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Document 52005XX0527(01)

    Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/37.214 — DFB Vendita congiunta di diritti mediatici [a norma dell'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 130 del 27.5.2005, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/2


    Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/37.214 — DFB Vendita congiunta di diritti mediatici

    [a norma dell'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

    (2005/C 130/02)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    La decisione riguarda la commercializzazione centralizzata dei diritti di sfruttamento mediatico delle partite del campionato di calcio tedesco della prima (Bundesliga) e della seconda divisione (2. Bundesliga) maschile da parte della Liga-Fußballverband e.V. (di seguito «Ligaverband») in Germania. La Ligaverband è un'associazione registrata, membro ordinario del Deutscher Fußballbund (Federazione tedesca del gioco calcio, di seguito «DFB»).

    Con lettera del 25 agosto 1998 la DFB aveva presentato domanda di attestazione negativa, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17/62, o, in subordine, di esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, per la commercializzazione centralizzata dei diritti di trasmissione radiotelevisiva e di altre forme tecniche di sfruttamento delle partite del campionato di calcio tedesco della prima e della seconda divisione maschile. Il 19 febbraio 2003 la Ligaverband, associazione fondata nel 2001 e che ha ripreso dalla DFB l'attività di commercializzazione, ha fatto propria la notifica modificata della DFB.

    Il 9 gennaio 1999 la Commissione, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha invitato i terzi interessati a trasmettere le proprie osservazioni (1). Con decisione del 22 ottobre 2003, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Il 30 ottobre 2003, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), la Commissione ha espresso l'intenzione di giudicare positivamente il sistema modificato della commercializzazione centralizzata e ha successivamente ricevuto le osservazioni dei terzi interessati.

    Il 1o maggio 2004, con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la precedente domanda di attestazione negativa o di esenzione individuale presentata dalla Ligaverband ha perso efficacia, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

    Tuttavia, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, ha continuato ad avere efficacia l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17, corrispondente all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di attuazione n. 773/2004.

    Pertanto, a decorrere dal 1o maggio 2004 la Commissione ha proseguito d'ufficio il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

    Il 18 giugno 2004 la Commissione ha formulato una valutazione preliminare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 avente come destinatario la Ligaverband, valutazione messa a disposizione della DFB.

    Con lettera del 6 agosto 2004 la Ligaverband ha presentato una modifica degli impegni relativi al sistema di commercializzazione centralizzata come impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.

    Il 14 settembre 2004 la Commissione, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, ha invitato i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sugli impegni proposti entro un mese dalla pubblicazione della comunicazione. Dette osservazioni sono state trasmesse alla Ligaverband.

    Alla luce degli impegni proposti dalla Ligaverband, la Commissione ritiene che un suo intervento non sia più giustificato e, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, il procedimento relativo al presente caso viene chiuso.

    Né la Ligaverband né altre società hanno formulato domande al consigliere-auditore in merito al test di mercato. Non sono state richieste informazioni aggiuntive. La Ligaverband ha informato la Commissione che le informazioni necessarie per valutare il caso erano a sua disposizione.

    Per questi motivi, il caso non dà adito a particolari osservazioni per quanto riguarda il diritto di essere sentiti.

    Bruxelles, 7 dicembre 2004

    Serge DURANDE


    (1)  GU C 6 del 9.1.1999, pag. 10.

    (2)  GU C 261 del 30.10.2003, pag. 13.


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