Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0213

Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

/* COM/2006/0213 def. - CNS 2005/0090 */

52006PC0213

Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee /* COM/2006/0213 def. - CNS 2005/0090 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.5.2006

COM(2006) 213 definitivo

2005/0090 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO

Il nuovo regolamento finanziario (“RF”) è stato adottato dal Consiglio, deliberando all’unanimità, nel giugno 2002, dopo aver concluso con successo una procedura di concertazione con il Parlamento europeo e dopo aver ricevuto un importante contributo della Corte dei conti. Nel dicembre 2002, previa un’ampia consultazione delle istituzioni, la Commissione ha adottato le modalità d’esecuzione (“ME”) del nuovo RF. Entrambi i regolamenti, che si applicano a tutte le istituzioni, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2003.

In base all’articolo 184, il RF è soggetto a riesame ogni tre anni, oppure ogni volta che si riveli necessario. In conformità di tale obbligo, il 3 maggio 2005 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del RF.

Come previsto all’articolo 279 del trattato che istituisce la Comunità europea, la proposta della Commissione è stata trasmessa al Parlamento europeo per consultazione e alla Corte dei conti per un parere. Anche le altre istituzioni sono state informate.

Le consultazioni interistituzionali hanno dato i seguenti risultati:

a) Il Comitato economico e sociale europeo (“CESE”), il cui parere non è richiesto in base all’articolo 279 CE, ha formulato un parere complessivamente favorevole nell’ottobre 2005.

b) La Corte dei conti (“CCE”) ha formulato un parere globalmente favorevole nel dicembre 2005, osservando peraltro che le dimensioni della revisione sono eccessive ed esprimendo preoccupazioni riguardo a settori specifici.

c) Il Parlamento europeo ha votato i suoi emendamenti nella sessione plenaria del 15 marzo 2006. Esso ha presentato 134 emendamenti, che rappresentano di gran lunga il contributo più rilevante alla proposta della Commissione.

d) Il Consiglio ha completato la prima lettura della proposta della Commissione nel marzo 2006.

La Commissione ha tenuto anche ampie consultazioni con i rappresentanti della società civile, e in particolare le ONG, sulle difficoltà da essi rilevate nell’attuazione del RF. (udienze all’ECOSOC e al PE, nonché incontri con i servizi della Commissione).

La Commissione prende ora l’iniziativa di presentare una proposta modificata di revisione del RF, che integra in larga misura i pareri delle altre istituzioni e tiene conto delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti della società civile. La proposta modificata dovrebbe favorire il raggiungimento di un consenso interistituzionale in quanto accoglie le richieste più importanti formulate da ciascuna istituzione e riduce gli ambiti di disaccordo, in particolare fra il Consiglio e il Parlamento.

Si ricorda che, in conformità dell’articolo 184 del RF, prima dell’adozione della revisione del RF da parte del Consiglio, è prevista, se il Parlamento europeo lo richiede, una procedura di concertazione (ai sensi della dichiarazione comune del 4 marzo 1975) fra il Consiglio e il Parlamento, con l’assistenza attiva della Commissione. L’obiettivo è raggiungere un accordo su una proposta modificata nella prima metà del 2006, che lascerebbe alla Commissione la seconda metà dell’anno per preparare le ME connesse alla revisione del RF affinché entrambi i regolamenti possano entrare in vigore il 1° gennaio 2007.

2. La proposta modificata della Commissione per la revisione del RF

La Commissione propone modifiche alla sua proposta iniziale al fine di tenere conto dei pareri delle altre istituzioni e delle osservazioni formulate durante la prima lettura al Consiglio. Tali modifiche non alterano la struttura di base della proposta iniziale della Commissione e i suoi elementi chiave. Esse preservano “l’acquis” della riforma finanziaria e garantiscono un equilibrio migliore fra tutela degli interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e procedure più semplici.

In conformità delle “norme per la presentazione di proposte modificate o riesaminate” [1] , le modifiche alla prima proposta della Commissione (COM (2005)181 def.) sono state messe in rilievo utilizzando il barrato per il testo soppresso e il grassetto e sottolineato per il testo nuovo o modificato.

3. Illustrazione delle principali modifiche

3.1. Principi del bilancio

a) La modifica proposta all’articolo 8, secondo cui le risorse proprie versate in anticipo dovrebbero essere considerate entrate dell’esercizio successivo, è soppressa poiché il Consiglio ha espresso parere negativo in proposito.

b) Si mantiene la possibilità di impegnare spese in anticipo come misura eccezionale per gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d’aiuto umanitario, ma si specifica che l’autorità di bilancio dovrebbe essere informata a posteriori di tali impegni (emendamento n. 30 del Parlamento).

c) Agli articoli 11 e 18 vengono aggiornati i riferimenti incrociati per garantire la coerenza interna del testo.

d) All’articolo 19 la richiesta di autorizzazione dell’autorità di bilancio è limitata a liberalità che comportano un onere finanziario superiore al 10% del valore della donazione effettuata, in conformità del parere espresso dal Consiglio su questo articolo. I diritti dell’autorità di bilancio sono così salvaguardati pur rispettando il principio della proporzionalità, come richiesto dal Parlamento.

e) Per quanto riguarda gli storni di stanziamenti delle altre istituzioni tranne la Commissione, il Parlamento ha chiesto che venga mantenuto lo status quo (emendamenti nn. 34-38). L’articolo 22 è stato modificato di conseguenza. Alcune disposizioni sugli storni delle altre istituzioni, tuttavia, sono state trasferite dalle ME al RF per motivi di certezza giuridica e migliore leggibilità dei testi.

f) Per quanto riguarda gli storni della Commissione, è necessario prevedere una certa flessibilità in materia di storni relativi alle spese di personale durante gli ultimi tre mesi dell’esercizio. A tale scopo la Commissione dovrebbe decidere autonomamente in merito entro il limite del 10% degli stanziamenti e informare l’autorità di bilancio nel mese successivo (articolo 23, paragrafo 1, secondo comma). La proposta integra parzialmente gli emendamenti nn. 39, 41 e 42 del Parlamento. Al tempo stesso, per motivi di efficienza (evitare ritardi), la Commissione dovrebbe essere autorizzata, dopo l’adozione della base giuridica, a decidere autonomamente in merito a storni, di carattere puramente tecnico, di stanziamenti collocati in riserva al momento dell’adozione del bilancio per mancanza della base giuridica (articolo 23, paragrafo 1, lettera d)); la Commissione dovrebbe però informare a posteriori l’autorità di bilancio di tali storni (emendamento n. 40 del Parlamento). Sono aggiornati i riferimenti incrociati al paragrafo 2.

g) All’articolo 26 si propone una correzione formale per tenere conto delle modifiche terminologiche nella parte seconda del RF.

h) In linea con l’emendamento n. 50 del Parlamento, la portata dell’articolo 28 sugli stati finanziari viene estesa a inglobare le proposte legislative presentate dagli Stati membri in conformità del trattato sull'Unione europea e le modifiche sostanziali alle proposte legislative che hanno un'incidenza finanziaria.

i) In conformità degli emendamenti nn. 45-48 del Parlamento, il principio della proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea viene tenuto nella dovuta considerazione nel nuovo capo 7 bis del RF.

j) Conformemente alla raccomandazione n. 52 del Parlamento relativa alla relazione sul discarico per il 2004, è opportuno rafforzare la trasparenza fornendo informazioni sui beneficiari dei fondi comunitari, indipendentemente dal modo di esecuzione del bilancio.

k) In linea con il parere n. 2/2004 della CCE[2], il sostegno del Parlamento europeo[3] e del Consiglio[4] a un quadro di controllo interno integrato efficace ed efficiente e l’impegno della Commissione nel suo piano d’azione[5], al capo 9 del titolo II viene aggiunto un nuovo principio di bilancio. Questo nuovo principio è volto a migliorare l’esecuzione del bilancio, l’efficacia e l'efficienza delle operazioni, l'affidabilità della rendicontazione finanziaria, la tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la gestione dei rischi relativi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in modo tale da raggiungere un livello di rischio tollerabile. La terminologia degli articoli 60, 66 e 86 viene modificata di conseguenza.

l) Per quanto riguarda l’emendamento n. 51 del Parlamento sul seguito dato ai commenti di bilancio, la Commissione ribadisce la sua intenzione di fornire al Parlamento tutte le informazioni che quest’ultimo può ritenere opportuno chiedere, ai sensi dell’articolo 182.

3.2. Formazione e struttura del bilancio

a) In conformità del nuovo principio di bilancio sul controllo interno efficace ed efficiente, le informazioni sul rischio di errori tollerabile dovrebbero essere inserite nel rendiconto di attività (articolo 33).

b) In linea con il parere della Corte dei conti, lo stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti è incluso nell’elenco dei documenti di lavoro allegati al progetto preliminare di bilancio (articolo 33).

c) Le modifiche agli articoli 26, 45 e 46 sono mantenute in linea con la proposta di adozione di un nuovo meccanismo di dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne[6]. L’esito finale dipenderà dalla posizione del legislatore sul meccanismo proposto.

3.3. Esecuzione del bilancio – Metodi di gestione (articoli 48-57)

a) In linea con la richiesta del Consiglio, per motivi di chiarezza giuridica sono stati effettuati alcuni adeguamenti all’articolo 49 al fine di tenere conto meglio delle specificità della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e consentire un finanziamento più rapido delle azioni UE di reazione alle crisi. Poiché l’esecuzione delle spese si fonda su un atto di base adottato dal Consiglio, appare più appropriato trattare i rispettivi atti di base di cui al trattato CE e ai titoli V e VI del TUE nell’articolo 49 del RF anziché nelle ME (come avviene attualmente). Va inoltre aggiunta una disposizione specifica al fine di riflettere adeguatamente i tipi di misure preparatorie che possono essere intraprese nel campo della PESC.

b) In linea con l’emendamento n. 59 del Parlamento, all’articolo 50 si specifica che le istituzioni eseguono le rispettive sezioni del bilancio entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

c) A fini di chiarezza, l’articolo 53 è ristrutturato e suddiviso in vari articoli: un articolo generale e quatto articoli che corrispondono ai vari metodi di esecuzione. Le modifiche introdotte tengono conto degli emendamenti nn. 60 e 61 del Parlamento. Come chiedono inoltre l’emendamento n. 62 del Parlamento e le richieste di varie delegazioni del Consiglio, si autorizza nell’ambito della gestione decentrata il ricorso a vari organismi, comprese le “agenzie nazionali”.

d) Sulla scorta del nuovo accordo interistituzionale (punto 44), al fine di rafforzare un controllo interno integrato dei fondi comunitari in gestione concorrente, gli Stati membri sottoporranno alla Commissione una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

e) Al fine di ampliare le possibilità di delega di compiti a organismi comunitari, l’articolo 54, paragrafo 2, lettera b) è completato per includere in particolare la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, al fine di consentire ad essi di svolgere compiti specifici che richedono un livello elevato di specializzazione ed esperienza, in particolare per la gestione dello strumento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera c).

3.4. Operatori finanziari (articoli 58-68)

a) L’articolo 60, paragrafo 7, che specifica il contenuto della relazione annuale di attività degli ordinatori, è stato modificato in conformità dell’emendamento n. 66 del Parlamento.

b) In linea con l’emendamento n. 68 del Parlamento, il contabile, quando certifica i conti, è abilitato a effettuare i controlli che ritenga necessari a tale scopo e a formulare riserve.

c) All’articolo 63 si propone una piccola correzione formale, che tiene conto della reazione iniziale del Consiglio sulla questione in oggetto.

d) Come richiesto dal Parlamento (emendamento n. 69), si chiarisce l’applicazione della responsabilità finanziaria degli ordinatori, limitata, in casi di negligenza grave, a un anno di stipendio. A fini di coerenza e di parità di trattamento, a tutti gli operatori finanziari e a qualsiasi altra persona coinvolta nell’esecuzione del bilancio si dovrebbero applicare le stesse condizioni e gli stessi limiti.

(e) In linea con le osservazioni emerse durante le discussioni del Consiglio, viene ritirata la facoltà dell’ordinatore, introdotta all’articolo 66, paragrafo 2 bis , di rivolgersi all’istanza specializzata in irregolarità finanziarie, che verrà introdotta però nelle modalità di esecuzione.

f) In conformità dell’emendamento n. 70 del Parlamento e del parere della Corte dei conti, viene consentita l’istituzione, da parte di varie istituzioni, di istanze comuni specializzate in irregolarità finanziarie.

3.5. Operazioni relative alle entrate e alle spese (articoli 69-83)

a) In conformità del Protocollo sulla posizione della Danimarca e del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’articolo 72 è stato modificato per tenere correttamente conto della posizione di tali Stati membri riguardo al titolo IV del trattato CE.

b) In conformità dell’emendamento n. 75 del Parlamento, viene autorizzato il sistema di incasso automatico per i pagamenti periodici di costi amministrativi o correnti.

3.6. Appalti pubblici e contratti

a) Il RF dovrebbe prevedere, ai sensi degli emendamenti nn. 14 e 80 del PE, la possibilità di contratti quadro nonché, in linea con gli emendamenti nn. 13 e 78 del PE e con un’osservazione della Corte dei conti, la possibilità di condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti su base interistituzionale. Nel RF dovrebbe anche figurare il principio delle informazioni preventive prima che possa essere firmato un contratto aggiudicato dalle istituzioni per proprio conto, in conformità dell’emendamento n. 93 del PE.

b) Conformemente alla reazione della Corte dei conti e alle osservazioni del Consiglio, si sopprime la distinzione fra motivi di esclusione obbligazioni e facoltativi. Ai sensi della direttiva CE sui pubblici appalti[7], si dovrebbe comunque definire una norma specifica per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, nel caso di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali. In conformità degli emendamenti nn. 15 e 82, nel RF dovrebbe essere fissata anche la durata massima dell’esclusione legale.

c) Conformemente alle osservazioni del CESE, al suggerimento della Corte dei conti e all’emendamento n. 88 del Parlamento, la Commissione dovrebbe creare e gestire una base di dati centrale finalizzata all’esclusione di operatori economici da una procedura di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni. La base di dati dovrebbe essere comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all’articolo 185. Gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri organismi che partecipano all'esecuzione del bilancio dovrebbero comunicare all’ordinatore competente informazioni connesse ai casi di esclusione più rilevanti di cui al RF e tenere pienamente conto delle informazioni contenute nella base di dati nell’attribuzione di sovvenzioni e contratti finanziati dal bilancio comunitario.

d) In base agli emendamenti nn. 84 e 86 del PE, la partecipazione a una procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di contratti di modesto valore con un solo offerente e pagamenti su fattura dovrebbe essere consentita senza presentazione di certificati di autorità nazionali attestanti che l’offerente non si trova in una delle situazioni che danno origine a esclusione.

e) Nel quadro di un appalto, dovrebbero essere richieste garanzie preventive solo se ritenuto opportuno e proporzionato, come richiesto dal PE negli emendamenti nn. 19 e 96.

3.7. Sovvenzioni

a) In linea con i suggerimenti del Parlamento (emendamento n. 98) e sulla scorta delle conclusioni di un gruppo di lavoro della Commissione costituito a tale scopo, l’articolo 108 è modificato per introdurre la possibilità di aggiudicare appalti mediante decisioni della Commissione, anziché limitarsi al ricorso a convenzioni. Gli articoli 96, 112, 114, 120, 166 e 167 sono modificati di conseguenza.

b) Come suggerito dal Parlamento (emendamento n. 99), viene previsto che le istituzioni possano aggiudicare sovvenzioni per attività di informazione, pubblicità e comunicazione.

c) Come richiesto dal Parlamento (emendamento n. 99), le misure sociali a favore di membri e agenti, nonché ex membri o ex agenti delle istituzioni non sono considerate sovvenzioni, ma costituiscono dotazioni amministrative.

d) Vengono introdotti alcuni chiarimenti in relazione agli strumenti finanziari che non sono considerati sovvenzioni.

e) Si è chiarito anche che le spese relative ai mercati della pesca non sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento in materia di sovvenzioni.

f) Sulla scorta delle osservazioni della Corte dei conti, all’articolo 109 è reintrodotto il principio della valutazione dell’esclusione di profitti a livello del “beneficiario”.

g) Come suggerito dalla Corte dei conti e dal Parlamento (emendamento n. 108), sono rafforzate le disposizioni volte a evitare che gli stessi costi vengano finanziati più volte.

h) In linea con la richiesta del Parlamento (emendamento n. 109), non si applicherà alle somme forfettarie o ai finanziamenti a tasso fisso l’obbligo di diminuire progressivamente le sovvenzioni di funzionamento.

i) Come suggerito dal Parlamento (emendamento n. 112), i richiedenti dovranno attestare di non trovarsi in una situazione di esclusione solo per le sovvenzioni che superano un determinato valore.

j) Conformemente alla richiesta del Parlamento (emendamento n. 120), l’articolo 118 è modificato per limitare la facoltà degli ordinatori di esigere dai beneficiari una garanzia solo ai casi in cui ciò è ritenuto opportuno e proporzionato.

3.8. Contabilità

a) In linea con l’emendamento n. 123 del Parlamento, all’articolo 122 viene specificato il contenuto della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

b) All’articolo 128 si propone una piccola correzione formale per chiarire il termine per la trasmissione della relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio nel corso dell’esercizio.

c) In conformità dell’emendamento n. 124 del Parlamento, l’articolo 139 è modificato per garantire che l’autorità di bilancio sia debitamente informata di tutte le regole interne emanate dalle istituzioni in materia finanziaria.

3.9. Stanziamenti amministrativi

In linea con l’emendamento n. 130 del Parlamento, è fissato un periodo di tre settimane per la procedura relativa ai progetti di costruzione (una settimana per comunicare l’intenzione di formulare un parere più l’attuale periodo di due settimane per la trasmissione del parere stesso).

3.10. Assunzione di esperti per la valutazione delle proposte e il seguito e la valutazione dei progetti

Sulla scorta di un’osservazione della Corte dei conti, le procedure specifiche per la selezione degli esperti dovrebbero essere chiaramente distinte da quelle di aggiudicazione.

3.11. Disposizioni transitorie e finali

a) All’articolo 181 bis deve essere aggiunta una disposizione transitoria per trattare le spese derivanti dalle iniziative comunitarie e dalle misure di assistenza tecnica e innovative, come previsto dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, per cui devono ancora essere effettuati pagamenti.

b) Appare opportuno definire le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile interna di ogni organismo comunitario (da parte di un revisore contabile interno o di uno esterno).

c) Come suggerito dal Parlamento (emendamento n. 134), alla luce del contenuto dell’articolo 133, il paragrafo 4 dell’articolo 185 è superfluo e può essere soppresso.

Infine, merita menzionare che le misure di attuazione per il controllo connesse al concetto di rischio tollerabile introdotto all’articolo 30 bis saranno oggetto di un periodo transitorio (dal 1° gennaio 2009), da definire in relazione alle disposizioni specifiche che saranno incluse nelle modalità di esecuzione del RF.

2005/0090 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 183,

vista la proposta della Commissione[8],

visto il parere del Parlamento europeo[9],

visto il parere della Corte dei conti[10],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[11], qui di seguito denominato “il regolamento finanziario”, getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne devono mantenere e rafforzare gli elementi essenziali. In particolare si deve rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei finanziamenti comunitari. Inoltre, tale regolamento enuncia i principi di bilancio che si devono rispettare in tutti gli atti normativi, contenendo le deroghe al minimo strettamente necessario.

(2) Alcune modifiche sono giustificate dall’esperienza acquisita nella prassi, nell’intento di facilitare l’esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di ordine procedurale e documentale, così da renderle più proporzionate ai relativi rischi e costi, in conformità del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato CE.

(3) Tutte le modifiche sono intese a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, ad assicurare una sana gestione finanziaria ed a potenziare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e le attività illecite, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie.

(4) Alcune modifiche sono necessarie per tener conto delle disposizioni di esecuzione delle entrate e delle spese del bilancio, contenute in atti legislativi da adottare per il periodo dal 2007 al 2013, allo scopo di assicurare la coerenza tra tali atti e il regolamento finanziario.

(5) Si deve rafforzare il principio secondo cui gli altri atti legislativi relativi all’esecuzione del bilancio devono conformarsi al regolamento finanziario.

(5) Ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto del principio della proporzionalità, secondo il quale l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.

(6) È necessario stabilire un nuovo principio di bilancio sul controllo interno efficace ed efficiente al fine di definire i principi fondamentali dei sistemi di controllo interno per l’esecuzione del bilancio e ottenere così un livello di rischio tollerabile nel controllo della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

(76) In alcuni punti, sono necessarie maggiori efficienza e trasparenza per quanto riguarda l’applicazione dei principi di bilancio al fine di rispondere meglio ad esigenze operative.

(87) Riguardo al principio dell’unità del bilancio, si deve semplificare la norma relativa agli interessi derivanti dai prefinanziamenti. L’onere amministrativo necessario per recuperare tali interessi è sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Sarebbe più efficace prevedere che gli interessi siano detratti, a titolo di compensazione, dal saldo del pagamento da versare al beneficiario.

(98) Riguardo al principio dell’annualità, per rispondere alle esigenze funzionali si devono introdurre maggiori flessibilità e trasparenza. A titolo eccezionale, si deve consentire il riporto di stanziamenti nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, previsti nell’ambito del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Si deve autorizzare l’impegno anticipato di spese per gli aiuti da erogare in situazioni di crisi e per operazioni di aiuto umanitario, cosicché la Comunità possa reagire adeguatamente se una calamità internazionale si verifica al termine dell’esercizio.

(109) I pagamenti richiesti agli Stati membri a norma dei nuovi regolamenti nel settore agricolo s’incentreranno prevalentemente all’inizio dell’esercizio n. Di conseguenza, si deve sopprimere la soglia massima per gli impegni anticipati da imputare al FEAGA (dal 15 novembre dell’esercizio n-1) a copertura delle spese di gestione corrente (a carico del bilancio dell’esercizio n) per l’ultimo bilancio agricolo adottato. Riguardo al limite previsto per gli impegni anticipati per le spese amministrative, si deve modificare il testo per introdurvi il riferimento agli stanziamenti decisi dall’autorità di bilancio.

(1110) L’impiego di stanziamenti non dissociati per i provvedimenti veterinari, a carico del FEAGA costituisce un indebito ostacolo all’attuazione di tali azioni, in particolare a causa delle limitazioni frapposte alla possibilità di riporti. Per queste spese si deve quindi consentire l’impiego di stanziamenti dissociati, il che risponde meglio al carattere pluriennale delle azioni.

(1211) Per quanto riguarda il principio dell’universalità, all’elenco delle entrate con destinazione specifica si devono aggiungere due voci. Anzitutto, come è possibile attualmente nell’ambito di programmi specifici di ricerca, si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi ad hoc , a titolo di entrate con destinazione specifica, per progetti attinenti ai programmi di relazioni esterne gestiti dalla Commissione. Inoltre, i proventi derivanti dalla vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati devono essere considerati entrate con destinazione specifica, quale stimolo per gli ordinatori a riscuotere da tale vendita i massimi prezzi.

(1312) Attualmente, la Commissione deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità di bilancio prima di accettare liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l’autorizzazione deve essere prevista soltanto nel caso di oneri considerevoli superiori al 10% del valore della donazione effettuata.

(1413) Per quanto riguarda il principio della specializzazione del bilancio, si devono semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare. L’intenzione era che l’articolo 22 del regolamento finanziario si applicasse alle istituzioni eccettuata la Commissione, poiché questa ha un regime proprio. Tale disposizione va modificata di conseguenza.

(14) Riguardo alla “procedura di notifica”, la Commissione e le altre istituzioni notificano le proposte di storni all’autorità di bilancio, la quale può ricorrere alla procedura normale se intende sollevare obiezioni. In simili casi, per la decisione dell’autorità di bilancio riguardo allo storno si applicano in teoria i consueti termini temporali, ma il testo attuale non precisa da quale momento è inteso che decorra il termine. Si deve porre rimedio a tale omissione.

(15) Come misura di semplificazione per la gestione del rispettivo bilancio, si deve consentire alle altre istituzioni, ad eccezione della Commissione, di effettuare storni di stanziamenti da un articolo a un altro, all’interno del medesimo capitolo, senza doverlo notificare preliminarmente all’autorità di bilancio.

(1516) Ai fini dell’efficienza, si deve consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l’azione in questione l’atto di base, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, manca al momento in cui viene elaborato il bilancio, ma è adottato nel corso dell’esercizio. In tali casi, tuttavia, la Commissione deve informare l’autorità di bilancio nel mese successivo alla sua decisione.

(1617) Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione devono essere adattate alla nuova struttura di elaborazione del bilancio in base alle attività (ABB). Negli ultimi tre mesi dell’esercizio La “procedura di notifica” va quindi previsto per la Commissione un esonero dalla “procedura di notifica”. In tali casi si deve consentire alla Commissione di decidere autonomamente sugli storni di stanziamenti relativi alle spese di personale entro il limite del 10% degli stanziamenti dell’esercizio. La Commissione deve informare l’autorità di bilancio nel mese successivo alla sua decisione. limitata a quegli storni tra articoli, all’interno del capitolo amministrativo di ciascun titolo, che sono superiori al 10% degli stanziamenti dell’esercizio. La Commissione dovrebbe invece decidere a titolo autonomo gli storni tra articoli di titoli diversi che finanziano spese della medesima natura.

(1718) In seguito alla soppressione della riserva prevista per i prestiti comunitari e per le garanzie comunitarie sui prestiti a paesi terzi e in seguito all’adozione del nuovo dispositivo di dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, è necessario modificare gli articoli 26, 45 e 46 del regolamento finanziario.

(1819) Per quanto riguarda la procedura di bilancio, il disposto dell’articolo 29 del regolamento finanziario, secondo cui il bilancio deve essere pubblicato entro due mesi dall’adozione, si è rivelato irrealistico: sarebbe più pragmatico fissare tale termine a tre mesi. All’articolo 33 si deve introdurre il concetto di “rendiconti di attività”, per rendere ufficiale uno degli elementi cruciali dell’ABB. All’articolo 46 riguardantePer quanto riguarda il contenuto del bilancio, lo scadenzario dei pagamenti va incluso nei documenti di lavoro che corredano il progetto preliminare di bilancio elencati all’articolo 33 del regolamento finanziario invece che nel bilancio stesso, poiché esso non è pertinente alla procedura di bilancio ed è inutilmente gravoso.

(19) Per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, appaiono necessari taluni adeguamenti al fine di rispecchiare meglio le specificità della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Per motivi di chiarezza giuridica, i tipi di atti di base applicabili ai sensi del trattato CE e dei titoli V e VI del trattato UE dovrebbero essere indicati all'articolo 49 del regolamento finanziario anziché nelle modalità di esecuzione. Va inoltre aggiunta una disposizione specifica al fine di riflettere adeguatamente i tipi di misure preparatorie che possono essere intraprese nel campo della PESC.

(2020) Per quanto riguarda i metodi di gestione, l’articolo 53 viene ristrutturato a fini di chiarezza. All’articolo 53, paragrafo 3 del regolamento finanziario Si deve anche sopprimere la limitazione della gestione concorrente al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e ai Fondi strutturali, poiché altri programmi supplementari saranno ora attuati in regime di gestione concorrente. Si deve devono rendere più chiaro il disposto dell’articolo 53, paragrafo 7, relativo chiare le disposizioni relative alla gestione congiunta. L’articolo 54, paragrafo 2, lettera b) è completato per includere in particolare la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti in quanto organismi comunitari a cui vengono affidati compiti dalla Commissione. Si devono semplificare i criteri enunciati all’articolo 54 per ricorrere agli organismi pubblici nazionali per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative. Inoltre, si deve estendere il campo di applicazione di tale disposizione agli organismi pubblici internazionali. All’articolo 54 si deve anche chiarire la posizione riguardo al caso speciale dei consulenti e dei capimissione nominati dal Consiglio per gestire determinate azioni nel contesto della politica estera e di sicurezza comune.

(2121) Si devono stabilire con maggiore precisione le responsabilità degli Stati membri nell’ambito della gestione concorrente, per tener conto degli attuali dibattiti tra le istituzioni relativi alla procedura di discarico e agli adeguati sistemi di controllo da prevedere, così da rispecchiare le responsabilità reciproche tra gli Stati membri e la Commissione. Considerata la necessità di un contesto comune di controllo, dovrebbero essere rafforzati i controlli da parte della Commissione nell’ambito della gestione decentrata o centralizzata indiretta ed eventualmente della gestione concorrente. A tale scopo, a seguito del nuovo accordo interistituzionale (punto 44), gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una sintesi annuale delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili in relazione ai fondi in gestione concorrente.

(2222) All’articolo 57 del regolamento finanziario si deve modificare il divieto di delegare atti d’esecuzione a organismi privati, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. Per esempio, la Commissione deve avere la possibilità di assicurarsi i servizi di un’agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare i costi ai partecipanti a conferenze, vigilando peraltro affinché tali imprese private non esercitino nessun potere di apprezzamento discrezionale.

(23) Vanno chiariti le condizioni e i limiti relativi alla responsabilità finanziaria di tutti gli operatori finanziari e di tutti coloro che sono coinvolti nell’esecuzione del bilancio. In particolare, tale responsabilità deve essere limitata nei casi di negligenza grave a un massimo di 12 mesi di stipendio.

(24) Va consentita l’istituzione, da parte di vaie istituzioni, di organi specializzati comuni in materia d’irregolarità finanziarie.

(23) Si deve conferire all’ordinatore delegato il diritto di sottoporre una questione ad un organo specializzato in materia d’irregolarità finanziare, se ritiene che si sia verificata un’irregolarità finanziaria.

(2524) Per quanto riguarda il contabile, se ne deve chiarire la responsabilità per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. A tale scopo egli deve avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall'ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.

(2625) Per quanto riguarda il revisore contabile interno, si devono chiarire le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi costituiti dalle Comunità. Tali organismi devono comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per il revisore contabile interno della Commissione, dovrebbe essere necessario soltanto certificare che le funzioni di revisione contabile interna di tali organismi rispondano agli standard internazionali. A tale scopo, il revisore contabile interno deve essere in grado di procedere ad accertamenti qualitativi.

(2726) Si devono chiarire e rafforzare le norme relative al recupero dei crediti, per tener conto della giurisprudenza recente e per meglio salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità. Si deve facilitare il recupero forzato assicurando, all’articolo 72 del regolamento finanziario, che i crediti della Comunità possano beneficiare anche delle misure adottate in base alle disposizioni del Trattato CE riguardanti la cooperazione giudiziaria nelle questioni di diritto civile aventi implicazioni transfrontaliere, il che significa, in particolare, che un diritto sancito dai tribunali di una giurisdizione dovrebbe essere riconosciuto nelle altre giurisdizioni mediante procedura semplificata. Gli accordi pertinenti fra la Comunità europea e gli Stati membri che godono di una posizione speciale riguardo al titolo IV del trattato CE si applicano nelle relazioni con tali Stati membri quando essi non partecipano a una misura specifica.

(28) Per potenziare l’efficacia dei recuperi, si deve introdurre una disposizione, a norma della quale gli Stati membri sono tenuti a riservare ai crediti comunitari il medesimo trattamento che essi riservano ai crediti di natura fiscale all’interno della loro giurisdizione.

(2927) Si deve introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L’introduzione di tale termine di prescrizione risponde all’esigenza di una sana gestione finanziaria.

(3028) Per quanto riguarda le norme relative agli appalti pubblici, il regolamento finanziario deve rispecchiare l’importanza dei contratti quadro nella gestione degli appalti pubblici e incoraggiare il ricorso a procedure interistituzionali di aggiudicazione degli appalti, nonché prevedere la possibilità di procedure di aggiudicazione congiunte fra un’istituzione e un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro.

(31) Sono necessari alcuni adeguamenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento finanziario corrisponda perfettamente a quella della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[12]. Si deve conferire , mutatis mutandis, alle istituzioni comunitarie, all’articolo 91 del regolamento finanziario, la possibilità, prevista in tale direttiva per gli Stati membri di determinare procedure specifiche per appalti dichiarati segreti, quando la loro attuazione deve essere accompagnata da misure di sicurezza specifiche, o quando lo richiede la tutela dello Stato membro. dichiarare segrete le procedure di aggiudicazione di un appalto.

(29) Le norme del regolamento finanziario riguardanti l’esclusione di offerenti impongono alle istituzioni comunitarie un regime più rigoroso di quello previsto nella direttiva 2004/18/CE. Nel regolamento finanziario non si fa distinzione tra i motivi più gravi di esclusione ed altri motivi. Nella direttiva 2004/18/CE, invece, tale distinzione è presente e la si deve applicare alle istituzioni comunitarie. Gli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario devono prevedere l’esclusione obbligatoria nei casi più gravi, lasciando all’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di aggiungere altri casi di esclusione, in base a una valutazione dei rischi. La medesima distinzione va introdotta all’articolo 114 del regolamento finanziario per quanto riguarda le sovvenzioni. Le norme relative alle sanzioni, previste all’articolo 96 del regolamento finanziario, devono esser modificate di conseguenza.

(32) In linea con la direttiva 2004/18/CE, le norme sull’esclusione da una procedura di appalto devono essere chiarite agli articoli 93 e 96 del regolamento finanziario. Va fatta una distinzione chiara fra esclusione obbligatoria ed esclusione sulla base di una sanzione amministrativa. Per motivi di certezza giuridica e proporzionalità, inoltre, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Alla luce della direttiva 2004/18/CE, deve essere prevista un’eccezione alle norme sull’esclusione per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.

(3430) All’articolo 93 del regolamento finanziario si deve rendere obbligatorio, per i candidati od offerenti nell’ambito delle procedure di appalto, di certificare, se è loro richiesto, la proprietà, l’amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell’entità giuridica che presenta l’offerta o che i loro subcontraenti non si trovano in una delle situazione di cui all’articolo 93 del regolamento finanziario. Tenuto conto del principio di proporzionalità, gli offerenti non devono essere tenuti a certificare di non trovarsi in una delle situazioni che danno origine all’esclusione, quando partecipano a una procedura di appalto per l’aggiudicazione di un controllo di valore molto modesto.

(3531) L’articolo 95 del regolamento finanziario prevede che tutte le istituzioni tengano basi di dati relative ai candidati od offerenti che si trovano nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 93 o 94 ed abbiano accesso alle rispettive basi. Al fine di potenziare l’efficacia e di migliorare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità, la base di dati dovrebbe essere comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all’articolo 185. Gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri organismi che partecipano all'esecuzione del bilancio dovrebbero inoltre comunicare all’ordinatore competente informazioni connesse a determinate situazioni di esclusione di cui al RF e tenere pienamente conto delle informazioni contenute nella base di dati nell’attribuzione di sovvenzioni e contratti finanziati dal bilancio comunitario. Sarebbe più efficace in termini di costi, e pur sempre in linea con tale principio, consentire alle istituzioni di piccole dimensioni, che organizzano soltanto poche gare d’appalto, di ottemperare a tale obbligo condividendo una base di dati.

(32) I successivi programmi quadro di ricerca hanno facilitato le attività della Commissione, stabilendo norme semplificate specifiche per disciplinare l’aggiudicazione di contratti a esperti esterni, incaricati di procedere a valutazioni o di prestare assistenza tecnica. Agli articoli 91 e 97 del regolamento finanziario si devono prevedere disposizioni analoghe per tutti gli altri programmi per i quali si riveli necessaria una tale procedura.

(36) Al fine di tenere conto degli interessi degli offerenti non selezionati, è opportuno prevedere che, per principio, essi siano informati dopo l’aggiudicazione di un contratto, bandito dalle istituzioni per proprio conto e disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE, e che la firma di tale contratto non possa avvenire prima che sia trascorso un ragionevole periodo di statu quo.

(3733) Si devono chiarire, per renderli ben comprensibili e l’assicurarne l’adempimento, gli obblighi delle istituzioni di sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di un contratto, a norma dell’articolo 103 del regolamento finanziario, nei casi di frodi e d’irregolarità.

(3834) È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. Si devono apportare alcune modifiche essenziali anzitutto al regolamento finanziario, per poi enunciare minuziose disposizioni nelle modalità d’esecuzione. All’articolo 108 del regolamento finanziario si deve chiarire il campo di applicazione delle sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito e o di partecipazione azionaria e misure di politica sociale nei confronti di membri delle istituzioni o del loro personale, nonché con spese connesse ai mercati della pesca. Inoltre, si deve aggiungere il principio della proporzionalità. Deve essere chiaramente riconosciuta la possibilità che le istituzioni utilizzino sovvenzioni per attività di comunicazione. Infine, per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante decisioni dell’istituzione o convenzioni scritte con i beneficiari.

(39) Ai fini della chiarezza e della trasparenza, si deve autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

(4035) È opportuno includere nel regolamento finanziario le eccezioni alla regola dell’assenza di profitti, prevista nelle modalità d’esecuzione. Inoltre, all’articolo 109 del regolamento finanziario si deve ben chiarire che lo scopo di concedere sovvenzioni a favore di determinate azioni consiste interamente nel contribuire a rafforzare la capacità finanziaria o nel produrre un reddito.

(4136) La norma secondo la quale le sovvenzioni vanno accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l’esperienza ha mostrato che, in certe situazioni, la natura dell’azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari: all’articolo 110 del regolamento finanziario si deve riconoscere espressamente che si verificano simili casi eccezionali.

(4237) Si deve adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario, poiché alcuni atti di base consentono invece di combinare più finanziamenti comunitari e tali casi potrebbero essere più numerosi in futuro, nell’intento di assicurare l’efficacia delle spese. Nondimeno, ci si deve avvalere di tale opportunità per rafforzare la norma e chiarire, all’articolo 111 del regolamento finanziario, che i medesimi costi non possono essere mai finanziati due volte dal bilancio comunitario.

(4338) Quando vengono concesse sovvenzioni per i costi correnti, la norma secondo la quale non si può firmare la necessaria convenzione oltre quattro mesi dopo l’inizio dell’anno contabile del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. All’articolo 112 del regolamento finanziario si può tranquillamente fissare tale termine a sei mesi.

(44) Per motivi di semplificazione, nel caso di sovvenzioni di funzionamento sotto forma di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso fisso, va eliminata la norma secondo cui le sovvenzioni diminuiscono gradualmente.

(39) Ai fini della chiarezza e della trasparenza, in un nuovo articolo 113 bis del regolamento finanziario si deve autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

(4540) All’articolo 114 del regolamento finanziario si devono sopprimere alcune restrizioni relative all’ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica. In base al principio della proporzionalità, per le sovvenzioni di valore molto modesto, l’ordinatore può astenersi dal chiedere ai richiedenti di attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 93, 94 o 96 del regolamento finanziario.

(4641) Fintantoché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di concessione, non vi è la necessità concreta di far valutare tali criteri da un unico e medesimo comitato: di conseguenza, all’articolo 116 del regolamento finanziario si deve sopprimere tale disposizione.

(4742) Per quanto riguarda i criteri che devono applicare i beneficiari di sovvenzioni nel procedere all'aggiudicazione di appalti, la norma attuale di cui all’articolo 120 non è chiara e deve essere semplificata. È inoltre necessario prevedere esplicitamente il caso in cui per attuare un’azione occorre concedere un sostegno finanziario a terzi.

(4843) Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, all’articolo 121 del regolamento finanziario si deve prevedere la possibilità per l’ordinatore della Commissione di determinare, nel rispetto degli standard internazionali, quali altri organismi, oltre a quelli che ricevono sussidi comunitari, rientrino nell’ambito del consolidamento.

(4944) Nella prospettiva dell’entrata in vigore del nuovo FEAGA, che dal 2007 sostituirà il FEAOG, è necessario adeguare la terminologia nel titolo del Titolo I della parte seconda e negli articoli da 148 a 151. Si devono apportare chiarimenti all’articolo 151 in modo che, nei casi in cui si è in attesa di una decisione relativa a uno storno di stanziamenti, sia possibile assumere gli impegni provvisori dopo il consueto termine di due mesi successivo alla data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri. Sono necessari chiarimenti relativi agli storni anche per l’articolo 153.

(5045) Come per il titolo II della parte seconda, si deve adeguare la terminologia all’articolo 155, paragrafi 1 e 3 del regolamento finanziario, cosicché il riferimento riguardi soltanto i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per la pesca e il Fondo per lo sviluppo rurale. Si devono sopprimere i riferimenti allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e per i provvedimenti di sviluppo nel settore agricolo (SAPARD), poiché questi implicano la gestione di paesi terzi su base decentrata, a norma dell’articolo 164, e continueranno ad essere attuati in gran parte secondo le modalità attuali. Per quanto riguarda la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati, a norma dei nuovi atti di base per le azioni strutturali nel periodo 2007-2013, che comprendono i casi di “forza maggiore”, la disposizione al riguardo va preservata nel regolamento finanziario soltanto per i casi di “errore manifesto” imputabile alla Commissione.

(5146) All’articolo 160 del regolamento finanziario, è necessario aggiungere una disposizione relativa alle entrate con destinazione specifica derivanti dalla dissoluzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e dalla messa a disposizione dei corrispondenti stanziamenti.

(5247) È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche.

(5348) Per quanto riguarda le azioni esterne, si deve chiarire che le procedure di concessione di sovvenzioni che i paesi terzi devono applicare in caso di gestione decentrata vanno precisate nelle convenzioni di finanziamento concluse con tali paesi. Si tratta qui di codificare la prassi esistente. Si deve specificare che la “norma n+3” in base a cui i singoli contratti e convenzioni che attuano tali convenzioni di finanziamento devono essere conclusi non oltre tre anni dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento, non si applica in caso di gestione decentrata di programmi pluriennali ai sensi dei regolamenti (CE) n. … del Consiglio (IPA e ENPI). In tale caso si applicherà una norma di disimpegno “n+4”.

(5449) Per quanto riguarda gli uffici europei, si deve conferire alle istituzioni la possibilità di delegare ai direttori degli uffici europei interistituzionali i poteri di ordinatore per la gestione degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio, allo scopo di facilitare tale gestione. Pur mantenendone invariato il contenuto, si devono lievemente ristrutturare gli articoli 171, 173 e 176 del regolamento finanziario, per chiarire la subdelega dei poteri di ordinatore ai direttori degli uffici.

(55) Si deve prevedere un periodo di una settimana per la comunicazione dell’intenzione dei due rami dell'autorità di bilancio di formulare un parere nel quadro di una procedura relativa ai progetti di costruzione.

(56) Programmi quadro di ricerca successivi hanno agevolato il lavoro della Commissione definendo norme semplificate per la selezione degli esperti esterni chiamati a valutare le proposte o le richieste di sovvenzione e a fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione dei progetti finanziati. Tale procedura dovrebbe essere estesa a tutti gli altri programmi.

(57) Devono essere aggiunte disposizioni transitorie per trattare le spese derivanti dalle iniziative comunitarie e dalle misure di assistenza tecnica e innovatrici, come previsto dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [13] , per cui devono ancora essere effettuati pagamenti, come l’attuazione delle disposizioni sulla base di dati centrale per l’esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto e di sovvenzione.

(5850) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato:

1. All’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, qui di seguito denominato «il bilancio», e alla presentazione e alla revisione dei conti.”

2. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Le disposizioni relative all’esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare, in particolare, i principi di bilancio enunciati nel titolo II .”

(2) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, della proporzionalità, della trasparenza e del controllo interno efficace ed efficiente.

(3) All’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis , 18 e 74.”

(4) Nella parte prima, titolo II, capo 1 è aggiunto il seguente articolo 5 bis :

“Articolo 5 bis

1. Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o progetto in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

Il regolamento recante modalità d’esecuzione del presente regolamento, qui di seguito denominato «le modalità d’esecuzione» prevede i casi nei quali, a titolo di eccezione, l’ordinatore responsabile emette, una volta all’anno, un ordine di riscossione per il recupero di recupera tali interessi. Tali interessi sono versati in bilancio come entrate varie.

2. Non sono dovuti interessi alle Comunità europee nei casi di:

a) prefinanziamenti che, ai sensi delle modalità d’esecuzione, non costituiscono importi ingenti;

b) prefinanziamenti versati a norma dei contratti d’appalto di cui all’articolo 88;

c) prefinanziamenti versati a Stati membri;

d) prefinanziamenti versati nell’ambito di aiuti di preadesione;

e) anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (qui di seguito «lo statuto»);

f) prefinanziamenti versati nell’ambito della gestione congiunta di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c).”

3. (All’articolo 8, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

“Gli importi versati in anticipo sono considerati entrate dell’esercizio successivo.”

(5) All’articolo 11, l’espressione “articolo 157” è sostituita da “articolo 157 e articolo 160 bis”.

(6) All’articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

“Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, gli stanziamenti destinati ad aiuti erogati per situazioni di crisi e ad operazioni di aiuto umanitario possono essere impegnati sin dal 15 dicembre di ogni esercizio, attribuendo loro gli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. Tali impegni non possono essere superiori a un quarto degli stanziamenti della corrispondente linea di bilancio dell’ultimo bilancio adottato. L’autorità di bilancio viene informata a posteriori di tali impegni”.

(7) All’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all’articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l’ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nelle modalità d’esecuzione.”

(8) All L’articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Fatto salvo l’articolo 160, paragrafo 1 bis e l’articolo 161, paragrafo 2, le seguenti voci delle entrate vengono utilizzate per finanziare voci di spesa specifiche:”

(b) È inserita la seguente lettera a bis) :

“a bis ) i contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base;”

(c) È inserita la seguente lettera e bis) :

“e bis ) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati;”

(9) All’articolo 19, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“L’accettazione di liberalità comportanti considerevoli oneri finanziari superiori al 10% del valore della donazione effettuata è soggetta all’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, che si pronunciano entro due mesi dalla data alla quale hanno ricevuto la richiesta della Commissione.”

(10) L’articolo 22 è sostituto dal seguente:

“ Articolo 22

1. Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni:

a) da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10% degli stanziamenti dell’esercizio in questione, iscritti nella linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;

b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l’autorità di bilancio e la Commissione delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell’autorità di bilancio presenta motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all’articolo 24.

L’autorità di bilancio decide su tali storni entro i termini di cui all’articolo 24, che decorrono dalla data alla quale l’istituzione ha informato tale autorità dello storno che intende effettuare.

3. Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può proporre all’autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all’interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell’esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s’intende effettuare lo storno. L’autorità di bilancio ne informa la Commissione. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all’articolo 24.

4. Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l’autorità di bilancio.”

(11) L’articolo 23 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è così modificato:

(i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo soltanto tra articoli che finanziano spese d’identico tipo fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell’esercizio iscritti nella linea da cui viene effettuato lo storno.”;

(ii) è aggiunta la seguente lettera d):

“d) storni dal titolo «stanziamenti accantonati», di cui all’articolo 43, nei casi in cui per l’azione in oggetto l’atto di base manca al momento dell’elaborazione del bilancio, ma è adottato nel corso dell’esercizio di bilancio.”

(iii) è soppresso il secondo comma è sostituito dal seguente:“Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. In caso di motivi debitamente giustificati, fatti valere entro un periodo di tre settimane da uno dei rami dell’autorità di bilancio, si applica la procedura di cui all’articolo 24.

(iv) sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:“Negli ultimi tre mesi dell’esercizio, tuttavia, la Commissione può trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno o altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 10% degli stanziamenti dell'esercizio. La Commissione informa l’autorità di bilancio nel mese successivo alla decisione relativa a tali storni. La Commissione informa l’autorità di bilancio nel mese successivo alla decisione relativa agli storni di cui alla lettera d) del presente comma.”

(b) È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

“1 bis La Commissione informa l’autorità di bilancio tre settimane prima di procedere:

a) a storni da articolo ad articolo, all’interno del capitolo corrispondente agli stanziamenti amministrativi del medesimo titolo, superiori al 10% degli stanziamenti dell’esercizio iscritti nell’articolo dal quale si effettua lo storno;

b) agli storni di cui al paragrafo 1, lettera c).

In caso di motivi, debitamente giustificati, fatti valere entro il suddetto periodo da uno dei rami dell’autorità di bilancio, si applica la procedura di cui all’articolo 24. L’autorità di bilancio decide riguardo agli storni entro i termini di cui all’articolo 24, che decorrono dalla data alla quale l’istituzione ha informato l’autorità di bilancio dello storno che intende effettuare.”

cb) Al paragrafo 2, i termini “dal paragrafo 1, lettera c)” sono sostituiti da “dal i paragrafo i 1 e 1 bis”.

(12) All’ L’articolo 26, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente è modificato come segue:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAGA, dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.”

(b) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli storni destinati a permettere l’utilizzazione della riserva per aiuti d’urgenza sono decisi dall’autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.”

(13) L’articolo 28 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le proposte trasmesse all’autorità legislativa dalla Commissione o da uno Stato membro in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del presente regolamento.Le modifiche importanti a una proposta presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall’istituzione che propone la modifica”.

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di prevenire i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 presenta tutte le informazioni che riguardano le misure di prevenzione delle frodi e di tutela esistenti e previste.”

(14) Dopo l'articolo 28, è inserito un nuovo capo 7 bis:

“CAPO 7 bis Principio di proporzionalità

Articolo 28 bis

Gli stanziamenti di bilancio sono eseguiti in conformità del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea. Le procedure applicate per l’esecuzione di programmi e attività vengono stabilite sulla base dei loro obiettivi, tenendo conto degli importi e dei rischi relativi.

(15) All’articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data alla quale viene constatata l’adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .”

(16) All’articolo 30, viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Sono garantite informazioni sui fondi provenienti dal bilancio, nella forma più appropriata tenendo conto delle specificità di ogni modo di gestione di cui all’articolo 53.”

(17) Dopo l'articolo 30, è aggiunto un nuovo capo 9:

“CAPO 9 Principio del controllo interno efficace ed efficiente

Articolo 30 bis

1. Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modo di gestione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. Ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) efficacia ed efficienza delle operazioni,

b) affidabilità delle relazioni economiche,

c) salvaguardia degli attivi e informazione,

d) prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità,

e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

3. Il rischio di irregolarità o illegalità nelle operazioni sottostanti, inerente all’esecuzione di un atto di base, viene affrontato da un livello di controllo adeguato, al fine di raggiungere un livello di rischio tollerabile, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi nonché della natura dei pagamenti in questione.

(18) All’ L’articolo 33, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente è modificato come segue:

(a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) rendiconti di attività contenenti le informazioni:

- sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;

- sulla gestione negli anni precedenti del rischio tollerabile quanto alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché misure supplementari richieste in tale contesto.

I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.”

(b) È aggiunta la lettera e) seguente:

“e) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.”

(19) All’articolo 40, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) lo stato generale delle entrate e delle spese;”

(20) L Al secondo comma dell’articolo 43, paragrafo 1 è così modificato:

(a) Al secondo comma del paragrafo 1, i termini “all’articolo 24” sono sostituiti da “agli articoli 23 e 24”;

(b) Al paragrafo 2, i termini “all’articolo 24” sono sostituiti da “agli articoli 23 e 24”.

(21) Al secondo comma dell’articolo 44, i termini “agli articoli 22, 23 e 25” sono sostituiti da “agli articoli 23 e 25”.

(22) L’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Articolo 45

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d’urgenza a favore di paesi terzi.

2. La riserva di cui al paragrafo 1 è mobilitata prima della chiusura dell’esercizio, mediante storni effettuati secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.”

(23) L’articolo 46, paragrafo 1 è così modificato:

(a) Il punto 1) è così modificato:

(i) La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“nello stato generale delle entrate e delle spese:”.

(ii) La lettera f) è soppressa.

(iii) La lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione, secondo le definizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1”;

(b) Il punto 2) è sostituito dal seguente:

“2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);”

(c) Al punto 3), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell’organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico e tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;”

(d) Il punto 5) è sostituito dal seguente:

“5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l’attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.”

(24) Al secondo comma dell’articolo 47, paragrafo 1, i termini “gradi A1, A2 e A3” sono sostituiti da “gradi AD 16, AD 15 e AD 14”.

(25) L’articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Articolo 49

“1. Prima che gli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione delle Comunità o dell'Unione europea possano essere usati, viene preliminarmente adottato un atto di base.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l’azione e per l’esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio.

2. In applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, un atto di base è un atto adottato dall’autorità legislativa e può assumere la forma di regolamento, direttiva, decisione nel senso dell'articolo 249 del trattato CE o di decisione sui generis [14] .

3. In applicazione del titolo V del trattato sull’Unione europea (relativo alla politica estera e di sicurezza comune – PESC), un atto di base può assumere una delle forme specificate all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, all’articolo 14, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

4. In applicazione del titolo VI del trattato sull’Unione europea (relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), un atto di base può assumere una delle forme di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea.

5. Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

6. In deroga ai paragrafi 1-4, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza delle Comunità o di quella dell'Unione:

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per due esercizi finanziari successivi;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché del titolo VI del trattato UE, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per tre esercizi finanziari successivi al massimo. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nel campo del titolo V del trattato UE (relativo alla PESC). Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l’azione dell’Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l’adozione dei necessari strumenti giuridici. Ai fini delle azioni UE di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l’altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l’avvio dell’azione.Il Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, che assiste la Presidenza, informa la Commissione con la massima tempestività dell’intenzione del Consiglio di avviare un’azione preparatoria e comunica una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o anche ad azioni di durata indefinita, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione;

e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.”

(26) All’articolo 50 è aggiunto il seguente secondo comma:

“Ciascuna istituzione esercita tali poteri in conformità del presente regolamento ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.”

(27) L’articolo 52 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 52

“1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all’esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo interno, d’intraprendere un’azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l’agente interessato è tenuto ad astenersi da simili azioni e ad informarne l’autorità competente.

2. Vi è conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell’agente finanziario o dell’altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.”

(28) L’articolo 53 è sostituito dal seguentecosì modificato:

“Articolo 53

La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a) in modo centralizzato;

b) con una gestione concorrente o decentrata; o

c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.”

(29) Sono inseriti i seguenti articoli da 53 bis a 53 quinquies:

“Articolo 53 bis

Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

(a) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 53 ter

1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d’esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della seconda parte.

2. Fatte salve disposizioni più specifiche previste dai regolamenti settoriali pertinenti e per Per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità allo scopo di:

a) accertarsi che le azioni finanziate dal bilancio siano davvero effettuate e assicurare che esse siano attuate correttamente;

b) prevenire le irregolarità, la cattiva gestione e le frodi e intervenire se esse si verificano;

c) recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti come conseguenza d’irregolarità o errori;

d) garantire, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti regolari e predispongono un efficace sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità dei principi stabiliti all’articolo 30 bis . Se necessario ed appropriato ai fini delle lettere b) e c), essi avviano azioni legali giudiziarie.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

4. Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

Articolo 53 quater

41. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d’esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, a norma dell’articolo 56 e del titolo IV della seconda parte, fatta salva la delega di compiti agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

2. Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

3. I paesi terzi a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

(b) Il paragrafo 6 è soppresso:

(c) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 53 quinquies

71. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono affidate ad organizzazioni internazionali, in conformità delle modalità d’esecuzione, nei seguenti casi:

a) se la Commissione e l’organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;

b) se la Commissione e l’organizzazione internazionale elaborano un progetto o programma congiunto;

c) quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono riservati per voci o categorie specifiche di spese, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.

2. Nell’accordo individuale concluso con l’organizzazione internazionale per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni ad essa affidate.

3. Le organizzazioni internazionali a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.”

(30) L’articolo 54 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“La delega di funzioni d’esecuzione del bilancio deve rispondere alle esigenze di una sana gestione finanziaria e di un controllo interno efficace ed efficiente e assicurare il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell’azione comunitaria. Le funzioni d’esecuzione affidate secondo tale modalità non devono far sorgere conflitti d’interessi.”

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) nella prima frase, l’espressione “l’articolo 53, paragrafo 2” è sostituita da “gli articoli 53 bis e 53 quater ”.

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185, e ad altri organismi comunitari specializzati, come la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base.”

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) ad organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.”

iv) è aggiunta la seguente lettera d):

“d) a persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49.”

c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Detti organismi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.”

(31) Gli articoli 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 55

1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l’attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(*).

2. All’esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti procede il direttore dell’agenzia.

_____________________(*) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.”

Articolo 56

1. La Commissione quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, verifica anzitutto che, in qualsiasi entità alla quale affida l’esecuzione, siano presenti, pertinenti e operino adeguatamente secondo le regole di una sana gestione finanziaria:

a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie e impediscano qualsiasi conflitto d’interessi, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b) un sistema efficace ed efficiente di controllo interno delle operazioni di gestione, comprendenti l’effettiva separazione degli incarichi rispettivamente dell’ordinatore e del contabile o delle funzioni equivalenti;

c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendicontazione che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e di riflettere nei conti della Comunità l’effettiva misura di tale utilizzazione; un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e di riflettere nei conti della Comunità l’utilizzazione dei fondi;

d) una revisione contabile esterna indipendente;

e) un accesso del pubblico all’informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;

f) una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza.

La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano equivalenti ai propri sistemi, nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti.

2. In caso di gestione decentrata, si applicano i criteri di cui al paragrafo 1, ad eccezione del criterio di cui alla lettera e), in misura totale o parziale a seconda del grado di decentramento che è stato concordato tra la Commissione e il paese terzo interessato.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 169 bis , la Commissione può decidere, in caso di messa in comune di fondi e alle condizioni previste nell’atto di base, di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti e concessione delle sovvenzioni del paese partner beneficiario o come convenuto fra i donatori, dopo avere ottenuto in via preliminare, sulla base di un esame caso per caso, la prova che tali procedure rispettano i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitano conflitti di interesse, offrono garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscono un’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Il paese terzo interessato si impegna ad adempiere i seguenti obblighi:

a) rispettare i criteri di cui al paragrafo 1, secondo le modalità stabilite nel primo comma del presente paragrafo;

b) assicurare che la revisione contabile di cui al paragrafo 1, lettera d) sia effettuata da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;

c) procedere a regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante il bilancio siano state attuate correttamente;

d) adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

3. La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo interno dell’esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell’equipollenza fra i sistemi di controllo.

(32) All’articolo 57, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione non può affidare atti d’esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, eccezion fatta per il caso previsto all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) o per i casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l’esercizio di potere discrezionale da parte dell’entità o dell’organismo che procede al loro versamento.”

(33) L’articolo 59 è così modificato:

(a) È inserito il seguente paragrafo 1 bis :

“1 bis Ai fini del presente titolo, il termine «agenti» indica le persone soggette allo statuto.”

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.”

(34) All’articolo 60, la prima frase del il paragrafo 7 è sostituitoa dalla seguente:

“7. L’ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione e di eventuali riserve relative a queste ultime, e accompagnata da di una dichiarazione di affidabilità, attestante che le informazioni figuranti in tale relazione presentano una visuale veritiera ed equa. La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l’efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente. Tali relazioni specificano in dettaglio le misure adottate per limitare il rischio di errori in relazione alle azioni trattate nella relazione, nonché una valutazione dell’efficacia di tali misure.”

(35) L’articolo 61 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, lettera e) è aggiunta la frase seguente:"il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di liquidazione;"

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis , 2 ter , 2 quater :

“2 bis Prima della loro adozione da parte dell’istituzione, il contabile approva i conti, attestando che essi presentano una visuale veritiera ed equa della situazione finanziaria dell’istituzione.A tal fine il contabile verifica che tali conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti della sua istituzione e che tutte le entrate e le spese sono contabilizzate. Gli ordinatori delegati trasmettono al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti. Gli ordinatori delegati restano pienamente responsabili dell’utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo.

2 ter Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare egli ritenga necessario per approvare i conti.Formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

2 quater I contabili delle altre istituzioni e agenzie approvano i rispettivi conti annuali e li inviano al contabile della Commissione.”Il contabile prepara i conti in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2. I conti definitivi elaborati ai sensi dell’articolo 129, paragrafi 2 e 3, sono corredati di un certificato redatto dal contabile, nel quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, norme e metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.”

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salvo le deroghe previste dal presente regolamento, soltanto il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. Egli è responsabile della loro custodia.”

(36) All’articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni, il contabile può delegare alcune di esse ad agenti subordinati.”

(37) L’articolo 63 è sostituito dal seguente:

“Articolo 63

1. Possono essere create casse di anticipi per l’incasso di somme che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese d’importo limitato ai sensi delle modalità d’esecuzione.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario ai sensi dell’articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi per pagamenti di somme più ingenti senza limite di importo.

2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell’istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell’istituzione.”

(38) All’articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.”

(39) L’articolo 66 è così modificato:

(a) Al Il paragrafo 1, la prima frase è sostituito a dalla seguente:

“1. L’ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis – 1 quinquies :

“1 bis Il requisito di versare compensazioni si applica in particolare se:

- a) L’ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, secondo cui un agente al quale si applicano le pertinenti disposizioni può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d’esecuzione.

- b) L’ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, facendo sorgere così una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

1 ter Quando si considerano il caso e il livello della colpa, si devono tenere in considerazione tutte le circostanze, e in particolare le risorse messe a disposizione dell'ordinatore per consentirli di svolgere i suoi compiti.

1 quater Nel rispetto del principio di proporzionalità, il livello di responsabilità dell’ordinatore viene valutato in primo luogo sulla base del livello della sua colpa grave. Se l’ordinatore agisce intenzionalmente, è responsabile per l’intera perdita subita. Se ha commesso una negligenza grave, la responsabilità è limitata a un massimo di 12 mesi di stipendio.

1 quinquies Le condizioni e i limiti relativi alla responsabilità di pagamento della compensazione di cui ai paragrafi 1-1 quater si applicano mutatis mutandis agli agenti di cui all’articolo 59, paragrafo 2, seconda frase.”

(b) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis Se ritengono che si sia verificata un’irregolarità finanziaria, gli ordinatori delegati possono rivolgersi all'istanza di cui al paragrafo 4.”

(c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di sottodelegazione all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell’efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.”

(d) Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

“4. Ogni istituzione crea un’istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un’istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l’esistenza di un’irregolarità finanziaria e le possibili conseguenze.”

(40) All'articolo 67 viene aggiunto il seguente comma:

“Le condizioni e i limiti relativi alla responsabilità di pagamento della compensazione di cui all’articolo 66, paragrafi 1 ter e 1 quater si applicano mutatis mutandis al contabile e agli agenti di cui all’articolo 62.”

(41) All'articolo 68 viene aggiunto il seguente comma:

“Le condizioni e i limiti relativi alla responsabilità di pagamento della compensazione di cui all’articolo 66, paragrafi 1 ter e 1 quater si applicano mutatis mutandis agli amministratori degli anticipi.”

(42) All’articolo 72, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Inoltre, l’istituzione può ottenere un titolo esecutivo dall’autorità competente, mediante un procedimento giudiziario ordinario. A tale scopo, i suoi crediti sono assimilati a crediti accertati a norma del diritto civile e commerciale, ai sensi delle misure adottate in base all’articolo 65 del trattato CE e, se del caso, degli accordi applicabili fra la Comunità europea e gli Stati membri che godono di una posizione speciale riguardo al titolo IV del trattato CE.”

(43) All’articolo 73, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Alle condizioni stabilite nelle modalità d’esecuzione, l’ordinatore competente può inoltre annullare un credito accertato o apportarvi un aggiustamento.”

(44) Sono inseriti i seguenti articoli 73 bis e 73 ter :

“Articolo 73 bis

Allo scopo di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, i suoi crediti accertati godono dei medesimi privilegi accordati negli ordinamenti giuridici nazionali ai crediti fiscali degli organismi pubblici negli Stati membri.

Articolo 73 ter

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d’esecuzione.”

(45) All’articolo 75, paragrafo 2, i termini “all’articolo 49, paragrafo 2" sono sostituiti da “all’articolo 49, paragrafo 62, lettera de)”.

(46) All’articolo 77, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“È oggetto di disimpegno l’importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato nessun pagamento ai sensi dell’articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell’impegno giuridico.”

(47) All’articolo 80 è aggiunto il seguente comma:

“Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l’analisi dei rischi, l’ordinatore può ordinare l’applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico”.

(48) All'articolo 86, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) valutare l'efficienza e l’efficacia dei sistemi interni di controllo e di revisione contabile applicabili a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.”

(49) All’articolo 87, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d’esecuzione.”

(50) L’articolo 88 è sostituito dal seguente così modificato:

(a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Articolo 88

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Essi includono quanto segue:

a) appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

b) appalti di forniture;

c) appalti di lavori;

d) appalti di servizi.

2. Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

3. Fatti salvi gli articoli 93-96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.”

(51) All’articolo 89, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a un contratto quadro in modo inopportuno o in forma tale che abbia l’effetto o l’obiettivo di impedire, limitare o falsare la concorrenza.”

(52) All’articolo 90, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall’articolo 91, paragrafo 2 del presente regolamento, come specificato nelle modalità di esecuzione, e per gli appalti di servizi ai quali si applica l’allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).”

_______________________

(**) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(53) L’articolo 91 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

a) procedura aperta;

b) procedura ristretta;

c) concorso di progettazione;

d) procedura negoziata;

e) dialogo competitivo.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro può rivestire interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui all’articolo 185, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano, se appropriato, di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l’esecuzione di un’azione comune fra una istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e da tale amministrazione aggiudicatrice, come specificato nelle modalità di esecuzione.”

(b) Al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

(c) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Nelle modalità d’esecuzione è indicata quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica ai contratti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali delle Comunità o dell’Unione”. Inoltre, vi sono enunciate norme specifiche per l’aggiudicazione di contratti ad esperti esterni incaricati di procedere a valutazioni o di prestare assistenza tecnica.”

(54) L’articolo 92 è sostituito dal seguente:

“Articolo 92

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell’oggetto dell’appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.”

(55) Gli L’articolo 93 è così modificato: e 94 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 93

1. Fatto salvo il paragrafo 5, sono esclusi dalla partecipazione a una gara d’appalto i candidati od offerenti:

a) i quali siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività illecite o per ogni altra attività illecita tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità;

b) nei confronti dei quali sia in corso di applicazione una sanzione amministrativa di cui all’articolo 96.

2. Fatto salvo il paragrafo 5 e in base all’analisi dei rischi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di escludere dalla partecipazione a una gara d’appalto anche i candidati od offerenti:

a) i quali si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività oppure a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni oppure si trovino in una situazione analoga derivante da una procedura del medesimo tipo prevista dal diritto o dalla normativa nazionale;

b) i quali siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla loro moralità professionale;

c) i quali nell’esercizio della loro attività professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;

d) i quali non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali o al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti o dello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice o dello Stato nel quale deve essere eseguito il contratto.

3. Le situazioni di esclusione devono essere definite preliminarmente e devono essere segnalate ai candidati od offerenti.

(a) Il paragrafo 1, è così modificato:

(i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all’articolo 96, paragrafo 1.”

(ii) è aggiunto il seguente comma:

“Le lettere a) – d) del primo comma non si applicano per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, in caso di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.”

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“42. I candidati od offerenti devono attestare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall’esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto ridotto come indicato nelle modalità di applicazione.” ed eventualmente in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 2.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall’amministrazione aggiudicatrice, deve:

a) Inoltre, quando il candidato o offerente è un’entità giuridica, si devono fornire informazioni sulla proprietà o l’amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza se chiesto dall’amministrazione aggiudicatrice;

b) se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.”

(c) È inserito il seguente paragrafo 3:

5“3. Nelle modalità d’esecuzione è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 comportano l’esclusione di candidati od offerenti dalla partecipazione a una gara d’appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.”

(56) Gli articoli 94, 95 e 96 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 94

Non si possono aggiudicare appalti ai candidati od offerenti i quali, nel corso della procedura di aggiudicazione:

a) si trovino in situazione di conflitto d’interessi;

b) abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni chieste dall’amministrazione aggiudicatrice come condizione per la partecipazione all’aggiudicazione dell’appalto oppure non abbiano fornito tali informazioni;

c) si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all’articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto;

d) incorrano in errori sostanziali o commettano irregolarità o frodi.

Articolo 95

1. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità, la Commissione crea e gestisce una base di dati centrale in conformità della normativa comunitaria riguardante il trattamento dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93, 94, 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all’articolo 185.

2. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all’esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54, comunicano all’ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b), c) e e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari delle Comunità. Essi sono pienamente responsabili della veridicità e legalità delle informazioni trasmesse. L'ordinatore certifica tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati.

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma del presente paragrafo hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e ne tengono conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l’aggiudicazione di appalti associati all’esecuzione del bilancio.

3. Oltre all’accesso associato all’esecuzione del bilancio, la Commissione può autorizzare l’accesso alle informazioni contenute nella base di dati su richiesta delle autorità degli Stati membri, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, giustificata dalla salvaguardia di interessi pubblici importanti.

4. Nelle modalità di esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l’applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

“Tuttavia, ai fini dell’efficacia in termini di costi, due o più istituzioni possono accordarsi per utilizzare una base di dati comune.”

Articolo 96

1. L’amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

a) a candidati od offerenti che si trovino in uno dei casi di esclusione di cui all’articolo 94, lettere b) e d);

b) a contraenti o beneficiari dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni contrattuali previste in contratti o convenzioni a carico del bilancio.

In tutti i casi l’amministrazione aggiudicatrice deve dare agli interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 devono essere proporzionali all’entità del contratto e alla gravità della manchevolezza e possono consistere:

a) nell’escludere il candidato od offerente o contraente dai contratti d’appalto e sovvenzioni finanziati dal bilancio, per il periodo massimo di dieci anni;

b) nell’imporre il pagamento di sanzioni finanziarie al candidato od offerente nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) o al contraente o al beneficiario nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), in situazioni di effettiva gravità e senza superare il valore del contratto in questione.”

(57) All’articolo 97, il paragrafo 1 2 è sostituito dal seguente:

“1. Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell’offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93, 94 e 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.”

“2. Gli appalti possono essere concessi mediante procedura di attribuzione o mediante aggiudicazione all’offerta più conveniente sotto il profilo economico oppure, nel caso di contratti a esperti esterni incaricati di procedere a valutazioni o di prestare assistenza tecnica, in base alle capacità dei candidati.”

(58) L’articolo 98 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 Il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

“1. Le modalità di presentazione delle offerte o candidature richieste di partecipazione devono essere tali da garantire che vi sia effettiva concorrenza e che il contenuto delle offerte rimanga riservato finché esse non siano aperte tutte contemporaneamente.

2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità di esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.”

(b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Tutte le candidature richieste di partecipazione od offerte che la commissione d’apertura ha dichiarato conformi sono valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nella documentazione d’appalto, nell’intento di proporre all’amministrazione aggiudicatrice a chi attribuire il contratto oppure prima di procedere a un’asta elettronica.”

(59) Gli articoli 102 e 103 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 102

1. L'amministrazione aggiudicatrice può, se ritenuto opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:

a) garantire la regolare esecuzione dell'appalto;

b) limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

2. L’amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti tale garanzia nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.”

Articolo 103

Quando la procedura di aggiudicazione è soggetta a inficiata da errori sostanziali, o da irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l’annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l’attribuzione del contratto, si rileva che la procedura di aggiudicazione era soggetta a inficiata da errori sostanziali, o da irregolarità o frodi o che vi è soggetta ne è inficiata l’esecuzione del contratto, a propria discrezione e in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, le istituzioni possono non attribuire il contratto oppure sospenderne l’esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

Quando simili errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre, in proporzione alla gravità di tali errori, irregolarità o frodi, rifiutare i pagamenti, recuperare gli importi già pagati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente,”

(60) All’articolo 104 è aggiunta la seguente frase:

“Esse delegano, a norma dell’articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.”

(61) L’articolo 105 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 105

1. Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, nella direttiva 2004/18/CE sono stabilite le soglie per determinare:

a) le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 90;

b) la scelta delle procedure di cui all’articolo 91, paragrafo 1;

c) i corrispondenti termini temporali.”

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni indicate nelle modalità di esecuzione, l’amministrazione aggiudicatrice, nel caso di contratti coperti dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l’offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.”

(62) Il titolo del capo 1, titolo VI, della parte prima è sostituito dal testo seguente:

“CAPO 1 Portata e forma delle sovvenzioni”

(63) L’articolo 108 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:“Una sovvenzione viene attribuita mediante decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato oppure mediante convenzione scritta conclusa con lo stesso.”

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

a) le spese di per i membri e il personale delle istituzioni, comprese le misure di politica sociale a sostegno di associazioni di membri o agenti, o ex membri o agenti, e i contributi alle scuole europee;

b) i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti le garanzie sui prestiti, i contratti degli appalti pubblici di cui all’articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;

c) gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell’investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

d) le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;

e) le spese effettuate nell’ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi degli ll’articolio 53 – 53 quinquies ;

f) i pagamenti effettuati a favore degli organismi delegati della Commissione, di cui agli articoli 54 e 55, e degli organismi comunitari di cui all’articolo 185 a cui sono delegate funzioni d'esecuzione del bilancio in conformità dell’articolo 54, paragrafo 2 e i pagamenti effettuati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall’autorità legislativa;

g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [15] ;

h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni, o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.”

(c) Sono aggiuntio il seguentie paragrafio 3 e 4:

“3. Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

a) i profitti derivanti dall’abbuono d’interessi su determinati prestiti concessi;

b) gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie di tipo diverso da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

4. Un’istituzione può attribuire sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.”

(64) È inserito il seguente articolo 108 bis :

“Articolo 108 bis

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b) somme forfettarie;

c) finanziamenti a tasso fisso;

d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto. Si applicano in ogni caso gli articoli 109 e 111.”

(65) Il titolo del capo 2 del titolo VI della parte prima è sostituito dal seguente:

“CAPO 2 Principi”

(66) L’articolo 109 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 109

1. Le sovvenzioni sono soggette ai principi della trasparenza, della proporzionalità e della parità di trattamento.

Le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente. Esse Sono soggette al regime del cofinanziamento ad eccezione delle sovvenzioni di cui all'articolo 169.

In nessun caso si possono superare i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento.

2. Le sovvenzioni non possono avere lo scopo o l’effetto di produrre profitti per il beneficiario.

3. Il paragrafo 2 non si applica a:

a) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

b) premi attribuiti in seguito a concorsi;

c) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne;

d) sovvenzioni di valore limitato, che si presentano in una delle forme di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), o in una combinazione di tali forme secondo quanto indicato nelle modalità d’esecuzione.”

(67) All’articolo 110, paragrafo 1, il secondo comma il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell’azione lo impongano come l’unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.”

(68) Gli articoli 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti:

“ Articolo 111

Per un’unica azione può essere accordata una sola sovvenzione, a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Per ogni esercizio, un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In ogni caso, il bilancio non finanzia due volte i medesimi costi.”

(a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Articolo 112

“1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della convenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell’atto di base o per le spese necessarie per la corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni stabilite nelle modalità d’esecuzione.

In nessun caso possono essere concesse sovvenzioni retrospettivamente per azioni già completate.

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Una La firma della convenzione relativa a una sovvenzione di funzionamento non può intervenire più di viene concessa entro sei mesi dopo l’inizio dell’anno contabile del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all’inizio dell’anno contabile del beneficiario.”

(69) All’articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo. La presente disposizione non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all’articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).”

(70) È inserito il seguente articolo 113 bis:

“Articolo 113 bis

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b) somme forfettarie;

c) finanziamenti a tasso fisso;

d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto. Si applicano in ogni caso gli articoli 109 e 111.”

(71) L’articolo 114 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 114

1. Le domande di sovvenzione devono essere presentate per iscritto.

2. Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:

a) persone giuridiche; a titolo eccezionale, le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie.

b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell’azione o l’obiettivo perseguito dal richiedente. A titolo eccezionale, le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, stabilite nella Comunità, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie.

3. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, e all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a). oppure, a seconda dei casi, in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

I richiedenti devono attestare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al comma precedente. Tuttavia, l’ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione per le sovvenzioni di valore molto modesto, come specificato nelle modalità di esecuzione.

4. L’ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all’articolo 96.

Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell’attuazione della convenzione di sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.”

(72) All’articolo 116, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le proposte formano oggetto di valutazione, in base ai criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, nell’intento di determinare quali di esse possano essere finanziate.”

(73) L’articolo 118 è sostituito dal seguente:

“Articolo 118

1. L’ordinatore responsabile può, se ritenuto opportuno e proporzionato, esigere dai beneficiari una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

2. L’ordinatore esige tale garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.”

(74) All’articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.”

(75) L’articolo 120 è sostituito dal seguente:

“Articolo 120

1. Quando l’esecuzione dell’azione richiede che il beneficiario proceda all’aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità d’esecuzione.

2. Quando l’esecuzione dell’azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno purché :

a) la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell’azione;

b) le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali;

c) tale sostegno riguardi importi esigui.

Ai fini della lettera c), l’importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi è stabilito nelle modalità di esecuzione.

3. Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.”

(76) L’articolo 121 è così modificato :

(a) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all’articolo 126, degli organismi di cui all’articolo 185 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili comunitarie;”

b) La lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) le relazioni aggregate dell’esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).”

(77) All L’articolo 122 è così modificato:

(a) i termini “articolo 185” sono sostituiti da “articolo 121”

(b) È inserito in seguente secondo comma:“La relazione di cui al primo comma fornisce informazioni, fra l’altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio."

(78) L’articolo 128 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 128

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all’articolo 121 inviano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, non oltre il 1° marzo dell’esercizio successivo, i loro conti provvisori corredati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio precedente.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, non oltre il 31 marzo del suddetto esercizio successivo, i conti provvisori della Commissione accompagnati dalla sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio insieme con i conti provvisori consolidati.

Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all’articolo 121 invia entro la data di cui al secondo comma la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio.”

(79) L’articolo 129 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, i termini “articolo 185” sono sostituiti da “articolo 121”.

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ciascuno degli organismi di cui all’articolo 121 elaborano i loro conti definitivi a norma dell’articolo 61 e li inviano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti non oltre il 1° luglio dell’esercizio successivo, ai fini dell’elaborazione dei conti consolidati definitivi.”

(c) È inserito il seguente paragrafo 2 bis :

“2 bis Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da un certificato redatto dal contabile della Commissione, nel quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, norme e metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.”

(d) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 luglio dell’esercizio successivo.”

(80) All’articolo 130, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce una volta all’anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.”

(81) L’articolo 131 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, i termini “La Commissione” sono sostituiti da “Il contabile della Commissione”.

(b) Al paragrafo 2, i termini “La Commissione” sono sostituiti da “Il contabile della Commissione”.

(82) All’articolo 133, paragrafo 1, i termini “all’articolo 185” sono sostituiti da “all’articolo 121”.

(83) All’articolo 134, i termini “all’articolo 185” sono sostituiti da “all’articolo 121”.

(84) All’articolo 138, paragrafo 1, i termini “all’articolo 185” sono sostituiti da “all’articolo 121”.

(85) All’articolo 139, il paragrafo2 è sostituito dal seguente:

“2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regole interne che emanano in materia finanziaria, e ne informano i due rami dell’autorità di bilancio.”

(86) Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

“TITOLO I FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA ”

(87) All’articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui nella normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo «il FEAGA»), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui nel presente titolo.”

(88) L’articolo 149 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate con i provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio(***), che saranno coperte con stanziamenti dissociati.___________________________(***) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.”

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni indicate all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere riportati soltanto all’esercizio successivo.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 3% degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l’importo dell’adattamento degli aiuti diretti, di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio(****), che era stato applicato nell’ultimo esercizio.

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni indicate all’articolo 3 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stata applicato, nell’ultimo esercizio, l’adattamento degli aiuti diretti, di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La Commissione adotta la decisione di riporto non oltre il 15 febbraio dell’esercizio verso il quale il riporto stesso è previsto, e ne informa l’autorità di bilancio.___________________________

(****) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.”

(89) All’articolo 150, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l’importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.

3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono formare oggetto, dal 15 novembre, d’impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. Tuttavia, tali impegni non possono superare i corrispondenti stanziamenti decisi dall’autorità di bilancio per l’ultimo bilancio adottato. Essi possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.”

(90) All’articolo 151, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui nella normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi riguardo all’ammissibilità, l’imputazione in pagamento avviene entro il medesimo termine di due mesi.”

(91) L’articolo 152 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 152

Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri non oltre il 31 dicembre dell’esercizio in questione, a condizione che l’ordine di pagamento sia pervenuto al contabile non oltre il 31 gennaio dell’esercizio successivo.”

(92) All’articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando la Commissione può procedere a storni di stanziamenti a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, essa adotta la decisione non oltre il 31 gennaio dell’esercizio successivo e ne informa l’autorità di bilancio tre settimane prima di effettuare gli storni di cui come previsto all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a).”

(93) L’articolo 154 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 154

1. Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2.

2. Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio è imputato in un unico articolo.”

(94) Il titolo del titolo II della parte seconda è sostituito dal seguente:

“TITOLO II FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO PER LA PESCA, FONDO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE”

(95) L’articolo 155 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui ai regolamenti riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per la pesca (FEP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in prosieguo «i fondi», nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui nel presente titolo.”

(b) Il paragrafo 3 è soppresso.

(96) All’articolo 157, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.”

(97) L’articolo 158 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 158

Per quanto riguarda le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati al medesimo obiettivo ai sensi dei regolamenti riguardanti i fondi di cui all’articolo 155, o siano spese di assistenza tecnica.” alla stessa categoria di spesa, fra le seguenti categorie:

a) le iniziative comunitarie,

b) l’assistenza tecnica e le azioni innovatrici .”

(98) All’articolo 160, è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

“1 bis Gli stanziamenti correlati alle entrate derivanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui nel protocollo, allegato al trattato CE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono considerate entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18. Gli stanziamenti derivanti da tali entrate sono resi disponibili non appena ne è stato stimato l’importo ricevibile, per gli stanziamenti d’impegno, e, per gli stanziamenti di pagamento, non appena le entrate sono state percepite.”

(99) È inserito il seguente articolo 160 bis :

“ Articolo 160 bis

1. Gli stanziamenti d’impegno corrispondenti all’importo dell’impegno disimpegnato in seguito alla non attuazione, in misura totale o parziale, dei progetti di ricerca per i quali erano stati accantonati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell’esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo.

2. Ai fini del paragrafo 1, all’inizio di ogni esercizio, la Commissione esamina i disimpegni effettuati nell’esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

In seguito a tale sua valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all’autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

3. L’autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

L’importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell’esercizio n non può superare in nessun caso il 50% dell’importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell’esercizio n-1.

4. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto.

Gli impegni giuridici relativi agli impegni ricostituiti scadono il 31 dicembre dell’esercizio n.

Alla conclusione dell’esercizio n, l’ordinatore responsabile disimpegna definitivamente il saldo inutilizzato di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.”

(100) All’articolo 163, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, in gestione concorrente con gli Stati membri o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali.

(101) L’articolo 164 è soppresso.

(102) L’articolo 166 è così modificato:

(a) Al primo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

“b) oppure un contratto o una sovvenzione a organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o a persone fisiche o giuridiche, incaricate della realizzazione delle azioni.”

(b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le condizioni a cui viene fornito l’aiuto esterno sono stabilite nello strumento che gestisce i contratti e le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.”I contratti e le convenzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente stabiliscono le condizioni di gestione dell’aiuto esterno da parte dei beneficiari o dei contraenti.”

(c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) sono concluse al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

I singoli contratti, decisioni e convenzioni di sovvenzione per l'attuazione di dette convenzioni di finanziamento sono conclusi o adottati entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento. Tuttavia, nel caso di progetti di infrastrutture e di sviluppo rurale a lungo termine che comprendono più fasi, la Commissione può eccezionalmente portare tale termine a un massimo di cinque anni nella decisione di finanziamento del progetto in questione.

I singoli contratti e sovvenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione possono essere conclusi successivamente.”

(d) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3 La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

- gli elementi di cooperazione transfrontaliera, sviluppo regionale, sviluppo delle risorse umane e sviluppo rurale del regolamento xxxx/2006 che istituisce lo strumento di assistenza per la preadesione ;

- l’elemento di cooperazione transfrontaliera del regolamento xxxx/2006 che istituisce lo strumento europeo di vicinato e partenariato.

In tali casi si applicano le seguenti regole:

a) In caso di programmi pluriennali, sono automaticamente disimpegnate le parti di un impegno di bilancio che, al 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno n, vale a dire quello a cui risale l’impegno di bilancio:

i) non sono state utilizzate a fini di prefinanziamento; oppure

ii) non sono state utilizzate per pagamenti intermedi; oppure

iii) non sono state presentate in relazione ad esse dichiarazioni di spesa che rispettino le condizioni di cui all’articolo … del regolamento IPA o all’articolo … del regolamento ENPI.

b) La parte degli impegni di bilancio ancora aperta al 31 dicembre 2017 per cui non viene presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 dicembre 2018, viene automaticamente disimpegnata.”

(103) All L’articolo 167 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“(c) un organismo pubblico nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche beneficiari della che hanno firmato con la Commissione una convenzione di sovvenzione per l’attuazione di un’azione esterna.”

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere definite nelle convenzioni di finanziamento o nella convenzione o decisione di sovvenzione di cui all’articolo 166.”

(104) Il titolo del capo 4 del titolo IV della parte seconda è sostituito dal seguente:

“ CAPO 4 Sovvenzioni”

(105) È inserito il seguente articolo 169 bis :

“Articolo 169 bis

Le procedure in materia di sovvenzioni che i paesi terzi beneficiari devono applicare, in regime di gestione decentrata, sono stabilite nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 166. Tali disposizioni Esse sono basate sulle norme enunciate nel titolo VI della parte prima.”

(106) All’articolo 171, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175, paragrafo 2.”

(107) L’articolo 173 è sostituito dal seguente:

“Articolo 173

Per gli stanziamenti iscritti nell’allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell’ufficio europeo in questione, a norma dell’articolo 59.”

(108) All’articolo 174, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Il direttore di ogni ufficio adotta, previa approvazione del comitato di gestione, i criteri di base del sistema contabile.”

(109) È inserito il seguente articolo 174 bis :

“Articolo 174 bis

1. Per gli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.

2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita tutte le responsabilità indicate nel titolo IV, capo 8 della parte prima.”

(110) L’articolo 175 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è soppresso.

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio adotta, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.”

(111) L’articolo 176 è soppresso.

(112) L’articolo 178 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Tali impegni non possono tuttavia essere superiori a un quarto degli stanziamenti decisi dall’autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio dell’esercizio in corso.”

(b) Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

“In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.”

(113) All'articolo 179, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I due rami dell'autorità di bilancio notificano entro una settimana all'istituzione interessata che intendono formulare un parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.”

(114) Dopo l’articolo 179, è inserito il nuovo titolo VII:

“TITOLO VII ESPERTI

Articolo 179 bis

Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di esperti , retribuiti sulla base di un importo fisso, incaricati di assistere le istituzioni in particolare nella valutazione delle proposte e delle richieste di sovvenzione o delle partecipazioni a gare di appalto e di fornire assistenza tecnica nella valutazione di seguito e finale dei progetti finanziati dal bilancio.”

(115) All’articolo 181 è aggiunto un nuovo paragrafo 6:

“6. La base di dati centrale di cui all'articolo 95 viene creata entro il 1° gennaio 2009."

(116) È inserito il seguente articolo 181 bis :

“Articolo 181 bis

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al titolo II della parte seconda del presente regolamento, a storni da titolo a titolo o all’interno dello stesso titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo o alla stessa categoria di spese fra le seguenti misure previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (******), per cui devono ancora essere effettuati pagamenti:

(a) iniziative comunitarie

(b) assistenza tecnica e azioni innovatrici.

__________________

(******) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.”

(117) All’articolo 183 è aggiunto il seguente secondo comma:

“Se del caso, chiede il parere delle altre istituzioni di cui all’articolo 1, e ne tiene debitamente conto. Le istituzioni forniscono il loro parere entro due mesi dal ricevimento del progetto della Commissione.”

(118) All L’articolo 185 è così modificato: , i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ognuno degli organismi di cui al paragrafo 1 istituisce al suo interno una funzione di revisione contabile, che deve essere esercitata in ottemperanza ai pertinenti standard internazionali.

Tale funzione viene eseguita nominando un revisore all’interno oppure incaricando un revisore esterno a tale scopo. I risultati delle revisioni contabili effettuate da tali organismi vengono trasmesse al revisore interno della Commissione, che informa quest’ultima.

Il revisore interno della Commissione certifica che nell’esercizio di tale funzione sono rispettati gli standard internazionali relativi alla revisione contabile. A tale scopo, il revisore contabile della Commissione può procedere a controlli qualitativi.”

(b) Il paragrafo 4 è soppresso:

4. Gli organismi di cui all’articolo 121 applicano le norme contabili menzionate all’articolo 133, cosicché i loro conti possano essere consolidati con i conti della Commissione.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

[1] SEC(1999) 1224 del 23 luglio 1999.

[2] GU C 107/1 del 30.4.2004 (parere “modello di audit unico”).

[3] Punti 8, 20, 83, 86 e 87 della risoluzione di discarico del Parlamento europeo per il 2004 e emendamento n. 52 del Parlamento.

[4] Conclusioni ECOFIN dell’8 novembre 2005 – SI(2005)1015, allegato 8, in part. paragrafi 4, 6, 15 e 17.

[5] Piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato del 17 gennaio 2006 (COM(2006)0009, azioni 2 e 4.

[6] COM(2005) 130 def. del 5 aprile 2005.

[7] GU L 134 del 30.04.2004, pag. 114. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).

[8] GU C del […], […], pag. […].

[9] GU C […]del […], pag. […].

[10] GU C 13del 18.1.2006, pag. 1.

[11] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[12] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

[13] GU L 161 del 26.6.1999, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

[14] Beschluss

[15] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

Top