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Document 52009PC0705
Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway
Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia
Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia
/* COM/2009/0705 def. - NLE 2009/0192 */
Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia /* COM/2009/0705 def. - NLE 2009/0192 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 17.12.2009 COM(2009)705 definitivo 2009/0192 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA L’accordo è volto a migliorare la procedura di consegna ai fini dell’azione penale o dell’esecuzione della condanna tra gli Stati membri, da una parte, e la Norvegia e l’Islanda dall’altra, tenendo in considerazione, come norme minime, i termini della convenzione del 27 settembre 1996 in materia di estradizione fra gli Stati membri dell’Unione europea. In conformità con le disposizioni dell'accordo, le Parti contraenti si impegnano a far sì che il sistema di estradizione si basi su un meccanismo di consegna a seguito di un mandato d’arresto. Il mandato d'arresto può essere emesso per fatti puniti dalla legge dello Stato emittente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a 12 mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi. Dopo l’avvio dei negoziati con l’Islanda e la Norvegia per estendere a tali paesi le disposizioni della convenzione UE del 1996 in materia di estradizione non legate a Schengen, il mandato negoziale è stato aggiornato nel 2002, dopo che era stato concordato che l’estradizione in seno all’UE sarebbe stata sostituita da una procedura di consegna a seguito del mandato d’arresto europeo. Nonostante la decisione di non legare il mandato d’arresto europeo a Schengen, il Consiglio ha convenuto in merito all’utilità di applicare il modello della procedura di consegna ai paesi legati a Schengen, dato il loro partenariato privilegiato con gli Stati membri dell’UE. La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia è stata autorizzata dal Consiglio con decisione del 27 giugno 2006 in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea. L'accordo non è stato ancora concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'accordo è stato firmato più di 3 anni fa ed è quindi opportuno concluderlo al più presto. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione riguardante la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia. 2009/0192 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: 1. Con decisione del Consiglio del 10 luglio 2001 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, a negoziare con la Norvegia e l’Islanda accordi di cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea. Tale decisione è stata modificata con decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002. La presidenza, assistita dalla Commissione, ha negoziato un accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia. 2. In conformità della decisione 2006/697/CE del Consiglio del 27 giugno 2006[1], l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia è stato firmato il 28 giugno 2006, fatta salva la sua conclusione a una data successiva. 3. L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. È opportuno concludere l'accordo. 5. [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente decisione.] 6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 38, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Pm: NOTIFICHE E DICHIARAZIONI DA FARSI AL MOMENTO DELLA NOTIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 38, PARAGRAFI 2 E 3. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio [Il presidente] [1] GU L 292 del 21.10.2006, pag. 1.