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Document 52009PC0493

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

    /* COM/2009/0493 def. */

    52009PC0493

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia /* COM/2009/0493 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 22.9.2009

    COM(2009) 493 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

    RELAZIONE

    1) Contesto della proposta |

    Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21 dicembre 2005, ("il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originarie, tra gli altri paesi, della Russia. |

    Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione di una sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee sulla validità di un regolamento del Consiglio adottato in applicazione del regolamento di base, ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 661/2008[1] del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

    2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

    Consultazione delle parti interessate |

    Non è stato necessario consultare le parti interessate. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-348/05 e dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. |

    3) Elementi giuridici della proposta |

    Sintesi delle misure proposte Il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 900. In seguito alla domanda di riesame del denunciante, la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio che è risultato nella modifica del regolamento (CE) n. 945/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso ("NA"). Infine, in seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 661/2008 il Consiglio ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia per un ulteriore periodo di cinque anni. Il 14 settembre 2005 l'esportatore JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat ha presentato al Tribunale di primo grado la richiesta di annullamento del regolamento (CE) n. 945/2005 che estendeva il campo d'applicazione delle misure. Il richiedente sosteneva che il Consiglio non poteva estendere le misure ad un prodotto diverso dal prodotto in oggetto. Il 10 settembre 2008, nella causa T-348/05 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005. Viste le considerazioni di cui sopra, i dazi antidumping che sono stati pagati da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat per le importazioni di nitrato di ammonio nella Comunità europea a norma dei regolamenti (CE) n. 945/2005 e (CE) n. 661/2008 del Consiglio, in entrambi i casi ad eccezione dei dazi imposti sulle importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 che formavano l'oggetto originale della definizione del prodotto, devono essere abrogati. Si propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di regolamento allegata e di pubblicarla al più presto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |

    Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4. |

    Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati qui di seguito. |

    Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale. |

    Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

    Scelta dello strumento |

    Strumenti proposti: Regolamento del Consiglio. |

    Altri strumenti non sarebbero adatti perché si tratta della modifica di un regolamento del Consiglio. |

    4) Incidenza sul bilancio |

    Nessuna. |

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[2] (il regolamento di base) ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

    (1) Il regolamento (CE) n. 658/2002[3] del Consiglio istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 900. In seguito alla domanda di un'industria comunitaria la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio e con il regolamento (CE) n. 945/2005[4] è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso ("AN"), di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originarie della Russia.

    (2) In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 661/2008[5] il Consiglio ha confermato i dazi antidumping imposti sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia.

    B. PROCEDIMENTO DINNANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    (3) Il 14 settembre 2005 JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, una società di diritto russo, ha depositato alla cancelleria della Corte la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 945/2005.

    (4) Il 10 settembre 2008, nella causa T-348/05, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 del 21 giugno 2005.

    C. MODIFICA DELLE MISURE

    (5) Viste le considerazioni di cui sopra, i dazi antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia, diverse da quelle di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotte ed esportate da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, devono essere abrogati con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 661/2008.

    (6) Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La lettera b) dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio è rinumerata lettera c).

    2. È inserito il seguente testo nell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio dopo la lettera a):

    " b) Per le merci prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (codice addizionale TARIC A959):

    Descrizione del prodotto | Codice CN | Codice TARIC | Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata) |

    - Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa | 3102 30 90 | - | 47,07 |

    - Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28% in peso | 3102 40 90 | - | 47,07 |

    Per le merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1 prodotte dalla società SC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat e non menzionate nella tabella di cui sopra, non sono applicabili dazi antidumping".

    Articolo 2

    I dazi antidumping definitivi che sono stati pagati dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat per le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea a norma del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, ad eccezione dei dazi imposti sulle importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, devono essere rimborsati o abbuonati. La domanda di rimborso o di sgravio va presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    L'articolo 1 si applica a decorrere dal 13 luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente […]

    [1] GU L 185 dell'8.7.2008, pag. 1.

    [2] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    [3] GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

    [4] GU L 160 del 23.6.2005, p. 1.

    [5] GU L 185 dell'8.7.2008, pag. 1.

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