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Document 52008AP0317

Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2008 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (COM(2008)0111 — C6-0127/2008 — 2006/0214(COD))

GU C 294E del 3.12.2009, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 294/93


Martedì 8 luglio 2008
Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0317

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (COM(2008)0111 — C6-0127/2008 — 2006/0214(COD))

2009/C 294 E/26

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0111),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0127/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0290/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


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