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Document 52006XC0518(02)

    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché di apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

    GU C 117 del 18.5.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/8


    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché di apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

    (2006/C 117/03)

    La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (2), secondo la quale le importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone («il paese interessato») sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata il 4 aprile 2006 dall'associazione Grass Valley Nederland BV («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una parte notevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di certi sistemi di fotocamere.

    2.   Prodotto

    I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono certi sistemi di fotocamere originari del Giappone («il prodotto in esame») costituiti da:

    a)

    un corpo camera:

    i)

    con mirino integrato, collegamento o capacità di mirino;

    ii)

    con blocco ottico integrato, modulo anteriore o dispositivo analogo (si veda la descrizione qui sotto), collegamento o capacità;

    iii)

    in un pezzo unico, contenente il corpo camera e l'adattatore, oppure separato;

    b)

    un adattatore, integrato o meno nel corpo camera;

    c)

    un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo camera;

    d)

    un mirino, integrato o meno nel corpo camera;

    e)

    una stazione di base o unità di controllo camera («CCU») collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili;

    f)

    un pannello di controllo («OCP») o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell'obiettivo o il diaframma ad iride);

    g)

    un pannello di controllo principale («MCP») o un'unità di set-up principale («MSU») per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza;

    h)

    un adattatore per obiettivi box type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi.

    importati insieme o separatamente.

    I sistemi di fotocamere non sono sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra.

    Le suddette componenti (non il corpo macchina) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore.

    Gli obiettivi ed i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme con un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame.

    Il prodotto in esame può essere usato per la telediffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per creare materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.

    Il prodotto in esame è di norma dichiarato con i codici NC ex 8525 30 90, ex 8525 40 91, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16, ex 8528 21 90, ex 8528 22 00, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 89 97 ed ex 9002 90 00. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

    3.   Denuncia di dumping

    La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi nel mercato interno, e i prezzi ai quali il prodotto in esame viene venduto per l'esportazione nella Comunità.

    Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

    4.   Denuncia di pregiudizio

    Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal Giappone sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

    Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

    5.1.   Procedura per determinare l'esistenza del dumping e del pregiudizio

    L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto in esame, originario del Giappone, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

    a)   Campionamento

    Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento degli esportatori/produttori giapponesi

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione ed a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:

    nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

    il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

    il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

    se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti solo dai produttori);

    una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

    le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o dell'esportazione) del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora venga scelta per far parte del campione, la società dovrà rispondere ad un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile ad un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese di esportazione e qualunque associazione nota di esportatori/produttori.

    ii)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione ed a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:

    nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

    il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

    il numero totale di dipendenti;

    una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

    il volume in unità ed il valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame, originario del Giappone, effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

    la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile ad un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche qualunque associazione nota di importatori.

    iii)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti riguardo alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

    Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito nel paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato nel paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

    b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori giapponesi inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese di esportazione interessato.

    Gli esportatori/produttori giapponesi che chiedono l'applicazione di un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di applicazione del campionamento a esportatori/produttori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori/produttori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

    5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora sia rilevata l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti nel paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto previsto nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per cui dovrebbero essere sentite, entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni presentate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione soltanto se suffragate da concreti elementi di prova all'atto della presentazione.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    (i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

    Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

    Perché le loro osservazioni vengano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare il loro punto di vista, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a meno che non venga indicato un termine diverso. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato nel paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

    (iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    (i)

    Le informazioni specificate nel paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate dichiaratesi disponibili a far parte del campione selezionato entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (ii)

    Qualsiasi altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (iii)

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile dalle parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione B

    Ufficio: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05.

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e di conseguenza, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni si basano sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    9.   Riesame delle misure in vigore

    Il regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio (7) ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone rientranti nei codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95 (precedentemente ex 8529 90 88), ex 8543 89 97 (precedentemente ex 8543 89 95), ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 ed ex 8528 21 90. Il prodotto oggetto di tale regolamento rientra appieno nella definizione di cui al paragrafo 2 del presente avviso.

    Se in esito al procedimento aperto dal presente avviso si dovesse decidere di istituire misure su certi sistemi di fotocamere originari del Giappone coprendo in tal modo i sistemi di telecamere oggetto delle misure di cui al regolamento (CE) n. 2042/2000, non sarà più opportuno continuare ad applicare le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2042/2000, che dovrà essere modificato o abrogato. Occorre quindi avviare un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000, in modo da consentirne la modifica o l'abrogazione che dovessero risultare necessarie alla luce dell'inchiesta aperta dal presente avviso.

    Pertanto, ai sensi all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione avvia un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente avviso si applicano mutatis mutandis a tale riesame intermedio.

    10.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

    (3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

    (4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

    (7)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2005 (GU L 231 dell'8.9.2005, pag. 1).


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