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Document 52008PC0180

    Proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) [SEC(2008) 442 SEC(2008) 443]

    /* COM/2008/0180 def. - COD 2008/0070 */

    52008PC0180




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 9.4.2008

    COM(2008) 180 definitivo

    2008/0070 (COD)

    Proposta di

    RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) [SEC(2008) 442 SEC(2008) 443]

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    Motivazione e obiettivi della proposta

    La necessità di un continuo aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini è essenziale ai fini della promozione della competitività dell'Unione europea e della coesione sociale e, sotto questo aspetto, un contributo determinante è offerto dall'istruzione e dalla formazione professionale. Il suo impatto viene però indebolito dalla complessità e dalla mancanza di collaborazione tra le diverse autorità e tra i diversi soggetti erogatori di formazione, nonché tra i vari sistemi nazionali. L'accesso all'istruzione e alla formazione dei singoli cittadini risulta ostacolato, così come la combinazione e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti diversi. Il sussistere di tali ostacoli rende difficile ai cittadini spostarsi all'interno dello spazio europeo dell'istruzione e della formazione professionale e del mercato del lavoro europeo, nonché fruire di un reale apprendimento permanente senza frontiere.

    Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 si affermava che qualifiche più trasparenti e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbero costituire i due principali capisaldi degli sforzi volti a adeguare i sistemi di istruzione e di formazione europei sia alle esigenze della società dei saperi, sia alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione.

    La risoluzione del Consiglio del 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (il "processo di Copenaghen") ha messo in evidenza che l'attribuzione della priorità a un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale costituiva una delle misure comuni necessarie per promuovere la trasparenza, la comparabilità, la trasferibilità e il riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche tra i vari paesi e a diversi livelli.

    Nel comunicato di Maastricht del 2004, i ministri responsabili dell'istruzione e della formazione professionale, la Commissione e le parti sociali europee hanno convenuto di dare la priorità allo sviluppo e all'applicazione del sistema di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). Ciò è stato confermato dalle stesse parti nel comunicato di Helsinki del 2006 che ha sollecitato un ulteriore sviluppo di strumenti europei comuni, segnatamente l'ECVET[1].

    La presente proposta adempie al mandato politico sopra descritto.

    Contesto generale

    Uno dei principali ostacoli al manifestarsi di un maggiore interesse nei confronti della mobilità transnazionale nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale iniziale e continua è rappresentato dalla difficoltà di individuare, convalidare e riconoscere i risultati dell'apprendimento conseguiti durante il soggiorno in un altro paese. Inoltre l'apprendimento permanente si sta realizzando sempre più in paesi diversi e in un'ampia varietà di contesti, formali, non formali e informali.

    Si rende pertanto necessario trovare il modo di permettere alle persone di proseguire il loro percorso di apprendimento tenendo conto dei risultati conseguiti allorché si spostano da un contesto di apprendimento a un altro e da un paese all'altro.

    Una delle principali sfide da raccogliere è costituita dalla diversità o addirittura dalla frammentazione dei sistemi di istruzione, di formazione professionale e delle qualifiche in Europa. Svariate sono le qualifiche come anche le parti e le istituzioni competenti differenti che entrano in gioco. Tra le loro attività possono figurare la definizione delle qualifiche e di metodologie di valutazione e di convalida dell'apprendimento, la fissazione di obiettivi della formazione, la determinazione del contenuto di risultati dell'apprendimento, nonché l'applicazione di programmi di formazione. Può essere interessata una vasta gamma di soggetti: ministeri, agenzie, settori professionali, società, parti sociali, camere di commercio, organizzazioni non governative, ecc. In alcuni casi un'autorità nazionale può accreditare gli organismi erogatori di formazione o altri soggetti o demandare loro la preparazione e il rilascio di qualifiche, punti, ecc. In altri casi tali funzioni possono essere delegate al livello regionale o ai soggetti erogatori di formazione.

    I paesi si avvalgono di un quadro nazionale per la definizione dei livelli delle qualifiche o la classificazione di tali livelli. Tali quadri possono essere o no indirizzati verso l'organizzazione di cicli di istruzione o di formazione. Inoltre, in funzione dei sistemi, le qualifiche possono essere acquisite dopo aver seguito soltanto un unico tipo di programma di formazione formale o a seguito di processi di apprendimento di diverso tipo.

    Il rilascio delle qualifiche si basa, in alcuni sistemi, sull'accumulazione di unità di risultati dell'apprendimento, talora associata all'attribuzione di punti (Regno Unito, Finlandia, Svezia, ecc.), in altri casi no (Francia, Spagna, ecc.). I sistemi di crediti sono talvolta sviluppati all'interno di un quadro di qualifiche più ampio (sistemi dei crediti e delle qualifiche di Scozia e Galles) o concepiti per qualifiche specifiche (sistema IFTS in Italia). Inoltre, in funzione del paese, possono essere numerose le modalità di utilizzo delle unità o dei punti che attestano i risultati dell'apprendimento e, in alcuni paesi, possono coesistere pratiche diverse di assegnazione dei punti.

    In una situazione così variegata come quella sopra descritta, appaiono necessari principi tecnici e convenzioni comuni per garantire l'affidabilità reciproca e consentire il trasferimento e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento nel contesto della mobilità transnazionale.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta a livello europeo

    Il sistema ECVET proposto rientra in una serie di iniziative europee, tra le quali figurano il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS), Europass[2], la carta europea di qualità per la mobilità, i principi europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento informale e non formale e il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (EQF)[3]:

    - l'ECTS è stato incoraggiato dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori[4] e usato nell'istruzione superiore; l'ECVET dovrebbe essere compatibile con l'ECTS, in modo da consentire l'avvicinamento tra istruzione e formazione professionale e istruzione superiore;

    - Europass è stato creato con la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze;

    - i principi europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale sono stati approvati sotto forma di conclusioni del Consiglio nel 2004[5]; nell'applicazione del sistema ECVET si terrà conto di tali principi;

    - la carta europea di qualità per la mobilità[6] è stata adottata con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale; al punto 8 del suo allegato, questa stabilisce che se la mobilità riguarda le singole persone "i partecipanti andrebbero aiutati a ottenere, ove opportuno, riconoscimento e certificazione" dei risultati dell'apprendimento; il sistema ECVET è diretto a sostenere la qualità della mobilità delle persone come richiesto dalla raccomandazione sopra citata;

    - l'EQF è previsto dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2008 sul quadro europeo delle qualifiche e dei titoli (EQF)[7] quale strumento di riferimento per il confronto dei livelli delle qualifiche nei sistemi nazionali nonché nei sistemi delle qualifiche sviluppati dalle organizzazioni settoriali internazionali. ECVET integrerà i principi e i concetti comuni con il quadro EQF e li utilizzerà come base. In effetti il sistema ECVET si avvale dell'EQF quale livello di riferimento per le qualifiche.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    L'ECVET non si applica al riconoscimento reciproco delle qualifiche nel settore delle professioni regolamentate in quanto ciò è garantito dalla direttiva 2005/36/CE[8] del 7 settembre 2005. L'ECVET, infatti, non è uno strumento finalizzato a garantire i diritti dei migranti riguardo al riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro in vista dell'esercizio di una professione regolamentata in un altro Stato membro. In tal caso solo la direttiva impone obblighi giuridicamente vincolanti per le autorità degli Stati membri.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    Consultazione di esperti

    La relazione del 2005 del Cedefop sugli " Approcci europei ai sistemi (di trasferimento) dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale – Valutazione dell'applicabilità dei sistemi di crediti esistenti a un sistema europeo di trasferimento dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)" si incardina su esempi e prassi internazionali nel settore dei sistemi di crediti. Nel 2005 la Commissione ha finanziato due studi di analisi del sistema ECVET nel contesto della mobilità europea nel settore della formazione professionale iniziale[9]. Da tali studi emerge che i principi dell'ECVET sono valutati positivamente dagli intervistati. L'ECVET è anche considerato uno strumento chiave per il miglioramento dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale in vista di una migliore risposta da parte di tali sistemi ai bisogni individuali e alle richieste del mercato del lavoro. Gli studi sottolineano tuttavia che l'ECVET non può essere introdotto e utilizzato senza essere preventivamente adeguato sotto il profilo culturale e tecnico ai contesti settoriali, regionali e nazionali e confermano che la sua applicazione non mette in discussione il sistema di istruzione e di formazione professionale iniziale esistente, né i principi fondamentali della certificazione e delle qualifiche.

    Infine la Commissione ha tratto utili conclusioni dai risultati dei progetti finanziati in precedenza nel quadro del programma Leonardo da Vinci, i quali hanno dimostrato come un approccio basato su unità di risultati dell'apprendimento costituisca la risposta appropriata al problema del trasferimento e dell'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti dalle persone che si muovono da un contesto apprenditivo all'altro.

    Consultazione delle parti interessate (2006-2007)

    Tra il novembre 2006 e il marzo 2007 la Commissione europea ha avviato un ampio processo di consultazione a livello europeo in merito a una bozza di sistema ECVET sulla base del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) – Un sistema per il trasferimento, l'accumulazione e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in Europa" (SEC(2006) 1431). Il documento si basava sul lavoro di un gruppo di esperti istituito nel 2003 e costituito da rappresentanti di tutti i principali settori dell'istruzione e della formazione (istruzione superiore e formazione professionale, generale, per adulti), nonché di rappresentanti di amministrazioni pubbliche, organismi settoriali, delle parti sociali e del Cedefop.

    Nel quadro di tale processo di consultazione la bozza del sistema ECVET è stata presentata e dibattuta in una serie di riunioni organizzate dalle amministrazioni nazionali, dalle parti sociali, dagli organismi settoriali e da altri interessati. Nello stesso periodo è stata avviata una consultazione aperta su Internet. I risultati[10] del processo di consultazione sono stati discussi nel corso di una conferenza tenutasi a Monaco nel giugno del 2007.

    Il processo di consultazione ha confermato l'ampio supporto al sistema ECVET. La maggior parte dei rispondenti ha concordato sulla necessità di un sistema comune di crediti europei per l'istruzione e la formazione professionale. Tale atteggiamento favorevole è stato tuttavia subordinato a una serie di condizioni e di raccomandazioni, delle quali la presente proposta ha tenuto conto.

    Ricorso al parere di esperti

    Settori scientifici/di competenza interessati

    Sulla scia del processo di consultazione è stato istituito nel 2007 un gruppo di esperti cui è stato assegnato l'incarico di definire una nuova serie di specifiche tecniche e di definizioni chiave che sono alla base della presente raccomandazione. Il Cedefop e la Fondazione europea per la formazione professionale hanno anch'essi contribuito attivamente a tale attività, collaborando strettamente con la Commissione, gli esperti esterni e i gruppi di esperti.

    Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

    Vedere sopra.

    Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

    Infine le specifiche tecniche concordate dal gruppo di esperti sono state inserite in un documento presentato al comitato consultivo per la formazione professionale, il quale ha espresso parere positivo sugli elementi principali della proposta nella sua riunione del 13 dicembre 2007.

    Valutazione dell'impatto

    La valutazione dell'impatto mette in luce il valore aggiunto che il sistema ECVET potrebbe apportare ai fini della promozione dell'apprendimento permanente e della riduzione degli ostacoli alla mobilità in Europa. Esso elenca le diverse opzioni esaminate dalla Commissione nella ricerca di soluzioni ai problemi indicati e in vista dell'applicazione del sistema ECVET.

    Se l'Unione europea non dovesse adottare alcuna iniziativa, resterebbe inalterata l'attuale situazione insoddisfacente: ciò risulterebbe inaccettabile per molte delle parti in causa, dati gli ostacoli sopra menzionati al trasferimento e al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento. Inoltre non sarebbe adempiuto il chiaro mandato conferito alla Commissione.

    Una comunicazione della Commissione non coinvolgerebbe gli Stati membri o il Parlamento europeo nella sua adozione e pertanto non genererebbe l'impegno politico necessario per la creazione e l'efficace applicazione di un sistema ECVET operativo.

    Nemmeno una raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 150 del trattato produrrebbe effetti più significativi dello strumento contemplato nella precedente opzione, in quanto non coinvolgerebbe gli Stati membri o il Parlamento europeo in sede di adozione formale e mancherebbe pertanto dell'impulso politico necessario per un'efficace applicazione del sistema ECVET.

    Una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato permetterebbe l'adozione di principi e obblighi per quegli Stati membri che conformano i propri sistemi nazionali al sistema ECVET. La stragrande maggioranza degli interessati (Stati membri, parti sociali, organismi settoriali e altre parti in causa) ritiene tuttavia che il sistema ECVET dovrebbe essere volontario.

    Una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato impegnerebbe gli Stati membri a utilizzare, su base volontaria , il sistema ECVET quale strumento idoneo a promuovere la trasparenza, la comparabilità, il trasferimento e l'accumulazione di risultati dell'apprendimento tra contesti diversi e tra i vari paesi, in vista dell'istituzione di uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere. La Commissione giudica tale opzione come la più adeguata. Essa risponde meglio alle aspettative sia degli Stati membri sia delle parti in causa e costituirebbe la base migliore per un'efficace applicazione di un sistema ECVET operativo e per il conseguimento del reale valore aggiunto che la dimensione europea potrebbe apportare.

    La relazione sulla valutazione dell'impatto della Commissione è disponibile sul sito Internet della Commissione stessa.

    3. Elementi giuridici della proposta

    Sintesi delle misure proposte

    La raccomandazione proposta impegnerebbe gli Stati membri a utilizzare il sistema ECVET su base volontaria. Essa istituisce tale sistema quale strumento metodologico suscettibile di essere utilizzato per descrivere le qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento, con i relativi punti, in vista del trasferimento e dell'accumulazione di tali risultati. Il sistema ECVET si basa sulla concezione di unità di risultati dell'apprendimento coerenti e significative e non sulla frammentazione delle qualifiche. Esso non intende armonizzare le qualifiche e i sistemi di istruzione e di formazione professionale, né lo richiede. Al contrario esso mira ad accrescere la comparabilità e compatibilità. La raccomandazione proposta comprende due allegati contenenti un glossario e l'illustrazione delle caratteristiche principali del sistema ECVET.

    Gli Stati membri sono invitati ad applicare il sistema ECVET entro il 2012, a sviluppare partnership e reti a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale in funzione delle necessità, nonché a promuovere e applicare i principi di assicurazione della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale in sede di applicazione dell'ECVET. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alle informazioni sul sistema ECVET e fornire consulenza alle parti in causa e ai singoli individui oltre ad assicurare che tutte le pertinenti qualifiche e i relativi documenti "Europass" rilasciati dalle competenti autorità contengano chiare informazioni sull'uso del sistema ECVET. Agli Stati membri si raccomanda infine di garantire l'istituzione di efficaci meccanismi di coordinamento, di monitoraggio e di riesame, che tengano conto degli strumenti esistenti al fine di assicurare la coerenza delle iniziative tra i paesi e all'interno degli stessi. I riesami a livello nazionale contribuiranno alla disamina europea che sarà organizzata dalla Commissione.

    La proposta invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'espletamento dei compiti sopra indicati, a sviluppare idonei strumenti e un manuale d'uso, a istituire un gruppo pilota di utilizzatori del sistema ECVET e a sviluppare una rete europea al fine di garantire la qualità e la coerenza globale del processo di cooperazione per l'applicazione del sistema ECVET. Inoltre la Commissione valuterà le iniziative adottate in risposta alla raccomandazione, in vista di un eventuale riesame dopo quattro anni dalla sua adozione.

    Base giuridica

    Articoli 149 e 150 del trattato.

    Principio di sussidiarietà

    L'iniziativa comunitaria permette di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi:

    - la proposta comprende uno strumento comune, una terminologia comune, riferimenti comuni, nonché convenzioni e approcci condivisi per la collaborazione tra le parti interessate; tali funzioni non possono essere assicurate con iniziative a livello nazionale;

    - le sfide afferenti l'affidabilità reciproca, la trasparenza, la convalida e il trasferimento dei risultati dell'apprendimento nell'istruzione e nella formazione professionale su scala europea riguardano tutti gli Stati membri e non vi si può far fronte esclusivamente a livello nazionale o settoriale;

    - se gli attori dell'istruzione e della formazione professionale di tutti i 27 Stati membri dovessero negoziare individualmente e in maniera non coordinata con tutte le parti interessate accordi bilaterali sulla materia oggetto della raccomandazione proposta, servendosi di norme, principi e concetti specifici, si otterrebbe a livello europeo una struttura generale estremamente complessa e non trasparente.

    Principio di proporzionalità

    La raccomandazione rispetta il principio di proporzionalità perché non sostituisce, né definisce, le qualifiche e/o i sistemi delle qualifiche nazionali, non armonizza i sistemi delle qualifiche e dell'istruzione e della formazione professionale, bensì demanda agli Stati membri il compito di applicare la raccomandazione. Saranno utilizzati i sistemi di informazione esistenti, riducendo pertanto al minimo l'onere amministrativo.

    Scelta dello strumento

    Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio

    4. Incidenza sul bilancio

    Nessuna.

    5. Informazioni supplementari

    Riesame/revisione/clausola di temporaneità

    La proposta prevede il riesame.

    Spazio economico europeo

    L'atto proposto riguarda una questione di interesse per il SEE e dovrebbe pertanto essere esteso allo Spazio economico europeo.

    Contenuto dettagliato della proposta

    Obiettivo del sistema ECVET è il supporto e la promozione della mobilità transnazionale e l'accesso all'apprendimento permanente nell'istruzione e nella formazione professionale. Al contrario dell'EQF che istituisce un quadro comune di riferimento destinato a fungere da strumento di traduzione tra i diversi sistemi di qualifiche e i rispettivi livelli, il sistema ECVET delinea un quadro metodologico comune volto ad agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche a un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro (si vedano gli esempi nell'allegato alla relazione, illustrazione 1). ECVET contribuisce alla permeabilità dei sistemi di apprendimento e alla compatibilità tra sistemi d'istruzione autonomi e sistemi d'istruzione e formazione professionale, offrendo in tal modo ai beneficiari della formazione la possibilità di realizzare percorsi individuali in vista dell'acquisizione di qualifiche. La sua applicazione si basa sul principio di una partecipazione volontaria da parte degli Stati membri e delle parti in causa.

    Il quadro metodologico del sistema ECVET comprende principi e specifiche tecniche fondamentali atti a consentire, in uno spirito di collaborazione, la descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento e di relativi punti ECVET (si veda l'illustrazione 2 nell'allegato), in vista di un trasferimento e di una accumulazione dei crediti. I principi e le specifiche tecniche del sistema ECVET sono destinati ad essere utilizzati in maniera flessibile ma strutturata. Essi saranno ulteriormente dettagliati nel manuale d'uso del sistema ECVET.

    In quanto sistema di crediti basato su unità , il sistema ECVET contribuirà allo sviluppo e all'estensione della collaborazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. Essendo fondato sui risultati dell'apprendimento, il proposto sistema di crediti basato su unità è compatibile con tutti i sistemi di qualifiche, contesti di apprendimento e approcci alla formazione. Un'impostazione basata su unità favorisce percorsi di apprendimento individuali flessibili, che permettono l'accumulazione delle necessarie unità di risultati nel tempo, in paesi diversi e seguendo modalità di apprendimento diversificate per acquisire una qualifica. La sua flessibilità facilita il processo di organizzazione di esperienze di mobilità per i partecipanti all'istruzione e alla formazione professionale, mentre i suoi principi salvaguardano la coerenza generale e l'integrità di ciascuna qualifica ed evitano l'eccessiva frammentazione dei risultati dell'apprendimento che devono essere convalidati e riconosciuti. Infine un sistema di crediti basato su unità dà la possibilità di sviluppare riferimenti comuni per le qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale, fornendo una struttura e convenzioni comuni.

    Partnership e reti ECVET cui partecipino autorità e istituzioni competenti, le parti sociali, organismi settoriali e soggetti erogatori di formazione sono fondamentali ai fini della verifica, dello sviluppo e dell'attuazione del sistema ECVET. Esse consentono a un'ampia schiera di istituzioni nel campo dell'istruzione e della formazione professionale di lavorare insieme, creano un clima favorevole allo sviluppo della fiducia reciproca e istituiscono un quadro per il trasferimento dei crediti del sistema ECVET. Tali partenariati dovrebbero essere formalizzati attraverso protocolli di intesa. Gli accordi di apprendimento forniscono indicazioni semplici, utili e sistematiche in merito all'applicazione pratica delle disposizioni e delle procedure in materia di trasferimento dei crediti per i singoli beneficiari della formazione.

    Alle qualifiche e alle unità di risultati dell'apprendimento sono associati punti ECVET quale fonte di informazioni necessaria e integrativa. Tali punti sono sviluppati sulla base di convenzioni europee comuni e, aumentando la leggibilità dei risultati dell'apprendimento conseguiti, facilitano il trasferimento e l'accumulazione di tali risultati.

    Inoltre, tramite l'assegnazione di punti ECVET sia alle qualifiche sia alle unità che le compongono, i risultati dell'apprendimento diventano più "tangibili". In tal modo i punti ECVET forniscono informazioni in termini di peso globale dei risultati dell'apprendimento necessari per acquisire una qualifica e consentono di individuare il peso relativo di ciascuna delle unità che la costituiscono. I punti riflettono il conseguimento di unità di risultati dell'apprendimento e l'accumulazione di unità. Va precisato che i punti ECVET assumono significato soltanto in relazione ai risultati nel quadro di una particolare qualifica, salvo che le norme nazionali, regionali o settoriali non consentano un uso diverso dei punti ECVET. Convenzionalmente 60 punti saranno assegnati ai risultati dell'apprendimento che si prevede saranno conseguiti in un anno di istruzione o di formazione professionale formale a tempo pieno.

    Nel sistema ECVET, qualsiasi credito ottenuto esprime la validità dei risultati conseguiti da una persona ai fini del trasferimento e dell'accumulazione in vista dell'acquisizione di una qualifica. Tali risultati sono valutati e convalidati in modo tale che i crediti (unità di risultati dell'apprendimento) possano essere trasferiti da un sistema di qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale a un altro o da un contesto di apprendimento a un altro. Il sistema ECVET può essere utilizzato indipendentemente dal fatto che tali sistemi di qualifiche dispongano o meno di uno o più sistemi di crediti propri. Il sistema ECVET può essere applicato con riguardo a qualsiasi qualifica dell'istruzione e della formazione professionale, a qualsiasi livello di riferimento del quadro europeo delle qualifiche. È applicabile ai risultati dell'apprendimento conseguiti in qualunque contesto (esempi nell'allegato, illustrazione 3). Gli utenti finali del sistema ECVET sono i beneficiari della formazione. Il sistema entrerà in vigore soltanto dopo essere stato reso operativo dalle competenti istituzioni a livello nazionale, regionale, locale o settoriale. Tali istituzioni devono definire e decidere la portata dell'applicazione e formalizzare le decisioni al livello appropriato. Ad esse spetta anche il compito di garantire che l'applicazione e l'uso del sistema ECVET rispettino criteri di assicurazione della qualità.

    Al fine di porre le condizioni per efficaci processi di riconoscimento e di trasferimento dei crediti e promuovere quindi la fiducia reciproca tra le diverse parti interessate, il sistema ECVET presuppone il rispetto delle procedure e dei criteri di assicurazione della qualità da parte di tutti i partecipanti e a tutti i livelli del sistema.

    L'applicazione del sistema ECVET dovrebbe costituire un processo continuo che necessita un impegno reale e sostenibile da parte delle autorità e delle istituzioni competenti, delle parti sociali, degli organismi settoriali e dei soggetti erogatori della formazione e richiederà elevate sinergie tra le iniziative a livello europeo, nazionale e settoriale.

    Allegato alla relazione

    Illustrazione 1 - Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e ECVET per la trasparenza e la portabilità dei risultati dell'apprendimento (esempio) .

    [pic]

    Nell'esempio sopra esposto una persona ha ottenuto una qualifica in FR accumulando risultati di apprendimento trasferiti da HU e EI.

    Illustrazione 2 – Unità di risultati dell'apprendimento e punti ECVET (esempio)

    [pic]

    Illustrazione 3 – Applicazione di ECVET per il trasferimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento

    Esempio n. 1 : trasferimento organizzato da due partner (soggetti erogatori di istruzione e di formazione professionale) in un contesto di apprendimento formale per i partecipanti a un programma di mobilità quale Leonardo da Vinci.

    [pic]

    Esempio n. 2 : trasferimento e valutazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti nell'ambito di un'esperienza professionale e personale (contesto di apprendimento non formale e informale) da una persona che possiede un'esperienza professionale e desidera acquisire una qualifica.

    [pic]

    2008/0070 (COD)

    Proposta di

    RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione[11],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

    visto il parere del Comitato delle regioni[13],

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[14],

    considerando quanto segue:

    (1) Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini rivestono una funzione chiave ai fini dello sviluppo personale e della promozione della competitività, dell'occupazione e della coesione sociale nella Comunità. A questo proposito essi devono agevolare la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei soggetti beneficiari della formazione e contribuire a soddisfare le necessità dell'offerta e della domanda sul mercato del lavoro europeo. Occorre pertanto promuovere e migliorare sul piano sia nazionale sia comunitario la partecipazione all'apprendimento permanente senza frontiere per tutti, nonché il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali e informali.

    (2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha indicato che una maggiore trasparenza delle qualifiche dovrebbe costituire uno dei principali elementi necessari ad adeguare alle esigenze della società dei saperi i sistemi di istruzione e di formazione nella Comunità. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha posto l'accento sull'importanza di migliorare la trasparenza e i metodi di riconoscimento nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

    (3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale[15] ("il processo di Copenaghen") e la relazione comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 adottata nel 2004[16], ribadiscono l'importanza di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

    (4) Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 15 novembre 2004[17] sulle future priorità di una maggiore cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione professionale hanno dato la priorità allo sviluppo e all'applicazione di un sistema europeo di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) al fine di consentire ai beneficiari della formazione di far valere i risultati conseguiti nei loro percorsi di apprendimento quando si trasferiscono da un sistema di formazione professionale a un altro.

    (5) Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (qui di seguito "ECVET") inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza e la portabilità dei risultati dell'apprendimento dei cittadini tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, in uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere.

    (6) È opportuno che il sistema ECVET si basi sui principi e sulle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 della presente raccomandazione. Inoltre esso deve fondarsi sui principi comuni in materia di assicurazione della qualità previsti nelle conclusioni del Consiglio sull'assicurazione della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale del maggio 2004[18] e nella raccomandazione sull'istituzione di un quadro di riferimento europeo per l'assicurazione della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale[19].

    (7) Il sistema ECVET è applicabile per tutti i risultati dell'apprendimento conseguibili in linea di principio attraverso vari percorsi di istruzione e di apprendimento e successivamente trasferiti e riconosciuti. La presente raccomandazione contribuisce pertanto al conseguimento dei più ampi obiettivi della promozione dell'apprendimento permanente e dell'accrescimento dell'occupabilità, della mobilità e dell'inclusione sociale dei lavoratori e dei beneficiari della formazione, all'ammodernamento dei sistemi di istruzione e di formazione, allo sviluppo di percorsi flessibili e individualizzati nell'istruzione e nella formazione professionale, alla connessione tra istruzione, formazione, occupazione e bisogni delle persone, all'avvicinamento tra apprendimento formale, non formale e informale e al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti attraverso esperienze lavorative e personali.

    (8) L'esistenza di principi di assicurazione della qualità trasparenti, lo scambio di informazioni e lo sviluppo di partnership tra le istituzioni competenti per le qualifiche, i soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale e le altre parti in causa contribuiscono alla creazione di un clima di fiducia reciproca e promuovono l'applicazione della presente raccomandazione.

    (9) La presente raccomandazione deve migliorare la compatibilità e la comparabilità tra i sistemi di crediti utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti applicato nel settore dell'istruzione superiore e contribuire pertanto a una maggiore permeabilità tra i livelli di istruzione e formazione, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

    (10) La convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale va promossa conformemente alle conclusioni del Consiglio sui principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 28 maggio 2004[20].

    (11) La presente raccomandazione integra la raccomandazione […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (in appresso "EQF")[21] che raccomanda agli Stati membri la promozione di strette relazioni tra l'EQF e gli esistenti o futuri sistemi europei di trasferimento e accumulazione di crediti nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale. Al contrario dell'EQF che ha come principale obiettivo l'aumento della trasparenza, della comparabilità e della portabilità delle qualifiche acquisite, il sistema ECVET è inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona in vista dell'acquisizione di una qualifica.

    (12) La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)[22] e della raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità[23].

    (13) La presente raccomandazione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[24], che attribuiscono diritti e doveri sia alla pertinente autorità nazionale sia al lavoratore migrante. L'utilizzo del sistema ECVET non deve influenzare l'accesso al mercato del lavoro allorché le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.

    (14) Poiché l'obiettivo della presente raccomandazione, volta in particolare a promuovere la collaborazione e ad accrescere la comunicazione e la trasparenza al fine di favorire la mobilità e l'apprendimento permanente, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto, a motivo della sua portata, essere meglio conseguito a livello comunitario, la presente raccomandazione rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente raccomandazione non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in quanto non sostituisce né definisce le qualifiche e/o i sistemi di qualifiche e/o i sistemi di crediti nazionali, non descrive specifici risultati dell'apprendimento o competenze personali, né auspica o richiede l'atomizzazione o l'armonizzazione dei sistemi delle qualifiche,

    RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI DI:

    1. promuovere il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (in appresso "ECVET") illustrato negli allegati 1 e 2, al fine di favorire la mobilità transnazionale nel campo dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere;

    2. utilizzare il sistema ECVET dal 2012, in particolare attraverso l'adozione di misure intese a favorirne la graduale applicazione alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale, conformemente alle normative e alle prassi nazionali, allo scopo di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali e informali;

    3. promuovere lo sviluppo di reti e partnership nazionali ed europee, cui partecipino autorità e istituzioni competenti, parti sociali, organismi settoriali e soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale, finalizzate a sperimentare, applicare e promuovere il sistema ECVET;

    4. garantire alle singole persone e alle parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale l'accesso alle informazioni e alle istruzioni per l'uso del sistema ECVET e assicurare inoltre che l'applicazione di tale sistema alle qualifiche sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che gli associati documenti "Europass" rilasciati dalle competenti autorità contengano esplicite informazioni nel merito;

    5. applicare i principi di assicurazione della qualità in sede di utilizzo del sistema ECVET, in particolare con riferimento alla valutazione, alla convalida e al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento;

    6. assicurarsi dell'esistenza ai livelli appropriati di efficienti meccanismi di monitoraggio e di coordinamento, conformemente alla legislazione, alle strutture e alle prescrizioni di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la qualità, la trasparenza e la coerenza delle iniziative adottate per applicare il sistema ECVET.

    SOTTOSCRIVONO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

    1. sostenere gli Stati membri nell'espletamento dei compiti di cui ai punti da 1 a 6 e in sede d'utilizzo dei principi e delle specifiche tecniche del sistema ECVET come precisato nell'allegato 2, in particolare facilitando la sperimentazione, la collaborazione, l'apprendimento reciproco, la promozione e l'avvio di esercizi di consultazione e informazione attraverso una rete ECVET europea;

    2. sviluppare in collaborazione con esperti e utilizzatori nazionali ed europei un manuale d'uso e strumenti idonei, sviluppare know-how per il rafforzamento della compatibilità tra il sistema ECVET e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti utilizzato nel settore dell'istruzione superiore e fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi del sistema ECVET;

    3. istituire, entro un anno dalla data di adozione della presente raccomandazione, un gruppo di utenti del sistema ECVET comprendente le parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e le istituzioni nazionali competenti, membri della rete europea ECVET, al fine di contribuire all'aggiornamento del manuale d'uso e al miglioramento della qualità e della coerenza globale del processo di cooperazione per l'applicazione del sistema ECVET;

    4. monitorare e verificare le iniziative adottate, in particolare aggiornando il materiale informativo e, previa valutazione delle iniziative condotte in collaborazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, in merito alle esperienze acquisite e alle implicazioni per il futuro, inclusi, se necessario, l'eventuale riesame e l'adeguamento della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO 1

    Ai fini della presente raccomandazione si intendono per:

    a) "qualifica": il risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto allorché un'istituzione competente stabilisce che una persona ha conseguito risultati dell'apprendimento a un determinato livello;

    b) "risultati dell'apprendimento": l'indicazione in termini di conoscenze, abilità e competenze di ciò che un beneficiario di una formazione sa, comprende ed è in grado di fare una volta che ha completato un processo di apprendimento;

    c) "unità di risultati dell'apprendimento" (unità): un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze, abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate;

    d) "credito per i risultati dell'apprendimento" (credito): i risultati dell'apprendimento che sono stati valutati e che possono essere accumulati in vista di una qualifica o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o verso altre qualifiche;

    e) "istituzione competente": l'istituzione responsabile della concezione e dell'attribuzione di qualifiche o del riconoscimento di unità o altre funzioni connesse al sistema ECVET, quali l'attribuzione di punti ECVET alle qualifiche e alle unità, la valutazione, la convalida e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nel rispetto delle norme e delle prassi dei paesi partecipanti;

    f) "valutazione dei risultati dell'apprendimento": i metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza;

    g) "convalida dei risultati dell'apprendimento": il processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona, corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti per un'unità o una qualifica;

    h) "riconoscimento dei risultati dell'apprendimento": il processo in cui sono attestati i risultati dell'apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche;

    i) "punti ECVET": una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualifica.

    ALLEGATO 2

    ECVET – Principi e specifiche tecniche

    Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale è inteso a facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nel quadro della mobilità, in vista del conseguimento di una qualifica. La sua applicazione per una determinata qualifica si basa sui seguenti principi e sulle seguenti specifiche tecniche.

    1. Unità di risultati dell'apprendimento

    Un'unità è un elemento di una qualifica costituito da una parte delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per una determinata qualifica. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali, non formali e informali).

    Le unità che costituiscono una qualifica dovrebbero essere:

    - descritte in termini leggibili e comprensibili con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze in esse contenute;

    - costruite e organizzate in modo coerente con riguardo alla qualifica generale;

    - articolate in modo tale da consentire la distinta valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità.

    Un'unità può riguardare un'unica qualifica o essere comune a diverse qualifiche. I risultati dell'apprendimento attesi che definiscono un'unità possono essere conseguiti indipendentemente dal luogo o dalle modalità di ottenimento. Un'unità pertanto non va confusa con un elemento di un programma di apprendimento formale o di una formazione.

    Le norme e le procedure finalizzate alla definizione delle caratteristiche delle unità di risultati dell'apprendimento e alla combinazione e all'accumulazione di unità per una determinata qualifica sono definite dalle istituzioni competenti conformemente alle prescrizioni nazionali, regionali o settoriali.

    Le specifiche per un'unità dovrebbero includere:

    - il titolo generale dell'unità;

    - il titolo generale della qualifica cui l'unità si riferisce;

    - il riferimento della qualifica secondo il livello dell'EQF e, se del caso, il livello NQF con i punti dei crediti ECVET associati alla qualifica;

    - i risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità;

    - le procedure e i criteri di valutazione di tali risultati dell'apprendimento;

    - i punti ECVET associati all'unità;

    - se del caso, la validità in termini di tempo dell'unità.

    2. Trasferimento e accumulazione dei risultati dell'apprendimento, partnership ECVET

    Nel sistema ECVET, le unità dei risultati dell'apprendimento conseguite in un contesto sono valutate e, se la valutazione è positiva, sono successivamente trasferite verso un altro contesto. In questo secondo ambito esse sono convalidate e riconosciute dall'istituzione competente come parte dei requisiti richiesti per la qualifica che la persona desidera ottenere. Le unità di risultati dell'apprendimento possono pertanto essere accumulate in vista dell'acquisizione di tale qualifica, conformemente alle prescrizioni nazionali, settoriali o regionali. Le procedure e le disposizioni concernenti la valutazione, la convalida, l'accumulazione e il riconoscimento delle unità dei risultati dell'apprendimento sono delineate dalle pertinenti istituzioni competenti.

    Il trasferimento di crediti basato sul sistema ECVET e applicato ai risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali dovrebbe essere facilitato dall'istituzione di partnership e reti fra istituzioni competenti, ciascuna delle quali avrebbe facoltà, nel proprio contesto, di rilasciare qualifiche o unità o di attribuire crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti in vista del loro trasferimento e della loro convalida.

    L'istituzione di partnership mira a:

    - creare un quadro generale di collaborazione e di messa in rete tra i partner sulla base di protocolli d'intesa al fine di promuovere l'instaurarsi di un clima di fiducia reciproca;

    - agevolare la definizione da parte dei partner di disposizioni specifiche in merito al trasferimento dei crediti.

    Il protocollo d'intesa dovrebbe confermare che i partner:

    - si riconoscono reciprocamente lo status di istituzione competente;

    - ritengono soddisfacenti ai fini del trasferimento dei crediti i criteri e le procedure adottati dai partner in materia di assicurazione della qualità, valutazione, convalida e riconoscimento;

    - approvano le condizioni per il funzionamento della partnership, quali obiettivi, durata e accordi per il riesame del protocollo d'intesa;

    - concordano sulla comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del trasferimento dei crediti, utilizzando il quadro europeo delle qualifiche per fissare i livelli di riferimento;

    - individuano altre parti e istituzioni competenti che potrebbero partecipare al processo in questione e ne precisano le funzioni.

    Ai fini dell'applicazione del sistema ECVET ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un contesto non formale e informale o al di fuori del quadro di un protocollo d'intesa, l'istituzione competente autorizzata a rilasciare qualifiche o unità o ad attribuire crediti deve fissare le procedure e i meccanismi idonei all'individuazione, alla convalida e al riconoscimento di tali risultati attraverso l'attribuzione delle relative unità e degli associati punti ECVET.

    3. Accordo di apprendimento e libretto personale

    Ai fini del trasferimento di crediti con la partecipazione di due partner e di uno specifico discente in mobilità, le due istituzioni competenti stipulano nel quadro di un protocollo d'intesa un accordo di apprendimento con il beneficiario della formazione. In tale accordo:

    - è operata una distinzione tra istituzione competente di provenienza e ospitante[25];

    - sono specificate le particolari condizioni per un periodo di mobilità quali l'identità del soggetto beneficiario della formazione, la durata del periodo di mobilità, i risultati dell'apprendimento attesi e gli associati punti ECVET.

    L'accordo di apprendimento deve stabilire che, nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione ospitante, l'istituzione di provenienza possa convalidarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni fissate dall'istituzione competente.

    I trasferimenti tra partner possono riguardare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali o non formali. Pertanto il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti prevede tre stadi:

    - l'istituzione ospitante valuta i risultati dell'apprendimento conseguiti e attribuisce al soggetto beneficiario della formazione i pertinenti crediti; i risultati dell'apprendimento conseguiti e i corrispondenti punti ECVET sono registrati nel suo "libretto personale"[26];

    - l'istituzione di provenienza convalida i crediti come un'idonea attestazione dei risultati conseguiti dal soggetto in questione;

    - l'istituzione di provenienza riconosce quindi i risultati dell'apprendimento conseguiti. Tale riconoscimento determina l'attribuzione delle unità e dei corrispondenti punti ECVET secondo le norme del sistema nazionale.

    La convalida e il riconoscimento da parte dell'istituzione competente di provenienza dipende dalla valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento effettuata dall'istituzione ospitante, conformemente alle procedure e ai criteri di assicurazione della qualità convenuti.

    4. Punti ECVET

    I punti ECVET forniscono informazioni supplementari sulle qualifiche e sulle unità in forma numerica. Essi hanno valore solo in funzione dei risultati dell'apprendimento cui si riferiscono e riflettono il conseguimento e l'accumulazione di unità. Ai fini di un approccio comune per l'uso dei punti ECVET si prevede l'attribuzione convenzionale di 60 punti ai risultati dell'apprendimento che ci si attende siano conseguiti in un anno di istruzione e formazione professionale formale a tempo pieno.

    Nel sistema ECVET i punti sono normalmente attribuiti in due fasi: dapprima alla qualifica nel suo insieme e poi alle sue unità. Per una determinata qualifica si prende come riferimento un contesto di apprendimento formale e per convenzione si attribuisce il numero totale di punti per tale qualifica. A partire da questo totale sono quindi attribuiti a ciascuna unità punti ECVET in funzione del loro peso relativo nell'ambito della qualifica.

    Per le qualifiche che non dispongono di un percorso di apprendimento formale di riferimento, punti ECVET possono essere attribuiti attraverso stime sulla base di confronti con altre qualifiche che presentano un contesto formale di riferimento. Per determinare la comparabilità delle qualifiche, l'istituzione competente deve far riferimento all'equivalente livello EQF o eventualmente NQF o alle analogie tra competenze, settori professionali o risultati dell'apprendimento.

    Il peso relativo di un'unità di risultati dell'apprendimento, con riguardo alle qualifiche, dovrebbe essere determinato sulla base dei seguenti criteri o di una loro combinazione:

    - l'importanza relativa dei risultati dell'apprendimento che costituiscono l'unità ai fini della partecipazione al mercato del lavoro, di progressi verso altri livelli di qualifica o dell'integrazione sociale;

    - la complessità, l'ampiezza e il volume dei risultati dell'apprendimento nell'unità;

    - lo sforzo necessario per acquisire le conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'unità.

    Il peso relativo di una qualsiasi unità comune a molteplici qualifiche, espressa in punti ECVET, può variare da una qualifica all'altra.

    L'attribuzione di punti ECVET rientra normalmente nella concezione delle qualifiche e delle unità. Essa spetta all'istituzione competente responsabile della definizione e della realizzazione della qualifica o appositamente incaricata di espletare tale compito. Nei paesi in cui esiste già un sistema nazionale di punti, le pertinenti istituzioni competenti stipulano accordi per la conversione dei punti nazionali in punti ECVET.

    L'acquisizione di una qualifica o di un'unità determina l'attribuzione degli associati punti ECVET, indipendentemente dal tempo effettivo necessario per conseguirli.

    Normalmente il trasferimento di un'unità comporta il trasferimento dei corrispondenti punti ECVET, in maniera tale che essi sono inclusi quando i risultati dell'apprendimento trasferiti sono riconosciuti. Spetta all'istituzione competente riconsiderare, se necessario, i punti ECVET di cui tener conto, a condizione che le norme e le metodologie all'uopo stabilite siano trasparenti e ispirate a principi di assicurazione della qualità.

    Qualsiasi qualifica acquisita attraverso un apprendimento non formale o informale per il quale può essere individuato un percorso di apprendimento formale di riferimento e le corrispondenti unità producono gli stessi punti ECVET del riferimento, dato che vengono conseguiti i medesimi risultati dell'apprendimento.

    [1] Comunicato di Maastricht sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 14 dicembre 2004 (http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf); comunicato di Helsinki su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 5 dicembre 2006 (http://ec.europa.eu/education/policies /2010/doc/helsinkicom_en.pdf)

    [2] Quadro comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

    [3] Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (COM(2006) 479 def., Bruxelles, 5.9.2006).

    [4] GU L 215 del 9.8.2001.

    [5] 9600/04 EDUC 118 SOC 253, 28 maggio 2004.

    [6] GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

    [7] GU […].

    [8] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

    [9] ECVET Reflector (http://www.ecvet.net/c.php/ecvet/index.rsys); ECVET Connexion (http://www.ecvetconnexion.com/)

    [10] http://ec.europa.eu/education/ecvt/results_en.html

    [11] GU C del , pag. .

    [12] GU C del , pag. .

    [13] GU C del , pag. .

    [14] GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

    [15] GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

    [16] Doc. 6905/04 EDUC 43 del marzo 2004.

    [17] Doc. 13832/04 EDUC 204 SOC 499 del novembre 2004.

    [18] Doc. 9599/04 EDUC 117 SOC 252 del maggio 2004.

    [19] GU C del , pag. .

    [20] Doc. 9600/04 EDUC 118 SOC 253.

    [21] GU C del , pag. .

    [22] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

    [23] GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

    [24] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

    [25] L'istituzione di provenienza è l'organismo che convalida e riconosce i risultati dell'apprendimento conseguiti dal soggetto beneficiario della formazione. L'istituzione ospitante è quella che eroga la formazione per i risultati di apprendimento considerati e valuta i risultati conseguiti.

    [26] Un libretto personale è un documento che elenca i risultati dell'apprendimento valutati, nonché le unità e i punti ECVET attribuiti al soggetto beneficiario della formazione.

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