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Document 52009AR0224

    Parere del Comitato delle regioni sul tema Lo strumento di microfinanziamento Progress

    GU C 79 del 27.3.2010, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 79/71


    Parere del Comitato delle regioni sul tema «Lo strumento di microfinanziamento Progress»

    (2010/C 79/12)

    I.   RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    Necessità di agire

    1.

    sostiene l'azione immediata intrapresa dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) allo scopo di garantire che le risorse comunitarie siano utilizzate in modo efficace per aiutare le imprese in un periodo di scarsa liquidità; sottolinea inoltre che la recente crisi finanziaria ha prodotto una contrazione del credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per le microimprese, il che ha il duplice effetto di aggravare la flessione dell'economia e di ostacolare un'eventuale ripresa;

    2.

    riconosce che le prospettive finanziarie 2007-2013 limitano le possibilità per la Commissione di destinare nuove risorse allo strumento di microfinanziamento Progress (di seguito denominato «lo strumento») oggetto della proposta;

    3.

    teme che lo stralcio di 100 milioni di euro dal programma Progress per destinarli al nuovo strumento di microfinanziamento possa compromettere gli obiettivi, l'impatto e l'efficacia del programma stesso ed invita la Commissione a prendere in esame altre fonti di finanziamento appropriate per mettere in atto tale strumento;

    4.

    richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che è improbabile che la dotazione di 100 milioni di euro prevista per lo strumento di microfinanziamento sia sufficiente a fornire i 500 milioni di risorse aggiuntive necessarie ad alleviare le attuali restrizioni creditizie, dare nuovo impulso ai microfinanziamenti e far fronte alla domanda;

    5.

    si rallegra del fatto che lo strumento sia conforme al principio di sussidiarietà e di conseguenza complementare all'offerta di microcredito da parte degli Stati membri o degli enti regionali e locali;

    6.

    sottolinea che oltre il 90 % delle imprese europee è costituito da microimprese, per le quali il più grave ostacolo all'innovazione è costituito da un accesso limitato al microcredito;

    7.

    concorda sul fatto che il grosso dei microcrediti destinati alle persone più svantaggiate nell'Unione europea venga erogato da istituti di microfinanziamento non commerciali i quali, a loro volta, hanno bisogno di ulteriore sostegno per poter fronteggiare l'attuale domanda;

    8.

    è convinto che gli sforzi compiuti dalla Commissione per sviluppare il microcredito nell'UE si dimostreranno utili per consentire a coloro che sono esclusi dal mercato del credito convenzionale di avviare nuove imprese e favorire la creazione di posti di lavoro;

    9.

    si rammarica che nella valutazione ex ante effettuata dalla Commissione non si dia piena considerazione al ruolo e all'impatto degli enti regionali e locali.

    Priorità all'attuazione

    10.

    invita la Commissione a puntare sulle microimprese innovative, soprattutto quelle ad alta intensità di conoscenza, per stimolare l'innovazione e la produttività nell'UE;

    11.

    invita la Commissione a razionalizzare le iniziative comunitarie esistenti e ad accrescere la coerenza tra il nuovo strumento di microfinanziamento ed altri strumenti finanziari comunitari, in particolare Progress, FSE, Jasmine, Jeremie e CIP (1);

    12.

    propone che la Commissione differenzi con maggior precisione gli specifici gruppi di destinatari delle iniziative e consideri come gruppi di destinatari i disoccupati e le persone svantaggiate, compresi i giovani, le donne, gli anziani e le minoranze etniche, e attribuisca a tali gruppi un posto preciso ed appropriato nei programmi e nelle iniziative in materia di microcredito;

    13.

    invita la Commissione ad evidenziare l'importanza di misure più ampie di sostegno alle imprese, oltre agli interventi finanziari per le imprese in fase di avviamento e quelle già in essere. All'erogazione di finanziamenti destinati ad imprese nuove o già esistenti si dovrebbero accompagnare meccanismi di supporto attivo, quali i servizi di orientamento, formazione, preparazione e rafforzamento delle capacità, oltre alle agevolazioni sui tassi di interesse dell'FSE allo scopo di incoraggiare la crescita sostenibile delle imprese e garantire una regressione nel tasso di fallimenti;

    14.

    rileva che le condizioni di erogazione e di domanda di microcredito differiscono notevolmente nell'UE e invita la Commissione a garantire che il microcredito sia ugualmente disponibile in aree che non beneficiano dei fondi strutturali, poiché anche nelle regioni più ricche possono esistere sacche di povertà e condizioni sfavorevoli;

    15.

    ricorda alla Commissione, agli Stati membri e ai partner regionali e locali che lo strumento di microfinanziamento, con la sua dotazione di 100 milioni di euro, andrebbe visto nel contesto di altri programmi ed altre iniziative. Nel caso specifico le risorse limitate dello strumento saranno accessibili a tutti e 27 gli Stati membri nell'arco dei prossimi quattro anni e conseguentemente sarebbe necessario che i finanziamenti fossero allocati in base a criteri specifici che producano il massimo impatto;

    16.

    ricorda il parere del CdR dal titolo Il pacchetto della Commissione europea per la ripresa economica e il ruolo degli enti locali e regionali (CdR 12/2009 fin) in cui si «chiede[va] alla Commissione di presentare una proposta relativa all'introduzione di norme per la concessione di microcrediti nell'UE (con) l'obiettivo (…) di fissare dei parametri di base per la concessione del microcredito».

    Comunicazione

    17.

    ricorda alla Commissione e al gruppo BEI che il successo dello strumento di microfinanziamento dipende dalla piena sensibilizzazione delle parti direttamente interessate, delle istituzioni finanziarie e dei potenziali beneficiari;

    18.

    ribadisce la necessità che la Commissione e il gruppo BEI siano proattivi nel comunicare il loro ruolo e i metodi per accedere ai fondi erogati dai diversi programmi, in collaborazione con gli enti regionali e locali;

    19.

    invita la Commissione e il gruppo BEI a precisare il valore aggiunto dello strumento e la sua complementarità rispetto alle iniziative già esistenti a sostegno delle imprese a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

    20.

    sottolinea che in passato il CdR aveva già invitato la Commissione e il gruppo BEI ad essere «maggiormente proattivi nel far conoscere il proprio ruolo, il proprio valore aggiunto e i metodi per accedere all'iniziativa Jeremie e al programma quadro per la competitività e l'innovazione “(parere CdR 246/2008 fin dal titolo Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) - Uno” Small Business Act»per l'Europa).

    Coordinare l'attuazione

    21.

    ricorda alla Commissione e al gruppo BEI che lo strumento sarà più efficace se coordinato ed utilizzato con gli strumenti finanziari già esistenti a livello europeo e i programmi regionali e locali all'interno degli Stati membri;

    22.

    ricorda il parere del CdR dal titolo La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione (CdR 245/2008) in cui si ribadisce la necessità di un «coordinamento fra i programmi dei fondi strutturali ed altri pertinenti programmi europei (…) al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo ed il coinvolgimento degli enti regionali e locali»;

    23.

    suggerisce alla Commissione di trarre beneficio dalla flessibilità che l'attuazione da parte di istituzioni non finanziarie conferisce allo strumento, collaborando, ove appropriato, con gli enti regionali e locali nella loro funzione di erogatori di microfinanziamenti;

    24.

    invita la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali e locali e gli organismi incaricati di attuare lo strumento ad incoraggiare i potenziali beneficiari a presentare richiesta di prestiti, a ridurre al minimo le pratiche burocratiche legate alla presentazione di tali richieste, al trattamento del dossier e al prelievo dei fondi e ad offrire ulteriore sostegno per snellire le pratiche burocratiche da espletare una volta ricevuti i finanziamenti.

    Valutazione e controllo

    25.

    propone che la Commissione effettui di propria iniziativa due valutazioni, una intermedia e una finale, in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e in consultazione con gli enti regionali e locali e i beneficiari ultimi. La valutazione finale analizza, in particolare, in che misura lo strumento nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi e abbia integrato altri strumenti finanziari già esistenti nell'UE, quali Progress, FSE, Jasmine, Jeremie e CIP. In tale valutazione dovrà figurare altresì un'analisi della ripartizione dei fondi nell'UE a 27;

    26.

    propone che la Commissione e la BEI considerino la possibilità di prolungare oltre il 2013 l’attuazione dello strumento di microfinanziamento, che allo stato attuale costituisce una misura temporanea nell'ambito del periodo di programmazione in corso, qualora esso dimostri la propria validità.

    II   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 2 del COM(2009) 333 def.

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.

    Lo strumento fornirà risorse comunitarie volte ad aumentare l'accesso al microcredito per:

    a)

    persone che hanno perso o rischiano di perdere il proprio posto di lavoro e desiderano avviare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

    b)

    persone svantaggiate, compresi i giovani, che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

    c)

    microimprese dell'economia sociale che occupano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro oppure che danno lavoro a persone svantaggiate, inclusi i giovani.

    1.

    Lo strumento fornirà risorse comunitarie volte ad l'accesso al microcredito per:

    che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, , e desiderano avviare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

    b)

    persone svantaggiate, compresi i giovani, , che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

    c)

    microimprese dell'economia sociale che occupano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro oppure che danno lavoro a persone svantaggiate ), .

    Motivazione

    i)

    L'espressione «persone che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro» dà adito a definizioni e interpretazioni divergenti. Di qui la necessità di riferirsi alla definizione fornita dal regolamento (CE) n. 546/2009 di recente adozione, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

    ii)

    Sono vari i gruppi di persone svantaggiate da menzionare accanto alla categoria «giovani».

    iii)

    Il riferimento ai «giovani» viene soppresso alla lettera c), in quanto i gruppi di persone svantaggiate sono già specificati alla lettera b).

    Emendamento 2

    Articolo 4 del COM(2009) 333 def.

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.

    Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

    a)

    garanzie e strumenti di condivisione del rischio;

    b)

    strumenti rappresentativi di capitale;

    c)

    titoli di debito;

    d)

    provvedimenti di sostegno, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'efficiente ed efficace attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    2.

    Lo strumento è aperto a organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati membri.

    1.

    Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

    a)

    garanzie e strumenti di condivisione del rischio;

    b)

    strumenti rappresentativi di capitale;

    c)

    titoli di debito;

    d)

    provvedimenti di sostegno, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'efficiente ed efficace attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    2.

    Lo strumento è aperto a organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati membri.

    Motivazione

    i)

    Dal momento che la dotazione assegnata allo strumento è limitata e che se ne vogliono massimizzare i benefici, è importante definire criteri di ammissibilità chiari da applicare uniformemente in tutti e 27 gli Stati membri.

    ii)

    Criteri di ammissibilità chiari consentirebbero di comunicare in modo efficace, nonché di differenziare lo strumento in questione da altre iniziative e di coordinarlo con altri programmi.

    Emendamento 3

    Articolo 5 del COM(2009) 333 def.

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.

    La Commissione gestisce lo strumento conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

    2.

    Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione delle misure di sostegno indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la Commissione conclude accordi con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), conformemente all'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e all'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. Questi accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati alle istituzioni finanziarie, compresa la necessità di garantire l'addizionalità rispetto ai programmi nazionali.

    3.

    I proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, ottenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 potrebbero essere reinvestiti da queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per un periodo di 6 anni dopo la data di avvio dello strumento. Allo scadere dello strumento, il saldo residuo dovuto alle Comunità europee è restituito al bilancio generale delle Comunità stesse.

    4.

    Le istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo concludono accordi scritti con gli istituti di microfinanza pubblici e privati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il loro obbligo di utilizzare le risorse rese disponibili dallo strumento conformemente agli obiettivi fissati dall'articolo 2 e di fornire informazioni utili per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1).

    5.

    La dotazione finanziaria totale per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è gestita dalla Commissione.

    1.

    La Commissione gestisce lo strumento conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

    2.

    Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione delle misure di sostegno indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la Commissione conclude accordi con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), conformemente all'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e all'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. Questi accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati alle istituzioni finanziarie, compresa la necessità di garantire l'addizionalità i programmi nazionali, .

    3.

    I proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, ottenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 potrebbero essere reinvestiti da queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per un periodo di 6 anni dopo la data di avvio dello strumento. Allo scadere dello strumento, il saldo residuo dovuto alle Comunità europee è restituito al bilancio generale delle Comunità stesse.

    4.

    Le istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo concludono accordi scritti con gli istituti di microfinanza pubblici e privati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il loro obbligo di utilizzare le risorse rese disponibili dallo strumento conformemente agli obiettivi fissati dall'articolo 2 e di fornire informazioni utili per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1).

    5.

    La dotazione finanziaria totale per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è gestita dalla Commissione.

    Motivazione

    È importante sottolineare che lo strumento avrà maggior efficacia se sarà coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali.

    Emendamento 4

    Articolo 9 del COM(2009) 333 def.

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.

    La Commissione effettua valutazioni intermedie e finali di propria iniziativa e in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione intermedia è completata quattro anni dopo la data d'avvio dello strumento e la valutazione finale al massimo un anno dopo il termine dei mandati conferiti alle istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione finale giudica, in particolare, in che misura lo strumento nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi.

    2.

    I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    1.

    La Commissione effettua valutazioni intermedie e finali di propria iniziativa e in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, . La valutazione intermedia è completata quattro anni dopo la data d'avvio dello strumento e la valutazione finale al massimo un anno dopo il termine dei mandati conferiti alle istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione finale giudica, in particolare, in che misura lo strumento nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi .

    2.

    I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Motivazione

    i)

    Lo strumento di microfinanziamento andrebbe attuato in collaborazione con gli enti regionali e locali. Di conseguenza, qualsiasi valutazione dovrà essere condotta in consultazione con tali enti e con i beneficiari finali, in quanto essi si trovano nella posizione ideale per fornire un parere sull'impatto e sull'efficacia globale dello strumento.

    ii)

    Dal momento che lo strumento sarà efficace solo se andrà a completare altri strumenti finanziari comunitari, questo aspetto dovrebbe figurare nella valutazione.

    Bruxelles, 7 ottobre 2009

    Il Presidente del Comitato delle regioni

    Luc VAN DEN BRANDE


    (1)  Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress), Fondo sociale europeo (FSE), Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa (Jasmine), Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (Jeremie), Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP).


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