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Document 52007PC0653
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio
/* COM/2007/0653 def. - COD 2007/0233 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio /* COM/2007/0653 def. - COD 2007/0233 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.10.2007 COM(2007) 653 definitivo 2007/0233 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si pone come obiettivo la revisione dell'attuale sistema statistico degli scambi di beni con i paesi terzi (Extrastat) allo scopo di: - rendere la legislazione più chiara, più semplice e più trasparente; - adeguare il sistema delle statistiche del commercio extracomunitario alle modifiche che saranno apportate alle procedure relative alle dichiarazioni in dogana attraverso l'introduzione di autorizzazioni uniche per l'uso della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione[1] nonché attraverso lo sdoganamento centralizzato conformemente al codice doganale comunitario aggiornato (destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992); - ridurre il cosiddetto "effetto Rotterdam" risultante: a) in una sovrarappresentazione nelle statistiche del commercio estero degli Stati membri che fanno rilevare un elevato volume di esportazioni o di sdoganamenti, ma che svolgono soltanto il ruolo di paesi di transito, a scapito degli Stati membri di destinazione effettiva o di spedizione delle merci; b) in una doppia registrazione delle stesse merci in Extrastat come merci non comunitarie e quindi in Intrastat come merci comunitarie provenienti da un altro Stato membro, con un'analoga situazione all'esportazione; - accrescere la pertinenza, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche del commercio estero e istituire un sistema di valutazione della qualità; - promuovere le correlazioni tra le statistiche del commercio e le statistiche delle imprese; - soddisfare le esigenze degli utilizzatori mediante la compilazione di statistiche del commercio complementari utilizzando le informazioni disponibili grazie alle dichiarazioni in dogana; - controllare, in linea con il codice delle statistiche europee, l'accesso privilegiato a dati del commercio estero sensibili. 1.2. Contesto generale Le statistiche del commercio estero (Extrastat) registrano le importazioni e le esportazioni di beni degli Stati membri con i paesi terzi. Tali informazioni rivestono un'importanza fondamentale per le politiche economiche e commerciali europee nonché per l'analisi dell'evoluzione dei mercati delle singole merci. Le statistiche contengono registrazioni mensili sulle importazioni e sulle esportazioni espresse in termini di valore e di quantità, ripartite per Stato membro dichiarante e per paese associato, per merce secondo la Nomenclatura combinata, per modo di trasporto e per trattamento tariffario (nel caso delle importazioni). Tranne che per alcuni movimenti specifici, Extrastat si basa sui dati rilevati dalle dichiarazioni in dogana. L'utilizzo di tali dichiarazioni come fonte di informazione statistica significa che gli operatori economici non sono gravati da alcun onere diretto di rilevazione statistica. Poiché l'informazione è di buona qualità, il mantenimento del ricorso alle dichiarazioni in dogana per la produzione di statistiche del commercio estero appare fortemente auspicabile. Pur essendo intese a rappresentare i flussi del commercio con l'estero della Comunità considerati nel loro insieme, tali statistiche devono anche consentire una ripartizione di questi flussi per Stato membro. 1. Lo sviluppo di nuovi metodi di sdoganamento delle merci in tutta la Comunità (autorizzazioni uniche per l'impiego di procedure semplificate, sdoganamento centralizzato) rende tuttavia necessario modificare la compilazione delle statistiche del commercio estero e, in tale contesto, anche l'elenco dei dati statistici da ricavare dalle dichiarazioni in dogana.L'autorizzazione unica per l'impiego della dichiarazione semplificata o la procedura di domiciliazione nel contesto dell'immissione in libera pratica, che sarà introdotta nel 2008, così come lo "sdoganamento centralizzato", introdotto prossimamente dal codice doganale aggiornato, consentiranno il deposito di una dichiarazione in dogana nel luogo in cui il depositante è stabilito per le merci presentate in un altro luogo. Nell'ambito di tali procedure il deposito della dichiarazione in dogana può pertanto essere dissociato sia dal luogo di entrata o di uscita o di esame delle merci, sia dal luogo di destinazione finale dei beni importati o dal luogo di effettiva spedizione delle merci da esportare. Di conseguenza i dati doganali richiesti per le statistiche possono non essere disponibili nello Stato membro di destinazione finale, per le importazioni, o nello Stato membro di effettiva spedizione, per le esportazioni, bensì soltanto nello Stato membro in cui la dichiarazione è depositata. Per tale motivo è necessario riconsiderare il concetto di Stato membro "importatore" o "esportatore" sotto il profilo statistico, definire più precisamente la fonte dei dati doganali per la compilazione delle statistiche comunitarie e i dati da registrare, nonché garantire lo scambio di informazioni tra le amministrazioni nazionali dei diversi Stati membri interessati.L'adeguamento della definizione di Stato membro importatore ed esportatore ridurrà anche il cosiddetto "effetto Rotterdam" che si verifica allorché le merci, prima di lasciare l'UE o dopo essere entrate nell'UE, si spostano tra gli Stati membri, mentre le formalità doganali sono espletate nello Stato membro di entrata nell'UE o di uscita dall'UE. Di conseguenza, per le importazioni, i flussi commerciali sono registrati una prima volta come merci non comunitarie nel sistema Extrastat e una seconda volta come merci comunitarie nell'ambito del sistema Intrastat (ossia delle statistiche concernenti gli scambi di beni tra Stati membri). Per le esportazioni, le statistiche implicano che l'esportazione proviene dallo Stato membro di uscita, anziché da quello in cui l'effettivo esportatore è stabilito. Ciò complica l'interpretazione delle statistiche comunitarie. 2. L'accuratezza e la tempestività possono essere migliorate. Ciò renderà più efficiente l'utilizzo delle statistiche del commercio estero in quanto lo scambio di dati per via elettronica tra le amministrazioni doganali (a livello nazionale e comunitario) nonché tra gli operatori e le amministrazioni doganali sarà sempre più standardizzato (nel quadro dell'iniziativa "e-customs"). La proposta richiede che i dati sulle importazioni e sulle esportazioni siano continuamente aggiornati, tenendo conto delle informazioni più recenti disponibili, comprese le modifiche apportate in dogana dopo che la dichiarazione è stata accettata. Il termine prescritto per la trasmissione dei dati a Eurostat sarà ridotto a 40 giorni dalla fine del mese di riferimento, con la possibilità di prevedere nelle disposizioni di attuazione una futura ulteriore riduzione. 3. La Commissione (Eurostat) ha ricevuto altre richieste da parte degli utenti di cui si è tenuto conto nel progetto di quadro giuridico. 4. La BCE e la DG ECFIN necessitano di informazioni ai fini del monitoraggio della quota dell'euro negli scambi internazionali di merci. Pertanto la valuta di fatturazione per le esportazioni e le importazioni sarà rilevata a livello aggregato. 5. La DG TRADE e la DG AGRI necessitano di dati più attendibili sul trattamento tariffario delle merci importate nell'UE, incluse informazioni sui contingenti. 6. Le statistiche del commercio estero forniscono dati utili per la bilancia dei pagamenti e per i conti nazionali. Le caratteristiche che consentono l'adeguamento delle statistiche del commercio estero per gli scopi della bilancia dei pagamenti saranno incluse nel set di dati standard e obbligatori. 7. Per poter attribuire agli Stati membri le esportazioni e le importazioni comunitarie nel quadro dello "sdoganamento centralizzato", gli utilizzatori necessitano di dati, per le importazioni, sullo "Stato membro di destinazione finale" e, per le esportazioni, sullo "Stato membro di effettiva esportazione". 8. Nell'ambito del nuovo quadro Extrastat, i dati sugli scambi degli Stati membri saranno disaggregati secondo le caratteristiche delle imprese, in maniera tale da poter osservare, ad esempio, il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra le statistiche delle imprese e le statistiche del commercio può essere stabilita utilizzando le informazioni sull'importatore e sull'esportatore disponibili nella dichiarazione in dogana. 1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi e regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero. La proposta e le sue disposizioni di attuazione sostituiranno tali regolamenti. 1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Coerenza con la politica del commercio, con la politica doganale e con la politica macroeconomica. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 2.1. Consultazione Discussioni sul progetto di regolamento Extrastat si sono tenute regolarmente dall'autunno del 2004 in poi, in seno a un gruppo comprendente esperti degli Stati membri e al comitato Extrastat. È stato istituito un gruppo di coordinamento interservizi (con la partecipazione delle DG ESTAT, AGRI, ENTR, FISH, TAXUD, TRADE e TREN) con il compito di esaminare la proposta nelle diverse fasi della sua elaborazione. Numerose discussioni si sono tenute con la BCE in merito alla valuta di fatturazione. 2.2. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. 2.3. Analisi degli effetti e delle conseguenze Per le statistiche del commercio estero sono state individuate diverse opzioni. Opzione A: mantenimento dello status quo senza modificare la legislazione vigente. Opzione B: rinvio di ogni nuova normativa Extrastat finché non sia applicato il codice doganale aggiornato, non sia reso obbligatorio l'inserimento di dati complementari nella dichiarazione in dogana e non sia introdotto lo scambio di dati per via elettronica tra le amministrazioni nazionali degli Stati membri. Opzione C: applicazione nel 2009 di un nuovo sistema Extrastat comprendente disposizioni provvisorie valide fintanto che non siano state adeguate le norme doganali. L'opzione C, che prevede un nuovo regolamento del PE/Consiglio sulle statistiche comunitarie del commercio estero nel 2009, è da preferire per i motivi di seguito indicati. - La "autorizzazione unica" per l'uso della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione presenta ancora un carattere pilota ed è basata su accordi bilaterali tra gli Stati membri. La Commissione (TAXUD), tuttavia, incoraggia l'adozione di tali procedure semplificate, sviluppa procedure standardizzate e propone modifiche alle disposizioni di attuazione in materia doganale previste per gennaio 2008. L'utilizzo, nel quadro dell'autorizzazione unica, della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica distinguerà, insieme con lo "sdoganamento centralizzato" nel quadro del codice doganale aggiornato, il luogo di deposito della dichiarazione in dogana dal luogo di ubicazione fisica delle merci. L'uso di tali procedure è destinato ad essere diffuso in tutta la Comunità, rendendo possibili modifiche strutturali delle procedure di sdoganamento che possono comportare significative semplificazioni per gli esportatori e gli importatori comunitari. - Per quanto concerne la compilazione delle statistiche del commercio estero, le attuali disposizioni sono ambigue e alcuni Stati membri hanno iniziato a raccogliere dati direttamente dagli operatori commerciali nei casi in cui le merci siano ubicate sul loro territorio per l'importazione o l'esportazione, ma la dichiarazione in dogana sia compilata in un altro Stato membro. Ciò accresce il disturbo statistico e diminuisce la qualità delle statistiche comunitarie. Le procedure di "sdoganamento centralizzato" sono destinate ad aumentare nei prossimi anni il volume degli scambi dichiarati nel luogo in cui l'importatore o l'esportatore è stabilito, anziché nel luogo dell'importazione o dell'esportazione fisica delle merci. Tale centralizzazione comporta evidentemente dei benefici per la compilazione delle statistiche del commercio estero, poiché rende più facile l'identificazione dell'effettivo importatore/esportatore e dell'effettivo Stato membro di importazione e di esportazione delle merci. Tali benefici possono però essere annullati se continuano ad essere applicate le disposizioni e le pratiche attuali: la compilazione potrebbe infatti diventare sempre più incoerente, onerosa e imprecisa. Sono pertanto indispensabili nuove disposizioni e la proposta specifica quale dichiarazione in dogana utilizzare in quel dato Stato membro e non prevede una rilevazione diretta dei dati dagli esportatori o dagli importatori. La tendenza da parte degli Stati membri di applicare prassi diverse, di utilizzare fonti di dati differenti e di includere o escludere transazioni commerciali secondo il loro personale giudizio o la loro capacità va invertita per tempo. - Al fine di conseguire gli obiettivi di tale nuovo regolamento, sarà predisposta e presentata al comitato del codice doganale una modifica delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario che renda obbligatoria la rilevazione in dogana dei dati sullo Stato membro di destinazione finale e sullo Stato membro di effettiva esportazione. Attualmente le informazioni sono disponibili soltanto parzialmente e sta ai singoli Stati membri richiedere i dati. Inoltre al momento della designazione da parte delle dogane del sistema automatizzato di importazione e di esportazione (AIS & AES) si dovrebbe tener conto dello scambio di dati tra Stati membri. Ciò consentirà agli Stati membri di scambiare i loro dati sulle importazioni e sulle esportazioni secondo il concetto dello Stato membro di destinazione finale o di effettiva esportazione. La proposta introduce disposizioni specifiche per le statistiche del commercio da adeguare progressivamente, finché i dati richiesti non saranno disponibili in tutti gli Stati membri. Tale approccio riduce la dipendenza dal calendario delle modifiche delle disposizioni doganali, ma allo stesso tempo incoraggia gli Stati membri a adeguarsi rapidamente alle nuove prescrizioni. In particolare la progressiva rilevazione dei dati relativi allo Stato membro di destinazione finale o di effettiva esportazione renderà più facile far luce sul crescente divario tra gli Stati membri in cui è compilata la dichiarazione in dogana e gli Stati membri di importazione e di esportazione. I dati commerciali saranno diffusi da Eurostat secondo lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana, ma gli utenti possono già ottenere informazioni parziali sullo Stato membro di destinazione o di effettiva esportazione. - Un ritardo nell'applicazione della legislazione produrrebbe effetti negativi per tutti gli altri aspetti della proposta, quali la tempestività e le nuove esigenze degli utenti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte La proposta definisce il quadro giuridico per il miglioramento della qualità e della trasparenza di Extrastat. Essa costituisce una risposta all'evoluzione del contesto amministrativo ed è destinata a soddisfare le nuove esigenze degli utenti. 3.2. Base giuridica L'articolo 285 del trattato costituisce la base giuridica su cui sono fondate le statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo stabilisce le condizioni per la produzione di statistiche comunitarie e sancisce che esse presentano i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. 3.3. Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. L'obiettivo della proposta, segnatamente la produzione di statistiche comunitarie del commercio estero, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico comunitario, perché soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche del commercio estero comparabili possono essere organizzate dagli Stati membri. Di conseguenza la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. 3.4. Principio di proporzionalità La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i motivi di cui in appresso. Il presente regolamento si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va al di là di quanto richiesto per il suo raggiungimento. La proposta specifica le necessità della Comunità in materia di dati sugli scambi di beni con i paesi terzi, riferendosi quanto più possibile alle informazioni dichiarate dagli importatori e dagli esportatori a fini doganali (ovvero le statistiche del commercio estero sono basate su fonti amministrative). Per fondati motivi, tuttavia, alcune informazioni complementari richieste nella dichiarazione in dogana devono essere rilevate a fini statistici. Al fine di tener conto delle nuove esigenze degli utenti e di assicurare l'accuratezza delle statistiche, la proposta aggiunge nuovi elementi in sede di compilazione delle statistiche del commercio estero. Alcuni dati (identificazione dell'importatore e dell'esportatore, paese di provenienza) sono richiesti nella dichiarazione in dogana e dovrebbero essere utilizzati in futuro a fini statistici. Per le imprese ciò non comporterà alcun disturbo statistico aggiuntivo e le amministrazioni nazionali dovranno soltanto adeguare lievemente i loro sistemi di trattamento e di trasmissione dei dati. La proposta richiede inoltre il numero di identificazione del contingente per le transazioni di importazione. Sebbene l'amministrazione doganale nazionale sia in possesso dell'informazione, la compilazione a fini statistici è più complessa perché l'informazione spesso non è ricavabile direttamente dalla dichiarazione in dogana e può essere disponibile soltanto a posteriori, dopo che i servizi della Commissione hanno concesso il contingente. L'indicazione, sulla dichiarazione in dogana, dello Stato membro di destinazione finale o di effettiva esportazione non è ancora richiesta in tutti gli Stati membri e ciò comporterà a breve termine un onere aggiuntivo per gli operatori commerciali. L'informazione è però giudicata fondamentale ai fini dello "sdoganamento centralizzato". A medio termine l'obbligo complessivo di rilevazione di dati statistici sarà ridotto in quanto l'intenzione è quella di non chiedere più dichiarazioni Intrastat sui movimenti intracomunitari prima o dopo lo sdoganamento se l'informazione è contenuta nei dati doganali. Fornendo un codice paese alfanumerico a due caratteri nella dichiarazione in dogana possono essere evitate due dichiarazioni Intrastat complete (una alla spedizione e una all'arrivo). Inoltre le informazioni sulla "valuta di fatturazione" (per le esportazioni) e sulla "natura della transazione" non sono pienamente disponibili nelle dichiarazioni in dogana in tutti gli Stati membri. La loro rilevazione comporterà alcuni oneri aggiuntivi (limitati) per quei pochi Stati membri che attualmente non le raccolgono. Per effetto della consultazione degli utenti delle statistiche del commercio estero, la proposta non richiede più la "nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera". La soppressione di tale prescrizione può in parte compensare la richiesta di informazioni aggiuntive di cui sopra. Nel 2008 è previsto l'avvio del programma MEETS (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics) inteso ad ammodernare le statistiche europee delle imprese e degli scambi. Una parte della dotazione finanziaria di tale programma è destinata alla gestione del nuovo sistema Extrastat. 3.5. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Altri strumenti risulterebbero inadeguati per i motivi di seguito indicati. - È generalmente riconosciuto che un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce uno strumento adeguato per la maggior parte delle attività statistiche che richiedono un'applicazione dettagliata e uniforme in tutta la Comunità. - Un regolamento è da preferire a una direttiva quale atto giuridico di base perché, a differenza di quest'ultima, sancisce le stesse norme in tutta la Comunità senza lasciare agli Stati membri alcun margine per una sua applicazione parziale o selettiva, né alcuna scelta riguardo alla forma e ai metodi da utilizzare per il conseguimento dei suoi obiettivi. - Inoltre un regolamento è direttamente applicabile, il che significa che non necessita di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale, evitando i ritardi associati al recepimento. Esso permette altresì di legiferare meglio e più rapidamente. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Si può ritenere che la dotazione finanziaria del programma MEETS copra i costi di applicazione del nuovo sistema Extrastat (2010: 335; 2011: 600; 2012: 600; 2013: 600, importi in migliaia di euro destinati all'adeguamento delle statistiche del commercio estero). 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 5.1. Semplificazione La proposta è suscettibile di comportare una semplificazione che potrebbe ridurre il disturbo statistico per le imprese. L'entità esatta dei benefici è attualmente difficile da determinare. I benefici in termini di semplificazione saranno conseguiti sul lungo periodo dopo l'introduzione delle nuove norme doganali, la rilevazione da parte di tutti gli Stati membri dell'indicazione dello Stato membro di destinazione finale o di effettiva esportazione e l'introduzione e la messa in atto dello scambio elettronico di informazioni statistiche. Successivamente, i dati nazionali e comunitari saranno elaborati applicando le stesse procedure e saranno tutti basati su dati amministrativi (la dichiarazione in dogana). Inoltre l'onere comportato dalle rilevazioni per il sistema Intrastat sarà alleggerito allorché le statistiche del commercio saranno diffuse secondo lo Stato membro di destinazione finale e di effettiva esportazione e non sarà più necessario rilevare i connessi movimenti intracomunitari. D'altro canto i dati supplementari richiesti comporteranno, per loro natura, un onere aggiuntivo per le amministrazioni nazionali e per i rispondenti (si veda il punto 3.4 relativo alla proporzionalità). Il mantenimento del sistema attuale, tuttavia, potrebbe determinare un aumento ancora più consistente del disturbo statistico e contemporaneamente una riduzione della qualità delle statistiche. Si ritiene che, in assenza di modifiche giuridiche, le autorità statistiche nazionali dovranno continuare a rilevare un numero sempre maggiore di dati per le statistiche del commercio estero direttamente dalle imprese, perché le rispettive autorità doganali nazionali non potranno fornire le informazioni necessarie nell'ambito dello "sdoganamento centralizzato". La situazione è peggiorata dal fatto che tali imprese non sono stabilite nel pertinente Stato membro, il che riduce la possibilità di controllare la completezza e la qualità dei dati (per non parlare dei problemi linguistici). A differenza della normativa in vigore, la proposta non fa più riferimento alle statistiche comunitarie relative al transito, ai magazzini doganali, alle zone franche e ai depositi franchi perché le istituzioni comunitarie non hanno manifestato necessità riguardo a tali statistiche. 5.2. Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione della legislazione vigente. 5.3. Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso all'intero Spazio economico europeo. 2007/0233 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) Le informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi assumono un'importanza fondamentale ai fini dell'attuazione della politica commerciale e della politica economica della Comunità e dell'analisi dell'evoluzione dei mercati delle singole merci. La trasparenza del sistema statistico dovrebbe essere migliorata affinché esso possa reagire all'evoluzione del contesto amministrativo e soddisfare nuove esigenze degli utilizzatori. Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi[2] dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato. (2) Le statistiche del commercio estero si basano sulle informazioni ottenute dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[3], qui di seguito denominato "codice doganale". I progressi sulla via dell'integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l'impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall'attuale processo di ammodernamento del codice doganale, rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie. (3) Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e di garantire che le informazioni sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi devono essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri. (4) Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire informazioni sullo "Stato membro di destinazione finale", per le importazioni, e sullo "Stato membro di effettiva esportazione", per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero. (5) Ai fini del presente regolamento le merci per gli scopi del commercio estero dovrebbero essere classificate conformemente alla "Nomenclatura combinata" istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[4], di seguito denominata "Nomenclatura combinata". (6) Allo scopo di soddisfare le esigenze di informazione della Commissione e della Banca centrale europea sulla quota dell'euro negli scambi internazionali di merci, la valuta di fatturazione delle importazioni e delle esportazioni dovrebbe essere rilevata a livello aggregato. (7) Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere forniti dati dettagliati sul trattamento tariffario delle merci importate nell'Unione europea, incluse informazioni sui contingenti. (8) Le statistiche del commercio estero forniscono dati utili ai fini della compilazione della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le caratteristiche che rendono possibile il loro adeguamento per gli scopi della bilancia dei pagamenti dovrebbero rientrare nel set di dati standard e obbligatori. (9) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando le informazioni sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con le informazioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici[5], di seguito denominato "legislazione sui registri delle imprese". (10) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[6] definisce il quadro di riferimento per le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni sugli scambi di beni richiede tuttavia specifiche norme in materia di riservatezza se si vuole che tali statistiche siano pertinenti. (11) In sede di produzione e di diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi fissati nel codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. (12) Devono essere formulate disposizioni specifiche fintanto che informazioni aggiuntive sulla dichiarazione in dogana non saranno fornite da modifiche della legislazione doganale e fintanto che la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di informazioni doganali. (13) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo. (14) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7]. (15) In particolare dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze in merito alla specificazione delle procedure doganali che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero, all'adozione di norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari, alla specificazione di dati statistici, alla precisazione dettagliata del commercio secondo le caratteristiche delle imprese e degli scambi disaggregati per valuta di fatturazione, nonché alla fissazione di particolari norme in tema di diffusione. Poiché tali disposizioni sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni con i paesi terzi (statistiche del commercio estero). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "merci": tutti i beni mobili, compresa l'energia elettrica; b) "territorio statistico della Comunità": il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l'aggiunta dell'isola di Helgoland al territorio della Repubblica federale di Germania; c) "autorità statistiche nazionali": gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche comunitarie del commercio estero; d) "autorità doganali": le "autorità doganali" quali sono definite nel codice doganale; e) "dichiarazione in dogana": la "dichiarazione in dogana" come definita nel codice doganale; f) "decisione doganale": qualsiasi atto amministrativo delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone. Articolo 3 Campo di applicazione 1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci. Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità dirette verso una destinazione doganale o nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale: 9. esportazione; 10. perfezionamento passivo; 11. riesportazione in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale. Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale: 12. immissione in libera pratica; 13. perfezionamento attivo; 14. trasformazione sotto controllo doganale. 2. Gli elenchi dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1 possono essere adeguati dalla Commissione, in particolare allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 3. Per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, necessitano di disposizioni specifiche ("merci o movimenti specifici") la Commissione può adottare norme particolari o differenti. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 4. Taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero per motivi metodologici. Il loro elenco è redatto dalla Commissione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Articolo 4 Fonte dei dati 1. La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dalle autorità doganali con riguardo ad essa. Nel caso in cui sia applicata una procedura semplificata quale è definita nel codice doganale e sia fornita una dichiarazione complementare, la fonte dei dati per le registrazioni è costituita da tale dichiarazione complementare. 2. Una soglia statistica, espressa in termini di valore o di quantità, al di sotto della quale la dichiarazione in dogana non deve fungere da fonte dei dati per le registrazioni sulle importazioni e sulle esportazioni, è definita dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La soglia statistica può essere applicata dagli Stati membri nel caso in cui vengano fornite stime sulle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni al di sotto delle soglie. 3. Per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici, la Commissione può specificare fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Articolo 5 Dati statistici 1. Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono i seguenti dati: 15. il flusso commerciale (importazione, esportazione); 16. il periodo di riferimento mensile; 17. il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori; 18. la quantità espressa in massa netta e in una unità complementare allorché indicata sulla dichiarazione in dogana; 19. l'operatore, ossia l'importatore/destinatario all'importazione e l'esportatore/speditore all'esportazione; 20. gli Stati membri importatori o esportatori, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana e allorché indicato sulla dichiarazione in dogana: i) all'importazione, gli Stati membri di destinazione finale; ii) all'esportazione, gli Stati membri di effettiva esportazione; 21. i paesi associati, ossia, all'importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione e, all'esportazione, il paese di destinazione; 22. la merce secondo la Nomenclatura combinata costituita: i) all'importazione, dal codice delle merci della sottovoce della Taric; ii) all'esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della Nomenclatura combinata; 23. i codici dei regimi doganali da utilizzare per ricavare il regime statistico; 24. la natura della transazione allorché indicata sulla dichiarazione in dogana; 25. se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale e il numero di ordine del contingente; 26. la valuta di fatturazione se indicata sulla dichiarazione in dogana; 27. il modo di trasporto specificante: i) il modo di trasporto alla frontiera; ii) il modo di trasporto interno; iii) il contenitore. 2. La Commissione può specificare ulteriormente i dati di cui al paragrafo 1, compresi i codici da utilizzare. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 3. Se non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana. 4. Per "merci o movimenti specifici" la Commissione può richiedere dati diversi da quelli indicati al paragrafo 1. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Articolo 6 Compilazione di statistiche del commercio estero 1. Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo: 28. la merce; 29. gli Stati membri importatori/esportatori; 30. i paesi associati; 31. il regime statistico; 32. la natura della transazione; 33. il trattamento tariffario, all'importazione; 34. il modo di trasporto. Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese. Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni. Per la compilazione delle statistiche la Commissione può definire disposizioni di attuazione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 3. Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione. Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine. La Commissione definisce le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione dei dati, le prescrizioni in materia di qualità e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi comunitari o nazionali. La Commissione definisce le disposizioni di attuazione per la compilazione di statistiche complementari. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora disponibili nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. Ciò riguarda i seguenti dati: 35. all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale; 36. all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione; 37. la natura della transazione. Articolo 7 Scambio di dati 1. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato l'oggetto di decisioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalla rispettiva autorità doganale nazionale le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tale autorità o fornite a tale autorità. Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all'articolo 5 che, in forza del codice doganale o di istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana. 2. Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse alle autorità statistiche nazionali dello Stato membro indicato nella registrazione come: 38. all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale; 39. all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione. 3. La trasmissione delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, non è richiesta fintanto che le autorità doganali in tali Stati membri non abbiano stabilito un meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica. 4. Le disposizioni di attuazione in merito a tale trasmissione possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 8 Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat) 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile. Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni. Gli Stati membri trasmettono statistiche aggiornate allorché le statistiche già trasmesse sono assoggettate a revisioni. Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata. La Commissione può fissare disposizioni in materia di scadenze, copertura, revisioni e contenuto delle statistiche. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 2. Il termine per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e delle statistiche comunitarie di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può essere definito dalla Commissione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 3. Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica, conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 9 Valutazione della qualità 1. Ai fini del presente regolamento si applicano alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione i seguenti principi in tema di valutazione della qualità: 40. "pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti; 41. "accuratezza": la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti; 42. "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono; 43. "puntualità": l’intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna; 44. "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare le informazioni; 45. "comparabilità": l'incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche, settori o momenti temporali diversi; 46. "coerenza": la capacità dei dati di essere attendibilmente combinati in modi diversi e per vari usi. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità delle statistiche fornite ogni anno. 3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse. Articolo 10 Diffusione delle statistiche del commercio estero 1. Le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione come minimo a livello di sottovoce della Nomenclatura combinata. Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche di quello Stato suscettibili di rendere possibile l'identificazione di detto importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico. 2. Al fine di tutelare gli interessi essenziali dell'Unione europea la diffusione di dati sensibili può essere sottoposta a restrizioni. 3. La Commissione definisce le disposizioni di attuazione necessarie per la diffusione delle statistiche del commercio estero. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche del commercio estero. 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. 3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Articolo 12 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2009. Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1° gennaio 2009. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio […] […] Il Presidente Il Presidente [1] Articolo 1, paragrafo 13, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni d'applicazione del codice doganale) da modificare con effetto dal 1° gennaio 2008 (documento di lavoro TAXUD/1409/2006 Rev. 7). [2] GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). [4] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 del Consiglio (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1). [5] GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [6] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.). [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).