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Document 52009PC0482

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del… in materia di attrezzature a pressione trasportabili

    /* COM/2009/0482 def. - COD 2009/0131 */

    52009PC0482

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del… in materia di attrezzature a pressione trasportabili /* COM/2009/0482 def. - COD 2009/0131 */


    it

    Bruxelles, 18.9.2009

    COM(2009) 482 definitivo

    2009/0131 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del…

    in materia di attrezzature a pressione trasportabili

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    Il trasporto delle attrezzature a pressione, per esempio le cisterne, i recipienti, i fusti e le bombole, rappresenta un settore importante del trasporto delle merci pericolose.

    Il 29 aprile 1999 il Consiglio ha adottato una direttiva in materia di attrezzature a pressione trasportabili (1999/36/CE, GU L 138 del 1° giugno 1999) che garantisce un elevato livello di sicurezza dei trasporti per tali attrezzature e al tempo stesso permette la loro libera circolazione e utilizzazione sul mercato europeo dei trasporti mediante norme comuni per la progettazione, la fabbricazione e i successivi controlli.

    Per quanto riguarda i requisiti tecnici, la direttiva 1999/36/CE in vigore fa riferimento alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, abrogate dalla direttiva 2008/68/CE con effetto dal 1° luglio 2009. La direttiva 2008/68/CE integra nel diritto comunitario i requisiti contenuti negli accordi internazionali che disciplinano il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada), per ferrovia (RID: Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia) e per vie navigabili interne (ADN: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne).

    In conseguenza di questi recenti sviluppi normativi, che a loro volta riflettono gli sviluppi tecnici intervenuti negli ultimi dieci anni, le norme dell'Unione europea sono diventate complesse e assai difficili da comprendere. Inoltre l'interazione tra le norme europee e le norme internazionali darà luogo a contraddizioni su alcuni aspetti tecnici, rendendone l'applicazione ancora più complicata. È pertanto necessario semplificare il più possibile le norme, ottimizzandole ed eliminando le contraddizioni. Come corollario, si otterrà una notevole riduzione del corpus legislativo, a vantaggio sia degli utenti sia delle autorità nazionali chiamate a garantirne la piena applicazione.

    Il secondo obiettivo fondamentale della proposta riguarda l'uso delle attrezzature stesse per le operazioni di trasporto nel mercato interno. La direttiva 1999/36/CE in vigore garantisce già la libera circolazione e utilizzazione delle attrezzature, ma occorre tenere conto dei recenti sviluppi nella legislazione comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti nel mercato interno europeo, cioè del "Nuovo quadro normativo" costituito dal regolamento n. 765/2008/CE e dalla decisione n. 768/2008/CE. Il "Nuovo quadro normativo" istituisce un quadro generale che dovrebbe essere applicato, ogniqualvolta possibile, in tutti i settori industriali. Tale quadro si fonda su principi appropriati per il mercato delle attrezzature a pressione trasportabili e sono quindi integrati nella presente proposta. Pur non introducendo cambiamenti fondamentali, tale integrazione contribuirà a realizzare un obiettivo essenziale del "Nuovo quadro normativo", cioè l'armonizzazione delle norme del mercato nel maggior numero possibile di settori industriali, nonché a semplificare l'applicazione di tali norme da parte dell'industria.

    Alla luce di queste considerazioni, occorre rivedere la direttiva 1999/36/CE.

    2. Consultazione delle parti interessate

    La presente proposta è il risultato di ampie consultazioni con gli Stati membri e altre parti interessate. Emerge un consenso generale sulla necessità di una revisione della direttiva 1999/36/CE.

    La proposta riguarda un settore altamente specializzato che utilizza le attrezzature a pressione trasportabili per i gas e alcune altre sostanze. Inoltre, le questioni direttamente legate alla sicurezza, cioè le disposizioni tecniche in materia di progettazione, fabbricazione e collaudo, non sono trattate nella proposta stessa, bensì negli accordi internazionali. Tali aspetti non sono quindi stati inclusi nella consultazione pubblica generale sulla proposta.

    3. Elementi giuridici della proposta

    La direttiva proposta deve essere adottata mediante procedura di codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Essa sostituisce una direttiva esistente del Consiglio. La base giuridica è l'articolo 71 del trattato.

    Principio di sussidiarietà

    Oltre a garantire un livello elevato di sicurezza nel trasporto di merci pericolose, la direttiva proposta stabilisce anche norme per preservare il mercato interno già esistente delle attrezzature necessarie per le operazioni di trasporto, basandosi sui principi generali europei enunciati nel cosiddetto "Nuovo quadro normativo", costituito dal regolamento n. 765/2008/CE e dalla decisione n. 768/2008/CE. Questo obiettivo non può essere realizzato soltanto tramite misure nazionali.

    Principio di proporzionalità

    Poiché una direttiva è già in vigore, gli organi legislativi dell'Unione europea hanno già considerato tale strumento necessario e proporzionale. Il giudizio sembra ben fondato, perché le attrezzature a pressione trasportabili sono intrinsecamente pericolose, ma devono essere utilizzate per il trasporto internazionale di sostanze non disponibili a livello locale necessarie, tra l'altro, per usi medici, scientifici e industriali. L'adozione di una normativa europea che garantisca un livello comune di sicurezza e permetta l'uso efficiente delle attrezzature a pressione trasportabili è quindi giustificata.

    Scelta dello strumento

    Lo strumento proposto è una direttiva. In primo luogo, sostituisce uno strumento esistente, che è una direttiva. In secondo luogo, l'attuazione di questo strumento permette agli Stati membri di scegliere le modalità organizzative.

    4. Incidenza di bilancio

    Poiché le disposizioni della direttiva vigente in materia di attrezzature a pressione trasportabili sono già in vigore, eventuali altre incidenze di bilancio saranno minime.

    5. Semplificazione

    Il principale motivo per il quale la Commissione propone la revisione è la necessità di semplificare e chiarire le norme. Né il campo di applicazione, né le misure previste dalla direttiva in vigore subiranno cambiamenti sostanziali. Ciò significa che, in termini di bilancio e di altri aspetti economici, la revisione avrà un impatto minimo sull'amministrazione e sugli operatori.

    Per quanto riguarda le disposizioni tecniche, un obiettivo fondamentale della semplificazione è eliminare gli elementi conflittuali tra la direttiva vigente in materia di attrezzature a pressione trasportabili e le norme internazionali relative al trasporto delle merci pericolose, soprattutto dal momento che tali norme sono già state integrate nel diritto comunitario dalla direttiva 2008/68/CE.

    La proposta semplifica le disposizioni esistenti, in particolare quelle riguardanti i moduli per le procedure di valutazione della conformità. Questo aspetto è notevolmente razionalizzato e semplificato nella proposta, che rimanda agli accordi internazionali pertinenti. Le norme tecniche e le procedure amministrative sono presentate in modo più coerente in un'unica fonte, cioè gli accordi internazionali. La direttiva proposta si concentra sugli aspetti che possono essere affrontati in maniera soddisfacente soltanto tramite la legislazione europea.

    Per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature richieste per le operazioni di trasporto, la Comunità ha di recente adottato norme riguardanti la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno dell'Unione europea ("Nuovo quadro normativo"), che dovrebbero essere applicate, ogniqualvolta possibile, in tutti i settori industriali. Incorporando tali norme nella proposta relativa al settore specifico delle attrezzature a pressione trasportabili, la Commissione contribuisce alla semplificazione evitando di creare norme diverse, specifiche per il settore, laddove le norme generali conseguono le finalità perseguite.

    6. Informazioni supplementari

    Abrogazione della normativa vigente

    L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio e di alcune direttive obsolete riguardanti le bombole a pressione.

    Tavola di concordanza

    Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva, corredato di una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva.

    Accordo sullo Spazio economico europeo

    La proposta di direttiva concerne un settore oggetto dell'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderla allo Spazio economico europeo.

    Illustrazione dettagliata della proposta

    Articolo 1: Campo di applicazione

    L'articolo indica gli obiettivi fondamentali, cioè la sicurezza e l'integrità del mercato interno, e le attrezzature alle quali si applica la direttiva.

    Articolo 2: Definizioni

    L'articolo definisce alcuni termini riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili, i soggetti interessati e le misure che garantiscono la sicurezza delle attrezzature e del loro uso nel mercato interno. È altresì definita la terminologia pertinente derivante dal "Nuovo quadro normativo".

    Articolo 3: Requisiti a livello locale

    L'articolo indica i casi in cui si possono stabilire requisiti supplementari per le attrezzature a pressione trasportabili.

    Articolo 4: Obblighi dei fabbricanti

    L'articolo stabilisce gli obblighi dei fabbricanti di attrezzature a pressione trasportabili in condizioni operative normali e nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi alle norme.

    Articolo 5: Rappresentanti autorizzati

    L'articolo descrive la procedura per la nomina di un rappresentante autorizzato e i compiti di tale organismo.

    Articolo 6: Obblighi degli importatori

    L'articolo stabilisce gli obblighi degli importatori di attrezzature a pressione trasportabili in condizioni operative normali e nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi alle norme.

    Articolo 7: Obblighi dei distributori

    L'articolo stabilisce gli obblighi dei distributori di attrezzature a pressione trasportabili in condizioni operative normali e nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi alle norme.

    Articolo 8: Obblighi dei proprietari

    L'articolo stabilisce gli obblighi dei proprietari di attrezzature a pressione trasportabili. Poiché tali attrezzature sono intrinsecamente pericolose, è necessario imporre obblighi formali per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili per l'intera durata della loro utilizzazione.

    Articolo 9: Obblighi degli operatori

    L'articolo garantisce che gli operatori utilizzino soltanto attrezzature conformi alle norme. Nei casi in cui le attrezzature a pressione trasportabili comportino rischi, l'operatore informa il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato.

    Articolo 10: Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

    L'articolo indica i casi in cui gli importatori o i distributori hanno gli stessi obblighi del fabbricante, cioè quando immettono attrezzature a pressione trasportabili sul mercato.

    Articolo 11: Identificazione degli operatori economici

    L'articolo descrive gli obblighi relativi all'identificazione dei soggetti che intervengono nella catena di fornitura delle attrezzature a pressione trasportabili.

    Articolo 12: Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

    L'articolo definisce i requisiti necessari per la valutazione della conformità delle nuove attrezzature a pressione trasportabili e delle attrezzature a pressione trasportabili già valutate e contrassegnate a norma della direttiva 1999/36/CE e delle vecchie direttive sulle bombole. L'articolo garantisce altresì che le valutazioni e le rivalutazioni della conformità, le ispezioni periodiche e i controlli straordinari siano validi in tutti gli Stati membri.

    Articolo 13: Rivalutazione della conformità

    L'articolo prevede la rivalutazione della conformità delle vecchie attrezzature a pressione trasportabili non valutate in precedenza a norma della direttiva 1999/36/CE, al fine di farle rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

    Articolo 14: Principi generali del marchio Pi

    L'articolo precisa il significato del marchio Pi, le condizioni in cui può essere apposto, le responsabilità legate all'apposizione e le disposizioni intese a vietare l'uso improprio del marchio.

    Articolo 15: Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi

    L'articolo stabilisce le norme relative al marchio Pi stesso, compresa la forma, la dimensione e le marcature supplementari dell'organismo di ispezione.

    Articolo 16: Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

    L'articolo prevede la libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili nell'Unione europea.

    Articolo 17: Autorità di notifica

    L'articolo definisce le procedure e le responsabilità riguardanti le autorità di notifica.

    Articolo 18: Prescrizioni relative alle autorità di notifica

    L'articolo definisce le condizioni per garantire l'adeguato funzionamento delle autorità di notifica.

    Articolo 19: Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

    L'articolo garantisce la trasparenza della valutazione, della notifica e del monitoraggio degli organismi notificati.

    Articolo 20: Prescrizioni generali relative agli organismi notificati

    L'articolo indica i requisiti relativi alla competenza dell'organismo a svolgere i compiti affidatigli.

    Articoli 21, 22, 23, 24 e 25: Procedure riguardanti gli organismi notificati e la notifica

    Questi articoli definiscono la domanda di notifica e le procedure per la notifica e l'identificazione degli organismi notificati, le modifiche successive delle notifiche, nonché la linea di condotta da seguire in caso di dubbi sulla competenza di un organismo notificato.

    Articolo 26: Obblighi operativi degli organismi notificati

    L'articolo stabilisce gli obblighi operativi degli organismi notificati, compreso il riconoscimento reciproco di tali organismi.

    Articolo 27: Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

    L'articolo stabilisce gli obblighi di informazione degli organismi notificati, compresi i casi di rifiuto o ritiro dei certificati.

    Articoli 28 e 29: Cooperazione tra organismi notificati

    Questi articoli prevedono lo scambio di esperienze e il coordinamento tra le autorità responsabili della politica di notifica, della vigilanza del mercato e degli organismi notificati.

    Articoli 30, 31, 32 e 33: Procedure di salvaguardia

    Questi articoli stabiliscono le procedure riguardanti la sicurezza e altri rischi, compresi gli aspetti formali, a livello nazionale e comunitario.

    Articolo 34: Disposizioni transitorie

    L'articolo prevede misure transitorie, tramite l'allegato II della proposta.

    Articolo 35: Adeguamento

    I necessari adattamenti degli allegati al progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

    Articolo 36: Comitato

    Ai fini della presente direttiva, si farà ricorso al comitato istituito a norma della direttiva relativa al trasporto interno di merci pericolose (2008/68/CE).

    Articolo 37: Abrogazione

    La direttiva 1999/36/CE in vigore e alcune direttive obsolete sulle bombole a pressione sono abrogate.

    Articolo 38: Riconoscimento dell'equivalenza

    L'articolo prevede il riconoscimento delle omologazioni CEE di modelli rilasciate in applicazione delle direttive obsolete relative alle bombole a pressione, nonché dei rubinetti e degli accessori contrassegnati a norma della direttiva sulle attrezzature a pressione.

    Articolo 39: Recepimento

    Si segue il metodo normale di recepimento. Gli Stati membri attuano la direttiva entro il 30 giugno 2011, al termine del periodo transitorio previsto dagli accordi internazionali sul trasporto delle merci pericolose, onde evitare conflitti con la direttiva 1999/36/CE in vigore.

    È prevista una proroga per l'applicazione della direttiva alle attrezzature utilizzate per alcune sostanze pericolose, al fine di concedere un periodo ragionevole per garantirne la conformità, in quanto tali attrezzature non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 1999/36/CE.

    Articolo 40: Entrata in vigore

    La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    Articolo 41: Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

    2009/0131 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del…

    in materia di attrezzature a pressione trasportabili

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

    vista la proposta della Commissione [1],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

    visto il parere del Comitato delle regioni [3],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

    considerando quanto segue:

    (1) L'adozione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili [5] è stata un primo passo inteso a rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, garantendone al tempo stesso la libera circolazione nel mercato unico dei trasporti.

    (2) Alla luce degli sviluppi intervenuti nella sicurezza dei trasporti è necessario aggiornare alcune disposizioni tecniche della direttiva 1999/36/CE.

    (3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose [6] ha esteso l'applicazione delle disposizioni di alcuni accordi internazionali al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.

    (4) È pertanto necessario aggiornare le disposizioni della direttiva 1999/36/CE, onde evitare contraddizioni tra le norme, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, la valutazione della conformità e le procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili.

    (5) Al fine di rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose e garantirne la libera circolazione, ivi comprese l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e l'uso di tali attrezzature nella Comunità, occorre stabilire norme dettagliate riguardanti gli obblighi dei vari operatori e i requisiti che tali attrezzature devono soddisfare.

    (6) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [7] costituisce un quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa che armonizzerà le condizioni di commercializzazione dei prodotti. In linea con l'obiettivo di armonizzazione delle norme sulla libera circolazione dei prodotti, tale quadro dovrebbe essere applicato, ove opportuno, nel settore delle attrezzature a pressione trasportabili.

    (7) Onde evitare di ostacolare le operazioni di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi, sarebbe opportuno non applicare la presente direttiva alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunità e quello di paesi terzi.

    (8) Nell'interesse della sicurezza dei trasporti e della libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili occorre definire in modo preciso gli obblighi dei diversi operatori economici, compresi i proprietari e gli operatori di attrezzature a pressione trasportabili.

    (9) È opportuno che gli operatori economici siano responsabili della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle norme in materia di sicurezza e di accesso al mercato in funzione del loro ruolo nella catena di fornitura.

    (10) È necessario che la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione ai requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva sia dimostrata mediante una valutazione della conformità che attesti la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili.

    (11) Occorre che le ispezioni periodiche e le verifiche straordinarie delle attrezzature a pressione trasportabili siano effettuate in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva, al fine di garantire la costante conformità ai requisiti di sicurezza.

    (12) È opportuno che le attrezzature a pressione trasportabili rechino un marchio indicante la loro conformità alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva per assicurarne la libera circolazione e utilizzazione.

    (13) Le attrezzature a pressione trasportabili esistenti che non siano state precedentemente sottoposte a una valutazione di conformità alla direttiva 1999/36/CE dovrebbero essere sottoposte a una rivalutazione e contrassegnate conformemente alle disposizioni della presente direttiva, al fine di dimostrare la loro conformità ai requisiti di sicurezza e garantirne la libera circolazione e utilizzazione.

    (14) È necessario stabilire requisiti per le autorità responsabili della valutazione, della notifica e della vigilanza degli organismi notificati al fine di garantire un livello uniforme di qualità delle prestazioni degli organismi notificati.

    (15) Le procedure di valutazione della conformità previste dagli allegati della direttiva 2008/68 e dalla presente direttiva richiedono l'intervento di organismi di ispezione per definire requisiti operativi dettagliati atti a garantire un livello uniforme di prestazioni in tutta la Comunità. Tali organismi di ispezione dovrebbero quindi essere notificati alla Commissione dagli Stati membri.

    (16) È opportuno che l'autorità di notifica rimanga responsabile della vigilanza dell'organismo notificato, a prescindere dal luogo in cui l'organismo notificato svolge le proprie attività, al fine di assicurare una chiara responsabilità in materia di vigilanza continua.

    (17) È necessario stabilire norme comuni per il riconoscimento reciproco degli organismi notificati, che garantiscano la conformità alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva. Tali norme comuni consentiranno di eliminare costi e procedure amministrative inutili connessi all'omologazione delle attrezzature e di rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali.

    (18) È opportuno che gli Stati membri possano adottare misure atte a limitare o proibire l'immissione sul mercato e l'uso di attrezzature nei casi in cui queste presentino un rischio per la sicurezza in talune circostanze specifiche.

    (19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8].

    (20) In particolare, la Commissione ha la facoltà di adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (21) La direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi [9], la direttiva 84/525/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un solo pezzo [10], la direttiva 84/526/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate [11], la direttiva 84/527/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato [12] e la direttiva 1999/36/CE sono diventate obsolete e devono quindi essere abrogate,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Capo I

    Campo di applicazione e definizioni

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1. La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nella Comunità.

    2. La presente direttiva si applica:

    a) per quanto riguarda la loro messa a disposizione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all'articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 99/36/CE;

    b) per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le verifiche straordinarie e l'uso, alle attrezzature a pressione trasportabili definite all'articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 99/36/CE;

    c) per quanto riguarda la rivalutazione della conformità, alle attrezzature a pressione trasportabili definite all'articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 99/36/CE.

    3. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE e non sottoposte a una rivalutazione della conformità.

    4. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, realizzate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1. "attrezzature a pressione trasportabili":

    a) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, conformemente alle definizioni di cui al punto 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;

    b) le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, conformemente alle definizioni di cui al punto 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE,

    quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate ai sensi di tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della presente direttiva;

    2. "allegati della direttiva 2008/68": allegato I, capo I.1, allegato II, capo II.1, e allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE;

    3. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato comunitario;

    4. "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;

    5. "uso": riempimento, stoccaggio temporaneo legato al trasporto, svuotamento e nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;

    6. "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili;

    7. "richiamo": qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono già state rese disponibili all'utilizzatore finale;

    8. "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

    9. "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

    10. "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse originarie di un paese terzo;

    11. "distributore": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;

    12. "proprietario": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che possiede attrezzature a pressione trasportabili;

    13. "operatore": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;

    14. "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

    15. "valutazione della conformità": la valutazione e la procedura di valutazione della conformità descritte negli allegati della direttiva 2008/68/CE;

    16. "marchio Pi": un marchio mediante cui il fabbricante indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità fissati negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva;

    17. "rivalutazione della conformità": la procedura avviata, su richiesta del proprietario, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE;

    18. "ispezione periodica": l'ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE;

    19. "verifica straordinaria": la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE;

    20. "organismo nazionale di accreditamento": l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

    21. "accreditamento": attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.4, secondo comma, degli allegati della direttiva 2008/68/CE;

    22. "autorità di notifica": l'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 17;

    23. "organismo notificato": un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli articoli 20 e 26, notificato ai sensi dell'articolo 22 della presente direttiva;

    24. "notifica": la procedura che conferisce a un organismo di ispezione lo status di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione e agli Stati membri;

    25. "vigilanza del mercato": le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.

    Nella definizione di attrezzature a pressione trasportabili si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3 degli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    Articolo 3

    Requisiti a livello locale

    Gli Stati membri possono stabilire nel proprio territorio requisiti applicabili a livello locale per l'immagazzinamento a medio e lungo termine o per l'uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili. Tuttavia, gli Stati membri non stabiliscono requisiti supplementari per le attrezzature a pressione trasportabili stesse.

    Capo II

    Obblighi degli operatori economici

    Articolo 4

    Obblighi dei fabbricanti

    1. All'atto dell'immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, i fabbricanti garantiscono che esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva.

    2. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità stabilita dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dalla presente direttiva, i fabbricanti appongono il marchio Pi di cui all'articolo 15.

    3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo prescritto da detti allegati.

    4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

    5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

    6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.

    7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva.

    Articolo 5

    Rappresentanti autorizzati

    1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

    Gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

    2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

    a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica per almeno 20 anni a decorrere dalla data di fabbricazione delle attrezzature a pressione trasportabili;

    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità;

    c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel loro mandato.

    3. L'identità e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva.

    Articolo 6

    Obblighi degli importatori

    1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva.

    2. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva, non immette tali attrezzature sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, quando le attrezzature a pressione trasportabili presentano un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

    3. Gli importatori indicano il loro nome e l'indirizzo al quale possono essere contattati nel certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, oppure li allegano allo stesso.

    4. Gli importatori garantiscono che, quando le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

    Gli importatori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

    6. Gli importatori conservano per almeno 20 anni a decorrere dalla data di fabbricazione delle attrezzature a pressione trasportabili una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

    7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.

    8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva.

    Articolo 7

    Obblighi dei distributori

    1. I distributori mettono a disposizione sul mercato comunitario solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva. Prima di mettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi, siano accompagnate dal certificato di conformità e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

    Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva, non mette le attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, quando l'attrezzatura a pressione trasportabile presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

    2. I distributori garantiscono che, quando le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

    I distributori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

    4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.

    5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva.

    Articolo 8

    Obblighi dei proprietari

    1. Il proprietario, se ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e alla presente direttiva, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, quando le attrezzature a pressione trasportabili presentano un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato.

    I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

    2. I proprietari garantiscono che, quando le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva.

    Articolo 9

    Obblighi degli operatori

    1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi alle prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva.

    2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l'operatore ne informa il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato.

    Articolo 10

    Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

    Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

    Articolo 11

    Identificazione degli operatori economici

    Gli operatori economici notificano all'autorità di vigilanza del mercato, su sua richiesta, per il periodo indicato negli allegati della direttiva 2008/68/CE:

    a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;

    b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.

    Capo III

    Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili

    Articolo 12

    Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

    1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), soddisfano le prescrizioni relative alla valutazione di conformità, alle ispezioni periodiche e alle verifiche straordinarie di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e ai capi III e IV della presente direttiva.

    2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle verifiche straordinarie e alle prescrizioni di cui ai capi III e IV della presente direttiva.

    3. I certificati di valutazione della conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato, sono validi in tutti gli Stati membri.

    Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.

    Articolo 13

    Rivalutazione della conformità

    La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE è stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformità di cui all'allegato III.

    Il marchio Pi è apposto in conformità dell'allegato III.

    Articolo 14

    Principi generali del marchio Pi

    1. Il marchio Pi può essere apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, il marchio Pi è apposto dall'organismo notificato o sotto la sua vigilanza.

    2. Il marchio Pi è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili:

    a) che soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva, o

    b) che soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità di cui all'articolo 13.

    Il marchio Pi non è apposto su altre attrezzature a pressione trasportabili.

    3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutte le prescrizioni applicabili stabilite negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

    4. Ai fini della presente direttiva, il marchio Pi è l'unico marchio che attesta la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle prescrizioni applicabili stabilite negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

    5. È vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o il simbolo grafico dello stesso. Ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio Pi.

    6. Le parti rimovibili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.

    7. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione corretta delle norme che disciplinano il marchio Pi e promuovono le azioni appropriate contro l'uso improprio del marchio. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.

    Articolo 15

    Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi

    1. Il marchio Pi è costituito dal simbolo seguente nella forma seguente:

    (...PICT...)

    2. Il marchio Pi ha un'altezza minima di 5 mm. Per le attrezzature a pressione trasportabili con un diametro pari o inferiore a 140 mm l'altezza minima è 2,5 mm.

    3. Devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui al paragrafo 1. Il reticolo non fa parte del marchio.

    4. Il marchio Pi è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonché sulle loro parti rimovibili con una funzione diretta di sicurezza, in modo visibile, leggibile e permanente.

    5. Il marchio Pi è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione o sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili con una funzione diretta di sicurezza prima della loro immissione sul mercato.

    6. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo.

    Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

    7. Il marchio con la data dell'ispezione periodica è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.

    8. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica effettuata ai sensi della presente direttiva, il numero di identificazione dell'organismo notificato deve essere preceduto dal marchio Pi.

    Articolo 16

    Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

    Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 della presente direttiva, nonché il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento (CE) n. 765/2008, nessuno Stato membro vieta, limita od ostacola nel proprio territorio la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'uso di attrezzature a pressione trasportabili conformi alla presente direttiva.

    Capo IV

    Autorità di notifica e organismi notificati

    Articolo 17

    Autorità di notifica

    1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.

    2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

    3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la vigilanza di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

    4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

    Articolo 18

    Prescrizioni relative alle autorità di notifica

    1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.

    2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

    3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

    4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale che siano eseguiti dagli organismi notificati.

    5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

    6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

    Articolo 19

    Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

    Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

    La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

    Articolo 20

    Prescrizioni generali relative agli organismi notificati

    1. Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta le prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva.

    2. Un'autorità competente, ai sensi degli allegati della direttiva 2008/68/CE, può essere un organismo notificato a condizione che rispetti le prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva e che non agisca anche in veste di autorità di notifica.

    3. L'organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.

    4. L'organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 29, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

    Articolo 21

    Domanda di notifica

    1. L'organismo di ispezione presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro nel quale è stabilito.

    2. Tale domanda è accompagnata da una descrizione:

    a) delle attività di valutazione della conformità e di rivalutazione della conformità;

    b) delle procedure relative alla precedente lettera a), comprese le ispezioni periodiche, le verifiche straordinarie e la rivalutazione della conformità;

    c) delle attrezzature a pressione trasportabili per le quali l'organismo dichiara di essere competente;

    d) del certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo di ispezione è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 20 della presente direttiva.

    Articolo 22

    Procedura di notifica

    1. Le autorità di notifica possono notificare soltanto organismi che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 20.

    2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

    3. La notifica comprende tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, le ispezioni periodiche e le verifiche straordinarie, le procedure utilizzate, le attrezzature a pressione trasportabili interessate e la relativa attestazione di competenza.

    4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.

    Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

    5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

    6. I servizi di ispezione interni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE non sono notificati.

    Articolo 23

    Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

    1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

    Assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti comunitari.

    2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

    La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

    Articolo 24

    Modifiche della notifica

    1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 20, o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

    Articolo 25

    Contestazione della competenza degli organismi notificati

    1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza dell'organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è soggetto.

    2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.

    3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

    4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.

    Articolo 26

    Obblighi operativi degli organismi notificati

    1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche e le verifiche straordinarie conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformità conformemente all'allegato III.

    3. Gli organismi notificati da uno Stato membro sono autorizzati a operare in tutti gli Stati membri. L'autorità di notifica che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica rimane responsabile della vigilanza delle attività dell'organismo notificato.

    Articolo 27

    Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

    1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

    b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

    c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

    d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

    2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità, ispezione periodica e verifica straordinaria sono simili e coprono le stesse attrezzature a pressione trasportabili, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.

    Articolo 28

    Scambio di esperienze

    La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili:

    a) della politica di notifica;

    b) della vigilanza del mercato.

    Articolo 29

    Coordinamento degli organismi notificati

    La Commissione garantisce che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.

    Gli Stati membri garantiscono che i loro organismi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

    Capo V

    Procedure di salvaguardia

    Articolo 30

    Procedura a livello nazionale per le attrezzature a pressione trasportabili che comportano rischi

    1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dalla presente direttiva rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, effettuano una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato, permettendo l'accesso ai loro locali e fornendo campioni a seconda dei casi.

    Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere le attrezzature a pressione trasportabili conformi alle suddette prescrizioni, oppure di ritirarle dal mercato o richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

    Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l'organismo notificato competente.

    L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

    2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

    3. L'operatore economico adotta tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato comunitario.

    4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul loro mercato nazionale, per ritirarle da tale mercato o richiamarle.

    Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.

    5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi, la loro origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le motivazioni formulate dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta a:

    a) non conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva;

    b) carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE o altre disposizioni di detta direttiva.

    6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità delle attrezzature a pressione trasportabili interessate e, in caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, delle loro obiezioni.

    7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

    8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alle attrezzature a pressione trasportabili in questione, quali il ritiro delle attrezzature dal loro mercato.

    Articolo 31

    Procedura di salvaguardia comunitaria

    1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa comunitaria, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

    La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

    2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato le attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

    3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità delle attrezzature a pressione trasportabili viene attribuita a difetti nelle norme di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), la Commissione informa il competente organismo europeo di normalizzazione o i competenti organismi europei di normalizzazione e sottopone la materia all'esame del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE [13]. Tale comitato può consultare l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti prima di esprimere il proprio parere.

    Articolo 32

    Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano rischi per la salute e la sicurezza

    1. Se un Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a seconda dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

    2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate da egli stesso messe a disposizione o utilizzate sull'intero mercato comunitario.

    3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, la loro origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura de rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

    4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

    5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

    Articolo 33

    Non conformità formale

    1. Fatto salvo l'articolo 30, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

    a) il marchio Pi è stato apposto in violazione dell'articolo 12, dell'articolo 13 o dell'articolo 14;

    b) il marchio Pi non è stato apposto;

    c) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

    d) le prescrizioni degli allegati della direttiva 2008/68/CE non sono state rispettate.

    2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.

    Capo VI

    Disposizioni finali

    Articolo 34

    Disposizioni transitorie

    All'interno del loro territorio gli Stati membri possono mantenere le disposizioni elencate nell'allegato II.

    Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni informano la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

    Articolo 35

    Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

    La Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare tenendo conto delle modifiche introdotte negli allegati della direttiva 2008/68/CE. Tali provvedimenti, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

    Articolo 36

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose, istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2008/68/CE.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.

    I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono rispettivamente un mese, un mese e due mesi.

    Articolo 37

    Abrogazione

    Le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 2011.

    I riferimenti alla direttiva abrogata 1999/36/CE vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva.

    Articolo 38

    Riconoscimento dell'equivalenza

    1. Le omologazioni CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili rilasciate in applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE e gli attestati d'esame CE della progettazione rilasciati in applicazione della direttiva 1999/36/CE devono essere riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    2. È consentito l'utilizzo dei rubinetti e degli accessori di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/36/CE recanti la marcatura di cui alla direttiva 97/23/CE [14] come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/36/CE.

    Articolo 39

    Recepimento

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011 al più tardi. Contestualmente comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    3. Gli Stati membri assicurano che l'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), sia applicato a decorrere dal 1° gennaio 2012 al più tardi.

    4. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 siano applicate ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di ONU 1745, ONU 1746 e ONU 2495 a decorrere dal 1° luglio 2013 al più tardi.

    Articolo 40

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 41

    Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DIVERSE DA QUELLE DELLA CLASSE 2

    Numero ONU | Classe | Sostanza pericolosa |

    1051 | 6.1 | CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO contenente meno del 3% d'acqua |

    1052 | 8 | FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO |

    1745 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI BROMOEscluso il trasporto in cisterne |

    1746 | 5.1 | TRIFLUORURO DI BROMOEscluso il trasporto in cisterne |

    1790 | 8 | ACIDO FLUORIDRICO, SOLUZIONE CONTENENTE PIÙ DELL'85% DI ACIDO FLUORIDRICO |

    2495 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI IODIOEscluso il trasporto in cisterne |

    ALLEGATO II

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    1. Gli Stati membri possono mantenere le rispettive disposizioni nazionali per quanto riguarda i dispositivi previsti per il collegamento con altre attrezzature e i codici di colore applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili finché non vengano aggiunte norme pertinenti di utilizzazione agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

    2. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a −20 °C possono imporre norme più severe in materia di temperatura di esercizio del materiale destinato alle attrezzature a pressione trasportabili da utilizzare per il trasporto nazionale di merci pericolose sul loro territorio, fino a che non siano incorporate negli allegati della direttiva 2008/68/CE disposizioni relative alle temperature di riferimento appropriate per zone climatiche determinate.

    In tal caso, nel marchio Pi apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili, ivi comprese le parti rimovibili con una funzione diretta di sicurezza, il numero di identificazione dell'organismo notificato è seguito da "−40 °C" o altra marcatura pertinente approvata dall'autorità competente.

    ALLEGATO III

    PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

    1. Nel presente allegato è descritto il metodo da applicare per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati della direttiva 2008/68/CE applicabili al momento della rivalutazione.

    2. Il proprietario o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità o il detentore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che ne consentano l'identificazione precisa (origine, regole applicabili in materia di progettazione e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni relative al materiale poroso). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.

    3. L'organismo notificato di categoria A valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno la stessa sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili contemplate dagli allegati della direttiva 2008/68/CE. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte ai sensi del punto 2 e, se del caso, di ispezioni supplementari.

    4. Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in serie, gli Stati membri possono autorizzare la valutazione di conformità di singoli recipienti a pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, da parte di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria B, a condizione che un organismo notificato di categoria A abbia valutato la conformità del tipo conformemente al punto 3.

    5. Se i risultati delle valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte all'ispezione periodica di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e l'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica appone il marchio Pi conformemente all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità e, se diverso, dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.

    6. Viene rilasciato un certificato di rivalutazione.

    Qualora venga applicata la procedura di cui al punto 4, l'organismo di categoria A rilascia il certificato di rivalutazione che contiene come minimo:

    a) l'identificazione dell'organismo notificato;

    b) il nome e l'indirizzo del fabbricante e del detentore dell'approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;

    c) i dati di identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie; e

    d) la data di rilascio.

    7. In tutti gli altri casi l'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene come minimo:

    a) l'identificazione dell'organismo notificato;

    b) il nome e l'indirizzo del proprietario o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità o il detentore di cui al punto 2;

    c) i dati di identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compreso almeno il numero o i numeri di serie; e

    d) la data di rilascio.

    Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il proprietario o l'operatore accetta di assumersi la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutte le prescrizioni stabilite negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva applicabili al momento della rivalutazione.

    [1] GU C , , pag. .

    [2] GU C , , pag. .

    [3] GU C , , pag. .

    [4] GU C , , pag. .

    [5] GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

    [6] GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

    [7] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [9] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153.

    [10] GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1.

    [11] GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20.

    [12] GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48.

    [13] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    [14] GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.

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