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Document 52008PC0376

Proposta di direttiva del Consiglio del relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata)

/* COM/2008/0376 def. - CNS 2008/0120 */

52008PC0376




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.6.2008

COM(2008) 376 definitivo

2008/0120 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del

relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, il 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 83/183/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

ê 83/183/CEE (adattato)

2008/0120 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del

relativa alle Ö esenzioni Õ fiscali applicabili Ö all’introduzione definitiva Õ di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 93 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

(1) La direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 83/183/CEE considerando (1) (adattato)

(2) Affinché la popolazione degli Stati membri Ö diventi Õ maggiormente Ö consapevole delle attività Õ della Comunità, occorre Ö mantenere Õ a favore dei privati l'azione intrapresa allo scopo di Ö garantire Õ, nella Comunità, Ö le Õ condizioni Ö del Õ mercato interno.

ê 83/183 considerando (2) (adattato)

(3) In particolare, gli ostacoli fiscali Ö all’introduzione Õ in uno Stato membro, da parte di privati, di beni personali che si trovano in un altro Stato membro sono tali da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità; occorre perciò eliminarli, nei limiti del possibile, introducendo Ö esenzioni Õ fiscali.

ê 83/183 considerando (3) (adattato)

(4) Queste Ö esenzioni Õ fiscali possono essere applicate soltanto Ö all’introduzione Õ di beni che non hanno alcun carattere commerciale o speculativo e occorre fissarne pertanto i limiti e le condizioni d'applicazione.

ê 91/680/CEE considerando (6) e 92/12/CEE considerando (20) (adattato)

(5) Ö A causa delle disposizioni di armonizzazione adottate nel campo delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), le regole Õ relative agli esoneri e alle franchigie all'importazione Ö sono ormai prive di oggetto in tali campi Õ.

ê

(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

ê 83/183/CEE (adattato)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Ö CAPO Õ I Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni e nei casi indicati qui di seguito, Ö un’esenzione Õ dalle imposte sui consumi normalmente esigibili all'atto dell'Ö introduzione Õ definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro.

2. Esulano dalla presente direttiva:

ê 91/680/CEE articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino (adattato)

Ö a) l'imposta sul valore aggiunto; Õ

ê 92/12/CEE articolo 23, paragrafo 3, secondo trattino (adattato)

Ö b) i diritti d'accisa; Õ

ê 83/183/CEE (adattato)

c) i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l'utilizzazione dei beni Ö di cui al paragrafo 1 Õ all'interno del paese, quali ad esempio i diritti riscossi all'atto dell'immatricolazione di autovetture, le tasse di circolazione stradale, i canoni televisivi.

Articolo 2

Disposizioni riguardanti i beni

1. Sono considerati «beni personali», a norma della presente direttiva, i beni destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia. Questi beni, per la loro natura o quantità, non debbono riflettere alcuna preoccupazione d'ordine commerciale, né debbono essere destinati a un'attività economica ai sensi dell'articolo Ö 9, paragrafo 1 e degli articoli da 10 a 13 Õ della direttiva Ö 2006/112/CE del Consiglio Õ[9]. Sono tuttavia considerati beni personali anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all'esercizio della professione dell'interessato.

2. Ö L’esenzione Õ prevista all'articolo 1 è concessa per i beni personali che:

a) sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano, Ö in uscita dallo Stato membro di provenienza Õ, di esenzioni o di rimborsi di imposte sui consumi. Per l'applicazione della presente direttiva si ritiene che abbiano soddisfatto tali condizioni i beni acquistati alle condizioni di cui all'articolo Ö 151 della direttiva 2006/112/CE, fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, lettera e); Õ

ê 89/604/CEE art. 1, punto 1

b) sono stati effettivamente destinati all'uso dell'interessato prima del trasferimento della residenza o dello stabilimento di una residenza secondaria. Gli Stati membri possono esigere che i veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo siano destinati all'uso dell'interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza.

Per i beni di cui alla lettera a), seconda frase, gli Stati membri possono esigere:

i) per quanto riguarda veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), roulotte da campeggio, abitazioni trasportabili, imbarcazioni da diporto e aerei da turismo, che siano destinati all'uso dell'interessato da almeno dodici mesi prima del trasferimento di residenza;

ii) per quanto riguarda gli altri beni, che siano destinati all'uso dell'interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza.

ê 83/183 (adattato)

è1 89/604/CEE art. 1, punto 2

3. Le autorità competenti richiedono la dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 per i veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo. Nel caso di beni di altro tipo detta dimostrazione è richiesta solo quando sussistono seri dubbi di frode.

Articolo 3

Condizioni relative all' Ö introduzione Õ

L'Ö introduzione Õ dei beni può effettuarsi in una o più volte entro i termini rispettivamente previsti agli articoli 7, 8, 9 e 10.

Articolo 4

Obblighi posteriori all' Ö introduzione Õ

è1 I veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo ç Ö introdotti Õ non possono essere ceduti, dati in locazione o prestati durante i dodici mesi successivi alla loro Ö introduzione Õ in Ö esenzione Õ, salvo in casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dalle autorità competenti dello Stato membro Ö di destinazione Õ.

Articolo 5

Condizioni specifiche relative a taluni beni

ê 89/604/CEE art. 1, punto 3 (adattato)

1. Gli Stati membri possono prevedere una limitazione Ö dell’introduzione Õ in Ö esenzione Õ di beni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 69/169/CEE Ö del Consiglio Õ[10]. Tuttavia tale limitazione non può essere inferiore a quattro volte i quantitativi indicati alla colonna II del suddetto articolo, tranne nel caso dei prodotti a base di tabacco la cui Ö introduzione Õ in Ö esenzione Õ può essere limitata ai quantitativi indicati alla suddetta colonna.

ê 83/183 (adattato)

2. Ö L’esenzione Õ all'Ö introduzione Õ dei cavalli da sella, dei veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, delle roulotte da campeggio, delle abitazioni trasportabili, delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo è concessa soltanto se il privato trasferisce la residenza normale nello Stato Ö di destinazione Õ.

Articolo 6

Norme generali per la determinazione della residenza

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

2. I privati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità o mediante qualsiasi altro documento valido.

3. Le autorità competenti dello Stato membro Ö di destinazione Õ, qualora abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 o anche ai fini di taluni controlli specifici, possono chiedere qualsiasi elemento d'informazione o prove supplementari.

Ö CAPO Õ II Introduzione di beni personali in occasione di un trasferimento della residenza normale

Articolo 7

1. Ö L’esenzione Õ prevista all'articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per Ö l’introduzione Õ di beni personali effettuata da un privato in occasione del trasferimento della residenza abituale.

ê 89/604/CEE art. 1, punto 4, lett. b) (adattato)

La concessione Ö dell’esenzione Õ è subordinata, fatte salve le modalità eventualmente applicabili in materia di transito comunitario, alla compilazione, su carta libera, di un inventario dei beni e alla presentazione, se lo Stato lo richiede, di una dichiarazione il cui modello e contenuto siano conformi alla procedura prevista all'articolo Ö 248 bis Õ, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. Ö 2913/92 del Consiglio Õ[11]. Nessuna menzione del valore può essere pretesa nell'inventario.

ê 83/183/CEE (adattato)

è1 89/604/CEE art. 1, punto 4, lett. c)

è2 89/604/CEE art. 1, punto 5, lett. a)

2. L'ultima Ö introduzione Õ deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi al trasferimento della residenza normale. è1 Quando, conformemente all'articolo 3, Ö l’introduzione Õ di beni avviene in più riprese nell’arco di detto periodo, gli Stati membri possono esigere la presentazione di un inventario globale cui un altro ufficio doganale può far riferimento anche in occasione dei successivi traslochi Ö soltanto al momento della prima introduzione Õ. Questo inventario globale può essere completato in accordo con le autorità competenti dello Stato membro Ö di destinazione Õ. ç

Ö CAPO Õ III Ö Introduzione Õ di beni personali in occasione dell’arredamento di una residenza secondaria o dell’abbandono di quest’ultima

Articolo 8

1. Ö L’esenzione Õ di cui all'articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per Ö l’introduzione Õ di beni personali effettuata da un privato per l'arredamento di una residenza secondaria.

Ö L’esenzione Õ è concessa solo qualora:

a) la persona interessata sia proprietaria della residenza secondaria o locataria della medesima per un periodo di almeno dodici mesi;

b) i beni Ö introdotti Õ corrispondano al mobilio normale della residenza secondaria.

2. Ö L’esenzione Õ viene concessa inoltre, alle condizioni di cui al paragrafo 1, in caso di Ö introduzione Õ di beni destinati alla residenza normale o a un'altra residenza secondaria in seguito all'abbandono di una residenza secondaria, sempre che detti beni siano stati effettivamente posseduti dall'interessato e destinati all'uso di quest'ultimo è2 prima dello stabilimento di una seconda residenza ç.

L'ultima Ö introduzione Õ deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi all'abbandono della residenza secondaria.

Ö CAPO Õ IV Ö Introduzione Õ di beni in occasione di matrimonio

Articolo 9

ê 89/604/CEE art. 1, punto 6, lett. a) (adattato)

1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, chiunque, in occasione del proprio matrimonio, può Ö introdurre Õ in Ö esenzione Õ dalle imposte di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nello Stato membro ove conta di stabilire la propria residenza normale, beni personali acquistati o destinati a uso proprio, alle seguenti condizioni:

ê 83/183/CEE (adattato)

a) l'Ö introduzione Õ deve essere effettuata durante un periodo che inizia due mesi prima della data prevista per il matrimonio e che termina quattro mesi dopo la data della celebrazione;

b) il privato deve fornire la prova dell'avvenuta celebrazione del matrimonio o dell’avvio delle pratiche ufficiali a tal fine.

ê 89/604/CEE art. 1, punto 6, lett. b) (adattato)

2. Sono parimenti ammessi in Ö esenzione Õ i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, da persone aventi la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello Ö di destinazione. L’esenzione Õ è applicabile ai regali il cui valore unitario non superi 350 euro. Gli Stati membri possono tuttavia accordare Ö un’esenzione Õ per un valore superiore, purché esso non superi, per singoli regali ammessi in Ö esenzione Õ, 1 400 euro.

ê 83/183/CEE (adattato)

è1 89/604/CEE art. 1, punto 7, lett. b) (adattato)

3. Per la concessione Ö dell’esenzione Õ gli Stati membri possono richiedere una garanzia adeguata, qualora l'importazione venga effettuata prima della data del matrimonio.

4. Nel caso in cui il privato non fornisca la prova del proprio matrimonio entro quattro mesi dalla data dichiarata per la celebrazione, sono dovute le imposte a decorrere dal giorno dell'Ö introduzione Õ.

Ö CAPO Õ V Ö Introduzione Õ di beni personali del «de cuius » acquisiti per via successoria

Articolo 10

In deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 2, ma fatte salve le altre disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5, qualunque privato che acquisisca per via successoria ( causa mortis ) la proprietà o l'usufrutto di beni personali del «de cuius», situati in uno Stato membro, può Ö introdurre Õ tali beni in Ö esenzione Õ dalle imposte di cui all'articolo 1, paragrafo 1 in un altro Stato membro in cui ha una residenza, alle seguenti condizioni:

a) il privato deve presentare all'autorità competente dello Stato membro Ö di destinazione Õ un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente dello Stato membro Ö di provenienza Õ, comprovante l'acquisizione per via successoria dei beni Ö introdotti Õ;

b) Ö l’introduzione Õ deve essere effettuata entro due anni a decorrere dall'immissione nel possesso di tali beni.

Ö CAPO Õ VI Disposizioni finali

Articolo 11

1. Gli Stati membri si sforzano di ridurre al massimo le formalità relative Ö all’introduzione effettuata Õ dai privati nei limiti e alle condizioni della presente direttiva e cercano di evitare che le formalità Ö all’introduzione Õ diano adito a controlli che provochino rotture importanti del carico Ö all’entrata nello Stato di destinazione Õ.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere e/o di prevedere condizioni di concessione Ö dell’esenzione Õ meno severe di quelle previste dalla presente direttiva, fatta eccezione per quelle di cui all' è1 articolo 2, paragrafo 2, lettera a) ç .

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri non possono applicare, ai sensi della presente direttiva, Ö esenzioni Õ fiscali all'interno della Comunità che siano meno favorevoli di quelle che essi concederebbero per le importazioni di beni personali di privati provenienti da paesi terzi.

Articolo 12

1. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3. La Commissione comunica agli altri Stati membri queste ultime disposizioni.

2. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

ê

Articolo 13

La direttiva 83/183/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 83/183/CEE art. 13

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

é

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 13)

Direttiva 83/183/CEE del Consiglio (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64) |

Direttiva 89/604/CEE del Consiglio (GU L 348 del 29.11.1989, pag. 28) |

Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1) | limitatamente all’articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino |

Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1) | limitatamente all’articolo 23, paragrafo 3, secondo trattino |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione (di cui all’articolo 13)

Direttiva | Termine di attuazione |

83/183/CEE | 1° gennaio 1984 |

89/604/CEE | 1° luglio 1990 |

91/680/CEE | 1° gennaio 1993[12] |

92/12/CEE | 1° gennaio 1993[13] |

________________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 83/183/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |

__ | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |

__ | Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b) | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea |

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, punto i) |

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, punto ii) |

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase | __ |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 3 |

Articoli da 3 a 6 | Articoli da 3 a 6 |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma | Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea | Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea |

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, punti i) e ii) | Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 2 |

Articoli 9, 10 e 11 | Articoli 9, 10 e 11 |

Articolo 12, paragrafo 1 | __ |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 12, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 2 |

__ | Articolo 13 |

__ | Articolo 14 |

Articolo 13 | Articolo 15 |

__ | Allegato I |

Allegato II |

_______________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I, parte A, della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

[8] V. allegato I, parte A.

[9] Ö GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 Õ.

[10] GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6.

[11] Ö GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 Õ.

[12] Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché il loro regime così adattato alle disposizioni previste all'articolo 1, punti da 1 a 20 e punti da 22 a 24 e all'articolo 2 della direttiva 91/680/CEE sia messo in vigore al 1° gennaio 1993.

[13] Tuttavia per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 3, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questa disposizione entro e non oltre il 1° gennaio 1993.

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