Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0055

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale UE Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone

    /* COM/2010/0055 def. - NLE 2010/0037 */

    52010PC0055

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale UE Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone /* COM/2010/0055 def. - NLE 2010/0037 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 19.2.2010

    COM(2010)55 definitivo

    2010/0037 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1. Le relazioni UE-Giappone nel settore doganale sono basate sull'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (in appresso "l'accordo")[1] entrato in vigore il 1° febbraio 2008.

    2. Secondo l'accordo, la cooperazione doganale riguarda tutte le materie concernenti l'applicazione della normativa doganale. L'accordo sollecita inoltre l'Unione ed il Giappone a fare sforzi di cooperazione al fine di sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi nel settore doganale conformemente alle norme internazionali[2].

    3. Il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO) e delle relative misure di sicurezza è volto sia ad incrementare la sicurezza da un capo all'altro della catena dell'approvvigionamento che a facilitare gli scambi. Consolida a livello internazionale l'impostazione concordata nel quadro normativo SAFE dell'OMD. Inoltre risponde alle preoccupazioni del settore imprenditoriale in Europa ed in tutto il mondo, volte ad evitare la proliferazione delle norme e a uniformare le procedure per la sicurezza doganale.

    4. Alla prima riunione del comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) istituito dall'accordo, l'11 febbraio 2008, UE e Giappone hanno confermato che tale riconoscimento reciproco tra l'UE ed il Giappone costituisce una priorità.

    5. La seconda riunione del CMCD, il 17 settembre 2009, ha confermato che la normativa dell'UE e quella del Giappone in materia di AEO sono equivalenti e sono applicate in modo compatibile. Si è inoltre addivenuti ad un'intesa relativa ai vantaggi iniziali che si possono concedere tramite il riconoscimento reciproco. Pertanto il CMCD ha invitato la Commissione europea e l'Ufficio giapponese delle dogane e delle tariffe ad elaborare, entro i primi mesi del 2010, una proposta di decisione del CMCD che realizzi tale riconoscimento reciproco e conceda vantaggi equivalenti agli operatori dell'una e dell'altra provenienza.

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    6. Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del Comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone e del gruppo Unione doganale (Legislazione e politica) del Consiglio dell'Unione europea.

    7. Non è necessaria una valutazione d'impatto in quanto la decisione applica l'accordo e non ne modifica il contenuto.

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    8. Si chiede al Consiglio di adottare una posizione dell'Unione su un progetto di decisione del CMCD basato sull'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    9. La base giuridica per il progetto di decisione del CMCD è costituita dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

    10. La proposta rientra nella politica commerciale comune, che è competenza esclusiva dell'Unione. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

    INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    PROTEZIONE DEI DATI

    11. Il regime giapponese di protezione dei dati è adeguato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 45/2001/CE. Tale regime è descritto nel codice doganale giapponese (articolo 108-2), nella legge per l'assistenza internazionale alle indagini e altre disposizioni connesse (articoli 1 e 3), nella legge nazionale sul servizio pubblico (articolo 100), nella legge sulla protezione dei dati personali detenuti da organismi amministrativi (articolo 8) e nella legge relativa all'accesso alle informazioni detenute da organismi amministrativi (articolo 5).

    12. Le disposizioni di cui alla sezione IV, punti 5) e 6), del progetto di decisione del CMCD sono volte a ottenere impegni ai fini della protezione dei dati personali da parte dell'amministrazione doganale di destinazione e ai fini dell'introduzione di limitazioni riguardanti le finalità.

    13. Pertanto il trattamento dei dati personali nell'ambito dello scambio di informazioni con il Giappone in materia di AEO, in base alla sezione IV del progetto di decisione del CMCD, è conforme ai principi fondamentali di cui all'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, ai sensi della quale i dati devono essere trattati lealmente e lecitamente; le finalità del trattamento devono essere esplicite e legittime e devono avere per oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I dati devono essere esatti e non vanno conservati per un tempo superiore a quello necessario; devono inoltre essere trattati conformemente ai diritti della persona interessata, salvaguardati in luogo sicuro e non trasferiti a terzi senza le precauzioni adeguate.

    2010/0037 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del […]

    relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone

    IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    14. L'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il Giappone (in appresso "l'accordo")[3] sollecita lo sviluppo della cooperazione doganale al fine di facilitare gli scambi.

    15. Il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO) aumenta la sicurezza da un capo all'altro della catena di approvvigionamento e contribuisce ad incrementare i flussi del commercio internazionale.

    16. È pertanto opportuno che sia stabilito tale riconoscimento reciproco, ai fini dell'attuazione dell'accordo e allo scopo di facilitare il lavoro degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.

    17. Tale riconoscimento reciproco deve essere stabilito da una decisione del comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) istituito dall'accordo.

    18. L'Unione deve quindi prendere posizione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale come indicato nel progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione riguardante il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone, che l'Unione deve adottare in seno al comitato misto di cooperazione doganale istituito dall'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea ed il governo del Giappone, figura nell'accluso progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale.

    Articolo 2

    La decisione del Comitato misto di cooperazione doganale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il presidente

    ALLEGATO

    Proposta di

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE

    N.… /2009

    IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROGRAMMI DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO NELL'UNIONE EUROPEA ED IN GIAPPONE

    IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE (in appresso "il CMCD"),

    visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea ed il governo del Giappone, sottoscritto il 30 gennaio 2008 (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 21;

    considerando che una valutazione comune ha confermato che i programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea (in appresso "l'Unione") ed in Giappone sono iniziative riguardanti la sicurezza e la conformità ed ha indicato che le norme volte ad ottenere la qualifica sono compatibili e conducono a risultati equivalenti;

    tenendo conto che tali programmi applicano norme di sicurezza internazionalmente riconosciute promosse dal quadro normativo SAFE adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in appresso "il quadro normativo SAFE");

    riconoscendo il carattere specifico della normativa e della gestione di ciascun programma;

    ritenendo che, conformemente all'accordo, l'Unione ed il Giappone debbano sviluppare la cooperazione doganale al fine di facilitare gli scambi e che, mediante il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO, si possa notevolmente aumentare la sicurezza in materia doganale e agevolare il funzionamento della catena di approvvigionamento commerciale internazionale; nonché

    considerando che il riconoscimento reciproco consente all'Unione ed al Giappone di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori che hanno investito nella sicurezza della catena di approvvigionamento e sono stati qualificati sulla base dei programmi AEO,

    DECIDE:

    I

    Riconoscimento reciproco e competenze di applicazione

    1) I programmi AEO dell'Unione e del Giappone sono riconosciuti reciprocamente compatibili ed equivalenti e le corrispondenti qualifiche di AEO ottenute sono reciprocamente accettate.

    2) Le autorità doganali di cui all'articolo 1, lettera c), dell'accordo (in appresso "le autorità doganali") sono competenti per l'applicazione della presente decisione.

    3) I programmi AEO di cui trattasi sono:

    a) il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (comprendente il certificato AEO "sicurezza" e il certificato AEO "sicurezza e semplificazioni doganali")

    (Regolamento (CE) n. 2913/92 e regolamento (CE) n. 2454/93, modificati dai regolamenti (CE) n. 648/2005 e dal titolo II bis del regolamento (CE) n. 1875/2006) e

    b) il programma giapponese di operatore economico autorizzato (codice doganale giapponese).

    II

    Compatibilità

    1) Le autorità doganali mantengono la coerenza tra i programmi e si assicurano che le norme applicate in ciascun programma rimangano compatibili per quanto riguarda i seguenti aspetti:

    a) procedura di presentazione della domanda intesa ad ottenere la qualifica di AEO,

    b) valutazione delle domande e

    c) concessione della qualifica di AEO e controllo della medesima.

    2) Le autorità doganali si accertano che i programmi operino nell'ambito del quadro normativo SAFE.

    III

    Vantaggi

    1) Ciascuna autorità doganale concede vantaggi analoghi agli operatori economici in possesso della qualifica di AEO conformemente al programma dell'altra autorità doganale,

    che consistono, in particolare:

    a) nel tener debitamente conto della qualifica di AEO di un operatore autorizzato dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza e

    b) nell'impegnarsi a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui cargo prioritari inviati da AEO potrebbero essere agevolati e spediti ove possibile da parte delle autorità doganali.

    2) Ciascuna autorità doganale può anche concedere ulteriori vantaggi intesi ad agevolare gli scambi a seguito del processo di revisione di cui alla parte V, paragrafo 2, della presente decisione.

    3) Ciascuna autorità doganale si riserva la facoltà di sospendere i vantaggi concessi agli aderenti al programma dell'altra autorità doganale conformemente alla presente decisione. Tale sospensione dei vantaggi da parte di un'autorità doganale è immediatamente comunicata, con la relativa motivazione, all'altra autorità doganale per consultazione.

    4) Ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità relative ad operatori economici in possesso di qualifica di AEO in base al programma dell'altra autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi dall'altra autorità doganale.

    IV

    Scambio di informazioni e comunicazione

    1) Le autorità doganali attivano la comunicazione al fine di attuare efficacemente la presente decisione. Si scambiano informazioni e promuovono la comunicazione in merito ai loro programmi, in particolare:

    a) trasmettendo tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei loro programmi,

    b) impegnandosi in scambi di informazioni di reciproca utilità per quanto riguarda la sicurezza della catena di approvvigionamento e

    c) garantendo un'efficace comunicazione interistituzionale tra la Direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l'Ufficio per l'Intelligence internazionale dell'amministrazione doganale del Giappone, volta a migliorare le prassi di gestione dei rischi riguardanti la sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli aderenti ai programmi.

    2) Gli scambi di informazioni sono eseguiti, conformemente all'accordo, in formato elettronico.

    3) Le informazioni ed i relativi dati, riguardanti in particolare gli aderenti ai programmi, vengono trasmessi sistematicamente in formato elettronico.

    4) Le informazioni da comunicare relative agli operatori economici autorizzati dai programmi AEO comprendono:

    a) il nome dell'operatore economico autorizzato in possesso della qualifica di AEO,

    b) l'indirizzo dell'operatore economico interessato,

    c) la qualifica dell'operatore economico interessato,

    d) la data di convalida o di autorizzazione,

    e) le sospensioni e le revoche,

    f) il numero di autorizzazione unico (ad esempio numero EORI o AEO), nonché

    g) altre informazioni che possono essere concordate dalle autorità doganali.

    5) Le autorità doganali garantiscono la protezione dei dati conformemente all'accordo, in particolare all'articolo 16.

    6) I dati comunicati vengono utilizzati unicamente ai fini dell'attuazione della presente decisione.

    V

    Consultazione e revisione

    1) Qualsiasi dubbio relativo all'attuazione della presente decisione deve essere risolto mediante consultazioni tra autorità doganali nell'ambito del CMCD.

    2) Il CMCD riesamina regolarmente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di revisione può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:

    a) verifiche congiunte volte ad individuare i punti forti e le carenze nell'attuazione del riconoscimento reciproco;

    b) scambi di opinioni sulle informazioni da trasmettere e sui vantaggi, ivi compresi quelli futuri, da concedere agli operatori conformemente alla parte III, paragrafo 2, della presente decisione;

    c) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività) o a seguito di questo, o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;

    d) riesame delle condizioni per la sospensione dei vantaggi di cui alla parte III, paragrafo 3, della presente decisione; nonché

    e) revisione completa della presente decisione.

    3) La presente decisione può essere modificata da una decisione del CMCD.

    VI

    Considerazioni generali

    1) La presente decisione applica le vigenti norme dell'accordo e non costituisce un nuovo accordo internazionale.

    2) Tutte le attività di ciascuna autorità doganale ai sensi della presente decisione sono eseguite conformemente alle rispettive normative e regolamentazioni dell'Unione e del Giappone ed ai vigenti accordi internazionali dei quali sono Parti.

    3) Il contenuto della presente decisione non pregiudica l'assistenza che le autorità doganali si prestano reciprocamente.

    VII

    Decorrenza, sospensione e termine

    1) La cooperazione a norma della presente decisione decorre da

    2) Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione ai sensi della presente decisione, deve tuttavia comunicarlo per iscritto con almeno trenta (30) giorni di anticipo.

    3)Si può porre termine alla cooperazione ai sensi della presente decisione con una decisione del CMCD.

    Per il comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone.

    _________________ ________________

    (I due presidenti)

    [1] GU L 62 del 6.3.2008, pag. 24.

    [2] Articolo 4 dell'accordo.

    [3] GU L 62 del 6.3.2008, pag. 24.

    Top