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Document 52006AR0106

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

    GU C 51 del 6.3.2007, p. 2–2 (BG, RO)
    GU C 51 del 6.3.2007, p. 7–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/7


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

    (2007/C 51/02)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(2005) 646 def. — 2005/0260 (COD)),

    vista la decisione del Consiglio, del 7 febbraio 2006, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione del proprio Presidente, del 16 febbraio 2006, di incaricare la commissione Cultura, istruzione e ricerca di elaborare un parere sull'argomento,

    vista la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997,

    visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniIl futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva  (1) (CdR 67/2004 fin) (2),

    visto il proprio parere in merito alla Quarta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in applicazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere»  (3) (CdR 90/2003 fin) (4),

    vista la Risoluzione del Parlamento europeo sulla «Televisione senza frontiere» (2003/2033(INI)),

    vista la Quinta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere» (COM(2006) 49 def.),

    vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniSettima comunicazione relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere», così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2003-2004 (COM(2006) 459 def.),

    vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame della situazione relativa all'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva ai sensi della comunicazione COM(2004) 541 del 30 luglio 2004 (COM(2006) 37 def.),

    vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniLa regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2005 (undicesima relazione) (COM(2006) 68 def.),

    visto il progetto di parere (CdR 106/2006 riv. 2) adottato il 20 giugno 2006 dalla commissione Cultura, istruzione e ricerca (relatore: LAMBERTZ, ministro-presidente della Comunità di lingua tedesca del Belgio (BE/PSE)),

    considerando quanto segue:

    1)

    Dopo l'adozione della direttiva «Televisione senza frontiere» nel 1989 e la sua modifica nel 1997, lo sviluppo tecnologico ha continuato a progredire. In modo particolare la digitalizzazione e la convergenza dei mezzi di comunicazione hanno reso necessario un adeguamento del quadro normativo in vigore. In futuro sarà possibile diffondere contenuti digitalizzati mediante diverse modalità di trasmissione, offrendo così agli utenti, su qualsiasi tipo di terminale, un ampio spettro di informazioni e di possibilità di intrattenimento.

    2)

    Il quadro normativo deve tener conto di questi sviluppi, se non altro anche per evitare distorsioni della concorrenza tra i servizi televisivi di tipo classico e gli altri servizi offerti dai mezzi di comunicazione. Il Comitato delle regioni e il Parlamento europeo hanno caldeggiato ripetutamente un adeguamento dell'attuale direttiva «Televisione senza frontiere» ai cambiamenti strutturali e agli sviluppi tecnologici, e hanno chiesto l'introduzione di norme di base per tutti i servizi di media.

    3)

    Data l'importanza cruciale che i media audiovisivi hanno per il mantenimento della diversità culturale e per lo sviluppo di una società pluralista in Europa, è necessario adeguare il quadro regolamentare europeo in modo tale da consentirne e promuoverne un ulteriore sviluppo. I media, nel complesso, sono particolarmente importanti per la salvaguardia della diversità culturale e dell'identità regionali e locali. Inoltre, l'esistenza di mezzi di comunicazione di massa a livello regionale e locale contribuisce alla diffusione di contenuti locali e spesso anche delle lingue minoritarie.

    4)

    I diversi servizi elettronici ai quali gli utenti oggi sono continuamente e in vario modo confrontati hanno portato a una diversa percezione della comunicazione commerciale. Nel quadro della revisione della direttiva è pertanto opportuno modificare le restrizioni quantitative in materia di pubblicità: si tratta infatti di un approccio pertinente e adeguato ai tempi. Sono però necessarie determinate limitazioni qualitative per garantire l'indipendenza editoriale e la libertà di programmazione dei servizi di media audiovisivi, presupposti indispensabili ai fini di un processo democratico di formazione del consenso a livello nazionale e regionale. In tale contesto occorre tener conto in misura sufficiente anche degli interessi relativi alla tutela dei minori e dei consumatori,

    ha adottato il seguente parere in data 11 ottobre 2006, nel corso della 66a sessione plenaria.

    1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

    Il Comitato delle regioni

    Campo di applicazione della direttiva

    1.1

    accoglie con soddisfazione l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva. Considerata la crescente convergenza è opportuno che tutti i servizi di media siano soggetti a determinati standard minimi in materia di tutela dei minori e della dignità umana, promozione di opere europee e indipendenti e diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità in caso di avvenimenti che rivestono un'importanza per l'opinione pubblica;

    1.2

    reputa tuttavia che sotto questo aspetto la proposta della Commissione non sia sufficiente e, a causa della convergenza tecnica, a cui sempre più spesso fa seguito anche una convergenza di contenuti, ritiene necessario che la direttiva «Televisione senza frontiere» diventi, in misura ancora maggiore, una direttiva applicabile indipendentemente dalle piattaforme utilizzate e che contempli tutti i contenuti diffusi per via elettronica che si servono di immagini in movimento;

    1.3

    considera opportuno che ai servizi di media che, oltre a suoni o testi, utilizzano anche immagini in movimento si applichino gli standard minimi in materia di tutela dei minori e di rispetto della dignità umana, e non solo norme di natura puramente economica come ad esempio la direttiva sul commercio elettronico.

    Disposizioni differenziate

    1.4

    Ritiene adeguata la proposta della Commissione di differenziare la normativa a seconda che si tratti di servizi di media audiovisivi lineari o non lineari, considerate le differenti possibilità di scelta e di controllo da parte degli utenti; accoglie con favore il fatto che tutti i servizi di media audiovisivi debbano soddisfare determinati requisiti fondamentali.

    Principio del paese di trasmissione

    1.5

    Si compiace che la Commissione resti fedele al principio del paese di trasmissione; chiede tuttavia che lo Stato membro di ricezione abbia possibilità di azione più incisive nel caso in cui un fornitore di servizi di media eserciti un'attività orientata unicamente o prevalentemente verso il territorio di uno Stato membro diverso da quello di trasmissione.

    Meccanismi di autoregolamentazione

    1.6

    Si compiace del fatto che la Commissione sia favorevole all'introduzione di meccanismi di autoregolamentazione ed esorti gli Stati membri ad incoraggiare l'adozione di norme al riguardo;

    1.7

    raccomanda tuttavia, non fosse altro che per ragioni di competenza, di non andare oltre. Considerata la diversità culturale e tenuto conto della sussidiarietà, vanno evitate disposizioni in merito ai contenuti dei meccanismi di autoregolamentazione a livello nazionale e regionale.

    Diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità

    1.8

    Si compiace del fatto che in futuro, al fine di garantire un flusso di informazioni transfrontaliero e il libero accesso alle informazioni, sia previsto il diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità. Ciò contribuisce in maniera decisiva al pluralismo di opinioni, nonché all'informazione transfrontaliera su avvenimenti importanti verificatisi in altre regioni. Inoltre, in questo modo la normativa concernente il settore televisivo viene ulteriormente ravvicinata all'apposita convenzione del Consiglio d'Europa;

    1.9

    ribadisce che il diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità dev'essere garantito anche e in particolare alle emittenti che trasmettono nelle lingue minoritarie.

    Promozione di produzioni europee e indipendenti

    1.10

    Si compiace espressamente del mantenimento del sistema di quote inteso a promuovere la produzione di opere europee, poiché esse contribuiscono in modo determinante alla salvaguardia e allo sviluppo delle identità regionali; chiede tuttavia che tale sistema venga applicato in modo più rigoroso e più uniforme;

    1.11

    reputa necessario che gli Stati membri, nei limiti di quanto praticamente possibile, siano tenuti ad assicurare con mezzi adeguati che anche i fornitori di servizi non lineari soggetti alla loro giurisdizione promuovano la produzione di opere europee e indipendenti e l'accesso alle stesse.

    Norme in materia di pubblicità

    1.12

    Reputa eccessiva la flessibilità introdotta in merito all'inserimento di prodotti nelle trasmissioni — che viene autorizzato per la prima volta con il progetto di direttiva all'esame — e ritiene che essa comporti evidentemente notevoli rischi per l'indipendenza editoriale, anche se l'articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a), della proposta vorrebbe impedirlo;

    1.13

    ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 11 (intervallo tra le pause pubblicitarie) e all'articolo 18 (limitazione oraria del tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità) non siano più pertinenti; propone pertanto di rendere più liberali le norme quantitative in materia di pubblicità per i fornitori di servizi lineari;

    1.14

    reputa però che, in caso di soppressione di tali disposizioni, nell'interesse della tutela dei minori e dei consumatori sia necessario introdurre il divieto di interrompere con la pubblicità i programmi per bambini e i notiziari;

    1.15

    raccomanda di modificare le disposizioni in base alle quali gli spot pubblicitari isolati devono restare un'eccezione, in modo tale da prevedere la possibilità di deroga per ragioni oggettive.

    Indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali

    1.16

    Appoggia la prevista indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali, ma reputa che fondamentalmente debba continuare a spettare agli Stati membri, ed eventualmente alle regioni con competenze legislative, decidere come organizzare la supervisione dei propri mezzi di comunicazione, soprattutto se dispongono di un servizio pubblico di radiodiffusione organizzato in modo pluralistico.

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    Raccomandazione 1

    Punto 2, riformulazione dell'articolo 1, lettera a)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    2)

    L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)

    “servizio di media audiovisivo”, un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del Trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;»

    2)

    L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)

    “servizio di media audiovisivo”, un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del Trattato il cui obiettivo principale è anche la fornitura di immagini animate, sonore o non, compresi i teletesti di accompagnamento, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono esclusi i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse

    Motivazione

    Proprio a causa della convergenza tecnica, a cui sempre più spesso fa seguito anche una convergenza di contenuti, non è opportuno che la direttiva contempli solo i servizi di media il cui obiettivo principale è la diffusione di immagini animate, sonore o meno. Anche al fine di evitare distorsioni della concorrenza è opportuno piuttosto applicare gli standard minimi di cui agli articoli da 3 quinquies a 3 nonies a tutti i servizi di media audiovisivi che si servono anche di immagini animate. Un motivo che depone a favore di questo approccio è dato anzitutto dal fatto che sono sempre più fluidi i confini tra i servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini in movimento con o senza accompagnamento sonoro e i servizi che utilizzano in maniera accessoria anche immagini animate con o senza audio (ad esempio la stampa in formato elettronico o i programmi radio trasmessi via Internet). Inoltre non si capisce come mai ai servizi di media che, oltre alle immagini animate, utilizzano in misura uguale o preponderante suoni o testi non si debbano applicare gli standard minimi in materia di tutela dei minori e di rispetto della dignità umana, ma solo norme di natura puramente economica, come ad esempio la direttiva sul commercio elettronico.

    La direttiva dovrebbe contemplare anche i teletesti che accompagnano i servizi di media audiovisivi. Tali testi rientrano già nel campo di applicazione della direttiva vigente, ragion per cui andrebbero menzionati esplicitamente all'articolo 1, lettera a).

    Per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico e al fine di evitare reati e di proteggere i consumatori, il settore del gioco d'azzardo non è considerato un'attività economica normale. Conformemente al disposto della direttiva sul commercio elettronico è pertanto necessario chiarire anche nella direttiva sui servizi di media audiovisivi che le disposizioni intese a facilitare le attività transfrontaliere non si riferiscono ai giochi di azzardo, di qualsiasi tipo essi siano. Nella direttiva sui servizi di media audiovisivi il gioco d'azzardo non viene menzionato esplicitamente; tuttavia, considerato che è prevista l'estensione del campo di applicazione della direttiva ai servizi di media audiovisivi non lineari, non è da escludere che vi rientrino anche i servizi relativi ai giochi d'azzardo. Per questo motivo l'articolo 1, lettera a), andrebbe completato inserendovi il testo dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva sul commercio elettronico relativo ai settori esclusi dal campo di applicazione della direttiva stessa.

    Raccomandazione 2

    Punto 2, riformulazione dell'articolo 1, lettera c)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Articolo 1, lettera c)

    (c)

    «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva», un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;

    Articolo 1, lettera c)

    (c)

    «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva», un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi «servizio lineare» (cioè trasmissione televisiva), un servizio di media audiovisivo che consiste nella trasmissione, in forma codificata o non, di programmi televisivi destinati a un numero indeterminato di potenziali telespettatori ai quali vengono simultaneamente trasmesse o erogate le medesime immagini, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione delle immagini stesse;

    Motivazione

    È possibile definire con maggiore precisione il concetto di «servizio lineare» facendo riferimento alle considerazioni formulate dalla Corte di giustizia nella «sentenza Mediakabel» in merito al concetto di «trasmissione televisiva». Per distinguere meglio tra il concetto di «servizio lineare» e «servizio non lineare», nei considerando andrebbero inoltre menzionati, a titolo esemplificativo, gli esempi citati dalla Commissione stessa nella motivazione della proposta di direttiva (cfr. punto 5 della relazione, doc. COM(2005) 646 def.), nonché quelli da essa addotti nel suo documento non ufficiale del febbraio 2006 per illustrare tale distinzione.

    Raccomandazione 3

    Punto 2, riformulazione dell'articolo 1, lettera h)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Articolo 1, lettera h)

    (h)

    «pubblicità occulta», la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

    Articolo 1, lettera h)

    (h)

    «pubblicità occulta», la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente dal fornitore di un servizio di media audiovisivo per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento o quando un prodotto, un servizio, un nome, un marchio o un'attività vengono messi in evidenza in modo indebito. Un'evidenziazione è indebita se non è giustificata da esigenze editoriali del programma in particolare ai fini di illustrare la realtà di vita;

    Motivazione

    Essendo stato esteso il campo di applicazione della direttiva, il divieto di pubblicità occulta dovrebbe valere, di conseguenza, per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e non solo per le emittenti televisive/per i servizi lineari. All'articolo 1, lettera h), il termine «emittente» va pertanto sostituito con l'espressione «fornitore di un servizio di media audiovisivo».

    La definizione di «pubblicità occulta vietata» di cui all'articolo 1, lettera h), andrebbe precisata facendo riferimento al punto 33 della comunicazione interpretativa della Commissione europea sulla pubblicità televisiva (criterio dell'indebita evidenziazione). Integrando l'articolo 3 nonies, paragrafo 1, vengono poi descritte con precisione le condizioni rigorose alle quali è consentito mettere a disposizione prodotti per le produzioni audiovisive.

    Raccomandazione 4

    Punto 4, nuova lettera c)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

     

    c)

    all'articolo 2 bis viene inserito il seguente paragrafo 4:

    «Nel caso dei servizi non lineari gli Stati membri possono adottare misure a norma dell'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, e dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul commercio elettronico).»

    Motivazione

    Il Comitato delle regioni appoggia il principio del paese d'origine quale principio fondamentale della direttiva. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di vietare, per esempio, i contenuti di estrema destra. Per i servizi lineari essi potrebbero procedere contro tali contenuti basandosi sull'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera a); per i servizi non lineari, però, si creerebbe un vuoto normativo in quanto la direttiva sui servizi di media audiovisivi impedirebbe il ricorso alle possibilità di intervento finora previste in virtù della direttiva sul commercio elettronico. Per questo motivo per i servizi non lineari va concessa agli Stati membri la facoltà di adottare provvedimenti di interdizione a norma della direttiva sul commercio elettronico, come avvenuto finora. A tal fine andrebbe indicato esplicitamente in un nuovo articolo 2 bis, paragrafo 4, che gli Stati membri per i servizi non lineari possono adottare misure a norma dell'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, e dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sul commercio elettronico.

    Raccomandazione 5

    Punto 5, riformulazione dell'articolo 3, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Articolo 3, paragrafo 3

    Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

    Articolo 3, paragrafo 3

    Ai fini dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Gli Stati membri incoraggiano i regimi meccanismi di autoregolamentazione e di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi meccanismi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati nei singoli Stati membri e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

    Motivazione

    Dovrebbe continuare ad essere prevista la possibilità di applicare la direttiva mediante meccanismi di autoregolamentazione e di autocontrollo. Nel dispositivo della direttiva, e a titolo sussidiario anche nei considerando, andrebbe pertanto chiarito che è prevista anche l'autoregolamentazione, purché la responsabilità finale spetti allo Stato e sia prevista una adeguata possibilità di intervento da parte di quest'ultimo. Andrebbe chiarito anche che l'espressione «largamente accettati» si riferisce al riconoscimento generale nello Stato membro in questione e non all'intera Comunità.

    Raccomandazione 6

    Punto 6, riformulazione dell'articolo 3 ter

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    «Articolo 3 ter

    1.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

    2.   Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte.»

    «Articolo 3 ter

    1.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti che sono stabilite in altri Stati membri o trasmettono programmi in una lingua minoritaria non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

    2.   Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte, oppure possono ottenere direttamente l'accesso all'avvenimento ai fini della trasmissione, conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione

    Motivazione

    Ai fini della diversità regionale e culturale è di importanza fondamentale che anche le emittenti che sono stabilite all'interno di uno Stato membro, ma trasmettono in una lingua minoritaria, abbiano accesso agli avvenimenti di grande interesse pubblico. Da questo punto di vista si trovano infatti in una situazione paragonabile a quella delle emittenti stabilite in un altro Stato membro.

    Dal punto di vista del pluralismo di opinioni, non è sufficiente sancire solo il diritto di accedere al segnale di trasmissione già esistente. La direttiva dovrebbe piuttosto lasciare ad ogni Stato membro la facoltà di decidere se garantire il diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità sotto forma di diritto di accesso diretto o di diritto di accedere al segnale. L'articolo 3 ter, paragrafo 2, va pertanto integrato specificando che è previsto un diritto di accesso diretto ai sensi della legislazione di singoli Stati membri.

    Raccomandazione 7

    Punto 6, riformulazione dell'articolo 3 sexies

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Articolo 3 sexies

    Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

    Articolo 3 sexies

    Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, fondato sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale gli handicap, l'età o le tendenze sessuali o non offendano in altro modo la dignità umana.

    Motivazione

    Per garantire un livello di protezione uniforme è auspicabile un'armonizzazione con le disposizioni del diritto primario (art. 13 TCE). Inoltre, va richiamato il bene giuridico fondamentale della dignità umana sancito anche dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    Raccomandazione 8

    Punto 6, riformulazione dell'articolo 3 nonies

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    «Articolo 3 nonies

    1.   I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

    (…)

    c)

    i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

    (…)

    4.   I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.»

    «Articolo 3 nonies

    1.   I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

    (…)

    (c)

    i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati chiaramente all'inizio, durante e anche alla fine della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

    (…)

    4.   I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati. L'inserimento né contenere inserimenti di prodotti può avvenire solo nelle opere cinematografiche, nei film realizzati per la televisione e nelle trasmissioni di intrattenimento a puntate che non sono destinate ai bambini. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.»

    Motivazione

    Contrariamente alla legislazione in vigore, il progetto di direttiva consente per la prima volta l'inserimento di prodotti in forme di comunicazione commerciale audiovisiva. L'obbligo di separare la pubblicità dai programmi — originariamente molto rigido — è stato attenuato eccessivamente, senza tenere sufficientemente conto dei rischi che questo comporta per l'autonomia dei programmi e l'indipendenza editoriale. La proposta di direttiva esclude l'inserimento di prodotti in determinate trasmissioni, ma questo vale solo per i notiziari, le trasmissioni di attualità, i programmi per bambini e i documentari. Ciò significa che, per esempio, nelle trasmissioni che si occupano di tutela dei consumatori o informano in merito a viaggi o prodotti l'inserimento di prodotti è consentito. I pericoli che ne derivano non possono essere scongiurati nemmeno con le disposizioni di cui all'articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a), della proposta all'esame. L'esperienza maturata dimostra che chi inserisce prodotti in una trasmissione esercita anche un'influenza sulla sua struttura. D'altro canto non si può negare che la pubblicità classica sia giunta ai limiti delle proprie possibilità e che l'inserimento di prodotti in determinati tipi di trasmissioni, ad esempio nei film, sia già ampiamente diffuso da diverso tempo. Per questo motivo il Comitato è favorevole a una forma limitata di inserimento di prodotti nei film e nei telefilm. Già adesso questo tipo di trasmissioni, se si tratta per esempio di produzioni americane, contiene regolarmente inserimenti di prodotti.

    In cambio di una parziale apertura all'inserimento di prodotti le disposizioni di cui all'articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c), relative all'identificazione delle trasmissioni in cui vi sono tali inserimenti, andrebbero rafforzate in modo tale che, grazie a un richiamo continuo, anche gli spettatori che assistono solo a una parte della trasmissione vengano informati in merito alle pratiche pubblicitarie. A queste condizioni si potrà consentire l'inserimento di prodotti anche nelle trasmissioni di intrattenimento a puntate, purché non si rivolgano ai bambini.

    Raccomandazione 9

    Punto 10, riformulazione dell'articolo 11

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    10)

    L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    2.   La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti.

    I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite.»

    10)

    L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    2.   La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), e di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 30 minuti.

    I programmi che trasmettono funzioni religiose, i programmi per bambini e i notiziari non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite.»

    Motivazione

    La riduzione delle restrizioni proposta darebbe ai fornitori di servizi di media una maggiore flessibilità nella strutturazione dei loro programmi. D'altro canto, però, è necessario integrare la proposta della Commissione vietando le interruzioni pubblicitarie anche nei programmi per bambini e nei notiziari. Per quanto riguarda le trasmissioni per bambini, è necessario procedere in tal senso per motivi di tutela dei minori, poiché i bambini non sono ancora in grado di distinguere in misura sufficiente la pubblicità dal programma e di valutare correttamente i messaggi pubblicitari. Un tale divieto è necessario anche per i notiziari, considerata la particolare funzione che essi svolgono per la formazione di un'opinione indipendente.

    Raccomandazione 10

    Punto 20, riformulazione dell'articolo 23 ter

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    20)

    È inserito il seguente articolo 23 ter:

    «Articolo 23 ter

    1.   Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

    2.   Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.»

    20)

    È inserito il seguente articolo 23 ter:

    «Articolo 23 ter

    1.   Gli Stati membri, fatte salve le loro disposizioni relative ai fornitori di servizi di media pubblici, garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e, laddove esistono, regionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

    2.   Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.»

    Motivazione

    L'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali ha un'importanza fondamentale e va accolta con favore; la decisione di come organizzare la supervisione dei mezzi di comunicazione deve però continuare a spettare agli Stati membri ed eventualmente alle regioni con competenze legislative. Inoltre, l'articolo 23 ter deve lasciare impregiudicato lo status della radiotelevisione pubblica e non deve imporre obbligatoriamente un controllo esterno di tutte le emittenti. Questo vale soprattutto per diversi Stati membri e regioni che, in virtù della loro Costituzione, organizzano il servizio pubblico di radiodiffusione in modo pluralistico, controllandolo dall'interno e sottoponendolo solo a un controllo giuridico limitato da parte dello Stato.

    Le garanzie di imparzialità e trasparenza andrebbero estese anche ad eventuali autorità di regolamentazione regionali che sono o potrebbero essere costituite in quelle regioni dotate di potestà legislativa in materia di comunicazione o negli Stati in cui sono presenti forme federative o comunità autonome. Ciò non modifica le potestà delle autorità nazionali ma mira solamente ad estendere le stesse garanzie di imparzialità e trasparenza a livello locale, in osservanza del principio di sussidiarietà come codificato dal Trattato di Maastricht.

    Bruxelles, 11 ottobre 2006

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Michel DELEBARRE


    (1)  COM(2003) 784 def.

    (2)  GU C 318 del 22.12.2004, pag. 30.

    (3)  COM(2002) 778 def.

    (4)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 79.


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