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Document 52009PC0083

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEe del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità {SEC(2009) 206} {SEC(2009) 207} (Testo rilevante ai fini del SEE)

    /* COM/2009/0083 def. - COD 2009/0035 */

    52009PC0083




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 26.2.2009

    COM(2009) 83 definitivo

    2009/0035 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

    {SEC(2009) 206}{SEC(2009) 207}

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1. Obiettivi della proposta

    La presente proposta di modifica della direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (quarta direttiva sul diritto societario)[1], mira a semplificare il contesto imprenditoriale e in particolare gli obblighi in materia di informativa finanziaria a carico delle microentità, al fine di accrescerne la competitività e realizzare il loro potenziale di crescita. Le modifiche devono consentire di ridurre gli oneri amministrativi, garantendo allo stesso tempo una tutela adeguata e l'informazione delle parti in causa, e permettere di allineare gli obblighi di informativa cui sono soggette le microentità alle esigenze reali degli utilizzatori e dei redattori.

    1.2. Contesto generale

    Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha evidenziato l'importanza di ridurre gli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea, specialmente in considerazione dei potenziali benefici per le PMI. Esso ha messo in rilievo la necessità di un forte sforzo congiunto dell'Unione europea e degli Stati membri per ridurre gli oneri amministrativi all'interno dell'UE[2]. In occasione della riunione del marzo 2008 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a formulare nuove proposte legislative per ridurre gli oneri amministrativi, da adottare con iter accelerato[3]. La contabilità e la revisione contabile sono state individuate come due aree prioritarie per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese europee.

    A seguito della crisi finanziaria la Commissione ha pubblicato un "piano europeo di ripresa economica" per ridare fiducia ai consumatori e alle imprese. Il piano europeo di ripresa economica mira a ridurre gli oneri a carico delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microentità, tra l'altro eliminando "l'obbligo per le microimprese di redigere i conti annuali"[4].

    Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato "la Commissione a proseguire le sue attività sulla semplificazione del diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile […] in particolare la quarta e la settima direttiva sul diritto societario"[5] e ha invitato esplicitamente la Commissione a presentare una proposta legislativa che consenta agli Stati membri di esonerare le imprese locali e regionali dall'ambito di applicazione delle direttive contabili[6].

    La quarta direttiva sul diritto societario è stata adottata nel 1978 allo scopo di creare un insieme armonizzato di obblighi in materia di informativa esterna per tutte le società di capitali nell'UE. Nel 1983 è stata adottata la settima direttiva sul diritto societario, la quale ha aggiunto un insieme comune di obblighi in materia di bilanci consolidati. La quarta e la settima direttiva sul diritto societario (direttive contabili) costituiscono insieme il fulcro dell' acquis in materia contabile. Nel corso degli ultimi trent'anni le direttive contabili sono state modificate a più riprese. Con l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (regolamento IAS)[7] le società quotate (e quelle con titoli di debito quotati) sono tenute a presentare conti redatti secondo gli IFRS e sono pertanto esentate dalla maggior parte degli obblighi di cui alla quarta e alla settima direttiva sul diritto societario, direttive che continuano però a costituire la base della contabilità delle PMI nell'UE[8].

    Le direttive contabili hanno consentito di migliorare l'informativa finanziaria nell'UE. Tuttavia, ogni successiva aggiunta alle direttive contabili ha creato nuovi obblighi e, sebbene ogni obbligo aggiuntivo sia stato di per sé giustificato, occorre ora riconsiderare se non sia più opportuno sopprimere o sostituire gli obblighi meno utili.

    La raccomandazione 2003/361/CE[9] della Commissione definisce le microimprese e le piccole e medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che le soglie per le microimprese contenute nella raccomandazione potrebbero essere troppo elevate a fini contabili. La presente proposta suggerisce di introdurre nel quadro normativo UE[10] la categoria delle microentità, costituita dalle imprese piccolissime. Le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei seguenti criteri: totale dello stato patrimoniale di 500 000 EUR, importo netto del volume di affari di 1 000 000 EUR e/o numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio uguale a 10, sono considerate microentità. Le microentità sono attualmente soggette alle stesse norme che si applicano alle grandi imprese; tuttavia, nel tempo è emerso che le complesse norme in materia di informativa finanziaria a esse applicate non sono proporzionate alle loro specifiche esigenze contabili e generano oneri finanziari, oltre a ostacolare l'uso efficiente dei capitali a fini produttivi.

    Con la modifica proposta si introduce un cambiamento mirato della quarta direttiva sul diritto societario[11] che dovrebbe consentire una notevole semplificazione della normativa a breve termine. La presente proposta rientra nel programma modulato di semplificazione elaborato dalla Commissione, che costituisce una delle priorità fondamentali del programma "legiferare meglio".

    Inoltre, la presente proposta deve essere vista come parte della revisione complessiva della quarta e della settima direttiva sul diritto societario prevista nel programma di lavoro legislativo della Commissione per il terzo trimestre del 2009. Nel contesto della modernizzazione/modifica programmata del quadro contabile UE, tra breve verrà avviata una consultazione pubblica.

    2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    2.1. Consultazione delle parti interessate

    I servizi della Commissione hanno effettuato analisi miranti a individuare gli obblighi potenzialmente più onerosi imposti dalle direttive contabili[12]. Le prime conclusioni indicano che potrebbero essere introdotte varie modifiche per semplificare le direttive.

    Queste idee e proposte iniziali sono state esaminate con gli Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile in occasione di varie riunioni organizzate a partire dal dicembre 2006. A seguito delle discussioni, nel luglio 2007[13] la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui sono state individuate le possibili modifiche delle direttive contabili. I servizi della Commissione hanno individuato le opzioni da prendere in considerazione e hanno tra l'altro proposto di introdurre nella quarta direttiva sul diritto societario una nuova categoria di cosiddette "microentità", che potrebbero essere esentate, a discrezione degli Stati membri, dall'ambito di applicazione della direttiva. La maggioranza delle parti in causa che hanno risposto alla consultazione pubblica si è espressa in favore dell'esenzione delle microentità dagli obblighi imposti dalle direttive contabili, esenzione che consentirebbe una consistente riduzione degli oneri amministrativi a carico di tali entità e favorirebbe le start-up .

    Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (gruppo ad alto livello)[14] ha analizzato i modi per ridurre gli oneri in materia di diritto societario e di contabilità, giungendo alla conclusione che molti degli obblighi contabili imposti dalle direttive contabili non sono necessari. Pertanto nella sua relazione[15] il gruppo ad alto livello ha chiesto che venga rapidamente concessa agli Stati membri la facoltà di poter esentare le microentità.

    2.2. Valutazione dell'impatto

    I servizi della Commissione hanno presentato la valutazione dell'impatto della presente proposta al comitato per la valutazione dell'impatto, il quale l'ha approvata il 28 gennaio 2009. Si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal comitato.

    La valutazione dell'impatto conclude che la proposta esclusione delle microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario dovrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione degli oneri in materia di informativa finanziaria a carico delle microentità, il che consentirà di fornire informazioni più pertinenti e comprensibili ai principali utilizzatori, creditori e dirigenti, senza avere un significativo impatto negativo sull'informazione destinata ai terzi e sotto il profilo della tutela dei creditori e degli scambi transfrontalieri. La proposta avrà un impatto sulla disponibilità di dati statistici in alcuni Stati membri, con la necessità di modificare la metodologia di raccolta dei dati statistici. A ciò si potrebbe rimediare, ad esempio, effettuando ulteriori indagini statistiche. La proposta determinerà anche una certa riduzione delle informazioni pubbliche. Tuttavia, per quanto riguarda le microentità, la pubblicazione dei bilanci ha una funzione limitata, ad esempio perché i dipendenti delle imprese di questo genere hanno di norma contatti diretti con i dirigenti e i proprietari. Per quanto riguarda il pubblico in generale, l'interesse per le informazioni sulle microentità è in genere molto basso[16].

    2.3. Controllo e valutazione

    La presente proposta dovrebbe essere considerata in connessione con altre misure di semplificazione della quarta e della settima direttiva sul diritto societario, e il controllo e la valutazione relativi dovrebbero essere effettuati congiuntamente. La Commissione sorveglierà l'attuazione assieme agli Stati membri e organizzerà dei seminari in materia. La valutazione degli effetti e del funzionamento dell'esenzione a favore delle microentità includerà una valutazione degli obiettivi chiave costituiti da un migliore allineamento delle norme contabili alle esigenze degli utilizzatori e dei redattori dell'informativa finanziaria e dalla riduzione complessiva degli oneri amministrativi.

    Una revisione generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario prevista dal programma di lavoro legislativo della Commissione per il terzo trimestre del 2009 svilupperà con maggiore precisione la questione del controllo.

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    3.1. Base giuridica

    L'articolo 44, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea[17].

    3.2. Principio di sussidiarietà e principio di proporzionalità

    La presente proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. L'azione a livello UE è necessaria perché gli obblighi che comportano oneri in termini di informativa finanziaria a carico delle microentità sono imposti da direttive UE. Per consentire agli Stati membri di esentare le microentità da questi obblighi, occorre modificare la quarta direttiva sul diritto societario; un'azione a livello UE è dunque giustificata. Le modifiche proposte sono proporzionate all'obiettivo della soppressione degli oneri amministrativi inutili a carico delle microentità.

    La proposta si iscrive nell'approccio comunitario alla regolamentazione UE in materia contabile basato su principi. Inoltre, le direttive contabili rappresentano un'"armonizzazione minima"[18]. Questo approccio garantisce la proporzionalità e lascia agli Stati membri una certa flessibilità nella scelta delle modalità per conseguire gli obiettivi, riducendo allo stesso tempo al minimo gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle microentità. Pertanto, nell'applicare la presente direttiva, occorre che gli Stati membri analizzino e prendano in considerazione anche la legislazione nazionale, e ulteriori misure di semplificazione a livello nazionale sono raccomandabili. Al riguardo occorre anche notare che la Commissione è consapevole del fatto che spetta agli Stati membri verificare e controllare se le imprese escluse dall'ambito di applicazione della quarta direttiva continuino o no a rispettare i criteri relativi alle microentità. Gli Stati membri disporranno delle pertinenti informazioni necessarie (dati statistici, societari, ecc.). Nello spirito di sussidiarietà, la Commissione ha deliberatamente scelto questa opzione.

    3.3. Scelta dello strumento

    Dato che occorre modificare direttive vigenti, lo strumento proposto è la direttiva.

    4. SEMPLIFICAZIONE

    Nell'ottobre 2005, a seguito della comunicazione della Commissione "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea"[19], la Commissione ha lanciato una nuova fase di semplificazione della vigente normativa UE, avviando un programma modulato[20] relativo, inizialmente, al periodo 2005-2008. Nel gennaio 2009 ha Commissione ha presentato il suo terzo esame strategico del programma per legiferare meglio e ha aggiornato il programma modulato per la semplificazione[21]. L'adozione della presente proposta da parte della Commissione nel 2009 è prevista nel programma modulato per la semplificazione[22] nel quadro del riesame delle direttive contabili per tener conto degli interessi delle piccole imprese e per ridurre gli oneri amministrativi. Quest'ultima proposta più generale richiede tempi di elaborazione più lunghi. Pertanto, la Commissione ritiene che, in linea con il piano europeo di ripresa economica, siano necessarie misure a breve termine per ridurre gli oneri a carico delle microentità. Vengono proposti benefici significativi in termini di semplificazione.

    Secondo le stime di cui la Commissione dispone ci sono circa 5,3 milioni di microentità nell'UE che rispondono almeno a due dei criteri di definizione[23]. Ogni impresa spende in media 1558 EUR per rispettare gli obblighi in materia di informativa finanziaria imposti dalle direttive contabili. Si stima che in assenza di obblighi di legge le imprese spenderebbero comunque circa il 25% di detta somma per soddisfare le loro esigenze in materia di informazione dei dirigenti e dei terzi. Pertanto il restante 75%, ossia 1169 EUR, rappresenta una stima dell'onere generato dagli obblighi contabili a carico dalle imprese, equivalente a 6,3 miliardi di euro. Pertanto, nello scenario massimo in cui tutti gli Stati membri esentino le microimprese senza imporre obblighi aggiuntivi, la stima migliore dei potenziali risparmi consentiti dalla proposta è pari a 6,3 miliardi di euro (entro una forchetta compresa tra 5,9 e 6,9 miliardi di euro).

    5. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

    La Commissione suggerisce di accordare agli Stati membri la facoltà di escludere le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario, esentandole in tal modo dall'obbligo della redazione dei conti annuali. Conformemente, la Commissione propone di aggiungere un nuovo articolo 1 bis alla quarta direttiva sul diritto societario, che estende la discrezionalità degli Stati membri alla facoltà di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario.

    Tuttavia, occorre ricordare che le imprese, ivi comprese le microentità, sono tenute alla tenuta dei registri delle vendite e delle operazioni per i loro dirigenti e a fini fiscali. La direttiva consentirà agli Stati membri di allineare l'informativa finanziaria ad altre esigenze di informazione per evitare inutili oneri amministrativi. Le microentità possono ancora, su base volontaria, redigere conti annuali, sottoporli a revisione e inviarli al registro nazionale.

    6. INCIDENZA SUL BILANCIO

    Non vi è alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

    2009/0035 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[24],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[25],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'UE.

    (2) La contabilità è stata individuata come uno dei settori prioritari su cui intervenire per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese nella Comunità.

    (3) Nella comunicazione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile[26] la Commissione individua possibili modifiche da apportare alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[27] , ivi compresa la facoltà concessa agli Stati membri di esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali ai sensi della predetta direttiva.

    (4) La raccomandazione 2003/361/CE[28] della Commissione definisce le microimprese e le piccole e medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che le soglie per le microimprese contenute nella raccomandazione potrebbero essere troppo elevate a fini contabili. Pertanto, occorre introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette microentità, con limiti inferiori per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari rispetto ai limiti previsti per le microimprese.

    (5) Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale, non sono presenti o sono presenti in maniera limitata a livello transfrontaliero e dispongono di risorse limitate per rispettare i crescenti obblighi di legge. Inoltre, le microentità sono importanti per la creazione di nuovi posti di lavori, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche.

    (6) Tuttavia, le microentità sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa delle imprese più grandi. Dette norme creano un onere a loro carico che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, deve essere possibile esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali, anche se tali conti forniscono informazioni utili a fini statistici.

    (7) Nel parere del 10 luglio 2008 il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ha chiesto di concedere rapidamente agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE.

    (8) Nella risoluzione del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità[29], il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che consentirebbe agli Stati membri di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE.

    (9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi a carico delle microentità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (10) La direttiva 78/660/CEE deve essere pertanto modificata in conformità,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 Modifica della direttiva 78/660/CEE

    Nella direttiva 78/660/CEE è inserito il seguente articolo 1 bis :

    " Articolo 1 bis

    1. Gli Stati membri possono disporre l'esenzione dagli obblighi di cui alla presente direttiva delle società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

    a) totale dello stato patrimoniale: 500 000 EUR;

    b) importo netto del volume di affari: 1 000 000 EUR;

    c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

    2. Quando alla data di chiusura del bilancio una società supera i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1 in due esercizi consecutivi, essa non può più beneficiare dell'esenzione di cui allo stesso paragrafo.

    Quando alla data di chiusura del bilancio una società non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, essa può beneficiare dell'esenzione di cui allo stesso paragrafo, purché non abbia superato detti limiti in due esercizi consecutivi.

    3. Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi.

    4. Lo stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a) è composto o dall'attivo di cui alle lettere da A a E della rubrica "Attivo" dell'articolo 9 o dall'attivo di cui alle lettere da A a E dell'articolo 10.

    Articolo 2 Attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di valersi della facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 4 Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

    [2] Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles — Doc. 7224/07, punto 24.

    [3] Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles — Doc. 7652/08, punto 9.

    [4] Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, Un piano europeo di ripresa economica (COM(2008) 800 del 26.11.2008, punto 4; disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf).

    [5] Relazione sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e il governo dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI)), PE, commissione per i problemi economici e monetari, relatore: Alexander Radwan, A6-0032/2008 del 5.2.2008, pag. 10.

    [6] Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità, P6_TA(2008)0635.

    [7] Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

    [8] Una direttiva separata fissa gli obblighi in materia di revisione dei conti annuali (direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

    [9] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    [10] Questo nuovo gruppo di entità trova origine nella comunicazione della Commissione del luglio 2007 (comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, COM(2007) 394 del 10.7.2007, disponibile nel sito web della Commissione all'indirizzo:http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm).

    [11] Non vi è bisogno di modificare la settima direttiva sul diritto societario, dato che già l'attuale testo della direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di escludere dall'obbligo della redazione dei conti consolidati le imprese da consolidare che insieme non superano i limiti di una media impresa secondo la definizione della quarta direttiva sul diritto societario (articolo 6, paragrafo 1, della settima direttiva sul diritto societario).

    [12] In particolare uno studio commissionato dalla Commissione a Ramboll Management intitolato Study on Administrative Costs of the EU Company Law Acquis (Studio sui costi amministrativi dell' acquis UE in materia di diritto societario), luglio 2007, disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/simplification/final_report_company_law_administrative_costs_en.pdf.

    [13] Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, COM(2007) 394 del 10.7.2007, disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm.

    [14] Informazioni sul gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sono disponibili sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/high_level_group_is_en_version.htm.

    [15] Relazione del gruppo ad alto livello:

    http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/docs/080710_hlg_op_comp_law_final.pdf.

    [16] La valutazione dell'impatto descrive varie opzioni politiche su cui i servizi della Commissione hanno riflettuto: l'opzione 0 prevede di non modificare la quarta direttiva sul diritto societario; l'opzione 1 incoraggia gli Stati membri a fare pienamente uso delle opzioni attualmente offerte dalla quarta direttiva sul diritto societario; l'opzione 2 prevede l'esenzione obbligatoria delle microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario; l'opzione 3 prevede la facoltà per gli Stati membri di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario; l'opzione 4 introdurrebbe l'obbligo di un regime contabile semplificato per le microentità e l'opzione 5 prevede modifiche della quarta direttiva sul diritto societario senza introdurre la nuova categoria delle microentità.

    A seguito del confronto tra le summenzionate opzioni, la valutazione dell'impatto giunge alla conclusione che l'opzione che prevede di conferire agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario (opzione 3) consentirebbe di ottenere la maggiore riduzione degli oneri e potrebbe essere inoltre attuata in tempi più rapidi; essa pertanto costituisce l'alternativa più appropriata per ridurre in misura significativa l'onere amministrativo a carico delle piccole imprese e allineare gli obblighi in materia di informativa con le esigenze degli utilizzatori e dei redattori.

    [17] GU C 325 del 24.12.2002, pag. 35.

    [18] Gli Stati membri possono imporre ulteriori obblighi a livello nazionale. Le direttive contengono già numerose opzioni per le PMI, ma molte di esse non sono state fatte proprie dagli Stati membri.

    [19] COM(2005) 97 del 16.3.2005.

    [20] COM(2005) 535 del 25.10.2005.

    [21] COM(2009) 17 del 28.1.2009.

    [22] Oltre a essere menzionata nella pianificazione del programma della Commissione con il riferimento 2009/MARKT/051.

    [23] Totale dello stato patrimoniale pari a 500 000 EUR, importo netto del volume d'affari di 1 000 000 EUR e/o numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio uguale a 10 persone.

    [24] GU C […] del […], pag. […].

    [25] GU C […] del […], pag. […].

    [26] COM(2007) 394.

    [27] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

    [28] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    [29] GU C […] del […], pag. […].

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