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Document 52010PC0053

Proposta di regolamento (UE) N. …/… del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

/* COM/2010/0053 def. - NLE 2010/0035 */

52010PC0053

Proposta di regolamento (UE) N. …/… del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi /* COM/2010/0053 def. - NLE 2010/0035 */


IT

Bruxelles, 15.2.2010

COM(2010)53 definitivo

2010/0035 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

RELAZIONE

Le basi del sistema di sorveglianza di bilancio dell'UE sono fissate nei trattati e precisate in dettaglio nel diritto dell'UE, in particolare attraverso le prescrizioni in materia di qualità delle statistiche di bilancio ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La qualità dei dati contenuti nel quadro delle statistiche di bilancio dipende principalmente dall'attuazione corretta da parte degli Stati membri degli atti giuridici pertinenti nel contesto della PDE, quali il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio [1] (SEC 95) e il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio [2] che stabiliscono il sistema statistico di riferimento in materia di norme, definizioni e disposizioni contabili. La supervisione della qualità dei dati di bilancio notificati è stata affidata alla Commissione. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009 dispone che la Commissione (Eurostat) valuti periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti del settore delle amministrazioni pubbliche su cui tali dati si basano, compilati secondo il SEC 95. Per qualità dei dati effettivi si intende che essi sono conformi alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. Inoltre, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2009, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche necessarie per la valutazione della qualità dei dati, nel rispetto delle disposizioni relative al segreto statistico.

In seguito al "caso greco" del 2004 e a una successiva richiesta da parte del Consiglio di rafforzare il controllo della qualità dei dati di bilancio notificati, la Commissione ha proposto nel 2005 di modificare la legislazione in vigore, vale a dire il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, che disciplina la qualità dei dati PDE. Le modifiche contenute nella proposta della Commissione del 2005 [3] erano finalizzate a migliorare la trasparenza delle statistiche relative alla PDE e a rafforzare, a tal fine, le competenze di Eurostat in materia di qualità dei dati. In particolare, la Commissione aveva proposto di instaurare "ispezioni approfondite". Collegata all'obbligo generale per gli Stati membri di consentire alla Commissione (Eurostat) l'accesso ai dati richiesti al fine di valutarne la qualità, la proposta mirava a rafforzare le competenze in materia di qualità dei dati. Gli strumenti addizionali forniti alla Commissione (Eurostat) dal regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio [4] sono stati però più limitati di quelli inizialmenti richiesti. In particolare, gli Stati membri non hanno l'obbligo generale di consentire alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni richieste allo scopo di valutare la qualità dei dati; l'ambito delle visite metodologiche (dall'adozione di questa normativa ne è stata effettuata solo una) sono inoltre limitate al settore puramente statistico.

Eventi recenti e, in particolare, le statistiche del disavanzo e del debito pubblici notificate dalla Grecia nell'ottobre 2009 [5] hanno rivelato e accentuato tali limitazioni, dimostrando che l'attuale sistema delle statistiche di bilancio non attenua nella misura necessaria il rischio, ad esempio, di una notifica alla Commissione di dati inesatti o non corretti.

Senza un intervento che ponga rimedio a queste carenze, casi come questi di non conformità di alcuni Stati membri alle norme in vigore continueranno pertanto a compromettere l'affidabilità del sistema di governance per i suoi partecipanti a livello europeo e nazionale. Per questa ragione, appare ora opportuno e politicamente coerente proporre alcune modifiche del quadro di governance relativo alle statistiche di bilancio. La modifica del regolamento ha lo scopo di permettere alla Commissione e agli Stati membri di cooperare più efficacemente per il miglioramento della qualità e dell'affidabilità delle statistiche della finanza pubblica, secondo un approccio basato su due pilastri: visite statistiche regolari più frequenti e accurate nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e, se una valutazione basata sul rischio identifica problemi specifici e significativi, la possibilità per Eurostat di effettuare visite metodologiche addizionali.

Per colmare le lacune esistenti, la Commissione ritiene pertanto necessario completare le disposizioni in vigore per rafforzare i meccanismi di controllo dei dati. Tuttavia, le visite metodologiche saranno intraprese solo nei casi in cui saranno individuati rischi concreti o problemi potenziali a livello di qualità dei dati, come peraltro già previsto nel vigente quadro normativo.

Affinché Eurostat, in quanto autorità statistica, possa verificare effettivamente le cifre fornite, è necessario completare il quadro attuale sotto vari aspetti. In particolare, va riconosciuto il diritto di Eurostat di esaminare direttamente i conti pubblici nel caso in cui sussistano forti dubbi sull'affidabilità dei dati statistici comunicati da un'autorità statistica nazionale – oltre all'obbligo corrispondente delle autorità nazionali di mantenere e di mettere a disposizione tutte le fonti d'informazione pertinenti. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare l'assistenza di esperti in materia di contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche.

2010/0035 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio attendibili. È di estrema importanza che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [6], siano di elevata qualità.

(2) Negli ultimi anni il quadro di governance dell'Unione europea relativo alle statistiche di bilancio è stato ulteriormente sviluppato e il contesto istituzionale è stato aggiornato, in particolare al fine di migliorare il controllo dei conti delle amministrazioni pubbliche da parte della Commissione (Eurostat).

(3) Il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio è nel complesso efficace e ha prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici. In particolare, gli Stati membri hanno in maggioranza dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità.

(4) Tuttavia, eventi recenti hanno dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di una deliberata notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti.

(5) È quindi necessario che la Commissione (Eurostat) abbia il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati.

(6) Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico.

(7) Devono essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici devono essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico.

(8) Gli Stati membri devono garantire che i funzionari preposti alla comunicazione dei dati effettivi alla Commissione (Eurostat) e dell'elaborazione dei relativi conti pubblici si conformino agli obblighi relativi ai principi statistici.

(9) Il regolamento (CE) n. 479/2009 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:

(1) È inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Per "accesso" si intende la possibilità di consultare la documentazione pertinente ottenendone una copia, se disponibile anche elettronica, o in loco e di disporre di ogni informazione pertinente. I documenti e le informazioni richiesti sono trasmessi senza indugio e, se disponibili, sono prontamente estraibili da registrazioni o da fonti disponibili."

(2) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, comprese informazioni statistiche quali dati provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti ("CMFB")".

(3) All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati."

(4) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

La Commissione stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti di esperti e le modalità delle loro prestazioni."

(5) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo alla Commissione (Eurostat)."

(6) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee affinché i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei relativi conti pubblici agiscano in piena responsabilità e nel rispetto dei principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee*. Le misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione entro il 31 dicembre 2011 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche."

_______________________

GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. QUADRO ABM/ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

statistiche (produzione di informazioni statistiche; strategia e coordinamento; supporto amministrativo)

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

29.0203 Programma statistico comunitario 2008-2012

29.010401 Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Indeterminata

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica prospettive finanziarie |

29.020101 | SNO | SD [7] | NO | SÌ | NO | N. 1 |

29.010401 | SNO | SND [8] | NO | SÌ | NO | N. 1 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e segg. | Totale |

Spese operative | | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | | | | | | | |

Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | | | | | | | |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento | | | | |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno | | a+c | | | | | | | |

Stanziamenti di pagamento | | b+c | | | | | | | |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | | |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 |

Spese amministrative distinte dalle risorse umane e dalle spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)* | 8.2.6 | e | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.39 |

* Costi di missione

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e segg. |

Totale risorse umane | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Gli sviluppi recenti e, in particolare, le statistiche sul disavanzo e debito pubblici notificate dalla Grecia [9] hanno dimostrato che l'attuale sistema delle statistiche di bilancio non attenua nella misura necessaria il rischio, ad esempio, di una notifica alla Commissione di dati inesatti o non corretti.

Se non si interviene per compensare tale carenza, casi di non conformità di alcuni Stati membri alle norme in vigore continueranno, pertanto, a compromettere l'affidabilità del sistema di governance per i suoi partecipanti a livello europeo e nazionale. Per questa ragione, appare ora opportuno e politicamente coerente proporre alcune modifiche del quadro di governance relativo alle statistiche di bilancio.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La Commissione ha una responsabilità diretta rilevante nell'analisi e nella valutazione delle cifre relative al disavanzo e al debito ai fini della corretta applicazione del patto di stabilità e crescita e ha il compito di fornire le statistiche relative alla procedura per i disavanzi eccessivi, sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e dai paesi candidati. La Commissione ha un ruolo importante da svolgere essendo gli Stati membri una delle parti interessate.

Tale accresciuto impegno da parte dell'Unione consentirà inoltre di armonizzare ulteriormente gli approcci nazionali e di sfruttare le sinergie disponibili, grazie alla partecipazione di esperti di altri Stati membri alle visite metodologiche.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La Commissione deve fornire un parere indipendente sulla qualità dei dati conformemente al protocollo allegato al trattato di Maastricht e al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio. L'obiettivo principale consiste nel creare strumenti destinati al controllo dei sistemi nazionali per l'elaborazione di statistiche di bilancio e nel ridurre per quanto possibile i casi di errori nella notifica delle cifre relative al disavanzo e al debito (come testimoniano i casi della Grecia del 2004 e del 2009).

Si dovrebbero così ottenere dati di migliore qualità, basati su un metodo più affidabile e coerente. Un'adeguata individuazione delle carenze strutturali del sistema (rischio sistemico) e di dati non affidabili indicherà i progressi compiuti. I due indicatori principali saranno il numero di riserve e di modifiche dei dati nel comunicato stampa PDE di Eurostat e il numero delle visite metodologiche.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Gestione centralizzata

| | |

| | | | | | | |

[10] (29 01 01) | A*/AD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| B*, C*/AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Personale finanziato [11] con l'articolo 29 01 02 01 (Esperti nazionali distaccati) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Personale finanziato [12] con l'articolo 29 01 02 02 (Agenti contrattuali) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

TOTALE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Le risorse umane richieste saranno incaricate del nuovo compito che il regolamento del Consiglio affida alla Commissione e che consisterà nell'effettuare visite metodologiche approfondite negli Stati membri e nell'aumentare la frequenza delle visite periodiche. Tali visite avranno luogo in casi manifesti o sospetti di errori di notifica e in occasione di eventi importanti per uno Stato membro nel contesto della PDE o del PSC (ad esempio, prima dell'adesione alla zona euro).

I controlli dovrebbero riguardare principalmente i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, nonché il loro utilizzo statistico. Più precisamente, saranno oggetto di notifica i seguenti punti o processi:

- la fedeltà della transizione dalle fonti di dati ai conti nazionali e alle tabelle PDE;

- la valutazione delle informazioni dettagliate sottostanti, ivi comprese le operazioni;

- l'individuazione delle fonti di dati oggetto di verifica a livello nazionale (da parte di un organismo di audit indipendente riconosciuto) e di quelle che non lo sono. Si tratta di un aspetto fondamentale poiché il controllo potrebbe concentrarsi sui settori che non sono già oggetto di verifica a livello nazionale. Per i settori non verificati, occorrerà individuare altre forme di garanzia della qualità;

- la promozione dell'adozione di norme di contabilità pubblica - assistenza agli Stati membri, su loro richiesta, per facilitare il passaggio a un sistema di dati verificati e di contabilità per competenza per i loro conti pubblici, di preferenza conformemente alle norme internazionali.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Posti da richiedere nelle prossime procedure di stanziamento

Posti da riassegnare all'interno della DG dopo una selezione da ultimare entro luglio 2010

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

n.p.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e successivi |

Funzionari e agenti temporanei (29 01 01) | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 |

Personale finanziato con l'articolo 29 01 02 01 (Esperti nazionali distaccati e agenti contrattuali) | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Con un costo medio di un funzionario permanente stimato a 122.000 euro/anno, i costi finanziari delle risorse umane e costi associati (non inclusi nell'importo di riferimento) ammontano in totale a 732.000 euro/anno.

Calcolo – Personale finanziato con l'articolo 29 010201.

Con un costo medio per il bilancio dell'Unione europea di un esperto nazionale distaccato stimato in 73.000 euro/anno, i costi finanziari delle risorse umane e costi associati (non inclusi nell'importo di riferimento) del personale finanziato con l'articolo 29 01 02 ammontano in totale a 657.000 euro/anno.

Con un costo medio di un agente contrattuale stimato a 64.000 euro/anno, i costi finanziari delle risorse umane e costi associati (non inclusi nell'importo di riferimento) del personale finanziato con l'articolo 29 01 02 ammontano in totale a 320.000 euro/anno.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale) |

| Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5e successivi | TOTALE |

29 01 02 11 01 – Missioni | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.55 |

29 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.84 |

29 01 02 11 03 – Comitati | | | | | | | |

29 01 02 11 04 – Studi e consulenze | | | | | | | |

29 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | | | | | | | |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | | | |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.39 |

Il fabbisogno di risorse amministrative è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[1] Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (GU n. L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

[3] COM(2005)71.

[4] Regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

[5] Relazione della Commissione dell'8 gennaio 2010 sulle statistiche del deficit e del debito pubblici della Grecia (COM(2010)1 definitivo).

[6] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

[7] Stanziamenti dissociati (SD)

[8] Stanziamenti non dissociati (SND)

[9] Relazione della Commissione dell'8 gennaio 2010 sulle statistiche del deficit e del debito pubblici della Grecia (COM(2010)1 definitivo).

[10] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[11] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[12] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

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