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Document 52005AE0243

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa COM(2004) 18 def.

    GU C 234 del 22.9.2005, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 234/1


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa

    COM(2004) 18 def.

    (2005/C 234/01)

    La Commissione europea, in data 23 febbraio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione di cui sopra.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 14 febbraio 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore HOFFELT.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 9 marzo 2005, nel corso della 415a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 120 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

    1.   Introduzione

    1.1

    La società cooperativa è un'associazione autonoma di persone riunite su base volontaria per soddisfare determinate aspirazioni o esigenze economiche, sociali e culturali comuni attraverso un'impresa la cui proprietà è collettiva e in cui il potere è esercitato democraticamente (1). Benché questa definizione giuridica riesca ad abbracciare realtà differenti a seconda degli Stati membri, gli esperti di diritto riconoscono alla società cooperativa un carattere intuitu personae.

    1.2

    L'identità cooperativa è rafforzata da valori cooperativi come la democrazia, l'uguaglianza, l'equità, la solidarietà, la trasparenza o la responsabilità sociale, ma anche da principi come l'adesione volontaria, il potere democratico esercitato dai soci, la partecipazione economica di questi ultimi o l'impegno nei confronti della collettività (2).

    1.3

    Inoltre, la società cooperativa si distingue dalla società di capitali per la variabilità del capitale, le cui quote sono nominative e in linea di principio non trasferibili a terzi non soci.

    1.4

    Nell'Unione europea circa 140 milioni di cittadini sono soci di cooperative. Queste ultime sono approssimativamente 300 000 e forniscono occupazione a 2,3 milioni di persone.

    1.5

    Pur essendo caratterizzata da modalità organizzative fondate per lo più sulla condivisione di una capacità di acquisto o di vendita o di una forza lavoro, al fine di soddisfare le esigenze economiche dei membri, l'imprenditoria cooperativa presente nella maggior parte dei settori di attività si presta in special modo anche al perseguimento di obiettivi di tipo sociale, ambientale e culturale.

    1.6

    Le società cooperative sono anche particolarmente abilitate a contribuire alla realizzazione degli obiettivi legati alla strategia di Lisbona, in quanto ambiscono a conciliare risultati economici, partecipazione e avanzamento personale.

    1.7

    Pur potendo variare considerevolmente in termini di dimensioni e di sviluppo, le società cooperative presentano in genere un forte legame con il territorio e concorrono quindi sia all'articolazione e al rafforzamento del tessuto socioeconomico di una regione, sia al mantenimento della coesione sociale nei territori che presentano ritardi di sviluppo o importanti esigenze di riconversione (3). Questo radicamento su base locale, tuttavia, non preclude affatto un'espansione delle loro attività al di là dei confini dell'Unione europea. Le cooperative esercitano quindi un impatto non trascurabile sugli scambi commerciali e sullo sviluppo economico mondiale (4).

    1.8

    In tal senso, il ruolo e l'impatto delle società cooperative sono riconosciuti al livello sia nazionale che mondiale. Ad esempio, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato nel giugno 2002 una raccomandazione sulla promozione delle cooperative (5), la quale sottolinea in particolare che «le cooperative nelle loro varie forme promuovono un più completo coinvolgimento di tutta la popolazione nello sviluppo economico e sociale». Questa raccomandazione è stata adottata da tutti i 25 Stati membri dell'UE ed è attualmente in fase di ratifica.

    1.9

    Al livello dell'UE, le cooperative trovano un riconoscimento nell'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea (6). La Commissione ha rivolto particolare attenzione a questa forma societaria nell'ambito della sua unità Artigianato, piccole imprese, cooperative e mutue, e il Consiglio ha adottato di recente lo statuto della società cooperativa europea e la direttiva che lo completa per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori alle decisioni della cooperativa (7). La pubblicazione della comunicazione in esame è segno dell'interesse che la Commissione continua a rivolgere a questa forma di società.

    1.10

    Tale interesse risponde altresì alle speranze delle cooperative, le quali sono ormai obbligate ad affrontare sfide di rilievo se non vogliono vedere frenato il proprio sviluppo o minacciata la propria esistenza. Per esempio, in molti nuovi Stati membri dell'Unione l'utilizzo della cooperativa da parte dei vecchi regimi ha gettato discredito su questa forma di società. Del pari, numerose cooperative presenti su mercati sempre più concorrenziali devono esercitare sforzi notevoli per mantenere la loro competitività, preservando nel contempo le proprie caratteristiche e la propria identità.

    2.   Le linee di fondo della comunicazione della Commissione

    2.1

    Uno dei passaggi chiave del testo della Commissione adottato il 23 febbraio 2004 riguarda il riconoscimento del «ruolo sempre più importante e positivo delle cooperative in quanto mezzo per realizzare molti degli obiettivi comunitari».

    2.2

    La Commissione constata inoltre che le potenzialità delle cooperative non sono state sfruttate a sufficienza. Per ovviare a questa carenza la Commissione propone di definire tre obiettivi principali che essa articola in una serie di dodici azioni:

    2.2.1   Promuovere lo sviluppo del settore delle cooperative in Europa migliorandone la visibilità, le caratteristiche e la comprensione

    Si tratta in particolare di organizzare scambi strutturati di informazioni e di esperienze e di promuovere azioni destinate a sensibilizzare i pubblici poteri e gli operatori economici.

    2.2.2   Migliorare le legislazioni nazionali relative alle società cooperative

    Questo obiettivo è sviluppato nel quadro dell'adozione da parte del Consiglio, nel luglio 2003, del regolamento sullo statuto della società cooperativa europea (SCE). Esso riguarda sia l'attuazione del regolamento rispetto alle legislazioni nazionali sia il miglioramento delle legislazioni nazionali o l'incoraggiamento a definire norme «modello». È da notare che, a questo riguardo, la Commissione rivolge un'attenzione particolare ai nuovi Stati membri dell'UE.

    2.2.3   Mantenere e accrescere il ruolo delle cooperative e il contributo di queste ultime alla realizzazione degli obiettivi comunitari

    Sono interessati in particolare i seguenti settori: politica agricola e allargamento, sviluppo rurale e regionale e creazione di posti di lavoro.

    3.   Osservazioni generali

    3.1

    Il Comitato ha sempre rivolto grande attenzione ai problemi delle società di persone e all'economia sociale in generale (8). Al pari del Comitato delle regioni, esso giudica opportuno promuovere e sostenere tutte le forme di imprese in eguale misura (9). Al fine di raccogliere le reazioni delle organizzazioni e delle società cooperative riguardo alla comunicazione, lo scorso 11 ottobre il Comitato ha organizzato un'audizione pubblica basata su un questionario. L'audizione ha permesso di confrontare il progetto della Commissione con le aspettative e le priorità del settore cooperativo.

    3.2

    Il Comitato accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in Europa. L'attuazione delle azioni proposte dovrebbe permettere un ricorso più frequente a questa forma di società, valorizzandone e diffondendone meglio il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona.

    3.3

    Tuttavia, scorrendo la comunicazione, il Comitato constata che gran parte delle azioni volte a una migliore promozione delle società cooperative sono state formulate in modo particolarmente cauto e ricorrendo sovente a espressioni come «esaminerà (o valuterà) la possibilità di» o ancora «dedicherà particolare attenzione alle possibilità». A suo giudizio, invece, gli obiettivi da conseguire andrebbero enunciati in maniera più concreta e associati a uno scadenzario adeguato.

    3.4

    Il Comitato condivide peraltro l'attenzione rivolta dalla Commissione ai nuovi Stati membri dell'Unione e ai paesi candidati: in alcuni di essi, infatti, l'utilizzo delle società cooperative da parte dei precedenti regimi ha indotto a identificare tali società come strumenti della vecchia politica.

    3.4.1

    È per questo che il Comitato ritiene particolarmente necessario sensibilizzare gli imprenditori di tali paesi al potenziale offerto dalle società cooperative. Tale potenziale consente tra l'altro di sviluppare un'attività condividendo risorse, responsabilità e rischi di impresa e, a fortiori, di contare su una maggiore attuabilità e durata dei progetti (10).

    3.4.2

    Il Comitato ritiene opportuno sostenere nei nuovi Stati membri le dinamiche che si vanno creando anche attraverso il modello cooperativo nella lotta all'esclusione sociale e in campo ambientale, e badare affinché il tessuto associativo rigenerato da talune cooperative non finisca per disgregarsi in seguito a modifiche riguardanti questa forma di imprenditorialità.

    3.5

    Pur comprendendo l'approccio scelto dalla Commissione, che tende a mettere in risalto la dimensione di piccola e media impresa insita nelle cooperative, il Comitato ricorda che numerose società e gruppi cooperativi superano le soglie comunitarie indicate nella definizione delle PMI. È per questo che il Comitato sollecita la Commissione a non circoscrivere le proposte della Comunicazione a questa unica dimensione, in particolare per quanto riguarda i riferimenti a talune azioni comunitarie, per esempio nel contesto dei servizi alle imprese.

    4.   Settori da approfondire ulteriormente in relazione alle società cooperative

    4.1   Il contesto normativo

    4.1.1

    In tutta la comunicazione la Commissione attribuisce particolare importanza al diritto delle cooperative e, in particolare, ai diversi statuti nazionali a cui esso fa capo. Il Comitato condivide tale approccio, poiché è essenziale che le cooperative possano disporre, al livello sia nazionale che europeo, del migliore quadro giuridico possibile per sviluppare le loro attività.

    4.1.2

    Le cooperative sono inoltre soggette a una serie di disposizioni afferenti al diritto societario (diritto contabile, diritto sociale, diritto della concorrenza, diritto tributario, ecc.). Se però tali disposizioni non tengono conto di certe peculiarità delle cooperative, è lecito supporre che, pur con una legislazione ottimale, lo sviluppo delle cooperative rischi di essere ostacolato.

    4.1.2.1

    A titolo di esempio, il progetto iniziale di norma contabile IAS 32 prevedeva che le quote sociali delle società cooperative rientrassero nella categoria dei debiti, anziché in quella dei fondi propri, in quanto possono costituire oggetto di una richiesta di rimborso. Date le conseguenze di tale disposizione per le cooperative, il principio a essa soggiacente è stato interpretato in modo da consentire una deroga in base a due condizioni suppletive (11). Il fatto che la regola non sia stata riveduta, ma integrata da un'interpretazione apposita per le società cooperative tende ad avvalorare la tesi secondo cui questa forma di società è generalmente vista come un'eccezione rispetto alle società di capitali. Come già accennato (v. punto 3.1, supra), il Comitato pensa che non sia opportuno considerare la società cooperativa un'eccezione, ma adeguare il quadro legislativo qualora ciò si riveli indispensabile, in modo da tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cooperative.

    4.1.2.2

    Il Comitato invita quindi la Commissione a prendere in considerazione e a tradurre in azioni concrete le necessarie sinergie fra il diritto sulle cooperative, da un lato, e gli altri elementi costitutivi del contesto giuridico, dall'altro.

    4.1.2.3

    Nello stesso ordine di idee, propone che il gruppo di esperti incaricato dalla Commissione di esprimere pareri sui futuri testi legislativi in materia tenga conto in modo sistematico delle caratteristiche intrinseche delle società cooperative, facendo ricorso alle competenze delle rispettive organizzazioni rappresentative (12).

    4.2   Regole in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di trattamento fiscale

    4.2.1

    Per quanto riguarda il diritto della concorrenza, il Comitato approva a chiare lettere la proposta che, così come ogni altra forma di impresa, anche le società cooperative siano soggette agli articoli 81, 82 e 86-88 del TCE. Giudica tuttavia poco esplicita la formulazione del punto della comunicazione riguardante l'articolo 81 del Trattato sulle intese, soprattutto quando la Commissione afferma che «mentre l'organizzazione in quanto cooperativa non è necessariamente in contrasto con l'articolo 81 del Trattato CE, il suo funzionamento o le sue regole successive possono essere considerate restrizioni della concorrenza»  (13). La Commissione raccomanda quindi una migliore divulgazione delle regole della concorrenza tra i vari settori cooperativi.

    4.2.1.1

    In base all'audizione dei rappresentanti dei settori cooperativi organizzata l'11 ottobre 2004, il Comitato giudica che il problema non sia legato tanto all'ignoranza delle regole della concorrenza, quanto al fatto che non sempre queste ultime tengono conto delle specificità delle cooperative. Il Comitato invita quindi la Commissione a rivolgere la propria azione anche verso i servizi incaricati della politica di concorrenza, affinché siano meglio informati sui vari modelli organizzativi delle società cooperative.

    4.2.1.2

    Pur sottolineando che la pluralità di forme di impresa sul mercato è uno dei fattori chiave di una concorrenza sana, il Comitato reputa che una tale iniziativa sortirebbe l'effetto di evitare ogni discriminazione nei confronti delle cooperative per via delle loro modalità organizzative.

    4.2.2

    Il Comitato richiama inoltre l'attenzione sul fatto che in certi paesi è proibito costituire una società cooperativa in determinati settori (14), il che costituisce un manifesto ostacolo alla libertà di stabilimento. Si tratta di una situazione tanto più deplorevole quando si considera che il regolamento sullo statuto della società cooperativa europea conferma tale divieto (15). Il Comitato invita di conseguenza la Commissione a realizzare uno studio sulla portata e sull'impatto di tali divieti.

    4.2.3

    Per quanto concerne il trattamento fiscale delle società cooperative, il Comitato sostiene il principio secondo cui i benefici accordati a un tipo di società devono essere proporzionati alle restrizioni giuridiche o al valore aggiunto sociale (16) perseguito. A questo riguardo, incoraggia la Commissione a sollecitare gli Stati membri affinché esaminino la possibilità di accordare incentivi fiscali alle società cooperative in funzione della loro utilità sociale o del loro contributo allo sviluppo regionale, a condizione di esercitare un controllo rigoroso sul rispetto dei principi e dei valori cooperativi (17).

    4.3   La responsabilità sociale delle imprese e il governo societario

    4.3.1   La responsabilità sociale delle imprese

    4.3.1.1

    La globalizzazione dell'economia tende ad accrescere le esigenze di redditività delle imprese, talvolta a scapito di altre considerazioni sociali. La responsabilità sociale delle imprese, cioè «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»  (18), non è un concetto nuovo per le società cooperative. Il fatto di associare obiettivi economici e sociali e di fondare le proprie modalità operative sulla persona e su principi di democrazia interna fa sì che le cooperative integrino naturalmente il concetto di responsabilità sociale delle imprese e si impegnino in tale direzione (19).

    4.3.1.2

    Il Comitato deplora che tale dimensione non sia stata inclusa nella comunicazione e raccomanda quindi che formi oggetto di un'azione specifica, anche allo scopo di promuovere le pratiche delle società cooperative in questo settore (20).

    4.3.2   Governo societario

    4.3.2.1

    Il Comitato si occupa da diversi anni e con molto interesse delle tematiche inerenti al governo societario (21), ma nota che le riflessioni tuttora prevalenti a questo riguardo fanno di rado riferimento alle società cooperative. Ciò è per certi versi paradossale, dato che molte delle disposizioni legate all'organizzazione stessa delle società cooperative hanno indotto queste ultime ad adottare modelli specifici di governo (22). Un contributo essenziale al buon funzionamento delle cooperative può venire anche dalle associazioni di audit per cooperative che in diversi Stati membri operano a volte ininterrottamente da oltre un secolo. Per tale ragione è importante che anche le norme comunitarie in materia di revisione contabile obbligatoria riconoscano e includano questo istituto di diritto delle cooperative.

    4.3.2.2

    Di conseguenza, il Comitato ritiene che sarebbe utile integrare queste esperienze nel dibattito sul governo societario, in modo da arricchirlo con gli sviluppi e le raccomandazioni potenzialmente applicabili ai diversi modelli imprenditoriali.

    4.4   Gruppi di cooperative

    4.4.1

    Il Comitato richiama inoltre l'attenzione della Commissione sull'esistenza di gruppi di cooperative. Si tratta di forme di impresa che chiaramente privilegiano strategie di partenariato e di cooperazione tra società cooperative, piuttosto che fusioni o acquisizioni. Ciò consente a tali imprese di far fronte alle sfide della globalizzazione e alla maggiore competitività che ne deriva, pur conservando l'identità di una cooperativa e profilandosi come tale.

    4.4.2

    Nel rispetto delle norme della concorrenza, il Comitato ritiene opportuno sostenere la promozione e lo sviluppo di tali gruppi, i quali possono consentire alle cooperative di mettere a punto un marchio comune o una gamma di beni e di servizi in grado di consolidare maggiormente la presenza cooperativa al livello sia transfrontaliero che mondiale. Il Comitato propone inoltre che la comunicazione tenga maggiormente conto di questa dimensione.

    5.   Osservazioni e raccomandazioni sulle azioni proposte

    5.1   La percezione e la promozione delle pratiche delle società cooperative (Azioni 1-2)

    5.1.1

    Il Comitato invita la Commissione a realizzare ogni tipo di azione di promozione volto a migliorare la percezione delle cooperative e la considerazione delle loro caratteristiche. Le scarse conoscenze in materia sono infatti il principale motivo per cui il loro potenziale non è ancora sfruttato a sufficienza. In questo contesto il Comitato ritiene che l'individuazione, l'analisi comparativa e la diffusione delle buone pratiche inerenti a questa particolare forma d'impresa debbano essere maggiormente sostenute e incoraggiate.

    5.1.2

    Propone in particolare che la Commissione dia un maggiore riconoscimento ufficiale alla raccomandazione n. 193 dell'OIL la quale, essendo stata adottata dai 25 Stati membri dell'UE, rappresenta il primo esempio di consenso europeo sulle norme e sulla promozione delle cooperative. Il Comitato raccomanda inoltre di elaborare e avviare azioni concrete: ad esempio, una campagna informativa sulle caratteristiche e sulla dimensione imprenditoriale delle cooperative, che si avvalga di supporti video, del sito Internet della DG Imprese e industria, ecc. Tale campagna andrebbe destinata agli interlocutori economici e sociali e alle autorità pubbliche nazionali.

    5.1.3

    Il Comitato raccomanda inoltre di condurre una campagna di promozione delle cooperative anche all'interno di ogni direzione generale della Commissione. Particolare attenzione, a questo riguardo, andrebbe rivolta ai servizi autori di iniziative che investono direttamente le cooperative nella loro dimensione imprenditoriale e sociale (DG Mercato interno e servizi, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità, DG Salute e tutela dei consumatori, ecc.).

    5.2   Dati statistici (Azione 3)

    5.2.1

    Il Comitato approva l'intenzione della Commissione di migliorare i dati statistici riguardanti le cooperative. Nella maggior parte dei paesi dell'Unione, tali dati, quando esistono, vengono aggiornati di rado. Inoltre, i metodi utilizzati in materia di aggregazione non sono quasi mai omogenei, il che rappresenta un ostacolo fondamentale alla promozione e al miglioramento delle conoscenze sulle cooperative.

    5.2.2

    Per ovviare a tale situazione, la Commissione prevede il ricorso alla tecnica dei conti satellite. Tuttavia, il quadro d'applicazione di questa tecnica, che per le società cooperative non è ancora definito, è stato finora sperimentato su organizzazioni che non rientrano principalmente nella sfera commerciale o che si collocano nella logica degli enti senza fini di lucro (23). Pertanto, il Comitato insiste sulla necessità che i sistemi e gli strumenti prescelti non occultino la dimensione economica e commerciale delle cooperative. Si tratta di una preoccupazione condivisa anche dalle organizzazioni cooperative, come hanno rivelato l'audizione pubblica e le risposte al questionario.

    5.2.3

    Per soddisfare nel più breve tempo possibile l'esigenza di dati sulle società cooperative, il Comitato raccomanda di avviare quanto prima, ove possibile, una collaborazione tra Eurostat e gli organi nazionali preposti alla raccolta di statistiche sulle imprese, anche al fine di poter classificare i dati sulle imprese in funzione dei diversi statuti giuridici ai quali esse ricorrono.

    5.3   Formazione e spirito imprenditoriale (Azione 4)

    5.3.1

    Il Comitato reputa importante che i programmi di istruzione, formazione, promozione dello spirito imprenditoriale e istruzione permanente (24) tengano conto della dimensione cooperativa. Ricorda che questa problematica viene affrontata anche dalla raccomandazione n. 193 dell'OIL e si compiace che anche il Comitato delle regioni vi faccia cenno nel suo parere (25). Il Comitato approva quindi l'intenzione della Commissione di collegare in rete e diffondere le esperienze maturate finora.

    5.3.2

    Il Comitato raccomanda inoltre di verificare lo stato dell'insegnamento della dimensione cooperativa nelle scuole e nelle università. Procedendo a un tale esame e favorendo inoltre l'elaborazione e la diffusione di materiale pedagogico specifico, la Commissione potrebbe così centrare due obiettivi: da un lato, immettere in rete le esperienze esistenti e, dall'altro, includere la dimensione cooperativa nei programmi curriculari.

    5.4   I servizi di sostegno alle imprese (Azione 5)

    5.4.1

    Il Comitato condivide il desiderio della Commissione di invitare i tradizionali servizi di sostegno alle imprese a tenere in maggiore considerazione la dimensione cooperativa, ma ricorda che questo tipo di servizi vengono già offerti da organismi specializzati. Grazie agli interventi della Commissione, tali organismi dovrebbero poter ampliare e diffondere maggiormente la propria offerta di servizi.

    5.4.2

    A questo proposito ricorda che il nuovo programma pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale 2006-2010 (26) non contiene alcuna direttrice o linea specifica per le cooperative. Ricorda altresì che il piano d'azione per l'imprenditorialità (27) non fa alcun riferimento alle cooperative, se non attraverso un approccio di «economia sociale» la cui formulazione nel documento appare peraltro confusa.

    5.5   L'accesso ai finanziamenti (Azione 6)

    5.5.1

    Il Comitato invita la Commissione a valutare rapidamente, come previsto, l'eventualità di includere una menzione specifica alle società cooperative negli strumenti finanziari gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti. A questo riguardo, tuttavia, il Comitato ha saputo che l'inclusione di tale menzione è stata recentemente rifiutata per motivi di parità di trattamento delle varie forme giuridiche. Di conseguenza, esso invita la Commissione a precisare quali saranno le nuove azioni concrete che essa potrebbe intraprendere in materia di finanziamenti, dato che l'altro ramo dell'azione 6 — garantire che le cooperative continuino a poter partecipare agli altri programmi comunitari — non modifica in alcun modo la situazione attuale. Oltre a ciò, il Comitato auspica che il Fondo europeo possa riservare una parte più cospicua di finanziamenti alle PMI e alle società cooperative che non dispongono di importanti garanzie sul piano finanziario.

    5.5.2

    Nella stessa logica, il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il nuovo accordo sui fondi propri, il cosiddetto Basilea II, obbligherà le banche a tenere maggiormente conto, nella loro politica di finanziamento alle imprese, dei profili di rischio di queste ultime, in particolare in funzione della loro solvibilità e delle loro modalità di gestione. Ciò a sua volta potrebbe rendere più oneroso l'accesso al credito per alcune società cooperative (28).

    5.5.3

    Data la natura specifica del loro capitale (quote non negoziabili in Borsa, rimborso delle quote in base al valore nominale, ecc.), le società cooperative hanno a volte difficoltà a reperire finanziamenti per potersi espandere. Il Comitato concorda in tal senso con la Commissione, quando invita gli Stati membri che dispongono di una legislazione specifica in materia di cooperative a prevedere la possibilità per queste ultime di emettere azioni scambiabili e remunerative per gli investitori non utenti, a condizione che la partecipazione di tali azionisti non rimetta in discussione né la natura cooperativa, né il controllo da parte dei soci (29).

    5.6   L'apporto delle società cooperative in certi settori specifici della politica imprenditoriale (Azione 7)

    5.6.1

    Il Comitato condivide il giudizio della Commissione secondo cui la cooperativa, grazie alle sue modalità di gestione, costituisce un modello particolarmente adatto per la rilevazione della proprietà di un'impresa da parte dei dipendenti. Il Comitato propone che a questo modello venga dato maggiore risalto nei programmi e nelle azioni che la Commissione intende promuovere nel settore.

    5.6.2

    La Commissione propone di realizzare uno studio sulle cooperative principalmente orientate a soddisfare determinati bisogni sociali, giacché in tal modo se ne potrà evidenziare il contributo rispetto ai loro obiettivi. Il Comitato raccomanda tuttavia che tale studio metta bene in risalto le caratteristiche proprie alle cooperative sociali rispetto alle cosiddette «imprese sociali» (30).

    5.7   Coerenza e miglioramento delle legislazioni nazionali, elaborazione di norme modello e creazione della società cooperativa europea (Azioni 8, 9, 10 e 11)

    5.7.1

    Pur nella consapevolezza che l'ambiente normativo in cui operano le società cooperative è altrettanto importante delle modalità organizzative che esse adottano per raggiungere i rispettivi obiettivi, il Comitato sostiene la priorità accordata dalla Commissione allo statuto giuridico delle società cooperative al livello sia europeo che nazionale.

    5.7.2

    Il Comitato approva la proposta relativa all'organizzazione di incontri con le amministrazioni nazionali riguardo all'attuazione del regolamento sulla società cooperativa europea e della direttiva a esso associata, e raccomanda un monitoraggio continuo di questi lavori preparatori. A titolo di confronto, fa presente ad esempio che lo statuto sulla società europea, entrato recentemente in vigore, è stato incorporato solo in sei legislazioni nazionali.

    5.7.3

    Per quanto concerne l'elaborazione di norme modello, il Comitato tiene a sottolineare che il punto della comunicazione in oggetto è formulato in modo ambiguo. Se da un lato, infatti, la Commissione non propone di armonizzare le legislazioni nazionali sulle cooperative, d'altro canto dà rilievo alle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello in diritto societario, i quali propendono appunto per un'armonizzazione dei diversi statuti delle società cooperative.

    5.7.4

    Il Comitato è consapevole del fatto che numerosi articoli del regolamento sulla società cooperativa europea rimandano alle legislazioni nazionali. Dato che cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento SCE, la sua applicazione formerà oggetto di un rapporto, il Comitato ritiene che, qualora si reputi necessario stabilire delle norme modello per ravvicinare le legislazioni sulle cooperative e/o suggerire l'adozione di regole comuni a livello europeo, le necessarie riflessioni e attività vengano imperativamente intraprese sin dall'inizio assieme alle organizzazioni professionali rappresentative delle società cooperative.

    5.7.5

    A questo proposito il Comitato desidera tuttavia sottolineare che, come ha mostrato l'audizione pubblica, numerose organizzazioni cooperative desiderano più un consolidamento e un rafforzamento dell'attuale legislazione nazionale in materia, che una revisione a fini di armonizzazione (31). Secondo gli interpellati, un tale approccio potrebbe inoltre fornire migliori risposte ai problemi di demutualizzazione (32) che investono alcune cooperative.

    5.7.6

    In quest'ottica, il Comitato propone inoltre alla Commissione di realizzare uno studio comparativo per verificare l'impatto e la portata dell'inserimento, in certe legislazioni nazionali in materia di cooperative, di disposizioni rimaste finora specifiche alle società di capitali (33).

    5.8   Obiettivi comunitari (Azione 12)

    5.8.1

    Il Comitato appoggia l'intenzione della Commissione di valorizzare il contributo fornito dalle cooperative, attraverso i programmi comunitari, agli obiettivi dell'Unione. Si chiede tuttavia con quali mezzi si intenda conseguire tale obiettivo dal momento che, allo stato attuale, non sono previste apposite linee di bilancio.

    5.8.2

    La comunicazione della Commissione insiste in particolare sul rapporto fra politica agricola e allargamento, rendendolo oggetto di un'azione. Pur approvando l'inclusione di questa problematica, il Comitato ritiene che occorra tradurre in azioni anche i riferimenti agli altri ambiti citati, cioè lo sviluppo rurale e regionale e la creazione di posti di lavoro.

    5.8.3

    In generale, ai fini della definizione delle azioni di sostegno e di promozione, il Comitato considera più opportuno ricorrere al concetto di «polo di sviluppo cooperativo», che allude alla possibilità di diffusione della pratica cooperativa da un particolare settore ad altri ambiti di attività.

    6.   Conclusioni

    6.1

    Il Comitato esprime compiacimento per la pubblicazione della comunicazione sulla promozione delle società cooperative in Europa. Essa, infatti, facendo seguito all'adozione del regolamento sullo statuto della società cooperativa europea (SCE), testimonia l'interesse della Commissione per la società cooperativa e sottolinea la dimensione economica e sociale di questo tipo di impresa, nonché il suo potenziale per la realizzazione della strategia di Lisbona.

    6.2

    Il Comitato condivide in particolare la priorità accordata alla promozione dell'imprenditorialità cooperativa. La scarsa conoscenza di questa forma di impresa è infatti un grosso ostacolo allo sviluppo delle cooperative in Europa.

    6.3

    Pur sostenendo i principali orientamenti della comunicazione in oggetto, il Comitato pensa che sarebbe stato auspicabile dare maggiore concretezza ad alcune azioni, basandosi su un calendario prestabilito. Per questo raccomanda di porre in atto quanto prima un processo di monitoraggio delle azioni previste, anziché attendere le relative valutazioni dopo il 2008, come proposto dalla Commissione. Un tale processo dovrebbe coinvolgere strettamente le organizzazioni professionali cooperative interessate su scala sia nazionale che europea.

    Bruxelles, 9 marzo 2005.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  Carta cooperativa adottata in margine al XXXI congresso dell'Alleanza cooperativa internazionale (Manchester, 1995).

    (2)  Idem.

    (3)  Parere del Comitato delle regioni del 16 giugno 2004 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa (relatrice: PELLINEN), GU C 318 del 22.12.2004 (CdR 97/2004 fin).

    (4)  Risoluzione 56/114 del 19 dicembre 2001, approvata durante l'88a riunione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

    (5)  Raccomandazione sulla promozione delle cooperative (R 193), adottata il 20 giugno 2002 nel corso della 90a sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

    (6)  Articolo III-142 della Costituzione europea in corso di ratifica.

    (7)  Regolamento n. 1435/2003, GU L 207 del 18.8.2003; direttiva 2003/72/CE, GU L 207 del 18.8.2003.

    Cfr. parere del CESE del 26 maggio 1992 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea e sulla proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori, GU C 223 del 31.8.1992.

    (8)  Parere del CESE sul tema «L'economia sociale ed il mercato unico» (relatore: OLSSON), GU C 117 del 26.4.2000.

    (9)  Cfr. nota 3.

    (10)  Parere del CESE sul tema «La diversificazione economica nei paesi in via di adesione - Il ruolo delle PMI e delle imprese dell'economia sociale» (relatori: FUSCO e GLORIEUX), GU C 112 del 30.4.2004.

    (11)  Le quote sociali potranno essere considerate parte del capitale quando l'emittente conserva il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso o quando la legislazione nazionale o lo statuto della società fissano una soglia al di sotto della quale il capitale non può scendere.

    (12)  A questo proposito stupisce il fatto che il gruppo di alto livello di esperti europei di diritto societario, ripetutamente citato nel documento della Commissione, non comprenda nessun esperto di diritto delle cooperative.

    (13)  Punto 3.2.7 della comunicazione (ultimo capoverso).

    (14)  In Germania, ad esempio, non si possono creare cooperative nel settore della fornitura di farmaci.

    (15)  Articolo 8, paragrafo 2: «Se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività svolte da una SCE [...], queste si applicano integralmente alla SCE».

    (16)  Punto 3.2.6 della comunicazione.

    (17)  Cfr. parere del Comitato delle regioni (v. nota 3).

    (18)  Libro verde «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001) 366 def.).

    (19)  Esempi: l'organizzazione di reti di commercio equo, la redazione di bilanci societari, la creazione del gruppo europeo sul bilancio societario, ecc.

    (20)  Parere del CESE sul Libro verde «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (relatori: HORNUNG-DRAUS, ENGELEN-KEFER, HOFFELT), GU C 125 del 27.5.2002 (CESE 355/2002).

    (21)  Cfr. parere del CESE in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire» (relatore: RAVOET), GU C 80 del 30.3.2004 (CESE 1592/2003).

    (22)  Un esempio ne è l'articolazione e l'organizzazione di cooperative di revisione contabile in certi paesi dell'Unione europea, ad es. la Germania.

    (23)  Cfr. il seminario della Commissione del 23 aprile 2004 sullo sviluppo di una metodologia sui conti satellite dell'economia sociale.

    (24)  Per es., i programmi Leonardo, Socrates ed Erasmus.

    (25)  Cfr. nota 3.

    (26)  Programma comunitario in favore dello spirito imprenditoriale e della competitività delle imprese (2006-2011) (trad. provv.).

    (27)  Comunicazione della Commissione - Piano d'azione: un'agenda europea per l'imprenditorialità (COM(2004) 70 def.), cfr. parere del CESE del 15 settembre 2004 (relatore: BUTTERS), (CESE 1198/2004).

    (28)  Parere del CESE sul tema «Adattabilità delle PMI e delle imprese dell'economia sociale ai cambiamenti imposti dal dinamismo dell'economia» (relatrice: FUSCO), GU C 120 del 20.5.2005.

    (29)  Punto 3.2.4 della comunicazione.

    (30)  Con l'espressione «imprese sociali», la Commissione allude al fatto che alcuni Stati membri hanno adottato forme giuridiche specifiche per le imprese il cui fine principale è il raggiungimento di determinati obiettivi sociali.

    (31)  Alcune organizzazioni cooperative nazionali vi si oppongono addirittura.

    (32)  Si parla di solito di demutualizzazione quando una cooperativa perde le caratteristiche di società posseduta collettivamente da un'associazione di persone, a vantaggio di investitori esterni. Ciò avviene in particolare quando una cooperativa è trasformata in una società di capitali.

    (33)  In Italia, ad esempio, una recente legge permette alle società cooperative di emettere obbligazioni.


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