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Document 52007PC0201

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

    /* COM/2007/0201 def. */

    52007PC0201

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici /* COM/2007/0201 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 20.4.2007

    COM(2007) 201 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio fissa per il 2007 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock ittici. È necessario modificare il regolamento al fine di chiarirne alcuni aspetti tecnici.

    1. Nella riunione del Consiglio dell'ottobre 2006 è stato concordato che i giorni aggiuntivi di divieto assegnati dagli Stati membri a livello nazionale avrebbero dovuto essere divisi in periodi di durata non inferiore a cinque giorni. Gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione, entro il 7 gennaio 2007, le date precise dei giorni aggiuntivi di divieto per il resto dell'anno. Tuttavia la suddetta disposizione non si applica nel caso in cui i giorni di divieto siano contigui a uno dei periodi di divieto fissati dal regolamento, sempreché la durata complessiva del periodo di chiusura sia pari o superiore a cinque giorni. È quindi necessario chiarire retroattivamente le disposizioni che disciplinano l'assegnazione dei giorni aggiuntivi di divieto da parte degli Stati membri a livello nazionale.

    Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca delle navi comunitarie per alcune specie di acque profonde. È necessario modificare il regolamento al fine di chiarirne alcuni aspetti tecnici.

    2. Nella parte 2 dell'allegato del suddetto regolamento, che stabilisce le possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona, è necessario chiarire la designazione delle zone per alcuni TAC al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti. Occorre inoltre rettificare due contingenti che risultano errati.

    Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

    3. È necessario precisare il titolo dell'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 e, all'interno dello stesso allegato, l'indicazione delle zone per determinati TAC al fine di garantire la corretta interpretazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti. Occorre pertanto modificare il suddetto regolamento.

    4. Nella sua terza riunione annuale svoltasi dall'11 al 15 dicembre 2006, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha adottato, tra l'altro, una serie di misure per la protezione delle risorse tonniere ed altre misure intese a regolamentare la pesca del pesce spada in alcune zone. La Comunità europea è parte contraente della suddetta organizzazione. È quindi necessario recepire queste misure nel diritto comunitario.

    5. Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nell'Atlantico nordorientale. Tale accordo prevede un aumento del numero di licenze della CE da 77 a 93. È necessario recepire nel diritto comunitario l'accordo relativo al numero di licenze. Una proposta di regolamento della Commissione concernente l'attuazione della parte dell'accordo relativa alle possibilità di pesca dell'aringa atlantico-scandinava forma oggetto di una procedura distinta.

    La presente proposta intende introdurre le necessarie modifiche:

    - all'allegato II del regolamento (CE) n. 1941/2006

    - alla parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006.

    - agli allegati IA, IIA, III e IV del regolamento (CE) n. 41/2007.

    Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la campagna di pesca in corso.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

    IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1], in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[2], in particolare l'articolo 8,

    vista la proposta della Commissione[3],

    considerando quanto segue:

    6. Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio[4] fissa le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

    7. Il regolamento (CE) n. 1941/2006 prevede che i giorni aggiuntivi di divieto assegnati dagli Stati membri in alcune sottodivisioni del Mar Baltico siano divisi in periodi di almeno cinque giorni. Tuttavia la suddetta disposizione non si applica nel caso in cui i giorni aggiuntivi di divieto siano contigui a uno dei periodi di divieto fissati dal regolamento, sempreché la durata complessiva del periodo di chiusura sia pari o superiore a cinque giorni. È necessario chiarire retroattivamente l'assegnazione dei giorni aggiuntivi di divieto.

    8. Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio[5] stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

    9. È necessario chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.

    10. È necessario rettificare i contingenti relativi a due zone di pesca che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

    11. Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio[6] stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

    12. È necessario precisare il titolo dell'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 e la designazione di alcune zone al fine di garantire la corretta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.

    13. Nella sua terza riunione annuale svoltasi dall'11 al 15 dicembre 2006, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha adottato, tra l'altro, una serie di misure per la protezione delle risorse tonniere ed altre misure intese a regolamentare la pesca del pesce spada in alcune zone. Occorre far sì che tali misure siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

    14. Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nell'Atlantico nordorientale. Tale accordo prevede un aumento del numero di licenze della Comunità da 77 a 93. È necessario recepire l'accordo nel diritto comunitario.

    15. Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1941/2006

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1941/2006 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

    La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 è modificata in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007

    Gli allegati IA, IIA, III e IV del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 4Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    All'allegato II del regolamento (CE) n. 1941/2006, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

    "1.2. Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi sia altresì vietata:

    a) per 77 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo di cui al punto 1.1, lettera a); e

    b) per 67 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-27, escluso il periodo di cui al punto 1.1, lettera b).

    Gli Stati membri dividono i giorni di cui alle lettere a) e b) in periodi di almeno 5 giorni, a meno che tali giorni non si aggiungano, rispettivamente, ai periodi di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1, escluso il 31 dicembre."

    ALLEGATO II

    Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006, la parte 2 è modificata come segue:

    (1) La voce relativa alla specie berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | Berici | Zona: | III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |

    Beryx spp. |

    Anno | 2007 | 2008 |

    Spagna | 74 | 74 |

    Francia | 20 | 20 |

    Irlanda | 10 | 10 |

    Portogallo | 214 | 214 |

    Regno Unito | 10 | 10 |

    CE | 328 | 328" |

    (2) La voce relativa alla specie granatiere nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIbcd è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | Granatiere | Zona: | IIIa e IIIbcd (Acque comunitarie) |

    Coryphaenoides rupestris |

    Anno | 2007 | 2008 |

    Danimarca | 1002 | 1002 |

    Germania | 6 | 6 |

    Svezia | 52 | 52 |

    CE | 1 060 | 1 060" |

    (3) La voce relativa alla specie granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VIII, IX, X, XII e XIV e nelle acque della zona V (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | Granatiere | Zona: | VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |

    Coryphaenoides rupestris |

    Anno | 2007 | 2008 |

    Germania | 40 | 40 |

    Spagna | 4 391 | 4 391 |

    Francia | 202 | 202 |

    Irlanda | 9 | 9 |

    Regno Unito | 18 | 18 |

    Lettonia | 71 | 71 |

    Lituania | 9 | 9 |

    Polonia | 1 374 | 1 374 |

    CE | 6 114 | 6 114" |

    (4) La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |

    Hoplostethus atlanticus |

    Anno | 2007 | 2008 |

    Spagna | 4 | 3 |

    Francia | 23 | 15 |

    Irlanda | 6 | 4 |

    Portogallo | 7 | 5 |

    Regno Unito | 4 | 3 |

    CE | 44 | 30 |

    (5) La voce relativa alla specie molva azzurra nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VI e VII è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | Molva azzurra | Zona: | VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) (2) |

    Molva dypterygia |

    Anno | 2007 | 2008 |

    Germania | 26 | 21 |

    Estonia | 4 | 3 |

    Spagna | 83 | 67 |

    Francia | 1 898 | 1 518 |

    Irlanda | 7 | 6 |

    Lituania | 2 | 1 |

    Polonia | 1 | 1 |

    Regno Unito | 482 | 386 |

    Altri (1) | 7 | 6 |

    CE | 2 510 | 2 009 |

    (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

    (2) Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Detti pescherecci devono presentare un preavviso di sbarco e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni bordata di pesca. |

    ALLEGATO III

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue.

    (1) Nell'allegato IA

    a) Il titolo è sostituito dal seguente:

    "SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque CE del COPACE, acque della Guiana francese"

    b) La voce relativa alla specie aringa nella zona CIEM IV a nord di 53°30'N è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | Aringa (1) Clupea harengus | Zona: | Acque comunitarie e acque norvegesi della zona IV a nord di 53°30'N HER/04A., HER/04B. |

    Danimarca | 50 349 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 34 118 |

    Francia | 19 232 |

    Paesi Bassi | 47 190 |

    Svezia | 3 470 |

    Regno Unito | 50 279 |

    CE | 204 638 |

    Norvegia | 50 000 | (2) |

    TAC | 341 063 |

    (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb. (2) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso |

    Acque norvegesi a sud di 62°N (HER/*04N-) |

    CE | 50 000" |

    c) La voce relativa alla specie aringa nelle zone CIEM Vb e VIb e nelle acque comunitarie della zona CIEM VIaN è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | Aringa Clupea harengus | Zona: | Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (1) HER/5B6ANB. |

    Germania | 3 727 | TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 705 |

    Irlanda | 5 036 |

    Paesi Bassi | 3 727 |

    Regno Unito | 20 145 |

    CE | 33 340 |

    Isole Færøer | 660 | (2) |

    TAC | 34 000 |

    (1) Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56°00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso lo stock di Clyde. (2) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30' N. |

    d) La voce relativa alla specie eglefino nelle zone CIEM VIb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | Eglefino Melanogrammus aeglefinus | Zona: | Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV HAD/6B1214 |

    Belgio | 10 | TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 12 |

    Francia | 509 |

    Irlanda | 363 |

    Regno Unito | 3 721 |

    CE | 4 615 |

    TAC | 4 615" |

    (2) Nell'allegato IIA:

    a) Il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

    "11.4. La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, sei giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c) detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).

    b) Il punto 11.5 è sostituito dal seguente:

    "11.5 La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, dodici giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, tranne gli attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).

    (3) Nell'allegato III, parte E:

    Il punto 21 è sostituito dal seguente:

    " 21. Pacifico centro-occidentale

    21.1. Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ("la zona della convenzione") si limiti allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

    21.2. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e tonno albacora.

    21.3. I piani di gestione di cui al punto 21.2 devono essere presentati alla Commissione entro il 15 ottobre 2007. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione, sulla base dei piani suddetti, presenta un piano di gestione comunitario al segretariato della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC).

    21.4. Possono praticare la pesca del pesce spada nelle zone a sud di 20°S e a nord di 20°N della zona della convenzione al massimo 14 navi comunitarie. La partecipazione della Comunità è limitata alle imbarcazioni battenti bandiera della Spagna."

    (4) Nell'allegato IV:

    a) La parte I è sostituita dalla seguente:

    "PARTE I

    Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

    Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di licenze | Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri | Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen | Aringa, a nord di 62°00' N | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1 | 69 |

    Specie demersali, a nord di 62°00' N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50 |

    Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca con ciancioli | 11 | DE: 11, DK: 261, FR: 21, NL: 11 | non pertinente |

    Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca al traino | 19 | non pertinente |

    Sgombro, a nord di 62°00'N, pesca con ciancioli | 112 | DK: 11 | non pertinente |

    Specie industriali, a sud di 62°00' N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 |

    Acque delle Isole Færøer | Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |

    Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O | 83 | 4 |

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 |

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O. | 70 | DE: 84, FR: 124, UK: 04 | 205 |

    Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. | 70 | 225 |

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù". | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 |

    Pesca con palangari | 10 | UK: 10 | 6 |

    Pesca dello sgombro | 12 | DK: 12 | 12 |

    Pesca dell'aringa a nord di 62°N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3" | 21 |

    a) La parte II è sostituita dalla seguente:

    "PARTE II

    Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

    Stato di bandiera | Attività di pesca | Numero di licenze | Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |

    Norvegia | Aringa, a nord di 62°00' N | 20 | 20 |

    Isole Færøer | Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N) | 14 | 14 |

    Aringa, a nord di 62°00' N | 21 | 21 |

    Aringa, IIIa | 4 | 4 |

    Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30′ N); cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) | 15 | 15 |

    Molva e brosmio | 20 | 10 |

    Melù, II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O) | 20 | 20 |

    Molva azzurra | 16 | 16 |

    Venezuela | Lutiani1 (acque della Guiana francese) | 41 | pm |

    Squali (acque della Guiana francese) | 4 | pm |

    (1) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani o il 50% delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

    Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve accompagnare la domanda di licenza.

    Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione."

    [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [2] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

    [3] GU C del [… ], [… ], pag. [… ].

    [4] GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1.

    [5] GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

    [6] GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.

    (1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

    (2) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00'N.

    (3) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer".

    (4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

    (5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce "[7]5>ILWXYwxyz^ ~ FPQRŽ¯°

    k

    y

    +

    ;

    ^

    _

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer".

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