richiesta delle persone interessate, agli agenti temporanei nei servizi diplomatici degli Stati membri assunti presso i pertinenti servizi del segretariato generale del Consiglio o della Commissione prima che il SEAE venga istituito, successivamente però all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

    12. Al fine di alleggerire il carico amministrativo per il SEAE, la commissione di disciplina presso la Commissione fungerà da commissione di disciplina anche per il SEAE, a meno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione non decida di insediare una commissione di disciplina apposita per il SEAE.

    13. Per garantire una rappresentanza coerente del personale della Commissione e di quello del SEAE all'interno delle delegazioni, è opportuno stabilire che il comitato del personale rappresenti altresì il personale del SEAE, che avrà quindi diritto di votare e candidarsi nelle elezioni per il comitato stesso.

    14. Dato che le disposizioni specifiche contenute nell'allegato X allo statuto, relative ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo, non sono d'applicazione durante un congedo parentale o per ragioni familiari, di fatto risulta difficile per funzionari che lavorano presso le delegazioni prendere un congedo del genere. Ciò è in contrasto con l'obiettivo generale di conciliare maggiormente vita privata e vita professionale, e costituisce soprattutto un ostacolo per le donne che diversamente potrebbero essere interessate a lavorare in una delegazione dell'Unione. È pertanto opportuno che le disposizioni dell'allegato X continuino a restare d'applicazione, in misura limitata, durante un congedo parentale o per ragioni familiari.

    15. Alla luce dell'esperienza maturata dal 2004 in poi, non sembra giustificato continuare a non estendere l'applicazione dell'allegato X dello Statuto agli agenti contrattuali. Ciò significa in particolare che questi ultimi devono poter prendere pienamente parte al processo di mobilità ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato X. A tale scopo, è necessario prevedere che gli agenti contrattuali assunti presso le delegazioni, soggetti all'articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti, possano essere temporaneamente distaccati presso la sede dell'istituzione.

    16. In materia di regime previdenziale per gli agenti locali, l'articolo 121 del regime applicabile agli altri agenti fa riferimento agli oneri previsti dalla regolamentazione vigente nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni. Dato che in determinati paesi i regimi previdenziali sono inesistenti o carenti, va creata una base statutaria per istituire un regime previdenziale autonomo o complementare.

    17. Onde rendere più agevole l'espletamento delle proprie funzioni per il personale che viaggia al di fuori dell'Unione europea, deve essere possibile rilasciare un lasciapassare qualora gli interessi del servizio lo richiedano, e di questa possibilità devono poter beneficiare anche consiglieri speciali.

    18. La terminologia utilizzata nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti deve essere adeguata al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea entrati in vigore il 1° dicembre 2009.

    19. Il presente regolamento deve entrare in vigore al più presto, giacché le modifiche proposte allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti costituiscono un presupposto necessario per il corretto funzionamento del SEAE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee va modificato come segue.

    20. Il titolo va letto: “Statuto dei funzionari dell'Unione europea”.

    21. Eccetto all'articolo 66 bis, paragrafo 1, l'espressione “Comunità europee” è sostituita da “Unione europea”.

    Fatti salvi i riferimenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alla Comunità economica europea o alla Comunità europea dell'energia atomica di cui agli articoli 68 e 83, il termine "Comunità" (al singolare o al plurale) è sostituito da "Unione", con le modifiche grammaticali del caso.

    Le espressioni “tre Comunità europee” e “una delle tre Comunità europee” sono sostituite da “Unione europea”.

    22. All'articolo 64, secondo comma, e all'articolo 65, paragrafo 3, il passo “alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie degli articoli 148 del trattato che istituisce la Comunità europea e 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica” è sostituito dal testo seguente “alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull'Unione europea”. All'articolo 13, primo comma, seconda frase dell'allegato X, il passo “prevista al paragrafo 2, secondo comma, prima eventualità dell'articolo 148 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica” è sostituito dal testo seguente: “prevista all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull'Unione europea”.

    All'articolo 83 bis, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 2 dell'allegato XII, nonché all'articolo 22, paragrafo 3 dell'allegato XIII il passo “prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato CE” è sostituito da: “prevista all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull'Unione europea”. All'articolo 13, paragrafo 3 dell'allegato VII, il passo “prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato CE” è sostituito da: “prevista dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull'Unione europea”.

    All'articolo 45, paragrafo 2, sostituire “all'articolo 314 del trattato CE”, con “all'articolo 55 del trattato sull'Unione europea”.

    23. All'articolo 7, paragrafo 1, dell'allegato III, sostituire “Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee” con “Ufficio europeo per la selezione del personale”.

    All'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato VII sostituire “nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea” con “nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.

    All'articolo 40 dell'allegato VIII sostituire “Commissione delle Comunità europee” con “Commissione europea”.

    24. All'articolo 6, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    “Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano conformemente all'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

    All'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII e all'articolo15, paragrafo 2, dell'allegato XI, la menzione “articolo 283 del trattato CE” è sostituita da “articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.

    All'articolo 10 dell'allegato XI, il passo “al Consiglio che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 283 del trattato CE” è sostituito dal testo seguente: “al Parlamento europeo e al Consiglio che deliberano secondo la procedura prevista all'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.

    25. L'articolo 1 ter è modificato come segue:

    a) viene inserita la seguente lettera a):

    “a) il servizio europeo per l'azione esterna, sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione (qui di seguito denominato SEAE),”;

    b) le attuali lettere da a) a d) diventano lettere da b) a e).

    26. All'articolo 23, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

    “I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai capi unità, ai funzionari dei gradi da AD12 a AD16, ai funzionari la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio dell'Unione europea e per altri funzionari per i quali vengano richiesti nell'interesse del servizio.”

    27. All'articolo 77, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

    “Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente eletto di una istituzione o di un organo dell'Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di detta funzione sono calcolati sull'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.”

    28. Il titolo VIII bis diventa titolo VIII ter. Il nuovo titolo VIII bis viene inserito dopo il titolo VIII:

    “TITOLO VIII bis

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL SEAE

    Articolo 95

    1. I poteri conferiti dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina vengono esercitati dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione nei confronti di tutto il personale del SEAE. Egli ha la facoltà di stabilire a chi tali poteri vengano demandati all'interno del SEAE. È d'applicazione l'articolo 2, paragrafo 2.

    2. Con riferimento tuttavia ai capi delegazione, i poteri relativi alle nomine vengono esercitati sulla scorta di un elenco di candidati approvato dalla Commissione conformemente ai poteri conferitele dai trattati. Altrettanto vale, mutatis mutandis , per i trasferimenti nell'interesse del servizio.

    3. Sui funzionari del SEAE che, nel quadro dei loro normali compiti, svolgono mansioni per conto della Commissione, l'autorità che ha il potere di nomina avvia indagini amministrative e procedure disciplinari, ai sensi degli articoli 22 e 86, nonché dell'allegato IX, ove la Commissione ne faccia richiesta.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, la Commissione viene consultata.

    Articolo 96

    In deroga all'articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell'Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in particolare in materia organizzativa e amministrativa oltre che, in conformità degli atti giuridici adottati a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine all'attuazione del bilancio dell'Unione.

    Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest'ultima istruzioni sull'espletamento di tali compiti.

    Le modalità di esecuzione del presente articolo vengono concordate tra la Commissione e il SEAE.

    Articolo 97

    Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e in deroga agli articoli 4 e 29, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali, agendo di comune accordo e nell'esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferirlo verso il SEAE senza notificare al personale il posto vacante. Un funzionario del SEAE può essere trasferito presso il Consiglio o la Commissione alle stesse condizioni.

    Articolo 98

    1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un posto vacante presso il SEAE l'autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature dei funzionari del Consiglio, della Commissione e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie.

    A decorrere da una data fissata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, comunque non oltre il 1° luglio 2013, l'autorità che ha il potere di nomina esamina anche le candidature di funzionari di altre istituzioni, senza privilegiare alcuna delle varie categorie.

    2. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un posto vacante presso il Consiglio o presso la Commissione, l'autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature interne al SEAE e quelle di funzionari che prima di passare al servizio erano funzionari dell'istituzione in questione, senza privilegiare alcuna di queste categorie.

    Articolo 99

    1. Tranne ove l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione decida di istituire una commissione di disciplina interna al SEAE, funge da commissione di disciplina per il servizio quella istituita presso la Commissione.

    In tal caso i due membri supplementari di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato IX vengono scelti tra i funzionari del SEAE. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale di cui all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato IX sono quelli del SEAE.

    2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, il comitato del personale della Commissione rappresenta altresì i funzionari e altri agenti del SEAE.”

    29. Al capitolo 3 dell'allegato X viene aggiunto il seguente articolo 9 bis:

    “ Articolo 9 bis

    Durante il congedo parentale e per ragioni di famiglia di cui agli articoli 42 bis e 42 ter dello statuto, continuano a essere d'applicazione gli articoli 5, 23 e 24 del presente allegato, per una durata complessiva massima di sei mesi entro ogni periodo di due anni di servizio in un paese terzo, mentre l'articolo 15 del presente allegato resta d'applicazione per un periodo complessivo di nove mesi entro ciascun periodo di due anni di servizio in un paese terzo.”

    Articolo 2

    Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue.

    30. Il titolo viene riformulato in “Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea”.

    31. Eccetto all'articolo 28 bis, paragrafo 8, l'espressione “Comunità europee” è sostituita da “Unione europea” e il termine “Comunità” è sostituito da “Unione”, con gli adeguamenti grammaticali del caso.

    32. All'articolo 12, paragrafo 3 e all'articolo 82, paragrafo 5, l'espressione “Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee” è sostituita da “Ufficio europeo per la selezione del personale”.

    33. All'articolo 39, paragrafo 1, la menzione “articolo 283 del trattato CE” è sostituita da “articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.

    34. L'articolo 2 è modificato come segue:

    (a) alla lettera c) il brano “dai trattati che istituiscono le Comunità oppure dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità” vengono sostituite dal brano seguente: “dal trattato sull'Unione europea o dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo dell'Unione”;

    (b) viene aggiunta la seguente lettera e):

    “e) il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, assunto per occupare, a titolo temporaneo o permanente, un impiego presso il SEAE.”

    35. Al paragrafo 1 dell'articolo 3 bis viene aggiunto il seguente comma:

    “il personale assunto per svolgere mansioni a tempo pieno o parziale nelle delegazioni dell'Unione può essere distaccato temporaneamente presso la sede dell'istituzione nel quadro della procedura di mobilità di cui agli articoli 2 e 3 dell'allegato X dello statuto.”

    36. All'articolo 3 ter il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    “tranne nei casi citati al secondo comma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, il ricorso ad agenti contrattuali per mansioni ausiliarie è escluso qualora sia d'applicazione l'articolo 3 bis.”

    37. L'articolo 10 viene modificato come segue:

    (a) i quattro commi esistenti vanno numerati;

    (b) l'ultima frase del paragrafo 4 va soppressa;

    (c) va aggiunto il seguente paragrafo 5:

    “5. Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei. Il titolo VIII ter dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei con sede di servizio in un paese terzo.”

    38. All'articolo 47, la lettera a) va sostituita dal testo seguente:

    “a) l'ultimo giorno del mese in cui l'agente compie 65 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 50quater, paragrafo 3; oppure”.

    39. Il seguente capitolo 10 “Disposizioni particolari per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera e)” va aggiunto al titolo II:

    “CAPITOLO 10

    Disposizioni particolari per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera e)

    Articolo 50 ter

    1. Il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, selezionato in base alla procedura stabilita all'articolo 98, paragrafo 1 dello statuto e distaccato dai rispettivi servizi diplomatici nazionali, viene assunto con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera e).

    2. Detti agenti possono essere assunti per un periodo massimo di quattro anni. I contratti possono essere rinnovati più volte, per un periodo massimo di quattro anni a ogni rinnovo. Un rinnovo va concesso a condizione che il distacco dal servizio diplomatico nazionale sia prorogato per una durata corrispondente al rinnovo del contratto.

    Articolo 50 quater

    1. Gli articoli 37, 38 e 39 dello statuto si applicano per analogia. Il distacco non si prolunga oltre la scadenza del contratto.

    2. L'articolo 40 dello statuto si applica per analogia. L'aspettativa per motivi personali non può protrarsi oltre la scadenza del contratto. L'articolo 17 del regime applicabile agli altri agenti non è d'applicazione.

    3. Il secondo comma dell'articolo 52, lettera b) dello statuto si applica per analogia.”

    40. All'articolo 80 viene aggiunto il seguente paragrafo:

    “5. Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia.”

    41. L'articolo 118 riformulato come segue:

    “Articolo 118

    L'allegato X dello statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l'articolo 21 di detto allegato si applica solo se la durata del contratto è pari almeno a un anno.”

    42. L'articolo 121 viene sostituito dal testo seguente:

    “Articolo 121

    In materia di sicurezza sociale, l'istituzione si accolla i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in base alla legislazione vigente nella sede in cui l'agente svolge le sue mansioni, sempreché gli accordi relativi a quella sede non dispongano altrimenti. L'istituzione può porre in essere un sistema autonomo o complementare di sicurezza sociale per paesi nei quali manca un regime locale o la sua copertura è carente.”

    43. All'articolo 124, l'espressione “l'articolo 23, primo e secondo comma," è sostituita da “l'articolo 23”.

    Articolo 3

    1. I funzionari e gli agenti temporanei che occupano un impiego in una struttura organizzativa trasferita dal segretariato generale del Consiglio dalla Commissione al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), a norma della decisione del Consiglio di cui all'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, si considerano trasferiti dalla rispettiva istituzione al SEAE alla data stabilita in detta decisione. Ciò vale altresì per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tale struttura organizzativa, le cui condizioni contrattuali rimangono immutate.

    Qualora parte di una struttura organizzativa venga trasferita e non sia possibile individuare automaticamente i funzionari e altri agenti a essa assegnati, il Consiglio o la Commissione adottano una decisione sul trasferimento del suo personale di concerto con l'alto rappresentante, sentiti i funzionari e altri agenti potenzialmente interessati.

    2. Su richiesta delle persone interessate, i contratti di agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri e assunti dopo il 30 novembre 2009, i quali occupino un impiego in una struttura organizzativa trasferita al SEAE dal segretariato generale del Consiglio o dalla Commissione ai sensi della decisione del Consiglio di cui all'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, vengono trasformati, senza bisogno di una nuova procedura di selezione, in contratti di cui all'articolo 2, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti. Le rimanenti condizioni del contratto restano invariate. La richiesta va fatta entro un anno dalla data di trasferimento stabilita nella decisione adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 27, paragrafo 3) del trattato sull'Unione europea.

    3. Onde garantire una rappresentanza consona di personale dei servizi diplomatici nazionali all'interno del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione può decidere che, in deroga all'articolo 98, paragrafo 1 dello statuto, fino al 30 giugno 2013 per determinati impieghi della categoria AD nel SEAE sia possibile dare una priorità a candidati provenienti dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, in presenza di qualifiche sostanzialmente equivalenti.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è vincolante nella sua integralità e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti

    2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

    Settore(i) politico(i) e attività correlata(e): relazioni esterne-spese amministrative per le delegazioni dell'Unione europea

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex-linee BA) e loro denominazione

    XX 01 01 02 01: Retribuzioni e indennità

    XX 01 02 02 01: Retribuzioni degli altri agenti

    XX 01 02 02 03: Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi

    04.010413: Strumento di preadesione (IPA) — Componente “risorse umane” — Spese per la gestione amministrativa

    08.010501: Spese relative al personale di ricerca

    08.010502: Personale esterno di ricerca

    11.010404: Accordi internazionali in materia di pesca — Spese per la gestione amministrativa

    13.010402: Strumenti di preadesione (IPA) – Componente di sviluppo – Spese per la gestione amministrativa

    19.010401: Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) – Spese per la gestione amministrativa

    19.010402: Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) – Spese per la gestione amministrativa

    19.010407: Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) – Spese per la gestione amministrativa

    21.010401: Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) – Spese per la gestione amministrativa

    21.010405: Sistema speciale di reazione rapida all'aumento dei prezzi dei generi alimentari nei paesi in via di sviluppo – Spese per la gestione amministrativa

    21.010410: Contributo del FES alle spese comuni di sostegno amministrativo

    22.010401: Strumento preadesione — Spese per la gestione amministrativa

    24.0106: Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) – Spese per la gestione amministrativa

    N.B. Vi è un'incidenza anche su altre cinque linee di bilancio che interessano il servizio esterno, di cui non si fa però menzione in quanto gli importi sono troppo esigui per essere quantificati in questa sede.

    3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

    La proposta riguarda le condizioni di occupazione degli agenti contrattuali e degli agenti locali nelle delegazioni dell'Unione europea, e la sua durata è illimitata. Essa si prefigge in particolare gli obiettivi seguenti.

    - Permettere ai funzionari e agli agenti contrattuali in servizio nelle delegazioni di beneficiare del congedo parentale e per motivi di famiglia, senza perdere determinati vantaggi offerti dall'allegato X dello statuto. Dato che lo stipendio economizzato da chi prende un congedo parentale o per motivi di famiglia risulta superiore al costo delle indennità previste dall'allegato X e che ora viene proposto di corrispondere, si stima che questa misura potrebbe tradursi in economie annue pari a 189 000 euro, ripartite fra le varie linee di bilancio di cui al seguente punto 3.3 (si veda il calcolo dettagliato all'allegato I).

    - Applicare integralmente agli agenti contrattuali le disposizioni dell'allegato X dello statuto. Ciò significherebbe che in futuro, qualora l'alloggio di cui all'articolo 5 non potesse ancora essere assegnato, contrariamente a quanto avviene attualmente un agente contrattuale avrà diritto al rimborso delle spese di sistemazione temporanea. Il costo stimato di questa misura, pari a 130 000 euro, è superiore alle economie connesse col congedo parentale e per motivi di famiglia. Il costo viene ripartito tra tutte le linee di bilancio di cui al seguente punto 3.3, escluse quelle che si riferiscono ai soli funzionari (08.010501 e XX01010201) (si veda il calcolo dettagliato all'allegato I).

    - Creare una disposizione statutaria relativa alla rotazione degli agenti contrattuali. Attualmente questi agenti, al termine del contratto, rientrano al proprio luogo di origine e la loro esperienza è perduta per il servizio esterno. Sarebbe auspicabile porre in essere un sistema di rotazione analogo a quello esistente per i funzionari. Dato che l'attuale bilancio prevede annualmente una rotazione del 25% degli agenti a contratto, la misura non è ritenuta avere un'incidenza finanziaria.

    - Fornire una base statutaria al fondo previdenziale e ai regimi di assicurazione malattia gestiti per conto degli agenti locali. Con l'accordo degli agenti locali e dei loro rappresentanti, e in base alle norme quadro che fissano il regime applicabile agli agenti locali della Commissione in servizio in paesi terzi, la Commissione stessa e gli agenti locali contribuiscono congiuntamente a un fondo previdenziale e a una cassa malattia supplementari per gli agenti locali. Entrambi prevedono una somma forfettaria in caso di cessazione del contratto e per il rimborso delle spese mediche (a determinate condizioni) dell'agente e dei suoi aventi diritto durante il periodo di occupazione. Il costo per la Commissione di queste misure, incluso nei bilanci amministrativi annui delle delegazioni, ammonta rispettivamente al 5% e al 3,22% dello stipendio base. Il costo annuo figura più oltre al punto 4.1.1 (si veda il calcolo dettagliato nell'allegato I) . Va tuttavia messo in evidenza che non si tratta di un costo supplementare, in quanto da molti anni esso è incluso nella dotazione annuale.

    Attualmente al fondo previdenziale sono affiliati circa 2870 agenti, e all'assicurazione malattia circa 2840 (oltre ai loro aventi diritto). Alla fine del 2009 il saldo registrato dal fondo di previdenza ammontava a 38,5 milioni di euro e quello della cassa malattia a 11 milioni di euro.

    Si considera che l'esistenza di questi regimi vada formalizzata nel regime applicabile agli altri agenti.

    3.3. Caratteristiche di bilancio

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    XX 01 01 02 01 | SND | NO | NO | NO | n. 5 |

    XX 01 02 02 01 | SND | NO | NO | NO | n. 5 |

    XX 01 02 02 03 | SND | NO | NO | NO | n. 5 |

    04.010413 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    08.010501 | SND | NO | NO | NO | n. 1a |

    08.010502 | SND | NO | NO | NO | n. 1a |

    11.010404 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    13.010402 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    19.010401 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    19.010402 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    19.010407 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    21.010401 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    21.010405 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    21.010410 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    22.010401 | SND | NO | NO | NO | n. 4 |

    24.01600 | SND | NO | NO | NO | n. 5 |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

    Spese operative[2] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[3] |

    Assist. tecnica e ammin. - ATA (SND) |

    04.010413 | 8.2.4. | c | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,258 |

    08.010501 | 8.2.4 | c | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,006 |

    08.010502 | 8.2.4. | c | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,240 |

    11.010404 | 8.2.4. | c | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,012 |

    13.010402 | 8.2.4. | c | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,510 |

    19.010401 | 8.2.4. | c | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 4,944 |

    19.010402 | 8.2.4. | c | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 4,560 |

    19.010407 | 8.2.4. | c | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,684 |

    21.010401 | 8.2.4. | c | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 2,352 |

    21.010405 | 8.2.4. | c | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,180 |

    21.010410 | 8.2.4. | c | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 6,198 |

    22.010401 | 8.2.4. | c | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 6,186 |

    24.010600 | 8.2.4. | c | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,036 |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 25,776 |

    Stanziamenti di pagamento | b+c | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 25,776 |

    Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[4] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) XX01010201 XX01020201 XX 01020203 | 8.2.5 8.2.5 8.2.5. | d d d | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,576 0,036 13,146 |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e |

    Costo totale indicativo dell'intervento |

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 38,382 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 38,382 |

    Non si tratta di un costo aggiuntivo, in quanto rientra nella dotazione annuale.

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[5] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    4.2. Risorse umane in ETP (compresi funzionari, agenti temporanei e personale esterno) – si vedano i dettagli al punto 8.2.1.

    Non rileva

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

    Si veda il punto 3.2. La proposta intende fornire una base statutaria ai regimi previdenziale e di assicurazione malattia esistenti, permette al personale delle delegazioni che prende un congedo parentale o per motivi di famiglia di beneficiare di determinate disposizioni dell'allegato X, permette la rotazione degli agenti contrattuali ed estende integralmente l'applicazione dell'allegato X agli agenti contrattuali in servizio nelle delegazioni.

    5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    Non pertinente.

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori

    L'obiettivo è allineare il regime applicabile agli agenti contrattuali nelle delegazioni su quello dei funzionari, definire una base formale per la rotazione degli agenti contrattuali e porre in essere una base giuridica per i regimi previdenziale e di assicurazione malattia degli agenti locali

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    ( Gestione centralizzata

    ( diretta da parte della Commissione

    ( indiretta, con delega a

    ( agenzie esecutive

    ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

    ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ( Gestione concorrente o decentrata

    ( con Stati membri

    ( con paesi terzi

    ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni:

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    6.2. Valutazione

    7. MISURE ANTIFRODE

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Ci si prefigge di applicare nelle delegazioni un regime analogo agli agenti contrattuali e ai funzionari, onde istituire una base formale per la rotazione degli agenti contrattuali e definire un fondamento giuridico per i regimi di assicurazione malattia e previdenziale per gli agenti locali.

    8.2. Spese amministrative

    8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

    La proposta non prospetta risorse umane aggiuntive

    8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)- Non rileva

    ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese per la gestione amministrativa)

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e successivi | TOTALE |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa |

    - intra muros |

    - extra muros |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 25,776 |

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,576 |

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) XX01020201 XX 01020203 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,036 13,146 |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 12,606 |

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento milioni di EUR (al terzo decimale) |

    Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    XX 01 02 11 01 – Missioni |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

    XX 01 02 11 03 – Comitati[7] |

    XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

    2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |

    [1] GU C , , p. .

    [2] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

    [3] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

    [4] Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

    [5] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [6] Si rimanda alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

    [7] Precisare il tipo di comitato e il gruppo di spettanza.

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