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Document 52010PC0056

    Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la domanda EGF/2009/018 LT/Confezione di articoli di abbigliamento presentata dalla Lituania

    /* COM/2010/0056 def. */

    52010PC0056

    Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la domanda EGF/2009/018 LT/Confezione di articoli di abbigliamento presentata dalla Lituania /* COM/2010/0056 def. */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 19.2.2010

    COM(2010)56 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la domanda EGF/2009/018 LT/Confezione di articoli di abbigliamento presentata dalla Lituania

    RELAZIONE

    L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006[1], grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)[2]. Il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2009[3] che temporaneamente amplia il campo di applicazione del FEG e modifica i criteri di ammissibilità. Il regolamento modificato si applica alle domande ricevute a partire dal 1° maggio 2009.

    I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda presentata dalla Lituania in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

    Caso EGF/2009/018 LT/Confezione di articoli di abbigliamento

    1. La domanda, presentata alla Commissione dalle autorità della Lituania il 23 settembre 2009, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede l’esubero di almeno 500 dipendenti di una divisione NACE 2 nell'arco di 9 mesi, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II, ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

    2. La domanda riguarda 1 154 lavoratori licenziati in 45 imprese, tutte attive nella divisione 14 NACE Rev. 2 (Confezione di articoli di abbigliamento), 491 dei quali sono ammessi all’aiuto del FEG.

    3. La comunicazione adottata dalla Commissione[4] illustra i singoli elementi delle valutazioni.

    In base alle conclusioni di detta comunicazione, si propone di accogliere la domanda EGF/2009/018 LT/Confezione di articoli di abbigliamento presentata dalla Lituania relativamente ai licenziamenti nel settore dell'abbigliamento, dal momento che è stato provato con un collegamento diretto e dimostrabile che tali licenziamenti sono la conseguenza della crisi economica e finanziaria mondiale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 523 481 euro (si veda la pagina seguente).

    Finanziamento

    Il bilancio annuale totale disponibile per il FEG ammonta a 500 milioni di euro.

    Essendo già stato mobilitato un importo di 8 238 485 euro per precedenti domande nel 2010, restano disponibili 491 761 515 euro. L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni fornite dalla Lituania.

    In base alla domanda di intervento del Fondo presentata dalla Lituania, dove il settore dell'abbigliamento ha subito ripercussioni negative, il contributo del FEG a favore del pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare ammonta a 523 481 euro, pari al 65% del costo totale.

    Considerando l'importo massimo di un contributo del Fondo stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché il margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a titolo della rubrica 1a del quadro finanziario.

    Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell’importo massimo annuale destinato al FEG per le assegnazioni durante l’ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l’accordo dei due rami dell’autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull’importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell’autorità di bilancio che pervenga a un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare delle sue intenzioni sia l’altro ramo che la Commissione.

    In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell’autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

    La Commissione presenterà una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2010 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la domanda EGF/2009/018 LT/Confezione di articoli di abbigliamento presentata dalla Lituania

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[5], in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[6], in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea[7],

    considerando quanto segue:

    (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (“FEG”) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2) L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e, a partire dal 1° maggio 2009, è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

    (3) L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

    (4) Il 23 settembre 2009 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore dell'abbigliamento. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 523 481 euro.

    (5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 523 481 euro in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    [2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [3] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

    [4] SEC(2010) 61 del 29.1.2010.

    [5] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    [6] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [7] GU C […] del […], pag. […].

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