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Document 52009PC0221

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

    /* COM/2009/0221 def. */

    52009PC0221

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra /* COM/2009/0221 def. */


    IT

    Bruxelles, 13.5.2009

    COM(2009) 221 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

    RELAZIONE

    Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

    1. L'accordo euromediterraneo, che istituisce un'associazione (in appresso "l'accordo di associazione") tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania dall'altra, è stato firmato il 1° maggio 2002. L'articolo 64 di questo accordo individua la cooperazione scientifica e tecnologica come un settore di interesse e potenzialità particolari e prevede, tra l'altro, l'instaurazione di collegamenti permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti. Analogamente, l'articolo 62 menziona che la cooperazione regionale si incentrerà, tra l'altro, sulla ricerca scientifica e tecnologica.

    2. In una lettera datata 20 febbraio 2007 il Ministro giordano della pianificazione e della cooperazione internazionale, la signora Suhair Al-Ali, ha trasmesso la richiesta formale di avviare i negoziati per un accordo di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Con lettera del 14 marzo 2007 il Commissario Potočnik ha accolto favorevolmente questa richiesta.

    3. Su proposta della Commissione, il Consiglio ha quindi autorizzato la Commissione, il 7 aprile 2008, a negoziare a nome della Comunità europea un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Regno hascemita di Giordania, adottando le relative direttive di negoziato. I negoziati sono sfociati nel progetto di accordo allegato, siglato il 28 gennaio 2009.

    4. La Giordania è un partner attivo, che presenta vantaggi considerevoli, come:

    – una rete di università e di istituti di istruzione superiori ben sviluppati e di centri di applicazioni tecnologiche e di ricerca attrezzati, come il NCARRT (National Center for Agricultural Research and Technology Transfer) nel settore dell'agronomia;

    – una buona integrazione nelle reti scientifiche regionali e internazionali che fanno parte del Forum mondiale sullo sviluppo sostenibile e delle convenzioni internazionali della Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (biodiversità, desertificazione…).

    5. La Giordania è in grado di fungere da centro nevralgico per la cooperazione scientifica con gli altri paesi della regione (Siria, Libano, Autorità palestinese, Israele, Egitto e Turchia). A livello regionale la Giordania contribuisce attivamente ai lavori del MoCo (Comitato di monitoraggio euromediterraneo per la cooperazione RST) in cui è rappresentata dal suo "Alto Consiglio per la scienza e la tecnologia" (HCST). L'HCST, istituito nel 1987, mira a creare una base scientifica e tecnologica nazionale al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di sviluppo, mediante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul significato della ricerca e dello sviluppo scientifici, fornendo i finanziamenti necessari per questa attività e orientando le attività di R&S verso le priorità di sviluppo.

    6. A seguito dell'analisi del sistema di ricerca nazionale effettuato dall'HCST insieme all'International Development Research Centre of Canada, si è raccomandato di istituire un sistema di ricerca nazionale in grado di elaborare e istituire una politica per la scienza, la tecnologia e l'innovazione, coinvolgendo tutti i settori, in particolare le PMI. I settori prioritari segnalati come i più idonei a beneficiare della cooperazione internazionale e regionale sono l'energia, lo sviluppo sostenibile (gestione delle risorse idriche e naturali), la sanità, l'agricoltura e l'archeologia. Successivamente, il governo giordano ha adottato un documento strategico 2005-2010 per integrare meglio la scienza e la tecnologia nei suoi programmi nazionali, istituire una base scientifica e tecnologica che mobiliti le reti multidisciplinari e interistituzionali e rafforzare i partenariati e le sinergie tra la comunità scientifica e gli operatori dell'innovazione. I settori individuati sono conformi alle priorità del 7° PQ e la cooperazione degli istituti di ricerca della Giordania in seno ad équipe scientifiche internazionali contribuirebbe sicuramente a rafforzare il sistema di ricerca nazionale giordano, e indubbiamente rafforzerà la cooperazione S&T nella regione.

    7. Tale accordo dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio:

    – ad autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra parte;

    – ad approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra parte.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione [1],

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha negoziato col Regno hascemita di Giordania, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

    (2) I negoziati hanno dato luogo all'accordo allegato, siglato il 28 gennaio 2009.

    (3) Occorre firmare l'accordo negoziato dalla Commissione in previsione di una sua eventuale conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    (1) La firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra parte, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

    (2) Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    (3) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra.

    Articolo 2

    (1) L'accordo sarà applicato invia provvisoria come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, in attesa che siano le pertinenti procedure di conclusione.

    (2) La Commissione adotta la posizione della Comunità all'interno del comitato misto istituito dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo in merito alle modifiche tecniche dell'accordo, di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del medesimo.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO

    di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo del Regno hascemita di Giordania

    La Comunità europea (in appresso denominata "Comunità"), da un lato,

    e

    il Regno hascemita di Giordania (in appresso "la Giordania"), dall'altro lato,

    in appresso denominate "le parti";

    VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma;

    CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento di cui all'articolo 43 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, entrato in vigore il 1° maggio 2002;

    CONSIDERANDO la politica europea di vicinato e la strategia UE per rafforzare le relazioni con i paesi vicini, nel cui ambito le parti si sono incontrate e hanno concordato un piano d'azione che tra le sue priorità menzionava "il rafforzamento della cooperazione nel settore scientifico e tecnico". Il piano d'azione congiunto della politica europea di vicinato è conforme al programma esecutivo del governo giordano (2007-2009) per il piano nazionale "Kuluna Al Urdun" che mira a dare il via ad un processo sostenibile di riforme socioeconomiche;

    CONSIDERANDO che la Comunità e la Giordania hanno svolto attività congiunte di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità;

    DESIDERANDO istituire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l'utilizzo dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

    DESIDERANDO aprire lo Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei;

    Hanno convenuto quanto segue:

    Articolo 1

    Campo d'applicazione e principi

    1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra la Comunità e la Giordania in settori di interesse comune in cui svolgono attività di ricerca e sviluppo nel settore della scienza e della tecnologia.

    2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

    – promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

    – beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

    – accesso reciproco alle attività dei programmi e dei progetti di ricerca svolti da ciascuna parte;

    – scambio tempestivo delle informazioni che possono agevolare le attività di cooperazione;

    – scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale;

    – partecipazione e finanziamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti delle parti.

    Articolo 2

    Mezzi di cooperazione

    1. I soggetti giuridici stabiliti in Giordania, conformemente alla definizione di cui all'allegato I, comprese le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, partecipano alle azioni di cooperazione indirette del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in appresso "il programma quadro"), fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

    I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri della Comunità europea, definiti all'allegato I, partecipano ai programmi e progetti di ricerca della Giordania in settori analoghi a quelli del programma quadro alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici giordani, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

    2. La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti:

    – regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica e della programmazione in materia di ricerca della Giordania e della Comunità;

    – scambi di opinioni sulle prospettive e lo sviluppo della cooperazione;

    – trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di ricerca della Giordania e della Comunità e sui risultati di lavori svolti nell'ambito del presente accordo;

    – riunioni congiunte;

    – visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione;

    – scambio e condivisione di apparecchiature, materiali e servizi di test;

    – contatti tra responsabili di programmi o progetti giordani e della Comunità;

    – partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop;

    – scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;

    – formazione tramite progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico;

    – accesso reciproco all'informazione scientifica e tecnologica nell'ambito della cooperazione in questione;

    – qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Giordania, di cui all'articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili ad entrambe le parti.

    Articolo 3

    Rafforzamento della cooperazione

    1. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita dai loro territori di beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

    2. Qualora, in applicazione della propria normativa, la Comunità europea accordi un finanziamento a un soggetto giuridico stabilito in Giordania che partecipi a un'azione indiretta di cooperazione comunitaria, la Giordania garantisce che a questa transazione non saranno imposti oneri o prelievi.

    Articolo 4

    Gestione dell'accordo

    Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Giordania

    Comitato

    1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per la Giordania, dall'Alto Consiglio per la scienza e la tecnologia, e, per la Comunità, dai servizi dalla Commissione europea, in qualità di agenti esecutivi delle parti (in appresso denominati "agenti esecutivi").

    2. Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato "Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Giordania" (in appresso "il comitato misto"), le cui funzioni comprendono:

    – assicurare, valutare e riesaminare l'attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell'osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti;

    – individuare annualmente i settori in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure;

    – esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Giordania e nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni future ai sensi del presente accordo;

    – formulare raccomandazioni alle parti circa l'attuazione del presente accordo, includendovi la definizione e la raccomandazione di aggiunte alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e misure concrete per migliorare l'accesso reciproco previsto all'articolo 1, paragrafo 2.

    3. Il comitato misto, composto da rappresentanti degli agenti esecutivi, adotta il proprio regolamento interno.

    4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nella Comunità e in Giordania. Riunioni straordinarie possono essere convocate laddove necessario e previo accordo di entrambe le parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto sono trasmesse per informazione al comitato d'associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania.

    Articolo 5

    Finanziamento

    La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all'allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e delle modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

    Se una delle parti prevede un aiuto finanziario per i partecipanti dell'altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell'altra parte sono esentati da tasse.

    Articolo 6

    Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

    La diffusione e l'uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni di cui all'allegato II.

    Articolo 7

    Disposizioni finali

    1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

    2. Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa del completamento di tali procedure, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all'altra parte l'intenzione di non concludere l'accordo, le parti concordano di comune accordo che i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

    3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.

    4. Il presente accordo resta in vigore fino a quando una delle parti non notifica per iscritto all'altra parte la sua intenzione di porre fine all'accordo. In tal caso il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.

    5. Qualora una della parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, l'agente esecutivo della parte in questione notifica all'agente esecutivo dell'altra parte il contenuto preciso di dette modifiche. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all'altra, entro un mese dall'adozione delle modifiche di cui a tale paragrafo, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

    6. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio del Regno hascemita di Giordania. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extratmosferico o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all'uopo autorizzati, rispettivamente dalla Comunità europea e dal Regno hascemita di Giordania, hanno firmato il presente accordo.

    FATTO in duplice copia a………………..il ………, in inglese, bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

    PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | | PER IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA: |

    ALLEGATO I

    Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno hascemita di Giordania

    Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

    I. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Giordania alle azioni indirette del programma quadro

    1. La partecipazione alle azioni indirette del programma quadro di soggetti giuridici stabiliti in Giordania è soggetta alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    I soggetti giuridici stabiliti in Giordania possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    2. La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Giordania che partecipano alle azioni indirette menzionate al paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)) [2], conformemente all'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, al regolamento finanziario della Comunità europea e alla legislazione comunitaria applicabile.

    3. Le convenzioni di sovvenzione o i contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Giordania che partecipano ad un'azione indiretta devono prevedere il diritto della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

    Le competenti autorità giordane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, l'assistenza ragionevole e utile, qualora necessaria, per eseguire tali controlli e verifiche contabili.

    II. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea a programmi e progetti di ricerca giordani

    1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo della Giordania in cooperazione con soggetti giuridici giordani.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti giordani di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l'attuazione di detti progetti sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative giordane che disciplinano lo svolgimento di programmi di ricerca e sviluppo, applicabili ai soggetti giuridici giordani e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra la Giordania e la Comunità in questo settore.

    Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca giordani nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Giordania, applicabili ai soggetti giuridici non giordani.

    III. Informazioni sulle possibilità di partecipazione

    La Giordania e la Commissione europea renderanno disponibili informazioni in merito ai programmi in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nei due paesi.

    ALLEGATO II

    Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

    I. Applicazione

    Agli effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, fatta a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    Agli effetti del presente accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

    II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti che partecipano alle azioni indirette di cooperazione

    1. Ciascuna parte garantisce che i diritti e gli obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano coerenti con le leggi e i regolamenti, nonché con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alle parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché l'atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

    2. Ciascuna delle parti garantisce che, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, i soggetti di una parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dall'altra parte, abbiano gli stessi diritti e gli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale dei partecipanti dell'altra parte nelle stesse attività di cooperazione indirette.

    III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

    1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti, nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo, si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a) la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di queste conoscenze;

    b) la parte proprietaria delle conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

    2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a) nel caso di pubblicazione, ad opera di una parte, di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.

    b) Tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.

    3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a) All'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte indica quali siano le informazioni che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la loro riservatezza.

    b) La parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo.

    c) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche.

    d) Le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di impianti o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del paragrafo a).

    e) Ciascuna parte si impegna a assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate ricevute ai sensi dei paragrafi a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sulla riservatezza contenute nei paragrafi a) e d), ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra.

    2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

    Supporto strategico e coordinamento per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

    I costi connessi all'attuazione dell'accordo (workshop, seminari, riunioni, videoconferenze) verranno addebitati alle linee amministrative dei programmi specifici del programma quadro della Comunità europea (XX.01.05.03).

    3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

    A decorrere dalla data in cui le parti si informano reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state portate a termine. Dal momento della firma le parti applicano provvisoriamente questo accordo che resterà in vigore fino a quando una delle due parti non notifica per iscritto all'altra parte la sua intenzione di porre fine all'accordo, come previsto all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo.

    3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere righe se necessario):

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica nelle prospettive finanziarie |

    XX.01.05.03 | Spese obbligatorie/ Spese non obbligatorie | SD [3] SND [4] | NO | SÌ | SÌ | N. [1A] |

    | | | | | | |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio Eur (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | N + 5 e anni seguenti | Totale |

    Spese operative [5] | | | | | | | | |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | | | | | | | |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | | | | | | | |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [6] | | | | |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | |

    Stanziamenti di impegno | | a+c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 |

    Stanziamenti di pagamento | | b+c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 |

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [7] | | |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | | | | | | | |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | | | | | | | |

    Costo totale indicativo dell'intervento

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+c+d+e | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b+c+d+e | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 |

    Cofinanziamento

    Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

    Mio Eur (al terzo decimale)

    Organismo di cofinanziamento | | Anno n | n +1 | n +2 | n +3 | n +4 | n + 5 e anni seguenti | Totale |

    …………………… | f | | | | | | | |

    TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | | | | | | | |

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

    La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

    La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale [8] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

    Mio EUR (al primo decimale)

    | | Prima dell'azione [Anno n-1] | | Situazione a seguito dell'azione |

    Linea di bilancio | Entrate | | | [Anno n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [9] |

    | a)Entrate in valore assoluto | | | | | | | | |

    | b)Variazione delle entrate | | | | | | | | |

    (Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

    4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

    Fabbisogno annuo | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e se-guenti |

    Totale risorse umane | | | | | | |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

    5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

    La presente decisione consentirà a entrambe le parti di promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

    5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    L'accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l'oggetto dell'accordo, della non discriminazione, dell'efficace protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta è in linea anche con le spese amministrative sostenute dalla Comunità, che prevedono missioni di esperti e funzionari UE, nonché workshop, seminari e riunioni da organizzare nella Comunità europea e in Giordania.

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    La presente decisione dovrebbe consentire tanto alla Giordania quanto alla Comunità europea di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti mediante i loro specifici programmi di ricerca. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell'industria e dei cittadini.

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    Indicare di seguito la scelta [10] delle modalità di attuazione.

    ٱ Gestione centralizzata

    ٱX Direttamente da parte della Commissione

    ٱ indiretta, con delega a:

    ٱ agenzie esecutive

    ٱ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

    ٱ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ٱ Gestione concorrente o decentrata

    ٱ con Stati membri

    ٱ con paesi terzi

    ٱ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni:

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell'accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte della Comunità e della Giordania. Questa valutazione include:

    a) Indicatori di efficacia – numero di missioni e riunioni; numero dei diversi settori delle attività di cooperazione.

    b)Rilevazione di informazioni – basata sulle informazioni provenienti dai programmi specifici del programma quadro e sulle informazioni fornite dalla Giordania al comitato misto previsto dall'accordo.

    6.2. Valutazione

    La Commissione valuterà periodicamente le azioni contemplate da questo accordo di cooperazione.

    6.3. Condizioni e frequenza delle valutazioni future

    Le parti valuteranno l'applicazione dell'accordo almeno ogni due anni nelle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 4 dell'accordo.

    7. Misure antifrode

    Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

    Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglie liberamente questi ultimi, avendo cura di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere segnalati dalla parte oggetto dell'audit.

    In relazione allo svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate. Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96 e 1073/99.

    In particolare i contratti devono prevedere i seguenti punti:

    - l'introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;

    - la partecipazione di controllori amministrativi nel settore della lotta antifrode, conformemente ai regolamenti nn. 2185/96 e 1073/99;

    - l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza nell'esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, compreso un meccanismo di lista nera;

    - una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l'esecutività di eventuali intimazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.

    Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un programma di controlli concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio. Ispezioni locali verranno svolte dalla Corte dei conti europea.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n+5 e seguenti | TOTALE |

    | | | Num. di risultati | Costo totale | Num. di risultati | Costo totale | Num. di risultati | Costo totale | di risultati | Costo totale | Num. di risultati | Costo totale | Num. di risultati | Costo totale | Num. di risultati | Costo totale |

    OBIETTIVO OPERATIVO 1 [11] | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Azione 1………………..- | | | | | | | | | | | | | | | | |

    - Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    - Risultato 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Azione 2………………..- | | | | | | | | | | | | | | | | |

    - Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Totale parziale obiettivo 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    OBIETTIVO OPERATIVO 2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Azione 1………………..- | | | | | | | | | | | | | | | | |

    - Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Totale parziale obiettivo 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    OBIETTIVO OPERATIVO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Totale parziale obiettivo n 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

    COSTO TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | |

    8.2. Spese amministrative

    8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

    Tipo di posto | | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |

    | | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

    Funzionari o agenti temporanei [12] (XX 01 01) | A*/AD | | | | | | |

    | B*, C*/AST | | | | | | |

    Personale finanziato [13] con l'art. XX 01 02 | | | | | | |

    Altro personale finanziato [14] con l'art. XX 01 04/05 | | | | | | |

    TOTALE | | | | | | |

    8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

    La gestione dell'accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni di esperti e funzionari dell'UE e giordani.

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

    (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

    X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

    (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio Eur (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Anno n + 5 e seguenti | TOTALE |

    1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | | | | | | | |

    Agenzie esecutive [15] | | | | | | | |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 |

    - intra muros | | | | | | | |

    - extra muros | | | | | | | |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 |

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    Mio Eur (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e seguenti |

    Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) | | | | | | |

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)(specificare la linea di bilancio) | | | | | | |

    Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | | | | | | |

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

    (122 000 € l'anno per funzionario)

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    Mio Eur (al terzo decimale) |

    |

    | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5e seguen-ti | TOTALE |

    XX 01 02 11 01 – Missioni | | | | | | | |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni & Conferenze | | | | | | | |

    XX 01 02 11 03 – Comitati [16] | | | | | | | |

    XX 01 02 11 04 – Studi & consulenze | | | | | | | |

    XX 01 02 11 05 - Sistemi di informazione | | | | | | | |

    2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | | | |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | | | | | | | |

    Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    [1] GU C [...] del [...], pag. […].

    [2] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

    [3] Stanziamenti dissociati (SD).

    [4] Stanziamenti non dissociati (SND).

    [5] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

    [6] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

    [7] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

    [8] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [9] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

    [10] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

    [11] Quale descritto alla sezione 5.3.

    [12] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [13] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [14] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

    [15] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

    [16] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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