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Document 52007PC0776

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

    /* COM/2007/0776 def. - COD 2007/0272 */

    52007PC0776

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2007/0776 def. - COD 2007/0272 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 6.12.2007

    COM(2007) 776 definitivo

    2007/0272 (COD)

    Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1 Modifica delle procedure di comitatologia

    La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[2].

    L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto una nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando tale atto tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

    1.2. Allineamento prioritario e allineamento generale

    In una dichiarazione congiunta[3] il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stilato un elenco di atti di base di cui ritengono urgente l'adeguamento alla decisione modificata, al fine di introdurre in tali atti la nuova procedura di regolamentazione con controllo (allineamento prioritario). Affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli altri atti adottati in codecisione già vigenti nel momento in cui è entrata in vigore la decisione 2006/512/CE, la dichiarazione congiunta sollecita altresì l'adeguamento di tali atti conformemente alle procedure applicabili (allineamento generale).

    La Commissione si è impegnata a esaminare tutti questi atti allo scopo di presentare, prima della fine del 2007, proposte legislative in vista del loro adeguamento, se necessario, alla nuova procedura di regolamentazione con controllo[4].

    1.3. Metodo seguito

    Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del (…), la Commissione ha sottoposto ad attento esame tutti gli atti adottati in codecisione allo scopo di individuare quelli che abilitano la Commissione a adottare misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base in questione. La Commissione ha potuto individuare in tal modo più di 200 atti per i quali occorre procedere all'adeguamento.

    Alcuni di questi atti figurano nel programma di codificazione della Commissione. È il caso del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità[5]. L'adeguamento alla nuova procedura deve essere realizzato, in funzione dello stato di avanzamento del processo di codificazione, tramite rifusione della proposta codificata oppure, come in questo caso, mediante modifica legislativa.

    2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    L'adeguamento è inteso a introdurre la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata.

    Nella fattispecie il regolamento (CE) n. 2223/96 stabilisce che la Commissione può modificare la metodologia del Sistema europeo dei conti 1995 e adeguare le informazioni richieste agli Stati membri (nuove tabelle, nuovi paesi e/o regioni interessate). Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento in questione o a completare il regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    Poiché l'atto di base è un regolamento, per il suo adeguamento è necessario un atto equivalente.

    2007/0272 (COD)

    Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[6],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità[8] stabilisce che taluni provvedimenti devono essere adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9].

    (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

    (3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[10] relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la nuova procedura sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

    (4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2223/96, è opportuno delegare alla Commissione il potere in particolare di adottare modifiche della metodologia del Sistema europeo dei conti 1995 e di decidere su eventuali modifiche delle informazioni richieste agli Stati membri. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2223/96, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5) Il regolamento (CE) n. 2223/96 deve essere modificato di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2223/96 è così modificato:

    1. All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Le modifiche della metodologia del SEC 95, destinate a chiarire e a migliorare il contenuto, sono adottate dalla Commissione, a condizione che esse non cambino i concetti di base, che non richiedano risorse supplementari per la loro attuazione e che la loro applicazione non provochi nessun aumento delle risorse proprie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2."

    2. All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Entro i limiti dell'articolo 2, paragrafo 2, alcuni adattamenti — nuove tabelle, nuovi paesi e/o regioni interessate — delle informazioni richieste agli Stati membri sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2."

    3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    " Articolo 4

    1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (in seguito denominato "il comitato").

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    […] […]

    [1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

    [3] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

    [4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (dichiarazione della Commissione allegata alla relazione del Parlamento).

    [5] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

    [6] GU C […] del […], pag. […].

    [7] GU C […] del […], pag. […].

    [8] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

    [9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [10] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

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